IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE a cura di Francesco Creaco Il Commerci@lista® MONOGRAFIE Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria © Francesco Creaco, Reggio Calabria © Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria © Il Commerci@lista® Proprietà letteraria e tecnica riservata Edito in Biella nel mese di aprile 2015 Direttore responsabile: Domenico Calvelli 1 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria INDICE Introduzione………………………………………….………………3 Dettato normativo e principi di riferimento………….…………..…5 Aspetti pratici…...………….………………………….…………..…7 Fattori indicativi della continuità aziendale……………….………18 Conclusioni …..……………….……………………………….……21 2 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria INTRODUZIONE La presente pubblicazione non ha lo scopo di fornire elementi di novità rispetto al lavoro svolto da chi mi ha preceduto nell’illustrazione dell'argomento trattato, ma vuole fornire uno spunto di riflessione ulteriore rispetto alle nozioni statiche delle norme esaminate ed alle nozioni dinamiche che ognuno di noi porta nel proprio bagaglio culturale in virtù delle esperienze vissute sul campo. L'argomento che verrà di seguito trattato, "il principio della continuità aziendale", rappresenta, a mio avviso, un elemento cardine della nostra professione in quanto, soprattutto in un periodo storico e duraturo di crisi come quello che stiamo attraversando e che ci coinvolge ormai da quasi un decennio, dobbiamo sempre più soffermare la nostra attenzione su un aspetto quanto più sintomatico di un’attenta e dettagliata analisi aziendale, anche in considerazione di una seria valutazione prospettica del futuro verso cui si sta dirigendo l'azienda che stiamo osservando. Non bisogna dimenticare che accanto alle esigenze dell’imprenditore nostro cliente si affianca la crescente aspettativa da parte degli stakeholders (clienti, fornitori,...) della società oltre che di tutti quegli altri soggetti direttamente o indirettamente interessati alla verifica del bilancio d’esercizio (analisti, investitori, istituti di credito, organi di stampa, ecc…) inteso come documento riepilogativo ed informativo della realtà aziendale ed anche come strumento rivelatore del futuro più o meno immediato. Nello svolgimento della nostra professione ci troviamo costantemente soggetti alla “pressione” degli Istituti di Credito che, ormai protesi verso la stabile negazione della concessione di crediti alle aziende, pretendono di ricevere dei bilanci d’esercizio sempre più dettagliati e completi nelle informazioni gestionali, salvo poi rettificarli sulla base degli obsoleti quanto generici parametri contenuti negli indici di Basilea, inidonei ormai a rappresentare la reale situazione aziendale, soprattutto in un anomalo e perdurante periodo di crisi finanziaria come quello che stiamo attraversando. 3 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria Diventa così fondamentale, per noi professionisti, sensibilizzare l’organo amministrativo alla redazione di una completa ed appropriata informativa degli accadimenti aziendali, certi e prevedibili, affinché sia chiaro e conoscibile ai terzi l’impatto dell’attuale crisi sulla situazione economico – patrimoniale - finanziaria della società, sulle scelte operative e strategiche previste e sugli eventuali correttivi programmati per adattare la strategia dell'impresa al mutato contesto di riferimento. Occorre, pertanto, indirizzare il management aziendale verso un’adeguata e trasparente chiarezza informativa al fine di contribuire alla riduzione dell’incertezza e delle correlate quanto probabili conseguenze negative. Pertanto, per noi esperti del settore, l’ostacolo più arduo da superare sarà rappresentato proprio da quel muro (difficilmente valicabile!) costruito dall’imprenditore intorno a se stesso a protezione delle proprie idee gestionali che, molto spesso, lo isolano completamente dal mondo esterno, tanto è concentrato nel proprio “ego” di colui che tutto conosce e che tutto sa. Dopo tutto, egli è così convinto di avere in mano la soluzione ad ogni problema che opera, di fatto, le proprie scelte senza sentire il bisogno di consultarsi con il proprio consulente, salvo poi ritrovarsi dinnanzi a delle situazioni di difficile risoluzione oppure di crisi ormai conclamate ed irrisolvibili. Ed è proprio per evitare simili situazioni che la nostra figura professionale deve trovare la forza di imporsi e di affermare la propria competenza nei confronti di un soggetto (leggasi imprenditore/cliente) che ha il solo compito di dover ben comprendere l’esigenza di essere “aiutato e supportato” sia nelle scelte aziendali future sia nella corretta rappresentazione e pubblicizzazione delle stesse. 