ORIGINALE
_________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54
SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA – 1^ CONVOCAZIONE
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Lobascio Giuseppe
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa M. Rosaria Campanella
OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL
SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA, TRIENNIO 2014/2016
CON LE PARROCCHIE DI SALETTO, TAVO, TERRAGLIONE E
VIGODARZERE.
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L'anno DUEMILATREDICI addì DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle
ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
12850 in data 13.12.2013 tempestivamente consegnati, si è riunito il
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale Consiglio Comunale.
Reg. Pubbl. N.
che copia della presente delibera viene
pubblicata all'albo comunale on line per 15
giorni consecutivi.
dal 14.01.2014
al
All'appello risultano:
Presenti
Assenti
Giust.
29.01.2014
Ing.
addì 14.01.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Rosaria Campanella
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SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza opposizioni e reclami,
è divenuta ESECUTIVA
il _______________________
Addi ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Rosaria Campanella
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
VEZZARO FRANCESCO
LOBASCIO GIUSEPPE
ZATTARIN DEMETRIO
BOSCHELLO MORENO
SCOTTON VALERIO
NAZARI MAURIZIO
ZANOVELLO LISA
PENELLO MASSIMO
RIZZO STEFANO
CALLEGARO FABRIZIO
ROSSI VITTORIO
GIUFFRIDA DANIELE
ZORDAN ADOLFO
PAVANETTO ENRICO
MASCHIO RINALDO
ZANOVELLO ROBERTO
GIACOMETTI FABIO
Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario
Comunale.
Il signor Lobascio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Rossi Vittorio e Maschio Rinaldo.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato,
iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno.
Il Presidente cede la parola al Consigliere Zanovello Lisa, Assessore alla Cultura, Scuola
Famiglia e Pari Opportunità, che illustra l’argomento:
“Non c’è moltissimo da dire, nel senso che avevamo approvato con discreto ritardo, nel
2011, quando ci siamo insediati, era scaduta nel 2010, la convenzione. Siamo già in
approvazione della scadenza triennale e questa volta ci tenevo particolarmente che venisse
fatta prima della scadenza, in modo che si potessero affrontare i tre anni scolastici a venire
con la dovuta tranquillità.
La convenzione è sostanzialmente invariata, anche per quanto riguarda i contributi
economici e per praticamente tutti gli articoli che la compongono.
Voglio solo sottolineare che in tempi in cui c’è una certa instabilità anche a livello del
Governo nazionale e una grande incertezza in quelli che saranno poi i contributi che vengono
erogati ai Comuni, l’impegno da parte dell’Amministrazione è comunque di mantenere, per i
prossimi tre anni, un contributo stabile ed invariato. Sicuramente questo è segno che
qualsiasi cosa accada l’Amministrazione tiene particolarmente a questo livello dell’istruzione
dei nostri bambini, riconoscendo naturalmente il ruolo fondamentale che le parrocchie
hanno, non essendoci presente una scuola materna statale, sono presenti solamente le
paritarie. È sicuramente un servizio insostenibile.
Naturalmente la convenzione è già stata discussa con tutti i parroci e le scuole materne
coinvolte, raccogliendo la loro adesione. Chiederei l’approvazione di questo Consiglio
Comunale”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
− il Comune di Vigodarzere, intende favorire, in conformità all’ordinamento vigente ai
principi contenuti nel proprio statuto comunale, la promozione e il sostegno del servizio
di scuola materna e degli altri servizi per l’infanzia, incentivando la più ampia
partecipazione dei cittadini nei processi educativi e scolastici rivolti alla formazione e
allo sviluppo della personalità del bambino;
− i servizi educativi forniti dalle scuole materne non statali nell’ambito del territorio
comunale concorrono a costituire un sistema formativo finalizzato alla promozione
globale della persona ed alla formazione di soggetti liberi, autonomi e aperti alla
collaborazione e alla solidarietà;
− le scuole materne non statali del territorio sono una risorsa irrinunciabile e
rappresentano uno dei momenti fondamentali del processo di formazione della
personalità dei minori, provvedendo ad affiancare la famiglia nell’educazione integrale
del bambino;
− l’intervento dell’amministrazione comunale nello specifico settore della scuola materna
vuole avere come obiettivo primario quello di agevolare l’adempimento dei compiti
della famiglia, di garantire il pluralismo sancito dalla Costituzione e la libertà dei
genitori di scegliere le forme e i contenuti formativi più aderenti alle loro attese
educative, assicurando un’adeguata ed uniforme qualità dei servizi nel territorio
comunale;
1
DCC n. 54/2013
ATTESO che sono attive ed operano nel territorio comunale, esercitando un’azione di
rilevante contenuto sociale per le famiglie, n. 4 scuole dell’infanzia paritarie, facenti
rispettivamente capo a ciascuna delle Parrocchie del territorio, con le quali è in corso una
convenzione per il servizio di scuola dell’infanzia per il triennio 2011-2013, approvata con
DCC n. 28 del 13.7.2011, in scadenza il prossimo 31 dicembre;
RILEVATA la necessità di rinnovare la convenzione predetta per il triennio 2014-2016;
PRESO atto che le scuole menzionate sono state dichiarate tutte paritarie a sensi della L.
