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CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
TITOLO I - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 1 Doveri e obblighi generali
1. Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme UISP e CSI
devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e
probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque
a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati, se convocati,
sono tenuti a presentarsi dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
4. Il tesserato che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di
manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolte da UISP e CSI
è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal presente Codice.
5. Il tesserato risponde sempre disciplinarmente qualora l’atto
illecito sia commesso volontariamente. Solamente nei casi in
cui ciò sia espressamente previsto, il tesserato risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il
fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore.
6. Definizione di colpa: per colpa si intende una mancanza di
diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme.
Art. 2 Responsabilità delle persone fisiche e delle società
1. Nello svolgimento dell’attività sportiva, le Società e i tesserati
rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo
di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a
caso fortuito o a forza maggiore.
2. Le società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai proprio tesserati e/o per eventi che
abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che
provino di non aver potuto impedire il fatto.
3. Il calciatore che funge da capitano della squadra in una
determinata gara è responsabile, ai sensi del presente Codice,
degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene
meno nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto.
4. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo
di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi
previsti dal presente Codice.
5. Le società rispondono direttamente all’operato di chi le rappresenta e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari
dell’operato dei propri dirigenti e tesserati.
6. L’ignoranza delle norme nel presente Codice non può essere
invocata a nessun effetto.
7. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione
assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 3 Dichiarazioni lesive
1. Ai soggetti tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o
di organismi operanti nell’ambito delle associazioni UISP e CSI.
2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro
dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell’art. 2.
3. L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità
dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di fatto determinato.
4. La dichiarazione è considerata pubblica, quando è resa in
pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità
della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può
essere conosciuta da più persone.
Art. 4 Illecito disciplinare e obbligo di denunzia
1. Per illecito disciplinare si intende qualsiasi comportamento,
anche omissivo, volto volontariamente o colposamente a eludere
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i precetti contenuti nel presente Codice e in ogni altra disposizione emanata da UISP e CSI, sia nella fase dell’attività sportiva
sia in quelle ad esse collegate.
2. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito
sportivo.
3. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione e i tesserati
che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 2,
ne sono responsabili.
4. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai
sensi dell’art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera h), salva la maggiore sanzione
in caso di pratica inefficacia di tale pena.
5. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta
della società ai sensi dell’art. 5, comma 3, il fatto è punito, a
seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 11,
comma 1, lettere g), h), e i).
6. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti
responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non
inferiore all’inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre
anni.
7. In caso di pluralità di illeciti ovvero, se lo svolgimento o il
risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in
classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
8. I dirigenti, i soci ed i tesserati che comunque abbiano avuto
rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per
porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti
ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che
società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere
taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio,
il comitato competente.
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Art. 5 Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società
1. Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva,
dell’operato e del comportamento delle persone comunque
addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul
proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo
neutro, che su quello delle società avversarie.
2. Le società rispondono inoltre del mantenimento dell’ordine
pubblico sul proprio campo di gioco.
3. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a
loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse
estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata
se dalle prove fornite dalla società, risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato
all’illecito e lo ha ignorato
Art. 6 Prevenzione di atti violenti
1. Le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi
forma effettuata all’interno dell’impianto sportivo, di scritte,
simboli, emblemi che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Esse sono altresì responsabili
per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La
responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato
nell’immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l’offensiva dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto sia
in sua possibilità per rimuovere scritte, simboli, emblemi o per
far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.
2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo
possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costitui3
scano apologia. La responsabilità delle società concorre con
quella del singolo dirigente, socio e tesserato.
3. Per le violazioni di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda di euro 50; nei casi più gravi o di recidiva specifica è
inflitta inoltre la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
4. Per le violazioni di cui al comma 2 si applica la sanzione di
euro 100; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
TITOLO II - ILLECITI E SANZIONI
to disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le
Società e/o i tesserati che:
a. compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare
la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o
più gare o di una manifestazione;
b. inducano o tentino di indurre gli ufficiali di gara ad alterare
il regolare funzionamento della giustizia sportiva.
