# !"" $% & ' ( ) * 1 ! * + , * , / * -#%. 00 2 " 0 ++ !""1 + 34 2* *2 !""1 5 + 7" 8 !""6 !""1 ADR 2009: obbligatorio a partire dal 1° luglio 2009 3 " 09 ++ 9 + 9 2**2 !""1 : 2 ; 9 ++ 2 Nota: sulla G.U.C.E. del 30/09/2008 è stata pubblicata la “Direttiva Quadro” 2008/68/CE, che sostituisce le precedenti Direttive relative ad ADR, RID e Consulente per la sicurezza (e introduce l’ADN che, però, non è obbligatorio per l’Italia) Di seguito esamineremo le novità più significative “in ordine di apparizione” nel testo dell’ADR 2009 4 Parte 1 Novità della Parte 1 - Capitolo 1.1 - Esenzioni - Capitolo 1.2 - Definizioni - Capitolo 1.3 - Formazione - Cap. 1.8 - Consulente - Controlli periodici - Capitolo 1.9 - Restrizioni per le gallerie - Capitolo 1.10 - Security 5 Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni Novità sulle Esenzioni - Esenzioni totali - Esenzioni per specifici numeri ONU - Esenzioni per unità di trasporto - Quantità limitate - Quantità esenti (Novità 2009) 6 Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni Esenzioni totali e per Numero ONU Nuovo limite di 240 litri per unità di trasporto per i liquidi infiammabili trasportati da un privato, confezionati per la vendita al dettaglio e destinati ad uso privato (1.1.3.1 a) Pile al litio destinate al funzionamento di un veicolo o contenute in equipaggiamento utilizzato a da utilizzare, come un computer portatile (nuovo 1.1.3.7) Esenzioni per alcuni specifici Numeri ONU (Disposizioni speciali: capitolo 3.3) - Pile al litio - Pile a combustibile 7 Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni Quantità limitate (1/1) (Capitolo 3.4) Rimane il NON obbligo di menzione delle materie pericolose in “LQ” sul documento trasporto Rimane il marchio/pittogramma da apporre sui colli UN **** 8 Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni Quantità limitate (2/2) Gli speditori devono informare i trasportatori del peso lordo. Se: massa unità di trasporto > 12 t e massa lorda colli > 8 t LTD QTY sull’unità di trasporto mettere il marchio/pittogramma obbligatoria soltanto dal 1° gennaio 2011 (paragrafo 1.6.1.18) 9 Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni Quantità esenti (1/3) (introdotte in 1.1.3.4 e trattate nel nuovo Capitolo 3.5) Sono piccole quantità di merci pericolose (da 1 a 30 g o ml per imballaggio interno e da 300 a 1000 g o ml per imballaggio esterno): le quantità sono definite in relazione alla classe ed al gruppo di imballaggio. Sono esenti da tutte le disposizioni della normativa sul trasporto di merci pericolose, ad alcune condizioni 10 Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni Quantità esenti (2/3) Le merci pericolose devono essere contenute in un triplo imballaggio Deve poter essere dimostrato, con prove documentate, che i colli sono in grado di resistere ad una caduta da 1,8 m e ad un impilamento (fino a 3 m di altezza) per 24 ore 11 Parte 1 / Cap. 1.1 - Esenzioni Quantità esenti (3/3) I colli devono riportare il seguente marchio: 12 Parte 1 / Cap. 1.2 - Definizioni Nuove Definizioni del Cap. 1.2 Si segnalato tra le altre: - per le valutazioni e dei controlli per recipienti a pressione, cisterne, veicoli batteria e CGEM: “Richiedente”, “Valutazione di conformità” - Unità