T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 11 ottobre 2004, n. 5521 n. n. 5521/04 Reg.Sent. 1040/04 Reg. Ric. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3a ha pronunciato la seguente SENTENZA ►sul ricorso n. 1040/04 proposto da AVIP s.p.a. con sede in Mappano di Borgaro Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Andena e Fabio Romanenghi, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, via Caminadella 2 contro COMUNE di CANTU’ in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano, corso Vittorio Emanuele II, 15 e nei confronti di IPAS s.p.a. con sede in San Mauro Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Berra, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia, in Milano, via Conservatorio 13 e nei confronti di PUBBLICITTA’ s.r.l., con sede in Nerviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio per l’annullamento - della determinazione del Comune di Cantù n. 35 del 18.12.2003 – n.3399/03 Registro segreteria generale con la quale è stata aggiudicata alla IPAS s.p.a la gara ad asta pubblica per la fornitura e manutenzione di manufatti d’arredo urbano per un periodo di sette anni; - delle operazioni di gara effettuate della commissione giudicatrice, sia in seduta pubblica che riservata, con le quali la stessa ha esaminato e valutato le offerte tecniche e redatto il prospetto di attribuzione dei relativi punteggi in data 11.12.2003 e con cui la IPAS è stata dichiarata aggiudicataria dell’appalto in data 18.12.2003, nonché dei rispettivi verbali; - della determinazione dirigenziale n. 2744 del 27.10.2003, con la quale è stata indetta la gara; - nonché di ogni altro atto connesso; ►e sui motivi aggiunti proposti dalla stessa ricorrente per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. 1025 del 15.4.2004 con la quale è stato approvato il “verbale integrativo” con cui la commissione giudicatrice ha fornito un nuovo resoconto delle operazioni di gara già tenutesi il 11.12.2003 e già a suo tempo verbalizzate; - del resoconto medesimo; - della determina dirigenziale n. 946 di riconvocazione della commissione; ric. n.1040/04:avip/comune cantù/ipas - della comunicazione di avvio di procedimento prot. n. 7873 del 9.4.2004; - di tutti gli atti connessi, inclusa l’eventuale delibera di aggiudicazione; e per la declaratoria di nullità, inefficacia e/o per l’annullamento dell’eventuale contratto stipulato tra il Comune di Cantù e la IPAS s.p.a.; visto il ricorso notificato in data 16 febbraio 2004 e depositato in data 23 febbraio 2004; visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cantù e di IPAS s.p.a.; visti i motivi aggiunti di impugnazione, notificati in data 6/7 maggio 2004 e depositati il 20 maggio 2004; viste le memorie difensive delle parti; uditi alla pubblica udienza del 27 maggio 2004, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. Carlo Andena per la società ricorrente, l’avv. Chiara Giubileo, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Franco Ferrari, per il Comune resistente e l’avv. Chiara Berra per la società controinteressata; visti gli atti tutti della causa; ritenuto quanto segue in: FATTO e DIRITTO 1) Con determinazione dirigenziale n.2744 del 27 ottobre 2003, il Comune di Cantù ha indetto una gara ad asta pubblica per la progettazione, la fornitura, la gestione e la manutenzione di manufatti di arredo urbano, a fronte della concessione per sette anni dello sfruttamento degli spazi appositamente predisposti nell’ambito dei medesimi manufatti, per la diffusione di messaggi pubblicitari. Il bando di gara ha previsto che i concorrenti dovessero indicare nell’offerta economica un canone annuo di concessione da corrispondere al Comune e ha indicato il criterio dell’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.23, primo comma lett.b), D.Lgs. n.157/95. L’art.4 del bando di gara ha definito i parametri di valutazione e i relativi fattori ponderali, prevedendo l’attribuzione dei punteggi massimi di 70 punti per la valutazione tecnica e di 30 punti per l’offerta economica. La norma stessa ha affidato all’applicazione di una formula matematica l’assegnazione del punteggio per l’offerta economica e ha suddiviso il punteggio per l’offerta tecnica in sottoparametri, quali le caratteristiche funzionali (15 p.), le caratteristiche estetiche (15 p.), l’impatto pubblicitario (10 p.), gli eventuali manufatti aggiuntivi (15 p.), il circuito striscioni (10 p.) e il piano di gestione e manutenzione (5 p.). In esito alle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria la IPAS s.p.a che - con il punteggio totale di 80,30 - ha preceduto AVIP s.p.a., classificatasi al secondo posto con punti 75,00. 