Diritto dell’informatica 2
(Informatica giuridica)
Prof. Avv. Marco Mancarella
Professore Aggregato di Informatica giuridica
Vice Direttore Laboratorio di eGovernment – UniSalento
Direttivo AIGA Lecce
L’evoluzione tecnologica da
sempre influenza ed
orienta quella giuridica
(Pascuzzi)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Argomenti di Corso:
•Le politiche di eGovernment in Europa e Italia
•Cosa si intende per “Amministrazione digitale”
•Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
•I nuovi diritti nel CAD
•Il Sistema Pubblico di Connettività
•Il documento informatico
•Le firme elettroniche
•Il Certificatore
•Rilevanza giuridica e probatoria del documento informatico
•La trasmissione informatica dei documenti
•La Posta Elettronica Certificata (PEC)
•I dati della Pubblica Amministrazione: sicurezza e accesso
•I siti della Pubblica Amministrazione
•L’eProcurement e i contratti online della P.A.
•Le Carte elettroniche
•Il riuso del software
•Il telelavoro
•Gli appalti elettronici
•Il processo telematico: civile, penale, amministrativo
•L’atto amministrativo elettronico
•I vizi di legittimità dell’atto amministrativo elettronico
•La tutela giurisdizionale avverso l’atto amministrativo elettronico illegittimo
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Testi di riferimento:
• Wanda D’Avanzo, L’e-government,
Movimedia, Lecce, 2007
• Dispense a cura del docente
inviate tramite mailing list
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Norme su:
http://leg.unisalento.it/
“normative”
Ma inviate anche tramite mailing..
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Siti di approfondimento su:
http://leg.unisalento.it
“Links”
In particolare:
www.funzionepubblica.it
www.riformabrunetta.it
www.cnipa.it
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Recapiti docente:
Studio c/o stanza 11/A, primo piano,
Palazzo Parlangeli
Tel. 0832-294716
E-mail:
[email protected]
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eGovernment
“e” = electronic
+
“government” = governo
“governo elettronico”
Ma troppo superficiale e letterale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
ROMANO – MARASSO - MARINAZZO
“L’ottimizzazione continua nell’erogazione dei
servizi, nella partecipazione dei cittadini, nella
governance, attraverso la trasformazione delle
relazioni interne ed esterne per mezzo delle
tecnologie, di Internet e dei nuovi mezzi di
comunicazione di massa, combinati con i
cambiamenti organizzativi e le nuove professionalità
richieste per migliorare i servizi pubblici e i processi
democratici, il tutto finalizzato a supportare le
politiche pubbliche”
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
QUATTRO MODELLI:
G2C (Government to Citizen) riguarda lo sviluppo di servizi
con destinatario il singolo individuo in quanto cittadino
G2B (Government to Business) riguarda invece lo sviluppo
dei servizi governativi con destinatari le imprese e gli attori
economici
G2E (Government to Employee) riguardante lo sviluppo dei
servizi in seno alla stessa Amministrazione con destinatari gli
impiegati ed i funzionari
G2G (Government to Government) riguardante, infine, lo
sviluppo di servizi e applicazioni volti ad instaurare o
migliorare la collaborazione e la cooperazione tra i servizi
delle diverse istituzioni governative
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In Europa:
• Libro Bianco del 1993 (“Rapporto Delors”):
prima
attenzione alla società dell’informazione
• Piano di azione “eEurope 2002”
(trienno 2000-2002)– Lisbona
• Piano di azione “eEurope 2005”
(triennio 2003-2005)– Siviglia
• Programma “i2010”
(2006 – 2010)
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Obiettivi “i2010”:
1. internal market
2. investment in Ict research and
innovation
3. inclusion
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In Italia tre fasi:
1. dal 2001 al 2003 (primi progetti per
120 mln)
2. fino al 2005 (ampliamento)
3. ad oggi ancora in corso, avviatasi
con l’approvazione nel 2005 del
Codice dell’Amministrazione
Digitale (DLgs n. 82/2005)
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L. COST. N. 3/2001
Riforma del titolo V
Art. 117, comma 2, lett. r)
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
r) ..coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale..
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Problemi interpretativi:
Ma il “coordinamento
informatico” copre l’intera
informatizzazione della
PA?
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
C. Cost. nn. 31/2005 – 240/2007
La potestà esclusiva statale non
deve sconfinare in altre potestà
legislative regionali, come
l’organizzazione
amministrativa, tranne se non
indispensabile e previo accordo
con le autonomie
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Non si può vietare alle
regioni di dotarsi di
proprie infrastrutture o
organizzare
autonomamente i propri
servizi informatici
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
CONCLUSIONE:
La lett. r) non copre tutto il
settore
dell’informatizzazione
amministrativa!
