ATTO COSTITITIVO In Roma, in data quindici giugno duemiladodici ( 15 giugno 2012) alla via Nemorense, 18 sono presenti i signori: - FOTINO Federica, nata ad Avellino il 18 aprile 1986 e residente in Roma alla via Luciano Manara, Consulente - FOTINO Giuseppe, nato a Taranto il 28 novembre 1952 e residente in Roma alla via Nemorense 18, Avvocato I presenti convengono di eleggere: come Presidente dell’Associazione Giuseppe Fotino come sopra generalizzato membri del consiglio di presidenza i signori: Giuseppe Fotino Presidente Federica Fotino componente ART. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita l'Associazione denominata “Certification Institute Enterprise Risk Management” (in abbreviazione C.I.E.R.M.) con sede legale in Roma alla via Nemorense, 18 L’associazione è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia, con l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie. ART. 2 - SCOPO L'associazione non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio ovvero essere partecipata da altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ovvero essere partecipata da altri enti o 1 società o associazioni di impresa o di scopo, o consorzi con gli stessi scopi di cui allo statuto. ART. 3 - DURATA La durata dell’associazione é illimitata e si propone gli scopi di cui all’art. 2 dello statuto sociale. ART. 4 – RINVIO ALLO STATUTO Le norme che regolano il funzionamento dell’Associazione, gli scopi che la stessa si propone ed i mezzi per attuarli sono contenuti nello statuto, che composto di n.26 articoli, previa lettura, firmato dai convenuti, si allega al presente atto, perché ne faccia parte integrante e sostanziale. ART. 5 - AMMINISTRAZIONE L’Associazione è amministrata di un presidente ovvero da un consiglio di presidenza composto da tre a sette membri. Per il primo triennio viene nominato Presidente dell’associazione l’Avv. Giuseppe Fotino 2 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Certification Institute Enterprise Risk Management” COSTITUZIONE, FINALITA’ E DURATA ART. 1 - COSTITUZIONE E' costituita l'Associazione “Certification Institute Enterprise Risk Management” in forma abbreviata C.I.E.R.M. ART. 2 - SEDE La C.I.E.R.M. ha sede legale in Roma, Via Nemorense n. 18. ART. 3 - SCOPO La C.I.E.R.M. non ha fini di lucro ed ha come scopo: la certificazione delle imprese di produzione, commercio, servizi e terziario, nonché degli enti senza scopo di lucro, al fine di garantire in modo affidabile e ripetibile le verifiche di rispondenza dei loro sistemi di controllo e gestione ovvero di qualità alle norme di riferimento nazionali ed internazionali, nel rispetto delle regole nazionali, delle direttive, dei regolamenti e delle risoluzioni della Comunità Economica Europea, operando in prima persona o con delega a enti esterni. Nella sua funzione di certificazione: • accerta e sorveglia i requisiti tecnici ed organizzativi delle imprese o associazioni in modo da garantire il riferimento metodologico, l'affidabilità e la ripetitività delle procedure impiegate, l'impiego di attrezzatura e strumentazione adeguata, la competenza del personale in armonia con le norme UNI & CEI e/o in armonia con quanto predisposto in sede comunitaria sovranazionale o internazionale; • fornisce garanzia di quanto specificato al precedente punto mediante 3 l'emissione di un certificato attestante quanto accertato; • pubblica le procedure di certificazione, l'elenco delle certificate e gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione; • predispone una procedura specifica per la risoluzione delle controversie che possano eventualmente nascere in seguito a sospensioni e/o revoca di certificazione. Al fine di aggiornare ed estendere l'efficacia della propria azione, il C.I.E.R.M. provvede inoltre a: • intrattenere rapporti con analoghi organismi di altri Paesi anche al fine di stipulare accordi di riconoscimento e/o di reciprocità; • partecipare ai lavori degli organismi internazionali e/o sovranazionali operanti nel campo della certificazione di qualità e nel settore della fornitura di servizi di manutenzione; • collaborare con gli enti nazionali di normazione al fine di promuovere idonee elaborazioni o aggiornamenti della normativa tecnica; promuovere studi, incontri ed iniziative, in collaborazione con enti ed associazioni di interesse nazionale. • svolgere azione di sensibilizzazione circa l'importanza della certificazione, dell'ispezione e dell'impiego di queste; • stabilire un regolare scambio di informazioni sui problemi della professione fra gli associati e fra le organizzazioni similari esterne; • promuovere iniziative culturali sulle tematiche della certificazione e della ispezione, anche collaborando con gli enti nazionali e internazionali che svolgono attività istituzionalizzata in questa materia; • collaborare con gli enti preposti nazionali e internazionali per la 4 elaborazione di norme, regolamenti, procedure aventi per oggetto l'esecuzione di attività di certificazione e di ispezione. Scopo dell’Associazione è altresì il coinvolgimento attivo e responsabile delle