[', ll ii j ' L. i ' ' l i : i r u . ' : ) l i ' i i . i , l . i j;ll ^ : : ' , : ii i (tt i n n rr it' 'iiiî't È * e L , ì r , *a. u t t i ,/1u @ FEDERAZIONEGINNASTICAD'ITA'LIA L'i i _ _ _ _ ." r n i ù ' ' i J t ì t i, i PFCT. I'i' <';.:,..ì..\rkl,".l!='[ 1 -j t..... PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE VIALE TIZIANO, 70 - TEL. 0636858266 00196 ROMA 9o.. @arr,mtlJtone,trffiwtqn ,1, @-irro 8*rk di primo gradocompostada: Giustizia LaCommissione Janiri Aw. Giuseppe Presidenteed estensore Aw. Marco [eoni Componente Aw. AntonioAlberto Martinelli Componente Riunitasinella Cameradi Consiglio,in Roma,il 2 dicembre 2O71,,nel procedimentocontro l'atleta Giulia Gualco,in riferimento all'addebitocontestatoe precisamentedi aver violato" gli artt. 2 e 23 lett.d del Regolamentodi Giustiziae Disciplinaper aver rifiutato di partecipareal campionatoA2 di ginnasticaritmica il 16 novembre2010con continuazione"; ln luogoimprecisato per motividi ripiccapersonale. - letti gli atti del procedimentoed il verbale di udienzache formano parte integrantedella presente decisione; - sentite le richie'stedel ProcuratoreFederaleche ha concluso per l'irrogazioneall'incolpatadella dell'art.2,comma3, del R.G.D.; dall'attivitàper mesidue in violazlone sanzionedellasospensione considerate le memorie difensive del 9 luglio e del 24 novembre 2011 depositate dalla difesa del 2 dicembre2011; e da ultimoillustratenell'udienza dell,incolpata Cosìdecide In data 21 aprile 2011, la SocietàGinnasticaRapalloASD,in personadel Suo PresidenteGiovacchino Giovannetti,inviava alla Procura FederaleFGI un esposto nel quale si denunziavala mancata partecipazione agli allenamenti, nonchéalle ultime due gare del campionatoA2 di ginnasticaritmica, dell,atletaGiuliaGualcotesseratadi detta Societàe la indebita pressioneda parte della SocietàAuxilium nei confronti della stessaatleta (minorenne)e dei suoi genitori per ottenere lo svincolo dalla Società trasferimento(poi awenuto) alla stessaSocietàAuxilium. GinnastícaRapallocon successivo A seguito dell'esposto,la ProcuraFederaleprocedevaalle necessarieindagini e verifiche istruttorie, al ai sensi termine delle quali, in data 18 giugno201-1,apriva formalmenteil procedimentodisciplinare, dell'art.51 del R.G.D., nei confrontidi GiuliaGualco,per non aver partecipato,benchéancoratesserata, alle ultimè due gare del Campionato42 di ginnasticaritmica e per aver inviato al riguardoun sms dellaSocietàRapallo con il qualecomunicavadi non voler p,iùparteciparealle gare dopo il all,istruttrice rifiuto di rilasciodel nullaosta per lo svincoloda parte della stessaSocie€'.e* ll procuratoreFederale,dopo aver ascoltatodirettamente l'atleta Giulia Gualco che confermaval'invio dell,smsall,istruttriceminimizzandonela portata, ed aver richiestoed acquisitoulteriori memorie sia da parte della SocietàRapalloASD che da parte deí difensoridell'incolpata (tutte depositateiri atti), la citazionea giudiziodi GiuliaGualcoin data28 ottobre2011-' richiedevaa questaCommissione il ProcuratoreFederaleillustravail procedimento e, confermandogli , All,udienzadel 2 dicembre 201'J,, addebiti formulati nella richiestadi giudizio,richiedevaper l'atleta Giulia Gualco la sanzionedella di Giustiziae dall'attivitàper mesi due, in violazionedell'art.2, comma 3, del Regolamento sospensione Disciplina. awocati Anna Cerbaraed Elena Nella stessaudienza, erano altresì presentii difensoridell'incolpata, Lanzi che intervenivanonel merito del procedimento,sottolineandoin particolareil clima di forte disagio,anche psicologico,e di incomprensioneche si era creato fra l'atleta e le sue istruttrici fino ad adombrare l,esistenzadi un vero e proprio mobbing. Al termine dell'intervento,gli awocati si formulateda ultimonellamemoria del 24 novembre2OLt' riportavanoalleconclusioni preliminarmente,questo Collegioritiene infondataed insussistentel'ipotesi di mobbing avanzata dalla difesa della Gualco. ll mobbing, infatti, si caratterizza nell' essere una fattispecie estremamente progressivanel tempo e con delicatirisvoltidi natura psicologicae articofata e complessa, a realizzazione comportamentale,elementi questi non ritenuti esistenti e, comunque, non provati agli atti del procedimento. D,altra parte, emerge dagli atti del procedimentouna situazionedi oggettivodisagioed incomprensione venutasia determinarefra l'atletaGiuliaGualcoe le sue istruttrici,situazionesicuramenteacuitasi negli ultimimesidel 2010. alle ultimegare euesto Collegioritienecomunqueprovatala volontàdellaGualcodi non volerpartecipare del campionato,espressaattraversol'sms inviato alla sua istruttrice,anche se và sottolineato tale volontà risultafortemente attenuatain un contestofamiliare nel quale risultavapalesela decisionedei al contempo, genitori di voler interrompereil rapportodellaminorecon la SocietàRapalloe di richiedere, ad altra Società. il nullaosta per il passaggio I fatti evidenziatiinducono,pertanto,a ritenereche la condotta di GiuliaGualconon sia stata conforme ai e Disciplina. di Giustizia principidi lealtàsportiva,cosìcomesancitodall'art.2, comma3, del Regolamento P .Q . M . d'ltalia, Ginnastica di primogradodellaFederazione di Giustizia LaCommissione - contestataLe; dellatesserataGiulia Gualcoper l'incolpazione dichiarala responsabilità in considerazione,tuttavia, del grado di colpa ascrivibilealla stessa atleta e della personalità dell'incolpata,ritenuti applicabiligli artt. 12, comma 2, e 18, comma L, capoverso3" e 4' del dall'attivitàfederale di Giustizia,irroga a Giulia Gualcola sanzionedellasospensione Regolamento per giorni15 (quindici)chedecorronodal ricevimentodellapresentedecisione. ed estensore) Janiri (Presidente Aw. Giuseppe P^. n Roma2 dicembre2011 ll Y\^LlnlJv_rr.*h,rv IJU VVlí