Patto di stabilità
Il patto per i comuni sopra i
1.000 abitanti
Sommario
Parte prima: introduzione al patto di stabilità
Parte seconda: obiettivo di saldo finanziario
Parte terza: parametri di virtuosità
Parte quarta: saldo finanziario
Parte quinta: bilancio di previsione e
adempimenti
 Parte sesta: controlli e sanzioni
 Parte settima: riscontri operativi





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Parte prima
Introduzione al patto di stabilità
Il patto di stabilità
 Introduzione del patto: 1999.
 Obiettivo? Partecipazione condivisa agli obiettivi
nazionali.
 Dal 2013 soggetti i comuni tra i 1.001 e i 5000
abitanti.
 Dal 2014…tutti!
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Evoluzione del patto
 2004: spese correnti nette meno entrate
proprie, un saldo finanziario.
 2005/6: somma spese correnti e in conto
capitale.
 2007 a oggi: saldo finanziario misto.
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Saldo finanziario misto
 Parte corrente: differenza tra accertamenti e
impegni.
 Parte in conto capitale: differenza tra incassi e
pagamenti.
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Novità anno 2012
 Estensione del patto a tutti i comuni.
 Aumento dell’importo della manovra.
 Criteri di virtuosità.
 Modifiche al patto regionalizzato.
 Estensione fattispecie sanzionate.
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Enti nuova istituzione
 Enti istituiti dopo il 2009 soggetti al patto dal
terzo anno successivo a quello della loro
istituzione.
 Enti istituiti negli anni 2007/8 adottano come
base di calcolo le risultanze medie del biennio
2008/9 e le risultanze dell’anno 2009.
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Parte seconda
Obiettivo di saldo finanziario
Determinazione dell’obiettivo
 Allegato OB/12/C…di cosa stiamo parlando?
 Modello fornito dalla RGS, per i comuni con
popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000
abitanti, da utilizzare per la determinazione
dell’obiettivo di competenza mista.
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Fase 1: spese correnti
(impegni)
 Importo degli impegni di spesa corrente
registrato, rispettivamente, negli anni 2006,
2007 e 2008, da conto consuntivo.
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Fase 1: media delle spese
correnti (2006/8)
 L’applicazione determina automaticamente la
media della spesa corrente sostenuta dall’ente
nel triennio 2006/2008.
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Fase 1: % da applicare alla
media delle spese correnti
 Le percentuali utilizzate per determinare il saldo
obiettivo da applicare alla media della spesa
corrente registrata negli anni 2006-2008, sono:
15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi.
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Fase 1: saldo obiettivo come
% data dalla spesa media
 L’applicazione determina automaticamente i
saldi obiettivi “provvisori”, effettuando il calcolo
del valore medio della spesa corrente e
applicando a quest’ultimo le percentuali
individuate dalla normativa.
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Fase 2: riduzione dei
trasferimenti erariali
 L’ente deve occuparsi di inserire il valore per
l’anno 2012. Il 2013 e il 2014 sono determinati
automaticamente.
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Fase 2: saldo obiettivo al netto
dei trasferimenti
 Calcolo effettuato automaticamente
procedura e visualizzato nelle celle.
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dalla
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Fase 3 A: % da applicare alla
media delle spese correnti
 Per gli enti non virtuosi in questa cella verranno
riportati automaticamente i valori massimi che
le percentuali potranno assumere.
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Fase 3 A: riduzione dei
trasferimenti erariali
 Vengono qui riportati automaticamente i valori
individuati nella fase 2.
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Fase 3 A: saldo obiettivo enti
non virtuosi
 L’applicazione determina automaticamente il
saldo obiettivo.
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Fase 3 B: saldo obiettivo enti
virtuosi
 L’applicazione determina automaticamente il
saldo obiettivo.
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Fase 4: patto regionale
verticale - definizione
 Maggiori spazi di spesa ai propri enti locali
compensati con un peggioramento del proprio
obiettivo in termini di competenza o di cassa.
 I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per
gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in
conto capitale.
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Fase 4: patto regionale
orizzontale - definizione
 I comuni che prevedono di conseguire nell’anno
di riferimento, un differenziale positivo (o
negativo) rispetto all’obiettivo previsto dalla
normativa nazionale, possono comunicare alle
regioni, l’entità degli spazi finanziari che sono
disposti a cedere (o di cui necessitano)
nell’esercizio in corso e le modalità di recupero
(o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio
successivo.
