LA RIFORMA
MONTI - FORNERO
Le interpretazioni, i chiarimenti e
qualche opportunità da conoscere
Verona, 23 febbraio 2013
A cura dott.ssa Eliana Brugnoli
1
RIFORMA PENSIONI 2012
•DL 6 dicembre 2011, n. 201 – Articolo 24 – convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
•Decreto ministero economia e finanze 6 dicembre 2011
•DL 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14
• Circolari INPS nn. 35, 36 e 37 del 14 marzo 2012, e n. 16
del 1 febbraio 2013
• messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013
2
Alcuni argomenti
• Modifica del sistema di calcolo della pensione
•Proseguimento dell’attività lavorativa e coefficienti di
trasformazione
•Modifica dei criteri di accesso al pensionamento
3
Modifica del sistema di
calcolo della pensione
APPLICAZIONE DEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO PER TUTTI
a partire dal 2012 con
il metodo del PRO-RATA
4
SISTEMI DI CALCOLO DELLA
PENSIONE PRIMA DELLA RIFORMA
•Retributivo/reddituale per i soggetti con 18
anni di contributi al 31.12.95;
•Misto per i soggetti con meno di 18 anni di
contributi al 31.12.95;
•Contributivo per i soggetti non assicurati al
31.12.95.
5
SISTEMI DI CALCOLO DELLA
PENSIONE POST RIFORMA
SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI anche per i
soggetti che al 31.12.95 avevano 18 anni di contributi ai
quali si applicava l’intero SISTEMA RETRIBUTIVO.
DAL 2012 la QUOTA di PENSIONE relativa alle
anzianità contributive maturate a decorrere dalla stessa
data è determinata in pro rata con il SISTEMA
CONTRIBUTIVO
6
PRO RATA SISTEMA MISTO
Soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.95:
•SISTEMA RETRIBUTIVO per le anzianità
contributive maturate fino al 2011
•SISTEMA CONTRIBUTIVO per le anzianità
contributive maturate dal 2012
Beneficio immediato per chi al 31/12/2011 aveva
raggiunto la max anzianità di 40 anni e prosegue
l’attività lavorativa post 2011
7
PRO RATA SISTEMA MISTO
Per i soggetti con almeno 18 anni di
contributi al 31.12.95 il sistema misto
pro rata
VA APPLICATO ANCHE
• AI SUPPLEMENTI DI PENSIONE
• ALLE MAGGIORAZIONI DELLE PENSIONI
DI INABILITÀ CON DECORRENZA 1°
febbraio 2012
8
Proseguimento dell’attività lavorativa
coefficienti di trasformazione
• La pensione di vecchiaia si può conseguire all’età prevista
come requisito minimo previa cessazione dell’attività
lavorativa dipendente.
• Il proseguimento dell’attività lavorativa è INCENTIVATO
dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati
fino all’età di 70 anni adeguati alla speranza di vita (*).
•Il divieto di licenziamento è esteso fino alla suddetta età.
(*) Con effetto dal 2013 i coefficienti di trasformazione
sono stati adeguati
9
VECCHIE PENSIONI
prima della riforma MONTI
VECCHIE PENSIONI
SOGGETTI ASSICURATI al 31.12.95 ai quali si
applicavano i sistemi retributivo e misto prima della
riforma MONTI:
• Pensione di VECCHIAIA
• Pensione di ANZIANITÀ
SOGGETTI NON ASSICURATI al 31.12.95
• Pensione di VECCHIAIA nel sistema contributivo
10
Pensione di VECCHIAIA
prima della riforma MONTI
REQUISITI
età pensionabile
•60 anni per le donne
•65 anni per gli uomini
20 anni di contributi
Per le donne pubbliche dipendenti iscritte a Fondi esclusivi:
61 anni di età nel 2010 e nel 2011; 65 anni di età dal 2012.
