GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
(URBANISTICI) E
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
COMUNALI E SUB COMUNALI
1. Piano Regolatore Generale Intercomunale
2. Piano Regolatore Generale
3. Programma di Fabbricazione
4. Programma Pluriennale di Attuazione
5. Piano Particolareggiato
6. Piano di Recupero
7. Piano di Edilizia Economica e Popolare
8. Piano di Insediamenti Produttivi
9. Piano di Lottizzazione
1. PIANO REGOLATORE GENERALE
INTERCOMUNALE
L. n.1150/1942
•
L’istituto del PRGI è previsto allorquando, per le caratteristiche di
sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini, si
riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti
l’assetto urbanistico degli stessi Comuni.
•
Per tale strumento valgono tutte le altre prescrizioni normative
definite per il PRG.
•
Formazione e conseguente approvazione del PRGI sono rese più
complesse dal coinvolgimento di più realtà amministrative
comunali.
2. PIANO REGOLATORE GENERALE
CONTENUTI (L.R. n.56/1980)
•
Il Piano, il cui dimensionamento non deve superare i 15 anni:
•
prevede le esigenze e ne regolamenta il fabbisogno nei settori
produttivi, nel settore abitativo e in quello infrastrutturale
•
individua e sottopone a norme specifiche, nell’ambito delle zone
produttive primarie, i suoli utilizzati o da utilizzare per colture
specializzate e/o irrigue
•
prescrive norme per la difesa del suolo, per la tutela di ambienti
e/o di edifici di valore storico-artistico
•
delimita le aree riservate a edifici o impianti pubblici e/o di uso
pubblico ed individua gli edifici, gli impianti e le aree sottoposte a
vincoli di interesse pubblico
•
perimetra le zone nelle quali operare, per le condizioni di degrado,
il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente ed
individua gli immobili e le aree da sottoporre a piani di recupero
•
prevede le norme del regolamento edilizio
2. PIANO REGOLATORE GENERALE
ELABORATI (L.R. n.56/1980)
•
relazione illustrativa contenente: (i) la ricognizione dello stato
fisico-giuridico-economico-sociale del territorio comunale, (ii)
l’illustrazione degli obiettivi generali e particolari, (iii) la
specificazione degli strumenti esecutivi e delle metodologie di
realizzazione del Piano
•
planimetria (1:25.000) contenente l’individuazione delle
interrelazioni con i piani dei Comuni contermini ed i piani
territoriali
•
planimetria (1:10.000) contenente la rappresentazione dello stato
di fatto di tutto il territorio comunale e le previsioni del PRG
•
planimetria (1:5.000) contenente la rappresentazione dello stato di
fatto e le previsioni del PRG per le parti del territorio urbanizzate e
da urbanizzare, destinate al settore infrastrutturale, al settore
abitativo ed ai settori produttivi, compreso quello primario per le
parti maggiormente significative
2. PIANO REGOLATORE GENERALE
•
tavole a specificazione delle planimetrie in scala 1:5.000,
contenenti indicazioni particolareggiate sulla reale situazione dei
luoghi e sulle prescrizioni di PRG da osservare nella formazione
degli strumenti esecutivi
•
eventuali tavole (1:2.000 e/o 1:1.000) sostitutive della
strumentazione esecutiva, contenenti le prescrizioni di dettaglio
del PRG, da osservare nel rilascio delle concessioni
•
tavole esplicative di specifici aspetti del PRG e delle sue fasi di
attuazione con la individuazione dei comparti di minimo intervento
per gli strumenti esecutivi, ove previsti
•
norme di esecuzione del PRG
•
regolamento edilizio
2. PIANO REGOLATORE GENERALE
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.56/1980, Delibera G.R.
n.6320/1989)
•
Tutti i Comuni hanno l’obbligo di formare il PRG (escludendosi di
fatto la redazione di PF).
