GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE (URBANISTICI) E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE COMUNALI E SUB COMUNALI 1. Piano Regolatore Generale Intercomunale 2. Piano Regolatore Generale 3. Programma di Fabbricazione 4. Programma Pluriennale di Attuazione 5. Piano Particolareggiato 6. Piano di Recupero 7. Piano di Edilizia Economica e Popolare 8. Piano di Insediamenti Produttivi 9. Piano di Lottizzazione 1. PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE L. n.1150/1942 • L’istituto del PRGI è previsto allorquando, per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini, si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l’assetto urbanistico degli stessi Comuni. • Per tale strumento valgono tutte le altre prescrizioni normative definite per il PRG. • Formazione e conseguente approvazione del PRGI sono rese più complesse dal coinvolgimento di più realtà amministrative comunali. 2. PIANO REGOLATORE GENERALE CONTENUTI (L.R. n.56/1980) • Il Piano, il cui dimensionamento non deve superare i 15 anni: • prevede le esigenze e ne regolamenta il fabbisogno nei settori produttivi, nel settore abitativo e in quello infrastrutturale • individua e sottopone a norme specifiche, nell’ambito delle zone produttive primarie, i suoli utilizzati o da utilizzare per colture specializzate e/o irrigue • prescrive norme per la difesa del suolo, per la tutela di ambienti e/o di edifici di valore storico-artistico • delimita le aree riservate a edifici o impianti pubblici e/o di uso pubblico ed individua gli edifici, gli impianti e le aree sottoposte a vincoli di interesse pubblico • perimetra le zone nelle quali operare, per le condizioni di degrado, il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente ed individua gli immobili e le aree da sottoporre a piani di recupero • prevede le norme del regolamento edilizio 2. PIANO REGOLATORE GENERALE ELABORATI (L.R. n.56/1980) • relazione illustrativa contenente: (i) la ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico-sociale del territorio comunale, (ii) l’illustrazione degli obiettivi generali e particolari, (iii) la specificazione degli strumenti esecutivi e delle metodologie di realizzazione del Piano • planimetria (1:25.000) contenente l’individuazione delle interrelazioni con i piani dei Comuni contermini ed i piani territoriali • planimetria (1:10.000) contenente la rappresentazione dello stato di fatto di tutto il territorio comunale e le previsioni del PRG • planimetria (1:5.000) contenente la rappresentazione dello stato di fatto e le previsioni del PRG per le parti del territorio urbanizzate e da urbanizzare, destinate al settore infrastrutturale, al settore abitativo ed ai settori produttivi, compreso quello primario per le parti maggiormente significative 2. PIANO REGOLATORE GENERALE • tavole a specificazione delle planimetrie in scala 1:5.000, contenenti indicazioni particolareggiate sulla reale situazione dei luoghi e sulle prescrizioni di PRG da osservare nella formazione degli strumenti esecutivi • eventuali tavole (1:2.000 e/o 1:1.000) sostitutive della strumentazione esecutiva, contenenti le prescrizioni di dettaglio del PRG, da osservare nel rilascio delle concessioni • tavole esplicative di specifici aspetti del PRG e delle sue fasi di attuazione con la individuazione dei comparti di minimo intervento per gli strumenti esecutivi, ove previsti • norme di esecuzione del PRG • regolamento edilizio 2. PIANO REGOLATORE GENERALE FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.56/1980, Delibera G.R. n.6320/1989) • Tutti i Comuni hanno l’obbligo di formare il PRG (escludendosi di fatto la redazione di PF). • La formazione del PRG si articola nelle seguenti fasi: • affidamento di incarico da parte del Comune, con delibera di Consiglio Comunale, per la redazione del Piano • predisposizione, da parte del progettista (o staff di progettazione), del programma dei lavori preliminari per l’acquisizione e l’analisi delle conoscenze necessarie per la redazione del Piano • costituzione (facoltativa), con apposita delibera di Consiglio Comunale, della Commissione Consultiva per la formazione del PRG (composta da esperti nominati dal Comune e da un rappresentante per ogni gruppo presente in Consiglio Comunale) • elaborazione di rapporti di settore e loro conseguente discussione nella Commissione Consultiva 2. PIANO REGOLATORE GENERALE • elaborazione della relazione costituente la base per la “Delibera Preliminare al PRG”, contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del Piano, nonché i modi e i tempi della sua formazione • adozione, da parte del Consiglio Comunale, della “Delibera Preliminare al PRG” • elaborazione della bozza preliminare del PRG • deliberazione, da parte della Giunta Comunale, della bozza preliminare del PRG • adozione del PRG definitivo con delibera di Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale • deposito presso la segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi 30 giorni proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del PRG; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e sull’albo pretorio del Comune 2. PIANO REGOLATORE GENERALE • esame delle osservazioni da parte del Consiglio Comunale, nei successivi 60 giorni, con motivate controdeduzioni a ciascuna di esse • invio all’Assessorato Regionale all’Urbanistica, entro 15 giorni dalla scadenza precedente, di tutti gli atti tecnici e amministrativi del PRG • esame istruttorio del Settore Urbanistico Regionale • esame del Comitato Urbanistico Regionale • delibera Giunta Regionale di approvazione (con o senza prescrizioni), o di rinvio per la rielaborazione, del PRG • adozione di decisioni in merito (sulle eventuali prescrizioni) da parte del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti • delibera di approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni 2. PIANO REGOLATORE GENERALE • pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, della delibera di approvazione della Giunta Regionale Dalla data di adozione del PRG e fino alla sua entrata in vigore, è sospesa ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PRG. Ai sensi della L. n.1902/1952, le misure di salvaguardia prevedono che la sospensione di determinazioni sulle domande di concessione edilizia contrastanti con il PRG non può essere protratta oltre i tre anni dalla data di adozione; per i Comuni che, entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del PRG, abbiano trasmesso alla Regione gli elaborati del Piano per l’approvazione, la sospensione di cui sopra potrà essere protratta per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dall’adozione. 2. PIANO REGOLATORE GENERALE VALIDITA’ (L.R. n.56/1980) • Il PRG ha validità fino alla data di entrata in vigore di un nuovo Piano. 3. PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE L. n.1150/1942 • E’ uno strumento urbanistico generale di programmazione, allegato al Regolamento Edilizio, per disciplinare l’attività edificatoria di quei Comuni non obbligati a redigere PRG. Nel corso degli anni si è affermato come strumento di pianificazione analogo al PRG. • I suoi contenuti originari dovevano esprimere le direttrici principali di espansione di un determinato territorio comunale, indicando limitazioni e tipologie edilizie proprie di ciascuna zona L.R. n.56/1980 • Tutti i Comuni, ancorché dotati di PF, sono obbligati a dotarsi di PRG; nelle more sono ammesse varianti al PF limitatamente a opere pubbliche, PEEP e PIP. 4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE • E’ strumento introdotto dalla L. n.10/1977, oggi non più vigente, superato dai recenti programmi complessi (nuovi strumenti e nuove forme della programmazione economica e della pianificazione del territorio) e soprattutto dal nuovo modello di pianificazione comunale (in Puglia definito dalla L.R. n.20/2001). L. n.10/1977 • E’ il programma di attuazione economica degli strumenti urbanistici generali comunali, che individua gli ambiti territoriali entro cui dare attuazione alle previsioni di detti strumenti, in un periodo compreso fra 3 e 5 anni. 4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE FINALITA’ (L.R. n.6/1979, n.66/1979, n.56/1980, n.6/1985) • Il PPA è finalizzato a coordinare forme, tempi e modalità di attuazione degli strumenti urbanistici generali in base alle risorse economico-finanziarie disponibili e/o prevedibili. • Sono obbligati alla formazione del PPA i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e/o con territorio comprensivo di aree costiere, ovvero facenti parte dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale, nonché i Comuni sul cui territorio insistono vincoli paesaggistici ed ambientali previsti dalla L. n.1497/1939. 4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE CONTENUTI (L.R. n.6/1979, n.66/1979, n.56/1980, n.6/1985) • Il PPA dà attuazione alle previsioni degli strumenti urbanistici generali in riferimento agli eventi demografici e socio-economici, alla disponibilità di risorse pubbliche e private presumibili nel periodo considerato, valutati in base alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati. • Il PPA indica il bilancio economico-finanziario e le modalità di attuazione dello strumento urbanistico generale. • In ciascun PPA il Comune deve osservare la proporzione tra aree destinate all’edilizia residenziale pubblica ed aree destinate all’edilizia privata, nei termini previsti per legge. 