Cremona, 27 febbraio 2012
Egregio Signor Sindaco
Comune di Gadesco Pieve Delmona
Via Roma, 1
26030 Gadesco Pieve Delmona
OGGETTO: Contributo al Documento di Piano del nuovo Piano di Governo del Territorio del
Comune di Gadesco Pieve Delmona
A fronte della presentazione del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio da
parte dell’Amministrazione comunale di Gadesco Pieve Delmona, il 17/02/2012, Confcommercio
e Confesercenti Cremona, le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del
settore commerciale, intendono presentare un contributo condiviso al fine di attivare delle
riflessioni necessarie a fare emergere le criticità e la gravosità delle nuove previsioni di
espansione del sistema commerciale nei confronti del commercio di prossimità, non solo del
Comune di Gadesco Pieve Delmona ma anche delle città vicine e soprattutto dei piccoli centri.
Il presente documento si propone lo scopo di raccogliere le possibili soluzioni che,
tecnicamente, potrebbero essere spunto per nuove e differenti modalità di sostegno e di
consolidamento del sistema commerciale non solo del centro storico del paese, ma, in una
visione più globale, anche dei centri limitrofi i quali, oltre a fronteggiare l’attuale crisi economica,
si trovano in competizione con nuove e più agguerrite Strutture di Vendita di grande dimensioni
(GSV).
Di
particolare
rilievo,
secondo
le
associazioni di categoria, sono le nuove previsioni di espansione
del sistema commerciale individuate nel Documento di Piano ed indicate come “Area
destinata a Trasformazione Commerciale e Servizi”.
000
Più in particolare, ci si riferisce alla grande area localizzata ad Ovest rispetto al tessuto urbano, in
continuità con il grande “Parco Commerciale” già esistente ed insediatosi al crocevia tra le
strade: Paolo Ferrari e Berlinguer.
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4
Composizione del parco commerciale
In termini dimensionali si tratta di una
nuova superficie di circa 160.000,00 mq
3
destinata
2
Ali
1
Non Ali
0
Grandi strutture di Medie strutture di vendita
vendita
all’espansione
di
un’area
attuale di circa 150.000,00 mq che avrà
una
destinazione
commerciale
al
esclusivamente
dettaglio
e
con
merceologia no food (Non alimentare).
Attualmente nell’area sono state insediate
numerose Grandi Strutture di Vendita (GSV) e Medie Strutture di Vendita (MSV), che se
considerate in maniera unitaria, come indicato nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
hanno dato luogo al più grande parco commerciale costituito da medie e grandi strutture di
vendita, localizzato alle porte di Cremona.
In termini dimensionali, le tendenze in atto
nel piccolo Comune di Gadesco Pieve Delmona identificano una
strategia molto marcata di sviluppo del settore commerciale per le tipologie di più grande
impatto (MDV e GSV), soprattutto per gli aspetti economici, a tutto discapito degli altri settori
che nel tempo hanno instaurato relazioni sinergiche sul territorio dando luogo a piccole
economie di scala e, che invece non si integrano con le nuove previsioni di commercio.
La possibile integrazione tra le diverse attività che animano il territorio, non può prescindere da
obiettivi volti a limitare l’erosione e il consumo inutile di suolo, se non per interventi veramente
necessari e, per il commercio non ce ne sono.
Infatti la tabella – elaborata sui dati al 30 giugno 2011 dell’Osservatorio Regionale - indica
chiaramente che Gadesco Pieve Delmona ha una densità di superficie di vendita ogni
1.000 abitanti, talmente elevata che rappresenta un valore di 9 volte superiore alla media
regionale e 10 volte rispetto quella provinciale.
L’insieme dei comuni limitrofi - identificati in Cremona, Grontardo, Malagnino, Persico Dosimo e
Vescovato – registra anch’essa una densità significativamente superiore alla media provinciale e
regionale. Pertanto non vi è alcun bisogno di utilizzare del prezioso suolo agricolo per fare un
insediamento commerciale di cui a nostro parere non vi è alcuna esigenza.
