La marcatura CE dei serramenti:
obblighi presenti e futuri
Argomenti

Approccio alla qualità

Requisiti dei serramenti esterni

Marcatura CE dei serramenti

Obblighi di certificazione energetica

Norme tecniche di prodotto

Test di laboratorio
Stefano Mora
Qualità:
terminologie e definizioni
Il Nuovo concetto di qualità (nuovo approccio)
“Insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto che ne
conferiscono la capacità di soddisfare le esigenze espresse o implicite
dell’utente”
Natura prestazionale delle normative
Stefano Mora
Schema generale
Direttiva UE 89/106
Prodotti da costruzione
Requisiti essenziali
Documenti interpretativi
Norma CEN
(Product Standard)
Attestato di conformità
CE
Certificazione/Dichiarazione
Di conformità
MERCATO UNICO
Stefano Mora
Finestre: requisiti prestazionali

Resistenza mecccanica e stabilità
 Sicurezza in caso di incendio
 Igiene, salute, ambiente
 Sicurezza nell’impiego
 Protezione contro il rumore
 Risparmio energetico e ritenzione del calore
Questi requisiti debbono essere mantenuti per un tempo
economicamente ragionevole
Stefano Mora
Documenti interpretativi…..
…. Alla direttiva UE 89/106
Assegnano per le finestre lo schema 2ii seconda possibilità,
ossia:
 prove di tipo (Initial Test Type) del prodotto da parte di un
Laboratorio
 Controllo di produzione in fabbrica (Production Factory
Control)
Altre tipologie di prodotto (cancelli, porte tagliafuoco, ecc.)
ricadono entro altri schemi di certificazione o addirittura entro altre
direttive (ad es. i serramenti motorizzati -> direttiva macchine).
Stefano Mora
Analisi dello stato attuale
delle norme (tecniche) di settore
EURONORME
siglate EN, valide sul territorio comunitario
NORME NAZIONALI
(UNI, DIN, AFNOR, BSI, ecc., valide sul territorio
nazionale di emanazione)
Stefano Mora
Cosa sarà la marcatura CE?
Marchio CE per serramenti
Dichiarazione del fabbricante relativa alla conformità a norma
dei propri prodotti, e quindi al soddisfacimento dei requisiti
essenziali riportati nella direttiva di riferimento
Non costituirà criterio di scelta dell’utente, in quanto
obbligatorio per tutti i serramenti immessi sul mercato
Tempi (ad oggi…)
Entrata in vigore: aprile 2005
Coesistenza: sino a Aprile 2006
Stefano Mora
Marcatura CE
In sintesi, il serramentista dovrà:


Effettuare sul proprio prodotto delle “prove di tipo”, ossia delle
prove di laboratorio su una campionatura significativa di
serramenti
Emettere una dichiarazione di conformità a norma riferita ai
prodotti forniti, dichiarando che essi hanno le stesse
caratteristiche tecnologiche di quelli prova in laboratorio e che
dunque risultano conformi alle norme di riferimento. Tale
dichiarazione dovrà essere supportata dall’adozione di un piano
di controllo della qualità della produzione, conforme alle
specifiche del Product Standard
Stefano Mora
prEN 14351
norma di riferimento (Product Standard)per il prodotto
FINESTRA, che:




Identificherà in modo univoco le prestazioni richiedibili al
prodotto
Specificherà le modalità di classificazione (in sintesi)
Indicherà i metodi di valutazione della conformità del prodotto
(ossia le modalità di calcolo, le prove necessarie, le dimensioni e
il numero di campioni da provare)
Specificherà le modalità di controllo di produzione in fabbrica
(FPC)
Stefano Mora
Prove iniziali sul prodotto
Requisito 4.
PROVE OBBLIGATORIE (in funzione della tipologia di
prodotto)










Resistenza ai carichi del vento
Resistenza alla neve e ai carichi permanenti (solo per finestre da tetti)
Sicurezza in caso d’incendio (solo per categorie particolari di prodotto)
Tenuta all’acqua
Sostanze dannose (non devono essere rilasciate, secondo i limiti nazionali)
Sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di sicurezza)
Isolamento acustico (con prova o con criterio di calcolo, secondo il grafico
in norma)
Trasmittanza termica
Permeabilità all’aria
Durabilità (mediante conformità a norma di materiali, accessori,
componenti)
Stefano Mora
Prove iniziali sul prodotto
Requisito 4.
PROVE VOLONTARIE OPZIONALI








