Contratto Collettivo Integrativo Aziendale C.C.N.L. 2006-2009 Area della dirigenza medica e veterinaria Savona, 29 luglio 2010 INDICE: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Premessa Campo di Applicazione Pag. 3 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Pag. 3 Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali Pag. 3 Relazioni sindacali Pag. 4 Pari opportunità e mobbing Pag. 8 Gestione degli effetti derivanti dalle innovazioni, riorganizzazioni, esternalizzazioni sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti Pag. 11 Criteri generali per la graduazione e la valutazione degli incarichi dirigenziali Pag. 11 Orario di lavoro Pag. 11 Riposi Pag. 13 Guardie e reperibilità Pag. 13 Linee di indirizzo dei programmi di formazione continua Pag. 15 Fondi contrattuali Pag. 15 Norma di rinvio Pag. 16 1 Premessa Le parti convengono sulla finalità strategica di miglioramento dei servizi resi al cittadino utente e sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale ritenendolo strumento idoneo per contemperare il miglioramento della qualità del lavoro e la crescita professionale dei dipendenti, con la necessità dell’azienda di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi resi. Il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale deve inserirsi nel contesto legislativo e divenire uno strumento contrattuale interno di applicazione delle norme delegate dal C.C.N.L. 17.10.2008 del personale della dirigenza medica/veterinaria alla contrattazione decentrata, al fine di un proficuo rapporto tra i dirigenti ed i vertici dell’ASL. Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è pertanto uno strumento di costruzione di regole certe per l’operare di tutti i protagonisti del sistema (Direzione Aziendale, Dirigenza delle Strutture Complesse, Strutture semplici, OO.SS.), al fine di ridurre possibili momenti di conflitto e garantire pari certezze ed opportunità a tutti i lavoratori. In questo contesto diventa fondamentale l’impegno dell’Amministrazione nel garantire i principi di trasparenza ed equità fondamentali in tutta la pubblica Amministrazione. Il C.C.I.A. è altresì orientato ad operare una armonizzazione degli istituti contrattuali e degli accordi vigenti precedenti all’accorpamento dell’Ospedale Santa Corona nell’ASL 2 Savonese, al fine di avere uniformità di trattamento per tutto il personale operante in azienda. 2 Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo integrativo aziendale si applica a tutta la dirigenza medica e veterinaria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese. Non può essere in contrasto con i vincoli e i limiti risultanti dal contratto collettivo nazionale e si articola sulle materie stabilite dall’art. 4 del C.C.N.L. 03/11/2005. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 2. Le parti si impegnano a non adire atti unilaterali di interpretazione ed applicazione di norme del C.C.N.L. di interesse relativo al presente C.C.I.A. non ancora trattate, ovvero anche parzialmente trattate o sulle quali si possano intendere più interpretazioni, senza aver espletato le procedure correnti di informazione e trattativa preventiva e, in caso di contenzioso, di conciliazione applicando i criteri previsti dal C.C.N.L.. Solo dopo aver esaurito il tentativo di conciliazione, le parti riassumono le proprie prerogative attivando le azioni che ritengono necessarie. Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto collettivo integrativo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 del C.C.N.L. 17/10/2008, concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione definitiva , a seguito del controllo sulla compatibilità economico finanziaria da parte del Collegio Sindacale e comunque nei modi e nei tempi tecnici necessari alla sua applicazione. 3. Della sottoscrizione e dei contenuti del presente contratto è data comunicazione da parte dell’Azienda, con idonea pubblicità a carattere generale. 4. Il presente contratto collettivo integrativo aziendale conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo C.C.I.A. Art. 3 Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 1. In tema di esercizio del diritto costituzionale dello sciopero, le O.O.S.S. rivendicano il dirittodovere dei propri iscritti di attenersi puntualmente alle disposizioni del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero adottato dalle O.O.S.S., allegato al presente C.C.I.A. sotto la lettera “A”. 2. Si puntualizza quanto segue: a) il contingente dei dirigenti medici esonerati dallo sciopero non deve essere comunque superiore a quello previsto in servizio ordinariamente nei giorni festivi ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni; b) nelle giornate di sciopero il medico comandato in servizio (esonerato dallo sciopero) garantisce le prestazioni urgenti e non differibili sui pazienti (interni od esterni), escluse le dimissioni. 