2) Con il ricorso in epigrafe, AVIP ha impugnato gli atti di gara, deducendo le seguenti censure: incompetenza del dirigente all’indizione della gara, trattandosi di attribuzione propria del consiglio comunale (1° motivo); difetto di motivazione e di verbalizzazione in ordine ai giudizi che sono stati formulati dalla commissione con la sola attribuzione di punteggi numerici, di per sé inidonei a dare conto dell’iter logico seguito, tenuto conto anche della genericità dei parametri di valutazione previsti dal bando (2° motivo); illogicità e irragionevolezza dei punteggi assegnati dalla commissione in rapporto ai singoli criteri di aggiudicazione (3° motivo). Si sono costituite in giudizio l’amministrazione comunale e la società controinteressata, per resistere al ricorso. Con ordinanza n.628 del 4 marzo 2004 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare presentata dalla ricorrente, ciò per la considerazione che “le valutazioni della commissione giudicatrice circa la qualità dei progetti tecnici a confronto risultano affidate unicamente a punteggi numerici senza alcuna neppure sintetica indicazione che consenta di rendere percepibile la -2- ric. n.1040/04:avip/comune cantù/ipas ragionevolezza e la logicità delle valutazioni medesime”. 3) Con determinazione dirigenziale n.13 del 9 aprile 2004, l’amministrazione comunale, preso atto della pronuncia cautelare, ha disposto la riconvocazione della commissione “al fine di esplicitare l’iter logico e le valutazioni che hanno portato all’attribuzione dei punteggi”, dandone comunicazione alle imprese partecipanti. In data 15 aprile 2004 la commissione giudicatrice procedeva - sulla scorta delle “minute…contenenti i giudizi con cui …ha formato la propria valutazione” - a “ricostruire le operazioni della giornata dell’11 dicembre, integrando ed esplicitando meglio le motivazioni che hanno portato all’attribuzione del punteggio numerico”. Detto verbale integrativo veniva approvato con determinazione dirigenziale n.14 del 15 aprile 2004. 4) Con atto per motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato detta determinazione e gli atti ad essa presupposti, denunciandone l’illegittimità per i seguenti motivi: violazione dell’art.7 l.n.241/90 e dei connessi obblighi partecipativi, in quanto la comunicazione di avvio è intervenuta a procedimento già concluso (1° motivo); violazione delle regole in materia di verbalizzazione, di concentrazione e di trasparenza delle operazioni di gara, non potendosi ammettere la possibilità di integrare - cinque mesi dopo la conclusione della gara - le motivazioni non contenute nel verbale originario, per di più mediante verbalizzazioni postume asseritamente riepilogative di fantomatiche minute, mai evocate in precedenza e redatte senza alcuna garanzia circa l’epoca di formazione e il loro contenuto (2° motivo); in subordine, illogicità e irragionevolezza delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara, quali risultanti dalle postume motivazioni portate a sostegno dei punteggi attribuiti per le singole voci (3° motivo). Il Comune di Cantù ha replicato con memoria ai motivi aggiunti deducendone l’infondatezza. La società controinteressata, con memoria conclusionale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente. Questa ha insistito con memoria per l’accoglimento delle proprie conclusioni. 5) In via preliminare devono esaminarsi le questioni in rito e, prima tra queste, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del TAR, che è stata sollevata dalla controinteressata. Questa, dopo aver premesso che nell’appalto di cui trattasi la base d’asta è stata indicata in € 9.000, sostiene che “in tema di appalti sotto soglia comunitaria la giurisdizione è devoluta al Giudice ordinario”; a sostegno dell’assunto invoca una recente pronuncia della Suprema Corte (SS.UU. 20 novembre 2003 n.17635), cui si attribuisce l’affermazione di siffatto principio. L’eccezione è manifestamente infondata e muove da una errata lettura della sentenza in tema di giurisdizione. La controversia all’esame delle Sezioni Unite concerneva una procedura per l’affidamento di un appalto di servizi posta in essere da un ente pubblico economico, che aveva scelto di seguire le regole dell’evidenza pubblica per la selezione del proprio contraente, pur non essendo tenuto al rispetto di dette regole, trattandosi di ente non qualificabile come organismo di diritto pubblico e, comunque, di appalto il cui valore di stima era inferiore alla c.d. soglia comunitaria. Al riguardo le Sezioni Unite, cassando la pronuncia del Consiglio di Stato (IV 15 febbraio 2002 n.934) che