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TUA – 2° CORRETTIVO
D. LGS. 16 GENNAIO 2008, n°4
Avv. Paola Brambilla
Bergamo, 2 aprile 2008
BMEA Bergamo-Milano
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D. LGS. 16 gennaio 2008, n° 4
RISCRITTURA
Parte II – D. Lgs.152/06
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS),
PER LA VALUTAZIONE D’IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) E PER
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE (IPPC)
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PARTE I
Artt. 1 - 4
Disposizioni comuni e principi generali
PARTE II
Artt. 5 - 36
Principi generali per le procedure VIA, VAS, AIA
TITOLO I
Art. 5 - 10
La Valutazione Ambientale Strategica
TITOLO II
Artt. 11 - 18
La Valutazione d’Impatto Ambientale
TITOLO III
Artt. 19 - 29
Valutazioni ambientali interregionali/transfrontaliere
TITOLO IV
Artt. 30 - 32
Norme transitorie e finali
TITOLO V
Artt. 33 - 36
Allegati (7)
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ALLEGATI
• VAS
– Allegato I: Criteri per la verifica di assogettabilità di P/P alla VAS;
– Allegato VI: Contenuti del rapporto ambientale.
• VIA
– Allegato II: Progetti di competenza Statale;
– Allegato III: Progetti di competenza Regionale (Province
autonome);
– Allegato IV: Progetti sottoposti a verifica di competenza
regionale (province autonome);
– Allegato V: Criteri per la verifica di assogettabilità di cui all’art.
20;
– Allegato VII: Contenuti dello studio di impatto ambientale.
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VAS e VIA
VAS
La Valutazione Ambientale Strategica riguarda
piani o programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio
culturale
VIA
La Valutazione d’Impatto Ambientale riguarda
singoli progetti che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio
culturale
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• Le
Procedure
precedentemente
“correttivo” sono
norme vigenti al
procedimento.
VAS e VIA avviate
all’entrata in vigore del
concluse ai sensi delle
momento dell’avvio del
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PUNTI IN RILIEVO
• VAS
– Campo di applicazione allargato a:
• Piani di qualità dell’aria (precedentemente non menzionati);
• P/P relativi agli interventi di telefonia mobile (precedentemente
espressamente esclusi).
• VIA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Migliore definizione delle competenze;
VIA sul progetto definitivo;
Definizione di modifica sostanziale;
Nessuna esclusione per le attività di smaltimento e recupero in
procedura semplificata;
Attività di recupero rifiuti da R2 a R9 da Via obbligatoria a Verifica;
Le attività di recupero di rifiuti non pericolosi sono assoggettate a
verifica se superano le 10 t/g (precedentemente 100 t/g);
Norme di coordinamento (VIA – AIA – Autorizzazioni);
Inserimento nel SIA delle misure per il monitoraggio;
Eliminazione del silenzio – rigetto;
Tempistica: da 150 a 330 (390) giorni;
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COMPETENZE
In materia di VIA appare più agevole la
suddivisione tra progetti sottoposti a
Valutazione Statale e Regionale:
• VIA Statale:
– Progetti di cui all’allegato II;
• VIA Regionale:
– Progetti di cui agli allegati III e IV.
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MODIFICA SOSTANZIALE
• Nuova definizione:
– La variazione di un Piano,
Programma
o
Progetto
approvato, comprese, nel caso
dei progetti, le variazioni delle
loro caratteristiche o del loro
funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano
produrre
effetti
negativi
significativi sull’ambiente.
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• Vecchia definizione:
– Modif. sost. di un Piano,
Programma o Progetto: la
modifica di un P/P o Progetto
approvato che a giudizio
dell’A.C., possa avere effetti
significativi sull’ambiente;
– Modif. sost. di un’opera o
intervento: l’intervento su
un’opera già esistente dal
quale derivi un’opera con
caratteristiche sostanzialmente
diverse dalla precedente; per
le opere o interventi per i quali
nell’all. III…sono fissate soglie
dimensionali, costituisce mod.
sost. Anche l’intervento di
ampliamento, potenziamento
o estensione qualora detto
intervento, in sé considerato,
sia pari o superiore al 30% di
tali soglie.
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MODIFICHE VIA
• Art. 5, comma 1, lettere l) e l bis);
• Art. 6, comma 7, lettera b);
• Art. 20, commi 1, lettera b), 5 e 6.
Le modifiche/estensioni dei Progetti all. II e III, conformi
alle soglie indicate sono soggette a VIA.
Ogni altra modifica/estensione (comprese quelle relative
ai progetti dell’all. IV) sarà soggetta a procedura di
verifica e solo se emergerà la produzione di effetti
negativi significativi (modifica sostanziale) si dovrà
affrontare la VIA.