3. I dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli servizi, ufficio sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascuna azienda o ente, in occasione di uno sciopero individuano di norma con 3 criteri di rotazione, i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati: a) ai singoli interessati, entro il 5° giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile; b) alla Direzione Medica di competenza che elabora i quadri con gli elenchi del personale contingentato. I nominativi sono altresì comunicati alle OO.SS. locali che hanno proclamato lo sciopero; 4. E’ fatto obbligo all’Azienda di informare correttamente e tempestivamente i cittadini sul futuro sciopero e sulla corrispondente temporanea limitazione dei servizi erogati; 5. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12.09.1990 n 146, tenuto conto delle peculiari attività istituzionali dell’Azienda Sanitaria ASL n° 2 vengono considerati servizi pubblici essenziali quelli individuati nella deliberazione n. 534 del 20.05.1999, nonché il servizio 118 nelle sue articolazioni territoriali. 6. Nelle giornate di sciopero non si effettuano ricoveri d’elezione e non sono garantite le prestazioni ambulatoriali. Art. 3.1 Procedure 1. L’Azienda si impegna a trasmettere agli organi di stampa una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione verrà effettuata anche nell’ipotesi di revoca dello sciopero. 2. Dal giorno della indizione dello sciopero il personale dirigente medico/veterinario non può usufruire di ferie, permessi e recuperi per la giornata di sciopero, salvo quelli precedentemente autorizzati. Art. 4 Relazioni sindacali 1. Il Sistema delle Relazioni Sindacali è fondato sul principio di favorire la collaborazione tra le parti affinché congiuntamente - pur nel rispetto della distinzione di ruoli e responsabilità - si pervenga alla realizzazione di un unico obiettivo che è quello di contemperare l'interesse dei dirigenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale, a fronte dell'esigenza dell'Azienda di incrementare efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività. 2. Il sistema di relazioni sindacali va costruito su basi di trasparenza e correttezza delle parti nell'ambito dei limiti stabiliti da leggi, contratti collettivi e protocolli in vigore tra Governo e parti sociali. 3. All'interno del Sistema delle relazioni sindacali, le parti intendono prevenire situazioni conflittuali, riconoscendo la validità dello strumento del confronto; in particolare la Direzione aziendale si impegna a verificare che il modello del confronto sia teso a garantire il più ampio coinvolgimento possibile dei dirigenti nei processi organizzativi, al fine di individuare da un lato le criticità e dall'altro le proposte migliorative. 4 4. Il Sistema di relazioni sindacali è costituito dall'insieme dei modelli relazionali di seguito elencati: a) Informazione: a.1. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, l'Azienda informa periodicamente e tempestivamente i componenti di cui all’art. 10, c. 2 del C.C.N.L. 8/6/2000, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto. a.2. L’informazione scritta viene resa dall’Azienda alle OO.SS. sotto forma di comunicazione la cui natura preventiva esclude l’emanazione contestuale di atti impositivi, delibere e/o disposizioni immediatamente esecutive. a.3. In seguito all’informazione preventiva ricevuta, entro 7 giorni, le OO.SS. possono richiedere appositi incontri per discutere di quanto contenuto nell’informazione ricevuta. Gli incontri dovranno essere tenuti e conclusi di norma entro i 15 giorni successivi. a.4. L'informazione è preventiva nei casi in cui si debba attivare la contrattazione collettiva integrativa, la concertazione, la consultazione. a.5. Formano materia di informazione preventiva i criteri generali relativi a: • affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; • articolazione delle posizioni, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; • criteri generali di valutazione dell’attività dei dirigenti; • articolazione dell’orario di lavoro e dei piani per assicurare le emergenze; • condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale; a.6. Formano altresì materia di informazione preventiva i seguenti istituti: • modalità di formazione dei fondi ; • programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti; • misure per favorire le pari opportunità; • piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture ; • sperimentazioni gestionali; • tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; • criteri generali di organizzazione del lavoro. b) Concertazione: b.1. Si attiva, con richiesta scritta, su iniziativa dei soggetti di cui all'art. 10 c.2 del C.C.N.L. 8/6/2000 e si sviluppa su appositi incontri, che iniziano entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine di trenta giorni dall'inizio, con verbale da cui risultano le posizioni espresse dalle parti. Nella fase di concertazione i soggetti sindacali possono presentare osservazioni e proposte diverse da quelle illustrate dall’Azienda. In tale eventualità, le proposte delle parti vengono valutate a pari titolo. Per tutta la durata della concertazione le parti si astengono dall’assumere qualunque iniziativa autonoma relativa ai temi oggetto della concertazione medesima. b.2. La concertazione si conclude o con un’intesa o con la registrazione del mancato accordo. L’eventuale intesa redatta sempre in forma scritta impegna la Direzione a darne esecuzione. Il mancato accordo dà luogo alla stesura di un verbale nel quale vengono descritte le posizioni conclusive delle parti. 