Il matrimonio
Se potessimo vivere senza donne faremo volentieri a meno di
questa seccatura (ea molestia) ma dato che la natura ha
voluto che non potessimo vivere in pace con loro né vivere
senza di loro, bisogna guardare alla conservazione della
razza piuttosto che ricercare piaceri effimeri (Quinto
Cecilio Metellio Macedonico, 131 a.c.)
Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, consortium omnis
vitae, divini et humani iuris communicatio. (Modestino)
Il matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna, un consorzio per tutta la vita,
una comunione fra diritto divino e quello umano.
( "Ubi tu Gaius, ego Gaia”)
Il divorzio a Roma
1
Il matrimonio nella Chiesa
Secondo il Codice di diritto canonico il matrimonio è «il
patto con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la
comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei
coniugi e alla procreazione e educazione della prole …
elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento» (can.
1055).
All’inizio fu un patto, poi (Concilio Lateranense IV del 1215)
viene regolamentata la liturgia e gli aspetti giuridici (età
minima, nullità in caso di violenza, clandestinità, non
consumazione), sancendosi l’indissolubilità; con il Concilio di
Firenze (1493) diviene un sacramento; con il Concilio di
Trento (1563) si rinforza la regolamentazione (celebrazione
davanti al parroco e testimoni, divieto di coabitazione al di
2
fuori del matrimonio)
Sviluppi storici
• Costituzione francese 1791: la legge considera il
matrimonio solo come contratto civile
• Code civil francese 1804: matrimonio-contratto civile
che può essere sciolto con il divorzio
• Codice albertino 1848: viene lasciato alla Chiesa la
celebrazione del matrimonio
• cod.civ. 1865: principio di laicità, matrimonio civile unica
forma ammessa
• Patti Lateranensi 1929: matrimonio concordatario
• cod.civ. 1942: nessuna modifica sostanziale
3
Il matrimonio nel diritto italiano
Negozio bilaterale
Matrimonio come atto e come rapporto
Art. 107 c.c.: l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, riceve
da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che
esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito
dichiara che esse sono unite in matrimonio.
Atto mediante il quale l’uomo e la donna si impegnano a realizzare
una comunione di vita e di affetti, cioè una stabile convivenza
fondata sull’assistenza ed il rispetto reciproco e sulla ricerca di una
unità di intenti (cfr. art. 1 l. 898/70: il giudice pronuncia lo
scioglimento se accerta che “la comunione spirituale e materiale
tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”)
• Matrimonio civile
• Matrimonio concordatario
4
La libertà matrimoniale
Art. 12 carta di Nizza : uomini e donne hanno
diritto di sposarsi e di formare una famiglia
L’impegno di contrarre matrimonio non è mai
suscettibile di esecuzione in forma specifica
Contratto di prossenetico (mediazione
matrimoniale): una parte si obbliga – per
scopo di lucro - a prestare la propria opera per
facilitare il matrimonio di una persona
Seduzione con promessa di matrimonio
Matrimonio riparatore
5
La promessa di matrimonio
- La sua formalizzazione avviene con le pubblicazioni
- non sorge l’obbligo di sposarsi, e sono nulli gli accordi di
eventuali penali per mancato matrimonio (per alcuni è
obbligazione naturale)
- dalla rottura della promessa derivano alcuni obblighi però:
• restituzione doni (per entrambi)
• restituzione di altri effetti personali (per entrambi)
• risarcimento del danno (per chi viene meno
ingiustificatamente alla promessa)
• domanda da proporre a pena di decadenza entro 1 anno e
comprende le spese fatte e le obbligazioni assunte in vista
del matrimonio (cerimonia, viaggio di nozze, abito per la
6
cerimonia, ecc.)
Il matrimonio civile
Requisiti per contrarre matrimonio :
• sesso diverso
• perché il matrimonio è solo quello eterosessuale
• cosa succede all’estero (Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia,
Portogallo, Islanda, Danimarca, Francia, Regno Unito, Canada, USA,
Argentina, Uruguay, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, ecc.)
• non è trascrivibile in Italia un matrimonio omosessuale celebrato all’estero
• art. 3 l. 898/70: il mutamento del sesso di uno dei coniugi comporta lo
scioglimento del vincolo, mentre la normativa del c.c. fa riferimento a
“marito” e “moglie” (artt. 107-108-143-143bis- 156bis)
• capacità di intendere e di volere
• maggiore età
• insussistenza di impedimenti
7
Gli impedimenti
• Mancanza di stato libero, parentela, affinità, adozione,
delitto
• Divieto di contrarre matrimonio (rivolto agli sposi) e
divieto di celebrare il matrimonio (rivolto all’ufficiale
stato civile).
• Se il matrimonio viene comunque celebrato, gli
impedimenti diventano invalidità (tranne il lutto
vedovile, che comporta ammenda per il celebrante)
• Impedimenti dispensabili (suscettibili di essere rimossi
dal Tribunale: es., età, parentela coll. 3° grado, affinità
coll. 2° grado, divieto temporaneo di nozze) e non
dispensabili
• Impedimenti di ordine pubblico: bigamia, incesto delitto8
Matrimonio del minore
Diritto del minore a costruire una sua famiglia
Art. 84 c.c.:autorizzazione del TM a chi ha compiuto 16 anni
Condizioni richieste:

