Ufficio stampa
Rassegna stampa
venerdì 12 ottobre 2012
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INDICE
Il Resto del Carlino Bologna
ANZOLA, GIORNATA PER IL CILENTO
12/10/12
3
Cultura e turismo
Il Sole 24 Ore
Congelati i contratti pubblici
12/10/12
4
Pubblica amministrazione
Stop ai tagli dei maxi stipendi pubblici
12/10/12
5
Pubblica amministrazione
Sui fondi Ue confronto tra Governo e parti sociali
12/10/12
Pubblica amministrazione
Alt all'abuso di denato pubblico
12/10/12
9
Pubblica amministrazione
Ottimo prologo per una salutare fase costituente
12/10/12
10
Pubblica amministrazione
Contribuenti consultati sulla denuncia annuale dell'Imu
12/10/12
Pubblica amministrazione
Per le farmacie, comuni con ruolo di arbitri e gestori
12/10/12
8
Pubblica amministrazione
11
12
Italia Oggi
Più tutela al decoro delle città
12/10/12
13
Pubblica amministrazione
Opere incompiute al test
12/10/12
14
Pubblica amministrazione
Contratti di rete aperti ai professionisti
12/10/12
15
Pubblica amministrazione
Contributo di solidarietà bocciato
12/10/12
16
Pubblica amministrazione
Le accise sulla benzina finanzieranno il trasporto locale
12/10/12
Pubblica amministrazione
Fondo anti-dissesto ricco nel 2012
12/10/12
18
Pubblica amministrazione
Le partecipate non trascineranno più gli enti al dissesto
12/10/12
Pubblica amministrazione
Una dichiarazione Imu per pochi
12/10/12
22
Pubblica amministrazione
Sardegna, 7 milioni per gli insediamenti produttivi dei comuni
12/10/12
Pubblica amministrazione
Basilicata, 10 mln per le infrastrutture dell'agricoltura
12/10/12
Pubblica amministrazione
Le regioni adriatiche fanno sistema
12/10/12
24
26
Pubblica amministrazione
Revisori sempre più sugli scudi
12/10/12
23
25
Pubblica amministrazione
Giunte provinciali a dieta
12/10/12
20
21
Pubblica amministrazione
Agevolazioni in pillole
12/10/12
17
27
Pubblica amministrazione
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press unE
il Resto del Carlino
BOLOGNA
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi
.ANSOL;'\; GIORNATA PER IL CILENTO
CILENTO E TERRE D'ACQUA UNITE NELLA BELLA POLITICA
DOMENICA UNA GIORNATA SULLE ORME DI ANGELO VASSALLO
ALLE 11,30 UN INCONTRO PUBBLICO
ALLE 13 UN 'PRANZO DELLA LEGALITÀ'
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12/10/2012
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12/10/2012
pressunE
ll'erld CAS
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Direttore Responsabile: Roberto Napoletano
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Pa. Dopo la sentenza della Corte saltano i tagli del 5 e 10% sui su persti pendi
Congelati i contratti pubblici
Esce dal testo della legge di
stabilità in via di perfezionamento la norma che congela il
rinnovo dei contratti pubblici
anche per 112014. Per confermare lo stop si pro cederà con un atto amministrativo, esattamente
come si è già fatto l'anno scorso, in attuazione di quanto previsto dal decreto leggd-78/2mo.
E con quel provvedimento verrà confermata pure la sospensione della vacanza contrattuale, che potràtornare solo in riferimento al biennio 2015-2017
con riferimento all'inflazione
programmata (non al nuovo in-
dice Ipca, visto che non è mai
stato raggiunta un'intesa sindacale). Dalla legge di stabilità
usciràpure la proroga del «contribuito di solidarietà» che era
stato introdotto sempre dal dl
78 (articolo 9) visto che quella
norma è stata giudicata incosti-
BLOCCO PERII 20114
Confermata la sospensione
della vacanza contrattuale
e il dimezzamento dei salari
peri giorni destinati alla cura
dei familiari disabili
tuzionale dal giudice delle leggi
(si veda a pagina 13)
Nella versione del testo disponibile ieri resta invariata, invece, la norma che prevede ildimezzamento della retribuzione per i giorni utilizzati dai dipendenti pubblici per l'assistenza a familiari con disabilità. La
retribuzione, secondo il provvedimento nella versione attuale,
rimarrà piena solo se il permesso ex lege 104/1992 è dovuto a
patologie del dipendente o
all'assistenza a figli e coniuge:
se l'assistito è un altro familiare
(i permessi possono essere otte-
nuti per assistere parenti o affini entro il secondo grado, o entro il terzo grado se i genitori
dell'assistito sono over 65 o portatori di handicap), lo stipendio
della giornata sarà dimezzato, e
si manterrà intera solo la contribuzione figurativa.
Si tratta di una norma molto
delicata, che ha già acceso reazioni molto forti. L'obiettivo
del Governo è tentare di aggredire una spesa significativa, visto che nel 2010 (sono gli ultimi
dati disponibili) per garantire i
permessi a 244.997 beneficiari
(7,4% del totale dei dipendenti)
è stata sostenuta una spesa superiore ai 725 milioni di euro.
D.Col.
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ll'erldOIS
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Stop ai tagli dei maxi stipendi pubblici
La Consulta boccia la stretta sulle retribuzioni di magistrati e dirigenti - Costi per 50 milioni
nuta è interamente a carico del
datore di lavoro.
um: Un giudizio atteso e che arriCon il colpo di spugna al «prevaproprio nei giorni del varo del- lievo di solidarietà» a carico dei
la legge di stabilità. I tagli alle re- dirigenti e manager pubblici e
tribuzioni dei magistrati e dei di- mai esteso al settore privato si
rigenti pubblici decisi dal Gover- dovranno ora restituire a tutti gli
no Berlusconi nell'estate di due interessati le somme sottratte in
anni fa sono contrari alla Costitu- busta paga mese dopo mese. Si
zione perché violano il principio tratta di una platea di almeno
di eguaglianza. La sentenza 26.400 dipendenti, contando l'in223/2012 (presidente Alfonso tera Pa, di cui quasii.50 o con una
Quaranta, giudice redattore Giu- retribuzione superiore ai 15miseppe Tesauro) fa cadere l'effet- la euro. Le risorse dovranno esto dell'articolo 9 del decreto leg- sere necessariamente reperite
ge 78/201o, che disponeva un pre- con la Legge di stabilità. 11 prelielievo per il triennio 2011-2013 del 5 vo sui pubblici cifrava una minoe dello% sulla parte di retribuzio- re spesa prevista in 28,9 milioni
ne eccedente, rispettivamente, i l'anno per il triennio in questio90 e 15omila euro lordi annui. A ne, stando alla relazione tecnica
giudizio della Consulta la norma che accompagnava il decreto legsi pone «in evidente contrasto»
con gli articoli 3 («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge») e 53
(«Tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiIL FATTO
va») della Carta fondamentale.
La Corte costituzionale ha
dichiarato incostituziona li i tagli
Incostituzionali anche gli interagli stipendi di dirigenti
venti sulla retribuzione dei magipubblici e magistrati previsti
strati contenuti nello stesso dedalla manovra 2011 del GoVerno
creto legge e che prevedeva untaBerlusconi in quanto non
gli° de115% dell'indennità sp eciarispettosi del principio di equità
le nel 2ou, del 25% nel 2012 e del
32% nel 2013. E illegittimo è pure
lo stop su acconti e conguagli alle
LE CONSEGUENZE
Questa bocciatura perii Governo
toghe.Bocciata, poi, anche lanorMonti significa reperire almeno
ma (articolo 12, comma io) che re50 milioni nel 2012 per
golava la trattenuta del 2, 5% sul
restituire, con i relativi interessi,
Tfr calcolato per gli stipendi dei
le somme sottratte alle buste
dipendenti statali, poiché discripaga dei dipendenti
mina i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati, dove la tratteDavide Colombo
ROMA
calcoli circolati in ambienti governativi si
tratterà ora di reperire 5o milioni solo per i rimborsi comprensivi degli interessi di legge. Una cifra cui si dovranno poi aggiungere i 28,9 milioni di minor spesa
già previsti per l'anno prossimo
al lordo dell'Irap. Nel testo della
sentenza i giudici delle leggi fanno anche riferimento all'ultima
manovra firmata da Giulio Tremonti per motivare quello che
definiscono «irragionevole effetto discriminatorio» della norma in questione. «D a un lato a parità di reddito lavorativo, il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici si legge - D'altro lato, il legislatore, pur avendo richiesto (con
l'art.2 del d.l. n.138 del 2011) il contributo di solidarietà di indubbia
natura tributaria del 3% sui redditi annui superiori a3oomila euro, al fine di reperire risorse per
la stabilizzazione finanziaria, ha
inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici,
per la medesima fmalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura».
Magistratura Indipendente ha
chiesto al Governo di rispettare
la sentenza e stralciare dalla Legge di stabilità 20131e norme già dichiarate incostituzionali, mentre
la Fp Cgil ha sottolineato che la
sentenza va ora applicata anche
per iomila medici pubblici «che
da anni subiscono il blocco dei
contratti e delle retribuzioni come tutti i lavoratori della Pa».
ge, e secondo i primi
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pressunE
ll'erld CAS
Direttore Responsabile: Roberto Napoletano
LA PLATEA
RISPARMI PREVISTI
Personale della Pa con retribuzione superiore a 90.000 euro lordi annui
Minore spesa in milioni di euro
SETTORE STATALE
Con retribuzione
da 90.000 a 150.000
12.218
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Diffusione: 262.360
2011*
SETTORE NON STATALE
TOTALE
generale
Periodicità: Quotidiano
Con retribuzione
da 90.000 a 150.000
12.807
28 ! 96
H Totale
pubblico impiego
Totale settore
non statale
26.472
Totale Stato
Con retribuzione
superiore a 150.000
1336
Con retribuzione
superiore a 150.000
111
* stessi importi
previsti per
2012 e 2013
Fonte: Relazione tecnica al dl 78/2010 su dati del Conto annuale Rgs 2008
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ll'erld CAS
Periodicità: Quotidiano
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Direttore Responsabile: Roberto Napoletano
LO Ordinanze
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
QUARANTA
GALLO
MAZZELLA
SILVESTRI
CASSESE
TESAURO
NAPOLITANO
FRIGO
-
Presidente
Giudice
CRISCUOLO
La Corte costituzionale
1)omissis
2) dichiara ['illegittimità
costituzionale dell'articolo 9,
comma 22, del decreto-legge 31
maggio 2010, n.78 (Misure
urgenti in materia di
stabilizzazionefinanziaria e di
competitività economica),
convertito, con modificazioni,
dalla legge30 luglio 2010, n.122,
nella parte in cui dispone che, per
il personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n.27 (Provvidenze
perii personale di magistratura)
non sono erogati, senza
possibilità di recupero, gli acconti
degli anni 2011,2012 e 2013 ed il
conguaglio deltriennio
2010-2012 e che per tale
personale, perii triennio
2013-2015 l'acconto spettante per
l'anno 2014 è pari alla misura già
prevista per l'anno 2010 e il
conguaglio per l'anno 2015 viene
determinato con riferimento agli
anni 2009,2010 e 2014; nonché
nella parte in cui non esclude che a
detto personale sia applicato il
primo periodo del comma 21;
3) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 9,
comma 22, del d.l. n. 78 del
2010, nella parte in cui dispone
che l'indennità speciale di cui
all'articolo 3 della legge n. 27
del 1981, spettante al
personale indicato in tale
legge, negli anni 2011, 2012 e
2013, sia ridotta del 15% per
l'anno 2011, del 25% per l'anno
di rinvio
Tutti con la toga
i 1.300 che h o
fatto ricorso al Tar
SENTENZA N.