4 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria DETTATO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO La principale norma di riferimento in materia di continuità aziendale si individua nell'art. 2423 bis del Codice Civile: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”. A conferma dell’importanza dell’argomento trattato si evidenzia che, oltre al Codice Civile, anche i Principi Contabili Internazionali si occupano del concetto della continuità aziendale, precisamente lo IAS 1 “Presentazione del Bilancio” (paragrafi 13, 23 e 24) il quale prevede che: - Paragrafo 13: “i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.” - Paragrafi 23 e 24: “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l’entità non è 5 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria considerata in funzionamento. Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Quando l’entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale” Oltre ai suddetti elementi normativi di riferimento, si segnalano: • il Principio di Revisione n. 570; • la Comunicazione della Consob del 6 febbraio 2009 n. DEM/9012559 “Procedure di revisione e reazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale”. • il Documento congiunto tra Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 “Informazioni da fornire nelle reazioni finanziarie (bilanci annuali) sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime”. • l’OIC n. 10 “Rendiconto finanziario”, ultimato nel mese di agosto 2014. • il Decreto Leg.vo n. 159 del 6 settembre 2011, art. 41comma 5 (Codice Antimafia). 6 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria ASPETTI PRATICI Dopo aver individuato le principali norme di riferimento in materia di “going concern”, passiamo ora ad esaminare gli aspetti pratici connessi alla loro applicazione. Seguendo pedissequamente l’ordine indicato nel paragrafo precedente, iniziamo il nostro percorso applicativo esaminando ed approfondendo le disposizioni contenute nell’art. 2423 bis C.C. il quale, nell’indicare le linee direttive essenziali ai fini della corretta valutazione delle voci di bilancio, introduce due nuovi principi: il principio di prudenza ed il principio di continuazione dell’attività. Il principio di prudenza “costringe” l’amministratore a dover valutare le singole voci di bilancio secondo la diligenza del buon padre di famiglia, prestando la massima attenzione nell’analisi di ogni singola voce esposta e tenendo conto, in maniera prudenziale, dell’effettiva esistenza e certezza del dato stesso. In altre parole, l’organo amministrativo, unitario o collegiale: - dovrà valutare attentamente l’importo dei crediti esposti in bilancio, per singola voce, per gruppo di appartenenza e per periodo di formazione, provvedendo ad incrementare il fondo svalutazione laddove vi sia il ragionevole dubbio che uno o più crediti possano essere difficilmente riscossi oppure procedendo allo stralcio dei crediti di modesto valore per i quali non è economicamente perseguibile il recupero a mezzo di un legale. Si ricorda, a tal fine, che le norme di comportamento predisposte dal Consiglio Nazionale in merito alla compilazione della Relazione sulla Gestione prevedono la redazione di un apposito paragrafo attinente al rischio di credito derivante dallo svolgimento dell’attività di cui all’oggetto sociale. A titolo esemplificativo, si riporta un modello informativo da inserire nel corpo della Relazione sulla Gestione o, in caso di redazione del Bilancio Abbreviato, nella Nota Integrativa : 7 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria “Rischio di credito: il rischio di credito rappresenta l’esposizione al rischio di potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte. La società, sulla base dell’attività svolta, della natura e della tipologia dei crediti iscritti in bilancio, strettamente legati al “core business” aziendale, nella fattispecie di tipo commerciale, è esposta al rischio di credito in misura più o meno correlata alle situazione finanziaria attuale in cui versa l’intera economia nazionale e mondiale. Dall’attenta analisi dei crediti presenti in bilancio e sulla base delle informazioni in possesso dell’organo amministrativo, l’esposizione al rischio di potenziali perdite è alquanto basso oltre che limitato al credito