PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095
“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE
IL DISTRETTO RURALE DEL SUBAPPENNINO DAUNO:
“UNA NUOVA OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO E DI COESIONE
PER LE COLLINE E I MONTI DAUNI
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“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE
LA DOPPIA ANIMA DEL DISTRETTO RURALE:
IL Distretto rurale:
modello organizzativo
e forma di governo
Modello di sviluppo
rurale
di qualità
Nuovo strumento
di governo
del territorio
Il Ruolo delle Regioni
• Alle regioni spetta il compito di individuare i Distretti
rurali: facile
• Alle regioni spetta il compito di decidere se attribuire
al Distretto la doppia valenza o limitarlo ad un
specifico ambito di intervento: scelta più difficile
• Se la Regione nella sua legge contempla anche
l’aspetto forma di governo deve decidere chi deve
fare cosa.
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“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE”
IL RUOLO DELLE REGIONI

La legge di orientamento definisce i distretti rurali (art. 13 del
D.lvo 228/2001) e demanda alle regioni il compito di provvedere
all’individuazione e riconoscimento dei Distretti Rurali senza però
definire i criteri di delimitazione e riconoscimento né quale ruolo e
compiti attribuire agli stessi.
 Tale scelta deriva dal fatto che solo le regioni hanno competenza in
materia di agricoltura, foreste, sviluppo rurale, agriturismo etc…. e
ciascuna di esse deve quindi provvedere ad integrare lo strumento
“Distretto Rurale” nella propria struttura istituzionale.
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IL RUOLO DELLE REGIONI
La regione Puglia, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione,
della legge n. 142 del 1990, della legge n. 579 del 97 e del D.lgs n.
143 del 97 ha emanato la legge n. 16 del 30/11/2000 con la quale
ha provveduto a legiferare in tema di conferimento di funzioni e
compiti amministrativi, stabilendo le proprie funzioni e quelle
delegate alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane.
 La Regione Puglia non ha ancora provveduto a legiferare sui
distretti rurali, secondo quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs n.
228/2001; è quindi necessario, per l’attuazione di questo modello di
sviluppo locale che la Regione assolva a questo compito.

LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI
SUL DISTRETTO RURALE
Al momento sono cinque
le regioni che
dispongono di una
legge regionale sul
Distretto rurale:
Piemonte, Veneto,
Toscana e Abruzzo,,
Calabria,
a breve: Lazio
Esperienza particolari:
Piemonte Toscana
– Basilicata
Veneto
Calabria
Abruzzo
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LE ESPERIENZE
LEGISLATIVE REGIONALI
SUL DISTRETTO RURALE
Regione Piemonte
Legge n. 26/2003: Distretti rurali e agroalimentari;
n. art. 13
Art. 1 Finalità:
Art 2 Definizione: riprende quella contenuta nella
legge di orientamento
Art. 3 Requisiti per l’individuazione dei distretti
rurali; definisce sette caratteristiche
Art. 5 Procedure per l’individuazione dei Distretti. I
D.R. e i D.A.A sono individuati dalla Giunta
Regionale acquisito il parere della commissione
competente, su proposta delle Province
interessate
Art. 6 – 7 - 8 Piano di Distretto (elaborazione,
contenuti, forme, attuazione); Art. 12 Disposizioni
finanziarie
Art. 13 Parere del’Unione Europea
LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI
SUL DISTRETTO RURALE
Regione Piemonte
Legge n. 26/2003: Distretti rurali e agroalimentari; n. art. 13
Art 2 Definizione: riprende quella contenuta nella legge di orientamento
Art. 3 Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali; definite sette
caratteristiche
Art. 5 Procedure per l’individuazione dei Distretti La Giunta acquisito il
parere della Commissione consiliare competente su proposta delle Provincie
interessate individua i distretti
Art. 6 - 7 – 8. Piano di Distretto: il piano distretto è elaborato dalla Provincia
che assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze
economiche e sociali mediante forme permanenti di dialogo istituzionale e
di concertazione; il piano distretto è attuato mediante strumenti di
programmazione negoziata che individuano tra l’altro i progetti d’innovazione.
Art. 12 Disposizioni finanziarie: alla copertura degli oneri finanziari si provvede
con legge finanziaria
Art. 13 La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta solo
dopo Parere dell’Unione Europea
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LE ESPERIENZE
LEGISLATIVE REGIONALI
SUL DISTRETTO RURALE
Regione Veneto
• N. Articoli: 3 Titolo 3° della L.R. 40/2003
Art. 7 e 8: definizione
Art. 9: individuazione dei distretti; di fatto è la giunta
che dopo l’approvazione della legge n. 40,
sentita la competente commissione consiliare,
definisce i criteri per l’individuazione e le
procedure per il riconoscimento.
La Regione promuove l’avviamento di forme
associative fra produttori agricoli e alimentari
che concorrono alla produzione di alimenti
derivanti da prodotti agricoli ottenuti nel territorio
del distretto.
I distretti rurali e agro - alimentari costituiscono
ambito di attuazione degli interventi in
agricoltura
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LE ESPERIENZE
LEGISLATIVE REGIONALI
SUL DISTRETTO RURALE
Regione Toscana
•
•
•
•
•
•
Legge composta da nove articoli solo sul distretto
rurale.
Art. 2: definizione che definisce già le caratteristiche
che devono possedere i distretti rurali; quattro i
requisiti
Art.3 Costituzione: Accordo tra enti locali e soggetti
privati (caratteristiche dei soggetti aderenti,
garanzie, soggetto referente, ambito territoriale)
Art. 4 – Criteri di riconoscimento dei D.R.: la
Giunta regionale acquisito il parere della competente
commissione consiliare si esprime con deliberazione
sulle modalità di presentazione delle istanze di
riconoscimento, nonchè sui criteri di valutazione degli
stesse; la valutazione delle istanze è demandata ad
un comitato di esperti designato dalla G.R.
