Provincia di Piacenza Settore Sistema Scolastico ed educativo Istruzione e Università Servizi alla persona e alla comunità La presa in carico e la tutela dei minori in difficoltà e delle loro famiglie: Aspetti giuridici, integrazione, efficacia degli interventi In collaborazione con Comune di Piacenza, capofila del Distretto della Città di Piacenza, Comune di Castel San Giovanni, capofila del Distretto di Ponente e Comune di Fiorenzuola capofila del Distretto di Levante e con l’Azienda U.S.L. di Piacenza I rapporti tra autorità giudiziaria, avvocati, servizi territoriali, forze dell’ordine 23 febbraio 2012 Roberto Calbucci, Presidente Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna Imparare la lingua dell'altro Favorire e sviluppare, tra gli operatori della giustizia e dei servizi, una cultura condivisa dei diritti del minore, che si fondi su: CONVENZIONE DELLE N.U. SUI DIRITTI DEL FANCIULLO dettato costituzionale Art. 31,co.2: La Repubblica protegge l'infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Art.30 c 1:E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli Art.30 c.2:Nei casi di incapacità genitoriale la legge provvede a che siano assolti i loro compiti Codice civile, norme sulla potestà e sulla tutela Legge 1983 n. 184 e succ. mod., norme sullo stato di abbandono e l'adottabilità Rdl 1934 n. 1404, norme sul trib. Minorenni --------------------------------------------------------------Dpr 1977 n. 616, art. 23/c, trasferimento funz. Legge quadro 2000 n. 328 Normative regionali sui servizi (Cost. Art. 117) F O N T I N O R M A T I V E CODICE DEONTOLOGICO DELL’ASSISTENTE SOCIALE Testo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 luglio 2009. Il CODICE DEONTOLOGICO La Deontologia è la dottrina dei doveri, il codice è costruito su principi etici, cioè sui valori su cui la professione si fonda, primo fra tutti il valore esplicitato della persona. fare riferimento al codice deontologico è un segno importante di una professionalità matura. Una professione si da un codice quando ha già raggiunto alcune tappe tra cui una formazione ed un riconosciuto mandato sociale. Professione viene da pro-fiteo, dichiaro apertamente dico chi sono. Il codice deontologico è la carta d’identità della professione, dichiara alla società i punti fermi della professione. a ognuno il suo mestiere ……………..... Luigi Fadiga Evitare le confusioni di ruoli: Il p.m.m. faccia il pubblico ministero, Il giudice minorile faccia il giudice minorile, Il giudice onorario non faccia il consulente tecnico L'assistente sociale non faccia il giudice Lo psicologo non faccia l'educatore, L'educatore non faccia lo psicologo Ecc. ecc. .... codice come strumento di meditazione Contiene i principi fondamentali ed i valori della nostra Costituzione. Fa riferimento ai principi del servizio sociale tra cui : autodeterminazione, non giudizio, riservatezza. il principio della collaborazione e della responsabilità sono il filo rosso che connota i titoli del codice nei confronti anche dei colleghi e altri professionisti. Il codice prescrive/proscrive = dice quello che si può e si deve fare e quello che non si deve fare. ●rende chiaro l’uso di sé del professionista nella relazione interpersonale ● esplicita i valori di riferimento, ● tutela e garantisce le persone nel servizio prestato dalla professione ● esprime il dovere della professione nei confronti della società, come professione di pubblica utilità e al servizio del benessere comune ● è tutela e garanzia per i professionisti, ● obbliga all’aggiornamento professionale ● non è un mansionario, ma agendo tra arte, scienza e coscienza aiuta e orienta il professionista nella assunzione di decisioni. Seminario “DEONTOLOGIA E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE” Nadia Di Iorio (Comune di Vigolzone) Lorenza Mondina (Comune di Ponte dell’Olio) Sabina Barabaschi (Comune di Bettola) Cristina Solari (Comune di Alseno) Lucia Carenzi (Azienda sociale Cremonese) Maria Grazia Bonelli (Comune di Piacenza) Daniela Perotti (Ausl Piacenza) Ivana Carini (Comune Piacenza) Elda Maulucci (Comune di Piacenza) Marco