competenti Istituzioni Pubbliche, delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, delle Aziende specializzate, dei Professionisti iscritti agli albi, nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, con le seguenti azioni: • garantire a qualsiasi livello il rispetto della vigente normativa nazionale di recepimento delle Direttive Comunitarie in materia di Protezione e Prevenzione dei Rischi sui luoghi di Lavoro; in armonia con la legislazione afferente la Sicurezza, l’Igiene, la Medicina del Lavoro e l’Ambiente; • monitorare la correttezza dei comportamenti di tutti gli operatori -pubblici o privati impegnati ad assicurare la protezione e la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro; • promuovere la diffusione di una cultura della prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, anche in relazione alle implicazioni assicurative, sia di natura pubblica che privata; • diffondere la conoscenza dei problemi tecnico-scientifici, etici ed organizzativi relativi alle attività correlate alla protezione ed alla prevenzione dai rischi sui luoghi del lavoro; • realizzare e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti la protezione e la prevenzione dai rischi sui luoghi di lavoro e più in particolare la Sicurezza, l’Igiene, la Medicina del Lavoro e l’Ambiente nell’ambito delle attività lavorative, anche mediante pubblicazioni, tavole rotonde, convegni e qualunque altra forma di comunicazione incluso 5 quella tramite web; • promuovere e favorire scambi di informazioni, intese ad accordi di interesse comune con Enti ed Organismi pubblici o privati operanti in Italia e all’Estero; • svolgere in genere tutte le attività che si riconoscano utili per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, anche attraverso la costituzione o la partecipazione in società operative e di servizi o la predisposizione di un Codice di comportamento deontologico ed etico degli operatori pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro a tutela dei diritti dei lavoratori e della collettività. L’Associazione attua le sue finalità anche attraverso strutture decentrate su tutto il territorio Nazionale, con attività e modalità decise dall’Assemblea dei Soci e così come portate avanti dal Presidente. L’Associazione può altresì istituire apposite sedi distaccate, con o senza una loro autonomia organizzativa. L’Associazione può, nell’ambito degli scopi statutari, svolgere ogni sua attività in collaborazione con qualsiasi altro ente pubblico o privato oppure associarsi con altre istituzioni od enti od organizzazioni nonché promuovere e/o coordinare iniziative con Enti pubblici, privati od organizzazioni sociali. ART. 4 - DURATA La durata dell'Associazione è fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o riduzioni deliberate dall'Assemblea dei Soci. SOCI E ORGANI SOCIALI ART. 5 – ACQUISIZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO 6 Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche o giuridiche e gli organismi non lucrativi che, condividendo le finalità dell’Associazione, si impegnano a collaborare al loro conseguimento. La qualità di socio si acquista con l’accettazione della domanda di ammissione da parte dell’Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente o di almeno due Soci, nonché con il versamento della quota stabilita annualmente dall’Assemblea dei soci. I soci sono distinti nelle seguenti categorie: PROMOTORI: persone fisiche o giuridiche che hanno promosso e divulgato l’idea della creazione dell’associazione: essi fanno parte di diritto del comitato direttivo a tempo indeterminato, sino alla presentazione delle dimissioni dalla carica. Essi contribuiscono attivamente al funzionamento dell’associazione e del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e possono ricoprire qualsiasi carica istituzionale. FONDATORI: persone fisiche o giuridiche che hanno dato vita all’associazione e che risultano in regola con la quota associativa stabilita per tale categoria. Hanno diritto di voto e possono ricoprire qualsiasi carica istituzionale. ORDINARI: persone fisiche che esercitano l’attività di avvocato, commercialista, consulente di impresa (in proprio o alle dipendenze di società di consulenza) o attività equipollenti ovvero che abbiano ricoperto per non meno di cinque anni ruoli manageriali e che preventivamente sottoscrivono richiesta formale alla segreteria. Essi devono risultare in regola con la quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche istituzionali. 7 AUDITORI: persone fisiche, che sono in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia aziendale, economia, scienze politiche, scienze dell’informazione, ingegneria, ovvero di altro diploma di laurea in materie aziendali o scientifiche Essi devono risultare in regola con la quota associativa. Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche istituzionali. DI SUPPORTO: persone fisiche, società od enti che forniscono supporto finanziario per le attività dell’associazione. Ogni anno il Collegio di Presidenza valuta il riconoscimento dei soci di tale categoria. Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche istituzionali. INTERNAZIONALI: persone fisiche che rientrano nelle predette categorie di soci ma che non sono residenti in Italia. Devono preventivamente sottoscrivere richiesta formale alla segreteria e devono risultare in regola con la quota associativa. Non hanno diritto di voto (pieno o limitato) e non possono ricoprire cariche istituzionali. ONORARI: persone fisiche che, ad insindacabile giudizio del Collegio di Presidenza, si sono distinte per un considerevole contributo nei campi della gestione di impresa e della riduzione del rischio o all’attività dell’associazione. I candidati a tale categoria sono proposti al Collegio di Presidenza da almeno tre soci, ad eccezione dei soci onorari e di supporto. Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche istituzionali. ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO 8 In ipotesi di perdita della qualità di socio, le quote ed i contributi restano in ogni caso acquisiti al patrimonio dell’Associazione. L’inadempienza - grave ovvero reiterata - rispetto agli obblighi scaturenti dal presente Statuto e/o dalle deliberazioni sociali costituisce giusta causa di esclusione del Socio. Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello Statuto ovvero delle deliberazioni sociali, invita il Socio inadempiente a presentare per iscritto, entro il termine decadenziale di dieci giorni, le sue eventuali giustificazioni. Nel contempo, il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci onde esaminare le giustificazioni eventualmente presentate dal Socio inadempiente e deliberare i consequenziali provvedimenti. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci, a maggioranza dei presenti. Può partecipare all’assemblea il Socio inadempiente, senza diritto di voto e senza che la sua partecipazione venga conteggiata, ai fini del quorum deliberativo, nel numero dei presenti. L’esclusione può essere legittimamente esercitata nei confronti del Socio che: • non si trovi più in grado, per qualsiasi motivo, di partecipare adeguatamente al raggiungimento degli scopi sociali; • non abbia osservato lo Statuto e/o le deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi dell’Associazione; • si sia reso in qualsiasi modo gravemente insolvente od inadempiente verso l’Associazione. La morosità al versamento della quota associativa annuale, oltre i due mesi dalla scadenza, è una delle ipotesi di grave inadempimento e comporta l’esclusione automatica dalla associazione e perdita della qualità di socio; 9 • arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale all’Associazione; • abbia dimostrato, nonostante specifico richiamo del Presidente, palese e ripetuto disinteresse per l’attività dell’Associazione; • si trovi in stato di manifesta insolvenza; • sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale; • sia stato dichiarato interdetto, inabilitato ovvero sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedente lettere g) ed h) operano di diritto contestualmente al verificarsi del fatto così come risultante dalle certificazioni rilasciate dalle competenti Autorità. Le deliberazioni relative all’esclusione del Socio, assunte dall’Assemblea secondo quanto previsto al presente art. 5, sono immediatamente esecutive e debbono essere notificate dal Presidente all’Interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro strumento equipollente. Oltre che nell’ipotesi di esclusione, la qualità di Socio si perde per decesso ovvero per recesso. Il recesso avviene mediante comunicazione scritta inviata al Collegio di Presidenza, con preavviso di tre mesi. ART. 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Gli Organi dell’Associazione sono: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Presidente onorario; Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità; Comitato di Certificazione; 10 Comitato Scientifico, ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea dei soci è la riunione in forma collegiale degli iscritti in regola con la quota associativa. In caso di impedimento alla partecipazione, il socio non può rilasciare delega scritta ad altro Socio. Hanno diritto di voto pieno esclusivamente i soci promotori e i soci fondatori Hanno diritto di voto limitato i soci ordinari poiché ad essi non è concesso il diritto di votare per gli organi sociali incluso il Presidente dell’Associazione. Non hanno diritto di voto i soci auditori, di supporto, internazionali ed onorari. L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno ed entro il 31 marzo, mediante comunicazione indirizzata a ciascun socio all’indirizzo risultante da libro sociale, o mediante l’invio di fax o e-mail oppure mediante affissione presso la sede dell’Associazione, dell’avviso di convocazione, almeno 30 giorni di calendario prima di quello fissato per l’assemblea. L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché questo venga indicato nell’avviso di convocazione, che dovrà altresì indicare l’ora ed il giorno della riunione (in prima e seconda convocazione) e l’ordine del giorno