11
Pensione di ANZIANITA’ prima
della riforma MONTI
Requisiti
•Lavoratori dipendenti: 35 anni di contributi e 60 anni di età
quota 96 (dal 2013 + 1)
•Lavoratori autonomi: 35 anni di contributi 61 anni di età
quota 97 (dal 2013 + 1)
•TUTTI 40 anni di contributi
•57 anni e 35 anni di contribuzione per le DONNE che
optano per il sistema di calcolo contributivo (fino al 2015)
12
Pensione di VECCHIAIA nel sistema
contributivo prima della riforma
MONTI
Requisiti
• Lavoratori dipendenti: 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età
quota 96;
• Lavoratori autonomi : 35 anni di contributi e almeno 61 anni di età
quota 97
• TUTTI
• 40 anni di contributi
• 5 anni di contributi effettivi: 60 anni di età per le donne; 65 anni di età
per gli uomini
(se di età inferiore a 65 importo pensione non inferiore ad 1,2 volte
l’importo dell’assegno sociale)
13
PRIMA DELLA RIFORMA MONTI
LE MANOVRE 2011
(e altri provvedimenti)
PRIMA DELLA RIFORMA MONTI
le MANOVRE 2011 (e altri provvedimenti) avevano già
modificato l’età pensionabile per le DONNE con effetto dal
2014;
 PER TUTTI avevano previsto dal 2013 l’innalzamento di
3 mesi dei requisiti anagrafici (speranza di vita)
 avevano ALLUNGATO la finestra per l’accesso a
pensione con 40 anni di contributi;
avevano SPOSTATO di un anno la finestra per l’accesso a
pensione del personale scolastico.
14
ADEGUAMENTO DEI REQUISITI
ALL’AUMENTO DELLA SPERANZA DI VITA
TUTTI i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento;
Il requisito di contribuzione per l’accesso a pensione
INDIPENDENTEMENTE dall’età;
Il requisito della QUOTA (rimasto solo per gli usuranti)
SONO ADEGUATI
sulla base dell’incremento della speranza di vita
registrata dall’ISTAT
L’adeguamento avverrà con cadenza triennale fino al 2019
biennale dopo il 2019.
Per il 2013 il decreto 6.12.2011 ha fissato l’incremento in 3
mesi e 0,3 per la quota
15
Norma di salvaguardia
CHI
al 31 dicembre 2011 ha maturato i requisisti anagrafici e
contributivi per il DIRITTO all’accesso:
del trattamento pensionistico di vecchiaia
del trattamento pensionistico di anzianità
della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
consegue il DIRITTO alla PRESTAZIONE PENSIONISTICA
secondo le vecchie norme anche se la finestra non si era ancora
aperta
16
Norma di salvaguardia
Può chiedere
all’Ente previdenziale la certificazione del DIRITTO a
PENSIONE. La certificazione non ha natura costitutiva
del DIRITTO a pensione ma solo dichiarativa
Può accedere
alla pensione in qualsiasi momento successivo
all’apertura della finestra
Può accedere
anche con le nuove regole se più favorevoli
17
DAL 1° GENNAIO 2012
L’accesso al pensionamento avviene
solo con i sistemi misto e contributivo
PER I SOGGETTI CHE MATURANO I
REQUISITI dal 1° gennaio 2012.
18
NUOVE PENSIONI
Dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia,
vecchiaia anticipata e di anzianità
SONO SOSTITUITE DA
pensione di vecchiaia e pensione anticipata
19
Modifiche sull’accesso al
pensionamento
SOSTITUZIONE delle vecchie con nuove prestazioni che prevedono:
età pensionabile più elevata
requisiti di contribuzione più elevati per l’accesso a pensione
indipendentemente dall’età
EQUIPARAZIONE tra categorie di lavoratori:
tra donne e uomini
tra dipendenti e autonomi
tra vecchi e nuovi assicurati
Sono previste alcune norme di salvaguardia eccezionali per i soli lavoratori
dipendenti del settore privato: rileva lo status del lavoratore alla data del
28 dicembre 2011.
20
FACOLTA’ DI OPZIONE dal 1°/01/2012 al sistema
contributivo ai fini del DIRITTO a pensione
L’OPZIONE al sistema contributivo non prevede, allo stato,
l’applicazione dei requisiti di accesso ai trattamenti
pensionistici previsti in tale sistema.
Per le NUOVE PENSIONI sono previste REGOLE
identiche tranne per alcune SPECIFICHE modalità di
pensionamento previste per coloro che hanno il primo
contributo dal 1° gennaio 1996.
Le SPECIFICHE modalità di pensionamento previste per
coloro che hanno il primo contributo dal 1° gennaio 1996 non
trovano applicazione nei confronti dei soggetti optanti in
quanto lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31
dicembre 1995.