Controguerra (Ausl Piacenza) gruppo Assistenti Sociali di Piacenza Disequilibrio tra mandato professionale mandato istituzionale mandato sociale Pregiudizio Isolamento Professionale Autoreferenzialità RISCHI con i colleghi Non conoscenza del territorio verso il territorio Non conoscenza dei mutamenti socio-culturali I rischi da monitorare nella professione……Assistente Sociale IL PREGIUDIZIO codice deontologico:Titolo II PRINCIPI art. 8 non esprimere giudizi di valore L’Assistente Sociale ruba i bambini……… DISEQUILIBRIO FRA: Dal codice deontologico: art. 45 Contribuire al miglioramento dell’organizzazione Dal codice deontologico: artt. 44-52-53 Rispetto dell’autonomia professionale Sostenere valori e metodi della professione Dal codice deontologico: artt. 33-34 Promuovere solidarietà e sussidiarietà Sviluppare negli utenti l’esercizio dei propri dirtti-doveri DISEQUILIBRIO FRA: TUTELARE IL MINORE MANDATO SOCIALE ADEMPIERE AL DECRETO DEL T.M. MANDATO PROFESSIONALE NON SPENDERE MANDATO ISTITUZIONALE DISEQUILIBRIO FRA: TROPPO MANDATO PROFESSIONALE TROPPO MANDATO ISTITUZIONALE TROPPO MANDATO SOCIALE TEORICO DELLA PROFESSIONE BUROCRATE COLLUSIONE IL PREGIUDIZIO Il cittadino porta con sé un’idea precostituita del Servizio Sociale L’opinione pubblica stigmatizza il Servizio Sociale L’Assistente Sociale è chiamata a prendere coscienza dei propri pregiudizi So tutto io……… AUTOREFERENZIALITA’ Gli altri non sanno lavorar e……… Lavoro per me o per gli altri…… codice deontologico: art.11 promuovere l’autodeterminazione degli utenti art.19 l’Assistente Sociale si consulta con altri professionisti Luigi Fadiga “Tutela” è anche un termine giuridico Meglio parlare di “protezione” CON….DIVISIONE OBIETTIVI ci occupiamo della protezione e della prevenzione dai maltrattamenti e dalle violenze di ogni genere e da chiunque poste in essere. I due sistemi : gli obiettivi Sistema giudiziario Sistema dei servizi a) minorile -protezione e affermazione dei diritti del minore b) per i minorenni - Protezione, prevenzione,cura, sostegno/controllo b) civile ordinario -risoluzione conflitti privati a) in generale -Benessere dei cittadini -Prevenzione e cura del disagio RISOLUZIONE CONFLITTI c) penale ordinario - ricerca e punizione del colpevole VALUTAZIONE RECUPERO RIABILITAZIONE INTEGRAZIONE SOSTITUZIONE DELLE FUNZIONI GENITORIALI Presa in carico DEFINIZIONE Fase del processo di aiuto nella quale l’A.S. definisce, con la persona che chiede aiuto, un ACCORDO con l’obiettivo di costruire insieme un progetto volto ad affrontare le sue difficoltà Criteri guida Presa in carico dal CODICE DEONTOLOGICO artt. 11 – 12 - 18 del C.D. Art. 11. Promuovere l’autodeterminazione, le potenzialità, l’autonomia, favorendo la costruzione di un rapporto fiduciario in un costante processo di valutazione Art. 12. Per l’intervento professionale è necessario acquisire l’esplicito consenso Art. 18. intrattenere il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda Le richieste di intervento possono svilupparsi su più livelli: Presa In Carico (P.I.C.) INFORMATIVO: DIRETTO O INDIRETTO accompagnamento/invio ad altro servizio/collega CONSULENZIALE (“PIC lieve”): interventi contenuti su aree specifiche per specifici obiettivi PIC : PROGETTO D’AIUTO INDIVIDUALIZZATO con la condivisione della valutazione sociale Presa In Carico (P.I.C.) Se la persona utente condivide la valutazione sociale formulata dall’assistente sociale si costruisce un accordo sul percorso di lavoro da fare insieme. Si definiscono : - Obiettivi - Interventi/azioni - strumenti - tempi - valutazione in itinere - Valutazione conclusiva se la persona utente NON condivide la valutazione sociale formulata dall’Assistente Sociale, si possono attivare strategie diverse 1. si può valutare che non ci sono le condizioni per lavorare insieme su un progetto 2. si può partire dalla valutazione dell’utente e costruire un progetto, dandosi un tempo preciso di svolgimento e di verifica a breve termine 3. si può chiedere alla persona di fidarsi di noi, di accettare la nostra valutazione per costruire un progetto con un tempo definito