“Codice dell’Amministrazione Digitale
e Forme Negoziali Telematiche
nella Pubblica Amministrazione”
Cavallino, 19 aprile 2008
ex Convento dei Padri Domenicani
Marco Mancarella
Con il patrocinio di:
ANDIG
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Sponsor
Servizi Tecnologici srl
Matino - Lecce
[email protected]
Emme Elettronica srl
Maglie
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Atto amministrativo elettronico:
definizione, vizi, reazioni
Struttura della relazione:
1.
Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo
informatico e all’atto amministrativo elettronico
2.
Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
3.
Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo
(poteri)
4.
Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità
dell’atto amministrativo elettronico (cenni)
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Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informatico
e all’atto amministrativo elettronico
Quadro sintetico delle tappe dell’ultima fase dell’Informatica amministrativa:
•
Legge n. 38 del 1990, art. 15 quinquies, prevede il rilascio di certificazioni anagrafiche
e di stato civile con firma in formato grafico del Sindaco (nascita per alcuni dell’atto
amministrativo elettronico – Minerva/Torsello)
•
Legge n. 241 del 1990, art. 22: definizione di “atto amministrativo”, ivi compreso
l’atto amministrativo elettronico
•
Legge “Bassanini” n. 59 del 1997: fortissimo impulso all’informatizzazione
amministrativa (RUPA; “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” – v. art. 15)
•
D.P.R. n. 428 del 1998: Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con
procedura informatica
•
D.P.R. n. 445 del 2000: T.U. sulla documentazione amministrativa (il ricorso a mezzi
informatici soddisfa pienamente il requisito della forma scritta, la trasmissione degli
atti dematerializzati non deve essere seguita da quella del documento originale)
•
D.Lgs. n. 82 del 2005: Codice dell’Amministrazione Digitale
NON
ESISTE UNA DISCIPLINA ORGANICA IN TEMA DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
INFORMATICO
E
DI
ATTO
AMMINISTRATIVO
ELETTRONICO (Adunanza C.d.S. 7 febbraio 2005)  FORSE PERCHÈ DURA A
MORIRE LA VISIONE SANDULLIANA DEL PROCEDIMENTO
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Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informatico
e all’atto amministrativo elettronico
Definizione di “documento amministrativo”:
Art. 22 – Legge n. 241 del 1990  “ogni rappresentazione
grafica,
fotocinematografica,
elettromagnetica
o
di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o
non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale”
RIENTRANO SIA GLI ATTI DIRETTAMENTE POSTI IN ESSERE
DALLA P.A. CHE DAI SOGGETTI PRIVATI MA UTILIZZATI PER
FINALITA’ AMMINISTRATIVE (Masucci)
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Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informatico
e all’atto amministrativo elettronico
Ergo, nella definizione di “documento amministrativo”
rientra l’”atto amministrativo”  sua definizione:
Documento scritto con il quale la pubblica amministrazione
esprime formalmente il proprio parere e le proprie
decisioni su una determinata situazione.
Ogni atto amministrativo ha valore giuridico ed è normalmente
composto
da
sei
parti:
intestazione,
preambolo,
motivazione, dispositivo, data e sottoscrizione.
Le principali tipologie di atto amministrativo sono le
deliberazioni, i decreti, le determinazioni, i piani e i
programmi, i regolamenti e i provvedimenti.
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Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informatico
e all’atto amministrativo elettronico
Dunque, cos’è/come può definirsi l’”atto amministrativo elettronico”?
2 tipologie:
1.
L’atto amministrativo in mera forma elettronica: il PC è solo una
macchina da scrivere evoluta e il funzionario rimane l’unico
responsabile dell’atto  l’atto deve essere stampato e sottoscritto
2.
