Dott. Nicola E. di Medio
Ufficio PQA IV – filiera vitivinicola
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Il settore vitivinicolo in Italia
 Superficie vigneto Italia: 632.000 ettari;
 Aziende viticole: n. 384.000;
 Imprese imbottigliatrici: n. 25.000;
 Produzione vinicola (media 2008÷2011): 45,3 milioni di
ettolitri;
 Produzione stimata vendemmia 2012: 39,5 milioni di
ettolitri;
 Il PIL dell’intero settore vitivinicolo ammonta a circa 13
miliardi di euro (tali dati senza considerare l’ulteriore
valore dovuto all’indotto che ruota intorno al settore).
Il settore vitivinicolo in Italia
EXPORT ITALIANO DI VINO 2012 SUDDIVISO PER TIPOLOGIE
Tipologia ettolitri
Var. % su 2011
€
Var. % su 2011
Spumanti
2.240.000
1,7
624. 000.000
13,8
Bottiglia
12.800.000
- 4,5
3.596.000.000
4,9
Sfusi
6.500.000
- 21
434. 000.000
11,3
- 11
4.654.000.000
6,6
Totale 21.540.000
Singapore +13,2%, Cina +15%, Corea del Sud +28,8%, Giappone +27,7% e Hong
Kong +13,0%.
Stati Uniti e il Canada rispettivamente del +6,1% e del +11,3%. (27,5% dell’intero
valore dell’export dei nostri vini).
Danimarca -11,8% e Russia -15,2%.
Le denominazioni di origine
 Denominazione di origine protetta è il nome di una regione, di un
luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a
designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti:
 la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o
esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori
naturali e umani;
 le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
 la sua produzione avviene in detta zona geografica; e
 è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera.
Le indicazioni geografiche
 Indicazione geografica protetta è l’indicazione che si riferisce a una
regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che
serve a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti:
 possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a
tale origine geografica;
 le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da
tale zona geografica;
 la sua produzione avviene in detta zona geografica; e
 è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un
incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
Le menzioni tradizionali
 Per menzione tradizionale si intende l’espressione usata
tradizionalmente negli Stati membri per indicare:
 a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta
o un’indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o
nazionale;
 b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la
qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento
particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di
origine protetta o a indicazione geografica protetta.
Vini a denominazione geografica
italiani
 Vini DOP: 403