ANNO 20/2
mposta dai signori:
Alfonso
Franco
Luigi
Gaetano
Sabino
Giuseppe
Paolo Maria
Giuseppe
Alessandro
Diffusione: 262.360
2012 e del32% per l'anno 2013;
4) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 9,
comma 2, del d.l. n.78 del 2010,
nella parte in cui dispone che a
decorrere dati. ° gennaio 2011 e
sino a131 dicembre 2013 i
trattamenti economici
complessivi dei singoli
dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche,
inserite nel conto economico
consolidato della pubblica
amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), ai sensi del
comma 3, dell'art. 1, della legge3l
dicembre 2009, n.196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica),
superiori a 90.000 euro lordi
annui siano ridotti det5% per la
parte eccedente i l predetto
importo fino a 150.000 euro,
nonché del 10% per la parte
eccedente 150.000 euro;
5) dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 12,
comma 10, del d.l. n.78 del 2010,
nella parte in cui non esclude
l'applicazione a carico del
dipendente della rivalsa pari al
2,50% della base contributiva,
prevista dall'art. 37, comma 1, del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1032 (Approvazione del testo
unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore
dei dipendenti civili e militari
dello Stato) (omissis)
Sono un piccolo esercito,
e sono tutti magistrati. Si sono uniti e hanno vinto la battaglia contro il "prelievo di solidarietà" voluto dal Governo
Berlusconi a beneficio anche
degli altri dipendenti pubblici stangati dalla norma da ieri
illegittima e quindi non più applicabile. Poco meno di 1.300
toghe che si sono rivolte al
Tare hanno innescato una serie di ricorsi da più parti d'Italia davanti alla Consulta. In
tutto 15 ordinanze di remissione al giudizio della Corte costituzionale da parte dei tribunali amministrativi dal Veneto alla Sardegna, dopo una
pioggia di ricorsi arrivati tra
la fine del 2011 e i primi mesi di
quest'anno.
I più agguerriti sono stati i
giudici della Lombardia, 261,
che in massa si sono rivolti al
Tar opponendosi al taglio
dello stipendio, seguiti dai
colleghi piemontesi (170) e
da quelli siciliani (169). La
quasi totalità dei ricorrenti
appartiene ai ranghi della magistratura ordinaria, solamente tre sono amministrativi e arrivano dalla Calabria,
mentre solo un giudice contabile, in Umbria, ha giocato la
sua partita personale.
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Giudici ordinari in massa contro la stretta
I ricorsi presentati al Tar con il numero di magistrati proponenti
Tar Campania - Ordinanza 23 giugno 2011 n. 219
Tar Piemonte - Ordinanza 7 - 28 luglio 2011 n. 248
Tar Veneto - Ordinanza 15 novembre 2011 n. 11
Tar Trento - Ordinanza 14 dicembre 2011 n. 12
Tar Sicilia - Ordinanza 14 dicembre 2011 n. 20
Tar Abruzzo - Ordinanza 13 dicembre 2011 n. 46
Tar Umbria - Ordinanza 25 gennaio 2012 n. 53
Tar Umbria - Ordinanza 25 gennaio 2012 n. 54
Tar Sardegna - Ordinanza 10 gennaio 2012 n. 56
Tar Liguria - Ordinanza 10 gennaio 2012 n. 63
Tar Calabria - Ordinanza 2 maggio 2012 n. 74
Tar Calabria - Ordinanza 2 maggio 2012 n. 75
Tar Emilia-Romagna - Ordinanza 22 febbraio 2012 n. 76
Tar Lombardia - Ordinanza 11 gennaio 2012 n. 81
Tar Liguria - Ordinanza 10 gennaio 2012 n. 94
Totale '
72
170
136
38
169
40
29
1*
93
122
3**
95
30
261
26
1286
(*) magistrati contabili; (**) magistrati amministrativi
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pressunE
s'erld
CAS
Direttore Responsabile: Roberto Napoletano
Sui fondi Ue
confronto
tra Governo
e parti sociali
un:. Incontro dedicato al Mezzogiomo ieri a Palazzo Chigi
tra Governo, associazioni di
imprese e sindacati. Sul tavolo la terza e ultima riprogrammazione dei fondi strutturali
2007-2013 che interessano
Campania, Calabria, Sicilia e
Puglia e il Programma nazionale Reti e Mobilità. «Larga
condivisione di obiettivi e di
metodi» annuncia una nota
diffusa al termine del vertice
cui hanno preso parte per
l'Esecutivo i ministri Fabrizio
Barca (Coesione), ElsaFornero (Lavoro) e Corrado Passera (Sviluppo economico) con
i rappresentanti di Confindustria, Rete Imprese Italia,
Cgil, Cisl, Uil e Ugl. «Accanto
a un significativo impegno ad
accelerare la spesa delle risorse europee - ha osservato
Alessandro Laterza, vicepresidente di Confmdustria per
il Mezzogiorno - notiamo
una tendenza prevalente a
usare fondi add 7ionali e di sostegno allo sviluppo solo in
chiave di intervento d'emergenza e anticrisi. Questi interventi, pure necessari, devono
12/10/2012
Periodicità: Quotidiano
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però essere sempre integrati
con strumenti di sostegno
agli investimenti delle Pmi e
all'innovazione dell'apparato
produttivo meridionale. La disponibilità del ministro Barca
ad affrontare il tema con i governi regionali è un segnale incoraggiante. Anche in frangenti così difficili si deve, infatti, mantenere la capacità di
guardare al futuro, immaginando percorsi e strumenti
che consentano di non rimanere confinati nella sola logica emergenziale».
Nel corso del confronto è
stato esaminato l'aggiornamento del documento «Strumenti diretti per Impresa e
Lavoro nel Sud», già discusso nella riunione del 12 settembre. In quella circostanza Barca aveva affermato
che entro il mese di ottobre
il Governo, con l'ausilio di
parti sociali e Regioni, avrebbe riprogrammato 3 miliardi
di fondi comunitari.
Secondo Laterza, «se vuole, il Governo è in grado, nel
giro di p o che settimane, di costruire, con le Regioni e le parti sociali, un robusto pacchetto di interventi capace di andare in questa direzione. Resto convinto - ha detto il vicepresidente di Confmdustriache la riprogrammazione è
un'occasione essenziale per il
sistema industriale meridionale e nazionale».
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ll'erldOIS
Periodicità: Quotidiano
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Direttore Responsabile: Roberto Napoletano
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«Alt all'abuso di denaro pubblico»
Napolitano: ma non liquidare le regioni - «Nuovo Titolo V prima parziale risposta»
ROMA
Un monito e una rassicurazione che si può così riassumere:
l'intollerabile abuso di denaro
pubblico e il malcostume vanno
immediatamente stroncati ma allo stesso tempo non sono accettabili giudizi sommari e liquidatori
nei confronti dell'attività e del
ruolo delle Regioni. È questo il duplice messaggio che ieri Giorgio
Napolitano ha inviato aipresidenti delle Regioni saliti al Quirinale
permanifestare al Capo dello Stato la preoccupazione per la riforma del titolo V e i tagli ai trasferimenti decisi dal Governo.
Il timore che l'ondata di scandali in diverse aniministrazioni
possa ora cancellare l'autonomia regionale, anche attraverso
la drastica riduzione dei fondi
pubblici è stato al centro del colloquio. A questa preoccupazione Napolitano ha risposto positivamente manifestando, con una
2:w:
nota pubblicata poco dopo, l'esigenza di «un ampio sforzo di
chiarificazione» affmché nel dibattito sul ruolo delle Regioni
non prevalgano «interpretazioni unilaterali e sommarie».
Questo ovviamente nonpuò significare un arretramento rispetto alla necessità di intervenire
«immediatamente» per ridurre i
costi della politica e anche per
chiarire «gli assetti e gli equilibri
istituzionali nella seconda parte
della Costituzione» che - sottolinea il Quirinale - da lungo tempo
si è «convenuto» di riformare ma
«purtroppo» senza che si siano
STALLO SIILE RIFOLA E
«Ancora nessuna intesa
sul nuovo assetto
istituzionale, completare
quantomeno il riordino
delle province»
raggiunte intese risolutive nonostante le costanti sollecitazioni
della Presidenza della Repubblica. Tant'è che Napolitano auspica «quanto meno» la rapida conclusione del processo di riordino
delle province, e definisce «una
primaparziale risposta» laproposta di legge costituzionale approvata dal Governo e sulla quale ricorda- spetta ora al Parlamento
pronunciarsi. Napolitano se quindi da un lato comprende i timori
dei governatori, dall'altro sottolineal'ineluttabilità del processo di
riordino che anzi ritiene tardivo e
ancora insufficiente. E tanto per
essere ancorapiù chiari, se da una
parte invita i governatori a manifestare alle Camere e all'Esecutivo le loro perplessità, dall'altro ricorda loro che non potranno eludere il dovere di farsi carico del
«contributo» che le Regioni sono
«doverosamente» chiamate a dare «al consolidamento dei conti
pubblici e alla stabilità fman7iaria
attraverso - sottolinea la nota del
Capo dello Stato - misure urgenti
e scelte lungimiranti dirazional i zzazione e di diSciplina unitaria
della gestione complessiva delle
risorse disponibili».
Soddisfazione dei Governatori
perla disponibilità all'ascolto manifestata dal Colle. Il presidente
della conferenza delle Regioni Vasco Errani ha sottolineato che il
Capo dello Stato ha valorizzato il
«ruolo delle regioni». Ora i governatori si dicono pronti a «un dialogo concreto e approfondito» con
il governo, offrendo «piena disponibilità» a «partecipare allo sforzo di razionali7zazione della spesa pubblica» purché - aggiungono - vengano assicurati «i servizi
fondamentali ai cittadini, inparticolare per quanto riguarda welfare, sanità e istruzione»
B.F.