L’atto amministrativo elaborato elettronicamente: il PC elabora
autonomamente l’atto sulla base di un programma/software e
delle informazioni immesse dal funzionario (non più responsabile se
non per errori connessi ai dati)  l’atto può essere stampato e sottoscritto
o meno (art. 15 Legge n. 59 del 1997: piena validità senza che sia
stampato e sottoscritto su carta)
Il secondo tipo di a.a.e. è quello di maggiore interesse sia per le
problematiche connesse sia perché rappresenta il vero futuro
dell’agere amministrativo  su questo ci soffermiamo
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Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informatico
e all’atto amministrativo elettronico
Il primo dei problemi per l’atto amministrativo elaborato
elettronicamente:
“normalizzare” ovvero tradurre a mezzo di algoritmi i
testi giuridici in un sistema di simboli comprensibili
dall’elaboratore
Ciò è possibile solo quando la norma sia suddivisibile in
più enunciati correlati tra loro da un nesso di
causalità (“Se A, allora B”)
ANALIZZIAMO
GLI
EFFETTI
DI
QUESTO
LIMITE
SULL’AUTOMAZIONE DELLE TRE TIPOLOGIE DI
ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA:
VINCOLATA,
PURAMENTE
DISCREZIONALE,
DISCREZIONALE
TECNICA
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Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informatico
e all’atto amministrativo elettronico
1) Attività vincolata
Definizione: l’agire dell’amministrazione viene integralmente disciplinato dalla
legge, vi è una sola determinazione corrispondente all’esercizio legittimo
del potere  se la P.A. si discosta dal precetto, allora violazione di legge
In
tale caso non esistono particolari ostacoli
informatizzazione del relativo procedimento
concettuali
alla
Problema: sono rari i casi di esercizio di un potere totalmente
vincolato, più spesso la P.A. conserva anche minimi spazi di
discrezionalità nel quando, nel quid, nell’an, nel quomodo
Allora informatizzare solo i c.d. “atti a basso tasso di discrezionalità”
che offrono un numero di alternative sufficientemente limitato e
prevedibile
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Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informatico
e all’atto amministrativo elettronico
2) Attività discrezionale pura
Definizione: attività nella quale la P.A. esercita un potere di scelta tra
più soluzioni possibili (bilanciando interessi pubblici e privati
secondo ragionevolezza), tutte astrattamente compatibili con
l’interesse pubblico perseguito dalla legge
Problema: lo spettro delle soluzioni è troppo ampio  il PC non
può elaborare in base a programmi
Se mai fosse posto in essere un atto amministrativo elaborato
elettronicamente in casi di attività discrezionale pura della P.A. si
paleserebbe un vizio
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Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informatico
e all’atto amministrativo elettronico
3) Attività discrezionale tecnica
Definizione: la PA perviene alla determinazione finale
applicando alla fattispecie concreta, nel corso dell’istruttoria,
regole non giuridiche, cognizioni pertinenti a saperi
specialistici
L’informatizzazione è possibile solo nel caso in cui
l’individuazione dei parametri tecnici risulti univoca
Problema: il testo della legge da convertire in algoritmi non
deve contenere concetti giuridici indeterminati, come ad es.
nel caso in cui si parli di “valutazione del pregio artistico” di un
bene
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Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informatico
e all’atto amministrativo elettronico
Per comprendere appieno le diverse tipologie di vizi dell’a.a.e. occorre
innanzitutto chiarire la duplice procedura amministrativa che lo
precede (Fantingrossi):
1.
Procedimento amministrativo che conduce alla predisposizione da
parte di giuristi e informatici dell’”atto programma”, con il quale la
PA recepisce, a mezzo di un proprio atto amministrativo generale, tutti
i possibili contenuti di futuri provvedimenti puntuali come elaborati in
uno specifico software  ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO
DECISIONALE RISPETTO ALLE SINGOLE EVENIENZE CONCRETE
 COMUNQUE NON VI E’ SCOLLAMENTO TRA VOLONTA’
DELL’AUTORITA’ E VOLONTA’ DELL’ATTO, L’ELABORATORE E’ SOLO UN
ESECUTORE AUTOMATICO DELLA VOLONTA’ DELLA PA
2.