concesso ad alcune piccole aziende, peraltro costantemente monitorato.” - dovrà, altresì, verificare, in misura ancor più attenta, l’esatta indicazione ed esposizione dei debiti “certi”, prestando maggiore attenzione verso quei debiti “potenziali” che, come diremo in seguito, potranno influenzare in maniera determinante il futuro aziendale, potenzialmente esposto al verificarsi di un evento straordinario in grado di far venire meno il concetto della continuità. Si rammenta inoltre che, nella redazione della Nota Integrativa o della Relazione sulla Gestione, paragrafo “Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio in approvazione e/o in quello successivo”, l’organo amministrativo dovrà evidenziare tutti quegli elementi di criticità che sono sorti nell’esercizio in approvazione o che potrebbero sorgere durante l’esercizio successivo, tali da generare o dar vita a delle conseguenze tali da indurre gli stessi amministratori a dover relazionare ai terzi in merito a quanto potrebbe accadere nell’immediato futuro, con preciso riferimento al venir meno del principio della continuità “a favore” della liquidazione aziendale. - dovrà verificare periodicamente il risultato della gestione caratteristica e di quella finanziaria, cercando di individuare e correggere tempestivamente, laddove fosse possibile, quegli elementi di criticità che potrebbero portare la società ad una perdita d’esercizio tale da azzerare il capitale sociale. La ritardata rilevazione di una cospicua perdita o di uno squilibrio finanziario importante, magari accertato in sede di chiusura dell’esercizio, potrà costringere 8 l’organo amministrativo e, Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria conseguentemente, la compagine sociale alla messa in liquidazione della società senza poter in alcun modo procedere alla “correzione” delle falle venutesi a creare. Se da un lato è stata segnalata l’importanza di una corretta valutazione ed informazione degli accadimenti da parte dell’organo amministrativo, è altresì opportuno precisare che il “principio della prudenza” dovrà essere applicato in maniera equilibrata in modo tale che la sua pedissequa applicazione non sfoci, al contrario, in una scorretta rappresentazione della realtà aziendale. Un organo amministrativo, “ossessionato” dal “going concern”, potrebbe, infatti, orientare le proprie scelte verso delle soluzioni gestionali che risulterebbero certamente inappropriate, perché frutto di mere suggestioni, oltre che lesive della corretta gestione aziendale. In altre parole, un uso scorretto del principio della prudenza potrebbe condizionare in negativo il “core business” aziendale sottraendo allo stesso le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il principio “di continuazione dell’attività” o del “going concern”, per usare il termine anglosassone contenuto nel principio contabile OIC 5, prevede che, nella valutazione delle diverse attività e passività, i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile, ma comunque non inferiore a dodici mesi. Come sappiamo, il bilancio d’esercizio, in corso di predisposizione ed approvazione, rappresenta, per un’azienda “in corsa”, l’elemento di collegamento tra la gestione patrimoniale, finanziaria ed economica proveniente dagli esercizi passati e quella futura, il tutto applicabile ad un’impresa in regime di normale funzionamento. Nel caso in cui, al contrario, gli accadimenti, certi o prevedibili, sorti successivamente alla redazione del bilancio, determinano il venir meno del principio della continuità aziendale, risulta allora evidente e consequenziale che le ordinarie valutazioni debbano essere immediatamente modificate in ragione di quanto previsto dal principio contabile OIC 5 che prevede il passaggio al criterio di liquidazione, inteso come conservazione del patrimonio aziendale “come coacervo di beni 9 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria destinato al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell’attivo netto residuo.” Qualora, nel caso della liquidazione, si dovesse temporaneamente proseguire nella continuazione dell’attività, gli amministratori dovranno applicare dei principi di valutazione di tipo “conservativo e non dinamico” posto che il capitale investito continuerà a mantenere la sua naturale funzione di strumento finalizzato alla produzione del reddito. Ad integrazione di quanto indicato dall’art. 2423 C.C., lo IAS 1, pur riproponendo i medesimi concetti già esaminati, si sofferma con grande attenzione sul ruolo