ORIGINALE _________________ VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA – 1^ CONVOCAZIONE Verbale letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Lobascio Giuseppe IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa M. Rosaria Campanella OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA, TRIENNIO 2014/2016 CON LE PARROCCHIE DI SALETTO, TAVO, TERRAGLIONE E VIGODARZERE. ========================== L'anno DUEMILATREDICI addì DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. REFERTO DI PUBBLICAZIONE 12850 in data 13.12.2013 tempestivamente consegnati, si è riunito il Certifico io sottoscritto Segretario Comunale Consiglio Comunale. Reg. Pubbl. N. che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale on line per 15 giorni consecutivi. dal 14.01.2014 al All'appello risultano: Presenti Assenti Giust. 29.01.2014 Ing. addì 14.01.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Maria Rosaria Campanella ========================== SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ ========================== CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza opposizioni e reclami, è divenuta ESECUTIVA il _______________________ Addi ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Maria Rosaria Campanella SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ VEZZARO FRANCESCO LOBASCIO GIUSEPPE ZATTARIN DEMETRIO BOSCHELLO MORENO SCOTTON VALERIO NAZARI MAURIZIO ZANOVELLO LISA PENELLO MASSIMO RIZZO STEFANO CALLEGARO FABRIZIO ROSSI VITTORIO GIUFFRIDA DANIELE ZORDAN ADOLFO PAVANETTO ENRICO MASCHIO RINALDO ZANOVELLO ROBERTO GIACOMETTI FABIO Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario Comunale. Il signor Lobascio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Rossi Vittorio e Maschio Rinaldo. Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Consigliere Zanovello Lisa, Assessore alla Cultura, Scuola Famiglia e Pari Opportunità, che illustra l’argomento: “Non c’è moltissimo da dire, nel senso che avevamo approvato con discreto ritardo, nel 2011, quando ci siamo insediati, era scaduta nel 2010, la convenzione. Siamo già in approvazione della scadenza triennale e questa volta ci tenevo particolarmente che venisse fatta prima della scadenza, in modo che si potessero affrontare i tre anni scolastici a venire con la dovuta tranquillità. La convenzione è sostanzialmente invariata, anche per quanto riguarda i contributi economici e per praticamente tutti gli articoli che la compongono. Voglio solo sottolineare che in tempi in cui c’è una certa instabilità anche a livello del Governo nazionale e una grande incertezza in quelli che saranno poi i contributi che vengono erogati ai Comuni, l’impegno da parte dell’Amministrazione è comunque di mantenere, per i prossimi tre anni, un contributo stabile ed invariato. Sicuramente questo è segno che qualsiasi cosa accada l’Amministrazione tiene particolarmente a questo livello dell’istruzione dei nostri bambini, riconoscendo naturalmente il ruolo fondamentale che le parrocchie hanno, non essendoci presente una scuola materna statale, sono presenti solamente le paritarie. È sicuramente un servizio insostenibile. Naturalmente la convenzione è già stata discussa con tutti i parroci e le scuole materne coinvolte, raccogliendo la loro adesione. Chiederei l’approvazione di questo Consiglio Comunale”. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: − il Comune di Vigodarzere, intende favorire, in conformità all’ordinamento vigente ai principi contenuti nel proprio statuto comunale, la promozione e il sostegno del servizio di scuola materna e degli altri servizi per l’infanzia, incentivando la più ampia partecipazione dei cittadini nei processi educativi e scolastici rivolti alla formazione e allo sviluppo della personalità del bambino; − i servizi educativi forniti dalle scuole materne non statali nell’ambito del territorio comunale concorrono a costituire un sistema formativo finalizzato alla promozione globale della persona ed alla formazione di soggetti liberi, autonomi e aperti alla collaborazione e alla solidarietà; − le scuole materne non statali del territorio sono una risorsa irrinunciabile e rappresentano uno dei momenti fondamentali del processo di formazione della personalità dei minori, provvedendo ad affiancare la famiglia nell’educazione integrale del bambino; − l’intervento dell’amministrazione comunale nello specifico settore della scuola materna vuole avere come obiettivo primario quello di agevolare l’adempimento dei compiti della famiglia, di garantire il pluralismo sancito dalla Costituzione e la libertà dei genitori di scegliere le forme e i contenuti formativi più aderenti alle loro attese educative, assicurando un’adeguata ed uniforme qualità dei