Contratto di inserimento
-la stipula del contratto di inserimento con donne
residenti in aree individuate dal DM(Art 54 c1 lett e
D.Lgs 276/2003);
-malattia/maternità/cig/disoccupazione ordinaria
(circ 41 /06 inps);
-agevolazioni normative / economiche(art 59 c1,2,3
D.lgs.276/2003);
- l’uni- emens e la denuncia delle retribuzioni Inail;
Di- Roberto Vinciarelli
Finalità professionalizzanti
 Contratto di lavoro a tempo determinato diretto a
realizzare, mediante un progetto individuale di
inserimento, l’ adattamento delle competenze
professionali del lavoratore ad un determinato
contesto lavorativo, ai fini dell’inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti
tassativamente indicati.
Finalità professionalizzanti
 In base alla C.M. Lavoro 31/2004 tale contratto perde
la funzione formativa come natura caratterizzante a
favore della finalità di garantire la collocazione o
ricollocazione di soggetti socialmente più deboli.
 Il Ministero ritiene che il contratto di inserimento non
si configura come un contratto a "causa mista" dal
momento che la formazione è solo "eventuale",
mentre l'elemento che lo caratterizza è costituito
dall'impegno a garantire la collocazione o la
ricollocazione nel mercato del lavoratore di soggetti
più deboli.
Lavoratori
 Soggetti di età tra i 18 e i 29 anni;
 Disoccupati di lunga durata, da 29 fino a 32 anni( 364 giorni).
NOTASono disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni (soggetti che, dopo aver
perso un rapporto di lavoro subordinato o cessato un'attività di lavoro
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi).
Situazione da certificare, secondo l'Inps, mediante dichiarazione di
responsabilità prodotta dal lavoratore al centro per l'impiego, unitamente alla
dichiarazione di quest'ultimo attestante la permanenza del soggetto nello stato
di disoccupazione
 Lavoratori con più di 50 anni di età privi di un lavoro.
 Lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano
lavorato per almeno 2 anni(non stipulabile con colui che non ha mai lavorato).
 Donne di qualsiasi età, residenti in un’area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile,determinato con apposito dm, è inferiore di almeno il
20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del
10% quello maschile, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6
mesi.
 Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico
Lavoratori
•
•
•
NBLavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno 2 anni;
Senza tener conto delle prestazioni occasionali di tipo accessorio
(Nota M. Lavoro prot. 4570/2006) ai fini dell’applicabilità della riduzione
contributiva del 25%.
Persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un
grave handicap fisico, mentale o psichico.
La nozione di grave handicap fisico, mentale o psichico trova riferimento
normativo in:
 L. 104/1992;
 D.p.c.m. 13.01.2000;
 L. 68/1999.
 Il grado di invalidità deve essere superiore al 45% (Interp. Min. Lav.
17/2008).
Art 54 c.1 lettera e)
 Donne di qualsiasi età, prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti
in una area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile determinato con apposito decreto [...], sia
inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui
il tasso di disoccupazione femminile superi del 10%
quello maschile.
 La legittimità dell'instaurazione del rapporto è sancita
dall'articolo 54 c.1 lettera e) del D.Lgs n. 276/2003
(donne residenti in uno dei territori ad alta
disoccupazione / bassa occupazione femminileidentificati con decreto e senza lavoro retribuito da
almeno 6 mesi)
Anni 2009/2010/2011
 Non è stato pubblicato il dm che stabilisce per gli anni
2009/2010/2011 le aree ad alta disoccupazione
femminile/ bassa occupazione femminile.
 I precedenti decreti definiscono le aree ad alta
disoccupazione femminile/ bassa occupazione femminile
solo in riferimento agli anni 2004/2005/2006/2007/2008.
DM
 ANNI 2004-2006
Il decreto interministeriale 11.11.2005, in vigore per il triennio 2004 2006, aveva individuato “in tutte le Regioni e Province autonome” i
territori in cui era possibile stipulare i contratti d’inserimento con i
soggetti di cui all’art. 54, c. 1, lett. e) D. Lgs. 276/2003 e fruire del
beneficio contributivo uniforme e generalizzato del 25%, in quanto tale
agevolazione non costituisce un’ipotesi di “aiuto di Stato”.
 L’accesso alle agevolazioni contributive superiori al 25% in relazione
alla natura e alla ubicazione del datore per agli anni 2004/05/06, è
consentito solo se risultano rispettate le condizioni soggettive ed
oggettive del regolamento comunitario 2204/2002.
1) Condizioni soggettive- la donna deve risiedere e lavorare in area Nuts
2( negli anni 2004-2006 solo 8 regioni di Italia sono aree Nuts 2)
2) Condizioni oggettive- rispetto delle 3 condizioni imposte dal Reg
.comunitario 2204/2002.
 Anno 2007
Il Decreto 31.07.2007, per l’anno 2007, ha confermato lo sgravio uniforme
e generalizzato del 25% per le aree riferite a “tutte le Regioni e
Province autonome”;
mentre ha ridotto le aree di cui al livello NUTS II, ammesse al beneficio in
misura superiore al 25%, escludendo la regione Lazio rispetto alla
precedente elencazione(aree conformi all’articolo 2 lettera f
regolamento 2204/2002).
Anno 2007
 La stipula di contratti di inserimento con donne di qualsiasi età è
consentita su tutto il territorio nazionale e ne consegue l'ammissibilità
all'agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25%;
 I territori(Molise, Calabria,Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e
Sardegna )che presentano le caratteristiche di cui al regolamento
(Ce)[areee nuts 2] n. 2204/2002, all'interno dei quali se le donne vi
risiedono e lavorano devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo
gli orientamenti comunitari, originano le agevolazione in misura
superiore al 25%, ove ciò sia previsto in base al settore di
appartenenza del datore di lavoro che assume e all'ubicazione
territoriale del medesimo;
 il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere
integrato con quello relativo allo svolgimento dell'attività lavorativa;.
 Per le agevolazioni eccedenti il 25% occorre pure il rispetto degli altri
requisiti oggettivi di cui al2204/2002
Anno 2008.
 Il decreto 13/11/2008-per l’anno 2008 ha individuato
le aree territoriali nelle quali devono risiedere( e
lavorare ) le donne che possono essere assunte con
contratto di inserimento, in particolare:
a) in attuazione dell'art. 54, c. 1, lettera e), del D.Lgs.
