TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SILENZIO/ASSENSO
Cosa accade dal 1° gennaio 2007
• La previdenza obbligatoria (sistema retributivo/contributivo/misto)
• La previdenza complementare e la riforma Maroni
• Le modifiche previste dalla Finanziaria 2007 sul TFR
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La previdenza in Italia:
interventi normativi
 Riforma Amato (decreto legislativo
503/1992 e decreto legislativo sulla
previdenza complementare
124/1993)
 Riforma Dini (legge 335/1995)
 Riforma Prodi (legge 449/1997)
 Controriforma delle pensioni (legge
243/2004 e decreto legislativo sulla
previdenza complementare
2005/252)
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Il 1° pilastro dopo la riforma
Dini del 1995
 Il regime di calcolo in base al
quale sarà calcolata la
prestazione pensionistica
dipende dall’anzianità
contributiva del lavoratore
Tre regimi di calcolo:
 Retributivo
 Misto
 Contributivo
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Regimi di calcolo
 Regime Retributivo
 Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995
avevano maturato almeno 18 anni di
contribuzione
  L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo
Retributivo per tutta la vita lavorativa con
coefficienti di rendimento pari al 2% (con alcune
eccezioni come per gli autoferro che hanno un
rendimento del 2,5% fino al 31/12/1995)
 Regime Misto
 Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995
avevano maturato meno di 18 anni di
contribuzione
  L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo
Misto (pro rata) ovvero
 Sistema Retributivo fino al 31/12/1995
(coefficienti di rendimento pari al 2% con alcune
eccezioni come il 2,5% per gli autoferro fino al
1995)
 Sistema Contributivo in proporzione ai contributi
versati a partire dal 1/1/1996
 Regime Contributivo
 Interessa i lavoratori che hanno iniziato a
maturare la contribuzione successivamente al
31/12/1995 (prima occupazione)
  L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo
Contributivo
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Regimi di calcolo
 Regime Retributivo
 Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995
avevano maturato almeno 18 anni di
contribuzione
  L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo
Retributivo per tutta la vita lavorativa con
coefficienti di rendimento pari al 2% (con alcune
eccezioni come per gli autoferro che hanno un
rendimento del 2,5% fino al 31/12/1995)
 L’importo del trattamento pensionistico è
calcolato in rapporto alla retribuzione media
percepita negli ultimi anni moltiplicata per
un’aliquota percentuale (aliquota di rendimento):
 Retribuzione pensionabile
 Aliquota di rendimento
 Anni di contribuzione
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Regimi di calcolo
 Regime Contributivo
 Interessa i lavoratori che hanno iniziato a




maturare la contribuzione successivamente al
31/12/1995 (prima occupazione)
 L’intera Pensione sarà calcolata con il
metodo Contributivo
L’importo del trattamento pensionistico si
determina considerando l’ammontare della
contribuzione versata durante l’arco della
vita lavorativa moltiplicata per un’aliquota
(aliquota di computo).
I contributi vengono rivalutati in base alla
crescita media del Pil nel quinquennio
precedente.
Al momento del pensionamento il
montante contributivo verrà convertito in
pensione moltiplicandolo per un
coefficiente di trasformazione relativo Età
all’età anagrafica.
57
I coefficienti di trasformazione: legge 335/1995
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Coefficienti
0,04720
58
0,04860
59
0,05006
60
0,05163
61
0,05334
62
0,05514
63
0,05706
64
0,05911
65
0,06136
La previdenza in Italia:
sistema pubblico obbligatorio
e sistema complementare
 SISTEMA A RIPARTIZIONE: I contributi sociali
versati dal lavoratore e dal datore di lavoro agli
organismi che erogano le prestazioni
pensionistiche vengono utilizzati per pagare le
pensioni correnti. Non c’è accumulazione di
riserve.
 SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE: I contributi
individuali che ogni lavoratore versa nel
periodo di attività vengono investiti nel mercato
finanziario e trasformati al momento del
pensionamento
in
prestazioni.