Procedimento
successivo
che
dall’atto
programma
conduce
all’adozione dell’a.a.e. vero e proprio, previa verifica da parte degli
interessati e della PA della corrispondenza della fattispecie concreta
con quelle previste in sede di programmazione
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Riflessioni preliminari in ordine al procedimento amministrativo informatico
e all’atto amministrativo elettronico
Caratteri dell’”atto-programma”:
1. Espressione di autolimite della PA
2. Atto amministrativo generale (atto con il quale la PA
determina effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti che
abbiano le medesime caratteristiche) (Puddu)
≠ Atto normativo/regolamentare (Fantingrossi)  non
può essere:
a) visto che subordinerebbe sempre l’informatizzazione
all’esistenza di un potere regolamentare in capo
all’autorità amministrativa decidente;
b) visto che presupporrebbe una forza innovativa dell’atto
rispetto all’ordinamento previgente, forza che l’atto
programma non ha visto che si limita semplicemente a
soddisfare specifiche esigenze pubbliche)
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3. Non sottratto alle regole sulla partecipazione, accesso
e obbligo di motivazione: in quanto atto amm. gen.
dovrebbe essere sottratto ma poiché atto che anticipa il
momento decisionale è potenzialmente lesivo e quindi
non può essere sottratto  se sottratto allora
impugnabile  problema: come spiegare al cittadino il
contenuto di un algoritmo?  soluzione: redazione di un
“pre-software”, un atto intermedio che contiene le
istruzioni in italiano ma già sotto forma di algoritmo
(andamento ramificato) che quindi possiedono la rigidità
logica del programma ma comprensibili anche dal
funzionario che ne assume la responsabilità  tale soluzione
permetterebbe anche un facile controllo ex ante dei difetti
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
Con l’informatizzazione della PA nuove figure
sintomatiche di eccesso di potere?
Di certo l’a.a.e. può detenere vizi “tradizionali” dell’atto cartaceo ma
anche vizi “anomali” connessi alla sua natura elettronica
Le patologie provvedimentali elettroniche inficiano soprattutto la
coerenza e l’attendibilità del processo decisionale  eccesso di
potere
Rispetto al passato muta la causa dello sviamento del potere
autoritativo
Analizziamo le principali nuove, potenziali, figure sintomatiche
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
1.
Violazione del principio di autodeterminazione del cittadino:
qualora l’amministrazione imponga al cittadino l’utilizzo
dell’elaboratore quale unico strumento per iniziare e/o partecipare
alla procedura (oggi è forte il digital divide)
2.
Violazione del dovere di assicurare: la PA ha doveri strumentali di
“praestare” (rectius: assicurare)  l’autorità procedente ha il
dovere di assicurare al cittadino un processo decisionale
legittimo  la responsabilità per i rischi connessi all’utilizzo del mezzo
informatico non può ricadere sul cittadino ma sulla PA (es. black out)
3.
Decontestualizzazione della fase istruttoria: qualora la PA
precluda e si precluda la possibilità di interloquire con il
cittadino utilizzando mezzi diversi da quelli preindicati e
connessi all’uso degli strumenti informatici (es. qualora si rifiuti
un documento cartaceo poiché il programma ne impedisce
l’acquisizione)
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
4. Incongruità dei tempi procedimentali
telematici
La
celerità
nei
processi
generata
dall’informatica potrebbe ledere il diritto
alla difesa e al contradditorio, portando il
responsabile a chiudere il procedimento
anche in assenza di documenti rilevanti
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
5.