DENSITA' COMMERCIALEMQ DI SUPERFICIE DI VENDITA PER 1.000 ABITANTI
Tipologie di vendita
EV
MSV
GSV
TOTALE
GADESCO PIEVE DELMONA
160
2.327
12.337
14.825
COMUNI LIMITROFI
952
828
387
2.167
PROVINCIA DI CREMONA
630
586
265
1.480
REGIONE LOMBARDIA
720
529
373
1.622
16000
Confronto grafico delle densità commerciali
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
GADESCO PIEVEDELMONA
COMUNI LIMITROFI
EV
MSV
PROVINCIA DI CREMONA
GSV TOTALE
REGIONE LOMBARDIA
Inoltre è da considerare che mentre nelle altre realtà la normale suddivisione tra le superfici di
vendita assegna alla tipologia degli esercizi di vicinato poco meno della metà della superficie
complessiva, a Gadesco Pieve Delmona la grande distribuzione supera l’80% del totale (la media
è pari al 16%) e lascia ai piccoli negozi solamente l’1%: un valore estremamente elevato che è
indice di un notevole impatto territoriale ed ambientale.
INCIDENZA percentuale (%) DELLA SUPERFICIE DI VENDITA
Tipologie di vendita
GADESCO PIEVE DELMONA
EV
MSV
GSV
TOTALE
1%
16%
83%
100%
COMUNI LIMITROFI
44%
38%
18%
100%
PROVINCIA DI CREMONA
43%
40%
17%
100%
REGIONE LOMBARDIA
44%
33%
23%
100%
120%
Confronto grafico delle superfici in gioco
100%
80%
60%
40%
20%
0%
GADESCOPIEVE DELMONA
COMUNI LIMITROFI
EV
MSV
PROVINCIA DI CREMONA
GSV
REGIONE LOMBARDIA
TOTALE
A Gadesco Pieve Delmona abbiamo l’1,8% degli abitanti in rapporto alla provincia di
Cremona e ben il 26,01% della superficie delle grandi strutture di vendita.
Con il PGT si dovrebbe prestare la massima attenzione alla distribuzione sul territorio degli
esercizi commerciali, riconoscendo ai negozi di prossimità inseriti nel contesto urbano la
migliore sostenibilità possibile.
È invece evidente che a Gadesco Pieve Delmona si mira ad attrarre flussi di veicoli privati in
grandissima quantità, provenienti prevalentemente dal capoluogo.
Al fine di favorire la percezione delle superfici in gioco, tra l’area attualmente consolidata e le
previsioni di espansione, si può fare riferimento considerando i “campi di calcio” che è possibile
inserire nell’area esistente e in quella di espansione. Infatti, l’area esistente di
circa 150.000,00 mq è paragonabile a 30
campi regolamentari (50/100) di calcio ai quali andranno aggiunti
ulteriori 35 campi di calcio per i nuovi 160.000,00, tutti con destinazione esclusivamente
commerciale.
X 30
Superficie commerciale esistente 00
X 35 Superficie commerciale di espansione
Per un totale di 65 campi di calcio, pari a una superficie commerciale di 310.000,00 mq.. Solo per
avere un metro di paragone tra le previsioni di sviluppo del Comune e l’incidenza che le sue
scelte potranno, e sicuramente avranno, nei confronti dei comuni limitrofi facciamo notare, con
l’aiuto di una immagine satellitare, l’imponenza dell’area commerciale nei confronti del tessuto
urbano residenziale del Comune di Gadesco Pieve Delmona e di Cremona. Si invita, pertanto,
l’Amministrazione Comunale a considerare gli eventuali impatti di questa operazione sul tessuto
urbano, sociale ed economico derivanti da scelte di piano, programmi o progetti, non solo entro
i propri limiti amministrativi, ma considerando anche le altre realtà ad essa confinanti (il recente
decreto legge n. 5 del 2012 “Semplificazioni” del Governo Monti consiglia di supportare le scelte
con apposite analisi)
Centro Storico di Cremona Parco commer
ciale
G.P.D.
Tale configurazione del suolo e simili scelte
di sviluppo portano ad accrescere l’appetibilità dei suoli per lo
specifico settore economico, con conseguente aumento degli introiti per l’amministrazione
comunale, che potrebbe a quel punto investire le proprie risorse sul territorio di competenza per
offrire maggiori benefici alla cittadinanza esclusivamente entro i propri limiti amministrativi.
D’altro canto, l’insediamento di Grandi Strutture Di Vendita provoca una notevole azione erosiva
nei confronti degli esercizi di vicinato localizzati all’interno del tessuto residenziale dei centri
storici facenti parte di una vasta area influenzata dalla presenza della nuova struttura di vendita.
Il progressivo innalzamento dell’età media della popolazione ed il conseguente abbassamento
della mobilità dell’individuo in autonomia, soprattutto per la popolazione di età più avanzata,
porta però a riscoprire l’utilità ed il livello di servizio offerto dai piccoli esercizi di vicinato che
oltretutto svolgono un ruolo di coesione sociale. Rappresentano luoghi in cui la popolazione
locale vi si riconosce ed allaccia sempre più spesso relazioni radicate e di elevato spessore
sociale.
