L. 214/11
Riforma Monti
Linea di Prodotto Previdenza
Linea di Prodotto Pubblica Amministrazione
RIFORMA MONTI
Riforma Monti: Legge 214 del 22
dicembre 2011- pubblicata sulla
G.U. il 27.12/2011
Legge di conversione del
DL 201 del 6 dicembre 2011
2
Art. 24 L. 214/2011
Finalità e principi
Obiettivi
Principi
Rispetto vincoli di bilancio
Equità e convergenza
intragenerazionale
Stabilità economico-finanziaria
Flessibilità di accesso alla pensione
Rafforzamento sostenibilità sistema
pensionistico
Adeguamento dei requisiti di accesso
alle variazioni della speranza di vita
3
Le principali novità
•
•
•
•
•
•
•
•
Requisiti per la pensione
Calcolo della pensione
Totalizzazione dei contributi
Blocco 2012-2013 perequazione pensioni
Contributi di solidarietà
Aumento aliquote contributive autonomi
Fusione enti previdenziali
Altre norme
4
Pro rata contributivo (art. 24 c. 2)
• Il calcolo della pensione per la contribuzione che si matura dal
01/01/2012 avverrà con il sistema contributivo
• Si tratta di una modifica che riguarda solo:
a) i lavoratori iscritti all’Ago, alle forme esclusive e sostitutive
b) in possesso di almeno 18 anni ctb al 31/12/1995
c) la cui pensione, secondo le regole previgenti, sarebbe stata
calcolata esclusivamente secondo le regole del sistema
retributivo
d) la cui pensione, secondo le regole attuali, verrà calcolata con le
regole del sistema misto
NULLA CAMBIA PER I SOGGETTI CHE AVEVANO MENO DI 18
ANNI DI CTB AL 31/12/1995
5
esempio
Lavoratore con almeno 18 anni di contributi
al 31/12/1995
QUOTA A
• sistema retributivo per contributi
al 31/12/1992
QUOTA B
• sistema retributivo per contributi
dal 01/01/1993 al 31/12/2011
QUOTA C
• sistema contributivo per
contributi dal 01/01/2012
6
Attenzione: maggiorazioni contributive utili solo per diritto su quote contributive
Esempio calcolo pensione con meno di
40 anni al 31/12/2011
Decorrenza
pensione
Totale contributi al
30/09/2012
01/10/2012
1895 settimane
36 a, 5 m, 10 g
7
Esempio calcolo pensione con meno di
40 anni al 31/12/2011
Importo pensione prima
della riforma
Importo pensione dopo
della riforma
QUOTA A
QUOTA A
€ 586,57
€ 586,57
QUOTA B
QUOTA B
€ 696,68
€ 666,49
QUOTA C
€ 21,36
Totale pensione
1.283,25
Totale pensione
€ 1.274,42
8
Esempio calcolo pensione con meno di
40 anni al 31/12/2011
Decorrenza
pensione
Totale contributi al
31/12/2015
01/01/2016
2098 settimane
40 a, 4 m, 0 g
9
Esempio calcolo pensione con meno di
40 anni al 31/12/2011
Importo pensione prima
della riforma
Importo pensione dopo
della riforma
QUOTA A
QUOTA A
€ 879,42
€ 879,42
QUOTA B
QUOTA B
€ 1004,94
€ 839,34
QUOTA C
€ 121,53
Totale pensione
€ 1.884,36
Totale pensione
€ 1.840,29
10
Esempio calcolo pensione con 40 anni al
31/12/2011
Decorrenza
pensione
01/01/2013
Totale contributi al
31/12/2011
2080 settimane
Totale contributi per
il 2012
52 settimane
40 a
1a
11
Esempio calcolo pensione con 40 anni al
31/12/2011
Importo pensione
prima della riforma
Importo pensione dopo
della riforma
QUOTA A
QUOTA A
€ 1684,09
€ 1684,09
QUOTA B
QUOTA B
€ 1337,47
€ 1337,47
QUOTA C
€ 65,67
Totale pensione
€ 3021,56
Totale pensione
€ 3087,23
12
Coefficienti trasformazione
(art. 24 comma 16)
• A partire dal 01/01/2013 il coefficiente di trasformazione relativo
all’età dell’assicurato al momento del pensionamento viene
