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Nota: sulla G.U.C.E. del 30/09/2008 è stata
pubblicata la “Direttiva Quadro” 2008/68/CE, che
sostituisce le precedenti Direttive relative ad
ADR, RID e Consulente per la sicurezza
(e introduce l’ADN che, però, non è obbligatorio per l’Italia)
Di seguito esamineremo le novità più significative
“in ordine di apparizione” nel testo dell’ADR 2009
4
Parte 1
Novità della Parte 1
- Capitolo 1.1 - Esenzioni
- Capitolo 1.2 - Definizioni
- Capitolo 1.3 - Formazione
- Cap. 1.8 - Consulente - Controlli periodici
- Capitolo 1.9 - Restrizioni per le gallerie
- Capitolo 1.10 - Security
5
Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni
Novità sulle Esenzioni
- Esenzioni totali
- Esenzioni per specifici numeri ONU
- Esenzioni per unità di trasporto
- Quantità limitate
- Quantità esenti (Novità 2009)
6
Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni
Esenzioni totali e per Numero ONU
Nuovo limite di 240 litri per unità di trasporto per i liquidi
infiammabili trasportati da un privato, confezionati per la
vendita al dettaglio e destinati ad uso privato (1.1.3.1 a)
Pile al litio destinate al funzionamento di un veicolo o
contenute in equipaggiamento utilizzato a da utilizzare,
come un computer portatile (nuovo 1.1.3.7)
Esenzioni per alcuni specifici Numeri ONU (Disposizioni
speciali: capitolo 3.3)
- Pile al litio
- Pile a combustibile
7
Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni
Quantità limitate (1/1)
(Capitolo 3.4)
Rimane il NON obbligo di menzione delle materie
pericolose in “LQ” sul documento trasporto
Rimane il marchio/pittogramma
da apporre sui colli
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Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni
Quantità limitate (2/2)
Gli speditori devono informare i trasportatori
del peso lordo.
Se: massa unità di trasporto > 12 t
e massa lorda colli > 8 t
LTD QTY
sull’unità di trasporto
mettere il marchio/pittogramma
obbligatoria soltanto
dal 1° gennaio 2011 (paragrafo 1.6.1.18)
9
Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni
Quantità esenti (1/3)
(introdotte in 1.1.3.4 e trattate nel nuovo Capitolo 3.5)
Sono piccole quantità di merci pericolose (da 1 a 30
g o ml per imballaggio interno e da 300 a 1000 g o
ml per imballaggio esterno): le quantità sono
definite in relazione alla classe ed al gruppo di
imballaggio.
Sono esenti da tutte le disposizioni della normativa
sul trasporto di merci pericolose,
ad alcune condizioni
10
Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni
Quantità esenti (2/3)
Le merci pericolose devono essere contenute
in un triplo imballaggio
Deve poter essere dimostrato, con prove
documentate, che i colli sono in grado di
resistere ad una caduta da 1,8 m e ad un
impilamento (fino a 3 m di altezza) per 24 ore
11
Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni
Quantità esenti (3/3)
I colli devono riportare il seguente marchio:
12
Parte 1 / Cap. 1.2 - Definizioni
Nuove Definizioni del Cap. 1.2
Si segnalato tra le altre:
- per le valutazioni e dei controlli per recipienti a
pressione, cisterne, veicoli batteria e CGEM:
“Richiedente”, “Valutazione di conformità”
- Unità mobile di fabbricazione di esplosivi “MEMU”
(Mobile Explosive Manifacturig Unit): una unità, o un
veicolo montato con una unità, per la fabbricazione di
esplosivi a partire da altre merci pericolose (che non
sono necessariamente degli esplosivi) e il loro
caricamento nei fori da mina.
13
Parte 1 / Cap. 1.3 - Formazione
Formazione (Capitolo 1.3)
Nel paragrafo 1.3.1 è stata aggiunta la
Nota 4 con la quale si specifica che la
formazione delle persone addette al trasporto
di merci pericolose deve essere ricevuta prima
di assumere le relative responsabilità.
