L. 214/11 Riforma Monti Linea di Prodotto Previdenza Linea di Prodotto Pubblica Amministrazione RIFORMA MONTI Riforma Monti: Legge 214 del 22 dicembre 2011- pubblicata sulla G.U. il 27.12/2011 Legge di conversione del DL 201 del 6 dicembre 2011 2 Art. 24 L. 214/2011 Finalità e principi Obiettivi Principi Rispetto vincoli di bilancio Equità e convergenza intragenerazionale Stabilità economico-finanziaria Flessibilità di accesso alla pensione Rafforzamento sostenibilità sistema pensionistico Adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita 3 Le principali novità • • • • • • • • Requisiti per la pensione Calcolo della pensione Totalizzazione dei contributi Blocco 2012-2013 perequazione pensioni Contributi di solidarietà Aumento aliquote contributive autonomi Fusione enti previdenziali Altre norme 4 Pro rata contributivo (art. 24 c. 2) • Il calcolo della pensione per la contribuzione che si matura dal 01/01/2012 avverrà con il sistema contributivo • Si tratta di una modifica che riguarda solo: a) i lavoratori iscritti all’Ago, alle forme esclusive e sostitutive b) in possesso di almeno 18 anni ctb al 31/12/1995 c) la cui pensione, secondo le regole previgenti, sarebbe stata calcolata esclusivamente secondo le regole del sistema retributivo d) la cui pensione, secondo le regole attuali, verrà calcolata con le regole del sistema misto NULLA CAMBIA PER I SOGGETTI CHE AVEVANO MENO DI 18 ANNI DI CTB AL 31/12/1995 5 esempio Lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 QUOTA A • sistema retributivo per contributi al 31/12/1992 QUOTA B • sistema retributivo per contributi dal 01/01/1993 al 31/12/2011 QUOTA C • sistema contributivo per contributi dal 01/01/2012 6 Attenzione: maggiorazioni contributive utili solo per diritto su quote contributive Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011 Decorrenza pensione Totale contributi al 30/09/2012 01/10/2012 1895 settimane 36 a, 5 m, 10 g 7 Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011 Importo pensione prima della riforma Importo pensione dopo della riforma QUOTA A QUOTA A € 586,57 € 586,57 QUOTA B QUOTA B € 696,68 € 666,49 QUOTA C € 21,36 Totale pensione 1.283,25 Totale pensione € 1.274,42 8 Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011 Decorrenza pensione Totale contributi al 31/12/2015 01/01/2016 2098 settimane 40 a, 4 m, 0 g 9 Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011 Importo pensione prima della riforma Importo pensione dopo della riforma QUOTA A QUOTA A € 879,42 € 879,42 QUOTA B QUOTA B € 1004,94 € 839,34 QUOTA C € 121,53 Totale pensione € 1.884,36 Totale pensione € 1.840,29 10 Esempio calcolo pensione con 40 anni al 31/12/2011 Decorrenza pensione 01/01/2013 Totale contributi al 31/12/2011 2080 settimane Totale contributi per il 2012 52 settimane 40 a 1a 11 Esempio calcolo pensione con 40 anni al 31/12/2011 Importo pensione prima della riforma Importo pensione dopo della riforma QUOTA A QUOTA A € 1684,09 € 1684,09 QUOTA B QUOTA B € 1337,47 € 1337,47 QUOTA C € 65,67 Totale pensione € 3021,56 Totale pensione € 3087,23 12 Coefficienti trasformazione (art. 24 comma 16) • A partire dal 01/01/2013 il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento viene calcolato anche per le età corrispondenti a valori sino a 70 anni • Si applicheranno gli incrementi della speranza di vita anche se si supereranno i 70 anni • Fino al 31/12/2018 le variazioni degli incrementi saranno triennali, dal 01/01/2019 biennali 13 Coefficienti trasformazione (art. 24 comma 16) Calcolo pensione contributiva Montante contributivo X coefficiente di trasformazione : 100 = Pensione annua : 13 = Pensione mensile pensione annua Pensione nella Gestione dei Lavoratori Dipendenti Montante Contributivo Coefficiente di trasformazione Importo pensione mensile 46.682,23 5,62 201,81 14 Coefficienti trasformazione (art. 24 comma 16) ETA’ 1995 2010 2013 57 4,72% 4,42% 4,304% 58 4,86% 4,54% 4,416% 59 5,01% 4,66% 4,535% 60 5,16% 4,80% 4,661% 61 5,53% 4,94% 4,796% 62 5,51% 5,09% 4,940% 63 5,71% 5,26% 5,094% 64 5,91% 5,43% 5,259% 65 6,13% 5,62% 5,435% 66 5,624% 67 5,826% 68 6,046% 69 6,283% 70 6,541% 15 Requisiti al 2011: salvaguardia e certificazione (art. 24 cc. 