276/2003, le aree che rispondono ai requisiti di
disoccupazione/inoccupazione femminile (contenute
nella medesima lettera e) sono identificate, per gli
anni 2008, in tutte le regioni e province autonome,
vale a dire in tutto il territorio nazionale;
 Stipula in relazione all’articolo 54 c1 lettera e)-per le
donne residenti in tutte le regioni di italia;
 Agevolazione contributiva massima al 25%;
Anno 2008
b) le aree che rispondono invece ai requisiti di
disoccupazione/inoccupazione femminile secondo le regole
dell'Unione europea (Reg. 2204/2002, art. 2, lettera f) - Aree
geografiche a livello Nuts 2, con tasso medio di disoccupazione
superiore al 100% della media comunitaria da almeno due anni
e nelle quali la disoccupazione femminile abbia superato il
150% del tasso di disoccupazione maschile per almeno due dei
tre anni civili precedenti) sono invece individuate nelle Regioni
, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.agevolazione contributiva;
 Stipula in relazione all’articolo 54 c1 lettera e)-per le donne
residenti e che lavorano nelle regioni di Italia ( Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna);
 Agevolazione contributiva superiore al 25% (in funzione della
ubicazione/settore datore) e subordinatamente al rispetto degli
altri requisiti comunitari 2204/2002;
Anno 2008
Altri requisiti comunitari 2204/2002:
1)l'ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di
lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 60% nel caso di
assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del
lavoratore assunto;
2) l'assunzione deve determinare un incremento netto del numero
dei dipendenti ;
quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del
numero di dipendenti, il posto o i posti occupati devono essersi
resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di
pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria
dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a
seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
3)il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi.
Dm-Anno 2008
Sintesi:
Accesso alle agevolazioni superiori al 25%( in relazione al settore/ubicazione del datore)in
relazione a contratti di inserimento stipulati nel 2008 ai sensi dell’articolo 54 c1 lettera e)
;
1)
Assunzione di una lavoratrice residente( E CHE LAVORA) in una area nuts 2) [ la
lavoratrice in tal caso è soggetto svantaggiata in relazione ai requisiti comunitari di cui
al regolamento2204/2002] –[aree nuts 2 per il 2008 sono il Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Sicilia e Sardegna];
2)
rispetto da parte del datore di lavoro, dei parametri oggettivi di cui al regolamento
2204/2002
ESEMPIO:
Donna residente e che lavora in puglia(area NUT2 NEL 2008 -VEDI regolamento ue 2204/2002),
assunta nel 2008 con contratto di inserimento ,da parte di ditta artigiana.
Sono rispettati i 3 parametri oggettivi di cui al reg. 2204/2002:
1-continuità rapporto -12 mesi;
2-agevolazione nel limite del 50% del costo salariale ;
3-aumento netto dei dipendenti rispetto ai 12 mesi precedenti;
Contribuzione c/ditta:
Dal momento che il datore che assume è una ditta artigiana rispettosa del Reg 2204/2002:

10% c/ditta su imponibile previdenziale( aliquota apprendisti);
Anno 2008-art.54.c.1 lettera e)
Si può stipulare il contratto di inserimento con
le donne nell’anno 2011?
 Per l’ anno 2011 non è stato emanato il dm che stabilisce per l’anno 2011 le
aree ad alto tasso di disoccupazione/ bassa occupazione femminile.
 Si può stipulare il contratto di inserimento ai sensi dell’articolo 54 c1 lettera e
nel 2011?
 Si / ma è rischioso.
 Natura del dm:
 Il Decreto "ha natura dichiarativa e la sua efficacia non va limitata, pertanto,
solo a favore dei contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di
pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, ma va estesa altresì a
tutti i contratti d'inserimento stipulati negli anni ai quali il medesimo Decreto fa
esplicito riferimento“(interp. M.L. 1/2007).
 Nell'eventuale ipotesi di stipulazione di un contratto d'inserimento con una
donna residente in un'area geografica risultante poi priva della situazione
occupazionale richiesta dalla norma o, ancora, nell'ipotesi della stipulazione
del contratto in un arco temporale non espressamente menzionato nel decreto,
il contratto non rientra nella fattispecie tipica di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera e) del D.Lgs n. 276/2003, con conseguente inapplicabilità della relativa
normativa (interp. ML 20/2008).
Si può stipulare il contratto di inserimento con
le donne nell’anno 2011?
 Si demanda al decreto ministeriale anche la funzione
di validare le assunzioni effettuate dai datori di
lavoro prima della diffusione del provvedimento a
patto, però, che quest'ultimo indichi espressamente
l'arco temporale di validità(anno di validità).
 Si espone il datore di lavoro al rischio della
riqualificazione del rapporto(quale rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato), laddove l'area
territoriale in cui è stato instaurato il contratto di
inserimento risulti priva della situazione
occupazionale richiesta dalla norma, una volta
uscito il dm.
Esempio.
 Il datore di lavoro stipula, a giugno del 2011, con una donna
residente e che lavora in Umbria,senza impiego da più di 6
mesi, un contratto di inserimento , in relazione alla causale
soggettiva di cui all’articolo 54 c.1 lettera e).
 All’atto della stipula del contratto, non è stato pubblicato in gazzetta
ufficiale, il dm che sancisce per l’anno 2011, le aree ad alta
disoccupazione/bassa occupazione femminile
 Se successivamente all’assunzione viene pubblicato in GU il dm
e il dm non prevede per l’ anno 2011 l’Umbria come area
geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato
con apposito decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi
del 10% quello maschile, abbiamo la riqualificazione formale
del rapporto quale rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato( a meno che si possa ricondurre il contratto di
inserimento ad altra causale soggettiva).
Novità dopo il D.L. 70/2011
Dal 13/05/2011:
1)Sostituzione del regolamento comunitario 2204/2002 con il
regolamento 800/2008;
2)Aggiunto all’articolo 54 c1 lettera e)-Senza lavoro retribuito da
almeno 6 mesi( la donna diviene soggetto svantaggiato UE);
Dubbi? :
 L'assenza di occupazione si riferisce ai soli rapporti di lavoro
subordinato ovvero la stessa riguarda qualsiasi tipologia di
lavoro, svolto anche in forma autonoma o parasubordinata?
 L'arco temporale individuato (sei mesi) debba essere
continuativamente privo di qualsiasi forma di occupazione,
ovvero eventuali periodi, caratterizzati da svolgimento di attività
"atipiche" (vedi ad esempio il lavoro occasionale remunerato con
i voucher), possano essere eventualmente neutralizzati?
Agevolazioni contributive dopo il D.L.
70/2011(13/05/2011);
1) agevolazioni fino al 25%:
 Donne di qualsiasi età, prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 residenti in una area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile determinato con apposito
decreto [...], sia inferiore almeno del 20% di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10% quello maschile.
Agevolazioni contributive dopo il D.L. 70/2011
2) Agevolazioni superiori al 25%(in relazione al settore /ubicazione
datore);
 Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi;
 residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile determinato con apposito decreto [...], sia inferiore
almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
 rispetto dei parametri oggettivi di cui al reg. UE 800/2008;
Nb - dopo il D.L. 70/2011 è venuto meno il riferimento al soggetto
svantaggiato UE ( donna che risiede e lavora in AREA NUTS
2)ai fini della fruizione di agevolazioni superiori al 25%.