10 marzo 2000, n. 62, con decreti del Ministero della Pubblica Istruzione n. 488/4902, n.
488/40903, n. 488/4904 e n. 488/4905 in data 28.2.2001, a decorrere dall’anno scolastico
2000/2001;
RICHIAMATO l’art. 138 bis della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, introdotto dall’art. 6 della
L.R. 25.02.2005, n. 6, il quale dispone che, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con
i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali,
finalizzati alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e
degli impianti, al funzionamento degli stessi, nonché all’acquisto di materiale didattico e
d’uso e alle spese per il personale;
RISCONTRATO inoltre il disposto di cui all’art. 12 della L.R.. 23 del 16.08.2007, ove si
prevede che i contributi possono essere concessi anche dai comuni di residenza dei bambini
che frequentano scuole materne non statali localizzate in comuni diversi;
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto il 28.06.2006 tra l’ANCI Veneto e la
Federazione Italiana Scuole Materne FISM Veneto che prevede la collaborazione tra Scuole
d’infanzia paritarie e i Comuni, diretto a promuovere e a sostenere la qualità della
programmazione pedagogica e il contenimento dei costi di gestione del sistema paritario
regionale;
RILEVATO che la stessa FISM sovrintende la stipula di convenzioni tra Comuni e Scuole
materne allo scopo di riconoscere le scuole d’infanzia paritarie come parte del sistema
scolastico pubblico, prevedendo inoltre l’impegno dei Comuni di erogare sovvenzioni a
contenimento delle rette di frequenza a carico delle famiglie;
RITENUTA, per quanto sopra esposto, la necessità di concorrere, mediante l’erogazione
di contributi economici, nelle spese di gestione e di attuazione del progetto di offerta
formativa attuati dalle predette scuole materne paritarie del territorio, disciplinando i reciproci
obblighi tra Comune e Parrocchia con apposita convenzione;
ATTESO che le scuole menzionate sono state dichiarate tutte paritarie ai sensi della L. 10
marzo 2000, n. 62, e rammentato che l’art. 4 della predetta legge riconosce i requisiti
essenziali al riconoscimento della parità scolastica in capo ai menzionati istituti privati;
VISTO ed esaminato la schema di convenzione composto di premessa e di n. 15 articoli
che si allega sub A) a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
TENUTO conto che tale convenzione è stata presentata dal competente assessore ai legali
rappresentanti delle scuole paritarie nel corso dell’incontro svoltosi il 12.11.2013 ed inoltrata
nella sua stesura definitiva in data 3 dicembre 2013, senza ricevere osservazioni;
OSSERVATO che l’argomento è stata posta all’ordine del giorno della 2^ commissione
consiliare “Cultura, istruzione, politiche sociali e sanitarie, politiche per la famiglia, sport,
partecipazione e comunicazione, pari opportunità” in data 12.12.2013, andata deserta;
RITENUTO detto schema meritevole di approvazione, assicurando, fra gli altri punti:
2
DCC n. 54/2013
a)
b)
c)
d)
e)
f)
il ruolo fondamentale delle scuole dell’infanzia paritarie del territorio come risorsa
irrinunciabile e momento essenziale di formazione dei minori in affiancamento alla
famiglia nell’educazione integrale del bambino;
la condivisione del progetto educativo e di offerta formativa;
l’integrazione delle scuole paritarie con i servizi del territorio per quanto attiene ai casi
sociali e a quelli di disabilità psico-fisica;
il perseguimento dell’uniformità e il contenimento delle rette;
l’ammontare delle sovvenzioni comunali per ciascuno degli anni in cui sarà in vigore
