Documento di consultazione n. 2/2013 Provvedimento su “Gestione dei rapporti assicurativi via web” Attuativo dell’art. 22, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 Commentatore Osservazioni generali 1) DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Si chiede che vengano esclusi dall’ambito di applicazione della normativa tutti i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS in considerazione dei rilevanti impatti operativi, conseguenti all’adeguamento alla norma, come meglio descritti in appresso. Si fa presente infatti che solo il Gruppo Generali gestisce attualmente oltre 17 milioni di contratti e che per l’adeguamento alle disposizioni di cui al documento in consultazione si può ragionevolmente stimare un costo complessivo di vari milioni di euro: e ciò con criteri di imputazione di valori minimi, tenendo solo conto del tempo di recupero della documentazione precontrattuale e contrattuale, anche presso archivi direzionali delocalizzati nel territorio, della necessità di digitalizzazione della documentazione nonché del costo orario del controllo della documentazione stessa. Al riguardo il Gruppo Generali è disponibile ad un incontro per illustrare in maniera più dettagliata i conteggi sopra sintetizzati. Il rilevante impatto economico conseguente all’adeguamento dei contratti già in essere deve essere tenuto in considerazione dall’Autorità di Vigilanza in relazione ai principi sanciti dall’art. 191, comma 2, del Codice delle Assicurazioni. In particolare, come noto, il principio di proporzionalità comporta che gli obblighi imposti dalla normativa regolamentare devono essere strettamente necessari al raggiungimento dello scopo che l’Autorità emanante la normativa è tenuta a realizzare nel pubblico interesse, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo e cioè adeguato all’obiettivo da perseguire ma anche necessario nel senso cioè che nessun altro strumento sia ugualmente efficace. Ciò comporta che le finalità dei provvedimenti dell’Organo di Vigilanza devono contemperare sia le esigenze economiche delle imprese sia quelle di tutela degli assicurati e più in generale della protezione dei consumatori. Vi è inoltre da ricordare un’ulteriore finalità del potere regolamentare dell’IVASS, e cioè il rispetto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell’innovazione riguardo allo svolgimento dell’attività dei soggetti vigilati. Se quindi ben si comprende la finalità della norma volta a favorire una più efficace gestione dei rapporti tra imprese e consumatori, d’altro canto pare che tale provvedimento, facendo rientrare nel campo di applicazione 1 della norma anche i contratti già in essere, non determini un giusto equilibrio tra le esigenze economiche delle imprese rispetto a quelle di tutela dei consumatori stessi, anche alla luce del fatto che sono vigenti già numerose normative in tema di trasparenza e di tutela dei consumatori. Del resto in precedenti occasioni di emanazione di norme regolamentari dirette a migliorare la trasparenza dei rapporti assicurativi, l’Organo di Vigilanza ha correttamente ritenuto di prevedere l’adeguamento solo per i nuovi contratti: si veda ad esempio quanto stabilito nel Regolamento Isvap n. 35 con riguardo all’obbligo di predisposizione del fascicolo informativo secondo i nuovi schemi. In subordine, qualora l’Autorità non ritenesse di accogliere la richiesta sopra indicata, si chiede che vengano concessi dei termini di adeguamento più ampi (un anno dall’entrata in vigore del Provvedimento). Si chiede inoltre che siano esclusi dall’ambito di applicazione della normativa i contratti in forma collettiva, sia di nuova emissione sia quelli già in essere. Ciò in quanto i costi di implementazione informatici ed amministrativi per rendersi compliant alla normativa sono tali per cui le imprese di assicurazione si vedrebbero costrette ad abbandonare questo segmento di mercato, in quanto antieconomico per i costi di gestione, con pregiudizio per i consumatori, che si vedrebbero privati di coperture assicurative di cui ora godono. A tal riguardo si precisa infatti che, effettuate le necessarie verifiche sui