mobile di fabbricazione di esplosivi “MEMU” (Mobile Explosive Manifacturig Unit): una unità, o un veicolo montato con una unità, per la fabbricazione di esplosivi a partire da altre merci pericolose (che non sono necessariamente degli esplosivi) e il loro caricamento nei fori da mina. 13 Parte 1 / Cap. 1.3 - Formazione Formazione (Capitolo 1.3) Nel paragrafo 1.3.1 è stata aggiunta la Nota 4 con la quale si specifica che la formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose deve essere ricevuta prima di assumere le relative responsabilità. 14 Parte 1 / Cap. 1.8 – Sezione 1.8.3 Consulente per la sicurezza (DGSA) Per la particolare specializzazione di abilitazione riguardante i “prodotti petroliferi” (nota come “SP”) - oltre ai soliti UN 1202, 1203 e 1223 sono stati aggiunti: - il n° ONU 3475 (miscela di etanolo e benzina) di nuova introduzione - il carburante per aviazione classificato UN 1268 oppure UN 1863 15 Parte 1 / Cap. 1.8 - Sezioni 1.8.6-1.8.7 0 8 9 2**2 !""1 : 8 + 8 + + . # $%<# + 8 8 : + 3 6= # $&< 8 8 + : 8 + = 16 Parte 1 / Cap. 1.8 - Sezioni 1.8.6-1.8.7 ' ( )* )' , / 0 >2**2 !""1 8 ** . 1 " "1 09 8 : # + 9 0 <, + *-.! $ 3 ?& . 1 2/31 .*#& 4 + ++ + @8 : + 0 +, ++ = < ; # + + + + 9 3"1A 1B 0 + +C + = $311 & 5 + 8 +8 BB7A !""3 8 A # 36"!" 8 D+ 17 Parte 1 / Cap. 1.9 – Sezione 1.9.5 Restrizioni nelle gallerie stradali sezione 1.9.5 (+ Capitolo 8.6) Sono state aggiunte nuove materie a quelle già indicate per le gallerie classificate nelle categorie “C” e “D”. In generale si tratta di un aumento delle restrizioni. (ad esempio: non possono transitare nelle gallerie di categoria “C” i gas liquefatti o liquidi refrigerati non infiammabili) 18 Parte 1 / Cap. 1.10 – Security Merci pericolose ad alto rischio (Capitolo 1.10 - Security) Sono state aggiunte alcune materie e oggetti esplosivi della divisione 1.4 alla lista delle merci pericolose ad alto rischio per le quali è richiesto il “Piano di sicurezza” (Security) 19 Parte 2 Novità sulla Classificazione - Classificazione dei RIFIUTI - Classificazione dei Fuochi Pirotecnici - Gas (classe 2) - Perossidi Organici (Classe 5.2) - Materie pericolose per l’ambiente In grassetto le novità di maggiore impatto 20 Parte 2 / Cap. 2.1 Classificazione RIFIUTI (nuovo 2.1.3.5.5) Per la classificazione di rifiuti con composizione non esattamente conosciuta ci si può basare: - sulle conoscenze dello speditore e sui dati tecnici e di sicurezza disponibili; - sui dati richiesti dalla legislazione in vigore in materia di sicurezza ed ambiente (e viene citata in proposito la normativa europea sui rifiuti). 21 Parte 2 / Cap. 2.1 Materie pericolose per l’Ambiente Il nuovo 2.1.3.8 introduce una modifica molto importante per la classificazione (completamente allineata ai criteri del “GHS”): Le merci pericolose appartenenti alle classi da 1 a 9 – ad eccezione di UN 3077 e 3082 ( ved. Classe 9, Sezione 2.2.9) – e che rispondono ai criteri di 2.2.9.1.10 devono essere considerate ANCHE pericolose per l’ambiente. 22 Parte 2 / Sez. 2.2.1 - Esplosivi Classificazione fuochi pirotecnici (2.2.1.1.7.5) E’ stata aggiornata la tabella di classificazione “di default” dei fuochi pirotecnici (Classe 1) con l’aggiunta della definizione di “composizione illuminante” come ulteriore parametro da tenere in considerazione. 