la convenzione;
le modalità di partecipazione del Comune alla gestione della scuola e di
funzionamento dell’organo di coordinamento;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, lettera c), del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
SENTITI gli interventi dei Consiglieri;
CON voti favorevoli n. 14, contrari 0, astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano, riconosciuti con l’assistenza degli scrutatori e proclamati dal
presidente,
delibera
1)
di approvare il testo della convenzione da sottoscrivere con le Parrocchie del Comune di
Vigodarzere, qualificate come enti promotori e gestori delle scuole dell’infanzia paritarie
nel testo composto da premessa e da n. 15 articoli che si allega sub A) alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2)
di dare atto che la convenzione avrà validità dal 01.01.2014 e fino al 31 dicembre 2016;
3)
di dare, infine, atto che il responsabile del servizio provvederà, nell’ambito delle proprie
competenze, alla sottoscrizione della convenzione e all’assunzione dell’impegno per il
pagamento dei contributi ivi previsti, previa verifica dei requisiti resi necessari al
riconoscimento della parità scolastica, elencati all’art. 4 della L. 10.3.2000 n. 62.
^^^^^^^^^^^
Infine, con separata votazione, con voti favorevoli n. 14, contrari 0, astenuti n. 0 su n. 14
consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.
3
DCC n. 54/2013
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGODARZERE
E GLI ENTI MORALI PARROCCHIE DI SALETTO, TAVO, TERRAGLIONE E
VIGODARZERE PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA - triennio
2014 – 2016
L’anno duemilaTREDICI (2013), addì ____ (____________________) del mese di
____________, in Vigodarzere, nella residenza comunale:
TRA
il COMUNE DI VIGODARZERE (PD), Via Ca’ Pisani 74 (c.f. 80010330282), che interviene
nel presente atto a mezzo del sig. Lucio Piva, nato a Padova il 1.7.1960, Responsabile del
Servizio , ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e dello Statuto
Comunale, esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune medesimo, con
riferimento a quanto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ______ del
______________,
E
- la Parrocchia (ente gestore) San Silvestro di Saletto (PD), che interviene nel presente atto
a mezzo del Parroco Don Leonildo Ragazzo nato a Limena il 02.05.1951, il quale dichiara di
agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore Saletto” sita
in questo Comune in Via L. Da Vinci 57 (c.f. Parrocchia 92029680284), riconosciuta come
scuola paritaria, ai sensi della L. 10.3.2000 n. 62, con D.M. della Pubblica Istruzione n.
488/4905 in data 28.2.2001;
- la Parrocchia (ente gestore) San Pietro Apostolo di Tavo (PD), che interviene nel presente
atto a mezzo del Parroco Don Franco Morosinotto nato a Campo San Martino il 12.10.1960,
il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia “Sacro
Cuore” sita in questo Comune in Via Chiesa 18 (c.f. Parrocchia 92030570284), riconosciuta
come scuola paritaria, ai sensi della L. 10.3.2000 n. 62, con D.M. della Pubblica Istruzione n.
488/4904 in data 28.2.2001;
- la Parrocchia (ente gestore) S. Antonio da Padova di Terraglione (PD), che interviene nel
presente atto a mezzo del Parroco Don Bernardo Pegoraro nato a Zugliano (VI) il
20.03.1942, il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola
dell’Infanzia “Suor Lucia De Gasperi” sita in questo Comune in Via Terraglione 19 (c.f.
Parrocchia 92031530287), riconosciuta come scuola paritaria, ai sensi della L. 10.3.2000 n.
