LA BALNEAZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ATTUALE (dal 1984 al 2009): DPR n. 470/1982 e s.m.i. (attuazione Direttiva
76/160/CEE) 12 parametri fisici, chimici e microbiologici (ambientali e sanitari)
FUTURA (dal 2010?): DLgs n.116/2008 (attuazione Direttiva 2006/7/CE) 2 nuovi
parametri batteriologici (sanitari)
Il DPR 470/82 :
Lo Stato italiano, con il DPR 8 Giugno 1982 n. 470 ha fissato i criteri e modalità
operative per la determinazione dei requisiti chimici, fisici e microbiologici delle
acque dolci, acque correnti o stagnanti e acque di mare nelle quali la
balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata
LA BALNEAZIONE
Il DPR 470/82 :
È una norma di CARATTERE SANITARIO ma a differenza di
altre regioni per la Regione del Veneto il controllo delle
acque di balneazione è MATERIA AMBIENTALE
Infatti nella Legge Regionale 16.04.1985 N. 33 e s.m.i “NORME PER LA TUTELA
AMBIENTE” il DPR è citato tra le funzioni regionali
Il DPR 470/82 presenta 12 articoli e 2 allegati:
ALLEGATI:
1- REQUISITI DI QUALITA’ (parametri da indagare con relativi valori limite e metodi di
analisi)
2- NORME TECNICHE di campionamento e di analisi microbiologiche
LA BALNEAZIONE
La REGIONE prima dell’inizio delle campagne di monitoraggio delle acque di
balneazione, individua:
I TRATTI COSTIERI DESTINATI ALLA BALNEAZIONE
I TRATTI NON DESTINATI A TALE USO
da vietare alla balneazione a cura dei
comuni interessati (aree interessate da
foci fluviali, scarichi industriali, civili e
agricoli, porti, servitù militari etc).
Nell’ambito delle zone di balneazione la REGIONE individua un numero adeguato di
PUNTI DI CONTROLLO tenendo conto di:
- lunghezza delle coste (distanza tra due punti adiacenti non superiore a 2 Km)
- densità balneare (distanza ravvicinata laddove è maggiore la affluenza di bagnanti
ALLEGATO 2 AL DPR 470/82 cita “Di norma la distanza tra due punti di prelievo adiacenti non dovrà superare i
2 km salvo a ridurla opportunamente nelle zone ad alta densità di balneazione”
LA BALNEAZIONE
CONTROLLI:
PERIODO DI MONITORAGGIO: 1° aprile–30
settembre
STAGIONE BALNEARE: 1° maggio–30 settembre
FREQUENZA CONTROLLI almeno
Controlli
ROUTINARI
in caso di esito non favorevole anche per uno solo dei
parametri di legge è prevista l’intensificazione dei
controlli, fino ad un massimo di 5 per punto
Controlli
SUPPLETIVI
su ogni punto
BIMENSILE
Nel periodo di massimo affollamento (per il Veneto dal 15 giugno al 15 settembre) sono
previsti dei controlli ogni 10 giorni per le sole zone individuate dalla Regione come non
idonee al 1° aprile (sulla base dei dati rilevati nell’anno precedente).
LA BALNEAZIONE
Requisiti qualità acque di balneazione - anno 2009 (allegato 1 al DPR)
PARAMETRI
1-Coliformi totali
2-Coliformi fecali
3-Streptococchi fecali
4-Salmonelle
5-Enterovirus
6-PH (*)
7-Colorazione (*)
8-Trasparenza (*)
9-Oli minerali
10-Sostanze Tensioattive
11-Fenoli
12-Ossigeno disciolto (**)
UNITÀ DI MISURA
ufc/100 mL
ufc/100 mL
ufc/100 mL
ufc/L
pfu/10 L
unità di pH
m
mg/L
mg/L
mg/L
% saturazione ossigeno
VALORI
LIMITE
2000
100
100
0
0
da 6 a 9
normale
1
0.5
0.5
0.05
(*) a partire da luglio 2008 non si
valuta nel caso di attuazione di un
programma di sorveglianza algale e
relativa informazione al pubblico, ai
sensi del D.Lgs n. 116/08
(**) a partire da luglio 2007 non si
valuta nel caso di attuazione di un
programma di sorveglianza algale e
relativa informazione al pubblico, ai
sensi del D.Lgs n. 94/07 e Legge
Regionale 15/2007
da 70 a 120
Su ogni punto di controllo è prevista la determinazione di parametri fisici, chimici e
microbiologici indicatori di contaminazione.