Forze di messa in movimento
Resistenza meccanica
Ventilazione (per i dispositivi di aerazione)
Resistenza al proiettile
Resistenza all’esplosione
Durabilità meccanica
Prove in climi differenti (solo per porte balcone)
Caratteristiche dimensionali delle ante (planarità, ortogonalità, ecc.)
Stefano Mora
Concretamente…
…le prove per una finestra di normale produzione
sono…
Permeabilità all’aria
 Tenuta all’acqua
 Resistenza ai carichi del vento
 Trasmittanza termica
 Sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di
sicurezza)
 Isolamento acustico (con prova o con criterio di
calcolo, secondo il grafico in norma)

Stefano Mora
E gli “speciali”??
Per serramenti di produzione non di serie…

Sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di
sicurezza)
Attenzione!!
Per serramenti non di serie si intende:
“… la realizzazione di prodotti progettati per lavori
particolari e che non assolvono agli stessi requisiti di
quelli di serie. Tutti questi serramenti devono essere
ordinati e installati nella medesima commessa.”
Stefano Mora
Ma quali prodotti devono essere
provati??
E di che dimensioni, ecc ecc
Requisito 7.1
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
Il campione deve essere rappresentativo della normale produzione.
Ogni variazione sostanziale (ossia che possa in qualche misura incidere sui
risultati di prova) determina un nuovo prodotto.
I risultati di prova rimangono comunque validi sin tanto che il prodotto non
subisca modifiche sostanziali; tali modifiche possono riguardare:
Il prodotto in sé (sistema di costruzione, ecc.)
I materiali e componenti che lo costituiscono
Il sistema di produzione
Le modalità di assemblaggio
Stefano Mora
Di fatto….
Per ciascuna azienda:




Si analizzano i prodotti (mediante una sorta di consulenza pre
prove)
Si definiscono le tipologie (famiglie di prodotti con prestazioni
paragonabili prive di varianti costruttive sostanziali)
Si selezionano i serramenti significativi per ciascuna tipologia
Si testano i campioni significativi in laboratorio, in modo da avere
risultati trasferibili sulla norma produzione
Stefano Mora
Controllo di produzione in fabbrica
Requisiti previsti dall’ultimo progetto “Product Standard”
Nomina e formazione di un resp.le dei controlli
Effettuazione di controlli sui materiali in accettazione
Effettuazione di controlli e prove durante la fabbricazione
Effettuazione di verifiche e prove sui prodotti finiti
Descrizione delle Non Conformità rilevate e
delle relative Azioni Correttive intraprese
Registrazione dei controlli
Stefano Mora
Registrazioni
Le registrazioni del controllo di produzione in fabbrica
devono comprendere almeno:
Una identificazione dei prodotti
I metodi di prova
La data di completamento della produzione e la data delle prove
I risultati e la comparazione con i requisiti specifici
La firma della persona responsabile del controllo di produzione
Le registrazioni debbono essere mantenute per almeno 5 anni, e
rese disponibili per eventuali verifiche autorizzate
Stefano Mora
Schema riassuntivo
Selezione
dei campioni
Effettuaz.
Prove
Laborat.
In funzione
Delle
tipologie
Perm. Aria
Tenuta acqua
Resist. Vento
Trasm. termica
Sicurezza
Isolam. acustico
In
accettazione
Sui materiali,
Componenti,
accessori
Controllo in
produzione
Registrazioni
Durante
La
produzione
Metodi di
prova
Risultati
dei controlli
NC/AC
Sul prodotto
finito
Stefano Mora
Supporto
informativo
Rintracciabilità
Confor. a norma
Uso, installaz.
e manutenz.
Dich. di
Conformità
Marchio CE
Decreto 02/04/1998
Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2
Aprile 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 102 del 05/05/1998
“Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi
connessi”
IMPONE
La certificazione energetica dei serramenti
OSSIA
“dichiarazione del produttore che attesti che le prestazioni energetiche del
serramento sono valutate mediante prove di laboratorio secondo
norme tecniche emanate dal CEN”
Stefano Mora
I contenuti del Decreto
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni
fissate al comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti che sono
commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali
componenti di edifici o di impianti al servizio degli edifici che
assolvono ad una o più funzioni energeticamente significative.
2. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per <<componenti degli edifici>>, i materiali e i manufatti
costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato A del presente
decreto;
(…)
Stefano Mora
I contenuti del Decreto
Art. 2
Componenti da certificare
1. La certificazione concerne le classi di componenti, di cui
all'allegato A del presente decreto, relativamente alle
caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate
nell'allegato A stesso.
2. Ai fini del presente decreto, l'obbligo di certificazione è
limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita,
nell'etichetta o nella pubblicità sia fatto riferimento alle
caratteristiche e prestazioni di cui all'allegato A, ovvero siano
usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere il
prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di
energia. (…)
Stefano Mora
I contenuti del Decreto
Art. 3
Modalità di certificazione
1. (…) la certificazione può essere costituita da una
<<dichiarazione del produttore>> mediante la quale
quest'ultimo (…) attesta le caratteristiche e le prestazioni
energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e dichiara che
dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate
mediante prove effettuate presso un laboratorio (…)
applicando una o più delle procedure previste dalla normativa
di seguito indicata:
(..)
b) norme tecniche europee elaborate da CEN o, in assenza
di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di
normazioni dei Paesi CEE (..)
Stefano Mora
I contenuti del Decreto
Art. 5
Disposizione transitorie ed entrata in vigore
1. Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti
prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le disposizioni previste negli articoli
precedenti si applicano ad essi solo successivamente al
decorso di diciotto mesi da tale data.
2. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
5 Maggio 1998 + 180 giorni + 18 mesi
=
5 Maggio 2000
Stefano Mora
I contenuti del Decreto
Allegato A
COMPONENTI
Serramenti e chiusure
trasparenti e traslucide
con valore di
conduttanza globale
inferiore a 5 W/m2K
CARATTERISTICHE
Permeabilità all’aria
Trasmittanza termica
Trasmissione luminosa
Stefano Mora
Dichiarazione
Serramentista
Anagrafica
produttore
Dati
fornitura
Procedure
di prova
Trasmissione
luminosa
Laboratorio
DICHIARAZIONE DI
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
(in assolvimento agli obblighi
del DM 02-04-98)
Stefano Mora
Permeab.
all’aria
Trasmitt.
termica
Ricadute sulle imprese
Innanzitutto….
La legislazione italiana identifica come “produttore” (e
quindi soggetto responsabile) il soggetto che fornisce
il prodotto al cliente a proprio nome e marchio.
E’ evidente che….
Il produttore/rivenditore, se commercializza a proprio
nome o marchio, è il soggetto responsabile degli
obblighi derivanti dalla marcatura CE e dalla
certificazione energetica del prodotto.
Stefano Mora
Ricadute sulle imprese
Nascono evidenti esigenze per i produttori:
Informazione generale
Accessibilità alle prove iniziali
Sostegno economico agli investimenti (modesti) necessari
Formazione/informazione circa i controlli di produzione
Supporto per l’attivazione e il mantenimento della procedura
Supporto per la creazione/utilizzo del fascicolo tecnico di
prodotto e per le informative al cliente
Stefano Mora
Ricadute sulle imprese
(sul piano comm.le)
Il cliente…….
Attraverso le
informazioni fornite
dalla marcatura CE
potrà semplicemente
effettuare confronti
COMPARATIVI tra le
prestazioni dei diversi
prodotti, mediante le
informazioni riportate
in cartellinatura.
Stefano Mora
Permeabilità all’aria (EN 1026)
Obiettivo
Quantificare e localizzare le perdite di aria della finestra
Classificazioni possibili (secondo UNI EN 12207)
1, 2, 3, 4
Stefano Mora
Classificazione
Stefano Mora
Trasmittanza termica ISO 10077/1
Obiettivo
Definire un coefficiente
che identifichi il potere
di isolamento termico
del serramento
Legenda
X=Spessore telaio in mm
Y=Uf in W/m2K
A= Legno duro (densità 700 Kg/m3) - l = 0,18 W/mK)
B= Legno tenero (densità 500 kg/m3) - l = 0,13 W/mK)
Trasmittanza unitaria della finestra Uw
Uw = (Ug Ag)/Aw + (Uf Af)/Aw + (Yg lg)/Aw =
1,86 W/(m2 K)
Stefano Mora
Tenuta all’acqua (EN 1027)
Obiettivo
Verifica della capacità della finestra di impedire le
infiltrazioni di acqua
Classificazioni possibili (secondo UNI EN 12208)
1–2–3–4–5–6–7–8-9
Stefano Mora
Resistenza al vento (EN 12211)
Obiettivo
Verifica della capacità dell’infisso di resistere, entro
deformazioni ammissibili e senza degradi gravi, alle
sollecitazioni del vento
Classificazioni possibili (secondo UNI EN 12210)
Pressioni: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Freccia relativa frontale: A – B - C
Stefano Mora
Resistenza meccanica (UNI EN 107)
Obiettivo
Determinazione degli sforzi di apertura e chiusura, verifica del
comportamento a errate manovre, efficacia dei dispositivi di
arresto e bloccaggio, durabilità dell’insieme serramentoferramenta
Classificazioni possibili
Rispetto dei parametri ammessi da norma
Presenza di rotture o degradi inammissibili
Presenza e quantificazione delle deformazioni
Verifica del mantenimento della funzionalità complessiva
Stefano Mora
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Stefano Mora - CNA Pistoia