DOCG (menzione tradizionale): 73
DOC (menzione tradizionale): 330
 Vini IGP: 118

IGT (menzione tradizionale).
Vini a denominazione
geografica italiani
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
(in vigore dal 1° agosto 2008)
Regolamenti confluiti nel Regolamento (CE) n.
1234/2007
Sezione I bis – Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo
Articolo 118 bis
Sottosezione I – Denominazioni di origine e indicazioni geografiche
Da articolo 118 ter ad articolo 118 unvicies
Sottosezione II – Menzioni tradizionali
Articolo 118 duovicies ed articolo 118 tervicies
Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio del 29 aprile 2008
relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n.
1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n.
2392/86 e (CE) n. 1493/1999
Sezione I ter – Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo
Da articolo 118 quatervicies ad articolo 118 novovicies
Sezione II bis – Regole di produzione nel settore vitivinicolo
Sottosezione I – Varietà di uve da vino
Articolo 120 bis
Sottosezione II – Pratiche enologiche e restrizioni
Da articolo 120 ter ad articolo 121
Allegato I – Parte III bis
Allegato III - Allegato XI ter
Appendice all’allegato XI ter
Allegato IV - Allegato XV bis
Allegato XV ter
Regolamento (CE) n. 491/2009 del
Consiglio del 25 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n.
1234/2007 recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (regolamento unico
OCM)
Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo
(in vigore dal 1° agosto 2008)
Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie
e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
(in vigore dal 1° agosto 2009)
Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009
recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli,
le pratiche enologiche e le relative restrizioni.
(in vigore dal 1° agosto 2009)
Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le
indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
(in vigore dal 1° agosto 2009)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2009 della Commissione del 31 agosto 2009
che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito
dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi
applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo
(in vigore dall’8 agosto 2009)
Alcuni riferimenti normativi
italiani
 Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 – Tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
 Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in
materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
 Decreto Ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e
di modifica dei disciplinari.
 Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 relativo alla tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto
concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale
delle produzioni.
 Decreto Ministeriale 13 agosto 2012 - Disposizioni nazionali applicative del
Reg. (CE) n. 1234/2007, del Reg. (CE) n. 607/2009 e del D.Lgs n. 61/2010, per
quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.
Categorie di prodotto
Allegato XI ter Reg. (CE) n. 1234/2007
1. Vino,
2. Vino nuovo ancora in
fermentazione,
3. Vino liquoroso,
4. Vino spumante,
5. Vino spumante di qualità,
6. Vino spumante di qualità del
tipo aromatico,
7. Vino spumante gassificato,
8. Vino frizzante,
9. Vino frizzante gassificato,
10. Mosto di uve,
11. Mosto di uve parzialmente
fermentato,
12. Mosto di uve parzialmente
fermentato ottenuto con uve
appassite,
13. Mosto di uve concentrato
14. Mosto di uve concentrato
rettificato,
15. Vino ottenuto da uve appassite
16. Vino di uve stramature,
17. Aceto di vino.
Categorie di prodotto
DOP, IGP e menzioni tradizionali
1. vino,
2. vino nuovo ancora in
fermentazione,
3. vino liquoroso,
4. vino spumante,
5. vino spumante di qualità,
6. vino spumante di qualità del tipo
aromatico,
7. vino spumante gassificato*,
8. vino frizzante,
9. vino frizzante gassificato,
10. mosto di uve,
11. mosto di uve parzialmente
fermentato,
13. mosto di uve concentrato,
15 vino ottenuto da uve appassite,
16. e vino di uve stramature.
* Non in Italia
Consorzi di tutela
 Art. 17 del D.Lgs n. 61/2010
Per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un Consorzio di tutela.
Il Consorzio è costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo (viticoltori, vinificatori ed
imbottigliatori) della denominazione e persegue le seguenti finalità:
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto
interessato, nonché collaborativi nell’applicazione del D.Lgs. n. 61/2010;
b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economicocongiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del
prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine;
c) collaborare alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza
sleale, contraffazioni, uso improprio delle Denominazioni tutelate e comportamenti comunque
vietati dalla legge; collaborare altresì con le Regioni e Province autonome per lo svolgimento
delle attività di competenza delle stesse;
d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di
informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione,
nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in
collaborazione con l’Icqrf e in raccordo con le Regioni e Province autonome.
Consorzi di tutela
 Rappresentatività:
 almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione
certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa
DO o IG riferita agli ultimi due anni.
 Statuto:
 che consenta l’ammissione, senza discriminazione, di viticoltori
singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne
garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali;
 Disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.
Consorzi di tutela
 il
Consorzio che intende esercitare le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alla denominazione è tenuto a dimostrare la rappresentatività di almeno il 40% dei
viticoltori e di almeno il 66% della produzione certificata negli ultimi 2 anni. Il
Consorzio così autorizzato, nell’interesse di tutti i produttori anche non aderenti,
può:
a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione
interessata, l’attuazione delle politiche di governo dell’offerta, al fine di
salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP;
b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla
commercializzazione della DOP o IGP;
c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia
della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare
prevalentemente alla fase del commercio.
Consorzi di tutela
 le
attività di vigilanza, tutela e salvaguardia della
denominazione sono distinte dalle attività di controllo e sono
svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e
sono svolte sotto il coordinamento dell’Icqrf e in raccordo con
le Regioni e Province autonome.
 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e
consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano
ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti similari non
ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni
alle produzioni DOP e IGP.
Consorzi di tutela
 può proporre l’inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della
DOP o della IGP, il marchio consortile.
 il logo è utilizzato come segno distintivo, a condizione che la relativa
utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di
controllo, anche se non aderenti al Consorzio.
 è fatta salva la possibilità per i Consorzi di detenere ed utilizzare un
marchio consortile, a favore degli associati, da sottoporre ad approvazione
ministeriale e previo inserimento dello stesso nello Statuto.
 è consentita la costituzione di Consorzi di tutela per più denominazioni di
origine ed indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini
interessati ricadano nello stesso ambito territoriale e purché per ciascuna
denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata
l’autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
Consorzi di tutela
 D.M. 16/12/2010
 i consorzi di tutela che possono svolgere anche le funzioni erga omnes:
 il 66% della produzione deve essere composto per almeno il 20% da fasi
produttive diverse dalla viticoltura;
 il 66% della produzione sono determinate considerando la produzione
oggetto di lavorazione di una qualsiasi fase della filiera (viticoltura,
vinificazione ed imbottigliamento).
Consorzi di tutela
 Gestione delle attività erga omnes
 formulare proposte relative all’attuazione di politiche di governo dell’offerta.
 tutela e la salvaguardia della denominazione.
 L’attività di vigilanza è svolta dai consorzi di tutela in collaborazione e sotto il
coordinamento dell’Icqrf attraverso la definizione di un programma di vigilanza
elaborato annualmente. Le attività consistono:
 nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai
disciplinari (verifica successiva alla certificazione);
 nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio
dell’UE che, con false indicazioni sull’origine, la specie, la natura e le qualità
specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e
recare danno alle produzioni DOP e IGP.
Promozione paesi terzi
 Art. 103 septdecies Reg. (CE) n. 1234/2007;
 Art. 4 e art. 5 del Reg. (CE) n. 555/2009;
 D.M. 22 luglio 2010 (modificato con D.M. 27 ottobre
2011).
Scarica

Diapositiva 1