Formez – Centro di
Formazione e studi
Provincia di Napoli - Progressioni interne
TC8 – TC6 (Parte generale)
Avv. Claudio Contessa
Incontro dal titolo:
“Il ruolo degli EE.LL. nell’ambito del
decentramento amministrativo
Elementi e funzioni della Provincia”
Arco Felice, 26 Novembre 2004
Avv. Claudio Contessa
Enti locali e decentramento amministrativo – Elementi e funzioni della Provincia
Arco Felice, 26 novembre 2004
SINTESI DELL’INTERVENTO:
A – MATTINA – PRIMA PARTE
• IL RUOLO DELLA PROVINCIA E DEGLI EE.LL. IN BASE
AL NUOVO TIT. V COST.
• LA CONSULTA TORNA AL CENTRALISMO?
• (IN PARTICOLARE: IL RUOLO DELLE PROVINCE E
DEI COMUNI NEL TUEL)
B – MATTINA – SECONDA PARTE
• ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO (EVOLUZIONE STORICA)
C – POMERIGGIO – PRIMA PARTE
• ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA PROVINCIA
D – POMERIGGIO – SECONDA PARTE
• FUNZIONI DELLA PROVINCIA
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Avv. Claudio Contessa
Enti locali e decentramento amministrativo – Elementi e funzioni della Provincia
Arco Felice, 26 novembre 2004
A-I
IL RUOLO DELLE REGIONI E DEGLI
EE.LL. IN BASE AL NUOVO
TIT. V COST
(dieci i punti rilevanti)
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Avv. Claudio Contessa
Enti locali e decentramento amministrativo – Elementi e funzioni della Provincia
Arco Felice, 26 novembre 2004
1 – La mancata modifica dell’art. 5 Cost.
(è una norma ancora attuale, dopo l’introduzione del
nuovo Tit. V Cost ?)
2 – Il ribaltamento della logica costitutiva
della Repubblica (art. 114 Cost.)
(La Costituzione sembra ora riferirsi ad una diversa
nozione di ‘Repubblica’)
3 – Introduzione di forme di autonomia
differenziata (art. 116, III Cost.)
(Si tratta di un ‘terzo genere’ di autonomia regionale ?)
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Avv. Claudio Contessa
Enti locali e decentramento amministrativo – Elementi e funzioni della Provincia
Arco Felice, 26 novembre 2004
4 – L’individuazione di tre (e non più due)
tipologie di legislazione regionale: anche
le regioni a statuto ordinario ‘conquistano’
la legislazione esclusiva
(Prima della riforma del 2001 si trattava di una
prerogativa – per altro, poco utilizzata – delle sole
regioni a statuto speciale)
5 – Il ribaltamento dell’elencazione delle
materie di legislazione regionale
(il problema delle c.d. ‘materie trasversali’ e delle
speciali materie ‘esclusive’ ex ddl AC 4862 – rinvio -)
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Avv. Claudio Contessa
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Arco Felice, 26 novembre 2004
6 – La ‘sfasatura’ nel riparto del potere
regolamentare fra Stato e Regione (art.
117, VI, Cost.)
(La questione delle materie di competenza
concorrente)
7 – Per gli enti locali si costituzionalizza il
potere statutario (art. 114, II, Cost., art. 6
TUEL), ma non si espande quello
regolamentare (art. 117, VI, art. 7 TUEL)
(la potestà regolamentare locale resta limitata
all’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni attribuite)
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Avv. Claudio Contessa
Enti locali e decentramento amministrativo – Elementi e funzioni della Provincia
Arco Felice, 26 novembre 2004
8 – Viene scardinato il principio del
‘parallelismo’ fra attività normativa ed
amministrativa (art. 118 Cost. - rinvio)
9 – Viene costituzionalizzato il principio di
‘sussidiarietà orizzontale’ (art. 118, u.co.
Cost.; l. 59/97, art. 4, III, a); TUEL, artt. 3
u.co. ed 8)
(La partecipazione dei privati allo svolgimento di attività
pubbliche fra libertà costituzionali e devoluzione: il nodo
dei finanziamenti)
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Arco Felice, 26 novembre 2004
10 – Il nuovo assetto costituzionale
impone il quesito circa quale tipo di
modello centro-periferia si sia
realizzato con il nuovo Tit. V Cost.
fra:
a) Modello federale
b) Modello a regionalismo compiuto
c) Modello a mera sussidiarietà
amministrativa:
(La questione del c.d. ‘federalismo a tre punte’)
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Avv. Claudio Contessa
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Arco Felice, 26 novembre 2004
A - II
LA CONSULTA TORNA AL
CENTRALISMO?
