Domanda Lo scrivente consorzio, con riferimento alle procedure in oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti al punto 2.3 lett. b.1) del disciplinare di gara formula il seguente quesito: nel caso di consorzi di cooperative individuate all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.lvo 163/06 i tecnici, gli organi tecnici, gli incaricati dei controlli di qualità, e i soggetti abilitati professionalmente (archeologo, geologo, ingegnere ecc) possono far parte della struttura cooperativa che sarà indicata in sede di gara quale esecutrice dell’appalto in caso di aggiudicazione? Risposta Con riferimento al quesito relativo alle procedure di gara di cui all’oggetto, si rappresenta quanto segue: I consorzi di cooperative di cui all’art. 34 c.1 lett. b) del D.lgs. n. 163/06 per la dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica richiesto al punto 2.3 lett. b.1) del disciplinare di gara possono far ricorso, in conformità al disposto normativo di cui all’art. 102, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 207/2010, al requisito posseduto dalla consorziate e pertanto possono individuare i tecnici, gli organi tecnici, gli incaricati dei controlli di qualità, e i soggetti abilitati professionalmente (archeologo, geologo, ingegnere ecc) nella struttura tecnica della/e società consorziata/e. Domanda Con riferimento alla Procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede di confermare che l’appalto in oggetto è un appalto misto con prevalenza dell’appalto di servizi e che pertanto è consentita la partecipazione di un’ATI verticale nella quale il ruolo di mandataria può essere svolto dal solo soggetto prestatore di servizi 2) Si rileva che il disciplinare di gara prescrive: al punto 2, lett. K2 “Qualora l’appaltatore in forma singola o associata non possieda i requisiti di qualificazione per la predetta categoria deve obbligatoriamente indicare, in sede di gara le predette lavorazioni come subappaltabili, nell’ambito del 30% dell’importo dei lavori afferenti la categoria prevalente”. Al punto 2.2 lett. D) “ai sensi dell’art.92 co.2 del DPR n. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura minima del 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i o dalle imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento ……… Al punto 4, lett.A) quinto capoverso “in tal caso l’impresa associata (mandataria) deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG6 nella misura minima del 40%. Rilevato che l’appalto in oggetto è definito come appalto misto con prevalenza servizi si chiede di confermare che: - il requisito di cui ai punti precedenti deve essere riferito unicamente alla società esecutrice dei lavori e che, pertanto, in ipotesi di ATI verticale non è richiesto che tale requisito sia posseduto anche dalla mandataria esecutrice dei servizi. - Il termine categoria prevalente di cui ai punti precedenti è da intendersi riferito unicamente alla categoria accessoria dei lavori, senza avere valenza generale nell’appalto dove la prestazione principale/prevalente è quella dei servizi. - Il termine “mandataria” usato nei punti precedenti con riferimento ai lavori deve intendersi riferito unicamente al soggetto che eseguirà la prestazione accessoria dei lavori e che, pertanto, esso si riferisce unicamente ad una ipotesi di ATI mista verticale/orizzontale, nella quale i lavori, che sono categoria accessoria nell’ati verticale, saranno, a loro volta, eseguiti da un soggetto raggruppato orizzontalmente, all’interno del quale si potrà identificare una “mandataria” per la sola categoria, accessoria, dei lavori. Risposta 1) L’appalto in oggetto è un appalto misto con prevalenza dei servizi rispetto ai lavori che sono accessori e dunque scorporabili. Conseguentemente capogruppo dell’ATI non può che essere l’operatore economico che concorre per l’esecuzione dei servizi. 2) Si conferma, così come ribadito al capo 2 punto K.2 che per le lavorazioni in categoria OG12 qualora il concorrente singolo o associato non è in possesso del requisito di qualificazione deve indicare, obbligatoriamente, in sede di partecipazione alla gara tali lavorazioni come interamente subappaltabili, nell’ambito della quota del 30% dei lavori in categoria OG6 subappaltabili. 