calcolato anche per le età corrispondenti a valori sino a 70 anni
• Si applicheranno gli incrementi della speranza di vita anche se si
supereranno i 70 anni
• Fino al 31/12/2018 le variazioni degli incrementi saranno triennali,
dal 01/01/2019 biennali
13
Coefficienti trasformazione
(art. 24 comma 16)
Calcolo pensione
contributiva
Montante
contributivo X
coefficiente di
trasformazione :
100 =
Pensione annua : 13
=
Pensione mensile
pensione annua
Pensione nella Gestione dei Lavoratori Dipendenti
Montante
Contributivo
Coefficiente di
trasformazione
Importo pensione
mensile
46.682,23
5,62
201,81
14
Coefficienti trasformazione
(art. 24 comma 16)
ETA’
1995
2010
2013
57
4,72%
4,42%
4,304%
58
4,86%
4,54%
4,416%
59
5,01%
4,66%
4,535%
60
5,16%
4,80%
4,661%
61
5,53%
4,94%
4,796%
62
5,51%
5,09%
4,940%
63
5,71%
5,26%
5,094%
64
5,91%
5,43%
5,259%
65
6,13%
5,62%
5,435%
66
5,624%
67
5,826%
68
6,046%
69
6,283%
70
6,541%
15
Requisiti al 2011: salvaguardia
e certificazione (art. 24 cc. 2 e 3)
•
Coloro che maturano i requisiti previsti dalla normativa previgente
entro il 31/12/2011 continuano a accedere alla pensione di vecchiaia e
di anzianità con
VECCHI REQUISITI (ETÀ, CONTRIBUTI E QUOTA)
VECCHIE DECORRENZE
•
Si può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del diritto
per conoscere la sua posizione assicurativa ed avere certezza di quanto
versato al 31/12/2011
•
La certificazione non garantisce il diritto a pensione. La garanzia è data
solo dalla maturazione di tutti i requisiti richiesti entro il 31/12/2011
16
Salvaguardia esempi
(art. 24 cc. 2 e 3)
Lavoratore dipendente
INPS
Lavoratore autonomo
Lavoratrice donna
Dipendente pubblico
A marzo 2011
•60 anni età
•36 anni di ctb
•Quota 96
A dicembre 2011
•61 anni di età
•36 anni di ctb
•Quota 97
Il 15 dicembre 2011
•60 anni di età
•36 anni di ctb
•Quota 96
Decorrenza pensione
1/4/2012
Decorrenza
1/7/2013
Decorrenza
16/12/2012
17
Salvaguardia
• È consentito, comunque, l’accesso alla pensione di vecchiaia e
anticipata secondo i nuovi requisiti se maturati prima
dell’apertura della finestra
• Es. lavoratori autonomi di sesso maschile
• Per effetto della nuova norma che prevede il requisito della
pensione di vecchiaia a 66 anni con decorrenza immediata,
cioè senza finestra e con equiparazione dipendenti e
autonomi, questi ultimi possono ottenere un beneficio di 6
mesi sulla decorrenza rispetto a quanto previsto nel 2011
18
Nuovi trattamenti pensionistici
dal 1.1.2012 (art.24 comma 3)
Pensione di
vecchiaia
Pensione
anticipata
Non esistono più
• Pensione di vecchiaia
• Pensione di anzianità
19
Adeguamento incremento
speranza di vita (art.24, cc.12 e 13)
•L’adeguamento relativo all’incremento della speranza
di vita dall’01/01/2013 (L. 122/10) si applica:
• ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti
pensionistici
• al requisito contributivo per la pensione
anticipata
20
Adeguamento incremento
speranza di vita (art.24, cc.12 e 13)
Incremento della speranza di vita - adeguamento con cadenza
triennale fino al 2019, poi biennale:
• 1° adeguamento
01/01/2013 (fissato nella misura di
3 mesi – DM 06/12/2011)
• 2° adeguamento
01/01/2016
• 3° adeguamento
01/01/2019
• 4° adeguamento e successivi
con cadenza biennale: 01/01/2021,
01/01/2023, ecc.
