“Quote gratuite EU ETS 2013–2020: l'opposizione alla decisione della Commissione Europea sul Cross Sectoral Correction Factor”. Avv. Roberta D’Apolito ([email protected]) Studio Legale Tonucci & Partners Via dei Bossi 4 – Milano 2 L’applicazione di un fattore di correzione transettoriale uniforme ai fini del calcolo del quantitativo annuo massimo di quote di emissione da assegnare a titolo gratuito è previsto dall’art. 10 bis, paragrafo 5, della Direttiva CEE 13/10/2003, n. 2003/87/CEE (Direttiva EU ETS). Con Decisione del 27 aprile 2011 (2011/278/UE) la Commissione Europea ha disposto che la determinazione di tale fattore sarebbe intervenuta “Dopo la notifica da parte di tutti gli Stati membri dei quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020”. 3 Gli Stati membri hanno provveduto, per il tramite dell’Autorità Nazionale competente, alle c.d. Misure nazionali di implementazione della Direttiva EU ETS (c.d. “NIMs”). In Italia tale procedimento è stato condotto e attivato dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto che, inter alia, ha notificato alla Commissione l’elenco degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra e dei quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il periodo 2013 -2020. 4 Successivamente la Commissione Europea, in data 5 settembre 2013 ha emanato la Decisione 2013/448/UE Attraverso tale decisione è stato quantificato il fattore di correzione transettoriale uniforme che costituisce, in buona sostanza, un ammontare percentuale calcolato con riferimento al quantitativo massimo di quote assegnabili che, applicato al quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto per il periodo 2013 – 2020, consente di calcolare al ribasso rispetto a quest’ultimo il quantitativo annuo definitivo di quote assegnate a titolo gratuito. 5 La Decisione 2013/448/UE, dunque, contiene, per così dire, disposizioni non self executing, richiedendo, per essere efficace, misure d’esecuzione. Al fine di contestare la lesività della Decisione 2013/448/UE (e, in particolare, del computo del fattore di correzione transettoriale) occorreva, pertanto, attendere l’emanazione da parte dell’Autorità competente di ciascuno Stato Membro, delle deliberazioni di assegnazione a titolo definitivo delle quote di emissione per il periodo 2013 – 2020. 6 In Italia, l’atto applicativo della Decisione della Commissione 2013/448/UE è stata la Deliberazione del Comitato Nazionale di Kyoto n. 29/2013 Nella riunione del 20 dicembre 2013, il Comitato ha adottato la deliberazione n. 29/2013 avente ad oggetto la notifica alla Commissione Europea della Tabella Nazionale d’Allocazione ai sensi dell’art. 51 del Regolamento 389/2013 e del relativo quantitativo annuo totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente calcolate a norma dell’art. 10 bis, paragrafo 1, della Direttiva 2003/87/CE e dell’art. 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE. 7 Prima di valutare i motivi di opposizione alla Decisione sul fattore di correzione transettoriale uniforme per il tramite del suo atto applicativo (Deliberazione del Comitato Nazionale di Kyoto n. 29/2013 ), occorre evidenziare alcuni aspetti fondamentali. 8 Campo di 29/2013 applicazione della deliberazione n. La Deliberazione si applica a chi svolge attività che comportano emissione di gas ad effetto serra, in particolare nel settore chimico, plastico e farmaceutico. Gli impianti interessati sono autorizzati in tal senso da parte del Comitato Nazionale di Kyoto. COSA PREVEDE LA DIRETTIVA EU ETS SUL MECCANISMO DELLE QUOTE? 9 La Direttiva 2003/87/CE cd.“EU ETS” La Direttiva istituisce un sistema (c.d. “European Union Emissions Trading Scheme” - Sistema “EU ETS”) per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella Comunità che rappresenta uno degli strumenti politici dell’Unione Europea per aiutare a ridurre nell’ambito della Comunità medesima l’emissione di gas ad effetto serra. L’art. 1 della Direttiva ha istituito il Sistema EU ETS al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di “costi e di efficienza economica”. 10 Terzo periodo di applicazione della Direttiva: 2013-2020 Il sistema per lo scambio di quote EU ETS, è stato articolato in tre periodi, il terzo dei quali (2013 – 2020) è ora di interesse in quanto riguarda la Decisione della Commissione sul fattore di correzione transettoriale uniforme e la Deliberazione del Comitato n. 29/2013. Si tratta di un sistema di tipo “cap and trade” che obbliga gli impianti a limitare le emissioni dei gas ad effetto serra entro un “tetto” massimo (“cap”) stabilito, consentendo, eventualmente di commercializzare le quote in esubero (“trade”). 