MEMO/08/36
Bruxelles, 23 gennaio 2008
Domande e risposte sulla proposta di direttiva
relativa allo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio
1) Che cosa significa cattura e stoccaggio del biossido di carbonio?
La cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio (nota con la sigla CCS,
dall’inglese carbon capture and storage) è una serie di processi tecnologici che
comprendono la cattura del biossido di carbonio (o anidride carbonica, CO2) dai fumi
di scarico delle industrie, il suo trasporto e l’iniezione in formazioni geologiche.
La principale applicazione delle tecniche di cattura e stoccaggio è la riduzione delle
emissioni di CO2 prodotte dalle centrali elettriche a combustibili fossili, in particolare
carbone e gas, ma possono essere applicate anche ad altre industrie ad elevate
emissioni di CO2 come quella del cemento, le raffinerie, l’industria del ferro e
dell’acciaio, l’industria petrolchimica, gli impianti per la trasformazione di petrolio e
gas e altri ancora. Dopo la cattura, il CO2 viene convogliato a una formazione
geologica adatta, dove viene iniettato per isolarlo dall’atmosfera per un lungo periodo
di tempo.
Vi sono altre possibilità di stoccare questo gas, oltre alle formazioni geologiche, ad
esempio nella colonna d’acqua e in formazioni minerali. Per il momento, però, lo
stoccaggio nella colonna d’acqua è considerato rischioso a livello ambientale e la
proposta di direttiva della Commissione sullo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio lo vieta all’interno dell’Unione. Lo stoccaggio minerale è invece ancora
oggetto di studio e sarà opportuno seguire costantemente l’evoluzione in questo
campo.
2) Come funziona lo stoccaggio geologico?
Ci sono quattro meccanismi principali per stoccare il CO2 in formazioni geologiche
opportunamente scelte. Il primo consiste nell’utilizzare trappole strutturali, cioè la
presenza di una roccia di copertura impermeabile che all’inizio impedisce al CO2 di
fuoriuscire. Il secondo è il deposito del CO2 residuo, dove il CO2 viene intrappolato
da forze capillari negli interstizi della formazione rocciosa; il fenomeno avviene circa
10 anni dopo l’iniezione. Il terzo sistema è il deposito per solubilità, nel senso che il
CO2 si discioglie nell’acqua presente nella formazione geologica e si deposita perché
il CO2 disciolto in acqua è più pesante dell’acqua normale; questo tipo di fenomeno
si ha dopo un periodo compreso tra i 10 e i 100 anni successivi all’iniezione. Infine si
parla di trappola minerale quando il CO2 disciolto chimicamente reagisce con la
roccia della formazione e produce minerali.
3) Perché servono le tecnologie CCS?
L’efficienza energetica e le fonti rinnovabili sono le soluzioni più sostenibili a lungo
termine per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e la tutela del
clima, ma non sarà possibile dimezzare le emissioni di CO2 dell’UE o su scala
mondiale entro il 2050 senza ricorrere anche ad altre possibilità come la cattura e lo
stoccaggio del biossido di carbonio (tecnologie CCS).
La tempistica è un fattore determinante. Nei prossimi dieci anni circa un terzo delle
centrali elettriche a carbone europee sarà sostituito, mentre a livello internazionale
Cina, India, Brasile, Sudafrica e Messico, con il loro consumo energetico, faranno
aumentare notevolmente la domanda mondiale, che sarà presumibilmente
soddisfatta in massima parte dai combustibili fossili. È dunque indispensabile trattare
con urgenza il problema di queste emissioni potenziali che rischiano di essere
notevoli.
4) Le tecnologie CCS sono abbastanza mature?
Tutti i vari elementi che costituiscono la cattura, il trasporto e lo stoccaggio del
biossido di carbonio sono stati dimostrati, ma integrarli in un processo CCS completo
riducendone i costi rappresenta ancora una sfida.