21
PENSIONE DI VECCHIAIA
22
La nuova Pensione di Vecchiaia
• Dal 1° gennaio 2012 per
avere diritto alla
pensione di vecchiaia
occorrono almeno 20
anni di contributi e aver
raggiunto i nuovi requisiti
anagrafici
Età
pensionabile
Pensione di
vecchiaia
20 anni di
contributi
Attua un principio di “armonizzazione” tra soggetti di sesso
maschile e femminile, tra lavoratori dipendenti ed
autonomi, tra settore pubblico e settore privato
23
Pensione di vecchiaia
(art. 24, cc. 6, 7, 9)
Donne dipendenti (AGO e forme sostitutive) sistema misto
Data maturazione requisiti
Requisiti anagrafici e contributivi
Dall’1/1/2012 al 31/12/2012
62 anni età – 20 anni ctb
Dall’1/1/2013 al 31/12/2013
62 anni e 3 mesi età – 20 anni ctb
Dall’1/1/2014 al 31/12/2015
63 anni e 9 mesi età – 20 anni ctb
Dall’1/1/2016 al 31/12/2017
65 anni età* – 20 anni ctb
Dall’1/1/2018 al 31/12/2020
66 anni età* – 20 anni ctb
(6 mesi + 3 mesi)
*Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto
all’incremento della speranza di vita
24
Pensione di vecchiaia (art.24, cc. 6, 7, 9)
Sistema misto
Lavoratori
dipendenti
privati
Lavoratori
autonomi
66 anni
dal 2012
Lavoratori
dipendenti
pubblici
Donne
dipendenti
pubbliche
Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto
all’incremento della speranza di vita
25
esempio
requisito anagrafico richiesto
Lavoratrice pubblico
impiego
Nel 2011
Nel 2012
Dal 2013
Dal 2016
61 anni
66 anni
66 anni e
3 mesi
66 anni e
7 mesi
• Lavoratrice ministeriale (pubblico dipendente) nata il
06/08/1951
• Nel 2011 occorre avere 61 anni che compie ad agosto 2012
• Ad agosto 2012 occorrono 66 anni che compie ad agosto 2017
• Ad agosto 2017 ne occorrono 66 e 7 mesi (incremento
stimato) che perfeziona a marzo 2018
• Decorrenza prevista: 07 marzo 2018
26
Pensione di vecchiaia dal
01/01/2012
Nessun riferimento viene fatto nella circolare INPS alle deroghe
previste dal D.lgs. 503/92 rispetto al requisito contributivo
necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia
•Autorizzazione ai VV entro il 31/12/92 (15 anni di ctb)
•Perfezionamento dei 15 anni di ctb al 31/12/92 (privati)
•Raggiungimento dei 15 anni di ctb in presenza di almeno 1 ctb
al 31/12/1992 (pubblici)
•25 anni di ctb di cui 10 anni con ctb inferiore a 52 settimane
27
Pensione di vecchiaia –
contributivo puro (art.24, cc. 6,7,9)