21
L’opzione per il sistema di calcolo
contributivo
Destinatari
Soggetti per i quali sussistono contemporaneamente le
seguenti condizioni:
 anzianità contributiva di 15 anni di cui 5 dopo il 1995
 anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 1995 (tale
condizione non sussiste per chi ha esercitato l’opzione entro il
1° ottobre 2001)
22
Il sistema di calcolo contributivo
Effetti dell’opzione prima della legge n. 214/2011
Applicazione delle regole del calcolo contributivo
Applicazione della disciplina specifica delle pensioni
“contributive” ed in particolare:
 requisiti di accesso
 massimale contributivo
23
Il sistema di calcolo contributivo
Disciplina specifica per pensioni liquidate
esclusivamente con il sistema contributivo
Requisiti di maggior favore per l’accesso alla pensione di vecchiaia
Applicazione del massimale contributivo (per il 2013 pari a 99.034 euro)
Inapplicabilità delle norme sull’integrazione al trattamento minimo
Accrediti figurativi per periodi di assistenza a figli, genitori o coniugi
Anticipo dell’età di pensione per le madri (4 mesi per ogni figlio fino a 1 anno)
o in alternativa incremento del coefficiente di trasformazione (1 anno ogni 2
figli, 2 anni per 3 o più figli
24
Il sistema di calcolo contributivo
Effetti dell’opzione dopo la legge n. 214/2011
Applicazione delle regole del calcolo contributivo
Applicazione della disciplina specifica delle pensioni
“contributive”.
Non è applicabile la disciplina relativa ai requisiti di
accesso delle “pensioni contributive” (articolo 24, comma 7,
ultimo periodo legge n. 214/2011)
25
NUOVE PENSIONI
Esclusivamente PER I SOGGETTI CHE MATURANO I
REQUISITI dal 1° gennaio 2012 sono soppresse le
FINESTRE. La pensione potrà avere decorrenza dal 1°
giorno del mese successivo al perfezionamento dei
requisiti.
Vi sono SOGGETTI per i quali la nuova disciplina risulta più
favorevole.
26
PENSIONE DI VECCHIAIA
Qualora alla prima decorrenza utile del 2021 l’età di
pensionamento sia inferiore ai 67 anni, il decreto
direttoriale
dell’anno
2020
dovrà
prevedere
l’incremento dei requisiti al fine di raggiungere l’età
effettiva di pensionamento a 67 anni nell’anno 2021.
Se le ipotesi sulla speranza di vita saranno confermate
l’incremento non sarà necessario.
27
PENSIONE DI VECCHIAIA
Altri requisiti:
 20 anni di anzianità contributiva per tutti: sia
iscritti ante 1996 che post 1995
Per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1°
gennaio 1996 è richiesto che l’importo minimo sia
pari a 1,5 l’importo dell’Assegno Sociale (per il 2013
442,30 X 1,5 = 663,45 euro)
Per tali soggetti si prescinde dall’IMPORTO MINIMO in
presenza di 70 anni di età ferma restando
un’anzianità contributiva EFFETTIVA di CINQUE anni
28
PENSIONE DI VECCHIAIA
Nuovo requisito anagrafico e abolizione delle finestre
EFFETTI
UGUALE per i lavoratori dipendenti
l’abolizione delle finestre è inglobata (quasi sempre)
nel più elevato requisito anagrafico;
MEGLIO per i lavoratori autonomi
l’abolizione delle finestre nonostante il più elevato
requisito anagrafico determina un vantaggio
PEGGIO per le DONNE
il MAGGIOR requisito anagrafico «AL NETTO»
dell’abolizione delle finestre determina effetti negativi per
tutte, più pesanti per le autonome
29
PENSIONE DI VECCHIAIA:
requisito anagrafico per i soggetti che maturano
il diritto dal 1° gennaio 2012
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici
a) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
dal
dal
dal
dal
dal
1°
1°
1°
1°
1°
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
2012
2013
2014
2016
2018
al
al
al
al
al
31
31
31
31
31
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
2012
2013
2015
2017
2020
62
62
63
65
66
anni
anni
anni
anni
anni
e
e
e
e
3
9
3
3
mesi*
mesi*
mesi**
mesi**
•Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011,
in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 122
30
PENSIONE DI VECCHIAIA:
requisito anagrafico per i soggetti che maturano
il diritto dal 1° gennaio 2012
b) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
dal
dal
dal
dal
dal
1°
1°
1°
1°
1°
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
2012
2013
2014
2016
2018
al
al
al
al
al
31dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi*
31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi*
31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi**
31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**
•Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre
2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
31
PENSIONE DI VECCHIAIA:
requisito anagrafico per i soggetti che maturano
il diritto dal 1° gennaio 2012
c) per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte
alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio
2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**
•Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre
2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
32
PENSIONE DI VECCHIAIA:
requisito anagrafico per i soggetti che maturano
il diritto dal 1° gennaio 2012
d) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi**
•Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre
2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
33
NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti
del settore PRIVATO (art. 24, comma 15 bis)
In presenza di 20 anni di contributi e 60 anni
di età entro il 31 dicembre 2012 possono
acquisire la pensione a 64 anni di età se ciò
è più favorevole rispetto alla normale
disciplina.
