PIANO DI CONTROLLO
OLIO RIVIERA LIGURE DOP
Ed. 03 Rev. 01
Corso di aggiornamento
29 settembre 2015
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO (PdC § 4, 5 e 12)
Iscrizione al SIAN
e costituzione/
aggiornamento del
fascicolo aziendale
OLIVICOLTORI: entro il 30 giugno
fatta salva la possibilità di accettare domande oltre detto
termine a fronte di tempistiche idonee per le verifiche di
conformità, ma comunque non oltre il 30 settembre
FRANTOIANI E CONFEZIONATORI: anche oltre il 30
giugno, ma prima dell’inizio dell’attività DOP
Mod. B1
Richiesta di
inserimento
Verifica telematica
(portale SIAN)
Verifica documentale
ALLEGATI AL MOD. B1
 Copia attestazione avvenuto pagamento tariffa
 Copia dell’autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6
Reg. 852/2004 e s.m.i.
Iscrizione al SIAN e/o
fascicolo aziendale assente
SI
La
documentazione
presentata è
completa e
adeguata?
Diniego del
riconoscimento
NO
Documentazione cartacea e/o
telematica incompleta
Richiesta integrazione
entro 15 giorni
NO
Incarico
al Tecnico
controllore
Verbale di visita
ispettiva
Valutazione del
verbale
L’azienda
dispone dei
requisiti per
l’iscrizione?
SI
ISCRIZIONE
NEGLI ELENCHI
entro 15 giorni
dalla data del
verbale
Aggiornamento
elenchi SIAN
OLIVICOLTORI
•
•
iscrizione al SIAN
fascicolo aziendale
•
entro il 30 giugno fatta salva la
possibilità per la CCIAA - ODC
di accettare domande oltre detto
termine a fronte di tempistiche
idonee per la verifica di
conformità dell’olivicoltore, ma
comunque non oltre il 30
settembre
Semplificazione: non occorre inviare gli
allegati relativi alle superfici olivetate che
la Struttura di controllo può scaricare dal
SIAN
Problematica:
Disllineamento delle superfici dei
soggetti già iscritti alla DOP tra SIAN e
quanto risulta presso la Struttura di
controllo.
FRANTOIANI E CONFEZIONATORI
• iscrizione al SIAN
Allegare
al
mod.
B1
copia
dell’autorizzazione sanitaria/notifica
registrazione art. 6 reg. 852/2004 e
s.m.i., in caso di inserimento del
locale di stoccaggio
Possono essere accettate domande
di adesione anche oltre il 30 giugno
della campagna in corso, purchè la
domanda alla CCIAA – ODC
competente pervenga prima dell’inizio
dell’attività
di
frangitura,
movimentazione o confezionamento
del prodotto DOP.
Semplificazione:
giacenze.
sono
Problematica:
Al momento non sono
planimetrie dei locali.
visibili
visibili
le
le
OBBLIGHI GENERALI DEGLI OPERATORI (PdC § 8.1)
Gli operatori inseriti nell’elenco devono:
•accertarsi dei requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli e dal disciplinare di
produzione ed effettuare adeguata registrazione;
•registrare i reclami e le relative azioni correttive adottate;
•registrare le non conformità e fornire evidenza oggettiva che le materie prime, i
semilavorati e il prodotto finito non conformi siano esclusi dal circuito tutelato DOP;
•gestire ed archiviare la documentazione prevista dal piano dei controlli in modo da
agevolare le verifiche da parte del tecnico ispettore della CCIAA - ODC e delle
Autorità ufficiali preposte al controllo;
•garantire al personale incaricato al sistema di controllo l’accesso ai luoghi ed alla
documentazione secondo quanto richiesto dal personale stesso;
•conservare tutta la documentazione riguardante la DOP presso l’azienda per almeno
5 anni dalla data di emissione;
•registrare le date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate nel caso in cui le
produzioni generiche ed a denominazione protetta vengano separate temporalmente;
•adempiere agli obblighi finanziari ed amministrativi connessi all'attività di controllo.
