Spedizione in a.p. - Art. 2 comma 20c legge 662/96 - Filiale di Catanzaro Supplemento straordinario n. 4 al n. 6 del 30 marzo 2002 Parti I e II - Anno XXXIII REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, venerdì 5 aprile 2002 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29 Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate: Il 1o e il 16 di ogni mese: PARTE PRIMA ● ATTI DELLA REGIONE SEZIONE I ◆ ◆ ◆ Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE II ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I ◆ Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II ◆ ◆ Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI ◆ ◆ Annunzi legali Avvisi di concorso 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA 5857 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 SOMMARIO 5859 DECRETO n. 1505 del 19 febbraio 2002 Liquidazione fattura − Ditta Cortese Giovanni − Spese di rappresentanza pag. 5898 PARTE PRIMA SEZIONE II REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA DECRETO n. 1506 del 19 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 12 dell’8/1/2002 − Nomina esperti del Presidente della Giunta Regionale − Impegno di spesa pag. 5898 DECRETO n. 1507 del 19 febbraio 2002 DIPARTIMENTO N. 1 Presidenza L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 65 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al dott. Alberto De Maio di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Trasporti pag. 5899 DECRETO n. 15070 del 31 dicembre 2001 Liquidazione fatture per fornitura stampati, Uffici Regionali di Vibo Valentia − Ditta Garrì − Briatico pag. 5889 DECRETO n. 1205 del 6 febbraio 2002 Iscrizione organizzazione di Protezione Civile «Nuova Evangelizzazione» − ONLUS con sede in Locri, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato − Sezione specifica di protezione civile art. 6 Legge-Quadro Nazionale n.266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997 pag. 5889 DECRETO n. 1347 del 15 febbraio 2002 Spese per acquisto, manutenzione, riparazioni, copertura assicurativa e gestione dei veicoli in dotazione. Noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. (Spese obbligatorie) − capitolo 1005108 pag. 5890 DECRETO n. 1500 del 18 febbraio 2002 Pagamento tasse circolazione − Scadenza 31 dicembre 2001 pag. 5890 DECRETO n. 1501 del 18 febbraio 2002 Pagamento tasse circolazione − Scadenza febbraio 2002 pag. 5895 DECRETO n. 1508 del 19 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 67 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al Dott. Annunziato Scordo di consulente esterno dell’Assessore Regionale al Bilancio − Impegno di spesa pag. 5899 DECRETO n. 1509 del 19 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 69 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al dott. Vincenzo Salvatore Porpiglia di consulente esterno dell’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione pag. 5899 DECRETO n. 1510 del 19 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 68 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al Dott. Cosmo Tassone di consulente esterno dell’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione − Impegno di spesa pag. 5900 DECRETO n. 1511 del 19 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 66 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al Dott. Giuseppe Corrado di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Trasporti − Impegno di spesa pag. 5900 DECRETO n. 1512 del 19 febbraio 2002 DECRETO n. 1504 del 19 febbraio 2002 Apertura di credito − Funzionario Delegato per le spese di rappresentanza della Presidenza della Giunta Regionale pag. 5898 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 70 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al Dott. Prof. Giovanni Pascone di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici − Impegno di spesa pag. 5900 5860 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1698 del 25 febbraio 2002 DECRETO n. 1490 del 15 febbraio 2002 Rinnovo abbonamenti ed acquisto testi giuridici pag. 5901 DECRETO n. 1699 del 25 febbraio 2002 Progetto «Soveria.it» − POR Calabria 2000-2006 − Misura 6.3 − Società dell’Informazione − Gara per la Progettazione e realizzazione di un sistema di elaborazione per l’applicazione dei concetti di e-government e di e-democracy nell’Amministrazione comunale di Soveria Mannelli denominato «Soveria.it» − Nomina Commissione aggiudicatrice pag. 5907 Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI). Quota forfettaria di adesione per l’anno 2001 pag. 5902 DECRETO n. 1513 del 20 febbraio 2002 DECRETO n. 1700 del 25 febbraio 2002 Acquisto aggiornamento 2001 dei cd Juris data Giurisprudenza e sentenze civili pag. 5902 Riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei tabaccai aderenti alla F.I.T. pag. 5908 DECRETO n. 1514 del 20 febbraio 2002 DECRETO n. 1730 del 26 febbraio 2002 Liquidazione premi assicurativi autoveicoli di proprietà regionale pag. 5903 Riscossione delle tasse automobilistiche da parte dell’Agenzia Automobilistica di Muia’ Michelino − S. Ilario Jonio − Aderente all’UNASCA pag. 5910 DECRETO n. 1731 del 26 febbraio 2002 DECRETO n. 1515 del 20 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 107 del 12/2/2002 − Conferimento incarico al prof. Alberto Prestininzi di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici pag. 5903 Ditta: Michienzi Ferdinando − Comune di Curinga (CZ) − Concessione demaniale Marittima pag. 5910 DECRETO n. 1732 del 26 febbraio 2002 DECRETO n. 1516 del 20 febbraio 2002 Impegno di spesa 3/12 sul cap. 4342101 dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2002. L.R. n. 17 del 9/4/90 pag. 5904 Ditta Pantano Pasquale − Comune di Ricadi (VV). Concessione demaniale Marittima di mq. 200 ad uso: Posa sedie a sdraio ed ombrelloni pag. 5913 DECRETO n. 1748 del 28 febbraio 2002 DECRETO n. 1599 del 22 febbraio 2002 Liquidazione fattura TIM 5° bimestre 2002 pag. 5904 DECRETO n. 1749 del 28 febbraio 2002 Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente intermedia e finale del POR Calabria 2000-2006 pag. 5915 Liquidazione fatture TIM 6° bimestre 2001 e I bimestre 2002 pag. 5905 DECRETO n. 1703 del 26 febbraio 2002 DIPARTIMENTO N. 3 Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Art. 10 FESR − Azioni innovative − R.I.S.I. + ARIANNA − Approvazione atto aggiuntivo al contratto di Collaborazione professionale con l’Ing. Mario Cannataro pag. 5915 DECRETO n. 1704 del 26 febbraio 2002 DECRETO n. 1338 del 15 febbraio 2002 Art. 10 FESR − Azioni innovative − R.I.S.I. + Arianna − Approvazione contratto di collaborazione professionale con il Dott. Fabrizio D’Agostino pag. 5906 Art. 10 FESR − Azioni innovative − R.I.S.I. + ARIANNA − Approvazione atto aggiuntivo al contratto di Collaborazione professionale con il Prof. Domenico Saccà pag. 5916 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DIPARTIMENTO N. 4 Organizzazione e Personale DECRETO n. 12965 del 4 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di S. Pietro Apostolo per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Eugenia Montilla comandata presso la Regione Calabria dall’1/8/2001 al 30/9/ 2001 pag. 5918 DECRETO n. 13282 del 6 dicembre 2001 Dattola Bartolo c/Regione Calabria − Esecuzione sentenza TAR − Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 1556/98 pag. 5918 DECRETO n. 13690 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme all’Università degli Studi di Brescia per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla dipendente sig.ra Lidia Bombardieri comandata presso la Regione Calabria dal 5/7/1999 al 31/12/1999 pag. 5919 DECRETO n. 13691 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Pescara per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Vincenzo Tedesco comandato presso la Regione Calabria dal 3/8/1998 al 31/7/ 1999 pag. 5919 DECRETO n. 13692 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di S. Pietro in Guarano per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giuseppe Fazio comandato presso la Regione Calabria dal 23/4/ 2001 al 31/8/2001 pag. 5920 DECRETO n. 13693 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica − Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Reggio Calabria − per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Mattia Vittoria Pennestrì, dipendente della Pretura Circondariale di Palmi, comandata presso la Regione Calabria dall’1/6/1999 al 31/12/1999 pag. 5920 5861 DECRETO n. 13695 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di S. Pietro Apostolo per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Eugenia Montilla comandata presso la Regione Calabria dall’1/10/2001 al 30/ 11/2001 pag. 5921 DECRETO n. 13696 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Soveria Mannelli per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Eugenia Montilla comandata presso la Regione Calabria dall’1/4/2001 al 31/8/ 2001 pag. 5922 DECRETO n. 13705 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme all’A.S.L. n. 1 di Paola per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Salvatore Natalino per il periodo di comando presso la Regione Calabria: 1/10/ 1994-31/12/1996 pag. 5922 DECRETO n. 13706 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme all’Azienda Ospedaliera «PuglieseCiaccio» di Catanzaro per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla dipendente D.ssa Laura Lucchese comandata presso la Regione Calabria dal 25/5/2000 al 30/9/2001 pag. 5923 DECRETO n. 13707 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Milano per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Ferdinando Mazzacuva comandato presso la Regione Calabria dall’1/6/2000 al 30/4/2001 pag. 5923 DECRETO n. 13708 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme all’Azienda Ospedaliera «PuglieseCiaccio» di Catanzaro per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giuseppe Voci comandato presso la Regione Calabria dall’11/10/1999 al 30/4/2000 pag. 5924 DECRETO n. 13709 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Milano per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giuseppe Voltarelli comandato presso la Regione Calabria dall’1/7/2000 al 30/4/ 2001 pag. 5924 DECRETO n. 13694 del 10 dicembre 2001 DECRETO n. 13710 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al Consorzio di Bonifica di Valle Lao di Scalea per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Domenico Bruni comandato presso la Regione Calabria dall’1/2/2000 al 31/5/2000 pag. 5921 Rimborso somme al comune di Nocaro per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giovanni Trebisacce comandato presso la Regione Calabria dall’1/3/2000 al 28/2/2001 pag. 5925 5862 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 13711 dell’11 dicembre 2001 DECRETO n. 13719 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Milano per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla dipendente sig.ra Maria Cristina Panzera comandato presso la Regione Calabria dall’1/10/ 2000 al 30/4/2001 pag. 5925 Rimborso somme alla Comunità Montana «Aspromonte Orientale» di Bovalino per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Domenico Mollica comandato presso la Regione Calabria dal 4/8/1999 al 31/12/1999 pag. 5929 DECRETO n. 13712 dell’11 dicembre 2001 DECRETO n. 13720 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Milano per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Domenico Megale comandato presso la Regione Calabria dall’1/4/200 al 31/3/ 2001 pag. 5926 Rimborso somme al comune di Albi per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Giovanna Melania Grasso, Segretario comunale, comandata presso la Regione Calabria dal 9/10/2000 al 30/9/2001 pag. 5930 DECRETO n. 13713 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme alla Provincia di Milano per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Massimiliano Laganà comandato presso la Regione Calabria dall’1/6/2000 al 31/12/2000 pag. 5926 DECRETO n. 13714 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Tropea per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Francesco Grande comandato presso la Regione Calabria dall’1/3/2000 al 31/ 12/2000 pag. 5927 DECRETO n. 13715 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme all’Azienda Ospedaliera «PuglieseCiaccio» di Catanzaro per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente Dr. Ivan Ciacci comandato presso la Regione Calabria dall’1/1/1995 al 31/12/1999 pag. 5927 DECRETO n. 13716 dell’11 dicembre 2001 DECRETO n. 13721 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Paterno Calabro per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Donatella Fornaro, Segretario comunale, comandata presso la Regione Calabria dall’1/8/2001 al 30/11/2001 pag. 5930 DECRETO n. 13722 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme all’A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente Dr. Giacomino Brancati comandato presso la Regione Calabria dal 15/6/ 1996 al 14/3/1999 pag. 5931 DECRETO n. 14616 del 21 dicembre 2001 Rimborso somme all’A.S.L. n. 4 di Cosenza per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente Dr. Giacomo Papaleo comandato presso la Regione Calabria dall’1/10/1981 al 31/ 12/1992 pag. 5931 DECRETO n. 1330 del 12 febbraio 2002 Rimborso somme al Ministero Politiche A.A. e F.F. per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente Dott. Salvatore Cava comandato presso la Regione Calabria dall’1/12/ 2000 al 30/9/2001 pag. 5928 Dipendente Squillace Roberto − nato il 2/2/1943 − Applicazione L.R. 2/5/1986, n. 19, così come modificata dalla L.R. 16/3/1992, n. 2 pag. 5932 DECRETO n. 13717 dell’11 dicembre 2001 DECRETO n. 1331 del 12 febbraio 2002 Rimborso somme al comune di S. Procopio per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giuseppe Belvedere comandato presso la Regione Calabria dall’1/6/2000 al 31/ 12/2000 pag. 5928 Dipendente Mascaro Dott. Armando − nato il 12/4/1937 − Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio decorrente dall’1/5/2002 − D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992 − Circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 5933 DECRETO n. 13718 dell’11 dicembre 2001 DECRETO n. 1332 del 12 febbraio 2002 Rimborso somme all’A.S.L. n. 9 di Locri per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Leonzio Mario Tedesco, comandato presso la Regione Calabria dall’8/5/2000 al 13/6/2000 pag. 5929 Dipendente Carè Giovanni − nato il 16/4/1937 − Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio decorrente dall’1/ 5/2002 − D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992 − Circ. INPDAP n. 16/ I.P./1993 pag. 5933 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5863 DECRETO n. 1333 del 12 febbraio 2002 DECRETO n. 1353 del 15 febbraio 2002 Dipendente Surace Giuseppe − nato il 5/3/1937 − Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio decorrente dall’1/ 4/2002 − D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992 − Circ. INPDAP n. 16/ I.P./1993 pag. 5934 Autotutela, annullamento Decreto n. 897 della Dipendente: Buffava Giovanna pag. 5943 DECRETO n. 1354 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1334 del 12 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 900 del Dipendente: Careri Domenico pag. 5943 Dipendente Melchionda Vincenzo − nato il 4/3/1937 − Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio decorrente dall’1/4/2002 − D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992 − Circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 5934 DECRETO n. 1355 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 904 del Dipendente: Caruso Antonio pag. 5944 DECRETO n. 1335 del 12 febbraio 2002 Dipendente Algieri Salvatore − nato il 9/3/1937 − Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio decorrente dall’1/ 4/2002 − D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992 − Circ. INPDAP n. 16/ I.P./1993 pag. 5935 DECRETO n. 1336 del 12 febbraio 2002 DECRETO n. 1356 del 15 febbraio 2002 Dipendente Citriniti Antonio Lorenzo – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale pag. 5945 DECRETO n. 1357 del 15 febbraio 2002 Ex dipendente Migliaccio Salvatore − nato il 9/10/1934 − Diniego riconoscimento infermità come dipendente da causa di servizio pag. 5936 Autotutela, annullamento Decreto n. 895 del Dipendente: Cosentino Antonio pag. 5946 DECRETO n. 1348 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1358 del 15 febbraio 2002 Obbligazioni pagamenti consulenti ed esperti L.R. 13/96 − Capitolo 1002108 pag. 5940 Autotutela, annullamento Decreto n. 899 del Dipendente: Crusco Giuseppina pag. 5946 DECRETO n. 1349 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1359 del 15 febbraio 2002 Struttura Speciale Dipartimento n. 15 − Assegnazione − Dipendente Capo Struttura Dr. Vincenzo Caserta pag. 5940 Autotutela, annullamento Decreto n. 898 della Dipendente: Demasi Maria Francesca pag. 5947 DECRETO n. 1360 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1350 del 15 febbraio 2002 Sig.ra Messineo Maria − Comando pag. 5941 Autotutela, annullamento Decreto n. 890 del Dipendente: D’Oria Angelo pag. 5948 DECRETO n. 1351 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1361 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 902 della Dipendente: Barreca Angela pag. 5941 Autotutela, annullamento Decreto n. 901 della Dipendente: Falcomatà Mafalda pag. 5948 DECRETO n. 1352 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1362 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 903 del Dipendente: Bevacqua Raffaele pag. 5942 Autotutela, annullamento Decreto n. 896 della Dipendente: Foggia Rosanna pag. 5949 5864 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1363 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1373 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 905 del Dipendente: Foti Salvatore pag. 5950 Dipendente Motti Rosalba – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale pag. 5956 DECRETO n. 1364 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1374 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 913 del Dipendente: Gattuso Domenico pag. 5950 Autotutela, annullamento Decreto n. 909 della Dipendente: Nesticò Caterina pag. 5957 DECRETO n. 1365 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1375 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 876 del Dipendente: Giannico Anna Rita pag. 5951 Autotutela, annullamento Decreto n. 910 della Dipendente: Paternuosto Virginia pag. 5958 DECRETO n. 1366 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1376 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 915 del Dipendente: Greco Vincenzo pag. 5952 Ing. Siviglia Salvatore – Proroga comando pag. 5958 DECRETO n. 1377 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1367 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 907 del Dipendente: Loprete Rocco pag. 5952 DECRETO n. 1368 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 906 della Dipendente: Loprete Luciana pag. 5953 DECRETO n. 1369 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 912 della Dipendente: Magnelli Anna Maria pag. 5954 DECRETO n. 1370 del 15 febbraio 2002 Dipendente Zinghini Alfonso Antonio – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale pag. 5959 DECRETO n. 1378 del 15 febbraio 2002 Dipendente Violi Pietro – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale pag. 5960 DECRETO n. 1379 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 911 del Dipendente: Vescio Antonio pag. 5961 DECRETO n. 1380 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 889 del Dipendente: Mallamaci Natale pag. 5954 Autotutela, annullamento Decreto n. 877 del Dipendente: Toscano Saverio pag. 5962 DECRETO n. 1371 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1381 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 916 del Dipendente: Mangiola Antonino pag. 5955 Dipendente Tallarita Stefano – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale pag. 5962 DECRETO n. 1372 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1382 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 908 del Dipendente: Montuoro Maria pag. 5956 Autotutela, annullamento Decreto n. 893 del Dipendente: Spadafora Sante pag. 5963 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5865 DECRETO n. 1383 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1581 del 20 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 892 della Dipendente: Sidari Caterina pag. 5964 Dip. Genovese Francesco nato l’11/5/48 matr. 350460 – Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con modalità di svolgimento della prestazione di tipo verticale pag. 5970 DECRETO n. 1384 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 891 del Dipendente: Salimbeni Giuseppe pag. 5965 DECRETO n. 1582 del 20 febbraio 2002 Dip. Tarantino Filomena nata il 30/7/47 matr. 803250 – Aspettativa non retribuita per gravi motivi di famiglia pag. 5971 DECRETO n. 1385 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 914 del Dipendente: Perri Andrea pag. 5965 Dip. Vincenzi Gaetano nato il 7/2/52 matr. 854600 – Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con modalità di svolgimento della prestazione di tipo verticale pag. 5971 DECRETO n. 1502 del 19 febbraio 2002 Sig.ra Anna Falvo – Comando DECRETO n. 1583 del 20 febbraio 2002 pag. 5966 DECRETO n. 1584 del 20 febbraio 2002 DECRETO n. 1503 del 19 febbraio 2002 Sig. Giuseppe Dell’Acqua – Componente struttura Ausiliaria Dipartimento n. 7 pag. 5967 Sig. Le Pera Francesco – Comando. Rettifica decreto n. 915/28/1/2002 pag. 5973 DECRETO n. 1585 del 20 febbraio 2002 DECRETO n. 1573 del 20 febbraio 2002 Impegno di spesa per delega pag. 5967 D.P.C.M. del 14/12/2000 n. 446 – Attuazione D.Lgs. n. 112/98 – Trasferimento sig. Pallone Erminio pag. 5973 DECRETO n. 1578 del 20 febbraio 2002 DECRETO n. 1596 del 21 febbraio 2002 Dipendente Caterina Azzarito, partecipazione corso formazione – Global Management Programme IV edizione – Programma Operativo 2002 – Università degli Studi di Roma la Sapienza – Cirps (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile) pag. 5967 Impegno di spesa capitolo 1004101 – Anno 2002 – Per competenze professionali al Dott. Fausto Taverniti – portavoce del Presidente della Giunta Regionale pag. 5974 DECRETO n. 1601 del 22 febbraio 2002 DECRETO n. 1579 del 20 febbraio 2002 Dip. Melfi Mario nato il 7/4/54 matr. 530400 – Aspettativa non retribuita per il mandato amministrativo Art. 81 D.lgs 267/2000 pag. 5968 Dipendente regionale Sig. Francesco Vigna – Assegnazione Struttura Speciale – Dipartimento n. 11 «Sanità» pag. 5974 DECRETO n. 1602 del 22 febbraio 2002 DECRETO n. 1580 del 20 febbraio 2002 Autorizzazione lavoro part/time – dip. Agostini Giuseppe – Matr. 6500 pag. 5969 Dipendente Marando Domenico, partecipazione corso formazione – Gestione e valutazione dei sistemi integrati territoriali – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria pag. 5975 5866 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1603 del 22 febbraio 2002 DECRETO n. 1611 del 22 febbraio 2002 Struttura ausiliaria del Dipartimento n. 6 – Assegnazione dipendente regionale dott. Ilario Frajia in qualità di componente pag. 5976 Dipendente Trapani Annunziato – nato il 31/7/1937 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/8/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 5980 DECRETO n. 1604 del 22 febbraio 2002 Dipendente Regionale Stinà Francesco – Concessione nulla-osta proroga comando pag. 5976 DECRETO n. 1605 del 22 febbraio 2002 DECRETO n. 1697 del 25 febbraio 2002 Sig. Umberto Tarzia − Comando pag. 5981 DECRETO n. 1722 del 26 febbraio 2002 Dipendente Regionale Albanese Anna Teresa– Concessione nulla-osta comando pag. 5977 Dipendente Bruzzese Mario matricola 96750 – applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44 pag. 5982 DECRETO n. 1606 del 22 febbraio 2002 DECRETO n. 1723 del 26 febbraio 2002 Dipendente Barreca Angela – nata il 4/7/1937 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/ 8/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./ 1993 pag. 5977 Dipendente Coscarella Ettore matricola 20700 – applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44 pag. 5982 DECRETO n. 1724 del 26 febbraio 2002 DECRETO n. 1607 del 22 febbraio 2002 Dipendente Arturi Pietro – nato l’1/7/1937 -- Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/ 8/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./ 1993 pag. 5978 Dipendente Falvo Giovanni Battista matricola 289500 – applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44 pag. 5983 DECRETO n. 1725 del 26 febbraio 2002 DECRETO n. 1608 del 22 febbraio 2002 Dipendente Barillà Sebastiano Salvatore – nato l’11/6/1937 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/7/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993 pag. 5979 DECRETO n. 1609 del 22 febbraio 2002 Dipendente Pisani Ernesto – nato il 9/5/1937 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/ 6/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./ 1993 pag. 5979 Dipendente Pichilli Antonino matricola 648500 – Applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44 pag. 5983 DECRETO n. 1726 del 26 febbraio 2002 Dipendente Spatari Domenico matricola 783860 – applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44 pag. 5984 DECRETO n. 1727 del 26 febbraio 2002 Dipendente regionale Sig. Vincenzo Bruno – concessione nulla-osta proroga comando pag. 5985 