22 novembre 2006
DOGANA 2007:
contenzioso
Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Studio Legale Tributario
Santacroce Procida Fruscione
VERIFICA DA PARTE DELLE AUTORITA’ DI CONTROLLO
ES. La revisione dell’accertamento
MODALITA’ PER ACCEDERE ALLA REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO:

Le risorse proprie della Comunità Europea (dazi, Iva su dazio)
sono accertate dagli stessi Stati membri

L’importo viene “iscritto” da ogni Stato membro, a credito sul
conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Le somme iscritte sono riportate nella propria contabilità dalla
Commissione Europea
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LE MODALITÀ PER PROCEDERE ALLA REVISIONE
DELL’ACCERTAMENTO
D’ufficio
 La comunicazione dei maggiori dazi da
versare deve pervenire al debitore entro
3 anni dalla data in cui è stata
accettata la dichiarazione in dogana,
salvi i casi di reato
 E’ possibile nei casi in cui si riscontri una
diversità di valore, origine, quantità o
classificazione della merce rispetto al
dichiarato
 Ogni atto di accertamento, d’ufficio o a
istanza di parte, è nullo se non
motivato circa le ragioni della revisione
Ad istanza di parte
La richiesta va presentata nei 3
anni dall’accettazione della
dichiarazione
E’ possibile nei medesimi casi
di quella d’ufficio
Esclude l’applicazione di
sanzioni in caso risulti un
maggior debito
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LE MODALITÀ PER PROCEDERE ALLA REVISIONE
DELL’ACCERTAMENTO (segue)
Le diverse modalità di accertamento
Se il dichiarante in dogana non
contesta l’accertamento
effettuato dalla dogana
sulla dichiarazione presentata
l’accertamento diviene definitivo
con l’apposizione di data e firma
del funzionario sulla bolletta
contenente la nuova
liquidazione dei diritti
Nei tre anni successivi all’
appuramento della bolletta
doganale la dogana può fare
luogo alla revisione dell’
accertamento, notificando
successivamente apposito
avviso di rettifica
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LE MODALITÀ PER PROCEDERE ALLA REVISIONE
DELL’ACCERTAMENTO (segue)

Ai sensi della l. 212/00 (“Statuto dei diritti del contribuente, art. 7) e del d. lgs.
374/90 (recante nuove disposizioni in tema di accertamento doganale, art. 5
bis), tutti gli atti dell’amministrazione doganale devono essere motivati “a pena
di nullità”

La motivazione deve contenere la precisa indicazione dei “presupposti di fatto”
e delle “ragioni giuridiche” dell’accertamento

E’ ammessa la motivazione “per relationem” ad atti presupposti (ad es.,
verbale di revisione dell’accertamento) solo se tali atti sono stati notificati al
contribuente
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LE MODALITÀ PER PROCEDERE ALLA REVISIONE
DELL’ACCERTAMENTO (segue)
La notifica degli atti di accertamento
Può essere effettuata:
Al dichiarante
individuato nella
bolletta doganale
Allo spedizioniere
doganale che ha
eseguito l’operazione
in rappresentanza
diretta (art. 40 TULD)
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Alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane
CIRCOLARE 13/D/03 - AGENZIA DELLE DOGANE –
“MANUALE PROCEDURALE PER LA REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO”: atti
che devono essere compiuti dagli Uffici per procedere alla revisione dell’accertamento
La circolare 13/D/03 specifica che gli Uffici possono, in caso di revisione d’ufficio:
 invitare gli operatori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a fornire personalmente o
tramite i propri rappresentanti, entro un termine non inferiore a 15 giorni, ogni prova, documento o
notizia relativa all’operazione doganale
 richiedere ulteriori prove o informazioni anche a soggetti pubblici o privati
 accedere nei luoghi adibiti all’esercizio delle attività produttive e commerciali, ovvero negli altri
locali dove sono depositate le scritture contabili ed ogni altra documentazione e/o le merci da
sottoporre ad eventuali controlli ed ispezioni
La circolare 13/D/03 specifica che gli Uffici possono, in caso di revisione ad istanza di parte:
 verificare la legittimazione del proponente, che dovrà risultare il proprietario delle merci e che
agisce direttamente o avvalendosi dell’istituto della rappresentanza in dogana, di cui all’art. 5 del
codice doganale comunitario
 verificare il rispetto del termine triennale di decadenza
 verificare le condizioni che supportano la richiesta di revisione
Successivamente l’Ufficio procederà come nella revisione a sua iniziativa
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I RIMEDI AMMINISTRATIVI
A fronte della notifica di un atto di accertamento l’operatore ha
oggi a disposizione due alternative:
Entro 60 giorni dalla
notifica dell’atto di accertamento
o della rettifica del DAU
ricorso giurisdizionale
alla Commissione Tributaria
provinciale competente
per territorio
Entro 10 giorni (se trattasi di
accertamento effettuato all’atto
dell’importazione) o 30 giorni
(se trattasi di revisione nel
triennio) istanza alla dogana
di redazione del verbale di
controversia doganale
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I RIMEDI AMMINISTRATIVI
(segue)
A fronte della notifica di una modifica della voce doganale TARIC
indicata nella bolletta l’operatore può:
Entro 60 giorni dalla
notifica della rettifica del DAU
ricorso giurisdizionale
alla Commissione Tributaria
provinciale competente
per territorio
Entro 10 giorni (se trattasi di
accertamento effettuato all’atto
dell’importazione) o 30 giorni
(se trattasi di revisione nel
triennio) istanza alla dogana
di redazione del verbale di
controversia di tariffa
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LA CONTROVERSIA DOGANALE:
modalità di effettuazione
La controversia doganale si svolge secondo le seguenti fasi:

richiesta dell’operatore alla Dogana competente affinché rediga un
“verbale di controversia doganale” in contraddittorio

a fronte della richiesta, possono essere prelevati campioni della
merce ai fini delle analisi; nell’impossibilità di farlo, può farsi luogo
all’acquisizione di disegni, fotografie o quanto altro necessario per
meglio identificare la merce
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LA CONTROVERSIA DOGANALE:
modalità di effettuazione (segue)
La fase successiva alla firma del verbale di controversia investe:

il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane competente per
territorio, cui l’operatore deve chiedere, per il tramite della Dogana che
ha redatto il verbale, di procedere alla risoluzione della controversia

a tale fine occorre presentare un’ulteriore apposita istanza

il termine per produrre tale istanza è perentorio ed è di 30 giorni
dalla firma del verbale
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LA CONTROVERSIA DOGANALE:
modalità di effettuazione (segue)
Successivamente all’istanza al Direttore Regionale:

è possibile per l’operatore produrre i documenti e i mezzi di prova
ritenuti utili ai fini della decisione

pur non essendo obbligatorio, normalmente nel corpo stesso dell’istanza
di risoluzione della controversia si ricostruiscono in modo chiaro ed
ampio i profili di fatto della vicenda e i motivi per i quali si contesta
l’accertamento effettuato dalla Dogana
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LA CONTROVERSIA DOGANALE:
modalità di effettuazione (segue)
IL COLLEGIO DEI PERITI

Prima della sua decisione, il Direttore Regionale deve acquisire il parere del Collegio
Regionale di Periti Doganali

Sia la Dogana che l’operatore possono produrre memorie e documenti in vista
dell’adunanza del Collegio e possono fare richiesta di essere sentiti prima della decisione

Del giorno dell’udienza viene dato avviso alle parti

E’ un organo tecnico composto di un presidente, quattro membri effettivi e due supplenti

I componenti sono nominati con apposito decreto e scelti tra soggetti particolarmente
qualificati in materia doganale e merceologica

Non possono farne parte gli spedizionieri doganali ed i dipendenti dell’amministrazione
finanziaria
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LA CONTROVERSIA DOGANALE:
modalità di effettuazione (segue)

La controversia doganale si conclude con una determinazione del
Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane, visto il parere del Collegio dei
Periti, che non è vincolante, ma ove il Direttore Regionale voglia
discostarsene, dovrà fornire adeguata motivazione delle ragioni

La decisione della controversia definisce la revisione dell’accertamento e
deve essere notificata all’operatore unitamente al parere del Collegio dei
Periti

