Pubblicazione bimestrale
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)
ISSN 0485-2281
Anno LVI
N. 1 - Gennaio-Febbraio 2005
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI MILANO
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RIVISTA DEI
DOTTORI
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Rivista pubblicata con il patrocinio
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e con la collaborazione editoriale della Fondazione Aristeia
GIUFFRÈ EDITORE - MILANO
© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore
GIURISPRUDENZA PENALE D’IMPRESA
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Riciclaggio bancario e bancarotta preferenziale: una recente e problematica sentenza della Corte di Cassazione (di LUCA TROYER).
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1. L’art. 648-bis c.p., (Riciclaggio) dispone che « Fuori dei
casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro,
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a
€ 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio
di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione
inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’art. 648 ».
Tale reato, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3 del
d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978,
n. 191, sotto la differente rubrica « Sostituzione di denaro e valori
provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro
a scopo di estorsione » è stato successivamente riformulato con l’attuale denominazione dall’art. 23 della legge 19 marzo 1990, n. 55
e successivamente nuovamente modificato nel testo attualmente vigente dall’art. 4 della legge 9 agosto 1993, n. 328 (1).
Nonostante il reato sia inserito tra i delitti contro il patrimonio, la dottrina ritiene pressoché unanimemente che si tratti di un
reato plurioffensivo e che in realtà la tutela del patrimonio sia secondaria, potendo addirittura mancare un danno patrimoniale (2).
(1) Per un approfondito esame storico e comparatistico della fattispecie si
veda M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, nonché, più in sintesi, voce Riciclaggio, in Dig. pen., XII, Torino, 1997, 203 ss., nonché G. DONADIO, Riciclaggio, in G. LATTANZI-E. LUPO, Codice Penale, in Rassegna di
giurisprudenza e dottrina, vol. XI, Milano, 2000, 706 ss.
(2) Cfr. CRESPI, STELLA, ZUCCALÀ, Commentario breve al Codice Penale, Padova,
2002, 2294.
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Sono da considerarsi, invece, beni giuridici preminentemente tutelati innanzitutto l’amministrazione della giustizia, giacché la
norma punisce quei comportamenti che determinano un concreto
pericolo di interruzione di quella serie documentale (c.d. paper
trail) che permette di verificare e comprovare i trasferimenti e le
sostituzioni dei proventi illeciti e dunque di accertarne, risalendo
a ritroso, l’origine criminale; in secondo luogo l’ordine pubblico, in
quanto il riciclaggio costituisce l’anello conclusivo dell’iter di realizzazione della criminalità organizzata (3). Infine indubbiamente
tale norma è volta anche alla tutela dell’ordine economico ed in
particolare del risparmio (art. 47 Cost.), in considerazione del fatto
che il riciclaggio, sia sotto il profilo dell’infiltrazione dei mercati
mobiliari da parte della criminalità organizzata, sia come investimento dei proventi criminosi in attività in sé lecite, costituisce un
importante fattore di destabilizzazione del mercato e dunque una
concreta minaccia per gli operatori legittimi (4).
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2. Autore del reato può essere chiunque, ma l’esercizio di
un’attività professionale costituisce un’aggravante ai sensi del
comma 2. Ai sensi del comma 1, peraltro, viene escluso dal novero
dei possibili autori del reato chi abbia concorso nel reato base. Si
tratta di un’espressione ripresa dalla fattispecie di ricettazione
che, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, intende escludere la responsabilità per chiunque possa essere ritenuto un concorrente (autore o compartecipe) nel reato da cui trae origine il
denaro o il bene ricettato (5). Senza volere approfondire eccessivamente il tema in questo momento, giacché il commento di una recente sentenza della Suprema Corte ne imporrà comunque la trattazione più avanti, possiamo dire sin d’ora che tale clausola di riserva costituisce uno dei più complessi nodi interpretativi.
3. Il delitto di riciclaggio viene generalmente considerato
come un reato di mera condotta, a forma « quasi libera » (6), pur
(3) Cfr. FLICK, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, 1261.
(4) Si veda per tutti C. PEDRAZZI, La riforma dei reati contro il patrimonio e
contro l’economia, in AA.VV., Verso un nuovo codice penale. Itinerari, problemi, prospettiva. Atti del Convegno, Palermo, 1-10 novembre 1991, Milano, 1993, 531 ss.
(5) M. ZANCHETTI, voce Riciclaggio, cit., 206.