aveva ritenuto la controversia compresa nel novero di quelle devolute al G.A. ai sensi dell’art.7 l.n.205/2000, hanno affermato che la giurisdizione amministrativa si estende alle sole controversie che involgano la verifica dell’osservanza delle norme di diritto speciale sui meccanismi dell’evidenza pubblica da parte dei -3- ric. n.1040/04:avip/comune cantù/ipas soggetti “tenuti” all’applicazione di tali regole e non anche quelle in cui siano parte soggetti che a siffatte procedure abbiano fatto liberamente ricorso. Il principio affermato nella sentenza evidenzia l’incongruenza delle conclusioni raggiunte dalla difesa controinteressata, posto che gli enti pubblici territoriali, e tra questi anche il Comune di Cantù, diversamente dagli enti pubblici economici che godono di più ampi margini di autonomia negoziale, sono sempre obbligati all’applicazione delle procedure di evidenza pubblica. In tale quadro giova quindi il richiamo all’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”. In ragione di siffatta disposizione spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alle procedure di scelta dell’aggiudicatario dell’appalto, poste in essere dalle pubbliche amministrazioni che sono sempre tenute al rispetto delle regole di evidenza pubblica, indipendentemente dal valore dell’appalto, che - in forza dell’art.1 D.Lgs. n.157/95 - condiziona soltanto l’applicabilità della disciplina contenuta nel medesimo decreto alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art.2. Del resto, l’affidamento di contratti pubblici da parte di una P.A., quand’anche effettuato al di fuori di procedure concorsuali, non è mai riconducibile all’esercizio dell’autonomia negoziale propria dei soggetti privati, ma presenta connotazioni di rilievo pubblicistico, manifestate nell’adozione di atti amministrativi, sindacabili dal giudice amministrativo in quanto lesivi di interessi legittimi. L’eccezione, quindi, deve essere rigettata. 6) La stessa controinteressata ha poi eccepito la tardività del ricorso introduttivo, e in particolare del suo secondo motivo, per il rilievo che, come risulta dai relativi verbali, un rappresentante della società ricorrente ha presenziato alle sedute della commissione giudicatrice ed ha quindi acquisito in tale occasione la piena conoscenza dei provvedimenti impugnati. Anche questa eccezione è destituita di fondamento. Il Collegio può prescindere dall’esaminare la questione, oggetto di soluzioni non univoche in giurisprudenza, se possa riconoscersi l’effetto della conoscenza del provvedimento adottato nella seduta di gara, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, quando, come nel caso di specie, non si sia accertata l’esistenza di un mandato “ad hoc” da parte della società interessata. In proposito appare infatti decisivo, ai fini del rigetto dell’eccezione, il richiamo all’orientamento, che il Collegio condivide, secondo cui, in sede di gara d’appalto, l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale e produce effetti meramente prodromici all’adozione della determinazione conclusiva; da qui le coerenti conseguenze, sul piano processuale, che la sua impugnazione è meramente facoltativa e non obbligatoria, che il termine per impugnare la definizione di un procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del contraente decorre dalla piena conoscenza dell’aggiudicazione definitiva e che, in occasione dell’impugnazione di quest’ultima, possono farsi valere anche i vizi propri di quella provvisoria (cfr., ex plurimis, CdS V, 29 luglio 2003 n. 4327). Deve concludersi, pertanto, che l’onere di impugnazione degli atti di gara è sorto per l’interessata nel momento in cui il dirigente comunale ha approvato i verbali di gara, ratificando i risultati espressi dalla commissione; ne deriva che il termine per l’impugnazione decorre dalla data di conoscenza della determinazione dirigenziale di -4- ric. n.1040/04:avip/comune cantù/ipas aggiudicazione definitiva, per cui il ricorso è sicuramente tempestivo. 7) Nel merito, come anticipato in sede cautelare, il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento. E’ assorbente, al riguardo, la censura esposta nel secondo motivo, con cui la ricorrente ha lamentato che la commissione giudicatrice ha espresso le proprie valutazioni sul valore tecnico delle offerte presentate dai concorrenti mediante l’attribuzione di punteggi numerici non corredati da alcuna motivazione che consentisse di percepire le ragioni delle scelte effettuate. 