www.ildirittoamministrativo.it Contratti pubblici , soggetti partecipanti in forma aggregata e cause di esclusione da una gara: in particolare sulla falsa attestazione in fase di partecipazione ad una gara da parte di un soggetto associato1 A cura di FEDERICA FEDERICI La materia della contrattualistica pubblica è disciplinata ad oggi principalmente dal D.lgs. 2006/163 (Codice appalti o codice De Lise), più volte oggetto di correttivi e modifiche, dalla legge di stabilità, dal cd. Statuto delle imprese e dal decreto sviluppo bis, ispirato ed espressione di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti (in particolare le direttive 2004/17 e 18/CE). Recentissima la nuova Direttiva sugli appalti, il cui impatto in termini di esecuzione, profili giuslavoristici e contenzioso in materia di appalti2. In particolare, le ultime modifiche al codice dei contratti pubblici mirano a favorire l’accesso di micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici ai lavori e servizi da parte delle stazioni appaltanti (o centrali di committenza) anche sotto forma di aggregazioni, nel rispetto di quanto previsto agli art. 29 e 34 del codice appalti e sempre che ciò non comporti ulteriori o nuovi oneri per la PA. Al fine di semplificare l’accesso agli appalti pubblici di forme aggregative/associative le S.A. hanno pertanto l’onere di privilegiare forme consortili, ATI/RTI, reti di impresa, ecc. Sono altresì previste forme di autocertificazione dei requisiti di idoneità, divieti per le stazioni appaltanti di richiedere documentazione o certificazioni già in possesso o aggiuntive rispetto a quelle previste nel codice appalti. In termini di profili di responsabilità verso la PA e verso gli altri soggetti associati da parte dell’associante autore della falsa attestazione e della posizione dei soggetti esclusi dalla gara con 1 http://appaltiecontratti.uniroma2.it/wp-content/uploads/2011/07/1.-regolamento-.pdf Occorrerà in merito fare una analisi dalla sentenza Teckal alla recente direttiva concessioni, che riguarda i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione, i bandi tipo ed i vincoli per le stazioni appaltanti, la Commissione giudicatrice e i criteri di aggiudicazione all’insegna del formalismo e semplificazione affrontando la c.d. fuga dal Codice: contratti esclusi, in house providing, contratti sotto soglia, procedure negoziate. 2 1 www.ildirittoamministrativo.it esso associati verso la PA e verso il soggetto stesso, la tematica e le sue articolazioni si presentano come non agevoli e condizionate da istanze comunitarie e ripetuti interventi giurisprudenziali copiosi ed oscillanti. Si parte dalla nozione di appalto pubblico: la nozione di contratto è quella propria del c.c. (art. 1321) non limitata dalla qualificazione pubblicistica dei soggetti o dell’oggetto. L’art. 3 del Codice dei contratti definisce il contratto pubblico come un contratto d’appalto e concessione avente per oggetto l’acquisizione di beni, forniture o servizi, ovvero l’esecuzione di opere o lavori posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatari. Gli appalti pubblici, nello specifico, vengono poi definiti come contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di periti come definiti dal codice dei contratti pubblici. Lo Stato nell’esercizio della sua funzione amministrativa, può negoziare come qualsiasi soggetto di diritto, ma è vincolato al rispetto di una serie di principi (art. 2 codice contratti pubblici), laddove si tratti del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, trasparenza, proporzionalità rispetto all’oggetto del contratto, pubblicità, tutti principi che meriterebbero ciascuno una disamina accurata, che esula però dalla tematica qui affrontata. Si tratta poi di seguire un procedimento, articolato in più fasi che fa riferimento a regole di qualificazione e selezione dei concorrenti, dell’aggiudicazione dei concorrenti che possono avvalersi di requisiti soggettivi ed oggettivi di altri soggetti o partecipare in forma aggregata quindi in possesso dei requisiti previsti dal codice appalti stesso. Nella maggior parte dei casi lo Stato/P.A. emette un bando di gara, che è lex specialis vincolante per le parti, in virtù di un potere negoziale e normativo, la cui partecipazione richiede requisiti di idoneità morale, tecnica, economico-finanziaria fissati dal codice ed ulteriormente specificati ed integrati dal bando, nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed imparzialità volti ad individuare in modo oggettivo ed asettico le capacità tecniche dei concorrenti evitando prescrizioni di favore o criteri superiori esigono il rispetto a quanto previsto per