23 Parte 2 / Sez. 2.2.2 - Gas Classificazione gas E’ stata aggiornata la lista delle rubriche collettive (paragrafo 2.2.2.3) per i Gas della classe 2 al fine di tener conto dell’introduzione nella Lista delle merci pericolose (Tabella A del Cap. 3.2) di nuove rubriche UN per le cartucce per pile a combustibile. 24 Parte 2 / Sez. 2.2.3 - Liquidi infiammabili/materie viscose della classe 3 La già prevista esenzione del 2.2.3.1.5 “per viscosità” dei liquidi infiammabili (per esempio, materie viscose come le pitture e le materie affini) è applicabile a condizione che le stesse materie viscose, quando hanno un punto di infiammabilità 23°C, siano - non tossiche, - non corrosive - non pericolose per l’ambiente (novità). 25 Parte 2 / Sez. 2.2.52 Classificazione dei perossidi organici (Classe 5.2) E’ stata ampliata con l’aggiunta di nuove rubriche la Lista del 2.2.52.4 relativa ai perossidi organici già classificati, trasportati in imballaggi (per la cui classificazione non è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità Competente) 26 Parte 2 / Sez. 2.2.9 Materie pericolose per l’ambiente (1/5) I criteri per la classificazione delle materie pericolose per l’ambiente sono stati completamente modificati per allinearli a quelli del “GHS” (il sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura) NOTA: dal 2009 nelle traduzioni italiane verrà usato, come designazione ufficiale di trasporto, il termine MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE invece di MATERIA INQUINANTE PER L’AMBIENTE 27 Parte 2 / Sez. 2.2.9 Materie pericolose per l’ambiente (2/5) I criteri di classificazione per le materie inquinanti per l’ambiente (acquatico) sono basati su: 3 categorie di Tossicità (acuta “1”, cronica “1” e cronica “2”) per l’ambiente acquatico Bioaccumulazione (potenziale o reale) Degradazione (biotica e abiotica) dei composti organici 28 Parte 2 / Sez. 2.2.9 Materie pericolose per l’ambiente (3/5) Per le miscele i criteri di classificazione sono basati su di un approccio graduale che prevede: - applicazione diretta dei criteri delle sostanze (se dati disponibili) - applicazione dei principi di estrapolazione - applicazione del metodo della somma dei componenti - applicazione della formula di additività 29 Parte 2 / Sez. 2.2.9 Materie pericolose per l’ambiente (4/5) Il seguente marchio (che non è un’etichetta) deve essere apposto su tutti gli imballaggi (salvo eccezione per quelli piccoli) contenenti materie pericolose per l’ambiente. Ma anche su contenitori, veicoli e cisterne, quando sono 30 presenti le etichette di pericolo. Parte 2 / Sez. 2.2.9 Materie pericolose per l’ambiente (5/5) Norma transitoria Le materie delle classi da 1 a 9, diverse da quelle assegnate ai numeri ONU 3077 o 3082, alle quali non sono stati applicati i criteri di classificazione del 2.2.9.1.10 e che non sono marcati conformemente al 5.2.1.8 e 5.3.6, possono essere ancora trasportate fino al 31 dicembre 2010 senza l’applicazione delle disposizioni concernenti il trasporto di materie pericolose per l’ambiente. 