62, con D.M. della Pubblica Istruzione n. 488/4903 in data 28.2.2001;
- la Parrocchia (ente gestore) San Martino di Vigodarzere (PD), che interviene nel presente
atto a mezzo del Parroco Don Luigi Bonetto nato a Cittadella il 3.10.1949, il quale dichiara di
agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell’Infanzia “C. Bettin” sita in questo
Comune in Via Roma 268 (c.f. Parrocchia 92030210287), riconosciuta come scuola
paritaria, ai sensi della L. 10.3.2000 n. 62, con D.M. della Pubblica Istruzione n. 488/4902 in
data 28.2.2001;
con la precisazione che il riferimento “alla scuola” è da intendersi a ciascuna singola scuola
dell’infanzia.
SI PREMETTE:
L’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M.
(Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo
d’intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che
giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole
dell’Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di
altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul
principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi
educativi e sociali.
In particolare sono state ivi richiamate:
- le norme generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62);
- il ruolo fondamentale delle scuole dell’infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e
momento
fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia
nell’educazione integrale del bambino;
- la straordinaria diffusa presenza sull’intero territorio regionale delle scuole dell’infanzia
paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e
da altre istituzioni morali;
- le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai
Comuni sostenere economicamente le scuole dell’infanzia non statali in quanto svolgono un
servizio pubblico e n. 23 del 16.08.2007, art. 12, che prevede che i contributi possono
essere concessi anche dai Comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole
materne non statali localizzate in Comuni diversi;
- la funzione sussidiaria della scuola dell’infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di
servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque
assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- il dovere dei Comuni di promuovere iniziative e misure, nel contesto anche di politiche
rivolte al sostegno delle giovani famiglie, finalizzate al duplice obiettivo di promuovere e
sostenere la qualità della programmazione pedagogica e il contenimento dei costi di
gestione del sistema paritario regionale.
Nella parte dispositiva, il citato protocollo d’intesa ha altresì definito i principali contenuti del
rapporto tra l’Ente Locale e la Scuola dell’Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione e
da azioni sinergiche, ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio
fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione
dei soggetti “portatori di interesse”: famiglie, personale e il Comune interessato.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite,
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Validità delle premesse.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Servizio di Scuola dell’Infanzia: finalità e obiettivi.
2.1. Il Comune intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l’infanzia svolti
dalle locali Scuole dell’Infanzia, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione
educativa, sociale e di interesse pubblico.
2.2. Gli enti gestori delle Scuole dell’Infanzia condividono tali finalità e si impegnano:
a) ad operare, in conformità alle disposizioni ministeriali in vigore per le attività educative
nelle Scuole dell’Infanzia paritarie, secondo il proprio Progetto Educativo e il proprio Piano
dell’Offerta Formativa.
b) ad assicurare:
b.1: l’ottemperanza verificabile da parte degli enti preposti a tutti gli obblighi vigenti in
materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza nel posto di lavoro, assicurazioni,
abbattimento delle barriere architettoniche;
b.2: l'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature didattiche e ludiche;
b.3: la professionalità del personale docente e ausiliario, inquadrato ai sensi dei vigenti
contratti collettivi di lavoro di categoria;
b.4: la partecipazione del personale ad iniziative di aggiornamento professionale e di
coordinamento pedagogico e didattico;
b.5: l’avvalersi di servizi amministrativi e gestionali per la regolare gestione delle scuole
medesime;
b.6: la partecipazione dei genitori e del personale dipendente, nonchè di un delegato del
Comune, alla gestione della Scuola;
b.7: l’adeguata pubblicità dei bilanci e degli atti principali della scuola;
b.8: la presenza di un regolamento elaborato dalla scuola, preferibilmente in collaborazione
con il comitato di gestione.
Art. 3 – Precisazioni sui principi dell’art. 2 con riferimento al Comune.
3.1. Il Comune, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale delle Scuole
dell’Infanzia di cui al comma 2.1., si impegna ad erogare alle Scuole un contributo finanziario
finalizzato a ridurre l’onerosità della retta a carico delle famiglie secondo quanto di seguito
previsto.
3.2. Il Comune partecipa alla gestione delle Scuole secondo le modalità previste dai
successivi art. 11. e art. 12.
Art. 4 – Precisazioni sui principi dell’art. 2 con riferimento alle Scuole.