servizi nel territorio comunale; 1 DCC n. 54/2013 ATTESO che sono attive ed operano nel territorio comunale, esercitando un’azione di rilevante contenuto sociale per le famiglie, n. 4 scuole dell’infanzia paritarie, facenti rispettivamente capo a ciascuna delle Parrocchie del territorio, con le quali è in corso una convenzione per il servizio di scuola dell’infanzia per il triennio 2011-2013, approvata con DCC n. 28 del 13.7.2011, in scadenza il prossimo 31 dicembre; RILEVATA la necessità di rinnovare la convenzione predetta per il triennio 2014-2016; PRESO atto che le scuole menzionate sono state dichiarate tutte paritarie a sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, con decreti del Ministero della Pubblica Istruzione n. 488/4902, n. 488/40903, n. 488/4904 e n. 488/4905 in data 28.2.2001, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001; RICHIAMATO l’art. 138 bis della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, introdotto dall’art. 6 della L.R. 25.02.2005, n. 6, il quale dispone che, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali, finalizzati alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, nonché all’acquisto di materiale didattico e d’uso e alle spese per il personale; RISCONTRATO inoltre il disposto di cui all’art. 12 della L.R.. 23 del 16.08.2007, ove si prevede che i contributi possono essere concessi anche dai comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in comuni diversi; VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto il 28.06.2006 tra l’ANCI Veneto e la Federazione Italiana Scuole Materne FISM Veneto che prevede la collaborazione tra Scuole d’infanzia paritarie e i Comuni, diretto a promuovere e a sostenere la qualità della programmazione pedagogica e il contenimento dei costi di gestione del sistema paritario regionale; RILEVATO che la stessa FISM sovrintende la stipula di convenzioni tra Comuni e Scuole materne allo scopo di riconoscere le scuole d’infanzia paritarie come parte del sistema scolastico pubblico, prevedendo inoltre l’impegno dei Comuni di erogare sovvenzioni a contenimento delle rette di frequenza a carico delle famiglie; RITENUTA, per quanto sopra esposto, la necessità di concorrere, mediante l’erogazione di contributi economici, nelle spese di gestione e di attuazione del progetto di offerta formativa attuati dalle predette scuole materne paritarie del territorio, disciplinando i reciproci obblighi tra Comune e Parrocchia con apposita convenzione; ATTESO che le scuole menzionate sono state dichiarate tutte paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, e rammentato che l’art. 4 della predetta legge riconosce i requisiti essenziali al riconoscimento della parità scolastica in capo ai menzionati istituti privati; VISTO ed esaminato la schema di convenzione composto di premessa e di n. 15 articoli che si allega sub A) a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; TENUTO conto che tale convenzione è stata presentata dal competente assessore ai legali rappresentanti delle scuole paritarie nel corso dell’incontro svoltosi il 12.11.2013 ed inoltrata nella sua stesura definitiva in data 3 dicembre 2013, senza ricevere osservazioni; OSSERVATO che l’argomento è stata posta all’ordine del giorno della 2^ commissione consiliare “Cultura, istruzione, politiche sociali e sanitarie, politiche per la famiglia, sport, partecipazione e comunicazione, pari opportunità” in data 12.12.2013, andata deserta; RITENUTO detto schema meritevole di approvazione, assicurando, fra gli altri punti: 2 DCC n. 54/2013 a) b) c) d) e) f) il ruolo fondamentale delle scuole dell’infanzia paritarie del territorio come risorsa irrinunciabile e momento essenziale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell’educazione integrale del bambino; la condivisione del progetto educativo e di offerta formativa; l’integrazione delle scuole paritarie con i servizi del territorio per quanto attiene ai casi sociali e a quelli di disabilità psico-fisica; il perseguimento dell’uniformità e il contenimento delle rette; l’ammontare delle sovvenzioni comunali per ciascuno degli anni in cui sarà in vigore la convenzione; le modalità di partecipazione del Comune alla gestione della scuola e di funzionamento dell’organo di coordinamento; RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile; SENTITI gli interventi dei Consiglieri; CON voti favorevoli n. 14, contrari 0, astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, riconosciuti con l’assistenza degli scrutatori e proclamati dal presidente, delibera 1) di approvare il testo della convenzione da sottoscrivere con le Parrocchie del Comune di Vigodarzere, qualificate come enti promotori e gestori delle scuole dell’infanzia paritarie nel