8) Al riguardo si osserva che, in linea generale, la necessità di una motivazione enunciata in termini descrittivi si configura tipicamente per gli atti aventi natura provvedimentale che esprimono una determinazione di volontà ed implicano scelte discrezionali, il cui esercizio deve emergere con chiarezza dalle risultanze dell’istruttoria anche al fine di consentirne il successivo sindacato (cfr., CdS V 13 febbraio 1998 n.163). E’ altresì noto il principio secondo cui nelle procedure indette per l’aggiudicazione mediante metodi selettivi non automatici, come nel caso dell’appalto concorso o delle gare dirette a selezionare l’offerta più vantaggiosa, il bando e la lettera d’invito devono definire i criteri generali di valutazione, potendosi riconoscere alla commissione di gara unicamente l’esercizio della facoltà di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali medesimi. La predeterminazione dei parametri di valutazione tecnica risponde all’esigenza di garantire l’imparzialità e la trasparenza delle operazioni concorsuali, al suo esercizio connettendosi essenzialmente la funzione di consentire agli interessati e al giudice della legittimità il sindacato sulla coerenza logica delle scelte e soluzioni adottate, con i criteri fissati nel bando. Da ciò la conseguenza che, anche quando questi ultimi siano sufficientemente specifici, quell’esigenza di controllo resta comunque affidata all’espressione dei giudizi di valore in termini non esclusivamente numerici ma con il supporto di adeguata motivazione, che consenta la percezione degli elementi e delle ragioni che hanno orientato le scelte effettuate dalla commissione di gara. In sostanza, seppure sia vero che la previsione di criteri preventivi per l’attribuzione dei singoli punteggi riduca sensibilmente i margini di apprezzamento rimessi all’organo collegiale e, con essi, anche l’esigenza di una motivazione particolarmente dettagliata e diffusa, deve comunque ritenersi necessaria l’esternazione quanto meno dei principali elementi giudicati determinanti per l’aggiudicazione della gara, sui quali si è concentrata la valutazione dei progetti posti a confronto. La più recente giurisprudenza ha ritenuto, in tema di punteggi numerici, che, in base al principio di trasparenza, cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi, nel caso in cui in una procedura selettiva non siano stati predeterminati rigidamente i criteri di valutazione delle offerte, deve essere imposto alle commissioni giudicatrici, a pena di illegittimità, di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni relative al contenuto delle valutazioni, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Invero, l’obbligo imposto alla commissione di gara di applicare i criteri di valutazione delle offerte, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento degli aspetti tecnici che vengono in considerazione, non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti - e conseguentemente - imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi (cfr., per il principio, CdS VI 30 aprile 2003 n. 2331; id., 22 marzo 2004 n.1458). Deve quindi concludersi che, anche in presenza di criteri di massima, la commis-5- ric. n.1040/04:avip/comune cantù/ipas sione è comunque chiamata ad esprimere le proprie valutazioni mediante giudizi di valore sorretti da una motivazione enunciata in termini discorsivi e non semplicemente numerici. Nella situazione in esame, la gara è stata indetta per selezionare l’offerta più vantaggiosa sulla base dei criteri generali di valutazione che sono stati definiti nel bando. Al riguardo l’art.5 di questo ha indicato gli elementi di valutazione idonei a qualificare il valore delle offerte e concernenti: il prezzo (fino ad un massimo di 30 punti) e il contenuto tecnico della proposta (fino ad un massimo di 70 punti). Il punteggio complessivo per la valutazione tecnica è stato poi ripartito nei seguenti “fattori ponderali”: per i manufatti di arredo urbano 40 punti, a loro volta suddivisi nelle voci: caratteristiche funzionali, tecniche costruttive e solidità dei materiali (fino ad un massimo di 15 punti); caratteristiche estetiche e originalità (fino ad un massimo di 15 punti); riduzione dell’impatto determinato dallo spazio pubblicitario (fino ad un massimo di 10 punti). I residui punteggi sono stati volti a valorizzare: la quantità, qualità e tipologia dei manufatti aggiuntivi proposti (fino ad un massimo di 15 punti); il progetto di inserimento e le caratteristiche funzionali ed estetiche degli impianti per il circuito striscioni (fino ad un massimo di 10 punti); nonché il piano di gestione e manutenzione dei manufatti in concessione (fino ad un massimo di 5 punti). Nella vicenda in esame, (diversamente dal caso esaminato da CdS VI 10 gennaio 2003 n.67) i suindicati