2 e 3) • Coloro che maturano i requisiti previsti dalla normativa previgente entro il 31/12/2011 continuano a accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità con VECCHI REQUISITI (ETÀ, CONTRIBUTI E QUOTA) VECCHIE DECORRENZE • Si può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del diritto per conoscere la sua posizione assicurativa ed avere certezza di quanto versato al 31/12/2011 • La certificazione non garantisce il diritto a pensione. La garanzia è data solo dalla maturazione di tutti i requisiti richiesti entro il 31/12/2011 16 Salvaguardia esempi (art. 24 cc. 2 e 3) Lavoratore dipendente INPS Lavoratore autonomo Lavoratrice donna Dipendente pubblico A marzo 2011 •60 anni età •36 anni di ctb •Quota 96 A dicembre 2011 •61 anni di età •36 anni di ctb •Quota 97 Il 15 dicembre 2011 •60 anni di età •36 anni di ctb •Quota 96 Decorrenza pensione 1/4/2012 Decorrenza 1/7/2013 Decorrenza 16/12/2012 17 Salvaguardia • È consentito, comunque, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata secondo i nuovi requisiti se maturati prima dell’apertura della finestra • Es. lavoratori autonomi di sesso maschile • Per effetto della nuova norma che prevede il requisito della pensione di vecchiaia a 66 anni con decorrenza immediata, cioè senza finestra e con equiparazione dipendenti e autonomi, questi ultimi possono ottenere un beneficio di 6 mesi sulla decorrenza rispetto a quanto previsto nel 2011 18 Nuovi trattamenti pensionistici dal 1.1.2012 (art.24 comma 3) Pensione di vecchiaia Pensione anticipata Non esistono più • Pensione di vecchiaia • Pensione di anzianità 19 Adeguamento incremento speranza di vita (art.24, cc.12 e 13) •L’adeguamento relativo all’incremento della speranza di vita dall’01/01/2013 (L. 122/10) si applica: • ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti pensionistici • al requisito contributivo per la pensione anticipata 20 Adeguamento incremento speranza di vita (art.24, cc.12 e 13) Incremento della speranza di vita - adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi biennale: • 1° adeguamento 01/01/2013 (fissato nella misura di 3 mesi – DM 06/12/2011) • 2° adeguamento 01/01/2016 • 3° adeguamento 01/01/2019 • 4° adeguamento e successivi con cadenza biennale: 01/01/2021, 01/01/2023, ecc. 21 PENSIONE DI VECCHIAIA 22 La nuova Pensione di Vecchiaia • Dal 1° gennaio 2012 per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorrono almeno 20 anni di contributi e aver raggiunto i nuovi requisiti anagrafici Età pensionabile Pensione di vecchiaia 20 anni di contributi Attua un principio di “armonizzazione” tra soggetti di sesso maschile e femminile, tra lavoratori dipendenti ed autonomi, tra settore pubblico e settore privato 23 Pensione di vecchiaia (art. 24, cc. 6, 7, 9) Donne dipendenti (AGO e forme sostitutive) sistema misto Data maturazione requisiti Requisiti anagrafici e contributivi Dall’1/1/2012 al 31/12/2012 62 anni età – 20 anni ctb Dall’1/1/2013 al 31/12/2013 62 anni e 3 mesi età – 20 anni ctb Dall’1/1/2014 al 31/12/2015 63 anni e 9 mesi età – 20 anni ctb Dall’1/1/2016 al 31/12/2017 65 anni età* – 20 anni ctb Dall’1/1/2018 al 31/12/2020 66 anni età* – 20 anni ctb (6 mesi + 3 mesi) *Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita 24 Pensione di vecchiaia (art.24, cc. 6, 7, 9) Sistema misto Lavoratori dipendenti privati Lavoratori autonomi 66 anni dal 2012 Lavoratori dipendenti pubblici Donne dipendenti pubbliche Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita 25 esempio requisito anagrafico richiesto Lavoratrice pubblico impiego Nel 2011 Nel 2012 Dal 2013 Dal 2016 61 anni 66 anni 66 anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi • Lavoratrice ministeriale (pubblico dipendente) nata il 06/08/1951 • Nel 2011 occorre avere 61 anni che compie ad agosto 2012 • Ad agosto 2012 occorrono 66 anni che compie ad agosto 2017 • Ad agosto 2017 ne occorrono 66 e 7 mesi (incremento stimato) che perfeziona a marzo 2018 • Decorrenza prevista: 07 marzo 2018 26 Pensione di vecchiaia dal 01/01/2012 Nessun riferimento viene fatto nella circolare INPS alle deroghe previste dal D.lgs. 503/92 rispetto al requisito contributivo necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia •Autorizzazione ai VV entro il 31/12/92 (15 anni di ctb) •Perfezionamento dei 15 anni di ctb al 31/12/92 (privati) •Raggiungimento dei 15 anni di ctb in presenza di almeno 1 ctb al 31/12/1992 (pubblici) •25 anni di ctb di cui 10 anni con ctb inferiore a 52 settimane 27 Pensione di vecchiaia – contributivo puro (art.24, cc. 6,7,9) Per i soli assicurati dall’01/01/1996 in poi e gli iscritti alla Gestione Separata •Medesimi requisiti contributivi e anagrafici previsti nel sistema misto •Requisito 1,5 volte A.S.