testo composto da premessa e da n. 15 articoli che si allega sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che la convenzione avrà validità dal 01.01.2014 e fino al 31 dicembre 2016; 3) di dare, infine, atto che il responsabile del servizio provvederà, nell’ambito delle proprie competenze, alla sottoscrizione della convenzione e all’assunzione dell’impegno per il pagamento dei contributi ivi previsti, previa verifica dei requisiti resi necessari al riconoscimento della parità scolastica, elencati all’art. 4 della L. 10.3.2000 n. 62. ^^^^^^^^^^^ Infine, con separata votazione, con voti favorevoli n. 14, contrari 0, astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 3 DCC n. 54/2013 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGODARZERE E GLI ENTI MORALI PARROCCHIE DI SALETTO, TAVO, TERRAGLIONE E VIGODARZERE PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA - triennio 2014 – 2016 L’anno duemilaTREDICI (2013), addì ____ (____________________) del mese di ____________, in Vigodarzere, nella residenza comunale: TRA il COMUNE DI VIGODARZERE (PD), Via Ca’ Pisani 74 (c.f. 80010330282), che interviene nel presente atto a mezzo del sig. Lucio Piva, nato a Padova il 1.7.1960, Responsabile del Servizio , ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e dello Statuto Comunale, esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune medesimo, con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ______ del ______________, E - la Parrocchia (ente gestore) San Silvestro di Saletto (PD), che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco Don Leonildo Ragazzo nato a Limena il 02.05.1951, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore Saletto” sita in questo Comune in Via L. Da Vinci 57 (c.f. Parrocchia 92029680284), riconosciuta come scuola paritaria, ai sensi della L. 10.3.2000 n. 62, con D.M. della Pubblica Istruzione n. 488/4905 in data 28.2.2001; - la Parrocchia (ente gestore) San Pietro Apostolo di Tavo (PD), che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco Don Franco Morosinotto nato a Campo San Martino il 12.10.1960, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” sita in questo Comune in Via Chiesa 18 (c.f. Parrocchia 92030570284), riconosciuta come scuola paritaria, ai sensi della L. 10.3.2000 n. 62, con D.M. della Pubblica Istruzione n. 488/4904 in data 28.2.2001; - la Parrocchia (ente gestore) S. Antonio da Padova di Terraglione (PD), che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco Don Bernardo Pegoraro nato a Zugliano (VI) il 20.03.1942, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia “Suor Lucia De Gasperi” sita in questo Comune in Via Terraglione 19 (c.f. Parrocchia 92031530287), riconosciuta come scuola paritaria, ai sensi della L. 10.3.2000 n. 62, con D.M. della Pubblica Istruzione n. 488/4903 in data 28.2.2001; - la Parrocchia (ente gestore) San Martino di Vigodarzere (PD), che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco Don Luigi Bonetto nato a Cittadella il 3.10.1949, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia “C. Bettin” sita in questo Comune in Via Roma 268 (c.f. Parrocchia 92030210287), riconosciuta come scuola paritaria, ai sensi della L. 10.3.2000 n. 62, con D.M. della Pubblica Istruzione n. 488/4902 in data 28.2.2001; con la precisazione che il riferimento “alla scuola” è da intendersi a ciascuna singola scuola dell’infanzia. SI PREMETTE: L’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d’intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell’Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali. In particolare sono state ivi richiamate: - le norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62); - il ruolo fondamentale delle scuole dell’infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell’educazione integrale del bambino; - la straordinaria diffusa presenza sull’intero territorio regionale delle scuole dell’infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali; - le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell’infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico e n. 23 del 16.08.2007, art. 12, che prevede che i contributi possono essere concessi anche dai Comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in Comuni diversi; - la funzione sussidiaria della scuola dell’infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica; - il dovere dei Comuni di promuovere iniziative e misure, nel contesto anche di politiche rivolte al sostegno delle giovani famiglie, finalizzate al duplice obiettivo di promuovere e sostenere la qualità della programmazione pedagogica e il contenimento dei costi di gestione del sistema paritario regionale. Nella parte dispositiva, il citato protocollo d’intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l’Ente Locale e la Scuola dell’Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione e da azioni sinergiche, ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti “portatori di interesse”: famiglie, personale e il Comune interessato. Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 – Validità delle premesse. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Servizio di Scuola dell’Infanzia: finalità e obiettivi. 2.1. Il Comune intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l’infanzia svolti dalle locali Scuole dell’Infanzia, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico. 2.2. Gli enti gestori delle Scuole dell’Infanzia condividono tali finalità e si impegnano: a) ad operare, in conformità alle disposizioni ministeriali in vigore per le attività educative nelle Scuole dell’Infanzia paritarie, secondo il proprio Progetto Educativo e il proprio Piano dell’Offerta Formativa. b) ad assicurare: b.1: l’ottemperanza verificabile da parte degli enti preposti a tutti gli obblighi vigenti in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza nel posto di lavoro, assicurazioni, abbattimento delle barriere architettoniche; b.2: l'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature didattiche e ludiche; b.3: la professionalità del personale docente e ausiliario, inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria; b.4: la partecipazione del personale ad iniziative di aggiornamento professionale e di coordinamento pedagogico e didattico; b.5: l’avvalersi di servizi amministrativi e gestionali per la regolare gestione delle scuole medesime; b.6: la partecipazione dei genitori e del personale dipendente, nonchè di un delegato del Comune, alla gestione della Scuola; b.7: l’adeguata pubblicità dei bilanci e degli atti principali della scuola; b.8: la presenza di un regolamento elaborato dalla scuola, preferibilmente in collaborazione con il comitato di gestione. Art. 3 – Precisazioni sui principi dell’art. 2 con riferimento al Comune. 3.1. Il Comune, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale delle Scuole dell’Infanzia di cui al comma 2.1., si impegna ad erogare alle Scuole un contributo finanziario finalizzato a ridurre l’onerosità della retta a carico delle famiglie secondo quanto di seguito previsto. 3.2. Il Comune partecipa alla gestione delle Scuole secondo le modalità previste dai successivi art. 11. e art. 12. Art. 4 – Precisazioni sui principi dell’art. 2 con riferimento alle Scuole. 4.1. La Scuola dell’Infanzia si avvale e utilizza immobili, mobili, attrezzature, dotazioni, servizi e personale propri. 4.2. La Scuola dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi. 4.3. La Scuola dichiara altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria. 4.4. La Scuola, in particolare, si impegna a costituire e assicurare il funzionamento degli organismi collegiali di partecipazione. 4.5 La Scuola favorisce e assicura la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico o permanente. 4.6. La Scuola assicura la pubblicità del proprio bilancio, in conformità alle regole di pubblicità vigenti per la specifica gestione, e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia interesse. 4.7 La Scuola assicura la pubblicità dei principali atti relativi alla propria attività mediante l’affissione all’albo scolastico, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 4.8. La Scuola assicura la formazione e l’aggiornamento permanente del proprio personale con progetti e percorsi interni alla scuola stessa e/o con la partecipazione ai corsi della FISM, e/o di agenzie formative di settore. 4.9 La Scuola si impegna a rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente per il mantenimento della parità scolastica. 4.10. La Scuola si avvale di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da professionisti competenti. 4.11. La Scuola si impegna affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate. Art. 5 – Organizzazione e modalità di funzionamento. 5.1. La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola. 5.2. Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel rispetto della normativa in vigore. 5.3 Tenuto conto della connotazione comunitaria della Scuola la stessa accoglie in via prioritaria i bambini delle famiglie appartenenti alla Parrocchia della Scuola medesima, residenti o non nel Comune di Vigodarzere. Qualora le richieste di iscrizione superino la disponibilità dei posti, si procederà all’accoglimento delle domande nel rispetto dei seguenti criteri: 1. ai bambini residenti nel Comune di Vigodarzere; 2. tutti gli altri non residenti. 