Provincia di Piacenza
Settore Sistema Scolastico ed educativo
Istruzione e Università
Servizi alla persona e alla comunità
La presa in carico e la tutela
dei minori in difficoltà
e delle loro famiglie:
Aspetti giuridici,
integrazione,
efficacia degli interventi
In collaborazione con Comune di Piacenza, capofila del Distretto della Città di Piacenza, Comune di Castel San Giovanni, capofila del
Distretto di Ponente e Comune di Fiorenzuola capofila del Distretto di Levante e con l’Azienda U.S.L. di Piacenza
I rapporti
tra autorità giudiziaria,
avvocati, servizi territoriali, forze dell’ordine
23 febbraio 2012
Roberto Calbucci,
Presidente Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna
Imparare la lingua dell'altro
Favorire e sviluppare,
tra gli operatori della giustizia e dei servizi,
una cultura condivisa dei diritti del minore,
che si fondi su:
CONVENZIONE DELLE N.U.
SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
dettato costituzionale
Art. 31,co.2: La Repubblica protegge l'infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art.30 c 1:E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli
Art.30 c.2:Nei casi di incapacità genitoriale la legge provvede a che siano assolti i loro compiti
Codice civile, norme sulla potestà e sulla tutela
Legge 1983 n. 184 e succ. mod., norme sullo
stato di abbandono e l'adottabilità
Rdl 1934 n. 1404, norme sul trib. Minorenni
--------------------------------------------------------------Dpr 1977 n. 616, art. 23/c, trasferimento funz.
Legge quadro 2000 n. 328
Normative regionali sui servizi (Cost. Art. 117)
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CODICE DEONTOLOGICO
DELL’ASSISTENTE SOCIALE
Testo approvato dal Consiglio Nazionale
nella seduta del 17 luglio 2009.
Il CODICE DEONTOLOGICO
La Deontologia è la dottrina dei doveri, il codice è costruito
su principi etici, cioè sui valori su cui la professione si fonda,
primo fra tutti il valore esplicitato della persona.
fare riferimento al codice deontologico è un segno
importante di una professionalità matura.
Una professione si da un codice quando ha già raggiunto
alcune tappe tra cui una formazione
ed un riconosciuto mandato sociale.
Professione viene da pro-fiteo,
dichiaro apertamente dico chi sono.
Il codice deontologico è la carta d’identità della professione,
dichiara alla società i punti fermi della professione.
a ognuno il suo mestiere …………….....
Luigi Fadiga

Evitare le confusioni di ruoli:
Il p.m.m. faccia il pubblico ministero,
Il giudice minorile faccia il giudice minorile,
Il giudice onorario non faccia il consulente tecnico

L'assistente sociale non faccia il giudice






Lo psicologo non faccia l'educatore,
L'educatore non faccia lo psicologo
Ecc. ecc. ....
codice come strumento di meditazione
Contiene i principi fondamentali ed i valori della nostra Costituzione.
Fa riferimento ai principi del servizio sociale tra cui :
autodeterminazione, non giudizio, riservatezza.
il principio della collaborazione e della responsabilità
sono il filo rosso che connota i titoli del codice nei confronti anche dei
colleghi e altri professionisti.
Il codice prescrive/proscrive = dice quello che si può e si deve fare
e quello che non si deve fare.
●rende chiaro l’uso di sé del professionista nella relazione interpersonale
● esplicita i valori di riferimento,
● tutela e garantisce le persone nel servizio prestato dalla professione
● esprime il dovere della professione nei confronti della società,
come professione di pubblica utilità e al servizio del benessere comune
● è tutela e garanzia per i professionisti,
● obbliga all’aggiornamento professionale
● non è un mansionario, ma agendo tra arte, scienza e coscienza
aiuta e orienta il professionista nella assunzione di decisioni.