per poter lavorare insieme PRESA IN CARICO PRECOCE cogliere precocemente prima che si realizzi un “pregiudizio” i segnali di rischio, condividerli con i colleghi e gli altri operatori e comunicarli a chi professionalmente opera nel campo della protezione e cura dei minori per progettare insieme in quale modo aiutare il bambino e/o il ragazzo interessato. LA CENTRALITA’ DELLA PERSONA Il Quarto Stato (1901) Milano, Civica Galleria d'Arte Moderna Pellizza da Volpedo - Così lo descrive il suo autore: « Siamo in un paese di campagna, sono circa le dieci e mezzo del mattino d'una giornata d'estate, due contadini s'avanzano verso lo spettatore, sono i due designati dall'ordinata massa di contadini che van dietro per perorare presso il Signore la causa comune... » Opera simbolo del XX secolo, rappresenta lo sciopero dei lavoratori. Non solo raffigura una scena di vita sociale, lo sciopero, ma costituisce un simbolo: il popolo, in cui trova spazio paritario anche una donna con il bambino in braccio, sta avanzando verso la luce. Giuseppe Pellizza, nasce e muore a Volpedo (28/07/1868 -14/06/1907) pittore appartenente al movimento divisionista e poi alla corrente sociale, Il dipinto è lo sviluppo completo di questo tema, già affrontato dall'artista in dipinti come Ambasciatori della fame, Fiumana e un bozzetto preparatorio del 1898, Il cammino dei lavoratori. La composizione del dipinto è bilanciata nelle forme e movimentata nelle luci, rendendo perfettamente l'idea di una massa in movimento. Ma la persona si sente al centro….. delle attenzioni?? Le attenzioni dell’AS sono spesso percepite dal cittadino dalla famiglia come insidia, intrusione e violenza……. promuovere i diritti del minore, in quanto persona, è una attenzione\valore condiviso? Mandato sociale DALLA CENTRALITÀ DEI RAPPORTI ECONOMICI, ALLA CENTRALITÀ DEI RAPPORTI UMANI Alla ricerca di soluzioni Piacenza 6 dicembre 2011 Luigi Fadiga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. facilitare le comunicazioni nei e tra i sistemi a ognuno il suo mestiere... ...e deve saperlo fare! conoscere le regole del gioco: la formazione imparare la lingua dell'altro creare un'interfaccia puntare a un modello di “servizi adulti” la ricerca di soluzioni deve passare attraverso 8. distribuzione delle RESPONSABILITA’ 9. reale applicazione di un modello integrato 10. ridefinizione del sistema assistenziale 11. dimensione globale collettiva dei problemi 12. Patto sociale con la comunità locale 13. Le persone si lasciano convincere più facilmente dalle ragioni che hanno scoperto piuttosto che da quelle scaturite dalla mente di altri BLAISE PASCAL Pellizza da Volpedo - La fiumana anno 1895-96 Pinacoteca di Brera, Milano L’azione del servizio sociale Il punto focale non è solo la persona ne solo l’ambiente/contesto, bensì la relazione tre i due; E’ nella relazione di aiuto possibile che l’Assistente Sociale misura il grado di libertà di gestione e di organizzazione delle Rete (che le deriva dall’appartenenza ad un ente) Tenere insieme questi due elementi è la peculiarità del Servizio Sociale.(E. Bianchi) Co-costruzione Si intende per co-costruzione una modalità operativa in cui tutti i soggetti coinvolti nel problema – e quindi insegnanti della classe, operatori dei servizi sociali e sociosanitari, altri eventuali servizi – si ritrovano in un gruppo di lavoro per costruire delle ipotesi condivise sulla natura del problema da affrontare; predisporre un piano di interventi connesso al problema individuato; monitorarne la realizzazione e, infine, effettuare le necessarie verifiche degli esiti conseguiti. Si tratta quindi di una modalità di lavoro che supera la prassi della semplice collaborazione fra scuola e servizi, in quanto va a costituire il gruppo di lavoro fin dal momento della messa a fuoco del problema, prima della prefigurazione di qualsiasi intervento. Attraverso la co-costruzione si cerca perciò di darsi un tempo e uno spazio per costruire un'ipotesi del problema da affrontare che rappresenti un livello di conoscenza nuovo e, soprattutto, condiviso tra tutti fin dall'inizio, così da poter