Maturità psico-fisica (valutazione da effettuarsi in
concreto)

Fondatezza delle ragioni addotte (deve trattarsi di
ragioni oggettive, verificabili)

Gravi motivi (criterio vago e incerto; valutazione
complessiva della situazione del minore, verificando se il
matrimonio potrà aiutare il suo processo maturativo
piuttosto che bloccarlo)
9
Pubblicazioni
È una forma di pubblicità notizia
Si richiede, oralmente, all’ufficiale di stato civile di
residenza di uno degli sposi, viene effettuata in
entrambi i comuni per almeno 8 giorni
L’usc può rifiutare la pubblicazione, in tal caso si
ricorre al tribunale
Le opposizioni in caso di impedimenti (genitori,
ascendenti, parenti entro il 3°, tutore, curatore,
PM)
Imminente pericolo di vita: no pubblicazioni
10
Celebrazione
Art. 107 ss. c.c.
La dichiarazione degli sposi di volersi prendere come marito
e moglie costituisce l’elemento centrale della celebrazione
Lettura articoli 143-144-147
Di conseguenza, la dichiarazione dell’usc non ha efficacia
costitutiva ma solo dichiarativa
Dopo la celebrazione va redatto l’atto, sottoscritto dagli
sposi, dai testimoni e celebrante, e iscritto nel registro di
matrimonio
Matrimonio per procura (militari in tempo di guerra, quando
uno degli sposi risiede all’estero e vi sono gravi motivi,
previa aut. Tribunale)
11
Il matrimonio concordatario
Efficacia civile del matrimonio canonico
La particolarità sta nel fatto che gli adempimenti richiesti
sono di competenza non solo degli organi statuali ma
anche del parroco, organo di un altro ordinamento di
natura confessionale
Pubblicazioni previste dal c.c.
La celebrazione costituisce atto religioso, subito dopo la
quale vi sono alcuni adempimenti (lettura artt. 143-144147), redazione di atto di matrimonio in duplice copia,
una delle quali trasmessa all’usc entro 5 gg per la
trascrizione da cui discendono gli effetti civili
Se vi sono impedimenti non vi sarà trascrizione
12
Il matrimonio nei culti acattolici
Intese tra stato e confessioni religiose: tavola
valdese, assemblee di dio in Italia, unione
italiana chiese avventiste, unione comunità
israelitiche, chiesa evangelica luterana, unione
cristiana battista
È un matrimonio civile celebrato in forma
speciale, il ministro di culto deve essere
cittadino italiano (tranne valdesi)
13
Il matrimonio dell’italiano all’estero e
dello straniero in Italia
Il cittadino può sposarsi all’estero, con le forme diplomatiche
e consolari (simile al matrimonio celebrato in Italia) o nelle
forme previste dalla legge del luogo, o addirittura in forma
religiosa (quando la legge del luogo ne riconosca gli effetti)
Il matrimonio è ammissibile se sussistono i requisiti previsti
dalla legge italiana
Lo straniero può sposarsi in Italia sia in forma civile che
religiosa. Deve presentare all’usc una dichiarazione del
proprio Stato di nulla osta al matrimonio
Matrimonio del minore straniero
Modifiche del d.l. 94/09 dichiarate incostituzionali
Matrimonio poligamico
14
Diritti e obblighi nascenti dal
matrimonio
Uguaglianza morale e giuridica dei coniugi
Disposizioni discriminatorie: 143bis (cognome), 316 (potere del padre), 362 (cognome dei
figli), 5 l. 194/78 (interruzione gravidanza)
Fedeltà: creare un rapporto affettivo esclusivo
Assistenza morale e materiale: sostegno reciproco
Collaborazione: comunione di vita e soddisfacimento bisogni
materiali della famiglia attraverso il proprio fattivo
comportamento
Coabitazione: convivere sotto lo stesso tetto e condividere la
medesima esperienza di vita
Concordare l’indirizzo della vita familiare (144)
Doveri verso i figli (147 – 315bis): mantenere, istruire ed educare la
prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e
15
dell’aspirazione dei figli
Scarica

Matrimonio - Dipartimento di Sociologia