portafogli delle Compagnie del Gruppo, si è riscontrato che per numerose polizze collettive il premio afferente la singola testa assicurata (che è inferiore all’importo di un euro all’anno) non è nemmeno sufficiente alla copertura dei costi per la mera gestione delle funzionalità di accesso al servizio web (ad es. gestione login e password, fornitura di password dimenticata, etc.). Si segnala che il numero delle teste assicurate relative a dette polizze, in taluni casi, è superiore a 100 mila. Come già precisato sopra, il Gruppo Generali è disponibile ad un incontro al fine di fornire esempi dettagliati della fattispecie ora descritta. Con riferimento alla descrizione del contenuto minimo delle informazioni che devono essere rese disponibili nelle aree riservate ai contraenti, si parla di coperture assicurative in essere e valore di riscatto delle polizze vita: chiediamo che venga precisato se le informazioni in parola devono riguardare i soli contratti di assicurazione sulla vita ovvero anche le operazioni di capitalizzazione. Tenuto conto della formulazione adottata (polizze vita), si ritiene di escludere dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni i fondi pensione aperti. D’altra parte queste tipologie di prodotti, come peraltro anche le polizze PIP, sono già sottoposti alle norme regolamentari COVIP che prevedono l’obbligo di: • mettere a disposizione degli iscritti, in apposite sezioni dei siti web dedicate ai singoli aderenti, 2 informazioni tempestive sui contributi versati in corso d’anno e sulla evoluzione della posizione individuale, al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei versamenti (Deliberazione del 22 luglio 2010 - Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti). Al riguardo va altresì considerato che le citate disposizioni hanno ribadito come per le forme pensionistiche complementari non sussista neppure l’obbligo di pubblicazione periodica del valore unitario della quota; • rendere disponibile al pubblico, nei siti web nei quali sono pubblicati i documenti relativi alla forma pensionistica complementare, un motore di calcolo per lo sviluppo del Progetto esemplificativo (Deliberazione del 31 gennaio 2008 e s.m.i. - Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare). E’ quindi necessario, anche al fine di evitare sovrapposizioni tra le disposizioni regolamentari vigenti e conseguenti incertezze per gli operatori, che l’Autorità chiarisca che le forme pensionistiche complementari sono da considerarsi escluse dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni. Analoghe considerazioni dovrebbero valere per i contratti (di Ramo I, III, IV, V e VI) che le Compagnie stipulano con fondi pensione negoziali anche preesistenti. In questi casi si dovrebbe escludere l’obbligo di consentire agli assicurati/aderenti l’accesso alle aree riservate di cui alle nuove disposizioni, in quanto le forme pensionistiche contraenti sono esse stesse assoggettate alle disposizioni COVIP sopracitate ed ai conseguenti obblighi di informativa nei confronti dei propri aderenti: gli assicurati iscritti al Fondo Pensione hanno quindi la possibilità di rivolgersi al Fondo Pensione per avere tutte le informazioni relative alla loro posizione. Infatti i Fondi Pensione sono dotati di sistemi web tramite cui garantiscono ai loro iscritti l’accesso alle informazioni e sono, in ultima analisi, i soggetti competenti a fornire evidenze complete e pertinenti sulle posizioni individuali degli iscritti. Riteniamo che la previsione di una simile attività anche da parte dell’assicuratore rischierebbe di comportare delle problematiche di duplicazione e coordinamento. Si chiede quindi che i contratti stipulati con i Fondi pensione siano esclusi dall’ambito di applicazione del Provvedimento IVASS. 2) PRIMO ACCESSO ALLE AREE RISERVATE Si chiede la possibilità di mettere a disposizione le informazioni previste dal Provvedimento IVASS nell’area clienti in un tempo congruo (ad esempio 20 giorni, in analogia a quanto sancito nel Regolamento ISVAP n. 35 per le risposte alle richieste di informazioni) a partire dalla data di primo accesso del cliente alla sua area riservata. 