GG
Rito speciale
controversie licenziamento
ex art. 18 st. lav.
Rito speciale
• Le norme che disciplinano il nuovo rito sono contenute nell’art.
1, commi 47-69, L. n. 92/2012.
Il pacchetto normativo è introdotto dall’
Art. 1, co. 47, L. n. 92/2012 secondo cui:
• Le disposizioni del nuovo rito speciale, contenute nei
commi da 48 a 68 <<si applicano alle controversie
aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle
ipotesi regolate dall’art. 18, legge 20 maggio 1970 n.
300 e successive modificazioni>>.
• COME SI VEDRA’
• Il modello giudiziale riecheggia lo speciale
procedimento “a cognizione sommaria” dell’art. 28
Stat. lav. per la repressione della condotta sindacale
datoriale.
• È un procedimento sommario ma non urgente
quale quello previsto dall’art. 700 cpc
Fasi del nuovo rito
•
•
•
•
3 gradi di giudizio, in 4 fasi
1. Fase di cognizione sommaria (necessaria):
dinanzi al giudice monocratico di primo grado
2. Fase ordinaria di opposizione a cognizione
piena (eventuale): dinanzi allo stesso tribunale di
primo grado
3. Fase di “reclamo”: dinanzi la Corte di Appello
4. Giudizio di Cassazione
1. La fase sommaria:
ricorso
• La controversia viene introdotta con ricorso al
Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 1,
c. 48) e, quindi, con le regole di competenza
territoriale previste nel rito del lavoro (art. 413 cod.
proc. civ.).
1. Fase sommaria:
tempi e adempimenti
A seguito della presentazione del ricorso, il Giudice:
- fissa, con decreto, l'udienza di comparizione delle
parti non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso;
- assegnando un termine per la notifica del ricorso e del
decreto non inferiore a 25 giorni prima dell'udienza;
- nonché fissando un termine, non inferiore a 5 giorni
prima della stessa udienza, per la costituzione del
resistente.
1. La fase sommaria:
istruttoria e decisione
• Comparse le parti, il Tribunale procede agli “atti di
istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti
d’ufficio” ex art. 421 cod. proc. civ. (art. 1, c. 48-49).
• L’istruttoria è limitata ai soli atti “indispensabili” e non
agli atti “ammissibili e rilevanti” come previsto per la
fase di opposizione a cognizione piena (art. 1, c. 57).
1. La fase sommaria:
istruttoria e decisione
• La decisione avviene con ordinanza
immediatamente esecutiva, la cui efficacia non può
essere sospesa o revocata fino alla pronunzia della
sentenza che definisce l’eventuale giudizio di
opposizione (art. 1. c. 49-50).
1. La fase sommaria:
non cautelare (ex art. 700 c.p.c.)
• Si tratta di una fase sommaria, ma non cautelare, in
quanto non occorre la prova di alcun periculum
concreto.
• Il ricorso ex art. 700 c.p.c. si qualifica come una
misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti
della decisione di merito.
1. La fase sommaria:
non cautelare (ex art. 700 c.p.c.)
• Il ricorso d'urgenza è subordinato alla sussistenza di
una serie di presupposti, quali:
• la dimostrazione da parte del ricorrente del periculum
in mora;
• del fumus boni iuris;
• della irreparabilità, gravità ed imminenza del danno;
• della atipicità e della sussidiarietà del tipo di tutela
richiesta, e cioè della mancanza di un rimedio ad
hoc tra quelli previsti dall’ordinamento giuridico.
1. La fase sommaria:
non cautelare (ex art. 700 c.p.c.)
• La giurisprudenza di merito ritiene che l'esistenza del periculum in mora
vada accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione
socioeconomica del lavoratore, sicché il ricorrente é tenuto ad allegare e
provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di
affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psicofisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata
assunzione e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della
retribuzione possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così
da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice
di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente
e non teoricamente irrimediabile, non potendo il periculum in mora reputarsi
esistente in re ipsa neppure nel fatto stesso della disoccupazione, poiché, in
caso contrario, ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed
irreparabile, così da rendere il ricorso all'art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario
per la contestazione della legittimità del recesso datoriale, in contrasto con
la disciplina del processo del lavoro ove è previsto che la forma naturale di
impugnativa del licenziamento sia il ricorso ex art. 414 c.p.c. (Trib. S. Maria
Capua Vetere, Sez. lav., 13 maggio 2010).
1. La fase sommaria:
non cautelare (ex art. 700 c.p.c.)
• Nel modello prefigurato dalla legge n. 92/2012,
invece, i motivi di urgenza che giustificano il ricorso ex
art. 700 c.p.c. non vanno provati nel corso del
medesimo giudizio cautelare, ma sono considerati tali
dal legislatore.