Seminario
“DEONTOLOGIA E
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI
DELL'ASSISTENTE SOCIALE”
Nadia Di Iorio (Comune di Vigolzone)
Lorenza Mondina (Comune di Ponte dell’Olio)
Sabina Barabaschi (Comune di Bettola)
Cristina Solari (Comune di Alseno)
Lucia Carenzi (Azienda sociale Cremonese)
Maria Grazia Bonelli (Comune di Piacenza)
Daniela Perotti (Ausl Piacenza)
Ivana Carini (Comune Piacenza)
Elda Maulucci (Comune di Piacenza)
Marco Controguerra (Ausl Piacenza)
gruppo Assistenti Sociali di Piacenza
Disequilibrio tra
mandato professionale
mandato istituzionale
mandato sociale
Pregiudizio
Isolamento
Professionale
Autoreferenzialità
RISCHI
con i colleghi
Non conoscenza
del territorio
verso il
territorio
Non conoscenza
dei mutamenti
socio-culturali
I rischi da monitorare nella professione……Assistente Sociale
IL PREGIUDIZIO
codice deontologico:Titolo II PRINCIPI art. 8
non esprimere giudizi di valore
L’Assistente Sociale ruba i
bambini………
DISEQUILIBRIO FRA:
Dal codice deontologico:
art. 45
Contribuire al miglioramento
dell’organizzazione
Dal codice deontologico:
artt. 44-52-53
Rispetto dell’autonomia
professionale
Sostenere valori e metodi della
professione
Dal codice deontologico:
artt. 33-34
Promuovere solidarietà e
sussidiarietà
Sviluppare negli utenti l’esercizio
dei propri dirtti-doveri
DISEQUILIBRIO FRA:
TUTELARE IL MINORE
MANDATO SOCIALE
ADEMPIERE AL DECRETO DEL T.M.
MANDATO PROFESSIONALE
NON SPENDERE
MANDATO ISTITUZIONALE
DISEQUILIBRIO FRA:
TROPPO MANDATO PROFESSIONALE
TROPPO MANDATO ISTITUZIONALE
TROPPO MANDATO SOCIALE
TEORICO DELLA PROFESSIONE
BUROCRATE
COLLUSIONE
IL PREGIUDIZIO
Il cittadino porta con sé un’idea precostituita del Servizio Sociale
L’opinione pubblica stigmatizza il Servizio Sociale
L’Assistente Sociale è chiamata a prendere coscienza dei propri pregiudizi
So
tutto
io………
AUTOREFERENZIALITA’
Gli altri
non
sanno
lavorar
e………
Lavoro
per me
o per
gli
altri……
codice deontologico:
art.11 promuovere l’autodeterminazione degli utenti
art.19 l’Assistente Sociale si consulta con altri professionisti
Luigi Fadiga


“Tutela” è anche un termine giuridico
Meglio parlare di “protezione”
CON….DIVISIONE OBIETTIVI
ci
occupiamo della protezione
e della prevenzione
dai maltrattamenti e dalle violenze
di ogni genere e da chiunque poste in essere.
I due sistemi : gli obiettivi
Sistema giudiziario
Sistema dei servizi
a) minorile
-protezione e affermazione dei diritti del
minore
b) per i minorenni
- Protezione, prevenzione,cura,
sostegno/controllo
b) civile ordinario
-risoluzione conflitti privati
a) in generale
-Benessere dei cittadini
-Prevenzione e cura del disagio
RISOLUZIONE CONFLITTI
c) penale ordinario
- ricerca e punizione del colpevole
VALUTAZIONE
RECUPERO RIABILITAZIONE
INTEGRAZIONE
SOSTITUZIONE
DELLE FUNZIONI GENITORIALI
Presa in carico
DEFINIZIONE
Fase del processo di aiuto
nella quale l’A.S. definisce,
con la persona che chiede aiuto,
un ACCORDO
con l’obiettivo di costruire insieme
un progetto
volto ad affrontare le sue difficoltà
Criteri guida Presa in carico
dal CODICE DEONTOLOGICO
artt. 11 – 12 - 18 del C.D.