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l'abuso di dernro pubblaco,,
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Periodicità: Quotidiano
S°Ierld CAS
Direttore Responsabile: Roberto Napoletano
stata l'esperienza di questi ultimi dieci anni di
L......fconflitti di competenza
tra Stato e Regioni difronte alla Corte che ha portato il Governo ad approvare un disegno di riforma costituzionale
del Titolo V. Un testo che affronta, in modo chiaro e trasparente, i nodi principali dei
problemi che in questi anni si
sono manifestati.
Tre, in particolare, sono le
aree di intervento.
Quella relativa ai controlli,
attraverso l'estensione
dell'esercizio della competenza della Corte dei conti anche
riguardo agli atti delle Regioni, compreso l'atto-cardine di
ogni assemblea: il bilancio.
Quella relativa alle competenze, facendo tornare sotto
l'esclusiva competenza dello Stato, ad esempio, tanto alcune materie strategiche per
un armonico sviluppo nazionale, come l'energia, gli aeroporti e i porti, quanto altre
materie decisive per evitare
di parlare a più voci (e con
più costi) all'estero, come «i
rapporti internazionali e comunitari», oltre che -per evidenti motivi, anche alla luce
del nuovo art. 81 della Costituzione - ricentralizzando
materie chiave come «l'armonizzazione dei bilanci
pubblici» e «il coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario».
Il terzo intervento, infine,
ha riguardato l'area relativa
all'impugnazione delle leggi
regionali da parte del Governo: meccanismo che viene integrato riguardo all'ipotesi
di mancato adeguamento
della legislazione regionale
alla legislazione statale entro il termine stabilito, appunto, dallo Stato.
Perché queste tre aree di
intervento? Perché proprio
in questi ambiti le Regioni
hanno fatto, per lo più, cattivo uso della loro autonomia.
Naturalmente, non tutte le
Regioni si sono comportate
nello stesso modo e molteplici e articolate sono le ragioni
dei problemi.
Tuttavia, sostanzialmente
per tutte sipuò dire che il mancato apprendimento, e dunque il mancato adattamento
di fronte alla sfida del cambiamento della natura della nostra forma di Stato, è dipeso
da due grandi vizi di cui le Regioni si sono resi interpreti.
Il primo è stato quello della
supponenza, in quanto le Regioni hanno provato a comportarsi come se fossero un
qualsiasi Lander tedesco o
una Comunidad autonoma
spagnola, senza esserlo tuttavia in poteri e funzioni. E questo modo di porsi, tra il già e il
non ancora, tra forma giuridica in un modo e sostanza poli-
tica in un altro, ha moltiplicato sia le occasioni di conflitto
costituzionale in termini giuridici sia in termini politici, ha
disorientato gli attori sociali e
funzionali che operano direttamente sul territorio regionale, oltre che illuso gli elettori
riguardo alle potenzialità che
la loro regione poteva esprimere in Italia (e per qualche
presidente regionale, pure
nel mondo).
Il secondo vizio, invece, è
stato quello dell'inadeguatezza, perché nonostante la
possibilità di dare autentica
espressione alla vocazione
autonomica di ciascun territorio regionale espandendo
il mantice delle proprie radici in sinergia con le autonomie locali, la capacità di dare sostanza alla natura poliarchica del nostro Paese è
Tiratura: 331.753
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Ottimo prologo
per una salutare
fase costituente
LE AREE DI «CRISI»
Controlli, competenze,
conflitti con il governo:
qui le Regioni hanno
spesso fatto cattivo
uso dell'autonomia
LAN «INDIRIZZO»
Utilizzare questa
riforma come una
traccia che vincoli
nel modo più largo
la nascente legislatura
stata invece del tutto disattesa, dando sfogo in non pochi
casi peraltro, a quell'istinto
centralista nei confronti delle autonomie locali, che è il
peggiore comportamento
che si possa esercitare in
queste dinamiche.
Così quella Repubblica
delle autonomie è stata del
tutto disattesa, acuendo ulteriormente quella transizione
istituzionale che appare,
vuoi riguardo alla forma di
governo, alla legge elettorale o, appunto, alla forma di
Stato, come un'opera incompiuta. Senza fine.
Che fare allora? Utilizzare
questo testo di riforma, pur
nell'ardua ma non impossibile tempistica dell'art 138
Cost., pure come un tracciante d'indirizzo che vincoli,
nel modo più largo, le forze
politiche di fronte alla nascente legislatura, nella consapevolezza del resto che
manca: in primis, una riforma in senso autonomic o
dell'assetto bicamerale della
nostra forma di Stato.
Discuterne oggi diviene
dunque mettere già un piede
nel futuro: ottimo prologo
per una ampia (e salutare) fase costituente.
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@ClementiF
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pressunE
s'erld
CAS
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Diffusione: 262.360
Ammobili
Contribuenti
consultati
sulla denucia
annuale Imu
La dichiarazione Imu si
farà entro il 3o novembre.
È stato pubblicato sulla
«Gazzetta Ufficiale» 237
del io ottobre il Dl
174/2012, contenente la proroga, al comma 3 dell'articolo 9, ufficializzando così
quanto già era stato annunciato con un comunicato.
Il termine precedente era
il 3o settembre.
Il problema è che i tempi
ora vanno rispettati: il modello di dichiarazione Imu
con relative istruzioni non
uscirà prima del 25-30 ottobre: ieri, sul sito del dipartimento delle Finanze (www.
finanze.it), sono apparse le
relative bozze, con l'invito
a inviare osservazioni entro i119 ottobre. Un metodo condivisibile, che consentirà ai professionisti di
suggerire i miglioramenti.
Sinora le osservazioni,
publicate su «Il Sole 24
Ore» non appena la prima
bozza è cominciata a circolare, a partire dall'obbligo
di segnalare tutti gli immobili loccati, non sono state
prese in considerazione.
Forse quelle inviate direttamente al Dipartimento
avranno maggiore fortuna; in ogni caso «La partecipazione alla consultazione
non costituisce alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali decisioni del dipartimento delle
Finanze», come si legge
sul sito. Una sintesi degli
esiti sarà pubblicata à termine della consultazione.
Quando però si chiuderà la consultazione, mancheranno solo 12 giorni alla fine di ottobre e, considerando la predisposizione del decreto ministeriale e la diffusione dei modelli, anche senza perdere tempo, i contribuenti
non avranno più di tre settimane per studiare l'infinita casistica.
Pagina 31
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NORME E TRIBUTI
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O
P E N V4
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Sole/td
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12/10/20/2
NORME E TRIBUTI
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S .rvizi professl nati, Dopo IL decreto 1/2012
Per le farmacie, Comuni
con ruolo di arbitri egestori
Marcello Tarabusi
e Giovanni Trombetta
Il Tar di Milano (sentenza
2313 del 13 settembre) ha affermato che, anche dopo il decreto Crescitialia, «è indubbio che
la riforma non abbia superato il
sistema di programmazione
territoriale delle farmacie.
Non a caso la novella lascia comunque in vigore molte delle
norme precedentemente vigenti in materia di circoscrizioni farmaceutiche».
Le nuove norme sulle farmacie, contenute nell'articolo u
del D11/2012, che assegnano in
via esclusiva ai Comuni i p oteri
in materia di ubicazione delle
farmacie, sono sotto esame da
parte del Consiglio di Stato, davanti al quale (procedimento
6930/2012) è stata sollevata una
questione di illegittimità costituzionale, e della Commissione
europea, presso la quale (procedimento EU
CHAP/2012/02666) è stata sollevata la questione del conflitto
di interessi dei poteri regolatori dei Comuni che, in quanto titolari di farmacie, svolgono il
doppio ruolo di arbitro e di giocatore in campo.
Il Consiglio di Stato dovrà
valutare se, contrariamente a
quanto ritenuto dal Tar, debba
essere rimessa alla Corte costi-
tuzionale l'eccezione di incompetenza dei Comuni cui è affidata la funzione pianificatoria
delle nuove farmacie, per violazione del principio di sussidiarietà verticale di cui all'articolo u8 della Costituzione in riferimento all'articolo 32 della
Legge di principio 833/1978,
che attribuisce la competenza
alla legislazione regionale. Secondo i ricorrenti, si tratterebbe di una usurpazione di comA ("N'ILIDIZIO
Il Consiglio di Stato deve
decidere sulla questione
di illegittimità costituzionale
Atteso anche l'intervento
della Commissione europea
petenze amministrative in violazione del riparto di competenze legislative concorrenti e
al principio di trasparenza
dell'azione amministrativa.
Alla Commissione europea
spetterà valutare se aprire un
procedimento di infrazione a
carico dell'Italia, laddove venisse ritenuto che costituisca
un'ipotesi di incompatibilità
non ammessa dalle norme comunitarie l'aver affidato in via
esclusiva e autonoma al Comu-
ne la funzione pianificatoria
delle nuove farmacie (mentre
prima del Dl 1/2012 , i sindaci
avevano solo un potere di proposta, ma la competenza era
delle Regioni): l'ente locale si
trova in conflitto di interessi
con la condizione di titolare di
farmacia, effettivo se vi siano
farmacie comunali già operanti, potenziale negli altri casi. Come anticipato su «Il Sole 24
Ore» del 29 agosto, i principi
comunitari impongono di separare la funzione di regolazione
e quella di gestione dei servizi
pubblici (Libro verde della
Commissione Europea, 21 maggio 2003). Le posizioni di conflitto d'interesse contrastano
con i principi comunitari di tutela della concorrenza (articoli
101 Tfue) e di repressione
dell'abuso di posizione dominante (articoli 102, 104 e 106
Tfue). In coerenza con tali principi l'articolo 4 del Dl 138/2ou
stabiliva una serie di incompatibilità e di regole per prevenire i
conflitti. L'articolo 4 è stato dichiarato incostituzionale (Corte Costituzionale 199/2012): riproduceva disposizioni abrogate dal referendum del 2ou; restano in vigore i principi comunitari, ai quali il legislatore italiano deve adeguarsi.
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Direttore Responsabile: Pierluigi Magnaschi
DIRETTIVA
Più tutela
al decoro
delle città
Diffusione: 78.822
nio culturale, con particolare
riferimento alla necessità di
assicurare il decoro dei complessi monumentali.
A tal fine, con il coar dn
m ento dei direttori regionali
i soprintendenti proporranno
ocali l'individuazioagli enti locali'
ne di aree per le quali vietare zt
o sottoporre a condizioni l'e cizio del commercia Inoltre, gli
uffici territoriali del ministero
collaboreranno con le ammin istrazioni locali mediante t
lasegnziodtvà
commerciali o ambulanti che i
si svolgano illecitamente in tali
aree, perché vengano adottati
gli opportuni provvedimenti.
La direttiva, sulla base del
le novità normative del Codice
dei beni culturali, includerà
anche le pu bbl . iche piazze
vie, strade e altri spazi ape
urbani di interesse artistico o
storicv, appartenenti a soggetti
pubblici e realizzate da oltre
settanta anni, per i quali non
sia s tato emanato un puntuale
provvedimento
di vincolo.