• In astratto non può escludersi un ricorso
cautelare ex art. 700 cpc che anticipi quello
speciale ex L. n. 92/2012
1. La fase sommaria:
non cautelare (ex art. 700 c.p.c.)
• Tuttavia si evidenziano dubbi di fattibilità su tale permanenza:
• 1. Si ritiene che <<il requisito del periculum concreto e specifico
andrebbe in siffatta circostanza valutato in modo rigorosissimo in
ragione della ricordata fase sommaria tipica, sicché il pregiudizio
irreparabile dovrebbe essere così imminente da non poter essere
evitato con un provvedimento emesso in un paio di mesi. Il che, salve
situazioni davvero eccezionali, appare improbabile>> (Vallebona)
• 2. <<non può escludersi in astratto la permanenza dell’azione
cautelare ex art. 700 cpc alle controversie aventi ad oggetto il
licenziamento, ma in concreto l’esame del requisito del periculum
terrà conto del fatto che l’ordinamento mette a disposizione del
lavoratore un rito che si caratterizza per una certa celerità>>
(Tribunale di Firenze – Decisioni della Sezione Lavoro in ordine al
c.d. rito Fornero).
2. Giudizio ordinario di opposizione:
ricorso
• La parte soccombente nella fase sommaria può
proporre innanzi al medesimo Tribunale opposizione
avverso l’ordinanza entro trenta giorni dalla
notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione di
questa (art. 1, c. 51).
• L’ordinanza non opposta passa in giudicato
2. Giudizio ordinario di opposizione:
ricorso
• L’opposizione si propone “con ricorso contenente i
requisiti dell’art. 414 del codice di procedura civile”
(art. 1, c. 51)
• l’opposto si costituisce con “memoria difensiva a
norma e con le decadenze di cui all’art. 416 del codice
di procedura civile” (art. 1, c. 53).
2. Giudizio ordinario di opposizione:
fase a cognizione piena
• L’opposizione introduce un giudizio ordinario a
cognizione piena.
• Diversamente dal precedente giudizio sommario – in
cui il Giudice decide sulla base dei soli “atti
indispensabili” – in questa fase l’accertamento è sugli
“atti di istruzione ammissibili e rilevanti” di parte e di
ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. (art. 1, c. 57).
2. Giudizio ordinario di opposizione:
termini
• I termini sono diversi rispetto alla fase sommaria:
• - sessanta giorni per la fissazione dell’udienza (art. 1,
c. 51);
• notifica di ricorso e decreto all’opposto almeno trenta
giorni prima dell’udienza (art. 1, c. 52);
• costituzione dell’opposto fino a dieci giorni prima
dell’udienza (art. 1, c. 51).
2. Giudizio ordinario di opposizione:
pronuncia
• La causa di opposizione è decisa con sentenza
esecutiva completa di motivazione, da depositare
entro dieci giorni dall’udienza di discussione (art.
1, c. 57), la cui efficacia può essere sospesa per gravi
motivi dalla Corte d’appello (art. 1, c. 60).
• Non è prevista la lettura del dispositivo in udienza.
Su quest’ultimo punto: →
2. Giudizio ordinario di opposizione:
pronuncia
• Tesi maggioritaria:
• la lettura del dispositivo in udienza non è più dovuta
dal giudice, che pertanto – ascoltate le parti, al
termine dell’ultima udienza - potrà rinviare la propria
decisione direttamente alla sentenza da depositare
entro 10 giorni dall’udienza
• Tesi minoritaria:
• L’art. 1, co. 57, che statuisce l’obbligo per il giudice di
depositare entro 10 giorni dall’udienza la sentenza, si
colloca comunque nel quadro del rito del lavoro,
modificato soltanto per specifici aspetti, che contempla
la lettura del dispositivo, che pertanto anche nel nuovo
rito dovrebbe precedere la pubblicazione della
3. Reclamo in Corte di Appello
• Avverso la sentenza di primo grado può essere proposto
appello (definito “reclamo”) davanti alla Corte di appello, con
ricorso da depositare entro trenta giorni dalla notificazione o, se
anteriore, dalla comunicazione della sentenza (art. 1, c. 58).
• Oppure, in mancanza di entrambe, si applica il termine di sei
mesi dal deposito della sentenza previsto dall’art. 327 cod.
proc. civ. (art. 1, c. 61).
• L’udienza deve essere fissata nei sessanta giorni dal deposito
del ricorso e i termini sono gli stessi del primo grado (art. 1, c.
60).
3. Reclamo in Corte di Appello
• Come per l’appello nel rito del lavoro sono ammessi nuovi
mezzi di prova solo se indispensabili ai fini della decisione o se
non erano proponibili “in primo grado” (art. 1, c. 59). La
preclusione di domande ed eccezioni nuove non è espressa,
ma si ricava dal sistema.