3) Con riferimento al requisito di cui al Capo 2.2 lett. d) relativo alla cifra d’affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta o indiretta, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla G.U.C.E., tale requisito dovrà essere posseduto da una impresa associata nel raggruppamento concorrente, oppure da più imprese associate che intendono associarsi per l’esecuzione dei lavori ed in tale caso la Capogruppo dell' ATI che eseguirà i lavori dovrà possedere il requisito per una percentuale almeno pari al 40%, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti che eseguiranno i lavori, ciascuna nella misura minima del 10% del requisito richiesto all’intero raggruppamento che si qualifica per l’esecuzione dei lavori. 4) Con riferimento al requisito di cui al Capo 4 lett. a) quinto capoverso relativo al possesso dell’attestazione Soa in categoria OG6 classifica VIII, tale requisito dovrà essere posseduto da una impresa associata nel raggruppamento concorrente, oppure da più imprese associate che intendono associarsi per l’esecuzione dei lavori ed in tale caso la Capogruppo dell' ATI che eseguirà i lavori dovrà possedere il requisito per una percentuale almeno pari al 40%, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti che eseguiranno i lavori, ciascuna nella misura minima del 10% del requisito richiesto all’intero raggruppamento che si qualifica per l’esecuzione dei lavori. 5) I requisiti di cui ai precedenti punti sono riferiti agli operatori singoli o associati che concorrono per l’esecuzione dei soli lavori, pertanto alla capogruppo dell’ATI mista che concorre solo per l’esecuzione dei servizi principali e non per l’esecuzione dei lavori accessori non è richiesto il possesso dei predetti requisiti. 6) Quando il disciplinare di gara si riferisce alla categoria prevalente OG6 la indica con riferimento ai soli lavori e la definisce prevalente rispetto alla categoria OG12 che è scorporabile ed interamente subappaltabile. 7) In ogni caso, in presenza di ATI di tipo misto i requisiti di qualificazione devono essere posseduti come segue: 8) impresa mandataria: deve possedere la qualificazione per le prestazioni principali (servizi) e per un importo adeguato al 40% dell’importo cui deve far fronte l’intera subassociazione orizzontale che intende assumere l’esecuzione delle prestazioni principali (servizi); 9) Impresa mandante o imprese mandanti che intendono assumere l’esecuzione delle prestazioni principali (servizi): devono possedere la qualificazione per le suddette prestazioni principali per un importo almeno adeguato alla misura del 10% dell’importo cui deve far fronte l’intera sub-associazione orizzontale che intende assumere l’esecuzione delle prestazioni principali (servizi), ferma restando la copertura dell’intero importo: 10) Imprese mandanti che intendono assumere l’esecuzione dei lavori accessori: devono possedere la qualificazione richiesta per l’esecuzione di tali lavorazioni; 11) La qualificazione per le lavorazioni accessorie può essere posseduta per intero da una delle imprese associate oppure, anche da più di una impresa mandante, con la condizione che almeno una di esse (da considerarsi mandataria della sub-associazione orizzontale che intende assumere l’esecuzione delle lavorazioni accessorie) possieda la qualificazione nella categoria OG6 nella misura minima del 40%, e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese associate in qualità di mandanti della sub-associazione orizzontale che intende assumere l’esecuzione delle lavorazioni accessorie, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, fermo restando la copertura dell’intero. Domanda Nell’ipotesi della partecipazione alla gara di un ATI di tipo verticale, nella quale una o più soggetti associati si riservano l’esecuzione del servizio di ispezione perdite (servizio Principale) ed una o più imprese associate si riservano l’esecuzione dei lavori secondari (scorporabili); in relazione a quanto previsto al Capo 2.2, lett. d), ed al capo 4, lettera a), del disciplinare di gara; nel presupposto che l’ATI nel suo complesso deve comunque possedere il 100% dei requisiti richiesti; si chiede conferma che la capogruppo – unica dell’ATI deve essere il soggetto in possesso di almeno il 40% dei requisiti attinenti il servizio principale e che l’impresa associata per la sola esecuzione dei lavori scorporabili assume necessariamente il ruolo di mandante. Sempre nell’ipotesi della partecipazione alla gara di una ATI di tipo Verticale: in relazione a quanto previsto al Capo 2.2, lettera d), ed al Capo 4, lettera a), del disciplinare di gara; si chiede