31 Parte 3 - Lista delle merci pericolose (Tabella A del Capitolo 3.2) - Capitolo 3.4 – Aggiornamento delle disposizioni sulle Quantità Limitate “LQ” - Nuovo Capitolo 3.5 – Quantità esenti 32 Parte 3 / Capitolo 3.2 Tabella A - Lista delle merci pericolose Nella “Lista delle merci pericolose” della Tabella A (Cap. 3.2) è stata introdotta la nuova colonna 7 (b), contenente un codice alfanumerico che, analogamente a quello della colonna 7 (a), ovvero la colonna 7 dell’edizione 2007, per le quantità limitate, indica le condizioni specificate per poter applicare l’esenzione totale per le “quantità esenti” per ogni singolo numero ONU. 33 Parte 3 / Capitolo 3.2 Tabella A - Lista delle merci pericolose Tra le numerose modifiche alla Tabella A “Lista delle merci pericolose” si segnalano: - disposizioni per l’imballaggio in comune - nuovi codici di restrizione in galleria - nuove rubriche ONU come: - le cartucce per pile a combustibile (UN 3476, 3477, 3478, 3479) assegnate rispettivamente alle classi 4.3, 8, 2; - le pile al litio ionico (UN 3481, classe 9); - miscele di etanolo e benzina (UN 3475, classe 3, nuovi carburanti “ecologici” per autotrazione. 34 Parte 3 / Capitoli 3.4 e 3.5 Quantità Limitate – Quantità esenti - Capitolo 3.4 – La sintesi delle novità sulle Quantità Limitate “LQ” è stata introdotta nell’ambito delle Esenzioni del Cap. 1.1 - I contenuti del nuovo Capitolo 3.5 sulle Quantità Esenti sono stati riassunti nella parte relativa alle Esenzioni del Cap. 1.1 35 Parte 4 - Imballaggi (Capitolo 4.1) - Cisterne (Capitolo 4.3) - Uso delle MEMU, nuovo Capitolo 4.7 36 Imballaggi (a cura di Francesco Battista) 37 Imballaggi – Capitolo 4.1 38 *1 2". + < . = 9 2*$ 8 + *2& + * . # # $ + & # # 8 + $#, ;& + , + , # $ 0 + 8 + + E& + + $ +C 8 8 + * 8& 39 *1 2". @8 + 8 9 2* * - 2 + * . # *2 + 8 . * +< 6( ( 8 * : + %# + &+ $ 7 ( ( 9+ 5# + 5 + 59+ :# + @8 , ++8 < 0 8 ; $ + + + & 40 *1 2". + #< + . 9 2**2 !""7 ,, 8 2* *2 8 9 ++ # 2 )# * . 9 8 8 * B+ 9 $ 8 & 8 9 + + + : F + 8 , * *#( 2 00 # % * 41 */ 1 =1 * .>>.*1 2". .72 8 */ 1 *.*1 2". >? 0 " # 6( ( 2? 0 ( 6( 7 8 ? *@ @ - 7* 0 -? 0 7 8 ( 7A8 ? #) :B ) %:B5B# B#: # ? ? 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( * 5& !.!G @ ! , ( ( G ! , & = ,, 7!.!G8 48 Parte 5 - Etichettatura, marcatura e segnalazioni di pericolo (Capitoli 5.2 e 5.3) - Capitolo 5.4 – Documentazione - Sezione 5.4.3 – Nuove Istruzioni scritte 49 Parte 5 / Capitoli 5.2 e 5.3 Novità in materia di etichettatura, marcatura e segnalazione Dalla nuova classificazione delle “Materie pericolose per l’ambiente” discendono le novità sul nuovo Marchio di cui al 5.2.1.8.3 Secondo la nuova Sezione 5.3.6 ADR-RID il Marchio “Materie pericolose per l’ambiente” (di cui al 5.2.1.8.3) deve essere applicato anche ai container e alle unità di trasporto 50 Parte 5 / Capitolo 5.3 Pannelli di pericolo (paragrafo 5.3.2.2.5) Quando il pannello di pericolo arancione è apposto su dispositivi a pannelli ribaltabili, questi devono essere progettati e assicurati in modo da escludere ogni ribaltamento o distacco (in particolare risultante da urti o atti non intenzionali) dal loro supporto durante il trasporto. 