Termini certi alla pubblicazione del dm
Legge di stabilità articolo 22 c.3 legge 183/2011( pubblicazione in
GU il 14/11/2011) in vigore dal 1 gennaio del 2012:
 Per anni 2009/2010/2011/2012- sono individuate le aree ad alto
tasso di disoccupazione femminile/ a bassa occupazione femminile
di cui all’articolo 54 c 1 lettera e),con DM ( m.lavoro di concerto con
quello dell’economia) da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della predetta norma( il DM deve essere adottato
entro il 31/01/2012)
 Esempio:
Se nell’anno 2009 era stato stipulato un contratto di inserimento
con una donna che risiede in Umbria, ai sensi dell’articolo 54c1
lettera e) D.Lgs 276/03, nel caso in cui il dm di prossima
emanazione affermasse che l ‘Umbria non è area ad alta
disoccupazione femminile per l’anno 2009, il datore di lavoro si
troverebbe in mano un contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato( con inevitabili recuperi contributivi).
Termini certi alla pubblicazione del dm
Modifica al testo dell’articolo 54 c 1 lettera e).
 A partire dal 2013 – Il DM( M. Lavoro di concerto con
quello dell’economia) emanato entro il 31/12 di ogni
anno/ a valere sull’anno successivo individua:
 le aree ad alta disoccupazione femminile e a bassa
occupazione femminile di cui all’articolo 54 c.1
lettera e) D. Lgs. 276/03.
 Aree in riferimento alle quali nel rispetto del
regolamento 800/2008, trovano applicazione le
agevolazioni economiche art 59 c3( si fa
indebitamente riferimento alle aree nuts 2, che
consentono la applicazione per le donne delle
agevolazioni contributive superiori al 25% ?)
DATORI
 Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi.
 Gruppi di imprese.
 Associazioni professionali, socio culturali, sportive
fondazioni.
 Enti di ricerca, pubblici e privati.
 Organizzazioni e associazioni di categoria.
Nb.
Consorzi e gruppi;
 Il progetto di inserimento può prevedere l’impiego in
diverse società del gruppo;
 Il limite percentuale dei lavoratori mantenuti in
servizio è computato in capo alla singola società che
risulta essere la datrice di lavoro (C.M. Lav. 31/2004);
DATORI
DATORI
 Sono esclusi dalle agevolazioni gli studi
professionali, anche costituiti in forma associata.
 L’Inps ritiene che anche gli studi professionali,
qualora organizzati in forma di impresa, possano
accedere alla stipula dei contratti di inserimento e
alla fruizione dei connessi incentivi( Circ. Inps
10/2008);
 Analoga argomentazione risulta valida nei confronti
di quelle aziende aventi il medesimo inquadramento
previdenziale degli studi professionali (c.s.c. 7.07.01
ovvero 7.07.02), ma svolgenti attività diverse a
carattere imprenditoriale (come i laboratori di
analisi).
Condizioni per la stipula.
1)Mantenimento in servizio da parte del datore di
lavoro di almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto
di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti;
2)Definizione, con il consenso del lavoratore, di un
progetto individuale di inserimento.
Anf (circ 41/2006 inps)
Ai lavoratori spetta l’assegno per il nucleo
familiare con le modalità e i criteri previsti
per la generalità dei lavoratori dipendenti.
ESEMPIO:
-SE OPERAIO A FT- SE 104 H LAVORATE MENSILI –
SPETTANO 26 ASSEGNI GIORNALIERI;
-SE IMPIEGATO A FT- SE 130 H LAVORATE MENSILI –
SPETTANO 26 ASSEGNI GIORNALIERI;
SE A PT- SE 24 H SETTIMANALI LAVORATE-6
ASSEGNI GIORNALIERI.
Infortunio sul lavoro e malattia
Professionale
 Sono liquidate le prestazioni previste per la
generalità dei lavoratori. (Circ. Inail 32/2006);
 In caso di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale contratta dal lavoratore assunto con
contratto di inserimento le prestazioni dovranno
essere liquidate dall'Inail calcolandole sulle
prestazioni effettivamente percepite.
INDENNITA’ DI MATERNITA’, DI MALATTIA E
TBC(CIRC 41/2006 INPS)
 Al contratto di inserimento si applica, in quanto
compatibile, la disciplina dei contratti a termine
secondo quanto disposto dall’art. 58 del D. Lgs. n.
276/2003.
 Pertanto la tutela previdenziale di maternità, malattia
e tbc è riconosciuta a seconda del settore e della
qualifica di appartenenza, coerentemente con le
norme generali previste per i lavoratori assunti a
tempo determinato.
MATERNITA’
 Nel contratto a termine:
 La maternità non proroga il termine;
 Nel contratto di inserimento:
 La maternità sospende il rapporto/proroga il termine;
MALATTIA- (CIRC 41/2006 INPS);
Si applicano le norme sul contratto a termine:
1) Dal punto di vista del lavoratore.
 Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i
trattamenti economici (integrazione) e le indennità
economiche(indennità c/inps) di malattia sono corrisposti per un
periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi
immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti
massimi e di durata previsti dalle vigenti disposizioni. (180 giorni in
anno solare COME INDENNIZZO INPS)

Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità
economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato.
 Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi
immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi
superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità di
malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni
nell'anno solare.
MALATTIA- (CIRC 41/2006 INPS);
 In tal caso l'indennità economica di malattia é
corrisposta, previa comunicazione del datore di
lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale per la
previdenza sociale.
 Se non si possono fare valere 30 giorni nei 12 mesi
precedenti- si indennizzano(indennità c/inps)al
massimo 30 giorni direttamente dall’inps ( previa
comunicazione del datore di lavoro)
MALATTIA- (CIRC 41/2006 INPS);
2) Dal punto di vista del datore.
 Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità
economica di malattia per un numero di giornate( dal
lunedì al sabato anche in caso di settimana corta)
superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo
determinato alle proprie dipendenze nei 12 mesi prima.
 Le indennità relative ad un maggior numero di
giornate indennizzabili sono corrisposte al
lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Esempio.
Operaio con contratto di inserimento di 18 mesi.
La ditta applica il CCNL del terziario Confcommercio / il settore
contributivo della ditta è il commercio cuaf ridotta.
Il dipendente ha nei 12 mesi precedenti l’evento morboso
esplicato attività lavorativa presso il datore b) x 40g;
Lo stesso aveva esplicato attività lavorativa nei 12 mesi
precedenti presso il datore a) per 20g;
Il lavoratore cade in malattia presso il datore b).
Giorni teorici di indennizzo malattia c/inps - di 50giorni;
Il datore b) eroga la indennità c/ inps nei limiti dei 40 giorni :
Esempio:
L’inps eroga direttamente al dipendente la indennità di
malattia per i restanti 10 giorni(nel limite dei giorni
prestati nei 12 mesi precedenti presso il datore a)cioè nel limite di 20 giorni).
Numero giorni indennizzati dall’inps per qualifica
operaio – dal lunedì al sabato escluse le feste.