(6) Si veda in merito, DONADIO, Riclaggio, cit., p. 735.
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vincolata al pericolo concreto (7). Le condotte previste e punite dall’art. 648-ter sono tre: la sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, il trasferimento dei beni
stessi ovvero, infine, il compimento di « altre operazioni, in modo
da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa ».
Con il termine sostituzione si intende indicare il « lavaggio » ovvero la sostituzione con denaro pulito (money laundering) del denaro sporco e cioè la più classica delle operazioni di riciclaggio. Ad
avviso della giurisprudenza di legittimità, il deposito in banca di
denaro « sporco », considerata la fungibilità del denaro, realizza
automaticamente la sostituzione dello stesso, giacché la banca è
obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro
depositato (8).
Il trasferimento, invece, secondo la migliore dottrina, deve essere inteso come « passaggio interpersonale » e cioè quale trasferimento ad altro soggetto, in armonia con quanto previsto dalla Direttiva CEE del 10 giugno 1991 (9). Sicuramente possono costituire
ipotesi di trasferimento le movimentazioni di moneta scritturale
attraverso i sistemi di trasferimento elettronico di fondi (reti
Swift, Chips ecc.), l’uso dei bonifici, di money transfers ed anche
le nuove tecniche di cyberpayments, che sembrano ormai destinati
a rimpiazzare il denaro, realizzando nuove forme di transazioni (10). In proposito la Cassazione ha affermato che poiché per la
realizzazione di tale reato non è necessario che si verifichi l’evento
lesivo, ma è sufficiente il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato e cioè il riciclaggio del denaro o dei
valori, si perfeziona con il possesso ed il trasporto del denaro nel
territorio dello stato, a prescindere dall’effettivo riciclaggio, materialmente effettuato all’estero (11). D’altra parte la Corte di legittimità ha anche affermato che il trasferimento all’estero di somme
(7) M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro, cit., 370.
(8) Cass. pen., Sez. II, 86/174380, come citata in CRESPI, STELLA, ZUCCALÀ,
Commentario breve al Codice Penale, Complemento giurisprudenziale, Cedam, 2004,
2421.
(9) Ibidem, p. 363.
(10) G. DONADIO, Riciclaggio, cit., 734.
(11) Cass. pen., Sez. I, 86/173434, come citata in CRESPI, STELLA, ZUCCALÀ,
Commentario breve al Codice Penale, Complemento giurisprudenziale, Cedam, 2004,
2421.
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di denaro provenienti da delitto, compiuto tramite bonifico in partenza da un istituto di credito italiano, essendo un’azione in parte
commessa nello stato italiano, in seguito ad un accordo tra chi ha
inviato il bonifico stesso e chi lo ha ricevuto, deve ritenersi compiuto in Italia: rientrano nella nozione di trasferimento, infatti,
tutte le fasi di movimentazione del denaro proveniente da delitto (12).
Terza ed ultima delle condotte previste è il compimento di
« altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della...
provenienza delittuosa » dei beni. Ritiene la dottrina che la formula « in modo da » stia a significare che l’attività dell’autore deve
in ogni caso determinare un ostacolo alla identificazione della provenienza illecita (13). È stato notato dal medesimo autore come tale
ultima condotta sia cosı̀ generica ed omnicomprensiva da ricomprendere in sé anche l’ipotesi di « sostituzione » o di « trasferimento », rischiando di renderne superflua la previsione. L’unica via
interpretativa per continuare ad attribuire uno spazio di operatività autonomo alle due condotte in questione, sarebbe quello di ritenere che la condotta del compiere altre operazioni in modo da
ostacolare, presupponga necessariamente, diversamente dalla altre
due, « il concreto avvio di iniziative investigative da parte dell’autorità giudiziaria, e costituisca perciò una risposta diretta a neutralizzarle » (14). La giurisprudenza non si è sinora curata di risolvere tali nodi ermeneutici preoccupandosi, piuttosto, di dilatare al
massimo l’ambito applicativo della norma, anche se è stato giustamente osservato che la quasi totalità della giurisprudenza in tema
di riciclaggio riguarda il fenomeno della sostituzione delle targhe
o dei numeri di telaio su veicoli a motore di provenienza furtiva (15). Nella giurisprudenza soprattutto di merito, tuttavia, si ritrovano pronunce riguardanti, ad esempio il riciclaggio nel sistema
bancario (16). In un interessante sentenza, ad esempio, il Tribunale
(12) Cass. pen., Sez. II, 86/174381, ibidem.