4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.6/1979, n.66/1979, n.56/1980, n.6/1985) I PPA successivi al primo (per il quale c’era in particolare l’obbligo di farlo precedere da un Documento Programmatico Preliminare) seguono le fasi di: • formazione da parte dell’amministrazione comunale • adozione con delibera di Consiglio Comunale • deposito per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di affissione presso la segreteria comunale; dell’avvenuto deposito è dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme • presentazione di eventuali istanze ed osservazioni tendenti a proporre modifiche specifiche o generali, da parte di chiunque e nello stesso periodo predetto di 60 giorni 4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE • trasmissione del PPA adottato, da parte del Comune, alla Giunta Regionale nello stesso periodo di 60 giorni • trasmissione da parte della Giunta Regionale del proprio parere in merito, nei successivi 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole • approvazione definitiva con delibera di Consiglio Comunale entro i successivi 30 giorni • trasmissione agli enti interessati, per quanto di competenza, e deposito presso la segreteria del Comune del PPA approvato, per l’intero periodo di validità, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione 4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE DIMENSIONAMENTO E VALIDITA’ (L.R. n.6/1979, n.66/1979, n.56/1980, n.6/1985) • L’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali va riferita ad un periodo compreso fra 3 e 5 anni. Tale è anche il periodo di validità del PPA. 5. PIANO PARTICOLAREGGIATO CONTENUTI (L.R. n.56/1980) • rete stradale, spazi pubblici, attrezzature di servizio; più in generale: opere di urbanizzazione primaria e secondaria (tali opere, così come definite dalla L. n.847/1964, riguardano per le primarie: a. strade residenziali, b. spazi di sosta e parcheggio, c. fognature, d. reti idriche, e. reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, f. pubblica illuminazione, g. spazi di verde attrezzato; per le secondarie: a. asili nido e scuole materne, b. scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, c. mercati di quartiere, d. strutture per delegazioni comunali, e. chiese ed altri edifici religiosi, f. impianti sportivi di quartiere, g. centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, h. aree verdi di quartiere) • organizzazione planivolumetrica degli edifici previsti ed esistenti • eventuale demolizione e/o recupero di edifici esistenti • destinazioni d’uso delle aree e degli edifici • tipologie edilizie e arredo urbano 5. PIANO PARTICOLAREGGIATO ELABORATI (L.R. n.56/1980) • relazione illustrativa, norme tecniche, relazione finanziaria con indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra amministrazione e privati • stralci degli elaborati di PRG • planimetrie di Piano Particolareggiato • rappresentazione del Piano Particolareggiato su catastale • progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria • studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni altimetriche • unità minime di intervento • elementi di arredo urbano • elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel Piano Particolareggiato 5. PIANO PARTICOLAREGGIATO FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.56/1980) • Promozione da parte dell’Amministrazione comunale come strumento di iniziativa pubblica. • Adozione con delibera di Consiglio Comunale, previo parere del dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, corredato da scheda tecnica di controllo e previo parere obbligatorio della/e commissione/i tecniche comunali (commissione edilizia, commissione urbanistica). • Deposito presso la segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. • Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e sull’albo pretorio del Comune. • Eventuale presentazione, fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, di opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel Piano ed osservazioni da parte di chiunque. • Scaduti i termini, il Piano viene approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale, decidendo anche sulle eventuali opposizioni e/o osservazioni presentate, sentiti su queste il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e le commissioni urbanistica e/o edilizia comunali. 5. PIANO PARTICOLAREGGIATO • Qualora nel Piano ricadano immobili con vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesistici e di ogni altro tipo apposti da leggi e/o strumenti di pianificazione statali e regionali, il Comune invia il Piano, entro 15 giorni dalla sua adozione, agli Enti ed Uffici competenti per il rilascio del relativo parere. • Qualora gli immobili interessati dal Piano siano soggetti a tutela paesaggistica o a vincolo storico-artistico oppure siano inclusi in parchi o riserve previsti da leggi o piani regionali, nonché in zone boscate, il Piano Particolareggiato viene inviato al CUR. • Il parere del CUR è vincolante e viene espresso entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti. • Scaduti i termini e ricevuti i pareri il Piano viene approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale, decidendo anche sulle eventuali opposizioni e/o osservazioni presentate (sentiti su queste, ove non sia già avvenuto prima dell’invio al CUR, il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e le commissioni urbanistica e/o edilizia comunali). • Il Piano Particolareggiato può essere inviato al CUR ogni qualvolta il Consiglio Comunale decida in tal senso. In questo caso il parere del CUR, da esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, non è vincolante. 