La marcatura CE dei serramenti: obblighi presenti e futuri Argomenti Approccio alla qualità Requisiti dei serramenti esterni Marcatura CE dei serramenti Obblighi di certificazione energetica Norme tecniche di prodotto Test di laboratorio Stefano Mora Qualità: terminologie e definizioni Il Nuovo concetto di qualità (nuovo approccio) “Insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto che ne conferiscono la capacità di soddisfare le esigenze espresse o implicite dell’utente” Natura prestazionale delle normative Stefano Mora Schema generale Direttiva UE 89/106 Prodotti da costruzione Requisiti essenziali Documenti interpretativi Norma CEN (Product Standard) Attestato di conformità CE Certificazione/Dichiarazione Di conformità MERCATO UNICO Stefano Mora Finestre: requisiti prestazionali Resistenza mecccanica e stabilità Sicurezza in caso di incendio Igiene, salute, ambiente Sicurezza nell’impiego Protezione contro il rumore Risparmio energetico e ritenzione del calore Questi requisiti debbono essere mantenuti per un tempo economicamente ragionevole Stefano Mora Documenti interpretativi….. …. Alla direttiva UE 89/106 Assegnano per le finestre lo schema 2ii seconda possibilità, ossia: prove di tipo (Initial Test Type) del prodotto da parte di un Laboratorio Controllo di produzione in fabbrica (Production Factory Control) Altre tipologie di prodotto (cancelli, porte tagliafuoco, ecc.) ricadono entro altri schemi di certificazione o addirittura entro altre direttive (ad es. i serramenti motorizzati -> direttiva macchine). Stefano Mora Analisi dello stato attuale delle norme (tecniche) di settore EURONORME siglate EN, valide sul territorio comunitario NORME NAZIONALI (UNI, DIN, AFNOR, BSI, ecc., valide sul territorio nazionale di emanazione) Stefano Mora Cosa sarà la marcatura CE? Marchio CE per serramenti Dichiarazione del fabbricante relativa alla conformità a norma dei propri prodotti, e quindi al soddisfacimento dei requisiti essenziali riportati nella direttiva di riferimento Non costituirà criterio di scelta dell’utente, in quanto obbligatorio per tutti i serramenti immessi sul mercato Tempi (ad oggi…) Entrata in vigore: aprile 2005 Coesistenza: sino a Aprile 2006 Stefano Mora Marcatura CE In sintesi, il serramentista dovrà: Effettuare sul proprio prodotto delle “prove di tipo”, ossia delle prove di laboratorio su una campionatura significativa di serramenti Emettere una dichiarazione di conformità a norma riferita ai prodotti forniti, dichiarando che essi hanno le stesse caratteristiche tecnologiche di quelli prova in laboratorio e che dunque risultano conformi alle norme di riferimento. Tale dichiarazione dovrà essere supportata dall’adozione di un piano di controllo della qualità della produzione, conforme alle specifiche del Product Standard Stefano Mora prEN 14351 norma di riferimento (Product Standard)per il prodotto FINESTRA, che: Identificherà in modo univoco le prestazioni richiedibili al prodotto Specificherà le modalità di classificazione (in sintesi) Indicherà i metodi di valutazione della conformità del prodotto (ossia le modalità di calcolo, le prove necessarie, le dimensioni e il numero di campioni da provare) Specificherà le modalità di controllo di produzione in fabbrica (FPC) Stefano Mora Prove iniziali sul prodotto Requisito 4. PROVE OBBLIGATORIE (in funzione della tipologia di prodotto) Resistenza ai carichi del vento Resistenza alla neve e ai carichi permanenti (solo per finestre da tetti) Sicurezza in caso d’incendio (solo per categorie particolari di prodotto) Tenuta all’acqua Sostanze dannose (non devono essere rilasciate, secondo i limiti nazionali) Sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di sicurezza) Isolamento acustico (con prova o con criterio di calcolo, secondo il grafico in norma) Trasmittanza termica Permeabilità all’aria Durabilità (mediante conformità a norma di materiali, accessori, componenti) Stefano Mora Prove iniziali sul prodotto Requisito 4. PROVE VOLONTARIE OPZIONALI Forze di messa in movimento Resistenza meccanica Ventilazione (per i dispositivi di aerazione) Resistenza al proiettile Resistenza all’esplosione Durabilità meccanica Prove in climi differenti (solo per porte balcone) Caratteristiche dimensionali delle ante (planarità, ortogonalità, ecc.) Stefano Mora Concretamente… …le prove per una finestra