(13) G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto Penale, Parte speciale, vol. II, tomo II, I
delitti contro il patrimonio, Bologna, 1996, 239.
(14) Ibidem, 240.
(15) CRESPI, STELLA, ZUCCALÀ, Commentario breve, cit., 2297.
(16) Per un approfondimento in dottrina del fenomeno si veda D. AMMIRATI, Il
delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno ed internazionale,
Padova, 1994.
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di Milano ha affermato che « sotto il profilo dell’elemento oggettivo,
nel caso in cui alcuni assegni non trasferibili, in precedenza sottratti, siano posti all’incasso mediante girata “per conoscenza e garanzia” presso un istituto di credito in luogo diverso da quello di
emissione, il trasferimento viene integrato non in seguito al trasporto in luogo diverso da quello di emissione, bensı̀ perché il possesso, mediante girata per l’incasso, è stato trasferito dall’imputato
alla banca. La sostituzione sussiste non solo perché, mediante l’incasso, gli assegni sono stati sostituiti con la somma depositata sul
conto corrente dall’imputato, ma anche perché tale somma è stata
poi a sua volta sostituita da contante prelevato e da altri assegni
— questa volta assegni bancari trasferibili e come tali facilmente
spendibili — emessi dall’imputato pressoché contestualmente al
versamento di quelli di provenienza delittuosa e tratti sul medesimo conto corrente. Costituiscono operazioni idonee ad occultare
la provenienza delittuosa degli assegni in questione le attività che
hanno consentito l’incasso dei medesimi, ed in particolare sia l’apposizione delle false girate dei beneficiari, sia l’apposizione delle
girate “per conoscenza e garanzia” sui titoli. Quest’ultima girata
costituisce lo strumento che, legittimando l’incasso, ha consentito
di ostacolare nell’immediato l’accertamento della provenienza delittuosa degli assegni sia da parte della banca girataria che da parte
delle banche emittenti » (17).
Ancora, in una coeva pronuncia, il g.i.p. presso il Tribunale di
Milano ha affermato che « Si configura il reato di riciclaggio di cui
all’art. 648-bis c.p., e non quello di ricettazione, nel caso di costituzione in pegno di beni provenienti da delitto al fine di ottenere
prestiti in denaro. Tale condotta deve ritenersi di lecito-vestizione
dei beni medesimi: si realizza, invero, un’ipotesi di “sostituzione”
dei valori, tesa a separarli dall’origine illecita della loro acquisizione (la ricettazione), permettendo cosı̀ all’autore della condotta di
trasformare la refurtiva in danaro di fonte formalmente lecita ».
4. Ad avviso di alcuni autori, sarebbe ipotizzabile una fattispecie omissiva di riciclaggio, anche se non è agevole immaginare
quali operazioni di riciclaggio possano essere compiute mediante
inazione: in proposito viene ipotizzato il caso del concorso tra con-
(17)
Trib. Milano, sent. 4 febbraio 1999, più sopra riportata in massima.
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dotte attive « dell’impiegato bancario che esegue l’operazione e condotte omissive del titolare dell’attività creditizia che viene a sapere
dell’operazione e omette di attivarsi per impedirla e/o denunciarla
come sospetta all’autorità » (18) come invece prescritto dall’art. 3,
commi 6 e 8 della legge n. 197/1991. Il tema, indubbiamente controverso e foriero di tentazioni ermeneutiche rigoristicamente
« estensive », potrebbe tornare d’attualità con l’approvazione del
Regolamento del ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione degli artt. 3 comma 2 e 8 comma 4 del d.lgs. n. 56/2004, in
materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette
a carico di avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali (19).
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5. Il reato è punibile a titolo di dolo generico, in quanto la formula « in modo da ostacolare » non viene ritenuta come indicatrice
di una specifica finalità (20). Ritengo assolutamente condivisibile, nonostante il contrario avviso di parte della dottrina nonché della giurisprudenza, quell’indirizzo dottrinale, secondo il quale, sia il riciclaggio che la ricettazione non sono punibili a titolo di dolo eventuale:
in caso di ricezione di un bene di sospetta provenienza criminosa si
potrà configurare solo la contravvenzione di incauto acquisto (art.
712 c.p.). Qualora, invece, colui che acquisisce cose provenienti da
delitto senza conoscerne la provenienza, raggiunga la consapevolezza
solo in seguito, sarà punibile per la contravvenzione di omessa denuncia di cose provenienti da delitto (art. 709 c.p.).