11 Terzo periodo di applicazione della Direttiva: 2013-2020 Il gestore di un impianto ha l’obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto nel corso dell’anno civile precedente. Gli scenari possibili sono: i. se un gestore decide di non vendere le sue quote e se le emissioni provenienti da un suo impianto alla fine dell'anno superino l'importo assegnato, egli deve acquistare quote aggiuntive da altri per coprire le proprie emissioni; ii. se un impianto è riuscito a ridurre le proprie emissioni e ha conservato alcune quote assegnate ad inizio anno, può vendere (“trade”) le quote in eccesso. . 12 Novità per il Terzo Periodo “EU ETS” 2013-2020 È stata prevista l'introduzione di un limite centralizzato rispetto al numero totale di quote disponibili in tutta l'UE, cd. “Quantitativo Comunitario di Quote”. Il Quantitativo Comunitario di Quote diminuisce ogni anno di un fattore lineare pari all’1,74%, determinando in tal modo una riduzione complessiva delle emissioni previste per il 2020 pari al 21% rispetto al 2005. 13 Novità per il Terzo Periodo “EU ETS” 2013-2020 La fissazione del limite centralizzato potrebbe determinare i produttori a muoversi verso paesi più convenienti con standard meno ambiziosi con la conseguenza che non sarebbero ridotte le emissioni globali di gas a effetto serra e verrebbe a configurarsi il c.d. “carbon leakage” ovvero il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il caso del settore energetico L’UE parte dalla tesi secondo cui il settore energetico non è a rischio di rilocalizzazione perché l’elettricità deve essere generata nella UE medesima e non è soggetta a concorrenza internazionale. 14 Il caso dell’energia elettrica Come regola generale, gli impianti che generano energia elettrica – non essendo soggetti a concorrenza internazionale - sono tenuti ad acquistare quote mentre, gli altri settori industriali, come misura temporanea continueranno ad essere beneficiari delle quote destinate ai primi a titolo gratuito. Il Quantitativo massimo annuo di quote costituisce la base per calcolare le quote da assegnare in via definitiva ed è determinato con riferimento alla percentuale delle emissioni generate da tutti gli impianti che rientrano nel sistema EU ETS, ad eccezione di quelli deputati alla produzione di energia elettrica. 15 Quote di Emissione: errore di attribuzione? Sulla base del meccanismo fin qui descritto, l’art. 10 bis della direttiva dispone che: “Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devono superare la somma: a) del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell’articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e 16 Quote di Emissione: errore di attribuzione? b) del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9”. Ove avvenga il superamento del suddetto limite, deve essere applicato un fattore di correzione transettoriale uniforme (“CSCF”). 17 Da ciò consegue che soltanto ove l'ammontare massimo annuale di quote disponibili sia stato calcolato come previsto dalla Direttiva EU ETS è possibile procedere a una corretta determinazione del fattore di correzione transettoriale. Nel caso di specie non è stato così. La Commissione ha calcolato il quantitativo massimo in misura inferiore al dovuto e da ciò è conseguita la determinazione di un fattore di correzione transettoriale uniforme in percentuali assai ridotte rispetto a quelle che sarebbero state prospettabili laddove fossero state osservate le disposizioni della Direttiva EU ETS. 18 L’applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme determinato dalla Commissione nella Decisione 2013/448/UE all’assegnazione preliminare di quote disposta da ciascuno Stato membro, ha fatto sì che le Autorità Nazionali competenti abbiano deliberato l’assegnazione a titolo definitivo agli impianti di quote di emissione in numero ridotto rispetto alle aspettative. Ciò ha comportato una lesione per i gestori degli impianti che, una volta emanato l’applicativo (per l’Italia, la Deliberazione del Comitato n. 29/2013), al fine di tutelare i propri interessi non hanno potuto fare altro che opporsi alla Decisione comunitaria avanti all’Autorità giurisdizionale competente (per l’Italia, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio) chiedendo il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia UE. 19 Quali sono state le ragioni di opposizione? 