8. Omessa segnalazione dell’illecito sportivo: le Società e/o i
tesserati hanno il dovere in presenza di fatti illeciti previsti dal
precedente comma, di segnalare con tempestività agli Organi
competenti, quanto a loro conoscenza.
Art. 7 Elenco e definizione degli illeciti disciplinari
Art. 8 Definizioni delle sanzioni
1. Protesta: costituisce protesta qualsiasi gesto o espressione
che ecceda i limiti dell’educazione per i propri contenuti o per la
sua reiterazione.
2. Offesa: costituisce offesa ogni comportamento, gesto o
espressione tendenti a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso.
3. Minaccia: costituisce minaccia qualsiasi comportamento,
gesto o espressione tendente a incutere timore nel destinatario,
un ingiusto timore, o a condizionarne illegittimamente l’attività.
4. Scorrettezza: costituisce scorrettezza qualsiasi intervento
commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di
lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza.
5. Atto di violenza: costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire o ledere l’integrità fisica di altro soggetto.
6. Istigazione: costituisce istigazione qualsiasi comportamento
tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto
illecito. Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto di istigazione, che può
essere diminuita fino alla metà.
7. Illecito sportivo: costituisce fattispecie particolare dell’illeci4
1. Ammonizione: costituisce ammonizione il provvedimento,
avente natura di richiamo, notificato dall’arbitro al tesserato e
adottato nei confronti di questo ultimo dall’organo
disciplinare.
2. Sanzione pecuniaria: costituisce sanzione pecuniaria il
provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall’organo disciplinare nei confronti delle associazioni. L’ammontare
della sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 10 ad un
massimo di euro 200 L’importo della sanzione deve essere
incamerato dagli organizzatori della manifestazione in cui è
stato commesso l’illecito.
3. Sospensione cautelare: la sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall’Organo disciplinare competente nei confronti di un tesserato al quale sia stato contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento
disciplinare. Tale provvedimento deve essere adottato quando
ritenuto necessario e comporta la sospensione da ogni attività
sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi
tacitamente revocata trascorso il termine di 30 giorni da quello
della pubblicazione della sanzione. La sospensione deve essere
5
sempre motivata e non è impugnabile. Detto provvedimento può
essere disposto anche nei confronti del Capitano della squadra
che non collabori nell’individuare i tesserati della propria squadra, responsabili di atti illeciti, dei quali l’arbitro non abbia potuto accertare l’identità.
4. Squalifica: la squalifica è il provvedimento adottato
dall’Organo disciplinare nei confronti di un atleta o di un dirigente. Comporta la sospensione dall’attività e può essere indicata in giornate di gara o a tempo determinato. Il periodo di
squalifica nel primo caso va da un minimo di 2 giornate ad un
massimo di 4, nel secondo caso va da un minimo di 1 mese ad
un massimo di 5 anni.
5. Ripetizione della gara: gli organi disciplinari della lega
Calcio possono disporre la ripetizione della gara qualora
accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo
svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento
e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai
tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.
6. Penalizzazione di uno o più punti in classifica: la penalizzazione di uno o più punti in classifica è inflitta dall’organo disciplinare nei confronti della Associazioni cui i Tesserati e/o loro
stesse siano responsabili di fatti previsti dal precedente articolo se particolarmente gravi o commessi con recidiva. Nel caso
in cui è disposta la perdita della gara, oltre alla penalizzazione
di uno o più punti in classifica, questa seconda sanzione può
non essere applicata quando sia stato accertato che
l’Associazione o i tesserati responsabili abbiano fatto il possibile per evitare l’evento.
7. Esclusione dalla manifestazione: l’esclusione dalla manifestazione è disposta dall’Organo disciplinare nei confronti delle
Associazioni i cui tesserati e/o loro stesse siano responsabili di
gravi violazioni delle norme.