Art. 11. Promuovere l’autodeterminazione, le
potenzialità, l’autonomia, favorendo la costruzione di
un rapporto fiduciario
in un costante processo di valutazione
Art. 12. Per l’intervento professionale è necessario
acquisire l’esplicito consenso
Art. 18. intrattenere il rapporto professionale
solo fino a quando la situazione problematica lo
richieda
Le richieste di intervento
possono svilupparsi su più livelli:
Presa In Carico (P.I.C.)
INFORMATIVO:
DIRETTO O INDIRETTO
accompagnamento/invio ad altro servizio/collega
CONSULENZIALE (“PIC lieve”):
interventi contenuti su aree specifiche per
specifici obiettivi
PIC :
PROGETTO D’AIUTO INDIVIDUALIZZATO
con la
condivisione
della valutazione sociale
Presa In Carico (P.I.C.)
Se la persona utente condivide la valutazione sociale
formulata dall’assistente sociale si costruisce un accordo sul
percorso di lavoro da fare insieme.
Si definiscono :
- Obiettivi
- Interventi/azioni
- strumenti
- tempi
- valutazione in itinere
- Valutazione conclusiva
se la persona utente
NON condivide la valutazione
sociale formulata dall’Assistente Sociale,
si possono attivare strategie diverse
1. si può valutare che non ci sono le condizioni per
lavorare insieme su un progetto
2. si può partire dalla valutazione dell’utente e
costruire un progetto, dandosi un tempo preciso di
svolgimento e di verifica a breve termine
3. si può chiedere alla persona di fidarsi di noi, di
accettare la nostra valutazione per costruire un
progetto con un tempo
definito per poter lavorare insieme
PRESA IN CARICO PRECOCE
cogliere precocemente
prima che si realizzi un “pregiudizio” i
segnali di rischio, condividerli con i colleghi
e gli altri operatori e comunicarli a chi
professionalmente opera nel campo della
protezione e cura dei minori per progettare
insieme in quale modo aiutare il bambino
e/o il ragazzo interessato.
LA CENTRALITA’ DELLA PERSONA
Il Quarto Stato (1901) Milano, Civica Galleria d'Arte Moderna Pellizza da Volpedo -
Così lo descrive il suo autore: « Siamo in un paese di campagna, sono
circa le dieci e mezzo del mattino d'una giornata d'estate, due contadini
s'avanzano verso lo spettatore, sono i due designati dall'ordinata massa di
contadini che van dietro per perorare presso il Signore la causa
comune... »
Opera simbolo del XX secolo, rappresenta lo
sciopero dei lavoratori. Non solo raffigura una scena
di vita sociale, lo sciopero, ma costituisce un
simbolo: il popolo, in cui trova spazio paritario
anche una donna con il bambino in braccio, sta
avanzando verso la luce.
Giuseppe Pellizza, nasce e muore a Volpedo (28/07/1868 -14/06/1907)
pittore appartenente al movimento divisionista e poi alla corrente sociale,
Il dipinto è lo sviluppo completo di questo tema, già affrontato
dall'artista in dipinti come Ambasciatori della fame, Fiumana e
un bozzetto preparatorio del 1898, Il cammino dei lavoratori.
La composizione del dipinto è bilanciata nelle forme e movimentata nelle luci, rendendo
perfettamente l'idea di una massa in movimento.
Ma la persona si sente al centro…..
delle attenzioni??
Le attenzioni dell’AS
sono spesso percepite
dal cittadino dalla famiglia
come insidia, intrusione e violenza…….
promuovere i diritti del minore,
in quanto persona,
è una attenzione\valore condiviso?
Mandato sociale
DALLA CENTRALITÀ
DEI RAPPORTI ECONOMICI,
ALLA CENTRALITÀ
DEI RAPPORTI UMANI
Alla ricerca di soluzioni
Piacenza 6 dicembre 2011
Luigi Fadiga
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facilitare le comunicazioni nei e tra i sistemi
a ognuno il suo mestiere...