51 Parte 5 / Capitolo 5.3 Numeri di identificazione del pericolo (paragrafo 5.3.2.3.2) - E’ stato modificato il significato dei numeri (Kemler) di identificazione del pericolo “423” e “X423”, facendo riferimento non solo a materia solida, ma anche a materia solida infiammabile e materia solida autoriscaldante. - E’ stato aggiunto il nuovo numero “X432”: materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica), che reagisce pericolosamente con l' acqua, con sviluppo di gas infiammabili 52 Parte 5 / Cap. 5.4 – Documenti Documento di trasporto (paragrafo 5.4.1.1.1) Tra le informazioni generali che devono figurare sul documento di trasporto, dal 2009 si richiede sia compreso il codice di restrizione in galleria: UN 1098 Alcol allilico, 6.1 (3), I (C/D) oppure UN 1098 Alcol allilico, 6.1 (3), PG I (C/D) Tale informazione non sarà comunque richiesta se il trasporto non transiterà in gallerie alle quali si applicano restrizioni al passaggio. 53 Parte 5 / Cap. 5.4 – Documenti Documento di trasporto (paragrafo 5.4.1.1.3) In caso di applicazione della nuova disposizione 2.1.3.5.5 sulla classificazione dei RIFIUTI, le informazioni generali sul documento di trasporto, dal 2009 devono essere integrate dall’indicazione: “RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5” Per esempio “UN 3264 LIQUIDO CORROSIVO INORGANICO ACIDO, N.A.S., 8, II, (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5” Non è necessario aggiungere il nome tecnico prescritto al capitolo 3.3, disposizione speciale 274 54 Parte 5 / Cap. 5.4 – Documenti Documento di trasporto E’ importante segnalare che con l’ADR 2009 è stato soppresso il paragrafo 5.4.1.1.10 che richiedeva la nota dicitura “Quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6” richiesta nei casi di esenzione “parziale” di cui al paragrafo 1.1.3.6 ) 55 Parte 5 / Sezione 5.4.3 Nuove “Istruzioni scritte” (1/9) Con l’ADR 2009, le “Istruzioni scritte” devono corrispondere, sia nella forma che nel contenuto, ad un modello di 4 pagine. Un unico modello valido per tutte le merci pericolose 56 Parte 5 / Sezione 5.4.3 Nuove “Istruzioni scritte” (2/9) Nella prima pagina sono indicati i provvedimenti da adottare in situazioni di incidente ed emergenza, quali: - spengere il motore - non fumare - informare i servizi di emergenza - indossare l’imbracatura fluorescente e sistemare i segnali di avvertimento - non affrontare gli incendi della zona di carico - ecc. 57 Parte 5 / Sezione 5.4.3 Nuove “Istruzioni scritte” (3/9) Nella seconda e terza pagina sono indicate, per ogni classe di pericolosità (identificata dalla etichetta di pericolo), le caratteristiche di pericolosità e ulteriori istruzioni sui provvedimenti da adottare in relazione alle circostanze prevalenti 58 Parte 5 / Sezione 5.4.3 Nuove “Istruzioni scritte” (4/9) Caratteristiche di pericolosità - Rischio di intossicazione - Possono essere sotto pressione - Possono causare bruciature e/o congelamenti - I contenitori possono esplodere se riscaldati 59 Parte 5 / Sezione 5.4.3 Nuove “Istruzioni scritte” (5/9) Ulteriori istruzioni - Usare le maschere di evacuazione di emergenza - Mettersi al coperto - Tenersi fuori da zone interrate NOTA 2: Le indicazioni supplementari qui sopra indicate possono essere adattate in relazione alle classi di merci pericolose trasportate e al mezzo di trasporto 60 Parte 5 / Sezione 5.4.3 Nuove “Istruzioni scritte” (6/9) Nella quarta pagina sono indicati gli equipaggiamenti di protezione