•
La formazione del PRG si articola nelle seguenti fasi:
•
affidamento di incarico da parte del Comune, con delibera di
Consiglio Comunale, per la redazione del Piano
•
predisposizione, da parte del progettista (o staff di progettazione),
del programma dei lavori preliminari per l’acquisizione e l’analisi
delle conoscenze necessarie per la redazione del Piano
•
costituzione (facoltativa), con apposita delibera di Consiglio
Comunale, della Commissione Consultiva per la formazione del
PRG (composta da esperti nominati dal Comune e da un
rappresentante per ogni gruppo presente in Consiglio Comunale)
•
elaborazione di rapporti di settore e loro conseguente discussione
nella Commissione Consultiva
2. PIANO REGOLATORE GENERALE
•
elaborazione della relazione costituente la base per la “Delibera
Preliminare al PRG”, contenente gli obiettivi e i criteri di
impostazione del Piano, nonché i modi e i tempi della sua
formazione
•
adozione, da parte del Consiglio Comunale, della “Delibera
Preliminare al PRG”
•
elaborazione della bozza preliminare del PRG
•
deliberazione, da parte della Giunta Comunale, della bozza
preliminare del PRG
•
adozione del PRG definitivo con delibera di Consiglio Comunale,
su proposta della Giunta Comunale
•
deposito presso la segreteria del Comune per 30 giorni
consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e può
nei successivi 30 giorni proporre osservazioni a tutela del
pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di
impostazione del PRG; dell’avvenuto deposito è data notizia
mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti
affissi nei luoghi pubblici e sull’albo pretorio del Comune
2. PIANO REGOLATORE GENERALE
•
esame delle osservazioni da parte del Consiglio Comunale, nei
successivi 60 giorni, con motivate controdeduzioni a ciascuna di
esse
•
invio all’Assessorato Regionale all’Urbanistica, entro 15 giorni
dalla scadenza precedente, di tutti gli atti tecnici e amministrativi
del PRG
•
esame istruttorio del Settore Urbanistico Regionale
•
esame del Comitato Urbanistico Regionale
•
delibera Giunta Regionale di approvazione (con o senza
prescrizioni), o di rinvio per la rielaborazione, del PRG
•
adozione di decisioni in merito (sulle eventuali prescrizioni) da
parte del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal ricevimento
degli atti
•
delibera di approvazione definitiva da parte della Giunta
Regionale, entro i successivi 30 giorni
2. PIANO REGOLATORE GENERALE
•
pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, della delibera di
approvazione della Giunta Regionale
Dalla data di adozione del PRG e fino alla sua entrata in vigore, è
sospesa ogni determinazione sulle domande di concessione
edilizia in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso
PRG.
Ai sensi della L. n.1902/1952, le misure di salvaguardia prevedono
che la sospensione di determinazioni sulle domande di
concessione edilizia contrastanti con il PRG non può essere
protratta oltre i tre anni dalla data di adozione; per i Comuni che,
entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del
PRG, abbiano trasmesso alla Regione gli elaborati del Piano per
l’approvazione, la sospensione di cui sopra potrà essere protratta
per un periodo complessivo non superiore a cinque anni
dall’adozione.
2. PIANO REGOLATORE GENERALE
VALIDITA’ (L.R. n.56/1980)
•
Il PRG ha validità fino alla data di entrata in vigore di un nuovo
Piano.
3. PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
L. n.1150/1942
•
E’ uno strumento urbanistico generale di programmazione,
allegato al Regolamento Edilizio, per disciplinare l’attività
edificatoria di quei Comuni non obbligati a redigere PRG. Nel
corso degli anni si è affermato come strumento di pianificazione
analogo al PRG.
•
I suoi contenuti originari dovevano esprimere le direttrici
principali di espansione di un determinato territorio comunale,
indicando limitazioni e tipologie edilizie proprie di ciascuna zona
L.R. n.56/1980
•
Tutti i Comuni, ancorché dotati di PF, sono obbligati a dotarsi di
PRG; nelle more sono ammesse varianti al PF limitatamente a
opere pubbliche, PEEP e PIP.
4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI
ATTUAZIONE
•
E’ strumento introdotto dalla L. n.10/1977, oggi non più vigente,
superato dai recenti programmi complessi (nuovi strumenti e
nuove forme della programmazione economica e della
pianificazione del territorio) e soprattutto dal nuovo modello di
pianificazione comunale (in Puglia definito dalla L.R. n.20/2001).