4.1. La Scuola dell’Infanzia si avvale e utilizza immobili, mobili, attrezzature, dotazioni, servizi
e personale propri.
4.2. La Scuola dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i
requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della
struttura, delle attrezzature e dei servizi.
4.3. La Scuola dichiara altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del
personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di
lavoro di categoria.
4.4. La Scuola, in particolare, si impegna a costituire e assicurare il funzionamento degli
organismi collegiali di partecipazione.
4.5 La Scuola favorisce e assicura la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni,
incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico o permanente.
4.6. La Scuola assicura la pubblicità del proprio bilancio, in conformità alle regole di
pubblicità vigenti per la specifica gestione, e comunque accessibile a chiunque nella scuola
vi abbia interesse.
4.7 La Scuola assicura la pubblicità dei principali atti relativi alla propria attività mediante
l’affissione all’albo scolastico, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento
dei dati personali.
4.8. La Scuola assicura la formazione e l’aggiornamento permanente del proprio personale
con progetti e percorsi interni alla scuola stessa e/o con la partecipazione ai corsi della
FISM, e/o di agenzie formative di settore.
4.9 La Scuola si impegna a rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente per il
mantenimento della parità scolastica.
4.10. La Scuola si avvale di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da
professionisti competenti.
4.11. La Scuola si impegna affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute
ed osservate.
Art. 5 – Organizzazione e modalità di funzionamento.
5.1. La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui
famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola.
5.2. Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel
rispetto della normativa in vigore.
5.3 Tenuto conto della connotazione comunitaria della Scuola la stessa accoglie in via
prioritaria i bambini delle famiglie appartenenti alla Parrocchia della Scuola medesima,
residenti o non nel Comune di Vigodarzere. Qualora le richieste di iscrizione superino la
disponibilità dei posti, si procederà all’accoglimento delle domande nel rispetto dei seguenti
criteri:
1. ai bambini residenti nel Comune di Vigodarzere;
2. tutti gli altri non residenti.
5.4 La Scuola accoglie, qualora ve ne fosse la possibilità, i bambini non residenti nel
Comune di Vigodarzere, appartenenti o meno alla Parrocchia. La retta per i non residenti
terrà conto che non vengono per questi riconosciuti contributi dal Comune di Vigodarzere.
5.5. La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento
per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell’infanzia statali secondo le
indicazioni delle competenti autorità amministrative regionali.
5.6. Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle
norme in vigore.
Art. 6 – Rapporto con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali.
6.1. La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del
territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni
socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la
qualità del servizio e l’integrazione scolastica.
6.2. Per l’inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all’apposito
accordo di programma territoriale. In particolare la Scuola, d’intesa con la famiglia, con il
Comune e gli altri enti preposti, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile
disponga del necessario sostegno scolastico, dell’assistenza socio-sanitaria ed economica.
6.3 La Scuola è tenuta a segnalare tempestivamente ai competenti servizi comunali le
situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di
integrazione nella comunità scolastica (nomadi, stranieri ed extra comunitari, ecc.), rilevanti
al fine di ottenere un sostegno comunale (“casi sociali”).
6.4. Il Comune è tenuto, con le modalità previste dalla vigente normativa e dal proprio
ordinamento (regolamento per l’assistenza), ad assumere i “casi sociali” con adeguati
interventi di supporto socio-assistenziale ed economico. La Scuola collabora nella
individuazione delle strategie e delle soluzioni più consone che il Comune adotterà per i
suddetti “casi sociali”.
Art. 7 – Altri servizi.
7.1. La Scuola dell’Infanzia e l’Amministrazione Comunale possono concordare la
realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella
presente convenzione, allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o di risposta a
particolari
bisogni
della
famiglia:
prolungamento
dell’orario
scolastico
giornaliero,
promozione di iniziative di multiculturalità e di percorsi di formazione genitoriale, centri estivi,
ecc.
7.2. Le iniziative di cui sopra potranno formare oggetto di apposite intese in cui saranno
precisati gli obblighi e i diritti delle parti.