P
La direttiva prevede anche t
la Passi bilitei di adottare, per
aree non assoggettate di per
sé a tutela, ma costituenti la
cornice ambientale di beni
turali direttamente tutelati,
p
prescrizioni
di tutela indiretta
allo specifico fine di impedire
che - specie mediante l'instalzione di posteggi, banchetti
o strutture stabili o precarie
di varia natura e tipologia
sia pregiudicata la visuale
dei beni direttamente vincolati, ovvero ne siano alterate
le condizioni di ambiente e di
decoro.
,
Più tutela nelle aree pubblkhe di particolare valore
archeologico, storico, artistico,
architettonico e paesaggistico,
in prossimità dei monumenti
interessati da flussi turistici
particolarmente rilevanti. Lo
prevede la direttiva sul decoro
firma ta ieri dal ministro per
attività cultural.
rricighit La diretti
va, ga una nota, che sarà
efj icace su tutto il territorio
nazionle, impartisce, dis
sizoni agli Uffici competent i
al fine di contrastare l'esercizio in queste aree di attività
commerciali e artigianali in
forma ambulante o su posteggia nonché di qualsiasi altra
attività non compatibile con le
esigenze di tutela del patrinw
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()pere incolpiate at test
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Lo prevede la nuova bozza di regolamento del ministero infrastrutture
Opere incompiute al test
Entro il 31 marzo elenchi dalle p.a. appaltanti
Pagina a cura
Lo schema attua l'articolo 44bis, comma 6 della legge 214/2011
di conversione del decreto-legge
atro il 31 marzo di ogni
»Salva Italia» (201/11) che affianno le stazioni appaida al ministro delle infrastruttanti dovranno comuniture e dei trasporti il compito di
care quali opere possono
emanare un regolamento che
considerarsi «incompiute»; al
detti le modalità di redazione
Ministero delle infrastrutture e
dell'elenco-anagrafe delle opere
alle regioni spetterà
incompiute, nonché
il compito di metle modalità di fortere in linea l'elenmazione della graL'obiettivo
co-anagrafe delle
duatoria e dei criè valutare
opere incompiute
teri in base ai quali
la diversa
al fine di valutarne
le opere pubbliche
destinazione
l'eventuale diversa
incompiute sono
d'uso
destinazione d'uso
iscritte nell'elencodel bene
o un utilizzo parziaanagrafe, tenendo
le rispetto a quanconto dello stato di
to programmato e
avanzamento dei
progettato. È quanto prevede
lavori ed evidenziando le opere
la nuova bozza di regolamento
prossime al completamento.
ministeriale (predisposta dal
Nel nuovo testo rimangono
dicastero delle infrastrutture e
invariate le situazioni in predei trasporti) sull'anagrafe delsenza delle quali si può definire
le opere incompiute, dopo la ri«incompiuta» un'opera pubblica:
unione tecnica che si è svoltasi il
mancanza di fondi, cause tecni12 settembre che ha consentito
che che ne impediscano l'ultimaalle regioni e all'Anci di proporzione, sopravvenienza di nuove
re diverse modifiche allo schenorme tecniche o disposizioni
ma trasmesso in questi giorni
di legge, fallimento dell'impreallg Conferenza Unificata per
sa esecutrice o, ancora recesso
il parere.
dal contratto per motivi legati a
DI ANDREA MASCOLINI
E
infiltrazioni malavitose, o infine
«mancato interesse al completamento da parte del gestore».
Cambiano invece sia i soggetti tenuti alla pubblicazione
dell'elenco, sia le modalità di
pubblicazione.
Le regioni e le province autonome, per le opere di interesse
regionale e locale, dovranno direttamente pubblicare i dati sui
siti di cui al dm 6 aprile 2001, n.
20: sul sito regionale per lavori
di interesse regionale; laddove
il sito regionale non sia istituito, la pubblicazione deve invece
avvenire sul sito del Ministero
delle infrastrutture.
Anche per le attività di raccolta, redazione, monitoraggio
e aggiornamento dei dati si
modifica il testo precedente
stabilendo che siano il Dipartimento per le infrastrutture
e gli affari generali del Ministero (per le opere nazionali)
e gli Osservatori regionali dei
contratti pubblici o altri uffici
regionali a ciò preposti (per le
opere regionali e di interesse
locale), a svolgere le attività di
controllo. Novità anche per la
tempistica: entro il 31 marzo di
ogni anno le stazioni appaltanti
e gli enti aggiudicatori tenuti ad
applicare il Codice dei contratti
pubblici, dovranno trasmettere i
dati e le informazioni sulle opere incompiute al Ministero delle
infrastrutture o alle regioni, o
province autonome. Le stazioni
appaltanti, una volta trasmessi i dati dell'opera incompiuta,
potranno pubblicarli anche sul
proprio sito istituzionale. Per
quel che riguarda l'elenco delle
informazioni da fornire per ogni
opera dichiarata «incompiuta» il
testo prevede anche l'inserimento del Codice unico di progetto
(Cup) e la denominazione della
stazione appaltante. Entro il 30
giugno di ogni anno ministero e
regioni (e le province autonome)
pubblicano i dati nelle due seioni dell'elenco-anagrafe. Nella
prima fase di attuazione del regolamento si prevede, come norma transitoria) che le stazioni
appaltanti trasmettano i dati
entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento e nei180
giorni Ministero e regioni provvedano alla pubblicazione sulle
sezioni dell'elenco.
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EGNALAZIO E A GOVERNO E CAMERE DAI; :AUTORITÀ
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NZA U CONTRATTI
Contratti di rete aperti ai professionisti
Sono operatori economici, in grado di aggiudicarsi appalti pubblici
contratti di rete devono essere aperti anche ai professionisti in quanto «operatori
economici» in grado di aggiudicarsi appalti pubblici; va stabilito il principio della responsabilità
solidale per tutti gli aderenti al
contratto di rete nell'esecuzione
del contratto di appalto.
È quanto afferma l'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici
che ha inviato un atto di segnalazione (la n. 2 del 27 settembre
2012) al Governo e al Parlamento
suggerendo un intervento normativo volto ad introdurre nel Codice dei contratti alcune regole che
possano consentire la partecipazione delle
reti di impresa alle procedure di gara.
L'Atto di segnalazione, adottato a se
guito di una apposita consultazione con
gli operatori di settore nel luglio scorso
in cui era sostanzialmente emersa l'impossibilità di ammissione in via interpretativa delle reti di imprese alle gare di
appalto, affronta alcuni profili giuridici
e operativi attinenti alla partecipazione alle gare, al possesso dei requisiti di
qualificazione, alla partecipazione anche
di professionisti ai contratti di rete, partendo dal presupposto che si debbano dettare regole ad hoc visto che «il contratto
di rete non è in toto assimilabile» né ai
raggruppamenti temporanei di imprese,
né ai consorzi. Dal punto di vista operativo l'Avcp richiama la necessità che la
partecipazione congiunta a procedure di
appalto pubblico rappresenti «uno degli
scopi strategici inclusi nel programma comune» e che tale partecipazione comune
sia inserita nel contratto. L'organismo di
vigilanza sui contratti pubblici distingue
poi fra reti che abbiano un organo comune di rappresentanza e reti che ne siano
sprovviste. Nel primo caso, in virtù del
rapporto di mandato conferito all'organo
di rappresentanza, quest'ultimo potrebbe
presentare domanda di partecipazione o
offerte per tutte o determinate procedure
di gara in qualità di mandataria, se in
possesso dei requisiti di qualificazione,
sottoscrivendo la domanda o l'offerta. In
tale caso, però, l'Autorità chiarisce che
occorrerebbe anche esibire il contratto di
rete e il sottostante mandato. Se invece
non fosse previsto un organo di rappresentanza, o se l'organo di rappresentanza
non fosse qualificato come mandataria,
occorrerebbe richiedere per ciascuna gara
un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti parte della
rete, che vestirebbe il ruolo di mandatario
ed esprimerebbe l'offerta in nome e per
conto dei mandanti. Per quel che attiene
la fase di esecuzione del contratto, nella
segnalazione si afferma che bisognerebbe comunque sancire «la responsabilità solidale, nei confronti
della stazione appaltante, delle
imprese «retiste» che stipulano
il contratto di appalto, alla pari
di quanto previsto per i raggruppamenti temporanei», ma con la
precisazione che questa responsabilità «in alcun modo può ritenersi estesa ai soggetti che, seppur
sottoscrittori del contratto di rete,
non abbiano preso parte alla specifica procedura di gara». Anche
per quel che riguarda la nozione
di «imprenditori» che possono fare
parte ai contratti di rete e, quindi,
attraverso questa forma essere ammessi
alle gare di appalto, nell'atto di segnalazione, l'Autorità fa chiaramente intendere
che, in base alla normativa comunitaria e
alla nozione di operatori economici (persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private), si dovrebbe fare riferimento a tutti i
soggetti che, prescindendo dal loro status
giuridico, svolgono «qualsiasi attività che
si concretizzi nell'offerta di beni e servizi
sul mercato». Appare evidente che in tale
modo, correttamente, l'Autorità afferma
la necessità di aprire i contratti di rete
anche a professionisti e studi professionali. Ma questo significa che per raggiungere tale scopo, dice l'Autorità, «sarebbe
necessaria una modifica legislativa volta
a permettere la partecipazione alle reti di
impresa anche a professionisti non qualificabili alla stregua di imprenditori in
senso civilistico». Una modifica, questa
volta, non del Codice dei contratti pubblici, ma del dl 10 febbraio 2009, n. 5 che
ha istituito il contratto di rete.
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La Consulta demolisce uno dei punti più discussi della manovra 2010. Riflessi sulla legge di stabilità
Contributo di solidarietà bocciato
Il taglio agli stipendi di dirigenti p. a. e toghe è incostituzionale
DI LUIGI OLIVERI
B
rutto colpo per i conti
pubblici: quella sorta
di contributo di solidarietà chiesto dalla legge finanziaria estiva del 2010 a
magistrati e dirigenti pubblici è
incostituzionale. Lo ha stabilito
la Consulta con la sentenza 11
ottobre 2011, n. 223, che dunque
demolisce uno dei punti qualificanti della manovra tremontiana
disciplinata dall'articolo 9 della
legge 122/2010. E probabilmente
le conseguenze della pronuncia
della Consulta avranno ricadute sulla legge di stabilità, che
nel frattffinpo è stata varata dal
governo.