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Art. 9 Caratteristiche delle sanzioni
1. Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall’elenco contenuto nel presente Codice.
2. Attenuanti: ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:
a. essersi subito attivato per ovviare al proprio comportamento
illecito;
b. aver agito a seguito di provocazione, purché in maniera
proporzionata alla stessa;
c. aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione
di concitazione da fatto altrui.
3. Tentativo di illecito: si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito
senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena
base deve essere ridotta alla metà, fermi restando i limiti previsti dal comma 7 lettera b).
4. Aggravanti semplici: ai fini della valutazione della pena sono
da considerarsi circostanze aggravanti:
a. aver commesso l’atto illecito ricoprendo le funzioni di
Capitano, Dirigente, Guardalinee di parte;
b. aver commesso l’atto illecito con recidiva. Per recidiva si
intende il compimento di più atti illeciti nel corso della stessa
stagione; per fatti di grave violenza sono considerate anche le
sanzioni subite nel precedente triennio;
c. aver commesso l’atto illecito dal quale derivino gravi danni
alla salute altrui;
d. aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel
compimento dell’atto illecito;
e. aver commesso l’atto illecito in concorso con una o più
persone;
f. aver posto in essere comportamenti idonei ad aggravare le
conseguenze dannose di un atto illecito;
g. aver compiuto l’atto illecito per motivi razzistici, contrari ai
principi di solidarietà, antisportivi, ecc.
7
5. Aggravante speciale: costituisce aggravante speciale aver
commesso l’atto illecito ai danni di Ufficiali di gara, di un procuratore arbitrale, o di un dirigente UISP o CSI.
6. Criteri di applicazione della sanzione: la sanzione deve essere adeguata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione
applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del
fatto che deve valutarsi in relazione al comportamento del
responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso,
sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti lo
stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell’atto
illecito. Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una
diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l’eventuale ricorrere di circostanze attenuanti o rispettivamente di aggravanti.
7. Riduzione e aumento di pena base per l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti:
a. l’applicazione di una attenuante comporta la diminuzione
fino a un terzo della pena base. Comunque non oltre la metà
del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1
giornata di squalifica o di euro 10 di sanzione pecuniaria;
b. il ricorrere di una aggravante semplice comporta l’aumento
sino al doppio della pena base, comunque non oltre il massimo
edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 200
di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illecito commessi con
recidiva per i quali sia espressamente previsto un aumento
superiore al doppio del massimo edittale o l’applicazione di
sanzioni di specie diversa;
c. nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base
può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del
minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di una giornata
di squalifica o euro 10 di sanzione pecuniaria;
d. nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la
pena base può essere aumentata più volte, comunque non
oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 1
giornata di squalifica o euro 50 di sanzione pecuniaria. Salvo
6
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i casi illeciti commessi con recidiva per i quali sia
espressamente previsto un aumento superiore al doppio del
massimo edittale o l’applicazione di sanzioni di specie diversa;
e. nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia
aggravanti semplici, l’Organo Giudicante deve procedere a
una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre;
f. in caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base;
g. in caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle
aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri
di cui alla lettera a);
h. in caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici
sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri
di cui alla lettera b).
8. Aumento di pena base per l’applicazione della circostanza
aggravante speciale:
a. nel caso ricorra l’aggravante speciale, la pena base deve
essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore
al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di
squalifica o di euro 200 di sanzione pecuniaria.
Art. 10 Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. Perdita della partita: gli organi disciplinari possono disporre
la perdita della partita con il risultato di 0-5 o con il punteggio
eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria,
se a questa più favorevole. La perdita della partita può essere
inflitta alle due società interessate, quando la responsabilità dei
fatti illeciti risulta accertata per entrambe o per i loro tesserati.
Il risultato della perdita della partita è da considerarsi utile a tutti
gli effetti, compreso il computo delle reti, per la formazione della
classifica.