3 Articolo Comma Osservazioni e proposte Art.38 bis Comma 1 a) le coperture assicurative in essere Si chiede che l’ambito di applicazione della norma sia limitato ai contratti stipulati a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del Provvedimento IVASS. b) condizioni contrattuali sottoscritte Con particolare riferimento alle condizioni di assicurazione si evidenzia che i competitors bancari non mettono a disposizione della clientela nell’area riservata le condizioni contrattuali e che tale onere comporterebbe un aggravio economico per le Compagnie che si tradurrebbe in costi a carico della clientela; si chiede pertanto di limitare tale onere ai soli contratti sottoscritti a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento IVASS. Nel caso in cui non venissero accolte le osservazioni di cui sopra, le Compagnie potrebbero rendere disponibili i fascicoli informativi relativi ai contratti più recenti già disponibili in formato elettronico mentre, per quelli più “vecchi”, sarebbe necessario eseguire un’attività manuale di scansione e archiviazione dei fascicoli, conservati soltanto in formato cartaceo, attività che naturalmente comporterebbe un ingente aggravio di costi per le Compagnie. Si segnala peraltro che i fascicoli dei prodotti sono già resi disponibili ai contraenti mediante la consultazione delle apposite sezioni dei siti web delle Compagnie (a norma dell’art. 4, comma 6 e dell’art. 34, comma 2, del Reg. ISVAP n. 35). Qualora IVASS non accogliesse la richiesta di limitare l’ambito di applicazione della norma ai soli contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore del Provvedimento, in subordine, si chiede che la norma venga applicata soltanto con riguardo ai contratti già emessi alla data di entrata in vigore del Provvedimento entro un orizzonte temporale limitato. In particolare per le polizze dei rami vita, dalla data di entrata in vigore della Circolare ISVAP n. 551, e per le polizze dei rami danni dalla data di entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 35, atteso che gli anzidetti provvedimenti hanno sancito l’obbligo, in capo alle imprese di assicurazione, di rendere disponibili in internet i fascicoli informativi. Inoltre, si chiede che per detti contratti le condizioni di assicurazione possano essere messe a disposizione entro 20 giorni dalla data di registrazione del cliente 4 nell’area riservata. Art. 38 ter Comma 3 Contratti collettivi Si chiede l’eliminazione della disposizione che prevede per i contratti in forma collettiva, in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, che l’accesso alle aree riservate sia consentito all’assicurato oltre che al contraente. Si segnala, infatti, che l’individuazione dell’ ”assicurato che sostiene in tutto o in parte il pagamento del premio” è problematico in quanto i pagamenti vengono generalmente effettuati per il tramite del contraente e la Compagnia spesso non è a conoscenza se il pagamento sia stato effettuato direttamente dall’assicurato. Si evidenzia inoltre che lo stesso Regolamento Isvap n. 35 pone in capo al contraente l’obbligo di consegnare le condizioni di assicurazione agli assicurati (che sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione): il nuovo obbligo non sembra quindi coerente con la normativa attuale in quanto imporrebbe alle Compagnie di fornire nuovamente le condizioni di assicurazione agli assicurati mediante l’accesso di questi ultimi alle aree riservate. Si evidenzia ancora che si renderebbe necessario adottare opportune cautele al fine di limitare l’eventuale coinvolgimento delle Compagnie nei possibili contenziosi tra il contraente datore di lavoro e i dipendenti assicurati circa il pagamento dei premi, il corretto riconoscimento delle prestazioni, etc. (ad esempio apposite avvertenze che invitino gli assicurati a rivolgersi comunque al datore di lavoro al fine di avere informazioni più esaurienti sullo stato delle coperture e delle prestazioni liquidate). Ad esempio, con riferimento alle coperture caso morte aziendali, sarebbe più opportuno che il dipendente assicurato si rivolgesse al proprio datore/ufficio del