conferma che il riferimento ai limiti di possesso del 40% dei requisiti attinenti l’esecuzione dei lavori, deve essere inteso che almeno una impresa associata (mandante e non necessariamente mandataria) deve avere il 40% dei requisiti attinenti i lavori e cha la restante percentuale, fino al 100%, deve essere posseduta dalle altre imprese associate (mandanti) per l’esecuzione dei lavori, ciascuna nella misura minima del 10%. Risposta Con riferimento al quesito trasmesso a mezzo fax in data 5 gennaio 2012 si rappresenta quanto segue: Per quanto concerne la comprova dei requisiti di cui al Capo 2.2 lett.b) relativo al fatturato globale d' impresa, di cui al Capo 2.2 lett. c) relativo al fatturato per servizi di ispezione perdite, di cui al Capo 2.3 lett. a) relativo all' elenco dei servizi di ispezione perdite, tali requisiti dovranno essere dimostrati per una quota pari al 100% dall' operatore economico mandatario del raggruppamento o da più imprese associate che intendono associarsi per l’esecuzione del servizio ed in tale ultimo caso la capogruppo deve possedere i requisiti per una percentuale almeno pari al 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla mandante o dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% del requisito richiesto all’intero raggruppamento che si qualifica per l’esecuzione dei servizi. Il requisito di cui al Capo 2.3 lett. b) relativo al possesso, ovvero alla disponibilità piena sin dal momento della consegna del servizio, delle attrezzature, mezzi d' opera ed equipaggiamento tecnico necessari per l' espletamento dei servizi di ispezione perdite, nonché il requisito relativo all' indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità, tale requisito deve essere dimostrato per l’intero dall' operatore economico che concorre per i soli servizi o da ciascuna delle imprese che intendono associarsi per l’esecuzione del servizio. Il requisito di cui al Capo 2.3 lett. b.1) relativo ai tecnici e agli organi tecnici, facenti direttamente capo al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità, nonché relativo alla struttura operativa che dovrà essere costituita dai sottoelencati soggetti professionalmente abilitati, muniti dall' iscrizione al relativo albo ave richiesto: un archeologo, un geologo, un ingegnere civile idraulico con comprovata esperienza - curriculum- (almeno quinquennale) in attività di progettazione e realizzazione di manutenzione sulle reti idriche, non essendo frazionabili possono essere posseduti interamente da un solo operatore economico associato o cumulativamente da tutte le imprese associate nell' ATI che concorre per l’esecuzione dei servizi. Diversamente il requisito di cui al Capo 2.2 lett. d) relativo alla cifra d' affari e il requisito di cui al capo 2.3 lett.c) relativo al possesso dell' attestazione SOA, tali requisiti dovranno essere posseduti da una impresa associata nel raggruppamento concorrente, oppure da più imprese associate che intendono associarsi per l’esecuzione dei lavori ed in tale caso la Capogruppo dell' ATI che eseguirà i lavori dovrà possedere il requisito per una percentuale almeno pari al 40%, la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti che eseguiranno i lavori, ciascuna nella misura minima del 10% del requisito richiesto all’intero raggruppamento che si qualifica per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, in presenza di ATI di tipo misto i requisiti di qualificazione devono essere posseduti come segue: a) impresa mandataria: deve possedere la qualificazione per le prestazioni principali (servizi) e per un importo adeguato al 40% dell’importo cui deve far fronte l’intera sub-associazione orizzontale; b) Impresa mandante o imprese mandanti che intendono assumere l’esecuzione delle prestazioni principali (servizi): devono possedere la qualificazione per le suddette prestazioni principali per un importo almeno adeguato alla misura del 10% dell’importo cui deve far fronte l’intera subassociazione orizzontale, ferma restando la copertura dell’intero importo: c) Imprese mandanti che intendono assumere l’esecuzione dei lavori accessori: devono possedere la qualificazione richiesta per l’esecuzione di tali lavorazioni; d) La qualificazione per le lavorazioni accessorie può essere posseduta per intero da una delle imprese associate oppure, anche da più di una impresa mandante, con la condizione che almeno una di esse (da considerarsi mandataria della