legge. Alla redazione ed emissione del bando, precedute dalla fase di determinazione a contrarre, segue la fase di scelta del contraente ed aggiudicazione, prima provvisoria poi definitiva, sulla base della verifica delle dichiarazioni presentate, non solo della convenienza dell’offerta. Fin qui lo Stato/PA opera in posizione di supremazia rispetto ai soggetti partecipanti/concorrenti, può agire in autotutela e il rapporto giuridico di natura pseudo-negoziale non si è ancora 2 www.ildirittoamministrativo.it perfezionato e non è sicché operativo. Giudice esclusivo di questa fase, cd pubblicistica, è il G.A., in quanto le situazioni giuridiche soggettive e la natura del potere autoritativo della PA sono chiaramente espressione dell’interesse pubblico o generale. Le fasi successive (aggiudicazione definitiva, controllo e collaudo, esecuzione del contratto, eventuali rinegoziazioni o rinnovi) attengono ad una fase privatistica del procedimento e quindi rientrano eventuali contenziosi, nella giurisdizione e competenza del G.O. Si può quindi notare come in questo ambito il tradizionale spartiacque tra riparto G.A. e G.O. basato sulle situazione giuridiche soggettive coinvolte (interesse legittimo o diritto soggettivo) si arricchisce di un elemento ulteriore legato alle fasi di uno stesso procedimento negoziale e che rappresenta il discrimen tra le due competenze. Sulla quaestio circa la tassatività, esaustività, puntualità e obbligatorietà di eventuali cause di esclusione da una gara che vincolano la S.A., la giurisprudenza si è a lungo interrogata circa la discrezionalità amministrativa in merito alla gravità/non gravità dell’atto commesso avendo giudicato illegittima più d’una causa di esclusione. Le cause di esclusione sono infatti da ritenersi astrattamente cogenti, oggettive e prescindenti dalla gravità così come dal dolo o colpa nell’atto della dichiarazione fatta in fase di partecipazione. Si è detto già che per poter partecipare ad una gara occorre possedere dei requisiti fissati dagli artt. 38 e 39 del codice appalti e ulteriormente disciplinati dagli artt. 40-42 a seconda del tipo di appalto. I soggetti che vogliono partecipare e che non godono effettivamente di tali o parte dei requisiti possono avvalersi (art. 49 codice appalti) di requisiti di soggetti terzi, fatti salvi i requisiti considerati “incedibili” (in particolare si veda la disciplina del subappalto). Oppure possono decidere di aggregarsi, associarsi, raggrupparsi in forme varie di compartecipazione (A.T.I., R.T.I., consorzi, ecc) al fine di integrare tra loro il possesso. Non è necessario che il bando di gara menzioni tale possibilità espressamente: si tratta di un criterio interpretativo, integrativo nel rispetto delle norme del codice appalti in particolare l’art. 34 che prevede, tra i soggetti (…) sia possibile affidare i contratti pubblici, non solo a soggetti singoli ma anche a consorzi (art. 34 1° co, lett b), c), e)), RTI ed ATI (art. 34 1° co, lett d)), GEIE (art. 34 1° co, lett. f)) ed altre tipologie di operatori economici art. 34 1° co, lett. f), quindi sia forme singole che a forme associative3. 3 per le cui differenze si rimanda alla normativa codicistica generale di parte speciale, anche se gli elementi distintivi (stabilità, durata, forma societaria, autonomia, dotazione finanziaria) potrebbero caratterizzare il regime di responsabilità – solidale o meno – verso il committente. 3 www.ildirittoamministrativo.it La ratio dell’art. 34 del codice appalti è fortemente ispirata al concetto comunitario di “operatore economico” inteso come persona fisica o giuridica o ente pubblico, che offre sul mercato la realizzazione di lavori, servizi e beni, quindi o per sé idoneo, a prescindere dalla forma giuridica, dalla sua natura pubblica o privata, dal suo carattere duraturo o occasionale, a partecipare ad una procedura di affido. In questa generale equiparazione delle varie forme di partecipazione ad un appalto è pertanto ravvisabile il favor del legislatore comunitario prima e nazionale poi, al libero gioco della concorrenza, purché il soggetto partecipante sia un unico centro di interessi e decisionale e la somma dei requisiti dei soggetti aggregati sia cumulativamente rispondente a quanto richiesto. In questo calcolo cumulativo dei requisiti tecnici ed organizzativi (dovendosi quelli generali considerare necessari per ciascuno) sovvengono i successivi artt. 35 e 89 del codice appalti a disciplinare rigorosamente le regole a seconda della forma associativa scelta dal concorrente/dai concorrenti. Ammessa quindi la possibilità di partecipare ad un appalto pubblico in forma aggregata emergono inevitabilmente