• La decisione avviene anche qui, dopo eventuali note difensive,
con sentenza da depositare entro dieci giorni dall’udienza di
discussione e senza lettura del dispositivo (art. 1, c. 60).
• L’efficacia esecutiva di tale sentenza può essere sospesa dalla
Corte di appello per gravi motivi in pendenza di ricorso per
cassazione (art. 1, c. 62).
4. Giudizio di Cassazione
• La sentenza di appello è ricorribile per cassazione
entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se
anteriore, dalla notificazione (art. 1, c. 62) oppure, in
mancanza di entrambe, nel termine di sei mesi dal
deposito della sentenza previsto dall’art. 327 cod.
proc. civ. (art. 1, c. 64).
• L’udienza di discussione è fissata dalla Cassazione
“non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso” (art.
1, c. 63). (art. 3, D.I. 19 maggio 2009)
Sintesi
GIUDIZIO I GRADO
• Si compone di 2 fasi:
• PRIMA FASE DEL PRIMO GRADO:
• Atto introduttivo
- Si introduce con ricorso davanti al Tribunale in
funzione di Giudice del Lavoro.
- L’atto può essere molto stringato; non è necessario
formulare in modo completo le istanze istruttorie, né
produrre tutti i documenti; non vi sono preclusioni per
istanze successive.
Sintesi
GIUDIZIO I GRADO
• PRIMA FASE DEL PRIMO GRADO:
• Termini
- l’azione va promossa entro 180 giorni
dall’impugnazione (270 per i licenziamenti intimati
prima del 18 luglio 2012)
- l’udienza deve essere fissata entro 40 giorni dal
deposito del ricorso il ricorso deve essere notificato
entro 25 giorni prima dell’udienza
- il convenuto si deve costituire 5 giorni prima
dell’udienza.
Sintesi
GIUDIZIO I GRADO
• PRIMA FASE DEL PRIMO GRADO:
• Procedimento
- Il giudice sente le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo più
opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti
dalle parti o disposti d’ufficio.
• Conclusione
- Questa fase si conclude con ordinanza
immediatamente esecutiva, che non può essere
sospesa o revocata, se non con la sentenza emessa
all’esito della seconda fase
Sintesi
GIUDIZIO I GRADO
• SECONDA FASE DEL PRIMO GRADO:
OPPOSIZIONE
• Atto introduttivo
- Si propone con ricorso avanti il Tribunale che ha
emesso l’ordinanza.
- Il ricorso deve avere i requisiti di cui all’art. 414
c.p.c.; è quindi un normale ricorso di lavoro e si
applicano le preclusioni del processo del lavoro
- Si possono dedurre circostanze nuove, non dedotte
nella prima fase di giudizio e proporre istanze
istruttorie diverse
Sintesi
GIUDIZIO I GRADO
• SECONDA FASE DEL PRIMO GRADO:
OPPOSIZIONE
• Termini
- Il ricorso va depositato in cancelleria entro 30 giorni
dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza
- L’udienza viene fissata entro 60 giorni dal deposito
ricorso
- Il ricorso deve essere notificato almeno 30 giorni
prima dell’udienza
Sintesi
GIUDIZIO I GRADO
• SECONDA FASE DEL PRIMO GRADO:
OPPOSIZIONE
• Termini
- Il convenuto deve costituirsi fino a 10 giorni prima
dell’udienza depositando una memoria che abbia i
requisiti di cui all’art. 416 c.p.c. : si applicano anche a
lui le normali preclusioni del rito del lavoro
Sintesi
GIUDIZIO I GRADO
• SECONDA FASE DEL PRIMO GRADO:
OPPOSIZIONE
• Termini
- Se chiama in causa un terzo deve farlo con la
memoria di costituzione
- In questo caso (o anche se è il Giudice a estendere il
contraddittorio a un terzo) il Giudice fissa nuova
udienza entro 60 giorni e il terzo si deve costituire
10 giorni prima dell’udienza
Sintesi
GIUDIZIO I GRADO
• SECONDA FASE DEL PRIMO GRADO:
OPPOSIZIONE
- Il Giudice sente le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo più
opportuno agli atti di istruzione ammissibili
- Assegna eventuale termine per note
- Decide con sentenza che deposita entro i 10 gg.
successivi all’udienza discussione (probabilmente non
c’è più lettura del dispositivo in udienza)
- La sentenza è provvisoriamente esecutiva
Sintesi
II GRADO: GIUDIZIO IN APPELLO
• Procedimento
- la Corte di Appello può sospendere l’esecutività della
sentenza di I grado se sussistono gravi motivi
- Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o nuovi
documenti, salvo che:
a) siano indispensabili;
b) che la parte dimostri di non aver potuto proporli
prima.
