Newsletter n. 5 –30 novembre 2014 a cura del Prof. Emanuele Fisicaro
Settimanale legale
Gentile lettore,
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responsabilità amministrativa degli enti
OCSE
Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti
finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA).
Il 29 ottobre 2014, a Berlino, 51 Stati e territori hanno firmato tale accordo e, a poco meno di un mese di
distanza, il Consiglio Federale della Svizzera ha approvato una dichiarazione relativa alla partecipazione all’
accordo multilaterale concernente lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale.
Questo accordo internazionale, elaborato nel quadro dell’OCSE, costituisce una delle basi per la futura
introduzione dello scambio automatico di informazioni transfrontaliero. Con l’ausilio del nuovo standard
internazionale per lo scambio automatico di informazioni si intende impedire la sottrazione d’imposta
transfrontaliera. La partecipazione all’accordo è la logica conseguenza del riconoscimento in data 6 maggio
2014 da parte della Svizzera del principio per l’attuazione dello standard globale per uno scambio automatico
di informazioni.
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Modifica della delibera 145/2014 e legge 190/2012
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto la modifica della delibera n. 145/2014 sugli
ordini professionali, adottata il 21 ottobre scorso e recante “Parere dell’Autorità sull’applicazione della Legge
n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali”. E’ stato stabilito che, il termine per
l’inizio dell’attività di controllo, venga individuato nel 1° gennaio 2015, data in cui l’Autorità eserciterà i
proprio poteri di Vigilanza sul rispetto dell’obbligo di adozione del piano triennale della prevenzione della
corruzione, del programma triennale della trasparenza, dei codici di comportamento e della nomina di un
responsabile della prevenzione della corruzione dell’Ente. Gli Ordini, quindi, secondo le disposizioni di
prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi
professionali, dovranno adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs n. 33/2013 e, infine,
attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs n. 39/2013.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Associazione no profit e pro-Loco e tracciabilità dei pagamenti superiori a 516, 46 Euro
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.102 del 2014 ha chiarito che l’obbligo di tracciabilità dei
pagamenti/ versamenti di importo superiore ad euro 516,47 trova applicazione anche nei confronti delle
Associazioni senza fini di lucro e delle Associazioni pro-loco. si sostiene, dunque, che il precetto contenuto
nel comma 5 dell’articolo 25 della legge 133/1999 (ovvero i pagamenti effettuati a favore di società enti ed
associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a Euro
516,46, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo modalità idonee
a consentire all’ amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli) è applicabile non solo alle
società e associazioni sportive dilettantistiche ma a tutti i destinatari del regime forfettario disciplinato dalla
legge 398/91.
Pertanto, i versamenti effettuati dagli enti sopra richiamati, comprese le erogazioni liberali a favore degli
stessi, i contributi a qualsiasi titolo concessi, le quote associative ed i proventi che non concorrono a formare
il reddito imponibile, possono essere eseguiti, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche
mediante carte di credito o bancomat.
Analoghe modalità devono essere utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti a favore dei medesimi enti,
sempre se di importo superiore alla soglia normativamente prevista.
Deducibilità dei costi collegati a transazione con società avente sede in un Paese “Black list”
Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 3775/14 pubblicata il 6 novembre dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce, i costi collegati alla transazione con una società avente sede in un Paese “black list” sono
deducibili se il contribuente dimostra la ricorrenza anche solo di uno dei requisiti a tal fine richiesti
dall’articolo 110 del TUIR. In sentenza si osserva che tale articolo, per le operazioni intercorse con gli Stati
ricompresi nella “black list”, esclude che possano essere ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da tali operazioni, salvo che l’acquirente residente in Italia non fornisca la prova che
l’impresa cedente svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ossia che le operazioni poste in
essere rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Bancarotta fraudolenta preferenziale e prescrizione
La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte con la sentenza n. 48739/14, ha sancito che in caso di
bancarotta preferenziale, il termine di prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
In esame il caso di un legale rappresentante di società processato per avere istigato pagamenti preferenziali
da parte della fallita (quando già versava in stato di insolvenza) ad altra società, pagamenti di cui, secondo la
ricostruzione dei giudici, lui stesso aveva beneficiato. In esito al giudizio di legittimità è però caduta ogni
accusa, perché il reato contestato (bancarotta fraudolenta preferenziale) si è estinto per prescrizione.
I giudici penali hanno però preso le distanze dall’indirizzo per cui il reato di bancarotta fraudolenta
preferenziale si consuma nel momento dei pagamenti, essendo irrilevante la data della sentenza dichiarativa
di fallimento, in quanto è da preferire l’interpretazione per cui, anche in caso di bancarotta preferenziale, il
termine di prescrizione decorre dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento.
Scudo fiscale e causa di non punibilità
Nella sentenza n. 50308/14, pubblicata il 2/12/2014 dalla Terza Sezione Penale della Cassazione si chiarisce
che: “Il c.d. “scudo fiscale” di cui all’art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009, che è norma diretta a favorire il rientro
di capitali in Italia, e la causa di non punibilità penale, prevista nel caso di rimpatrio o regolarizzazione di attivi
qualificabili come il profitto o il prodotto di reati tributari commessi da amministratori di società di capitali,
si riferisce anche alla fase della precostituzione della provvista estera poi trasferita all’estero e non solo ai
fatti successivi al trasferimento della provvista all’estero”.
Lo scudo del socio non esplica i propri effetti in termini di esclusione della punibilità penale per i reati
commessi dall’amministratore di società di capitali, a meno che il socio non sia anche il dominus della società
di capitali da cui deriva la provvista estera oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. L’esclusione della punibilità
prevista dallo scudo non può essere estesa automaticamente alle società di capitali.
L’estensione soggettiva delle coperture penali dello scudo fiscale è limitata alle società solo se c’è coincidenza
tra soggetto che accede allo scudo e dominus della società.
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