delicato, in termini di responsabilità e competenza gestionale - amministrativa, che ricade sulla “direzione aziendale” la quale detiene, proprio per il ruolo che riveste, “l’ingrato compito” di dover attentamente valutare ed esaminare tutti quegli aspetti di natura gestionale, economico-patrimoniale, reddituale e finanziaria, che portano lo stesso organo amministrativo a dover predisporre una bozza di bilancio tale da garantire, ai soci ed ai terzi, il rispetto del principio di continuità nella sua più ampia concezione. Spesso, il giudizio espresso dall’organo amministrativo, in merito alla sussistenza del principio di continuità, si basa sulle informazioni aziendali disponibili nel momento in cui lo stesso viene oggettivamente osservato ed analizzato; altre volte, però, tale compito risulta particolarmente gravoso, come nei casi in cui la verifica della corretta applicazione del “going concern” non dipende da una serie di fattori certi e determinati nel loro “quantum”, come lo sono i crediti ed i debiti, ma è la diretta conseguenza di avvenimenti ancora solo “potenzialmente realizzabili” la cui esistenza non deriva da scelte che dovranno o potranno essere prese dall’organo amministrativo, ma che addirittura potrebbero essere dallo stesso subite: è il caso di una richiesta di risarcimento danni operata nei confronti della società in seguito ad un’errata esecuzione dei lavori commissionati oppure potrebbe essere il caso di un evento straordinario quale, ad esempio, un incidente nel cantiere di produzione talmente grave da far dubitare in merito alla reale possibilità di prosecuzione futura e, pertanto, della probabilità che l’obiettivo di cui all’oggetto sociale possa essere concretamente perseguito. 10 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria In altri casi, il giudizio dell’organo amministrativo risulta condizionato dalla scarsa conoscenza delle conseguenze, di natura civile, fiscale e penale, che potrebbero derivare dall’assunzione di un impegno di natura tipicamente commerciale. In tutti i casi sopra citati, prevedibili e non, riveste particolare importanza la figura del professionista che, da un lato, ben conosce il passato dell’azienda cliente, ma, dall’altro, proprio per la specifica competenza posseduta, è in grado di meglio prevedere il futuro verso il quale la stessa si sta proiettando. E’ la fattiva quanto continua collaborazione tra il professionista e l’imprenditore l’elemento di base che consente a quest’ultimo di valutare con la dovuta attenzione le immediate conseguenze delle scelte operative che sta assumendo, sempre che la figura del professionista/interlocutore sia così solerte e pressante nel fargli intendere la reale importanza di un concetto tanto importante quanto, a volte, “nascosto” nel suo divenire. In ogni caso, spetta alla direzione aziendale la gravosa responsabilità di dover verificare la sussistenza del requisito esaminato, con l’obbligo e non la facoltà di dover tempestivamente annotare in apposita sezione della Nota Integrativa o della Relazione sulla Gestione, ove redatta, tutte le notizie in proprio possesso che in qualche modo possono influenzare il mantenimento del “going concern”. A completamento del concetto sopra esposto e per una maggiore completezza di informazioni, tenuto conto che frequentemente la redazione del bilancio d’esercizio e dei relativi documenti allegati che lo compongono viene oggettivamente predisposto presso i nostri studi, occorre evidenziare che alcune delle informazioni necessarie all’organo amministrativo, per una corretta analisi della reale situazione aziendale, devono necessariamente provenire da noi stessi e dalla nostra competenza professionale: mi riferisco, ad esempio, alla valutazione del’azienda effettuata attraverso l’analisi degli indici di bilancio. Per quanto sopra, ne segue che, nello svolgimento del nostro incarico professionale, dobbiamo prestare la massima attenzione non solo agli aspetti meramente fiscali degli accadimenti aziendali, ma anche a quelle fattispecie come l’argomento trattato, che, se sottovalutate, potranno 11 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria generare delle conseguenze spesso non più sanabili e con implicazioni di natura civile e penale. Sottovalutare una scadenza fiscale, come ad esempio il mancato invio telematico di un modello F24, comportamento certamente errato e da censurare proprio per l’impegno e la serietà che deve contraddistinguere la nostra professione, ci darà modo di ovviare all’errore mediante l’istituto