...e deve saperlo fare!
conoscere le regole del gioco: la formazione
imparare la lingua dell'altro
creare un'interfaccia
puntare a un modello di “servizi adulti”
la ricerca di soluzioni
deve passare attraverso
8. distribuzione delle RESPONSABILITA’
9. reale applicazione di un modello integrato
10. ridefinizione del sistema assistenziale
11. dimensione globale collettiva dei problemi
12. Patto sociale con la comunità locale
13.
Le persone si lasciano convincere
più facilmente
dalle ragioni
che hanno scoperto
piuttosto che da
quelle scaturite dalla mente di altri
BLAISE PASCAL
Pellizza da Volpedo - La fiumana anno 1895-96
Pinacoteca di Brera, Milano
L’azione del servizio sociale
Il punto focale non è solo la persona
ne solo l’ambiente/contesto,
bensì la relazione tre i due;
E’ nella relazione di aiuto possibile che
l’Assistente Sociale misura il grado di libertà
di gestione e di organizzazione delle Rete
(che le deriva dall’appartenenza ad un ente)
Tenere insieme questi due elementi è la
peculiarità del Servizio Sociale.(E. Bianchi)
Co-costruzione
Si intende per co-costruzione una modalità operativa in cui tutti i
soggetti coinvolti nel problema – e quindi insegnanti della classe,
operatori dei servizi sociali e sociosanitari, altri eventuali servizi –
si ritrovano in un gruppo di lavoro per costruire delle ipotesi
condivise sulla natura del problema da affrontare; predisporre un
piano di interventi connesso al problema individuato; monitorarne
la realizzazione e, infine, effettuare le necessarie verifiche degli
esiti conseguiti.
Si tratta quindi di una modalità di lavoro che supera la prassi della
semplice collaborazione fra scuola e servizi, in quanto va a
costituire il gruppo di lavoro fin dal momento della messa a fuoco
del problema, prima della prefigurazione di qualsiasi intervento.
Attraverso la co-costruzione si cerca perciò di darsi un tempo e
uno spazio per costruire un'ipotesi del problema da affrontare che
rappresenti un livello di conoscenza nuovo e, soprattutto,
condiviso tra tutti fin dall'inizio, così da poter poi costruire un
progetto davvero comune.
puntare a un modello di “servizi adulti”...
Piacenza 6 dicembre 2011
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Luigi Fadiga
...cioè servizi minorili che siano:
dotati di professionalità specifica,
con formazione e aggiornamento adeguati,
capaci di formulare proposte e di attuare i
progetti
dotati di legittimazione processuale attiva
Linee guida per la regolazione dei
processi di sostegno e
allontanamento del minore
Frutto del lavoro congiunto
effettuato dal Tavolo Tecnico
promosso dal Consiglio Nazionale
stesso e al quale hanno partecipato
esponenti dell’Associazione
Nazionale Magistrati,
dell’Associazione Magistrati per i
Minorenni e la Famiglia, del
Consiglio Nazionale Forense,
dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani, del Consiglio Superiore della
Magistratura, del Ministero del
Lavoro e Politiche sociali, il
documento è disponible dal link
sottostante.
www.cnoas.it/_allegati/[471][ARC]AssistenteSociale_2-2010.pdf
da: C.N.O.A.S. (2010)Linee_Guida_Minori.pdf
Non dimenticare mai nel lavoro, nei momenti
difficili, di dare una pacca sulle spalle ai tuoi
colleghi per rincuorarli...
APPUNTI di VIAGGIO
PROVINCIA DI PIACENZA
Sistema scolastico ed educativo. Istruzione e università.
Servizi alla persona e alla comunità

L’abuso e il maltrattamento nei confronti dei minori sono fenomeni complessi che
minacciano gravemente il benessere degli individui coinvolti influenzandone anche
la qualità di vita futura.