DECRETO n. 1610 del 22 febbraio 2002 Dipendente Ventura Pietro – nato il 4/5/1937 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/ 6/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./ 1993 pag. 5980 DECRETO n. 1728 del 26 febbraio 2002 Dipendente Trapani Paolo matricola 818800 – applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44 pag. 5985 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DIPARTIMENTO N. 5 Urbanistica e Ambiente DECRETO n. 1729 del 26 febbraio 2002 Sig.ra Panucci Alessandra – Comando 5867 pag. 5986 DECRETO n. 1308 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1814 del 28 febbraio 2002 Struttura Speciale del Dipartimento n. 1 – nomina Capo Struttura – Dott. Antonio Carabetta pag. 5987 Legge regionale 3/95 Nulla-osta paesaggistico − Ambientale per i lavori di ripristino opere idrauliche e pulizia del torrente Beltrame. Comune di Soverato − Ditta Regione Calabria Dipartimento n. 6 LL.PP. ed Acque Settore 21 pag. 5993 DECRETO n. 1309 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1815 del 28 febbraio 2002 DECRETO n. 1816 del 28 febbraio 2002 Comune di Reggio Calabria − Ditta Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei R.S.U. nella Regione Calabria − Legge regionale 3/95. Nulla-Osta paesaggistico Ambientale per i lavori di costruzione dell’impianto di selezione R.S.U. e valorizzazione della raccolta differenziata di Reggio Calabria (variante localizzazione) pag. 5993 DR. Giovanni Luzzo – Integrazione Decreto n. 7859 dell’8/ 8/2001 pag. 5988 DECRETO n. 1310 dell’11 febbraio 2002 Dott. Pancrazio Melcore – Affidamento Responsabilità C.R.F.P. di Roccella Jonica pag. 5987 DECRETO n. 1817 del 28 febbraio 2002 Dipendenti Regionali – Sig. Rubino Giuseppe – Concessione nulla-osta comando pag. 5988 Valutazione Impatto Ambientale − Ente proponente Soc. S.I.T.E.L. S.p.A. − Comune di Pianopoli (CZ) Località «Baratta» − Centrale di Cogenerazione a ciclo combinato di 800 Mwe − Art. 6 L. 349 dell’8/7/86 − Allegato IV DPCM 27/12/88 pag. 5994 DECRETO n. 1337 del 12 febbraio 2002 DECRETO n. 1818 del 28 febbraio 2002 Assegnazione Struttura Speciale del Dipartimento n. 14 «Forestazione» – Sig. Carmine Nania pag. 5989 DECRETO n. 1819 del 28 febbraio 2002 Dott.ssa Franca Maria Grande – Comando pag. 5989 DIPARTIMENTO N. 10 Cultura − Istruzione Beni Culturali − Affari Sociali Politiche della Famiglia DECRETO n. 1499 del 18 febbraio 2002 DECRETO n. 1820 del 28 febbraio 2002 Rettifica decreti Comune di Lamezia Terme − Ditta Mazzei Salvatore − Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per cava in sanatoria in loc. «S. Sidero − Mendicino» pag. 5995 pag. 5990 L.R. n. 17/85 Piano Annuale 2000 – Attività di censimento e catalogazione bibliografica − Ricorso a lavoro interinale pag. 5997 DECRETO n. 1821 del 28 febbraio 2002 Dipendente Montagnese Francesco – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale pag. 5990 DIPARTIMENTO N. 11 Sanità DECRETO n. 1312 del 12 febbraio 2002 DECRETO n. 1822 del 28 febbraio 2002 Dipendente Tropeano Alfredo – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale pag. 5991 Erogazione in acconto alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Calabria della quota del F.S.R. 2002 parte corrente a destinazione indistinta mese di febbraio 2002 pag. 6004 5868 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1313 del 12 febbraio 2002 DECRETO n. 1616 del 22 febbraio 2002 Erogazione in acconto alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria della quota del F.S.R. 2002 parte corrente a destinazione indistinta mese di gennaio 2002 pag. 6005 Autorizzazione gestione provvisoria sede unica farmaceutica rurale del Comune di Marcedusa − Dott. Siciliani Maurizio pag. 6012 DECRETO n. 1488 del 15 febbraio 2002 Erogazione fondi ai Comuni della Calabria per il pagamento degli assegni integrativi giornalieri agli hanseniani per il 1° trimestre 2002 (Legge Regionale 1/90) pag. 6005 DECRETO n. 1489 del 15 febbraio 2002 Erogazione fondi ai Comuni della Calabria per il pagamento degli assegni giornalieri agli hanseniani per il 1° trimestre 2002 (Legge 126/80 e successive modificazioni ed integrazioni) pag. 6008 DECRETO n. 1617 del 22 febbraio 2002 Autorizzazione gestione provvisoria sede unica farmaceutica rurale del Comune di Belcastro − Dott.ssa Fulginiti Anna Maria pag. 6013 DECRETO n. 1618 del 22 febbraio 2002 Autorizzazione gestione provvisoria sede unica farmaceutica rurale del Comune di Motta S. Lucia − Dott.ssa Pedace Maria Concetta pag. 6014 DECRETO n. 1708 del 26 febbraio 2002 DECRETO n. 1495 del 15 febbraio 2002 Revoca numero di riconoscimento comunitario provvisorio 1451/M e concessione nuovo numero CEE di idoneità Macello «Euro Carni» srl con sede in C.da Gigliola − Strongoli Marina (KR) pag. 6010 Corso di formazione specifica in medicina generale biennio 2000/2002. Liquidazione compensi e spese ai componenti il gruppo di lavoro per il periodo 9/6/2001 − 29/12/2001 pag. 6014 DECRETO n. 1709 del 26 febbraio 2002 DECRETO n. 1612 del 22 febbraio 2002 Decreto Dirigente Generale n. 9979 del 17 ottobre 2001 − Rettifica indirizzo ubicazione locali 8a sede farmaceutica rurale del Comune di Rossano − Dott. Mascaro Carmine pag. 6010 DECRETO n. 1613 del 22 febbraio 2002 Riconoscimento trasferimento farmacia rurale del comune di Caloveto dalla Dott.ssa De Capua Letizia al Dott. Falcone Alfonso pag. 6010 DECRETO n. 1614 del 22 febbraio 2002 Corsi di formazione specifica in medicina generale − Liquidazione lavoro straordinario al personale in servizio presso il Settore n. 41 preposto all’espletamento dei Corsi − Periodo ottobre/dicembre 2001 pag. 6017 DECRETO n. 1710 del 26 febbraio 2002 Corso di formazione specifica in medicina generale biennio 2001/2003 − Nomina Coordinatori e costituzione gruppo di verifica delle attività pratiche pag. 6019 DECRETO n. 1711 del 26 febbraio 2002 Riconoscimento trasferimento farmacia di San Giovanni di Gerace dalla Dott.ssa Diano Carmelina al Dott. Scopacasa Domenico pag. 6011 Corso di formazione specifica in medicina generale biennio 2000/2002 − Riammissione alla frequenza Dott.ssa Masci Carmela pag. 6019 DECRETO n. 1615 del 22 febbraio 2002 DECRETO n. 1712 del 26 febbraio 2002 Riconoscimento trasferimento farmacia rurale del Comune di Gagliato dalla Dott.ssa Longo Consiglia al Dott. Vitale Graziano Teodoro pag. 6012 Corso di formazione specifica in medicina generale biennio 2000/2002 − Riammissione alla frequenza Dott.ssa Orlando Paola pag. 6020 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5869 DECRETO n. 1713 del 26 febbraio 2002 DECRETO n. 12560 del 29 novembre 2001 Corso di formazione specifica in medicina generale biennio 2000/2002 − Riammissione alla frequenza Dott.ssaLe Rose Serafina pag. 6020 Liquidazione della spesa di L. 28.796.070 (C 14.871,93) a titolo di gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio alla Commissione d’esame prevista dall’art. 5 della legge 264/ 1991 pag. 6045 DECRETO n. 1714 del 26 febbraio 2002 Corso di formazione specifica in Medicina Generale biennio 2000/2002 − Liquidazione mensilità di novembre/dicembre 2001 ai medici corsisti pag. 6021 DECRETO n. 1716 del 26 febbraio 2002 Associazione tra Professionisti denominata «Studio Medico Polispecialistico Arintha di Crivaro & C.» − Revoca autorizzazione apertura ambulatorio di Fisioterapia e Medicina Estetica nei locali siti in Rende (CS) alla Via Busento n. 9 pag. 6040 DECRETO n. 12660 del 3 dicembre 2001 Impegno della somma di L. 4.000.000.000 (C 2.065.827,60) sul capitolo 2222106 dell’esercizio 2001 per interventi finanziari a favore delle Aziende di trasporto pubblico locale relativi alla compensazione dei minori introiti derivanti dal trasporto gratuito di determinate categorie di cittadini (L.R. 7 agosto 1999 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni) pag. 6046 DECRETO n. 12661 del 3 dicembre 2001 DECRETO n. 1717 del 26 febbraio 2002 Graduatoria regionale per l’attribuzione incarichi di Continuità Assistenziale − Art. 49 comma 8 DPR 270/00 − Trasferimenti − rettifica Decreto n. 14480 del 18/12/01 pubblicato sul BUR n. 1 del 16/1/2002 − D.ssa Musolino Antonia n. 18/ 6/62 pag. 6040 DECRETO n. 1718 del 26 febbraio 2002 Graduatoria definitiva di Medicina Generale di base, Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi valevole per l’anno 2001 − Rettifica posizione di merito Dott. Bevacqua Maria Gabriella, Geranio Daniela e Pirillo Pietro Alfonso pag. 6040 DIPARTIMENTO N. 12 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro DECRETO n. 1576 del 20 febbraio 2002 Presa d’atto attività di Formazione professionale libera ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 18/85. Azienda pratic @ Amente di Antonio Loddo − Reggio Calabria pag. 6042 Impegno somma di L. 30.975.000.000 (C 15.997.252,45) sul capitolo 2222118 dell’esercizio 2001 per trasferimento a Trenitalia S.p.a. delle risorse necessarie ad assicurare l’esercizio dei servizi ferroviari di cui all’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000 tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 422/97, ed affidati con decreto dirigenziale 21 giugno 2001 n. 5938 pag. 6047 DECRETO n. 12662 del 3 dicembre 2001 Impegno di spesa della somma di L. 180.000.000 (C 92.962,24) sul capitolo n. 2222115 del bilancio di previsione 2001 a favore della CAL Consulting Srl pag. 6047 DECRETO n. 13061 del 5 dicembre 2001 Sistemazione debito a favore del Servizio Riscossione Tributi di Catanzaro da parte dell’Impresa individuale Parise Antonio da Cosenza pag. 6048 DECRETO n. 13063 del 5 dicembre 2001 DIPARTIMENTO N. 13 Trasporti Saldo debito a favore della Società Ktesios con sede a Roma da parte dell’Impresa individuale Docimo Giuseppe da Rose pag. 6049 DECRETO n. 12348 del 28 novembre 2001 DECRETO n. 13200 del 6 dicembre 2001 Costituzione del Comitato di verifica e di monitoraggio di cui all’art. 10 dell’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000, tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 422/1997 pag. 6044 Impegno della somma di L. 520.584.891 (C 268.859,66) sul capitolo 2321214 dell’esercizio 2001 per interventi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilità ciclistica (Legge 19/10/1998, n. 366 e art. 5, comma 10 L.R. 28/8/2000, n. 14) pag. 6050 5870 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 14365 del 17 dicembre 2001 DECRETO n. 14371 del 17 dicembre 2001 Autolinee: a) Bocchigliero-Cariati-Rossano con diramazioni per Campana, Scala Coeli e Terravecchia; b) Mandatoriccio-Bocchigliero-Camigliatello Silano-Cosenza con diramazione per Campana ed arretramento a Cariati. Modificazioni di esercizio. Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone (P.IVA 02289760791) pag. 6050 Autolinee: a) Crotone-Campodenaro-CamigliatelloCosenza con diramazione per Cerenzia; b) S. Giovanni in Fiore-Calusia-Cotronei con diramazione per Campodenaro; c) San Giovanni in Fiore-Cerenzia-Crotone con diramazioni per Castelsilano, Caccuri, Altilia e S. Severina; d) SersaleMesoraca-Crotone con prolungamento a Buturo; e) CarfizziStrongoli-Torre Melissa-Cirò Superiore con diramazioni per Cirò Marina, Melissa e Chiusi di Melissa; f) Belvedere Spinello-Carpentieri-Crotone con diramazione per Campodenaro; g) Pallagorio-Torrepasso-Cirò Marina-Torre MelissaCrotone con diramazioni per Umbriatico e Stazione F.S. di Strongoli; h) Strongoli-Bucchi-Crotone con diramazioni per Stazione F.S. di Strongoli e Zuccherificio di Strongoli; i) Savelli-Campana-Mandatoriccio-Rossano; l) Bocchigliero-Caloveto-Mirto-Rossano; m) Botricello-S. Leonardo di CutroIsola Capo Rizzuto-Crotone-Passovecchio con diramazioni per Le Castella e Capo Rizzuto; n) Zinga-Casabona-Rocca di Neto-Topanello-Crotone; o) San Leonardo di Cutro-CutroCrotone-Passovecchio. Modificazioni di esercizio – Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone (P.IVA 02289760791) pag. 6056 DECRETO n. 14366 del 17 dicembre 2001 Autolinea: Pietrapaola-Scalo F.S. di Pietrapaola-Cariati Marina con diramazione per Camigliano. Modificazioni di esercizio ed istituzione fermata a bivio San Morello. Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone. (P.IVA 02289760791) pag. 6051 DECRETO n. 14367 del 17 dicembre 2001 Autolinea Longobucco-Corigliano Calabro con diramazioni per Caloveto, Crosia, Rossano e Schiavonea. Rettifica errore materiale delibera Giunta regionale n. 4996 del 16 ottobre 2001. Impresa Autolinee Scura Srl con sede in Corigliano Calabro (CS). P.IVA 00120470786 pag. 6052 DECRETO n. 14368 del 17 dicembre 2001 Autolinea San Morello-Bivio San Morello-Cariati-Bocchigliero con diramazioni per Scala Coeli e Campana. Spostamento del capolinea d’arrivo da Piazza del Popolo all’Hotel Renzini. Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone. (P.IVA 02289760791) pag. 6053 DECRETO n. 14369 del 17 dicembre 2001 Autolinea stagionale estiva Sellia Superiore-Crichi-Lido Omomorto-Sellia Marina. Presa d’atto effettuazione della diramazione per Simeri. Ferrovie della Calabria a r.l. con sede a Catanzaro. (P.IVA 02355890795) pag. 6054 DECRETO n. 14370 del 17 dicembre 2001 Legge 19 ottobre 1998 n. 366 – «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica» – Comune di Spezzano Piccolo – Progetto: «Percorso ciclabile turistico integrato». Rettifica Decreto Dirigenziale n. 8906 del 19/9/2001 pag. 6055 DECRETO n. 14540 del 19 dicembre 2001 Impegno della somma di L. 70.000.000 (C 36.151,98) sul capitolo 2222115 dell’esercizio 2001 «Spese per la razionalizzazione e lo sviluppo del Sistema Regionale dei Trasporti (L.R. 7 agosto 1999, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni)» pag. 6059 DECRETO n. 14554 del 19 dicembre 2001 Impegno somma di L. 29.500.000 (pari a C 15.235,48) sul capitolo 2222118 dell’esercizio 2001 per spese di funzionamento in ordine all’esercizio delle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale ai sensi degli artt. 9 e 12 del decreto legislativo 422/97 e successive modificazioni e del DPCM 16 novembre 2000 pag. 6060 DECRETO n. 14555 del 19 dicembre 2001 Impegno somma di L. 21.275.937.500 (pari a C 10.988.104,71) sul capitolo 2222119 dell’esercizio 2001 per trasferimento a Ferrovie della Calabria Srl delle risorse necessarie ad assicurare l’esercizio dei servizi di cui all’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000 tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 422/97, ed affidati con decreto dirigenziale 6 luglio 2001 n. 6561, nonché per spese di funzionamento pag. 6061 DECRETO n. 14556 del 19 dicembre 2001 DECRETO n. 13062 del 5 dicembre 2001 Saldo debito a favore della Società Ktesios con sede a Roma da parte della Cersosimo Srl già società Cersosimo Serafino r.l. da Rota Greca pag. 6055 Impegno di spesa di L. 8.000.000.000 (C 4.131.655,19) sul capitolo n. 2222120 inerente l’anno 2001. «Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locale per l’anno 2001» pag. 6062 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5871 DECRETO n. 14557 del 19 dicembre 2001 DECRETO n. 921 del 29 gennaio 2002 Impegno di spesa di L. 500.000.000 (C 258.228,45) sul capitolo n. 2222121 anno 2001 «Spese per l’aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti, L.R. n. 23/1999» pag. 6062 Trasferimento a Trenitalia S.p.A. delle risorse necessarie ad assicurare l’esercizio dei servizi ferroviari di cui all’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000 tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 422/97, ed affidati con decreto dirigenziale 21 giugno 2001, n. 5938. Liquidazione della quarta trimestralità del 2001 pag. 6073 DECRETO n. 23 del 7 gennaio 2002 Concessione autolinea biregionale di Gran Turismo Catania-Camigliatello Silano-Lorica, già di concessione statale, all’Azienda Etna Trasporti S.p.A. con sede a Catania (P.IVA 00121700876) pag. 6063 DECRETO n. 24 del 7 gennaio 2002 Autolinee: a) Locri-Monasterace Marina-SoveratoCatanzaro; b) S. Andrea dello Ionio-Soverato-Catanzaro, con diramazioni per Lido di S. Andrea e Ospedale di Soverato; c) Guardavalle-Guardavalle Marina-Soverato-Catanzaro. Modificazioni di esercizio. Azienda Autolinee Federico S.p.A. con sede a Reggio Calabria (P.IVA 00110820800) pag. 6064 DECRETO n. 922 del 29 gennaio 2002 Decreto dirigenziale n. 12348 del 28 novembre 2001 avente per oggetto «Costituzione del Comitato di verifica e di monitoraggio di cui all’art. 10 dell’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000, tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 422/1997». Correzione di errore materiale pag. 6074 DIPARTIMENTO N. 14 Forestazione DECRETO n. 25 del 7 gennaio 2002 Autolinee: a) Locri-Soverato-Catanzaro; b) Mangiatorella-Stilo-Locri con diramazioni per Bivongi e Monasterace. Istituzione del prolungamento all’Università di Arcavacata di Rende dell’autolinea Locri-Soverato-Catanzaro e contestuali modificazioni di esercizio. Azienda Autolinea Federico S.p.A. con sede a Reggio Calabria (P.IVA 00110820800) pag. 6066 DECRETO n. 26 del 7 gennaio 2002 Autolinee: San Leonardo di Cutro-Crotone-Passovecchio; Crotone-Cutro-Catanzaro con diramazione per Sellia Marina; e Crotone-Isola Capo Rizzuto-Catanzaro Lido-Catanzaro-Aeroporto di Lamezia Terme con diramazione per Stazione F.S. di Lamezia Terme. Modificazioni di esercizio Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone (P.IVA 02289760791) pag. 6069 DECRETO n. 110 dell’11 gennaio 2002 VC01 – Cabinovia a collegamento temporaneo «Tasso (1368) – Monte Curcio (1766)» nel comune di Spezzano della Sila (CS), località Camigliatello. Approvazione del Regolamento d’esercizio ed autorizzazione per l’apertura al pubblico esercizio pag. 6071 DECRETO n. 1491 del 15 febbraio 2002 Programma operativo regionale (POR) − Complemento di Programmazione − Misura 1.5 «Sistemi Naturali» − Commissione Programmazione. Modifica ed integrazione Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 14 − Forestazione n. 14629 del 21 dicembre 2001 pag. 6075 DIPARTIMENTO N. 15 Delegazione di Roma e Servizi Sociali DECRETO n. 15067 del 31 dicembre 2001 Fondo Nazionale per le politiche sociali destinati alle attività inerenti la prevenzione, l’assistenza ed il recupero terapeutico dei minori vittime di reati di sfruttamento ed abuso sessuale (art. 17, comma 2, della legge 3/8/1998 n. 269). Impegno fondi pag. 6075 DECRETO n. 15068 del 31 dicembre 2001 Pagamento dei servizi residenziali e semi res. a favore di minori, affido, ospiti case fam., ist. educativo. Gruppi app. − donne ed adulti in difficoltà etc. pag. 6076 DECRETO n. 920 del 29 gennaio 2002 Trasferimento a Ferrovie della Calabria Srl delle risorse necessarie ad assicurare l’esercizio dei servizi di cui all’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000 tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 422/97, ed affidati con decreto dirigenziale 6 luglio 2001 n. 6561 – Liquidazione della quarta trimestralità del 2001 pag. 6072 DECRETO n. 15069 del 31 dicembre 2001 Fondo Nazionale per le politiche sociali destinati alle attività inerenti la prevenzione, l’assistenza ed il recupero terapeutico dei minori vittime di reati di sfruttamento ed abuso sessuale (art. 80, comma 15, legge 23/12/2000 n. 388). Impegno fondi pag. 6076 5872 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 108 dell’11/1/2002. DECRETO n. 1706 del 26 febbraio 2002 Legge 11/8/1991 n. 266 (Legge-Quadro sul Volontariato). Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1995 (norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato). Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato dell’Associazione «Centro Sociale Anziani» con sede in Cinquefrondi pag. 6077 Casa di Riposo «Serena ex-ONPI di San Lucido» − Nomina Commissione Tecnico-Amministrativa − L.R. n. 5/87 pag. 6084 AVVOCATURA REGIONALE DECRETO n. 903 del 28 gennaio 2002 Autorizzazione al funzionamento ed iscrizione all’Albo regionale della struttura per donne in difficoltà «Mago Merlino» con sede in Lamezia Terme, C/da Carrà Cosentino, 290(L.R. n. 5/87) pag. 6078 DECRETO n. 975 del 30 gennaio 2002 Legge regionale 19 aprile 1995 n. 18. Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione nel registro Regionale del Volontariato dell’Associazione «A.F.A. Centro R.E.U.L. Sezione F.I.A.D.D.A. della Locride», con sede in Bianco (RC), Organizzazione aderente alla FIADDA − Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi pag. 6079 DECRETO n. 1108 dell’1 febbraio 2002 Fondo regionale Socio-assistenziale di cui alla L.R. 26/1/ 1987, n. 5 − Liquidazione contributo-retta all’Istituto «Gesù Bambino» con sede in Cirò pag. 6080 DECRETO n. 1619 del 22 febbraio 2002 «Concessione contributo al comune di Luzzi ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, lettera q, Legge 5/2/92, n.104» pag. 6081 DECRETO n. 1073 dell’1 febbraio 2002 CT n. 3727/1993 – Tribunale di Catanzaro – Atto di pignoramento presso terzi: Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Jonico Meridionale in persona del presidente e legale rappresentante p.t. ing. Giuseppe Caminiti (Dipartimento Forestazione) c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione all’esecuzione – Nomina di un difensore: conferimento incarico all’Avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura Regionale pag. 6086 DECRETO n. 1074 dell’1 febbraio 2002 CT n. 2961/89 – Tribunale di Catanzaro – Atto di pignoramento presso terzi: Consorzio di Bonifica di Caulonia in persona del presidente e legale rappresentante p.t. sig. Paolo Asciutti (Dipartimento Forestazione) c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione all’esecuzione – Nomina di un difensore: conferimento incarico all’Avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura Regionale pag. 6086 DECRETO n. 1080 dell’1 febbraio 2002 CT n. 329/00 – Corte Suprema di Cassazione – Ricorso – Ditta Zuppelli Giulietta c/Regione Calabria – Sentenza n. 14/01 del 2/2/01. Determinazione di proposizione di ricorso nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Benito Spanti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6087 DECRETO n. 1081 dell’1 febbraio 2002 DECRETO n. 1620 del 22 febbraio 2002 «Concessione contributo ai sensi dell’art. 80, comma 14,Legge 23/12/2000, n. 388» pag. 6082 CT n. 330/00 – Corte Suprema di Cassazione – Ricorso – Impresa Zappia Giuseppe c/Regione Calabria – Sentenza n. 13/01 del 2/2/01. Determinazione di proposizione di ricorso nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Benito Spanti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6087 DECRETO n. 1694 del 25 febbraio 2002 DECRETO n. 1083 dell’1 febbraio 2002 Legge regionale 19 aprile 1995 n. 18. Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione nel registro Regionale del Volontariato dell’organizzazione «Associazione per il Bambino in Ospedale» (A.B.I.O.), sede diCosenza con sede legale in Montalto Uffugo pag. 6083 CT n. provv. 133/02 – Ricorso al Tribunale civile di Cosenza, Sezione Lavoro – Marasco Domenico c/Regione Calabria ed altri. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali). Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 6088 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5873 DECRETO n. 1084 dell’1 febbraio 2002 DECRETO n. 1115 del 5 febbraio 2002 CT n. provv. 131/02 – Ricorso al Tribunale civile di Cosenza, Sezione Lavoro – Palermo Mauro c/Regione Calabria ed altri. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali). Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 6088 CT n. 451/99 – Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione staccata di Reggio Calabria – Ricorso – Trungadi Rocco c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6091 DECRETO n. 1085 dell’1 febbraio 2002 DECRETO n. 1135 del 5 febbraio 2002 CT n. 54/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Riccelli Maria c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili pag. 6089 CT n. 706/01 – Ricorso promosso da De Grazia Alfredo c/Regione Calabria e Azienda sanitaria locale n. 6 di Lamezia Terme. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale, con delega e domiciliazione esterna all’Avv. Antonio Rocco pag. 6091 DECRETO n. 1086 dell’1 febbraio 2002 CT n. 3/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Gualtieri Vincenzina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili pag. 6089 DECRETO n. 1136 del 5 febbraio 2002 Cont. n. 4761/93 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorso – Caroleo Rosaria c/Regione Calabria + 1 – Sostituzione Avv. Bernardo Bordino con l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale pag. 6092 DECRETO n. 1137 del 5 febbraio 2002 DECRETO n. 1087 dell’1 febbraio 2002 CT n. 10/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Gaglianese Adele c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili pag. 6090 Cont. n. 3451/94 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorso – Coop. Agro Turistica Japigia c/Regione Calabria + 1 – Sostituzione Avv. Bernardo Bordino con l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale pag. 6092 DECRETO n. 1138 del 5 febbraio 2002 DECRETO n. 1089 dell’1 febbraio 2002 CT n. 2277/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Scigliano Cataldo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella pag. 6090 DECRETO n. 1167 dell’1 febbraio 2002 CT n. 122/02 – Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro – Pertusola Sud c/Commissario Delegato per l’Emergenza nel Settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani della Regione Calabria, il Ministero dell’Interno, nonché nei confronti della Regione Calabria ed altro – Determinazione per la costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 6090 Cont. n. 39/94 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorso – Comune di Zungri c/Regione Calabria + 1 – Sostituzione Avv. Bernardo Bordino con l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale pag. 6093 DECRETO n. 1139 del 5 febbraio 2002 Cont. n. 202/94 – Tribunale Civile di Catanzaro – FOR SUD c/Regione Calabria – Sostituzione Avv. Bernardo Bordino con l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale pag. 6093 DECRETO n. 1140 del 5 febbraio 2002 Cont. n. 5363/93 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorso – Comune di Stalettı̀ c/Regione Calabria – Sostituzione Avv. Bernardo Bordino con l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale pag. 6093 5874 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1141 del 5 febbraio 2002 DECRETO n. 1214 del 6 febbraio 2002 CT n. 58/2002 – Corte di Appello di Catanzaro – Lorelli Prof. Avv. Quirino c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 6094 CT n. 1670/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Guzzo Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella pag. 6097 DECRETO n. 1208 del 6 febbraio 2002 CT n. 85/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Mannella Giovanni c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili pag. 6094 DECRETO n. 1209 del 6 febbraio 2002 CT n. 86/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Fodero Rosina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili pag. 6094 DECRETO n. 1210 del 6 febbraio 2002 CT n. 115/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Sinopoli Ultima Rosa + altri in qualità di eredi di Greto Giuseppe c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili pag. 6095 DECRETO n. 1211 del 6 febbraio 2002 CT n. 116/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Peta Maria c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili pag. 6095 DECRETO n. 1212 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1215 del 6 febbraio 2002 CT n. 1507/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Ritacco Ugo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella pag. 6097 DECRETO n. 1217 del 6 febbraio 2002 CT n. 1671/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Amato Luigi c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella pag. 6098 DECRETO n. 1218 del 6 febbraio 2002 CT n. 2871/01 – Ricorso al TAR Calabria – Catanzaro − Gatto Mariarosaria c/Regione Calabria (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Massimiliano Manna pag. 6098 DECRETO n. 1219 del 6 febbraio 2002 CT n. 2125/01 – Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Ditta Neri Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella pag. 6099 DECRETO n. 1220 del 6 febbraio 2002 Cont. n. 1009/01 – Integrazione D.D.G. n. 6537 del 6/7/2001 avente ad oggetto: «Ricorso dinanzi al Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro – Rachele Maratia c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura Regionale» pag. 6096 CT n. 79/2002 – Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro – Megashop srl c/Regione Calabria, la Conferenza di servizi indetta dal Comune di Belvedere Marittimo nonché nei confronti del medesimo Comune di Belvedere Marittimo – Determinazione per la costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 6099 DECRETO n. 1213 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1221 del 6 febbraio 2002 CT n. 1890/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – De Paola Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella pag. 6096 CT n. 160/2002 – Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro – Maluccio Saveria ed altri c/Regione Calabria ed altro – Determinazione per la costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 6099 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5875 DECRETO n. 1222 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1230 del 6 febbraio 2002 Liquidazione coatta della FISSORE Co. Srl – Insinuazione tardiva nel passivo fallimentare da parte della Regione Calabria – Conferma dell’incarico all’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura Regionale pag. 6100 CT n. 2739/01 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Paola – Sezione Lavoro – Maria Piccolillo c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali). Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Giuseppina Maletta pag. 6103 DECRETO n. 1223 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1231 del 6 febbraio 2002 CT n. 708/98 – Tribunale di Catanzaro – Pignoramento presso terzi «Pubblikompass» spa/Regione Calabria – Determinazione di proposizione opposizione all’esecuzione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico pag. 6100 CT n. 80/02 – Giudice di Pace di Cirò – Atto di citazione proposto da Colucci Michele c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore con delega e domiciliazione esterna – Conferimento incarico all’Avv. Massimiliano Manna pag. 6104 DECRETO n. 1224 del 6 febbraio 2002 CT n. 988/2000 – Tribunale di Catanzaro G.E. – Accertamento obbligo del terzo – Zito Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensori – Conferimento incarico agli avv.ti Dianora de Nobili e Domenico Gullo pag. 6101 DECRETO n. 1232 del 6 febbraio 2002 CT n. 1082/91 – Tribunale civile di Locri – Atto di citazione in appello – Messineo Domenica c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6104 DECRETO n. 1225 del 6 febbraio 2002 Cont. n. 3608/95 – T.A.R. Calabria di Reggio Calabria – Sentenza n. 1091/2001 sul ricorso n. 805/1995, proposto dal sig. Grio Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di proporre appello al Consiglio di Stato e nomina difensore – Conferimento incarico all’Avvocatura Generale dello Stato pag. 6101 DECRETO n. 1226 del 6 febbraio 2002 Cont. n. 797/94 – Tribunale Civile di Catanzaro – Comune di Simeri Crichi c/Regione Calabria – Sostituzione Avv. Giorgio Rotella con l’Avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura Regionale pag. 6102 DECRETO n. 1228 del 6 febbraio 2002 CT n. 2728/01 – Giudice di Pace di Santa Severina – Atto di citazione proposto da Drammis Giuseppe c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Massimiliano Manna, con delega e domiciliazione esterna pag. 6102 DECRETO n. 1233 del 6 febbraio 2002 CT n. 2335/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Criaco Salvatore nonché Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6105 DECRETO n. 1234 del 6 febbraio 2002 CT n. 2425/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Maviglia Santoro nonché Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6105 DECRETO n. 1235 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1229 del 6 febbraio 2002 CT n. 2701/01 – Giudice di Pace di Catanzaro – Atto di citazione proposto da Corigliano Luigina c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 6103 CT n. 2424/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Sicari Domenico nonché Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6106 5876 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1236 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1242 del 6 febbraio 2002 CT n. 2423/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Marti Santo nonché Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6106 CT n. 2418/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Priolo Salvatore Vincenzo nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6109 DECRETO n. 1237 del 6 febbraio 2002 CT n. 2796/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – Piscioneri Alfredo c/Regione Calabria, INPS, Ministero del Tesoro e Ministero dell’Interno – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6107 DECRETO n. 1243 del 6 febbraio 2002 CT n. 2332/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Mollica Arcangelo nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6110 DECRETO n. 1244 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1238 del 6 febbraio 2002 CT n. 2865/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Costa Carmela c/INPS, Ministero del Tesoro e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6107 CT n. 2330/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Versaci Bruno nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6110 DECRETO n. 1239 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1245 del 6 febbraio 2002 CT n. 2797/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – Ieraci Immacolata c/Regione Calabria, Ministero dell’Interno, INPS e Ministero del Tesoro – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6108 CT n. 2329/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Priolo Armando nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6111 DECRETO n. 1240 del 6 febbraio 2002 CT n. 2417/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Trapani Annunziato nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6108 DECRETO n. 1246 del 6 febbraio 2002 CT n. 2426/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Maviglia Leopoldo nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6111 DECRETO n. 1247 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1241 del 6 febbraio 2002 CT n. 2419/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Modaffari Carmelo nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6109 CT n. 14/02 provv. – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Falzea Roberto nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6112 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5877 DECRETO n. 1248 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1285 dell’11 febbraio 2002 CT n. 15/02 provv. – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Tallarita Mario nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6112 CT n. 783/00 – Ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione proposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza n. 4/2001 del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore, nella persona del Dirigente Generale dell’Avvocatura Regionale pag. 6115 DECRETO n. 1286 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1249 del 6 febbraio 2002 CT n. 16/02 provv. – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Romeo Giuseppa nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6113 DECRETO n. 1250 del 6 febbraio 2002 CT n. 64/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Borgese Renata c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6113 CT n. 782/00 – Ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione proposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza n. 5/2001 del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore, nella persona del Dirigente Generale dell’Avvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO n. 1287 dell’11 febbraio 2002 CT n. 89/02 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Carbone Caterina c/Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6116 DECRETO n. 1288 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1271 dell’8 febbraio 2002 CT n. 153/02 – Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Reggio Calabria – Ricorso – Gorassini Attilio c/Comune di Reggio Calabria, Regione Calabria e nei confronti della CRISFER Srl. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6114 CT n. 90/02 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Saluzzo Giacomo c/Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6117 DECRETO n. 1289 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1283 dell’11 febbraio 2002 CT n. 1571/98 – Ricorso in appello dinanzi il Consiglio di Stato proposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza n. 2206/2001 del T.A.R. Calabria – Sezione Catanzaro – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore, nella persona del Dirigente Generale dell’Avvocatura Regionale pag. 6114 CT n. 49/02 provv. – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – Mendola Vincenzo c/Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6117 DECRETO n. 1290 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1284 dell’11 febbraio 2002 CT n. 1572/98 – Ricorso in appello dinanzi il Consiglio di Stato proposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza n. 2206/2001 del T.A.R. Calabria – Sezione Catanzaro – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore, nella persona del Dirigente Generale dell’Avvocatura Regionale pag. 6115 CT n. 50/02 provv. – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – De Leonardis Maria c/Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6117 5878 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1291 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1297 dell’11 febbraio 2002 CT n. 103/02 provv. – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – Lioi Maria c/Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, Regione Calabria e INPS. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6118 CT n. 51/02 provv. – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – Romeo Teresa c/Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6121 DECRETO n. 1292 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1298 dell’11 febbraio 2002 CT n. 2661/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – Mazzone Roberta c/Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, Regione Calabria e INPS. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6118 CT n. 69/02 provv. – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – Pensabene Elena c/Ministero dell’Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6121 DECRETO n. 1293 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1299 dell’11 febbraio 2002 CT n. 2664/01 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – Ricorso – Rosato Filomena c/Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6119 CT n. 68/02 provv. – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – Capogreco Rosina c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6122 DECRETO n. 1300 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1294 dell’11 febbraio 2002 CT n. 2760/01 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – Ricorso – Mosca Maria Assunta c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6119 CT n. 18/02 – Tribunale di Locri – Atto di citazione per chiamata in garanzia – Consorzio di Bonifica Versante Calabro Jonico Meridionale c/Barbaro Giuseppe nonché contro la Regione Calabria. Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6122 DECRETO n. 1301 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1295 dell’11 febbraio 2002 CT n. 2759/01 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – Ricorso – Foti Cosimo c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6120 CT n. 19/02 – Tribunale di Locri – Atto di citazione per chiamata in garanzia – Consorzio di Bonifica Versante Calabro Jonico Meridionale c/Perre Francesco nonché contro la Regione Calabria. Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6123 DECRETO n. 1296 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1302 dell’11 febbraio 2002 CT n. 104/02 provv. – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – Spadola Rocco c/Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6120 CT n. 222/88 – Corte d’Appello di Reggio Calabria – Appello – sentenza n. 523/01 del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Stralcio – Ditta Pustorino Salvatore Snc c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6123 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5879 DECRETO n. 1303 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1320 del 12 febbraio 2002 CT n. 54/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Vocaturo Anna c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili pag. 6124 CT n. 163/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Risanato Maria + altri c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6127 DECRETO n. 1304 dell’11 febbraio 2002 DECRETO n. 1321 del 12 febbraio 2002 CT n. 78/02 – Ricorso al T.A.R. Calabria – Catanzaro – Srl Autolinee La Valle c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale pag. 6124 CT n. 227/02 – TAR della Calabria – Catanzaro – Edil Sud srl c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Italia Torchia del Foro di Catanzaro pag. 6128 DECRETO n. 1305 dell’11 febbraio 2002 CT n. 2457/2001 – Atto di citazione proposto avanti al Tribunale di Torino dalla società Sampef Srl – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore – Conferimento dell’incarico all’Avv. Enrico Ventrice dell’Avvocatura regionale e all’Avv. Sonia Talladira del foro di Torino quale procuratrice e domiciliataria pag. 6125 DECRETO n. 1322 del 12 febbraio 2002 CT n. 61/2002 pv. – Tribunale di Catanzaro – D.I. n. 1005/01 – Bagnato Francesca c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo pag. 6128 DECRETO n. 1323 del 12 febbraio 2002 DECRETO n. 1306 dell’11 febbraio 2002 CT n. 652/87 – Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1022/2001 pronunciata nella causa Francesco avv. Tiani c/Regione Calabria. Determinazione di proporre appello e nomina del difensore – Conferimento incarico all’Avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura Regionale pag. 6125 CT n. 158/02 – Ricorso al TAR Catanzaro – Comune di Catanzaro/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo pag. 6129 DECRETO n. 1324 del 12 febbraio 2002 DECRETO n. 1317 del 12 febbraio 2002 CT n. 85/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Giovanni Ventrelli c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6126 CT n. 162/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari − Sezione Lavoro – Antonio Farina c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6129 DECRETO n. 1325 del 12 febbraio 2002 DECRETO n. 1318 del 12 febbraio 2002 CT n. 84/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Russo Annina c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6126 DECRETO n. 1319 del 12 febbraio 2002 CT n. 87/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Antonietta Madeo c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6127 CT n. 2666/2001 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Amelia Chiappetta c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6130 DECRETO n. 1326 del 12 febbraio 2002 CT n. 2817/2001 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Angelo Ragusa c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6130 5880 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1327 del 12 febbraio 2002 DECRETO n. 1389 del 15 febbraio 2002 CT n. 2667/2001 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Antonio Berlingieri c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6131 CT n. 2402/01 – Tribunale di Locri – Atto di opposizione al D.I. n. 127/01 – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Mollica Rosario e con chiamata in garanzia per la Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6134 DECRETO n. 1328 del 12 febbraio 2002 DECRETO n. 1390 del 15 febbraio 2002 CT n. 2668/2001 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Altomare Adelina c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6131 CT n. 2339/01 – Tribunale di Locri – Atto di opposizione al D.I. n. 98/01 – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Giorgi Giovanni e con chiamata in garanzia per la Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6135 DECRETO n. 1329 del 12 febbraio 2002 CT n. 86/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Caruso Salvatore c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6132 DECRETO n. 1391 del 15 febbraio 2002 CT n. 2432/01 – Tribunale di Locri – Atto di opposizione al D.I. n. 95/01 – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Criaco Bruno e con chiamata in garanzia per la Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6135 DECRETO n. 1386 del 15 febbraio 2002 CT n. 2331/01 – Tribunale di Locri – Atto di opposizione al D.I. n. 70/01 – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Morabito Salvatore e con chiamata in garanzia per la Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6133 DECRETO n. 1392 del 15 febbraio 2002 CT n. 2406/01 – Tribunale di Locri – Atto di opposizione al D.I. n. 150/01 – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Sansotta Rocco e con chiamata in garanzia per la Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6136 DECRETO n. 1387 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1393 del 15 febbraio 2002 CT n. 2678/01 – Tribunale di Locri – Atto di opposizione al D.I. n. 131/01 – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Morabito Alberto e con chiamata in garanzia per la Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6133 CT n. 2414/01 – Tribunale di Locri – Atto di opposizione al D.I. n. 130/01 – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Modafferi Sebastiano e con chiamata in garanzia per la Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6136 DECRETO n. 1388 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1394 del 15 febbraio 2002 CT n. 2413/01 – Tribunale di Locri – Atto di opposizione al D.I. n. 132/01 – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Mazzitelli Giovanni e con chiamata in garanzia per la Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6134 CT n. 2401/01 – Tribunale di Locri – Atto di opposizione al D.I. n. 129/01 – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Stilo Francesco e con chiamata in garanzia per la Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6137 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5881 DECRETO n. 1395 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1401 del 15 febbraio 2002 CT n. 2340/01 – Tribunale di Locri – Atto di opposizione al D.I. n. 78/01 – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Criaco Francesco e con chiamata in garanzia per la Regione Calabria – Determinazione di proposizione di opposizione nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Sandro Boccucci dell’Avvocatura regionale pag. 6137 CT n. 150/02 provv. – Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione staccata di Reggio Calabria – Ricorso – Caccamo Vittoria c/Regione Calabria nonché contro Comune di Melito P.S. ed il sig. Greco Giacomo n.q. di Commissario regionale ad acta – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6140 DECRETO n. 1396 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1402 del 15 febbraio 2002 CT n. 2803/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Raso Maria Rosa c/INPS, Ministero del Tesoro e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Maria Elena Mancuso dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6138 CT n. 64/02 provv. – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Donato Carmela Milena c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore. Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6141 DECRETO n. 1397 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1403 del 15 febbraio 2002 CT n. 2631/98 – Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro – Ricorso – Molinari Lina c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6138 CT n. 106/2002 provv. – Tribunale di Locri – Ricorso – Sig. Raspa Cosimo c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore. Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale elettivamente domiciliata in Locri, alla via Tevere, n. 36, presso lo studio dell’avv. Anna Rita Pancallo pag. 6141 DECRETO n. 1398 del 15 febbraio 2002 CT n. 4889/95 – Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Catanzaro – Ricorso – Linardi Giancarlo c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6139 DECRETO n. 1399 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1404 del 15 febbraio 2002 CT n. 63/2002 provv. – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Nucera Carmela c/Ministero degli Interni, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore. Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6142 DECRETO n. 1405 del 15 febbraio 2002 CT n. 4859/95 – Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Catanzaro – Ricorso – Gioia Caterina c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6139 CT n. 2526/1999 – Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Ricorso – Edilizia Le Roccelle s.p.a. c/Regione Calabria e Comune di Borgia – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore. Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale pag. 6142 DECRETO n. 1400 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1406 del 15 febbraio 2002 CT n. 149/02 provv. – Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione staccata di Reggio Calabria – Ricorso – Verduci Paolo e Verduci Maria c/Regione Calabria nonché Comune di Motta S. Giovanni – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6140 CT n. 105/2002 provv. – Tribunale di Locri – Ricorso – Sig.ra Bosco Caterina c/Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore. Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura regionale elettivamente domiciliata in Locri, alla via Tevere, n. 36, presso lo studio dell’avv. Anna Rita Pancallo pag. 6143 5882 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1407 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1413 del 15 febbraio 2002 CT n. 52/02 – Tribunale Civile di Reggio Calabria – Sezione Lavoro – Ricorso – Casile Rita c/Regione Calabria, Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno e INPS. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Michele Rausei dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6143 CT n. 1827/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – De Maria Anita c/Regione Calabria, Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno e INPS. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6146 DECRETO n. 1408 del 15 febbraio 2002 CT n. 1195/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Schepis Giuseppina Carmela c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6144 DECRETO n. 1414 del 15 febbraio 2002 CT n. 2345/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Parisi Vittoria c/Regione Calabria, Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno e INPS. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6147 DECRETO n. 1409 del 15 febbraio 2002 CT n. 1292/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Duardo Giuseppe c/Regione Calabria, Ministero del Tesoro e INPS. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6144 DECRETO n. 1410 del 15 febbraio 2002 CT n. 1260/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Agostino Marianna c/Ministero dell’Interno, Ministero del Tesoro, Commissione Medica Periferica per le Pensioni di Guerra, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6145 DECRETO n. 1415 del 15 febbraio 2002 CT n. 2346/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Boeti Antonio Salvatore c/Regione Calabria, Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno e INPS. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6147 DECRETO n. 1416 del 15 febbraio 2002 CT n. 1826/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Valerioti Virginia c/Regione Calabria, Ministero dell’Interno, Ministero del Tesoro e INPS. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6148 DECRETO n. 1411 del 15 febbraio 2002 CT n. 1261/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Surace Antonino c/Ministero dell’Interno, Ministero del Tesoro, Commissione Medica Periferica per le Pensioni di Guerra, INPS e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6145 DECRETO n. 1417 del 15 febbraio 2002 CT n. 2245/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Rosolia Carmela c/Ministero del Tesoro, Regione Calabria e INPS. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6148 DECRETO n. 1412 del 15 febbraio 2002 CT n. 1825/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Fonte Angela c/Regione Calabria, Ministero del Tesoro, Ministero dell’Interno e INPS. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 6146 DECRETO n. 1418 del 15 febbraio 2002 CT n. 1928/99 – Tribunale di Cosenza – Avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 14/2000 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6040 del 22/6/2001 – Integrazione pag. 6148 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5883 DECRETO n. 1419 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1426 del 15 febbraio 2002 CT n. 2518/99 – Tribunale di Cosenza – Avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 253/99 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6054 del 22/6/2001 – Integrazione pag. 6149 CT n. 137/02 – Determinazione di proporre opposizione dinanzi al Tribunale di Catanzaro avverso decreto ingiuntivo n. 728/01 A-ZETA Ingegneria Srl c/Regione Calabria e nomina di un difensore − Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 6152 DECRETO n. 1420 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1427 del 15 febbraio 2002 CT n. 668/99 – Tribunale di Cosenza – Avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 255/99 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6045 del 22/6/2001 – Integrazione pag. 6149 CT n. 1108/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del Lavoro – Ricorso proposto da Provenzale Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 6153 DECRETO n. 1421 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1428 del 15 febbraio 2002 CT n. 765/99 – Tribunale di Cosenza – Avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 321/99 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6047 del 22/6/2001 – Integrazione pag. 6150 CT n. 1770/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del Lavoro – Ricorso proposto da Pranno Francesco c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 6153 DECRETO n. 1422 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1429 del 15 febbraio 2002 CT n. 2/02 – Ricorso al Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro − Procopio Mariantonia c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore con delega e domiciliazione esterna – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 6150 CT n. 1003/01 – Tribunale di Paola – Giudice del Lavoro – Ricorso proposto da D’Esposito Antonio c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 6154 DECRETO n. 1423 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1430 del 15 febbraio 2002 CT n. 1815/01 – Ricorso al Tribunale civile di Catanzaro – Sezione Lavoro – Sestito Francesco c/Regione Calabria + altri. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 6151 CT n. 1892/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Barberio Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 6154 DECRETO n. 1424 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1431 del 15 febbraio 2002 CT n. 2834/01 – Ricorso al Tribunale civile di Catanzaro – Sezione Lavoro – Bevilacqua Domenico c/Regione Calabria + altri. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 6151 CT n. 318/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Giovannina Puzella c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6154 DECRETO n. 1425 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1432 del 15 febbraio 2002 CT n. 2712/01 – Ricorso al Tribunale civile di Catanzaro – Sezione Lavoro – Fossella Isidoro c/Regione Calabria + altri. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 6152 CT n. 1891/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Barberio Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 6155 5884 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1433 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1440 del 15 febbraio 2002 CT n. 2383/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Oliverio Giuseppe c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 6155 CT n. 124/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Devuono Assuntina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6158 DECRETO n. 1434 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1441 del 15 febbraio 2002 CT n. 123/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Bossio Maria c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6156 CT n. 127/02 provv. – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Monaco Giuseppe c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6159 DECRETO n. 1435 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1442 del 15 febbraio 2002 CT n. 214/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Ciacco Francesco c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6156 CT n. 124/02 provv. – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Mingrone Carmela Isabella c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6159 DECRETO n. 1436 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1443 del 15 febbraio 2002 CT n. 199/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Perri Ottavio c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6157 CT n. 9/02 – Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro – Brasile Elena c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6160 DECRETO n. 1437 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1444 del 15 febbraio 2002 CT n. 215/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Gencarelli Carmina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6157 CT n. 8/02 – Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro – Costumato Giulio c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6160 DECRETO n. 1438 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1445 del 15 febbraio 2002 CT n. 216/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Corrado Franca c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6158 CT n. 125/02 provv. – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Fusaro Giorgio c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6161 DECRETO n. 1439 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1446 del 15 febbraio 2002 CT n. 125/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Macchione Michele c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6158 CT n. 88/02 provv. – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Greco Pietro c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6161 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5885 DECRETO n. 1447 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1454 del 15 febbraio 2002 CT n. 7/02 – Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro – Chiarella Daniela c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6161 CT n. 985/99 – Tribunale di Cosenza – Avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 371/99 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 5713 del 18/6/2001 – Integrazione pag. 6164 DECRETO n. 1448 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1455 del 15 febbraio 2002 CT n. 1972/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Loria Rosario c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 6162 CT n. 987/99 – Tribunale di Cosenza – Avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 369/99 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 5714 del 18/6/2001 – Integrazione pag. 6165 DECRETO n. 1449 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1456 del 15 febbraio 2002 CT n. 123/02 provv. – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Pace Giuseppe c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6162 CT n. 1936/99 – Tribunale di Cosenza – Avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 9/00 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 9282 del 27/9/2001 – Integrazione pag. 6165 DECRETO n. 1450 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1457 del 15 febbraio 2002 CT n. 2384/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Rao Agostino Ivano c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 6163 CT n. 986/99 – Tribunale di Cosenza – Avv. Giuseppe Strangio (distrattario in forza di sentenza n. 367/99 del Giudice di Pace di Bianco) c/Regione Calabria – Opposizione all’esecuzione – D.D.G. n. 6043 del 22/6/2001 – Integrazione pag. 6165 DECRETO n. 1451 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1458 del 15 febbraio 2002 CT n. 879/01 – Tribunale di Cosenza – Giudice del Lavoro – Ricorso proposto da Fortuna Teresa c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 6163 CT n. 201/02 – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Valentini Mario c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6166 DECRETO n. 1452 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1459 del 15 febbraio 2002 CT n. 1973/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Loria Rosario c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Antonella Coscarella pag. 6163 CT n. 89/02 provv. – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Ferrante Chiara c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6166 DECRETO n. 1453 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1460 del 15 febbraio 2002 CT n. 65/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro – Mazzei Maria Immacolata c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6164 CT n. 126/02 provv. – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – De Luca Angelina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6167 5886 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1461 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1468 del 15 febbraio 2002 CT n. 90/02 provv. – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Lavia Teresa c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6167 CT n. 2729/01 – Ricorso al Tribunale civile di Catanzaro – Sezione Lavoro – Rauti Maria Elisabetta c/Regione Calabria + altri. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 6170 DECRETO n. 1462 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1469 del 15 febbraio 2002 CT n. 91/02 provv. – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Viola Teresa c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6168 CT n. 2599/01 – Ricorso al Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro – Lionetti Francesco c/Regione Calabria (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore con delega e domiciliazione esterna – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 6171 DECRETO n. 1463 del 15 febbraio 2002 CT n. 92/02 provv. – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Seggio Francesca c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6168 DECRETO n. 1470 del 15 febbraio 2002 Cont. n. 5019/95 – Tribunale di Catanzaro – Sezione Unica Stralcio – S.E.A.T.V.A. c/A.M.A.C. e Regione Calabria – Causa N.R.G. 3681/94 – Determinazione di sostituire l’avv. Giuseppe Alcaro con l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura Regionale pag. 6172 DECRETO n. 1464 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1471 del 15 febbraio 2002 CT n. 93/02 provv. – Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Graziano Teresina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Mariano Calogero dell’Avvocatura Regionale pag. 6168 CT n. 2534/2001 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Perri Filomena c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6172 DECRETO n. 1465 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1472 del 15 febbraio 2002 CT n. 2587/01 – Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione distaccata di Acri – Feraudo Antonio c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella pag. 6169 CT n. 2669/2001 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Bruno Lorenzo Daniele c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6173 DECRETO n. 1466 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1473 del 15 febbraio 2002 CT n. 2629/01 – Ricorso al Tribunale civile di Catanzaro – Sezione Lavoro – Lamanna Giovanni c/Regione Calabria + altri. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 6169 CT n. 198/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – Anna Esposito c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6173 DECRETO n. 1467 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1474 del 15 febbraio 2002 CT n. 2835/01 – Ricorso al Tribunale civile di Catanzaro – Sezione Lavoro – Pizzari Giuseppe c/Regione Calabria + altri. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna pag. 6170 CT n. 1413/2001 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro – Fortino Carmela c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6174 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5887 DECRETO n. 1475 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1482 del 15 febbraio 2002 CT n. 249/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Antonio Graziano c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6174 Cont. n. 1446/01 – Appello del sig. Rosario Gentile c/Regione Calabria avverso l’ordinanza del TAR della Calabria n. 754/01 – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore, nella persona del Dirigente Generale dell’Avvocatura Regionale pag. 6177 DECRETO n. 1476 del 15 febbraio 2002 CT n. 164/2002 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Rossano – Sezione Lavoro – Serafino Perri c/Regione Calabria e altri (Forestazione) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6175 DECRETO n. 1483 del 15 febbraio 2002 CT n. 62/2002 – Tribunale di Catanzaro G.d.L. – D.I. n. 970/01 – Pirrone Maria c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo (Dipartimento Organizzazione e Personale) pag. 6178 DECRETO n. 1484 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1477 del 15 febbraio 2002 CT n. 1411/2001 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro – Fortino Carmela c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6175 DECRETO n. 1478 del 15 febbraio 2002 CT n. 1412/2001 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro – Fortino Carmela c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6176 CT n. 1436/93 – Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Stralcio – Sentenza n. 723/01 – Comunità Montana «Versante dello Stretto» – Determinazione di proposizione di appello nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Iolanda Mauro dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria e Benito Spanti pag. 6178 DECRETO n. 1485 del 15 febbraio 2002 Cont. n. 2351/01 – D.D.G. n. 640 del 21 gennaio 2002 avente ad oggetto «Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Ricorso – Pertusola Sud s.p.a. c/Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente, Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale della Regione Calabria e Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina del difensore – Conferimento incarico all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale» – Integrazione pag. 6179 DECRETO n. 1479 del 15 febbraio 2002 CT n. 1298/2001 – Ricorso al TAR – Catanzaro – Marcello Lenti c/Regione Calabria (Bilancio – Settore Demanio) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6176 DECRETO n. 1518 del 20 febbraio 2002 Cont. n. 77/01 – Avvocatura regionale – Accredito fondi per funzioni delegate anno 2002 pag. 6179 DECRETO n. 1523 del 20 febbraio 2002 DECRETO n. 1480 del 15 febbraio 2002 CT n. 1228/2001 – Ricorso al TAR – Catanzaro – Buono Carmelo c/Regione Calabria (Bilancio – Settore Demanio) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6177 CT n. 2727/01 – Ricorso avanti il Tribunale di Catanzaro – Stranieri Domenico Paolo/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppe Naimo pag. 6180 DECRETO n. 1526 del 20 febbraio 2002 DECRETO n. 1481 del 15 febbraio 2002 CT n. 1577/2001 – Ricorso al TAR – Catanzaro – Coop. La Comune Srl c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Giuseppina Maletta pag. 6177 Cont. n. 321/98 – Tribunale di Catanzaro – Regione Calabria c/Associazione Culturale Folklorica «I Nicastrisi» – Opposizione ad ingiunzione n. 1632/95 – Determinazione di sostituire gli avv.ti Domenico Natale e Giuseppe Alcaro con l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura Regionale pag. 6180 5888 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1528 del 20 febbraio 2002 DECRETO n. 1532 del 20 febbraio 2002 CT n. 320/02 – Atto di citazione – Giudice di Pace di Catanzaro – Vona Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale pag. 6181 CT n. 128/02 provv. – Ricorso al Tribunale civile di Rossano – Sezione Lavoro – Campana Pasquale c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 6183 DECRETO n. 1529 del 20 febbraio 2002 CT n. 412/02 – Ricorso al Tribunale civile di Lamezia Terme – Sezione Lavoro – Rubino Maria + altri in qualità di eredi di Palermo Andrea c/Regione Calabria ed altri − Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore − (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 6181 DECRETO n. 1533 del 20 febbraio 2002 CT n. 82/02 – Ricorso al Tribunale civile di Lamezia Terme – Sezione Lavoro – Muraca Francesco c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 6183 DECRETO n. 1530 del 20 febbraio 2002 CT n. 132/02 – provv. Ricorso al Tribunale civile di Rossano – Sezione Lavoro – Golluscio Achiropita c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 6182 DECRETO n. 1534 del 20 febbraio 2002 CT n. 83/02 – Ricorso al Tribunale civile di Lamezia Terme – Sezione Lavoro – Aiello Luigi c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 6184 DECRETO n. 1531 del 20 febbraio 2002 DECRETO n. 1535 del 20 febbraio 2002 CT n. 129/02 provv. – Ricorso al Tribunale civile di Rossano – Sezione Lavoro – Catalano Vincenzo c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali) – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura regionale con delega e domiciliazione esterna pag. 6182 CT n. fasc. provv. 11/02 – Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Catanzaro – SMIC srl + Silana Mineraria srl c/Regione Calabria (Dipartimento Industria Commercio ed Artigianato) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Dianora de Nobili pag. 6184 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 PARTE PRIMA SEZIONE II REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 1 Presidenza 5889 DECRETA Per la causale di cui in premessa di liquidare e pagare a favore della Ditta Garrì di Sciconi, frazione di Briatico, l’importo di L. 1.510.200 (euro 779,95) a saldo delle fatture n. 92 / 93 / 94 anno 2001. Di gravare la spesa di L. 1.510.200 (euro 779,95) iva inclusa sul capitolo 1005106 del corrente bilancio che presenta adeguata disponibilità. Di dare atto che il seguente decreto non è soggetto a controllo a norma della legge 127/97. Catanzaro, lì 31 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Dr. Nicola Piscioneri DECRETO n. 15070 del 31 dicembre 2001 Liquidazione fatture per fornitura stampati, Uffici Regionali di Vibo Valentia − Ditta Garrì − Briatico. IL DIRIGENTE DEL SETTORE DECRETO n. 1205 del 6 febbraio 2002 Vista la L.R. 7/96. Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. Visto la D.G.R. n. 62 del 9/2/2001. Vista la nota n. 2245 del 16/5/2001 dell’Ufficio del Genio Civile di Vibo Valentia, e la nota n. 233 del 16/5/2001 della Commissione Provinciale Artigiani, con le quali i rispettivi Servizi chiedono un certo numero di stampati e timbri. Che per soddisfare le richieste formulate, questo Servizio Economato e Provveditorato di Vibo Valentia, ha indetto con nota n. 238 del 5/6/2001 una trattativa privata tra le ditte operanti nel settore. Visto il verbale di aggiudicazione del 14/6/2001 che fa parte integrante del presente atto, con il quale è stata dichiarata più vantaggiosa per l’Amministrazione l’offerta dalla Ditta Garrì di Sciconi, frazione di Briatico che si dichiara disponibile ad eseguire i lavori per un importo complessivo di L. 1.087.200 (C 561,94) iva inclusa. Iscrizione organizzazione di Protezione Civile «Nuova Evangelizzazione» − ONLUS con sede in Locri, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato − Sezione specifica di protezione civile art. 6 Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 e art. 5 L.R. n. 4 del 10/2/1997. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266. VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225. VISTO il D.P.R. 21 settembre 1994 n. 613. VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996. VISTI gli artt. 28 e 30 della L.R. n. 7/96. VISTO l’art. 5 della L.R. n. 4 del 19 febbraio 1997. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. VISTA la D.G.R. n. 953 del 28/11/2000. Che in data 27/6/2001, data di consegna del materiale richiesto, la Ditta Garrì ha consegnato in aggiunta, per ulteriori esigenze dei servizi, stampati per ulteriori lire 423.000 (euro 218,46) iva inclusa, mantenendo lo stesso prezzo di aggiudicazione della gara, per un totale complessivo di L. 1.510.200 (euro 779,95). Viste le fatture n. 92 del 2/7/2001 di L. 535.200 (euro 276,41) iva inclusa, n. 93 del 4/7/2001 di L. 570.000 (euro 299,03) iva inclusa, n. 94 del 4/7/2001 di L. 396.000 (euro 204,52) iva inclusa, per un importo complessivo di L. 1.510.200 (euro 779,95). Ritenuto conseguentemente doveroso liquidare la spesa determinata in L. 1.510.200 (euro 779,95) iva inclusa, da far gravare sul capitolo 1005106 del corrente bilancio. Considerato che il Responsabile del Servizio 47 si è espresso sulla regolarità e legittimità del presente atto e sulla non assoggettabilità dello stesso a controllo a norma della legge n. 127 del 15/5/1997. VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 773 del 28/12/ 2000. PREMESSO: CHE con istanza acquisita agli atti di questo Settore in data 23/11/2001, prot. n. 3754, del Sig. Giovinazzo Giuseppe, Presidente dell’Associazione di Protezione Civile «Nuova Evangelizzazione» − ONLUS, intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella «Sezione specifica di Protezione Civile», come previsto dalle normative vigenti. CHE l’Organizzazione di Protezione Civile «Nuova Evangelizzazione» − ONLUS con sede in Locri Contrada Lucifero, come si evince dallo Statuto, regolarmente registrato, opera attraverso propria autonomia nella provinca di Reggio Calabria dal mese di Agosto 1998. 