del ravvedimento operoso mentre la sottovalutazione di un principio come quello della continuità produrrà, in alcuni casi, delle conseguenze talmente gravi da non poter essere in alcun modo sanate. A conferma dell’importanza dell’argomento trattato, posto che il principio della continuità aziendale interessa non solo il professionista incaricato alla redazione del bilancio d’esercizio oppure alla valutazione dell’azienda quale cliente di studio, ma anche lo stesso professionista impegnato nello svolgimento dell’attività di Revisore Contabile, la Commissione Paritetica per i Principi di Revisione ha elaborato il documento di revisione n. 570. A tale principio di revisione si agganciano sia la Comunicazione Consob del 6 febbraio 2009 n. DEM/9012559 “Procedure di revisione e reazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale” sia il Documento congiunto tra Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 “Informazioni da fornire nelle reazioni finanziarie (bilanci annuali) sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime”. Attraverso il suddetto documento la Commissione Paritetica a ciò incaricata ha predisposto, a favore del professionista Revisore, un vademecum di norme da applicare durante lo svolgimento dell’incarico ricevuto, anche in considerazione della maggiore responsabilità che grava sul professionista in merito al ruolo di “garante dei terzi creditori” connaturato con l’incarico ricevuto. Nella redazione della relazione di accompagnamento al bilancio d’esercizio, l’organo di controllo dovrà prestare la massima attenzione al criterio di valutazione adottato dall’organo amministrativo, procedendo, laddove venissero riscontrati degli elementi tali da influire negativamente sul processo produttivo e/o sulla prosecuzione dell’attività, alla 12 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria tempestiva richiesta di chiarimenti da inoltrare allo stesso organo ed anche ai soci. Nel procedere alla valutazione operata dalla direzione, il Revisore dovrà verificare i seguenti fattori: - il processo seguito; - le informazioni su cui si basa; - i piani d’azione futuri. A parere dello scrivente, la verifica del rispetto del principio della continuità aziendale dovrà essere effettuata non solo in sede di predisposizione della relazione di accompagnamento al bilancio, ma anche nel corso delle verifiche trimestrali laddove, dalle informazioni ricevute dall’organo amministrativo o comunque in possesso dell’organo di controllo, potranno scaturire, nell’immediato futuro, degli accadimenti negativi tali da compromettere il futuro aziendale. Attendere il periodo di approvazione del bilancio, a volte molti mesi dopo l’avvenuta manifestazione dell’accadimento aziendale potenzialmente “pericoloso”, potrebbe rappresentare, in tal caso, una mera presa d’atto del venir meno del principio del “going concern” con evidenti conseguenze negative per la società, per i terzi e, perché no, anche per l’organo di controllo, responsabile di non aver correttamente e tempestivamente vigilato. Può capitare che nel corso dello svolgimento di un incarico di revisore, il professionista si trovi costretto a chiedere al socio di dover relazionare in merito alla reale intenzione di voler proseguire nello svolgimento dell’attività intrapresa posto che, ad esempio, nei primi mesi successivi alla chiusura dell’anno solare oggetto di esame, è venuto meno un contratto di rilevante importanza in termini di valore della produzione. Qualora venissero identificati degli eventi o delle circostanze tali da far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale dell’impresa, il Revisore dovrà: (a) esaminare e valutare i piani d’azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa; (b) raccogliere elementi probatori sufficienti ed appropriati per confermare o meno l’esistenza di una incertezza significativa mediante lo 13 Il Commerci@lista svolgimento delle ODCEC Reggio Calabria procedure di revisione ritenute necessarie, considerando anche l’effetto di eventuali piani della direzione o altri fattori attenuanti; (c) ottenere elementi probatori sufficienti ed appropriati che confermano la fattibilità dei piani della direzione nonché valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un miglioramento della situazione; (d) stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione; (e) richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d’azione futuri. Accertata la reale sussistenza di fatti o accadimenti, tali da poter far nascere il ragionevole