Ai fini di una valutazione del dolo, va segnalata un’interessante, ancorché isolata pronuncia, del Tribunale di Milano nella
quale si afferma che « In tema di riciclaggio il reato presupposto
può essere costituito soltanto dai delitti che provocano un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell’autore. La frode
fiscale di cui all’art. 4 legge 7 agosto 1982 n. 516 non costituisce
un presupposto valido per la successiva attività di riciclaggio a
(18)
(19)
M. ZANCHETTI, voce Riciclaggio, cit., 209.
Per un approfondimento di tale ultima novella normativa si veda G.
CHIARAVIGLIO, Esercizio dell’attività professionale e obblighi antiriciclaggio, in questa
Rivista, n. 4/2004, 924 ss.
(20) Si veda in proposito Cass. pen., Sez. I, 9 febbraio 1996, più sopra riportata in massima; contra Cass. pen. Sez. II, 1o ottobre 1996.
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causa dell’impossibilità concreta di individuare la natura e la consistenza dei proventi illeciti. Manca, infatti, la individuazione della
“entrata” che provoca arricchimento patrimoniale, causando le condotte di falso fiscale soltanto un risparmio fiscale (nell’ipotesi di
frode per evasione) ovvero un potenziale indebito rimborso (nell’ipotesi di frode per rimborso) e non un accrescimento concreto » (21).
Secondo la giurisprudenza di legittimità la consapevolezza dell’agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti
può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste « quando gli
indizi in proposito siano cosı̀ gravi ed univoci da autorizzare la
logica conclusione della certezza che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata » (22).
Sempre secondo un consolidato, anche se ormai risalente
orientamento giurisprudenziale, per aversi la realizzazione del delitto di riciclaggio non occorre che i beni provengano direttamente
o immediatamente dal reato presupposto, ma è sufficiente anche
una provenienza mediata, purché l’agente sia consapevole di tale
provenienza.
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6. Da ultimo la Corte di Cassazione si è pronunciata circa i
limiti di operatività della clausola di riserva riguardante la non
punibilità di chi concorre nel reato presupposto, con specifico riferimento alla bancarotta preferenziale attuata da funzionari bancari. In sintesi la Suprema Corte ha affermato che se una banca
riceve da un soggetto in stato di insolvenza denaro che sa essere
frutto di condotte distrattive e su di esso compie operazioni che
ostacolano l’accertamento della sua provenienza delittuosa, i responsabili di tale comportamento dovranno rispondere del reato di
riciclaggio ex art. 648-bis. c.p., anche quando il denaro sia stato
utilizzato dalla banca per rientrare parzialmente della sua posizione debitoria nei confronti della società fallita, in quanto « La
clausola di riserva contenuta nel comma 1 dell’art. 648-bis c.p. intende escludere le ipotesi di concorso nel reato presupposto e non
certo nel reato conseguente: pertanto l’ipotesi in cui somme di denaro oggetto di distrazione siano, senza mai essere confluite nelle
casse della società, in un secondo momento versate a istituti bancari, i quali abbiano riutilizzato tali somme in complesse opera-
(21)
(22)
G.i.p. Milano, ord. 19 febbraio 1999, più sopra riportata tra le massime.
Cass. pen., Sez. VI, 6 aprile 1995, già menzionata nel massimario.
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zioni negoziali in guisa da ostacolare l’identificazione della loro
provenienza, costituisce circostanza astrattamente riconducibile alla
previsione dell’art. 648-bis c.p., a nulla rilevando che effetto conclusivo dell’intera strategia, attuata con la piena consapevolezza
dei funzionari bancari, confermata anche dall’elusione da parte
loro delle prescrizioni relative agli obblighi di segnalazione dei movimenti di denaro sospetti, obiettivamente fosse anche quello di ridurre l’esposizione debitoria della società consentendo un privilegiato soddisfacimento delle ragioni creditorie degli istituti bancari
rispetto agli altri creditori » (23).
I principi affermati in tale sentenza destano non poche perplessità.
Appare sicuramente utile al fine di cercare di comprendere la
reale portata del dictum della Corte esporre, per quanto è dato di
conoscere dal testo di detta pronuncia, le premesse di fatto.
