Le sanzioni patrimoniali:
fonti sovrannazionali e modelli.
Convenzione di Vienna
1988


La Convenzione di Vienna promuove la
cooperazione tra le parti al fine di
rendere più efficace la lotta contro il
traffico illecito in droghe e sostanze
psicotrope aventi una dimensione
internazionale;
La cooperazione

La Convenzione stimola l'adozione
degli strumenti investigativi necessari
a consentire l'identificazione e il
sequestro dei profitti illeciti, nonché
l’esecuzione di un provvedimento di
confisca dell’autorità straniera (art. 5,
n. 4).
La confisca e l’inversione
dell’onere della prova

La peculiarità della Convenzione in esame è
rappresentata dal fatto che essa, al comma
7 dell’art. 5, incita gli Stati aderenti ad
introdurre dei meccanismi di inversione
dell'onere della prova circa l'origine dei
profitti o degli altri beni da confiscare, al
fine di garantire un'applicazione efficace
della confisca, nei limiti in cui una simile
previsione possa essere conforme ai principi
che disciplinano il diritto interno e con la
natura del relativo procedimento.
–
Convenzione di
Strasburgo del 1990

La Convenzione di Strasburgo, invece,
sollecita la cooperazione giudiziaria in
materia di indagini, sequestro e
confisca di proventi illeciti provenienti
da qualunque crimine e non solo dal
traffico di stupefacenti, prevedendo
dei meccanismi di cooperazione più
incisivi di quelli previsti dalla
Convenzione di Vienna
Esecuzione del
provvedimento dell’autorità
straniera

Gli Stati contraenti possono scegliere, come
previsto pure nella Convenzione di Vienna,
se conformarsi all'obbligo di eseguire il
provvedimento di confisca di un'autorità
straniera dando diretta esecuzione agli
ordini di confisca emessi dalle autorità
giudiziarie delle Parti richiedenti (art. 13.1.
a), oppure sottoponendo le richieste alle
proprie competenti autorità allo scopo di
ottenere provvedimenti di confisca interni
(art. 13 . 1. B).
La confisca di valore

La Convenzione, ancora, impone
l'introduzione della confisca di valore,
sia come sanzione interna, sia al fine
di favorire l'esecuzione di un
provvedimento di confisca proveniente
dall'autorità straniera
la Convenzione delle
Nazioni Unite del 2000

la Convenzione delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale invita gli
Stati membri ad adottare non solo la
confisca dei profitti del crimine, dei beni,
delle attrezzature e degli altri strumenti
usati o destinati ad essere usati per i reati
previsti dalla Convenzione, ma anche la
confisca di valore, la confisca delle utilità e
la confisca dei surrogati
Inversione dell’onere
della prova

Si prevede, ancora, la possibilità di introdurre
l'inversione dell'onere della prova circa l'origine dei
proventi, laddove si stabilisce che "ogni Stato deve
considerare la possibilità di richiedere che un reo
dimostri l'origine legale dei proventi di presunta
origine illecita o degli altri beni soggetti a confisca,
nei limiti in cui una simile richiesta sia compatibile
con i principi della legge nazionale e con la natura
del procedimento, sia essa giudiziaria, sia essa di
diversa natura".
esecuzione

anche in tale Convenzione si prevede
la duplice possibilità di dare
direttamente esecuzione al
provvedimento straniero nei limiti in
cui si riferisca a beni previsti dalla
Convenzione stessa, oppure di
richiedere alle autorità interne la
pronuncia di un ordine di confisca
(l'art. 7 bis).
destinazione