dubbio circa la sussistenza del requisito della continuità, compito del Revisore unico o collegiale è quello di obbligare lo stesso organo amministrativo a farne menzione nel documento di accompagnamento al bilancio d’esercizio. In ogni caso, pur nel rispetto della corretta informativa esposta dall’organo amministrativo nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione, l’organo di controllo dovrà indicare e motivare nella propria relazione di accompagnamento al bilancio d’esercizio quanto accertato documentalmente in sede di verifica trimestrale oltre che sulle informazioni ricevute presso la sede della stessa società. Al contrario, in caso di mancata risposta da parte dell’organo amministrativo o di inerzia da parte dei soci, pur sempre in presenza di accadimenti tali da compromettere la futura gestione operativa, l’organo di controllo, con i poteri sostitutivi dell’organo amministrativo, dovrà procedere alla immediata richiesta di messa in liquidazione della società. E’ opportuno comunque sottolineare che la sopravvivenza o il fallimento di un’impresa non può essere sempre e comunque prevista perché molte situazioni di crisi aziendali sono collegate ad eventi non prevedibili al momento della valutazione. La responsabilità del Revisore è comunque limitata ai compiti che gli sono propri ed è pertanto riconducibile ai risultati ed agli accadimenti di cui è venuto a conoscenza o dei quali avrebbe potuto averne in virtù 14 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria della propria specifica competenza in seguito alle procedure di revisione svolte. L’arco temporale entro il quale il revisore dovrà raccogliere le necessarie informazioni circa la capacità dell’impresa di poter continuare ad operare nel prevedibile futuro dovrà individuarsi entro i 12 mesi successivi alla data in cui sta procedendo ad una delle verifiche obbligatorie oppure dalla data in cui è venuto a conoscenza di un accadimento pregiudizievole per la prosecuzione dell’attività. Proseguendo nell’analisi degli aspetti normativi o di indirizzo normativo, si segnala che nel mese di agosto 2014 l’Organismo Italiano di Contabilità ha concluso la revisione del principio contabile n. 10 “Rendiconto Finanziario”, destinato alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile ed è applicabile a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014. Sebbene il Codice Civile non preveda espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio, l’O.I.C. ha deciso di dedicare al rendiconto finanziario un apposito principio contabile da applicare a tutte le tipologie societarie proprio per il contenuto di informazioni che lo stesso contiene. Ma vediamo solo brevemente cos’è il rendiconto finanziario: è un prospetto contabile che evidenzia le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio e fornisce informazioni utili per la valutazione della situazione finanziaria della società o del gruppo (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. I benefici informativi del rendiconto finanziario sono molteplici. Il rendiconto permette, tra le atre cose, di valutare: a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura; b. la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; c. la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi. Le informazioni desunte dal rendiconto finanziario consentono, pertanto, di poter comparare i risultati ottenuti tra società differenti o 15 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria nell’ambito della stessa società in esercizi differenti in quanto la determinazione dei flussi finanziari non presenta particolari incertezze valutative rispetto ad altre grandezze ricavabili dallo stato patrimoniale o dal conto economico. L’ammontare dei flussi finanziari ottenuti dalla gestione reddituale rappresenta un importante elemento di valutazione in quanto ci consente di comprendere come l’andamento economico della gestione si possa ripercuotere sulla dinamica finanziaria dell’impresa. Ed è proprio per il suo elevato contenuto di informazioni finanziarie, unitamente ai riflessi di carattere economico e reddituale ai quali le stesse sono correlate, per il presente e per l’immediato futuro della società, che il nuovo rendiconto finanziario risponde ed è in linea con le disposizioni di cui all’articolo 2423, comma 2 del Codice Civile le quali, lo ricordiamo ancora una volta, prevedono che il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società oltre al risultato economico dell’esercizio. Nel concludere