REGIONE DELL'UMBRIA 1 esecuzione lavori relativi ai Piani 1994 OGGETTO: Modalità e 1995 degli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria del patrimonio storico artistico, ex lege 292/68. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 A P R I L E 1995 3 105 n. presenti X CARNIERI CLAUDIO Presidente MORETTI STEFANO Vice Presidente ANTONINI NADIA Assessore BARTOLINI GIAM PAOLO Assessore BORGOGNONI MARIANO Assessore CAPUCCELLI LUCIANO Assessore NERI PIER LUIGI Assessore ROMOLI EDO Assessore X SERENI MARINA Assessore X assenti X X X X X X ATTO Presidente: CLAUDIO Relatore: EDO ROMOLI Segretario verbalizzante: AMMINISTRATA ESECUTIVO i CARNIERI R A F F A E L E BISCONTINI Centro Stampo rtoygnatm LA GIUNTA REGIONALE VISTO l'allegato documento istruttorie redatto dal II Settore dell'Ufficio Edilizia ed Attrezzature per servizi; CONSIDERATO che le proposte contenute nel predetto documento possono essere fatte proprie per le considerazioni riportate nello stesso; PRESO ATTO ai sensi dell'art. 20 del regolamento interno di questa Giunta: a) del parere favorevole di regolarità1 tecnicoamministrativa espresso dai responsabili delle competenti strutture orgnizzative; b) del parere1 favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dai dirigenti degli Uffici proponenti; VISTO il Regolamento interno di questa Giunta; A VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge; D E L I B E R A 1) di approvare il documento istruttorie predisposto dal III Settore dell'Ufficio Edilizia corredato dei pareri di cui all'art.20 del regolamento interno della Giunta regionale, che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2) di stabilire che l'esecuzione degli interventi sugli immobili di proprietà1 di Enti pubblici, di cui agli atti deliberativi di Giunta regionale n. 653/95 e n.1240/95, e' affidata alle stesse Amministrazioni proprietarie con le modalità1 definite dalla Legge regionale n. 19/86 e successive integrazioni; 3) di precisare che la documentazione prevista dagli art.10, 11 e Il/bis della Legge regionale n.19/86, come modificata dalla L.R. 10/88, dovrà1 pervenire alla Regione entro i seguenti termini: (in carenza, si 1 provvedera alla revoca del contributo concesso con le modalità1 previste dall'art.17 della stessa Legge regionale n.19/86): a) giorni 120, decorrenti dalla data di comunicazione del presente atto, per la presentazione del progetto esecutivo, corredato del parere di competenza della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici a norma degli artt. 11, 12 e 18 della legge 1089/39, e della deliberazione di approvazione dello stesso da parte dell'Ente beneficiario (vedi L.R. n.19/86 art.10); b) giorni 90, decorrenti dalla data di emanazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale che approva il progetto e accolla le spese a carico dell'Amministrazione regionale (vedi art.16 legge n.1089/39 e successive modificazioni), per la presentazione all'Ufficio Edilizia della Giunta regionale del verbale di inizio e consegna dei lavori; e) giorni 150, decorrenti dalla data del verbale di inizio dei lavori, per la presentazione della deliberazione con la quale l'Ente, sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta, rendiconta il primo 50 per cento della somma accordata (vedi L.R. n.19/86 art.ll); d) giorni 300, decorrenti dalla data del verbale di segue atto n. 4) 5) 6) 7) inizio dei lavori, per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della rendicontazione, debitamente approvata dalla amministrazione beneficiarla, del totale della somma accordata (vedi L.R. n.19/86 art.ll); di richiedere all'Ente beneficiario di dichiarare, nella deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, l'impossibilita' di far fronte autonomamente alle spese per gli interventi che si rendono necessari per impedire il deterioramento del bene oggetto di finanziamento, richiedendo pertanto l'accollo della spesa a carico della Regione, con i fondi ad essa trasferiti dallo Stato ai sensi della legge n.537 del 24 dicembre 1993; di affidare all'Ufficio Edilizia ed Attrezzature per Servizi le funzioni di vigilanza sulla realizzazione degli interventi; di stabilire, per i beni di proprietà' eclesiastica, di invitare il titolare del bene a trasmettere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento dell'intervento, la dichiarazione concernente l'impossibilita1 di far fronte autonomamente alle spese necessarie per impedire il deterioramento del bene. Contestualmente lo stesso titolare avanzerà' istanza perche' i lavori vengano eseguiti a cura e a carico della Regione, con i fondi ad essa trasferiti dallo stato con la legge n.537 del 24 dicembre 1993, conferendo all'uopo procura speciale per l'esecuzione delle opere e dei necessari adempimenti amministrativi; di affidare infine l'esecuzione degli interventi sugli immobili di proprietà1 eclesiastica, di cui agli atti deliberativi,—di Giunta regionale n. 653/95 e n.1240/95,1 all'Ufficio/ Eàà4izia della Giunta regionale, in virtù della yro^u^ra del titolare del bene, di cui al punto prec IL PRESIDENT IL RELATORE: IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: cMG4/ca 95 - pag. segue atto n. I *n - pag. 4 Allegato A 15, DOCUMENTO ISTRUTTORIO OGGETTO: Modalità1 esecuzione lavori relativi ai Piani 1994 e 1995 degli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria del patrimonio storico artistico, ex lege 292/68. La Giunta regionale con deliberazioni n. 653 del 9 febbraio 1995 e n. 1240 del 22 febbraio 1995, in attuazione della legge n. 537/93 e con i fondi assegnati dalla Conferenza Stato-Regioni con deliberazione 13 ottobre 1994, ha approvato i Piani relativi agli anni 1994 e 1995 degli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria sul patrimonio storico artistico non statale presente sul