5.4 La Scuola accoglie, qualora ve ne fosse la possibilità, i bambini non residenti nel Comune di Vigodarzere, appartenenti o meno alla Parrocchia. La retta per i non residenti terrà conto che non vengono per questi riconosciuti contributi dal Comune di Vigodarzere. 5.5. La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell’infanzia statali secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative regionali. 5.6. Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore. Art. 6 – Rapporto con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali. 6.1. La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l’integrazione scolastica. 6.2. Per l’inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all’apposito accordo di programma territoriale. In particolare la Scuola, d’intesa con la famiglia, con il Comune e gli altri enti preposti, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico, dell’assistenza socio-sanitaria ed economica. 6.3 La Scuola è tenuta a segnalare tempestivamente ai competenti servizi comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica (nomadi, stranieri ed extra comunitari, ecc.), rilevanti al fine di ottenere un sostegno comunale (“casi sociali”). 6.4. Il Comune è tenuto, con le modalità previste dalla vigente normativa e dal proprio ordinamento (regolamento per l’assistenza), ad assumere i “casi sociali” con adeguati interventi di supporto socio-assistenziale ed economico. La Scuola collabora nella individuazione delle strategie e delle soluzioni più consone che il Comune adotterà per i suddetti “casi sociali”. Art. 7 – Altri servizi. 7.1. La Scuola dell’Infanzia e l’Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione, allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o di risposta a particolari bisogni della famiglia: prolungamento dell’orario scolastico giornaliero, promozione di iniziative di multiculturalità e di percorsi di formazione genitoriale, centri estivi, ecc. 7.2. Le iniziative di cui sopra potranno formare oggetto di apposite intese in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti delle parti. 7.3. La Scuola, d’intesa con il Comune, attiverà, qualora ve ne fosse la possibilità, servizi per la prima infanzia: nidi, micronidi, centri d’infanzia, “sezioni primavera”, per rispondere ad esigenze delle famiglie. L’organizzazione e lo svolgimento di detti servizi – che saranno oggetto di separato accordo – dovranno osservare le relative norme di riferimento. 7.4. Il Comune può prendere in considerazione il costo per il servizio di trasporto svolto dalla Scuola, intervenendo anche economicamente al fine di contenere la quota del servizio a carico delle famiglie. Art. 8 – Le rette. 8.1. Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile la cui onerosità per le famiglie dovrà essere quanto più contenuta e la cui entità quanto più uniforme fra le quattro scuole dell’infanzia. 8.2 L’ammontare delle rette mensili sarà oggetto di valutazione annuale da effettuarsi nel mese di maggio antecedente l’avvio dell’anno scolastico di riferimento, da parte della Commissione Tecnica di cui all’art. 12 della presente convenzione. Art. 9 – Contributi del Comune. 9.1. L’Amministrazione Comunale sostiene le Scuole con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo. L’erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa come definite nell’art. 6 della L.R. 6/2005 e, quindi, di contenimento delle rette delle famiglie. 9.2. L’ammontare del contributo ordinario è stabilito come segue: per l’esercizio 2014 in Euro 138.500; per l’esercizio 2015 in Euro 138,500; per l’esercizio 2016 in Euro 138,500. 9.3. Il contributo ordinario di cui al precedente comma 9.2 viene suddiviso e attribuito per il servizio della scuola dell’infanzia nel modo seguente: - 8%: da suddividere in misura fissa ed uguale fra le quattro scuole; - 92%: da attribuire in proporzione al numero dei bambini residenti regolarmente iscritti e frequentanti. 9.4. Il Comune si impegna a versare il contributo ordinario con le seguenti scadenze: - il 60% entro il 30 aprile dell’anno di riferimento; - il 40% entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, previa verifica della presentazione del consuntivo dell’anno precedente. 9.5. Dal contributo di cui al comma 9.2 sono esclusi i contributi per i “casi sociali”, ai quali il Comune riconosce un aiuto economico con la riduzione o l’esonero dal pagamento della retta, che saranno trattati con separati provvedimenti e con specifiche risorse del Bilancio di previsione. Tali casi, circoscritti ai residenti nel Comune di Vigodarzere, dovranno essere autorizzati dal Comune, previa valutazione positiva dell’assistente sociale dell’ULSS 15. La retta scolastica mensile e ogni altra spesa legata alla frequenza scolastica sarà totalmente a carico del Comune di Vigodarzere che coprirà nella misura del 100% l’agevolazione concessa alla famiglia mediante il trasferimento alla scuola dell’infanzia di un corrispondente importo. 