Tagli agli stipendi dei magistrati. La Consulta ha rilevato
in primo luogo l'incostituzionalità dell'articolo 9, comma 22, della
legge 122/2010: In primo luogo
nella parte in cui dispone che
ai magistrati non siano erogati,
senza possibilità di recupero, gli
acconti degli anni 2011, 2012 e
2013 e il conguaglio del triennio
2010-2012, fissando ulteriormente un blocco degli acconti fino al
2015; in secondo luogo, laddove
non esclude il blocco degli adeguamenti retributivi al personale non contrattualizzato, disposti
dal comma 21; infine, nella parte in cui prevede che l'indennità
speciale prevista dall'articolo 3
della legge 27/1981, sia ridot-
ta del 15% per l'anno 2011, del
25% per l'anno 2012 e del 32%
per l'anno 2013. La sentenza
spiega che in termini generali
non è da escludere che il legislatore, per rispondere ad esigenze
finanziarie, posa anche intervenire con misure di contenimento
della spesa legata alle retribuzioni dei magistrati. Tuttavia,
ciò entro limiti che ne garantisca l'indipendenza, la quale si
realizza anche mediante sistemi
non discrezionali di progressione
di carriera e di determinazione
e adeguamento del trattamento
economico. In modo che i magistrati non siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti
di altri poteri.
La legge 122/2010, invece,
è andata oltre i limiti e vincoli
ipoteticamente ammissibili, con
contenuti anche parzialmente
retroattivi ma, in particolare,
laddove inficia gli strumenti di
adeguamento automatico, finalizzati a garantire la posizione
di indipendenza della magistratura.
Dirigenti pubblici. La scure
della Corte costituzionale cade
anche sull'articolo 9, comma 2,
della legge 122/2010, ai sensi
del quale i trattamenti economici
dei dirigenti pubblici superiori a
90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente, riduzione che sale al 10% per
la parte eccedente 150.000 euro.
Secondo la sentenza, la decurtazione assume, a ben vedere,
tutta la veste di una vera e propria imposizione tributaria e non
una modificazione del rapporto
di lavoro, tale da giustificare una
variazione sinallagmatica della
retribuzione. La Corte costituzionale sottolinea che le amministrazioni pubbliche debbono
versare quanto risparmiato allo
stato, senza per altro differenziare la disciplina per le amministrazioni (territoriali o meno)
non statali, le quali finiscono per
essere solo un sostituto di imposta, non traendo alcun beneficio
dall'applicazione della decurta-
zione. Ulteriore conferma di una
costituzionalmente illegittima
imposizione tributaria derivante dall'articolo 9, comma 2, è la
permanenza degli obblighi previdenziali al lordo della <<riduzione» (terzo periodo dell'impugnato
comma 2, è la previsione che la
riduzione non opera ai fini previdenziali: ciò dimostra «che la
temporanea decurtazione del
trattamento economico integra,
in realtà, un prelievo a carico del
dipendente pubblico e non una
modificazione (peraltro unilaterale) del contenuto del rapporto
di lavoro, alla quale avrebbe dovuto necessariamente consegui-
re, secondo ragionevolezza, una
corrispondente modificazione di
tali obblighi» Dunque, la legge
122/2012 ha creato una vera e
propria «imposta speciale» applicabile solo ai pubblici dipendenti
di qualifica dirigenziale, violando
il principio di eguaglianza.
Ricadute. La decisione della
Consulta giunge non del tutto
inaspettata, né desta troppe
sorprese. In effetti, l'articolo 9,
commi 2, 21 e 28, della legge
122/2010 ha agito in maniera
eccessivamente spregiudicata,
sul piano costituzionale, nel tentativo di rastrellare dalle spese di
personale risorse da risparmiare.
La violazione dei principi di eguaglianza era stata resa ancora più
evidente quando il Parlamento
non approvò alcun prelievo di
solidarietà nell'ambito del lavoro privato. Il momento nel quale
la sentenza giunge è, tuttavia,
molto delicato. Proprio mentre
il governo allestiva una legge di
stabilità tesa ad inasprire altri
contenuti dell'articolo 9 della
legge 122/2010 (quelli connessi
al congelamento della contrattazione). Gli importi complessivi
non sono particolarmente elevati, trattandosi di norme più
che altro simboliche. Tuttavia,
gli enti dovranno fare i conti con
un esborso imprevisto, proprio
mentre le risorse sono progressivamente ridotte.
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Contributo di solidari
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LITA/ o UN E COST
ANCIANO L'AL
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A
Le accise sulla benzina finanzieranno il trasporto locale
Trasporto pubblico locale finanziato
dalle accise sulla benzina. È questa la
soluzione individuata dal ddl di stabilità 2013 per assicurare il concorso
dello stato agli oneri del tpl (compreso
quello ferroviario). Verrà costituito un
fondo ad hoc e lo strumento tecnico per
alimentarlo sarà una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul
gasolio e sulla benzina. L'aliquota sarà
determinata entro il 31 gennaio 2013
in modo da assicurare una dotazione
complessiva del trasporto pubblico locale pari a 1,6 miliardi per il 2013. Entro
il 31 gennaio prossimo saranno definiti i
criteri con cui ripartire e trasferire alle
regioni a statuto ordinario le risorse del
fondo. Tra i parametri da considerare ci
sarà il rapporto tra ricavi da traffico e
costi operativi.
Le regioni, nonostante il dimezzamento dei tagli al fabbisogno sanitario
nazionale (ammonteranno a 600 milioni
nel 2013) assistono a un peggioramento
degli obiettivi previsti dalla spending review che passano da 1 a 2 miliardi per
gli enti a statuto ordinario e da 1,2 a
1,7 miliardi (2 miliardi nel 2014) per i
territori autonomi. Ma ancora una volta
il conto più salato rischiano di pagarlo i
comuni a cui Monti chiede 500 milioni in
più rispetto ai 2 miliardi di tagli individuati dalla spending review. L'Anci ieri
ha lanciato l'allarme. «Il sistema dei comuni non è in grado di sopportare tagli
lineari per 2,5 miliardi», ha ammonito il
presidente Graziano Delrio. «Chiediamo con forza», ha proseguito Dell'io, »che
i 2,5 miliardi di sacrifici che i comuni
subiranno nel 2013 e nel 2014 siano considerati, come per il 2012, come obiettivi
di riduzione del debito e non come tagli
lineari, anche per i piccoli comuni che
dal prossimo anno saranno soggetti al
Patto di stabilità».
I comuni hanno col Mef altri conti in
Del fi
sospeso. Mancano all'appello 500 milioni di introiti Imu per i quali, auspica
Delrio, «bisogna arrivare a una soluzione entro l'anno, altrimenti molti enti si
ritroveranno con buchi di bilancio inge-
stibili». In secondo luogo, spiega il sindaco di Reggio Emilia, »i comuni che dal
prossimo anno saranno obbligati a fare
le gestioni associate devono essere esentati dal Patto di stabilità:' è un incentivo
alle Unioni, ma anche una necessità per
far quadrare i bilanci»
Preoccupazione per i tagli in vista per
gli enti locali è stata espressa anche dai
costruttori edili che temono un'ulteriore
contrazione degli investimenti in infrastrutture. L'allarme sarà lanciato oggi
a Bari nel corso del convegno annuale
dell'Ance Puglia. «I comuni pagheranno
il 45% di questo nuovo irrigidimento»,
ha osservato il presidente Salvatore
Matarrese. «Continueranno ad avere
difficoltà a pagare le imprese ed è ragionevole attendersi che rimanderanno le
decisioni di investimento proprio per
evitare l'insorgere di ulteriori debiti».
Francesco Cerisano
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Enti ionali.
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d:onoilindo di bolidarielii bocciato ->
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DECRETO SALVA ENTI/ Spending review sterilizzata solo peri comuni soggetti al Patto
Fondo anti-dissesto ricco nel 2012
Dotazione extra di 500 mln, per pagare stipendi e fornitori
DI MATTEO BARBERO
revisione di un'extra
dote per il fondo antidissesto 2012. Correzione del decreto «Semplifica Italia» per superare i
rilievi del Consiglio di stato
sul regolamento in materia di
Imu degli enti non commerciali.
Obbligo di rendere pubblici gli
stati patrimoniali degli amministratori. Sterilizzazione dei tagli
della spending review solo per i
comuni soggetti al Patto.
Sono queste le principali novità per gli enti locali contenute nel dl 174/2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 237
di mercoledì e quindi in vigore
da ieri.
. Rispetto alle bozze esaminate in consiglio dei ministri la
settimana scorsa, il testo finale del provvedimento innanzitutto quantifica l'ammontare
del «Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali». Il nuovo
strumento (destinato agli enti
che presentano pesanti squilibri strutturali di bilancio e
che richiederanno di aderire
alla «procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale» disegnata dai nuovi artt. 243-bis,
243-ter e 243-quater del Tuel.)
potrà contare per quest'anno
su 30 milioni di euro, che diventeranno 100 il prossimo e
200 per ciascuno degli anni dal
2014 e 2020. Per il solo 2012, la
dotazione finanziaria base sarà
incrementata di ulteriori 500
milioni destinati esclusivamente al pagamento delle spese di
parte corrente relative al personale, alla produzione di servizi
in economia ed all'acquisizione
di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti dal riconoscimento di debiti
fuori bilancio. Una parte della
copertura finanziaria è stata
trovata utilizzando i 60 milioni
stanziati dall'art. 1, commi 59 e
60, della legge 220/2010 (e mai
utilizzati) per far fronte al pagamento degli interessi passivi
maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornito-
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Fondo arili-dissesto ricco nel 2012
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Direttore Responsabile: Pierluigi Magnaschi
E
C N
Obbligo di rendere pubblico lo stato patrimoniale degli
amministratori
motivare
i
i provvedimenti non conformi ai pareri dei
Obbligr(121irin
o
d e i_ serviZi
Rafforzamento dei poteri dei responsabili dei , servizi finanziari
(limiti alle revoca, ampliamento delle fattispecie in cui il parere
è obbligatorio)
Rafforzamento dei controlli interni (e stesi
v dica
equilibri finanziari e alle partecipate)
Potenziamento dei controlli esterni (Corte dei conti, Servizi
ispettivi di finanza pubblica)
Incremento del fondo di riserva e limiti all'utilizzo dell'avanz
amministrazione per gli enti che utilizzano che utilizzano entrate
a epecifi ite destinazione (o che fanno ricorso ad anticipazioni di
tesoreria)
)
Art. 3, comma 1, lett. a)
Art.
om
1, lett.
Art. 3, comma 1, lett. c)
Ar t.