L. n.10/1977
•
E’ il programma di attuazione economica degli strumenti
urbanistici generali comunali, che individua gli ambiti territoriali
entro cui dare attuazione alle previsioni di detti strumenti, in un
periodo compreso fra 3 e 5 anni.
4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI
ATTUAZIONE
FINALITA’ (L.R. n.6/1979, n.66/1979, n.56/1980, n.6/1985)
•
Il PPA è finalizzato a coordinare forme, tempi e modalità di
attuazione degli strumenti urbanistici generali in base alle risorse
economico-finanziarie disponibili e/o prevedibili.
•
Sono obbligati alla formazione del PPA i Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e/o con territorio comprensivo di aree
costiere, ovvero facenti parte dei Consorzi delle Aree di Sviluppo
Industriale, nonché i Comuni sul cui territorio insistono vincoli
paesaggistici ed ambientali previsti dalla L. n.1497/1939.
4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI
ATTUAZIONE
CONTENUTI (L.R. n.6/1979, n.66/1979, n.56/1980, n.6/1985)
•
Il PPA dà attuazione alle previsioni degli strumenti urbanistici
generali in riferimento agli eventi demografici e socio-economici,
alla disponibilità di risorse pubbliche e private presumibili nel
periodo considerato, valutati in base alla partecipazione dei
soggetti pubblici e privati interessati.
•
Il PPA indica il bilancio economico-finanziario e le modalità di
attuazione dello strumento urbanistico generale.
•
In ciascun PPA il Comune deve osservare la proporzione tra aree
destinate all’edilizia residenziale pubblica ed aree destinate
all’edilizia privata, nei termini previsti per legge.
4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI
ATTUAZIONE
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.6/1979, n.66/1979,
n.56/1980, n.6/1985)
I PPA successivi al primo (per il quale c’era in particolare l’obbligo
di farlo precedere da un Documento Programmatico Preliminare)
seguono le fasi di:
•
formazione da parte dell’amministrazione comunale
•
adozione con delibera di Consiglio Comunale
•
deposito per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di
affissione presso la segreteria comunale; dell’avvenuto deposito è
dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche
in altre forme
•
presentazione di eventuali istanze ed osservazioni tendenti a
proporre modifiche specifiche o generali, da parte di chiunque e
nello stesso periodo predetto di 60 giorni
4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI
ATTUAZIONE
•
trasmissione del PPA adottato, da parte del Comune, alla Giunta
Regionale nello stesso periodo di 60 giorni
•
trasmissione da parte della Giunta Regionale del proprio parere in
merito, nei successivi 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, il
parere si intende favorevole
•
approvazione definitiva con delibera di Consiglio Comunale entro i
successivi 30 giorni
•
trasmissione agli enti interessati, per quanto di competenza, e
deposito presso la segreteria del Comune del PPA approvato, per
l’intero periodo di validità, a disposizione di chiunque voglia
prenderne visione
4. PROGRAMMA PLURIENNALE DI
ATTUAZIONE
DIMENSIONAMENTO E VALIDITA’ (L.R. n.6/1979, n.66/1979,
n.56/1980, n.6/1985)
•
L’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali va
riferita ad un periodo compreso fra 3 e 5 anni. Tale è anche il
periodo di validità del PPA.
5. PIANO PARTICOLAREGGIATO
CONTENUTI (L.R. n.56/1980)
•
rete stradale, spazi pubblici, attrezzature di servizio; più in
generale: opere di urbanizzazione primaria e secondaria (tali opere,
così come definite dalla L. n.847/1964, riguardano per le primarie: a.
strade residenziali, b. spazi di sosta e parcheggio, c. fognature, d. reti
idriche, e. reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, f. pubblica
illuminazione, g. spazi di verde attrezzato; per le secondarie: a. asili
nido e scuole materne, b. scuole dell’obbligo nonché strutture e
complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, c. mercati di quartiere,
d. strutture per delegazioni comunali, e. chiese ed altri edifici religiosi, f.