L'art. 7 ter affida alle disposizioni
interne la destinazione dei fondi
confiscati, prevedendo la possibilità
dello Stato esecutore dell'ordine di
confisca di restituire i proventi allo
Stato richiedente, al fine di consentire
il risarcimento dei danneggiati o di
restituire i beni ai legittimi proprietari;
destinazione

oppure si prevede la possibilità di
stipulare degli accordi per consentire
di destinare in tutto o in parte i fondi
confiscati a dei corpi intergovernativi
specializzati nella lotta contro il crimine
organizzato, o al fine di dividere con
gli Stati aderenti coinvolti i profitti
della confisca
l’Azione comune
98/699/GAI del 1998

sul riciclaggio di denaro e l'individuazione, il
rintracciamento, il congelamento o il
sequestro e la confisca degli strumenti e dei
proventi di reato, con l’obiettivo di
potenziare la lotta contro la criminalità
organizzata, in complementarietà con
quanto già predisposto dal Consiglio
d’Europa con la Convenzione di Strasburgo
del 1990 n. 141
riserve

Tale obbiettivo viene perseguito, ai sensi
dell’articolo 1 dell’azione comune, attraverso l’invito
rivolto agli Stati membri a limitare il ricorso
all'apposizione di riserve sugli articoli 2 e 6 della
convenzione per i reati di una certa gravità, in tal
modo facilitando il ricorso alla confisca; l’articolo 2
prevede l'adozione da parte degli Stati delle misure
nazionali di confisca compresa la confisca di
“valore”, senza elencare in maniera esaustiva le
infrazioni per le quali l’ordinamento interno deve
prevedere la confisca;
"decisione quadro" n.
2001/500/GAI


concernente il riciclaggio di denaro,
l'individuazione, il rintracciamento, il
congelamento o sequestro e la confisca
degli strumenti e dei proventi di reato
La decisione quadro persegue lo scopo di
“consolidare ed integrare le disposizioni
dell'azione comune del 1998
Risoluzione del Parlamento
europeo – agevolazioni
dell’onere della prova

sul piano d'azione contro la criminalità
organizzata del 1997, si precisa al
punto 47 che il Parlamento reputa che
si potrebbe esaminare la possibilità di
introdurre "agevolazioni in materia di
prova per quanto riguarda la confisca
dei proventi illeciti di un'organizzazione
criminale (senza tuttavia arrivare a
rovesciare l'onere della prova),
segue

ferma restando la necessità di tenere
conto, da un lato, delle esigenze dello
Stato di diritto e, dall'altro, delle
esperienze degli Stati membri che
hanno già introdotto tali agevolazioni"
a principle of customary
international law,

la dottrina internazionalista ritiene che
l'adesione alla Convenzione di Vienna
implica per gli Stati aderenti che,
anche se non hanno introdotto nel loro
ordinamento inversioni dell'onere della
prova, non possono negare
l'esecuzione di un ordine di confisca
straniero perché fondato su un tale
strumento probatorio,
segue

in quanto la legge interna, che deve
essere rispettata nel dare esecuzione
alle rogatorie, deve essere interpretata
in maniera conciliabile con l'art. 5, c. 7,
della Convenzione
segue

la considerazione riconosciuta dallo stesso
art. 5 (7) alla legge nazionale è
un'eccezione e va interpretata
restrittivamente, nel senso di consentire allo
Stato il rifiuto all'introduzione dell'inversione
dell'onere della prova nei propri
procedimenti giudiziari o amministrativi
CONDANNA –
CONVENZIONE DI
STRASBURGO

Nella Convenzione di Strasburgo del
1990 si stabilisce che l'applicazione
della confisca e della collaborazione
giudiziaria a tal fine non debba essere
subordinata alla pronuncia di una
sentenza di condanna, in quanto si
ritiene sufficiente una decisione
giudiziaria della Parte richiedente;
SEGUE

in tal modo, come emerge dai lavori
preparatori della Convenzione, si tiene conto
del fatto che in molti ordinamenti e in
determinati limiti la confisca degli strumenti,
del prodotto o del profitto del reato è
consentita anche contro soggetti non
colpevoli, in quanto si tratta di sottrarre o
qualcosa di pericoloso che non può essere
posseduto da nessuno, o qualcosa che non
si ha titolo a detenere, come il profitto del
reato.
OGNI TIPO DI
PROCEDIMENTO

