Le novità del D.L 90/2014, convertito nella L.114/2014;
le ultime novità in materia di affidamento di servizi, forniture e lavori l’«irregolarità essenziale» – Il decreto “sblocca Italia”: D.L. 133/2014 .
12 NOVEMBRE 2014
IL SOCCORSO ISTRUTTORIO e LE MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL
PROCESSO AMMINISTRATIVO
Avv. Dover Scalera
1
IL SOCCORSO ISTRUTTORIO ANTE RIFORMA
il c.d. “soccorso istruttorio” è previsto dall’art. 46, co. 1, codice dei contratti
pubblici (non inciso dalla novella recata dal più volte richiamato d.l. n. 70 del
2011), secondo cui “1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni
appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati. 1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e
dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del
plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le
lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di
esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”
2
CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 9/2014
1) il “soccorso istruttorio” costituisce un doveroso ordinario modus procedendi
2)
3)
4)
5)
volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor
partecipationis e della semplificazione;
il “soccorso istruttorio”, dal punto di vista sistematico, rappresenta una
applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall’art. 3,
l. 7 agosto 1990, n. 241;
Il “soccorso istruttorio” è operante solo per le regolarizzare ed integrare
dichiarazioni o documenti già presentati e non per il caso di omissione di
documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione
dalla legge di gara;
Il “soccorso istruttorio” è attivabile solo in relazione ai requisiti soggettivi e
non per completare l’offerta;
Soccorso è attivabile purchè il possesso del requisito sia individuabile dagli
atti depositati ovvero per la interpretazione di clausole ambigue.
3
D.L. 24/06/204 n.90 conv .L. 11/08/2014 n.114 - Titolo IV Misure per lo
snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico
Art.39 comma 1
1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma
2,
è
inserito
il
seguente:
«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non
inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara
e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere.
4
Art.39 comma 1
1. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante
non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso
dalla gara.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura,
né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte
5
Art. 39 commi 2 e 3
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma
1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni
ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di
affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6
Lessico infelice foriero di incertezze interpretative e applicative ( Cosn.
Stato Ad. Plen. 16/2014)
Art. 46. Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di
esclusione
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se
necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e
da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta
o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori
prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando
o al disciplinare di gara.
7
ANAC Determinazione
“Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e
dell’art. 46 comma 1 ter del Dlgs 163/06”
Finalità della norma: semplificazione e deflazione del contenzioso
 La finalità della norma è quella di evitare esclusione dalla gara per mere carenze
documentali compresa la mancanza assoluta delle dichiarazioni.
La sanzione è direttamente correlata alla omissione o alle irregolarità negli elementi o
nelle dichiarazioni rese sui requisiti di partecipazione ed è prevista per tutte le
procedure di aggiudicazione ( anche per le procedure ristrette in cui non è obbligatoria la
cauzione ex art. 75 dlgs 163/06;)
 il versamento della sanzione è dovuto anche in caso di regolarizzazione ed
indipendentemente da essa;
 la cauzione garantisce la sanzione non ne costituisce il presupposto
Inversione di principio in base al quale è generalmente sanabile qualsiasi carenza
omissione o irregolarità con il solo limite della inalterabilità dell’offerta, della
certezza sulla provenienza della stessa, del principio di segretezza e inalterabilità
delle condizioni in cui versano i concorrenti alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
8
ANAC Determinazione
“Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art.
46 comma 1 ter del Dlgs 163/06”
ANAC individua 4 categorie di irregolarità:
1) Irregolarità non sanabili → sanzione (?) ed esclusione senza soccorso
2) Irregolarità essenziali ossia mancanza o incompletezza di elementi e
dichiarazioni indispensabili → sanzione e soccorso istruttorio
3) Irregolarità non essenziali ma esigibili ossia mancanza incompletezza o
irregolarità di dichiarazioni ed elementi non indispensabili ma esigibili al
fine di una celere e certa verifica → soccorso istruttorio senza sanzione
4) Irregolarità non essenziali ossia mancanza incompletezza o irregolarità di
dichiarazioni non indispensabili né esigibili → né sanzione né soccorso
istruttorio
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ANAC Determinazione
“Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art.