I più grandi progetti di stoccaggio del CO2 che vedono impegnate imprese europee
sono il progetto Sleipner1 nel Mare del Nord (Statoil) e il progetto In Salah2 in Algeria
(Statoil, BP e Sonatrach). Tutti e due comportano la separazione del CO2 dal gas
naturale – processo che viene effettuato prima della vendita del gas – e il suo
stoccaggio in formazioni geologiche sotterranee. Il progetto Sleipner è stato favorito
dal fatto che in Norvegia la tassa sul CO2 era molto più alta del costo di una
tonnellata di CO2 stoccata nella formazione geologica di Sleipner. Il progetto In
Salah è stato invece lanciato dal sistema interno di scambio delle emissioni di
carbonio della BP. Tra gli altri progetti di dimostrazione in corso ricordiamo il progetto
Vattenfall a Schwartze Pumpe3, in Germania, che dovrebbe essere operativo per la
metà del 2008, e il progetto CCS della Total nella zona di Lacq in Francia. La
piattaforma tecnologica per le centrali elettriche a combustibili fossili a zero emissioni
(piattaforma tecnologica ZEP), un’iniziativa dei soggetti interessati sostenuta dalla
Commissione, ha individuato una quindicina di progetti di dimostrazione su scala
reale in grado di partire non appena potranno contare sul contesto economico
necessario.
5) Quanto costerà la cattura e lo stoccaggio del CO2?
Il costo della CCS è dato in parte dagli investimenti di capitali per le strutture
destinate alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio del CO2 e in parte dal costo di
esercizio di tali strutture per stoccare concretamente il CO2 (ad esempio il
quantitativo di energia necessario per catturarlo, trasportarlo e iniettarlo). Ai prezzi
attuali delle tecnologie, i costi immediati di investimento sono dal 30% al 70% più
elevati di quelli necessari per un impianto normale (cioè centinaia di milioni di euro
per impianto), mentre i costi operativi superano del 25% fino al 75% quelli degli
impianti a carbone che non utilizzano le tecnologie CCS. Questi costi dovrebbero
tuttavia scendere notevolmente dopo che la tecnologia sarà diffusa a livello
commerciale.
6) Quando si potrà parlare di un’ampia diffusione di queste tecnologie?
La diffusione delle tecnologie CCS dipenderà dal prezzo del carbonio e dal prezzo
delle tecnologie. Se il prezzo di una tonnellata di CO2 evitata grazie alle tecnologie
CCS è inferiore al prezzo del carbonio, allora queste tecnologie cominceranno a
diffondersi. Anche se le incertezze su entrambi i prezzi rimangono elevate, il
pacchetto di misure su energia e clima dovrebbe riuscire a stabilizzarli, almeno in
parte.
1
2
3
http://www.statoil.com/statoilcom/technology/SVG03268.nsf?OpenDatabase&lang=en
http://www.colloqueco2.com/IFP/fr/minisiteCO2/presentations2007/ColloqueCO2-2007_Session2_3-Wright.pdf
http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/365787ourxc/366203opera/366779resea/366811co2-f/index.jsp
2
Il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (sistema ETS
comunitario) riconoscerà il CO2 catturato, trasportato e stoccato in sicurezza come
CO2 non emesso. La revisione del sistema finalizzata a garantire che i settori
partecipanti facciano la loro parte per conseguire l’obiettivo del 20% di riduzione dei
gas serra nell’Unione europea dovrebbe assicurare un solido prezzo al carbonio.
La comunicazione intesa a promuovere la dimostrazione in tempi brevi della
produzione sostenibile di energia da combustibili fossili sancisce l’impegno della
Commissione a procedere ad una tempestiva ed efficace attività di dimostrazione
delle tecnologie CCS e sollecita iniziative coraggiose e rapide da parte del settore
pubblico e dell’industria. Le attività di dimostrazione servono a trarre insegnamenti
dall’introduzione pratica delle componenti di processo su scala commerciale. Il
quadro giuridico si applicherà ai progetti di dimostrazione e a tutti i futuri progetti
CCS. Una volta che i progetti di dimostrazione saranno avviati, il prezzo delle
tecnologie dovrebbe scendere considerevolmente nell’arco dei prossimi dieci anni.
Secondo le previsioni della Commissione, illustrate nella valutazione d’impatto della
proposta di direttiva relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio, le
tecnologie CCS dovrebbero cominciare a diffondersi su scala commerciale verso
il 2020 e ad imporsi sempre di più dopo quella data.
7) Chi sosterrà i costi?