criteri di valutazione risultano ben lungi dall’essere estremamente dettagliati e tali da predeterminare in maniera rigida e stringente il giudizio sulle singole voci che compongono l’offerta tecnica. In tale quadro, che si connota invece per la genericità e indeterminatezza del criterio di assegnazione del punteggio, deve escludersi che l’obbligo motivazionale possa ritenersi assolto mediante l’indicazione di un punteggio meramente numerico (cfr., CdS V 6 ottobre 2003 n.5899). E’ invece necessaria una motivazione, che pur non dovendo necessariamente consistere nella minuziosa descrizione delle attività svolte, né riportare le singole opinioni espresse, deve essere proporzionata ed adeguata rispetto all’attività esercitata, e, quindi, in relazione all’esistenza di ampi poteri discrezionali di valutazione delle offerte tecniche, deve dare conto con economia di mezzi, ma compiutamente, dell’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi, senza limitarsi, come nel caso in esame, alla sola indicazione di questi ultimi. Deve quindi disporsi, in accoglimento del ricorso, l’annullamento delle operazioni di gara condotte dalla commissione giudicatrice e della conseguente determinazione dirigenziale n.3399/03 di aggiudicazione dell’appalto in favore della società controinteressata. 9) Deve trovare accoglimento anche l’impugnazione che è stata proposta, con lo strumento dei motivi aggiunti, avverso il provvedimento con il quale è stato approvato il verbale della seduta riservata del 15 aprile 2004, nel corso della quale la commissione di gara ha proceduto a “ricostruire le operazioni della giornata dell’11 dicembre (2003), integrando ed esplicitando meglio le motivazioni che hanno portato all’attribuzione del punteggio numerico”, attraverso un analitico e dettagliato resoconto delle ragioni che hanno condotto all’assegnazione dei punteggi numerici attribuiti alle offerte esaminate. 9.1) Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente contesta la possibilità di integrare il verbale originario con motivazioni postume, redatte cinque mesi dopo la seduta della commissione e non rinvenibili nel contesto del primo documento; assume che siffatto modo di procedere viola il canone normativo, fissato dall’art.71 R.D. n.827/24, che esige il rispetto del principio della continuità e concentrazione delle operazioni di gara, e costituisce al contempo un espediente volto ad eludere l’ordinanza cautelare. -6- ric. n.1040/04:avip/comune cantù/ipas 9.2) L’amministrazione comunale difende la legittimità del proprio operato alla luce di recenti tendenze giurisprudenziali (si cita TAR Lazio I n.398/02; nello stesso senso v. anche TAR Molise n.41/03), che hanno riconosciuto la possibilità dell’intervento in autotutela, integrando la motivazione di un provvedimento in pendenza del giudizio. 9.3) Anche la controinteressata sostiene la legittimità dell’intervento dell’amministrazione, sostenendo l’ammissibilità dell’esercizio del potere di convalida mediante l’eliminazione del vizio che inficiava gli atti precedentemente assunti. 10) Il Collegio osserva al riguardo che, su un piano generale, la questione attinente alla sussistenza del potere, per la P. A., di convalidare un atto amministrativo viziato, in pendenza di un giudizio proposto avverso l’atto della cui convalida si tratta, è risolta a livello normativo solo con riguardo al vizio di incompetenza; infatti, l’art. 6 della l. 18 marzo 1968 n. 249 espressamente riconosce che alla convalida di atti viziati da incompetenza possa provvedersi anche in pendenza di gravame in sede giurisdizionale. Non è così per i vizi diversi da quello di incompetenza, come per il difetto di motivazione ricorrente nel caso di specie, non essendo consentito all’amministrazione procedere alla sanatoria provvedimentale di una determinazione amministrativa ritualmente impugnata in sede giurisdizionale, posto che altrimenti l’Autorità finirebbe con l’eludere le garanzie che sono predisposte a tutela del cittadino leso dal provvedimento e frusterebbe l’interesse del ricorrente ad ottenere una decisione di annullamento del provvedimento viziato (cfr., in tal senso, CdS Ad. Plen. 26 agosto 1991 n. 6; IV, 12 ottobre 2000 n. 5422). In altri termini, solo con riferimento al vizio di incompetenza, di carattere meramente formale, la legge espressamente consente la convalida retroattiva in pendenza di giudizio; nel silenzio della legge, con riguardo agli altri vizi deve quindi escludersi la possibilità di convalida in pendenza di giudizio. Peraltro, deve osservarsi che il difetto di motivazione non è un vizio meramente formale. Al di là, infatti, della sua