Si
ha
un’accumulazione di riserve per il periodo che
intercorre tra il versamento dei contributi e il
pagamento della pensione. Il sistema a
capitalizzazione caratterizza la previdenza
complementare. Il principale scopo della
previdenza complementare è quello di
integrare e non sostituire la previdenza
pubblica
favorendo
l’aspettativa
della
lavoratrice e del lavoratore a mantenere uno
stile di vita uguale o simile a quello goduto
durante la propria vita lavorativa anche dopo il
pensionamento
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La previdenza in Italia:
sistema pubblico obbligatorio
e sistema complementare
Principali
caratteristiche
 PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
Sistema
pubblico obbligatorio
a ripartizione
Sistema
complementare a
capitalizzazione
 Ad adesione obbligatoria
 Ad adesione volontaria
 Contributi sociali
 Contributi individuali
 Contratto intragenerazionale
 Mercato finanziario
 Non c’è accumulazione di riserve
 C’e accumulazione di riserve
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La riforma Maroni: Legge
243/2004
 Nuovi requisiti per la pensione di anzianità nel
sistema retributivo e misto a partire dal 1.1.2008
Dal 1° gennaio 2008 - Requisiti lavoratori
Anno Età anagrafica
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
60
60
61
61
61
61
62
Data di maturazione
Dal 1° gennaio
2014
dei requisiti
Anzianità
contributiva
35
35
35
OPPURE
35
35
35
35
Anzianità
contributiva
40
Data di decorrenza della pensione
I requisiti di età anagrafica indicati1°nelle
tabelle
sono
incrementati
gennaio
dell’anno
successivo
(soggetti condi
Entro il secondo
pari di
o superiori
a 57* anni
il 31
un anno trimestre
salvo il dell’anno
differimento sulla età
base
una verifica,
daentro
effettuarsi
dicembre)
nel corso del 2013, dalla quale risultino risparmi
superiori alle
previsioni.
Entro il quarto
trimestre dell’anno
1°luglio dell’anno successivo
indipendentemente dall’età anagrafica
ANNO 2007 Requisiti lavoratori dipendenti pubblici e privati
Anno Età anagrafica Anzianità
contributiva
2007
57
35
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Previdenza complementare
Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n.252
"Disciplina delle forme pensionistiche
complementari“
(Decreto Maroni)
 Art. 23 - Entrata in vigore e norme transitorie
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
varato a fine legislatura dal governo Berlusconi, ha
erroneamente ritardato l’avvio della previdenza
complementare facendo slittare al 1° gennaio 2008
l’entrata in vigore della riforma.
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Legge Finanziaria 2007
TFR e “silenzio assenso”
 L’Art. 84 della Legge Finanziaria in discussione al
Parlamento, prevede l’anticipo della riforma della
previdenza complementare dal 1° gennaio 2008 al
1° gennaio 2007.
 Pertanto anche il meccanismo del silenzio
assenso per il conferimento del TFR maturando ai
fondi pensione, scatterà dal 1° gennaio 2007. Ciò
significa che i lavoratori entro il 30/6/2007 o entro
sei mesi dall’assunzione, dovranno scegliere cosa
fare del proprio TFR maturando
 Qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà,
sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di conferire il
TFR maturando (quello accantonato dal 1° gennaio
2007) dei propri dipendenti alla forma pensionistica
collettiva prevista dagli accordi o contratti
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Memorandum d’intesa sul TFR
siglato il 23 ottobre 2006
 Viene anticipato al 1° gennaio 2007 l’avvio della
previdenza integrativa secondo le norme della
legge n. 252/2005
 Per tutte le imprese con almeno 50 dipendenti
sarà integralmente destinato all’INPS il
trattamento di fine rapporto che matura dal 1°
gennaio 2007 e non affluito alla previdenza
integrativa (cosiddetto “inoptato”)
 Il Governo si impegna a rivedere nel corso del
2007 il trattamento fiscale dei fondi integrativi con
l’intento che questo sia in linea con quello
applicato alla previdenza integrativa degli altri
paesi europei
 il Governo si impegna a riprendere e concludere
la discussione aperta con il sistema bancario, al
fine di trovare forme per venire incontro alle
imprese che trovassero difficoltà nell’accesso al
credito. In questo ambito si studierà la
costituzione di un fondo di garanzia
 Resta confermato che tutti i lavoratori
conservano tutti i diritti previsti da leggi e accordi
collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione e
anticipazione del TFR
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INFORMATIVA
 Prima dell’avvio del periodo dei sei mesi il datore
di lavoro deve fornire alla lavoratrice e al
lavoratore informazioni adeguate sulle diverse
scelte disponibili.