con gli argomenti da deliberare. L’assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza semplice del voto dei presenti che rappresentino in proprio almeno la metà dei voti (pieni e limitati) complessivi esercitabili. In seconda convocazione, da fissarsi non prima del giorno successivo alla 11 data della prima convocazione, l’assemblea delibera con il voto favorevole, in proprio della maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero. Nei casi di parità di votazione prevale il voto del Presidente dell’Associazione. L’assemblea ordinaria delibera: • sul rendimento dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno e sulla relazione del consiglio direttivo che l’accompagna; • sulla destinazione degli utili o gli avanzi di gestione che dovranno essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse; • sul bilancio preventivo dell’esercizio in corso, se predisposto dal Consiglio Direttivo; • sui componenti del Consiglio Direttivo; • sui componenti del Collegio dei Revisori; • sulle modifiche dello statuto dell’associazione nell’ambito delle leggi in vigore e con la maggioranza dell’assemblea in prima convocazione e cioè il 50% più uno dei voti (pieni e limitati) complessivamente esercitabili; • sulla quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che nomina il Segretario dei lavori assembleari. Ambedue firmeranno il verbale della riunione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge. Al fine di considerare discussioni urgenti, possono essere convocate 12 Assemblee straordinarie dei soci, promosse su richiesta scritta alla segreteria dell’associazione e con parere favorevole di almeno 1/3 del Consiglio Direttivo. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle fissate per l’assemblea ordinaria, ma l’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni (di calendario) prima del giorno fissato per l’assemblea. ART.9 - CONSULTAZIONE SCRITTA Tutte le decisioni dell’Assemblea ordinaria dei soci possono essere adottate su iniziativa del Presidente mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, la proposta di deliberazione deve essere inviata a tutti i Soci, con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la provenienza e ad avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica. La proposta deve indicare con chiarezza l’argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un’adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l’esatto testo della decisione da adottare. Ai Soci è assegnato il termine di almeno dieci giorni per trasmettere al Presidente - presso la sede sociale la risposta, che deve contenere un’approvazione od un’astensione od un diniego, sottoscritta in calce al documento ricevuto. In caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato. Il Presidente deve raccogliere le risposte ricevute e comunicarne il risultato a tutti i Soci e - se nominato al Revisore indicando: i Soci favorevoli, contrari od astenuti; la data in cui si è formata la decisione, 13 che coincide con la scadenza del termine indicato nel presente articolo (Articolo 14); eventuali dichiarazioni, purché relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dal Socio nella sua risposta. La proposta si intende approvata qualora le risposte contenenti la sua approvazione costituiscano la maggioranza del numero degli Associati aventi diritto di voto. Le decisioni dei Soci adottate con le modalità di cui al presente art. 9 devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente ed inserito nel libro delle assemblee. ART. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. Essa è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita con la presenza di Associati che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. ART. 11 – DELIBERE IN ASSENZA DI CONVOCAZIONE In mancanza di valida convocazione, l’Assemblea dei Soci delibera validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione quando sono presenti tutti gli Associati e l’eventuale Revisore e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno. ART. 12 – COMUNICAZIONE DELLE DELIBERE Tutte le delibere assembleari sono esposte presso la sede dell’Associazione entro 20 giorni dalla data di deliberazione. I Soci che sono stati assenti sono tenuti a prendere visione della relativa delibera presso la sede sociale; restando inteso che gli effetti della conoscenza di detta delibera si hanno, qualora eseguito l’adempimento di cui 14 al precedente paragrafo, dal ventesimo giorno successivo alla delibera stessa. Le delibere, i bilanci, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati in copia e/o per estratto ai soci che ne faranno formale richiesta e ne corrispondano anticipatamente le spese. ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo, composto da uno a sette soci, incluso il Presidente, è eletto dall’Assemblea dei soci su indicazione del Presidente. Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente per la realizzazione dei deliberati dell’assemblea. Per questo compito i soci membri del Consiglio Direttivo deliberano di assumere, su proposta del Presidente, specifici incarichi operativi secondo le esigenze dell’Associazione. I membri del Collegio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ogni consigliere cessa dalla carica per scadenza dell’incarico, revoca da parte dell’Assemblea dei Soci, decadenza, dimissioni, decesso. La revoca - salvo che per il Presidente - può essere effettuata dall’Assemblea anche senza giusta causa. La decadenza si determina automaticamente nell’ipotesi di perdita, per qualsiasi causa determinata, della qualità di Socio. Il Presidente, nel caso di cessazione - per qualsiasi causa - di un membro del Consiglio Direttivo, dovrà immediatamente convocare l’Assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del cessato. L’Assemblea delibererà sui nominativi indicati dal Presidente. ART. 14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi ne 15 ravvisi la necessità ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione può essere fatta: • con affissione presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data prevista; • con qualsiasi mezzo che dia prova della sua ricezione, incluso e - mail certificata, telegramma, telefax o raccomandata a mano, almeno tre giorni prima della data prevista. In mancanza di valida convocazione, il Consiglio Direttivo delibera validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione quando sono presenti tutti i suoi Componenti e l’eventuale Revisore. ART. 15 – DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, tra cui il Presidente; e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello espresso dal Presidente. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono anche essere adottate, per scelta del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno dei suoi Componenti. In tal caso il Presidente comunica a tutti gli altri Componenti il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a 36 (trentasei) ore entro il quale ciascuno deve far pervenire l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende concesso. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della 16 decisione ed il consenso, l’astensione, ovvero il dissenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla Legge. ART. 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo: • delibera le linee direttive di gestione per il Presidente in riferimento all’uso programmatico delle risorse e del patrimonio dell’Associazione; • approva – su proposta del Presidente il progetto di bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione sull’attività svolta da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea dei Soci; • delibera la convocazione dell’assemblea straordinaria su proposta del Presidente. ART. 17 - IL PRESIDENTE Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci con diritto di voto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L’Assemblea dei Soci può revocare, con il quorum costitutivo e deliberativo di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto, il Presidente in caso di sua conclamata frode o negligenza grave. Il Presidente, oltre a quanto già previsto nel presente statuto: • ha la firma e la rappresentanza sociale; • è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 17 amministrazione senza eccezioni di sorta; • può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con il potere di operare sugli stessi. Può richiedere e stipulare contratti di finanziamento e/o scoperto di conto corrente, nonché contratti di cessione del credito e/o anticipo crediti o sconto fatture; • ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solamente quelli che la Legge od il presente Statuto riservano alla decisione dell’Assemblea dei Soci o del Collegio di Presidenza; • ha la rappresentanza attiva e passiva dell’Associazione in giudizio davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado e giurisdizione, nominando all’uopo avvocati e procuratori alle liti nonché revocandoli; • nomina e revoca procuratori speciali o generali; • è il responsabile esecutivo, di concerto con il Consiglio Direttivo, delle decisioni dell’Assemblea dei Soci e ne cura ogni fase attuativa. • Procede, di concerto con il Consiglio Direttivo, all’assunzione ed al licenziamento di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione; • redige la proposta di Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, che propone al Consiglio Direttivo per la verifica ed all’Assemblea dei Soci per la definitiva ratifica, a seguito della quale l’osservanza del Regolamento è obbligatoria per tutti i Soci. • segue e assicura nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statutari e degli obiettivi associativi; • cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri dell’associazione, del libro dei 18 verbali delle assemblee, del libro dei verbali del Consiglio Direttivo; del libro dei verbali del Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità; del libro dei verbali del Comitato di Certificazione e del libro dei verbali del Comitato Scientifico • coordina le attività dell’Associazione elaborandone le direttive generali; • adempie agli incarichi espressamente ricevuti dall’Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese anticipate. L’uso delle risorse dell’Associazione da parte del Presidente, incluso il rimborso delle spese da lui anticipate, sono regolate dal presente Statuto e dal Regolamento; e ricadono nella sfera di competenza del Presidente medesimo che ne ha titolarità d’uso e responsabilità e ne determina, di concerto con il Consiglio Direttivo, la migliore destinazione sulla base delle finalità associative. Il Presidente può delegare ad uno o più Soci - in via temporanea o permanente - il compimento di alcuni degli atti di sua competenza, stabilendone materia e limiti. Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti. ART. 18 - IL PRESIDENTE ONORARIO L’Assemblea dei Soci può nominare un Presidente Onorario, il quale sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il Presidente Onorario, che dura in carica tre anni, coadiuva il Presidente nelle relazioni istituzionali e nelle attività di comunicazione. Egli ha diritto al rimborso delle spese da lui anticipate. ART. 19 - IL COMITATO PER LA SALVAGUARDIA 19 DELL’IMPARZIALITA’ Per ottemperare ai "Requisiti per gli Enti che svolgono verifiche e certificazione dei Sistemi di Gestione" previsti dal nuovo standard di riferimento UNI CEI EN ISO/EC 17021:2006 (ISO/IEC 17021:2006), è istituito un Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI). Il Comitato deve annoverare, nel proprio organico, rappresentanti di utilizzatori (clienti, individuali o raggruppati in organizzazioni i cui sistemi di gestione sono certificati), di associazioni industriali e del commercio, di enti governativi di controllo o di altre entità governative, di organizzazioni non governative, di organizzazioni dei consumatori, in modo da riflettere al meglio le parti interessate alle attività di certificazione ed offrire le massime garanzie di imparzialità delle attività di certificazione. Il Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità è composto da tre a nove membri, inclusi i membri di diritto, di riconosciuta elevata competenza scientifica sulla formazione e sulle materie rientranti negli scopi dell’Associazione, indicati dal Consiglio Direttivo e nominati dall’Assemblea dei Soci anche tra i non soci. I membri nominati nel Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità rimangono in carica 3 anni (rinnovabili, fatte salve le condizioni di rappresentatività necessarie). Nell’ambito del Comitato viene nominato un Presidente e un Vice presidente. Le nomine relative al Presidente ed al Vice presidente vengono demandate ad una Commissione formata da: il Presidente dell’associazione, il Referente dell’associazione per il Comitato di Certificazione, il Presidente del Consiglio Direttivo. Questa commissione ha il compito di vagliare e garantire la rappresentatività 20 degli stakeholder, in base ai CV pervenuti dalle Organizzazioni/parti interessate interpellate. Le proposte di ingresso dei nuovi membri vengono esaminate in seguito alla presentazione e discussione del CV del candidato. L’approvazione del nuovo membro viene confermata nella riunione successiva da parte del Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità. Il CSI ha le responsabilità: • di affiancare C.I.E.R.M. nello sviluppo delle politiche relative all’imparzialità delle proprie attività; • di contrastare in ogni modo che eventuali aspetti commerciali o di altra natura possano impedire una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione; • di consigliare C.I.E.R.M. su quegli aspetti che potrebbero interagire nel rapporto di fiducia sottointeso ad una attività di certificazione, compresi la trasparenza e la percezione da parte dell’opinione pubblica; • di valutare e verificare, almeno una volta all’anno, l’imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali. Il CSI esercita le sue responsabilità istituzionali attraverso riunioni periodiche. La convocazione del Comitato viene indetta dal Presidente, o su sua delega dal vice Presidente, per iscritto, almeno quindici giorni prima della data prevista per la seduta stessa. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Comitato più uno. Gli argomenti minimi generalmente presenti nell'ordine del giorno nelle riunioni del Comitato riguardano: • comunicazioni del Presidente; 21 • ratifica del verbale della riunione precedente; • relazione e presentazione dei risultati finanziari; • presentazione e discussione dei risultati delle verifiche ispettiva condotte da organismi a ciò abilitati presso l’Associazione e delle verifiche in accompagnamento condotte sul campo; • presentazioni andamento reclami, interni ed esterni, valutazione di appelli e ricorsi (se presenti) ed argomenti vari ed eventuali che potrebbero emergere nel corso delle riunioni stesse. È consentito da C.I.E.R.M. l’accesso a tutte le informazioni necessarie per consentire al Comitato di svolgere le proprie funzioni. Il CSI al fine di espletare quanto previsto dalle sue responsabilità effettua delle verifiche periodiche Gestionali e in Campo sulle attività svolte da C.I.E.R.M.. ART. 20 – I COMITATI TECNICI DI CERTIFICAZIONE Il Comitato Tecnico di Certificazione supervisiona l'attività di certificazione dell'Ente. Opera per specifici schemi di certificazione (es. certificazione modelli di controllo e gestione anticrimine; certificazione di prodotto, ecc.) e è costituito da un numero massimo di 9 componenti, Presidente e Vice Presidente compresi. Scopo e campo di applicazione Il funzionamento del Comitato di Garanzia (CdC) di C.I.E.R.M. sarà contenuto in apposito documento in conformità ai regolamenti emessi; stabilirà i criteri per l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori del Comitato stesso. Sarà gestito da C.I.E.R.M. e potrà essere variato in qualsiasi momento su 22 proposta del CdC e dopo approvazione del Presidente di C.I.E.R.M. I requisiti indicati nel regolamento e le conseguenti decisioni di C.I.E.R.M. sono riferiti unicamente ai soli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione delle attività di certificazione dell’Organismo. Nel Regolamento saranno presi come riferimento i documenti del Sistema Qualità C.I.E.R.M. (Manuale, Processi, Istruzioni di lavoro, Schede requisiti) e le norme applicabili; in particolare: UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 Valutazione della conformità Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit di sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale EA-8/01 Guidance on the application of ISO/IEC 17024:2004 Il Comitato di Certificazione detiene poteri esecutivi per quanto concerne la concessione delle certificazioni. Ha anche il compito di controllare e valutare l’imparzialità e l’indipendenza della Società e di verificare il corretto svolgimento delle attività di certificazione. Il Comitato Tecnico di Certificazione è composto da tre a nove membri ed è nominato dal rappresentante legale di C.I.E.R.M. su proposta del Consiglio Direttivo. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili Possono essere componenti del Comitato tecnico di certificazione professionisti in gestione e/o organizzazione di imprese ovvero manager di comprovata esperienza. Nella valutazione delle candidature, il Consiglio Direttivo valuta sia il possesso dei requisiti di competenza richiesti (esplicitati nel documento 23 “Competenze membri CdC”), sia il rispetto dei criteri di indipendenza ed onorabilità. Le candidature identificate come ammissibili vengono sottoposte all’approvazione del rappresentante legale di C.I.E.R.M. che procede alla nomina dei membri del Comitato; il Comitato stesso procede alla nomina del Presidente durante la prima riunione utile. Non possono far parte del CdC i soci di società di consulenza che svolgano attività di consulenza nelle materie oggetto di Regolamento del Comitato di Certificazione. I professionisti che vi fanno parte dovranno comunque dichiarare situazioni di conflitto di interessi che si dovessero realizzare e, in tal caso, astenersi dal voto. Le riunioni del Comitato di Certificazione si svolgono con cadenza periodica, in ragione delle raccomandazione per l’emissione della certificazione. In ogni caso le raccomandazioni, protocollate per la decisione del Comitato, devono essere deliberate entro 15 gg lavorativi a decorrere dalla data di protocollazione. Le riunioni del CdC sono convocate dal Direttore Generale del C.I.E.R.M., sentito il Presidente del Comitato stesso, il quale provvede alla predisposizione dell’avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno (OdG). Le riunioni del CdC sono presiedute dal Presidente del Comitato; nel caso di impedimento o assenza del medesimo, la riunione è presieduta da un membro designato per l’occasione dal Comitato stesso. I membri del Comitato eventualmente impossibilitati ad intervenire ad una riunione, possono pronunciarsi, in merito ad uno o più argomenti all’ordine 24 del giorno di interesse per la parte da essi rappresentata, formalizzando per iscritto le proprie posizioni al Presidente del Comitato, il quale si farà carico di illustrare le medesime al Comitato stesso ai fini delle eventuali risoluzioni che verranno assunte in materia. Il CdC esprime i propri pareri e le proprie raccomandazioni con voto favorevole della maggioranza dei membri aventi diritto di voto presenti alla riunione. I verbali delle riunioni del CdC devono contenere un allegato in cui sono formalizzati i pareri espressi e le raccomandazioni formulate dal CdC stesso. Il CdC è l’organo ratificante del C.I.E.R.M. ed effettua le proprie valutazioni e verifiche in piena autonomia ed indipendenza e senza alcun vincolo gerarchico. Il C.I.E.R.M. è tenuto ad adeguarsi a tali decisioni. Al CdC deve essere fornita adeguata e regolare informativa sulle attività di certificazione (concessioni, estensioni, rinnovi, riduzioni, sospensioni, revoche e altri provvedimenti sanzionatori, ecc…); i suddetti argomenti rappresentano un punto fisso degli Ordini del Giorno delle riunioni del Comitato. Il Comitato esprime le proprie valutazioni sugli argomenti a sua conoscenza, indirizzandole ai competenti organi operativi del C.I.E.R.M. per le considerazioni del caso. La formulazione di pareri e raccomandazioni, da parte del Comitato, riguarda sostanzialmente i seguenti aspetti: - Garanzia di imparzialità, indipendenza, trasparenza e riservatezza dei processi di Certificazione. 