Newsletter n. 5 –30 novembre 2014 a cura del Prof. Emanuele Fisicaro Settimanale legale Gentile lettore, siamo lieti di inviarLe la Newsletter di Academia Edizioni, Almawave e Studio Legale Fisicaro. Un servizio completamente gratuito che la terrà aggiornata riguardo le discipline antiriciclaggio, compliance e responsabilità amministrativa degli enti OCSE Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA). Il 29 ottobre 2014, a Berlino, 51 Stati e territori hanno firmato tale accordo e, a poco meno di un mese di distanza, il Consiglio Federale della Svizzera ha approvato una dichiarazione relativa alla partecipazione all’ accordo multilaterale concernente lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale. Questo accordo internazionale, elaborato nel quadro dell’OCSE, costituisce una delle basi per la futura introduzione dello scambio automatico di informazioni transfrontaliero. Con l’ausilio del nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni si intende impedire la sottrazione d’imposta transfrontaliera. La partecipazione all’accordo è la logica conseguenza del riconoscimento in data 6 maggio 2014 da parte della Svizzera del principio per l’attuazione dello standard globale per uno scambio automatico di informazioni. AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Modifica della delibera 145/2014 e legge 190/2012 Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto la modifica della delibera n. 145/2014 sugli ordini professionali, adottata il 21 ottobre scorso e recante “Parere dell’Autorità sull’applicazione della Legge n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali”. E’ stato stabilito che, il termine per l’inizio dell’attività di controllo, venga individuato nel 1° gennaio 2015, data in cui l’Autorità eserciterà i proprio poteri di Vigilanza sul rispetto dell’obbligo di adozione del piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza, dei codici di comportamento e della nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente. Gli Ordini, quindi, secondo le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali, dovranno adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs n. 39/2013. AGENZIA DELLE ENTRATE Associazione no profit e pro-Loco e tracciabilità dei pagamenti superiori a 516, 46 Euro L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.102 del 2014 ha chiarito che l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti/ versamenti di importo superiore ad euro 516,47 trova applicazione anche nei confronti delle Associazioni senza fini di lucro e delle Associazioni pro-loco. si sostiene, dunque, che il precetto contenuto nel comma 5 dell’articolo 25 della legge 133/1999 (ovvero i pagamenti effettuati a favore di società enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a Euro 516,46, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo modalità idonee a consentire all’ amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli) è applicabile non solo alle società e associazioni sportive dilettantistiche ma a tutti i destinatari del regime forfettario disciplinato dalla legge 398/91. Pertanto, i versamenti effettuati dagli enti sopra richiamati, comprese le erogazioni liberali a favore degli stessi, i contributi a qualsiasi titolo concessi, le quote associative ed i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, possono essere eseguiti, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o bancomat. Analoghe modalità devono essere utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti a favore dei medesimi enti, sempre se di importo superiore alla soglia normativamente prevista. Deducibilità dei costi collegati a transazione con società avente sede in un Paese “Black list” Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 3775/14 pubblicata il 6 novembre dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, i costi collegati alla transazione con una società avente sede in un Paese “black list” sono deducibili se il contribuente dimostra la ricorrenza anche solo di uno dei requisiti a tal fine richiesti dall’articolo 110 del TUIR. In sentenza si osserva che tale articolo, per le operazioni intercorse con gli Stati ricompresi nella “black list”, esclude che possano essere ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da tali operazioni, salvo che l’acquirente residente in Italia non fornisca la prova che l’impresa cedente svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ossia che le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Bancarotta fraudolenta preferenziale e prescrizione La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte con la sentenza n. 48739/14, ha sancito che in caso di bancarotta preferenziale, il termine di prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento. In esame il caso di un legale rappresentante di società processato per avere istigato pagamenti preferenziali da parte della fallita (quando già versava in stato di insolvenza) ad altra società, pagamenti di cui, secondo la ricostruzione dei giudici, lui stesso aveva beneficiato. In esito al giudizio di legittimità è però caduta ogni accusa, perché il reato contestato (bancarotta fraudolenta preferenziale) si è estinto per prescrizione. I giudici penali hanno però preso le distanze dall’indirizzo per cui il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale si consuma nel momento dei pagamenti, essendo irrilevante la data della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto è da preferire l’interpretazione per cui, anche in caso di bancarotta preferenziale, il termine di prescrizione decorre dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento. Scudo fiscale e causa di non punibilità Nella sentenza n. 50308/14, pubblicata il 2/12/2014 dalla Terza Sezione Penale della Cassazione si chiarisce che: “Il c.d. “scudo fiscale” di cui all’art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009, che è norma diretta a favorire il rientro di capitali in Italia, e la causa di non punibilità penale, prevista nel caso di rimpatrio o regolarizzazione di attivi qualificabili come il profitto o il prodotto di reati tributari commessi da amministratori di società di capitali, si riferisce anche alla fase della precostituzione della provvista estera poi trasferita all’estero e non solo ai fatti successivi al trasferimento della provvista all’estero”. Lo scudo del socio non esplica i propri effetti in termini di esclusione della punibilità penale per i reati commessi dall’amministratore di società di capitali, a meno che il socio non sia anche il dominus della società di capitali da cui deriva la provvista estera oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. L’esclusione della punibilità prevista dallo scudo non può essere estesa automaticamente alle società di capitali. L’estensione soggettiva delle coperture penali dello scudo fiscale è limitata alle società solo se c’è coincidenza tra soggetto che accede allo scudo e dominus della società.