di normale produzione sono… Permeabilità all’aria Tenuta all’acqua Resistenza ai carichi del vento Trasmittanza termica Sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di sicurezza) Isolamento acustico (con prova o con criterio di calcolo, secondo il grafico in norma) Stefano Mora E gli “speciali”?? Per serramenti di produzione non di serie… Sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di sicurezza) Attenzione!! Per serramenti non di serie si intende: “… la realizzazione di prodotti progettati per lavori particolari e che non assolvono agli stessi requisiti di quelli di serie. Tutti questi serramenti devono essere ordinati e installati nella medesima commessa.” Stefano Mora Ma quali prodotti devono essere provati?? E di che dimensioni, ecc ecc Requisito 7.1 CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE Il campione deve essere rappresentativo della normale produzione. Ogni variazione sostanziale (ossia che possa in qualche misura incidere sui risultati di prova) determina un nuovo prodotto. I risultati di prova rimangono comunque validi sin tanto che il prodotto non subisca modifiche sostanziali; tali modifiche possono riguardare: Il prodotto in sé (sistema di costruzione, ecc.) I materiali e componenti che lo costituiscono Il sistema di produzione Le modalità di assemblaggio Stefano Mora Di fatto…. Per ciascuna azienda: Si analizzano i prodotti (mediante una sorta di consulenza pre prove) Si definiscono le tipologie (famiglie di prodotti con prestazioni paragonabili prive di varianti costruttive sostanziali) Si selezionano i serramenti significativi per ciascuna tipologia Si testano i campioni significativi in laboratorio, in modo da avere risultati trasferibili sulla norma produzione Stefano Mora Controllo di produzione in fabbrica Requisiti previsti dall’ultimo progetto “Product Standard” Nomina e formazione di un resp.le dei controlli Effettuazione di controlli sui materiali in accettazione Effettuazione di controlli e prove durante la fabbricazione Effettuazione di verifiche e prove sui prodotti finiti Descrizione delle Non Conformità rilevate e delle relative Azioni Correttive intraprese Registrazione dei controlli Stefano Mora Registrazioni Le registrazioni del controllo di produzione in fabbrica devono comprendere almeno: Una identificazione dei prodotti I metodi di prova La data di completamento della produzione e la data delle prove I risultati e la comparazione con i requisiti specifici La firma della persona responsabile del controllo di produzione Le registrazioni debbono essere mantenute per almeno 5 anni, e rese disponibili per eventuali verifiche autorizzate Stefano Mora Schema riassuntivo Selezione dei campioni Effettuaz. Prove Laborat. In funzione Delle tipologie Perm. Aria Tenuta acqua Resist. Vento Trasm. termica Sicurezza Isolam. acustico In accettazione Sui materiali, Componenti, accessori Controllo in produzione Registrazioni Durante La produzione Metodi di prova Risultati dei controlli NC/AC Sul prodotto finito Stefano Mora Supporto informativo Rintracciabilità Confor. a norma Uso, installaz. e manutenz. Dich. di Conformità Marchio CE Decreto 02/04/1998 Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 Aprile 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 102 del 05/05/1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” IMPONE La certificazione energetica dei serramenti OSSIA “dichiarazione del produttore che attesti che le prestazioni energetiche del serramento sono valutate mediante prove di laboratorio secondo norme tecniche emanate dal CEN” Stefano Mora I contenuti del Decreto Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate al comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti che sono commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali componenti di edifici o di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad una o più funzioni energeticamente significative. 2. Ai fini del presente decreto, si intende: a) per <<componenti degli edifici>>, i materiali e i manufatti costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato A del presente decreto; (…) Stefano Mora I contenuti del Decreto Art. 2 Componenti da certificare 1. La certificazione concerne le classi di componenti, di cui all'allegato A del presente decreto, relativamente alle caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate nell'allegato A stesso. 