46 comma 1 ter del Dlgs 163/06
Irregolarità non sanabili perché irrimediabili
oConsegna tardiva dell’offerta;
oMancata sottoscrizione dell’offerta e della domanda di partecipazione: l’offerta priva di
sottoscrizione è nulla;
oMancato sopralluogo (mentre è sanabile la mancata allegazione della dichiarazione di
avvenuto sopralluogo);
o assenza della dichiarazione di avvalimento
oIrregolarità concernenti adempimenti formali di partecipazione alla gara nella misura
costituiscono applicazione del principio di segretezza delle offerte, ad es:
i. Mancata indicazione sul plico esterno riferimento alla gara;
ii. Mancata sigillatura ermetica plico esterno e buste interne;
iii. Mancata indicazione busta interna al plico idonea indicazione contenuto (salvo che
sia indirettamente desumibile e/o mancata separazione busta economica
o Omesso versamento contributo Autorità
o Assenza della dichiarazione di subappalto quando necessario per documentare il
possesso dei requisiti richiesti
o Inadempimenti autoescludenti (assenza requisiti, fallimento etc)
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ANAC Determinazione
“Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art.
46 comma 1 ter del Dlgs 163/06”
Irregolarità essenziali
Dinanzi ad una omissione, incompletezza, irregolarità di una dichiarazione
essenziale la stazione appaltante deve avviare il procedimento dell’art. 38
comma 2 bis del Codice: dove prima c’era l’esclusione ora c’è la
procedimentalizzazione del soccorso istruttorio
Si procede alla esclusione solo nel caso di inadempimento nel termine di 10
giorni ovvero nel caso in cui l’istruttoria confermasse l’assenza del requisito;
L’art. 46 1 ter consente di applicare il meccanismo a ogni ipotesi di
incompletezza o irregolarità degli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti
terzi
11
ANAC Determinazione
“Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art.
46 comma 1 ter del Dlgs 163/06
Irregolarità
essenziali x mancanza incompletezza, irregolarità
dichiarazioni o elementi indispensabili sanabili con sanzione:
 omissione, incompletezza irregolarità dichiarazioni ex art. 38 comma 1;
 omissioni o irregolarità in relazione alla presentazione della cauzione;
( elementi)
Mancata allegazione dichiarazione sopralluogo;
Mancata
allegazione della
dichiarazione di avvalimento;
documentazione
a
corredo
della
 impegno a costituirsi in raggruppamento;
12
ANAC Determinazione
“Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art.
46 comma 1 ter del Dlgs
Irregolarità sanabili in quanto esigibili senza attivazione procedura art.
38 comma 2 bis ( soccorso istruttorio senza sanzione):
Mancata indicazione: posizione INPS, INAIL, Cassa Edile; indicazione estremi
decreto Tribunale x concordato con continuità; Agenzia entrate territorialmente
competente.
13
Irregolarità che non richiedono attivazione soccorso istruttorio in
quanto riferite ad elementi non essenziali

mancata o errata indicazione su 1 o più delle buste interne del
riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta;
Mancata indicazione del riferimento alla gara su uno o più documenti;
Mancata apposizione sul plico della indicazione del giorno e dell’ora
fissati per l’espletamento della procedura di gara

Assenza degli elementi da indicare nella domanda di partecipazione:
domicilio eletto per le comunicazioni, posta elettronica e fax
14
Consiglio di Stato Adunanza Plenaria SENTENZA 30 luglio 2014, n.16
1.
La dichiarazione sostitutiva, relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste
dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, può essere legittimamente riferita in via generale ai
requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale
le singole situazioni ostative previste dal legislatore. Una dichiarazione sostituiva
siffatta è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante
l’uso
dei
poteri
di
soccorso
istruttorio.
2.
La dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste
dall’art. 38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i
soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano
essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri
pubblici. Una dichiarazione sostituiva siffatta è completa e non necessita di
integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.