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NORME DI COORDINAMENTO E
SEMPLIFICAZIONI DEI
PROCEDIMENTI
Art. 10
• La VIA statale fa luogo dell’AIA per i progetti che
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•
•
ricadono nella normativa IPPC;
Qualora la VIA sia regionale in essa deve essere
coordinata la procedura di AIA e se le AA.CC.
coincidono le normative regionali possono
prevedere che la VIA faccia luogo dell’AIA;
VAS e VIA comprendono la Valutazione
d’Incidenza.
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Art. 26, comma 4
Il PROVVEDIMENTO DI VIA…
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• ….sostituisce e coordina tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati
in
materia
ambientale,
necessari per la realizzazione e l’esercizio
dell’opera o intervento, inclusa l’AIA.
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VAS
VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA
• Attuazione:
– Direttiva 2001/42/CE
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DEFINIZIONE
• Procedimento
Strategica:
di
Valutazione
Ambientale
– Processo che comprende lo svolgimento di una
verifica di assogettabilità (nei casi previsti),
l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento
di consultazioni, la valutazione del P/P, del rapporto e
degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un
parere motivato, l’informazione sulle decisioni e il
monitoraggio
PER:
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• Piani e Programmi che:
– Riguardano i settori agricolo, forestale, pesca,
energetico, industriale, trasporti, gestione rifiuti e
acque, qualità dell’aria, telecomunicazioni, turistico,
pianificazione territoriale o destinazione dei suoli…e…
– Contengano
il
quadro
di
riferimento
per
l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o
comunque la realizzazione di progetti sottoposti a
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
– Siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici;
– Siti classificati d’importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica.
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ESCLUSIONI
• Piani e Programmi a scopi di difesa nazionale
•
•
caratterizzati da urgenza o coperti da segreto di
Stato;
Piani e Programmi finanziari o di bilancio;
Piani di protezione civile in caso di pericolo per
l’incolumità pubblica.
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ALTRE DEFINIZIONI
• AUTORITA’ PROCEDENTE:
la P.A. che elabora il P/P; la P.A. che recepisce, adotta o
approva il P/P se lo stesso è predisposto da altro
soggetto pubblico o privato;
• AUTORITA’ COMPETENTE:
la P.A. cui compete il provvedimento di verifica,
l’elaborazione del parere motivato;
• PROPONENTE:
soggetto pubblico/privato che elabora il P/P;
• SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE:
le P.A. / E.P. che per specifiche competenze o
responsabilità in campo ambientale possono essere
interessate agli impatti sull’ambiente di P/P.
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EFFETTUAZIONE DELLA VAS
• La VAS è effettuata durante la fase preparatoria
del Piano o programma e le procedure
amministrative relative sono inserite nelle
procedure ordinarie tese all’approvazione dello
stesso.
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VAS – AUTORITA’ COMPETENTE
VAS - STATALE
VAS - REGIONALE
Ministero dell’ambiente e della
Tutela del territorio e del mare
P. A. individuata
dalle leggi regionali (prov. aut.)
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RAPPORTO AMBIENTALE
• Parte centrale della VAS è la predisposizione del
•
RAPPORTO AMBIENTALE dove sono individuati,
descritti e valutati gli impatti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale che
l’attuazione del Piano potrebbe comportare;
Devono essere evidenziate le alternative che
possono adottarsi in considerazione degli
obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano o
programma;
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RAPPORTO AMBIENTALE - segue
• Le informazioni da fornire all’interno del
•
•
Rapporto sono riportate nell’All. VI;
Il proponente attiva una fase preliminare al fine
di poter discutere con l’A.C. e gli altri soggetti
competenti il dettaglio delle informazioni da
inserire nel Rapporto (90 giorni);
Al Rapporto deve essere allegata una sintesi non
tecnica dei contenuti del Piano o Programma e
degli altri dati ed informazioni contenuti nel
rapporto.
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INFORMAZIONI SULLA DECISIONE
• La valutazione è espressa in un Parere motivato
•
•
che può dare luogo ad una revisione del P/P.;
P/P, R.A., parere motivato e la documentazione
acquisita vengono quindi trasmesse all’autorità
competente per la decisione;
Le autorità preposte all’approvazione dei Piani,
attraverso le Agenzie Ambientali, esercitano il
controllo sugli effetti significativi derivanti
dall’attuazione degli stessi (monitoraggio).
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Proponente /Aut. Proc.