La Corte di Cassazione si è pronunciata in seguito a ricorso
del p.m. annullando con rinvio una decisione del Tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento con cui il g.i.p. aveva
negato al p.m. il sequestro delle somme per le seguenti ragioni:
« — era incontestata la storicità dei fatti in contestazione, vale a
dire gli episodi di bancarotta fraudolenta e le condotte qualificate
in termini di riciclaggio;
— era altresı̀, certo che, per concorde valutazione del p.m. e
del g.i.p., l’effetto economico delle condotte di riciclaggio contestate
fosse quello di ridurre l’esposizione dei due istituti bancari connessa al rischio di credito verso la GRP...;
— era da condividere l’assunto del p.m. secondo cui i due direttori di banca, allorquando ricevettero il danaro in contanti dai
rappresentati della Gierrepi, fossero consapevoli della provenienza
illecita delle stesse somme e agendo nell’interesse degli amministratori di essa nonché nell’interesse degli istituti di credito che rappresentavano, perseguivano consapevolmente l’effetto economico di
riduzione del rischio credito;
— le accertate anomalie delle posizioni bancarie effettuate —
risultanti dalle relazioni del curatore fallimentare e della Guardia
(23) Cass. pen., Sez. V, 12 luglio 2004, più sopra riportata in massima, già
oggetto di un primo commento da parte di J. ANTONELLI-C. MALAVENDA, Reato di riciclaggio a tutto campo, in Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2004, n. 343, 28.
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di Finanza (ivi compresa l’accertata triangolazione con un istituto
elvetico) — erano, infatti, tali da giustificare il convincimento che
la “funzione economica” perseguita consapevolmente e in evidente
accordo tra loro... (n.d.r. amministratori della società fallita e direttori di banca) fosse quella di drenare risorse economiche dalla
Gierrepi, al fine di diminuire l’esposizione debitoria della società
verso i due istituti, con conseguente riduzione del rischio credito
dei medesimi.
— Tenuto, peraltro, conto che le operazioni bancarie in questione erano intervenute in costanza di decozione della Gierrepi,
che, dopo appena un anno, sarebbe stata dichiarata fallita, era
possibile, dunque, affermare, che le stesse avevano la finalità di
ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro nel quadro
di una più complessa strategia — costituita da una pluralità di
operazioni economiche tra loro coordinate — orientata a soddisfare,
in una situazione di decozione della società debitrice, le ragioni
creditorie degli istituti di credito rappresentati dagli indagati.
Ed allora, lo schema giuridico di riferimento non poteva essere
costituito dall’art. 648-bis che, secondo la clausola di riserva che
ne caratterizza l’incipit, interviene fuori dei casi di concorso nel
reato presupposto, quanto piuttosto dal concorso nel reato di bancarotta fraudolenta preferenziale ».
La Corte di Cassazione, come anticipato, ha annullato il provvedimento, affermando che il reato presupposto nel caso di specie
« era, piuttosto, la bancarotta fraudolenta per distrazione, rispetto
alla quale non era stata ritenuta alcuna compartecipazione a carico dei direttori di banca (...). La circostanza che effetto conclusivo
dell’intera strategia fosse obiettivamente anche quello di ridurre
l’esposizione debitoria della Gierrepi, consentendo un privilegiato
soddisfacimento delle ragioni creditorie delle banche, rispetto ad altri creditori, è evenienza del tutto ultronea che non sposta minimamente i termini dell’originaria impostazione accusatoria, puntualmente scolpita in chiave di bancarotta fraudolenta per distrazione
(reato presupposto) e del riciclaggio (reato conseguente), pur lasciando, ovviamente, spazio a successive, ulteriori puntualizzazioni
del panorama accusatorio ».