La proposta che introduce le tecnologie CCS non imporrà altri costi oltre a quelli
necessari per raggiungere l’obiettivo di una riduzione del 20% dei gas serra. Una
volta raggiunta la fase di maturità, saranno i gestori a decidere se rilasciare
emissioni e compensarle con le quote nell’ambito del sistema ETS o se utilizzare le
tecnologie CCS per ridurre le proprie emissioni e dunque le proprie responsabilità
nel contesto del sistema di scambio. Nell’ambito di tale sistema il massimo che un
gestore dovrà pagare sarà fissato essenzialmente dal prezzo del carbonio: le CCS si
diffonderanno solo se il costo per tonnellata di CO2 evitata sarà inferiore al prezzo
del carbonio. Sotto questo profilo, il prezzo del carbonio internalizza il costo delle
emissioni di CO2 connesso alle perturbazioni climatiche che esse provocano. In base
alle condizioni del mercato in questione, i gestori potranno trasferire una parte del
costo del carbonio ai consumatori (si vedano i MEMO sulla dimostrazione in tempi
brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili e sulla proposta
riguardante il nuovo sistema ETS).
In una prima fase i progetti di dimostrazione delle tecnologie CCS richiederanno
finanziamenti supplementari rispetto all’incentivo fornito dal mercato del carbonio,
perché attualmente il costo di queste tecnologie è molto superiore al prezzo del
carbonio. Per ottenere questi finanziamenti supplementari sarà determinante un
deciso impegno finanziario da parte dell’industria, ma anche le iniziative di sostegno
degli Stati membri avranno un ruolo importante.
Considerata l’importanza di avviare tempestivamente i progetti di dimostrazione della
CCS nel settore della produzione di energia elettrica, e visto che vari progetti
possono necessitare di un finanziamento pubblico, la Commissione è pronta a
considerare favorevolmente l’impiego di aiuti di Stato per coprire i costi aggiuntivi di
tali progetti. Questo impegno si ritrova anche nella nuova disciplina degli aiuti di
Stato per la tutela dell’ambiente adottata con il pacchetto.
3
8) La CCS sarà obbligatoria?
Non in questa fase. La proposta della Commissione dà via libera alla cattura e allo
stoccaggio del CO2 istituendo un contesto per la gestione dei rischi ambientali e
l’eliminazione degli ostacoli presenti nella legislazione in vigore. L’effettiva diffusione
della CCS dipenderà dal prezzo del carbonio e dal costo delle tecnologie. Ciascun
gestore dovrà decidere se ha senso, dal punto di vista commerciale, utilizzare le
tecnologie CCS.
La valutazione d’impatto della proposta di direttiva esamina quali effetti avrebbe
l’obbligatorietà della CCS. Anche se ci sarà una certa diffusione delle tecnologie
CCS in tempi rapidi, questa avverrà a notevoli costi, senza offrire evidenti vantaggi in
termini di incentivo allo sviluppo tecnologico, miglioramento della qualità dell’aria o
incentivo ad una diffusione tempestiva della CCS in paesi al di fuori dell’UE.
L’obbligatorietà della CCS sarebbe inoltre contraria all’approccio di mercato che
caratterizza il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Infine
rendere obbligatoria una tecnologia che deve ancora essere dimostrata a livello
commerciale presenta dei rischi che per il momento non sono giustificati.
La situazione può tuttavia evolvere. Se si vuole conseguire l’obiettivo di riduzione
delle emissioni dei gas serra dopo il 2020 non si potrà prescindere dalle tecnologie
CCS; per il 2015, inoltre, le soluzioni tecnologiche disponibili saranno più chiare. Se
nonostante tutto le tecnologie CCS si diffonderanno lentamente, i legislatori saranno
costretti a riesaminare la possibilità di renderle obbligatorie.
9) Come s’inseriscono le tecnologie
comunitario di scambio delle quote?
CCS
nell’ambito
del
sistema
Il sistema ETS comunitario è quello che incentiverà maggiormente la diffusione delle
tecnologie CCS. Infatti, in quel contesto il CO2 catturato e stoccato in sicurezza in
base al quadro giuridico comunitario sarà considerato come CO2 non emesso. Nella
fase 2 del sistema ETS (2008-2012) gli Stati membri potranno decidere se inserire o
no gli impianti CCS. Nella fase 3 (dal 2013 in poi) la proposta che modifica la
direttiva sul sistema comunitario di scambio delle quote prevede espressamente
l’inclusione degli impianti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio nelle attività
dell’allegato I.