ATTENZIONE Condizione indispensabile è
svolgere attività di lavoro dipendente nel
settore privato al 28 dicembre 2011.
34
NORMA ECCEZIONALE per le DONNE dipendenti
del settore PRIVATO (art. 24, comma 15 bis)
Anche al “requisito” dei 64 anni si applica l’elevazione pari
all’incremento della speranza di vita.
Il requisito dei 64 anni di età se maturato dopo il 2012
diventa di 64 e 3 mesi se maturati entro il 2015,
presumibilmente 64 e 7 mesi se maturati dopo.
35
PENSIONE DI VECCHIAIA
Raccordo tra VECCHIA e NUOVA disciplina
Vigenza delle diverse modalità di accesso al pensionamento
SI
DEROGHE per il requisito di ETÀ articolo 1, D.Lgs. n. 503/92:
invalidi all’80% e non vedenti
SI
DEROGHE per il requisito di CONTRIBUZIONE articolo 2,
D.Lgs. n. 503/92:
autorizzati ai V.V. ante 1992
15 anni di contributi al 31.12.92
25 anni di assicurazione e 10 di lavoro con meno di 52
settimane di lavoro
non vedenti
36
Requisito anagrafico per i lavoratori non vedenti e per
i soggetti invalidi in misura non inferiore all’80%
(articolo 24, comma 6)
Per i lavoratori non vedenti e per i soggetti invalidi in misura
non inferiore all’80% nulla è modificato in materia di età
anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla
pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e/o misto.
Il predetto requisito anagrafico è da adeguare alla speranza
di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e s.m.i.
Relativamente ai soggetti non vedenti, per quanto concerne il
requisito di età anagrafica per l’accesso alla pensione di
vecchiaia, continuano a trovare applicazione le disposizioni di
cui alla legge n. 258 del 1952 e dell’articolo 1, comma 6, del
d.lgs n. 503 del 1992, fermo restando il requisito minimo di
20 anni di contribuzione.
Nell'ex IPOST, come nell'ex INPDAP, le deroghe del d.lgs. 503
del 1992 relative ai non vedenti ed agli invalidi dell'80% non
trovano applicazione. (DA VERIFICARE!!!!)
37
INCIDENZA della nuova disciplina
sugli altri ISTITUTI
nei casi in cui al 31.12.2011 non sia stata maturata l’età
pensionabile
ai fini
della trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione
di vecchiaia
della pensione supplementare
del supplemento di pensione al biennio
del ripristino della pensione di invalidità sospesa
ha rilevanza la NUOVA età pensionabile
38
PENSIONE ANTICIPATA
Senza requisito di età: per TUTTI
(comma 10)
Con requisito di età (63): per i
soggetti che hanno il primo
contributo dal 1° gennaio 1996
(comma 11)
39
PENSIONE ANTICIPATA
PER TUTTI l’accesso a pensione PRIMA dell’età pensionabile
è consentito SOLO in presenza di un’anzianità contributiva ,
da adeguare alla speranza di vita, pari a :
ANNO
DONNE
UOMINI
2012
41 anni e 1 mese
42 anni e 1 mese
2013
41 anni e 2 mesi +
3 mesi speranza
di vita = 41 anni e
5 mesi
42 anni e 2 mesi+
3 mesi speranza
di vita = 42 anni e
5 mesi
2014
41 anni e 3 mesi +
3 mesi speranza
di vita = 41 anni e
6 mesi
41 anni e 3 mesi +
3 mesi speranza
di vita = 42 anni e
6 mesi
40
PENSIONE ANTICIPATA
art. 24, comma 10
ANNO
DONNE
UOMINI
41 anni e 1 mese
(pari a 2136 settimane)
42 anni e 1 mese
(pari a 2188 settimane)
41 anni e 5 mesi (1)
(pari a 2153 settimane)
42 anni e 5 mesi (1)
(pari a 2205 settimane)
dal 1° gennaio 2014
al 31 dicembre 2015
41 anni e 6 mesi (1)
(pari a 2158 settimane)
42 anni e 6 mesi (1)
(pari a 2210 settimane)
dal 1° gennaio 2016
41 anni e 6 mesi (2)
(pari a 2158 settimane)
42 anni e 6 mesi (2)