poi costruire un progetto davvero comune. puntare a un modello di “servizi adulti”... Piacenza 6 dicembre 2011 - - Luigi Fadiga ...cioè servizi minorili che siano: dotati di professionalità specifica, con formazione e aggiornamento adeguati, capaci di formulare proposte e di attuare i progetti dotati di legittimazione processuale attiva Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore Frutto del lavoro congiunto effettuato dal Tavolo Tecnico promosso dal Consiglio Nazionale stesso e al quale hanno partecipato esponenti dell’Associazione Nazionale Magistrati, dell’Associazione Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, del Consiglio Nazionale Forense, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, il documento è disponible dal link sottostante. www.cnoas.it/_allegati/[471][ARC]AssistenteSociale_2-2010.pdf da: C.N.O.A.S. (2010)Linee_Guida_Minori.pdf Non dimenticare mai nel lavoro, nei momenti difficili, di dare una pacca sulle spalle ai tuoi colleghi per rincuorarli... APPUNTI di VIAGGIO PROVINCIA DI PIACENZA Sistema scolastico ed educativo. Istruzione e università. Servizi alla persona e alla comunità L’abuso e il maltrattamento nei confronti dei minori sono fenomeni complessi che minacciano gravemente il benessere degli individui coinvolti influenzandone anche la qualità di vita futura. Si tratta di situazioni diffuse che, dal punto di vista sociodemografico, interessano tutte le fasce sociali. Tuttavia, sono ancora molti i casi che restano sconosciuti o impropriamente considerati. Per far fronte a fenomeni di tale portata diventa indispensabile la costituzione di una rete altrettanto complessa in cui ogni soggetto, nell’ambito del proprio ruolo, sappia prendersi cura dei minori costituendo una nuova cultura dell’ascolto, che consenta di conoscerne i reali bisogni e desideri al fine di fornire risposte adeguate. L’Amministrazione provinciale è stata identificata quale ambito ottimale per la pianificazione delle azioni di contrasto all’abuso e al maltrattamento, con la funzione di costituire azioni di prevenzione, informazione, presa in carico e formazione. In particolare, la Provincia ha il compito di costituire un tavolo di coordinamento provinciale per promuovere sinergie tra i diversi soggetti, istituzionali e non, pubblici e privati, e tra i servizi presenti e operanti nel territorio, con l’obiettivo di individuare strategie condivise ed efficaci per l’attuazione degli interventi. PROVINCIA DI PIACENZA Sistema scolastico ed educativo. Istruzione e università. Servizi alla persona e alla comunità Con delibera n.104 del 13/05/2011 la Giunta Provinciale ha approvato il Il Programma provinciale per la promozione delle politiche di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Anno 2011 e sostanzia la terza e ultima annualità della programmazione orientata dal Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008/2010. Come tale è costruito all’interno della cornice programmatoria definita dal Piano ed inoltre è in piena e coerente continuità con le scelte operate nelle precedenti annualità che, per quanto riguarda il territorio provinciale, sono articolate e fondate sui tre Piani di Zona triennali 2009/2011 approvati con Accordi di Programma sottoscritti anche dalla Provincia di Piacenza (rispettivamente: Distretto della Città di Piacenza il 27 febbraio 2009, Distretto di Levante il 3 aprile 2009, Distretto di Ponente il 30 marzo 2009). Nell’articolato quadro dell’integrazione delle differenti responsabilità istituzionali, il Programma provinciale entra a far parte inoltre dei Programmi Attuativi annuali di ognuno dei tre Distretti. Le finalità del Programma sono definite dagli indirizzi regionali nella: a) promozione e sviluppo delle politiche di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; b) promozione e sviluppo dell’affidamento familiare e qualificazione dell’accoglienza in comunità di bambini e ragazzi; c) qualificazione e sostegno dei servizi, delle iniziative e degli interventi nell’ambito dell’adozione nazionale e internazionale. Ne sono inoltre obiettivi specifici: contributo