Il rapporto esplicativo specifica, infatti, a tal
proposito che ogni tipo di procedimento,
indipendentemente dalla sua relazione con
procedimenti penali e dalle regole
procedurali applicabili, può costituire la base
per l'applicazione di un provvedimento di
confisca, purché sia condotto dall'autorità
giudiziaria e abbia natura penale, nel senso
di riguardare strumenti o proventi di reato;
anche i procedimenti in rem, si specifica nel
rapporto, rientrano in tale categoria
CONFISCA – MISURA DI
PREVENZIONE


Diversamente da quanto ritiene certa dottrina,
allora, si può affermare che la Convenzione
potrebbe consentire di applicare all'estero un
provvedimento di confisca antimafia ex art. 2 ter,
che non presuppone una sentenza di condanna ed
è applicata in un procedimento non penale, ma pur
sempre condotto dall'autorità giudiziaria e avente
natura penale, nel senso di riguardare strumenti o
proventi di reato.
Nesso Causale

La Convenzione di Strasburgo, però, prevede che
ogni Stato contraente può chiedere l'esecuzione
della confisca sul territorio di un altro Stato solo in
relazione a beni che costituiscono il provento di
determinati reati, e non sembrerebbe ammettere,
quindi, la confisca di tutto il patrimonio
ingiustificato prevista dalle forme di confisca
allargata; pretenderebbe la prova del nesso causale
tra i proventi e il crimine, salva l'ammissibilità della
confisca di valore
Corte di Cassazione
francese, Crisafulli – Friolo

Un caso interessante di cooperazione giudiziaria
relativa ad un provvedimento di confisca antimafia
ex art. 2 ter si è recentemente realizzato con la
sentenza della Corte di Cassazione francese,
Crisafulli – Friolo, in cui si rigetta il ricorso contro la
decisione del 19 dicembre 2002 della Corte di
Appello di Aix en Provence, che ha autorizzato
l’esecuzione sul territorio francese di un
provvedimento di confisca pronunciato dal Tribunale
di Milano nei confronti di un immobile, considerato
il prodotto del riciclaggio di capitali provenienti dal
traffico di sostanze stupefacenti;
ASSISTENZA
OBBLIGATORIA

la Corte fonda la sua decisione sulla
considerazione che, ai sensi dell’art. 12
e 14 della Convenzione di Strasburgo
del 1990, l’assistenza giudiziaria è
obbligatoria, la decisione di confisca è
definitiva ed esecutiva, la legge
francese prevede l’ablazione dei
proventi del traffico di stupefacenti e
delle successive attività di riciclaggio;
DISCIPLINA FRANCESE

si evidenzia che la disciplina francese non prevede
la confisca come misura di prevenzione, ma solo
come pena accessoria, però, premesso che la
Convenzione del 1990 non richiede
necessariamente un processo e una condanna
penale, come sopra sottolineato, e che la
legislazione francese in materia non richiede la
medesima disciplina (con il rischio di frustare
qualunque cooperazione), ma solo un’analogia di
regolamentazione, le condizioni di conformità alla
Convenzione e alla disciplina interna sono
soddisfatte.
DECISIONE QUADRO
2005/212 relativa ai poteri
estesi di confisca

Un importante passo in avanti nel cammino
della cooperazione nella lotta contro il
potere economico della criminalità è
rappresentato dalla decisione quadro
relativa alla confisca di beni, strumenti e
proventi di reato, approvata dal Consiglio il
24 febbraio 2005, che prevede l’introduzione
negli Stati membri di “poteri estesi di
confisca”
CONFISCA

All’art. 2 si stabilisce che “ciascuno
Stato membro adotta le misure
necessarie per poter procedere alla
confisca totale o parziale di strumenti
o proventi di reati punibili con una
pena privativa della libertà superiore
ad un anno o di beni il cui valore
corrisponda a tali proventi”
CONFISCA ALLARGATA

