Novità IVA
Christian Cisternino
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Novità IVA
(i)
nuovi obblighi di fatturazione
(ii)
revisione del regime IVA delle locazioni e
delle cessioni di fabbricati abitativi e
strumentali
(iii) IVA per cassa
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3 aprile 2013
La revisione degli obblighi di
fatturazione
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3 aprile 2013
La revisione degli obblighi di fatturazione
Il d.l. 216/2012 (non convertito) e la L. 228/2012
hanno riscritto integralmente l’art. 21 e hanno
modificato altre disposizioni del d.P.R. 633,
recependo la Direttiva UE 45/2010, con le seguenti
linee di intervento:
(i)
estensione dell’obbligo di fatturazione
(ii)
modifiche nei termini per la fatturazione
(iii) nuove indicazioni da fornire in fattura
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3 aprile 2013
La revisione degli obblighi di fatturazione
 si estende – con il nuovo comma 6 bis - l’obbligo di fatturazione a gran
parte delle operazioni non territorialmente rilevanti (artt. da 7 a 7 septies)
effettuate da soggetti stabiliti con l’annotazione
- “inversione contabile” se l’operazione avviene nei confronti di soggetto
d’imposta UE
- “operazione non soggetta” se l’operazione si considera effettuata fuori
dall’Unione Europea
Ne consegue un aumento del volume d’affari. Viene introdotto un
correttivo per gli esportatori abituali modificando il d.L. 746/1983 ma i
riflessi sono molteplici (si vedano le modifiche all’art. 20)
Inoltre, viene esteso a queste operazioni il regime sanzionatorio per le
operazioni non imponibili o non soggette (art. 6. d.Lgs 471/1997).
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3 aprile 2013
La revisione degli obblighi di fatturazione
si conferma la regola generale del 21 (4) ma si estende la
fatturazione differita al 15° giorno successivo
- ai servizi resi nell’arco di un mese ad un medesimo soggetto
- ai servizi generici “non territoriali” resi a soggetti passivi UE
- ai servizi internazionali B2B (art. 6, comma 6, primo periodo)
In ogni caso, la registrazione deve avvenire entro il termine di
emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle
operazioni ai sensi del novellato art. 23 (introducendo quindi la
possibilità di differire l’adempimento materiale ma senza
pregiudizio delle ragioni erariali)
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3 aprile 2013
La revisione degli obblighi di fatturazione
si modifica l’art. 17 (2) nel caso di cessioni di beni o di prestazioni
di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell’Unione europea
 facendo rinvio in questo caso agli artt. 46 e 47 del d.L. 331
(integrazione
e
registrazione
da
parte
del
cessionario
residente/stabilito entro il 15° giorno dall’emissione della fattura),
in linea con quanto previsto dall’art. 222 della direttiva 112/2006.
In quest’ultimo caso l’integrazione può anche avvenire con un
documento autonomo (cfr. Circolare n. 13/1994)
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3 aprile 2013
La revisione degli obblighi di fatturazione
 si promuove la fatturazione elettronica, equiparandola alla fattura
cartacea
- fa riferimento ad esempio alla “messa a disposizione” per l’emissione
della fattura
- prevede la possibilità di garantire l’integrità/autenticità/leggibilità
(IAL) attraverso una “procedura affidabile di controllo di gestione”
 viene richiesta l’indicazione in fattura della partita IVA del
committente/cessionario (ovvero numero di identificazione/codice
fiscale – cfr art. 227 della direttiva 112/2006, come modificata dalla
direttiva 45/2010)
 non è più richiesta la numerazione progressiva per anno solare (in
linea con l’art. 226 della direttiva 112/2006)
 viene richiesta l’annotazione “inversione contabile” nelle fatture
relative alle operazioni interne soggette a reverse charge (es. art.817,
comma 1; art. 74)
3 aprile 2013
La revisione del regime IVA nel settore
delle locazioni e cessioni immobiliari
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3 aprile 2013
La revisione del regime IVA nel settore
delle locazioni e cessioni
Il denominatore comune va ravvisato nella volontà di invertire la “rotta”
rispetto al decreto 223/2006 e ridurre il “peso” dell’IVA per gli operatori del
settore immobiliare in considerazione della particolare congiuntura
(relazione illustrativa al decreto 83/2012).
Rischio rettifica della detrazione ex art. 19 bis2…
Con lo stesso “spirito”:
-
la legge di stabilità del 2011 (L. 220/2010) ha esteso a 5 anni il
termine entro il quale poter cedere con IVA gli immobili abitativi da
parte dei “costruttori” (secondo i criteri della Direttiva 112/2006);
-
con il d.L. 1/2012 è stata estesa anche alle “cessioni” la possibilità di
optare per l’applicazione separata dell’imposta (art. 36, d.P.R.