(pari a 2210 settimane)
dal 1° gennaio 2012
al 31 dicembre 2012
dal 1° gennaio 2013
al 31 dicembre 2013
(1) Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 12 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(2) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,41
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
PENSIONE ANTICIPATA (comma 10)
Requisito di contribuzione
Quale contribuzione nei sistemi
misto e contributivo
TUTTA
purché in presenza
di 35 anni al netto dei figurativi
non utili
(periodi di malattia e
disoccupazione)
ESCLUSA quella volontaria
con rivalutazione dell’1,5
dei periodi da lavoro
effettuati prima dei 18
anni di età
42
NORMA ECCEZIONALE
per i lavoratori dipendenti
del settore PRIVATO
I lavoratori dipendenti del settore privato in presenza di
35 anni di contributi e 60 anni di età e quota 96
entro il 31 dicembre 2012 possono acquisire la
pensione all’età di 64 anni (anche nel corso del
2012).
In caso di contribuzione mista : 35 anni di contributi e
61 anni di età e quota 97.
Ai predetti requisiti si applica l’adeguamento alla
speranza di vita.
ATTENZIONE Condizione indispensabile
è svolgere attività di lavoro dipendente
nel settore privato al 28 dicembre 2011.
43
PENSIONE ANTICIPATA (comma 10):
PENALIZZAZIONI
Sulle pensioni liquidate con il sistema misto prima dei
62 anni di età si applica una riduzione % sulla quota
di pensione calcolata con il sistema retributivo
per gli anni di anticipo di pensionamento rispetto
ai 62 anni:
1% per i primi due anni;
2% per ogni anno oltre il secondo.
Per le frazioni di anno la % è proporzionata.
44
PENSIONE ANTICIPATA (comma 10):
PENALIZZAZIONI
Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:
pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si
applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate al 31 dicembre 2011;
inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione
è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla
quota di pensione relativa alle anzianità contributive
maturate al 31 dicembre 1995.
45
PENSIONE ANTICIPATA (comma 10): penalizzazioni:
esclusioni (comma 2-quater dell’articolo 6 del
decreto-legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge
n. 14 del 2012)
La penalizzazione NON si applica ai soggetti che
entro il 2017 maturano il requisito esclusivamente
con i contributi derivanti da:
lavoro effettivo
periodi di astensione obbligatoria per maternità
(tranne quella al di fuori del rapporto di lavoro)
servizio militare
malattia e infortunio
cassa integrazione ordinaria (CIGO)
 contribuzione da riscatto ex articolo 13 della
legge n. 1338/1962
46
PENSIONE ANTICIPATA (comma 11)
ESCLUSIVAMENTE
per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1° gennaio
1996
REQUISITI
63 anni di età adeguati alla speranza di vita
20 anni di contribuzione EFFETTIVA
importo minimo pari a 2,8 quello dell’Assegno Sociale
(per il 2012 442,30 X 2,8 = 1.238,44 euro)
47
PENSIONE ANTICIPATA (comma 11)
ESCLUSIVAMENTE
per i soggetti che hanno il primo contributo dal 1°
gennaio 1996
REQUISITO ANAGRAFICO + INCREMENTO SPERANZA DI VITA
ANNO
REQUISITO
previsto
Requisito
previsto
Incremento
+ ipotesi
Requisito
incrementato
2012
63 anni
-
-
2013-2015
63 anni
3
63 anni e 3 mesi
48
Soggetti che mantengono
la disciplina precedente
 Soggetti che hanno maturato i requisiti anagrafici e
contributivi entro il 2011 per l’accesso al trattamento
pensionistico.