profili di responsabilità reciproca in ordine all’esito della compartecipazione ad esso. Nello specifico una eventuale falsa attestazione/dichiarazione che comporti l’esclusione dalla gara e quindi leda l’interesse dei soggetti partecipanti esclusi e ha una ricaduta anche in termini di riparto di giurisdizione. Una delle possibili cause di esclusione da una gara (art. 38 codice appalti) può riguardare infatti la falsa attestazione o autocertifica della documentazione da produrre ed allegare alla domanda di partecipazione e formazione dell’offerta (ultime modifiche legislative sono intervenute ad opera del DPR 2010/207 e della L. 2011/106). Peraltro con la falsa attestazione di un requisito di gara si consuma e configura il reato di turbativa del procedimento di gara (artt. 353 e 353 bis c.p.). Spetta alla S.A. accertare ai sensi dell’art. 71, co. 1, D.P.R. 2000/445, la veridicità delle autodichiarazioni con le modalità di cui all’art. 43 del succitato D.P.R. le false dichiarazioni, oltre a comportare esclusione dal procedimento di gara possono poi essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure sanzionatorie (come ad es. art. 75 D.P.R. 1999/554 così come recepito dall’art. 38 del codice appalti). Fra le numerose novità introdotte dal decreto legge semplificazioni si segnala innanzitutto la norma sulle sanzioni per false dichiarazioni rese dai concorrenti che partecipano ad appalti pubblici. A 4 www.ildirittoamministrativo.it oggi il Codice stabilisce che se un concorrente presenta una documentazione falsa o rende una dichiarazione falsa, la stazione appaltante deve segnalare l'accaduto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione delle procedure di gara e degli affidamenti di subappalto per un periodo di un anno. Una volta trascorso l'anno, l'iscrizione viene ex lege cancellata e perde comunque efficacia. L'Autorità, quindi, potrà irrogare anche una sanzione di sei mesi o di tre mesi e non sarà obbligata, come è oggi, a irrogare un anno di esclusione dalle gare. Il provvedimento prevede anche, per appalti di opere o di servizi, la responsabilità in solido del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per il pagamento di trattamenti retributivi, compreso il TFR, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Modificata la certificazione dei lavori svolti dai contraenti generali che ad oggi certificano i lavori "eseguiti con qualsiasi mezzo" sulla base di modelli previsti dal codice dei contratti, allegato XXII. Con la nuova norma si rinvia invece ai modelli definiti dal regolamento del codice dei contratti pubblici, il che dovrebbe deporre per un tentativo di omogeneizzazione delle certificazioni, pur tenendo presente la differenza sostanziale fra le diverse tipologie d'imprese (imprese tradizionali e contraenti generali)4. Con il nuovo art. 1ter del d.l. 2011/70, come modificato dalla lett. d) del co. 1 art. 20 d.l. 2012/5, si prevede infatti che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, le stazioni appaltanti – private ormai del potere di valutazione discrezionale che in passato avevamo sul punto5 - sono tenute ad una mera attività di riscontro circa la falsità della dichiarazione o della documentazione presentata, senza poter disporre direttamente dell’esclusione dalla gara. Sarà l’AVCP, se ne ravvisa dolo o colpa grave, è tenuta ad iscrivere/annotare il falso dichiarante nell’apposito casellario informatico degli atti. Le S.A. dovranno attendere che l’indagine demandata dal c. 1 ter all’Autorità di Vigilanza si concluda con la suddetta iscrizione6. 4 http://www.sistemapiemonte.it/acquisti/index.php?context=notizia&id=292 TAR Lazio, Sez. III 2003/7052. 6 http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201102015/Provvedimenti/2 01106911_11.XML 5 5 www.ildirittoamministrativo.it Dalla determinazione dell’AVCP del 16.5.2012, n. 1: http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5066#p5 Falsa dichiarazione (articolo 38, comma 1, lett. h) L’art. 38, comma 1, lett. h), nel testo precedente al decreto sviluppo, prevedeva come causa di esclusione l’aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, secondo i dati in possesso dell’Osservatorio. La norma aveva dato luogo a varie questioni, sia per quanto riguardava la decorrenza della causa di esclusione annuale, individuata nella data di iscrizione nel casellario informatico, sia per quanto concerneva l’ambito delle false dichiarazioni da iscrivere nel casellario informatico (qualsivoglia falsa dichiarazione o solo quelle rese con dolo o colpa grave). Recependo gli orientamenti dell’Autorità e della giurisprudenza, il legislatore ha riscritto la lett. h) e ha