2. La violazione delle norme che stabiliscono l’obbligo per le
squadre di presentarsi in campo nei termini previsti (Normativa
Generale, Titolo I Art. 2 comma 1 e 2) comporta la sanzione spor9
tiva cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.
3. Quando, nel corso di una gara, si siano verificati fatti che per
loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale
misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri possono:
a. dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito
sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
b. adottare il provvedimento della punizione sportiva della
perdita della gara;
c. ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
4. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla
società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che
comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
5. Non comportano la punizione sportiva della perdita della
gara, ma le sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico
della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente
accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:
a. le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara
ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di
competizioni prima dell’età prevista per le competizioni stesse.
6. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società sia stato revocato il
tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica
per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
Art. 11 Sanzioni a carico delle società
1. A carico delle società possono essere assunte, in relazione
alla gravità dell’infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:
a. ammonizione;
b. ammonizione con diffida;
c. gara persa;
d. squalifica del campo di gara per una o più giornate;
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e. obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
f. penalizzazione di uno o più punti in classifica;
g. retrocessione all’ultimo posto nella classifica;
h. revoca del titolo sportivo conquistato sul campo col quale
si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha
titolo ad una promozione;
i. esclusione dalla classifica finale.
Art. 12 Sanzione a carico di dirigenti, soci di associazione
e tesserati
1. A carico dei tesserati che svolgono o partecipano all’attività
sportiva, possono essere assunte, in relazione all’infrazione
commessa, le seguenti sanzioni:
a. ammonizione;
b. ammonizione con diffida;
c. squalifica fino a 4 giornate effettive di gare;
d. squalifica a tempo: sino ad un massimo di 4 anni per i
tesserati che al momento dell’infrazione abbiano già compiuto
18 anni;
e. divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni
calcistiche organizzate da CSI e UISP per il periodo
corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica
ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità.
2. Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente organo di giustizia sportiva e pubblicate sui comunicati
ufficiali
a. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più
ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa
natura, incorrono nella squalifica per una gara alla terza
ammonizione.
3. Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di
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giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere
una sanzione più grave.
4. In caso di illecito sportivo, la sanzione è diminuita qualora il
dirigente o il tesserato abbiano fornito, ammettendo la propria
responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare
le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed
alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei
responsabili.
5. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di
gara deve scontare la squalifica nelle gare ufficiali nella squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha
determinato il provvedimento.
6. Non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:
a. squalifica dei calciatori fino a tre giornate di gara;
b. inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e
massaggiatori, fino a un mese;
c. squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara.
Art. 13 Efficacia delle sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono efficaci e devono essere scontate
su tutto il territorio nazionale
2. Esecuzione delle sanzioni:
a. tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul
Comunicato Ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti
disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro
pubblicazione sul comunicato ufficiale. Le sanzioni che
comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate
a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di
pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, salvo quanto
previsto dal punto c) del presente comma;
b. nel corso di una medesima manifestazione, la terza
ammonizione, subita da un tesserato in successione di
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tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per
una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente
a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale;
c. il tesserato espulso nel corso di una gara è squalificato ai
sensi delle sanzioni previste dall’articolo 8: il provvedimento
disciplinare deve essere pubblicato sul comunicato Ufficiale
e qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo
comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il tesserato è
stato espulso, questo ultimo deve considerarsi squalificato di
diritto e provvisoriamente - in attesa del provvedimento
definitivo - per una giornata;
d. i tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse
manifestazioni organizzate da CSI e UISP, colpiti da
provvedimenti di squalifica a tempo, non possono svolgere
attività con alcuna squadra fino a quando la sanzione non è
stata interamente scontata;
e. per giornata da scontare va intesa la normale giornata di
programmazione delle gare. Le gare in riferimento alle quali
le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono
quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti
della classifica o della qualificazione;
f. la squalifica per una o più giornate di gara, che non possa
essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia
stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva
successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia
cambiato squadra e ciò indipendentemente dalla pubblicazione
facoltativa di cui al punto successivo;
g. l’organo disciplinare di competenza ha facoltà, all’inizio
della stagione successiva, di pubblicare sul primo
Comunicato Ufficiale le sanzioni di squalifica ancora da scontare;
h. le sanzioni di penalizzazione di punti in classifica deve
essere interamente applicata nella manifestazione in corso,
al momento della commissione del fatto illecito. Qualora nel
momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione
o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve
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essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
i. la presentazione del ricorso-esposto o del ricorso non
sospende l’esecutività della sanzione disciplinare.