Per i soli assicurati dall’01/01/1996 in poi e gli iscritti
alla Gestione Separata
•Medesimi requisiti contributivi e anagrafici previsti
nel sistema misto
•Requisito 1,5 volte A.S.**
**Si prescinde dal requisito dell’1,5 volte A.S.
 Al compimento del 70° anno di età
Con 5 anni di contribuzione effettiva
28
Pensione di vecchiaia –
Opzione L. 335/95 (art.24, cc. 6,7,9)*
Soggetti optanti per il contributivo ex L.335/95
ANTE E POST RIFORMA MONTI
OPZIONE
REQUISITI AL
2011
OPZIONE
REQUISITI
DAL 2012
DIRITTO
MISURA
Requisiti sistema
contributivo
Sistema
contributivo
DIRITTO
MISURA
Requisiti sistema
misto
Sistema
contributivo
sono confermate le condizioni per l’opzione
(meno di 18 anni di ctb al 31/12/95 e 15 anni di ctb complessivi, di cui 5 dal 1996)
* Non si applica per «DONNE OPTANTI» e «COMPUTO art.3 D.M. 282/96»
29
Pensione di vecchiaia dal 2021
(art.24, cc. 6,7,9)
Uomini e donne in pensione con decorrenza dal 2021
almeno 67 anni di età
Se tale età non sarà raggiunta con l’adeguamento alla speranza
di vita, la stessa sarà comunque stabilita, per effetto di un
decreto direttoriale da emanarsi entro il 31/12/2019
L’incremento continua ad operare anche successivamente
30
PENSIONE ANTICIPATA
31
Pensione anticipata
(art. 24 comma 3)
PENSIONE ANTICIPATA
Viene abolita la pensione di anzianità, legata ai requisiti di età e
contributi e si stabilisce un unico requisito che è quello del numero dei
contributi
Si stabilisce un’età minima per accedere al pensionamento al di sotto
della quale interviene una “penalizzazione” nella misura della rendita
Non esiste più differenza tra dipendenti o autonomi, settore pubblico o
privato
32
Pensione anticipata (per tutti)
(art. 24 comma 10)
AGO, forme sostitutive, esclusive e gestione separata
Data
maturazione
requisiti
1/1/2012 –
1/12/2012
1/1/2013 –
31/12/2013
1/1/2014 –
31/12/2015
Requisiti donne
Requisiti uomini
41 anni ctb + 1 mese
42 anni di ctb + 1 mese
41 anni ctb + 5 mesi
42 anni ctb + 5 mesi
41 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi(*)
42 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi(*)
41 anni ctb + 6 mesi
42 anni ctb + 6 mesi
41 anni ctb + 3 mesi + 3
mesi(*)
42 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi(*)
(*) I requisiti contributivi tengono conto dell’incremento della
speranza di vita
33
Pensione anticipata
(art. 24 comma 10)
Penalizzazioni sull’importo della pensione
62 anni di età = NO RIDUZIONE
Prima del 62° anno di età = sulla quota di pensione
relativa alle anzianità contributive maturate ante 1°
gennaio 2012 per ogni anno di anticipo rispetto ai 62
anni si applica una RIDUZIONE:
•
•
dell’1% (con età compresa tra i 60 e i 62 anni)
del 2% (con età inferiore ai 60 anni)
La riduzione percentuale è proporzionale al numero
dei mesi effettivi, se l’anticipo è inferiore all’anno
34
Pensione anticipata –
penalizzazione (art. 24, c. 10)
La riduzione opera solo sulla quota di pensione
liquidata con il sistema retributivo e quindi per le
anzianità maturate al 31/12/2011
18 anni al 31/12/95: sulla quota di
pensione relativa alle anzianità
maturate al 31/12/2011
meno di 18 anni al 31/12/95: sulla
quota di pensione relativa alle anzianità
maturate fino al 31/12/95
35
Pensione anticipata –
penalizzazione (art. 24, c. 10)
La riduzione non opera nei confronti dei lavoratori che
hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996
(contributivo puro)
Questi lavoratori accedono alla vecchiaia anticipata anche
prima dei 62 anni di età senza subire alcuna decurtazione
dell’importo della pensione
36
Pensione anticipata –
penalizzazione (art. 24, c. 10)
Esempio:
Lavoratore che accede a pensione con 58 anni di età
con 4 anni di anticipo rispetto a 62 anni
La riduzione della pensione sarà del 6%
2% per i primi due anni (1% + 1%)
4% per gli altri due anni (2% + 2%)
37
Esempio di applicazione della
riduzione al calcolo della pensione
PRIMA DELLA RIFORMA MONTI
Lavoratore con 58 anni di età
•QUOTA A
€ 586,57
•QUOTA B
€ 696,68
•Totale pensione € 1.283,25
38
Esempio di applicazione della
riduzione al calcolo della pensione
DOPO LA RIFORMA MONTI
Lavoratore con 58 anni di età con 4 anni di penalizzazione
•QUOTA A
€ 586,57
•QUOTA B
€ 696,68
•QUOTA C
€ 21,36
- 6% (€76,99)
•Totale pensione € 1.227,62
39
Se il periodo è inferiore ad 1 anno la riduzione è proporzionata ai
mesi
Pensione anticipata senza
penalizzazioni – Milleproroghe
Possono ottenere la pensione anticipata senza penalizzazioni
tutti coloro che maturano entro il 31/12/2017:
•41 anni + 3 mesi + adeguamento (donne)
•42 anni + 3 mesi + adeguamento (uomini)
•Prima del compimento dei 62 anni di età
•A condizione che i contributi derivino da effettiva prestazione
lavorativa oppure:
•
•
•
•
•
•
Astensione obbligatoria per maternità
Servizio di leva
Infortunio o malattia
CIG
Maggiorazioni di servizio (INPDAP)
Riscatto art. 13 L. 1338/62 (omissione contributiva)
40
Pensione anticipata senza
penalizzazioni – Milleproroghe
• Non sono quindi utili i contributi figurativi per:
•
•
•
•
•
•
•
•
Periodi di aspettativa (inclusa quella sindacale)
LSU
CIGS
Congedo parentale (privati)
Permessi ex L. 104 – congedo straordinario per handicap grave
Mobilità
Disoccupazione
Maggiorazioni art.80 – ciechi – amianto – terrorismo (risposta a
quesito Inpdap del 09.10.2012)
41
Pensione anticipata –
contributivo puro (art.24, cc. 11)
• Soltanto per chi ha il primo contributo dal 1996 in poi
Data maturazione requisiti
Requisiti
 Almeno 20 anni di contributi effettivi
(obbligatori, riscattati, volontari)
Dal 01/01/2012
 Almeno 63 anni di età*
 Importo non inferiore a 2,8 volte A.S.