 Inoltre 30 giorni prima della scadenza dei sei
mesi il datore di lavoro deve inviare alla
lavoratrice e al lavoratore - che non hanno
manifestato alcuna volontà - le necessarie
informazioni sulla forma pensionistica verso la
quale sarà conferito il TFR alla scadenza dei sei
mesi
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Scelta sulla destinazione del
TFR maturando dal 01.01.2007
Cosa accade nel periodo di silenzio / assenso o
nei sei mesi successivi alla data di assunzione
CASO A) Lavoratore dipendente con prima
occupazione successiva al 28 Aprile 1993
Sistema pensionistico obbligatorio di tipo
“CONTRIBUTIVO” o “MISTO”
CASO B) Lavoratore dipendente con prima
occupazione antecedente al 29 Aprile 1993
Sistema pensionistico obbligatorio di tipo
“RETRIBUTIVO” o “MISTO”
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CASO A) Lavoratore dipendente con prima
occupazione successiva al 28 Aprile 1993
Le possibili alternative:
• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007
• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE
SCELTA ESPLICITA n. 1
Il lavoratore decide
espressamente di
conservare in azienda il Tfr
maturando senza aderire
ad un Fondo pensione
complementare (*)
Aziende con più di 50
dipendenti: Il 100% del TFR
(maturando) verrà versato nel
Fondo di tesoreria presso
l’Inps.
Aziende con meno di 50
dipendenti: Il 100% del TFR
(maturando) resterà in
azienda
(*) Attenzione: La decisione del lavoratore non è irreversibile.
L’iscrizione ad una forma pensionistica complementare potrà avvenire anche in un
secondo momento
SCELTA ESPLICITA n. 2
Il lavoratore decide
espressamente di conferire
il Tfr maturando ad una
forma pensionistica
complementare
Il lavoratore stesso indicherà
la forma pensionistica
collettiva o individuale presso
la quale verrà trasferito il Tfr
maturando
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CASO A) Lavoratore dipendente con prima
occupazione successiva al 28 Aprile 1993
Le possibili alternative:
• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007
• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE
SCELTA TACITA
(SILENZIO ASSENSO)
IL LAVORATORE NON
MANIFESTA ALCUNA
DECISIONE O VOLONTA’
Il 100% del TFR (maturando)
verrà versato nella forma
pensionistica complementare
prevista dagli accordi o
contratti collettivi (es. Eurofer,
Priamo, Astri) (*)
Il 100% del TFR (maturando)
verrà versato in un Fondo
residuale INPS (Fondo
pensione) nei casi in cui non
siano presenti forme
pensionistica collettive (fondi
negoziali o fondi aperti con
adesione collettiva)
(*) Attenzione: Nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche
collettive, il Tfr verrà destinata a quella con il maggior numero di
adesioni di lavoratori dell’azienda di appartenenza.
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CASO B) Lavoratore dipendente con prima
occupazione antecedente al 29 Aprile 1993
Le possibili alternative:
• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007
• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE
LAVORATORE GIA’ ISCRITTO
AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCELTA ESPLICITA n. 1
Il lavoratore decide
espressamente di
conservare in azienda la
quota residuale di Tfr
maturando (66,6% o
similare) (*)
Aziende con più di 50
dipendenti: La quota
residuale del TFR maturando
(66,6% o similare) verrà
versato nel Fondo di
tesoreria presso l’Inps.
Aziende con meno di 50
dipendenti: La quota
residuale del TFR maturando
(66,6% o similare) resterà in
azienda
(*) Attenzione: La decisione del lavoratore non è irreversibile.