1a Questione: Il calcolo dell'ammontare massimo annuale di quote disponibili è stato effettuato in violazione e dell'art. 10 bis della Direttiva EU ETS, atteso che le emissioni da produzione combinata di calore ed energia (“CHP”), sono state classificate come emissioni prodotte dai generatori di energia elettrica piuttosto che emissioni industriali. Di conseguenza – e ricordando che ai generatori di energia elettrica non vengono attribuite quote a titolo gratuito – il quantitativo di emissioni industriali preso in considerazione dalla Commissione per il calcolo del quantitativo massimo di quote da assegnare a titolo gratuito è stato sottostimato. Ciò ha portato all'adozione di un fattore di correzione transettoriale errato e, dunque, illegittimo. 20 Quali sono state le ragioni di opposizione? 2a Questione: Il calcolo dell'ammontare massimo annuale di quote disponibili è stato effettuato in maniera manifestamente erronea e in violazione dell’art. 10 bis della Direttiva EU ETS, per il fatto che le emissioni derivanti dall’elettricità prodotta a partire dai gas di scarico (in particolare derivanti dal settore siderurgico) sono state classificate come emissioni provenienti da generatori di energia elettrica. Pertanto, la quota di emissioni industriali utilizzata dalla Commissione per il suddetto calcolo è stata sottostimata. Ciò ha comportato l’adozione di un erroneo nonché illegittimo fattore di correzione transettoriale. 21 Quali sono state le ragioni di opposizione? 3a Questione: Il calcolo scorretto dell'ammontare massimo annuale di quote disponibili (e la determinazione di un fattore di correzione transettoriale ridotto) viola il principio di proporzionalità, atteso che, essendo state illegittimamente ricondotte le emissioni di cogenerazione e le emissioni derivanti dai gas di scarico alle emissioni derivanti dagli impianti di produzione di elettricità, il suddetto quantitativo massimo è risultato artificiosamente basso e più restrittivo di quanto richiesto dagli obiettivi della Direttiva. 22 Quali sono state le ragioni di opposizione? 4a Questione: È stato violato l'art 10 bis, paragrafo 1, in quanto la Commissione ha omesso di adottare “misure di attuazione” per l’assegnazione gratuita di quote e il calcolo dell’ammontare massimo annuale di quote disponibili non è stato effettuato secondo la procedura di regolamentazione con controllo. 23 Quali sono state le ragioni di opposizione? 5a Questione: La Decisione della Commissione è stata adottata in violazione dei principi comunitari della certezza del diritto e del legittimo affidamento. 24 Quali sono state le ragioni di opposizione? 6a Questione: Il calcolo dell'ammontare massimo annuale di quote disponibili è stato effettuato in maniera manifestamente erronea e in violazione dell’art. 10 bis, paragrafo 5, lettera b) per il fatto che la Commissione ha omesso di includere le emissioni totali derivanti dagli impianti inclusi nel sistema EU ETS soltanto a partire dal 2013. Così facendo, la Commissione ha illegittimamente sottostimato il quantitativo massimo con conseguente adozione di un erroneo (fattore di correzione transettoriale . 25 Conclusioni Si auspica che l’effetto della impugnazione proposta sia la rideterminazione corretta da parte della Commissione del fattore di correzione transettoriale uniforme. Soltanto in tal modo sarà possibile ricomporre il deficit di quote assegnate che al momento si stima abbia comportato per gli impianti ricompresi nel sistema EU ETS un danno ricompreso tra i 6 e i 24 miliardi di Euro. 26 Grazie per l’attenzione! Avv. Roberta D’Apolito ([email protected]) Studio Legale Tonucci&Partners Via Bossi 4 – Milano 27 Contatti - Roma - indirizzo: Via Principessa Clotilde, 7 Telefono: (+39) 06362271 Fax: (+39) 063235161 - Milano - indirizzo: Via dei Bossi, 4 Telefono: (+39) 02859191 Fax: (+39) 02860468 [email protected] - Padova - indirizzo: Via Trieste, 31/A Telefono: (+39) 049658655 Fax: (+39) 0498787993 [email protected] - Prato - indirizzo: Via Giuseppe Valentini, 8 Telefono: (+39) 057429269 Fax: (+39) 0574604045 [email protected] - Firenze - indirizzo: Via La Marmora, 29 Telefono: (+39) 0555048523 Fax: (+39) 0555532000 [email protected] - Tirana - indirizzo: Torre Drin, Rruga Abdi Toptani Telefono: (+355) 4 2250711 Fax: (+355) 4 2250713 [email protected] - Bucharest - indirizzo: Str. Academiei, 39 - 41 Telefono: (+40) 314254030 Fax: (+40) 314254033 [email protected] www.tonucci.com 28 [email protected]