Indennità di disoccupazione ordinaria(circ. 41
del 2006 inps)
 In caso di licenziamento successivo ad un periodo di lavoro
svolto con contratto di inserimento l’indennità di
disoccupazione spettante al lavoratore sarà calcolata in base ai
periodi di attività lavorativa effettivamente prestata in
esecuzione del contratto.
 Sono erogabili, quindi, ai lavoratori assunti con contratto di
inserimento, fatti salvi i requisiti richiesti, le prestazioni di
disoccupazione ordinaria non agricola.
 I periodi di effettiva attività lavorativa svolta in esecuzione di
tali contratti devono essere considerati equiparati, ai fini della
maturazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione, a
periodi coperti da contribuzione contro la disoccupazione
involontaria.
Indennità di disoccupazione ordinaria(circ. 41 del
2006 inps).
Requisiti:
 Due anni di assicurazione contro la disoccupazione
e possesso di almeno 52 contributi settimanali
contro la disoccupazione nel biennio precedente la
data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente
INTEGRAZIONI SALARIALI(CIRC 41/2006 INPS)
 I lavoratori assunti con contratto di inserimento
possono essere ammessi al beneficio delle
integrazioni salariali (ordinaria e dell’edilizia), in
coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori
precedentemente assunti con contratto di
formazione e lavoro (vedi circ. n. 71 del 27.3.1986).
Indennità di mobilità -(CIRC 41/2006 INPS)
 I lavoratori assunti con contratto di inserimento
sono esclusi da trattamenti di indennità di mobilità,
in coerenza con la disciplina prevista per il lavoro a
termine alla quale il contratto di inserimento si
considera assimilato.
 Si ricorda tuttavia che l’indennità di mobilità potrà
essere riconosciuta ai lavoratori il cui contratto di
inserimento sia successivamente, ed in ogni caso
entro l’atto di inizio della procedura di mobilità, stato
trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Agevolazioni - schema
AGEVOLAZIONI NORMATIVE( ART 59C1-C.2 D
.LGS 276/03)
 Inquadramento :
 Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non può essere
inferiore per più di 2 livelli alla categoria spettante;
 La categoria spettante è quella dei lavoratori addetti
a mansioni o funzioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è preordinato il progetto,
in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Inquadramento
 Il sottoinquadramento non trova applicazione per la
categoria delle donne, salvo non esista diversa
previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o
territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di
lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
AGEVOLAZIONI NORMATIVE( ART 59 C1-C2
DLGS 276/03)
ESCLUSIONE DALLA BASE DI COMPUTO:
 I lavoratori assunti con contratto di inserimento
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti
da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di
particolari normative ed istituti.
 Sono salve le specifiche previsioni di contratto
collettivo.
Incentivi normativi
 I lavoratori con contratto di inserimento non si computano
 CIG ORDINARIA
• Individuazione del dato occupazionale necessario (+/- di 50
dipendenti) per individuare la misura dell'aliquota contributiva
corrente(1,9%/2,20%) ed addizionale(4%/8%)
 I lavoratori con contratto di inserimento non si computano:
 CIG STRAORDINARIA
• Raggiungimento della soglia occupazionale necessaria per
poter usufruire dell'integrazione salariale straordinaria( + di 15
dipendenti/nel semestre) per imprese industriali, imprese edili,
imprese artigiane dell'indotto, cooperative agricole di
trasformazione, imprese di pulizia del terziario ( + di 200
dipendenti per le imprese commerciali );
Incentivi normativi
 I lavoratori con contratto di inserimento non si computano:
 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: REGIME DI TUTELA REALE ED
OBBLIGATORIA.
Determinazione della soglia occupazionale necessaria per
l'individuazione del regime di tutela applicabile in caso di
licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo (+ di 15
dipendenti nel comune/60 dipendenti nell’azienda complessivamente
considerata) ;
Incentivi normativi
 lavoratori con contratto di inserimento non si computano:
 aliquote contributive contratto di apprendistato:
Determinazione della soglia occupazionale necessaria (fino a 9
dipendenti) per usufruire dell'aliquota contributiva ridotta .
 ai fini della base di computo utile per la determinazione della quota di
riserva(Legge 68/99)
Incentivi normativi
I lavoratori con contratto di inserimento si computano:
 CONFERIMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL
FONDO TESORERIA INPS.
Individuazione del dato occupazionale necessario (almeno 50
dipendenti) per l'insorgenza dell'obbligo di versare le quote di
Tfr al Fondo di Tesoreria Inps (art. 1, comma 756, legge n.
296/2006 ).
 La disposizione crea perplessità, non solo perché costituisce
una deroga del disposto legislativo generale, ma anche perché
la suddetta deroga viene introdotta con un atto di normazione
secondaria nonostante l'art. 59, comma 2, D.lgs n. 276/2003
consenta alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre
eccezioni al principio generale di non computabilità.
Incentivi economici(ART 59 C.3 DLGS 276 /03).
 Ai lavoratori svantaggiati si applicano gli incentivi in
precedenza previsti per i contratti di formazione e lavoro, ossia
una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali che
oscillano dal 25% di abbattimento sui contributi c/ditta,
all’aliquota del 10% c/ ditta sull’imponibile previdenziale;
 Soggetti svantaggiati sono quelli di cui all’articolo 54 c 1 lettera
b,c,d,e,f;
 Non si applicano gli incentivi economici ai soggetti di età
compresa tra i 18 e i 29 anni di età[non sono soggetti
svantaggiati] non rientranti anche in una delle altre categorie(
VEDI DISABILI/DONNE RESIDENTI IN AREE/SOGGETTI CHE
NON LAVORANO DA 2 ANNI).
 A tali soggetti si applicano solo gli incentivi normativi(
sottoinquadramento/ esclusione dal computo)
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
 Ai contratti di inserimento può applicarsi comunque
la riduzione dell’onere contributivo nella misura del
25%.
 L’agevolazione non pone problemi di compatibilità
con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato
(vedi regolamento 2204/2002 sostituito dal D.L.
70/2011 dal regolamento 800/2008)
 Dal "gennaio 2008" -per l'accesso al beneficio- i
datori di lavoro devono essere in possesso dei
requisiti di regolarità contributiva.
CONTRATTO DI INSERIMENTO E AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE
 I benefici contributivi,sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e
gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario
regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa
nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come «abbattimento» di una
aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri, ma rappresenti la
«regola» per un determinato settore o categoria di lavoratori.
 Di conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di
«sottocontribuzione» che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione
marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale, ecc.)
ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una «speciale»
aliquota contributiva prevista dalla legge.
 Il contratto di inserimento determina , un abbattimento dei contributi c/ditta,
rispetto ad una aliquota più onerosa ,non ha un trattamento contributivo tipico
,per cui si configura come agevolazione contributiva.