** **Si prescinde dal requisito dell’1,5 volte A.S. Al compimento del 70° anno di età Con 5 anni di contribuzione effettiva 28 Pensione di vecchiaia – Opzione L. 335/95 (art.24, cc. 6,7,9)* Soggetti optanti per il contributivo ex L.335/95 ANTE E POST RIFORMA MONTI OPZIONE REQUISITI AL 2011 OPZIONE REQUISITI DAL 2012 DIRITTO MISURA Requisiti sistema contributivo Sistema contributivo DIRITTO MISURA Requisiti sistema misto Sistema contributivo sono confermate le condizioni per l’opzione (meno di 18 anni di ctb al 31/12/95 e 15 anni di ctb complessivi, di cui 5 dal 1996) * Non si applica per «DONNE OPTANTI» e «COMPUTO art.3 D.M. 282/96» 29 Pensione di vecchiaia dal 2021 (art.24, cc. 6,7,9) Uomini e donne in pensione con decorrenza dal 2021 almeno 67 anni di età Se tale età non sarà raggiunta con l’adeguamento alla speranza di vita, la stessa sarà comunque stabilita, per effetto di un decreto direttoriale da emanarsi entro il 31/12/2019 L’incremento continua ad operare anche successivamente 30 PENSIONE ANTICIPATA 31 Pensione anticipata (art. 24 comma 3) PENSIONE ANTICIPATA Viene abolita la pensione di anzianità, legata ai requisiti di età e contributi e si stabilisce un unico requisito che è quello del numero dei contributi Si stabilisce un’età minima per accedere al pensionamento al di sotto della quale interviene una “penalizzazione” nella misura della rendita Non esiste più differenza tra dipendenti o autonomi, settore pubblico o privato 32 Pensione anticipata (per tutti) (art. 24 comma 10) AGO, forme sostitutive, esclusive e gestione separata Data maturazione requisiti 1/1/2012 – 1/12/2012 1/1/2013 – 31/12/2013 1/1/2014 – 31/12/2015 Requisiti donne Requisiti uomini 41 anni ctb + 1 mese 42 anni di ctb + 1 mese 41 anni ctb + 5 mesi 42 anni ctb + 5 mesi 41 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi(*) 42 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi(*) 41 anni ctb + 6 mesi 42 anni ctb + 6 mesi 41 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi(*) 42 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi(*) (*) I requisiti contributivi tengono conto dell’incremento della speranza di vita 33 Pensione anticipata (art. 24 comma 10) Penalizzazioni sull’importo della pensione 62 anni di età = NO RIDUZIONE Prima del 62° anno di età = sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate ante 1° gennaio 2012 per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni si applica una RIDUZIONE: • • dell’1% (con età compresa tra i 60 e i 62 anni) del 2% (con età inferiore ai 60 anni) La riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi effettivi, se l’anticipo è inferiore all’anno 34 Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10) La riduzione opera solo sulla quota di pensione liquidata con il sistema retributivo e quindi per le anzianità maturate al 31/12/2011 18 anni al 31/12/95: sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate al 31/12/2011 meno di 18 anni al 31/12/95: sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31/12/95 35 Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10) La riduzione non opera nei confronti dei lavoratori che hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 (contributivo puro) Questi lavoratori accedono alla vecchiaia anticipata anche prima dei 62 anni di età senza subire alcuna decurtazione dell’importo della pensione 36 Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10) Esempio: Lavoratore che accede a pensione con 58 anni di età con 4 anni di anticipo rispetto a 62 anni La riduzione della pensione sarà del 6% 2% per i primi due anni (1% + 1%) 4% per gli altri due anni (2% + 2%) 37 Esempio di applicazione