La decisione di destinare la quota residuale del Tfr (66,6% o similare) ad una forma
pensionistica complementare potrà avvenire anche in un secondo momento
SCELTA ESPLICITA n. 2
La quota residuale del TFR
Il lavoratore decide
maturando (66,6% o similare)
espressamente di conferire
verrà destinata alla forma
la quota residuale di Tfr
previdenza complementare
maturando (66,6% o
alla quale il lavoratore già
similare) alla previdenza
aderisce
complementare
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CASO B) Lavoratore dipendente con prima
occupazione antecedente al 29 Aprile 1993
Le possibili alternative:
• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007
• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE
LAVORATORE GIA’ ISCRITTO
AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCELTA TACITA
(SILENZIO ASSENSO)
IL LAVORATORE NON
MANIFESTA ALCUNA
DECISIONE O VOLONTA’
La quota residuale del TFR
maturando (66,6% o similare)
verrà destinata alla forma
previdenza complementare
alla quale il lavoratore già
aderisce
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CASO B) Lavoratore dipendente con prima
occupazione antecedente al 29 Aprile 1993
Le possibili alternative:
• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007
• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE
LAVORATORE NON ISCRITTO
AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCELTA ESPLICITA n. 1
Il lavoratore decide
espressamente di
conservare in azienda il Tfr
maturando senza aderire
ad un Fondo pensione
complementare (*)
Aziende con più di 50
dipendenti: Il 100% del TFR
(maturando) verrà versato nel
Fondo di tesoreria presso
l’Inps
Aziende con meno di 50
dipendenti: Il 100% del TFR
(maturando) resterà in
azienda
(*) Attenzione: La decisione del lavoratore non è irreversibile.
L’iscrizione ad una forma pensionistica complementare potrà avvenire anche in un
secondo momento
SCELTA ESPLICITA n. 2
Il lavoratore decide
espressamente di conferire
il Tfr maturando ad una
forma pensionistica
complementare
Il TFR (maturando) verrà
versato nella misura prevista
dai contratti collettivi (es.
Eurofer, Priamo, Astri) o in
misura non inferiore al 50%
nei casi in cui i contratti non
prevedano il versamento TFR
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CASO B) Lavoratore dipendente con prima
occupazione antecedente al 29 Aprile 1993
Le possibili alternative:
• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007
• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE
LAVORATORE NON ISCRITTO
AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCELTA TACITA
(SILENZIO ASSENSO)
IL LAVORATORE NON
MANIFESTA ALCUNA
DECISIONE O VOLONTA’
Il 100% del TFR (maturando)
verrà versato nella forma
pensionistica complementare
prevista dagli accordi o
contratti collettivi (es. Eurofer,
Priamo, Astri) (*)
Il 100% del TFR (maturando)
verrà versato in un Fondo
residuale INPS (Fondo
pensione) nei casi in cui non
siano presenti forme
pensionistica collettive (fondi
negoziali o fondi aperti con
adesione collettiva)
(*) Attenzione: Nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche
collettive, il Tfr verrà destinata a quella con il maggior numero di
adesioni di lavoratori dell’azienda di appartenenza.
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Previdenza complementare
Caratteristiche e
modalità di funzionamento
Le caratteristiche principali sono:
 Volontarietà adesione volontaria
 Complementarietà si istituisce laddove è presente
un regime di assicurazione obbligatoria
 Capitalizzazione individuale i contributi individuali
versati da ciascun aderente confluiscono nella
posizione pensionistica individuale e sono investiti
nel mercato finanziario
 Fonte istitutiva tipica Contrattazione collettiva
(Fondi pensione negoziali e Fondi pensione aperti
collettivi) individuale (fondi pensione aperti individuali
e Forme individuali pensionistiche o polizze
assicurative)
 Sistema di garanzie e controlli
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Previdenza complementare
Fonti di finanziamento
Per i lavoratori dipendenti:
 Contributo del lavoratore
 Contributo del datore di lavoro
 TFR
Si può aderire alla previdenza complementare anche
con il solo conferimento del TFR maturando. Non c’è
l’obbligo di versare altri contributi né da parte della
lavoratrice e del lavoratore né da parte del datore di
lavoro.