5 c) Consultazione: c.1. per “consultazione” deve intendersi l’acquisizione da parte dell’azienda, previa adeguata informazione, di un parere in forma scritta dei soggetti sindacali, nelle materie individuate dal C.C.N.L., parere che deve comunque essere fornito entro 14 gg. dalla ricezione degli atti. c.2. Prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro la consultazione è facoltativa. La stessa è invece obbligatoria in materia di: • organizzazione e disciplina degli uffici, consistenza e variazione delle dotazioni organiche; • applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni. d) Contrattazione collettiva integrativa: d.1. Si svolge a livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati dall’art. 4 e 5 del C.C.N.L. 3/11/2005, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 165 del 2001. Art. 4.1 Commissioni tecniche bilaterali (gruppi tecnici di lavoro) 1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell’Azienda, le parti possono richiedere la costituzione di Commissioni Tecniche Bilaterali (gruppi paritetici di lavoro) -con funzioni non negoziali- che hanno lo scopo di assicurare un approfondimento comune su specifiche problematiche ritenute di particolare rilevanza e con l’obiettivo di procedere alla formulazione di proposte preliminari su aspetti tecnici e normativi. La partecipazione alle Commissioni Bilaterali è sempre considerata a tutti gli effetti orario di servizio. 2. I lavori della Commissioni Tecniche Bilaterali devono necessariamente concludersi con la presentazione al tavolo negoziale di un documento finale. Art. 4.2 Individuazione dei soggetti che costituiscono la delegazione trattante 1. La delegazione trattante è l’organismo titolare della contrattazione sulle materie di cui all’art. 4 del C.C.N.L. 3/11/2005 e svolge l’attività negoziale in tempi e modi concordati nel rispetto della normativa, con l’impegno delle parti a raggiungere l’accordo sulle materie direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico. 2. Per le materie di cui al sopra citato art. 4, comma 2, dalla lettera C alla lettera G, le parti, dopo trenta giorni (prorogabili d'intesa per altri trenta) senza che sia raggiunto l’accordo riassumono le proprie posizioni e determinano le conseguenti decisioni in maniera autonoma. 3. La delegazione trattante di parte pubblica è costituita come segue: a) dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o da un suo delegato; b) dal Direttore amministrativo o suo delegato; c) dal Direttore sanitario o suo delegato; d) dai dirigenti degli uffici interessati. 4. La delegazione trattante di parte sindacale è composta: a) dai componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 9, comma 1; b) dai componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del C.C.N.L.. 6 Art. 4.3 Modalità di svolgimento delle relazioni sindacali 1. Si stabiliscono le seguenti procedure e modalità operative al fine di regolamentare lo svolgimento degli incontri che avvengono nell'ambito dei modelli relazionali. a) Richiesta di incontro sindacale: a.1. La richiesta di incontro da parte di uno o più soggetti sindacali componenti la delegazione deve necessariamente indicare l’ordine del giorno e, se accolta dalla Direzione competente, dà luogo a convocazione nei confronti di tutti i componenti la delegazione stessa ovvero a risposta scritta della Direzione competente entro 15 giorni dalla richiesta pervenuta. b) Modalità di convocazione: b.1. avviene con nota scritta da parte dell’Ufficio relazioni sindacali; b.2. indica gli argomenti all'ordine del giorno; ulteriori argomenti saranno trattati, ove le parti lo convengano. b.3. contiene in allegato l'eventuale bozza di proposta relativa all'ordine del giorno (in caso di impossibilità oggettiva all'invio preventivo della documentazione, questa è distribuita ai presenti all'inizio degli incontri). b.4. La data dell'incontro è fissata dalla Direzione aziendale. b.5. In via del tutto eccezionale, nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con un anticipo di 24 ore, anche in via telefonica o tramite FAX/posta elettronica, da parte dell'Ufficio relazioni sindacali. c) Accesso agli incontri sindacali e validità degli stessi: c.1. Gli incontri delle delegazioni trattanti, regolarmente convocati, hanno piena validità indipendentemente dall'eventuale assenza di sigle sindacali. I rappresentanti sindacali assenti possono produrre dichiarazioni ed osservazioni sulla materia in esame, che vengono acquisite agli atti. Al fine di facilitare lo svolgimento degli incontri e degli interventi, nel pieno rispetto dei ruoli si precisa che ciascuna organizzazione sindacale potrà essere presente al tavolo negoziale con una delegazione autodeterminata di al massimo n. 2 persone. c.2. Ciascuna delegazione sarà titolata a condurre le trattative tramite un solo esponente (di norma il Segretario aziendale o suo delegato), mentre gli altri rappresentanti potranno sedere al tavolo negoziale solo in veste di uditori. c.3. La Direzione si impegna a garantire la partecipazione di tutti i componenti della Delegazione, impartendo indicazioni in tal senso ai Responsabili di struttura nell'ambito dell'organizzazione del lavoro. c.4. I Responsabili di struttura, sono tenuti a garantire l'agibilità sindacale dei rappresentanti sindacali e ad adottare modalità flessibili di organizzazione del lavoro che consentano la partecipazione alle riunioni sindacali; una volta adottate tali modalità, dovranno altresì verificare che l'allontanamento dal servizio sia compatibile col buon funzionamento dello stesso e non autorizzare eventuali assenze che comportassero il venir meno dei livelli minimi assistenziali di cui sopra. c.5. Le parti per ogni materia trattata, si impegnano di norma a mantenere la medesima composizione della Delegazione, dall'inizio della trattativa fino al termine degli incontri necessari alla definizione dell'accordo o dell'intesa sulla medesima materia. L'eventuale modifica in corso di trattazione non può comportare il riesame dei punti già concordati o la ripresa dall'inizio di discussioni già avviate. d) Verbalizzazione dell’incontro sindacale: 7 d.1. Agli incontri sindacali è prevista la presenza di un funzionario verbalizzante. d.2. Per ogni incontro viene redatto il verbale di sintesi delle posizioni finali assunte dalle parti presenti alla seduta su ciascun argomento all'ordine del giorno, non procedendo, in via generale, alla verbalizzazione dei singoli interventi dei partecipanti. Art. 4.4 Modalità di partecipazione agli incontri sindacali della delegazione trattante 1. Premesso che le parti si impegnano a fissare gli incontri sindacali in modo tale da garantire alle rappresentanze sindacali l'espletamento del proprio mandato, si concorda che la partecipazione alle trattative da parte dei componenti della delegazione trattante di parte sindacale avvenga secondo le regole seguenti. 2. Così come indicato dall’ARAN nelle circolari Prot. n. 4260/2004 e Prot. 1702/2002 si precisa che la partecipazione ai vari livelli di relazioni sindacali, esclusa l’attività dei tavoli tecnici o delle commissioni paritetiche di cui al precedente art 4.1, deve normalmente avvenire al di fuori dell’orario di lavoro e, ove ciò non sia possibile, devono essere attivate procedure e modalità idonee (es. cambio turno) tali da consentire al dirigente sindacale l’espletamento del proprio mandato. 3. Per la partecipazione agli incontri va utilizzato il monte ore di permessi sindacali rispettivamente attribuito ad ogni organismo sindacale. Art. 4.5 Modalità’ di trasmissione delle convocazioni 1. Le convocazioni avvengono tramite FAX o POSTA ELETTRONICA presso i recapiti comunicati all’Ufficio Relazioni Sindacali dai soggetti sindacali. In caso di convocazioni d’urgenza le convocazioni sono effettuate per telefono. 2. Per la validità degli accordi è necessaria la sottoscrizione da parte di un numero di OO.SS. che corrisponda almeno al 51% complessivo della rappresentatività aziendale intesa come il dato associativo sulla base delle deleghe rilasciate. Art. 5 Pari opportunità e mobbing 1. Le parti contrattuali, richiamato il contenuto della legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro”, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro” e quanto previsto dall’art. 8 del C.C.N.L. 08.06.2000, si impegnano ad istituire il Comitato per le Pari Opportunità che oltre ad avere un ruolo propositivo, svolge un’importante attività di studio, ricerca e promozione della pari opportunità. A) Finalità: 1. nel rispetto delle finalità generali stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari, il Comitato per le Pari Opportunità si prefigge di: 8 a) elaborare e proporre programmi di intervento sulla base di indagini conoscitive; b) migliorare la qualità del lavoro delle donne proponendo degli strumenti per ridurre eventuali ostacoli allo sviluppo professionale e favorire l’effettiva parità nelle condizioni di lavoro; c) promuovere incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori ed altri soggetti interessati; d) pubblicizzare tra le lavoratrici ed i lavoratori dell’Azienda l’attività svolta dal Comitato ed i risultati raggiunti; e) agevolare i processi di mobilità e le iniziative divulgative sulle tematiche oggetto del presente articolo. B) Compiti: 1. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) promuove iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive dell’Unione Europea e della Legislazione Italiana per l’affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone e per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali; b) fornisce, attraverso una relazione annuale, informazioni circa le condizioni delle fasce deboli all’interno dell’Azienda ed in particolare sulla situazione occupazionale, nonché sulla partecipazione ai processi formativi; c) raccoglie dati, attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi, relativi alle materie di propria competenza al fine di darne informazione all’Azienda; C) Composizione: 1. Il Comitato (che svolgerà la relativa attività senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo) è presieduto da un rappresentante dipendente di ruolo dell’Azienda ed è costituito da: a) 4 componenti sindacali per il personale del comparto (1 per la CGIL, 1 per la CISL, 1 per la UIL e 1 per la FIALS); b) 2 componenti per l’area della dirigenza medica e veterinaria (designati d’intesa tra le OO.SS. dell’area); c) 1 componente della dirigenza sanitaria (designato d’intesa tra le OO.SS. dell’area); d) 1 componente della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (designato d’intesa tra le OO.SS. dell’area); e) 8 rappresentanti nominati dall’Azienda; 2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che partecipa alle sedute solo in caso di assenza del relativo titolare, ovvero tali supplenti possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto e senza che tale partecipazione sia considerata orario di servizio a tutti gli effetti. 3. Il Comitato rimane in carica un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato. I componenti possono essere rinnovati. 4. Le parti si impegnano altresì a promuovere tutti quegli interventi ritenuti necessari per permettere una reale integrazione lavorativa per dipendenti provenienti da nazionalità 9 diverse, allo scopo di garantire nel miglior modo possibile una effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale. Art. 5.1 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 1. Le parti prendono atto che come indicato dal C.C.N.L. il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Al fine di avviare adeguate ed opportune iniziative per contrastare eventuali situazioni di mobbing e prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro, si istituisce un Comitato Paritetico con i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing; b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione ed alla repressione di situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. 2. Il Comitato (che svolgerà la relativa attività senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo) è costituito da: a) 4 componenti sindacali per il personale del comparto (1 per la CGIL, 1 per la CISL, 1 per la UIL e 1 per la FIALS); b) 2 componenti per l’area della dirigenza medica e veterinaria (designati d’intesa tra le OO.SS. dell’area); c) 1 componente della dirigenza sanitaria (designato d’intesa tra le OO.SS. dell’area); d) 1 componente della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (designato d’intesa tra le OO.SS. dell’area); e) 8 rappresentanti nominati dall’Azienda; 3. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’Azienda, mentre il Vicepresidente è nominato tra i componenti di parte sindacale. 4. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che partecipa alle sedute solo in caso di assenza del relativo titolare, ovvero, tale supplente può partecipare alle sedute senza diritto di voto e senza che tale partecipazione sia considerata orario di servizio a tutti gli effetti. 5. L’Azienda favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. Il Comitato dovrà adottare un regolamento che indichi altresì i locali e ogni altro strumento per una ottimale funzionalità del Comitato e inoltre che disciplini i propri lavori e provveda ad una relazione annuale sull’attività svolta. 6. Il Comitato rimane in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione di un nuovo comitato. I componenti possono essere rinnovati nell’incarico. 7. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso. 10 Art. 6 Gestione degli effetti derivanti dalle innovazioni, riorganizzazioni, esternalizzazioni sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti 1. Saranno materie di accordi tra le parti, le conseguenze in termini occupazionali degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza. 2. L’azienda ove ritenga necessario attivare processi di esternalizzazione, riconosce il ruolo attivo del sindacato, prevedendo appositi confronti tra le parti nel rispetto dei vincoli contrattuali e dei rispettivi ruoli, anche attraverso l’eventuale applicazione dell’art. 4. comma 4 lettera b. del presente C.C.I.A.. 3. Ferma restando l’autonomia aziendale e lo specifico ruolo della contrattazione collettiva integrativa nella regolazione delle implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione sulla mobilità dei dirigenti, l’azienda si impegna a confrontarsi con le OO.SS. sul contenuto degli atti di programmazione implicanti una ristrutturazione aziendale, al fine di operare una valutazione preventiva delle possibili ripercussioni sui livelli occupazionali. A livello aziendale si dovrà procedere ad una compiuta disamina della situazione in modo da prospettare una soluzione condivisa. Dovrà essere inoltre esperito ogni utile tentativo per garantire la ricollocazione interna dei dirigenti, tenendo comunque conto delle discipline di inquadramento o dei titoli professionali posseduti. Dovranno essere individuate modalità tali da massimizzare la garanzia del mantenimento della professionalità acquisita nei confronti dei dirigenti interessati. Art. 7 Criteri generali per la graduazione e la valutazione degli incarichi dirigenziali In relazione ai criteri generali per la graduazione e la valutazione degli incarichi, le parti rinviano a quanto sottoscritto nei documenti datati 26/01/2009 e 12/10/2009 allegati “B1” e “B2” al presente C.C.I.A. quali parti integranti e sostanziali. Art. 8 Orario di lavoro 1. Le tipologie di attività del dirigente medico sono: a) Attività in orario di servizio b) Attività straordinarie; c) Attività correlate al raggiungimento di obiettivi di risultato; d) Turni aggiuntivi; e) Attività di ricerca e didattica. 2. L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e 11 conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, 3 ore e 30 minuti dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche come discente, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. 3. L’azienda, con le procedure di budget di cui al comma 1 dell’art. 14 del C.C.N.L. 3/11/2005, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure. 4. Ai fini organizzativi, viene individuato in 1500 ore annue lo standard teorico per singolo dirigente. Detto standard così calcolato è l’unità di misura per definire, per ogni struttura organizzativa, la programmazione dell’attività, la rilevazione dei carichi di lavoro, il calcolo della dotazione organica e la definizione dei piani di lavoro annui delle strutture. 5. Le ore eccedenti l’orario contrattuale previsto, ad esclusione delle ore effettuate su chiamata durante i turni di pronta disponibilità o nei turni di guardia, saranno oggetto di negoziazione con l’equipe medica, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto e con il consenso dell’equipe interessata. A tal fine saranno utilizzati gli istituti contrattuali previsti e precisamente: a) Art. 14 comma 5 del C.C.N.L. 3/11/2005 (26 ore annue) b) Art. 55 del C.C.N.L. 03/11/05 (fondo disagio) c) Art. 14 comma 6 del C.C.N.L. 03/11/2005 (acquisto da parte dell’Azienda di turni aggiuntivi a 60,00 euro/ora su base volontaria) L’Azienda, una volta esperiti tutti i tentativi di raccogliere il consenso dell’equipe, in mancanza dello stesso potrà rivolgersi a strutture esterne per reperire le prestazioni necessarie. 6. Ai sensi di quanto previsto dall’accordo regionale del 23 dicembre 2009, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale, le ore di servizio prestato in regime di guardia eccedenti il debito orario vanno recuperate nel semestre successivo o altrimenti retribuite come lavoro straordinario. 7. Si rinvia ad uno specifico accordo transattivo la risoluzione delle eccedenze orarie pregresse alla data del 31/12/2009. 8. Dalla data del 1° gennaio 2010, l’azienda farà fronte alle criticità in materia di eccedenza dell’orario di lavoro mediante i seguenti dispositivi : a) recupero delle ore; b) pagamento dello straordinario sul fondo di competenza c) applicazione dell’articolo 55 comma 2 del C.C.N.L. 8/6/2000 d) negoziazione dell’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto 9. Le parti concordano inoltre di determinare per ogni singolo dirigente un tetto massimo annuo di 100 ore eccedenti l’orario istituzionale, da portare in recupero entro l’anno successivo, pur garantendo il routinario svolgimento dell’attività di servizio. 10. Al 1° gennaio dell’anno successivo le ore eccedenti il predetto limite, escluse quelle effettuate per guardie e straordinario in pronta disponibilità, sono considerate a tutti gli effetti come non fruibili e non liquidabili. 11. L’azienda dovrà inviare alle O.O.S.S. un report trimestrale inerente l’eccedenza oraria per ciascuna struttura complessa. 12 12. Sarà cura del Direttore della struttura evitare l’accumulo di ore eccedenti l’orario istituzionale e proporre alla Direzione Aziendale correttivi in merito. 