impianti sportivi di quartiere, g. centri sociali e attrezzature culturali e
sanitarie, h. aree verdi di quartiere)
•
organizzazione planivolumetrica degli edifici previsti ed esistenti
•
eventuale demolizione e/o recupero di edifici esistenti
•
destinazioni d’uso delle aree e degli edifici
•
tipologie edilizie e arredo urbano
5. PIANO PARTICOLAREGGIATO
ELABORATI (L.R. n.56/1980)
•
relazione illustrativa, norme tecniche, relazione finanziaria con
indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra amministrazione e
privati
•
stralci degli elaborati di PRG
•
planimetrie di Piano Particolareggiato
•
rappresentazione del Piano Particolareggiato su catastale
•
progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria
•
studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni altimetriche
•
unità minime di intervento
•
elementi di arredo urbano
•
elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel Piano Particolareggiato
5. PIANO PARTICOLAREGGIATO
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.56/1980)
•
Promozione da parte dell’Amministrazione comunale come strumento di
iniziativa pubblica.
•
Adozione con delibera di Consiglio Comunale, previo parere del dirigente
dell’Ufficio Tecnico Comunale, corredato da scheda tecnica di controllo e
previo parere obbligatorio della/e commissione/i tecniche comunali
(commissione edilizia, commissione urbanistica).
•
Deposito presso la segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi, durante
i quali chiunque può prenderne visione.
•
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggior
diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e sull’albo pretorio
del Comune.
•
Eventuale presentazione, fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di
deposito, di opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel
Piano ed osservazioni da parte di chiunque.
•
Scaduti i termini, il Piano viene approvato in via definitiva dal Consiglio
Comunale, decidendo anche sulle eventuali opposizioni e/o osservazioni
presentate, sentiti su queste il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e le
commissioni urbanistica e/o edilizia comunali.
5. PIANO PARTICOLAREGGIATO
•
Qualora nel Piano ricadano immobili con vincoli idrogeologici, boschivi, artistici,
paesistici e di ogni altro tipo apposti da leggi e/o strumenti di pianificazione
statali e regionali, il Comune invia il Piano, entro 15 giorni dalla sua adozione,
agli Enti ed Uffici competenti per il rilascio del relativo parere.
•
Qualora gli immobili interessati dal Piano siano soggetti a tutela paesaggistica o
a vincolo storico-artistico oppure siano inclusi in parchi o riserve previsti da leggi
o piani regionali, nonché in zone boscate, il Piano Particolareggiato viene
inviato al CUR.
•
Il parere del CUR è vincolante e viene espresso entro il termine di 90 giorni dal
ricevimento degli atti.
•
Scaduti i termini e ricevuti i pareri il Piano viene approvato in via definitiva dal
Consiglio Comunale, decidendo anche sulle eventuali opposizioni e/o
osservazioni presentate (sentiti su queste, ove non sia già avvenuto prima
dell’invio al CUR, il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e le commissioni
urbanistica e/o edilizia comunali).
•
Il Piano Particolareggiato può essere inviato al CUR ogni qualvolta il Consiglio
Comunale decida in tal senso. In questo caso il parere del CUR, da esprimersi
entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, non è vincolante.
5. PIANO PARTICOLAREGGIATO
•
Le suddette procedure di approvazione si applicano al Piano
Particolareggiato che non comporti varianti allo strumento urbanistico
generale.
•
E’ consentito adottare e approvare con provvedimento unico il Piano
Particolareggiato in variante al PRG, seguendo lo stesso procedimento
di adozione e di approvazione del PRG.
5. PIANO PARTICOLAREGGIATO
VALIDITA’ (L.R. n.56/1980)
•
Il Piano Particolareggiato ha validità fino alla data di entrata in vigore
di un nuovo eventuale Piano Particolareggiato.
•
La dichiarazione di “pubblica utilità” delle opere in esso previste ha
validità di 10 anni a partire dalla sua approvazione. Decorsi tali termini,
rimane l’obbligo di osservare il Piano Particolareggiato per la parte
non attuata, mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della
pubblica utilità delle opere previste.