(€429,00 x 2,8 = € 1201.20)
* Al requisito anagrafico si sommano gli adeguamenti rispetto
all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013)
42
Norma eccezionale (art.24, c. 15 bis)
Possono accedere alla pensione con un’età più favorevole i
lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Ago e alle
forme sostitutive:
Solo donne –
requisiti da
maturare entro il
31/12/2012
20 anni ctb e
60 anni età
Uomini e donne –
requisiti da maturare
entro il 31/12/2012
Requisito di età per
l’accesso alla
pensione
Quota 96
(60 anni di età e
almeno 35 anni di ctb)
64 anni
•Ai 64 anni previsti si sommano gli adeguamenti rispetto
all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013) che
nella realtà rendono irrilevante il possibile beneficio.
43
Norma eccezionale (art.24, c. 15 bis)
Possono usufruire della norma eccezionale tutti i lavoratori e le
lavoratrici che al 28/12/2011 svolgevano attività di lavoro
dipendente* a prescindere dalla gestione previdenziale che
liquida la pensione:
Lavoratori con contribuzione mista (GG.SS. Lavoratori autonomi)
Lavoratori di Poste Italiane (fondo speciale/esclusivo)
Lavoratori di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (fondo
speciale/esclusivo)
* oppure ultimo rapporto di lavoro dipendente (notizia ufficiosa
Inps)
44
Decorrenza della pensione
(art. 24, c. 5)
Soppressione regime delle decorrenze
mobili per chi matura i requisiti
dal 2012 in poi
45
Decorrenza della pensione
differita per i pubblici dipendenti
Pensione
non
differita
Pensione
differita
• Dal giorno successivo alla maturazione
dei requisiti
• In caso di finestra mobile dal primo
giorno successivo trascorsi i 12 (18
mesi in caso di totalizzazione)
• Pensione di vecchiaia – dal primo
giorno del mese successivo al
compimento dell’età pensionabile
• Pensione di anzianità/anticipata – dal
primo giorno del mese successivo alla
presentazione della domanda.