9.6. Il Comune si impegna concedere, in caso di risorse disponibili in Bilancio, ulteriori contributi alle scuole in aggiunta a quelli previsti al punto 9.2 del presente articolo, prioritariamente finalizzati a coprire maggiori oneri per insegnanti di sostegno e in generale rivolti a contenere per quanto possibile l’aumento delle rette a carico delle famiglie. Art. 10 – Documentazione e bilanci. 10.1. Ogni Scuola è tenuta a presentare al Comune: a) la scheda informativa all’inizio dell’anno scolastico, entro il 15 ottobre (dati riferiti al 30/9); b) il Regolamento della Scuola, e/o successive modifiche, all’inizio dell’anno scolastico, entro il 15 ottobre; c) il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell’anno finanziario (entro il 31 marzo dell’anno cui detto bilancio si riferisce); d) il conto consuntivo (o bilancio di esercizio) redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore, entro il 31 luglio dell’anno successivo. Art. 11 – Partecipazione del Comune alla gestione della Scuola. 11.1. Si premette che le Scuole godono della piena autonomia gestionale assicurata dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica e dal DPR 275/1999 (sulla autonomia delle istituzioni scolastiche). 11.2. La partecipazione del Comune alla gestione delle Scuole prevista nel superiore art. 3 è finalizzata a favorire, in clima di reciproca collaborazione, l’erogazione del servizio educativo all’infanzia di elevata qualità in linea con i principi stabiliti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione. 11.3. La partecipazione comunale si concretizza: a) nell’acquisizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo (o bilancio di esercizio); b) nella periodica verifica del mantenimento delle condizioni di efficiente e regolare operatività delle Scuole. Rispetto a quanto sopra l’Amministrazione Comunale può chiedere relazioni, visionare documenti, interloquire con il legale rappresentante della scuola e/o con gli organismi interni della scuola stessa, esprimendo valutazioni e suggerimenti. 11.4 Il Sindaco, l’assessore competente, o un loro delegato, possono partecipare, previo adeguato preavviso da parte del legale rappresentante della scuola, alle riunioni dell’organo di amministrazione o di gestione della scuola stessa e alle riunioni generali dei genitori, quando siano trattati argomenti di gestione che attengano a questioni di interesse del Comune come esposte nella presente convenzione. Sarà onere del legale rappresentante della scuola inoltrare con adeguato preavviso l’invito al rappresentante del Comune. Art. 12 – Commissione Tecnica. 12.1. È costituita una Commissione Tecnica mista Comune/Enti gestori delle scuole dell’infanzia che operano nel territorio comunale così composta: a) per il Comune: - l’Assessore competente o suo delegato, che la convoca, la presiede e la coordina; - Il Responsabile del competente servizio comunale o suo delegato; b) per le Scuole dell’Infanzia: - i legali rappresentanti delle quattro scuole o loro delegati (in numero non superiore a uno per scuola e possibilmente con delega permanente); - coordinatrici/direttrici delle scuole, i cui nominativi dovranno essere comunicati da ogni singola scuola. 12.2. La Commissione è istituita con decreto del Sindaco; dura in carica per il periodo della convenzione, si riunisce almeno una volta l’anno e ha i seguenti compiti: a) cura e verifica costantemente l’applicazione della presente convenzione; b) cura l’informazione agli utenti dei servizi oggetto della convenzione; c) valuta ed esamina le proposte di altri servizi di cui all’ art. 7 e propone all’Amministrazione Comunale l’adozione dei relativi provvedimenti; d) suggerisce e propone progetti, iniziative e servizi mirati al miglioramento della qualità del servizio e alla sua integrazione con i servizi sociali e scolastici del territorio; e) esamina argomenti di gestione della Scuola di interesse del Comune, come esposto nella presente convenzione. f) effettua valutazioni sul servizio svolto da ciascuna scuola. Art. 13 – Assicurazione infortuni Le scuole dell’infanzia, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro, si obbligano a stipulare a favore degli operatori (ivi compresi eventuali volontari ed obiettori) e dei bambini idonea assicurazione contro i rischi subiti o provocati durante l’espletamento delle attività oggetto della convenzione. Art. 14 – Durata della convenzione. 14.1. La presente convenzione ha la durata di tre anni a partire dal 01.01.2014 e fino al 31.12.2016. Essa può essere rinnovata previa adozione di un nuovo provvedimento. Nelle more del rinnovo essa potrà protrarre la sua efficacia per un periodo massimo di 6 mesi. Art. 15 – Spese di contratto. 