La presenza di vaste superfici commerciali che impongono un modello di fruizione “easy
and fast” (facile e veloce) provoca con il trascorrere del tempo e con il progressivo
indebolimento delle piccole economie di scala, il progressivo, costante ed inarrestabile
svuotamento dei centri cittadini sia per quanto riguarda le funzioni commerciali che i
servizi per le imprese locali e per la popolazione residente. Soggetti che non si
riconosceranno più nel proprio territorio e non si impegneranno a migliorarlo e
svilupparlo in maniera sostenibile, ma si limiteranno semplicemente ad usarlo.
Tale tendenza, in realtà, sembra essere già gravemente in atto nel Comune di Gadesco Pieve
Delmona che ormai giunge allo stadio più avanzato della desertificazione commerciale di tipo
tradizionale. Dai dati numerici, infatti, si registra la presenza (sopravvivenza) di una sola attività
commerciale di vicinato con tipologia merceologica alimentare, che si trova a competere con 6
tra centro commerciale, grandi e medie strutture di vendita.
Oltre alle problematiche intrinseche, prodotte dalle dinamiche di sviluppo promosse
dall’Amministrazione, si aggiungono poi le problematiche estrinseche, generate dalla grande
distribuzione presente e di quella in
previsione nel comune di Gadesco Pieve Delmona. Queste attingono
continuamente a nuovi bacini di utenza anche e soprattutto dai territori limitrofi, i quali
risentono negativamente dell’attrattività generata dal parco commerciale che, in campo
economico, riceve ricchezza che non viene poi redistribuita sulla collettività e sul grande
territorio di influenza, né in forma diretta né in forma indiretta.
Altro ambito meritevole di ulteriore approfondimento riguarda il criterio utilizzato per la
redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in particolare la determinazione delle
misure di compensazione che risultano incentrate esclusivamente sulla componente ambientale
senza tenere in considerazione gli effetti e gli impatti in ambito economico e sociale che si
produrranno dalle scelte del Piano di Governo del Territorio ed esposti nel Documento di Piano.
Tutto questo, contrariamente a quanto richiesto dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n.
12 “Legge per il governo del territorio”, la quale intende promuovere e monitorare nel
tempo uno sviluppo sostenibile del territorio regionale.
Qui di seguito richiamiamo quanto previsto dalle normative in materia:
dalla direttiva CEE 2001/42
Sotto un profilo giuridico il principio guida della VAS è quello di precauzione, che
consiste nell’integrazione dell’interesse ambientale rispetto agli altri interessi (tipicamente socio-economici) che
determinano piani e politiche. Il principio guida della VIA è invece quello, più immediatamente funzionale, della
prevenzione del danno ambientale. Sulla base di questa distinzione di principi si comprende come mai la VAS venga
talvolta definita come processo, mentre la VIA è definita come procedura, con soggetti, fasi e casistiche di esiti definibili
molto più rigidamente.
Valutazione degli effetti ambientali indotti dal piano-programma. Questa valutazione è la più difficile, da
completare dopo le altre, quando sono state bene individuate le azioni di piano, con le loro eventuali alternative. Essa
mira a valutare gli effetti ambientali delle alternative di piano, stimati facendo ricorso ad analisi di scenario e ad
indicatori ambientali. La Direttiva Europea parla di effetti ambientali in riferimento ad aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio. In molti Paesi europei (tra cui l’Italia e la Regione Lombardia)
l’ambito di attenzione è stato ulteriormente esteso includendo fattori economico-sociali della sostenibilità. La Direttiva
Europea sulla VAS comunque non parla mai di "impatti" ambientali (intesi secondo lo schema DPSIR), come avviene
invece nella Direttiva sulla VIA, ma solo di "effetti" ambientali. Tali effetti ambientali possono essere: i fattori determinanti
(drivers), cioè le attività socio-economiche previste e significative per l'ambiente (come ad esempio il numero di abitanti
presenti in un bacino, oppure l’estensione fisica di un insediamento); i fattori di pressione, cioè le azioni previste in grado
di causare modifiche di stato delle componenti ambientali (come i prelievi di risorse naturali, di acqua o di ghiaia, le
emissioni di inquinanti o i reflui scaricati in un fiume). In una VAS, considerato il livello generale delle scelte da
valutare, difficilmente è possibile stimare le variazioni dello stato di qualità ambientale; cioè nella VAS spesso
non è possibile prevedere gli "impatti" ambientali indotti (che invece sono l’obiettivo conoscitivo precipuo e
fondamentale nelle procedure di VIA).