14
Parte 1 / Cap. 1.8 – Sezione 1.8.3
Consulente per la sicurezza (DGSA)
Per la particolare specializzazione di abilitazione
riguardante i “prodotti petroliferi” (nota come
“SP”) - oltre ai soliti UN 1202, 1203 e 1223 sono stati aggiunti:
- il n° ONU 3475 (miscela di etanolo
e benzina) di nuova introduzione
- il carburante per aviazione classificato
UN 1268 oppure UN 1863
15
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Parte 1 / Cap. 1.9 – Sezione 1.9.5
Restrizioni nelle gallerie stradali
sezione 1.9.5 (+ Capitolo 8.6)
Sono state aggiunte nuove materie a quelle
già indicate per le gallerie classificate nelle
categorie “C” e “D”. In generale si tratta di un
aumento delle restrizioni.
(ad esempio: non possono transitare nelle
gallerie di categoria “C” i gas liquefatti o
liquidi refrigerati non infiammabili)
18
Parte 1 / Cap. 1.10 – Security
Merci pericolose ad alto rischio
(Capitolo 1.10 - Security)
Sono state aggiunte alcune materie e
oggetti esplosivi della divisione 1.4 alla
lista delle merci pericolose ad alto rischio per
le quali è richiesto il “Piano di sicurezza”
(Security)
19
Parte 2
Novità sulla Classificazione
- Classificazione dei RIFIUTI
- Classificazione dei Fuochi Pirotecnici
- Gas (classe 2)
- Perossidi Organici (Classe 5.2)
- Materie pericolose per l’ambiente
In grassetto le novità di maggiore impatto
20
Parte 2 / Cap. 2.1
Classificazione RIFIUTI (nuovo 2.1.3.5.5)
Per la classificazione di rifiuti con composizione
non esattamente conosciuta ci si può basare:
- sulle conoscenze dello speditore e sui dati tecnici
e di sicurezza disponibili;
- sui dati richiesti dalla legislazione in vigore in
materia di sicurezza ed ambiente (e viene citata in
proposito la normativa europea sui rifiuti).
21
Parte 2 / Cap. 2.1
Materie pericolose per l’Ambiente
Il nuovo 2.1.3.8 introduce una modifica molto
importante per la classificazione (completamente
allineata ai criteri del “GHS”):
Le merci pericolose appartenenti alle classi da 1 a
9 – ad eccezione di UN 3077 e 3082 ( ved.
Classe 9, Sezione 2.2.9) – e che rispondono ai
criteri di 2.2.9.1.10 devono essere considerate
ANCHE pericolose per l’ambiente.
22
Parte 2 / Sez. 2.2.1 - Esplosivi
Classificazione fuochi pirotecnici
(2.2.1.1.7.5)
E’ stata aggiornata la tabella di classificazione
“di default” dei fuochi pirotecnici (Classe 1)
con l’aggiunta della definizione di “composizione
illuminante” come ulteriore parametro da tenere
in considerazione.
23
Parte 2 / Sez. 2.2.2 - Gas
Classificazione gas
E’ stata aggiornata la lista delle rubriche
collettive (paragrafo 2.2.2.3) per i Gas della
classe 2 al fine di tener conto dell’introduzione
nella Lista delle merci pericolose (Tabella A del
Cap. 3.2) di nuove rubriche UN per le cartucce
per pile a combustibile.
24
Parte 2 / Sez. 2.2.3
-
Liquidi infiammabili/materie viscose
della classe 3
La già prevista esenzione del 2.2.3.1.5 “per
viscosità” dei liquidi infiammabili (per esempio,
materie viscose come le pitture e le materie
affini) è applicabile a condizione che le stesse
materie viscose, quando hanno un punto di
infiammabilità 23°C, siano
- non tossiche,
- non corrosive
- non pericolose per l’ambiente (novità).