3. Estinzione delle sanzioni:
a. la sanzione dell’ammonizione perde efficacia al termine
della manifestazione nella quale è stata inflitta;
b. la sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a
tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva
successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
4. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta
la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle
gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la
direzione della squadra, l’assistenza della stessa in campo e
negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di gioco
e degli spogliatoi.
TITOLO III - PREVISIONI DISCIPLINARI
Art. 14 Previsioni a carico delle Società
1. Violazione ad adempimenti formali non pregiudizievoli alla
regolare effettuazione della gara:
a. la ritardata presentazione della lista-gara o la ritardata
presentazione della squadra in campo comportano:
ammenda da euro 10 a euro 20;
b. la lista gara trascritta in modo incompleto o impreciso:
ammenda da euro 10 a euro 20;
c. inizio della gara con squadra incompleta: ammenda da
euro 10 a euro 20.
2. Atti od omissioni che impediscano la regolare effettuazione
della gara o della manifestazione:
a. Inadempienze di obblighi che impediscano la regolare
effettuazione o il proseguimento della gara (per esempio:
rifiuto di cambiare maglia, rifiuto di presentare la
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documentazione richiesta, insufficiente disponibilità di palloni,
insufficiente numero di giocatori, mancata o incompleta
presentazione dei documenti d’identità in allegato agli
elenchi di gara, altre violazioni ad adempimenti che
impediscono l’effettuazione o la prosecuzione della gara):
perdita della gara e ammenda di euro 50. Per ogni recidiva:
perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di
euro 100.
3. Rinuncia a prendere parte a una gara in calendario:
a. 1° rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e
ammenda di euro 50;
b. 1° rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione
dalla manifestazione e confisca della cauzione;
c. 2° rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e
ammenda di euro 100;
d. 3° rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca
della cauzione;
e. Qualora una società preavvisi a chi di competenza, per
iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48
ore prima del previsto orario della partita, le sanzioni
pecuniarie sono ridotte della metà.
4. Ritiro di una squadra da una gara:
a. 1° ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e
ammenda di euro 50;
b. 1° ritiro da partite a eliminazione diretta: esclusione dalla
manifestazione e confisca della cauzione.
5. Ritiro di una squadra da una manifestazione:
a. esclusione dalla manifestazione, confisca della quota
versata a titolo d’iscrizione, della cauzione e sospensione
dell’attività da 2 a 4 anni.
6. Aver fatto partecipare a una gara tesserati non in regola e
aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista-gara:
a. perdita della gara e ammenda di euro 50;
b. 1° recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 100;
c. 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca
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della cauzione.
7. Aver fatto partecipare alla gara atleti o dirigenti squalificati:
a. perdita della gara e ammenda di euro 25;
b. 1° recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 50;
c. 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca
della cauzione.
8. Casi in cui l’arbitro interrompa la gara o la prosegua pro
forma per fini cautelativi o di ordine pubblico:
a. perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di
euro 50;
b. 1° recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e
ammenda di euro 100;
c. 2° recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca
della cauzioni.
9. Illecito sportivo:
a. perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e
ammenda di euro 200;
b. 1° recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla
manifestazione e confisca della cauzione.
10. Omessa segnalazione di fatti o atti costituenti illecito sportivo:
a. ammenda di euro 50.
11. Ulteriore recidive: ammenda euro 100.
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