generale e individuale per attuare le misure di ordine generale e per gli interventi di emergenza specifici per i diversi pericoli, che devono essere a bordo del veicolo conformemente alla sezione 8.1.5 dell’ADR 61 Parte 5 / Sezione 5.4.3 Nuove “Istruzioni scritte” (7/9) Ogni unità di trasporto deve avere a bordo: - per ogni veicolo, almeno un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote; - due segnali d' avvertimento autoportanti; - liquido lavaocchi (non prescritto per i numeri di etichette di pericolo 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 e 2.3). 62 Parte 5 / Sezione 5.4.3 Nuove “Istruzioni scritte” (8/9) per ogni membro dell’equipaggio: - un' imbracatura fluorescente (per esempio come quella descritta nella norma europea EN 471); - una lampada portatile; - un paio di guanti di protezione; e - un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi). 63 Parte 5 / Sezione 5.4.3 Nuove “Istruzioni scritte” (9/9) - una maschera di evacuazione d’emergenzab, per ogni membro dell’equipaggio del veicolo, deve essere a bordo del veicolo per i carichi con etichette di pericolo 2.3 o 6.1; - un badilec; - un copritombinoc; - un contenitore di plastica per la raccoltac. b per esempio una maschera di evacuazione d’emergenza con filtro combinato gas/polveri del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2 simile a quella descritta nella norma EN 141. c richiesto solo per i numeri di etichette di pericolo 3, 4.1, 4.3, 8 e 9 64 Parte 6 Costruzione dei “Mezzi di contenimento” - Costruzione degli imballaggi (Cap. 6.1), dei recipienti a pressione (Cap. 6.2), degli imballaggi per materie infettanti di Categoria A (Cap. 6.3) e dei GIR (Cap. 6.5) - Costruzione delle Cisterne (Cap. 6.8) - Nuovo Capitolo 6.12 sulla costruzione delle MEMU (ved. dettaglio oltre) 65 Imballaggi – Capitolo 6.1 • Nel paragrafo 6.1.1.4 (Garanzia della Qualità nella costruzione) è stata inserita la seguente NOTA: La norma ISO 16106:2006 “Imballaggio - Colli per il trasporto per merci pericolose - Imballaggio per merci pericolose, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e grandi imballaggi - Linee guida per la applicazione della norma ISO 9001” secondo ADR-RID 2009 – fornisce direttive soddisfacenti relativamente alle procedure da seguire. La stessa Nota è stata anche inserita nei capitoli 6.5 e 6.6 per i GIR e per i Grandi Imballaggi 66 Imballaggi – Capitolo 6.1 Paragrafo 6.1.5.3.4: definizione dell’area di impatto nelle prove di caduta; è richiesta una superficie, non elastica e orizzontale che, inoltre, deve essere: - integrale e sufficiente massiccia per restare fissa; - piana, e sprovvista di difetti localizzati suscettibili di influenzare i risultati della prova; - sufficientemente rigida per rimanere non deformabile nelle condizioni di prova e non suscettibile di essere danneggiata dalle prove; - sufficientemente larga per assicurare che il collo sottoposto alla prova cada interamente sulla sua 67 superficie. Imballaggi – Capitolo 6.2 Nell’ADR-RID 2009 è stato oggetto di una profonda revisione editoriale il Capitolo 6.2 sulla costruzione e prove dei Recipienti a pressione. In particolare, la nuova stesura della sezione 6.2.4 riporta le Norme Comunitarie “EN” applicabili a tutte