Art. 3, comma 1, lett. e)
'
Nuove modalità di regolarizzazione degli impegni per lavori
pubblici di somma urgenza (con attribuzione della competenza
ai consigli)
Previsione dello scioglimento del consiglio in caso mancata
approvazione del rendiconto entro il 30 aprile dell'anno
success ivo
Nuova composizione (il presidente deve essere di nomina
ministeriale) e ulteriori funzioni del collegio dei revisori negli
Art. 3, comma 1, lett. i)
Art, 3, co
Art. 3, comma 1, lett. m)
e o).
enti maggiori
Misure per gli enti che presentano gravi squilibri di bilancio (fondo Artt. 3, comma 1, lett,. p)
«anti-dissesto»)
q), 4 e 5
Modalità applicative delle sanzioni in materia di Patto di stabilità
Art. 8, comma 1
interno_
dei tagli previ
i' comuni soggetti a Patto
dai( art. 16 del di 95/2012 per
Art. 8 comma
Proroga al 30 novembre 2012 del termine per la verifica degli
Art. 9, comma 1
equilibri
Proroga dei termini per i provvedimenti comunali sull'imu (al
ottobre) e per la relativa dichiarazione (al 30 novembre)
Proroga al 30 giugno 2013 della riscossione dei tributi locali da
parte di Equitalia
Applicazione dell'Imu agli enti non commerciali
segretari
Contribupel'Agzad
ri, nonché una quota parte delle
risorse (1 miliardo) al medesimo
fine appostate dall'art. 35 del dl
1/2012.
Il Fondo, precisa la norma,
sarà altresì alimentato dalle
somme via via rimborsate dagli
enti locali beneficiari. Questi,
infatti, potranno ricevere anticipazioni fino ad un massimo
di 100 euro per abitante ma dovranno restituirle entro 10 anni.
I criteri per la determinazione
dell'importo massimo dell'anticipazione, nonché le modalità
per la concessione e per la restituzione saranno definiti con un
decreto del ministero dell'interno da emanare entro il prossimo 30 novembre. Al riguardo, si
conferma che dal beneficio sono
esclusi gli enti per i quali è già
stato dichiarato il dissesto (è il
caso del comune di Alessandria)
o è già stato fissato dalla Corte
dei conti il termine per l'adozio-
Art. 9, comma 4
Art. 9, comma 5
Art. 10, comma 1
ne delle misure correttive (casi
di Reggio Calabria e Ancona).
Agli altri enti, invece, potrà essere anche concessa, sussistendo
motivi di urgenza, una boccata
d'ossigeno immediata, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di
riequilibrio finanziario
La seconda novità rilevante riguarda l'inserimento nel testo di
una norma che integra l'art. 91bis del dl 1/2012, relativo all'ap-
Diffusione: 78.822
plicazione dell'Imu agli enti non
commerciali La novella estende
il potere regolamentare del governo alla definizione di tutti
gli elementi necessari all'applicazione dell'imposta, con particolare riguardo agli immobili a
uso promiscuo. In tal modo, vengono superati i rilievi mossi dal
Consiglio di stato alla proposta
di regolamento applicativo già
elaborato dal Mef.
Ancora, va segnalata la previsione di un obbligo per gli enti
locali con popolazione superiore
a 10.000 abitanti di disciplinare
le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro
competenza. Dovranno essere
resi pubblici i dati di reddito e
di patrimonio, con particolare
riferimento alle dichiarazioni annuali, ai beni immobili e
mobili registrati posseduti, alle
partecipazioni in società quotate
e non quotate, alla consistenza
degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato, o in
altre utilità finanziarie detenute
anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
Infine, viene precisato che
la parziale sterilizzazione dei
tagli (500 milioni in tutto) previsti per il 2012 dall'art. 16 del
dl 95/2012 a carico dei comuni
riguarda solo quelli soggetti al
Patto, i quali potranno evitare
la mannaia destinando l'importo corrispondente alle riduzioni
«teoriche» (che saranno comunque calcolate entro fine mese)
all'estinzione anticipata dei
debiti. Le relative somme, tuttavia, non saranno valide ai fini
del Patto e quindi dovranno essere detratte dagli accertamenti
delle entrate correnti ai fini del
calcolo del relativo saldo. Coloro
che non riusciranno a utilizzare tutto l'importo per ridurre il
«rosso» si vedranno decurtata la
differenza nel 2013. Una beffa
ulteriore per gli enti virtuosi che
avessero già ridotto o addirittura estinto i mutui a loro carico
e che in tal caso subiranno il
taglio per intero.
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Le partecipate non trascineranno più gli enti al dissesto
nche se tardi rispetto ai fenomeni degenerativi che hanno
interessato le esternalizzazioni
ei servizi degli enti locali negli
ultimi anni, è diventata finalmente obbligatoiia la quinta tipologia di controllo
interno: quello sulle società partecipate.
kart. 3 del dl 174/2012 ha infatti inserito il nuovo art. 147-quater al Tuel dedicato espressamente a tale tema.
Non ci saranno più scuse per non
monitorare dalla fase di previsione alla
rendicontazione la gestione delle proprie
partecipate. Da un punto di vista preventivo occorrerà determinare e negoziare gli
obiettivi gestionali da affidare alle partecipate parametrandoli a standard qualiquantitavi e organizzando un sistema
informativo contabile in grado di moni-
torare il loro effettivo raggiungimento e,
se del caso, porre delle azioni correttive.
All'ente l'obbligo di organizzarsi a tale
fine, prevedendo una struttura interna
responsabile dei risultati delle partecipate, a prescindere dalla tipologia di attività
svolta e dalla quota di partecipazione al
capitale. A tal fine inevitabile è l'adozione
di un apposito regolamento interno che
dovrà disciplinare l'assetto organizzativo, il sistema informativo adottato, gli
specifici flussi informativi tra ente e partecipate nonché la cadenza dei controlli
periodici infrannuali e l'adozione del bilancio consolidato. Il sistema informativo
dovrà essere in grado di rilevare i rapporti finanziari, la situazione contabile,
gestionale e organizzativa delle società, i
contratti di servizio, la qualità dei servizi,
il rispetto delle norme di legge sui vincoli
di finanza pubblica. Particolare attenzione infine dovrà essere posta su situazioni
che possono creare squilibri economicofinanziari per il bilancio dell'ente. Un
collegamento a tale aspetto è il nuovo
art. 49 del Tuel sempre previsto dal dl
174/2012 che richiede l'espresso parere
del responsabile dei servizi finanziari su
ogni proposta di deliberazione che non
sia mero atto di indirizzo e che comporti
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, compresi quelli relativi alle
partecipate. In termini di consolidato,
invece, si ribadisce che esso è deputato
a dimostrare i risultati complessivi della
gestione del <gruppo ente locale», secondo
il criterio della competenza economica.
È da sottolineare che a tal fine sarà
necessario definire anche i principi di
consolidamento (non ancora statuiti in
via legislativa) e attivare una contabilità di gruppo che faciliti la conciliazione
continua tra le diverse contabilità, tra cui
quella dell'ente locale che non potrà più
prescindere da una effettiva contabilità
economico-patrimoniale, oltre a quella finanziaria poco utile per la salvaguardia
dell'equilibrio patrimoniale dell'ente.
Molti gli adernpimenti che dunque gli
enti devono porre in essere; si salvano
solo gli enti locali con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti anche se potrebbe
essere per loro comunque utile attivare
tale tipologia di controllo.
Ciro D'Aries
adoisor della p.a.
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12/10/2012
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Pubblicata la bozza di modello su cui il Mef ha avviato una consultazione pubblica fino al 19/10
Una dichiarazione Imuper pochi
Va presentata dal coniuge assegnatario dopo la separazione
DI ILARIA ACCARDI
olo nel caso di separazione legale il coniuge
assegnatario deve presentare la dichiarazione Imu, poiché in tal caso non
è prevista l'annotazione della
pronuncia giudiziale di separazione nel registro dello stato
civile del comune e pertanto a
quest'ultimo sfuggirebbe detto
elemento che è essenziale ai fini
dell'accertamento. La bozza del
modello di dichiarazione Imu è
stata diffusa ufficialmente dal
ministero dell'economia attraverso il sito istituzionale, in attesa
della firma del decreto con cui
deve essere approvato. Ma vi è
di più: il Mef invita gli interessati
a trasmettere entro il 19 ottobre
2012 contributi e osservazioni
che possono essere utili ai fini
della predisposizione definitiva
del modello di dichiarazione e
delle relative istruzioni. Naturalmente, si legge sulle pagine
del sito, la partecipazione alla
consultazione non costituisce
alcun titolo, condizione o vincolo
rispetto a eventuali decisioni del
dipartimento delle finanze, che
S
attraverso il modello unico informatico (Mui) che viene compilato
dai notai al momento dei trasferimenti immobiliari. Il decreto ché
approva il modello e le relative
istruzioni ha, infatti, ritenuto
applicabili anche all'Imu le norme dell'art. 37, comma 53, del dl
4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
che ha stabilito la soppressione
dell'obbligo di presentazione
della dichiarazione Ici dalla
data di effettiva operatività del
sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata
con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio del 18
dicembre 2007. Al contrario la
dichiarazione Imu deve essere
presentata quando gli elementi
rilevanti ai fini dell'imposta non
transitano attraverso il Mui e
non sono quindi fruibili da parte
dei comuni con la consultazione
della banca dati catastale. A questo si aggiungono, poi, le ipotesi
in cui le modificazioni soggettive
e oggettive danno luogo a una diversa determinazione del tributo
dovuto, come per esempio il caso
delle riduzioni d'imposta.
Non bisogna poi dimenticare
che l'art. 13, comma 12-ter, del
dl n. 201 del 2011, nell'ottica
della semplificazione, prevede
che mantengono la loro validità
le dichiarazioni presentate ai fini
in quanto compatibili, per
cui chi non ha modificato l'assetto
del proprio patrimonio non deve
preoccuparsi. Nelle istruzioni
viene precisato che solo nel caso
di separazione legale il coniuge
assegnatario deve presentare
la dichiarazione, poiché in tal
caso non è prevista l'annotazione della pronuncia giudiziale di separazione nel registro
dello stato civile del comune e
pertanto a quest'ultimo sfuggirebbe altrimenti detto elemento
che è essenziale ai fini dell'accertamento.
In tema di agevolazioni nelle
istruzioni si legge che in caso
di riduzione per gli immobili di
cui all'art. 13, comma 9, del dl
n. 201 del 2011 e per i beni merce di cui al successivo comma
9-bis, la dichiarazione deve essere presentata solo nell'ipotesi
in cui il comune abbia concretamente deliberato l'agevolazione
Relativamente agli immobili
inagibili o inabitabili le riduzio-
ad ogni modo pubblicherà una
sintesi degli esiti della consultazione. E contestualmente, con
l'art. 9, comma 3, lettera c) del dl
n. 10 ottobre 2012, n. 174, arriva
la proroga al 30 novembre del
termine di presentazione della
dichiarazione, inizialmente fissato al 30 settembre, per i soggetti
per i quali l'obbligo dichiarativo è
sorto dal 1° gennaio 2012.
Il modello di dichiarazione ricalca, in sostanza, quello dell'Ici
e non potrebbe essere altrimenti, visto che l'Imu ne rappresenta un'evoluzione, che a detta di
molti non è certo migliorativa.