L’art. 1, c. 1175 legge n. 296/2006
L’art. 1, c. 1175 della legge n. 296/20006, ha previsto che i benefici
normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale siano subordinati:
1)
al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento unico di
regolarità contributiva (Durc);
2)al rispetto(della parte economica e normativa) degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
3) inesistenza, a carico del datore di lavoro, di provvedimenti,
amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione
delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui
all’allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo
indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
 La fruizione delle diverse misure agevolative
superiori al 25% è consentita solo nel rispetto delle
condizioni specificate dal regolamento Ce n.
800/2008(che sostituisce il regolamento 2204/2002
dopo la pubblicazione del DL 70/2011).
 Il regolamento Ce contiene le condizioni
di applicabilità delle specifiche agevolazioni, suddivise
in diverse categorie, e disposizioni comuni a tutti gli
aiuti.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
 Viene previsto che i benefici contributivi superiori al
25% connessi ai contratti di inserimento devono
rispettare anche le condizioni stabilite dal
regolamento (Ce) n. 800/2008 , che sostituisce il
precedente n. 2204/2002, ormai scaduto .
 2 condizioni:
1) Soggetti svantaggiati/molto svantaggiati/ disabili del
regolamento 800/2008( le causali di stipula di cui
all’articolo 54 c. 1 lett. da b) a f) rientrano in questa
definizione);
2)Parametri oggettivi di cui al regolamento 800/2008;
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
In base alle strategie europee in materia di sostegno all'occupazione, le riduzioni
superiori al 25% spettano solo se:
1) il contratto di lavoro (originario)ha una durata di almeno 12 mesi;
Nb.
Salvo il caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi
per giusta causa.
2) l'agevolazione, per il singolo lavoratore, non supera il 50% del costo salariale
riferito ai 12 mesi successivi all'assunzione.
Se trattasi di lavoratore diversamente abile, la percentuale è elevata al 75% e il
periodo di riferimento è esteso all'intera durata del rapporto di lavoro;
Nb
Detto costo salariale include la retribuzione lorda (vale a dire prima
dell'applicazione dell'imposta) ed i contributi previdenziali ed assistenziali
obbligatori compresi quelli dovuti all'INPS e all'INAIL (ML nota n. 4910/2006);
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
3)l'assunzione con contratto di inserimento determina un aumento netto
dei dipendenti dell'impresa interessata (se l'assunzione non
rappresenta un incremento netto dei dipendenti dell'impresa
interessata, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il posto o i
posti occupati devono essersi resi vacanti non a seguito di
licenziamenti per riduzione del personale).
Nb.
 Va, altresì, ricordato che l'articolo 59 del Dlgs n. 276/2003 (invariato in
questa parte) rimanda alla disciplina dei contratti di formazione e
lavoro per la mappatura del territorio in cui sono applicabili
agevolazioni superiori al 25%[vedi dpr 218/78]
 In relazione al DPR 218/78- sono territori del Mezzogiorno le Regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, le Province di Latina e Frosinone, i Comuni della Provincia
di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni
compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i
Comuni della Provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di
Latina, l'Isola d'Elba e gli interi territori dei Comuni di Isola del Giglio e
Capraia Isola .
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
 Per quanto riguarda la misura dell'agevolazione contributiva spettante,
l'art. 59 del D. Lgs. n. 276/2003 rinvia alle diverse misure già previste in
materia di contratti di formazione e lavoro articolate in base al settore
di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all'ubicazione
territoriale.
Settore di appartenenza datore:
1-impresa( diversa da artigiana);
2-non impresa( v associazione/ fondazione);
3- impresa artigiana;
4- impresa commerciale /turistica- con meno 15 dipendenti;
Ubicazione datore;
-territori non rientranti nel dpr218/78(territori del centro-nord);
- Territori rientranti nel dpr218/78(aree mezzogiorno);
La misura del beneficio
Nel caso di rispetto dei requisiti 800/2008
La misura del beneficio
Non rispetto dei requisiti 800/2008
ESEMPIO
Natura del datore di lavoro-Impresa;
Ubicazione territoriale DL- Sicilia(Territorio DEL
mezzogiorno- ex art. 1 del Dpr 6 marzo 1978, n. 218) ;
Contratto di inserimento stipulato ai sensi dell’articolo
54 c 1 lett. da b) a f) D.Lgs 276/2003;
-2 casi:
1)Rispetto dei parametri oggettivi di cui al reg.
800/2008_Contribuzione c/ditta dovuta = 10% c/ditta su
imponibile previdenziale(stessa misura prevista per
gli apprendisti);
2) non rispetto dei parametri oggettivi di cui al reg.
800/2008_ Misura della riduzione contributiva =25 % dei
contributi c/ditta;
ESEMPIO
Natura del datore di lavoro – Imprese commerciali e turistiche con
meno di 15 dipendenti.
Ubicazione territoriale del datore (Lombardia) –Territorio del nordnon rientranti nell'art. 1 del Dpr 6 marzo 1978, n. 218 ;
Contratto di inserimento stipulato ai sensi dell’articolo 54 c 1 lett.
da b) a f) D.Lgs 276/2003;
2 casi:
1)Se Rispetto dei parametri oggettivi di cui al regolamento
800/2008_ Misura della riduzione contributiva =40% dei contributi c/ditta;
2) Se non c’e’ il Rispetto dei parametri oggettivi di cui al
regolamento 800/2008_ Misura della riduzione contributiva =25 % dei contributi c/ditta;
ESEMPIO
Natura del datore di lavoro-Imprese artigiane.
Ubicazione territoriale -Tutto il territorio nazionale;
Contratto di inserimento stipulato ai sensi dell’articolo
54 c 1 lett. da b) a f) D.Lgs 276/2003;
 2 casi:
1)Se Rispetto dei parametri oggettivi di cui al
regolamento 800/2008_ - Misura dei contributi c/ditta = 10% c/ ditta su
imponibile previdenziale( contributi apprendisti);
2) Se non c’e’ il Rispetto dei parametri oggettivi di cui
al regolamento 800/2008_- Misura della riduzione contributiva = 25 % dei
contributi c/ditta;
Ex rigo dm 10
 Per l’individuazione dei suddetti lavoratori sono stati istituiti
nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di 4 caratteri dove:
1)il primo carattere è di tipo numerico e si riferisce al codice
qualifica:
1 -operaio full time,
2 -impiegato full time,
O- operaio part-time,
Y -impiegato part-time .
Ex rigo dm 10
2)il secondo carattere è alfabetico ed individua la tipologia del
lavoratore inserito :
Ex rigo dm 10
3) terzo carattere è di tipo numerico ed individua la misura del
beneficio spettante.
Al riguardo si precisa che i soggetti di cui all’articolo 54,c 1
lettera a)(lavoratori- 18/ 29 anni), non ammessi ai benefici
economici, dovranno essere contraddistinti con il carattere “0”.
Ex rigo dm 10
4) il quarto carattere potrà essere “0” ovvero “M” e “P” nei casi
previsti.