25
Parte 2 / Sez. 2.2.52
Classificazione dei
perossidi organici (Classe 5.2)
E’ stata ampliata con l’aggiunta di nuove
rubriche la Lista del 2.2.52.4 relativa ai
perossidi organici già classificati, trasportati
in imballaggi (per la cui classificazione non è
necessaria l’autorizzazione dell’Autorità
Competente)
26
Parte 2 / Sez. 2.2.9
Materie pericolose per l’ambiente (1/5)
I criteri per la classificazione delle materie
pericolose per l’ambiente sono stati
completamente modificati per allinearli a quelli
del “GHS” (il sistema globale armonizzato di
classificazione ed etichettatura)
NOTA: dal 2009 nelle traduzioni italiane verrà
usato, come designazione ufficiale di trasporto,
il termine MATERIA PERICOLOSA PER
L’AMBIENTE invece di MATERIA
INQUINANTE PER L’AMBIENTE
27
Parte 2 / Sez. 2.2.9
Materie pericolose per l’ambiente (2/5)
I criteri di classificazione per le materie
inquinanti per l’ambiente (acquatico) sono
basati su:
3 categorie di Tossicità (acuta “1”, cronica “1”
e cronica “2”) per l’ambiente acquatico
Bioaccumulazione (potenziale o reale)
Degradazione (biotica e abiotica) dei
composti organici
28
Parte 2 / Sez. 2.2.9
Materie pericolose per l’ambiente (3/5)
Per le miscele i criteri di classificazione
sono basati su di un approccio graduale
che prevede:
- applicazione diretta dei criteri delle
sostanze (se dati disponibili)
- applicazione dei principi di estrapolazione
- applicazione del metodo della somma dei
componenti
- applicazione della formula di additività
29
Parte 2 / Sez. 2.2.9
Materie pericolose per l’ambiente (4/5)
Il seguente marchio (che non è un’etichetta)
deve essere apposto su tutti gli imballaggi (salvo
eccezione per quelli piccoli) contenenti materie
pericolose per l’ambiente. Ma anche su
contenitori, veicoli e cisterne, quando sono
30
presenti le etichette di pericolo.
Parte 2 / Sez. 2.2.9
Materie pericolose per l’ambiente (5/5)
Norma transitoria
Le materie delle classi da 1 a 9, diverse da
quelle assegnate ai numeri ONU 3077 o 3082,
alle quali non sono stati applicati i criteri di
classificazione del 2.2.9.1.10 e che non sono
marcati conformemente al 5.2.1.8 e 5.3.6,
possono essere ancora trasportate fino al
31 dicembre 2010 senza l’applicazione delle
disposizioni concernenti il trasporto di
materie pericolose per l’ambiente.
31
Parte 3
- Lista delle merci pericolose (Tabella A del
Capitolo 3.2)
- Capitolo 3.4 – Aggiornamento delle
disposizioni sulle Quantità Limitate “LQ”
- Nuovo Capitolo 3.5 – Quantità esenti
32
Parte 3 / Capitolo 3.2
Tabella A - Lista delle merci pericolose
Nella “Lista delle merci pericolose” della
Tabella A (Cap. 3.2) è stata introdotta la
nuova colonna 7 (b), contenente un codice
alfanumerico che, analogamente a quello
della colonna 7 (a), ovvero la colonna 7
dell’edizione 2007, per le quantità limitate,
indica le condizioni specificate per poter
applicare l’esenzione totale per le “quantità
esenti” per ogni singolo numero ONU.
33
Parte 3 / Capitolo 3.2
Tabella A - Lista delle merci pericolose
Tra le numerose modifiche alla Tabella A “Lista
delle merci pericolose” si segnalano:
- disposizioni per l’imballaggio in comune
- nuovi codici di restrizione in galleria
- nuove rubriche ONU come:
- le cartucce per pile a combustibile (UN 3476,
3477, 3478, 3479) assegnate rispettivamente alle
classi 4.3, 8, 2;
- le pile al litio ionico (UN 3481, classe 9);
- miscele di etanolo e benzina (UN 3475, classe
3, nuovi carburanti “ecologici” per autotrazione.