qualificazione in termini di violazione di legge, in forza dell’art.3 l.n. 241 del 1990, la carenza di motivazione inficia il provvedimento che ne è affetto nella sua intima sostanza. Ed allora, se è vero che con la convalida (e così con la ratifica) gli effetti giuridici, a differenza della rinnovazione dell’atto amministrativo, vanno imputati all’atto convalidato, la convalida di un atto amministrativo viziato per difetto di motivazione, proprio per il suo carattere retroattivo, realizza una integrazione della motivazione in pendenza del giudizio relativo all’atto convalidato. Il che non è ammissibile, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo e dovendo il fondamento dell’illegittimità della motivazione postuma ravvisarsi nella tutela del buon andamento dell’azione amministrativa e nell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario. Tali considerazioni pongono in evidenza, con particolare riguardo al caso di specie, l’inammissibilità dell’iniziativa posta in essere dall’amministrazione comunale, e concretatasi nella formazione - in data 15 aprile 2004 - di un verbale volto a “ricostruire” e descrivere operazioni che si assumono compiute nella seduta dell’11 dicembre 2003, ma delle quali non vi è alcuna traccia nel verbale che venne redatto a conclusione di quella riunione della commissione di gara. L’omessa indicazione degli elementi valutativi che hanno determinato il formarsi della volontà collegiale non costituisce infatti una mera irregolarità formale suscettibile di successiva sanatoria, ma - come innanzi precisato - un vizio sostanziale di legittimità che riguarda propriamente un elemento costitutivo della verbalizzazione, con riflessi invalidanti sulla successiva determinazione amministrativa. Siffatta operazione sembra oltretutto idonea ad inficiare in radice l’attendibilità di documenti cui l’ordinamento assegna valore di fede privilegiata. -7- ric. n.1040/04:avip/comune cantù/ipas Considera, infatti, il collegio che qualora la redazione del verbale non avvenga in immediata contestualità allo svolgimento delle singole operazioni compiute dalla commissione o quantomeno non intervenga in un momento immediatamente successivo tale da escludere l’insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione dell’iter valutativo, venga con ciò meno la stessa idoneità del verbale ad assolvere la funzione sua propria di garanzia della formazione di uno strumento documentale che consenta la verifica della regolarità delle operazioni compiute, delle scelte valutative compiute e di ogni altro giudizio espresso. Ma, anche a prescindere da tali considerazioni e a voler ritenere non necessaria alcuna contestualità tra la seduta della commissione e la formazione del relativo verbale, deve comunque ritenersi che la redazione di quanto ha formato oggetto di inserimento nel documento divenga definitiva con l’approvazione del verbale; il che esclude la possibilità di attribuire postuma rilevanza a minutazioni non utilizzate nell’originaria stesura del verbale medesimo. 11) In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione. Detto annullamento riveste efficacia caducante del contratto stipulato all’esito dell’aggiudicazione, ciò in forza del rapporto di consequenzialità necessaria tra la procedura di gara ed il contratto successivamente stipulato (cfr., CdS V 28 maggio 2004 n.3465). Con riguardo alle modalità necessarie per l’esecuzione della presente pronuncia, il collegio osserva che i concreti sviluppi assunti dalla vicenda esaminata conducono a ritenere conforme a ragionevolezza e a comune esperienza l’evenienza che possa risultare oggettivamente compromessa la serenità di giudizio della commissione di gara, per cui intuibili esigenze di imparzialità impongono che al rinnovo delle operazioni valutative proceda una nuova commissione in composizione diversa da quella originariamente costituita. Le spese, come di regola, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1040/04 così dispone: -accoglie il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti, per l’effetto annulla i provvedimenti con essi impugnati e dichiara l’inefficacia del contratto n.rep.17974 del 14 gennaio 2004; - condanna le parti soccombenti al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e egli onorari del giudizio, che liquida in € 3.000,00 oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano il 27 maggio 2004 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati: Italo Riggio - presidente Domenico Giordano - cons. est. Gianluca Bellucci - 1° ref. DEPOSITATA IN SEGRETERIA il……………………………… (art. 55, l. 27.4.1982, n. 186) Il Direttore della Sezione, -8-