territorio regionale. In considerazione della limitatezza del finanziamento concesso rispetto alle richieste avanzate dai vari soggetti, l'Amministrazione regionale nella predisposizione dei Piani ha privilegiato gli edifici di proprietà' degli Enti pubblici e quelli di proprietà' di Istituti religiosi. Dovendo ora definire le modalità' di attuazione degli interventi individuati con i Piani sopra richiamati, si ritiene opportuno che, per quanto concerne i lavori previsti negli edifici pubblici, l'attuazione delle opere venga affidata direttamente alle Amministrazioni proprietarie del bene con le procedure previste dalla Legge regionale n. 19/86 e successive integrazioni. Per quanto concerne invece i beni di proprietà' eclesiastica si ritiene che, anche in analogia con le procedure fino ad oggi adottate dal Ministero Lavori Pubblici - Provveditorato regionale alle OO. PP. all'esecuzione dei lavori e dei necessari adempimenti amministrativi provveda la Regione stessa, in virtù' di apposita procura speciale sottoscritta dal proprietario del bene, tenuto conto dell'interesse pubblico coinvolto (salvaguardia e recupero del bene), nonché' della circostanza che tali soggetti spesso non hanno la competenza e la struttura per poter far fronte ai diversi oneri imposti dalle numerose e complesse disposizioni vigenti in materia. Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale: - di stabilire che l'esecuzione degli interventi sugli immobili di proprietà1 di Enti pubblici, di cui agli atti deliberativi di Giunta regionale n. 653/95 e n.1240/95, e 1 affidata alle stesse Amministrazioni proprietarie con . le modalità' definite dalla Legge regionale n. 19/86 e successive integrazioni; di precisare che la documentazione prevista dagli art.10, 11 e Il/bis della Legge regionale n.19/86, come modificata segue atto n - Pag. 5 dalla L.R. 10/88, dovrà' pervenire alla Regione entro seguenti termini: (in carenza, si provvedera' 1 alla revoc del contributo concesso con le modalità previste dall'art.17 della stessa Legge regionale n.19/86): a) giorni 120, decorrenti dalla data di comunicazione del presente atto, per la presentazione del progetto esecutivo, corredato del parere di competenza della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici a norma degli artt. 11, 12 e 18 della legge 1089/39, e della deliberazione di approvazione dello stesso da parte dell'Ente beneficiario (vedi L.R. n.19/86 art.10); b) giorni 90, decorrenti dalla data di emanazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale che approva il progetto e accolla le spese a carico dell'Amministrazione regionale (vedi art.16 legge n.1089/39 e successive modificazioni), per la presentazione all'Ufficio Edilizia della Giunta regionale del verbale di inizio e consegna dei lavori; e) giorni 150, decorrenti dalla data del verbale di inizio dei lavori, per la presentazione della deliberazione con la quale l'Ente, sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta, rendiconta il primo 50 per cento della somma accordata (vedi L.R. n.19/86 art.ll); d) giorni 300, decorrenti dalla data del verbale di inizio dei lavori, per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della rendicontazlone del totale della somma accordata, debitamente approvata dalla amministrazione beneficiarla (vedi L.R. n.19/86 art.ll); di richiedere all'Ente beneficiario di dichiarare, nella deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, l'impossibilita" di far fronte autonomamente alle spese per gli interventi che si rendono necessari per impedire il deterioramento del bene oggetto di finanziamento, richiedendo pertanto l'accollo della spesa a carico della Regione,, con i fondi ad essa trasferiti dallo Stato ai sensi della legge n.537 del 24 dicembre 1993; di affidare all'Ufficio Edilizia ed Attrezzature per Servizi le funzioni di vigilanza sulla realizzazione degli interventi; di stabilire, per i beni di proprietà' eclesiastica, di invitare il titolare del bene a trasmettere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento dell'intervento, la dichiarazione concernente l'impossibilita' di far fronte autonomamente alle spese necessarie per impedire il deterioramento del bene. Contestualmente lo stesso titolare avanzerà' istanza perche' i lavori vengano eseguiti a cura e a carico della Regione, con i fondi . ad essa trasferiti dallo Stato con la legge n.537 del 24 dicembre 1993, conferendo all'uopo procura speciale per l'esecuzione delle opere e dei necessari adempimenti amministrativi ; segue atto n. > M' - pag. 6 di affidare infine l'esecuzione degli interventi sug immobili di proprietà1 eclesiastica, di cui agli atti deliberativi di Giunta regionale n. 653/95 e n.1240/95, all'Ufficio Edilizia della Giunta regionale, in virtù1 di procura del titolare del bene, di cui al punto precedente. Perugia, 18 Aprile 1995 GLI ISTRUTTORI (Ing. Maurizio Grandolini) DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICO AMMINISTRATIVA -VISTO: si propone per le determinazioni di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del regolamento interno della Giunta; -Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità' tecnico-amministrativa della su estesa proposta. Perugia, 18 Aprile 1995 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE DI SETTORE Ing. Maurizio Grandolini PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ' II Dirigente dell'Ufficio Edilizia ed Attrezzature per Servizi, VISTA la proposta in oggetto 1 indicata; ATTESO che sulla stessa e stato espresso il prescritto parere della regolarità1 tecnica; non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità' ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, del regolamento interno della Giunta. Perugia, 18 Aprile 1995 II Dirigente tófell'Ufficio Ing. Luciajrp9Tortoioli CHG4/C.