Gli operatori devono dare evidenza alla CCIAA - ODC durante le verifiche
ispettive, delle avvenute registrazioni e del rispetto dei requisiti di
conformità previsti dal disciplinare di produzione.
Nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e
quelli in uscita e i dati devono essere giustificati dagli opportuni documenti
(registrazioni telematiche e fatture/DDT/buoni di consegna).
Nel caso di prodotto certificato, confezionato ed etichettato, il controllo può
effettuarsi soltanto tramite l’esame dei dati presenti nel registro telematico,
qualora alcuni dati non siano ancora stati registrati viene presa in
considerazione la documentazione commerciale. (PdC § 8.2.4)
TEMPISTICHE
Tutte le registrazioni e le comunicazioni a cui è tenuto l’operatore sono da
intendersi «giorni festivi inclusi»
OBBLIGHI SPECIFICI – OLIVICOLTORI (PdC § 8.2)
•Raccolgono le olive direttamente dall’albero a mano o con mezzi meccanici.
•Eseguono la raccolta entro il 31 marzo.
•Rispettano la resa massima di 7.000 kg di olive per ettaro (anche in annate
particolarmente favorevoli tale resa dovrà essere riportata entro tale limite, attraverso
accurata cernita, purché la produzione globale non superi del 20% il limite massimo sopra
riportato).
•Costituiscono e aggiornano il fascicolo aziendale come previsto dalle vigenti norme in
materia. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive
e/o prima della molitura delle olive.
•Nell’ambito del fascicolo aziendale forniscono le informazioni, per appezzamento e
singola particella, riguardanti le superfici olivatate, produzione massima per ettaro, sesto di
impianto, il numero di piante, le varietà coltivate, nonché altre informazioni richieste dal
disciplinare di produzione e pertinenti il fascicolo aziendale medesimo.
•Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso
e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il
frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni sul
registro telematico dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione
che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 chilogrammi per campagna di
commercializzazione. Diversamente le annotazioni sul registro devono essere effettuate
entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione, giorni festivi
compresi. La tenuta dei registri può essere delegata.
• Forniscono evidenza all’acquirente della data, e se necessario, delle modalità e
della quantità di olive raccolte.
Documentazione attestante la consegna delle olive
(DDT, apposita modulistica predisposta dall’OdC, ecc…)
Poiché il DDT (ex mod. B4) non viene più trasmesso alla
Struttura di controllo è fondamentale che l’olivicoltore ne
conservi una copia, oggetto di controllo in fase di visita
ispettiva
Schema dei controlli – ID 26 e 27
Controllo ispettivo:
Verifica dei documenti di tutti i conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al
sistema di controllo.
Non conformità lieve:
Mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità
Non conformità grave:
Mancanza di documentazione non giustificabile attraverso altre modalità
Poiché il DDT (ex mod. B4) non viene più trasmesso alla CCIAA-ODC, la
produzione di olive può essere verificata solo attraverso la consultazione del
registro di molitura del portale SIAN, solo in caso di controllo preliminare al
prelievo o in fase di verifica ispettiva
Il controllo della resa non potrà pertanto essere fatto ad ogni singolo
conferimento di olive e ciò potrebbe determinare problematiche di
superamento della resa che potrebbero andare ad inficiare intere partite di olio
•
In caso di produzione contemporanea di olive destinate a divenire olio DOP e di
olive da mensa dai medesimi oliveti iscritti nel circuito della denominazione, l’olivicoltore è
obbligato a comunicare alla struttura di controllo (tramite mail, fax o sistema informatico
predisposto ad hoc) i quantitativi di olive destinate a mensa, al fine di una verifica dei
quantitativi prodotti rispetto al limite di resa del disciplinare.
Schema dei controlli – ID 28, 29 e 30
Controllo documentale:
Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa
previsti dal disciplinare.