La scelta di un modello simile a
quello dell'Ici ha anch'essa una
sua valenza positiva, in quanto
agevola il contribuente che orinai
è abituato ad avere a che fare con
quel tipo di modulistica. Come
già previsto per l'Ici anche per
l'Imu vale il principio che non
tutti i contribuenti sono tenuti
alla presentazione della dichiarazione: detto adempimento diventa inutile se il comune ha già
a disposizione i dati necessari per
verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Questi dati arrivano ai comuni
ni vanno, invece, dichiarate solo
nel caso in cui si perde il relativo diritto, in quanto il comune
non dispone delle informazioni
necessarie per verificare il venir
meno delle condizioni richieste
dalla legge per l'agevolazione in
questione.
Per quanto riguarda i fabbricati rurali le istruzioni precisano che non è necessario presentare la dichiarazione. Infatti, ai
sensi dell'art. 4, comma 2 del
dm 26 luglio 2012 che ha disciplinato la denuncia in catasto
dei fabbricati rurali sia a uso
abitativo sia a uso strumentale,
«l'Agenzia del territorio rende
disponibile ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla
medesima Agenzia, e all'Agenzia delle entrate, le domande
presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui
all'art. 2, al fine di agevolare le
attività di verifica di rispettiva
competenza». Pertanto, la conoscibilità delle domande dirette
a consentire ai comuni di provvedere ai controlli sulla sussistenza dei requisiti di ruralità,
rende anche superfluo l'obbligo
dichiarativo.
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dna dichiarazione
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pochi
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OPOTIMANO ECIINOSLICO. I:Il IIIIIOCII 11: POLITICO
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Piemonte, contributi ai
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comuni per l'impiego di
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concede contributi ai comuni
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per la realizzazione di cantieri
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prev' sto dall'art. 32 comma
perie iniziative turistiche.
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dei soggetti. I cantieri hanno Ligu
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Q13/TIMANO ECONUM11:0.1:111'111MICII 11: POUTICO
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Periodicità: Quotidiano
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DOMANDE ENTRO IL 2 NOVEMBRE
Sardegna, 7 ntilioni
per gli insediamenti
produttivi dei comuni
La regione Sardegna ha stanziato sette milioni
di euro da destinare ai comuni per la realizzazione di Piani per gli insediamenti produttivi
(Pip). Si tratta delle risorse 2012-2014 che
i comuni potranno richiedere presentando
domanda entro il 2 novembre 2012. Sono "
finanziabill progetti per il completamento,
l'ampliamentop il potenziamento di aree Pip
Oh esistenti , a condizione che nel Pip eontunaie sia stato assegnato almeno 1'80% dei lotti
disponibili. E ammissibile la realizzazione di
nuove aree per gli insediamenti produttivi,
a condizione che sia stato assegnato almeno
1'80% dei lotti disponibili nei Pip dei comuni
limitrofi entro una distanza di km 15 considerando il percorso su strada. È pure finanziabile la riqualificazione efo adeguamento
delle aree Pip già esistenti ai nuovi standards
normativi in materia di sectirity e tutela ambientale nella prospettiva della realizz*zione
di aree ecologicamente attrezzate. Le opere
ammissibili alla sovvenzione sono quelle di
urbanizzazione primaria quali viabilità, reti
tecnologiche, illuminazione pubblica, opere
relative a spazi di verde attrezzato atti ad attenuare gli impatti ambientali, infrastrutture
per una gestione integrata e in sicurezza dei
rifiuti realizzate in funzione della tipologia
e del grado di pericolosità del rifiuto confarito, depuratori, interventi infrastrutturali
di riconversione volti a favorire nei Pip già
esistenti, frazionamento delle aree al fine da ;
destinare le stesse a più aziende.11 contributo
a fondo perduto può coprire la maggior parte
delle spese previste, considerando comunque
che é previsto un punteggio in graduatoria per
i progetti ché prevedono un cofinanziamento
per almeno 1'11% del costo del progetto.
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Le regnom I 11111€ Ii, , I
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ECIINUSLIED.1:111.11MICII 11: POUTICO
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Direttore Responsabile: Pierluigi Magnaschi
12/1 0/2012
Periodicità: Quotidiano
Tiratura: 127.349
Diffusione: 78.822
LA SCADENZA È IL 7/11
Basilicata, 10 mln
per le infrastrutture
dell'agricoltura
Scade il 7 novembre 2012 il bando regionale a valere sulla misura 125 «Infrastrutture
connesse allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura» del Piano
di sviluppo rurale 2007-2013. I comuni lucani
possono richiedere un contributo a fondo perduto per la realizzazione di acquedotti rurali
a beneficio delle aziende agro-forestali. Gli
interventi possono essere finalizzati, anche,
al miglioramento della qualità delle acque
sotto l'aspetto igienico-sanitario, nonché
all'adeguamento, ristrutturazione e messa in
sicurezza della rete viaria rurale pubblica a
supporto delle aziende agricole e forestali.
Sono ammissibili le spese strettamente legate
ai lavori di cui sopra, ivi comprese spese per
cartellonistica, opere di protezione e messa
in sicurezza, opere di regimazione delle acque superficiali, attraversamenti per accesso
a fondi agricoli e piccole piazzole di scambio.
Gli investimenti programmati sono soggetti a
vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso
per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni. L'investimento, che non può riguardare
la manutenzione ordinaria, dovrà essere realizzato entro 12 mesi, a far data dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione
del sostegno, pena la revoca del finanziamento e recupero delle somme eventualmente
già erogate. Gli investimenti devono essere
compresi tra un minimo di 75 mila euro e un
massimo di 250 mila euro. L'aiuto è concesso
come contributo in conto capitale, con intensità di aiuto pari al 100 % del costo ammissibile,
nell'ambito di uno stanziamento complessivo
sul bando pari a 10 milioni di euro. I soggetti
proponenti possono presentare istanza per la
realizzazione di un solo progetto.
o Rtproduzzone riservata
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Le ,regioni adriatiche fanno sistema
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12/10/2012
ECIIMISLII:0.1:1111.11MICII 11: POUTICO
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Direttore Responsabile: Pierluigi Magnaschi
Periodicità: Quotidiano
Tiratura: 127.349
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Il bando, gestito dall'Abruzzo, interessa molte province. Progetti entro il 2 novembre
Le regioni adriatiche fanno sistema
Stanziati 90 mln, per l'integrazione dei paesi balcanici
Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI
A
mmonta a 90 milioni
di euro lo stanziamento per il bando relativo
al Programma di cooperazione transfrontaliera IpaAdriatico per il 2007-2013. Il
bando si rivolge a enti pubblici
e privati dell'area adriatica e
si propone di rafforzare la coesione territoriale, promuovere l'integrazione europea dei
paesi balcanici e rafforzare la
competitività dell'area adriatica. Il programma, gestito dalla
regione Abruzzo, interessa diverse aree su tutto il territorio
nazionale. Il bando attualmente aperto consente la presentazione di progetti fino al 2
novembre 2012. Il contributo
può arrivare a coprire anche il
100% delle spese previste.
Fondi per enti pubblici e
privati. Il bando prevede diverse misure di finanziamento
con specifici soggetti beneficiari. In generale, è aperto a enti
pubblici e organismi di diritto
publilico, università, istituti
di ricerca, Pmi, imprese pub-
PRIORITÀ
Asse 1. Cooperazione
economica, sociale e
istituzionale
FONDI IPA
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
FONDI TOTALI
10.625.000,00 €1.875.000 00
€12.500.000,00
Asse 2. Risorse naturali e
culturali e prevenzione dei € 38.556.659,60 € 6.804.116,40
rischi
€ 45.360.776,00
Asse 3. Accessibilità e reti
C 28 050 000 00 € 4 950 000 00
€ 33 000 000 00
TOTALE
€ 77.231.659,60 € 13.629.116,40
€ 90.860.776,00
bliche e private e loro associazioni, agenzie di sviluppo,
ong, strutture di volontariato
operanti nel settore sanitario
e sociale, enti turistici. Il progetto deve essere presentato da
un partenariato composto da
diversi soggetti che coprano almeno sei degli otto stati partecipanti al programma. Ciascun
partecipante deve prevedere
un budget minimo di 150 mila
euro e non può ricevere più del
40% del totale del contributo
assegnato al progetto.
,
Ricaduta su tutta l'area
adriatica. In Italia, il bando
riguarda le aree geografiche
delle province di Pescara, Teramo, Chieti, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini,Ravenna, Trieste,
Gorizia, Udine, PesaroUrbino,
Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Campobasso, Foggia, Bari,
Brindisi, Lecce, Venezia, Rovigo e Padova. Sono ammesse
con deroga anche le province
di L'Aquila, Pordenone, Isernia
e Taranto: Oltre alle suddette
aree italiane, i progetti posso-
no riguardare anche specifiche
aree di Slovenia, Grecia, Croazia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Albania e Serbia.
Cooperazione economica,
risorse naturali e culturali, infrastrutture. Il primo
asse si propone di rafforzare
la ricerca e l'innovazione per
facilitare lo sviluppo dell'area
adriatica attraverso la cooperazione economica, sociale e istituzionale. Il secondo asse ha
come obiettivo la promozione,
valorizzazione e protezione del-
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le risorse naturali e culturali
attraverso la gestione congiunta dei rischi naturali e tecnologici. Il terzo asse si propone di
rafforzare ed integrare la rete
delle infrastrutture esistenti,
promuovendo e sviluppando i
servizi di trasporto, di informazione e comunicazione. Il
bando riguarda i progetti
strategici che si caratterizzano per l'importanza del tema
trattato, richiedono un ampio
partenariato e la durata è generalmente a medio-lungo termine; si caratterizzano inoltre
per una dimensione finanziaria variabile tra i 5 e i 12,5
milioni di euro.
Un seminario a L'Aquila
per i beneficiari italiani. Il
prossimo 18 e 19 ottobre 2012
si terrà a L'Aquila un doppio
seminario rivolto a tutti i soggetti interessati a partecipare
al bando, per ciò che riguarda
la parte italiana del partenariato. Il seminario si terrà presso la regione Abruzzo, maggiori
informazioni possono essere
reperite sul sito internet del
programma http://www.adriaticipacbc.org.
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Sì ai tagli se c'è la volontà politica. Ma bisogna modificare lo statuto
Giunte provinciali a dieta
Possibile nominare meno assessori del minimo
E
possibile nominare
un numero di assessori provinciali
inferiore al minimo
fissato dallo statuto?
Ai sensi del comma 2 dell'art.
47 del Tuel, «gli statuti, nel
rispetto di quanto previsto
dal comma 1, possono fissare
il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli
stessi»; il comma 1 prevede il
numero massimo nella misura di un terzo e comunque non
superiore a dodici unità.
Nel demandare all'autonomia statutaria la determinazione numerica degli assessori, il legislatore statale ha
legittimato la possibilità di
prevedere un numero «fisso»
ovvero «flessibile», senza fissare il numero minimo, ma
stabilendo un limite massimo
inderogabile.