inserito, nell’art. 38, il comma 1-ter; la lettera h), nella formulazione attuale, prevede che la stazione appaltante debba escludere, senza alcun margine di discrezionalità, gli operatori economici che risultino iscritti nel casellario informatico dell’Osservatorio per aver gli stessi presentato documentazione falsa o reso false dichiarazioni in relazione a requisiti o condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti. A riguardo si precisa che, secondo quanto già osservato nella determinazione n. 1/2010, in presenza di un’annotazione, a carico di un operatore economico, per falsa dichiarazione, l’esclusione dalla gara è automatica (per la durata dell’annotazione), vale a dire che essa costituisce per la stazione appaltante un’attività vincolata senza alcun margine di discrezionalità. Parimenti, la stazione appaltante, qualora ravvisi falsità nelle dichiarazioni rese dal concorrente o nella documentazione presentata, provvede in ogni caso all’esclusione dello stesso dalla specifica procedura di gara, atteso che l’esistenza di false dichiarazioni, sul possesso dei requisiti rilevanti per l’ammissione ad una gara d’appalto, si configura come causa autonoma di esclusione dalla gara (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909; T.A.R. Veneto, sez. I, 24 gennaio 2011, n. 76). Sul punto, la novella dell’articolo 38 non aggiunge alcun elemento ulteriore; pertanto si confermano le indicazioni fornite nella determinazione n. 1/2010: la necessità dell’esclusione si ricava da una lettura comparata del citato articolo 38 con le disposizioni dettate dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 6 www.ildirittoamministrativo.it al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75). La norma menzionata pone in stretta correlazione la non veridicità del contenuto della dichiarazione con i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel caso in esame, il beneficio derivante da una dichiarazione sostitutiva sui requisiti minimi richiesti nel bando, da parte di un concorrente, è connesso all’ammissione della sua domanda di partecipazione alla gara, pertanto la decadenza da tale beneficio comporta necessariamente l’esclusione del concorrente. Inoltre, si puntualizza che l’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 non richiede alcuna valutazione, da parte della stazione appaltante, circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, il corollario di ciò è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera indipendentemente da ogni indagine della pubblica amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante (cfr. sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909). L’art. 38 del Codice, comma 1-ter (come modificato, da ultimo dal decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35) stabilisce che, in caso di presentazione di falsa documentazione o di falsa dichiarazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne informi l’Autorità la quale dispone l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, “fino ad un anno”, qualora ritenga che la falsa dichiarazione o la falsa documentazione sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti. In questo modo il legislatore consente all’Autorità di graduare l’irrogazione della sanzione interdittiva in misura proporzionale ai parametri della rilevanza o della gravità del fatto indicati nella stesso comma 1-ter. A riguardo si osserva che, già prima del d.l. n. 70/2011, nella determinazione n. 1/2010, più volte citata, era stato posto in rilievo che un’eventuale iscrizione “automatica” nel casellario (con conseguente applicazione della sanzione interdittiva annuale) sarebbe risultata in contrasto con i principi di diritto comunitario applicabili e, segnatamente, con il principio di proporzionalità. Ciò aveva condotto a ritenere che, prima di disporre l’iscrizione, l’Autorità avrebbe dovuto valutare l’eventuale inconferenza della notizia o l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti per l’annotazione. A seguito della novella legislativa, la sanzione dell’iscrizione nel casellario non può mai essere automatica, ma viene irrogata all’esito di un’indagine sulla sussistenza, nel caso specifico, dell’elemento soggettivo consistente nell’accertamento del dolo o della colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa attestazione. 