2. Ai fini del presente decreto, l'obbligo di certificazione è limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità sia fatto riferimento alle caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato A, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia. (…) Stefano Mora I contenuti del Decreto Art. 3 Modalità di certificazione 1. (…) la certificazione può essere costituita da una <<dichiarazione del produttore>> mediante la quale quest'ultimo (…) attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio (…) applicando una o più delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata: (..) b) norme tecniche europee elaborate da CEN o, in assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di normazioni dei Paesi CEE (..) Stefano Mora I contenuti del Decreto Art. 5 Disposizione transitorie ed entrata in vigore 1. Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano ad essi solo successivamente al decorso di diciotto mesi da tale data. 2. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5 Maggio 1998 + 180 giorni + 18 mesi = 5 Maggio 2000 Stefano Mora I contenuti del Decreto Allegato A COMPONENTI Serramenti e chiusure trasparenti e traslucide con valore di conduttanza globale inferiore a 5 W/m2K CARATTERISTICHE Permeabilità all’aria Trasmittanza termica Trasmissione luminosa Stefano Mora Dichiarazione Serramentista Anagrafica produttore Dati fornitura Procedure di prova Trasmissione luminosa Laboratorio DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (in assolvimento agli obblighi del DM 02-04-98) Stefano Mora Permeab. all’aria Trasmitt. termica Ricadute sulle imprese Innanzitutto…. La legislazione italiana identifica come “produttore” (e quindi soggetto responsabile) il soggetto che fornisce il prodotto al cliente a proprio nome e marchio. E’ evidente che…. Il produttore/rivenditore, se commercializza a proprio nome o marchio, è il soggetto responsabile degli obblighi derivanti dalla marcatura CE e dalla certificazione energetica del prodotto. Stefano Mora Ricadute sulle imprese Nascono evidenti esigenze per i produttori: Informazione generale Accessibilità alle prove iniziali Sostegno economico agli investimenti (modesti) necessari Formazione/informazione circa i controlli di produzione Supporto per l’attivazione e il mantenimento della procedura Supporto per la creazione/utilizzo del fascicolo tecnico di prodotto e per le informative al cliente Stefano Mora Ricadute sulle imprese (sul piano comm.le) Il cliente……. Attraverso le informazioni fornite dalla marcatura CE potrà semplicemente effettuare confronti COMPARATIVI tra le prestazioni dei diversi prodotti, mediante le informazioni riportate in cartellinatura. Stefano Mora Permeabilità all’aria (EN 1026) Obiettivo Quantificare e localizzare le perdite di aria della finestra Classificazioni possibili (secondo UNI EN 12207) 1, 2, 3, 4 Stefano Mora Classificazione Stefano Mora Trasmittanza termica ISO 10077/1 Obiettivo Definire un coefficiente che identifichi il potere di isolamento termico del serramento Legenda X=Spessore telaio in mm Y=Uf in W/m2K A= Legno duro (densità 700 Kg/m3) - l = 0,18 W/mK) B= Legno tenero (densità 500 kg/m3) - l = 0,13 W/mK) Trasmittanza unitaria della finestra Uw Uw = (Ug Ag)/Aw + (Uf Af)/Aw + (Yg lg)/Aw = 1,86 W/(m2 K) Stefano Mora Tenuta all’acqua (EN 1027) Obiettivo Verifica della capacità della finestra di impedire le infiltrazioni di acqua Classificazioni possibili (secondo UNI EN 12208) 1–2–3–4–5–6–7–8-9 Stefano Mora Resistenza al vento (EN 12211) Obiettivo Verifica della capacità dell’infisso di resistere, entro deformazioni ammissibili e senza degradi gravi, alle sollecitazioni del vento Classificazioni possibili (secondo UNI EN 12210) Pressioni: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Freccia relativa frontale: A – B - C Stefano Mora Resistenza meccanica (UNI EN 107) Obiettivo Determinazione degli sforzi di apertura e chiusura, verifica del comportamento a errate manovre, efficacia dei dispositivi di arresto e bloccaggio, durabilità dell’insieme serramentoferramenta Classificazioni possibili Rispetto dei parametri ammessi da norma Presenza di rotture o degradi inammissibili Presenza e quantificazione delle deformazioni Verifica del mantenimento della funzionalità complessiva Stefano Mora