Prevedendo «che lo statuto
possa stabilire il numero effettivo degli assessori nominabili», lo stesso legislatore
impone «una verifica in sede
locale dell'individuazione del
numero ottimale di compo-
nenti della giunta» (Consiglio di stato V, 31/12/2003,
n. 9315), che, presupponendo
una ponderata valutazione
politico-amministrativa delle
esigenze dell'ente, consente la
nomina del numero di assessori reputato ottimale .
Nell'ambito del delineato
criterio di riferimento definito nel citato articolo 47, si
deduce che la norma dello statuto che stabilisce il numero
dei componenti della giunta
diviene vincolante per l'ente
locale e può essere derogata
solo attraverso una modifica
della medesima disposizione.
A tal fine giova il riferimento alla sentenza n. 3357/2009,
con la quale il Consiglio di stato, pronunziatosi sul quorum
di maggioranza necessario
per modificare il regolamento
per il funzionamento del consiglio comunale, ha affermato il principio che «una volta
adottato il regolamento contenente una specifica previsione
in ordine alle maggioranze occorrenti per le proprie modifiche, l'adozione di queste non
può che trovare disciplina in
quelle norme di cui il consiglio
stesso si è dotato, alle quali
l'ente deve attenersi essendo
ben noto come una pubblica
amministrazione non possa
disapplicare le regole da essa
poste, se non previo ritiro ed
ancorché illegittime».
Ove, quindi, si delinei la
volontà politica di ridurre
la compagine degli assessori
occorrerà procedere, preliminarmente, ad una apposita
modifica della disposizione
statutaria inerente la quantificazione degli stessi, nel
senso ritenuto.
NUMERO ASSESSORI
Un comune può nominare due assessori in più
rispetto al numero massimo previsto dalla vigente
normativa, se la norma
statutaria tuttora vigente
prevede un limite massimo
superiore?
La determinazione numerica degli assessori rientra
nella materia «organi di governo» dei comuni rimessa, ai
sensi dell'articolo 117, comma
2, lett. p) della Costituzione,
alla potestà legislativa esclusiva dello stato.
Quest'ultima, invero, per il
profilo considerato riconosce
a comuni e province, quale
unico spazio di autonomia, la
possibilità di individuare nello statuto una misura «fissa»
ovvero «flessibile» di assessori, purché, in entrambi i casi,
entro il limite massimo prescritto, che non può mai essere superato.
Peraltro, secondo l'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 267, «l'entrata
in vigore di nuove leggi che
enunciano espressamente i
principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni
e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e
provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore
delle leggi suddette».
Pertanto l'eventuale disposizione statutaria incompatibile conle intervenute
modifiche normative non può
trovare applicazione.
Inoltre, come ha evidenziato la circolare del ministero
dell'interno prot. n. 2915 del
18 febbraio 2011, a decorrere dal 2011, in occasione del
successivo rinnovo elettorale,
il numero dei consiglieri sarà
ridotto del 20% e di conseguenza, nel caso dei comuni
con più di 30 mila abitanti, il
numero massimo degli assessori dovrà essere calcolato su
25 unità (24 consiglieri più il
sindaco).
Nel caso di specie, pertanto,
non è possibile la nomina di
ulteriori assessori.
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Assemblea Annuale
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Se ne parlerà all'assemblea annuale dell'Ancrel che si apre oggi a Napoli. Focus sui bilanci
Revisori sempre più sugli scudi
Ma i controlli non possono essere oggetto di interventi spot
er gli associatiAncrel-club
dei revisori si profila un
fine settimana importante per il 12 e 13 ottobre
a Napoli. Il 12 ottobre dalle ore
17 presso il Renaissance Naples
Hotel Mediterraneo in via Ponte
di Tappia 25 si terrà l'assemblea
annuale per il rinnovo degli organi
sociali ed il 13 ottobre dalle ore 9
presso la sala dei Baroni Maschio
Angioino si terrà un convegno sul
tema «l'attendibilità del bilancio: il
ruolo del revisore». La vita associativa nell'ultimo anno ha visto un
notevole aumento degli associati
ed un impulso dell'attività nelle
sedi locali ed in particolare delle
sedi della Toscana, delle Marche
e di Napoli.
È stata costituita una nuova
sede locale a Salerno.
Il comitato esecutivo allargato
nell'assemblea del 7 ottobre 2011
a Firenze con l'inserimento di tre
nuovi membri si è riunito periodicamente e ha portato con le sue decisioni un positivo impùlso all'attività e migliore coordinamento tra
le varie sedi. La maggiore attività
dell'organo esecutivo ha in parte
svuotato il ruolo del Consiglio e
occorrerà ridistribuire nell'assemblea le funzioni fra i due organi.
La situazione finanziaria con
l'aumento del numero degli associati e con la riduzione delle spese di locazione è migliorata. Per i
revisori degli enti locali la novità
dell'estrazione a sorte vedrà la sua
concreta applicazione nei prossimi
mesi. Il meccanismo per l'acquisi-
zione dei crediti formativi specifici
è alquanto macchinoso e in alcune
zone l'obbligo disposto dalla circolare del ministero dell'interno n.
7/2012 di organizzare gli eventi
solo con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
ha ostacolato l'organizzazione ed
in alcuni casi ha trovato insormontabili e ingiustificate difficoltà. Condividiamo totalmente la
richiesta contenuta nel comunicato stampa dell'Anc (Associazione nazionale commercialisti) del
26/9/2012, di affidare anche alle
associazioni nazionali maggiormente attive e territorialmente
diffuse l'erogazione diretta della
formazione e della attribuzione
dei crediti. Ancora una volta sono
stati affidati all'organo di revisione nuovi adempimenti. Il parere
sulla costituzione di un fondo minimo di svalutazione dei crediti
e l'asseverazione dei rapporti di
credito e debito con le società partecipate, disposti dal dl 95/2012, i
nuovi pareri obbligatori sugli atti
fondamentali stabiliti dal decreto
approvato dal consiglio dei ministri il 4 ottobre, si sommano agli
innumerevoli obblighi di vigilanza, attestazione, asseverazione e
sottoscrizione disposti in aggiunta
alle funzioni, stabilite dall'art.239
del Tuel. Con l'estrazione a sorte
dell'organo di revisione, peraltro
non ancora avviata, sembrava risolto l'aspetto dell'indipendenza.
La norma introdotta dal decreto
del 4 ottobre che prevede la de-
signazione del presidente dell'organo di revisione per gli enti con
popolazione superiore a 60 mila
abitanti da parte del prefetto scelto fra i dipendenti del ministero
dell'interno e dell'economia e finanze non sembra più garantire
l'indipendenza voluta. Non era più
logico se oltre all'indipendenza si
voleva assicurare competenza, affidare a un organo terzo, quale la
sezione regionale della Corte dei
conti tale nomina? Crediamo non
sia stata un'esperienza esaltante
la nomina di revisori da parte dei
ministeri nelle aziende sanitarie. I
nuovi controlli indicati dal decreto
salva enti dettati principalmente
dalle reazioni dell'opinione pubblica alla mala gestione destano
parecchie perplessità sul piano
del funzionamento pratico e della burocratizzazione delle procedure. Un nuovo ordinamento sui
controlli è certamente necessario.
La materia è però molto delicata
e non può essere oggetto di interventi spot che complicano, duplicano, prolungano i tempi senza far
scaturire i necessari benefici.
Le nuove norme sul controllo di
regolarità amministrativa e contabile sono emblematiche.
Ai tanti attori del controllo (controllo interno, responsabile servizio finanziario, organo di revisione,
Corte dei conti, servizi ispettivi
della Rgs), sono st4,ti attribuiti
nuovi poteri ed ampliate le loro
funzioni senza aver preventivamente definito le aree di rispettiva
competenza e chi deve effettuare
il coordinamento portando il controllo «a sistema».
Occorre rimediare ai malefici
frutti della frettolosa alluvione
normativa che ha imposto obblighi assurdi. L'art. 16, comma 26
del dl 138/2011, dispone l'obbligo
per i comuni di elencare le spese
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Revisori sempre pio sopii semi.
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di rappresentanza sostenute in
ciascun anno in un prospetto. Il
prospetto deve essere allegato al
rendiconto e trasmesso entro dieci
giorni dall'approvazione alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti. Entro lo stesso
termine deve essere pubblicato
nel sito web dell'ente.
L'organo di revisione deve verificare la corretta rilevazione delle
spese, sottoscrivere il rendiconto
unitamente al segretario e responsabile dei servizi finanziari,
verificare la trasmissione alla se-
zione regionale di controllo della
Corte dei conti e la pubblicazione
dell'elenco. Le spese di rappresentanza sono limitate per legge
e sono oggetto di controllo di regolarità amministrativa e contabile
eppure si richiede ad un professionista di recarsi presso la sede di
un ente per apporre la terza sottoscrizione ad un modello cartaceo.
Ancora una volta chiediamo, ma
forse non abbiamo i giusti «Santi in paradiso», che si provveda a
quanto promesso nel febbraio del
2007 dal ministero dell'interno di
stabilire i compensi per i revisori
eletti nei comuni da 5 mila a 15
mila abitanti. Pur consapevoli delle difficoltà finanziarie degli enti
chiediamo, per non snaturare la
funzione e per non renderla di carattere onorifico, un rapporto equo
tra funzioni e compensi.
La riduzione del 10% di un
compenso che doveva invece essere adeguato per obbligo di legge, disposta dal comma 3, dell'art.
6 del dl 78/2010, è stata vissuta
come un'umiliazione. Sulla regolamentazione a regime dell'accesso
all'elenco dei revisori ed in particolare sull'acquisizicèhe dei crediti
formativi formuleremo proposte di
modifica per rendere più agevole
la procedura e migliorare la pro-
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fessionalità dei revisori. La partecipazione al convegno di estrema
attualità del 13 ottobre, è gratuita
e con il positivo superamento di almeno i 2/3 dei test, i partecipanti
potranno ottenere l'attestazione
del credito formativo revisori enti
locali. I temi che saranno trattati
nel convegno condivisi dal ministero dell'interno, dai maggiori
esperti in materia sono di estrema
attualità e riguardano:
-riduzione di spesa, messa in liquidazione e privatizzazione società pubbliche (art.4, dl 95/2012);
-le società partecipate: dalla sentenza 199/2012 della Corte costituzionale alla spending rewiew ;
-il nuovo sistema di scelta dei revisori degli enti locali ed i problemi
di prima applicazione;
-i principali effetti del dl 95/2012
sulla spesa e sull'indebitamento
degli enti locali I difficili equilibri
di bilancio;
-la verifica dei crediti e debiti
reciproci fra enti e società pubbliche;
-la verifica dei residui attivi ed il
fondo svalutazione crediti;
-il pareggio di bilancio in Costituzione e le novità sul patto di
stabilità interno.
*presidente Ancrel
Club dei revisori
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