Art. 5: Progetto economico territoriale del distretto
rurale;
Art. 6: Attività. Il D.R opera ………
Art. 7: Finanziamenti. La regione finanzia
interventi……
Regione Toscana
il D.r: un soggetto che opera
Art.6: il D.R. al fine di consolidare e sviluppare il sistema produttivo che lo caratterizza e le
vocazioni naturali del territorio, nonché salvaguardare la tradizione storico culturale,
opera:
• Favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i soggetti diversi inseriti nel tessuto
produttivo creando condizioni favorevoli all’integrazione e alla sinergia sul piano
operativo;
• Promuovere, sostenere e coordinare le iniziative d’innovazione, di promozione
commerciale e d’immagine per il territorio;
• Promuovere attività conoscitive e informative finalizzate allo studio e al monitoraggio di
problematiche di carattere economico, sociale, turistico, culturale territoriale e
ambientale;
• Promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse e di ampio
coinvolgimento dei soggetti, il coordinamento delle varie politiche di gestione e di
sviluppo del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e
paesaggistica dello spazio rurale da conseguirsi anche mediante un’attività agricola
compatibile con la conservazione della biodiversità;
• Favorire un effettivo contributo distrettuale alla formazione dei documenti di
programmazione economica, di pianificazione territoriale e agro – ambientale;
• Favorire le iniziative di programmazione negoziata e di patti d’area interessanti il
territorio.
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LE ESPERIENZE
LEGISLATIVE REGIONALI
SUL DISTRETTO RURALE
Regione Abruzzo
Legge n. 18 del 3/04/2005 – 10 articoli
Art. 2: definizione contenuta nel testo del d.lvo 228/2001;
• Art.3 Finalità; nessuna differenza
• Art. 4 – Criteri di riconoscimento dei D.R.: la Giunta
regionale acquisito il parere della competente
commissione consiliare su proposta delle Province
interessate, che sentono le rappresentanze economiche,
sociali e istituzionali.
• Art. 5: Piano di Distretto entro 90 giorni dall’individuazione
del Distretto medesimo. Le Province interessate
assicurano la partecipazione delle Istituzioni locali e delle
rappresentanze economiche e sociali attraverso
permanenti strumenti di concertazione istituzionale;
• Art. 6: Contenuti e procedure del Piano. Il Piano del
distretto ha validità triennale ed è adottato dalla provincia e
trasmesso alla Giunta R. che lo approva, previo parere
della commissione competente entro 60 giorni. Il Piano
deve prevedere ……….. la definizione di progetti
d’innovazione.
• Art. 9: Norma finanziaria. Gli oneri saranno determinati
dalle rispettive leggi finanziarie ……..
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“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE”
LE ESPERIENZE
LEGISLATIVE REGIONALI
SUL DISTRETTO RURALE
Regione Calabria
Legge n. 21 del 13/10/2004 – 10 articoli
Art. 1: Finalità
Art. 2: definizione contenuta nel testo del d.lvo
228/2001;
Art. 3: requisiti per l’individuazione dei distretti
– non si rilevano differenze significative.
Art.5:i D.R. e i D.A.A sono individuati dal
Consiglio su proposta delle O.O.P.P
provinciali e regionali e dai soggetti di
cui art. 1 della L.R. n. 13/1983 ( cioè dai
titolari dell’iniziativa popolare: almeno
cinquemila elettori iscritti nelle liste
elettorali dei comuni interessati, da almeno
tre consigli Comunali, da ogni Consiglio
Provinciale)
LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL
DISTRETTO RURALE
Regione Calabria: I D. R un soggetto che opera
Legge n. 21 del 13/10/2004 – 10 articoli
Art. 6: Società di Distretto: Gli imprenditori agricoli, agro – alimentari, agrituristici e
agroindustriali di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentanti delle filiere
organizzate, con le O.P. di riferimento predispongono un soggetto giuridico –
società di distretto – rappresentativo dell’economia del distretto che avrà il compito
di:
1. Rafforzare i legami le relazioni gli scambi tra le imprese del distretto in una logica di
filiera e di multifiliera favorendo l’orientamento alla qualità e al mercato;
2. Predisporre strumenti tecnici che favoriscano investimenti nel distretto finalizzati
all’ispessimento delle relazioni tra imprese agro – alimentari, tra queste e il mercato.
3. Agevolare la caratterizzazione dell’area quale ambito territoriale per le produzioni di
qualità;
4. Favorire una condizione del lavoro coerente con i contratti nazionali del settore, che
contribuisca alla creazione di un quadro di convenienza per l’emersione del lavoro
non regolarizzato;
5. Favorire la specializzazione dell’area anche in ambito scientifico e del trasferimento
tecnologico al fine della creazione di specifiche professionalità a sostegno del settore
agricolo e agro –alimentare;
6. Sostenere domande aggregate, intercomunali per infrastrutture che abbiano come
obiettivi prioritari la facilitazione della mobilità delle produzioni agro – alimentari esitate
nel distretto;
7. Realizzare con il concorso, regionale, nazionale e comunitario politiche di
comunicazione e di marketing finalizzate a sostenere le produzioni del distretto
PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095
“SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE”
Regione Basilicata
La Regione Basilicata non ha una
legge che istituisce e disciplina i
distretti rurali, ma procede al
riconoscimento delle singole
proposte di riconoscimento di
Distretti rurali e Distretti agro alimentari mediante specifiche
delibere, valutando di caso in caso
la situazione locale.
Agricoltura
Industrie
agro – alimentari
Servizi
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Quadro legislativo delle leggi regionali sui distretti rurali