10)
Quale contributo darà la CCS alla riduzione delle emissioni nell’UE?
Il contributo esatto dipenderà dalla diffusione di queste tecnologie, ma dalle
proiezioni contenute nella valutazione d’impatto sulla proposta di direttiva emerge
che, con l’inserimento della CCS nel sistema comunitario di scambio e ipotizzando
un abbattimento delle emissioni di gas serra pari al 20% entro il 2020 e altre riduzioni
ancora più importanti entro il 2030 per conseguire l’obiettivo fissato per la metà del
secolo, nel 2020 dovrebbe essere possibile catturare 7 milioni di tonnellate di CO2,
che dovrebbero diventare 160 milioni nel 2030. In quell’anno le emissioni di CO2
evitate dovrebbero rappresentare il 15% circa della riduzione richiesta in Europa4. Le
stime sul possibile contributo globale sono analoghe e si attestano attorno al 14%
nel 20305.
4
5
Valutazione d’impatto (SEC(2008)XXX) riguardante la direttiva relativa allo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio.
Valutazione d’impatto (SEC(2007)8) riguardante la comunicazione COM(2007)2 “Limitare il surriscaldamento
dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius - La via da percorrere fino al 2020 e oltre”.
4
11)
Quali saranno i siti scelti e come saranno selezionati?
Ci sono due principali formazioni geologiche utilizzabili per lo stoccaggio del CO2: i
giacimenti esauriti di petrolio e di gas e gli acquiferi salini (cioè corpi idrici sotterranei
che, per il loro contenuto salino, non possono essere utilizzati per l’estrazione di
acqua potabile o l’agricoltura).
La scelta del sito adatto è una fase di cruciale importanza quando si concepisce un
progetto di stoccaggio. Gli Stati membri hanno il diritto di designare le aree del loro
territorio che possono essere utilizzate per lo stoccaggio del CO2. Se per ottenere le
informazioni necessarie sulla formazione geologica si ricorre all’esplorazione,
devono essere rilasciate licenze d’esplorazione in base a condizioni non
discriminatorie, che saranno valide per due anni con possibilità di proroga.
Il sito deve essere sottoposto ad un’analisi dettagliata secondo i criteri indicati
nell’allegato I della proposta, compresa la realizzazione di modelli sul
comportamento previsto del CO2 dopo l’iniezione. Il sito potrà essere utilizzato solo
se dall’analisi risulta che, alle condizioni d’uso proposte, non c’è un rischio
importante di fuoriuscita e non sono prevedibili effetti significativi sulla salute o
sull’ambiente.
L’analisi iniziale del sito viene effettuata dal potenziale gestore, che
successivamente trasmette la documentazione all’autorità competente dello Stato
membro assieme alla domanda di autorizzazione allo stoccaggio. L’autorità
competente esamina le informazioni e, se ritiene che sussistano le condizioni,
emana una bozza di decisione di autorizzazione.
Per i primi progetti di stoccaggio la proposta prevede un’ulteriore salvaguardia. Per
garantire infatti che la direttiva sia applicata in maniera uniforme in tutta l’UE e
rafforzare la fiducia nella cattura e stoccaggio del biossido di carbonio, le bozze di
autorizzazione possono essere esaminate dalla Commissione, coadiuvata da un
gruppo di esperti scientifici. Il parere della Commissione sarà reso pubblico, ma, in
base al principio di sussidiarietà, la decisione definitiva sull’autorizzazione allo
stoccaggio spetterà sempre all’autorità competente nazionale.
12)
Sarà possibile stoccare il CO2 al di fuori dell’UE?
La direttiva proposta può disciplinare solo lo stoccaggio all’interno dell’Unione
europea (e, se la misura sarà inserita nell’accordo SEE, come la Commissione
ritiene, anche nello Spazio economico europeo). La proposta stabilisce che,
nell’ambito del sistema ETS comunitario, le emissioni stoccate siano considerate
come emissioni mai prodotte. Non sarà vietato stoccare il CO2 al di fuori dell’UE, ma
in quel caso le emissioni stoccate non riceveranno crediti di emissione nell’ambito
del sistema ETS, e dunque di fatto queste attività non saranno molto incentivate.
