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(A cura di Villiam Zanoni)
1
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Uno dei problemi più importanti che
ha coinvolto i lavoratori negli ultimi
15 anni è sicuramente quello della
frammentazione delle posizioni
contributive.
La stessa riforma del 1995, pur
prevedendo determinate soluzioni,
paradossalmente ha contribuito a
complicare il quadro, soprattutto per
i lavoratori che si sono trovati a
metà del guado.
(A cura di Villiam Zanoni)
2
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Le posizioni più complicate,
nell’ordine, sono quelle che
riguardano:
a) il mix fra lavoro privato e lavoro
pubblico;
b) il mix fra lavoro dipendente e
lavoro parasubordinato;
c) il mix fra lavoro dipendente e
lavoro autonomo o libero
professionale.
(A cura di Villiam Zanoni)
3
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Nonostante le difficoltà, in estrema
sintesi erano possibili soluzioni di
ricongiunzioni gratuite (articolo 1
della legge n° 29/79) o
relativamente onerose (articolo 2
della legge 29/79), ma anche
trasferimenti gratuiti verso INPS di
posizioni giacenti presso altre
Casse dei lavoratori dipendenti
(articolo unico legge 322/58).
(A cura di Villiam Zanoni)
4
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Tutto questo scenario è stato sconvolto
con la manovra estiva del 2010
(D.L. n° 78/2010 convertito in
legge n° 122/2010), con la quale
improvvisamente è accaduto che:
a) è stata abrogata la legge 322/58;
b) è stata resa onerosa la legge 29/79,
articolo 1;
c) è diventata molto più onerosa la
legge 29/79, articolo 2.
(A cura di Villiam Zanoni)
5
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Dal 31 luglio 2010 sono quindi iniziati
i drammi raccontati in quasi tutti i
talk-show televisivi e nella pagine dei
principali quotidiani, tutti alla ricerca
dei casi più eclatanti ai quali venivano
chieste somme particolarmente
consistenti per far dialogare fra di loro
le varie contribuzioni e per accedere a
pensione.
(A cura di Villiam Zanoni)
6
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Il paradosso più rilevante che abbiamo
vissuto è rappresentato dalle difficoltà
finanziarie (manifestate dal MEF e dal
Ministero del Lavoro) di individuare
soluzioni accettabili, quando la
relazione tecnica che ha
accompagnato il varo della manovra
estiva del 2010 non aveva evidenziato
alcun impatto economico da parte
delle norme che ci si apprestava a
varare (né minori spese, né maggiori
entrate).
(A cura di Villiam Zanoni)
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C’è voluto il “carrozzone” della legge
di stabilità 2013 e l’approssimarsi della
consultazione elettorale per riuscire a
trovare una soluzione:
- si è finalmente stabilito che i
lavoratori cessati dal servizio fino al 30
luglio 2010 possono applicare la legge
322/58;
- si sono allargate le maglie per
l’applicazione delle norme in materia
di totalizzazione dei vari periodi
assicurativi.
(A cura di Villiam Zanoni)
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Le norme in questione
sono contenute
nell’articolo 1, commi da
238 a 249, della legge 24
dicembre 2012, n° 228
(A cura di Villiam Zanoni)
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Ma perché ci preoccupiamo delle
frammentazioni contributive?
Per il semplice fatto che quando
avvengono su libera scelta del lavoratore
è ovvio che ciascuno dovrebbe assumere
tali decisioni con la consapevolezza delle
eventuali ricadute negative.
Quando vengono invece provocate dai
datori di lavoro, magari anche con
accordi sindacali, la vicenda si complica.
(A cura di Villiam Zanoni)
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Nell’ambito delle Amministrazioni
Pubbliche abbiamo tendenzialmente
vissuto tre tipologie di vicende:
- profonda evoluzione del sistema
delle aziende municipalizzate;
- creazione di consorzi o unioni di
comuni per la gestione di
determinati servizi;
- costituzione di società di diritto
privato, ancorchè a capitale
pubblico, cui viene affidata la
gestione di determinati servizi.
(A cura di Villiam Zanoni)
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Affrontiamo subito la vicenda meno
complicata:
- nella costituzione di consorzi o
unioni di comuni di norma il
personale resta in carico a ciascuna
amministrazione con riparto dei
costi, situazione che non ha alcuna
ricaduta sulle posizioni individuali
dei lavoratori; nessun problema
previdenziale che meriti la nostra
attenzione.