13. Ai sensi di quanto indicato nell’art. 17 del C.C.N.L. 1998-2001 e s.m. e i., i direttori di struttura complessa assicurano la loro presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti. Per gli stessi direttori, tutte le ore effettuate in eccedenza sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di budget. Art. 9 Riposi 1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, per consentire un adeguato recupero delle energie psico-fisiche del dirigente nell’arco temporale de 24 ore avviate dall’inizio della prestazione lavorativa per quella data, è garantito di norma al lavoratore, un periodo d riposo di 11 ore. 2. E’ confermata la fruizione immediata in ambito diurno, dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, del riposo obbligatorio e continuativo. Il dirigente potrà portare a compimento, se strettamente necessario, le attività richieste per il completamento della prestazione quando questa non possa essere adeguatamente assolta, per il suo alto livello di complessità, da un altro dirigente; il direttore della struttura adotterà tutte le misure organizzative volte a ridurre al minimo tale eventualità. La misura adeguata del riposo, tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa notturna e l’inizio della successiva, è di regola di 24 ore. 3. La turnazione mattino - pausa di norma 6 ore - notte è consentita per esigenze eccezionali e transitorie (riduzione temporanea della dotazione organica). Per tale modalità di turnazione sono confermate 24 ore di riposo dopo il turno notturno sommate ad equivalenti periodi di riposo compensativo costituiti da un numero di ore consecutive corrispondenti alla riduzione praticata, che si aggiungono al riposo ordinario. Art. 10 Guardie e reperibilità 1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale, al compimento del sessantesimo anno di età il personale medico/veterinario può, a domanda, essere esonerato dai turni notturni. Al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, lo stesso può essere esonerato fino al 50% del numero medio procapite dei turni previsti. A tale riguardo, in entrambe le ipotesi l’azienda dovrà valutare le ricadute economiche e organizzative dell’esonero richiesto ed eventualmente provvedere alla relativa autorizzazione. Il medico così esonerato non può esercitare prestazioni aggiuntive notturne in regime di attività libero-professionale. Sono fatte salve dall’applicazione del presente comma, le richieste di esonero già autorizzate formalmente alla data del 31/12/2009. 13 2. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel più breve tempo possibile, quantificabile, di norma, in 30 minuti. 3. Tutti i dirigenti in servizio sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali della struttura. I dirigenti di struttura complessa potranno ricoprire turni di pronta disponibilità solo con la funzione di “primo reperibile”, con l’ eccezione delle aree chirurgiche e del Dipartimento di Prevenzione dove, per la peculiarità dell’attività, potranno essere inseriti anche con funzione di “secondo reperibile”. 4. In relazione alle prestazioni rese dal dirigente che, in turno di pronta disponibilità notturna, sia stato effettivamente chiamato in servizio e abbia attivamente operato oltre le 3 ore, oppure sia stato chiamato in servizio più di una volta, in ossequio ai principi di prevenzione e protezione, le parti assumono come principio generale che lo stesso sia esentato dal turno di servizio mattutino. Il responsabile della struttura complessa potrà dare adeguata attuazione al presente disposto tenendo conto degli ambiti professionali ed organizzativi di riferimento, in particolare per le aree con attività interventistiche (chirurghi, anestesisti/rianimatori, cardiologi emodinamisti ecc..), valutando anche la tipologia della reperibilità (sostitutiva e/o integrativa, durata del turno, eventuale intensità nei termini tempo-lavoro, attività con rischio aumentato). 5. L’Azienda si impegna a presentare annualmente alle OOSS firmatarie del presente C.C.I.A., l’articolazione del piano per la pronta disponibilità e la situazione delle guardie interdivisionali ed attive. 6. Considerato che ogni dirigente non può svolgere di norma più di 10 turni di reperibilità al mese, le parti concordano sulla necessità di avviare un percorso di ottimizzazione dei turni di pronta disponibilità che tenga conto dei vincoli normativi, contrattuali ed organizzativi. Alla luce del comma 6 dell’art. 62 del C.C.N.L. 5/12/1996 che prevede la possibilità, in sede di contrattazione decentrata, di rideterminare la misura dell'indennità di pronta disponibilità, rispetto al valore indicato nell'art. 110, comma 6 del D.P.R. 384/1990 in base ai modelli organizzativi adottati e in considerazione delle limitate risorse a disposizione, le parti concordano, in riferimento alle attuali dotazioni organiche e alla garanzia dei parametri di continuità assistenziale, di corrispondere per ogni turno intero di reperibilità eccedente i 120 annui, oltre all’ordinaria indennità prevista contrattualmente in € 20,66, un compenso forfettario di € 40,00 a titolo di disagio, ferma restando l’equa ripartizione dei turni stessi tra tutto il personale dirigente della struttura. 