Dalla notifica, l’operatore ha 60 giorni per ricorrere alla Commissione
Tributaria Provinciale, avverso l’avviso di rettifica impugnato con la
controversia se il Direttore Regionale ha confermato l’accertamento, contro il
provvedimento di quest’ultimo in caso di parziale accoglimento del gravame
o di riforma dell’atto
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I rimedi giurisdizionali
IL PROCESSO TRIBUTARIO DOGANALE IN GENERALE
Sono impugnabili dinanzi le Commissioni:
- l’avviso di accertamento del tributo;
- l’avviso di liquidazione del tributo;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il ruolo e la cartella di pagamento;
- l’avviso di mora;
- il rifiuto espresso o tacito di rimborso o
sgravio di tributi, sanzioni pecuniarie ed
interessi o altri accessori non dovuti
Sono altresì impugnabili
- il diniego o la revoca di agevolazioni
o il rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge
preveda l’autonoma impugnabilità
davanti alle Commissioni tributarie.
- Dal 2002 l’elencazione non è più
tassativa (l. 448/01)
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IL PROCESSO TRIBUTARIO DOGANALE IN GENERALE
La struttura della giustizia tributaria è la seguente:
Commissione Tributaria
Provinciale
(1° grado)
Commissione Tributaria
Regionale
(2° grado)
Corte Suprema di Cassazione
(Sezione V^ Tributaria)
- Giudice di sola legittimità
e non di merito -
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Le modalità di introduzione del giudizio
Il giudizio in Commissione Tributaria si avvia con la proposizione di un ricorso.
Il ricorso deve contenere l’indicazione (art. 18 del d. lgs. 546/92):
- della Commissione tributaria cui è diretto;
- del nome e cognome del ricorrente o della denominazione della Società e del suo
legale rappresentante, della residenza o sede legale o del domicilio
eventualmente eletto nel territorio dello Stato, del codice fiscale;
- dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane avverso il quale è proposto (Circoscrizione
doganale, Ufficio Tecnico di Finanza, ecc.);
- dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
- dei motivi di ricorso.
La mancanza di uno dei sopra elencati elementi determina l’inammissibilità del
ricorso
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Le modalità di introduzione del giudizio
I termini processuali sono:
Nei 30 giorni successivi
alla notifica il ricorso
deve essere depositato
in Commissione Tributaria
Entro 60 giorni dalla notifica
del provvedimento che si
impugna
va notificato il ricorso
La controparte (l’Agenzia in primo grado, il soccombente in appello)
ha 60 giorni (non perentori) dalla ricezione del ricorso per costituirsi
in giudizio
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La fase di primo grado dinanzi le Commissioni
Provinciali

La parte privata può stare in giudizio personalmente

L’assistenza tecnica di un professionista abilitato (avvocato, dottore
commercialista, ragioniere, spedizioniere doganale – in questo caso solo per
i giudizi concernenti i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane - ecc.)
è necessaria per tutti i giudizi il cui valore sia superiore a € 2582,28

L’Ufficio sta in giudizio in persona dei propri funzionari, che provvedono
direttamente alla difesa dell’Amministrazione (il patrocinio dell’Avvocatura
dello Stato è facoltativo in appello e obbligatorio solo in Cassazione)
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La fase di primo grado dinanzi le Commissioni
Provinciali (segue)
Costituzione in giudizio delle parti
Il ricorrente si costituisce in giudizio depositando:
 1. il ricorso con la prove dell’avvenuta notifica;
 2. la procura ad litem, ove conferita, al difensore;
 3. i documenti a sostegno del ricorso, che devono essere indicati in calce
all’atto stesso.
L’Ufficio si costituisce in giudizio depositando il fascicolo di parte contenente le
controdeduzioni ed i documenti che offre in comunicazione.
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La fase di primo grado dinanzi le Commissioni
Provinciali (segue)
La trattazione della causa

Il Presidente della Sezione della Commissione tributaria cui è assegnato il
ricorso, avvenuta la presentazione delle deduzioni dell’Ufficio, ovvero
decorso il termine previsto per la costituzione in giudizio dell’Ufficio, fissa
l’udienza di discussione

La data dell’udienza viene comunicata, a cura della segreteria della
Sezione, ad entrambe le parti almeno 30 giorni liberi prima
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La fase di primo grado dinanzi le Commissioni
Provinciali (segue)

In via ordinaria la vertenza è trattata in Camera di Consiglio, dunque, in
assenza di tutte le parti

Ciascuna parte può però chiedere, nel ricorso o con apposita istanza
notificata alle altre parti e depositata nella Segreteria della Commissione,
che la controversia sia trattata in pubblica udienza

Entrambe le parti possono produrre documenti fino a 20 giorni liberi prima
dell’udienza fissata per la trattazione del merito
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La fase di primo grado dinanzi le Commissioni
Provinciali (segue)
Il deposito di memorie in vista della decisione
In caso di trattazione in camera
di consiglio:
-Fino a 10 giorni liberi prima
della data di udienza
-Eventuali memorie di replica fino
a 5 giorni liberi prima
In caso di trattazione in pubblica
udienza:
-Fino a 10 giorni liberi prima
della data di udienza
-Non sono ammesse altre
memorie scritte
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La fase di primo grado dinanzi le Commissioni
Provinciali (segue)
La sospensione feriale dei termini

Ai sensi della l. 742/69 relativa alla “sospensione feriale dei termini
processuali” tutti i termini processuali sono sospesi di diritto dall’1 agosto
al 15 settembre compresi di ogni anno