della riduzione al calcolo della pensione PRIMA DELLA RIFORMA MONTI Lavoratore con 58 anni di età •QUOTA A € 586,57 •QUOTA B € 696,68 •Totale pensione € 1.283,25 38 Esempio di applicazione della riduzione al calcolo della pensione DOPO LA RIFORMA MONTI Lavoratore con 58 anni di età con 4 anni di penalizzazione •QUOTA A € 586,57 •QUOTA B € 696,68 •QUOTA C € 21,36 - 6% (€76,99) •Totale pensione € 1.227,62 39 Se il periodo è inferiore ad 1 anno la riduzione è proporzionata ai mesi Pensione anticipata senza penalizzazioni – Milleproroghe Possono ottenere la pensione anticipata senza penalizzazioni tutti coloro che maturano entro il 31/12/2017: •41 anni + 3 mesi + adeguamento (donne) •42 anni + 3 mesi + adeguamento (uomini) •Prima del compimento dei 62 anni di età •A condizione che i contributi derivino da effettiva prestazione lavorativa oppure: • • • • • • Astensione obbligatoria per maternità Servizio di leva Infortunio o malattia CIG Maggiorazioni di servizio (INPDAP) Riscatto art. 13 L. 1338/62 (omissione contributiva) 40 Pensione anticipata senza penalizzazioni – Milleproroghe • Non sono quindi utili i contributi figurativi per: • • • • • • • • Periodi di aspettativa (inclusa quella sindacale) LSU CIGS Congedo parentale (privati) Permessi ex L. 104 – congedo straordinario per handicap grave Mobilità Disoccupazione Maggiorazioni art.80 – ciechi – amianto – terrorismo (risposta a quesito Inpdap del 09.10.2012) 41 Pensione anticipata – contributivo puro (art.24, cc. 11) • Soltanto per chi ha il primo contributo dal 1996 in poi Data maturazione requisiti Requisiti Almeno 20 anni di contributi effettivi (obbligatori, riscattati, volontari) Dal 01/01/2012 Almeno 63 anni di età* Importo non inferiore a 2,8 volte A.S. (€429,00 x 2,8 = € 1201.20) * Al requisito anagrafico si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013) 42 Norma eccezionale (art.24, c. 15 bis) Possono accedere alla pensione con un’età più favorevole i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Ago e alle forme sostitutive: Solo donne – requisiti da maturare entro il 31/12/2012 20 anni ctb e 60 anni età Uomini e donne – requisiti da maturare entro il 31/12/2012 Requisito di età per l’accesso alla pensione Quota 96 (60 anni di età e almeno 35 anni di ctb) 64 anni •Ai 64 anni previsti si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013) che nella realtà rendono irrilevante il possibile beneficio. 43 Norma eccezionale (art.24, c. 15 bis) Possono usufruire della norma eccezionale tutti i lavoratori e le lavoratrici che al 28/12/2011 svolgevano attività di lavoro dipendente* a prescindere dalla gestione previdenziale che liquida la pensione: Lavoratori con contribuzione mista (GG.SS. Lavoratori autonomi) Lavoratori di Poste Italiane (fondo speciale/esclusivo) Lavoratori di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (fondo speciale/esclusivo) * oppure ultimo rapporto di lavoro dipendente (notizia ufficiosa Inps) 44 Decorrenza della pensione (art. 24, c. 5) Soppressione regime delle decorrenze mobili per chi matura i requisiti dal 2012 in poi 45 Decorrenza della pensione differita per i pubblici dipendenti Pensione non differita Pensione differita • Dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti • In caso di finestra mobile dal primo giorno successivo trascorsi i 12 (18 mesi in caso di totalizzazione) • Pensione di vecchiaia – dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile • Pensione di anzianità/anticipata – dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 46 SOGGETTI DEROGATI/SALVAGUARDATI 47 Soggetti derogati (art.24, cc. 3,14 e 15) Soggetti derogati dalla nuova disciplina: A.Coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011: norma di salvaguardia – possibilità di certificazione del diritto NO LISTE SICO B.Donne optanti ex L. 243/04 (calcolo contributivo) – fino al 2015 A. 35 + 57 anni (dipendenti) o 58 anni (autonome) B. finestre mobili: 12 mesi (dipendenti) o 18 mesi (autonome) entro il 2015 C. adeguamento alla speranza di vita dal 2013 48 2012 – Lavoratori salvaguardati – la domanda alla DTL CHI deve presentare domanda alla DTL QUANDO si deve presentare la domanda COME si presenta la domanda • Lavoratori esodati • Soggetti interessati all’esonero (P.I) (NO 55.000) • Genitori di disabili in congedo (NO 55.000) • Entro il 21.11.2012 (65.000) • Entro il …(55.000) • Modulistica predisposta dal Ministero del lavoro • invio alla Direzione Territoriale del lavoro 49 PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE 50 PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE (art.24, c.19) Dal 1° gennaio 2012 Abolito il requisito minimo di durata (tre anni di iscrizione in ciascuna gestione) 51 PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE (art.24, c.19) Cosa cambia per la pensione in “TOTALIZZAZIONE” La “totalizzazione” è una norma speciale e non è stata modificata dalla “manovra Monti” Si accede alla pensione di vecchiaia al 65° anno di età e 20 di contributi Si accede alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi a prescindere dall’età La decorrenza è dopo 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti (spostamento decorrenza più lunga L. 111/2011 – soltanto per i 40 anni di ctb) Specifica scuola: finestra mobile 1° settembre Al requisito anagrafico si applica incremento della speranza di vita Al requisito contributivo dei 40 anni si applica incremento della speranza di vita 52 Soppressione Enti (art. 21) Dal 1° gennaio 2012 l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi le relative funzioni sono attribuite all’INPS l’Inps succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi nessuna modifica è apportata alle normative specifiche di ogni gestione le domande di prestazioni devono essere presentate presso le rispettive sedi territoriali degli Enti soppressi 53 Pubblico Impiego I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO 54 TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO Indennità di buonuscita (TFS) Indennità premio di fine servizio (TFS) Indennità di anzianità (TFS) Trattamento di fine rapporto (TFR) 55 Passaggio da TFS a TFR in relazione alle modalità di calcolo Anzianità maturata dal 01/01/2011 fino alla cessazione dal servizio calcolata secondo le regole del TFR Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 Illegittima la norma che prevede la trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione a carico del dipendente pubblico prevista dalla L.122/11 Il TFR è una retribuzione differita nel tempo accantonata dal datore di lavoro senza oneri per il lavoratore 56 Trattamenti di fine servizio L. 214/11 Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio dal 01/01/2012. Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a 90.000€ NUOVE DISPOSIZIONI (L. 214/11) PENSIONE DI VECCHIAIA 9 mesi (6 mesi + 3 mesi) PENSIONE DI ANZIANITA’ / ANTICIPATA* 27 mesi (24 mesi + 3 mesi) PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO (40 anni) 27 mesi (24 mesi + 3 mesi) PENSIONE INABILITA’ 105 giorni (15 giorni + 90 giorni) PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA 105 giorni (15 giorni + 90 giorni) *Per chi matura i requisiti dal 01/01/2012 in quanto viene meno la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di servizio. 57 LA NUOVA DISCIPLINA INERENTE IL RAPPORTO DI LAVORO NEL PI 58 La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro La nuova disciplina riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento; l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell’art. 24). “……..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza…….” 59 La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro Rimane vincolante il compimento del 65° anno di età In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione. Se il diritto a pensione è stato già acquisito alla data del raggiungimento dei 65 anni l’amministrazione, se il dipendente non si è avvalso della facoltà del trattenimento, dovrà collocarlo a riposo. 60 La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro Il c. 7 dell’art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un’età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, la facoltà di trattenimento in servizio fino a 70 anni è limitata esclusivamente: •al personale i cui limiti ordinamentali prevedono tale età •al personale che al compimento dei 65 anni non raggiunge il requisito minimo contributivo •per quei dipendenti che ottengono il trattenimento in servizio per un biennio. 