le procedure relative ai recipienti a pressione “non UN” progettaticostruiti-provati secondo altre norme. Una tabella indica nuovi obblighi e scadenze per l’applicazione delle pertinenti Norme EN 68 Imballaggi – Capitolo 6.3 Anche il Capitolo 6.3 dell’ADR-RID 2009, è stato oggetto di una profonda revisione che lo ha reso “specifico” per gli imballaggi delle Materie Infettanti di Categoria A della Classe 6.2 (cioè, per le sole materie infettanti più pericolose e non più per tutta la classe 6.2). In particolare, la nuova stesura prevede disposizioni più dettagliate sulla codifica, sulla marcatura e, soprattutto, sulle prove a cui devono essere sottoposti gli imballaggi per la Categoria A. 69 GIR – GRV – IBC Grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (a cura di Francesco Battista) 70 GIR – GRV – IBC Nuovo Paragrafo 6.5.2.2.2 del Capitolo 6.5: • Il carico di impilamento massimo autorizzato applicabile quando il GIR viene impiegato deve essere indicato su un pittogramma come segue: NOTA: Le disposizioni del 6.5.2.2.2 si applicano a tutti i GIR fabbricati, riparati o ricostruiti dal 1° gennaio 2011 (vedere anche 1.6.1.15) 71 GIR – GRV – IBC Nuovo paragrafo 1.6.1.15 (misura transitoria): • Non è necessario apporre il marchio del carico massimo autorizzato conformemente al 6.5.2.2.2 sui GIR fabbricati, ricostruiti o riparati prima del 1° gennaio 2011. • Questi GIR non recanti la marcatura richiesta dal 6.5.2.2.2 possono essere ancora utilizzati dopo il 31 dicembre 2010, ma la marcatura conformemente al 6.5.2.2.2 dovrà essere apposta se sono ricostruiti o riparati dopo questa data. 72 GIR – GRV – IBC Nuova sottosezione 6.5.6.13 • Prova di vibrazione Introdotta come prova sul prototipo per tutti i GIR utilizzati per i liquidi. NOTA: Questa prova si applica ai prototipi per i GIR costruiti dopo il 31 dicembre 2010 (vedere anche 1.6.1.14). 73 GIR – GRV – IBC Nuovo paragrafo 1.6.1.14 (misura transitoria) • I GIR, fabbricati prima del 1° gennaio 2011 conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2010 e conformi a un prototipo che non ha soddisfatto la prova di vibrazione del 6.5.6.13, possono essere ancora utilizzati. 74 CISTERNE 75 ! " * "G *1 2". .3*/ ". 1 "/ 1*1 2". - !." >>1 * (0 D )%$ :# B 0 ( B (0 ( ( B B 7 * 7 " 0 ( 0 , 70 D ) ( : <* ( ) ) (D ! 0 + 8B <*8B D( 0 ; ; ) 0 8B 8 , 0 0 0 7 ) ( ! 0 + 14 B , ) 0 0 , 7 B 0 B 0 , 0 0 8 76 ( */ " />>1. (* * ' /'. + 0 B ' ; ( . 0 B ( ( D 6( $ !""1. B ( B$ !""1. ( 0 + < =& 0 3 ( + <0=& 77 + 1 ! * "G *1 2". . > 0 ( */ " />>1 . 1 / 1 *1 */ ". 1 "/ 1 +*1 2". 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arte 7 Modifiche ed integrazioni delle disposizioni della Parte 7 sulle condizioni di trasporto, carico/scarico e movimentazione 87 Parte 7 – Capitoli 7.3 e 7.5 & + 1 $2 + A + & + 8 8 :. * <; &9. +* 6H6 &:' : : 8 =$ 8 + + 8 $ 8 8 # + 3!& 67! ?3 !""6& :. 88 Parte 7 – Capitoli 7.3 e 7.5 I 6H! 3 9 2**2 !""15 0( $ 8 + & + <H!L3= <H!= 8 : I 6HH7 0 + 8 + 6( ; 8 K 5 ( + @8 : < += / # 2 ) 0 F + 8 0 89 Parti 8 e 9 >D <* 9 E+ < + + / M= & *2 + 8 9 $ 0 . ( * '.1 */>1 %+ = + $ + 8 ; ( '.1 */>1 </= 8 . .6( ).6( + '.1 */>1 ( + 90 Parte 8 – Cap. 8.1 Equipaggiamento $ 9 2*!""1 @8+ = + : * E < @8+ + : $# + 8 : + . + 3B 8 + 3H 0 @8 HB78 6( + 0 + 8 D 6(+ ( 8 91 Parte 8 – Cap. 8.2 Equipaggio * $ 8 !3 + 9 8 8 + F + <# <; ;E= #) 2* E : + < + = A = + #) 2*< 9 =5 & 92 Parte 8 – Cap. 8.3 * $9' 9 ++ . 