All’art. 3, sotto la rubrica “poteri estesi di
confisca” si precisa che “ciascuno Stato
membro adotta almeno le misure necessarie
per poter procedere, nei casi specificati al
paragrafo 2, alla confisca totale o parziale
dei beni detenuti da una persona
condannata per un reato commesso nel
quadro di un’organizzazione criminale” ,
SEGUE: REATI

qualora il reato sia contemplato dalle
seguenti decisione quadro contro: la
falsificazione di monete in relazione
all’introduzione dell’euro; il riciclaggio di
denaro; la tratta degli esseri umani; il
favoreggiamento dell’ingresso, del transito e
del soggiorno illegale; la lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la
pornografia infantile; il traffico illecito di
stupefacenti; il terrorismo.
SEGUE

reati gravi, puniti con pena massima
compresa almeno tra 5 e 10 anni
(almeno 4 anni per il reato di
riciclaggio), e di natura tale da
produrre profitto economico; mentre la
confisca degli strumenti del reato o del
profitto accertato è prevista anche per
reati puniti con pena detentiva
superiore ad un anno
POTERI ESTESI

I poteri estesi di confisca sono previsti
solo in relazione ai proventi del reato e
non agli strumenti (forma di confisca
che assume carattere punitivo).
PROVENTO


L’uso del termine provento e la definizione fornita
sembrerebbe far riferimento ai vantaggi ottenuti al
lordo delle spese realizzate per il loro
conseguimento (la Suprema Corte ha interpretato in
questa direzione il termine provento utilizzato dalla
decisione quadro, nella sentenza a Sezioni Unite del
27 marzo 2008 ([1])).
[1]) Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio
2008), n. 26654), Soc. Fisia Italimpianti e altro,
in Guida al diritto 2008, 31, 102.
PRESUPPOSTI

La decisione quadro prevede che la confisca
debba essere pronunciata perlomeno: “a)
quando un giudice nazionale, sulla base di
fatti circostanziati, è pienamente
convinto che il bene in questione sia il
provento di attività criminose della persona
condannata, commesse durante un
periodo anteriore alla condanna per il
reato di cui al paragrafo 1 ritenuta
ragionevole dal giudice nelle circostanze
della fattispecie;
SEGUE

oppure b) quando un giudice nazionale,
sulla base di fatti circostanziati, è
pienamente convinto che il bene in
questione sia il provento di analoghe
attività criminose della persona
condannata, commesse durante un
periodo anteriore alla condanna per il
reato di cui al paragrafo 1 ritenuta
ragionevole dal giudice nelle circostanze
della fattispecie;
SEGUE

oppure c) quando si stabilisce che il
valore del bene è sproporzionato
al reddito legittimo della persona
condannata e un giudice nazionale,
sulla base di fatti circostanziati, è
pienamente convinto che il bene
in questione sia il provento di
attività criminose della persona
condannata stessa” (n. 2).
CONFISCA NEI
CONFRONTI DI TERZI

L’art. 3, n. 3 prevede anche la
possibilità di adottare “le misure
necessarie per poter procedere,
conformemente alle condizioni di cui ai
paragrafi 1 e 2, alla confisca totale o
parziale dei beni acquisiti da persone
con le quali la persona in questione ha
le relazioni più strette
E DELLE PERSONE
GIURIDICHE

e dei beni trasferiti a una persona
giuridica su cui la persona in
questione, che agisce da sola o in
collegamento con persone con le quali
essa ha le relazioni più strette,
esercita un controllo. Questo si
applica anche se la persona in
questione riceve una parte rilevante
del reddito della persona giuridica”.
La decisione quadro
2003/577/GAI - esecuzione dei
provvedimenti di blocco dei beni

del Consiglio, del 22 luglio 2003,
relativa all’esecuzione nell’Unione
europea dei provvedimenti di blocco
dei beni o di sequestro probatorio;
SEGUE

tale decisione, il cui ambito di applicazione è
limitato alle sole decisioni provvisorie,
dispone il reciproco riconoscimento delle
decisioni di sequestro probatorio, emanate
dall’autorità giudiziaria in base al diritto
interno, per prevenire qualsiasi operazione
volta a distruggere, trasformare, spostare,
trasferire o alienare beni che potrebbero
rilevare come prova o essere oggetto di
confisca
Decisione quadro
2006/783/GAI principio del
Reciproco Riconoscimento

l’obiettivo di tale decisione è quello di
facilitare la cooperazione tra gli Stati membri
in materia di reciproco riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni di confisca dei
proventi, in modo che uno Stato membro
riconosca ed esegua nel proprio territorio le
decisioni di confisca pronunciate da un
tribunale competente in materia penale di
un altro Stato membro.
NOZIONE DI CONFISCA