“Sproporzionalità” o inidoneità
informatica rispetto allo scopo
della
decisione
Tale figura sintomatica potrebbe palesarsi in caso di potenziale
provvedimento negativo
in tale caso la decisione sull’atto non può essere rimessa
totalmente alla macchina, deve essere assicurata al
privato la possibilità di far emergere tutte le circostanze e
gli elementi utili alla valutazione che potrebbero far
recedere l’amministrazione dalla decisione in fieri  art. 10
bis L. 241/90  segnale di allertamento automatico al
privato per chiarimenti e integrazioni
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
6. Deindividualizzazione della motivazione
Art. 18 Codice Europeo di Buona Amministrazione (Risoluzione
Parlamento Europeo 6 settembre 2001): “Qualora, a causa del
gran numero di persone interessate da decisioni identiche, non sia
possibile comunicare in modo dettagliato i motivi della decisione e
siano pertanto elaborate risposte standard, il funzionario si
impegna a trasmettere in un secondo tempo un ragionamento
individuale al cittadino che ne faccia espressamente richiesta”
Mai una motivazione sommaria o di stile, il cittadino ha diritto ad una
motivazione individuale che provenga dall’uomo e non solo dalla
macchina
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
IMPORTANTE POTENZIALE VIZIO PER VIOLAZIONE DI LEGGE
Art. 3 CAD: riconoscimento ai cittadini e alle imprese del
“diritto a richiedere ed ottenere” l’utilizzo degli strumenti
tecnologici e telematici “nelle comunicazioni con le PPAA ed i
gestori di pubblici servizi”
Se portata precettiva e non meramente programmatica, allora
violazione di legge ogniqualvolta la PA non si adegua
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
Ma quali sono nel concreto le anomalie dell’a.a.e. che si
possono tradurre in vizio?
3 TIPOLOGIE:
•
Vizi di macchina
•
Vizi dell’input
•
Vizi del programma
Non sempre tali anomalie si traducono in nullità/annullabilità:
il vizio non c’è se comunque il risultato raggiunto con
l’a.a.e. finale sia sostanzialmente e formalmente corretto
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
1.
VIZI DELLA MACCHINA
I sistemi informatici recano in sé un paradosso per cui il loro sviluppo è
proporzionale alla loro vulnerabilità (Gallino)
IPOTESI:
a)
Blocco del sistema = malattia del funzionario  ritardo nell’emanazione
atto  silenzio-inadempimento ex art. 2 L. 241/90  potenziali problemi nei
casi di silenzio-assenso
b)
Errore tecnologico irrilevante  non è pregiudicato il risultato finale: es.
TAR Toscana n. 908/01  ha ritenuto che un calo di rete in un pc non fa si che
lo stesso compia una “sequenza” diversa da quella impostata (procedura
valutativa condotta con l’ausilio di elaboratori elettronici, conclusasi con
l’esclusione di un candidato giudicato inidoneo al transito in serv.perm.eff. nei
Carabinieri)
il privato, con i motivi di ricorso deve dimostrare come l’errore tecn. abbia influito
sulla procedura traducendosi in uno specifico pregiudizio che determina
l’interesse a ricorrere (Puddu)
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
c) Errore rilevante  l’errore tecnologico incide sul risultato
finale  es. TAR Sardegna n. 1425/93: annullato provvedimento
di esclusione di un candidato in una procedura concorsuale
informatizzata per il “cattivo funzionamento del lettore ottico
utilizzato per la correzione della prova”  travisamento
fatti/carenza presupposti
La PA ha il dovere di prevenire le “crisi sistemiche” e
consentire un funzionamento non elettronico della vita
pubblica (es. gruppi di continuità, controllo delle chiavi firma
digitale il giorno prima della gara telematica)
Se la PA disattende, allora eccesso di potere per violazione del
“dovere di assicurare” e/o violazione di legge ex art. 61
d.p.r.
445/2000
(obbligo
vigilanza
funzionamento
elaboratore)
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
d) Carenza dei requisiti essenziali
Autorità emanante – presupposti di fatto – norme
applicate e motivi – dispositivo – data locale e
temporale – sottoscrizione del titolare dell’organo
Art. 21-septies (L.15/05)  nullità anche per l’.a.a.e.