Consultazione
90 giorni
Autorità competente
Soggetti competenti
Rapporto preliminare
Rapporto ambientale
Sintesi non tecnica
Piano / programma
Autorità competente
Regioni e Province
interessate
60 giorni
Avviso (GU / BURL)
consultazione
90 giorni
Parere motivato
Decisione
Autorità procedente
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Pubblicazione
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VAS REGIONALE
• Le Regioni hanno 12 mesi di tempo per
adeguare il proprio ordinamento alle
disposizioni del decreto che troveranno
applicazione diretta trascorso tale termine.
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VAS - Regione Lombardia
• Art. 4 ex L.R. 11 marzo 2005, n° 12 –
Legge per il governo del territorio;
• DCR 13 marzo 2007, n° 351 - Indirizzi
generali per la valutazione di piani e
programmi;
• DGR 27 dicembre 2007, n° 6420 –
Determinazione della procedura per la
valutazione di piani e programmi.
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VIA
Valutazione d’Impatto
Ambientale
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VALUTAZIONE d’IMPATTO AMBIENTALE
VIA - Oggetto
• Sono sottoposti a VIA:
– Progetti allegati II e III;
– Progetti allegato IV se ricadenti anche parzialmente in
aree protette;
• Se possono avere impatti significativi (verifica):
– Progetti allegato II per sviluppo/collaudo e non
utilizzati per più di 2 anni;
– Modifiche/estensioni progetti allegato II;
– Progetti allegato IV;
• Per progetti all. III e IV se in aree protette,
soglie dimensionali ridotte al 50%.
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Studio d’Impatto Ambientale
• E’ predisposto sulla base dell’all. VII (e sugli esiti
•
della consultazione preventiva, se attivata);
Deve comunque contenere:
– Descrizione del progetto;
– Descrizione delle misure per evitare, ridurre,
compensare gli impatti negativi rilevanti;
– Dati per individuare e valutare i principali impatti nelle
fasi di realizzazione e di esercizio;
– Descrizione delle alternative compresa l’opzione zero;
– Misure per il monitoraggio.
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Progetto definitivo
Istanza
Proponente
SIA
eventuale consultazione
preliminare sui contenuti del
SIA
Sintesi non tecnica
Copia avviso stampa
Autorità Competente
Regione
Provincia
Comuni
consultazione
60 giorni
valutazione
Proponente
Entro 30 giorni successivi alla
scadenza del termine per le c.
90 giorni
Provvedimento di VIA
espresso e motivato
notizia a mezzo stampa
modifiche
integrazioni
chiunque
abbia interesse
se sostanziali
60 + 60 giorni
120 giorni (60 + 60 per risposta)
Pubblicazione
no
Consiglio dei Ministri
60 giorni
Provvedimento di VIA
espresso e motivato
20 giorni
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PROVVEDIMENTO DI VIA
• Dalla
data
di
pubblicazione
del
provvedimento decorrono i 5 anni entro i
quali il progetto sottoposto a VIA deve
essere realizzato pena una reiterazione
della procedura stessa.
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Titolo IV
VALUTAZIONI INTERREGIONALI E
TRANSFRONTALIERE
• Nel caso di Piani o Progetti di competenza regionale:
…localizzati sul territorio di regioni confinanti la valutazione è
effettuata d’intesa tra le autorità competenti;
…che possono avere impatti rilevanti su regioni confinanti, l’autorità
competente è tenuta a informare e acquisire i pareri dalle autorità
competenti di queste regioni e degli enti locali interessati.
Per P/P e Progetti di competenza regionale che interessano i territori
di più Regioni, in caso di conflitto tra A.C. il PdC puo’ stabilire che si
applichino le procedure previste per la competenza statale.
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VALUTAZIONI INTERREGIONALI E
TRANSFRONTALIERE (II)
• Se gli impatti di un P/P o Progetto rilevano
sull’ambiente di altro Stato o se questi ne
faccia comunque richiesta, Il Ministro
dell’ambiente notifica P/P o Progetto allo
stesso, fissando un termine (non > 60 gg)
perché lo Stato coinvolto possa esprimere
l’interesse a partecipare alla procedura.
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IPPC
• Per ogni richiesta di AIA “nazionale”, il richiedente dovrà
versare, a titolo di acconto, la somma di 25.000 euro;
Modifiche al D. Lgs 59/05:
• Art. 5, comma 1, lettera H): la domanda di AIA dovrà contenere le
attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono
l’intervento di APAT/ARPA;
• Art. 5, comma 10: discrezionalità in capo all’A.C. circa la
convocazione della conferenza di servizi (prima obbl.);
• Art. 5, comma 11: viene chiarito che l’A.C. può rilasciare l’AIA anche
se non interviene il parere del Sindaco ai sensi degli art. 216/217
R.D. 1265/34 o il parere dell’APAT/ARPA sul monitoraggio e il
controllo degli impianti e delle emissioni.
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