* Tariffa massima da rete fissa: 0,15 euro/min. IVA inclusa SKY Footbar League. Per informazioni e prenotazioni chiamare 199 188 488*. CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA TITOLO I - NORME DI COMPORTAMENTO Art. 1 Doveri e obblighi generali 1. Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme UISP e CSI devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso. 3. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli organi di giustizia sportiva. 4. Il tesserato che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolte da UISP e CSI è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal presente Codice. 5. Il tesserato risponde sempre disciplinarmente qualora l’atto illecito sia commesso volontariamente. Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il tesserato risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore. 6. Definizione di colpa: per colpa si intende una mancanza di diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme. Art. 2 Responsabilità delle persone fisiche e delle società 1. Nello svolgimento dell’attività sportiva, le Società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. 2. Le società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai proprio tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto. 3. Il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto. 4. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice. 5. Le società rispondono direttamente all’operato di chi le rappresenta e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti e tesserati. 6. L’ignoranza delle norme nel presente Codice non può essere invocata a nessun effetto. 7. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. Art. 3 Dichiarazioni lesive 1. Ai soggetti tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito delle associazioni UISP e CSI. 2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell’art. 2. 3. L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di fatto determinato. 4. La dichiarazione è considerata pubblica, quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Art. 4 Illecito disciplinare e obbligo di denunzia 1. Per illecito disciplinare si intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente a eludere 1 i precetti contenuti nel presente Codice e in ogni altra disposizione emanata da UISP e CSI, sia nella fase dell’attività sportiva sia in quelle ad esse collegate. 2. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo. 3. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 2, ne sono responsabili. 4. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena. 5. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 5, comma 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 11, comma 1, lettere g), h), e i). 6. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni. 7. In caso di pluralità di illeciti ovvero, se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. 8. I dirigenti, i soci ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, il comitato competente. 2 Art. 5 Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società 1. Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, che su quello delle società avversarie. 2. Le società rispondono inoltre del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di gioco. 3. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all’illecito e lo ha ignorato Art. 6 Prevenzione di atti violenti 1. Le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all’interno dell’impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l’offensiva dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto sia in sua possibilità per rimuovere scritte, simboli, emblemi o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. 2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costitui3 scano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e tesserato. 3. Per le violazioni di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda di euro 50; nei casi più gravi o di recidiva specifica è inflitta inoltre la penalizzazione di uno o più punti in classifica. 4. Per le violazioni di cui al comma 2 si applica la sanzione di euro 100; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la penalizzazione di uno o più punti in classifica. TITOLO II - ILLECITI E SANZIONI to disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le Società e/o i tesserati che: a. compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione; b. inducano o tentino di indurre gli ufficiali di gara ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva. 8. Omessa segnalazione dell’illecito sportivo: le Società e/o i tesserati hanno il dovere in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente comma, di segnalare con tempestività agli Organi competenti, quanto a loro conoscenza. Art. 7 Elenco e definizione degli illeciti disciplinari Art. 8 Definizioni delle sanzioni 1. Protesta: costituisce protesta qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell’educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione. 2. Offesa: costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendenti a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso. 3. Minaccia: costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere timore nel destinatario, un ingiusto timore, o a condizionarne illegittimamente l’attività. 4. Scorrettezza: costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza. 5. Atto di violenza: costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire o ledere l’integrità fisica di altro soggetto. 6. Istigazione: costituisce istigazione qualsiasi comportamento tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto illecito. Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto di istigazione, che può essere diminuita fino alla metà. 7. Illecito sportivo: costituisce fattispecie particolare dell’illeci4 1. Ammonizione: costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dall’arbitro al tesserato e adottato nei confronti di questo ultimo dall’organo disciplinare. 2. Sanzione pecuniaria: costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall’organo disciplinare nei confronti delle associazioni. L’ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 10 ad un massimo di euro 200 L’importo della sanzione deve essere incamerato dagli organizzatori della manifestazione in cui è stato commesso l’illecito. 3. Sospensione cautelare: la sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare competente nei confronti di un tesserato al quale sia stato contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare. Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di 30 giorni da quello della pubblicazione della sanzione. La sospensione deve essere 5 sempre motivata e non è impugnabile. Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano della squadra che non collabori nell’individuare i tesserati della propria squadra, responsabili di atti illeciti, dei quali l’arbitro non abbia potuto accertare l’identità. 