con l’analisi degli aspetti normativi, ma certamente non ultimo in termini di importanza proprio per la tematica affrontata, passiamo infine a considerare le disposizioni contenute nell’art. 41 (gestione delle aziende sequestrate) del D.L.vo n. 159/2011 (Codice Antimafia) il quale, al comma 5, prevede quanto segue: “Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.” Tralasciando l’ultimo periodo del comma 5, che introduce un tema non trattato con il presente documento, non possiamo non rilevare come tra i compiti del Dottore Commercialista/Amministratore Giudiziario rientra proprio quello di valutare se esistono concrete possibilità di proseguire o riprendere l’attività interrotta per l’intervenuto sequestro. Infatti, ad una prima fase destinata all’esecuzione degli adempimenti connessi all’intervenuto sequestro, occorre procedere ad un’attenta analisi degli indicatori economico-finanziari-gestionali previsti dal principio di revisione n. 570 di cui al paragrafo successivo. 16 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria Accade spesso che il sequestro dell’azienda coinvolge, ad esempio, il management aziendale che, proprio in ragione del ruolo svolto in precedenza all’interno della stessa ditta, deve essere di fatto sostituito. Può inoltre accadere, sempre in considerazione dei fattori elencati al successivo paragrafo, che il sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria produce: - la rescissione di contratti di fornitura; - il cambiamento, in peius, delle condizioni di pagamento da applicarsi nei confronti dei fornitori in ragione del fatto che la comune prassi commerciale del pagamento a mezzo di assegni post-datati non è più praticabile; - la revoca dei fidi precedentemente deliberati dagli Istituti di Credito; - l’impossibilità di procedere alla cessione della merce presente in magazzino perché non conforme alle disposizioni di legge. Di fronte a tali oggettive problematiche, laddove riscontrate, l’amministratore giudiziario ha l’obbligo, in virtù degli argomenti fin qui elencati, di informare l’A.G. circa l’impossibilità di poter proseguire nello svolgimento dell’attività per palese violazione del principio di continuità. Ciò è quanto prevede, in sintesi, l’articolo 41 comma 5 sopra riportato il quale, come abbiamo letto, dispone, con assoluta perentorietà, che, in assenza di concrete possibilità di prosecuzione, deve essere disposta la messa in liquidazione della società. 17 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria FATTORI INDICATIVI DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE Il Principio di Revisione n. 570 individua, per macroclassi, tre tipologie di fattori comunemente riscontrati nelle crisi aziendali: 1. Indicatori economico-finanziari. 2. Indicatori gestionali. 3. Altri indicatori. Entrando nel dettaglio di ogni singola macroclasse, come sopra indicate, si ritiene opportuno segnalare solo le più ricorrenti. 1. INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI . Per le società in genere: • Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo. • Incapacità di saldare i debiti. • Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti. • Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow. • Consistenti perdite operative generate dalla contrazione del valore della produzione. • Cambiamento in peius delle condizioni di pagamento concesse dai fornitori. • Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti necessari alla ripresa del fatturato ovvero per altri investimenti necessari. • La comunicazione degli istituti di credito di non voler rinnovare i fidi deliberati in precedenza oppure, in caso di mantenimento degli stessi, il mancato ampliamento, laddove richiesto. • Il maggior ricorso a garanzie, fidejussioni, ecc. Per le società quotate o che ricorrono al credito: • Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso. Eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine. 18 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria • Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori. Le due situazioni sopra indicate, soprattutto la seconda, hanno rappresentato la genesi del dissesto economico-finanziario che ha caratterizzato molti gruppi nazionali ed internazionali di rilevante importanza. 