Questa pronuncia fa transitare tutte le dichiarazioni ( ex art. 38 comma 1)
relative alle informazioni acquisibili d’ ufficio tra quelle non indispensabili
rispetto alle quali non è necessario attivare il soccorso istruttorio
15
Problematiche connesse al subprocedimento del soccorso istruttorio
Soccorso istruttorio come sub - procedimento presupposto o come
procedimento parallelo?
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura,
né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte
Questo inciso farebbe propendere per la soluzione del procedimento parallelo
con possibilità che intervengano ammissioni o esclusioni successivamente
alla ammissione delle offerte (in contrasto con quanto previsto all’art.48
comma 2 dlgs163/06 ma evita collusioni e recepisce inversione fasi di gara ex
art. 56 Dir.2014/24.
Ad. Plen. 9/2014 = soluzione del procedimento presupposto da completare
prima della ammissione delle offerte
16
DUBBI SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Cosa accade se il concorrente soccorso non corrisponde la sanzione?
La regolarizzazione avviene anche in assenza di pagamento della sanzione , sarà
dovere della S.A attivarsi sulla cauzione ( se c’è e non c’è rifiuto del garante, con
gli ordinari strumenti dell’ordinamento)
È possibile il soccorso istruttori in sede di esame dell’offerta?
Va riconosciuta la possibilità di effettuare il soccorso istruttorio con riferimento a
tutte le dichiarazioni che seppure estranee al contenuto ed alla provenienza
dell’offerta, ne possono costituire corredo essenziale. Il doppio soccorso potrebbe
riguardare lo stesso concorrente. In questo caso doppia sanzione ?? NO. Il
procedimento in parallelo consentirebbe di coordinare le richieste.
E’ possibile la reiterazione del soccorso istruttorio ?
Se la S.A. non ha formulato la richiesta di chiarimento con esatta indicazione del
contenuto e delle persone che devono rendere la dichiarazione, la SA dovrebbe
reiterare la richiesta
17
Il rito degli appalti dopo il DL 90/2014 le modifiche al CPA introdotte dagli
art.li 40 e 41
Esiste un rito speciale per gli appalti pubblici all’interno del Dlgs 104/2010 (C.P.A.)
disciplinato all’art. 120;
L’art. 120 cpa prevede un rito ulteriormente accelerato rispetto al rito abbreviato
comune disciplinato dall’art. 119 cpa;
I giudizi in materia di appalti viene definito, con sentenza in forma semplificata ( art.
74 cpa: manifesta fondatezza, o irricevibilità, inammissibilità improcedibilità o
infondatezza. La motivazione della sentenza = sintetico riferimento in punto di fatto o
di diritto risolutivo, o a precedente giurisprudenziale).
Entrata in vigore: Le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi iscritti a ruolo dopo il 26
giungo 2014, anche se molte innovazioni sono state introdotte in sede di conversione
con la L.114 quindi dopo il 19 agosto 2014.
18
Elementi di novità della riforma
Attività del giudice: La novella incide sulla durata dell’ordinanza cautelare,
sui termini di fissazione dell’udienza, sul termine per il dispositivo e sulla
sentenza
Per i ricorsi depositati in primo grado ( TAR) dal 26/6/2014:
a) L’ordinanza cautelare ha una durata max di 6 mesi dalla pubblicazione
b) L’udienza va celebrata entro 45 gg dalla scadenza del termine di costit.parti
diverse dal ricorrente;
c) della data di udienza va dato immediato avviso via pec;
d) Il termine per la pubblicazione disposivito di I grado è 2 ggdall’udienza di
discussione su istanza di parte;
e) il termine di pubblicazione della sentenza è di 30 gg dalla udienza di
discussione
In primo grado si reintroduce la previgente disciplina ex art. 245 del Codice
introdotta con i Dlgs 53/2010 dall’aprile al 15/9/2010 che prevedeva un
termine certo per la sentenza di 60 gg
19
Per le impugnative (Consiglio di Stato ) proposte dal 26/6/2014:
Udienza va celebrata entro 45 gg dalla costituzione parti diverse
dall’appellante;
Non c’è termine massimo di durata dell’ordinanza cautelare;
Pubblicazione del dispositivo in appello è pubblicato entro 7 gg su istanza di
parte;
Termine per la pubblicazione della sentenza è di 23 gg per il deposito ( non
per la pubblicazione) decorrente dal passaggio della causa in decisione (
non dall’udienza di discussione)
20
La tutela cautelare
Il giudice quando dispone la misura cautelare ne può subordinare l’efficacia,
anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla
prestazione anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo
commisurato al valore della’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per
cento del suddetto valore.
