COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI 20121 MILANO - CORSO VENEZIA, 16 - TEL (02) 76003731 Agli Ordini e Collegi aderenti al C.I.P.I. Milano lì 13 novembre 2013 loro sedi Ns. Rif.: 820038.309 K:\Ufficio\07 Documenti\CIPI\820038 Comitato interpr. prevenzione incendi\820038 corrispondenza dal 2010\820038.309 risposte VVF MI.doc OGGETTO: Risposta a quesiti su questioni antincendio. _____________________________________________________________________________________________________ Portiamo a Vostra conoscenza, per la massima diffusione fra i colleghi, le risposte ad alcuni quesiti di interesse generale che sono stato oggetto di lunghi approfondimenti con il Comando di Milano nelle persone del Comandante ing. Silvano Barberi e del dirigente incaricato ing. Claudio Giacalone ai quali vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Nel seguito si riportano, per completezza, sia la proposta formulata dal nostro Comitato che la risposta a cui è giunto il Comando di Milano che conferma la validità della tesi sostenuta. In particolare non vengono riprodotti due quesiti per i quali la risposta non riteniamo sia condivisibile e che occorrano ancora approfondimenti magari a livello Ministeriale. Per l’ultima problematica, relativa alle varianti ininfluenti, abbiamo proposto un commento alla luce del recente D.M. 7 agosto 2012 che proprio sulla stessa questione si esprime nell’Allegato IV. Ecco dunque le questioni. 1: EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE: AREA PER L'ATTERRAGGIO ED IL DECOLLO DEGLI ELICOTTERI DI SOCCORSO. Il D.M. 16 maggio 1987, n. 246 nella tabella A di cui al punto 2.1 prescrive per edifici di tipo «e, sopra gli 80 metri», la creazione dell’area per l’atterraggio ed il decollo degli elicotteri. ____________________________________________________________________________________ MEMBRI DEL COMITATO Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano Ordine degli architetti dalla Provincia di Milano Ordine interprovinciale dei chimici della Lombardia Collegio dei geometri della Provincia di Milano Collegio dei periti industriali della Provincia di Milano Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Milano Collegio dei periti agrari della provincia di Milano Federgeometri Milano COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI 20121 MILANO - CORSO VENEZIA, 16 - TEL (02) 76003731 Alla luce dell’attuale sviluppo, sempre più in altezza, dei fabbricati, la disposizione della norma appare qualche volta irrealizzabile o di difficile praticabilità per la presenza di ostacoli od impedimenti realizzativi o strutturali. In questi casi, così come è già avvenuto in alcune situazioni che sono state approvate con l’istituto della deroga, appare utile studiare e proporre soluzioni di soccorso alternative che superino con soluzioni efficaci ed efficienti la piazzola per l’elicottero. Una soluzione già sperimentata nelle deroghe esaminate ed approvate è rappresentata dall’utilizzo di ascensori antincendio e/o di soccorso così come normati dal D.M. 15 settembre 2005. In via generale si ritiene che un ascensore normalmente in uso, possa fornire maggiori garanzie di funzionamento rispetto ad un ascensore normalmente inutilizzato, in tale senso, magari con una interpretazione forzata del testo (relativamente all’ascensore di soccorso “ da art. 8 del D.M. 15/9/2005 ….utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per trasporto delle attrezzature del servizio antincendio….” ) si potrebbe ritenere che anche l’ascensore di soccorso possa essere in funzione normale per essere invece dedicato, in caso di emergenza, al solo servizio antincendio. Secondo questa linea di pensiero si propone che appositi ascensori antincendio, eventualmente dotati delle caratteristiche aggiuntive richieste per gli ascensori di soccorso, possano costituire una valida alternativa alla piazzola per gli elicotteri, sempre però con il parere favorevole, valutato volta per volta, del Comando e con il provvedimento di deroga della Direzione Regionale. Risposta VVF Milano 2: INTERCAPEDINI ANTINCENDIO. Il D.M. 30 novembre 1983 definisce: 1.8 - Intercapedine antincendi - pag. 2 di 7 - COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI 20121 MILANO - CORSO VENEZIA, 16 - TEL (02) 76003731 Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m; con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90 m. Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco. Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione è inferiormente delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m dall’intradosso del solaio del locale stesso. Per la funzione di passaggio di persone, la profondità dell’intercapedine deve essere tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2 m. Superiormente è delimitata da "spazio scoperto". Appare evidente che nella definizioni manchi qualsiasi riferimento alla superficie di aerazione minima necessaria per ritenere garantita la funzione “aerazione e/o scarico di prodotti della combustione”. Onde evitare che sorgano problemi interpretativi si ritiene che: • per intercapedini con esclusiva funzione di ventilazione la superficie di aerazione dell’intercapedine deve essere almeno pari a quella delle aerazioni necessarie che utilizzano per tale scopo l’intercapedine stessa: • per intercapedini con funzione di solo accesso l’aerazione deve presentare in pianta una larghezza di almeno 60 cm e svilupparsi per l’intero percorso così che questo risulti in situazioni di “piove”. • per intercapedini con la duplice funzione di cui sopra vale l’abbinamento delle due condizioni valutando nell’aerazione necessaria anche quella corrispondente al percorso. Risposta VVF Milano 3: CARICO D’INCENDIO NELLE SCALE. SCALE PROTETTE OD A PROVA DI FUMO. Il D.M. 30/11/83 indica i requisiti minimi essenziali delle scale protette od a prova di fumo, definendole nel seguente modo: 3.8. Scala a prova di fumo. Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotate di congegno di autochiusura - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno. 3.9. Scala a prova di fumo interna. Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo. - pag. 3 di 7 - COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI 20121 MILANO - CORSO VENEZIA, 16 - TEL (02) 76003731 3.10. Scala protetta. Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura. Vige il silenzio del D.M. in ordine alla possibile presenza di impianti, arredi, materiali combustibili ed in generale su quanto possa contribuire o creare pericolo stesso di incendio o sua propagazione. Ciò premesso si ritiene che le scale di cui trattasi possano essere dotate di modesti materiali combustibili, impianti dedicati, quali ad esempio l'illuminazione e la climatizzazione, quest'ultima anche realizzata mediante l'installazione di apparecchi quali ventilconvettori (fancoils) o unità termoventilanti alimentate ad acqua calda e refrigerata, escludendo ovviamente apparecchi a gas combustibili. Per i materiali di rivestimento restano evidentemente valide le usuali prescrizioni per i corridoi e le vie di esodo in ordine ai requisiti di reazione al fuoco (50% classe “1” e 50% classe “0”). Per la possibile presenza di apparecchi come i ventilconvettori, sopra menzionati, vale la considerazione come questi, dotati di marchio CE, non abbiano pericolosità diversa da quella dei corpi illuminanti necessariamente presenti e quindi a questi assimilabili e consentiti. Non possono invece essere ammesse apparecchiature non concernenti la scala (erogatori di bevande, distributori ecc.) che costituiscono un aggravio di rischio in area ove deve sempre essere garantita la fruibilità. Risposta VVF Milano 4: CENTRALI TERMICHE. ATTESTAZIONE PARETE ESTERNA. Il D.M. 12 aprile 1996, al punto 4.1.1 b, impone che la centrale termica abbia una parete, non inferiore al 15% del perimetro, “confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo ”. • Su tale aspetto la Lettera Circolare P1275/4134 sott. 1 del 30 novembre 2000 ha precisato che tale prescrizione è esclusivamente finalizzata a garantire la collocazione del locale stesso nell’ambito della fascia perimetrale dell’edificio, allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi di sicurezza: • obbligare a posizionare i focolari alla periferia del fabbricato; • assicurare le necessarie condizioni per la realizzazione delle richieste aperture d’aerazione; • determinare situazioni di luogo atte a facilitare l’intervento delle squadre di soccorso in caso d’incendio; - pag. 4 di 7 - COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI 20121 MILANO - CORSO VENEZIA, 16 - TEL (02) 76003731 e che quindi la parete attestata su