La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 Introduzione Giovedì 19 novembre 2009, Nuovo Palazzo di Giustizia, Centro Direzionale di Napoli, Piazza Coperta, Palazzina B, Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 1 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 -questioni preliminari ed avvisi- taglio pratico di questa breve illustrazione:saranno dati dapprima dei brevi richiami sul mezzo istruttorio della consulenza tecnica d’ufficio -e sulla sua natura- che nell’ambito di un corso di diritto previdenziale non può che riguardare il bene salute del “valore uomo”; saranno quindi analizzati i casi di valutazione in ambito medicolegale in cui tale mezzo diventa una vera e propria prova e quali sono le condizioni necessarie e sufficienti per richiederla e che vincolano il giudice nell’ammetterla; si passerà quindi all’esame delle novità introdotte dalla riforma del processo civile del 2009 ed al modo di assunzione –in parte mutuata dalla riforma settoriale del processo esecutivo, come si dirà- . Si invitano i Colleghi ad una maggiore collaborazione per la circolazione e la messa a disposizione di TUTTI del progresso giuridico e del proprio know-how , delle proprie esperienze, dei successi o degli insuccessi con esame critico degli stessi, condivisione in rete internet mediante l’utilizzazione del forum del portale www.associazioneprevidenzialinapoletani.it oppure ww.apren.it la necessità dell’associazionismo per gestire la sopravvivenza (”per sua natura l’uomo è spinto a costituire con i propri simili una comunità civile finalizzata ad appagare i propri bisogni e gestire la sopravvivenza”, Charles de Secondat barone di Montesquieu, lo “Spirito delle leggi”, 1748). Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 2 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 Le innovazioni introdotte nella fase istruttoria La velocizzazione introdotta dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69: comma 1 dell’art. 191 c.p.c.; comma 3 dell’art. 195 c.p.c. ; art. 23 delle d.a.c.p.c. (tetto del 10% del totale incarichi affidati dal tribunale) Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 3 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 Brevi richiami sulla c.t.u. La consulenza tecnica viene considerata dagli studiosi di diritto processuale sostanzialmente un “mezzo istruttorio” e raramente come un “mezzo di prova” (tranne nei casi della c.t.u. così detta “percipiente”, come si dirà). Infatti ricorre normalmente come “mezzo istruttorio”, nel diritto positivo (cft. art. 61 c.p.c.) ogni qual volta il giudice, per decidere la controversia, deve fare uso di nozioni specialistiche (scientifiche o applicative-tecniche) che non possiede e quindi debba farsi “assistere, per il compimento di di singoli atti o di tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 4 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 mezzo istruttorio o mezzo di prova? Normalmente la c.t.u. può essere disposta dal giudice solo per valutare in maniera “tecnica” fatti che già sono stati provati dalle parti in causa (esempio la prova testimoniale sull’accadimento di un fatto-infortunistico, il referto di pronto soccorso a comprova di un trauma, rapporti di autorità amministrative intervenute, ecc.). Giammai la c.t.u. può essere disposta dal giudice per supplire alle carenze istruttorie o probatorie del processo: la parte ha quindi l’onere di chiedere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato con i mezzi di prova in senso stretto previsti dal codice civile e non può quindi pretendere di fornire la prova attraverso la c.t.u. Il giudice può respingere tranquillamente una simile richiesta anche senza motivarla. Il potere di disporre una consulenza tecnica d’ufficio rientra quindi nella “discrezionalità” del giudice. Il giudice infatti determina l’opportunità e la necessità di avvalersi dell’assistenza di un consulente, che non è quindi subordinata alla richiesta delle parti. In sostanza quindi la consulenza serve d’ausilio al giudice nelle valutazioni delle componenti tecniche del materiale istruttorio “già raccolto”. IN TALI CASI la consulenza tecnica d’ufficio, specie nel rito “ordinario”, si dice “deducente” Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 5 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 mezzo istruttorio o mezzo di prova? Quando invece il consulente (come avviene soprattutto nelle controversie di cui all’art. 442 c.p.c.) venga incaricato proprio di accertare un fatto la cui prova sia essenziale per la decisione, si dice che la consulenza è “percipiente”. Vediamo le importanti implicazioni sul regime dell’obbligo o della discrezionalità e chiariamo il concetto avvalendoci del materiale fornito dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare quali sono le condizioni richieste per la sua ammissione (obbligatoria per il giudice). Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 6 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 mezzo istruttorio o mezzo di prova? E' a tutti noto come la C.T.U. (consulenza tecnica d'Ufficio) non possa costituire un mezzo di prova nel processo civile, ma soltanto un mezzo "valutativo" di fatti già altrimenti accertati. Tuttavia, nel comparto dell'invalidità civile, la C.T.U. diviene un vero e proprio mezzo di prova. Infatti il ricorrente si limita normalmente ad allegare le menomazioni o le patologie. L'eventuale produzione documentale con referti, esami clinici, ecc., (specie se proveniente da struttura sanitaria pubblica) costituirà un valido ausilio per dimostrare la pre-esistenza della patologia al fine di ottenere una efficacia retroattiva dell'accertamento a prima della proposizione della domanda giudiziaria. E' quindi richiesto un particolare "sapere tecnico qualificato" che è reperibile soltanto in quel particolare "ausiliario" del giudice: il consulente tecnico. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 7 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 mezzo istruttorio o mezzo di prova? In tale caso, come ha chiarito la Corte Suprema con sentenza N. 13401 del 22/6/2005, la C.T.U. si dice "percipiente" e non "deducente". Ovviamente sussiste l'onere per l'attore di allegare specificatamente le singole menomazioni e/o infermità da cui è affetto e di mettere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria il proprio corpo umano da fare ispezionare dal CTU. Gli effetti pratici sono molteplici. Basti pensare al fatto che una menomazione, una volta accertata dal CTU con adeguata e corretta motivazione, costituisce oramai un "fatto provato" da cui il giudice non può discostarsi. Ancora. L'omessa valutazione da parte del C.T.U. di una menomazione "semplicemente allegata" in ricorso costituisce un sicuro motivo per chiedere al giudice una rinnovazione delle indagini peritali per “carenza o deficienza diagnostica” (con eventuale sostituzione del C.T.U. nel caso in cui dovessero ricorrere "gravi motivi"). Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 8 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 mezzo istruttorio o mezzo di prova? Consulenza tecnica: i casi in cui costituisce fonte diretta di prova. Cass. Civ. III Sez., 22.06.2005 n. 13401 Se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente tecnico è deducente e la sua attività non può produrre prova; se, viceversa, al consulente è conferito l'incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente, la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la riportata sentenza, precisando che in nessun caso la consulenza tecnica può servire ad esonerare la parte dal fornire la prova che le spetta fornire in base ai principi che regolano l'onere relativo; solo nel caso di fatti, il cui accertamento richieda l'impiego di un sapere tecnico qualificato, l'onere si riduce all'allegazione, spettando, poi , al giudice decidere se ricorrono o meno le condizioni per ammettere la consulenza tecnica. Aggiunge, inoltre, la Suprema Corte che "viola gli artt. 61 e 116 c.p.c. il giudice che non ammetta la consulenza tecnica per il solo fatto che non è stato adempiuto l'onere probatorio, alla stessa maniera in cui li violi il giudice che, ammessa ed espletata la consulenza tecnica, rifiuti per il medesimo fatto di tenerne conto". Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 9 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 mezzo istruttorio o mezzo di prova? Altra giurisprudenza di merito e di legittimità tribunale di Ivrea 26 settembre 2007 “la c.t.u. percipiente è quella c.t.u. che tende ad acclarare un fatto tecnico non accertabile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni settoriali che il giudice non possiede, e come tale la c.t.u. percipiente costituisce fonte oggettiva di prova”. Cassazione civile, i sezione, 5 luglio 2007 n. 15219 “la mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l’indispensabilità, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata a esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati” Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli . 10 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 mezzo istruttorio o mezzo di prova? Altra giurisprudenza di merito e di legittimità Cassazione civ. sez III 14 novembre 2008, n. 27247 “rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice”. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 11 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 mezzo istruttorio o mezzo di prova? Per concludere possiamo quindi rielaborare il materiale sin qui esaminato e possiamo enunciare queste brevi regole sull’ammissibilità della c.t.u. “percipiente”: Poiché in ipotesi di ctu percipiente si rischia di favorire la parte che avrebbe l’onere di provare il fatto rilevante, la giurisprudenza l’ammette solo a certe condizioni: che la prova dello stesso fatto sia, se non proprio impossibile, almeno di forte difficoltà pratica; che la parte abbia già dedotto in causa il suddetto fatto. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 12 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 procedimento L’art. 191, 1°comma, .c.p.c., così come novellato dalla riforma del 2009 prevede “nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’art. 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire>>. Il nuovo testo prevede dunque che la nomina del consulente tecnico avvenga all’esito dell’udienza di trattazione disciplinata dall’art. 183 c.p.c., nel preciso momento temporale in cui il giudice si trova a decidere sulle istanze istruttorie di parte d sulle iniziative istruttorie che egli stesso intende svolgere d’ufficio. Quindi la novità del “momento della nomina” pone in linea il legislatore con la tendenza di unificazione e concentrazione della fase di trattazione in un’unica udienza. In ogni caso, però lo stesso legislatore, lascia la possibilità che la nomina del consulente possa avvenire anche “con altra successiva ordinanza”, Infatti spesso capita che il giudice non nomini il consulente al termine dell’udienza di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.. nel testo riformato, ma in un momento successivo, come ad esempio dopo l’assunzione della prova testimoniale. Ma la novità più sostanziale ed esclatante è l’immediata a formulazione dei quesiti. Deve, cioè, avvenire all’interno dello stesso provvedimento di nomina del consulente.Evidentemente questa modifica ha lo scopo di velocizzare il “procedimento” ed è finalizzata all’abbreviazione dei tempi di conferimento dell’incarico e quindi dei tempi della successiva udienza, in quanto la parti arriveranno a essa già consapevoli dei quesiti, sui quali potranno dunque agevolmente dar corso allo svolgimento del contradditorio. L’art. 191, 2° comma, c.p.c., continua a prevedere la possibilità per il giudice di nominare un collegio di Unione Italiana Forense, consulenti. Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Avvocato Massimo Mazzucchiello del Previdenzialisti Napoletani Foro di Napoli 13 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 procedimento L’art. 195, comma 3, c.p.c., dopo la riforma così recita: “la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare il cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”. In omaggio ai principi di economia processuale, si è così adottato un modello concentrato per l’acquiisizione agli atti del processo della consulenza tecnica, eliminando tutta una serie di udienze “parassite”. Prima della riforma, infatti, la consulenza veniva disposta in un’udienza a cui ne seguiva un’altra per la comparizione del consulentee l’assunzione dell’incarico. Qui il giudice formulava i quesiti, fissava il termine per il deposito della relazione e l’udienza di rinvio, nella quale –quasi sempre- le parti chiedevano un termine per il deposito di osservazioni sulla relazione. Poi magari chiedevano che il giudice chiedesse alla nuova udienza chiarimenti al c.t.u., con possibilità di un nuovo rinvio e quindi di una quarta udienza per il deposito della relazione a chiarimento e, finalmente, la conclusione delle operazioni peritali. Questo lungo iter viene eliminato dalla riforma, che concentra tutto in “attività preliminari” all’udienza, semplificando in tal modo anche il carico del giudice, che all’unica udienza troverà già pronte la relazione, le osservazioni dei consulenti di parte e la risposta del consulente alle osservazioni stesse. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 14 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 procedimento Quindi appare evidente che il nuovo procedimento si articola lungo tre termini, tutti fissati dal giudice nell’ordinanza emessa all’udienza per il giuramento del c.t.u. (cft. art. 193 c.p.c.): un primo termine entro cui il consulente deve inviare alle parti (dunque non più depositare in cancelleria) la relazione; un secondo termine entro cui le parti devono trasmettere al consulente le proprie memorie critiche circa il contenuto della relazione; un terzo e ultimo termine, (prima dell’udienza di rinvio), entro cui il consulente deve depositare in cancelleria la “relazione finale” unitamente alle osservazioni delle parti e alla risposta del consulente alle stesse. Nulla chiarisce la norma se il testo della relazione possa essere modificato in accoglimento delle osservazioni delle parti prima del deposito o se il consulente debba limitarsi ad allegare le osservazioni stesse ed esprimere su di esse la sua sintetica valutazione (ne vedremo…) . Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 15 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 procedimento: distribuzione incarichi ctu Articolo 23 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (distribuzione degli incarichi) La novella del 2009 ha così modificato l’articolo circa la vigilanza sulla distribuzione degli incarichi: “Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati all’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza nel conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumentiinformatici, (…)”. Obiettivo evidente: trasparenza nella distribuzione degli incarichi giudiziari. Osservazioni: Nello stabilire un tetto massimo del 10% degli incarichi affidati dall’ufficio giudiziario, il legislatore della riforma non ha stabilito l’arco temporale di riferimento. Da più parti si ritiene che si debba considerare l’anno solare. Nulla dice la norma se il controllo del numero di conferimenti debba essere preventivo, cioè prima della nomina o a consuntivo. Nel quale ultimo caso cosa succede in caso di superamento del limite? Evidentemente la norma ha un valore di “moral suasion” . Si inviterà evidentemente –per il futuro- quel giudice a non conferire ulteriori incarichi a quel consulente per un certo intervallo di tempo in modo da “riazzerare” il computo nell’intervallo temporale considerato. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 16 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 procedimento specifico per le cause per prestazioni sanitarie previdenziali e assistenziali L’art. 20, comma 5, del D.L. 26/6/2009, poi convertito in legge nell’estate scorsa, ha aggiunto il comma 6 bis all’art. 10 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (di conversione del D.L. 203/2005). Esso stabilisce che: “Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed Obiettivo di “contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” (così la rubrica dell’articolo 20). assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente (INPS, n.d.r.), su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad invaire apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell’INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’art. 194 del codice di procedura civile”. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 17 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 procedimento La questione della rinnovazione di indagini peritali ex art. 196 c.p.c. L’art. 196 c.p.c., rubricato “Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente” stabilisce che: “Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini, e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”. si tratta evidentemente di un potere discrezionale del giudice, sebbene “stimolato” dalle parti. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 18 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 procedimento La questione della rinnovazione di indagini peritali ex art. 196 c.p.c. Sulla discrezionalità del giudice: Cassazione civ. sez III 14 novembre 2008, n. 27247 “ rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice.” Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 19 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 procedimento La questione della rinnovazione di indagini peritali ex art. 196 c.p.c. Quando si può validamente chiedere la rinnovazione: Vizi di violazione di legge; Vizi nella motivazione E risaputo che, quando il giudice di merito si basa sulle conclusioni dell’ausiliario, gli eventuali errori e lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione. Ma perché ciò possa verificarsi è necessario che si tratti di carenze o deficienze diagnostiche, o di affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già di semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso attribuito dalla parte (Cass. 11054/2003) Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 20 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 La questione della rinnovazione di indagini peritali ex art. 196 c.p.c. Quando si può validamente chiedere la rinnovazione: Vizi di violazione di legge; Vizi nella motivazione La stessa Corte di Cassazione ha più volte stabilito che il sindacato del Giudice sulla consulenza tecnica è limitato, come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004, 110054/2003). “E’ appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in Cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e quella della parte; al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice” (Cass. 7341/2004). Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 21 La consulenza tecnica d’ufficio dopo la Legge 69/09 …e per finire….”Quid iuris…art. 146 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile ?” Art. 146 d.a.c.p.c.. Albo dei consulenti tecnici. “Nell’albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro”. Unione Italiana Forense, Sez. Tribunale di Napoli, e A.P.N. - Associazione Previdenzialisti Napoletani - Avvocato Massimo Mazzucchiello del Foro di Napoli 22