all’omogeneizzazione e qualificazione dell’offerta dei servizi, finalizzata al superamento degli squilibri territoriali e volta alla specializzazione degli interventi; formazione permanente degli operatori, formazione e supervisione delle équipe territoriali e centralizzate o di secondo livello, ai sensi dell’art.18 L.R. 14/2008; individuazione e diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi sovradistrettuali e interprovinciali; raccordo con la pianificazione locale nell’attuazione e valutazione del programma provinciale; coordinamento dei diversi attori, istituzionali e non, che hanno competenze in materia di infanzia e adolescenza. Nelle more della formale costituzione del Coordinamento tecnico provinciale di cui all’articolo 21 della L.R. 14/2008, le azioni e gli interventi che sostanziano il Programma del 2011 sono frutto di confronti diversamente articolati, attuati con i soggetti istituzionali e sociali del territorio e con le Forze dell’Ordine, attraverso la Prefettura di Piacenza. DGP n. 104 del 13/05/2011 e Programma La Provincia di Piacenza, nel quadro delle iniziative previste dal Programma provinciale Minori propone un percorso di aggiornamento rivolto a tutti i soggetti operanti in materia di presa in carico e tutela dei minori in difficoltà. La Formazione sarà prettamente di carattere giuridico e si pone come obiettivo quello di migliorare la qualità della comunicazione e della collaborazione tra i diversi soggetti e di implementare la qualità degli interventi in ordine alla tempestività e adeguatezza delle procedure. Il percorso si sviluppa in 6 moduli, e a breve verranno comunicate le date dei 5 incontri in programma per il 2012. Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" TITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA «Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma. percorsi • esigenza di un maggiore coordinamento fra le istituzioni per costruire un linguaggio comune e compatibile con le realtà territoriali; • sostegno a percorsi formativi orientati a condividere linguaggi,strumenti di valutazione, prassi operative (fra servizi del territorio e operatori giudiziari, fra operatori del territorio e educatori delle comunità); • promozione di formazione e informazione agli operatori scolastici per strutturare prassi operative condivise in ordine alla collaborazione con i servizi sociali e alla segnalazione dei casi di pregiudizio; • promozione di una “cultura della prevenzione”; • riflessione sui rapporti tra e con la Procura e il Tribunale per i minorenni; • sviluppo di modalità operative che permettano di garantire tempi di presa in carico, da parte di tutti i soggetti, adeguati alla crescita del bambino; • ulteriore definizione delle modalità di segnalazione all’Autorità giudiziaria; • condivisione delle linee di condotta sulle rispettive responsabilità tra i rappresentanti dei servizi e dell’autorità giudiziaria minorile; • strutturazione di specifici coordinamenti istituzionali territoriali sulla base di protocolli d’intesa a livello di singola Ulss; • realizzazione di collaborazioni multiprofessionali e fra servizi diversi attraverso incontri stabili e formalizzati; • avvio di un percorso di riflessione sulla fattibilità delle strutture di mediazione territoriale indicate dalla Convenzione di Strasburgo per sostenere i servizi territoriali, favorendo la possibilità di ricorrere a consulenti legali per la valutazione degli interventi e la predisposizione delle segnalazioni, oppure promuovendo forme di facilitazione a dimensione regionale (Pubblico Tutore dei minori pregiudizio ‘pregiudizio’ si intende una condizione di particolare e grave disagio e/o disadattamento che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un danno effettivo per la salute psico-fisica del minore. Tale condizione, obiettiva e non transitoria, non assicura al bambino o al ragazzo i presupposti necessari per un idoneo sviluppo psico-evolutivo e un'idonea crescita fisica, affettiva, intellettuale e mentale. Possono costituire situazione di pregiudizio la grave trascuratezza, lo stato di abbandono, il