(A cura di Villiam Zanoni)
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La vicenda delle aziende municipalizzate
ha invece diversi risvolti degni di
attenzione.
Uno dei passaggi fondamentali è
rappresentato dalla trasformazione di
dette aziende in S.p.A. in modo singolo
o associato
Tale processo di privatizzazione, dal
punto di vista previdenziale, ha generato
due mondi diversi.
(A cura di Villiam Zanoni)
13
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I lavoratori che sono stati assunti
direttamente dalla S.p.A. vengono
iscritti direttamente all’INPS come
qualunque dipendente privato.
I lavoratori già in servizio al momento
della trasformazione dovrebbero essere
iscritti all’INPS a loro volta, ma hanno
il diritto di optare per il mantenimento
della pregressa iscrizione previdenziale
(A cura di Villiam Zanoni)
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Detta opzione deve tuttavia
essere esercitata, a pena di
decadenza, entro i 90 giorni
successivi alla data di modifica
del rapporto previdenziale.
(Articolo 5 della legge
8 agosto 1991, n° 274)
(A cura di Villiam Zanoni)
15
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Diverse di queste S.p.A. hanno poi
dato corpo ad ulteriori processi di
fusione fino a generare quelle mega
aziende del tipo di HERA o IREN.
Va subito chiarito che tale ulteriore
tappa non ha modificato
l’inquadramento previdenziale del
lavoratore, poiché sulla base di un
principio di ultrattività della opzione
non muta l’iscrizione previdenziale.
(A cura di Villiam Zanoni)
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Di tutt’altro tenore sono invece le
vicende accadute nelle mega
“utilities” quando sono state create
al loro interno nuove aziende per le
quali è stato chiesto a dei lavoratori
di cessare il precedente rapporto di
lavoro per intraprenderne uno diverso
con la nuova società: in tale caso
l’iscrizione previdenziale nella nuova
società è esclusivamente INPS senza
possibilità di scelta.
(A cura di Villiam Zanoni)
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L’ultima vicende è quella della
costituzione di società di diritto
privato, ancorchè a capitale pubblico,
cui viene affidata la gestione di servizi.
Per quanto finora accaduto abbiamo
assistito a due fasi: una prima nella
quale i lavoratori della/le
amministrazione/i vengono comandati
a prestare attività nella società, ed una
seconda in cui transitano alle
dipendenze della società stessa.
(A cura di Villiam Zanoni)
18
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In caso di comando, come già
ricordato, non si pone alcun problema
poiché il lavoratore resta in carico
all’amministrazione con il relativo
trattamento previdenziale.
In caso di passaggio, invece, si
ripresenta lo stesso problema della
privatizzazione con conseguente
iscrizione all’INPS, ma con possibilità
di opzione (entro 90 giorni) per la
pregressa iscrizione.
(A cura di Villiam Zanoni)
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Evidenziata la panoramica, va anche
ricordato che la parte previdenziale
rappresenta un problema
soprattutto per le generazioni più
anziane o per quelle di mezzo,
mentre per le giovani generazioni la
questione è molto più semplice.
Il sistema contributivo puro
(contributi dal 1996 in poi), infatti,
presenta problemi notoriamente
inferiori.
(A cura di Villiam Zanoni)
20
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Computo
Cumulo
Totalizzazione
(A cura di Villiam Zanoni)
21
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DM n° 282/1996
NORMA DI LEGGE CHE REGOLA
IL COMPUTO NELLA GESTIONE
SEPARATA, QUINDI NEL SISTEMA
ESCLUSIVAMENTE
CONTRIBUTIVO, TRAMITE LA
FACOLTA’ DI OPZIONE, DEI
CONTRIBUTI VERSATI IN ALTRE
FORME DI PREVIDENZA
(A cura di Villiam Zanoni)
22
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DM n° 282/1996 - articolo 3
“Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo
e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui
all’articolo 2, comma 32, della L. 8 agosto 1995, n° 335 “
Articolo 3
1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi
contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni
pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n° 233
del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione
separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della
misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni
previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23,
della legge n° 335 del 1995.
