[',
ll
ii
j ' L. i ' '
l
i : i r u . ' : ) l i ' i i . i , l . i j;ll ^ : : ' , :
ii
i (tt
i
n n rr it' 'iiiî't
È * e L , ì r , *a. u t t
i
,/1u
@
FEDERAZIONEGINNASTICAD'ITA'LIA
L'i
i _ _ _ _ ." r n i ù ' ' i J t ì t i,
i PFCT. I'i' <';.:,..ì..\rkl,".l!='[
1
-j
t.....
PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO, 70 - TEL. 0636858266
00196 ROMA
9o.. @arr,mtlJtone,trffiwtqn
,1, @-irro 8*rk
di primo gradocompostada:
Giustizia
LaCommissione
Janiri
Aw. Giuseppe
Presidenteed estensore
Aw. Marco [eoni
Componente
Aw. AntonioAlberto Martinelli
Componente
Riunitasinella Cameradi Consiglio,in Roma,il 2 dicembre 2O71,,nel procedimentocontro l'atleta Giulia
Gualco,in riferimento all'addebitocontestatoe precisamentedi aver violato" gli artt. 2 e 23 lett.d del
Regolamentodi Giustiziae Disciplinaper aver rifiutato di partecipareal campionatoA2 di ginnasticaritmica
il 16 novembre2010con continuazione";
ln luogoimprecisato
per motividi ripiccapersonale.
-
letti gli atti del procedimentoed il verbale di udienzache formano parte integrantedella presente
decisione;
-
sentite le richie'stedel ProcuratoreFederaleche ha concluso per l'irrogazioneall'incolpatadella
dell'art.2,comma3, del R.G.D.;
dall'attivitàper mesidue in violazlone
sanzionedellasospensione
considerate le memorie difensive del 9 luglio e del 24 novembre 2011 depositate dalla difesa
del 2 dicembre2011;
e da ultimoillustratenell'udienza
dell,incolpata
Cosìdecide
In data 21 aprile 2011, la SocietàGinnasticaRapalloASD,in personadel Suo PresidenteGiovacchino
Giovannetti,inviava alla Procura FederaleFGI un esposto nel quale si denunziavala mancata
partecipazione
agli allenamenti, nonchéalle ultime due gare del campionatoA2 di ginnasticaritmica,
dell,atletaGiuliaGualcotesseratadi detta Societàe la indebita pressioneda parte della SocietàAuxilium
nei confronti della stessaatleta (minorenne)e dei suoi genitori per ottenere lo svincolo dalla Società
trasferimento(poi awenuto) alla stessaSocietàAuxilium.
GinnastícaRapallocon successivo
A seguito dell'esposto,la ProcuraFederaleprocedevaalle necessarieindagini e verifiche istruttorie, al
ai sensi
termine delle quali, in data 18 giugno201-1,apriva formalmenteil procedimentodisciplinare,
dell'art.51 del R.G.D., nei confrontidi GiuliaGualco,per non aver partecipato,benchéancoratesserata,
alle ultimè due gare del Campionato42 di ginnasticaritmica e per aver inviato al riguardoun sms
dellaSocietàRapallo con il qualecomunicavadi non voler p,iùparteciparealle gare dopo il
all,istruttrice
rifiuto di rilasciodel nullaosta per lo svincoloda parte della stessaSocie€'.e*
ll procuratoreFederale,dopo aver ascoltatodirettamente l'atleta Giulia Gualco che confermaval'invio
dell,smsall,istruttriceminimizzandonela portata, ed aver richiestoed acquisitoulteriori memorie sia da
parte della SocietàRapalloASD che da parte deí difensoridell'incolpata (tutte depositateiri atti),
la citazionea giudiziodi GiuliaGualcoin data28 ottobre2011-'
richiedevaa questaCommissione
il ProcuratoreFederaleillustravail procedimento e, confermandogli ,
All,udienzadel 2 dicembre 201'J,,
addebiti formulati nella richiestadi giudizio,richiedevaper l'atleta Giulia Gualco la sanzionedella
di Giustiziae
dall'attivitàper mesi due, in violazionedell'art.2, comma 3, del Regolamento
sospensione
Disciplina.
awocati Anna Cerbaraed Elena
Nella stessaudienza, erano altresì presentii difensoridell'incolpata,
Lanzi che intervenivanonel merito del procedimento,sottolineandoin particolareil clima di forte
disagio,anche psicologico,e di incomprensioneche si era creato fra l'atleta e le sue istruttrici fino ad
adombrare l,esistenzadi un vero e proprio mobbing. Al termine dell'intervento,gli awocati si
formulateda ultimonellamemoria del 24 novembre2OLt'
riportavanoalleconclusioni
preliminarmente,questo Collegioritiene infondataed insussistentel'ipotesi di mobbing avanzata dalla
difesa della Gualco. ll mobbing, infatti, si caratterizza nell' essere una fattispecie estremamente
progressivanel tempo e con delicatirisvoltidi natura psicologicae
articofata e complessa, a realizzazione
comportamentale,elementi questi non ritenuti esistenti e, comunque, non provati agli atti del
procedimento.
D,altra parte, emerge dagli atti del procedimentouna situazionedi oggettivodisagioed incomprensione
venutasia determinarefra l'atletaGiuliaGualcoe le sue istruttrici,situazionesicuramenteacuitasi negli
ultimimesidel 2010.
alle ultimegare
euesto Collegioritienecomunqueprovatala volontàdellaGualcodi non volerpartecipare
del campionato,espressaattraversol'sms inviato alla sua istruttrice,anche se và sottolineato tale
volontà risultafortemente attenuatain un contestofamiliare nel quale risultavapalesela decisionedei
al contempo,
genitori di voler interrompereil rapportodellaminorecon la SocietàRapalloe di richiedere,
ad altra Società.
il nullaosta per il passaggio
I fatti evidenziatiinducono,pertanto,a ritenereche la condotta di GiuliaGualconon sia stata conforme ai
e Disciplina.
di Giustizia
principidi lealtàsportiva,cosìcomesancitodall'art.2, comma3, del Regolamento
P .Q . M .
d'ltalia,
Ginnastica
di primogradodellaFederazione
di Giustizia
LaCommissione
-
contestataLe;
dellatesserataGiulia Gualcoper l'incolpazione
dichiarala responsabilità
in considerazione,tuttavia, del grado di colpa ascrivibilealla stessa atleta e della personalità
dell'incolpata,ritenuti applicabiligli artt. 12, comma 2, e 18, comma L, capoverso3" e 4' del
dall'attivitàfederale
di Giustizia,irroga a Giulia Gualcola sanzionedellasospensione
Regolamento
per giorni15 (quindici)chedecorronodal ricevimentodellapresentedecisione.
ed estensore)
Janiri (Presidente
Aw. Giuseppe
P^. n
Roma2 dicembre2011
ll
Y\^LlnlJv_rr.*h,rv
IJU
VVlí
Scarica

i____. " rniù `` iJtìt - Centro studi di diritto, economia ed etica dello sport