La decisione di confisca viene definita,
nell’art. 2, lett. c, quale sanzione o misura
“finale” imposta da un’autorità giudiziaria a
seguito di un procedimento “per uno o più
reati”, che consiste nella definitiva ablazione
di un bene, giurisdizionalizzando in tal modo
il relativo iter di accertamento e
collegandolo espressamente all’esistenza di
una o più fattispecie incriminatrici;
SEGUE

“ne discende, inevitabilmente,
l’impossibilità di ricondurre al campo di
applicazione della Decisione quadro in
oggetto tutte quelle decisioni di
confisca che risultino prive di tali
essenziali caratteristiche (ad es., i
provvedimenti di confisca
eventualmente adottati dal p.m.,
ovvero da autorità non giurisdizionali)”
SEGUE


Basti pensare alla forma forfeiture prevista dal Proceeds of
Crime Act 2002 inglese emanata in base ad una procedura
semplificata quando i beni ottenuti direttamente tramite la
condotta illegale o il valore equivalente o i valori destinati a
commettere il crimine, sono rappresentati da “cash” in base
alla nozione fornita dall’art. 289 c. 6 e 7 (che fa rientrare in
questa nozione assegni bancari, obbligazioni, denaro, ...),
generalizzando la procedura prevista dalla Parte II del DTA
1994 (e dal Terrorism Act 2000, art. 28 – 30, e annesso 1
dell’Anti Terrorism, Crime and Security Act 2001), che
attribuisce notevoli poteri alla polizia e alle autorità doganali
(Customs) per procedere alla confisca del denaro proveniente
dal traffico di stupefacenti (drug trafficking cash)
PROCEDIMENTO PENALE

Ai sensi dell’art. 2 a), ai fini del
reciproco riconoscimento il
provvedimento di confisca deve essere
adottato in un procedimento “penale”,
concetto che non viene specificato.
CONDANNA

la decisione quadro fa riferimento a provvedimenti
di confisca nei confronti di soggetti condannati,
ribadendo che si deve trattare di forme di confisca
penale, adottate in seguito a un processo penale in
senso stretto e ad una condanna; si conferma così
l’esclusione dell’applicazione del principio in esame
nei confronti dei provvedimenti di confisca che
prescindono da una condanna penale, come la
misura di prevenzione ex art. 2 ter l. 575/65 o il
civil forfeiture.

per una serie di gravi reati, puniti con
pena detentiva della durata massima
di almeno tre anni, elencati dall’art. 6
(trentadue fattispecie di reato,
corrispondenti a quelle già indicate
dall’art. 2 della Decisione quadro sul
mandato d’arresto europeo),

non si richiede la verifica della doppia
incriminabilità dei fatti, mutuando una
scelta per la prima volta adottata dal
legislatore comunitario con l’art. 2, §
2, della Decisione quadro n.
2002/584/Gai sul mandato d’arresto
europeo e le procedure di consegna
tra gli Stati membri
DOPPIA
CONFISCABILITA’

Per i reati diversi lo Stato di esecuzione può
subordinare il riconoscimento e l’esecuzione
della decisione di confisca alla condizione
della c.d. “doppia confiscabilità”, e cioè che
i fatti che danno luogo alla stessa
costituiscano un reato che, ai sensi della
legislazione dello Stato di esecuzione,
consenta la confisca, indipendentemente
dagli elementi costitutivi o dalla qualifica
dello stesso ai sensi della legislazione dello
Stato di emissione (ex art. 6, § 3).
MUTUO
RICONOSCIMENTO