7.3. La Scuola, d’intesa con il Comune, attiverà, qualora ve ne fosse la possibilità, servizi per
la prima infanzia: nidi, micronidi, centri d’infanzia, “sezioni primavera”, per rispondere ad
esigenze delle famiglie. L’organizzazione e lo svolgimento di detti servizi – che saranno
oggetto di separato accordo – dovranno osservare le relative norme di riferimento.
7.4. Il Comune può prendere in considerazione il costo per il servizio di trasporto svolto dalla
Scuola, intervenendo anche economicamente al fine di contenere la quota del servizio a
carico delle famiglie.
Art. 8 – Le rette.
8.1. Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della
scuola con il versamento di una retta mensile la cui onerosità per le famiglie dovrà essere
quanto più contenuta e la cui entità quanto più uniforme fra le quattro scuole dell’infanzia.
8.2 L’ammontare delle rette mensili sarà oggetto di valutazione annuale da effettuarsi nel
mese di maggio antecedente l’avvio dell’anno scolastico di riferimento, da parte della
Commissione Tecnica di cui all’art. 12 della presente convenzione.
Art. 9 – Contributi del Comune.
9.1. L’Amministrazione Comunale sostiene le Scuole con il versamento di un contributo
secondo le modalità del presente articolo. L’erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese
di funzionamento della Scuola stessa come definite nell’art. 6 della L.R. 6/2005 e, quindi, di
contenimento delle rette delle famiglie.
9.2. L’ammontare del contributo ordinario è stabilito come segue:
per l’esercizio 2014 in Euro 138.500;
per l’esercizio 2015 in Euro 138,500;
per l’esercizio 2016 in Euro 138,500.
9.3. Il contributo ordinario di cui al precedente comma 9.2 viene suddiviso e attribuito per il
servizio della scuola dell’infanzia nel modo seguente:
- 8%: da suddividere in misura fissa ed uguale fra le quattro scuole;
- 92%: da attribuire in proporzione al numero dei bambini residenti regolarmente iscritti e
frequentanti.
9.4. Il Comune si impegna a versare il contributo ordinario con le seguenti scadenze:
- il 60% entro il 30 aprile dell’anno di riferimento;
- il 40% entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, previa verifica della presentazione del
consuntivo dell’anno precedente.
9.5. Dal contributo di cui al comma 9.2 sono esclusi i contributi per i “casi sociali”, ai quali il
Comune riconosce un aiuto economico con la riduzione o l’esonero dal pagamento della
retta, che saranno trattati con separati provvedimenti e con specifiche risorse del Bilancio di
previsione. Tali casi, circoscritti ai residenti nel Comune di Vigodarzere, dovranno essere
autorizzati dal Comune, previa valutazione positiva dell’assistente sociale dell’ULSS 15. La
retta scolastica mensile e ogni altra spesa legata alla frequenza scolastica sarà totalmente a
carico del Comune di Vigodarzere che coprirà nella misura del 100% l’agevolazione
concessa alla famiglia mediante il trasferimento alla scuola dell’infanzia di un corrispondente
importo.
9.6. Il Comune si impegna concedere, in caso di risorse disponibili in Bilancio, ulteriori
contributi alle scuole in aggiunta a quelli previsti al punto 9.2 del presente articolo,
prioritariamente finalizzati a coprire maggiori oneri per insegnanti di sostegno e in generale
rivolti a contenere per quanto possibile l’aumento delle rette a carico delle famiglie.
Art. 10 – Documentazione e bilanci.
10.1. Ogni Scuola è tenuta a presentare al Comune:
a) la scheda informativa all’inizio dell’anno scolastico, entro il 15 ottobre (dati riferiti al 30/9);
b) il Regolamento della Scuola, e/o successive modifiche, all’inizio dell’anno scolastico, entro
il 15 ottobre;
c) il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell’anno finanziario (entro il 31 marzo
dell’anno cui detto bilancio si riferisce);
d) il conto consuntivo (o bilancio di esercizio) redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in
vigore, entro il 31 luglio dell’anno successivo.
Art. 11 – Partecipazione del Comune alla gestione della Scuola.
11.1. Si premette che le Scuole godono della piena autonomia gestionale assicurata dalla
legge 62/2000 sulla parità scolastica e dal DPR 275/1999 (sulla autonomia delle istituzioni
scolastiche).