61 Esempi Iscritto con 65 anni di età il 15/03/2012 e 37 anni di anzianità Se il dipendente ha chiesto e ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età rimarrà in servizio fino al termine del trattenimento Se il dipendente non ha chiesto o, anche se richiesto, non ha ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 31/03/2012 con decorrenza immediata della pensione in quanto già acquisita ad altro titolo. 62 La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro Art.24, comma 20 decreto legge n. 201/2011 “Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.” 63 Il trattenimento in servizio, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l’esonero. Continuano ad essere applicati gli istituti previsti dall’art. 72 della L. 133/08: •il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, •la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro I presupposti per l’applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento. L’istituto dell’esonero è abrogato dal 4/12/2011 64 La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro Le amministrazioni potranno procedere al collocamento a riposo d’ufficio al compimento dell’anzianità prevista per i pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori che sono in possesso di almeno 62 anni Anno Anzianità contributiva Uomini Donne 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 2013 42 anni e 5* mesi 41 anni e 5* mesi 2014 42 anni e 6* mesi 41 anni e 6* mesi 65 La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro Con l’applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale il concetto di “anzianità massima contributiva” ed è quindi mutato il presupposto per l’esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, in virtù del comma 20, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. Il presupposto per l’applicazione dell’istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva. 66 La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro Esempio Al dipendente con 63 anni di età e 39 anni e 6 di anzianità il 31/12/2011 potrà avere l’applicazione l’istituto della risoluzione unilaterale a decorrere dal 01/07/2012 (al raggiungimento dei 40 anni ctb) 67 • L. 135/12 «Spending review" aveva previsto per le situazioni di soprannumero dei dipendenti pubblici, la possibilità di accedere alla pensione con i requisiti vigenti prima della legge 214/11(compresa la decorrenza del trattamento) entro 31 dicembre 2014. La nuova norma proroga tale possibilità al 31/12/2015. 68 Pensionamenti in deroga alla L.214/11 (DL 101/2013) Norma di interpretazione autentica 69 • Il TAR del Lazio, con sentenza n. 2446/2013 aveva annullato una parte della circolare n. 2 dell’08/03/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica. • La circolare stabiliva, che quei dipendenti che avevano maturato un qualsiasi diritto a pensione al 31/12/2011 rimanevano soggetti alle normative previgenti. • Pertanto, le amministrazioni pubbliche dovevano collocare a riposo d’ufficio, al compimento dei 65 anni, per raggiunti limiti di età, i dipendenti con un requisito maturato al 2011 che rimanevano esclusi dai nuovi requisiti (66 anni e 3 mesi nel 2013). • La sentenza del TAR aveva riconosciuto al ricorrente il diritto a rimanere in servizio fino al compimento dei nuovi requisiti (66 anni e 3 mesi nel 2013), pur avendo maturato il requisito per la pensione di anzianità al 2011. • Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha proposto appello chiedendo al Consiglio di Stato di stabilire la correttezza di quanto disposto dal TAR. 70 Norma di interpretazione autentica • Il DL 101/2013 (art. 2, commi 4 e 5) con una norma di interpretazione autentica intende contrastare la decisione del TAR, evitare il ricorso al Consiglio di Stato, confermando quanto precedentemente indicato dalla Funzione Pubblica. • La nuova norma, impone quindi alle amministrazioni di procedere al collocamento a riposo d’ufficio, al compimento dei limiti ordinamentali, i dipendenti che hanno maturato un qualsiasi requisito pensionistico entro il 31/12/2011. 71 Norma di interpretazione autentica