Si tratta di situazioni diffuse che, dal punto di vista sociodemografico, interessano
tutte le fasce sociali. Tuttavia, sono ancora molti i casi che restano sconosciuti o
impropriamente considerati.
Per far fronte a fenomeni di tale portata diventa indispensabile la costituzione di
una rete altrettanto complessa in cui ogni soggetto, nell’ambito del proprio ruolo,
sappia prendersi cura dei minori costituendo una nuova cultura dell’ascolto, che
consenta di conoscerne i reali bisogni e desideri al fine di fornire risposte
adeguate.
L’Amministrazione provinciale è stata identificata quale ambito ottimale per la
pianificazione delle azioni di contrasto all’abuso e al maltrattamento, con la
funzione di
costituire azioni di prevenzione,
informazione,
presa in carico
e formazione.
In particolare, la Provincia ha il compito di costituire un tavolo di coordinamento
provinciale per promuovere sinergie tra i diversi soggetti, istituzionali e non,
pubblici e privati, e tra i servizi presenti e operanti nel territorio, con l’obiettivo di
individuare strategie condivise ed efficaci per l’attuazione degli interventi.
PROVINCIA DI PIACENZA
Sistema scolastico ed educativo. Istruzione e università.
Servizi alla persona e alla comunità
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Con delibera n.104 del 13/05/2011 la Giunta Provinciale ha approvato il Il Programma provinciale per la promozione delle politiche di
accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Anno 2011 e sostanzia la terza e ultima annualità della programmazione
orientata dal Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008/2010.
Come tale è costruito all’interno della cornice programmatoria definita dal Piano ed inoltre è in piena e coerente continuità con le
scelte operate nelle precedenti annualità che, per quanto riguarda il territorio provinciale, sono articolate e fondate sui tre Piani di
Zona triennali 2009/2011 approvati con Accordi di Programma sottoscritti anche dalla Provincia di Piacenza (rispettivamente:
Distretto della Città di Piacenza il 27 febbraio 2009, Distretto di Levante il 3 aprile 2009, Distretto di Ponente il 30 marzo 2009).
Nell’articolato quadro dell’integrazione delle differenti responsabilità istituzionali, il Programma provinciale entra a far parte inoltre
dei Programmi Attuativi annuali di ognuno dei tre Distretti.
Le finalità del Programma sono definite dagli indirizzi regionali nella:
a) promozione e sviluppo delle politiche di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
b) promozione e sviluppo dell’affidamento familiare e qualificazione dell’accoglienza in comunità di bambini e ragazzi;
c) qualificazione e sostegno dei servizi, delle iniziative e degli interventi nell’ambito dell’adozione nazionale e internazionale.
Ne sono inoltre obiettivi specifici:
contributo all’omogeneizzazione e qualificazione dell’offerta dei servizi, finalizzata al superamento degli squilibri territoriali e volta alla
specializzazione degli interventi;
formazione permanente degli operatori, formazione e supervisione delle équipe territoriali e centralizzate o di secondo livello, ai sensi
dell’art.18 L.R. 14/2008;
individuazione e diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi sovradistrettuali e interprovinciali;
raccordo con la pianificazione locale nell’attuazione e valutazione del programma provinciale;
coordinamento dei diversi attori, istituzionali e non, che hanno competenze in materia di infanzia e adolescenza.
Nelle more della formale costituzione del Coordinamento tecnico provinciale di cui all’articolo 21 della L.R. 14/2008, le azioni e gli
interventi che sostanziano il Programma del 2011 sono frutto di confronti diversamente articolati, attuati con i soggetti istituzionali e
sociali del territorio e con le Forze dell’Ordine, attraverso la Prefettura di Piacenza.