11.2. La partecipazione del Comune alla gestione delle Scuole prevista nel superiore art. 3 è
finalizzata a favorire, in clima di reciproca collaborazione, l’erogazione del servizio educativo
all’infanzia di elevata qualità in linea con i principi stabiliti dalla normativa vigente e dalla
presente convenzione.
11.3. La partecipazione comunale si concretizza:
a) nell’acquisizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo (o bilancio di esercizio);
b) nella periodica verifica del mantenimento delle condizioni di efficiente e regolare
operatività delle Scuole.
Rispetto a quanto sopra l’Amministrazione Comunale può chiedere relazioni, visionare
documenti, interloquire con il legale rappresentante della scuola e/o con gli organismi interni
della scuola stessa, esprimendo valutazioni e suggerimenti.
11.4 Il Sindaco, l’assessore competente, o un loro delegato, possono partecipare, previo
adeguato preavviso da parte del legale rappresentante della scuola, alle riunioni dell’organo
di amministrazione o di gestione della scuola stessa e alle riunioni generali dei genitori,
quando siano trattati argomenti di gestione che attengano a questioni di interesse del
Comune come esposte nella presente convenzione.
Sarà onere del legale rappresentante della scuola inoltrare con adeguato preavviso l’invito al
rappresentante del Comune.
Art. 12 – Commissione Tecnica.
12.1. È costituita una Commissione Tecnica mista Comune/Enti gestori delle scuole
dell’infanzia che operano nel territorio comunale così composta:
a) per il Comune:
-
l’Assessore competente o suo delegato, che la convoca, la presiede e la coordina;
-
Il Responsabile del competente servizio comunale o suo delegato;
b) per le Scuole dell’Infanzia:
-
i legali rappresentanti delle quattro scuole o loro delegati (in numero non superiore a uno
per scuola e possibilmente con delega permanente);
-
coordinatrici/direttrici delle scuole, i cui nominativi dovranno essere comunicati da ogni
singola scuola.
12.2. La Commissione è istituita con decreto del Sindaco; dura in carica per il periodo della
convenzione, si riunisce almeno una volta l’anno e ha i seguenti compiti:
a) cura e verifica costantemente l’applicazione della presente convenzione;
b) cura l’informazione agli utenti dei servizi oggetto della convenzione;
c) valuta ed esamina le proposte di altri servizi di cui all’ art. 7 e propone
all’Amministrazione Comunale l’adozione dei relativi provvedimenti;
d) suggerisce e propone progetti, iniziative e servizi mirati al miglioramento della qualità del
servizio e alla sua integrazione con i servizi sociali e scolastici del territorio;
e) esamina argomenti di gestione della Scuola di interesse del Comune, come esposto
nella presente convenzione.
f)
effettua valutazioni sul servizio svolto da ciascuna scuola.
Art. 13 – Assicurazione infortuni
Le scuole dell’infanzia, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro, si
obbligano a stipulare a favore degli operatori (ivi compresi eventuali volontari ed obiettori) e
dei bambini idonea assicurazione contro i rischi subiti o provocati durante l’espletamento
delle attività oggetto della convenzione.
Art. 14 – Durata della convenzione.
14.1. La presente convenzione ha la durata di tre anni a partire dal 01.01.2014 e fino al
31.12.2016. Essa può essere rinnovata previa adozione di un nuovo provvedimento. Nelle
more del rinnovo essa potrà protrarre la sua efficacia per un periodo massimo di 6 mesi.
Art. 15 – Spese di contratto.
15.1. Le spese occorrenti per la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa,
suddivise in parti uguali, saranno poste a carico dei soggetti contraenti.
15.2. La registrazione avverrà solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 e art. 10 parte seconda
della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione
sono a carico del soggetto registrante.
Letto, approvato e sottoscritto.
Verbale DCC n. 54/2013
INTERVENTI
CONSIGLIERE GIACOMETTI. Volevo chiedere una cosa sul testo della convenzione,
perché era stato oggetto di una Commissione che però è andata deserta per mancanza del
numero legale.