5. PIANO PARTICOLAREGGIATO • Le suddette procedure di approvazione si applicano al Piano Particolareggiato che non comporti varianti allo strumento urbanistico generale. • E’ consentito adottare e approvare con provvedimento unico il Piano Particolareggiato in variante al PRG, seguendo lo stesso procedimento di adozione e di approvazione del PRG. 5. PIANO PARTICOLAREGGIATO VALIDITA’ (L.R. n.56/1980) • Il Piano Particolareggiato ha validità fino alla data di entrata in vigore di un nuovo eventuale Piano Particolareggiato. • La dichiarazione di “pubblica utilità” delle opere in esso previste ha validità di 10 anni a partire dalla sua approvazione. Decorsi tali termini, rimane l’obbligo di osservare il Piano Particolareggiato per la parte non attuata, mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste. 5. PIANO PARTICOLAREGGIATO TIPOLOGIE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO (Delibera G.R. n.6320/1989) • Piano Particolareggiato per insediamenti a carattere residenziale • Piano particolareggiato per insediamenti turistico-residenziali e/o a carattere alberghiero (la determinazione della volumetria attribuita ad ogni abitante viene stabilita in 60 mc, di cui 50 mc destinati esclusivamente a residenza e 10 mc ad attività non residenziali) • Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi • Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) (si rinvia alla L. n.865/1971) • Piano Particolareggiato per insediamenti misti (residenziali e direzionali) • Piano Particolareggiato dei servizi • Piano Particolareggiato del centro storico • Piano di Recupero (PR) (si rinvia alle L. n.457/1978 o n.47/1985) • Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (PZ/PEEP) (si rinvia alle L. n.167/1962 e n.865/1971) 6. PIANO DI RECUPERO CONTENUTI L.R. n.56/1980 • Interventi finalizzati alla conservazione, al risanamento, al restauro e alla ristrutturazione • Modalità di esecuzione di ciascun intervento • Unità minime di intervento L. n.457/1978 • Ai sensi della L. n.457/1978, il Piano di Recupero prevede la disciplina per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di zone degradate, comprendenti singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree più estese, attraverso interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica. L. n.47/1985 • Ai sensi della L. n.47/1985, il Piano di Recupero mira a risanare zone degradate, di insediamenti abusivi carenti di urbanizzazioni primarie e secondarie. 6. PIANO DI RECUPERO ELABORATI (L.R. n.56/1980) • relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione, relazione finanziaria con indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra amministrazione e privati. • stralci degli elaborati di PRG • rappresentazione del Piano di Recupero su catastale • progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria • studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni altimetriche • unità minime di intervento • elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel Piano di Recupero 6. PIANO DI RECUPERO FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.56/1980) • Il Piano di Recupero può essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata. • Se il Piano di Recupero è di iniziativa pubblica, la sua procedura di formazione ed approvazione è identica a quella del Piano Particolareggiato. • Se il Piano di Recupero è di iniziativa privata, occorre che la proposta di Piano sia sottoscritta da proprietari rappresentanti almeno i ¾ dell’imponibile catastale. La proposta di Piano è altresì accompagnata da una convenzione regolante adempimenti e rapporti tra proprietari ed amministrazione (come per il Piano di Lottizzazione). La procedura di approvazione rimane identica a quella del Piano Particolareggiato. 7. PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE CONTENUTI L.R. n.56/1980 Come per il Piano Particolareggiato L. n.167/1962, n.10/1977 • I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico. • Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, alla formazione del Piano. • L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo suddetto. 7. PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ELABORATI (L.R. n.56/1980) • Come per il Piano Particolareggiato FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.56/1980) • Come per il Piano Particolareggiato 7. PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ATTUAZIONE (L. n.167/1962, n.865/1971) • Le aree comprese nel Piano di Edilizia Economica e Popolare approvato, sono espropriate dal Comune e cedute (al prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato del costo delle relative opere di urbanizzazione) agli IACP, alle cooperative edilizie, alle imprese, a singoli. • Tali aree sono assegnate in diritto di proprietà (per una quota volumetrica non inferiore al 20% e non superiore al 40% della volumetria complessiva compresa nel Piano) e in diritto di superficie, per la costruzione di case economiche e popolari. • La concessione del diritto di superficie ha una durata non inferiore a 60 anni e non superiore a 99 anni ed è rinnovabile una volta. • L’alloggio costruito su un’area ceduta con diritto di proprietà non può essere alienato a nessun titolo, per un periodo di 10 anni dalla data del rilascio della certificazione di abitabilità. • Il Piano si attua con interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. 7. PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE VALIDITA’ (L. n.167/1962, n.865/1971) • Il Piano di Edilizia Economica e Popolare ha validità di 18 anni, prorogabili fino a 20. 8. PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CONTENUTI (L.R. n.56/1980) • Come per il Piano Particolareggiato ELABORATI (L.R. n.56/1980) • Come per il Piano Particolareggiato FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.56/1980) • Come per il Piano Particolareggiato 8. PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ATTUAZIONE (L. n.865/1971) • Le aree comprese nel Piano di Insediamenti Produttivi approvato, sono espropriate dal Comune e cedute (al prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato del costo delle relative opere di urbanizzazione) ad aziende e imprese che ne facciano richiesta. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale. • Tali aree sono assegnate in diritto di proprietà (per una quota volumetrica non superiore al 50% della volumetria complessiva compresa nel Piano) e in diritto di superficie (per la parte rimanente), per la realizzazione di impianti produttivi a carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico. • La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a 60 anni e non superiore a 99 anni. 8. PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI VALIDITA’ (L. n.865/1971) • Il Piano di Insediamenti Produttivi ha validità di 18 anni, prorogabili fino a 20. 9. PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONTENUTI (L.R. n.56/1980) • Come per il Piano Particolareggiato ELABORATI (L.R. n.56/1980) • Come per il Piano Particolareggiato 9. PIANO DI LOTTIZZAZIONE FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.6/1979, n.56/1980) a) • La proposta di Piano è accompagnata da una convenzione regolante adempimenti e rapporti tra proprietari ed amministrazione; i contenuti di tale convenzione riguardano: • cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; • realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo totale o parziale monetizzazione delle stesse; • assunzione a carico dei proprietari degli oneri di urbanizzazione secondaria; • termini per l’ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione non superiore a 10 anni dalla stipula della convenzione, salvo sospensioni dovute alla mancata inclusione delle aree in PPA; • congrue garanzie finanziarie per un importo non inferiore al 30% della spesa relativa all’adempimento degli obblighi a carico dei proprietari; • sanzioni a carico dei proprietari nel caso di inosservanza degli obblighi di convenzione e modalità di esecuzione forzata, da parte del Comune, delle opere non realizzate in caso di persistente inosservanza. • La procedura di approvazione è identica a quella del Piano Particolareggiato. 9. PIANO DI LOTTIZZAZIONE b) • Il Piano di Lottizzazione può essere proposto anche da uno solo dei proprietari, sempre che il Piano di Lottizzazione non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri e preveda la ripartizione percentuale degli oneri e degli utili. • Il Piano viene adottato e approvato con la procedura del comparto. • Il comparto (disciplinato dalla L.R. n.6/1979) persegue la ripartizione percentuale, tra i proprietari e/o gli aventi titolo, degli utili e degli oneri connessi all’attuazione degli strumenti urbanistici generali. • La procedura di adozione e approvazione in tal caso si articola come segue: • adozione e approvazione come per un comune Piano di Lottizzazione; • notifica ai proprietari e/o aventi titolo interessati al provvedimento, da parte del sindaco ed entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione del Piano (di comparto), indicando loro le modalità di esecuzione del comparto e i termini entro cui dovranno dichiarare se intendono, da soli o riuniti in consorzio, eseguire le opere programmate, previa stipula di apposita convenzione; • decorso il termine di 30 giorni, il Comune procede all’esecuzione d’ufficio del comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari e/o aventi titolo che non abbiano assentito al comparto. • Le aree e gli immobili espropriati vengono acquisiti al patrimonio del Comune conservando la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.