terrapieno scoperto può essere considerata nel calcolo della porzione di perimetro “confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo ”. Al fine di superare qualunque possibile problema interpretativo, visti gli obbiettivi di sicurezza evidenziati dalla citata Lettera Circolare, si ritiene che: • ai fini del calcolo del 15% di perimetro “confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo ”, per “parete” non si debba necessariamente intendere un’intera parete compresa tra due spigoli, ma anche una porzione di parete, o più porzioni di pareti, conformi a quanto previsto al punto 4.1.1 b del citato Decreto, ma che conseguano l’obiettivo di garantire la collocazione del locale stesso nell’ambito della fascia perimetrale dell’edificio; • l’eventuale parete attestata su terrapieno scoperto possa essere considerata nel calcolo della porzione di perimetro “confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo ” anche se le richieste aperture di aerazione non sono realizzate su tale porzione ma su altra parete conforme a quanto previsto al punto 4.1.1 b del citato Decreto. Evidentemente questa linea interpretativa vale anche per il D.M. 28 aprile 2005 relativo alle CT a combustibile liquido. Risposta VVF Milano 5: TEMA VARIANTI ININFLUENTI. Il presente tema è stato posto dai professionisti che in ambito comunale abbisognano di una esatta corrispondenza fra quanto autorizzato dal punto di vista edile urbanistico con quanto approvato dal Comando VVF. Si delineano le seguenti varianti ininfluenti (ora definite come non sostanziali alla luce D.M. 7 agosto 2012) considerando significative quelle qui non contemplate. Varianti ininfluenti che non comportano la ripresentazione del progetto. • Riduzione del rischio all’interno dell’attività, ad esempio: - Diminuzione dell’affollamento - Riduzione del Carico d’incendio - Utilizzo di materiali con miglior reazione al fuoco - pag. 5 di 7 - COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI 20121 MILANO - CORSO VENEZIA, 16 - TEL (02) 76003731 - Sostituzione di sostanze che pur mantenendo lo stesso carico d’incendio siano con temperatura di infiammabilità superiori • Miglioramento delle caratteristiche antincendio, ad esempio: - Aumento caratteristiche R -REI- EI. - Aumento superfici di ventilazione/aerazione. - Incremento delle vie di esodo, anche come numero porte o loro dimensioni. - Inserimento di nuovi impianti di protezione o aumento della loro efficacia. - Inserimento di Filtri a prova di fumo. • Invariabilità delle caratteristiche antincendio, ad esempio: - Modifica della morfologia delle superfici di aerazione lasciandone inalterata la superficie complessiva e l’efficacia. - Diversa tipologia dei Filtri a prova di fumo (dimensioni, estensione e caratteristiche). - Forma delle scale e/o ascensori, tipologia, numero gradini e pianerottoli. - Modifiche distributive interne per edifici che non alterino le caratteristiche antincendio. - Varianti geometriche delle vie di esodo ma che mantengono o riducono la lunghezza dei percorsi d’esodo e dei percorsi monodirezionali (cul di sacco), e garantiscono comunque con la loro dimensione trasversale minima l’esodo degli occupanti. Risposta VVF Milano Conclusioni sull’argomento varianti ininfluenti Alla luce delle ultime disposizioni dettate dal D.M. 7 agosto 2012, richiamate anche nella risposta del Comando VVF, risulta che : per aggravio di rischio occorre ripresentazione progetto art 3 DPR 151/2011 Per l’assenza di aggravio possono configurarsi due diverse situazioni: assenza di aggravio e modifiche non sostanziali ( sono quelle definite come ininfluenti) occorre documentare le variazioni all’atto della attestazione di rinnovo periodico art 4 comma 8 D.M. 7 agosto 2012. - pag. 6 di 7 - COMITATO INTERPROFESSIONALE PREVENZIONE INCENDI 20121 MILANO - CORSO VENEZIA, 16 - TEL (02) 76003731 assenza di aggravio e modifiche sostanziali ( sono quelle definite nell’Allegato IV del D.M. 7 agosto 2012) occorre SCIAVVF art.4 comma 6 DPR 151/2011. ___________________________________________ La presente relazione è stata redatta dal C.I.P.I. e messa a disposizione degli Ordini, Collegi ecc. rappresentati nell’ambito del Comitato stesso affinché se ne faccia la più ampia diffusione ai colleghi. Il Segretario p.i. Roberto Ponzini Il Presidente ing. Franco Luraschi - pag. 7 di 7 -