maltrattamento fisico, psicologico o sessuale ad opera di un familiare o di altri soggetti, la grave e persistente conflittualità tra i coniugi”. Obbligo di denuncia I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono denunciare all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, la notizia di ogni reato perseguibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio. Questo è stabilito dall'art. 331 del codice di procedura penale. Per "notizia di reato" s'intende l'esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti già note. La denuncia dovrebbe contenere le generalità della persone al quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire circostanze particolari rilevanti per la ricostruzione dei fatti (art. 332 cod. proc. pen.). Per il pubblico ufficiale, la denuncia costituisce preciso obbligo di legge e la sua omissione costituisce reato (artt. 361, 362, 365 cod. pen). Tra i reati specifici a danno dei minori di cui gli insegnanti possono venire a conoscenza, perseguibili d'ufficio e per i quali vi è quindi obbligo di denuncia, si possono menzionare: - il reato di “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” (art. 572 cod. pen.: commette tale reato chiunque maltratta una persona della famiglia di qualunque età, o un minore di anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata”. La legge specifica che per maltrattamento si deve intendere una condotta abituale, protratta nel tempo, tale da potersi considerare uno stile di vita nella relazione tra il maltrattante e la vittima; sporadici e/o saltuari atti di violenza possono rappresentare altri reati, puniti meno gravemente; - il reato, attuabile in varie forme, di “violenza sessuale” (articoli 609bis-609septies: è un reato perseguibile d'ufficio quando è compiuto ai danni di un minore di 18 anni; i rapporti sessuali con un minore di 10 anni sono equiparati a violenza: quindi si deve procedere d'ufficio e inoltre la pena è aumentata). In Appendice, Allegato 2, sono riportati estratti del codice penale che possono avere rilievo in questo contesto. Lo sviluppo della persona nella comunità L'eminente funzione pubblica e sociale e la riconosciuta responsabilità nell'esercitarla - attribuite all'azione professionale dell'assistente sociale dalla Legge 23.03.1993, n. 84, e ribadite nell'art. 20, c. 2 del Regolamento sul riassetto degli Albi secondo i nuovi titoli universitari, emanato dal Consiglio dei ministri il 3 aprile 2001 - ne determinano anche i contenuti deontologici. Infatti il c. 1 dell'art. 1 chiarisce che «l’assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio». La professione dell'assistente sociale, dunque, inserisce un principio essenziale della società democratica fondata sull'eguaglianza: il ruolo professionale assolto riguarda lo sviluppo della persona nella comunità attraverso le formazioni sociali intermedie delle famiglie e dei gruppi. valore della dignità della persona umana L'etica professionale dell'assistente sociale trova pertanto il suo fondamento nel valore della dignità della persona umana, la cui tutela è resa concreta dal rispetto dei suoi diritti originari, riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle leggi, in coerenza con le motivazioni che orientano l'azione dello Stato democratico, i cui ideali si ispirano ad una concezione che riconosce il libero dispiegarsi della persona umana e dei suoi diritti all'interno delle comunità sociali, talché al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato. La professione è dunque - come recita lo stesso Codice deontologico volontariamente accettato - «al servizio delle persone, delle famiglie, delle associazioni, delle comunità ed aggregazioni sociali, delle quali valorizza l'autonomia, la soggettività, la responsabilità». Ne consegue che naturalmente nel rapporto professionale l'assistente sociale «non deve mai utilizzare la relazione con gli utenti per interessi o vantaggi personali», e che egli «considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, svolgendo la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione mentale o