Verità fattuale, verità
valoriale e stato di diritto
Trento, 23 marzo 2010
Federico Picinali ([email protected])
Alcune precisazioni terminologiche
(1)
VERITÀ

Non assolutezza; contestualità; commistione di
elementi fattuali e valoriali.

VERITÀ FATTUALE
(realtà)

VERITÀ VALORIALE
(giustizia)
Alcune precisazioni terminologiche
(2)
STATO DI DIRITTO


Differenziazione
del potere
Diffusione del
potere

PLURALISMO:
-tendenziale rifiuto di verità (fattuali e valoriali) assolute;
-verità (fattuali e valoriali) come scopo di un’incessante ricerca;
-libertà di religione, di arte, di scienza come condizioni
imprescindibili della ricerca;
-pluralismo come anticorpo contro la menzogna;
-ma necessario rifiuto del ‘relativismo sfrenato’ e dunque
necessaria tutela delle verità valoriali su cui si fonda lo stato
di diritto stesso.
L’efficacia costituente della
verità fattuale (1)
BREVEMENTE SUL RAPPORTO TRA VALORE E FATTO
-il dover essere non può trarsi automaticamente
dall’essere (“legge” di Hume);
-eppure l’esperienza personale o condivisa può
produrre l’emersione e l’affermazione di valori (si
pensi ai valori della Resistenza su cui si basa la
nostra Costituzione);
-il valore, una volta affermatosi, pur restando
geneticamente legato all’esperienza specifica che lo
ha prodotto, acquista una dignità indipendente.
 Negare l’esperienza non significa automaticamente
negare il valore.
L’efficacia costituente della
verità fattuale (2)
L’esperienza sudafricana della Truth and
Reconciliation Commission
Trc
 superamento
transizione pacifica.
del
passato
(apartheid);
I legami tra la TRC e il processo costituente
post-apartheid:
-legame temporale;
-legame formale;
-legame materiale.
L’efficacia costituente della
verità fattuale (3)
(segue) IL LEGAME MATERIALE
-verità fattuale come fine statutario della TRC;
-verità fattuale come strumento per la creazione di una memoria
collettiva e per l’emersione di una verità valoriale;
-l’importanza centrale della confessione:
-sua natura ibrida;
-omologia come condizione della verità fattuale;
-riconoscimento di una costituenda comunità (ispirata ad una
determinata verità valoriale) di cui si desidera esser parte.
La tutela della verità fattuale
(1)
Ricapitolando:
-il valore emerge dall’esperienza;
-il valore si rende indipendente dall’esperienza;
-il valore fonda la forma di stato.
Ne deriva che:
-lo stato di diritto mira a tutelare la verità valoriale
come condizione imprescindibile della sua stessa
esistenza;
-la verità fattuale può essere oggetto di protezione
solo nella misura in cui la sua tutela sia
effettivamente strumentale alla tutela della verità
valoriale.
La tutela della verità fattuale
IL PROBLEMA DELL’INCRIMINAZIONE DEL NEGAZIONISMO
1-Autonoma dignità del valorenegare un fatto non
significa negare un valore;
2-Un sistema penale di uno stato di diritto impone
un’attenzione all’offesa del valore. Pertanto:
-(in generale) la mera negazione della verità fattuale può
essere penalmente rilevante solo se comporta una messa in
pericolo di qualsivoglia verità valoriale;
-(in particolare) atteso che una specifica verità valoriale
acquista dignità indipendente dall’esperienza che la produce,
è dubbio che la mera negazione di quest’ultima possa mettere
in pericolo la prima.
3-Il parametro della rilevanza penale non può essere il
mero scostamento dalla verità fattuale, ma deve
essere la messa in pericolo della verità valoriale.
Verità fattuale e giudizio
Con la propria sentenza il giudice fissa una
determinata verità fattuale destinata a passare in
giudicato. Tuttavia, in uno stato di diritto questa
statuizione è soggetta a due limiti:
-limite metodologico nel ricostruire la verità fattuale deve
essere rispettata la verità valoriale (dignità umana, integrità
personale, contraddittorio etc.);
-limite teleologico la verità fattuale è fissata per tutelare
e non per ledere la verità valoriale. Il fine di statuire una
verità fattuale non può essere l’incriminazione delle
affermazioni fattuali che se ne discostano, ma dev’essere la
corretta applicazione del diritto nel caso concreto. Altrimenti
vengono indebitamente compromesse importanti verità
valoriali dello stato di diritto: la libertà di espressione, di
ricerca, di arte etc.
La tutela dalla verità fattuale
IL SEGRETO DI STATO
-Limitazione della libertà di informazione in caso di pericolo di un
grave danno ad una verità valoriale fondamentale: all’integrità
della Repubblica, alla difesa delle istituzioni costituzionali,
all’indipendenza dello Stato (art. 39, comma 1, legge n.
124/2007)criminalizzazione della rivelazione (art. 261 c.p.);
obbligo di astensione dal deporre (art 202 c.p.p.).
-Dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.) come fondamento
costituzionale dell’istituto:
-doverosità dell’apposizione del segreto;
-controlli sull’apposizione;
-divieto di apposizione se l’informazione riguarda fatti di
terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale (art. 39,
comma 11, legge n. 124/2007);
-inopponibilità del segreto alla Corte Costituzionale (art. 202,
comma 8, c.p.p.).
Alcune riflessioni finali
-La verità fattuale ha un’efficacia costituente, ma in
rari casi la sua divulgazione può essere nociva allo
stato di diritto.
-Ad ogni modo un’affermazione fattuale non può
essere penalmente rilevante per il semplice fatto di
affermare la verità fattuale o di discostarsi dalla
stessa, altrimenti si ha un’indebita compressione di
importanti verità valoriali (libertà d’espressione
etc.). La rilevanza penale può dipendere solo
dall’idoneità di questa affermazione a mettere in
pericolo uno o più valori su cui si fonda lo stato di
diritto.
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`relativismo sfrenato` e dunque necessaria tutela delle verità valoriali