La decorrenza dei termini che inizierebbe in tale periodo è dunque
posticipata al 16 settembre, mentre quelli che corrono al 31 luglio
riprendono a decorrere ancora dal 16 settembre
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La sospensione dell’atto impugnato
La disciplina del processo tributario consente al ricorrente di chiedere al
Giudice del 1° grado di merito la sospensione dell’esecuzione dell’atto
impugnato (art. 47, d. lgs. 546/92); condizioni fondamentali per la
proposizione di tale richiesta sono l’esistenza:

del pericolo di incorrere in un danno grave ed irreparabile, a seguito
dell’esecuzione del provvedimento impugnato o impugnando (c.d. periculum
in mora);

dell’apparenza di un ricorso ammissibile e fondato (c.d. fumus boni juris);

di un processo di merito incardinato, ovvero incardinando dinanzi al Giudice
tributario.
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La sospensione dell’atto impugnato (segue)
La sospensione cautelare dei provvedimenti concernenti i dazi doganali
soggiace all’art. 244, commi 2 e 3, del Reg. CEE n. 2913/92 (CDC), per cui:
-
basta la sussistenza di uno solo dei due requisiti per la sospensiva (solo il
fumus o solo il periculum);
-
quando la decisione impugnata abbia per effetto l’applicazione di dazi
all’importazione o di dazi all’esportazione, la sospensione dell’esecuzione è
subordinata all’esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia
si può non esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del
debitore, ciò possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
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La sospensione dell’atto impugnato (segue)

L’istanza può essere proposta nello stesso ricorso o con
atto separato, notificato alle altre parti e depositato in
segreteria

La trattazione dell’istanza viene fissata dal Presidente
della Commissione alla prima Camera di Consiglio utile; la
data viene comunicata alle parti almeno 10 giorni liberi
prima

La decisione viene presa con ordinanza motivata e non
impugnabile
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Lo svolgimento del giudizio di appello

L’appello deve essere proposto nelle stesse forme e con le stesse
modalità del ricorso di primo grado

Variano solo i termini: 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo
grado o 1 anno dalla sua pubblicazione (eventualmente maggiorato
della sospensione feriale dall’ 1/8 al 15/9 di ogni anno)

L’Ufficio deve farsi autorizzare alla proposizione dell’appello da parte
della Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente
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Lo svolgimento del giudizio di appello (segue)
Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente
incerto uno degli elementi essenziali di seguito elencati:







l’indicazione della Commissione tributaria cui l’appello è diretto;
l’indicazione dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è
proposto l’appello;
gli estremi della sentenza impugnata;
l’esposizione sommaria dei fatti;
l’oggetto della domanda;
i motivi specifici dell’impugnazione;
la sottoscrizione del difensore dell’appellante e l’indicazione
dell’incarico al difensore.
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Lo svolgimento del giudizio di appello (segue)

Il giudizio di appello si svolge con le medesime modalità e i
medesimi termini del giudizio di primo grado

Non vi è la fase della sospensione della sentenza impugnata

L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto
anche se non è decorso il termine decadenziale stabilito dalla
legge. Tale divieto introduce anche nel processo tributario il
principio della c.d. "consumazione dell'impugnazione"
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Il ricorso per cassazione

Si può ricorrere alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale solo per vizi di legittimità (vizi di
procedura o vizi nell’interpretazione e applicazione di norme
sostanziali)

Il termine è identico a quello del ricorso in appello: 60 giorni dalla
notifica della sentenza di secondo grado o 1 anno dalla sua
pubblicazione (eventualmente maggiorato della sospensione
feriale dall’ 1/8 al 15/9 di ogni anno)
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Il ricorso per cassazione
Ai sensi dell’art. 360 del cod. proc. civ., le sentenze emanate dalle
Commissioni tributarie regionali possono essere impugnate,
con ricorso per cassazione, soltanto per:
 motivi attinenti alla giurisdizione;
 violazione delle norme sulla competenza;
 violazione o falsa applicazione di norme di diritto (trattasi di un caso di
errore in judicando);
 nullità della sentenza o del procedimento;
 omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
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Il ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione:

va notificato esclusivamente a mezzo di Ufficiale
Giudiziario presso l’Avvocatura dello Stato in Roma

nei 20 giorni successivi alla notifica il ricorso deve essere
depositato nella Cancelleria della Corte, unitamente a
copia autentica della sentenza, ai fascicoli di parte dei gradi
precedenti e alla richiesta, vistata dalla Segreteria della
Commissione Tributaria Regionale, di trasmissione del
fascicolo d’ufficio alla Corte di Cassazione
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Il ricorso per cassazione
La controparte, ricevuta la notifica del ricorso:
 ha 40 giorni di tempo per notificare – nel domicilio eletto dal ricorrente nel
ricorso medesimo - il cd. controricorso, che può eventualmente contenere un
ricorso incidentale

nei 20 giorni successivi alla notifica il controricorso va depositato nella
Cancelleria della Corte di Cassazione

il giudizio prosegue d’ufficio, con la fissazione dell’udienza pubblica e la
possibilità per le parti di scambiarsi memorie fino a 5 giorni prima di tale
udienza, dove possono intervenire tramite i propri legali
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LA CONTROVERSIA DOGANALE