DGP n. 104 del 13/05/2011 e Programma
La Provincia di Piacenza, nel quadro delle iniziative previste dal Programma provinciale Minori propone un percorso di aggiornamento
rivolto a tutti i soggetti operanti in materia di presa in carico e tutela dei minori in difficoltà.
La Formazione sarà prettamente di carattere giuridico e si pone come obiettivo quello di migliorare la qualità della comunicazione e
della collaborazione tra i diversi soggetti e di implementare la qualità degli interventi in ordine alla tempestività e adeguatezza delle
procedure.
Il percorso si sviluppa in 6 moduli, e a breve verranno comunicate le date dei 5 incontri in programma per il 2012.
Legge 28 marzo 2001, n. 149
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»,
nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA

«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell’ambito della propria famiglia.



2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente
la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del
diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della
famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro
autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei
familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al
minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi
promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica
sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità
di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed
aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri
di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che
intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti
possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di
lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie
per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
percorsi
• esigenza di un maggiore coordinamento fra le istituzioni per costruire un linguaggio
comune e compatibile con le realtà territoriali;
• sostegno a percorsi formativi orientati a condividere linguaggi,strumenti di valutazione,
prassi operative (fra servizi del territorio e operatori giudiziari, fra operatori del territorio e
educatori delle comunità);
• promozione di formazione e informazione agli operatori scolastici per strutturare prassi
operative condivise in ordine alla collaborazione con i servizi sociali e alla segnalazione dei
casi di pregiudizio;
• promozione di una “cultura della prevenzione”;
• riflessione sui rapporti tra e con la Procura e il Tribunale per i minorenni;
• sviluppo di modalità operative che permettano di garantire tempi di presa in carico, da
parte di tutti i soggetti, adeguati alla crescita del bambino;
• ulteriore definizione delle modalità di segnalazione all’Autorità giudiziaria;
• condivisione delle linee di condotta sulle rispettive responsabilità tra i rappresentanti dei
servizi e dell’autorità giudiziaria minorile;
• strutturazione di specifici coordinamenti istituzionali territoriali sulla base di protocolli
d’intesa a livello di singola Ulss;
• realizzazione di collaborazioni multiprofessionali e fra servizi diversi attraverso incontri
stabili e formalizzati;
• avvio di un percorso di riflessione sulla fattibilità delle strutture di mediazione territoriale
indicate dalla Convenzione di Strasburgo per sostenere i servizi territoriali, favorendo la
possibilità di ricorrere a consulenti legali per la valutazione degli interventi e la
predisposizione delle segnalazioni, oppure promuovendo forme di facilitazione a dimensione
regionale (Pubblico Tutore dei minori
pregiudizio
‘pregiudizio’ si intende una condizione di particolare e grave
disagio e/o disadattamento che può sfociare (rischio di
pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un danno
effettivo per la salute psico-fisica del minore. Tale
condizione, obiettiva e non transitoria, non assicura al
bambino o al ragazzo i presupposti necessari per un
idoneo sviluppo psico-evolutivo e un'idonea crescita fisica,
affettiva, intellettuale e mentale.
Possono costituire situazione di pregiudizio la grave
trascuratezza, lo stato di abbandono, il
maltrattamento fisico, psicologico o sessuale ad opera di
un familiare o di altri soggetti, la grave e persistente
conflittualità tra i coniugi”.
Obbligo di denuncia
I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono denunciare all'autorità
giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, la notizia di ogni
reato perseguibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle loro funzioni o del loro servizio. Questo è stabilito dall'art. 331 del codice di
procedura penale. Per "notizia di reato" s'intende l'esposizione degli elementi essenziali
del fatto, il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti già note. La denuncia
dovrebbe contenere le generalità della persone al quale il fatto è attribuito, della
persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire circostanze particolari rilevanti
per la ricostruzione dei fatti (art. 332 cod. proc. pen.). Per il pubblico ufficiale, la
denuncia costituisce preciso obbligo di legge e la sua omissione costituisce reato (artt.
