REGIONE DELL'UMBRIA
1
esecuzione lavori relativi ai Piani 1994
OGGETTO: Modalità
e 1995
degli interventi
di restauro
e
di
manutenzione straordinaria del patrimonio storico
artistico, ex lege 292/68.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 A P R I L E
1995
3 105
n.
presenti
X
CARNIERI CLAUDIO
Presidente
MORETTI STEFANO
Vice Presidente
ANTONINI NADIA
Assessore
BARTOLINI GIAM PAOLO
Assessore
BORGOGNONI MARIANO
Assessore
CAPUCCELLI LUCIANO
Assessore
NERI PIER LUIGI
Assessore
ROMOLI EDO
Assessore
X
SERENI MARINA
Assessore
X
assenti
X
X
X
X
X
X
ATTO
Presidente:
CLAUDIO
Relatore:
EDO ROMOLI
Segretario verbalizzante:
AMMINISTRATA
ESECUTIVO i
CARNIERI
R A F F A E L E BISCONTINI
Centro Stampo rtoygnatm
LA
GIUNTA
REGIONALE
VISTO l'allegato documento istruttorie redatto dal II
Settore dell'Ufficio Edilizia ed Attrezzature per servizi;
CONSIDERATO che le proposte contenute nel predetto documento
possono essere fatte proprie per le considerazioni riportate
nello stesso;
PRESO ATTO ai sensi dell'art. 20 del regolamento interno di
questa Giunta:
a) del
parere
favorevole
di regolarità1
tecnicoamministrativa
espresso dai responsabili delle
competenti strutture orgnizzative;
b) del parere1 favorevole
sotto
il
profilo
della
legittimità
espresso
dai
dirigenti
degli
Uffici
proponenti;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
A VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) di approvare il documento istruttorie predisposto dal III
Settore dell'Ufficio Edilizia corredato dei pareri di cui
all'art.20
del
regolamento
interno
della
Giunta
regionale, che si allega al presente atto e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che l'esecuzione
degli interventi sugli
immobili di proprietà1 di Enti pubblici, di cui agli atti
deliberativi di Giunta regionale n. 653/95 e n.1240/95,
e' affidata alle stesse Amministrazioni proprietarie con
le modalità1 definite dalla Legge regionale n. 19/86 e
successive integrazioni;
3) di precisare che la documentazione prevista dagli art.10,
11 e Il/bis
della Legge
regionale n.19/86,
come
modificata dalla L.R. 10/88, dovrà1 pervenire
alla
Regione entro
i seguenti termini: (in carenza,
si
1
provvedera
alla
revoca
del
contributo
concesso
con
le
modalità1 previste
dall'art.17 della
stessa
Legge
regionale n.19/86):
a) giorni 120, decorrenti dalla data di comunicazione del
presente atto, per la presentazione del progetto
esecutivo, corredato del parere di competenza della
Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici a norma degli artt. 11, 12 e 18
della legge
1089/39, e
della deliberazione
di
approvazione
dello
stesso
da
parte
dell'Ente
beneficiario (vedi L.R. n.19/86 art.10);
b) giorni 90, decorrenti dalla data di emanazione del
Decreto del Presidente della Giunta regionale che
approva il progetto e accolla le spese a carico
dell'Amministrazione regionale (vedi art.16
legge
n.1089/39 e successive modificazioni),
per la
presentazione all'Ufficio
Edilizia
della
Giunta
regionale del verbale di inizio e consegna dei lavori;
e) giorni 150, decorrenti dalla data del verbale di
inizio dei
lavori, per
la presentazione
della
deliberazione con la quale l'Ente, sulla base degli
stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi
e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta, rendiconta
il primo 50 per cento della somma accordata (vedi L.R.
n.19/86 art.ll);
d) giorni 300, decorrenti dalla data del verbale di
segue atto n.