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Primi passi
dell’amministrazione
digitale in Italia
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Legge n. 241/1990
Art. 22
Documento amministrativo è ogni
rappresentazione grafica,
cinematografica, elettromagnetica o
di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni,
formati dalle PPAA o comunque
utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
DLgs. n. 39/1993
Nasce l’Autorità informatica per la PA
(AIPA)
DLgs. n. 196/2003
Centro Nazionale per l’Informatica nella PA
(CNIPA)
DLgs. n. 177/2009
Oggi DigitPA
www.cnipa.it
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Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Legge n. 59/1997
Art. 15,comma 2
Gli atti, dati e documenti formati dalla
PA e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti
stipulati con le medesime forme,
sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
DPR attuativo n. 513/1997
(prof. D. A. Limone)
Varie altre normative sino al
2005
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Legge delega n. 229/2003
Art. 10
- CAD (D.Lgs. n. 82/2005)
- SPC (Sistema Pubblico di
Connettività) e RIPA (Rete
Internazionale della PA)
(DLgs. n. 42/2005)
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Parere CdS – sez. cons.
n. 11995 su schema CAD
• CAD non esaustivo (manca giustizia
telematica, procedimento amm. elettr.,
ecc.)
• Niente sanzioni
• Nessuna attenzione al cd. digital divide
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Il CAD entra in vigore il 1
gennaio 2006
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
D.Lgs. n. 159/2006
Disposizioni integrative e
correttive al CAD
Parere CdS – sez. cons.
n. 31/2006
Medesime critiche del precedente
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Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 1 CAD: definizioni
Art. 2 CAD: ambito di
applicabilità
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 2 – comma 2 CAD
Le disposizioni del presente codice si
applicano alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che
sia diversamente stabilito, nel rispetto della
loro autonomia organizzativa e comunque
nel rispetto del riparto di competenza di cui
all'articolo 117 della Costituzione
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
D.Lgs. n. 165/2001 – art. 1 – comma 2
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti
e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 2 – comma 2-bis CAD
Tutte le disposizioni previste dal presente
codice per le pubbliche amministrazioni si
applicano, ove possibile tecnicamente e a
condizione che non si producano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica
ovvero, direttamente o indirettamente,
aumenti di costi a carico degli utenti, anche
ai soggetti privati preposti all’esercizio di
attività amministrative
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Art. 2 – comma 3 CAD
Le disposizioni di cui al capo II concernenti i
documenti informatici, le firme
elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le
scritture, le disposizioni di cui al capo
III, relative alla formazione, gestione, alla
conservazione, nonché le disposizioni di cui
al capo IV relative alla trasmissione dei documenti
informatici si applicano anche ai
privati
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Art. 2 – comma 4 CAD
Le disposizioni di cui al capo V, concernenti
l'accesso ai documenti informatici, e la
fruibilità delle informazioni digitali si
applicano anche ai gestori di servizi
pubblici ed agli organismi di diritto
pubblico
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
“concessione di servizi” (art. 3 Codice dei
Contratti Pubblici):
è un contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di
servizi, ad eccezione del fatto che il
corrispettivo della fornitura di servizi
consiste unicamente nel diritto di
gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO (art. 2 Codice Contratti):
qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi
di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al
controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da
membri dei quali più della metà è designata dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di
diritto pubblico
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Addentriamoci nel CAD..
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Artt. 3 – 11
Diritti dei cittadini e delle
imprese
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3. Diritto all'uso delle tecnologie
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere
l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le
pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali
nei limiti di quanto previsto nel presente codice
1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni
regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed
organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia
normativa
1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al
comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
espressione del principio di buon andamento dell’attività
amministrativa di cui all’art. 97 Cost., e pertanto si può
ritenere che sia costituzionalmente protetto
allora difficile comprendere comma 1-bis che subordina
l’applicazione di quello che definisce non più un diritto
ma un principio nei confronti delle Amministrazioni
regionali e locali alla disponibilità di adeguate risorse
tecnologiche ed organizzative, e prevede anche che
venga rispettata, nell’applicazione di tale principio, la
loro autonomia normativa
UN DIRITTO SOGGETTIVO PER LE AMMINISTRAZIONI
STATALI SI TRASFORMA IN INTERESSE LEGITTIMO
PER GLI EELL
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Sezione Consultiva CdS n. 11995/2005
la posizione tutelata dall’art. 3 debba configurarsi,
sia nei confronti delle Amministrazioni statali
che riguardo le Amministrazioni regionali e
locali, come un puro interesse legittimo, in
quanto la potestà organizzatoria della PA, nel
caso in questione esercitata nel decidere i
mezzi tecnici utili a garantire il colloquio
telematico, è da ritenersi esercizio di potestà
autoritativa, a fronte del quale non può che
sussistere una mera situazione di interesse
legittimo in capo al cittadino
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Dal comma 1 sono esclusi i
“gestori di pubblici servizi
locali”!