34
Parte 3 / Capitoli 3.4 e 3.5
Quantità Limitate – Quantità esenti
- Capitolo 3.4 – La sintesi delle novità
sulle Quantità Limitate “LQ” è stata
introdotta nell’ambito delle Esenzioni del
Cap. 1.1
- I contenuti del nuovo Capitolo 3.5 sulle
Quantità Esenti sono stati riassunti nella
parte relativa alle Esenzioni del Cap. 1.1
35
Parte 4
- Imballaggi (Capitolo 4.1)
- Cisterne (Capitolo 4.3)
- Uso delle MEMU, nuovo Capitolo 4.7
36
Imballaggi
(a cura di Francesco Battista)
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Imballaggi – Capitolo 4.1
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Parte 4 / Capitolo 4.7
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Parte 5
- Etichettatura, marcatura e segnalazioni di
pericolo (Capitoli 5.2 e 5.3)
- Capitolo 5.4 – Documentazione
- Sezione 5.4.3 – Nuove Istruzioni scritte
49
Parte 5 / Capitoli 5.2 e 5.3
Novità in materia di etichettatura,
marcatura e segnalazione
Dalla nuova classificazione delle “Materie
pericolose per l’ambiente” discendono le
novità sul nuovo Marchio di cui al 5.2.1.8.3
Secondo la nuova Sezione 5.3.6 ADR-RID il
Marchio “Materie pericolose per l’ambiente”
(di cui al 5.2.1.8.3) deve essere applicato
anche ai container e alle unità di trasporto
50
Parte 5 / Capitolo 5.3
Pannelli di pericolo (paragrafo 5.3.2.2.5)
Quando il pannello di pericolo arancione è
apposto su dispositivi a pannelli ribaltabili,
questi devono essere progettati e assicurati in
modo da escludere ogni ribaltamento o
distacco (in particolare risultante da urti o atti
non intenzionali) dal loro supporto durante il
trasporto.
51
Parte 5 / Capitolo 5.3
Numeri di identificazione del pericolo
(paragrafo 5.3.2.3.2)
- E’ stato modificato il significato dei numeri
(Kemler) di identificazione del pericolo “423” e
“X423”, facendo riferimento non solo a materia
solida, ma anche a materia solida
infiammabile e materia solida autoriscaldante.
- E’ stato aggiunto il nuovo numero “X432”:
materia solida spontaneamente infiammabile
(piroforica), che reagisce pericolosamente con
l'
acqua, con sviluppo di gas infiammabili
52
Parte 5 / Cap. 5.4 – Documenti
Documento di trasporto (paragrafo 5.4.1.1.1)
Tra le informazioni generali che devono figurare
sul documento di trasporto, dal 2009 si richiede
sia compreso il codice di restrizione in galleria:
UN 1098 Alcol allilico, 6.1 (3), I (C/D)
oppure
UN 1098 Alcol allilico, 6.1 (3), PG I (C/D)
Tale informazione non sarà comunque richiesta
se il trasporto non transiterà in gallerie alle quali
si applicano restrizioni al passaggio.
53
Parte 5 / Cap. 5.4 – Documenti
Documento di trasporto (paragrafo 5.4.1.1.3)
In caso di applicazione della nuova disposizione
2.1.3.5.5 sulla classificazione dei RIFIUTI, le
informazioni generali sul documento di trasporto,
dal 2009 devono essere integrate dall’indicazione:
“RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5”
Per esempio “UN 3264 LIQUIDO CORROSIVO
INORGANICO ACIDO, N.A.S., 8, II, (E) RIFIUTI
CONFORMI AL 2.1.3.5.5”
Non è necessario aggiungere il nome tecnico prescritto al
capitolo 3.3, disposizione speciale 274
54
Parte 5 / Cap. 5.4 – Documenti
Documento di trasporto
E’ importante segnalare che con l’ADR 2009
è stato soppresso il paragrafo 5.4.1.1.10 che
richiedeva la nota dicitura
“Quantità non superiori ai limiti di esenzione
prescritti al 1.1.3.6”
richiesta nei casi di esenzione “parziale” di
cui al paragrafo 1.1.3.6 )
55
Parte 5 / Sezione 5.4.3
Nuove “Istruzioni scritte” (1/9)
Con l’ADR 2009, le “Istruzioni scritte”
devono corrispondere, sia nella forma
che nel contenuto, ad un modello di 4
pagine.