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Fase 4: patto regionale
verticale
 L'importo comunicato dalla regione relativo ai
maggiori spazi finanziari va inserito con segno
negativo.
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Fase 4: patto regionale
orizzontale
 L'importo comunicato dalla regione relativo ai
maggiori spazi finanziari acquisiti va inserito con
segno negativo, l'importo relativo agli spazi
finanziari ceduti va inserito con segno positivo.
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Fase 4 bis: patto nazionale
orizzontale
 L'importo comunicato dallo Stato relativo ai
maggiori spazi finanziari acquisiti va inserito con
segno negativo, l'importo relativo agli spazi
finanziari ceduti va inserito con segno positivo.
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Fase 4: saldo obiettivo
rideterminato
 Saldo obiettivo determinato nelle prime tre fasi
al netto delle variazioni attinenti il patto
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Parte terza
Parametri virtuosità
Parametri di virtuosità 1/4
 Riparto dell’ammontare del concorso agli
obiettivi di finanza pubblica tra i singoli enti
basato su criteri di virtuosità.
 Dal 2013 gli enti saranno ripartiti in quattro
classi, sulla base di diversi parametri
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Parametri di virtuosità 2/4
 prioritaria considerazione della convergenza tra
spesa storica e costi e fabbisogni standard;
 rispetto del patto di stabilità interno;
 incidenza della spesa del personale sulla spesa
corrente dell'ente in relazione a diversi fattori;
la valutazione del predetto parametro tiene
conto del suo valore all'inizio della legislatura o
consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle
stesse;
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Parametri di virtuosità 3/4
 autonomia finanziaria;
 equilibrio di parte corrente;
 tasso di copertura dei costi dei servizi a
domanda individuale per gli enti locali;
 rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva
partecipazione
all'azione
di
contrasto
all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le
regioni;
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Parametri di virtuosità 4/4
 effettiva partecipazione degli enti locali
all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
 rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse
e accertate;
 operazione di dismissione di partecipazioni
societarie nel rispetto della normativa vigente.
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Autonomia finanziaria
 [Entrate
tributarie
(Tit.I)
+
Entrate
extratributarie (Tit. III)] / Entrate correnti
(Tit.I+II+III)
 Misura il grado di autofinanziamento dell’ente
mediante le entrate proprie.
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Equilibrio di parte corrente
 Entrate correnti (Tit. I+II+III) / [Spese correnti
(Tit. I) + Quote capitali rimborso mutui e
prestiti (Tit. III, int. 3‐ 5)]
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Clausola di salvaguardia
 Per i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e
successivi, a 15,8 per cento.
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Parte quarta
Saldo finanziario misto
Il saldo finanziario misto 1/2
 Il saldo obiettivo finale fungerà da controparte
con il saldo finanziario misto, al fine di
determinare il rispetto del patto.
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Il saldo finanziario misto 2/2
 Somma
algebrica
della
differenza
tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e
dalla differenza tra incassi e pagamenti, sia in
conto competenza che in conto residui, per la
parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle
spese derivanti dalla concessione di crediti.
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Importi da escludere nella
determinazione del s.f.m.







Avanzo e fondo.
Stato di emergenza.
Grande evento.
Risorsa da UE.
Rilevazioni censuarie.
Federalismo demaniale.
Investimenti infrastrutturali.
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Avanzo e fondo
 Tra le operazioni finali non sono da considerare
né l’avanzo (o disavanzo) di amministrazione né
il fondo (o deficit) di cassa.
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Stato di emergenza
 Risorse provenienti dallo Stato e le relative
spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dai comuni.
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Stato di emergenza: entrate
 Risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e
non anche da altre fonti) registrate
successivamente al 31 dicembre 2008.
 Anche le risorse statali trasferite per il tramite
delle regioni.
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Stato di emergenza: spese 1/3
 Impegni di parte corrente e i pagamenti in
conto capitale, disposti su risorse registrate
successivamente al 31 dicembre 2008.
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Stato di emergenza: spese 2/3
 Le sole spese effettuate a valere sui
trasferimenti del bilancio dello Stato.