sub-associazione orizzontale che intende assumere l’esecuzione delle lavorazioni accessorie) possieda la qualificazione nella categoria OG6 nella misura minima del 40%, e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese associate in qualità di mandanti della sub-associazione orizzontale che intende assumere l’esecuzione delle lavorazioni accessorie, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, fermo restando la copertura dell’intero. Domanda Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. In relazione alla possibilità di ricorrere all’avvalimento: a)in una costituenda ATI di prestatori di servizi, può uno dei soggetti costituenti quest’ultima essere ausiliario per uno o più prestatori di servizi facenti parte della stessa ATI costituenda? b) può un soggetto, individuato ed indicato da una costituenda ATI quale subappaltatore, essere ausiliario per un soggetto facente parte della costituenda ATI stessa? 2. In relazione a quanto richiesto al punto 2.2 lettera a) del Disciplinare di Gara: se uno dei concorrenti facenti parte dell’ATI è in grado di fornire una sola referenza bancaria, in quanto ha rapporti con un unico istituto bancario, si chiede se è equivalente fornire l’ultimo bilancio approvato e depositato alla C.C.I.A.A. a completamento del requisito richiesto? Risposta L’istituto dell’avvalimento ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 163/06 prevede che un concorrente possa far affidamento per intero su un requisito posseduto da un altro concorrente. Ciò detto, è legittimo nell’ambito di una ATI l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, pertanto un’impresa raggruppata può soddisfare il requisito ad essa richiesto (pro quota) avvalendosi di un’altra impresa (art. 49 co. 1 del D.lgs. n. 163/06), sia esterna al gruppo che facente parte dello stesso. E’ altresì, necessario però accertare che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall’impresa avvalsa in misura sufficiente a consentire sia la sua partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I. sia la partecipazione alla stessa gara dell’impresa avvalente nell’ambito del medesimo R.T.I.. Pertanto l’impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un’altra partecipante al raggruppamento, deve possedere i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, essendo escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta. Con riferimento al secondo dei quesiti esposti si rinvia al disposto normativo di cui all’art. 49, comma 10 del D.lgs. n. 163/06 che testualmente recita “ l’impresa ausiliaria può assumere anche il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.” Infine con riferimento al terzo ed ultimo quesito si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D.lgs. n. 163/06, così come esplicitamente richiamato nel disciplinare di gara. Domanda Si richiede il file editabile del computo metrico relativo al progetto risanamento reti area sud. Risposta Il file editabile del computo metrico è a disposizione presso la copisteria supertecnica, all’indirizzo indicato nel disciplinare di gara, ed è acquisibile con l’acquisto del progetto. Domanda Nell’ipotesi della partecipazione di un’ATI di tipo verticale, nella quale la mandataria possieda il 100% dei requisiti richiesti per il servizio principale e la mandante il 100% dei requisiti richiesti per l’esecutore dei lavori, si chiede se trova giusta applicazione la conseguente suddivisione delle quote all’interno del suddetto raggruppamento, che vede partecipe la mandataria con il 20% del totale dell’appalto e la mandante con l’80%. Risposta L’appalto in oggetto è un appalto misto con prevalenza dei servizi rispetto ai lavori che sono accessori e dunque scorporabili. Conseguentemente in caso di ATI verticale dove, come nel caso di specie da voi rappresentato, la capogruppo dell’ATI possiede il 100% dei requisiti richiesti per il servizio principale e la mandante il 100% dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori accessori, la forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale è rispettata. Domanda Nell’elaborato analisi relativo alla gara del Centro sud non risultano due fogli finali è possibile averne copia? Risposta Per mero errore non sono state allegati i due fogli finali che sono comunque presenti nell’omonimo elaborato relativo alla gara di centro Nord. Comunque i due fogli di analisi sono allegati nel nostro sito internet nella sezione relativa alla gara che riporta il seguente oggetto: Progetto per “lavori e servizi di Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e concorrenti alla riduzione delle perdite – Centro Sud e l’allegato è denominato << schede analisi.