Per beneficiare del contributo del datore di lavoro
previsto dagli accordi e contratti collettivi, anche
aziendali la/il lavoratrice/lavoratore deve a sua volta
versare un suo contributo al Fondo.
L’aderente può decidere di versare ulteriori contributi
determinandone liberamente l’importo.
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Previdenza complementare
Tipologie
Forme pensionistiche “collettive”
Fondi pensione negoziali
Fondi pensione aperti
Fondi pensione preesistenti
Fondi pensione regionali
Forme pensionistiche “individuali”
Fondi pensione aperti
Forme pensionistiche individuali
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Previdenza complementare
Fondi pensione negoziali
Principali Caratteristiche
•Sono istituti attraverso la contrattazione collettiva
delle parti sociali;
•Sono rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di
una
determinata
categoria
o
settore
produttivo
compresi settori affini;
•Riconoscono un ruolo alle parti sociali;
•Hanno una struttura associativa;
•Non hanno scopo di lucro;
•Hanno una governance ispirata al principio della
democrazia rappresentativa dei soci
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Previdenza complementare
Altre tipologie di fondi
Fondi pensione aperti
•Sono istituiti da operatori finanziari ;
•L’adesione può essere su base collettiva o su base
individuale;
Fondi pensione preesistenti
•Fondi pensione preesistenti (prima del 23 ottobre 1992);
•Erano istituiti, di solito, per effetto di accordi delle
parti sociali (settore bancario, assicurativo);
Fondi pensione regionali
•Istituiti o promossi dalle Regioni e operanti nel
territorio di competenza della Regione
Forme pensionistiche individuali
•Sono attuate mediante la stipulazione di contratti di
assicurazione sulla vita con finalità previdenziali
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Previdenza complementare
Come funziona un fondo negoziale
Il fondo pensione negoziale ha una propria
personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto
ai soggetti che lo hanno istituito.
Il fondo pensione ha una propria autonomia funzionale e gestionale;
Non è delle aziende né del sindacato ma degli associati
Ha vita propria, non tollera interferenze da parte di
soggetti esterni, agisce attraverso i propri organi sociali
Sono organi del Fondo:
Assemblea dei delegati
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Responsabile del Fondo/ Direttore Generale del Fondo
Collegio dei Sindaci
Per legge gli organi di amministrazione e controllo
devono avere specifici requisiti professionali ed essere a
composizione paritetica: deve cioè essere garantita
uguale rappresentanza ai datori di lavoro tenuti alla
contribuzione ed alle lavoratrici e lavoratori associati
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Previdenza complementare
Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )
PRIMA DEL PENSIONAMENTO
 Anticipazione
 Riscatto
 Trasferimento
AL MOMENTO DELLA PENSIONE
 Prestazione in forma di capitale
 Prestazione in forma di rendita
 Prestazione in forma di rendita e
in forma di capitale
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Previdenza complementare
Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )
ANTICIPAZIONI / 1
AMMONTARE: Fino al 75% della posizione individuale
maturata al momento della richiesta
QUANDO: In qualsiasi momento IN CASO DI: Spese
sanitarie, a seguito di gravissime situazioni, per terapie
e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli
FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi
già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a
titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni
anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un
limite di riduzione massima del 6%
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Previdenza complementare
Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )
ANTICIPAZIONI / 2
AMMONTARE: Fino al 75% della posizione individuale
maturata al momento della richiesta
QUANDO: Dopo otto anni di iscrizione IN CASO DI:
Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli o
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio relativamente alla prima casa di abitazione
FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi
già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo
di imposta 23%
ANTICIPAZIONI / 3
AMMONTARE: Fino al 30% della posizione individuale
maturata al momento della richiesta
QUANDO: Dopo otto anni di iscrizione IN CASO DI: altre
esigenze.
FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi
già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo
di imposta 23%
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Previdenza complementare
Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )
RISCATTI / 1 – RISCATTO TOTALE
QUANDO: In caso di invalidità permanente o cessazione
del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per
un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può
essere esercitata nel quinquennio precedente il
raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni
FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi
già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a
titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni
anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un
limite di riduzione massima del 6%
RISCATTI / 2 – RISCATTO TOTALE
QUANDO: In caso di decesso prima della maturazione
del diritto alle prestazioni
BENEFICIARI: Gli eredi o diversi beneficiari designati
siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di
tali soggetti per le forme pensionistiche ad adesione
collettiva la posizione resta acquisita dal Fondo; per le
forme pensionistiche individuali viene devoluta a finalità
sociali
FISCALITA’: come sopra
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Previdenza complementare
Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )
RISCATTI / 3 – RISCATTO PARZIALE nella misura
massima del 50% della posizione maturata
QUANDO: In caso di cessazione del rapporto di lavoro
che comporti inoccupazione per un periodo di tempo
non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. In
caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di
mobilità, cassa integrazione guadagni
FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi
già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a
titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni
anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un
limite di riduzione massima del 6%
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Previdenza complementare
Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )
TRASFERIMENTI / 1
QUANDO: A seguito di perdita dei requisiti di
partecipazione - E’ prevista la possibilità di
trasferimento della posizione individuale ad altro fondo
pensione negoziale cui l’aderente accede in relazione
alla nuova attività
TRASFERIMENTI / 2
QUANDO: In costanza dei requisiti di partecipazione Dopo due anni di permanenza l’aderente può trasferire
l’intera posizione maturata presso una qualsiasi altra
Forma di previdenza complementare
Se il trasferimento avviene dal Fondo pensione
negoziale ad un’altra forma di previdenza
complementare il contributo del datore di lavoro
diventa esigibile per il lavoratore solo nei limiti e
secondo le modalità stabilite da contratti e accordi
collettivi, anche aziendali
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Previdenza complementare
Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )
AL MOMENTO DELLA PENSIONE
 IN RENDITA E IN CAPITALE FINO AD UN MASSIMO DEL 50%
 IN RENDITA (pensione)
 IN CAPITALE 100%: nel caso in cui la rendita derivante dalla
conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore
al 50% dell’assegno sociale
 FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi già
assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di
imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il
15° di partecipazione fino a un limite di riduzione massima del
6%
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Fondo Negoziali
Settore trasporti
Attività ferroviarie
Anas
Trasporto locale
Noleggio
Trasporto a fune
Operatori
Autostrade
Piloti
e tecnici di volo
Personale
Navigante di cabina
Operatori
aeroportuali
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Fondo Negoziali
Riepilogo Nazionale
Fondo di
previdenza
complementare
Tasso
Aderenti adesione
30.06.05
Tasso
adesione
30.06.06
31.080
31.69% 32.82%
42.800
28.51% 38.91%
2.690
90.63% 89.67%
3.732
37.29% 37.32%
6.053
15.83% 16.78%
6.203
0%
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50.32%
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Fondo Negoziali
Riepilogo Abruzzo
Fondo
di previdenza
complementare
Aderenti
Abruzzo
L’Aquila
Pescara
Chieti
Teramo
615
350
142
83
40
910
60
145
672 (*)
33
(*) Il dato di Chieti comprende tutti gli iscritti Arpa. (462 + 210 = 672)
AZIENDA
Pr.