 L’esclusione opera anche se le spese sono
effettuate in più anni e, comunque, nei limiti
complessivi delle risorse assegnate e/o
incassate.
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Stato di emergenza: spese 3/3
 Le spese sono escluse anche successivamente
alla revoca dello stato di emergenza, purché nei
limiti delle relative entrate accertate (di parte
corrente) o incassate (per la parte capitale).
 Esclusione di mutui e prestiti con oneri di
ammortamento ad intero carico dello Stato.
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Grande evento
 Sono equiparati agli interventi effettuati in stato
di emergenza.
 Entrate e spese nei soli limiti dei correlati
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato
registrati successivamente al 31 dicembre 2008.
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Risorse da UE
 Risorse
provenienti
direttamente
o
indirettamente dall’Unione europea.
 L’esclusione delle spese opera anche se esse
sono effettuate in più anni, purché nei limiti
complessivi delle medesime risorse e relative a
entrate registrate successivamente al 2008.
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Rilevazioni censuarie
 Risorse trasferite dall’ISTAT e le relative spese
per la progettazione e l’esecuzione dei
censimenti, nei limiti delle stesse risorse
trasferite dall’ISTAT.
 Anche censimento agricoltura.
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Federalismo demaniale
 Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
non si applicano i vincoli relativi al rispetto del
patto di stabilità interno, per un importo
corrispondente alle spese già sostenute dallo
Stato per la gestione e la manutenzione dei
beni trasferiti.
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Investimenti infrastrutturali
 Per gli anni 2013 e 2014, le spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
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Parte quinta
Bilancio di previsione e adempimenti
Bilancio di previsione e
approvazione 1/3
 Il bilancio di previsione degli enti deve essere
approvato garantendo il rispetto delle regole
che disciplinano il patto di stabilità.
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Bilancio di previsione e
approvazione 2/3
 L’adozione di un bilancio difforme implica una
grave irregolarità finanziaria e contabile.
 Allegato al bilancio un prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto.
 Il prospetto diviene elemento costitutivo del
bilancio preventivo.
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Bilancio di previsione e
approvazione 3/3
 L’obbligo del rispetto dell’obiettivo del patto
anche per variazioni di bilancio.
 La normativa prevede a carico del funzionario
che adotta provvedimenti con impegni di spesa
l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile anche con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
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Monitoraggio adempimenti 1/3
 Prospetto
dimostrativo
dell’obiettivo
determinato da trasmettere utilizzando il web.
 La mancata trasmissione del prospetto entro 45
giorni dalla pubblicazione del decreto nella G.U.
costituisce inadempimento al patto di stabilità
interno.
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Monitoraggio adempimenti 2/3
 Trasmissione web semestrale al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento,
delle
informazioni
utili
all’individuazione del saldo, espresso in termini
di competenza mista, conseguito nell’anno di
riferimento.
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Monitoraggio adempimenti 3/3
 Coloro che, in base al monitoraggio del secondo
semestre, risultano inadempienti al patto di
stabilità interno, comunicano anche le
informazioni relative alla spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti UE.
 Tale
comunicazione
è
finalizzata
alla
disapplicazione della sanzione che dispone la
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio.
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Certificazione 1/4
 Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello
di riferimento invio al MEF della certificazione
del saldo finanziario.
 Sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile
del
servizio
finanziario
e
dall’organo di revisione economico-finanziaria.
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Certificazione 2/4
 Mancata
trasmissione
costituisce
inadempimento al patto.
 Mancata sottoscrizione del certificato da parte
dei
tre
soggetti
individuati
costituisce
inadempimento.
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Certificazione 3/4
 Gli enti non rispettosi del patto trasmettono un
prospetto per valutare se il mancato
raggiungimento
dell’obiettivo
è
stato
determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti UE rispetto
alla media della corrispondente spesa del
triennio precedente.
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Certificazione 4/4
 Se la certificazione, trasmessa in ritardo, attesta
il rispetto del patto, si applica il divieto di
procedere ad assunzioni di personale.
 È fatto divieto di stipulare contratti di
servizio che si configurino elusivi del vincolo
precedente.
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Divieto di rettifica
 Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per
l’approvazione del conto consuntivo, la
certificazione non può essere rettificata.