>> Domanda Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, si chiede il seguente chiarimento: Nell'ipotesi di partecipazione alla gara in associazione temporanea di imprese di tipo verticale, dove le imprese mandanti che intendono assumere I'esecuzione dei soli lavori sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2 lettera d) del bando di gara, (cifra di affari ottenuta con lavori svolti) nelle seguenti percentuali: - mandataiaT3 Yo - mandante 13 o/o - mandante 14 o/o si chiede, se il requisito di cui al punto 2.3 lettera c) (Attestato di qualificazione SOA nella categoria OG6) debba essere posseduto obbligatoriamente nelle stesse percentuali di cui al punto 2.2 lettera d), oppure se sia possibile partecipare nell'associazione con quote diverse cioe: - mandataria 60Yo isuizione SOA posseduta cat. OG6 class. VII; - mantante 29Yo iscrizione SOA posseduta cat. OG6 class. V; - mandante 17%o iscnzione SOA posseduta cat. OG6 class. VI. Risposta Con riferimento al quesito sopra riprodotto si rappresenta che i requisiti di qualificazione devono essere valutati in base alle quote di partecipazione all’ATI e che i lavori devono essere eseguiti nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ciò detto si rappresenta che nel caso da voi riportato l’impresa mandante che partecipa nell’ATI con la quota del 29% non possiede il requisito di qualificazione corrispondente vale a dirsi (attestazione SOA per classifica adeguata VI). Inoltre la quota di qualificazione della mandante con riferimento al requisito della cifra d’affari circoscritta al 13% non corrisponde alla quota (29%) indicata ai fini della partecipazione all’ATI. Domanda Risposta Con riferimento al quesito a margine si rappresenta che, come detto nel disciplinare di gara, i servizi ! Attenzione: al Capo 2 lett. l) e m) della parte Prima del Disciplinare di gara per mero refuso di stampa sono riportate le parole “firma digitale” che non sono da prendersi in considerazione e sono da ritenersi cancellate. Risposta Con riferimento al quesito a margine si rappresenta che il concorrente nella dichiarazione di cui al capo 2.3 lett. b.1) deve dare atto che la struttura operativa sarà costituita da soggetti professionali abilitati, muniti dall’iscrizione al relativo albo ove richiesto e fra questi anche la figura dell’archeologo e del geologo, per i quali si conferma come da vostra richiesta che dovranno essere indicate le generalità complete e le qualifiche professionali e gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale ove esistente e la data della predetta iscrizione, e che in caso di aggiudicazione verrà conferito incarico ai sensi dell’art. 2222 del c.c. senza che essi siano dipendenti consulenti o collaboratori delle strutture partecipanti. Domanda In merito al fatturato per servizi di ispezione perdite, richiesto al punto 2.2 Requisiti di ordine Speciale: Capacità Economica – Finanziaria, relativi agli ultimi 4 esercizi annuali (2007 – 2010), qualora non in possesso di certificazioni di regolare esecuzione firmati dalla Committenza attestanti l’espletamento di servizi di ispezione perdite nel quadriennio 2007/2010, è possibile secondo quanto sancito dalla determina n. 20/03 dalla Autorità dei Lavori Pubblici, dimostrare l’effettivo fatturato e la buona esecuzione dei servizi in altri modi quali ad esempio: la produzione dei contratti corredati da fatture, stati di avanzamento dei servizi, provvedimenti della stazione appaltante di conferimento dell’incarico e di pagamento delle prestazioni? Il tutto al fine del rispetto del principio di avere la massima possibile partecipazione di soggetti idonei alla soddisfazione dell’interesse pubblico che l’Amministrazione deve perseguire. Risposta Con riferimento al quesito a margine si rappresenta che la determina dell’Autorità di Vigilanza n. 20/2003 da voi indicata si riferisce alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica dei servizi di progettazione. Nel caso di specie si parla di servizi di ispezione perdite che non sono servizi di progettazione e pertanto per questi servizi i summenzionati requisiti non possono essere dimostrati in altri modi diversi da quanto prevede la legge e da quanto previsto nel disciplinare di gara.