LA SORVEGLIANZA ALGALE IN VENETO
Programmi di SORVEGLIANZA ALGALE (D.M. 17.06.1988)
Punti di campionamento: 8 stazioni a 500 m di distanza dalla costa
Durata dei campionamenti: per tutto l’anno
Frequenza dei campionamenti: bimensile (da giugno a settembre) e mensile (da
ottobre a maggio)
Analisi:
o
o
o
o
o
Chimiche (colonna d’acqua) temperatura, salinità, trasparenza, ossigeno, pH
e clorofilla
Chimiche (superficie + eventuale colonna) azoto nitrico, nitroso e
ammoniacale; fosforo totale e ortofosfato; silice reattiva
Biologiche: fitoplancton (quali-quantitativa)
Biotossicologiche:in caso di fioriture algali determinate da specie tossiche
Parametri meteoclimatici
LA SORVEGLIANZA ALGALE
ANALISI BIOTOSSICOLOGIOCHE:
Si effettuano nel caso di FIORITURE ALGALI determinate da specie tossiche.
Come da Circolare del Ministero della Sanità del 9 aprile 1998 sono da considerarsi
in particolare le fioriture algali determinate da:
DINOFLAGELLATI (per il MARE)
Producenti tossine PSP (tossiche per l’uomo)
Circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998: Soglie numeriche per
specie algali producenti tossine PSP
< 100.000 cell/l
ACCETTABILE
da 100.000 a 10 milioni cell/l
NON ACCETTABILE
> 10 milioni cell/l
Periodici controlli x densità
algale + raccolta informazioni
su eventuali malesseri dei
bagnanti
Divieto precauzionale alla
balneazione a cura del Comune
su proposta di ARPAV
LA BALNEAZIONE
COMPETENZE REGIONE, COMUNI E ARPAV
REGIONE VENETO:
- classificazione (su proposta Arpav)
- individuazione zone di balneazione e non (su proposta Arpav)
- definizione programma monitoraggio (su proposta Arpav)
COMUNI:
- adozione provvedimenti di divieto ed eventuali revoche durante stagione balneare (su proposta
Arpav)
- adozione provvedimenti di divieto ed eventuali revoche prima dell’inizio e/o durante stagione
balneare (a seguito di provvedimenti della Regione)
ARPAV:
- attuazione monitoraggio di legge
- proposte alla Regione di provvedimenti
- proposte ai Comuni di provvedimenti
- aggiornamento sito Internet di Arpav (pagina balneazione) in tempo reale
- invio telematico dei dati di balneazione all’ex Ministero della Salute
LA BALNEAZIONE
Il monitoraggio ai sensi del del DPR 470/82 serve ai COMUNI
per il giudizio di idoneità e non alla balneazione DURANTE LA
STAGIONE BALNEARE e l’eventuale adozione di appositi
provvedimenti
Il monitoraggio ai sensi del del DPR 470/82 serve alla
REGIONE per l’individuazione delle zone idonee e non alla
balneazione al TERMINE DELLA STAGIONE BALNEARE per
l’inizio e/o per l’intera durata del periodo di campionamento
dell’anno successivo
LA BALNEAZIONE
CLASSIFICAZIONE ACQUE DI BALNEAZIONE ALLA FINE STAGIONE
BALNEARE A CURA DELLA REGIONE PER L’ANNO SUCCESSIVO
- valutazione per singolo punto di balneazione
- valutazione solo analisi routinarie numero almeno pari a quello minimo previsto
dalla legge (almeno 12 e fino a 15 per i punti rispettivamente idonei e non alla
balneazione al 1° aprile)
in caso contrario la zona dovrà essere vietata per tutto l’anno successivo
anche se tutte le analisi effettuate sono risultate favorevoli
zona idonea
al 1° aprile
CLASSIFICAZIONE
zona non idonea
al 1° aprile
zona non idonea dal
1° aprile al 30
settembre
LA BALNEAZIONE
IDONEE AL 1° APRILE dell’anno successivo
• 80% conformità dei campioni per coliformi totali, coliformi fecali e streptocochhi fecali
• 90% conformità dei campioni per i restanti parametri di legge