25 - Ratifica della validità ed efficacia delle attività di certificazione, come definito nei regolamenti, prescrizioni e procedure applicabili nella prassi operativa. - Gestione dei reclami e verifica dell’attuazione ed efficacia di eventuali successive azioni correttive. L’informativa in merito agli sviluppi della documentazione di certificazione (regolamenti, procedure, schemi di certificazione) deve essere fornita al Comitato a partire dalle fasi iniziali di avvio dei lavori di predisposizione di nuovi documenti e/o revisione di documenti già esistenti ed essere mantenuta aggiornata fino alla relativa approvazione da parte del Comitato di Certificazione. Nella formulazione del previsto parere favorevole circa i documenti di cui sopra, il Comitato deve fare riferimento soprattutto ai fattori connessi con l’impatto delle prescrizioni ivi contenute sui livelli di efficacia raggiunti o raggiungibili dal Sistema Assicurazione Rischi Reato per effetto di esse modifiche, integrazioni o rinnovi della documentazione adottata. Dell’avvenuta presa in carico delle raccomandazioni espresse dal CdC e adozione delle iniziative correlate, deve essere fornito adeguato riscontro in occasione della riunione successiva a quella in cui le suddette raccomandazioni sono state formulate. Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Quest'ultimo è nominato dal Comitato, su proposta del Presidente. ART. 21 - IL COMITATO SCIENTIFICO Il Comitato Scientifico è composto da tre a dodici membri, inclusi i membri 26 di diritto, di riconosciuta elevata competenza scientifica sulla formazione e sulle materie rientranti negli scopi dell’Associazione, indicati dal Collegio di Presidenza e nominati dall’Assemblea dei Soci anche tra i non soci. Sono membri di diritto del Comitato Scientifico il Presidente e l’eventuale Presidente Onorario. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il proprio Presidente il quale ha la funzione di convocare le riunioni del Comitato Scientifico e di coordinarsi con il Presidente dell’Associazione e con il Consiglio Direttivo per l’individuazione degli obiettivi dell’Associazione. PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ART. 22 - IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE Il patrimonio dell’Associazione è costituito: • dalle quote degli associati; • dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà dell’Associazione e siano destinati ai fini statutari; • da erogazioni, donazioni e lasciti; • da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio. Il finanziamento annuale proviene: • dalle quote annuali e dalle elargizioni volontarie degli associati; • da ogni altra entrata, pubblica o privata, relativa alle attività istituzionali ed ai servizi di formazione, che concorra ad incrementare l’attività associativa. Le risorse dell’Associazione potranno essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto. ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE 27 L’esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l’approvazione dell’Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell’anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce. E’ fatto assoluto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell’avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l’intero periodo di esistenza dell’Associazione ed all’atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge. ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO Quando la normativa anche regolamentare preveda l'obbligo della presenza di un Organo di Controllo, esso è costituito da un Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nominato dall’Assemblea dei Soci. Il Revisore controlla l’amministrazione dell’Associazione; vigila sull’osservanza delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento interno; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della proposta di Bilancio formulata dal Collegio di Presidenza alle risultanze dei Libri contabili e delle scritture; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio di Presidenza ed assolve a tutte le altre funzioni stabilite dalla Legge. Il Revisore - sempre che sussistano i presupposti normativi per la sua nomina - resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della 28 carica. Egli è rieleggibile. Il Revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri di un Collegio sindacale. La retribuzione annuale del Revisore è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina. ART. 25 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’articolo 3, comma 190, delle Legge 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 26 - RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in quanto applicabile, a quella sulle Associazioni ed al Decreto Legislativo n. 460/97 ed a tutte le norme applicabili in tema di agevolazioni. ……………………………………………….. …………………………………………… 29