4)
5)
6)
7)
inizio dei lavori, per l'ultimazione dei lavori e la
presentazione della rendicontazione,
debitamente
approvata dalla amministrazione beneficiarla,
del
totale della
somma accordata (vedi L.R. n.19/86
art.ll);
di richiedere all'Ente beneficiario di dichiarare, nella
deliberazione di approvazione del progetto esecutivo,
l'impossibilita' di far fronte autonomamente alle spese
per gli interventi che si rendono necessari per impedire
il deterioramento del bene oggetto di finanziamento,
richiedendo pertanto l'accollo della spesa a carico della
Regione, con i fondi ad essa trasferiti dallo Stato ai
sensi della legge n.537 del 24 dicembre 1993;
di
affidare all'Ufficio Edilizia ed Attrezzature per
Servizi
le funzioni di vigilanza sulla realizzazione
degli interventi;
di stabilire, per i beni di proprietà' eclesiastica, di
invitare il titolare del bene a trasmettere entro 30
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
ammissione
al
finanziamento
dell'intervento,
la
dichiarazione concernente l'impossibilita1 di far fronte
autonomamente alle spese necessarie per impedire il
deterioramento del bene.
Contestualmente lo
stesso
titolare avanzerà' istanza perche' i lavori vengano
eseguiti a cura e a carico della Regione, con i fondi ad
essa trasferiti dallo stato con la legge n.537 del 24
dicembre 1993, conferendo all'uopo procura speciale per
l'esecuzione
delle opere e dei necessari adempimenti
amministrativi;
di affidare infine l'esecuzione degli interventi sugli
immobili di proprietà1 eclesiastica, di cui agli atti
deliberativi,—di Giunta regionale n. 653/95 e n.1240/95,1
all'Ufficio/ Eàà4izia della Giunta regionale, in virtù
della
yro^u^ra del titolare
del bene, di
cui al
punto prec
IL PRESIDENT
IL RELATORE:
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
cMG4/ca
95
- pag.
segue atto n.
I *n
- pag. 4
Allegato A 15,
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Modalità1 esecuzione lavori relativi ai Piani 1994 e
1995
degli interventi
di restauro
e
di
manutenzione straordinaria del patrimonio storico
artistico, ex lege 292/68.
La Giunta regionale
con deliberazioni n.
653 del 9
febbraio 1995 e n. 1240 del 22 febbraio 1995, in attuazione
della legge n. 537/93 e con i fondi assegnati dalla
Conferenza Stato-Regioni con deliberazione 13 ottobre 1994,
ha approvato i Piani relativi agli anni 1994 e 1995 degli
interventi di restauro e di manutenzione straordinaria sul
patrimonio storico artistico non statale presente
sul
territorio regionale.
In
considerazione della limitatezza
del finanziamento
concesso rispetto alle richieste avanzate dai vari soggetti,
l'Amministrazione regionale nella predisposizione dei Piani
ha privilegiato gli edifici di proprietà' degli
Enti
pubblici e quelli di proprietà' di Istituti religiosi.
Dovendo
ora definire le modalità' di
attuazione degli
interventi individuati con i Piani sopra richiamati, si
ritiene opportuno che, per quanto concerne i lavori previsti
negli edifici pubblici, l'attuazione delle opere venga
affidata direttamente alle Amministrazioni proprietarie del
bene con le procedure previste dalla Legge regionale n.
19/86 e successive integrazioni.
Per quanto concerne invece i beni di
proprietà'
eclesiastica si ritiene che, anche in analogia con le
procedure fino ad oggi adottate dal Ministero
Lavori
Pubblici - Provveditorato
regionale alle OO. PP.
all'esecuzione dei lavori e dei necessari
adempimenti
amministrativi provveda la Regione stessa, in virtù' di
apposita procura speciale sottoscritta dal proprietario del
bene, tenuto conto dell'interesse
pubblico
coinvolto
(salvaguardia e recupero del bene),
nonché'
della
circostanza che tali soggetti spesso non hanno la competenza e
la struttura per poter far fronte ai diversi oneri imposti
dalle numerose e complesse disposizioni vigenti in materia.
Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:
- di stabilire che l'esecuzione
degli interventi sugli
immobili di proprietà1 di Enti pubblici, di cui agli atti
deliberativi di Giunta regionale n. 653/95 e n.1240/95, e 1
affidata alle stesse Amministrazioni proprietarie con . le
modalità' definite dalla Legge regionale n. 19/86 e
successive integrazioni;
di precisare che la documentazione prevista dagli art.10,
11 e Il/bis della Legge regionale n.19/86, come modificata
segue atto n
- Pag. 5
dalla L.R. 10/88, dovrà' pervenire alla Regione entro
seguenti termini: (in carenza, si provvedera' 1 alla revoc
del contributo
concesso con
le modalità
previste
dall'art.17 della stessa Legge regionale n.19/86):
a) giorni 120, decorrenti dalla data di comunicazione del
presente atto, per la presentazione del progetto
esecutivo, corredato del parere di competenza della
Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici a norma degli artt. 11, 12 e 18
della legge
1089/39,
e della
deliberazione
di
approvazione
dello
stesso
da
parte
dell'Ente
beneficiario (vedi L.R. n.19/86 art.10);
b) giorni 90, decorrenti dalla data di emanazione del
Decreto del Presidente della Giunta regionale che
approva il progetto e accolla le spese a carico
dell'Amministrazione regionale (vedi art.16
legge
n.1089/39 e successive modificazioni),
per
la
presentazione all'Ufficio
Edilizia
della
Giunta
regionale del verbale di inizio e consegna dei lavori;
e) giorni 150, decorrenti dalla data del verbale di
inizio dei lavori, per
la presentazione della
deliberazione con la quale l'Ente, sulla base degli
stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi
e di ogni altra ulteriore spesa sostenuta, rendiconta
il primo 50 per cento della somma accordata (vedi L.R.
n.19/86 art.ll);
d) giorni 300, decorrenti dalla data del verbale di
inizio dei lavori, per l'ultimazione dei lavori e la
presentazione della rendicontazlone del totale della
somma
accordata,
debitamente
approvata
dalla
amministrazione
beneficiarla (vedi
L.R. n.19/86
art.ll);
di richiedere all'Ente beneficiario di dichiarare, nella
deliberazione di approvazione del progetto esecutivo,
l'impossibilita" di far fronte autonomamente alle spese per
gli interventi che si rendono necessari per impedire il
deterioramento del bene oggetto
di
finanziamento,
richiedendo pertanto l'accollo della spesa a carico della
Regione,, con i fondi ad essa trasferiti dallo Stato ai
sensi della legge n.537 del 24 dicembre 1993;
di affidare all'Ufficio Edilizia ed Attrezzature per
Servizi le funzioni di vigilanza sulla realizzazione degli
interventi;
di stabilire, per i beni di proprietà' eclesiastica, di
invitare il titolare del bene a trasmettere entro 30
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
ammissione
al
finanziamento
dell'intervento,
la
dichiarazione concernente l'impossibilita' di far fronte
autonomamente alle spese necessarie per impedire
il
deterioramento del
bene. Contestualmente
lo
stesso
titolare avanzerà' istanza perche' i lavori vengano
eseguiti a cura e a carico della Regione, con i fondi . ad
essa trasferiti dallo Stato con la legge n.537 del 24
dicembre 1993, conferendo all'uopo procura speciale per
l'esecuzione delle opere e dei necessari adempimenti
amministrativi ;
segue atto n.
> M'
- pag. 6
di affidare infine l'esecuzione
degli interventi sug
immobili di proprietà1 eclesiastica, di cui agli atti
deliberativi di Giunta regionale n. 653/95 e n.1240/95,
all'Ufficio Edilizia della Giunta regionale, in virtù1 di
procura del titolare del bene, di cui al punto precedente.
Perugia, 18 Aprile 1995
GLI ISTRUTTORI
(Ing. Maurizio Grandolini)
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PARERE IN
ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICO AMMINISTRATIVA
-VISTO: si propone per le determinazioni di competenza della
Giunta regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del
regolamento interno della Giunta;
-Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Regolamento interno
della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità'
tecnico-amministrativa
della
su
estesa
proposta.
Perugia, 18 Aprile 1995
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Maurizio Grandolini
PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ'
II
Dirigente dell'Ufficio Edilizia ed Attrezzature per
Servizi,
VISTA la proposta in oggetto 1 indicata;
ATTESO che sulla stessa
e
stato espresso il prescritto
parere della regolarità1 tecnica;
non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità'
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 20, comma 3, del regolamento interno della Giunta.
Perugia, 18 Aprile 1995
II Dirigente tófell'Ufficio
Ing. Luciajrp9Tortoioli
CHG4/C.
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