La VAS infatti, secondo la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo è intesa come processo
di valutazione (prima, durante e dopo la realizzazione del piano, programma o progetto) ex ante,
in itinere ed ex post, delle scelte progettuali e politiche fatte nei confronti di un determinato
territorio, individuando le conseguenze prodotte sia sul piano ambientale sia sul piano
economico e sociale.
LA VAS VIENE DEFINITA DAL “MANUALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DI
SVILUPPO” Unione Europea:
“Il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte-politiche, piani o
iniziative nell’ambito di programmi ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in
modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e
sociale”.
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
Art. 4. (Valutazione ambientale dei piani)
1.Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli
enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva
2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono
alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi
generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi.
La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 3 bis, 3-ter, 3-quater,
3-quinquies e 3-sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti
di governo del territorio in chiave di sostenibilità
ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio,
nonché l’utilizzazione del SIT. (comma così modificato dalla legge reg. n. 3 del 2011)
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i
piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La
valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed
anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione. (comma così modificato dalla legge
reg. n. 12 del 2006)
3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di
sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua
le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di
mitigazione o di compensazione, anche agro-ambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.
3-bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall’ente cui
compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma.
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)
3-ter. L’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all’interno
dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti:
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
3-quater.
L’autorità competente per la VAS:
a) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita
l’autorità procedente;
b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione
ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull’adeguatezza
del piano di monitoraggio, in collaborazione con l’autorità procedente;
d) collabora con l’autorità procedente nell’effettuare il monitoraggio.
3-quinquies. Per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla legge
regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono costituire o
aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della
legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di
comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)
3-sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e
istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per la
VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in
conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o, alle
condizioni di cui all’articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)
4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente competente ad approvare il
piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità
ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.
Questo processo è stato introdotto nella pianificazione territoriale regionale al fine di garantire
uno sviluppo sostenibile del territorio considerando tutti gli ambiti dello stesso e tutte le classi
sociali che su di esso convivono e cooperano, con l’obiettivo di accrescere culturalmente ed
economicamente la popolazione locale
apportando l’innalzamento della qualità della vita e un diffuso
benessere.
Va inoltre aggiunto che una corretta ed appropriata Valutazione Ambientale Strategica prevede
“opportune e ragionevoli alternative” (punto 14 e art5 della direttiva CEE 2001/42 e art 4 della
L.R. n.12 del 2005) che dimostrino il vantaggio della scelta effettuata rispetto ad un’altra.Infatti,
sempre relativamente all’area di espansione commerciale, non sembrano essere state redatte
alcune analisi e valutazioni che giustifichino il dimensionamento dell’area in relazione alla
domanda espressa dagli utenti e che l’intervento futuro dovrebbe soddisfare. Al tempo stesso,
data la rilevanza sovralocale dell’insediamento previsto, riteniamo opportuno, come
specificatamente espresso nella direttiva CEE 2001/42 art. 7 secondo il principio di sussidiarietà,
e ribadito dalla normativa regionale in materia (indicazioni operative relative alla valutazione di
sostenibilità per le strutture di vendita n. 5054/2007 e n.7182/2008) che vengano coinvolti nel
processo decisionale e di valutazione anche i comuni limitrofi. In conclusione risulta doveroso
sottolineare l’inadeguatezza, sulla base di quanto esposto, delle misure di compensazione
previste che, oltre all’infrastrutturazione primaria e secondaria dell’area in oggetto, prevedono
solo un bosco di cui rimane difficile comprenderne l’utilità e il miglioramento che tale
installazione apporta al territorio, il quale richiederebbe eventualmente una mitigazione degli
impatti acustici e viabilistici per il prevedibile aumento delle nuove utenze che già affollano gli
svincoli attuali. In conclusione, affinché le iniziative da realizzare siano il più possibile efficaci,
offriamo la nostra disponibilità a partecipare ad un tavolo di lavoro che si occupi della questione.
Certi dell’attenzione che verrà prestata alle su esposte osservazioni, cogliamo l’occasione per
porgere distinti saluti.
IL DIRETTORE Confesercenti Via Dante Ruffini, 2 26100 Cremona IL DIRETTORE Confcommercio Via Manzoni, 2 26100 Cremona 
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