5890 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CHE la suddetta Organizzazione di Volontariato, così come risulta dallo Statuto, è una associazione pluralistica e democratica ed opera senza fine di lucro. CHE in data 9/11/01, è stato effettuato il sopralluogo da personale di questo Settore-Ufficio n. 60, nella sede dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile «Nuova Evangelizzazione» − ONLUS con sede in Locri Contrada Lucifero e verificata l’istruttoria della pratica. CHE l’Associazione di che trattasi possiede i requisiti ai fini dell’iscrizione nel registro Regionale. CONSIDERATO che è necessario ed opportuno provvedere all’impegno delle somme stanziate sul capitolo 1005108 per l’importo di C 1.549.370,70 per le spese previste dal capitolo medesimo. VISTI gli artt. 53, 55 e 57 della L.R. del 25/5/1978 n. 5. VISTI gli artt. 3 comma 2) e 45 del D.L. n. 80/1998. ACCERTATA la non assoggettabilità dell’atto a controllo ai sensi della legge 15/5/1997 n. 127. DECRETA VERIFICATA l’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90 di tutti gli atti direttamente a lui assegnati. Per la causale di cui in premessa — di impegnare la somma di C 1.549.370,70 sul capitolo 1005108, dell’anno finanziario 2002. DECRETA Di iscrivere l’Organizzazione di Protezione Civile «Nuova Evangelizzazione» − ONLUS con sede in Locri Contrada Lucifero, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, nella Sezione Specifica di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 6 della Legge-Quadro Nazionale n. 266/91 ed ai sensi della L.R. n. 4/97. Il presente Decreto sarà notificato in conformità al D.P.G.R. 206 del 15/12/2000. Catanzaro, lì 15 febbraio 2002 Il Dirigente F. Colella Catanzaro, lì 6 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore F. Colella DECRETO n. 1500 del 18 febbraio 2002 Pagamento tasse circolazione − Scadenza 31 dicembre 2001. DECRETO n. 1347 del 15 febbraio 2002 Spese per acquisto, manutenzione, riparazioni, copertura assicurativa e gestione dei veicoli in dotazione. Noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. (Spese obbligatorie) − capitolo 1005108. IL DIRIGENTE VISTI gli artt. 28 e 30 della L.R. 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. VISTO il Decreto del Dirigente Generale del I Dipartimento, n. 3 del 9/7/1999. IL DIRIGENTE VISTI gli artt. 28 e 30 della L.R. 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. VISTO il Decreto del Dirigente Generale del I Dipartimento, n. 3 del 9/7/1999. VISTE le delibere della Giunta Regionale nn. 638 del 27/9/ 2000 e n. 932 del 31/10/2001. VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. PREMESSO che il Consiglio Regionale con L.R. del 4/2/2002 n. 9 ha autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2002 che prevede l’utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie. CHE il capitolo 1005108, concernente le spese per acquisto, manutenzione, riparazioni, copertura assicurativa e gestione dei veicoli in dotazione. Noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente. (Spese obbligatorie), è incluso nell’elenco delle spese obbligatorie. VISTE le delibere della Giunta Regionale nn. 638 del 27/9/ 2000 e n. 932 del 31/10/2001. VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. PREMESSO che con la nota n. 86 del 14 gennaio, indirizzata alla Tesoreria Regionale e al Direttore della Ragioneria Generale della Regione Calabria è stato richiesto l’anticipazione necessaria a pagare le tasse di circolazione degli automezzi di proprietà regionale scadute al 31/12/2001. CHE il Direttore della Ragioneria Generale della Regione Calabria ha provveduto ad apporre il visto di autorizzazione per l’anticipazione della somma richiesta con la nota suddetta, in atti. CHE la Tesoreria Regionale ha provveduto ad emettere assegno circolare non trasferibile di euro 12.318,36 (dodicimilatrecentodiciotto,36) a favore dell’ACI di Catanzaro. CHE si è provveduto, nei termini previsti per legge, al pagamento delle tasse di che trattasi. CHE, allo stato, avendo il Consiglio Regionale con L.R. 4/2/ 2002 n. 9 autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2002 è 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 necessario provvedere, con le modalità in uso, al pagamento alla Tesoreria Regionale delle anticipazioni effettuate per un importo complessivo di euro 12.318,36 (dodicimilatrecentodiciotto,36). CHE con Decreto del Dirigente n. 1347 del 15/2/2002 si è provveduto ad assumere, in data 13/2/2002, impegno di spesa n. 5 sul capitolo 1005108/2002. VERIFICATA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio n. 10 − Affari Amministrativi. ACCERTATA la non assoggettabilità dell’atto a controllo ai sensi della legge 15/5/97 n. 127. 5891 REGIONE CALABRIA PRESIDENZA DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZIO N. 2 AUTOPARCO Prot. n. 086 Richiesta urgente di anticipazione di fondi. ALLA TESORERIA REGIONALE SEDE AL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE CALABRIA DECRETA Per la causale di cui in premessa SEDE — di corrispondere, con le modalità in uso alla Tesoreria Regionale per l’importo di C 12.318,36 (dodicimilatrecentodiciotto,36) a saldo dell’anticipazione richiesta con la nota n. 86 del 14 gennaio 2002; — di gravare la spesa di C 12.318,36 a fronte dell’impegno di spesa già assunto al n. 05 del 13/2/2002 sul capitolo 1005108/ 2002 con decreto del Dirigente n. 1347 del 15/2/2002. Il presente Decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, al BURC e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99. Catanzaro, lì 18 febbraio 2002 Il Dirigente F. Colella Si prega codesta Tesoreria reg.le voler provvedere, con la con sentita urgenza, all’emissione di assegno circolare N.T. di C 12.318,36 intestato all’ACI di Catanzaro, P.I. 00100520790, da consegnare al Rag. Mario Rotella nella qualità di Responsabile dell’Ufficio n. 10 − Affari Amministrativi − per il pagamento, entro il 31 gennaio c.a., delle tasse di circolazione degli automezzi di proprietà regionale scadute il 31 dicembre 2001. Si precisa che l’operazione sarà normalizzata con apposito decreto non appena sarà autorizzato l’esercizio finanziario del corrente anno. Il Dirigente F. Colella 5892 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5893 5894 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1501 del 18 febbraio 2002 5895 RITENUTO necessario procedere al pagamento delle tasse patrimoniali. Pagamento tasse circolazione − Scadenza febbraio 2002. IL DIRIGENTE VISTI gli artt. 28 e 30 della L.R. 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. VISTO il Decreto del Dirigente Generale del 1° Dipartimento n. 3 del 9/7/99. VERIFICATA l’istruttoria compiuta dall’Ufficio n. 10 − Affari Amministrativi. ACCERTATA la non assoggettabilità dell’atto a controllo ai sensi della legge 15/5/1997 n. 127. DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa. VISTA le delibere della Giunta Regionale n. 638 del 27/9/ 2000 e 932 del 31/10/2001. VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. PREMESSO che entro il 28 Febbraio 2002 dovrà provvedersi al pagamento delle tasse patrimoniali di circolazione degli automezzi di proprietà dell’Ente scaduti il 31 gennaio 2002. CHE per tale adempimento sono stati predisposti gli elenchi sulla base dei rispettivi codici di riferimento. CONSTATATO che l’importo da corrispondere a favore dell’ACI di Catanzaro, come risulta dal prospetto predisposto ed allegato al presente provvedimento, è stato determinato in C 12.365,00. CHE con Decreto del Dirigente n. 1347 del 15/2/2002 si è provveduto ad assumere, in data 13/2/2002, impegno di spesa n. 05 sul capitolo 1005108 2002. — di pagare all’ACI − di Catanzaro, P.I. 00100520790, mediante assegno CARIME N.T. di C 12.365,00 intestato all’ACI di Catanzaro, da consegnare al Rag. Mario Rotella nella qualità di Responsabile dell’Ufficio n. 10 − Affari Amministrativi; — di gravare la spesa complessiva di C 12.365,00 a fronte dell’impegno di spesa già assunto al n. 05 del 13/2/2002 sul capitolo 1005108/2001 con Decreto del Dirigente n. 1347 del 15/ 2/2002. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione al BURC e notificato in conformità al D.P.G.R. 206/2000. Catanzaro, lì 18 febbraio 2002 Il Dirigente F. Colella 5896 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5897 5898 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1504 del 19 febbraio 2002 Apertura di credito − Funzionario Delegato per le spese di rappresentanza della Presidenza della Giunta Regionale. VISTA la fattura n. 02 del 3/1/2002 di C 4028,36 rilasciata dalla Ditta Giovanni Cortese di Catanzaro, regolarmente vistata per l’avvenuta consegna della fornitura di che trattasi. RISCONTRATA la regolarità della stessa. IL DIRIGENTE VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 15/ 12/2000 che autorizzava una apertura di credito di L. 50.000.000, per spese di rappresentanza della Presidenza della Giunta Regionale. RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione dell’importo di C 4028,36 a favore della Ditta «Giovanni Cortese». VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999. VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 4 del 15/7/1999. VISTO il Decreto del Dirigente Generale − Dipartimento n. 1 − n. 00168 del 26/1/2001, con il quale la rag. Luciana Curcio, viene nominata funzionario delegato per la gestione − nei limiti e con le modalità indicate nel Regolamento n. 2/82 delle Spese di Rappresentanza della Presidenza della Giunta Regionale. — di liquidare alla Ditta «Giovanni Cortese» la somma di C 4028,36; RITENUTO dover procedere all’apertura di credito, per l’esercizio finanziario 2002 a favore del Funzionario Delegato rag. Luciana Curcio, sul Capitolo di competenza 1002101. — di gravare la spesa complessiva di C 4028,36 sul Cap. 1002101 del bilancio provvisorio, che presenta necessaria disponibilità; VISTA la L.R. n. 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999. VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4 del 15/7/1999. DECRETA — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento, con quietanza del beneficiario Giovanni Cortese, nato a Catanzaro, 20/9/1954. Catanzaro, lì 19 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. Antonio Ranieri DECRETA Per quanto in premessa indicato di: — di disporre l’apertura di credito di C 25.822,84 per l’esercizio finanziario provvisorio 2002 a favore del Funzionario delegato Rag. Luciana Curcio, sul Cap. 1002101; DECRETO n. 1506 del 19 febbraio 2002 — di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere ordinativo di accredito sull’apertura di credito a favore del funzionario delegato rag. Luciana Curcio; L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 12 dell’8/1/2002 − Nomina esperti del Presidente della Giunta Regionale − Impegno di spesa. — di stabilire in C 258,23 il limite di somma di cui all’art. 4 lettera C) del Regolamento n. 1/83. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge Regionale 13/1996. — di predisporre la rendicontazione dei fondi assegnati, così come previsto dall’art. 50 della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002. Catanzaro, lì 19 febbraio 2002 Il Dirigente Dr. Antonio Ranieri VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 12 dell’8/1/2002, mediante la quale è stato determinato di conferire ai sottoelencati esperti l’incarico di consulenti del Presidente della Giunta Regionale, in ordine alle materie fianco di ciascuno indicate: Dott. Antonio Cicchetti, per le problematiche sanitarie; Dott. Giuseppe Cogliandro, per le problematiche del personale e dell’organizzazione; DECRETO n. 1505 del 19 febbraio 2002 Liquidazione fattura − Ditta Cortese Giovanni − Spese di rappresentanza. Dott. Arcangelo Mafrici, per le problematiche dell’Agricoltura; Dott. Giampiero Ganaleri, per la comunicazione; Avv. Angelo Donato, per i rapporti istituzionali; IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che l’Ufficio di Presidenza, in occasione di incontri di carattere istituzionale, ha avuto necessità di fornirsi di oggettistica raffigurante la Calabria, da regalare ai partecipanti ai citati incontri. VISTA la nota, prot. n. 2267/Gab. dell’11/12/2001 Capo di Gabinetto della Giunta Regionale. Avv. Claudio Larussa, per le problematiche giuridiche ed amministrative. CONSIDERATO che con il citato atto è stato determinato, altresì, di delegare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002, il Dirigente del Settore n. 1 del Dipartimento della Presidenza a provvedere all’impegno della relativa spesa pari a C 42.000 pro-capite annui, al lordo delle ritenute di legge. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 RITENUTO dover dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con il citato atto n. 12 dell’8/1/2002. VISTA la Legge Regionale n. 9 del 4 febbraio 2002. DECRETA 5899 DECRETO n. 1508 del 19 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 67 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al Dott. Annunziato Scordo di consulente esterno dell’Assessore Regionale al Bilancio − Impegno di spesa. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Impegnare, per i motivi esposti in narrativa, nei limiti contabili della gestione dell’esercizio provvisorio approvato con Legge Regionale n. 9/2002, la somma di C 63.000 sul cap. 1002108 del corrente esercizio finanziario, necessario per far fronte a quanto disposto dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 12 dell’8/1/2002. Catanzaro, lì 19 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 1507 del 19 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 65 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al dott. Alberto De Maio di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Trasporti. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge Regionale n. 13/1996. VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 65 del 29/1/2002, mediante la quale è stato determinato di conferire l’incarico di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Trasporti al dott. Alberto De Maio. CONSIDERATO che con il citato atto è stato determinato, altresì, di delegare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002, il Dirigente del Settore n. 1 del Dipartimento della Presidenza a provvedere all’impegno della relativa spesa pari a C 42.000 annui, al lordo delle ritenute di legge. RITENUTO dover dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con il citato atto n. 65 del 29/1/2002. VISTA la Legge Regionale n. 9 del 4 febbraio 2002. DECRETA VISTA la Legge Regionale n. 13/1996. VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 67 del 29/1/2002, mediante la quale è stato determinato di conferire l’incarico di consulente esterno dell’Assessore Regionale al Bilancio al dott. Annunziato Scordo. CONSIDERATO che con il citato atto è stato determinato, altresì, di delegare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002, il Dirigente del Settore n. 1 del Dipartimento della Presidenza a provvedere all’impegno della relativa spesa pari a C 42.000 annui, al lordo delle ritenute di legge. RITENUTO dover dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con il citato atto n. 67 del 29/1/2002. VISTA la Legge Regionale n. 9 del 4 febbraio 2002. DECRETA Impegnare, per i motivi esposti in narrativa, nei limiti contabili della gestione dell’esercizio provvisorio approvato con Legge Regionale n. 9/2002, la somma di C 10.500 sul cap. 1002108 del corrente esercizio finanziario, per far fronte a quanto disposto dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 68 del 29/1/2002. Catanzaro, lì 19 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 1509 del 19 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 69 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al dott. Vincenzo Salvatore Porpiglia di consulente esterno dell’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Impegnare, per i motivi esposti in narrativa, nei limiti contabili della gestione dell’esercizio provvisorio approvato con Legge Regionale n. 9/2002, la somma di C 10.500 sul cap. 1002108 del corrente esercizio finanziario, per far fronte a quanto disposto dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 68 del 29/1/2002. VISTA la Legge Regionale n. 13/1996. VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 69 del 29/1/2002, mediante la quale è stato determinato di conferire l’incarico di consulente esterno dell’Assessore Regionale alla Pubblica istruzione dott. Vincenzo Salvatore Porpiglia. Catanzaro, lì 19 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri CONSIDERATO che con il citato atto è stato determinato, altresì, di delegare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002, il Dirigente del Settore n. 1 del Dipartimento della Presidenza a provvedere all’impegno della relativa spesa pari a C 42.000 annui, al lordo delle ritenute di legge. 5900 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 RITENUTO dover dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con il citato atto n. 69 del 29/1/2002. VISTA la Legge Regionale n. 9 del 4 febbraio 2002. DECRETA DECRETO n. 1511 del 19 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 66 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al Dott. Giuseppe Corrado di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Trasporti − Impegno di spesa. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Impegnare, per i motivi esposti in narrativa, nei limiti contabili della gestione dell’esercizio provvisorio approvato con Legge Regionale n. 9/2002, la somma di C 10.500 sul cap. 1002108 del corrente esercizio finanziario, per far fronte a quanto disposto dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 68 del 29/1/2002. Catanzaro, lì 19 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri VISTA la Legge Regionale n. 13/1996. VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 66 del 29/1/2002, mediante la quale è stato determinato di conferire l’incarico di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Trasporti al dott. Giuseppe Corrado. CONSIDERATO che con il citato atto è stato determinato, altresì, di delegare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002, il Dirigente del Settore n. 1 del Dipartimento della Presidenza a provvedere all’impegno della relativa spesa pari a C 42.000 annui, al lordo delle ritenute di legge. RITENUTO dover dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con il citato atto n. 66 del 29/1/2002. DECRETO n. 1510 del 19 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 68 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al Dott. Cosmo Tassone di consulente esterno dell’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione − Impegno di spesa. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge Regionale n. 13/1996. VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 68 del 29/1/2002, mediante la quale è stato determinato di conferire l’incarico di consulente esterno dell’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione al dott. Cosmo Tassone. CONSIDERATO che con il citato atto è stato determinato, altresì, di delegare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002, il Dirigente del Settore n. 1 del Dipartimento della Presidenza a provvedere all’impegno della relativa spesa pari a C 42.000 annui, al lordo delle ritenute di legge. RITENUTO dover dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con il citato atto n. 68 del 29/1/2002. VISTA la Legge Regionale n. 9 del 4 febbraio 2002. VISTA la Legge Regionale n. 9 del 4 febbraio 2002. DECRETA Impegnare, per i motivi esposti in narrativa, nei limiti contabili della gestione dell’esercizio provvisorio approvato con Legge Regionale n. 9/2002, la somma di C 10.500 sul cap. 1002108 del corrente esercizio finanziario, per far fronte a quanto disposto dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 68 del 29/1/2002. Catanzaro, lì 19 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 1512 del 19 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 70 del 29/1/2002 − Conferimento incarico al Dott. Prof. Giovanni Pascone di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici − Impegno di spesa. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge Regionale n. 13/1996. DECRETA Impegnare, per i motivi esposti in narrativa, nei limiti contabili della gestione dell’esercizio provvisorio approvato con Legge Regionale n. 9/2002, la somma di C 10.500 sul cap. 1002108 del corrente esercizio finanziario, per far fronte a quanto disposto dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 68 del 29/1/2002. Catanzaro, lì 19 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 70 del 29/1/2002, mediante la quale è stato determinato di conferire l’incarico di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici al dott. Giovanni Pascone. CONSIDERATO che con il citato atto è stato determinato, altresì, di delegare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002, il Dirigente del Settore n. 1 del Dipartimento della Presidenza a provvedere all’impegno della relativa spesa pari a C 42.000 annui, al lordo delle ritenute di legge. RITENUTO dover dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con il citato atto n. 70 del 29/1/2002. VISTA la Legge Regionale n. 9 del 4 febbraio 2002. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETA 5901 Allegato al decreto del dirigente del Settore Legislativo n. 1998 del 25 febbraio 2002 Impegnare, per i motivi esposti in narrativa, nei limiti contabili della gestione dell’esercizio provvisorio approvato con Legge Regionale n. 9/2002, la somma di C 10.500 sul cap. 1002108 del corrente esercizio finanziario, per far fronte a quanto disposto dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 68 del 29/1/2002. Casa editrice Giuffrè RIVISTE Foro amministrativo ................................................. C 227,24 Catanzaro, lì 19 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri DECRETO n. 1698 del 25 febbraio 2002 Giustizia civile ......................................................... C 196,95 Il lavoro nella P.A. .................................................... C 98,13 Rivista di diritto pubblico comunitario .................... C 98,13 TESTI Landi: Manuale di diritto amministrativo ................ C 60,00 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Luiso: Diritto processuale civile, n. 4 tomi .............. C 98,13 CONSIDERATO che il Settore, attese le proprie competenze, è impegnato senza soluzioni di continuità nella definizione di problemi di carattere giuridico. Garri: Giudizi Corte conti ......................................... C 67,14 Maggiora: Diritto enti locali ..................................... C 42,00 CHE per i suddetti fini è necessario procedere al rinnovo degli abbonamenti alle riviste nonché all’acquisto di nuovi testi giuridici. Barusso: Contratto a termine .................................... C 14,50 Martines: Lineamenti di diritto regionale ................ C 22,00 Rinnovo abbonamenti ed acquisto testi giuridici. VISTO l’unito allegato (che fa parte del presente atto), indicativo dei testi e delle riviste nonché dei relativi prezzi, accertati a mezzo preventivi e coupon di spesa, conservati agli atti d’ufficio. CONSIDERATO che in mancanza di preventivi, non forniti dalle Case editrici interessate, il prezzo delle riviste «Il Consiglio di Stato», in cumulo con «T.A.R.», è stato acquisito sentita la Casa Editrice Italedi, mentre per le opere «Le Leggi d’Italia» ed «I Codici d’Italia», edite dalla De Agostini, il costo è stato stimato in aumento rispetto a quanto corrisposto pe le medesime edizioni 2001. VISTI il D.P.G.R. n. 354/99 nonché il D.D.G. del Dipartimento Presidenza n. 226/2000 e ritenuta la propria competenza. Casa editrice Zanichelli Il foro italiano ........................................................... C 280,00 Casa editrice Italedi Il Consiglio di Stato, in cumulo con la rivista T.A.R.................................................... C 511,00 Casa editrice Cedam RIVISTE DECRETA Le nuove leggi civili commentate ............................ C 139,44 1. Di provvedere al rinnovo delle riviste ed all’acquisto dei nuovi testi giuridici analiticamente indicati nell’allegato al presente provvedimento per formarvi parte integrante. 2. Di impegnare, allo scopo, la complessiva somma di euro 3.930,74 (tremilanovecentotrenta/74) sul cap. 1007101 del bilancio provvisorio 2002. 3. Di autorizzare il Direttore di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento a ricezione delle fatture. Rivista quadrimestrale Argomenti di Diritto del Lavoro (ADL), annata 2002 con omaggio annata 2001 ......................................... C 82,63 TESTI Villata, Appalto di opere pubbliche ............................ C 51,65 Franco, Il nuovo procedimento amministrativo commentato L. 241/90, .............................................. C 45,45 4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.. Diana, La motivazione dell’atto amministrativo, ....... C 30,99 Catanzaro, lì 25 febbraio 2002 Galli, Corso di diritto amministrativo I vol., .............. C 33,57 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Cantafora Galli, Corso di diritto amministrativo II vol., ............ C 61,97 Lariccia, Diritto amministrativo ................................. C 50,61 5902 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 Falcon, lineamenti di diritto pubblico, ....................... C 30,99 Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, ........................ C 40,28 Galgano, Diritto privato, ............................................ C 44,42 Mantovani, Diritto penale, parte generale, ................. C 43,38 Marinucci-Dolcini, Trattato di dir. pen., parte speciale, vol. I, Delitti contro la p.a., ................ C 87,80 CONSIDERATO che lo svolgimento delle suddette attività comporta naturalmente delle spese da finanziare con il contributo delle regioni. VISTA la richiesta in tal senso avanzata dall’OLI per un contributo di lire 1 milione, pari ad C 516,46 giusta nota n. 9263/ 2.105.A/1 del 12 dicembre 2001. RITENUTO di dover adempiere in conformità. Casa editrice Diffusioni Giuridiche Editoriali VISTO il capitolo 1011104 del bilancio provvisorio 2002, che presenta la necessaria disponibilità. TESTI DECRETA Cerulli-Irelli, Corso di diritto amministrativo, ......... C 39,00 Galantino, Diritto del lavoro, ................................... C 39,25 1. Erogare al Consiglio regionale della Toscana, quale titolare della Segreteria dell’Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI), la somma di lire 1 milione, pari ad C 516,46, per l’attività dell’OLI medesimo nell’anno 2002. Casa editrice Ipsoa Appalto, manuale operativo .................................... C 160,10 Forniture e servizi .................................................... C 72,30 Raccoglitori 2002 ..................................................... C 21,69 Casa editrice De Agostini Le Leggi d’Italia: prezzo stimato ............................ C 1.035,00 I Codici d’Italia: prezzo stimato .............................. C 105,00 2. Impegnare la somma sul cap. 1011104 del bilancio provvisorio 2002; 3. Autorizzare il Direttore di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo accredito sul conto corrente di Tesoreria del Consiglio regionale della Toscana n. 252/01, COD: ABI 06160, CAB 02832, della Cassa di Risparmio di Firenze − Agenzia via Monalda − Firenze. Catanzaro, lì 25 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Cantafora In un C 3.930,74 DECRETO n. 1700 del 25 febbraio 2002 DECRETO n. 1699 del 25 febbraio 2002 Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI). Quota forfettaria di adesione per l’anno 2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che da anni opera, con la partecipazione degli uffici legislativi dei Consigli e delle Giunte di tutte le regioni d’Italia, l’Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI). Acquisto aggiornamento 2001 dei cd Juris data Giurisprudenza e sentenze civili. IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONSIDERATO che il Settore, attese le proprie competenze, è impegnato senza soluzioni di continuità nella definizione di problemi di carattere giuridico. CHE detto organismo, la cui Segreteria ha sede, sin dal 1984, presso il Consiglio regionale della Toscana, svolge una intensa attività di collegamento delle predette strutture regionali che si concretizza in incontri annuali nei quali l’Osservatorio: CHE per i suddetti fini è necessario acquistare gli aggiornamenti 2001 alle banche dati a lettura ottica dei programmi «Juris Data Giurisprudenza» e «Juris Data Sentenze Civili», edizioni Giuffrè, Milano, cui l’ufficio è «vecchio» abbonato. a) tratta ed approfondisce temi (da ultimo, per esempio, le problematiche nascenti dalla modifica del Titolo V della Costituzione), giurisprudenza e normativa comunitaria di particolare rilevanza per lo svolgimento della funzione cui sono chiamati i menzionati uffici; CHE, giusta preventivo agli atti del Settore, la somma occorrente allo scopo ammonta a complessive lire 1.200.000, pari ad C 619,75 così distinte: 1) «Juris Data Giurisprudenza», lire 660.000, IVA compresa, corrispondenti ad C 340,86; b) elabora volumi di approfondimento sulle grandi riforme; c) adotta lo scambio di documenti e richieste di informazioni quale prezioso elemento di reciproco orientamento; d) cura rapporti con il Parlamento e le Università. 2) «Juris Data Sentenze Civili», lire 540.000, IVA compresa, corrispondenti ad C 278,89. VISTI il D.P.G.R. n. 354/99 nonché il D.D.G. del Dipartimento Presidenza n. 226/2000 e ritenuta la propria competenza. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETA 1. Di acquistare gli aggiornamenti 2001 alle banche dati a lettura ottica dei programmi «Juris Data Giurisprudenza» e «Juris Data Sentenze Civili», edizioni Giuffrè, Milano. 2. Di impegnare la complessiva somma di C 619,75 (seicentodiciannove/75) sul cap. 1006101 del bilancio provvisorio 2002. 3. Di autorizzare il Dirigente del Settore CED ad emettere i relativi mandati di pagamento a ricezione delle fatture. 4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.. Catanzaro, lì 25 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Cantafora 5903 — di liquidare e pagare alla Compagnia UNIPOL S.p.A., agenzia generale di Catanzaro, l’importo di 113.412,50 euro per la copertura assicurativa degli autoveicoli di proprietà regionale; — di gravare il relativo importo a fronte dell’impegno di spesa già assunto al n. 05 del 13/2/02, sul capitolo di bilancio 1005108/02, con decreto dirigenziale 1347 del 15/2/02; — di provvedere al pagamento di che trattasi a favore della suddetta Compagnia, mediante bonifico su c.c.b. n. 4220 intestato a: UNIPOL S.p.A. − Agenzia di Catanzaro − cod. ABI 01025 e CAB 04400 c/o Istituto San Paolo di Torino − Agenzia di Catanzaro; — di dare atto della non assoggettabilità a controllo − del presente provvedimento ai sensi della legge n. 127 del 15/5/97. Il presente decreto sarà notificato in conformità al D.P.G.R. 206 del 15/12/00. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente Francesco Colella DECRETO n. 1730 del 26 febbraio 2002 Liquidazione premi assicurativi autoveicoli di proprietà regionale. IL DIRIGENTE VISTA la legge e il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. VISTA la L.R. n. 7/96. DECRETO n. 1731 del 26 febbraio 2002 L.R. 13/96 − Delibera G.R. n. 107 del 12/2/2002 − Conferimento incarico al prof. Alberto Prestininzi di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.P.G.R. 24/6/99 n. 354 e successiva integrazione. VISTO il decreto del Dirigente Generale del 1° Dipartimento n. 3 del 9/7/99. VISTA la delibera della Giunta regionale n. 932 del 31/10/01. PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 14680 del 24/ 12/01, è stata aggiudicata alla Compagnia UNIPOL S.p.A., Agenzia Generale di Catanzaro, la licitazione privata per la copertura assicurativa degli autoveicoli di proprietà dell’amministrazione regionale. CHE detta licitazione è stata aggiudicata per l’importo complessivo di 113.412,50 euro, annui. RITENUTO doveroso provvedere, ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale di oneri, alla liquidazione del suddetto importo a fronte del periodo 1.1/31.12/2002. ATTESO che con decreto dirigenziale n. 1347 del 15/2/02, si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 05 del 13/2/02, sul capitolo 1005108/02 del bilancio regionale. RICONOSCIUTA la regolarità dell’atto. DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127 del 15/5/97. DECRETA Per la causale di cui in premessa: VISTA la Legge Regionale n. 13/1996. VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 107 del 12/2/ 2002, mediante la quale è stato determinato di conferire l’incarico di consulente esterno dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici al prof. Alberto Prestininzi. CONSIDERATO che con il citato atto è stato determinato, altresì, di delegare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002, il Dirigente del Settore n. 1 del Dipartimento della Presidenza a provvedere all’impegno della relativa spesa pari a C 42.000 annui, al lordo delle ritenute di legge. RITENUTO dover dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con il citato atto n. 107 del 12/2/2002. VISTA la Legge Regionale n. 9 del 4 febbraio 2002. DECRETA Impegnare, per i motivi esposti in narrativa, nei limiti contabili della gestione dell’esercizio provvisorio approvato con Legge Regionale n. 9/2002, la somma di C 10.500 sul cap. 1002108 del corrente esercizio finanziario, per far fronte a quanto disposto dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 107 del 12 febbraio 2002. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Ranieri 5904 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1732 del 26 febbraio 2002 Impegno di spesa 3/12 sul cap. 4342101 dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2002. L.R. n. 17 del 9/4/90. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 4 della legge regionale n. 17 del 9/4/90 che prevede l’acquisizione del parere della Consulta Regionale dell’Emigrazione e dell’Immigrazione per l’approvazione del Piano annuale degli interventi da realizzare nel Settore dell’Emigrazione e Immigrazione. VISTA la legge regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio n. 9 del 4/2/2002. RITENUTA l’urgenza di convocare la Consulta regionale per l’Emigrazione e Immigrazione per i motivi sopra esposti nei giorni 13-14 e 15 aprile 2002. CONSIDERATO che gli impegni assunti da tempo nei confronti delle Comunità degli emigrati all’estero sono indifferibili e imposte da esigenze di funzionamento del Settore. RITENUTO doversi impegnare la spesa entro il limite dei 3/12 consentiti dall’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2002 come di seguito indicato: Cap. 4342101 dell’esercizio provvisorio 2002 Assegnazione C 387.342,66 1) Realizzazione nelle località all’estero ed in Italia ove maggiore è la presenza di lavoratori calabresi emigrati, di concerto con le loro Associazioni di iniziative dirette a: a) svolgere opere di informazione sugli aspetti della vita regionale; b) organizzare mostre di prodotti tipici calabresi favorendone la commercializzazione; c) attuare manifestazioni di carattere ricreativo sociale e culturale C 103.291,38 2) Spese per il funzionamento della Consulta regionale dell’Emigrazione e Immigrazione e del Comitato Direttivo, compreso il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione come per legge in favore dei componenti provenienti da fuori sede e dall’estero C 206.582,75 3) Iniziative ed interventi per favorire l’incremento del turismo etnico verso la Calabria C 77.468,53 Totale C 387.342,66 — C 387.342,66 sul cap. 4342101. RAVVISATA la necessità di utilizzare le somme del citato capitolo secondo l’allegato schema. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione» modificato nell’art. 4 dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/ 2000. DECRETO n. 1748 del 28 febbraio 2002 Liquidazione fattura TIM 5° bimestre 2002. IL DIRIGENTE VISTI gli artt. 28 e 30 della L.R. 7/96. VISTO il Decreto del Dirigente generale n. 8 del 2/8/99. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99. DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 9/2/01. Per la causale di cui in premessa: 1) di impegnare la somma di C 387.342,66 contenuta nei limiti dei 3/12 consentiti dall’esercizio provvisorio relativo all’anno 2002 sul cap. 4342101 del Bilancio regionale 2002, esercizio provvisorio che presenta sufficiente disponibilità, secondo l’allegato schema; 2) di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati imputando la spesa di C 387.342,66 sul cap. 4342101 del Bilancio regionale 2002 esercizio provvisorio. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione al B.U.R. e notificato in conformità al D.P.G.R. 354/99. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Simonetti VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1044 del 31/3/99. PREMESSO che con atto deliberativo n. 1072 del 15/12/00 è stato approvato l’ampliamento delle utenze per i Direttori Generali dei Dipartimenti, per il personale dell’Ufficio della Presidenza, dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza medesima ed i veicolari per le autovetture del Presidente e degli Assessori, nonché, per le future esigenze di telefonia mobile della Regione e di altri Enti Territoriali, l’eventuale passaggio dalla Soluzione Azienda 5-TIM RIF − alla Soluzione Grande Azienda Mobile Gruppi. CHE detta migrazione, dopo opportuno monitoraggio, è stata approvata con decreto dirigenziale n. 3993 dell’8/5/01. CHE risulta scaduta dal 25/10/01 la fattura n. 7X00939161 del 14/8/01 relativa al 5° bimestre 2001 per l’importo di 51.393,66 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 euro pari a L. 99.512.000, per traffico, canoni di abbonamento, noleggio, manutenzione e tassa di concessione governativa. RITENUTO, quindi, doveroso liquidare alla Società Telecom Italia Mobile, sede di Palermo, la somma di 51.393,66 euro. RICONOSCIUTA la regolarità dell’atto. DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n. 127 del 15/5/97. 5905 nonché, per le future esigenze di telefonia mobile della Regione e di altri Enti Territoriali, l’eventuale passaggio dalla Soluzione Azienda 5-TIM RIF − alla Soluzione Grande Azienda Mobile Gruppi. CHE detta migrazione, dopo opportuno monitoraggio, è stata approvata con decreto dirigenziale n. 3993 dell’8/5/01. CHE, con successivo decreto dirigenziale n. 9095 del 20/9/01, è stata approvata la nuova offerta tecnico-commerciale prodotta dalla TIM con nota n. 7812 di protocollo del 31/7/01. CHE sono pervenute le fatture n. 7X01212900 e n. 7X01519544 relative, rispettivamente, al 6° bimestre 2001 e I bimestre 2002 per gli importi di 40.340,45 C e 38.793,14 C. DECRETA Per la causale di cui in premessa: Di liquidare e pagare alla Società telecom Italia Mobile, sede di Palermo l’importo di 51.393,66 euro, IVA compresa, derivante dalla fattura di cui in premessa. Di gravare il relativo importo sul capitolo 12040101 del bilancio provvisorio, con impegno da assumere sul medesimo capitolo. Di provvedere al pagamento di che trattasi a favore della TIM di Palermo mediante accredito sul c/c bancario n. 3100/ 410.828127 del Banco di Sicilia − Torino − ABI 1020 CAB 01000. Di dare atto della non assoggettabilità a controllo del presente provvedimento ai sensi della Legge n. 127 del 15/5/97. Il presente decreto sarà notificato in conformità al DPGR 206 del 15/12/2000. ESAMENATE le fatture di cui sopra è stata rilevata la mancata applicazione delle nuove tariffe di cui al decreto 9095 sopra citato e, pertanto, con nota del 5/2/02, protocollo n. 329, sono state richieste le relative note di credito per poter procedere alla liquidazione delle fatture medesime. CHE con l’allegata nota n. 2545 del 14/2/02, pervenuta via fax, la TIM ha comunicato l’emissione delle note di credito di 8.040,51 euro a fronte della fattura n. 7X01212900 e di 8.572,32 euro a fronte della fattura n. 7X01519544, per cui gli importi da corrispondere sono pari a 32.299,94 euro e 30.220,82 per complessivi 62.520,76 euro e non 79.133,59 come precedentemente richiesto con le fatture in parola. RITENUTO, quindi, doveroso liquidare alla Società Telecom Italia Mobile, sede di Palermo, la somma di 62.520,76 euro. RICONOSCIUTA la regolarità dell’atto. DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge n. 127 del 15/5/97. Catanzaro, lì 28 febbraio 2002 Il Dirigente Nicola Piscioneri DECRETA Per la causale di cui in premessa: DECRETO n. 1749 del 28 febbraio 2002 Liquidazione fatture TIM 6° bimestre 2001 e I bimestre 2002. IL DIRIGENTE VISTI gli artt. 28 e 30 della L.R. 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99. VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 9/2/01. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1044 del 31/3/99. PREMESSO che con atto deliberativo n. 1072 del 15/12/00 è stato approvato l’ampliamento delle utenze per i Direttori Generali dei Dipartimenti, per il personale dell’Ufficio della Presidenza, dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza medesima ed i veicolari per le autovetture del Presidente e degli Assessori, Di liquidare e pagare alla Società telecom Italia Mobile, sede di Palermo l’importo di 62.520,76 euro, IVA compresa, derivante dalle fatture e note credito di cui in premessa. Di gravare il relativo importo sul capitolo 12040101 del bilancio provvisorio, con impegno da assumere sul medesimo capitolo. Di provvedere al pagamento di che trattasi a favore della TIM di Palermo mediante accredito sul c/c bancario n. 3100/ 410.828127 del Banco di Sicilia − Torino − ABI 1020 CAB 01000. Di dare atto della non assoggettabilità a controllo del presente provvedimento ai sensi della Legge n. 127 del 15/5/97. Il presente decreto sarà notificato in conformità al DPGR 206 del 15/12/2000. Catanzaro, lì 28 febbraio 2002 Il Dirigente Nicola Piscioneri 5906 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DIPARTIMENTO N. 3 Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico DECRETO n. 1338 del 15 febbraio 2002 Art. 10 FESR − Azioni innovative − R.I.S.I. + Arianna − Approvazione contratto di collaborazione professionale con il Dott. Fabrizio D’Agostino. IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2. È stabilito che lo stesso ha decorrenza dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e trascrizione al repertorio regionale. 3. L’onere del presente decreto, valutato in C 3.330 IVA compresa, grava sul capitolo 6123212 del corrente esercizio 2002, in conto residui, giusta impegno di spesa n. 2147 del 4/5/ 2001. 4. È dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 comma 32, della Legge, n. 127/97. Catanzaro, lì 15 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Filippo Mamone VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’articolo 30 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 3390 del 26 ottobre 1999 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore, n. 11 del «Sistema Informativo − Informatico e Statistico». VISTO il decreto del Dirigente Generale del 3° Dipartimento − Bilancio e Finanze, Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico, n. 195 del 16 ottobre 2000, di affidamento, al Dirigente del Settore «Sistema Informativo − Informatico e Statistico», dell’attuazione del Progetto «RISI+» di cui all’art. 10 del Regolamento CE n. 2083/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. VISTA la nota CE n. SG(99)D/8703 del 3 novembre 1999 di approvazione della proposta progettuale «RISI + ARIANNA» presentata dalla Regione Calabria con nota n. 240 del 31/3/1999 e di contestuale concessione di un contributo finanziario per l’importo massimo di 250.000 Euro a fronte della spesa totale sovvenzionabile di 500.000 Euro. VISTO il proprio decreto n. 228 del 23 novembre 2000 di costituzione dell’Unità di Gestione del Progetto «RISI + ARIANNA». ATTESO che occorre stipulare, con gli esperti che dovranno operare nell’ambito dei singoli gruppi di lavoro o nel Consulting Group, apposito contratto di collaborazione professionale. VISTO il curriculum vitae presentato dal Dott. Fabrizio D’Agostino che l’U.d.G. ha valutato e trovato rispondente ai requisiti richiesti al punto 3.4.1 della proposta progettuale per l’affidamento dell’incarico di redazione del piano Marketing, occorrente per la pubblicizzazione e divulgazione delle iniziative intraprese e da intraprendere con il Progetto RISI + ARIANNA. DATO ATTO che il presente decreto non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 17 comma 32, della Legge, n. 127/97. DECRETA 1. È approvato il contratto di collaborazione professionale con il Dott. Fabrizio D’Agostino, esperto in Marketing, per la redazione del piano Marketing occorrente per la pubblicizzazione e divulgazione delle iniziative intraprese e da intraprendere con il Progetto RISI + ARIANNA, che si allega per farne parte integrante e sostanziale. Regional Information Society Iniziative RISI + Progetto Arianna − Second Round CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE Il giorno ............................... del mese di ............................... dell’anno 2001, si costituiscono: DA UNA PARTE La Regione Calabria (C.F. 02205340793) con sede in Catanzaro 88100 − Via Massara n. 2, rappresentata dal Dott. Luigi Filippo Mamone − Dirigente del Settore Informativo − Informatico e Statistico Dott. Luigi Filippo Mamone, nato a Catanzaro il 21 giugno 1950, − C.F. MMN LFL 50H21 C352G − Domiciliato per la carica in Catanzaro presso la sede della Giunta regionale. DALL’ALTRA Il Dott. Fabrizio D’Agostino, nato a Lamezia Terme il 26 settembre 1969 ed ivi residente in Viale dei Mille, n. 5, C.F.: DGS FRZ 69P26 M208N − P. IVA 02026310793. PREMESSO CHE la Regione Calabria ha avuto approvato, dalla Direzione Generale REGIO della Commissione Europea, il progetto RISI+ denominato «Arianna − Second Round» nell’ambito delle azioni innovative dell’Art. 10 del FESR, come da comunicazione della DG REGIO n. SG(99)D/1799 del 1° luglio 1999. CHE il Progetto si propone di sperimentare sul campo alcune delle linee di intervento individuate nella Prima Fase del Progetto Arianna (marzo 97 − Feb. 99), al fine di creare uno stretto collegamento tra il processo avviato e le misure previste nel POR Calabria 2000-2006. CHE con Decreto del Direttore Generale del terzo Dipartimento n. 271 del 18 dicembre 2000 è stata approvata la rimodulazione progettuale con contestuale individuazione dello staff tecnico, del Consulting Group e dei compiti agli stessi affidati. CHE l’Unità di Gestione del progetto RISI + ARIANNA, ha individuato il Dott. Fabrizio D’Agostino, per la redazione di un piano Marketing per la pubblicizzazione e divulgazione delle attività intraprese nell’ambito del progetto medesimo. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 SI CONVIENE E SI STIPULA Quanto segue: 1) Il Dott. Fabrizio D’Agostino viene formalmente conferito l’incarico di consulenza per svolgere attività di promozione della Società dell’Informazione attraverso azioni volte ad accrescere la consapevolezza sull’importanza e sulle potenzialità delle TIC (conferenze, seminari, dibattiti, servizi stampa, diffusione di esperienze, etc.) secondo un piano da concordare con il Project Manager. 2) L’attività professionale sarà espletata entro il limite massimo di 18 giornate effettive di lavoro nell’arco temporale di durata del progetto de quo. 3) Il corrispettivo lordo omnicomprensivo è fissato in Euro 185/giorno, per un massimo di 18 giorni effettivi di lavoro. Per la produzione degli elaborati obbligatori non sono previsti, per la Regione Calabria, oneri aggiuntivi, rientrando gli stessi nel compenso giornaliero sopra indicato. 6) Le prestazioni che il Dott. Fabrizio D’Agostino renderà nell’ambito del progetto, devono configurarsi come prestazione di lavoro autonomo ex art. 2222 del Codice Civile. Resta escluso ogni vincolo di subordinazione. 5907 DECRETO n. 1490 del 15 febbraio 2002 Progetto «Soveria.it» − POR Calabria 2000-2006 − Misura 6.3 − Società dell’Informazione − Gara per la Progettazione e realizzazione di un sistema di elaborazione per l’applicazione dei concetti di e-government e di e-democracy nell’Amministrazione comunale di Soveria Mannelli denominato «Soveria.it» − Nomina Commissione aggiudicatrice. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’articolo 30 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 3390 del 26 ottobre 1999 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 11 del «Sistema Informativo − Informatico e Statistico». VISTO il decreto del Dirigente Generale del 3° Dipartimento − Bilancio e Finanze, Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico n. 195 del 16 ottobre 2000, di affidamento, al Dirigente del Settore «Sistema Informativo − Informatico e Statistico», dell’attuazione del Progetto «RISI+» di cui all’art. 10 del Regolamento CE n. 2083/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. 7) Le parti dichiarano di eleggere quale Foro territorialmente competente, per tutte le controversie che dovessero scaturire dall’inosservanza delle clausole stabilite dal presente contratto, quello di Catanzaro. VISTA la nota CE n. SG(99)D/8703 del 3 novembre 1999 di approvazione della proposta progettuale «RISI + ARIANNA» presentata dalla Regione Calabria con nota n. 240 del 31/3/1999 e di contestuale concessione di un contributo finanziario per l’importo massimo di 250.000 Euro a fronte della spesa totale sovvenzionabile di 500.000 Euro. 8) Il Direttore del Progetto si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento il presente incarico, nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio o su giustificata richiesta dell’Amministrazione regionale, dovesse rilevare che l’attività del Dott. Fabrizio D’Agostino non risponda agli obiettivi di efficienza e di efficacia previsti dal presente incarico. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 2 agosto 2001 con la quale sono state approvate le azioni progettuali, descritte nel «Rapporto d’Identificazione», che si propongono di sperimentare, su alcune comunità campione, un’azione massiva di applicazione delle TIC. 9) Gli elaborati prodotti in relazione al presente incarico resteranno di proprietà esclusiva della Regione Calabria. 10) Il Dott. Fabrizio D’Agostino si impegna a mantenere assoluta riservatezza sulle informazioni e documenti scambiate con le Amministrazioni nell’ambito del progetto, facendone uso ai soli fini del progetto stesso. 11) Per quanto non previsto nel presente atto, le parti intendono fare riferimento alle norme del codice civile ed alle altre in vigore per la presente materia. VISTO il proprio decreto n. 14703 del 27 dicembre 2001 di approvazione del bando di gara relativo al Progetto «Soveria.it». CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere alla nomina della Commissione aggiudicatrice della gara sopra indicata. DECRETA 1) È costituita la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla gara indetta con decreto dirigenziale n. 14703 del 27 dicembre 2001 che è così composta: — Ing. Carmelo Salvino − Dirigente della Regione Calabria; Letto, confermato e sottoscritto da entrambe le parti senza riserva alcuna. Dott. Fabrizio D’Agostino Dott. Luigi Filippo Mamone Per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente contratto. Dott. Fabrizio D’Agostino Dott. Luigi Filippo Mamone — Prof. Luigi Palopoli − Ordinario di sistemi informatici dell’Università di Reggio Calabria − Componente; — D.ssa Silvana Sirianni − Responsabile area amministrativa del comune di Soveria Mannelli − Componente; — Antonio Mazza − Responsabile del procedimento amministrativo con funzioni di segretario. 