Si era concordato, sempre a margine di questa Commissione, un testo, che riguardava il
punto 11.4, di mantenere, anche se informalmente, il testo della vecchia convenzione, ma su il
testo che è stato allegato al Consiglio Comunale c’è una piccola differenza.
Io avevo chiesto ed avevamo raggiunto l’accordo di massima, perché, tra le altre richieste,
avevo chiesto di portare il contributo a 140.000 euro, che dopo, per ovvi motivi, non è stato
accolto.
La mia richiesta era di mantenere il testo.
ASSESORE ZANOVELLO. È questo.
CONSIGLIERE GIACOMETTI. No, c’è un’altra frase. Articolo 11.4.
ASSESORE ZANOVELLO. Leggi la prima riga dell’articolo, così ci chiariamo tutti.
CONSIGLIERE GIACOMETTI. Io ti leggo il testo integrale della precedente
convenzione, quella scaduta.
“Il Sindaco e l’Assessore competente, o un loro delegato, possono partecipare alle
riunioni dell’organo di amministrazione o di gestione della scuola stessa e alle riunioni
generali dei genitori quando siano trattati argomenti di gestione che attengono a questioni di
interesse del Comune, come esposto nella presente convenzione.
Sarà onere del legale rappresentante della scuola inoltrare, con adeguato preavviso,
l’invito al rappresentante del Comune”.
E questo punto è stato stralciato nel testo che è venuto in Consiglio Comunale.
ASSESSORE ZANOVELLO. Questo è uno svantaggio per chi riceve la convocazione,
perché non la riceve con l’adeguato preavviso?
CONSIGLIERE GIACOMETTI. No, aspetta. Quella sera lì, al di là di tutto, si era
raggiunto l’accordo di mantenere inalterato il testo dell’articolo 11.4 e invece io mi trovo
questo. Infatti io te l’ho accennato subito il giorno dopo.
La frase che è stata stralciata è questa: “Sarà onere del legale rappresentante della scuola
inoltrare, con adeguato preavviso, l’invito al rappresentante del Comune”.
ASSESORE ZANOVELLO. Il punto su cui si era conteso in realtà era nella prima riga,
ovverosia la differenza tra “partecipano” o “possono partecipare”, questo era il punto su cui
avevamo discusso.
CONSIGLIERE GIACOMETTI. Avevamo discusso anche su questo.
ASSESSORE ZANOVELLO. Per quanto mi riguarda, per me non c’è nessun problema,
aggiungiamo nuovamente la frase, perché devo dire che mi era addirittura sfuggito che fosse
stata stralciata, perché il punto fondamentale era il fatto di imporre o non imporre la propria
presenza con una graduazione di forza in più o in meno. E la questione si era giocata su questo
verbo “possono” oppure “partecipano” direttamente.
Per quanto mi riguarda, aggiungiamo pure la riga che è stata stralciata.
Anzi, Segretaria, se vuole rimetterla, non è un problema. A meno che in Conferenza dei
Capigruppo non abbiate discusso altre cose di cui non sono a conoscenza.
1
CONSIGLIERE RIZZO. In Conferenza dei Capigruppo era arrivato il testo con la
versione non emendata. C’era venuto in mente il “possono”, non c’era venuta in mente la
seconda frase, quindi è un refuso materiale.
ASSESSORE ZANOVELLO. È evidentemente un refuso, per me non c’è problema.
Resta uguale.
PRESIDENTE. Nella Conferenza dei Capigruppo si era puntata di più l’attenzione su
“possono” o sul “devono” e probabilmente è sfuggito.
Accogliamo la richiesta del Consigliere Giacometti e ripristiniamo il testo.
ASSESSORE ZANOVELLO. Per me va benissimo.
2
L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta.
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SCUOLA
DELL’INFANZIA PARITARIA, TRIENNIO 2014/2016 CON LE PARROCCHIE DI SALETTO, TAVO,
TERRAGLIONE E VIGODARZERE.
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)
Il sottoscritto Dott. Lucio Piva Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 13.12.2013
Il Responsabile del Settore
Affari Generali Servizi Culturali e Sociali
Dott. Lucio Piva
Il sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 13.12.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vasco Saretta
La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del
Regolamento comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 13.12.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosaria Campanella
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Approvato il
(verbale n.
)
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verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 54