fisica, secondo i principi etici e le normative contenuti nelle disposizioni vigenti». EQUITA’ Di particolare rilievo è la funzione che l'assistente sociale assolve nel rendere operativa la dimensione sociale ed equitativa dello Stato-comunità: egli deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti, ed ha il dovere di fornire, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, obblighi, su risorse, programmi e strumenti previsti dalle leggi e dalle pubbliche istituzioni. Peraltro, ancora più accentuatamente che per le altre professioni sociali, l’etica professionale dell’assistente sociale deve uniformarsi al dovere di imparzialità dell'intervento, che impone trasparenza e pubblicità degli atti, pur nel rispetto della dignità e della riservatezza da assicurare ai fruitori dell'intervento stesso. libertà il servizio sociale costituisca l'aspetto della vita delle nazioni moderne e degli Stati democratici nel quale più impegnativamente viene risolta la dicotomia pubblico/privato, che costituisce elemento fondativo della modernità e del concetto di libertà che ad essa inerisce. L'etica professionale comporta insomma una definizione non equivoca dei fini comunitari e pubblici del servizio sociale – una volta che questo sia stato liberato dei caratteri assistenzialistici e volontaristici che ne hanno spesso compromesso la rilevanza e l'efficacia, precipitandolo nella sola dimensione privatistica - che ne accentua il ruolo di aspetto essenziale della società democratica (e dei suoi fini eticopolitici) nel perseguire la libertà personale (sostanziale, non meramente formale) del cittadino, la cui libertà privata si realizza effettivamente nella dimensione pubblica. restituire i diritti riconosciuti dall’ordinamento Pertanto l’azione espletata dall’assistente sociale è ispirata precipuamente dal principio che prevede per lo Stato di diritto il fondamentale obbligo costituzionale di restituire i diritti riconosciuti dall’ordinamento al cittadino che ne fosse, per qualsiasi ragione, ingiustamente privato. La professione è dunque rivolta all’accertamento della situazione (e dunque all’acquisizione delle competenze a ciò necessarie), per poter adeguatamente procedere all’intervento di ripristino del pieno diritto secondo quanto previsto dall’ordinamento. collaborazioni La specificità della identità culturale e professionale dell'assistente sociale è inoltre sottolineata dalla prescrizione in virtù della quale egli ha il «dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati. Pertanto l'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi del campo sociale sia privati che pubblici e ricercarne la collaborazione per azioni comuni tendenti a rispondere in maniera articolata e differenziata ai bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale, e contribuendo ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore dei cittadini per l'accesso e l'uso delle risorse e delle opportunità per tutti». natura fiduciaria della relazione con gli utenti La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono infatti diritto primario dell'utente e dovere inderogabile dell'assistente sociale nei limiti della normativa vigente. La natura fiduciaria della relazione con gli utenti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni ed i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. "lavoro sociale" il "lavoro sociale" costituisce di per sé una condizione lavorativa con forti connotazioni etiche. La deontologia professionale dell'assistente sociale è dunque determinata dalla natura essenziale dei suoi stessi compiti, tanto che si afferma che l'assistente sociale «deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, contribuendo a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti e doveri nell'ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica», cosicché la funzione pubblica e solidaristica costituisce un aspetto preminente dell’azione di servizio sociale, giacché egli deve anche «contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali, e di programmi che comportino il miglioramento della loro qualità di vita>>.