Un unico modello valido per tutte le
merci pericolose
56
Parte 5 / Sezione 5.4.3
Nuove “Istruzioni scritte” (2/9)
Nella prima pagina sono indicati i
provvedimenti da adottare in situazioni di
incidente ed emergenza, quali:
- spengere il motore
- non fumare
- informare i servizi di emergenza
- indossare l’imbracatura fluorescente e sistemare i
segnali di avvertimento
- non affrontare gli incendi della zona di carico
- ecc.
57
Parte 5 / Sezione 5.4.3
Nuove “Istruzioni scritte” (3/9)
Nella seconda e terza pagina sono indicate,
per ogni classe di pericolosità (identificata
dalla etichetta di pericolo), le caratteristiche
di pericolosità e ulteriori istruzioni sui
provvedimenti da adottare in relazione alle
circostanze prevalenti
58
Parte 5 / Sezione 5.4.3
Nuove “Istruzioni scritte” (4/9)
Caratteristiche di pericolosità
- Rischio di intossicazione
- Possono essere sotto pressione
- Possono causare bruciature e/o
congelamenti
- I contenitori possono esplodere se riscaldati
59
Parte 5 / Sezione 5.4.3
Nuove “Istruzioni scritte” (5/9)
Ulteriori istruzioni
- Usare le maschere di evacuazione di
emergenza
- Mettersi al coperto
- Tenersi fuori da zone interrate
NOTA 2: Le indicazioni supplementari qui sopra
indicate possono essere adattate in relazione alle
classi di merci pericolose trasportate e al mezzo di
trasporto
60
Parte 5 / Sezione 5.4.3
Nuove “Istruzioni scritte” (6/9)
Nella quarta pagina sono indicati gli
equipaggiamenti di protezione generale
e individuale per attuare le misure di
ordine generale e per gli interventi di
emergenza specifici per i diversi pericoli,
che devono essere a bordo del veicolo
conformemente alla sezione 8.1.5
dell’ADR
61
Parte 5 / Sezione 5.4.3
Nuove “Istruzioni scritte” (7/9)
Ogni unità di trasporto deve avere a bordo:
- per ogni veicolo, almeno un ceppo di
dimensioni adeguate alla massa massima
del veicolo ed al diametro delle ruote;
- due segnali d'
avvertimento autoportanti;
- liquido lavaocchi (non prescritto per i numeri
di etichette di pericolo 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2
e 2.3).
62
Parte 5 / Sezione 5.4.3
Nuove “Istruzioni scritte” (8/9)
per ogni membro dell’equipaggio:
- un'
imbracatura fluorescente (per esempio
come quella descritta nella norma europea
EN 471);
- una lampada portatile;
- un paio di guanti di protezione; e
- un mezzo di protezione degli occhi (per
esempio occhiali protettivi).