Non conformità lieve:
Superamento entro il 20% della resa massima (esclusione del prodotto percentuale
in esubero) oppure superamento oltre il 20% della resa massima con prodotto non
ancora commercializzato (esclusione dell’intero prodotto)
Non conformità grave:
Superamento oltre il 20% della resa massima con prodotto commercializzato
(esclusione dell’intero prodotto)
OBBLIGHI SPECIFICI – FRANTOIANI (PdC § 8.2.2)
•Provvedono alla molitura delle olive conformemente al disciplinare, con una resa
massima del 25%.
•Conservano la documentazione di consegna delle olive degli olivicoltori e/o i documenti
giustificativi.
•Annotano i dati nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a
quello dell’operazione, giorni festivi compresi. La tenuta dei registri può essere delegata.
•Annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal
registro telematico di molitura e di movimentazione olive.
OBBLIGHI SPECIFICI – CONFEZIONATORI (PdC § 8.2.3)
•Annotano i dati nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a
quello dell’operazione, giorni festivi compresi. La tenuta dei registri può essere delegata.
•Annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal
registro telematico in termini di movimentazione, stoccaggio o confezionamento.
•Inviano bozza delle etichette al Consorzio di Tutela ed attendono l’autorizzazione della
stampa della stesse;
•Richiedono la consegna dei collarini numerati, tramite invio della richiesta di rilascio
collarini al Consorzio per la tutela dell’olio extravergine d’oliva DOP “Riviera Ligure".
CONTROLLI IN ACCETTAZIONE, IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’
(PdC § 14 e 15)
Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre specificare durante la
transazione del prodotto, a qualsiasi titolo, ad altri operatori di filiera,
l’appartenenza alla DOP.
FRANTOIANI
Il responsabile all’accettazione deve prendere in carico le olive dopo avere verificato e
registrato nei tempi e modalità previsti dal SIAN:
• la presenza dell’olivicoltore nell’elenco degli operatori controllati inviato dalla CCIAA –
ODC, ovvero tramite registro telematico;
• la presenza della documentazione attestante la consegna delle olive (DDT,
apposita modulistica predisposta dall’OdC, Mod. B2, Mod. B3, ecc.)
adeguatamente compilata in ogni sua parte.
CONFEZIONATORI
Il responsabile all’accettazione deve prendere in carico il prodotto dopo avere verificato e
registrato nei tempi e modalità previsti dal SIAN:
• la presenza del fornitore nell’elenco degli operatori controllati inviato dalla CCIAA –
ODC ovvero tramite registro telematico;
• la corretta identificazione dell’olio preso in carico, attraverso i documenti (DDT,
apposita modulistica predisposta dall’OdC, ecc).
SEPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI (PdC § 15.3)
L’operatore inserito nel sistema dei controlli deve garantire, in
caso di lavorazioni che coinvolgono più processi produttivi per
la realizzazione di prodotti non rientranti nel campo di
applicazione della DOP, la separazione spazio-temporale tra i
diversi processi.
In particolare, nel caso in cui le produzioni vengano
separate spazialmente, gli operatori dovranno identificare le
linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati
informandone l’OdC;
nel caso in cui le produzioni generiche e a
denominazione protetta vengano invece separate
temporalmente, gli operatori provvederanno a registrare le
date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate.
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE (PdC § 16, 17, 24, 25)
Richiesta di analisi
TELEMATICA
Al momento della richiesta di
campionamento deve essere
dichiarata l’omogeneità della partita e
che l’olio da sottoporre al prelievo ha
le caratteristiche della categoria olio
extravergine di oliva.
Richiesta di
revisione
entro 6 giorni
Il lotto di olio destinato alle analisi
deve essere chiaramente identificato
sul registro telematico come «olio atto
a divenire DOP»
L’analisi è
conforme ai
parametri
disciplinati?
Incarico
al Tecnico controllore
Verbale di
prelievo
Esame organolettico
Declassamento del
prodotto non conforme
sul registro telematico
adeguando le indicazioni
sui serbatoi
OPPURE
Notifica tempestiva
dell’esito negativo
delle analisi
NON CONFORMITA’
GRAVE
NO
Controllo telematico della
tracciabilità della partita
(sono previste non conformità
«di vario tipo»)
Verifica ispettiva con spese a
carico dell’operatore entro 15 giorni
dall’accertamento del mancato
aggiornamento del registro
telematico
NO
Notifica della
CONFORMITÀ
dell’analisi
L’analisi è
conforme ai
parametri
disciplinati?