Esempio:
a) soggetto disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni,
assunto con contratto di inserimento full-time e con qualifica di
operaio, da un datore di lavoro avente natura di impresa (non
artigiana)operante al Centro Nord (cod. 1B10)
Codice Significato
1- Operaio full-time
B- Disoccupato di lunga durata da 29 e fino a 32 anni
1- Beneficio spettante pari al 25% della contribuzione a carico d.l.
0-nella generalità dei casi
UNIEMENS
3 CARATTERI QUALIFICA
<Qualifica1>
1-operaio
2-impiegato
<Qualifica2>
F-F TIME
P-PART TIME ORIZZONTALE
V -PART TIME VERTICALE
M- PART TIME MISTO
<Qualifica3>
D-TEMPO DETERMINATO;
[La particolarità esistente nel versamento della contribuzione dovuta
deve essere esposta mediante l'indicazione di particolari Codici Tipo
Contribuzione da riportare nell'elemento]
-TIPO CONTRIBUZIONE-
secondo e terzo carattere EX RIGO DM
UNIEMENS
Tipo contribuzione uni-emens

Nel flusso Uni-Emens individuale i lavoratori in questione sono identificati attraverso i
seguenti "tipi contribuzione":

A0(A zero)- Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di
inserimento, esclusi dagli incentivi economici previsti dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(Circ. INPS n. 51/2004);

B1-Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei
contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).

B2- Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei
contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).

B3-Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei
contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).

B4- Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei
contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)- 10%
C/DITTA(nella stessa misura degli apprendisti)
Tipo contribuzione uni – emens.
 C1-Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro,
assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia
della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n.
276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).
 C2Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro,
assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia
della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n.
276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).
 C3Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro,
assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia
della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n.
276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).
 C4Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro,
assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia
della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n.
276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004)- 10% C/DITTA(nella stessa misura degli
apprendisti)
Tipo contribuzione uni-emens
 D1-Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per
i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi
prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).
 D2Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per
i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi
prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).
 D3Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per
i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi
prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).
 D4Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per
i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi
prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).
Tipo contribuzione uni- emens
 E1-Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di
occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui
il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte
con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(Circ. INPS n. 51/2004).
 E2-Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di
occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui
il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte
con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(Circ. INPS n. 51/2004).
 E3Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di
occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui
il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte
con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(Circ. INPS n. 51/2004).
 E4Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di
occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui
il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte
con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della
riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003
(Circ. INPS n. 51/2004). 10% C/DITTA(nella stessa misura degli apprendisti)
Tipo contribuzione uni - emens
 F1- Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i
quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista
dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).
 F2-Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i
quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista
dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).

F3Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i
quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista
dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).
 F4Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i
quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi
prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003 (Circ. INPS n. 51/2004).
esempio
 Impiegato a tempo pieno con più di 50 anni,privo di
lavoro, assunto con contratto di inserimento in una
ditta del Commercio con -15 dipendenti ,di MILANO
(AREA del nord);
 Il livello a cui è preordinato il contratto di
inserimento è il 4 livello ( inquadramento iniziale 6
livello).
Sono Rispettati i parametri oggettivi di cui al
regolamento800/2008;
3 caratteri qualifica Uni - emens :
 2( impiegato) F (FT) D( tempo determinato);
Tipo contribuzione:
 C ( +50 anni/privo lavoro) 2 (40% riduzione)
DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI C/DITTA
 SETTORE CONTRIBUTIVO- commercio con Cuaf
ridotta:
36,12-9,19= 26,93(aliq. contributiva c/ditta);
 Riduzione contributiva=26,93 x 40% =10,772;
 Contributi c/ ditta(aliquota) -26,93 al 60%=
16,158(16,16 per semplicità);
 Il dipendente svolge una lavorazione inquadrata in
una voce di tariffa(0722) Inail, il cui tasso di rischio è
il 4 per 1000 .
Lul - imponibile previdenziale;
Ccnl.- terziario confcommercio
Imponibile previdenziale:
26 giorni x rg (48,81692)= 1269;
Contributi totali:
-1269 x 25,35%(9,19+16,16)= 321,69;
COMPATIBILITA’ CON REG. 800/2008
LIMITE COMUNITARIO REG . 800/2008:

50% del Costo salariale nei 12 MESI SUCCESSIVI alla stipula del contratto ( retribuzione
lorda /premi Inail / contributi c/ ditta) ;
•
retribuzione lorda mensile: 1.269 x 14(mensilità)=17766,00;
•
contributi Inps: 17766x 26,93% (aliquota 36,12-9,19= 26,93)=4784,38;
•
premio Inail: 17766 x 4/1000 = 71,06+1%(0,71) = =71,77
Totale costo(71,77+4784,38+17766)=22622,15
•
soglia del 50% del costo salariale nei 12 mesi successivi alla stipula :
(22622,15 /2) =11.311,07;
Agevolazione contributiva FRUITA :
•
contributi Inps + premio Inail=1942,45
•
•
17766 x 26,93( aliquota c/ditta) al 40% =1913,75;
17766 al 40% X 4 Per mille
= 28,42
+
1% (0,28)= 28,70
Totale agevolazione contributiva fruita =( 1913,75+28,7= 1942,45)
CONSIDERAZIONI
 Come si può notare la riduzione contributiva di cui si
può avvalere il datore di lavoro, per effetto
dell'assunzione in contratto di inserimento (1942,45)
si colloca ampiamente all'interno della soglia
corrispondente al 50% del costo salariale dei 12
mesi successivi alla stipula del contratto(11.311,07).
 La condizione del limite del costo salariale- imposta
dal regolamento n. 800/2008 è rispettata.
 Il solo rispetto della normativa nazionale -ove non
accompagnato dall'osservanza delle condizioni
comunitarie(reg. 800/2008)- mentre impedisce
l'accesso alle misure superiori al 25%, consente
comunque la fruizione delle riduzioni contributive
nella misura generalizzata del 25%.
Compatibilità con agevolazione- L.68/99
 Si può stipulare il contratto di inserimento con "persone
riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o
psichico".
 Al fine della loro corretta individuazione, Ministero del lavoro e
Inps hanno chiarito che occorre fare riferimento alle
disposizioni di cui alla legge n. 104/1992, a quelle del Dpcm 13
gennaio 2000 e alla legge n. 68/1999.
 E’ compatibile la agevolazione contributiva connessa alla
stipula del contratto di inserimento ,con la agevolazione legge
68/99 art 13, entro certi limiti.
legge n. 68/1999 per l'assunzione di soggetti
diversamente abili
 Per sottoscrizioni di convenzioni ex articolo 11 della legge n.