46
SOGGETTI DEROGATI/SALVAGUARDATI
47
Soggetti derogati
(art.24, cc. 3,14 e 15)
Soggetti derogati dalla nuova disciplina:
A.Coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011:
norma di salvaguardia – possibilità di certificazione del diritto NO
LISTE SICO
B.Donne optanti ex L. 243/04 (calcolo contributivo) – fino al 2015
A. 35 + 57 anni (dipendenti) o 58 anni (autonome)
B. finestre mobili: 12 mesi (dipendenti) o 18 mesi (autonome) entro il 2015
C. adeguamento alla speranza di vita dal 2013
48
2012 – Lavoratori salvaguardati –
la domanda alla DTL
CHI deve presentare
domanda alla DTL
QUANDO si deve
presentare la
domanda
COME si presenta la
domanda
• Lavoratori esodati
• Soggetti interessati all’esonero (P.I) (NO 55.000)
• Genitori di disabili in congedo (NO 55.000)
• Entro il 21.11.2012 (65.000)
• Entro il …(55.000)
• Modulistica predisposta dal Ministero del
lavoro
• invio alla Direzione Territoriale del lavoro
49
PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE
50
PENSIONI IN
TOTALIZZAZIONE (art.24, c.19)
Dal 1° gennaio 2012
Abolito il requisito minimo di durata
(tre anni di iscrizione in ciascuna gestione)
51
PENSIONI IN
TOTALIZZAZIONE (art.24, c.19)
Cosa cambia per la pensione in “TOTALIZZAZIONE”
La “totalizzazione” è una norma speciale e non è stata modificata dalla
“manovra Monti”
Si accede alla pensione di vecchiaia al 65° anno di età e 20 di contributi
Si accede alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi a prescindere dall’età
La decorrenza è dopo 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti (spostamento
decorrenza più lunga L. 111/2011 – soltanto per i 40 anni di ctb)
Specifica scuola: finestra mobile 1° settembre
Al requisito anagrafico si applica incremento della speranza di vita
Al requisito contributivo dei 40 anni si applica incremento della speranza di vita
52
Soppressione Enti (art. 21)
Dal 1° gennaio 2012
l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi
 le relative funzioni sono attribuite all’INPS
 l’Inps succede in tutti i rapporti attivi e passivi
degli Enti soppressi
 nessuna modifica è apportata alle normative
specifiche di ogni gestione
 le domande di prestazioni devono essere
presentate presso le rispettive sedi territoriali
degli Enti soppressi
53
Pubblico Impiego
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO
54
TRATTAMENTI DI FINE
SERVIZIO
 Indennità di buonuscita (TFS)
 Indennità premio di fine servizio (TFS)
 Indennità di anzianità (TFS)
 Trattamento di fine rapporto (TFR)
55
Passaggio da TFS a TFR in relazione
alle modalità di calcolo
Anzianità maturata dal 01/01/2011 fino alla cessazione dal
servizio calcolata secondo le regole del TFR
Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012
Illegittima la norma che prevede la trattenuta del
2,5% sull’80% della retribuzione a carico del
dipendente pubblico prevista dalla L.122/11
Il TFR è una retribuzione differita nel tempo
accantonata dal datore di lavoro senza oneri per il
lavoratore
56
Trattamenti di fine servizio
L. 214/11
Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di
fine servizio dal 01/01/2012.
Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a 90.000€
NUOVE DISPOSIZIONI
(L. 214/11)
PENSIONE DI VECCHIAIA
9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE DI ANZIANITA’ / ANTICIPATA*
27 mesi
(24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO (40 anni)
27 mesi
(24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE INABILITA’
105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA
105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
*Per chi matura i requisiti dal 01/01/2012 in quanto viene meno la possibilità di conseguire
il diritto a pensione con 40 anni di servizio.
57
LA NUOVA DISCIPLINA INERENTE IL
RAPPORTO DI LAVORO NEL PI
58
La nuova disciplina inerente il
rapporto di lavoro
La nuova disciplina riguarda i requisiti per l’accesso al
trattamento;
l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di
età, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata
(comma 4 dell’art. 24).
“……..Il proseguimento dell’attività lavorativa è
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza…….”
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La nuova disciplina inerente il
rapporto di lavoro
Rimane vincolante il compimento del 65° anno di età
In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età
ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro
con il dipendente fino al conseguimento dei requisiti per
l’accesso alla pensione.
Se il diritto a pensione è stato già acquisito alla data del
raggiungimento dei 65 anni l’amministrazione, se il dipendente
non si è avvalso della facoltà del trattenimento, dovrà collocarlo
a riposo.
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La nuova disciplina inerente il
rapporto di lavoro
Il c. 7 dell’art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal
requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il
dipendente abbia un’età anagrafica di 70 anni, rappresenta una
norma eccezionale.
Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale,
la facoltà di trattenimento in servizio fino a 70 anni è limitata
esclusivamente:
•al personale i cui limiti ordinamentali prevedono tale età
•al personale che al compimento dei 65 anni non raggiunge il
requisito minimo contributivo
•per quei dipendenti che ottengono il trattenimento in servizio
per un biennio.