(tre i punti rilevanti)
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Arco Felice, 26 novembre 2004
1 – Vengono individuate alcune materie
c.d. ‘trasversali’, che sfuggono alla
devoluzione residuale in capo alle regioni
(es.: concorrenza – sent. 14/2004 -, livelli
essenziali delle prestazioni, tutela
dell’ambiente – sent. 307/2003 -)
(Non si tratta di ‘materie in senso tecnico, quanto di
‘valori’ costituzionalmente tutelati, che richiedono un
esercizio coordinato a livello nazionale, con l’effetto di
derogare al principio di residualità ex art. 117, IV,
Cost.)
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Arco Felice, 26 novembre 2004
2 – Sentenza Corte Costituzionale n.
303/2003: l’intreccio fra competenze
normative ed amministrative e la
sussidiarietà verticale come ‘grimaldello’
per restituire competenze normative allo
Stato in materie altrimenti regionali
(Si tratta della più importante pronuncia in
controtendenza rispetto alla prima – e più intuitiva lettura dell’art. 118 Cost. Si tratta, per altro, di una
lettura che il Legislatore del 1997 aveva probabilmente
inteso escludere: l. 59/1997, art. 2, II).
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3 – Il federalismo fiscale (art. 119 Cost.):
l’autonomia finanziaria di entrata e di
spesa resta ‘congelata’ fino
all’emanazione delle norme statali di
coordinamento in tema di finanza pubblica
(sentt. 296 e 297/2003; sent. 37/2004)
(Il principio in questione sembra non porsi in linea di
continuità con precedenti pronunce – es.: 282/2002 ed
altre precedenti – in tema di rapporti fra mancata
emanazione delle leggi di principio ed esercizio della
potestà normativa delle regioni).
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A - III
IL RUOLO DELLE REGIONI E DEGLI
EE.LL. NEL TUEL
(sette i punti rilevanti)
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1 – L’approccio della legge ‘NapolitanoVigneri’ n. 265/1999 (“Disposizioni in
materia di autonomia e di ordinamento
degli EE.LL.”): il completamento del
disegno di “federalismo a Costituzione
invariata”
(La delega all’emanazione del TUEL: art. 31: la
tipologia del Testo Unico nel sistema delle fonti)
2 – Il rafforzamento della potestà
statutaria (ora: art. 6 TUEL, 114, II, Cost.)
(Il passaggio dalla mera autonomia organizzativa ad
una piena autonomia normativa – v. anche l. 131/03,
art. 4 -)
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3 – Il rafforzamento della potestà
regolamentare rispetto all’originaria
previsione del 1990 (TUEL, art. 7):
L’esercizio della potestà regolamentare deve
aver luogo non più nel ‘rispetto della legge’
ma nel rispetto dei soli princìpi (v. anche art.
117, VI, Cost.)
4 – Ampliamento delle forme di
partecipazione popolare TUEL, art. 8, co.
III e IV:
non più solo referendum consultivo (l. 142/90)
ma anche referendum propositivo
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Avv. Claudio Contessa
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Arco Felice, 26 novembre 2004
5 – Il rafforzamento del ruolo della
provincia (TUEL, art. 3, III)
non più solo ente esponenziale
ma ente di coordinamento di piani e programmi
di sviluppo locale
6 – Fissazione delle relazioni istituzionali
fra provincia e regione (TUEL, art. 3, III e
5):
La regione fissa gli obiettivi generali della
programmazione economico – sociale e
territoriale
La provincia attua i programmi e ne cura
l’implementazione nell’ ‘area vasta’
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Avv. Claudio Contessa
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7 – Il rafforzamento della distinzione fra:
Attività di indirizzo politico e controllo e
Attività tecnico – gestionale (TUEL, art.
107)
(Le deroghe al principio apportate da alcune recenti
leggi finanziarie)
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Avv. Claudio Contessa
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B
L’ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO:
EVOLUZIONE STORICA E ASPETTI
DI MAGGIORE INTERESSE
(dieci i punti rilevanti)
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Avv. Claudio Contessa
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1 – Il c.d. ‘principio del parallelismo’ fra
normazione ed amministrazione (artt. 117
e 118 Cost.)
(Si trattava del criterio di base delineato dal
Costituente per devolvere i compiti amministrativi)
2 – La tripartizione fra funzioni proprie,
attribuite e delegate di cui all’originario
art. 118 Cost.
(si tratta di uno schema logico che è rimasto valido
fino al primo grande trasferimento di compiti e funzioni
– 1975/77 – ed è entrato in crisi con la l. 142/1990)
[Rinvio alla diapositiva]
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Avv. Claudio Contessa
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(Schema delle competenze amministrative
nella Costituzione del 1948)
Stato
(delega):
Comma 2
(attribuisce):
Regione
Comma 1
(delega):
Comma 2
Province e
Comuni
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(Schema delle competenze amministrative
nella riforma costituzionale del 2001)
Stato
( Funzioni attribuite in
base ai principi di:
Regione
-Sussidiarietà
-Differenziazione
Città metrop.