Detti lavoratori possono comunque accedere alla pensione di
vecchiaia ed alla pensione anticipata sulla base dei requisiti
richiesti dall’art. 24, commi da 6 a 11, qualora possano conseguire
il trattamento pensionistico anticipatamente per effetto della
mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui
all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con
modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
 Lavoratrici che accedono al regime sperimentale entro il
2015
Dipendenti con almeno 57 anni e autonome con almeno 58 anni
con 35 anni di contributi (+ adeguamento speranza di vita) che
optino per il sistema di calcolo contributivo, a condizione che la
decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro 49
il
31 dicembre 2015.
Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime –
nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti
successivamente al 31 dicembre 2011
 a) lavoratori collocati in mobilità per accordi intervenuti
anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità;
 b) lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 4 dicembre 2011;
 c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarietà di settore lavoratori che, all’entrata in vigore del
provvedimento, siano titolari di prestazione straordinaria a
carico dei fondi di solidarietà di settore nonché i lavoratori per i
quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la
medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai
predetti fondi di solidarietà; questi ultimi lavoratori restano a
carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni
di età (comma 2-quater del decreto legge n. 216 convertito dalla
legge n. 14 del 2012), ancorché maturino prima del compimento
della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento
previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in
esame.
50
Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime –
nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti
successivamente al 31 dicembre 2011
 d) gli autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione ante 4 dicembre 2011;
 e) i lavoratori che alla data del 4 dicembre
2011 avevano in corso l’esonero dal servizio o il
provvedimento che lo disponeva;
 ebis) soggetti che al 31 ottobre 2011 si
trovavano in congedo straordinario per
assistere i figli disabili gravi che maturano il
requisito dei 40 anni entro 24 mesi dall’inizio
del congedo.
51
Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime –
nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti
successivamente al 31 dicembre 2011
 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto
entro il 31 dicembre 2011 per accordi
individuali o collettivi di incentivo all’ESODO e la
data di cessazione del rapporto di lavoro risulti
da elementi certi e oggettivi e la decorrenza
della pensione si collochi entro il 6 dicembre
2014 (per i c.d. 65.000 entro il 6 dicembre
2013)
52
Categorie di lavoratori che mantengono il precedente regime –
nei limiti delle risorse prestabilite - pur maturando i requisiti
successivamente al 31 dicembre 2011
Per dette categorie l’accesso a pensione con le VECCHIE
regole è consentito SOLO nei limiti delle risorse
finanziarie stabilite e tenendo conto delle modifiche ante
riforma Monti.
Le MODALITÀ di applicazione della esenzione e i limiti
numerici dei pensionamenti sono stati stabiliti con il
decreto interministeriale del 1° giugno 2012 (c.d. 65.000)
ed 8 ottobre 2012 (c.d. 55.000).
L’INPS stà provvedendo al MONITORAGGIO: raggiunti i
limiti numerici non verranno accolte altre domande intese
ad ottenere il pensionamento con le vecchie regole.
53
LAVORATORI addetti alle MANSIONI
particolarmente FATICOSE e PESANTI
 PER TALI LAVORATORI RIMANE la
possibilità di accesso anticipato al
pensionamento con 35 anni di contributi
ma con un innalzamento dei requisiti
di età e di quota;
 resta in
FINESTRE.
vigore
la
disciplina
sulle
54
Benefici per i soggetti addetti alle LAVORAZIONI
particolarmente FATICOSE e PESANTI
 REQUISITI agevolati modificati e adeguati alla speranza di vita al
2013 (FPLD)
PERIODO
Generalità dei
beneficiari
Lavoratori notturni a turni con
meno di 78 giornate
72- 77 giorni
età
quota
Età
Quota
Dal 1/1/2011
al 31/12/2011
57
94
58
94
59
94
Dal 1/1/2012
al 31/12/2012
60
96
61
97
62
98
Dal 1/1/2013
in poi
61
anni
e3
mesi
97,3
62 anni
e 3 mesi
98,3
63 anni
e 3 mesi
99,3
64- 71 giorni
età
quota
55
Benefici per i soggetti addetti alle LAVORAZIONI
particolarmente FATICOSE e PESANTI
 REQUISITI agevolati modificati e adeguati alla speranza di vita al
2013 (Gestione lavoratori autonomi)
PERIODO
Generalità dei
beneficiari
Lavoratori notturni a turni con
meno di 78 giornate
72- 77 giorni
età
quota
Età
Quota
Dal 1/1/2011
al 31/12/2011
58
95
59
95
60
95
Dal 1/1/2012
al 31/12/2012
61
97
62
98
63
99
Dal 1/1/2013
in poi
62
anni
e3
mesi
98,3
63 anni
e 3 mesi
99,3
64 anni
e 3 mesi
100,3
64- 71 giorni
età
quota
56
TOTALIZZAZIONE
(art. 24, comma 19)
E’ abolito il requisito della durata minima (dei
tre anni) del periodo ammesso a
totalizzazione, pertanto saranno ammessi a
totalizzazione tutti i periodi di contribuzione
indipendentemente dalla loro durata
57
La TOTALIZZAZIONE
Liquidazione di un trattamento pensionistico cumulando i periodi
assicurativi accreditati in più gestioni, secondo il principio del
pro-rata (decreto legislativo n.42/2006).