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Esempi
Iscritto con 65 anni di età il 15/03/2012 e 37 anni di anzianità
Se il dipendente ha chiesto e ottenuto il trattenimento in
servizio oltre il 65° anno di età rimarrà in servizio fino al
termine del trattenimento
Se il dipendente non ha chiesto o, anche se richiesto, non ha
ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età,
sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 31/03/2012
con decorrenza immediata della pensione in quanto già
acquisita ad altro titolo.
62
La nuova disciplina inerente il
rapporto di lavoro
Art.24, comma 20 decreto legge n. 201/2011
“Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene
conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo.”
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Il trattenimento in servizio, la
risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro e l’esonero.
Continuano ad essere applicati gli istituti previsti dall’art. 72
della L. 133/08:
•il trattenimento in servizio oltre i limiti di età,
•la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
I presupposti per l’applicazione degli istituti nei confronti di
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012
devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al
pensionamento.
L’istituto dell’esonero è abrogato dal 4/12/2011
64
La risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro
Le amministrazioni potranno procedere al collocamento a
riposo d’ufficio al compimento dell’anzianità prevista
per i pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori
che sono in possesso di almeno 62 anni
Anno
Anzianità contributiva
Uomini
Donne
2012
42 anni e 1 mese
41 anni e 1 mese
2013
42 anni e 5* mesi
41 anni e 5* mesi
2014
42 anni e 6* mesi
41 anni e 6* mesi
65
La risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro
Con l’applicazione del sistema contributivo per le anzianità
maturate successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale
il concetto di “anzianità massima contributiva” ed è quindi
mutato il presupposto per l’esercizio del potere unilaterale di
risoluzione, che, in virtù del comma 20, per i dipendenti che
maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 è
attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la
maturazione del diritto alla pensione anticipata.
Il presupposto per l’applicazione dell’istituto della risoluzione
nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di
anzianità contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma
rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei
40 anni di anzianità contributiva.
66
La risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro
Esempio
Al dipendente con 63 anni di età e 39 anni e 6 di anzianità
il 31/12/2011 potrà avere l’applicazione l’istituto della
risoluzione unilaterale a decorrere dal 01/07/2012
(al raggiungimento dei 40 anni ctb)
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• L. 135/12 «Spending review" aveva previsto per le situazioni di
soprannumero dei dipendenti pubblici, la possibilità di
accedere alla pensione con i requisiti vigenti prima della legge
214/11(compresa la decorrenza del trattamento) entro 31
dicembre 2014.
La nuova norma proroga tale possibilità al 31/12/2015.
68
Pensionamenti in deroga alla
L.214/11 (DL 101/2013)
Norma di interpretazione
autentica
69
• Il TAR del Lazio, con sentenza n. 2446/2013 aveva annullato
una parte della circolare n. 2 dell’08/03/2012 del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
• La circolare stabiliva, che quei dipendenti che avevano
maturato un qualsiasi diritto a pensione al 31/12/2011
rimanevano soggetti alle normative previgenti.
• Pertanto, le amministrazioni pubbliche dovevano collocare a
riposo d’ufficio, al compimento dei 65 anni, per raggiunti
limiti di età, i dipendenti con un requisito maturato al 2011
che rimanevano esclusi dai nuovi requisiti (66 anni e 3 mesi
nel 2013).
• La sentenza del TAR aveva riconosciuto al ricorrente il diritto a
rimanere in servizio fino al compimento dei nuovi requisiti (66
anni e 3 mesi nel 2013), pur avendo maturato il requisito per
la pensione di anzianità al 2011.
• Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha proposto appello
chiedendo al Consiglio di Stato di stabilire la correttezza di
quanto disposto dal TAR.
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Norma di interpretazione
autentica
• Il DL 101/2013 (art. 2, commi 4 e 5) con una norma di
interpretazione autentica intende contrastare la decisione del
TAR, evitare il ricorso al Consiglio di Stato, confermando
quanto precedentemente indicato dalla Funzione Pubblica.
• La nuova norma, impone quindi alle amministrazioni di
procedere al collocamento a riposo d’ufficio, al compimento
dei limiti ordinamentali, i dipendenti che hanno maturato un
qualsiasi requisito pensionistico entro il 31/12/2011.
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Norma di interpretazione
autentica
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