15.1. Le spese occorrenti per la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, suddivise in parti uguali, saranno poste a carico dei soggetti contraenti. 15.2. La registrazione avverrà solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante. Letto, approvato e sottoscritto. Verbale DCC n. 54/2013 INTERVENTI CONSIGLIERE GIACOMETTI. Volevo chiedere una cosa sul testo della convenzione, perché era stato oggetto di una Commissione che però è andata deserta per mancanza del numero legale. Si era concordato, sempre a margine di questa Commissione, un testo, che riguardava il punto 11.4, di mantenere, anche se informalmente, il testo della vecchia convenzione, ma su il testo che è stato allegato al Consiglio Comunale c’è una piccola differenza. Io avevo chiesto ed avevamo raggiunto l’accordo di massima, perché, tra le altre richieste, avevo chiesto di portare il contributo a 140.000 euro, che dopo, per ovvi motivi, non è stato accolto. La mia richiesta era di mantenere il testo. ASSESORE ZANOVELLO. È questo. CONSIGLIERE GIACOMETTI. No, c’è un’altra frase. Articolo 11.4. ASSESORE ZANOVELLO. Leggi la prima riga dell’articolo, così ci chiariamo tutti. CONSIGLIERE GIACOMETTI. Io ti leggo il testo integrale della precedente convenzione, quella scaduta. “Il Sindaco e l’Assessore competente, o un loro delegato, possono partecipare alle riunioni dell’organo di amministrazione o di gestione della scuola stessa e alle riunioni generali dei genitori quando siano trattati argomenti di gestione che attengono a questioni di interesse del Comune, come esposto nella presente convenzione. Sarà onere del legale rappresentante della scuola inoltrare, con adeguato preavviso, l’invito al rappresentante del Comune”. E questo punto è stato stralciato nel testo che è venuto in Consiglio Comunale. ASSESSORE ZANOVELLO. Questo è uno svantaggio per chi riceve la convocazione, perché non la riceve con l’adeguato preavviso? CONSIGLIERE GIACOMETTI. No, aspetta. Quella sera lì, al di là di tutto, si era raggiunto l’accordo di mantenere inalterato il testo dell’articolo 11.4 e invece io mi trovo questo. Infatti io te l’ho accennato subito il giorno dopo. La frase che è stata stralciata è questa: “Sarà onere del legale rappresentante della scuola inoltrare, con adeguato preavviso, l’invito al rappresentante del Comune”. ASSESORE ZANOVELLO. Il punto su cui si era conteso in realtà era nella prima riga, ovverosia la differenza tra “partecipano” o “possono partecipare”, questo era il punto su cui avevamo discusso. CONSIGLIERE GIACOMETTI. Avevamo discusso anche su questo. ASSESSORE ZANOVELLO. Per quanto mi riguarda, per me non c’è nessun problema, aggiungiamo nuovamente la frase, perché devo dire che mi era addirittura sfuggito che fosse stata stralciata, perché il punto fondamentale era il fatto di imporre o non imporre la propria presenza con una graduazione di forza in più o in meno. E la questione si era giocata su questo verbo “possono” oppure “partecipano” direttamente. Per quanto mi riguarda, aggiungiamo pure la riga che è stata stralciata. Anzi, Segretaria, se vuole rimetterla, non è un problema. A meno che in Conferenza dei Capigruppo non abbiate discusso altre cose di cui non sono a conoscenza. 1 CONSIGLIERE RIZZO. In Conferenza dei Capigruppo era arrivato il testo con la versione non emendata. C’era venuto in mente il “possono”, non c’era venuta in mente la seconda frase, quindi è un refuso materiale. ASSESSORE ZANOVELLO. È evidentemente un refuso, per me non c’è problema. Resta uguale. PRESIDENTE. Nella Conferenza dei Capigruppo si era puntata di più l’attenzione su “possono” o sul “devono” e probabilmente è sfuggito. Accogliamo la richiesta del Consigliere Giacometti e ripristiniamo il testo. ASSESSORE ZANOVELLO. Per me va benissimo. 2 L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta. OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA, TRIENNIO 2014/2016 CON LE PARROCCHIE DI SALETTO, TAVO, TERRAGLIONE E VIGODARZERE. PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali) Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. Lì 13.12.2013 Il Responsabile del Settore Affari Generali Servizi Culturali e Sociali Dott. Lucio Piva Il sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. Lì 13.12.2013 Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Vasco Saretta La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità sulla proposta di deliberazione. Lì 13.12.2013 Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosaria Campanella __________________________________________________________________________________________________ Approvato il (verbale n. )