• 95% conformità dei campioni per coliformi totali, coliformi fecali per valori superiori
rispettivamente a 10000 e 2000 in 100 ml
NON IDONEE AL 1° APRILE dell’anno successivo
inosservanza di uno dei sopracitati criteri
NON IDONEE DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE
(Legge n. 422/2000)
• numero di campioni routinari inferiore a quello minimo previsto per legge (almeno 12
per punto)
• numero di campioni routinari con esito non favorevole superiore a 1/3 di quelli effettuati
• non idoneità regionale per 2 stagioni balneari consecutive
LA BALNEAZIONE
Criteri di valutazione (durante la stagione balneare) a cura dei Comuni
Idoneità alla balneazione:
• campione “ROUTINARIO” con valori dei parametri nei limiti di legge
• campione “ROUTINARIO” con valori dei parametri eccedenti i limiti di legge ed
almeno 4 campioni “SUPPLETIVI” (dei 5 previsti) con valori dei parametri nei limiti di
legge
Si ha quindi divieto temporaneo di balneazione a seguito di 2 o più campioni
suppletivi non conformi per almeno uno dei parametri previsti dal DPR 470/82.
LA BALNEAZIONE
ZONA IDONEA AL 1° APRILE
IDONEA AL
1° APRILE
SPIAGGIA
APERTA
POSITIVI
POSITIVI
1 NEGATIVO
ROUTINARI
SUPPLETIVI
ALMENO 2 NEGATIVI
SPIAGGIA
CHIUSA
Revoca
ordinanza
sindacale
NEGATIVI
2 POSITIVI CONSECUTIVI
ROUTINARI
Ordinanza
sindacale di
DIVIETO
TEMPORANEO
LA BALNEAZIONE
Legge n. 121/2003: riapertura
alla balneazione delle zone non
idonee all’inizio del periodo di
campionamento - a seguito
conformità
di
due
analisi
"routinarie"
consecutive
effettuate a partire dal mese
antecedente
l’inizio
della
stagione balneare (aprile)
ZONA NON IDONEA AL 1° APRILE
SPIAGGIA
APERTA
POSITIVI
NEGATIVO
ROUTINARI
POSITIVI
SUPPLETIVI
ALMENO 2 NEGATIVI
SPIAGGIA
Revoca
ordinanza
sindacale
VIETATA
SPIAGGIA
CHIUSA
Ordinanza
sindacale di
DIVIETO
TEMPORANEO
NON
IDONEA AL
1° APRILE
NEGATIVI
2 POSITIVI CONSECUTIVI
ROUTINARI
Riapertura con atto
regionale
LA BALNEAZIONE
ZONA NON IDONEA DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE
SPIAGGIA
CHIUSA
POSITIVI
CONTROLLI NON
OBBLIGATORI
NEGATIVI
ROUTINARI
La riapertura nell’anno successivo avviene dopo attuazione di misure di miglioramento e a
seguito di esito favorevole delle analisi effettuate nel periodo di chiusura
LA BALNEAZIONE
D. Lgs. n.116/2008
La Direttiva 2006/7/CEE relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione (in vigore il 24 marzo 2006) e che abroga la direttiva 76/160/CEE
E’ stata recepita dall’Italia con Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (in vigore
dal 05 luglio 2008) che tra l’altro dispone:
l’obbligo da parte delle regioni di procedere alla classificazione entro la fine della
stagione balneare 2015
L’applicazione del DLgs 116/08 (classificazione, monitoraggio e gestione delle
acque di balneazione) è subordinata all’emanazione di apposito Decreto Ministeriale
(previsto entro il 31.12.2009)
LA BALNEAZIONE
NOVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVE:
Analisi integrata d’area e definizione dei profili di costa (entro l’inizio della
stagione balneare 2011)
Rivalutazione critica e revisione della rete di monitoraggio con possibilità di
accorpare più punti di balneazione aventi caratteristiche geografiche e valutazioni
di qualità simili e fattori di rischio in comune
Valutazione di solo 2 parametri batteriologici: Escherichia coli ed enterococchi
intestinali, ritenuti più specifici come indicatori di contaminazione fecale (anzichè su
12 parametri)
Frequenza dei controlli almeno ogni 4 settimane durante la stagione balneare,