personale, il quale, dotato di accesso all’area web riservata in quanto Contraente, potrebbe provvedere a fornire all’assicurato le informazioni richieste ed eventualmente ad integrarle con le informazioni relative alle ulteriori coperture che il datore ha scelto di fornire in via autonoma piuttosto che mediante il contratto di assicurazione. Si segnala inoltre che nelle polizze collettive “per conto di chi spetta” l’individuazione dell’assicurato è assai difficoltosa, in quanto la numerosità degli stessi è elevata per ciascuna singola polizza collettiva (anche decine di migliaia di assicurati), ragion per cui l’adempimento che ora si intenderebbe introdurre non rispetta palesemente il principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti vigilati di cui al 5 comma 2 dell’art. 191 del Codice delle Assicurazioni Private. Peraltro, nelle polizze collettive stipulate da Enti Pubblici spesso il bando di gara esclude espressamente l’obbligo per il contraente di fornire i dati degli assicurati. Da ultimo si osserva ancora che l’esclusione ora proposta per le polizze collettive è in linea con quanto già previsto nello schema di Provvedimento in oggetto per altre polizze collettive (flotte r.c.auto, coperture contro i danni da grandine). Qualora la richiesta dell’eliminazione della disposizione non venisse accolta dall’Autorità di Vigilanza, si propone: 1) in subordine e in nome del principio di proporzionalità nonché considerando la finalità dei contratti collettivi, di delimitare l’ambito di applicazione ai soli contratti collettivi dei rami danni e rami vita solo se “volontari” ossia solo nel caso di coperture ad adesione o con versamenti volontari dove il singolo esprime una propria volontà ad aderire al contratto, sottoscritti a partire dai 60 giorni successivi all’entrata in vigore del Provvedimento IVASS; 2) in ulteriore subordine, di delimitare l’ambito di applicazione della normativa anche ai contratti pregressi solo se relativi a polizze collettive dei rami vita ad adesione, come definite al precedente punto; 3) di escludere in ogni caso dall’ambito di operatività del provvedimento in esame i contratti in forma collettivi: accessori ad altri servizi; con un premio superiore ad un determinato importo (100 euro per ciascun assicurato, in coerenza con le esenzioni già previste dal Reg. ISVAP n. 35, con riferimento alla consegna della documentazione informativa, e dal Reg. ISVAP n. 27, con riferimento agli obblighi di registrazione). Qualora IVASS non accogliesse nessuna delle proposte di cui sopra, in ogni caso si chiede che il tempo di adeguamento per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS sia posto pari almeno ad un anno. Art. 38 ter Comma 6 Continuatività e fruibilità del servizio Si ritiene che la norma debba essere intesa nel senso che l’impegno per le Compagnie è di rendere disponibile il set informativo richiesto con riferimento a piattaforme informatiche con requisiti di sistema assimilabili allo 6 standard di mercato. Si chiede inoltre che la disposizione normativa venga integrata con la previsione che il servizio potrà non essere disponibile, per brevi lassi temporali, in considerazione di eventuali batch di sistema. Per l’assistenza sui contenuti si chiede di poter far riferimento alla rete agenziale o al diverso intermediario. Pubblicità Si chiede l’eliminazione della disposizione che vieta la pubblicazione di messaggi pubblicitari e promozionali all’interno dell’ ”area riservata”. Ed infatti ciò contrasta: a) con quanto consentito ai competitors bancari; b) con le norme che consentono, previa acquisizione del consenso commerciale privacy, di fornire alla clientela informazioni sui prodotti, servizi ed anche eventuali iniziative commerciali intraprese dalla Compagnia. Art. 3 Comma 2 Si chiede di prevedere una moratoria di un anno per l’adeguamento alle disposizioni normative previste dal Provvedimento IVASS per le Compagnie che alla data di entrata in vigore del Provvedimento hanno già presentato ad IVASS istanza per l’autorizzazione ad una operazione societaria straordinaria ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private. 7