Sono esclusi i liberi professionisti
(A cura di Villiam Zanoni)
23
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DM n° 282/1996 - articolo 3
Requisito:
 15 anni di contribuzione di cui
almeno 5 dopo il 31/12/1995
 possedere un’anzianità contributiva
inferiore a 18 anni al 31/12/1995
 Prestazioni del contributivo
 Calcolo contributivo
(A cura di Villiam Zanoni)
24
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D.Lgs. n° 184/97
NORMA DI LEGGE CHE
REGOLA IL CUMULO NEL
SISTEMA ESCLUSIVAMENTE
CONTRIBUTIVO
(A cura di Villiam Zanoni)
25
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D.Lgs. n° 184/1997 - articolo 1
Cumulo di periodi assicurativi
1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più
forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in
alcuna delle predette forme il diritto al trattamento
previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli
per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma
20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non
coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini
del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei
trattamenti pensionistici per inabilità.
(A cura di Villiam Zanoni)
26
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D.Lgs. n° 184/1997 - articolo 1
L’articolo 1 del decreto legislativo n° 184/97
prevede la possibilità di cumulare la
contribuzione versata in vari fondi
pensionistici obbligatori, al fine di liquidare
un unico trattamento di pensione, se:
 in nessuno dei fondi sia stato raggiunto il
diritto autonomo a pensione;
 per i lavoratori i cui trattamenti
pensionistici siano liquidati esclusivamente
secondo il sistema contributivo.
(A cura di Villiam Zanoni)
27
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(A cura di Villiam Zanoni)
28
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LA TOTALIZZAZIONE DEI
PERIODI ASSICURATIVI
DECRETO LEGISLATIVO
N° 42/2006
LEGGE N° 247/2007
DECRETO LEGGE
N° 201/2011
CONVERTITO IN LEGGE
N° 214/2011
(A cura di Villiam Zanoni)
29
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Totalizzazione
La nuova disposizione esordisce
con la conferma delle vigenti
disposizioni in materia di
ricongiunzione (legge n° 29/1979
e legge n° 45/1990) ed
implicitamente delle stesse norme
relative all’INPGI, all’ENPALS ed
alle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi.
(A cura di Villiam Zanoni)
30
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FONDI
ESCLUSIVI
FONDI
SOSTITUTIVI
A.G.O.
FONDI
ESONERATIVI
FONDI
INTEGRATIVI
Altre
Casse
(A cura di Villiam Zanoni)
31
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Totalizzazione
L'esercizio della facoltà di
totalizzazione richiede che
l'interessato faccia espressa
domanda di pensione con
contestuale dichiarazione che
intende avvalersi dei regime
della totalizzazione dei
periodi assicurativi di cui al
D.lgs. n° 42/2006.
(A cura di Villiam Zanoni)
32
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Totalizzazione
Le prestazioni liquidabili:
pensione di vecchiaia
pensione di anzianità con 40
anni di anzianità contributiva
pensione di inabilità
pensione indiretta ai superstiti
(A cura di Villiam Zanoni)
33
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News!
Totalizzazione e DL n°
201/2011 convertito in
legge n° 214/2011
E’ stato abrogato il requisito
dei 3 anni, per cui oggi sono
utili tutte le diverse
contribuzioni in ciascuna
cassa a prescindere dalla loro
consistenza.
(A cura di Villiam Zanoni)
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Totalizzazione per VO e ANZ
 La totalizzazione deve riguardare tutti e
per intero i periodi assicurativi.
 La richiesta di restituzione dei contributi,
ove prevista, presentata successivamente
alla data di entrata in del decreto legislativo
(2 marzo 2006), preclude il diritto
all’esercizio della facoltà di totalizzazione
(e se fatta prima ??)
Un rimborso chiesto entro tale data, esclude dalla
totalizzazione solo la gestione destinataria della
richiesta di rimborso.
(A cura di Villiam Zanoni)
35
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Totalizzazione per VO e ANZ
Requisiti di età e di contribuzione:
 aver compiuto il 65° anno di età (uomini
e donne) e un’anzianità contributiva almeno
pari a 20 anni,
ovvero, indipendentemente dall’età
anagrafica,
 possedere un’anzianità contributiva non
inferiore a 40 anni
(A cura di Villiam Zanoni)
36
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Totalizzazione per inabilità
Facoltà estesa per la liquidazione
dei trattamenti pensionistici per
inabilità assoluta e permanente
Il diritto si consegue in base ai requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti
nella forma pensionistica nella quale il
lavoratore è iscritto al verificarsi dello
stato inabilitante.