art. 55 cpa
“Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti
irreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della
misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante
fideiussione, determinata con riguardo all’entità degli effetti irreversibili che
possono prodursi per le parti e i terzi”
21
La forma degli atti di parte
Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il
principio di sinteticità di cui all’art. 3 comma 2 cpa, le parti contengono le
dimensioni del ricorso e degli atti difensivi nei termini stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Nazionale Forense,
e l’Avvocato Generale dello Stato nonché le associazioni di categoria
riconosciute.
Il decreto fissa i limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi in
relazione al valore della controversia e gli interessi perseguiti dalle parti.
Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le indicazioni formali
dell’atto;
Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine
rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni
costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di
revocazione della sentenza di appello";
22
Nuove regole in tema di sanzione per lite temeraria
Art. 26 cpa coesistenza di condanna ( soccombente) e sanzione per lite
temeraria:
Comma 1: condanna su istanza di parte al risarcimento del danno se la
parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; novita’: la
condanna anche d’ufficio, in favore dell’altra parte ad una somma
equitativamente determinata;
Comma 2: giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di
una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al
quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso, quando la parte ha
agito o resistito temerariamente.
Il DL 90/2014 ha inciso in termini generali sul comma 1 ed in termini specifici
sul comma 2 valevoli solo per il rito degli appalti
23
Art. 41. (Misure per il contrasto all'abuso del processo)
Art. 26. Dlgs 104/2010 Spese di giudizio
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio,
secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo
anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3,
comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese
liquidate,
in
presenza
di
motivi
manifestamente
infondati.
(comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera a), legge n. 114 del 2014)
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione
pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del
contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte
soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in
materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione
pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove
superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si
applica
l'articolo
15
delle
norme
di
attuazione.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011, poi così sostituito
dall'art. 41, comma 1, lettera b), legge n. 114 del 2014)
24
Il rito degli appalti dopo il DL 90/2014
e) Subordinazione della misura cautelare eventualmente concessa alla prestazione
mediante fideiussione di una cauzione esclusa solo in casi eccezionali “8-bis. Il
collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne
può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti
irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo
commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del
suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta
giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal
comma 3 dell'articolo 119”
art. 55 cpa
“Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il
presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla
prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo
all’entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi”
25
IL rito degli appalti dopo il D.L. 90/2014
ART.40
Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti
1. All'art. 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del
processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni
a) 6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare
ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma
semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo
posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario
integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del
merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a
difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.
26
ART:40
Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: Al fine di consentire lo spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui
all’articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli
altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale
dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati
amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per
specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo
decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi,
tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del
valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti
limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il
giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine
rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni
costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di
revocazione della sentenza di appello";
27
Rito degli appalti dopo il D.L. 90/2014
ART.40
Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119,
ne può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti
irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo
commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del
suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta
giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal
comma 3 dell'articolo 119";
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il
giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di
chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni
28
ART:40
Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso
depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono
applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima
data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio
degli esiti di tale sperimentazione.
29
Art. 41. (Misure per il contrasto all'abuso del processo)
Art. 26. Dlgs 104/2010 Spese di giudizio
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio,
secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo
anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3,
comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese
liquidate,
in
presenza
di
motivi
manifestamente
infondati.
(comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera a), legge n. 114 del 2014)
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione
pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del
contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte
soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in
materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione
pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove
superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si
applica
l'articolo
15
delle
norme
di
attuazione.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011, poi così sostituito
dall'art. 41, comma 1, lettera b), legge n. 114 del 2014)
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Il soccorso istruttorio e le misure per lo snellimento del