-Adeguatezza )
Provincia
( Funzioni attribuite in
via generale)
Comune
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3 –Perché si dice che con le ‘leggi
Bassanini’ si è conseguito il massimo di
federalismo possibile a Costituzione
invariata (artt. 117 e 118 Cost.)
(L’estensione massima delle nozioni di attribuzione e di
delega di funzioni)
4 – Perché si può affermare che le leggi
‘Bassanini’ introducano la sussidiarietà
- verticale – ma non un vero federalismo
(Il perdurare della logica dell’attribuzione/delega;
L’assenza di una Camera genuinamente federale)
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5 –Il nodo della sussidiarietà orizzontale
(art. 118, u.co. Cost.)
(L’esigenza di far svolgere i compiti di interesse al
livello più vicino a quello degli amministrati.
Il nodo dei finanziamenti)
6 – Perché nasce il termine ‘conferimento’
di compiti e funzioni amministrativi (l.
59/97, art. 1, I; nuovo art. 118, I , Cost.)
(La necessità di un nuovo termine, onnicomprensivo,
idoneo a ricomprendere tutte le nozioni di cui al
‘vecchio’ art. 118 Cost. – il suo accoglimento in
Costituzione)
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7 –I due aspetti del conferimento:
- conferimento da parte dello Stato
> d.lgs. 112/98
> dPCM di trasferimento
- conferimento da parte delle Regioni
(l. 59/1997, art. 4, II e V)
> leggi regionali di attuazione
> d.lgs. 96/1999
(Sono ancora legittimi gli interventi statali in
sostituzione dell’amministrazione inadempiente in
materia di conferimento?)
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8. L’effettività del trasferimento delle
risorse
- l. 59/1997, art. 7;
- d.lgs. 112/98, art. 7
9. La svolta della l. Cost. n. 3/2001
- la sussidiarietà viene incardinata sul livello di governo
comunale e non su tutta la gamma (contra: TUEL, art.
4, III);
- gli enti locali acquisiscono una legittimazione originaria
(abrogato l’art. 128, che prevedeva una disciplina
generale di principio in tema di funzioni degli EE.LL.):
ne deriva l’incostituzionalità del TUEL? Il principio di
continuità (Corte Cost., sent. 376/2002)
- a chi spetterà, in futuro, la disciplina in materia?
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10 . Alcune disposizioni costituzionali
cancellate dalla riforma del 2001, con
impatto significativo sul tema del
edcentramento amministrativo:
- Art. 129, I, che individuava province e comuni anche
come circoscrizioni di decentramento statele e
regionale (rinvio al prosieguo per la questione die
corcondari)
- Art. 130, in tema di controllo preventivo di legittimità
sugli atti degli EE.LL.
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C
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
PROVINCIA
(cenni)
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1. IL TERRITORIO
- La questione dell‘adeguatezza territoriale: la modifica
delle circoscrizioni e l‘istituzione di nuove province
(art. 133 Cost.)
- I circondari di decentramento territoriale (art. 129
Cost. e art. 21 TUEL): quale il futuro dell‘istituto?
2. LA POPOLAZIONE
- Il limite tendenziale minimo dei 200.000 abitanti per le
nuove province ed il mutamento territoriale di quelle
esistenti
3. IL PATRIMONIO
- La questione dell’adeguatezza patrimoniale (art. 119
Cost.; TUEL, art. 21, III, g))
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D
LE FUNZIONI DELLA PROVINCIA
(cenni)
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1. LE FUNZIONI PROPRIE (TUEL, art. 19)
Sono riconducibili a quattro grandi aree di interesse:
- difesa e tutela del territorio
- formazione e servizi culturali
- servizi specificamente attribuiti
- coordinamento e raccordo istituzionale
2. LE FUNZIONI CONFERITE (d.lgs.
112/98, passim)
Fra i principali settori di intervento, si citeranno:
- autotrasporto (fissazione tariffe)
- viabilità e strade
- industria
- Formazione professionale
- NCEU
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3. COMPITI DI PROGRAMMAZIONE
(TUEL, art. 20)
In particolare:
- il PTC e
- i programmi pluriennali provinciali
in rapporto agli indirizzi regionali della programmazione
socio-economica regionale.
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GRAZIE
PER L’ATTENZIONE.
(Per ulteriori contatti:
[email protected])
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D LE FUNZIONI DELLA PROVINCIA