7 www.ildirittoamministrativo.it Pertanto, il sistema giuridico che risulta dal combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. h) e dell’art. 38, comma 1-ter è caratterizzato dalla presenza di un doppio binario: l’esclusione dalla singola gara è comminata dalla stazione appaltante sul presupposto oggettivamente rilevante di una qualsivoglia falsa dichiarazione resa dall’operatore economico nella stessa gara; l’esclusione da altre gare, per la durata di un anno, è comminata dall’AVCP al termine di un procedimento in cui si sia accertato che l’operatore economico abbia reso la dichiarazione falsa con dolo o colpa grave. Quindi, la valutazione dello stato soggettivo rilevante spetta all’AVCP e si giustifica con l’esigenza di non aggravare il singolo procedimento di gara con ulteriori accertamenti e di evitare che possa alimentarsi un contenzioso indotto dalle incertezze e dai dubbi interpretativi che potrebbero insorgere in ordine a tale questione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3361). Si sottolinea, altresì, che l’esclusione dalla singola gara non comporta inevitabilmente l’iscrizione nel casellario informatico e la relativa esclusione dalle altre gare. La norma conferma, così, in modo chiaro, che la stazione appaltante è tenuta ad effettuare la segnalazione all’Autorità anche in relazione alla mancata comprova dei requisiti generali e non solo con riferimento a quelli speciali ex articolo 48 (cfr. Consiglio di Stato, 2 maggio 2011, n. 2580). Peraltro il Consiglio di Stato (Sez. IV del 17.2.2014) ha evidenziato che se, in linea generale, le false dichiarazioni sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione a gare pubbliche, relativamente all´assenza di sentenze penali di condanna, si configurano come causa autonoma di esclusione dalla procedura comparativa, nondimeno l’art. 38, comma 1, lettera c), Cod. contr. pubbl., per cui “resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale”, sicché nessuna esclusione dalla gara è prevista in caso di omessa dichiarazione di condanne per cui è intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato, esprimendo un principio di diritto in base al quale non è giustificata l´esclusione dalla gara in caso di mancata dichiarazione delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p. con pronuncia dichiarativa del tribunale di sorveglianza all’esito delle indagini concernenti, tra l’altro, la buona condotta del condannato e l’avvenuto risarcimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato(ex art. 179 c.p.); delle pronunce di patteggiamento per le quali sia decorso il prescritto periodo di tempo (dei cinque anni o due anni rispettivamente per delitti o contravvenzioni) senza che l’imputato abbia commesso altro reato della stessa indole. Secondo il Prof. Avv. Enrico Michetti “E’ dunque evidente il chiaro intento del legislatore di estendere inequivocabilmente alla materia dei requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto anche gli effetti -- di estinzione delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna – conseguenti al sopravvenire di una pronuncia della riabilitazione ai sensi dell´art. 178 8 www.ildirittoamministrativo.it c.p. e dell’estinzione di cui al 445. II co c.p.p.7. Di conseguenza, una volta affermata l’irrilevanza delle suddette condanne ai fini dell’art. 38 del d.lgs n. 163 cit. deve coerentemente concludersi per l’inesistenza di un obbligo di dichiarare le pronunce di condanna per cui è intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato, in quanto da tale dichiarazione non avrebbe comunque potuto sortire alcuna conseguenza sul piano procedimentale. L´art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006, nel far salvo in ogni caso l´applicazione dell´art. 178 del c.p., comporta dunque che, nel caso, debba essere esclusa la legittimità della disposizione del punto 3, lett. h), del disciplinare di gara, nei limiti dell’interesse della ricorrente, nella parte relativa alla necessità di dichiarare le sentenze per le quali siano intervenuti “eventuali provvedimenti di riabilitazione”. Nel caso in esame, per le considerazioni espresse in precedenza, l´intervenuta riabilitazione escludeva dunque la rilevanza della condanna ai fini di un’eventuale esclusione, e quindi non vi sia stata alcuna falsa o omessa dichiarazione sulla cui base potesse essere posta a base dell’esclusione dalla gara e dei successivi provvedimenti”8. Al di là dell’elemento oggettivo legato alla condotta illecita, un’eventuale esclusione per falsa dichiarazione ad opera/da parte di uno dei soggetti che concorre in qualità di associante andrà comunque a ledere gli interessi del - o dei - soggetti associati che contribuiscono con i loro requisiti alla legittimazione alla partecipazione altrimenti preclusa. 7 Cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V 25/01/2011 n. 5139. http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?r esId=8fe38c4f-98d4-11e3-84ee-5b005dcc639c 8 9