68/1999 successive al 1/01/2008(int. M. L. 82/2009);
 Dall'1.1.2008, il beneficio non è più costituito da un taglio dei
costi previdenziali e assistenziali ma si è trasformato in un vero
e proprio contributo -erogato direttamente dalle Regioni e dalle
Province autonome- concesso in funzione del grado di
riduzione della capacità lavorativa del soggetto che viene
avviato al lavoro, agganciato al costo salariale (annuo) e non,
come in passato, all'ammontare della contribuzione da versare.
 La possibilità di cumulo tra le agevolazioni contributive tipiche
del contratto di inserimento e il beneficio ex art. 13 citato legge
n. 247/2007, trova un limite nel 100% dei costi salariali per
ciascun periodo di occupazione
legge n. 68/1999 (convenzioni post 1/1/2008)
 Per ogni assunzione, le Regioni e le Province autonome possono
riconoscere -nei limiti delle risorse indicate nel Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili- un contributo calcolato sul totale del costo salariale
annuo da corrispondere al lavoratore nelle seguenti misure:
 1) non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore
che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima
alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr 23 dicembre 1978, n. 915 ,
ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle
percentuali di invalidità;
 2) non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore
disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni
ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr
23 dicembre 1978, n. 915 ;
legge n. 68/1999 per l'assunzione di soggetti
diversamente abili
 "costo salariale“ 1+2):
1) la retribuzione lorda, valutata, quindi, prima
dell'applicazione dell'imposta;
2) i contributi di sicurezza sociale obbligatori.
Tra questi, sono da ricomprendere non solamente
quelli dovuti all'Inps, ma anche quelli assicurativi
dovuti all'Istituto nazionale per gli infortuni sul
lavoro
Legge 68/99.
 Convenzioni art.11 L. 68/99 stipulate entro il
31.12.2007:
 fiscalizzazione dei contributi previdenziali e
assistenziali (ai sensi dell'abrogato art. 13 della
legge n. 68/1999);
 Ministero del lavoro e Inps hanno precisato che i
benefici previsti per i contratti d'inserimento sono
cumulabili, entro il limite massimo complessivo del
100% della contribuzione a carico del datore, con
l'agevolazione contributiva, ex art. 13 della legge n.
68/1999
Legge 68/99(convenzioni ante 1/01/2008)
1)fiscalizzazione totale, per max otto anni, dei contributi previdenziali e
assistenziali relativi a ogni lavoratore disabile:
a) che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per
cento ;
b) Oppure minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle
tabelle annesse al Tu delle norme in materia di pensioni di guerra, di
cui al Dpr 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni;
c)ovvero ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico,
indipendentemente dalle percentuali di invalidità, secondo i criteri
stabiliti dalle Regioni;
Legge 68/99(convenzioni ante 1/01/2008).
2)la fiscalizzazione nella misura del 50%, per max cinque anni, dei
contributi previdenziali e assistenziali relativi a ogni lavoratore
disabile:
a)
b)
che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67
per cento e il 79 per cento
Oppure minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui
alle tabelle annesse al Tu delle norme in materia di pensioni di
guerra, di cui al Dpr 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

E' dovuta l'intera contribuzione a carico del lavoratore.
Legge 68/99(convenzioni ante 1/01/2008)
•
I benefici devono essere distintamente calcolati:
1) per primo deve essere applicato il beneficio diverso da quello ex art. 13
della legge n. 68/1999 (contratto INSERIMENTO) e successivamente
deve essere calcolata la fiscalizzazione ex art. 13 della legge n.
68/1999.
2)Con riguardo al secondo beneficio, cioè quello a favore dell'inserimento
lavorativo dei disabili, lo sconto deve essere calcolato sulla base
imponibile intera (cioè sul contributo intero), e quindi sul contributo
dovuto senza tenere conto dell'altra agevolazione precedentemente
calcolata.
3)Il beneficio complessivo, non può comunque eccedere il 100% dei
contributi a carico dell'azienda
ESEMPIO -1
Il datore ha stipulato una convenzione prima del 1 gennaio del 2008 ai
sensi dell’articolo 11 della L 68/99, che prevede la assunzione di un
lavoratore disabile con contratto di inserimento, con % di invalidità dal
67% al 79%
Il datore(impresa industriale del nord) ha diritto alla riduzione del
25%(CONNESSA al contratto di inserimento)e alla fiscalizzazione al
50% per 5 anni ex art. 13, legge n. 68/1999,
a) il datore dovrà calcolare prima lo sconto del 25% (agevolazione del
contratto di inserimento) ;
b) quindi quella del 50% a carico della Regione (per la fiscalizzazione ex
art. 13, legge n. 68/1999) sul contributo c/ditta pieno.
 Il beneficio complessivo (a+b), non può comunque eccedere il 100%
dei contributi a carico dell'azienda.
 In tal caso i 2 benefici( inserimento/legge68/99) sono cumulabili
integralmente in quanto non eccedono il 100% dei contributi c/ditta.
ESEMPIO-2
La impresa del NORD con Settore contributivo -commercio cuaf
ridotta(26,93 % aliquota c/ditta), assume in regime di convenzione
articolo 11 Legge 68/99 ,stipulata antecedentemente al 1/01/2008,
con contratto di inserimento un soggetto disabile con percentuale
di invalidità oltre il 79%;
1) Agevolazione contributi c/ditta connessa al contratto di
inserimento - 25%;
2) agevolazione teorica (ex art. 13, legge n. 68/1999) -100% contributi
c/ditta;
•
VISTO che il cumulo dei benefici(inserimento/legge 68/99) non potrà
eccedere il 100% dei contributi c/ditta, il beneficio a carico della
Regione(legge 68/99-ex articolo13) sarà al massimo pari al 75% sui
contributi c/ditta.
esempio
 1269 - imponibile previdenziale del mese;
• Contributi c/ditta del contratto inserimento-26,93%
al 75%=20,1975%(1269 x 20,1975%=256,3);
 Agevolazione contributi c/ditta-connessa al contratto
di inserimento (1269 x 26,93% al 25%=85,43);
 Agevolazione effettiva connessa alle legge 68/99(ex
articolo 13);
1269 x 26,93% al 75%=256,30.
 In tal caso il datore per effetto del cumulo delle 2
agevolazioni ha l’azzeramento dei contributi c/ditta.
Uni-emens
Uni-emens
UNI-EMENS
Uni-emens
Uni-emens
Denunce individuale – Uni-emens.
1 F D ( 3 caratteri qualifica) F-1( tipo contribuzione);
IMPONIBILE -1269;
CONTRIBUTI [c/DITTA + c/DIP.] - 372,92 (256,3+116,62);
DATI RETRIBUTIVI- LAV.DIV-ABILE BENEFICIO DIV. ABILE.
• Codice regione- h 17 [umbria – REGIONE che concede il
beneficio ];
• Importo corrente beneficio- 1269 x 26,93% al 75%=256,30;
 -Causale stat-div-abile - d75Disabili - agevolazione 75%- cumulo
benefici( % di agevolazione articolo 13 L68/99/ CUMULABILE con
l’altra agevolazione);
IL DATORE VERSA I CONTRIBUTI DI 116,62( CONTRIBUTI C/DIP)
AGEVOLAZIONI economiche.