secondo un prefissato calendario, per un numero minimo di 4 campioni/anno per
punto – ITALIA: almeno 6 campioni/anno per punto (anzichè almeno ogni 2
settimane per almeno 12 campioni/anno per punto)
Giudizio di qualità basato su nuovo calcolo statistico (valutazione del 95° e/o
90°percentile della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log 10 dei dati
microbiologici (anzichè sulla percentuale di conformità dei campioni per ciascuno
dei parametri previsti)
Classificazione delle acque annuale sulla base dei dati di 3-4 stagioni balneari,
l’ultima e le 2-3 precedenti (anzichè sui dati dell’ultima stagione)
LA BALNEAZIONE
Introduce un NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE:
4 classi di qualità: ECCELLENTE, BUONA, SUFFICIENTE e SCARSA
basato sull’analisi dei dati degli ultimi 4 anni (almeno 16 analisi per punto) o, nei
casi previsti, degli ultimi 3 anni (per almeno 12 analisi per punto) opportunamente
elaborati secondo la valutazione del 95°e/o 90° percentile
Entro la fine della stagione balneare 2015 dovrà essere raggiunta almeno la
qualità sufficiente
REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ ACQUE COSTIERE
Parametri
Metodi di analisi
Classi di Qualità
(ufc/100 ml)
(ISO)
Eccellente
Buona
Sufficiente
Scarsa
Enterococchi Intestinali
7899-1 o 7899-2
100 (*)
200 (*)
185 (**)
>185 (**)
Escherichia coli
9308-3 o 9308-1
250 (*)
500 (*)
500 (**)
>500 (**)
(*) basato sulla valutazione del 95° percentile
(**) basato sulla valutazione del 90° percentile
Interventi previsti dal Piano di tutela delle acque della Regione Veneto
In tutti gli impianti di depurazione di potenzialità superiore o uguale a
2.000 A.E. è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che
deve essere attivato in ragione della prossimità dello scarico alle zone
che necessitano protezione in relazione agli usi antropici delle acque,
quali punti di prelievo di acque per uso potabile o irriguo, zone di
balneazione, in relazione ai periodi di effettivo utilizzo delle acque.
L’attivazione della disinfezione è obbligatoria almeno per il periodo di
campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione, per
tutti gli impianti di depurazione di potenzialità pari o superiore a 10.000
A.E. situati ad una distanza pari o inferiore a 50 km dalla costa,
misurati lungo il corso d’acqua, per tutti i corsi d’acqua, compresi gli
affluenti di ogni ordine.
Potranno essere esclusi dall’obbligo di installazione del sistema di
disinfezione gli impianti di trattamento che applicano tecnologie
depurative di tipo naturale, quali il lagunaggio e la fitodepurazione.
In tutti gli impianti di depurazione di potenzialità
superiore o uguale a 2.000 A.E Fatte salve le
specifiche disposizioni che possono essere stabilite
per particolari casi, da valutare in sede di rilascio
dell’autorizzazione allo scarico, ivi comprese eventuali
deroghe motivate, il limite di emissione per
l’Escherichia coli è fissato in 5.000 ufc/100 mL, da
rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la
disinfezione è obbligatoria.
Norme per le aree sensibili


In base all’allegato 6 alla parte terza del D.Lgs 152/06, si
considerano aree sensibili i sistemi idrici quali (tra l’altro)
le acque del litorale già eutrofizzate o probabilmente
esposte a prossima eutrofizzazione, in assenza di
interventi protettivi specifici.
Gli interventi da mettere in atto consistono nella
limitazione degli apporti di azoto e fosforo.