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Diversa tutela giudiziaria:
1.
Diritto soggettivo:
- ricorso nei termini di prescrizione
- contenuto risarcitorio e ordinatorio
2. Interesse legittimo:
- termini decadenziali
- solo annullamento atto e risarcimento,
l’adeguamento della PA al “principio” è
rimesso all’ente inadempiente
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È giuridicamente logico?
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Sentenza TAR Lecce
n. 1153/2009
“Click Day”
lesione interesse pretensivo alla valutazione della domanda
secondo criteri correttamente applicati
www.giustizia-amministrativa.it
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Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo
informatico
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il
diritto di accesso ai documenti amministrativi sono
esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli
59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle
pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione se formato ed
inviato nel rispetto della vigente normativa
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Art. 5. Effettuazione dei pagamenti con
modalità informatiche
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le
pubbliche amministrazioni centrali con
sede nel territorio italiano consentono
l'effettuazione dei pagamenti ad esse
spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione
es. libretto assegni elettronico o moneta elettronica (smartcard)
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DIRETTIVA 2009/110/CE
«qualsiasi valore monetario immagazzinato
elettronicamente o magneticamente
rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso dietro
ricevimento di fondi per effettuare operazioni
di pagamento ... e accettato da persone fisiche
o giuridiche diverse dall'emittente»
sia la moneta elettronica detenuta su un
dispositivo di pagamento sia quella
memorizzata a distanza su un server e gestita
tramite un conto specifico
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Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta
elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di
documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno
richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia
diversamente stabilito
2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà
di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica
certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale
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Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 77 Codice dei Contratti
(DLgs. n. 163/2006)
Nelle procedure concorsuali
comunicazioni con operatore economico
via mail se, obbligatoriamente:
1. Inserito nel bando
2. PEC per le PA obbligate
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7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione
dell'utenza
1. Le PPAA centrali provvedono alla
riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi;
a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, sulla base
di una preventiva analisi delle reali esigenze dei
cittadini e delle imprese, anche utilizzando
strumenti per la valutazione del grado di
soddisfazione degli utenti…
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Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con
particolare riguardo alle categorie a rischio di
esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni
9. Partecipazione democratica elettronica
1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore
partecipazione dei cittadini, anche residenti
all'estero, al processo democratico e per facilitare
l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali
che collettivi
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
10. Sportelli per le attività produttive
1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i
propri servizi verso l'utenza anche in via telematica
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze,
dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso
dall'utente in via telematica e sono integrati con i
servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni….
www.impresa.gov.it
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Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
IL DOCUMENTO
INFORMATICO E LE
FIRME ELETTRONICHE
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Legge n. 59/1997
Art. 15,comma 2
Gli atti, dati e documenti formati dalla
PA e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti
stipulati con le medesime forme,
sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
DPR attuativo n. 513/1997
(prof. D. A. Limone)
DPR n. 445/2000
(modificato da Direttiva 1999/93/CE
sulle firme elettroniche)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Definizione di documento
informatico – DPR n. 513/97
“La rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti”
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
3 forme di firma elettronica (C.A.D., art. 1):
1) firma semplice
2) firma qualificata
(certificato)
3) firma qualificata digitale
(certificato e crittografia asimmetrica)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Art. 20 CAD
(comma 1)
documento informatico valido e rilevante a tutti gli effetti
di legge
(comma 1 bis)
il requisito della forma scritta e' liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive del
doc. inf. di qualita', sicurezza, integrita' ed
immodificabilita’ (doc. senza firma elet. o con firma elet.
semplice)
(comma 2)
Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il
requisito legale della forma scritta (art. 1350 c.c.)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Ergo:
Documento inf. non firmato o con firma
elet. semplice rileva solo a fini probatori
(art. 2712 c.c.)
Liberamente valutabile dal giudice
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Documento inf. con firma qualificata rileva
a fini sostanziali (art. 2702 c.c.)
Piena prova sino a querela di falso
Se il certificato è scaduto è come se
mancasse la sottoscrizione
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
23 CAD
Copie di atti e documenti informatici.