633/72). Una scelta da pianificare con cura…;
-
con lo stesso decreto era stata estesa l’imponibilità su opzione 10
agli
“alloggi sociali”
3 aprile 2013
La revisione del regime IVA nel settore
delle locazioni e cessioni
In sintesi
(i) viene affermato un regime “naturale” di esenzione da IVA per le locazioni
e cessione di fabbricati abitativi e strumentali (salvo ipotesi specifiche);
(ii) in determinate ipotesi si prevede la possibilità di optare per l’applicazione
dell’IVA (vera novità: i “costruttori”) ex art. 137 Direttiva;
(iii) si estende il reverse charge per tutte le cessioni soggette ad IVA “a
seguito di opzione”
(iv) viene estesa l’aliquota agevolata del 10% per le locazioni di fabbricati
abitativi - per le quali si è optato per l’IVA – da parte dei “costruttori” o
nell’ambito del social housing;
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3 aprile 2013
Le locazioni
Più in particolare
Locatore -impresa
di “costruzione” o
social housing
abitativi
Senza
opzione
Esente
Con
opzione
Imponibile
In caso diverso
Esente
Locazioni
strumentali
Senza
opzione
Esente
Con
opzione
Imponibile
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3 aprile 2013
Le cessioni
< 5 anni
Cedente-impresa di
“costruzione”
abitativi
Social Houlsing
Con opzione
Imponibile
Senza opzione
Esente
Senza opzione
Esente
Imponibile
Con opzione
Altri cedenti
Esente
Cessioni
Cedente-impresa di
“costruzione”
< 5 anni
Con opzione
strumentali
Casi diversi
Con opzione
Senza opzione
Imponibile
Imponibile
Esente
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3 aprile 2013
Le criticità applicative
(i)
l’opzione
del
cedente/locatore
deve
relativo atto. Manca un regime transitorio:
risultare
nel
-
quale regime per i contratti di locazione in essere
all’entrata in vigore del decreto?
-
per gli abitativi invenduti opera la rettifica della
detrazione ai sensi del 19 bis2?
Es. impresa edile che al termine del 5° anno ha dell’invenduto
1 aprile 2009: fine lavori
26 giugno 2012 :
rettifica?
1 aprile 2014
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3 aprile 2013
Le criticità applicative
(ii)
come opera il regime ai fini degli acconti? Che succede se gli
acconti sono stati pagati in base ad un regime diverso
da
quello in vigore al saldo? Si può rettificare ai sensi dell’art.
26? (Circ. 12/2007)
(iii)
come individuare la “fine dei lavori”?
(iv)
cosa cambia per le società che comprano e vendono abitativi
e strumentali?
(v)
il caso degli impianti fotovoltaici (Circ. 12/2011)
(vi)
manca un coordinamento con il regime delle imposte di
registro e ipo-catastali
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3 aprile 2013
L’IVA per cassa
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3 aprile 2013
L’IVA per cassa
Quadro di riferimento:
(i) è la versione 2.0 del meccanismo “per cassa”
del dl 185 dal 1° dicembre 2012 (in anticipo
rispetto alla Direttiva)
(ii) viene introdotto con il DL 83/2012 in
applicazione degli artt. 66 e 167 bis della
Direttiva IVA
(iii) trova disciplina nel decreto MEF dell’11 ottobre
e nel Provvedimento del 21 novembre 2012 17
3 aprile 2013
Le caratteristiche del cash accounting
-
consente, su opzione (per comportamenti concludenti), di differire
l’esigibilità dell’IVA (al massimo 1 anno, salvo procedure concorsuali
del cessionario/committente). Nessun riferimento alle procedure
esecutive (Assonime 6/2013)
-
per i soggetti con volume d’affari < 2 ML in X-1 (che operano nei
confronti di soggetti passivi). Soglia max prevista dalla Direttiva. No
ragguaglio in caso di inizio di attività (Circ. 44)
-
non opera in relazione a “regimi speciali” (e.g. editoria, agricoltura,
margine, agenzie di viaggio) e in caso di reverse charge
-
comporta anche il differimento del diritto alla detrazione (al
massimo 1 anno dall’acquisto) come nel Regno Unito e in Svezia
(salvo reverse charge, estrazione da depositi …)
-
non ha effetti sul cessionario: DEROGA alla simmetria cedente18
cessionario
3 aprile 2013
I riflessi dichiarativi
(i)
opzione nel VO15
(ii)
operazioni attive nel VE36
(iii) operazioni passive nel VF 19
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3 aprile 2013
Confronto con il regime del 185
Decreto Sviluppo
Volume d’affari
Dl 185
2 milioni
200 mila
Ambito oggettivo
Tutte le operazioni
Possibilità di scelta
Implicazioni
sulla detrazione
In capo al
cedente/prestatore
In capo al
cessionario/committente
Vicolo temporale
3 anni e poi di
anno in anno salvo
revoca
Interruzione
dell’anno di
sospensione
Solo per le
procedure
concorsuali
Anche per le procedure
esecutive
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3 aprile 2013
Le criticità
-
il differimento della detrazione ha effetto anche in
relazione ad operazioni attive per le quali non ha operato
l’IVA per cassa (es. verso i privati)? (Assonime 27/2012;
6/2013; contra Circ. 44/2012 e 1/2013)
-
in caso di separazione delle attività? Circ. 1/2013
-
quid iuris in caso di cessione del credito?
-
cosa succede se non si indica nella fattura emessa che si
è optati per il regime in analisi?
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3 aprile 2013
Calcoli di convenienza
-
Va considerato
(i)
il rapporto tra IVA a debito e IVA a credito
(ii) il vincolo triennale
(iii) l’andamento del volume d’affari (anche valutando le
novità relative alle operazioni extra-territoriali)
(iv) il “recapture” di tutta l’IVA sospesa al superamento
della soglia
(v) l’onere delle procedure contabili e amministrative
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3 aprile 2013
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