361, 362, 365 cod. pen). Tra i reati specifici a danno dei minori di cui gli insegnanti
possono venire a conoscenza, perseguibili d'ufficio e per i quali vi è quindi obbligo di
denuncia, si possono menzionare:
- il reato di “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” (art. 572 cod. pen.: commette
tale reato chiunque maltratta una persona della famiglia di qualunque età, o un minore
di anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata”. La legge
specifica che per maltrattamento si deve intendere una condotta abituale, protratta nel
tempo, tale da potersi considerare uno stile di vita nella relazione tra il maltrattante e
la vittima; sporadici e/o saltuari atti di violenza possono rappresentare altri reati, puniti
meno gravemente;
- il reato, attuabile in varie forme, di “violenza sessuale” (articoli 609bis-609septies: è
un reato perseguibile d'ufficio quando è compiuto ai danni di un minore di 18 anni; i
rapporti sessuali con un minore di 10 anni sono equiparati a violenza: quindi si deve
procedere d'ufficio e inoltre la pena è aumentata).
In Appendice, Allegato 2, sono riportati estratti del codice penale che possono avere
rilievo in questo contesto.
Lo sviluppo della persona nella comunità

L'eminente funzione pubblica e sociale e la riconosciuta
responsabilità nell'esercitarla - attribuite all'azione professionale
dell'assistente sociale dalla Legge 23.03.1993, n. 84, e ribadite
nell'art. 20, c. 2 del Regolamento sul riassetto degli Albi secondo
i nuovi titoli universitari, emanato dal Consiglio dei ministri il 3
aprile 2001 - ne determinano anche i contenuti deontologici.
Infatti il c. 1 dell'art. 1 chiarisce che «l’assistente sociale opera
con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi
dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di
persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di
disagio». La professione dell'assistente sociale, dunque, inserisce
un principio essenziale della società democratica fondata
sull'eguaglianza: il ruolo professionale assolto riguarda lo
sviluppo della persona nella comunità attraverso le formazioni
sociali intermedie delle famiglie e dei gruppi.
valore della dignità della persona umana

L'etica professionale dell'assistente sociale trova pertanto il suo
fondamento nel valore della dignità della persona umana, la cui tutela
è resa concreta dal rispetto dei suoi diritti originari, riconosciuti dalla
Costituzione italiana e dalle leggi, in coerenza con le motivazioni che
orientano l'azione dello Stato democratico, i cui ideali si ispirano ad
una concezione che riconosce il libero dispiegarsi della persona
umana e dei suoi diritti all'interno delle comunità sociali, talché al
rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e
Stato. La professione è dunque - come recita lo stesso Codice
deontologico volontariamente accettato - «al servizio delle persone,
delle famiglie, delle associazioni, delle comunità ed aggregazioni
sociali, delle quali valorizza l'autonomia, la soggettività, la
responsabilità». Ne consegue che naturalmente nel rapporto
professionale l'assistente sociale «non deve mai utilizzare la relazione
con gli utenti per interessi o vantaggi personali», e che egli
«considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un
bisogno, di un problema come unica e la colloca entro il suo contesto
di vita, di relazione e di ambiente, svolgendo la sua azione
professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di
razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia
politica, di minorazione mentale o fisica, secondo i principi etici e le
normative contenuti nelle disposizioni vigenti».