ATTIVI
USCITI
ARPA
CH
462
19
FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA
CH
97
11
DI FONZO & F.LLI
CH
53
7
LA PANORAMICA SNC
CH
28
0
SOC. AUTOSERVIZI TESSITORE
CH
14
0
NAPOLEONE AUTOLINEE
CH
12
1
DI GIACOMO A.D. & C. SNC
CH
6
0
AMA
AQ
44
3
SCHIAPPA
AQ
16
1
GTM
PE
145
13
STAUR SRL
TE
30
1
BALTOUR CIARROCCHI SRL
TE
3
1
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Fondo Priamo
La contribuzione
Tipologia di
lavoratore
Contributo
lavoratore
Contributo
azienda
Quota
TFR
prima
occupazione
successiva al
28.04.93
2%
2%
6,91%
meno di 18 anni
di contribuzione
al 31.12.95
2%
2%
2,28%
più di 18 anni di
contribuzione al
31.12.95
2%
2%
2%
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Fondo Priamo
La contribuzione
 I flussi contributivi sono costituiti da:
 il contributo a carico del lavoratore (pari
al 2%)
 il contributo a carico del datore (pari al
2%)
 il TFR
 Il contributo del lavoratore e del
datore di lavoro viene calcolato sulla
base dei seguenti istituti retributivi:




retribuzione tabellare
indennità di contingenza
scatti di anzianità
trattamento distinto della retribuzione
(TDR)
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Fondo Priamo
La contribuzione
 Le quote di TFR dovute sono invece differenziata
in funzione dell'anzianità contributiva INPS di ogni
lavoratore
 per il lavoratore di prima occupazione
successiva al 28 aprile 1993, l'intero TFR
maturato nel periodo (pari al 6,91% della
retribuzione utile per il TFR)
 per il lavoratore con meno di 18 anni di
contribuzione al 31 dicembre 1995, una quota
di TFR pari al 2,28% (33% del tfr)
 per il lavoratore con almeno 18 anni di
contribuzione al 31 dicembre 1995, una quota
di TFR pari al 2% (28% del tfr)
 Negli ultimi due casi, la quota di TFR viene
calcolata sugli istituti retributivi già indicati in
precedenza, incrementati della voce relativa alla
"indennità di mensa"
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Fondo Eurofer
La contribuzione
Contributo
lavoratore
Contributo
azienda
Quota
TFR
prima
occupazione
successiva al
28.04.93
1%
1%
100%
prima
occupazione
antecedente al
29.04.93
1%
1%
33%
Tipologia di lavoratore
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Fondo Eurofer
La contribuzione
 I flussi contributivi sono costituiti da:
 il contributo a carico del lavoratore (pari
al 1%)
 il contributo a carico del datore (pari al
1%)
 il TFR
 Il contributo del lavoratore e del
datore di lavoro viene calcolato sulla
base dei seguenti istituti retributivi:




Minimi contrattuali
Indennità di funzione
Aumenti periodici di anzianità
Salario professionale
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Fondo Eurofer
La contribuzione
 Le quote di TFR dovute sono invece differenziata
in funzione dell'anzianità contributiva INPS di ogni
lavoratore
 per il lavoratore di prima occupazione
successiva al 28 aprile 1993, l'intero TFR
maturato nel periodo (pari al 6,91% della
retribuzione utile per il TFR)
 per il lavoratore di prima occupazione
antecedente al 29 aprile 1993, il 33% del TFR
maturato nel periodo (pari al 2,28% della
retribuzione utile per il TFR)
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Quota mensile a carico
del lavoratore: € 28,42
Quota mensile a carico
Dell’azienda: € 28,42
Quanto si versa ?
(esempio di un lavoratore
con prima occupazione
antecedente al 28 aprile 1993 e
con meno di 18 anni di contributi
al 31 dicembre 1995)
Quota mensile prelevata
dal TFR: € 32,78
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Retribuzione
tabellare: € 763.61
Ex contingenza:
€ 536,60
A.p.a. (scatti di
anzianità): € 73,95
Come si determina
la quota a carico
del lavoratore ?
(esempio di un lavoratore con prima occupazione
antecedente al 28 aprile 1993 e con meno
di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995)
T.D.R.:
€ 46,63
Totale voci
€ 1420,79
2% di € 1420,79
€ 28,4158
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Retribuzione
tabellare: € 763.61
Ex contingenza:
€ 536,60
A.p.a. (scatti di
anzianità): € 73,95
Come si determina
la quota prelevata
dal TFR ?
(esempio di un lavoratore con prima occupazione
successiva al 28 aprile 1993 e con meno
di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995)
T.D.R.:
€ 46,63
Mensa
€ 17,28
Totale voci
€ 1438,07
2,28% di € 1438,07
€ 32,78
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Tfr e previdenza complementare - Le slides della Filt Cgil Abruzzo