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
2) VIZI DELL’INPUT
3 casi:
a) I dati inseriti nel procedimento sono attinti da banche
dati lacunose o non aggiornate
b) Il privato fornisce alla PA informazioni sbagliate
c) Errore del funzionario
Errore di fatto  eccesso di potere per travisamento dei
fatti
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
3) VIZI DEL PROGRAMMA
Il vizio del software è inevitabile, può essere solo ridotto entro margini
accettabili
4 momenti in cui può intervenire un errore di programma:
•
Fase di elaborazione dell’algoritmo che costituisce la base del
programma
•
Fase di traduzione dell’algoritmo in un linguaggio più elevato
•
Fase in cui il programma sorgente è tradotto dal compilatore nel
linguaggio macchina
•
Fase in cui il programma finale viene inserito nella macchina
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
ATTENZIONE:
Il programma è il risultato di una scelta ermeneutica, dalla norma all’algoritmo,
da ciò consegue che l’atto madre eventualmente viziato comunica la
patologia all’atto derivato
Necessità che la formazione dell’atto software avvenga nel rispetto dei principi di
legalità, pubblicità e trasparenza, con modalità che garantiscano la
partecipazione degli interessati e l’accesso al programma finale  diversamente
violazione del “dovere di assicurare”  illegittimità procedimento che termina
con l’approvazione da parte della PA del programma
L. n. 675/96: in caso di trattamento automatizzato dei dati personali il soggetto ha
diritto ad avere, senza ritardo, la comunicazione in forma intellegibile dei dati e della
loro origine, nonché della loro logica
Il destinatario dell’attività autoritativa dematerializzata deve poter comprendere
la logica che ha condotto l’amministrazione a formulare le proprie scelte in
sede di programmazione
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
ATTENZIONE:
L’informatizzazione comporta una forte specializzazione
delle
competenze
con
ovvia
introduzione
nel
procedimento amministrativo di nuovi “attori”
l’informatico che si affianca al giurista che si affianca al
politico
oggi la PA affida a privati la scrittura del programma,
l’antico funzionario è sostituito dal privato che non ha
alcuna autorità formale e soprattutto non risponde le
proprio agire (Masucci)
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
L’affidamento a terzi può comportare 2 problemi:
1.
La ditta esterna autonomamente risolve
accompagnano la scrittura dell’algoritmo
problemi
giuridici
che
2.
Se vi è un esperto di diritto che partecipa alla scrittura dell’algoritmo non è
detto che abbia competenze adeguate in ordine alla procedura da
informatizzare
SOLUZIONE: necessità che l’atto di approvazione del software sia preceduto da
un’istruttoria svolta da un organo collegiale (funzionari esperti del settore
giuridico interessato) composto non da consulenti esterni ma da funzionari
potenzialmente coinvolti nella procedura
Necessità che atti normativi (decreti ministeriali, deliberazioni comunali)
indichino ex ante le direttive alle quali la commissione deve attenersi
Con certificazione finale da parte di un team di dipendenti che controllerebbe
l’idoneità del software a usi predeterminati
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Vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
Ad
oggi
non
esistono
norme
che
adeguatamente
la
fattispecie
prevedendo organi competenti per
programmazione
disciplinano
prospettata,
la fase di
Si potrebbe impugnare l’atto-programma tentando la via
della violazione del principio di ragionevolezza,
trasparenza, buon andamento
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Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri)
Alla illegittimità dell’a.a.e. si può reagire in 2
modi:
1. Ricorso all’autotutela
2. Ricorso al G.A.
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Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri)
1. Ricorso all’autotutela
In base all’art. 21 octies L. 241/90 possiamo distinguere
tra:
a) Vizi eliminabili (tali da non influire sulla decisione)
Strumenti di tutela con “funzione conservativa”, come
rettifica, convalida, ratifica, sanatoria, conversione
Es. se nell’a.a.e. è stata citata una legge con un errore di
anno o numero  rettifica
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Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri)
b) Vizi non eliminabili (tali da influire sulla decisione)
Atti di ritiro (discrezionali):
-
motivazione congrua
+
- comparazione tra l’intensità dell’interesse pubblico alla rimozione
dell’atto e l’interesse privato alla sua conservazione, al fine di
evitare la turbativa di situazioni soggettive già acquisite (TAR
Sicilia, n. 788/01)
+
- Principio contrarius actus: atto di ritiro deve seguire il medesimo iter
procedimentale dell’atto ritirato, con forma omologa (quindi
elettronica???) a pena di illegittimità (C.d.S.; VI, n. 2306/07)
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Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri)
2. RICORSO AL G.A.
Atto-programma = il potere decisionale è anticipato al
momento in cui viene emanato in quanto contiene già in se
la prescrizione di un numero finito di ipotesi cui
corrispondono un numero finito di provvedimenti
È ATTO GENERALE  C.d.S., V, n. 268/91: da considerarsi alla
stregua
delle
disposizioni
precettive
e
quindi
immeditamente
impugnabile
senza
attendere
atti
applicativi (come gli atti di piano)
Es. un programma da utilizzarsi per una procedura concorsuale
che contiene, però, risposte errate
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Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri)
Ancora sull’impugnabilità…
L’atto programma è immeditamente impugnabile solo
per coloro che al momento dell’emanazione si trovano
già nelle condizioni di destinatari di un atto derivato
Coloro che, invece, non lo sono (es. perché non
dispongono di un bene o di una qualità presupposti
dell’actio amministrativa) possono agire solo al
momento della conoscenza dell’atto lesivo derivato,
impugnando sia l’atto-madre che il derivato stesso
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Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri)
Ancora sull’impugnabilità…
Termini per impugnare: si applicano i principi
tradizionali in tema di “atti generali”
I
termini decorrono dalla “sicura e piena
conoscenza dell’atto”, che avviene in genere
a
seguito
della
conoscenza
dell’atto
applicativo, a nulla rilevando, ai fini della
decadenza, che gli atti generali siano
assoggettati ad una qualche forma di
pubblicazione (C.d.S., V, n. 376/86)
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Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri)
POTERI DEL G.A. SULL’A.A.E.
C.d.S.,VI, n. 1687/94 – VI, n. 152/95: la scelta dei programmi
applicativi da parte della PA risponde a criteri di
discrezionalità tecnica, non sindacabili se non entro il noto
limite della illogicità manifesta
C.d.S., VI, n. 1687/94: il privato, con i motivi di ricorso, non
può limitarsi a contestare in astratto l’utilizzo degli
elaboratori, ma deve dimostrare che l’errore o il
malfunzionamento del sistema elettronico ha influito sulla
procedura traducendosi in uno specifico pregiudizio, che
determina l’interesse a ricorrere
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Possibili reazioni: autotutela e ricorso al Giudice Amministrativo (poteri)
LA PROVA
Casi in cui la prova dell’errore o malfunzionamento del sistema è semplice:
•
La PA lo ammette
•
L’anomalia è permanente e facilmente riproducibile successivamente
Casi in cui è difficile:
•
L’anomalia è percepita solo dal ricorrente e non è possibile riprodurre con
esattezza le condizioni e l’ambiente in cui il software stava operando al
momento della presunta anomalia  utili le registrazioni globali delle attività
registrate su una sorta di brogliaccio elettronico (c.d. log)
FONDAMENTALE CTU E CTP  ma due esperti ogni volta: informatico + esperto
nel settore specifico in cui il software deve essere utilizzato
Se il provvedimento è radicalmente nullo (art. 21 septies L. 241/90), allora
rilevabile d’ufficio dal Giudice secondo i principi generali
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Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità dell’atto
amministrativo elettronico (cenni)
LA RESPONSABILITA’ EXTRA-CONTRATTUALE DELLA P.A.