La totalizzazione può essere utilizzata:
 dai lavoratori dipendenti e autonomi;
 dagli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 dai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni diverse
da quella cattolica;
 dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e
private;
58
La TOTALIZZAZIONE
Prestazioni:
 Vecchiaia (65 anni e 3 mesi di età per l’anno 2013, dal
2016 da adeguare alla speranza di vita, e 20 di anzianità
contributiva)
 Anzianità (40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, dal
2016 da adeguare alla speranza di vita)
 Inabilità (requisiti contributivi e accertamento sanitario
della gestione di ultima iscrizione)
 Indiretta ai superstiti (requisiti contributivi richiesti nella
gestione di ultima iscrizione)
Condizioni
Non essere titolare di trattamento pensionistico.
Totalizzazione di tutti e per intero i periodi assicurativi.
NON E’ OSTATIVO il raggiungimento dei requisiti per
un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni
oggetto di totalizzazione
59
TOTALIZZAZIONE:
pensione di vecchiaia e di anzianità
Ai REQUISITI per il DIRITTO alla pensione di vecchiaia e di
anzianità si applica SOLO l’incremento relativo alla
speranza di vita.
Decorrenza: continua ad applicarsi la finestra a
SCORRIMENTO
per la pensione di vecchiaia: 18 mesi;
per la pensione di anzianità:
 19 mesi per chi matura i requisiti nell’anno 2012
 20 mesi per chi matura i requisiti nell’anno 2013
 21 mesi per chi matura i requisiti dal 2014
60
Assegno sociale
Il requisito anagrafico è adeguato all’incremento della
speranza di vita. Dal 2018 il requisito anagrafico sale a
66 anni
ANNO
REQUISITO ANAGRAFICO
per l’assegno sociale
2012
65 anni
2013-2015
65 anni e 3 mesi
2016-2017
65 anni e 7 mesi
2018
66 anni (e 7 mesi)
61
Assegno sociale
Trasformazioni delle invalidità civili:
Seguono l’ETÀ prevista per il diritto
all’ASSEGNO SOCIALE
62
Fondi, gestioni e regimi pensionistici con requisiti diversi da
quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria
(art. 24, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con
modificazioni dalla l. n. 214 del 2011)
 LAVORATORI DELLE MINIERE CAVE E TORBIERE
 SOPPRESSO FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI
 PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER LAVORATORI DI
AZIENDE IN CRISI, INTERESSATE DA PROCESSI DI
RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO
DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA
SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
LAVORATORI MARITTIMI
FONDO SPECIALE DIPENDENTI DELLA FERROVIE DELLO
STATO ITALIANE S.P.A.
63
Fondi, gestioni e regimi pensionistici con requisiti diversi da
quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria
(art. 24, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con
modificazioni dalla l. n. 214 del 2011)
FONDO DI QUIESCENZA POSTE
SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE
ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA
SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'ENEL E DELLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE
IMPOSTE DI CONSUMO
FONDO DI PREVIDENZA PER IL CLERO SECOLARE E PER I
MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE
DIVERSE DALLA CATTOLICA
PARTICOLARI CATEGORIE GESTIONE EX INPDAP
PARTICOLARI CATEGORIE GESTIONE EX ENPALS
64
Scarica

Prof. Esposito 6 (vnd.ms-powerpoint, it, 837 KB, 3/29/13)