2) È stabilito che ai componenti la Commissione esterni all’Amministrazione regionale, sia corrisposto un compenso lordo pari a Lire 150.000/ora, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate alla cui materiale liquidazione si provvederà con successivo e separato 5908 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 atto con imputazione della spesa sui fondi del cap. 2532201 del corrente esercizio 2001 giusto impegno di spesa n. 5756 dell’1/ 8/2001. 3) Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 15 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Filippo Mamone DECRETO n. 1513 del 20 febbraio 2002 VISTE le istanze trasmesse dai tabaccai, tramite l’Associazione di categoria F.I.T., ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 11 del 25/1/1999, in possesso dei requisiti di cui al predetto D.P.C.M. n. 11 e collegati con la rete Lottomatica. CONSTATATO che le modalità di riversamento delle somme riscosse sono quelle previste dall’art. 4 del D.P.C.M. n. 11 del 25/1/1999, procedura bancaria di addebito automatico. DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 del precitato decreto 11/99, i tabaccai a garanzia degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio hanno prestato per l’anno 2002 una garanzia fidejussoria assicurativa, in forma solidale e collettiva a favore della Regione. RITENUTO pertanto opportuno autorizzare a riscuotere le tasse automobilistiche i tabaccai di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente atto. Riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei tabaccai aderenti alla F.I.T. DECRETA IL DIRIGENTE DEL SETTORE I tabaccai di cui all’elenco allegato, che fa parte integrante del presente atto, sono autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche di competenza della Regione Calabria. VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTO l’art. 17, commi 10 e 11, della Legge 27/12/1997, n. 449 che demanda alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresì, che le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l’attività di controllo e di riscossione delle stesse tasse e attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche. VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998 n. 418, concernente: «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relativi alle tasse automobilistiche non erariali». I tabaccai di cui sopra sono tenuti alla puntuale osservanza del D.P.C.M. n. 11 del 25/1/1999 e in particolare, i riversamenti alla Regione delle somme riscosse saranno effettuati tramite procedura bancaria d’addebito automatico (RID). L’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche sarà revocata qualora le somme riscosse non saranno riversate nei termini di cui all’art. 4 del D.P.C.M. n. 11 del 25/1/1999. I tabaccai autorizzati sono nominati responsabili del trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 675/1996. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 20 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore F.sco Nucaro 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5909 5910 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1514 del 20 febbraio 2002 Riscossione delle tasse automobilistiche da parte dell’Agenzia Automobilistica di Muia’ Michelino − S. Ilario Jonio − Aderente all’UNASCA. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, demanda alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresì, che le regioni possano affidare a terzi l’attività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche. VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, concernente: «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relativi alle tasse automobilistiche non erariali». VISTO l’art. 31, comma 42, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale riconosce ai soggetti autorizzati, ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all’apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del citato art. 17. VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 13 settembre 1999, che approva la convenzione tipo tra i soggetti autorizzati, ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche. VISTA l’istanza, presentata tramite l’UNASCA. CONSIDERATO che i poli telematici utilizzati risultano rispettare i requisiti di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 27 settembre 1999 come da comunicazione del Ministero stesso in data dicembre 1999, prot. n. 1999/201042. DATO ATTO che ai sensi del citato art. 3 del decreto 13 settembre 1999, le agenzie a garanzie degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio hanno prestato, per il primo anno, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio. CONSIDERATO che la fidejussione di cui sopra è stata depositata presso il Ministero delle Finanze in data 8 novembre 1999 e trasmessa in copia alla Regione in data 9 novembre 1999. CONSTATATO, altresì, che le modalità di riversamento delle somme riscosse sono quelle previste dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 11 del 25/1/1999, procedura bancaria di addebito automatico. RITENUTO pertanto, autorizzare l’agenzia automobilistica di Muia’ Michelino con sede a S. Ilario dello Jonio a riscuotere le tasse automobilistiche. L’Agenzia è tenuta alla puntuale osservanza dei decreti del 13 e del 27 settembre 1999 del Ministero delle Finanze e, in particolare, i riversamenti alla Regione delle somme riscosse saranno effettuate tramite procedura bancaria d’addebito automatico (RID). L’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche sarà revocata qualora le somme riscosse non saranno riversate nei termini di cui all’art. 6 del decreto del 13 settembre 1999. L’Agenzia autorizzata, con il presente atto, a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominata responsabile del trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 675/96. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 20 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore F.sco Nucaro DECRETO n. 1515 del 20 febbraio 2002 Ditta: Michienzi Ferdinando − Comune di Curinga (CZ) − Concessione demaniale Marittima. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105 comma 2 lettera I, del D.L.vo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. VISTA la D.G.R. n. 614/2001. VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta Michienzi Ferdinando ha presentato istanza in data 22 gennaio 2001, presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.025, situata nel comune di Gizzeria. VISTA la nota n. V/2/02336 dem. datata 9/2/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ha avviato l’iter istruttorio. DECRETA CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provinciale di Catanzaro, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 614/2001 e delle norme di legge in essa riportate. L’Agenzia Automobilistica di Muia’ Michelino con sede a S. Ilario dello Jonio, Via Nazionale, 29, P. IVA 01134200805, Cod. Op. ARC1378 è autorizzata a riscuotere, per conto della Regione, le tasse automobilistiche. VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa all’occupazione di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.025 situata nel comune di Curinga. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, che attesta la regolarità dell’atto secondo le norme vigenti, 5911 Visto il parere dell’Ufficio Locale Marittimo di Pizzo, espresso nella Conferenza dei Servizi dell’8/3/2000. Visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. DECRETA Visto l’art. 36 del Codice della Navigazione. È approvata la licenza n. 12 del 6 febbraio 2002, parte integrante del presente decreto alla ditta Michienzi Ferdinando di un’area demaniale marittima di mq. 2.025 situata nel comune di Curinga, foglio di mappa, n. 42, particella, n. 1 (parte) da destinare alla realizzazione di uno stabilimento balneare (Locale barrosticceria e portico mq. 153,40; parcheggi coperti mq. 701,08; docce automatiche mq. 4,00; fosse biologiche mq. 6,60; recinzione in muratura mq. 20,00; percorsi pedonali mq. 9,07; area scoperta asservita mq. 1.130,85). Vista la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001. Vista l’attestazione postale n. — del — comprovante il versamento del canone di C 2.636,00 (duemilaseicentotrentasei/00), per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. CONCEDE Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lì 20 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore F.sco Nucaro N. 12 del registro Concessioni − Anno 2002 REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi − Contenzioso Tributario − Patrimonio − Demanio Regionale Vista l’istanza presentata in data 22/1/2001 dal sig. Michienzi Ferdinando, nato a Curinga (CZ) il 13/3/1954 e ivi residente alla C.da Romatisi, s.n.c. Vista la nota n. V/2/02336 Dem. datata 9/2/2001 con la quale la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ha avviato l’iter istruttorio. Visti i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio − di Catanzaro con nota n. 3312 del 7/3/2001. Visto il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Catanzaro con nota n. 512 del 26/2/2001. Visto il parere espresso dal comune di Curinga (CZ) con nota n. 1589 dell’8/3/2001. Vista l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 7688 del 25/5/2001. Vista l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 2144 del 12/4/2001, dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. Visto la nota n. 3240/P del 6/6/2001 della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Cosenza. Al sig. Michienzi Ferdinando − Codice Fiscale [MCHFDN54C13D218Q]. Di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2.025,00 (duemilaventicinque); Situata nel comune di Curinga (CZ), foglio di mappa n. 42, p.lla n. 1 (parte); e precisamente in località Torremezzapraia; allo scopo di: adibirla: (uso) Stabilimento Balneare (Locale bar-rosticceria e portico mq. 153,40; Parcheggi coperti mq. 701,08; Docce automatiche mq. 4,00; Fosse biologiche mq. 6,60; Recinzione in muratura mq. 20.00; Percorsi pedonali mq. 9,07 area scoperta asservita mq. 1.130,85. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall’1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo dal // al // per il primo anno e dal // al // per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà 5912 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998 dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993. Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1/1/2002-31/12/2002, significando che restanti rate riferite ai periodi 1/1/2003-31/12/2007, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la Ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la Ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. La licenza è altresì subordinata alle «condizioni» dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro: 1) Tutte le opere realizzate sull’area demaniale dovranno essere amovibili, compreso i pannelli in cemento della recinzione; 2) Gli scarichi fognari dovranno essere allacciati alla rete comunale o comunque in alternativa dovranno essere autorizzati a norma di legge; 3) Le siepi e le fioriere dovranno essere obbligatoriamente poste in vasi; 4) I corpi di fabbrica esistenti e da realizzare sull’area dovranno essere uniformati esteriormente, relativamente alle rifiniture, tinteggiature, ecc. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protaendosi oltre ml. 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI Michienzi Ferdinando La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Curinga, Via C.da Romanitisi s.n.c. Il Concessionario Michienzi Ferdinando Sottoscritto in mia presenza Geom. Salvatore Gallelli Il Dirigente Nucaro 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1516 del 20 febbraio 2002 Ditta Pantano Pasquale − Comune di Ricadi (VV). Concessione demaniale Marittima di mq. 200 ad uso: Posa sedie a sdraio ed ombrelloni. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 30 della Legge regionale 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. VISTO l’art. 105 comma 2 lettera I, del D.L.vo 112/98. VISTA la Legge regionale 3 marzo 2000, n. 3. 5913 N. 13 del registro Concessioni − Anno 2002 REGIONE CALABRIA Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico Settore 9 Tributi − Contenzioso Tributario − Patrimonio − Demanio Regionale Vista l’istanza presentata in data 5/7/2000 dal sig. Pantano Pasquale, nato a Reggio Calabria il 14/7/1960, residente a Ricadi Frazione San Nicolò (VV) Via Stazione, n. 29 − C.F.: PNT PQL 60L14 H224K. Vista la nota n. 8358/Dem datata 17/5/2000 con la quale la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ha avviato l’iter istruttorio. Visti i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio − filiale di .......................................................... (Area Tecnica) con nota n. ............... del .............................. . VISTA la D.G.R. n. 614/2001. Visto il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ........................ con nota n. ............... del .............................. . VISTO il Codice della Navigazione. PREMESSO che la ditta Pantano Pasquale ha presentato istanza in data 5 luglio 2000, presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, per il rilascio di una concessione relativa all’occupazione di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 200, situata nel comune di Ricadi, nel N.C.T. al foglio di mappa 13, part. 113 (parte). VISTA la nota n. 8358/Dem datata 17/5/2000 con la quale la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ha avviato l’iter istruttorio. CONSIDERATO che risultano acquisiti tutti i pareri ed autorizzazioni, e che sono stati compiuti tutti gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 614/2001 e delle norme di legge in essa riportate. VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 200 situata nel comune di Ricadi. Visto il parere espresso dal comune di Ricadi con nota n. 4266 del 23/5/2000. Vista l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell’8/ 11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. ............... del .............................. . Vista l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ..................................... del ................, dall’Amministrazione Provinciale di ................ . Visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. Visto l’art. 36 del Codice della Navigazione. Vista la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001. Vista la precedente licenza n. ............... . VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente Servizio Demanio Provinciale di Catanzaro, che attesta la regolarità dell’atto secondo le norme vigenti, Vista l’attestazione postale n. 43 del 29/8/2001 comprovante il versamento del canone di Lire 531.000 per il periodo 1/6/2001 al 30/9/2001, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione. DECRETA CONCEDE È approvata la licenza n. 13 del 13 febbraio 2002, parte integrante del presente decreto alla ditta Pantano Pasquale di un’area demaniale marittima di mq. 200 situata nel comune di Ricadi, foglio di mappa, n. 13, particella, n. 113 (parte) da utilizzare per la posa di sedie a sdraio e ombrelloni. Al sig. Pantano Pasquale − Codice Fiscale [PNT PQL 60L14 H224K]. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio provinciale di Catanzaro per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001. Catanzaro, lì 20 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore F.sco Nucaro Di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 200 (duecento); Situata nel comune di Ricadi, foglio di mappa n. 13, p.lla n. 113 (parte); e precisamente sull’arenile in località Grotticelle; allo scopo di: adibirla: ad uso posa di ombrelloni e sedie sdraio. Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 (sessantasette) dall’1 giugno 2001 al 31 dicembre 2006 con limitazione d’uso del suolo dall’1 giugno 2001 al 30 settembre 2001 per il primo anno e dall’1 giugno al 30 settembre per il restante quinquennio. La licenza è subordinata alle condizioni che seguono: 5914 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta stessa. L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta. Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/2001-30/9/2001, significando che le restanti rate riferite ai successivi periodi stagionali 1° giugno − 30 settembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici Istat. Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale. Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998 dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993. La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la Ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la Ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa. Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore. Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protaendosi oltre ml. 5 dalla battigia. PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI .................................................................................................. La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ricadi (VV), Via Stazione, n. 29. Il Concessionario Pantano Pasquale Il Dirigente Nucaro 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1599 del 22 febbraio 2002 Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente intermedia e finale del POR Calabria 2000-2006. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 5761 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 1745 del 3 giugno 1999. VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 2661 del 21 giugno 1999. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, per come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000. VISTO il precedente Decreto n. 9306 del 28/9/2001, con il quale è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente intermedia e finale del POR Calabria 2000-2006, da espletarsi con le procedure previste dall’art. 6, lettera a), del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157. VISTO il precedente Decreto n. 12210 del 27/11/2001, con il quale è stata costituita la Commissione per la selezione e valutazione delle offerte della gara succitata. VISTI i verbali della gara in parola delle sedute del 3 dicembre 2001 (verbali n. 1 − 2 − 3), del 6 dicembre 2001 (verbale n. 4), del 13 dicembre 2001 (verbale n. 5), del 14 dicembre 2001 (verbale n. 6), del 18 dicembre 2001 (verbale n. 7), del 19 dicembre 2001 (verbale n. 8), del 28 dicembre 2001 (verbale n. 9), del 12 gennaio 2002 (verbale n. 10), che si allegano al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale. PRESO ATTO del verbale n. 9 della seduta del 28 dicembre 2001, con il quale la Commissione succitata ha formulato la graduatoria finale della gara in parola, subordinando l’aggiudicazione provvisoria della stessa alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese IRS-RESCO-CSDCI − classificatasi prima nella richiamata graduatoria − all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 25 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157. PRESO ATTO, altresì, del verbale n. 10 della seduta del 12 gennaio 2002, con il quale la più volte richiamata Commissione, sulla base delle precisazioni fornite dalla costituenda ATI IRSRESCO-CSDCI in merito alla verifica di cui al precedente punto, ha confermando la graduatoria formulata nella seduta 28 dicembre 2001, proponendo conseguentemente l’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente intermedia e finale del POR Calabria 20002006 alla costituenda ATI IRS-RESCO-CSDCI medesima, per avere la stessa riportato il maggiore punteggio complessivo. DATO ATTO che la predetta costituenda ATI IRS-RESCOCSDCI ha trasmesso, nei termini stabiliti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, prevista ai punti 1 e 2 dell’art. 8 del Capitolato d’oneri della gara in parola. 5915 DECRETA Per i motivi riportati in premessa: 1. Sono approvati i verbali di gara delle sedute del 3 dicembre 2001 (verbali n. 1 − 2 − 3), del 6 dicembre 2001 (verbale n. 4), del 13 dicembre 2001 (verbale n. 5), del 14 dicembre 2001 (verbale n. 6), del 18 dicembre 2001 (verbale n. 7), del 19 dicembre 2001 (verbale n. 8), del 28 dicembre 2001 (verbale n. 9), del 12 gennaio 2002 (verbale n. 10) − che si allegano al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale − inerenti all’appalto del servizio di valutazione indipendente intermedia e finale del POR Calabria 2000-2006. 2. La gara succitata è aggiudicata definitivamente alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese IRS-RESCOCSDCI, per come proposto dalla Commissione per la selezione e valutazione delle offerte nei richiamati verbali, n. 9 del 28 dicembre 2001 e n. 10 del 12 gennaio 2002 e previa verifica della documentazione trasmessa dalla costituenda ATI medesima comprovante il possesso dei requisiti richiesti, prevista ai punti 1 e 2 dell’art. 8 del Capitolato d’oneri. 3. È stabilito di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione nelle forme previste dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, mediante la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 4. Il presente decreto, sarà pubblicato, ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 22 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Dott. Vittorio Cirò Candiano DECRETO n. 1703 del 26 febbraio 2002 Art. 10 FESR − Azioni innovative − R.I.S.I. + ARIANNA − Approvazione atto aggiuntivo al contratto di Collaborazione professionale con l’Ing. Mario Cannataro. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’articolo 30 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 3390 del 26 ottobre 1999 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 11 del «Sistema Informativo − Informatico e Statistico». VISTO il decreto del Dirigente Generale del 3° Dipartimento − Bilancio e Finanze, Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico n. 195 del 16 ottobre 2000, di affidamento, al Dirigente del Settore «Sistema Informativo − Informatico e Statistico», dell’attuazione del Progetto «RISI+» di cui all’art. 10 del Regolamento CE n. 2083/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. VISTA la nota CE n. SG(99)D/8703 del 3 novembre 1999 di approvazione della proposta progettuale «RISI + ARIANNA» presentata dalla Regione Calabria con nota n. 240 del 31/3/1999 5916 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 e di contestuale concessione di un contributo finanziario per l’importo massimo di 250.000 Euro a fronte della spesa totale sovvenzionabile di 500.000 Euro. VISTO il proprio decreto n. 228 del 23 novembre 2000 di costituzione dell’Unità di Gestione del Progetto «RISI + ARIANNA». VISTO il proprio decreto n. 2253 del 16/3/2001 di approvazione del contratto di collaborazione professionale con l’Ing. Mario Cannataro. ATTESO che l’Unità di Gestione del Progetto RISI + ARIANNA, nella seduta dell’8 gennaio 2002 ha ritenuto di richiedere una proroga della collaborazione professionale del professionista sopra indicato al fine di consentire la conclusione delle attività progettuali intraprese. CONSIDERATO, altresì, che l’Ing. Mario Cannataro ha prodotto istanza tendente ad un adeguamento del compenso in virtù della maggiore competenza e professionalità acquisita essendo diventato nel frattempo I ricercatore presso il CNR di Cosenza. PREMESSO CHE nel corso della riunione dell’Unità di gestione tenutasi in data 8 gennaio 2002 è emersa la necessità di avvalersi ancora della collaborazione dell’Ing. Mario Cannataro, anche in virtù della accresciuta competenza e professionalità essendo diventato nel frattempo I ricercatore presso il CNR di Cosenza, ritenendo pertanto di dover prorogare l’incarico per ulteriori 20 giornate lavorative. SI CONVIENE E SI STIPULA Quanto segue: 1) Il punto 2) del contratto sottoscritto fra le parti in data 9 aprile 2001 e repertoriato al n. 000383/01 è sostituito dal presente: «L’attività professionale sarà espletata entro il limite massimo di 40 giornate effettive di lavoro nell’arco temporale di durata del progetto de quo». DECRETA 2) Le ulteriori 20 giornate lavorative previste dal presente atto aggiuntivo saranno retribuite con un corrispettivo lordo omnicomprensivo pari ad Euro 315/giorno. 1. È approvato l’atto aggiuntivo al contratto di collaborazione professionale con l’Ing. Mario Cannataro. Letto, confermato e sottoscritto da entrambe le parti senza riserva alcuna. 