Aree sensibili
Nella D.G.R. n. 2267 del 24/7/07 (norme del Piano di
Tutela in regime di salvaguardia), art. 12, sono state
individuate quali aree sensibili (tra l’altro):
Le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d’acqua ad
esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa
misurati lungo il corso d’acqua stesso.
Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area
sensibile, sia direttamente che attraverso bacini scolanti,
sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti
ridotti per Azoto e Fosforo di cui all’art. 25 (articolo messo
anch’esso in regime di salvaguardia).
Aree sensibili - Segue
Art. 25 Norme tecniche: Gli scarichi provenienti da
impianti di trattamento di acque reflue urbane che
servono agglomerati con più di 10.000 A.E.,
indipendentemente dalla potenzialità del singolo
impianto, che recapitano, sia direttamente che
attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili di cui
all’art.12 (…) (tra cui le acque costiere citate nella
precedente diapositiva) devono rispettare i limiti per i
parametri Fosforo totale e Azoto totale indicati nella
tabella che segue, con la precisazione che devono
essere applicati i limiti espressi in concentrazione,
salvo casi particolari, laddove esista un motivo di
sostenibilità tecnica documentato, per i quali l’Autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico
può prescrivere il rispetto dei limiti in percentuale di
riduzione anziché in concentrazione.
Aree sensibili – Tabella limiti (art. 25)
Dimensione dell’agglomerato in A.E.
Parametri
(media
annua)
10.000 – 100.000
> 100.000
Concentraz.
% riduz.
Concentraz.
% riduz.
Fosforo totale
( P mg/L)
≤2
80
≤1
80
Azoto totale
(N mg/L)
≤ 15
75
≤ 10
75
Aree sensibili - segue
Le disposizioni sopracitate non si applicano se è
dimostrato che la percentuale minima di riduzione del
carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento
delle
acque
reflue
urbane,
indipendentemente dalla dimensione dell’agglomerato
servito, che recapitano in area sensibile direttamente o
attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il
fosforo totale o almeno al 75% per l’azoto totale.





Art. 27 – Scarichi di acque reflue urbane – Protezione delle acque
destinate alla balneazione
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di
approvazione del Piano, le AATO competenti per territorio provvedono ad
individuare gli impianti di potenzialità superiore ai 10.000 abitanti
equivalenti, che scaricano entro una fascia di 10 km dalla linea di costa,
misurati lungo l’asta fluviale, di zone destinate alla balneazione e
individuate dalla Regione come non idonee nelle ultime due stagioni
balneari.
Per gli impianti di cui al comma 1, le AATO definiscono gli interventi per
l’adeguamento ai limiti per il riutilizzo fissati dal D.M. 185/2003, da attuare
entro il 31/12/2008.
Sono fatti salvi, per gli impianti che servono agglomerati con un numero di
A.E. superiore a 100.000, i limiti di emissione per le aree sensibili di cui
all’articolo 25.
Le AATO interessate alle disposizioni dei commi precedenti provvedono
all’aggiornamento dei Piani d’Ambito e al loro invio in Regione ed al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro
sessanta giorni dal termine indicato al comma 1.
Per quanto riguarda la disinfezione ed i limiti per il parametro Escherichia
coli, resta fermo quanto stabilito all’art. 23, commi 1 e 2.
Art. 29 – Scarichi a mare di acque reflue urbane



Gli scarichi diretti a mare di acque reflue urbane devono rispettare i limiti di
cui alla colonna E della tabella 1 Allegato A, salvo prescrizioni più restrittive
imposte in ragione di particolari situazioni ambientali locali.
L’ubicazione dello scarico deve essere individuata rispetto ai parametri:
profondità, distanza dalla costa o da zone balneabili, presenza di
correnti, effetti sul biota. Lo scarico deve sempre avvenire tramite
condotta di lunghezza tecnicamente adeguata, munita di idoneo dispersore
posizionato in modo tale da non compromettere le attività connesse con le
acque costiere.
L'opera di scarico deve essere comunque approvata dalla Autorità
competente che provvederà a verificare il rispetto delle condizioni del
comma 2.
Grazie per la cortese attenzione
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