63
Parte 5 / Sezione 5.4.3
Nuove “Istruzioni scritte” (9/9)
- una maschera di evacuazione d’emergenzab, per
ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve
essere a bordo del veicolo per i carichi con etichette
di pericolo 2.3 o 6.1;
- un badilec;
- un copritombinoc;
- un contenitore di plastica per la raccoltac.
b per esempio una maschera di evacuazione
d’emergenza con filtro combinato gas/polveri del tipo
A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2 simile a quella
descritta nella norma EN 141.
c richiesto solo per i numeri di etichette di pericolo 3,
4.1, 4.3, 8 e 9
64
Parte 6
Costruzione dei “Mezzi di contenimento”
- Costruzione degli imballaggi (Cap. 6.1), dei
recipienti a pressione (Cap. 6.2), degli
imballaggi per materie infettanti di Categoria A (Cap. 6.3) e dei GIR (Cap. 6.5)
- Costruzione delle Cisterne (Cap. 6.8)
- Nuovo Capitolo 6.12 sulla costruzione
delle MEMU (ved. dettaglio oltre)
65
Imballaggi – Capitolo 6.1
• Nel paragrafo 6.1.1.4 (Garanzia della Qualità nella
costruzione) è stata inserita la seguente NOTA:
La norma ISO 16106:2006 “Imballaggio - Colli per il
trasporto per merci pericolose - Imballaggio per merci
pericolose, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa
(GIR) e grandi imballaggi - Linee guida per la
applicazione della norma ISO 9001”
secondo ADR-RID 2009 – fornisce direttive soddisfacenti relativamente alle procedure da seguire.
La stessa Nota è stata anche inserita nei capitoli 6.5 e
6.6 per i GIR e per i Grandi Imballaggi
66
Imballaggi – Capitolo 6.1
Paragrafo 6.1.5.3.4: definizione dell’area di
impatto nelle prove di caduta; è richiesta
una superficie, non elastica e orizzontale che,
inoltre, deve essere:
- integrale e sufficiente massiccia per restare fissa;
- piana, e sprovvista di difetti localizzati suscettibili di influenzare i risultati della prova;
- sufficientemente rigida per rimanere non deformabile nelle condizioni di prova e non suscettibile di essere danneggiata dalle prove;
- sufficientemente larga per assicurare che il collo
sottoposto alla prova cada interamente sulla sua
67
superficie.
Imballaggi – Capitolo 6.2
Nell’ADR-RID 2009 è stato oggetto di una
profonda revisione editoriale il Capitolo 6.2
sulla costruzione e prove dei Recipienti a
pressione.
In particolare, la nuova stesura della sezione
6.2.4 riporta le Norme Comunitarie “EN”
applicabili a tutte le procedure relative ai
recipienti a pressione “non UN” progettaticostruiti-provati secondo altre norme. Una
tabella indica nuovi obblighi e scadenze per
l’applicazione delle pertinenti Norme EN
68
Imballaggi – Capitolo 6.3
Anche il Capitolo 6.3 dell’ADR-RID 2009,
è stato oggetto di una profonda revisione
che lo ha reso “specifico” per gli imballaggi
delle Materie Infettanti di Categoria A
della Classe 6.2 (cioè, per le sole materie
infettanti più pericolose e non più per tutta
la classe 6.2). In particolare, la nuova
stesura prevede disposizioni più dettagliate
sulla codifica, sulla marcatura e, soprattutto,
sulle prove a cui devono essere sottoposti
gli imballaggi per la Categoria A.
69
GIR – GRV – IBC
Grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa
(a cura di Francesco Battista)
70
GIR – GRV – IBC
Nuovo Paragrafo 6.5.2.2.2 del Capitolo 6.5:
• Il carico di impilamento massimo autorizzato
applicabile quando il GIR viene impiegato deve essere
indicato su un pittogramma come segue:
NOTA: Le disposizioni del 6.5.2.2.2 si applicano a tutti i GIR
fabbricati, riparati o ricostruiti dal 1° gennaio 2011
(vedere anche 1.6.1.15)
71
GIR – GRV – IBC
Nuovo paragrafo 1.6.1.15 (misura transitoria):
• Non è necessario apporre il marchio del carico
massimo autorizzato conformemente al 6.5.2.2.2
sui GIR fabbricati, ricostruiti o riparati prima del
1° gennaio 2011.