4. Squalifica: la squalifica è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare nei confronti di un atleta o di un dirigente. Comporta la sospensione dall’attività e può essere indicata in giornate di gara o a tempo determinato. Il periodo di squalifica nel primo caso va da un minimo di 2 giornate ad un massimo di 4, nel secondo caso va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 5 anni. 5. Ripetizione della gara: gli organi disciplinari della lega Calcio possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime. 6. Penalizzazione di uno o più punti in classifica: la penalizzazione di uno o più punti in classifica è inflitta dall’organo disciplinare nei confronti della Associazioni cui i Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di fatti previsti dal precedente articolo se particolarmente gravi o commessi con recidiva. Nel caso in cui è disposta la perdita della gara, oltre alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, questa seconda sanzione può non essere applicata quando sia stato accertato che l’Associazione o i tesserati responsabili abbiano fatto il possibile per evitare l’evento. 7. Esclusione dalla manifestazione: l’esclusione dalla manifestazione è disposta dall’Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni i cui tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni delle norme. 6 Art. 9 Caratteristiche delle sanzioni 1. Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall’elenco contenuto nel presente Codice. 2. Attenuanti: ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti: a. essersi subito attivato per ovviare al proprio comportamento illecito; b. aver agito a seguito di provocazione, purché in maniera proporzionata alla stessa; c. aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di concitazione da fatto altrui. 3. Tentativo di illecito: si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta alla metà, fermi restando i limiti previsti dal comma 7 lettera b). 4. Aggravanti semplici: ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti: a. aver commesso l’atto illecito ricoprendo le funzioni di Capitano, Dirigente, Guardalinee di parte; b. aver commesso l’atto illecito con recidiva. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della stessa stagione; per fatti di grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio; c. aver commesso l’atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui; d. aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell’atto illecito; e. aver commesso l’atto illecito in concorso con una o più persone; f. aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le conseguenze dannose di un atto illecito; g. aver compiuto l’atto illecito per motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi, ecc. 7 5. Aggravante speciale: costituisce aggravante speciale aver commesso l’atto illecito ai danni di Ufficiali di gara, di un procuratore arbitrale, o di un dirigente UISP o CSI. 6. Criteri di applicazione della sanzione: la sanzione deve essere adeguata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto che deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti lo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell’atto illecito. Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l’eventuale ricorrere di circostanze attenuanti o rispettivamente di aggravanti. 7. Riduzione e aumento di pena base per l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti: a. l’applicazione di una attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base. Comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o di euro 10 di sanzione pecuniaria; b. il ricorrere di una aggravante semplice comporta l’aumento sino al doppio della pena base, comunque non oltre il massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 200 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illecito commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l’applicazione di sanzioni di specie diversa; c. nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di una giornata di squalifica o euro 10 di sanzione pecuniaria; d. nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 1 giornata di squalifica o euro 50 di sanzione pecuniaria. Salvo 6 8 i casi illeciti commessi con recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento superiore al doppio del massimo edittale o l’applicazione di sanzioni di specie diversa; e. nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l’Organo Giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre; f. in caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base; g. in caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a); h. in caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b). 8. Aumento di pena base per l’applicazione della circostanza aggravante speciale: a. nel caso ricorra l’aggravante speciale, la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o di euro 200 di sanzione pecuniaria. Art. 10 Sanzioni inerenti alla disputa delle gare 1. Perdita della partita: gli organi disciplinari possono disporre la perdita della partita con il risultato di 0-5 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole. La perdita della partita può essere inflitta alle due società interessate, quando la responsabilità dei fatti illeciti risulta accertata per entrambe o per i loro tesserati. Il risultato della perdita della partita è da considerarsi utile a tutti gli effetti, compreso il computo delle reti, per la formazione della classifica. 2. La violazione delle norme che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti (Normativa Generale, Titolo I Art. 2 comma 1 e 2) comporta la sanzione spor9 tiva cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica. 3. Quando, nel corso di una gara, si siano verificati fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri possono: a. dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b. adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c. ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. 4. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. 5. Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, ma le sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori: a. le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell’età prevista per le competizioni stesse. 6. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società sia stato revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. Art. 11 Sanzioni a carico delle società 1. A carico delle società possono essere assunte, in relazione alla gravità dell’infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari: a. ammonizione; b. ammonizione con diffida; c. gara persa; d. squalifica del campo di gara per una o più giornate; 10 e. obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse; f. penalizzazione di uno o più punti in classifica; g. retrocessione all’ultimo posto nella classifica; h. revoca del titolo sportivo conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione; i. esclusione dalla classifica finale. Art. 12 Sanzione a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati 1. A carico dei tesserati che svolgono o partecipano all’attività sportiva, possono essere assunte, in relazione all’infrazione commessa, le seguenti sanzioni: a. ammonizione; b. ammonizione con diffida; c. squalifica fino a 4 giornate effettive di gare; d. squalifica a tempo: sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell’infrazione abbiano già compiuto 18 anni; e. divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate da CSI e UISP per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità. 2. Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente organo di giustizia sportiva e pubblicate sui comunicati ufficiali a. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla terza ammonizione. 3. Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di 11 giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave. 4. In caso di illecito sportivo, la sanzione è diminuita qualora il dirigente o il tesserato abbiano fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili. 5. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la squalifica nelle gare ufficiali nella squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. 6. Non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: a. squalifica dei calciatori fino a tre giornate di gara; b. inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino a un mese; c. squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara. Art. 13 Efficacia delle sanzioni 1. Le sanzioni disciplinari sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale 2. Esecuzione delle sanzioni: a. tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato Ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul comunicato ufficiale. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal punto c) del presente comma; b. nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione, subita da un tesserato in successione di 12 tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale; c. il tesserato espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dall’articolo 8: il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul comunicato Ufficiale e qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il tesserato è stato espulso, questo ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente - in attesa del provvedimento definitivo - per una giornata; d. i tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni organizzate da CSI e UISP, colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata; e. per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare. Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione; f. la squalifica per una o più giornate di gara, che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato squadra e ciò indipendentemente dalla pubblicazione facoltativa di cui al punto successivo; g. l’organo disciplinare di competenza ha facoltà, all’inizio della stagione successiva, di pubblicare sul primo Comunicato Ufficiale le sanzioni di squalifica ancora da scontare; h. le sanzioni di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito. Qualora nel momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve 13 essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva. i. la presentazione del ricorso-esposto o del ricorso non sospende l’esecutività della sanzione disciplinare. 3. Estinzione delle sanzioni: a. la sanzione dell’ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta; b. la sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa. 4. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione della squadra, l’assistenza della stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di gioco e degli spogliatoi. TITOLO III - PREVISIONI DISCIPLINARI Art. 14 Previsioni a carico delle Società 1. Violazione ad adempimenti formali non pregiudizievoli alla regolare effettuazione della gara: a. la ritardata presentazione della lista-gara o la ritardata presentazione della squadra in campo comportano: ammenda da euro 10 a euro 20; b. la lista gara trascritta in modo incompleto o impreciso: ammenda da euro 10 a euro 20; c. inizio della gara con squadra incompleta: ammenda da euro 10 a euro 20. 2. Atti od omissioni che impediscano la regolare effettuazione della gara o della manifestazione: a. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare effettuazione o il proseguimento della gara (per esempio: rifiuto di cambiare maglia, rifiuto di presentare la 14 documentazione richiesta, insufficiente disponibilità di palloni, insufficiente numero di giocatori, mancata o incompleta presentazione dei documenti d’identità in allegato agli elenchi di gara, altre violazioni ad adempimenti che impediscono l’effettuazione o la prosecuzione della gara): perdita della gara e ammenda di euro 50. Per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100. 3. Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario: a. 1° rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 50; b. 1° rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione; c. 2° rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100; d. 3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione; e. Qualora una società preavvisi a chi di competenza, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà. 4. Ritiro di una squadra da una gara: a. 1° ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 50; b. 1° ritiro da partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 5. Ritiro di una squadra da una manifestazione: a. esclusione dalla manifestazione, confisca della quota versata a titolo d’iscrizione, della cauzione e sospensione dell’attività da 2 a 4 anni. 6. Aver fatto partecipare a una gara tesserati non in regola e aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista-gara: a. perdita della gara e ammenda di euro 50; b. 1° recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 100; c. 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca 15 della cauzione. 7. Aver fatto partecipare alla gara atleti o dirigenti squalificati: a. perdita della gara e ammenda di euro 25; b. 1° recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 50; c. 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 8. Casi in cui l’arbitro interrompa la gara o la prosegua pro forma per fini cautelativi o di ordine pubblico: a. perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 50; b. 1° recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100; c. 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzioni. 9. Illecito sportivo: a. perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda di euro 200; b. 1° recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione. 10. Omessa segnalazione di fatti o atti costituenti illecito sportivo: a. ammenda di euro 50. 11. Ulteriore recidive: ammenda euro 100. 16