2. INDICATORI GESTIONALI Se gli indicatori economico – finanziari sono immediatamente rilevabili dal professionista, anche in considerazione della loro naturale quantificazione numerica, gli indicatori gestionali, al contrario, non sono quantificabili in termini monetari. Nella presente macroclasse possiamo ricomprendere: • la perdita di amministratori o del management senza possibilità alcuna di poterli sostituire; • la perdita di fatturato in alcuni mercati fondamentali a causa della concorrenza oppure in seguito all’intervenuta modifica di leggi; • l’intervenuta rescissione di contratti di fornitura; • la revoca della licenza commerciale; • la contrazione della forza lavoro con particolare riferimento alla perdita di personale altamente qualificato e di difficile sostituzione; • repentino cambio delle condizioni di mercato. Gli indicatori sopra esposti possono essere facilmente riscontrati sia dal professionista incaricato alla tenuta delle scritture contabili/consulenza sia dal Revisore durante le periodiche riunioni collegiali. 3. ALTRI INDICATORI Quest’ultima categoria racchiude alcuni indicatori sicuramente non monetari ma, spesso, di chiara derivazione gestionale. E’ opportuno precisare che, seppur catalogate nella terza macroclasse, gli elementi di crisi di seguito indicati rivestono la medesima importanza dei precedenti e sono meritevoli di una costante attenzione da parte dei soggetti interessati. 19 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria Certo, l’accertamento di uno dei fattori di seguito illustrati non porta automaticamente all’esistenza di problemi di continuità aziendale, ma deve essere oggettivamente considerato ed illustrato nell’informativa di bilancio. Tra i tanti fattori potenzialmente classificabili nella esaminata macroclasse evidenziamo, ad esempio: il danno ambientale generato da una linea di produzione; la morte di personale dipendente dell’azienda a causa di un incidente sul lavoro. • la nascita di un contenzioso legale e/o fiscale che, in caso in soccombenza, potrebbe comportare obblighi di risarcimento o di pagamento di imposte tali da non poter essere rispettate dall’impresa; • la promulgazione di nuove disposizione normative sfavorevoli all’impresa. 20 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria CONCLUSIONI L’art. 2423 bis del Codice Civile, lo IAS 1 “Presentazione del Bilancio”, il Principio di Revisione n. 570, la Comunicazione della Consob del 6 febbraio 2009 n. DEM/9012559, il Documento congiunto tra Banca d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, l’OIC n. 10 “Rendiconto finanziario” e l’art. 41 comma 5 del D.L.vo n. 159/2011 trattano l’argomento del principio della continuità. Quanto esposto nel presente documento, indubbiamente non in maniera esaustiva, vuole essere un mero strumento di riflessione su un argomento prettamente di natura “civilistica” sul quale, a parere dello scrivente, non ci si sofferma abbastanza. Dobbiamo sempre più convincerci che in un periodo di grossa incertezza finanziaria, come lo è quello che stiamo attualmente attraversando, la rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti aziendali debba, per forza di cose, costituire l’elemento principale nella redazione del bilancio d’esercizio. D’altro canto, l’attività imprenditoriale posta in essere dal nostro cliente non si ferma al solo esercizio in corso di approvazione, ma è proiettata verso un futuro più o meno lungo che dipende, certamente, dalle scelte che verranno poste in essere dal management aziendale, ma che dovrà, per forza di cose, essere supportata dalla competenza e dalla conoscenza che è racchiusa nella nostra figura professionale. Occorre rammentare che nel preciso momento in cui viene predisposto il bilancio dell’esercizio appena concluso, l’azienda non è statica, ma continua a proiettarsi verso il futuro affrontando un mercato alquanto instabile ed incerto nel suo divenire. Diventa così necessario affrontare le problematiche connesse ai rischi potenziali in cui il core business aziendale potrebbe imbattersi, segnalando ed informando opportunamente gli stakeholders attraverso la compilazione degli appositi paragrafi previsti nei vari documenti che compongono il bilancio d’esercizio. 21 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria Ed ecco che proprio al principio della continuità deve essere rivolta l'attenzione del professionista il quale, nella valutazione della sussistenza dei necessari requisiti economico-finanziari per la prosecuzione dell'attività, oltre agli strumenti normativi e di prassi testè esaminati, deve fare riferimento alla propria tenacia, all'intuito professionale ed all'adeguata formazione. 22 Il Commerci@lista ODCEC Reggio Calabria Edito in Biella nel mese di aprile 2015 Il Commerci@lista ® 23