Sintesi
II GRADO: GIUDIZIO IN APPELLO
• Procedimento
- Sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, la Corte procede agli atti
di istruzione ammessi e provvede con sentenza che
viene depositata in cancelleria entro 10 gg.
dall’udienza di discussione
Sintesi
III GRADO: CORTE DI CASSAZIONE
• Termini
- Il ricorso va proposto entro 60 gg. dalla
comunicazione o notificazione della sentenza.
- La Corte fissa l’udienza entro 6 mesi dalla
proposizione del ricorso
- La sospensione dell’esecutività della sentenza di
Appello non va richiesta alla Corte di Cassazione, ma
alla Corte di Appello, che può sospendere se ci sono
gravi motivi.
5. Campo di Applicazione:
art. 1, co. 47
• La riforma introduce un rito speciale per le
controversie “aventi ad oggetto l’impugnativa
dei licenziamenti nelle ipotesi regolate
dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300
e successive modificazioni” (art. 1, c. 47).-
5. Campo di Applicazione:
art. 1, co. 47
ESCLUSE
• Pertanto sono escluse dal rito speciale le
controversie relative a licenziamenti in cui non ci
sia alcuna domanda di applicazione dell’art. 18
stat. lav.
• Si tratta di licenziamenti ingiustificati rientranti nel
campo di applicazione dell’art. 8, l. n. 604/1966
in ragione delle dimensioni dell’organico o della
natura di organizzazione di tendenza del datore di
lavoro (tutela obbligatoria).
5. Campo di Applicazione:
art. 1, co. 47
Tuttavia
• il rito speciale resta applicabile se il lavoratore:
- deduce l’esistenza di un organico sufficiente
all’applicazione dell’art. 18 stat. lav., gravando
l’onere della prova del contrario sul datore di
lavoro (Cass. Sez. Un. n. 141/2006)
-oppure chiede l’applicazione dell’art. 18, co. 13., deducendo trattarsi di un licenziamento
vietato o inefficace per difetto di forma
5. Campo di Applicazione:
art. 1, co. 47
• In questo caso, secondo la dottrina:
“anche la domanda subordinata di tutela debole ex
art. 8 della legge n. 604/1966 per l’ingiustificatezza
del recesso rientrerà per trascinamento nel rito
speciale, dovendosi altrimenti ipotizzare una
assurda separazione tra domanda principale e
domanda subordinata relative allo stesso
licenziamento perfino, in ipotesi, per lo stesso vizio
di ingiustificatezza” (così Vallebona).
5. Campo di Applicazione:
art. 1, co. 47
INCLUSE
• Sono espressamente e ragionevolmente
ricomprese nel rito speciale le “questioni
relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro” (art. 1, c. 47), che sono pregiudiziali
alla controversia sul licenziamento se è
contestata la natura subordinata del rapporto
5. Campo di Applicazione:
art. 1, co. 48
• Ai sensi dell’art. 1, co. 48, sono ammesse
anche altre domande “fondate sugli identici
fatti costitutivi”.
• Trattasi di fattispecie difficili da ipotizzare.
Su questo punto: →
5. Campo di Applicazione:
art. 1, co. 48
• Difficilmente potrebbe trattarsi di una domanda
per risarcimento di danni non patrimoniali
derivanti dal licenziamento a tutela reale (ad es.
danni morali ed esistenziali), poiché in siffatta
circostanza il “fatto costitutivo” non sarebbe
identico ma ulteriore.
5. Campo di Applicazione:
art. 1, co. 48
• Né potrebbe trattarsi di un ricorso azionato per
l’ottenimento di un risarcimento di danni di
qualsiasi tipo che derivano da un fatto ulteriore
rispetto al licenziamento, come nel caso del
licenziamento ingiurioso, poichè in tale
circostanza è lo stesso illecito ad essere non
identico.
5. Campo di Applicazione:
art. 1, co. 48
• Potrebbe invece trattarsi dell’ipotesi in cui nel
ricorso avverso un licenziamento ex art. 18 st.
lav. (tutela reale) si proponga anche una
domanda subordinata di indennizzo ex art. 8 L.
604/66 (tutela obbligatoria).
Regime intertemporale
• Per espressa previsione dell’art. 1, co. 67, il
nuovo rito si applica solo “alle controversie
instaurate successivamente all’entrata in
vigore della legge” (art. 1, c. 67).
• Il riferimento alle “controversie” e non ai
“giudizi” significa che il nuovo rito non si
applica ai giudizi di impugnazione successivi
alla nuova legge in controversie instaurate
prima.
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