2. I duplicati, le copie, gli estratti del
documento informatico, anche se
riprodotti su diversi tipi di supporto, sono
validi a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle vigenti regole tecniche
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
C.A.D., art. 34
1) atti aventi rilevanza interna: qualsiasi delle tre
tipologie di firma
2) atti aventi rilevanza esterna: nessuna
indicazione
ma dall’impianto del C.A.D., confermato dal Codice
dei Contratti, si evince netta predilezione del
legislatore per la firma digitale e firma elettronica
qualificata
(es. artt. 21 e 65)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Buona parte della giurisprudenza
si discosta dal C.A.D.:
riconosce valore giuridico agli atti
aventi rilevanza esterna non
sottoscritti con firma
qualificata/digitale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
T.R.G.A. Bolzano n. 63/2008
T.A.R. Veneto n. 3920/2007
in una procedura concorsuale hanno
pieno valore giuridico i chiarimenti
forniti via e-mail (firma elettronica
semplice) dalla stazione appaltante ad
una ditta partecipante
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
T.A.R. Lecce n. 526/2008
l’invio all’appaltatrice di una semplice
e-mail (firma elettronica semplice) con
indicazioni in merito all’esecuzione
dell’appalto è atto utile a comprovare
il perfezionamento di un contratto di
affidamento servizi
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
C.d.S., sez. IV, n. 296/2008
ammissibile l’azione proposta da
un’associazione di comuni per l’annullamento
della determinazione negativa, esternata
attraverso un messaggio informatico prodotto
automaticamente dal programma (assenza di
firma digitale/qualificata) predisposto per la
gestione elettronica dei procedimenti di
iscrizione all’albo nazionale degli enti di
servizio civile
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Altra giurisprudenza più vicina al dettato
del C.A.D. in tema di firma
digitale/qualificata
T.A.R. Lazio n. 1129/2008
non si può effettuare un’autodichiarazione
attraverso una semplice e-mail (firma elett.
semplice)
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
T.A.R. Lazio n. 11404/2007
la mera copia di un bilancio societario
trasmessa per e-mail (firma elettr.
semplice) dalla Camera di Commercio
non equivale a copia autentica del
documento
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
T.A.R. Napoli n. 664/2008
se in una gara di appalto è prevista
la produzione della documentazione
su supporto informatico deve
sempre esser apposta la firma
digitale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
T.A.R. Toscana n. 411/2008
una nota inviata via e-mail
(firma elett. semplice) non
detiene i requisiti formali di
un parere ministeriale
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Riflessioni:
notevole discrasia tra valore della
firma elettronica semplice in base al
C.A.D. e valore riconosciuto da
buona parte della giurisprudenza
amministrativa
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
IL PROTOCOLLO INFORMATICO
Art. 1 DPR n. 428/1998
“L’insieme delle risorse di calcolo, degli
apparati, delle reti di comunicazione e
delle procedure informatiche utilizzate
dalle amministrazioni per la gestione dei
documenti”
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
In ogni PA si devono individuare una o
più AOO (Aree Organizzative
Omogenee)
• Ognuna con p.i. (impronta) e registro
informatico
• Ognuna con un responsabile
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41 CAD - Procedimento e fascicolo informatico
2-bis. Il fascicolo informatico direttamente consultato
ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel
Procedimento
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
42 CAD - Dematerializzazione dei documenti delle
pubbliche amministrazioni
1. Valutazione costi e benefici delle PA per il
recupero su supporto informatico dei documenti e
degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o
opportuna la sostituzione degli archivi cartacei con
archivi informatici
43 CAD - Riproduzione e conservazione dei
documenti
1. I documenti ove riprodotti su supporti
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
I siti web
della PA
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
Problema:
ad oggi comunicazione pubblica
online non bidirezionale
Spontaneismo
Prevalenza siti vetrina
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
RUOLO URP:
• L. 150/2000
• Art. 59 DPR 445/2000
• Art. 11 D.Lgs. 165/2001
• Direttiva PCDM 9.12.2002
Realmente rispettati?
Es. Comune Lecce
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Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
CAD (D.Lgs. 82/2005):
Art. 3: Diritto all’uso delle tecnologie
Art. 9: Partecipazione democratica
elettronica
Art. 53: Caratteristiche necessarie portali
istituzionali
Art. 54: Contenuto minimo portali
istituzionali
Realmente rispettati?
Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
ACCESSIBILITA’:
•
Circolare Min. Funz. Pubb. 3/2001 (usabilità
siti)
•
L. 4/2004
•
D.P.R. 75/2005
•
D.M. 8 luglio 2005 (22 requisiti per i siti)
Realmente rispettati?
www.pubbliaccesso.it - www.w3c.it
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ACCESSIBILITA’:
•
Circolare Min. Funz. Pubb. 3/2001 (usabilità
siti)
•
L. 4/2004
•
D.P.R. 75/2005
•
D.M. 8 luglio 2005 (22 requisiti per i siti)
Realmente rispettati?
www.pubbliaccesso.it - www.w3c.it
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ACCESSIBILITA’ DISABILI:
•
L. 4/2004 (anche responsabilità dirigenziale)
•
D.P.R. 75/2005
•
D.M. 8 luglio 2005
•
Art. 17 CAD
Diritto soggettivo ex art. 4 L. 4/2004
Realmente rispettati?
Possibile impugnazione acquisti beni informatici
Possibile nullità contratti appalto per siti web
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VALUTATORI ACCESSIBILITA’:
• Delibera CNIPA 25/2005
10 in tutta Italia!
Quale reale funzione? Solo 55 PA con
bollino!
Es. nel pubblico, sito web UniSalento
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Istanze, dichiarazioni, documenti trasmessi
online o compilati dal cittadino sul sito
web pubblico :
• Art. 65 CAD  occorre firma digitale o
CEI o CNS
Realmente rispettato?
Mai, e prassi e giurisprudenza assecondano
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Pubblicità legale atti online:
•
Art. 54, c. 4 bis, CAD  solo nei casi “previsti
dall’ordinamento”
Ancora non preso in considerazione
Ma a breve
articolo 32, comma 5, legge 2009, n. 69:
A decorrere dal 1º luglio 2010 le pubblicazioni PA
effettuate in forma cartacea non hanno effetto
di pubblicità legale
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Conformità atti online agli originali cartacei:
• Art. 54, c. 4, CAD  presunta garanzia
P.A.
Realmente rispettato?
Risponde mai qualcuno per la non
conformità?
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..giurisprudenza
confusionaria…
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C.d.S. n. 1949/2007
la difformità tra il bando pubblicato
sulla G.U.C.E. e quello apparso sul
sito web dell’Amministrazione,
concretizzatesi nella previsione, in
seno alla sola versione web, di taluni
requisiti a pena di esclusione,
comporta l’illegittimità della
procedura
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Giurisprudenza che nega valore alla
pubblicazione di atti in rete
T.A.R. Sardegna n. 2241/2007
la pubblicazione sul sito internet della
Regione delle cartografie allegate al P.P.R.
non è idonea a far decorrere i termini per
l’impugnazione, non essendo con tale
mezzo garantita l’autenticità del documento
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Riflessioni:
incertezza in ordine al
valore della
pubblicazione atti
online
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Potenziali effetti mancato
rispetto normativa siti:
• devalorizzazione dati
• illegittimità
elettr.
atti
amm.
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Es. appalti
informatici
(D.Lgs. 163/2006)
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Legge 18 marzo 2008, n. 48:
"Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla criminalità informatica
(Budapest 23 novembre 2001)“
www.altalex.com
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Nuovi reati, connessi, in
caso di siti web, alla
scarsa sicurezza del
portale..
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Sicurezza dati e sistemi:
• Art. 51 e 71 CAD
• Obiettivo 24
Piano eGov 2012 (SPC)
Ma ad oggi?
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Es. art. 635 ter c.p.:
“Danneggiamento di
informazioni, dati e
programmi informatici
utilizzati dallo Stato o
comunque di pubblica utilità”
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Es. art. 635 quinquies c.p.:
“Danneggiamento di
sistemi informatici o
telematici di pubblica
utilità”
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..delicatezza
questione penale
nell’ottica del
federalismo fiscale
digitale..
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Art. 119 Cost.  INATTUATO
autonomia e responsabilizzazione finanziaria EELL
Ausilio ICT (in base ai principi governativi):
1. accesso personale all’anagrafe tributaria
2. monitoraggio anti-evasione
3. trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata e di
spesa
..e se alterazione dati o danneggiamento sist. inform.??
http://www.governo.it/governoinforma/dossier/federalismo_fi
scale/index.html
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..il futuro
prossimo..
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Direttiva n. 8/2009
Brunetta
• eliminazione “sottobosco” siti
pubblici, solo “.gov.it”
• Linee guida e Vademecum per
siti pubblici entro 90 gg.
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DPCM 6 maggio 2008:
Modello Unico Digitale per
l’Edilizia
• Piena applicazione art. 3 CAD?
• Superamento principio del
doppio invio?
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..ai posteri
l’ardua
sentenza!
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Grazie!
Prof. Avv. Marco Mancarella
[email protected]
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