SI
Esame
chimico - fisico
SI
Il dato analitico rilevato
a seguito delle analisi
di laboratorio sarà
conforme al
disciplinare di
produzione se rientra
nell’intervallo
dell’incertezza di
misura ovvero
nell’ampiezza del
campo di valori indicati
nel rapporto di prova
Termini di validità del certificato di analisi
dell’olio
A
Nessuna scadenza successivamente
all’analisi iniziale conforme
B
90 giorni
Trascorso tale termine il lotto dovrà essere
sottoposto a nuove analisi.
C
45 giorni
Trascorso tale termine il lotto dovrà essere
sottoposto a nuove analisi.
Condizioni di conservazione dell’olio
In recipienti di acciaio inossidabile o altri materiali inerti non
assorbenti sotto battente di azoto o argon a temperatura
costantemente compresa tra 15 e 18° C;
In vasche interrate porcellanate o in cemento vetrificato a
temperatura compresa tra 15 e 18° C;
In vasche in acciaio interrate, purché isolate dalla terra da una
struttura in cemento e mantenute ad una temperatura compresa
tra 15 e 18° C.
in recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non
assorbenti, con coperchio a tenuta ermetica e galleggiante
pneumatico “sempre pieno” a temperatura inferiore a 18° C;
In recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non
assorbenti, con il solo coperchio a tenuta ermetica ma
completamente riempiti e, una volta aperti, il cui contenuto sia
destinato
all’immediato
imbottigliamento
per
la
commercializzazione, a temperatura inferiore a 18° C;
In tutte le condizioni di conservazione diverse da quelle indicate ai
punti A e B, la durata del certificato di analisi rimane pertanto di 45
giorni.
Ai fini della verifica dei termini di validità del certificato di analisi, tutti gli
operatori che a qualsiasi titolo detengono partite di olio già certificate
effettuano almeno un monitoraggio giornaliero della temperatura di
stoccaggio dell’olio certificato. Il monitoraggio della temperatura può
essere effettuato sia sull’ambiente, sia sul prodotto stesso, in ragione della
realtà aziendale.
Il Tecnico nel verbale segnala che in quel momento la temperatura è idonea e
il produttore dichiara che la temperatura viene monitorato giornalmente. (non
obbligatorio il registro ma consigliato)
In caso di vendita della partita certificata con validità 90 giorni, prima del 45°
giorno o con validità illimitata, l’attestazione di idoneità avrà validità 45
giorni dalla data indicata sul documento di accompagnamento del
prodotto attestante la vendita. Tale modifica del limite temporale di validità
dell’attestato di idoneità dovrà essere comunicato all’acquirente.
MANCATO ASSOLVIMENTO PECUNIARIO (PdC § 31)
Il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari genera una richiesta di
pagamento da parte della CCIAA - ODC. La richiesta consiste nell’invio di
una lettera in cui viene indicato il corrispettivo da pagare e le modalità di
pagamento nonché i termini entro cui fornire prove dell’avvenuto
pagamento. Qualora l’operatore non saldi quanto dovuto, l’OdC
comunica l’inadempienza all’ICQRF.
Nella citata comunicazione della CCIAA - ODC all’operatore dovrà essere
evidenziato anche il seguente estratto normativo: Il D.Lgs. 297 del
19/11/2004 Art. 3 comma 2) prevede salva l'applicazione delle norme
penali vigenti, che il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non
assolve gli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo
svolgimento dell'attività della struttura di controllo, per la denominazione
protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del
MIPAAF, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al
triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Le sanzioni sono
di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ufficio Territoriale ICQRF Nord Ovest.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Dott. Sergio Carozzi
Dott.ssa Antonella Casanova
Dott.ssa Anna Ristagno
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