(A cura di Villiam Zanoni)
37
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Totalizzazione per inabilità
Il diritto si consegue in base ai requisiti di
assicurazione e di contribuzione richiesti nella
forma pensionistica nella quale il lavoratore è
iscritto al verificarsi dello stato invalidante.
Anche la attribuzione della eventuale
maggiorazione segue le stesse regole
A tale fine sono totalizzabili
tutti i periodi a prescindere
dalla loro entità
(articolo 2, comma 2)
(A cura di Villiam Zanoni)
38
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Totalizzazione per inabilità
Se lo stato inabilitante si verifica in costanza di
iscrizione all’INPDAP il diritto è riconosciuto in
presenza di una inabilità:
assoluta e permanente a qualsiasi attività
lavorativa ai sensi dell’articolo 2, comma 12,
legge n° 335/95
assoluta e permanente a qualsiasi proficuo
lavoro ai sensi articolo 7, lettera a), legge n°
379/55 o per il personale statale ai sensi
dell’articolo 42 del DPR n° 1092/73.
(A cura di Villiam Zanoni)
39
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Totalizzazione per indiretta
La facoltà è riconosciuta per la liquidazione dei
trattamenti pensionistici ai superstiti di assicurato
ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver
acquisito il diritto a pensione
La nuova norma si applica solo per i decessi
avvenuti a decorrere dall’entrata in vigore del
decreto legislativo (3 marzo 2006).
Si devono verificare i requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti nella forma pensionistica
nella quale il dante causa era iscritto al momento
della morte.
(A cura di Villiam Zanoni)
40
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Totalizzazione e ricongiunzione
La domanda di ricongiunzione dei
periodi assicurativi presentata dal
3 marzo 2006 in poi e perfezionata
mediante accettazione da parte
dell’interessato, preclude il
conseguimento dei trattamenti
pensionistici da totalizzazione di
cui al decreto legislativo.
(A cura di Villiam Zanoni)
41
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NOVITA’ PER
TOTALIZZAZIONE
L’INPS, con messaggio n° 30218 del 29
dicembre 2009, previo parere del Ministero
del Lavoro, ha chiarito che l’incompatibilità
fra ricongiunzione (legge n° 29/79 e legge n°
45/90) non trova applicazione per le
operazioni già definite al 3 marzo 2006.
Per le definizioni successive, invece, il
problema rimane nella sua totale attualità.
(A cura di Villiam Zanoni)
42
www.inca.it
Totalizzazione: il calcolo
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di
propria competenza, determinano il trattamento
pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di
iscrizione maturati.
La misura del trattamento a carico degli enti
previdenziali pubblici è determinata sulla base della
disciplina prevista dal D.lgs 30/4/97, n° 180, in materia
di opzione per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo.
(A cura di Villiam Zanoni)
43
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Totalizzazione: il calcolo
Nel caso in cui una quota di pensione
sia liquidabile con il diritto autonomo,
possono essere applicate le regole di
calcolo della singola gestione
(retributive o miste).
Nota ministero del lavoro
(A cura di Villiam Zanoni)
44
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Totalizzazione: il calcolo
Diritto autonomo pensione pubblica:
Nel calcolare le relative quote di
pensione pubblica si applicano le
regole generali (retributivo e misto),
determinando però l’anzianità
contributiva al 31/12/1995 (18 anni)
mediante la sommatoria di tutti gli
spezzoni di contributi che
concorrono alla totalizzazione.
(A cura di Villiam Zanoni)
45
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News!
NOVITA’ RECENTISSIMA
Messaggio INPS n° 16583 del 12 ottobre 2012
Una volta effettuata la
totalizzazione, nel caso in cui
esista il diritto autonomo a
pensione in una o più della casse
coinvolte, ai fini del calcolo di
pensione il lavoratore ha diritto
di scegliere la formula di calcolo
a lui più favorevole.
(A cura di Villiam Zanoni)
46
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Totalizzazione: la decorrenza
Non erano previste le finestre di accesso
Le pensioni vecchiaia, anzianità e
inabilità, derivanti dalla
totalizzazione decorrono dal 1°
giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda di
pensione in regime di totalizzazione.