Le perplessità che la sentenza solleva riguardano, innanzitutto, l’individuazione della bancarotta fraudolenta come reato presupposto, in una situazione in cui gli istituti bancari che hanno
ricevuto il denaro dagli imprenditori della società fallita, sembrano
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essere stati titolari di un diritto di credito sin dall’origine. Il pagamento di un creditore da parte del fallito non può mai essere
considerato una distrazione, giacché non si risolve in una sottrazione di beni ai creditori considerati nel loro complesso, ma produce un’alterazione del rapporto tra le varie quote spettanti ai singoli creditori in sede di riparto dell’attivo (24). Né convince l’operazione di « frazionamento » della condotta, operato dalla Suprema
Corte: l’argomentazione che le somme di denaro oggetto di distrazione sarebbero state versate alle banche solo in un secondo momento, considerato che, come puntualmente rilevato dal Tribunale
del Riesame, le accertate anomalie delle posizioni bancarie erano
tali da giustificare il convincimento che la « funzione economica »
perseguita consapevolmente e in evidente accordo tra loro dagli
Amministratori della società fallita e dai direttori di banca fosse
quella di drenare risorse economiche dalla società, al fine di diminuire l’esposizione debitoria della società verso i due istituti, con
conseguente riduzione del rischio credito dei medesimi. Com’è
stato giustamente notato in dottrina, l’individuazione del contributo che sia causale per il reato base prescinde da un « meccanico
criterio temporale » (25): « la valutazione dovrà essere condotta caso
per caso, dovendosi escludere il concorso ogni volta che l’accordo,
pur essendo intervenuto prima della consumazione del reato, non
abbia avuto efficacia causale, cosı̀, ad esempio, non darà luogo alla
partecipazione la promessa di sostituzione del denaro che sia stata
fatta dopo la decisone di commettere il sequestro, l’estorsione o la
rapina era già intervenuta coi caratteri della definitività » (26). Orbene nel caso di specie, alla stregua di quanto accertato dalla
Guardia di Finanza, come riportato nella premessa motiva dell’ordinanza del Tribunale del riesame, risulterebbe accertato, invece
— e si tratterebbe di un accertamento insindacabile in sede di legittimità — che l’accordo criminoso riguardante il reato di bancarotta preferenziale (27) preesisteva rispetto alle operazioni di « ri-
(24) Cass. pen., Sez. V, 28 ottobre 1971, in Cass. pen., 1972.
(25) M. ZANCHETTI, voce Riciclaggio, cit., 207.
(26) G. PECORELLA, voce Denaro (sostituzione di), in Dig. pen., III, Torino,
1989, 370.
(27) Per un puntuale approfondimento delle problematiche relative al concorso del creditore favorito nel delitto di bancarotta preferenziale, si veda L.D. CER-
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pulitura » del denaro, effettuate, proprio per celare l’illecita preferenza accordata agli istituti di credito.
Si aggiunga che, seguendo l’impostazione più sopra delineata
dalla Corte di Cassazione, si arriverebbe al paradosso di ipotizzare
un concorso formale — con riguardo alla condotta posta in essere
dagli amministratori della società fallita — tra le fattispecie di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta preferenziale.
Infatti, laddove la Corte di Cassazione afferma che: « la bancarotta
fraudolenta preferenziale costituirebbe un posterius rispetto al riciclaggio » sembrerebbe lasciare intendere che sia configurabile
un’astratta situazione in cui può esistere, rispetto alla fattispecie
di riciclaggio, sia un prius, e cioè il reato presupposto, che sarebbe
la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione compiuta
dagli amministratori della società, sia un posterius che sarebbe la
bancarotta preferenziale compiuta in concorso tra gli amministratori e i dirigenti della banca, fattispecie che condividerebbero, tuttavia, la cosiddetta consistente nell’originario atto di disposizione
patrimoniale da parte degli amministratori della società fallita.
Sennonché un concorso formale tra le due fattispecie non può mai
sussistere in quanto, come rilevato più sopra, vi è incompatibilità
strutturale tra il fatto contemplato dalle due diverse norme. Occorre, in ogni caso, usare il condizionale, perché, a ben vedere,
l’esposizione del fatto, come sintetizzato dalla Corte di Cassazione,
non appare chiarissima e lascia sussistere dei margini di dubbio
sulla portata del principio affermato. Dalla pronuncia della Cassazione, infatti, emergerebbe anche che non tutte le somme « ripulite » siano state impiegate per ripagare i debiti delle banche
« Quanto meno la somma di 150 milioni delle vecchie lire non era
destinata alla riduzione od estinzione dell’esposizione debitoria
della società fallita, essendo stata, invece, utilizzata per le finalità
indicate in ricorso ». Se cosı̀ fosse è evidente che potrebbe rivelarsi
esatta la prospettazione d’accusa, con riferimento alla somma in
questione, secondo la quale il reato presupposto era da considerarsi una bancarotta fraudolenta per distrazione compiuta dagli
amministratori della società poi fallita e le successive operazioni,
un’operazione di riciclaggio posta in essere dai dirigenti bancari.
QUA,
Il concorso del creditore favorito nel delitto di bancarotta preferenziale, in Riv.
trim. dir. pen. econ., 2003, 565 ss.
Rivista dei Dottori Commercialisti
1/2005
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