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Parte sesta
Controlli e sanzioni
Controllo dalla Corte dei Conti
 Accertamento del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto.
 Vigilanza sull’adozione da parte dell’ente locale
delle necessarie misure correttive
 Vigilanza sull’auto applicazione delle sanzioni.
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Auto applicazione sanzioni
 L’auto applicazione delle sanzioni opera anche
contestualmente all’esercizio “operativo”.
 Un intervento correttivo e di contenimento per
l’ente.
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Sanzioni all’ente





Riduzione fondo sperimentale di riequilibrio.
Limite impegni spese correnti.
Divieto di ricorrere all’indebitamento.
Divieto di assumere del personale.
Riduzione delle indennità di funzione e dei
gettoni di presenza.
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Riduzione fondo sperimentale di
riequilibrio 1/2
 Pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato.
 Non superiore al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo.
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Riduzione fondo sperimentale di
riequilibrio 2/2
 In caso di incapienza dei fondi gli enti locali
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue.
 La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilità
interno sia determinato dalla maggiore spesa
per interventi realizzati con la quota di
finanziamento
nazionale
e
correlati
ai
finanziamenti dell‘UE rispetto alla media della
corrispondente spesa del triennio precedente.
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Limite impegni spesa correnti
 Non può impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo
triennio.
 Le spese sono identificate dal Titolo I della
spesa, senza alcuna esclusione e concernono il
triennio immediatamente precedente.
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Divieto di ricorrere
all’indebitamento 1/3
 Non può ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti.
 Apposita attestazione di conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno
precedente.
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Divieto di ricorrere
all’indebitamento 2/3
 No divieto per le devoluzioni di mutui già in
carico all’ente.
 No divieto per le operazioni che non
configurano un nuovo debito, il cui ricavato è
destinato all’estinzione anticipata di precedenti
operazioni di indebitamento.
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Divieto di ricorrere
all’indebitamento 3/3
 Non sono indebitamento i mutui la cui rata di
ammortamento è a carico di un’altra
amministrazione pubblica.
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Divieto di procedere a assunzioni
del personale
 Blocco assunzioni di personale.
 Divieto agli enti di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione.
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pagina 72
Riduzione indennità di funzione e
gettoni di presenza 1/2
 Riduzione del 30%
risultante alla data del
 La
riduzione
si
effettivamente erogati
rispetto all'ammontare
30 giugno 2010.
applica
agli
importi
nel 2010.
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pagina 73
Riduzione indennità di funzione e
gettoni di presenza 1/2
 Le sanzioni si applicano per il solo anno
successivo a quello di accertamento del
mancato rispetto del patto di stabilità interno.
 Per gli enti che nel 2011 non hanno rispettato il
patto gli effetti finanziari positivi derivanti dalle
sanzioni concorrono al perseguimento degli
obiettivi assegnati per l’anno in cui le misure
vengono attuate.
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Riduzione indennità di funzione e
gettoni di presenza 2/2
 La rideterminazione delle indennità di funzione
e dei gettoni di presenza è applicata ai soggetti
in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la
violazione del patto di stabilità interno.
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Elusione del patto di stabilità
 Quando sono attuati comportamenti che, pur
legittimi,
risultino
intenzionalmente
e
strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli
di finanza pubblica.
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pagina 76
Sanzioni ai responsabili e agli
amministratori
 In caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno
nell'anno
successivo
a
quello
dell'inadempienza:
sanzione agli amministratori;
sanzione ai responsabili.
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Sanzioni agli amministratori
 Sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci
volte l’indennità di carica percepita al momento
di commissione dell’elusione.
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Sanzioni ai responsabili
 Sanzione pecuniaria fino a tre indennità del
trattamento retributivo, al netto degli oneri
fiscali e previdenziali.
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7 novembre 2012
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Accertamento violazione
 Se la violazione del patto è accertata
successivamente all’anno seguente a quello cui
la violazione si riferisce, l’inadempienza deve
essere
comunicata
entro
30
giorni
dall’accertamento della violazione del patto.
 Si applicano, nell’anno successivo a quello in cui
è stato accertato il mancato rispetto del patto di
stabilità interno, le sanzioni elencate.
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DLgs 196/03