(A cura di Villiam Zanoni)
47
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Totalizzazione: la decorrenza
Articolo 12, comma 3, del D.L. n° 78/2010
in legge n° 122/2010
Per i diritti maturati dal 1° gennaio
2011 in poi vengono introdotte le
finestre anche per le pensioni di
vecchiaia e di anzianità da
totalizzazione.
Si applicano sempre le finestre
previste per i lavoratori autonomi:
+ 18 mesi dal diritto
(A cura di Villiam Zanoni)
48
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Dal 1° gennaio 2012 che succede?
D.L. n° 98/2011 in Legge n° 111/2011,
(articolo 18 comma 22-ter)
Per chi accede a pensione con
40 anni la finestra dei 12 o 18
mesi, viene allungata di:
1 mese
nel 2012
2 mesi
nel 2013
3 mesi
dal 2014
Si applica alle totalizzazioni
(A cura di Villiam Zanoni)
49
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Dal 1° gennaio 2012 che succede?
D.L. n° 210/2011 in Legge n° 214/2011,
News!
L’età di 65 anni è indicizzata
alla speranza di vita, come pure
i 40 anni di requisito
contributivo, fermo restando
che si continuerà ad applicare
la finestra di 18 mesi, con 1
mese in più nel 2012, 1
ulteriore mese dal 2013 e 1
ulteriore mese dal 2014 in poi.
(A cura di Villiam Zanoni)
50
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(A cura di Villiam Zanoni)
51
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Come già ricordato la legge di stabilità
ha ripristinato la legge n° 322/58 per
chi ha cessato l’attività fino al 30
luglio 2010.
Chi ha fatto la ricongiunzione dopo la
predetta data e non ha ancora
ottenuto la pensione, può revocare la
domanda entro 1 anno e accedere alla
totalizzazione.
(A cura di Villiam Zanoni)
52
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La legge di stabilità ci ha consegnato
anche una nuova totalizzazione:
 nessun diritto autonomo a pensione
in nessuna cassa;
 solo pensione di vecchiaia con i nuovi
requisiti della legge Fornero (età + 20
anni + 1,5 volte A.S.), o di quelli più
elevati previsti in altre Casse, nonché
inabilità e indiretta;
 calcolo con le regole di ciascun
ordinamento.
(A cura di Villiam Zanoni)
53
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(A cura di Villiam Zanoni)
54
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Al contrario di quanto accade
ai fini pensionistici, nella
partita del TFS/TFR non sono
ammesse opzioni di sorta.
Il lavoratore segue quindi i
diversi inquadramenti e
trattamenti.
(A cura di Villiam Zanoni)
55
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Il problema si pone in
particolare quando da un
regime di TFS o di TFR gestiti
con logica previdenziale
dall’INPDAP, si passa ad un
regime di TFR gestito
direttamente dal datore di
lavoro.
(A cura di Villiam Zanoni)
56
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In tal caso, cessando il
rapporto assicurativo,
l’INPDAP liquida al datore
di lavoro la somma
precedentemente maturata,
somma che compete al
lavoratore
(A cura di Villiam Zanoni)
57
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A fronte della mancata erogazione
al lavoratore, sulla base di vicende
già avvenute, deve essere escluso
qualsiasi problema di prescrizione
della prestazione stessa, ma deve
essere messo in conto in capo al
datore di lavoro l’obbligo di
rivalutare la somma introitata con
un meccanismo similare a quello
del Trattamento di Fine Rapporto
(ISTAT 75% + 1,5%)
(A cura di Villiam Zanoni)
58
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(A cura di Villiam Zanoni)
59
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Censimento delle situazioni esistenti
Contattare tutti i lavoratori cessati al
30 luglio 2010
Verificare le posizioni assicurative di
tutti i soggetti coinvolti
Presentare o revocare tutte le
domande necessarie
Tenere conto di tutte le
problematiche esposte nella gestione
delle situazioni future
(A cura di Villiam Zanoni)
60
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La prescrizione contributiva
(Articolo 3 legge n° 335/1995)
“9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito
indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo
di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n° 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n° 166,
ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni
pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque
anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle
contribuzioni relative al periodo precedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di
procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.”
(A cura di Villiam Zanoni)
61
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