7. Le parti, entro un anno dalla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo, si incontreranno per valutare le ricadute organizzative ed economiche derivanti dall’attuazione del presente articolo, ed apportare eventuali modifiche e/o integrazioni. 14 Art. 11 Linee di indirizzo dei programmi di formazione continua 1. Le parti confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui agli artt. 16 bis e seguenti del D.Lgs. 502/92, per la quale sono da individuare iniziative ed azioni che incentivino a livello aziendale la partecipazione di tutti i dirigenti medici e veterinari. 2. L’acquisizione dei crediti formativi previsti dalla normativa nazionale costituisce obbligo per ogni dirigente, che è tenuto ad utilizzare ogni iniziativa formativa di livello locale, regionale o nazionale, utile a soddisfare i propri bisogni educativi. 3. La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo, dei programmi e degli obiettivi individuati a livello nazionale e regionale, comunque definendo un apposito piano formativo annuale aziendale per l’aggiornamento e la formazione continua. 4. L’Azienda garantisce l’attuazione del piano formativo annuale e la contestuale acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti che partecipino alle attività individuate. 5. I dirigenti che vi partecipano utilizzano la riserva oraria maturata costituita dalle tre ore e trenta minuti settimanali e sono pertanto considerati in servizio a tutti gli effetti. 6. L’Azienda favorisce altresì la partecipazione dei dirigenti che lo richiedano ad attività formative svolte all’esterno dell’Azienda stessa, coerenti con i bisogni educativi dei singoli. 7. E’ istituito, in relazione alla importanza strategica e alla delicatezza di quanto sopra, l’Osservatorio sulla Formazione. Tale osservatorio, costituito da otto componenti di cui quattro di nomina Aziendale e quattro di nomina sindacale (due nominati dalla RSU per l’area del comparto, uno nominato dalle OO.SS dell’Area medico/veterinaria e uno nominato dalle OO.SS della dirigenza S.P.T.A.) avrà il compito di monitorare e verificare la pertinente, corretta e trasparente applicazione dei criteri generali, attraverso l’analisi di atti e delibere, finalizzata a rilevare la rotazione del personale, la mancata partecipazione del personale ai corsi obbligatori nonché l’attinenza dei corsi in relazione al bisogno formativo del dirigente. Le conclusioni dell’Osservatorio verranno inviate trimestralmente alla Direzione aziendale sottolineando gli aspetti critici e proponendo azioni correttive. Art. 12 Fondi contrattuali 1. Visti gli art. 24, 25 e 26 del C.C.N.L. 17.10.2008 relativi alla determinazione rispettivamente del fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa, del fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale, le parti concordano sulla costruzione e sulla definizione degli stessi per gli anni 2008 e 2009 allegati al presente C.C.I.A. sotto la lettera “C”, con riserva di eventuali successive integrazioni e/o modificazione in riferimento alla eventuale attuazione del C.C.N.L. relativo al biennio economico 2008-2009. 2. Per quanto riguarda l’utilizzo delle residue risorse del fondo di posizione di cui all’art. 24 del C.C.N.L. 17.10.2008, le parti rinviano a quanto sottoscritto nel documento datato 26/01/2009 già allegato al presente C.C.I.A. 3. Ove a consuntivo i fondi di cui agli artt. 24 e 25 del C.C.N.L. 17.10.2008 non risultino del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo della retribuzione di 15 risultato e per la qualità della prestazione individuale. Tali risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell’anno successivo e pertanto non si storicizzano nel fondo di risultato. 4. Si concorda che ad ogni rinnovo contrattuale nazionale le parti si incontreranno per determinare il nuovo ammontare dei fondi stessi in applicazione del contratto nazionale di cui trattasi. Art. 13 Norma di rinvio Le parti, anche alla luce dei recenti interventi legislativi sulla materia del tempo parziale, in ordine alla fattispecie relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti con impegno ridotto, rimandano ad apposita trattativa la definizione dei criteri per l’attribuzione agli stessi dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento degli obiettivi. Per l’A.S.L. n° 2 Savonese Per le OO.SS. mediche/veterinarie Il Direttore generale Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario Il Dirigente medico presidio levante Il Dirigente medico presidio ponente Il Direttore S.C. Org., gestione e form. del personale Il Responsabile S.S.D. Gestione economica e prev.le 16