 In caso di trasformazione anticipata del contratto di
inserimento in un contratto a tempo indeterminato, i benefici
economici NON possono continuare a trovare applicazione per
tutta l'originaria durata del contratto agevolato, ma cesseranno
una volta che il contratto sia trasformato a tempo
indeterminato(interpello 14 del 2009 M.L.)
 EsempioContratto di inserimento della durata di 18 mesi con agevolazione
sui contributi c/ditta al 25%(datore stipulante impresa del nord).
Il contratto viene trasformato a tempo indeterminato dopo 12
mesi.
Perdita dei benefici contributivi tipici del contratto di inserimento
per i mesi successivi alla trasformazione, vale a dire per 6
mesi(18 mesi-12mesi=6mesi)
AGEVOLAZIONI economiche
 È conveniente trasformare il contratto di inserimento
in tempo indeterminato solo alla fine (dopo 18
mesi/36mesi nel caso di disabili) per utilizzare
sempre e comunque l'intero periodo di agevolazione.
Autoliquidazione dei premi
Applicazione degli sgravi(CIRC 32/2006 INAIL) :
1) le riduzioni non spettano ai giovani da 18 a
29 anni assunti con contratto di inserimento,
a meno che rientrino in altre tipologie
beneficiarie (donne o portatori di handicap);
2) la riduzione del 25% è sempre applicabile;
3) le riduzioni al premio eccedenti il 25% del
dovuto spettano alle condizioni dettate dal
regolamento comunitario n. 2204/2002(ora
sostituito dal regolamento 800/2008)
Compilazione della dichiarazione salari
1) Campo 14: vanno indicate le retribuzioni al 100% dei lavoratori con
contratto di inserimento, in relazione però a quelli il cui premio è
corrisposto nelle misure ridotte del 75%, 60% e 50%; non vanno
incluse in tale campo le retribuzioni dei contratti di inserimento
totalmente esenti %(IMPONIBILE PREVIDENZIALE AL 100% dei soli
contratti di inserimento con agevolazione al 25% - 40%- 50% );
2) Campo 15: vanno indicate qui le retribuzioni parzialmente esenti che,
riferite ai contratti di inserimento, riguardano le esenzioni al 25%, 40%
e 50%; (IMPONIBILE PREVIDENZIALE AL 25% /40% /50% );
3) Campi 29 e 30: qui vanno specificate con i seguenti codici le
retribuzioni dei contratti di inserimento parzialmente esenti: codice A
(esenzione al 25%), codice D (esenzione al 40%) e codice F (esenzione
al 50%); (IMPONIBILE PREVIDENZIALE AL 25%/40%/50%-CON
LETTERA);
4) Campi 39 e 40: col codice C vanno indicate le retribuzioni esenti al
100% tra cui anche quelle relative ai contratti di inserimento che
godono di tale beneficio.
Modello 1031
Modello 1031
ESEMPIO:
LA DITTA del settore commerciale con sotto i 15
dipendenti, UBICATA AL centro nord, NELLA PAT
HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO CON
CONTRATTO di inserimento. La attività (voce di
tariffa)che esplica il dipendente ha un tasso del 4
per mille. La retribuzione annuale del dipendente è
18144.
Inserimento con agevolazione al 40%(rispetto REG
800/2008);
• A(campo 14)-18144
• B(campo 15)-18144 AL 40%= 7257
• Campo 29- 7257
• Campo 30-D)
Modello 1031.
Le quote parzialmente esenti
Calcolo - Regolazione premio
esempio
18144(campo 14) 7257(campo 15) =
10887x tasso(4 PER 1000 )
43,548
x
1% (0,43)
=
43,98 ( dovuto anno 2010);
43,98- 40 EURO(rata 2010)=
3,98(regolazione 2010)
RATA DEL 2011- 43,98
=
Le quote totalmente esenti
LA DITTA del settore artigiano rispettosa dei requisiti
comunitari di cui al regolamento 800/2008, NELLA
PAT HA UN UNICO DIPENDENTE ASSUNTO CON
CONTRATTO di inserimento.
La attività (voce di tariffa)che esplica il dipendente ha
un tasso del 4 per mille.
Il dipendente ha un imponibile previdenziale di 20555
• A - campo 14 ( non va indicato nulla);
• 39)-Dettaglio retribuzioni esenti al 100%-20555;
• 40)-Lettera -C) ;
Le quote totalmente esenti
Detrazione minima – articolo 13) DPR 917/86
• In caso di reddito di lavoro dipendente inferiore a
8.000 euro;
• Detrazione minima di 1380
1) Da ragguagliare;
2) Da non ragguagliare se il sostituito dichiara di non
possedere altri redditi.
Detrazione minima nel periodo di paga;
Contratto di inserimento stipulato il 1 novembre del
2010, con reddito di lavoro dipendente minore di
8000 euro.
Si considera il periodo di paga di novembre.
1) se il sostituito nulla dichiara al sostituto, si applica
la detrazione + conveniente tra a) e b).
a) 1380/ 365 * 30= 113,42( detrazione minima
ragguagliata)
b) 1840/365 x 30 g = 151,23.
Di conseguenza si applica la detrazione di cui al punto
b) in quanto più vantaggiosa.
Detrazione minima nel periodo di paga:
2) se il sostituito dichiara di non possedere altri redditi
se non quelli erogati dal sostituto, il sostituto nel
caso in cui presuma un reddito di lavoro dipendente
minore di 8000 euro applica la detrazione +
conveniente tra a) e b):
a) 1380/ 61 g * 30g= 678,68 ( detrazione minima non
ragguagliata) ;
b) 1840 / 365 x 30 g = 151,23 ;
Di conseguenza si applica la detrazione di cui al punto
a) in quanto più vantaggiosa.
Detrazione minima nel conguaglio di fine
anno/rapporto
Contratto di inserimento stipulato il 1 novembre del
2010, con reddito di lavoro dipendente erogato,
minore di 8000 euro.
1)se il sostituito nulla dichiara al sostituto, si applica
la detrazione + conveniente tra a) e b).
a) 1380/ 365 * 61 g = 230,63( detrazione minima
ragguagliata)
b) 1840/365 x 61 g = 307,506;
Di conseguenza si applica la detrazione di cui al punto
b) in quanto più vantaggiosa.
Detrazione minima nel conguaglio di fine anno
2)se il sostituito dichiara di non possedere altri redditi
se non quelli erogati dal sostituto, il sostituto
applica la detrazione + conveniente tra a) e b) :
a)
1380/ 61 g * 61g = 1380 ( detrazione minima non
ragguagliata) ;
b) 1840 /365 x 61 g = 307,506 ;
Di conseguenza si applica la detrazione di cui al punto
a) in quanto più vantaggiosa.
Deduzione irap
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Contratto di inserimento