il principio del mutuo riconoscimento,
innanzitutto, in relazione ai
provvedimenti di confisca assunti in
base ai poteri corrispondenti a quelli
indicati nella precedente decisione
quadro 2005/212 (che, come
esaminato, appare sufficientemente
garantista);
GARANZIE DELLA
212/2005

le garanzie previste dalla decisione 212,
sopra esaminate, rappresentano la base per
l’affermazione del principio del reciproco
riconoscimento (anche se si ammette tra i
motivi di rifiuto la circostanza che la
decisione di confisca esula dal campo di
applicazione dell’opzione adottata dallo
Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 2, della decisione quadro
2005/212/GAI).
DISCONOSCIMENTO

Ciascuno Stato membro, infatti, può
depositare presso il segretariato generale
una dichiarazione secondo cui le sue
autorità competenti non riconosceranno
decisioni di confisca fondate sui poteri estesi
di confisca di cui all’articolo 2, lettera d),
punto iv), cioè poteri estesi di confisca
previsti dalla legislazione dello Stato di
emissione. Una siffatta dichiarazione può
essere ritirata in qualsiasi momento.
ART. 8 – MOTIVI DI
RIFIUTO

L’articolo 8 prevede, inoltre, una serie di motivi di non
riconoscimento: o di non esecuzione, tra i quali: il contrasto
con il principio del ne bis in idem; il caso in cui la decisione di
confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi
della legislazione dello Stato di esecuzione (salvo in materia di
tasse o di imposte, di dogana e di cambio); i diritti delle parti
interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma del diritto
dello Stato di esecuzione rendono impossibile l’esecuzione
della decisione di confisca, incluso quando ciò è conseguenza
dell’applicazione di mezzi di impugnazione in conformità
dell’articolo 9 (tale disposizione rende indispensabile
l’armonizzazione delle legislazioni nazionali anche in relazione
alla tutela dei terzi);
art. 12, c. 3 – PERSONE
GIURIDICHE

“Una decisione di confisca relativa a
una persona giuridica è eseguita
anche se lo Stato di esecuzione non
riconosce il principio della
responsabilità penale delle persone
giuridiche”; tale disposizione contrasta
con il presupposto della condanna
richiesto ai fini della confisca dalla
decisione quadro 212
Decisione 2007/845/GAI
del Consiglio, del 6 dicembre
2007,

concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri
per il recupero dei beni nel settore del reperimento e
dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi,
al fine di garantire una stretta cooperazione tra le autorità
competenti attraverso l’istituzione o la designazione di “un
ufficio nazionale per il recupero dei beni incaricato di facilitare
il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato e altri
beni connessi con reati che possono essere oggetto di un
provvedimento di congelamento, sequestro, ovvero confisca,
emanato dall’autorità giudiziaria competente nel corso di un
procedimento penale o, per quanto possibile nel rispetto del
diritto nazionale dello Stato membro interessato, di un
procedimento civile”.
SEGUE

Si dovrebbe così facilitare la
comunicazione diretta tra le autorità
competenti incaricate del reperimento
di proventi illeciti e altri beni passibili
di confisca.
SEGUE

appare alla suddetta autorità che la decisione di confisca è
stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri
estesi di confisca previsti dalla legislazione dello Stato di
emissione; se appare all’autorità competente dello Stato di
esecuzione che la decisione di confisca è stata ordinata ai
sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca
previsti dalla decisione quadro 212, oppure che la decisione di
confisca esula dal campo di applicazione dell’opzione adottata
dallo Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2,
della decisione quadro 2005/212/GAI, essa esegue la
decisione di confisca almeno entro i limiti previsti a livello
nazionale in casi analoghi in base al diritto interno.
ULTERIORI POTERI

Si prevede, però, l’applicazione del
principio del reciproco riconoscimento
anche in relazione a provvedimenti
assunti con ulteriori poteri di confisca,
poteri che possono prescindere dalle
garanzie riconosciute dalla decisione
212 e porsi in contrasto con principi
fondamentali come la presunzione
d’innocenza.
Scarica

Le sanzioni patrimoniali