Presupposti della responsabilità aquiliana anche in caso di
giudizio amministrativo, ex Cass. SSUU, n. 500/99
Negli anni probatio diabolica della colpa della PA  difficoltà ad
ottenere un risarcimento innanzi al GA
Ancor più difficile se parliamo di a.a.e.:
1. Occorre sempre una doppia consulenza (informatico +
esperto amministrativo)
2. Difficoltà a ricondurre gli errori del software alla PA, dato
che l’algoritmo è spesso creato da ditte private
contrattualmente legate alla PA ma praticamente sempre
sottratte da qualsivoglia responsabilità
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Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità dell’atto
amministrativo elettronico (cenni)
Prima ipotesi: e se mutassimo prospettiva e iniziassimo
a parlare di “responsabilità oggettiva” della PA?
In ossequio al “dovere di assicurare” forse si potrebbe
iniziare a parlare, soprattutto nel momento in cui si
utilizzano
strumenti
“scientifici”
come
quelli
informatici, di responsabilità anche senza colpa
Peraltro, non si allargherebbe l’area della responsabilità
visto il principio fermo della “pregiudizialità
amministrativa” (Puddu)
Non più colpa-risarcimento ma lesione-indennizzo
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Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità dell’atto
amministrativo elettronico (cenni)
Seconda ipotesi: e se iniziassimo a parlare di responsabilità
aggravata (per la PA) sotto il profilo probatorio?
A fronte di un atto illegittimo la responsabilità della PA
dovrebbe quantomeno presumersi (Puddu)
“Responsabilità da contatto sociale qualificato”: La peculiarità
della funzione amministrativa, dettata per la cura
dell'interesse pubblico in considerazione delle oggettive
caratteristiche del "contatto giuridico" stabilito tra
l'amministrazione ed i soggetti coinvolti nella sua attività,
comporta che l'iniziativa del privato, aprendo un
procedimento
amministrativo,
fa
sorgere
obblighi
strumentali della PA  sufficiente l’allegazione da parte del
privato del danno eziologicamente connesso all’adozione o
esecuzione dell’atto  la PA può comunque dimostrare la
propria non colpevolezza per causa non imputabile
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Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità dell’atto
amministrativo elettronico (cenni)
A
sostegno dell’ipotesi di presunzione di
responsabilità della PA vi è anche l’art. 43
c.p.
Nozione oggettiva di colpa: “violazione di leggi,
regolamenti, ordini e discipline”
L’a.a.e. viziato per motivi di legittimità
automaticamente
colposo
poiché
contrastante con norme di legge e/o con i
principi di imparzialità, correttezza e buona
fede ex art. 97 Cost.
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Responsabilità extra-contrattuale della P.A. in caso di invalidità dell’atto
amministrativo elettronico (cenni)
Ultima ipotesi: e se iniziassimo a parlare di “responsabilità
nell’esercizio di attività pericolose” ex art. 2050?
La
natura
“pericolosa”
dell’agere
amministrativo:
“Il
provvedimento non solo viene eseguito dalla PA senza il
preventivo vaglio di autorità giurisdizionali, quanto poi il
ricorso contro l’atto medesimo non importa l’immediata
sospensione dell’esecuzione, salvo che essa non sia
disposta discrezionalmente dal GA. La collettività che si
giova di questo sistema, utile ma rischioso, ne deve pagare
i costi aleatori” (Duni)
Se di “pericolo” si può parlare per l’attività in generale della
PA, a maggior ragione per quella informatica da tempo
definita in dottrina come “pericolosa” (Busnelli)
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Atto amministrativo elettronico:
definizione, vizi, reazioni
Grazie!
Prof. Avv. Marco Mancarella
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