• Questi GIR non recanti la marcatura richiesta dal
6.5.2.2.2 possono essere ancora utilizzati dopo il 31
dicembre 2010, ma la marcatura conformemente al
6.5.2.2.2 dovrà essere apposta se sono ricostruiti o
riparati dopo questa data.
72
GIR – GRV – IBC
Nuova sottosezione 6.5.6.13
• Prova di vibrazione
Introdotta come prova sul prototipo per tutti
i GIR utilizzati per i liquidi.
NOTA: Questa prova si applica ai prototipi
per i GIR costruiti dopo il 31 dicembre 2010
(vedere anche 1.6.1.14).
73
GIR – GRV – IBC
Nuovo paragrafo 1.6.1.14 (misura transitoria)
• I GIR, fabbricati prima del 1° gennaio 2011
conformemente alle disposizioni applicabili
fino al 31 dicembre 2010 e conformi a un
prototipo che non ha soddisfatto la prova di
vibrazione del 6.5.6.13, possono essere
ancora utilizzati.
74
CISTERNE
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Parte 7
Modifiche ed integrazioni delle
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carico/scarico e
movimentazione
87
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Certificato di Approvazione
per veicoli che trasportano
ALCUNE merci pericolose
secondo 9.1.3.5 ADR 2007
In Italia: Modello DTT 306
noto come “barrato rosa”
(fronte)
99
Certificato di Approvazione (parte)
secondo 9.1.3.5 - con le modifiche introdotte da ADR 2009
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER I VEICOLI
CHE TRASPORTANO ALCUNE MERCI PERICOLOSE
Questo certificato attesta che il veicolo qui di seguito indicato soddisfa le condizioni richieste dall'
Accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci pericolose per strada (ADR)
1. Certificato N°:
2. Costruttore del veicolo: 3. Nº di identificazione del
veicolo:
5.
Nome e sede di esercizio del trasportatore, utilizzatore o proprietario:
6.
Descrizione del veicolo: 1
4. N° di immatricolazione
(all'
occorrenza):
Designazione o designazioni del veicolo secondo il 9.1.1.2 dell'ADR: 2
EX/III
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MEMU
3
Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) di frenata:
Non applicabile
L'
efficacia secondo il 9.2.3.1.2 dell'
ADR è sufficiente per una massa totale dell'
unità di trasporto di __________t4
Descrizione della o delle cisterne fisse/del veicolo-batteria (all'
occorrenza):
9.1
Costruttore della cisterna:
9.2
Numero di approvazione della cisterna/del veicolo-batteria:
9.3
Numero di serie di costruzione della cisterna /identificazione degli elementi del veicolo-batteria:
9.4
Anno di costruzione:
9.5
Codice-cisterna secondo il 4.3.3.1 o il 4.3.4.1 dell'
ADR:
9.6
Disposizioni speciali TC e TE secondo il 6.8.4 dell'
ADR (ove applicabile)6:
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Cablaggio (dimensioni cavi elettrici)
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Stacca batteria
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Batterie
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X
X
Circuiti alimentati in permanenza
X
X
Impianto elettrico dietro la cabina
X
X
DISPOSITIVI DI FRENATURA (Sezione 9.2.3 ADR) – In funzione della massa del veicolo
Dispositivo di frenatura antibloccaggio
X
X
X
X
Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore)
X
X
X
X
PREVENZIONE DEI RISCHI D'INCENDIO (Sezione 9.2.4 ADR) Cabina
X
Serbatoi del carburante
X
X
X
X
Motore
X
X
X
X
Dispositivo dei gas di scarico
X
X
X
Protezione del dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore)
X
X
X
X
del veicolo
Riscaldatori a combustione
X
X
X
X
X
DISPOSITIVO LIMITATORE DI VELOCITÀ (Sezione 9.2.5 ADR) – In funzione della massa del veicolo
Dispositivo limitatore di velocità
X
X
X
X
X
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108
Scarica

Presentazione ADR 2009 del 08-11