5. PIANO PARTICOLAREGGIATO
TIPOLOGIE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO (Delibera G.R. n.6320/1989)
•
Piano Particolareggiato per insediamenti a carattere residenziale
•
Piano particolareggiato per insediamenti turistico-residenziali e/o a
carattere alberghiero (la determinazione della volumetria attribuita ad ogni
abitante viene stabilita in 60 mc, di cui 50 mc destinati esclusivamente a
residenza e 10 mc ad attività non residenziali)
•
Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi
•
Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) (si rinvia alla L. n.865/1971)
•
Piano Particolareggiato per insediamenti misti (residenziali e direzionali)
•
Piano Particolareggiato dei servizi
•
Piano Particolareggiato del centro storico
•
Piano di Recupero (PR) (si rinvia alle L. n.457/1978 o n.47/1985)
•
Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (PZ/PEEP) (si rinvia alle
L. n.167/1962 e n.865/1971)
6. PIANO DI RECUPERO
CONTENUTI
L.R. n.56/1980
•
Interventi finalizzati alla conservazione, al risanamento, al restauro e alla
ristrutturazione
•
Modalità di esecuzione di ciascun intervento
•
Unità minime di intervento
L. n.457/1978
•
Ai sensi della L. n.457/1978, il Piano di Recupero prevede la disciplina per
il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di zone degradate,
comprendenti singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree più
estese, attraverso interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione
edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica.
L. n.47/1985
•
Ai sensi della L. n.47/1985, il Piano di Recupero mira a risanare zone
degradate, di insediamenti abusivi carenti di urbanizzazioni primarie e
secondarie.
6. PIANO DI RECUPERO
ELABORATI (L.R. n.56/1980)
•
relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione, relazione
finanziaria con indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra
amministrazione e privati.
•
stralci degli elaborati di PRG
•
rappresentazione del Piano di Recupero su catastale
•
progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria
•
studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni altimetriche
•
unità minime di intervento
•
elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel Piano di Recupero
6. PIANO DI RECUPERO
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.56/1980)
•
Il Piano di Recupero può essere di iniziativa pubblica o di iniziativa
privata.
•
Se il Piano di Recupero è di iniziativa pubblica, la sua procedura di
formazione ed approvazione è identica a quella del Piano
Particolareggiato.
•
Se il Piano di Recupero è di iniziativa privata, occorre che la
proposta di Piano sia sottoscritta da proprietari rappresentanti
almeno i ¾ dell’imponibile catastale. La proposta di Piano è altresì
accompagnata da una convenzione regolante adempimenti e
rapporti tra proprietari ed amministrazione (come per il Piano di
Lottizzazione). La procedura di approvazione rimane identica a
quella del Piano Particolareggiato.
7. PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE
CONTENUTI
L.R. n.56/1980
Come per il Piano Particolareggiato
L. n.167/1962, n.10/1977
•
I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o che siano
capoluoghi di provincia sono tenuti a formare un piano delle zone
da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o
popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e
sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
•
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del
Consiglio Comunale, alla formazione del Piano.
•
L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in
relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un
decennio e non può essere inferiore al 40% e superiore al 70% di
quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di
edilizia abitativa nel periodo suddetto.
7. PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE
ELABORATI (L.R. n.56/1980)
•
Come per il Piano Particolareggiato
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.56/1980)
•
Come per il Piano Particolareggiato
7. PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE
ATTUAZIONE (L. n.167/1962, n.865/1971)
•
Le aree comprese nel Piano di Edilizia Economica e Popolare
approvato, sono espropriate dal Comune e cedute (al prezzo pari al
costo di acquisizione, maggiorato del costo delle relative opere di
urbanizzazione) agli IACP, alle cooperative edilizie, alle imprese, a
singoli.
•
Tali aree sono assegnate in diritto di proprietà (per una quota
volumetrica non inferiore al 20% e non superiore al 40% della
volumetria complessiva compresa nel Piano) e in diritto di superficie,
per la costruzione di case economiche e popolari.
•
La concessione del diritto di superficie ha una durata non inferiore a
60 anni e non superiore a 99 anni ed è rinnovabile una volta.
•
L’alloggio costruito su un’area ceduta con diritto di proprietà non può
essere alienato a nessun titolo, per un periodo di 10 anni dalla data
del rilascio della certificazione di abitabilità.