13) Qual è il rischio di fuoriuscita? Che cosa succede se il CO2 fuoriesce da
un sito?
Il rischio di fuoriuscite dipenderà molto dal sito interessato. La relazione speciale
dell’IPCC sulle tecnologie CCS è giunta alle seguenti conclusioni:
“dalle osservazioni risulta che la parte [di CO2] trattenuta in serbatoi
geologici scelti e gestiti adeguatamente supererà molto
probabilmente il 99% nell’arco di 100 anni e il 99% nell’arco di 1 000
anni”6.
6
Relazione speciale dell’IPCC (vedere nota 1), pag. 14.
5
La questione cruciale è dunque come scegliere e gestire adeguatamente i siti. I
criteri per la scelta sono concepiti in modo da garantire che vengano selezionati solo
i siti che presentano un rischio minimo di fuoriuscita; l’esame delle decisioni sulle
bozze di autorizzazione allo stoccaggio ad opera della Commissione, assistita da un
gruppo di esperti scientifici indipendenti, rappresenterà un’ulteriore garanzia che i
criteri saranno applicati in maniera uniforme in tutta l’UE.
È necessario preparare un piano di monitoraggio per verificare che il comportamento
del CO2 iniettato sia quello previsto. Se, nonostante tutte le precauzioni adottate
nella scelta del sito, ci fosse veramente una fuoriuscita di CO2, sarebbe necessario
adottare dei provvedimenti correttivi per risolvere la situazione e ripristinare la
sicurezza del sito. Per ogni quantitativo di CO2 fuoriuscito devono essere restituite
delle quote di emissione, a compensazione del fatto che le emissioni stoccate sono
accreditate nell’ambito del sistema ETS come emissioni non prodotte quando
vengono rilasciate alla fonte. Infine, in caso di fuoriuscita si applica la direttiva sulla
responsabilità ambientale7 per la riparazione del danno ambientale a livello locale.
14)
Chi si occupa di ispezionare i siti di stoccaggio del CO2?
È compito delle autorità competenti degli Stati membri accertarsi che vengano
effettuate le ispezioni per verificare il rispetto delle disposizioni della direttiva
proposta. Le ispezioni di routine devono avvenire almeno una volta all’anno e
devono comprendere l’esame degli impianti di iniezione e le strutture di monitoraggio
e tutti gli effetti ambientali dovuti al complesso di stoccaggio. Oltre a queste, è
necessario procedere a ispezioni occasionali in caso di fuoriuscite, se la relazione
che il gestore presenta ogni anno all’autorità competente evidenzia che l’impianto
non è conforme alla direttiva proposta e se sussistono altri motivi di preoccupazione.
15)
Come si garantisce la responsabilità del sito nel lungo termine?
Lo stoccaggio geologico si protrae per un tempo molto più lungo rispetto alla durata
di vita di un’entità commerciale media. Servono pertanto soluzioni per garantire la
gestione a lungo termine dei siti di stoccaggio. La proposta prevede pertanto che, sul
lungo periodo, la responsabilità dei siti sia trasferita agli Stati membri. Secondo il
principio “chi inquina paga”, tuttavia, il gestore rimane responsabile di un sito per
tutto il tempo in cui c’è un rischio importante di fuoriuscita. Servono norme anche per
garantire che l’adozione di strategie diverse nei vari Stati membri non causi
distorsioni della concorrenza. Secondo la proposta di direttiva, lo Stato assume la
responsabilità di un sito di stoccaggio quando tutti i dati disponibili indicano che il
CO2 sarà completamente confinato per un periodo di tempo indeterminato. Poiché
questa è la seconda decisione cruciale nell’arco di vita di un sito di stoccaggio (dopo
la decisione di autorizzare l’uso del sito per lo stoccaggio), si propone che la
Commissione proceda ad un riesame.
Altre informazioni:
Sito della Commissione sulla cattura e lo stoccaggio del CO2:
http://ec.europa.eu/environment/climat/ccs/index_en.htm
Relazione speciale del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC)
sulla cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio:
http://arch.rivm.nl/env/int/ipcc/pages_media/SRCCS-final/IPCCSpecialReportonCarbondioxideCaptureandStorage.htm
7
Direttiva 2004/35/CE.
6
Scarica

Domande e risposte sulla proposta di direttiva relativa allo