8 7B 8 + 76 8 + +C + 898 ++ 8 0 + 8 7 $ & + 93 Parte 8 – Capitoli 8.4 e 8.5 * $5 8 ; ;E 0 + 8 + + @8 ++ 5 $:' . $5 8 8 8++ * $: + + F 8 + <3B = @8 : + + + 8 8 # + B 8 + 88 + 94 Parte 8 – Cap.8.6 - Gallerie * $% 0 + 2* $ # + 31 2*& + 8 <# ++ + ?B 9 = + 98 : 95 ' + 2 00 @8 $ # 2* + + * 8 # + & 2* 2* 2* : !""1+ ++ 2* 96 '.1 */>1 0 0 + 0 '.1 */>1 + + 8 '3 + + 8 1 2"1 L1 / . . 1 ! I" I" I" */>>1 1 =G2 *1 2". 97 '.1 */>1 8 ' ' ! 0 6( M ; ( %8 %8 # $" => + /A@ "& + % + + 3 2*$" .A31 1+ .A31 1 1 & : 9 2*!""1. & !.!G $ C8 ' 6( %8 # 00 = $ + < / M + * )E = + ; + ( < + & 98 Certificato di Approvazione per veicoli che trasportano ALCUNE merci pericolose secondo 9.1.3.5 ADR 2007 In Italia: Modello DTT 306 noto come “barrato rosa” (fronte) 99 Certificato di Approvazione (parte) secondo 9.1.3.5 - con le modifiche introdotte da ADR 2009 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER I VEICOLI CHE TRASPORTANO ALCUNE MERCI PERICOLOSE Questo certificato attesta che il veicolo qui di seguito indicato soddisfa le condizioni richieste dall' Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada (ADR) 1. Certificato N°: 2. Costruttore del veicolo: 3. Nº di identificazione del veicolo: 5. Nome e sede di esercizio del trasportatore, utilizzatore o proprietario: 6. Descrizione del veicolo: 1 4. N° di immatricolazione (all' occorrenza): Designazione o designazioni del veicolo secondo il 9.1.1.2 dell'ADR: 2 EX/III FL OX AT MEMU 3 Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) di frenata: Non applicabile L' efficacia secondo il 9.2.3.1.2 dell' ADR è sufficiente per una massa totale dell' unità di trasporto di __________t4 Descrizione della o delle cisterne fisse/del veicolo-batteria (all' occorrenza): 9.1 Costruttore della cisterna: 9.2 Numero di approvazione della cisterna/del veicolo-batteria: 9.3 Numero di serie di costruzione della cisterna /identificazione degli elementi del veicolo-batteria: 9.4 Anno di costruzione: 9.5 Codice-cisterna secondo il 4.3.3.1 o il 4.3.4.1 dell' ADR: 9.6 Disposizioni speciali TC e TE secondo il 6.8.4 dell' ADR (ove applicabile)6: 7. EX/II 8. 9. 100 * " 21 ".21 " , 4+ 0 + ( # !.!G 7 0 .A31 1 1 8 VEICOLI EX/III AT SPECIFICHE TECNICHE EX/II FL OX EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO (Sezione 9.2.2 ADR) Cablaggio (dimensioni cavi elettrici) X X X X Stacca batteria X X Batterie X X X Circuiti alimentati in permanenza X X Impianto elettrico dietro la cabina X X DISPOSITIVI DI FRENATURA (Sezione 9.2.3 ADR) – In funzione della massa del veicolo Dispositivo di frenatura antibloccaggio X X X X Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) X X X X PREVENZIONE DEI RISCHI D'INCENDIO (Sezione 9.2.4 ADR) Cabina X Serbatoi del carburante X X X X Motore X X X X Dispositivo dei gas di scarico X X X Protezione del dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) X X X X del veicolo Riscaldatori a combustione X X X X X DISPOSITIVO LIMITATORE DI VELOCITÀ (Sezione 9.2.5 ADR) – In funzione della massa del veicolo Dispositivo limitatore di velocità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