•
Il Piano si attua con interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e
convenzionata.
7. PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE
VALIDITA’ (L. n.167/1962, n.865/1971)
•
Il Piano di Edilizia Economica e Popolare ha validità di 18 anni,
prorogabili fino a 20.
8. PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
CONTENUTI (L.R. n.56/1980)
•
Come per il Piano Particolareggiato
ELABORATI (L.R. n.56/1980)
•
Come per il Piano Particolareggiato
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.56/1980)
•
Come per il Piano Particolareggiato
8. PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
ATTUAZIONE (L. n.865/1971)
•
Le aree comprese nel Piano di Insediamenti Produttivi approvato,
sono espropriate dal Comune e cedute (al prezzo pari al costo di
acquisizione, maggiorato del costo delle relative opere di
urbanizzazione) ad aziende e imprese che ne facciano richiesta.
Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate
da enti pubblici e aziende a partecipazione statale.
•
Tali aree sono assegnate in diritto di proprietà (per una quota
volumetrica non superiore al 50% della volumetria complessiva
compresa nel Piano) e in diritto di superficie (per la parte
rimanente), per la realizzazione di impianti produttivi a carattere
industriale, artigianale, commerciale e turistico.
•
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la
realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo
indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a 60
anni e non superiore a 99 anni.
8. PIANO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
VALIDITA’ (L. n.865/1971)
•
Il Piano di Insediamenti Produttivi ha validità di 18 anni,
prorogabili fino a 20.
9. PIANO DI LOTTIZZAZIONE
CONTENUTI (L.R. n.56/1980)
•
Come per il Piano Particolareggiato
ELABORATI (L.R. n.56/1980)
•
Come per il Piano Particolareggiato
9. PIANO DI LOTTIZZAZIONE
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE (L.R. n.6/1979, n.56/1980)
a)
•
La proposta di Piano è accompagnata da una convenzione regolante
adempimenti e rapporti tra proprietari ed amministrazione; i contenuti di tale
convenzione riguardano:
•
cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree per le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
•
realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria,
salvo totale o parziale monetizzazione delle stesse;
•
assunzione a carico dei proprietari degli oneri di urbanizzazione secondaria;
•
termini per l’ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione non superiore a
10 anni dalla stipula della convenzione, salvo sospensioni dovute alla mancata
inclusione delle aree in PPA;
•
congrue garanzie finanziarie per un importo non inferiore al 30% della spesa relativa
all’adempimento degli obblighi a carico dei proprietari;
•
sanzioni a carico dei proprietari nel caso di inosservanza degli obblighi di
convenzione e modalità di esecuzione forzata, da parte del Comune, delle opere non
realizzate in caso di persistente inosservanza.
•
La procedura di approvazione è identica a quella del Piano Particolareggiato.
9. PIANO DI LOTTIZZAZIONE
b)
•
Il Piano di Lottizzazione può essere proposto anche da uno solo dei
proprietari, sempre che il Piano di Lottizzazione non comporti modificazioni
delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri e preveda la ripartizione
percentuale degli oneri e degli utili.
•
Il Piano viene adottato e approvato con la procedura del comparto.
•
Il comparto (disciplinato dalla L.R. n.6/1979) persegue la ripartizione percentuale, tra
i proprietari e/o gli aventi titolo, degli utili e degli oneri connessi all’attuazione degli
strumenti urbanistici generali.
•
La procedura di adozione e approvazione in tal caso si articola come segue:
•
adozione e approvazione come per un comune Piano di Lottizzazione;
•
notifica ai proprietari e/o aventi titolo interessati al provvedimento, da parte del
sindaco ed entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione del Piano (di comparto),
indicando loro le modalità di esecuzione del comparto e i termini entro cui dovranno
dichiarare se intendono, da soli o riuniti in consorzio, eseguire le opere
programmate, previa stipula di apposita convenzione;
•
decorso il termine di 30 giorni, il Comune procede all’esecuzione d’ufficio del
comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari e/o aventi titolo
che non abbiano assentito al comparto.
•
Le aree e gli immobili espropriati vengono acquisiti al patrimonio del Comune
conservando la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
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