EQUITA’

Di particolare rilievo è la funzione che l'assistente
sociale assolve nel rendere operativa la dimensione
sociale ed equitativa dello Stato-comunità: egli deve
impegnare la sua competenza professionale per
promuovere la piena autodeterminazione degli utenti,
ed ha il dovere di fornire, tenendo conto delle
caratteristiche culturali e delle capacità di
discernimento degli interessati, la più ampia
informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi,
obblighi, su risorse, programmi e strumenti previsti
dalle leggi e dalle pubbliche istituzioni. Peraltro, ancora
più accentuatamente che per le altre professioni sociali,
l’etica professionale dell’assistente sociale deve
uniformarsi al dovere di imparzialità dell'intervento, che
impone trasparenza e pubblicità degli atti, pur nel
rispetto della dignità e della riservatezza da assicurare
ai fruitori dell'intervento stesso.
libertà

il servizio sociale costituisca l'aspetto della vita delle
nazioni moderne e degli Stati democratici nel quale più
impegnativamente viene risolta la dicotomia
pubblico/privato, che costituisce elemento fondativo della
modernità e del concetto di libertà che ad essa inerisce.
L'etica professionale comporta insomma una definizione
non equivoca dei fini comunitari e pubblici del servizio
sociale – una volta che questo sia stato liberato dei
caratteri assistenzialistici e volontaristici che ne
hanno spesso compromesso la rilevanza e
l'efficacia, precipitandolo nella sola dimensione
privatistica - che ne accentua il ruolo di aspetto
essenziale della società democratica (e dei suoi fini eticopolitici) nel perseguire la libertà personale (sostanziale,
non meramente formale) del cittadino, la cui libertà
privata si realizza effettivamente nella dimensione
pubblica.
restituire i diritti riconosciuti dall’ordinamento

Pertanto l’azione espletata dall’assistente
sociale è ispirata precipuamente dal principio
che prevede per lo Stato di diritto il
fondamentale obbligo costituzionale di
restituire i diritti riconosciuti
dall’ordinamento al cittadino che ne fosse,
per qualsiasi ragione, ingiustamente privato.
La professione è dunque rivolta
all’accertamento della situazione (e dunque
all’acquisizione delle competenze a ciò
necessarie), per poter adeguatamente
procedere all’intervento di ripristino del
pieno diritto secondo quanto previsto
dall’ordinamento.
collaborazioni

La specificità della identità culturale e professionale
dell'assistente sociale è inoltre sottolineata dalla
prescrizione in virtù della quale egli ha il «dovere di porre
all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la
responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di
deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente
tutelati. Pertanto l'assistente sociale deve conoscere i
soggetti attivi del campo sociale sia privati che pubblici
e ricercarne la collaborazione per azioni comuni tendenti a
rispondere in maniera articolata e differenziata ai bisogni
espressi, superando la logica della risposta assistenziale, e
contribuendo ad una corretta e diffusa informazione sui
servizi a favore dei cittadini per l'accesso e l'uso delle
risorse e delle opportunità per tutti».
natura fiduciaria della relazione con gli utenti

La riservatezza ed il segreto
professionale costituiscono infatti diritto
primario dell'utente e dovere inderogabile
dell'assistente sociale nei limiti della
normativa vigente. La natura fiduciaria
della relazione con gli utenti obbliga
l'assistente sociale a trattare con
riservatezza in ogni atto professionale le
informazioni ed i dati riguardanti gli
stessi, per il cui uso deve ricevere
l'esplicito consenso degli interessati o dei
loro legali rappresentanti, ad eccezione
dei casi previsti dalla legge.
"lavoro sociale"
il "lavoro sociale" costituisce di per sé una condizione
lavorativa con forti connotazioni etiche. La deontologia
professionale dell'assistente sociale è dunque determinata
dalla natura essenziale dei suoi stessi compiti, tanto che si
afferma che l'assistente sociale «deve contribuire a
promuovere una cultura della solidarietà e della
sussidiarietà, contribuendo a sviluppare negli utenti e nei
clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti e doveri
nell'ambito della collettività, promuovere e sostenere
processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e
civica», cosicché la funzione pubblica e solidaristica
costituisce un aspetto preminente dell’azione di servizio
sociale, giacché egli deve anche «contribuire alla
promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche
sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e
gruppi marginali, e di programmi che comportino il
miglioramento della loro qualità di vita>>.
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Rapporto autorità giudiziaria