2. L’onere del presente decreto, valutato in Euro 6.300 graverà sul capitolo 6123212 del corrente esercizio 2002, giusto impegno di spesa n. 2147 del 4/5/2001. Ing. Mario Cannataro Dott. Luigi Filippo Mamone Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Filippo Mamone DECRETO n. 1704 del 26 febbraio 2002 Art. 10 FESR − Azioni innovative − R.I.S.I. + ARIANNA − Approvazione atto aggiuntivo al contratto di Collaborazione professionale con il Prof. Domenico Saccà. Regional Information Society Iniziative RISI + Progetto Arianna − Second Round IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Sottoscritto in data 9 aprile 2001 − Repertorio n. 000383/01 VISTO l’articolo 30 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Il giorno ......................................................., si costituiscono: DA UNA PARTE VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 3390 del 26 ottobre 1999 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n. 11 del «Sistema Informativo − Informatico e Statistico». La Regione Calabria (C.F. 02205340793) con sede in Catanzaro 88100 − Via Massara n. 2, rappresentata dal Dott. Luigi Filippo Mamone − Dirigente del Settore Informativo − Informatico e Statistico Dott. Luigi Filippo Mamone, nato a Catanzaro il 21 giugno 1950, − C.F. MMN LFL 50H21 C352G − Domiciliato per la carica in Catanzaro presso la sede della Giunta regionale. VISTO il decreto del Dirigente Generale del 3° Dipartimento − Bilancio e Finanze, Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico n. 195 del 16 ottobre 2000, di affidamento, al Dirigente del Settore «Sistema Informativo − Informatico e Statistico», dell’attuazione del Progetto «RISI+» di cui all’art. 10 del Regolamento CE n. 2083/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. DALL’ALTRA L’Ing. Mario Cannataro, nato a Cosenza il 7 luglio 1964, residente a Rende (CS) Via G. Verdi (Pal. Euroedil) C.A.P. 87036, C.F.: CNN MRA 64L07 D086V. VISTA la nota CE n. SG(99)D/8703 del 3 novembre 1999 di approvazione della proposta progettuale «RISI + ARIANNA» presentata dalla Regione Calabria con nota n. 240 del 31/3/1999 e di contestuale concessione di un contributo finanziario per l’importo massimo di 250.000 Euro a fronte della spesa totale sovvenzionabile di 500.000 Euro: 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il proprio decreto n. 228 del 23 novembre 2000 di costituzione dell’Unità di Gestione del Progetto «RISI + ARIANNA». 5917 Filippo Mamone − Dirigente del Settore Informativo − Informatico e Statistico Dott. Luigi Filippo Mamone, nato a Catanzaro il 21 giugno 1950, − C.F. MMN LFL 50H21 C352G − Domiciliato per la carica in Catanzaro presso la sede della Giunta regionale. VISTO il proprio decreto n. 2251 del 16/3/2001 di approvazione del contratto di collaborazione professionale con il prof. Domenico Saccà. DALL’ALTRA ATTESO che l’Unità di Gestione del Progetto RISI + ARIANNA, nella seduta dell’8 gennaio 2002 ha ritenuto di richiedere una proroga della collaborazione professionale del professionista sopra indicato al fine di consentire la conclusione delle attività progettuali intraprese. Il Prof. Domenico Saccà, nato a Catanzaro il 5 novembre 1950, residente a Rende (CS) Via Benvenuto Cellini, n. 31 C.F.: SCC DNC 50S05 C352X. DECRETA CHE nel corso della riunione dell’Unità di gestione tenutasi in data 8 gennaio 2002 è emersa la necessità di avvalersi ancora della collaborazione del Prof. Domenico Saccà ritenendo pertanto di dover prorogare l’incarico per ulteriori 15 giornate lavorative agli stessi patti e condizioni già indicate nel contratto a cui si fa riferimento. 1. È approvato l’atto aggiuntivo al contratto di collaborazione professionale con il Prof. Domenico Saccà. 2. L’onere del presente decreto, valutato in Euro 9.300 graverà sul capitolo 6123212 del corrente esercizio 2002, giusto impegno di spesa n. 2147 del 4/5/2001. PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Quanto segue: Il Dirigente del Settore Dott. Luigi Filippo Mamone Regional Information Society Iniziative RISI + Progetto Arianna − Second Round ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE Sottoscritto in data 9 aprile 2001 − Repertorio n. 000377/01 Il giorno ......................................................., si costituiscono: DA UNA PARTE La Regione Calabria (C.F. 02205340793) con sede in Catanzaro 88100 − Via Massara n. 2, rappresentata dal Dott. Luigi 1) Il punto 2) del contratto sottoscritto fra le parti in data 9 aprile 2001 e repertoriato al n. 000377/01 è sostituito dal seguente: «L’attività professionale sarà espletata entro il limite massimo di 35 giornate effettive di lavoro nell’arco temporale di durata del progetto de quo». 2) Restano salve ed impregiudicate le prescrizioni, clausole, patti e condizioni non modificate del richiamato contratto repertoriato al n. 000377/01 il 9 aprile 2001. Letto, confermato e sottoscritto da entrambe le parti senza riserva alcuna. Prof. Domenico Saccà Dott. Luigi Filippo Mamone 5918 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DIPARTIMENTO N. 4 Organizzazione e Personale Il presente decreto, non soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 4 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 12965 del 4 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di S. Pietro Apostolo per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Eugenia Montilla comandata presso la Regione Calabria dall’1/8/2001 al 30/9/ 2001. DECRETO n. 13282 del 6 dicembre 2001 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.P.G.R. n. 15 del 28/2/2001 con il quale la D.ssa Eugenia Montilla, Direttore Generale del comune di S. Pietro Apostolo, Provincia di Catanzaro, è stata assegnata in posizione di comando presso l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale a decorrere dall’1/4/2001. ESAMINATE le note trasmesse con le quali il comune di S. Pietro Apostolo ha chiesto il rimborso della somma di Lire 23.613.828 per gli stipendi e gli oneri riflessi anticipati alla D.ssa Eugenia Montilla durante il periodo di comando alla Regione Calabria: 1/8/2001-31/9/2001. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R. n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 23.613.828 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Dattola Bartolo c/Regione Calabria − Esecuzione sentenza TAR − Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 1556/98. IL COMMISSARIO AD ACTA L’anno 2001 il giorno 4 ottobre nella sede dell’Assessorato Regionale al Personale il sottoscritto Dott. Antonino Festa, Direttore Provinciale del Tesoro di Reggio Calabria, è stato nominato, con sentenza n. 226/2001, Commissario ad Acta per l’esecuzione della sentenza n. 1556/98 pronunciata dal TAR Calabria − Sezione Staccata di Reggio Calabria − ha adottato il seguente decreto: PREMESSO che il TAR Calabria − Sezione Staccata di Reggio Calabria −, con sentenza n. 1556/98 Reg. Sent. e n. 381/96 Reg. Ric. del 18/12/1998 ha ordinato alla Regione Calabria: 1) Di procedere al pagamento al sig. Dattola Bartolo, nato a Reggio Calabria il 18/4/1930, di tutte le retribuzioni spettanti, ivi compresa l’indennità di fine rapporto, commisurate al trattamento economico previsto per la qualifica di commesso. 2) Di corrispondere quanto dovuto, a decorrere dall’1/7/ 1976 e sino al 25/11/1993 in esecuzione alla su menzionata sentenza nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale. 3) Di corrispondere la rivalutazione monetaria e interessi legali uniformandosi alla decisione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 15/6/1988. CONSIDERATO: RITENUTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17, comma 32 della L. 127 del 15/5/1997, non è soggetto a controllo. CHE con successivo ricorso n. 1263/2000 il sig. Bartolo Dattola ha richiesto all’On.le TAR − Sezione Staccata di Reggio Calabria − il pronunciamento nel merito del giudizio di ottemperanza nei confronti della Regione Calabria inadempiente. DECRETA CHE su tale richiesta il predetto TAR si è pronunciato definitivamente, con sentenza n. 226/2001, intimando alla Regione Calabria di provvedere, entro 60 giorni, a quanto già precedentemente indicato nominando, in caso di inadempienza, alla scadenza degli stessi il Direttore Provinciale del Tesoro di Reggio Calabria, nella persona del Dott. Antonino Festa, per l’esaustiva ottemperanza al giudicato in questione. — di rimborsare al comune di S. Pietro Apostolo, C.F. 00296580798, la somma di Lire 23.613.828 anticipate alla D.ssa Eugenia Montilla durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento, intestato al comune di S. Pietro Apostolo, con accredito della somma sul c/c Bancario n. 3561504 (ABI 1030 − CAB 88730) presso la Banca Monte dei Paschi di Siena − Filiale di Decollatura − CZ, Via Cianflone, n. 10; — di impegnare la somma di Lire 23.613.828 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. CHE al Commissario ad Acta, ad incarico espletato, va corrisposto il compenso di Lire 2.000.000 (duemilioni) al lordo delle ritenute di legge, a carico, provvisoriamente, della Amministrazione regionale inadempiente. ACCERTATO che la Regione Calabria non ha provveduto nei termini indicati nella sentenza n. 226/2001. RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5919 VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. DECRETA — di procedere all’applicazione nei confronti del sig. Bartolo Dattola nato a Reggio Calabria il 18/4/1930 del trattamento economico di cui alle LL.RR. 9/75-15/80-9/81-34/84-14/88 e 30/90 ai fini della determinazione dell’esatto ammontare dovuto allo stesso nell’arco temporale 1/7/1976-25/11/1993 relativamente alla qualifica di Commesso; — determinare nei confronti del sig. Bartolo Dattola il pagamento di un ammontare complessivo lordo di Lire 237.457.959 in esecuzione dei CC.NN.LL. precedentemente citati e per come dagli allegati elaborati contabili che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto; — determinare, altresì per il dipendente in questione la somma lorda di Lire 472.101.445 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali come risulta dai prospetti contabili allegati al presente decreto; — di approvare e liquidare l’importo di Lire 2.000.000 a titolo di compenso forfettario dovuto al Commissario ad Acta come risulta dalla sentenza TAR impegnando la somma sul cap. 1004101; — determinare ancora nell’importo di Lire 20.648.531 quanto allo stesso sig. Dattola Bartolo dovuto per indennità di fine rapporto; — di impegnare e liquidare la somma di Lire 237.457.959 al sig. Dattola Bartolo oltre Lire 20.648.531 a titolo di trattamento economico dovuto e di indennità di fine rapporto di lavoro e quindi per un totale di Lire 258.106.490 sul cap. 1003112 del bilancio 2001; — di impegnare e liquidare la somma di Lire 472.101.445 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitolo 1003114; — di autorizzare il Settore Economico dell’Assessorato al Personale ad emettere la richiesta di emissione degli ordinativi di pagamento; VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il Dispositivo del Dirigente del Settore Giuridico, n. 8428 del 28/6/1999 con il quale la sig.ra Lidia Bombardieri, dipendente dell’Università degli Studi di Brescia, è stata comandata presso la Regione Calabria a decorrere dal 5/7/1999. VISTA la nota trasmessa con le quali l’Università degli Studi di Brescia ha fatto richiesta della somma di Lire 22.385.200 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati alla dipendente sig.ra Lidia Bombardieri comandata presso la Regione Calabria dal 5/7/1999 al 31/12/1999. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 22.385.200 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare all’Università degli Studi di Brescia la somma di Lire 22.385.200 anticipate alla dipendente sig.ra Lidia Bombardieri durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento da versare sul c/c n. 1 del Banco di Brescia, Ag. n. 22 di Piazza del Mercato, 1525121 Brescia (ABI 3500 CAB 11210); — di impegnare la somma di Lire 22.385.200 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. — di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione Calabria al pagamento della somma spettante al sig. Bartolo Dattola mediante accreditamento a favore dello stesso sul c.c.b. n. 151925 della Carime Sede di Reggio Calabria Corso Garibaldi; Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. — di trasmettere a codesta On.le TAR tutta la documentazione necessaria atta a dimostrare quanto sopra. Il Dirigente del Settore Curto Catanzaro, lì 10 dicembre 2001 Catanzaro, lì 6 dicembre 2001 Il Commissario ad Acta Dr. Antonino Festa DECRETO n. 13690 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme all’Università degli Studi di Brescia per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla dipendente sig.ra Lidia Bombardieri comandata presso la Regione Calabria dal 5/7/1999 al 31/12/1999. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. DECRETO n. 13691 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Pescara per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Vincenzo Tedesco comandato presso la Regione Calabria dal 3/8/1998 al 31/7/ 1999. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. 5920 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTA la D.G.R.C. n. 3342 del 6/7/1998 con la quale il sig. Vincenzo Tedesco, dipendente del comune di Pescara, è stato comandato presso la Regione Calabria a decorrere dal 3/8/1998. CONSIDERATO che il comune di Pescara ha richiesto delle somme, quale rimborso, per stipendi ed riflessi anticipati al dipendente sig. Vincenzo Tedesco, relative ad un periodo non rientrante nel comando previsto dalla Delibera di Giunta sopra detta. STABILITO che il comando effettivo del dipendente equivale al periodo: 3/8/1998-2/8/1999. RITENUTO, attualmente, poter effettuare un rimborso relativo agli stipendi ed agli oneri riflessi anticipati al sig. Vincenzo Tedesco per il comando prestato presso la Regione Calabria dal 3/8/1998 al 31/7/1999. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 62.893.227 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al comune di Pescara, C.F. n. 00124600685, la somma di Lire 62.893.227, anticipate al dipendente sig. Vincenzo Tedesco durante il periodo di comando presso la Regione Calabria: 3/8/1998-31/7/1999; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del comune di Pescara − Tesoreria comunale c/o Caripe Pescara ABI 06245 CAB 15410; — di impegnare la somma di Lire 62.893.227 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.D.S. n. 3317/14 del 9/4/2001 con il quale il sig. Giuseppe Fazio, dipendente del comune di S. Pietro in Guarano, è stato comandato presso la Regione Calabria con decorrenza 23/4/2001. VISTA la nota trasmessa in data 14/9/2001, prot. 4905, con la quale il comune di S. Pietro in Guarano ha richiesto la somma di Lire 15.750.461 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giuseppe Fazio comandato presso la Regione Calabria dal 23/4/2001 al 31/8/2001. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 15.750.461 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al comune di S. Pietro in Guarano, C.F. 80004710788, la somma di Lire 15.750.461 anticipate al dipendente sig. Giuseppe Fazio durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del comune di S. Pietro in Guarano, Servizio di Tesoreria, c/c Postale n. 12878872; — di impegnare la somma di Lire 15.750.461 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 10 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 10 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13692 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di S. Pietro in Guarano per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giuseppe Fazio comandato presso la Regione Calabria dal 23/4/ 2001 al 31/8/2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. DECRETO n. 13693 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica − Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Reggio Calabria − per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Mattia Vittoria Pennestrì, dipendente della Pretura Circondariale di Palmi, comandata presso la Regione Calabria dall’1/6/1999 al 31/12/1999. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.P.G.R. n. 315 del 3/6/1999 con il quale la D.ssa Mattia Vittoria Pennestrì, dipendente di ruolo della Pretura cir- 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 condariale di Palmi, è stata comandata presso la Regione Calabria e assegnata alla Segreteria Particolare dell’Assessore al Lavoro con decorrenza 1/6/1999. VISTA la nota trasmessa n. 001888 − Uff. 3/B del 25/6/2001 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica − D.P. dei Servizi Vari di Reggio Calabria, ha richiesto la somma di Lire 38.125.034 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati alla dipendente D.ssa Mattia Vittoria Pennestrì comandata presso la Regione Calabria dall’1/6/1999 al 31/12/1999. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 38.125.034 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. 5921 VISTO il D.D.G. n. 86 dell’1/2/2000 con il quale il sig. Domenico Bruni, dipendente del Consorzio di Bonifica di Valle Lao, con sede a Scalea, è stato comandato presso la Regione Calabria con decorrenza 1/2/2000. VISTE le note trasmesse con le quali il Consorzio di Bonifica di Valle Lao di Scalea ha richiesto la somma di Lire 31.638.222 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Domenico Bruni comandato presso la Regione Calabria dall’1/2/2000 al 31/5/2000. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 31.638.222 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA DECRETA — di rimborsare alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Reggio Calabria la somma di Lire 38.125.034 anticipate alla dipendente D.ssa Mattia Vittoria Pennestrì durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria, Capo X − Capitolo 2368 del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica − c/c Postale n. 217893; — di impegnare la somma di Lire 38.125.034 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. — di rimborsare al Consorzio di Bonifica di Valle Lao di Scalea, C.F. 82000110781, la somma di Lire 31.638.222 anticipate al dipendente sig. Domenico Bruni durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del Consorzio di Bonifica di Valle del Lao di Scalea c/c Bancario n. 60/00002 − Banca Carime Agenzia di Scalea (CS) − ABI 03067 − CAB 81020; — di impegnare la somma di Lire 31.638.222 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 10 dicembre 2001 Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Il Dirigente del Settore Curto Catanzaro, lì 10 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13695 del 10 dicembre 2001 DECRETO n. 13694 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme al Consorzio di Bonifica di Valle Lao di Scalea per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Domenico Bruni comandato presso la Regione Calabria dall’1/2/2000 al 31/5/2000. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. Rimborso somme al comune di S. Pietro Apostolo per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Eugenia Montilla comandata presso la Regione Calabria dall’1/10/2001 al 30/ 11/2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.P.G.R. n. 15 del 28/2/2001 con il quale la D.ssa Eugenia Montilla, Direttore Generale del comune di S. Pietro Apostolo, Provincia di Catanzaro, è stata assegnata, in posizione di comando, presso l’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale a decorrere dall’1/4/2001. 5922 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il D.P.R. n. 107 del 24/8/2001 con il quale la D.ssa Eugenia Montilla a seguito di rettifica è stata assegnata alla Segreteria Particolare dell’Assessore al Personale, Industria, Enti Locali, Affari Generali della Presidenza. ESAMINATE le note trasmesse con le quali il comune di S. Pietro Apostolo ha chiesto il rimborso della somma di Lire 23.810.374 per gli stipendi e gli oneri riflessi anticipati alla D.ssa Eugenia Montilla durante il periodo di comando alla Regione Calabria: 1/10/2001-30/11/2001. Apostolo e di Soveria Mannelli, è stata assegnata in posizione di comando presso l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale a decorrere dall’1/4/2001. VISTO il D.P.R. n. 107 del 24/8/2001 con il quale la D.ssa Eugenia Montilla è stata assegnata presso la Segreteria Particolare dell’Assessore Giovanni Luzzo. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. ESAMINATE la nota trasmessa con la quale il comune di Soveria Mannelli ha chiesto il rimborso della somma di Lire 11.024.997 così distinta: Indennità di Direttore Generale Lire 8.333.330, contributi Lire 2.691.667 corrisposti alla D.ssa Eugenia Montilla durante il periodo di comando alla Regione Calabria: Aprile-Agosto 2001. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 23.810.374 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DECRETA — di rimborsare al comune di S. Pietro Apostolo, C.F. 00296580798, la somma di Lire 23.810.374 anticipate alla D.ssa Eugenia Montilla durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento, intestato al comune di S. Pietro Apostolo, con accredito della somma sul c/c Bancario n. 3561504 (ABI 1030 − CAB 88730) presso la Banca Monte dei Paschi di Siena − Filiale di Decollatura − CZ, Via Cianflone, n. 10; DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 11.024.997 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al comune di Soveria Mannelli, C.F. 00297290793, la somma di Lire 11.024.997 anticipate alla D.ssa Eugenia Montilla durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di impegnare la somma di Lire 23.810.374 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento versando la somma sul c/c Bancario, n. 060-5 ABI 3067 CAB 42780 presso la Banca Carime Agenzia di Soveria Mannelli Tesoriere comunale; Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. — di impegnare la somma di Lire 11.024.997 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 10 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto Catanzaro, lì 10 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13696 del 10 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Soveria Mannelli per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Eugenia Montilla comandata presso la Regione Calabria dall’1/4/2001 al 31/8/ 2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE DECRETO n. 13705 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme all’A.S.L. n. 1 di Paola per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Salvatore Natalino per il periodo di comando presso la Regione Calabria: 1/10/ 1994-31/12/1996. VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.P.G.R. n. 15 del 28/2/2001 con il quale la D.ssa Eugenia Montilla, Direttore Generale del comune di S. Pietro VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTA la D.G.R.C. n. 4137 del 29/8/1994 con la quale il sig. Salvatore Natalino, dipendente dell’A.S.L. n. 1 di Paola, è stato comandato presso la Regione Calabria con decorrenza 1/10/ 1994. VISTE: la D.G.R.C. n. 4749 del 29/8/1995 e la D.G.R.C. n. 6747 del 14/10/1996, con le quali al sig. Salvatore Natalino è stato prorogato il comando presso la Regione Calabria. ESAMINATE le note trasmesse con le quali l’A.S.L. n. 1 di Paola ha richiesto la somma di Lire 125.708.103 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Salvatore Natalino comandato presso la Regione Calabria dall’1/ 10/1994 al 10/11/1997. 5923 VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.P.G.R. n. 55 del 24/5/2000 con il quale la D.ssa Laura Lucchese, dipendente dell’Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro, è stata assegnata, quale componente, presso l’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. RITENUTO che i rendiconti trasmessi fanno riferimento ad un periodo di comando non suffragato dagli atti formali di comando. VISTE le note trasmesse con le quali l’Azienda Ospedaliera di Catanzaro ha richiesto la somma di Lire 55.507.375 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati alla dipendente D.ssa Laura Lucchese comandata presso la Regione Calabria dal 25/5/2000 al 30/9/2001. STABILITO che, attualmente, è possibile rimborsare una prima somma di Lire 89.281.123 relative agli stipendi e gli oneri riflessi anticipati durante il periodo 1/10/1994-31/12/1996. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 55.507.375 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 89.281.123 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA DECRETA — di rimborsare all’Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro, C.F. 01991520790, la somma di Lire 55.507.376 anticipate alla dipendente D.ssa Laura Lucchese durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di rimborsare all’A.S.L. n. 1 di Paola, C.F. n. 01989190788, la somma di Lire 89.281.123 anticipate al dipendente sig. Salvatore Natalino durante il periodo di comando presso la Regione Calabria: 1/10/1994-31/12/1996; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro − Banca di Roma CZ − ABI 3002 CAB 04400 c/c Bancario n. 370; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Tesoreria dell’A.S.L. n. 1 di Paola − la B.N.L. Agenzia Paola ABI 1005 CAB 80850; — di impegnare la somma di Lire 55.507.375 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. — di impegnare la somma di Lire 89.281.123 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Il Dirigente del Settore Curto Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13707 dell’11 dicembre 2001 DECRETO n. 13706 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme all’Azienda Ospedaliera «PuglieseCiaccio» di Catanzaro per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla dipendente D.ssa Laura Lucchese comandata presso la Regione Calabria dal 25/5/2000 al 30/9/2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. Rimborso somme al comune di Milano per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Ferdinando Mazzacuva comandato presso la Regione Calabria dall’1/6/2000 al 30/4/2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. 5924 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.D.S. n. 1740/14 del 4/5/2000 con il quale il sig. Ferdinando Mazzacuva, dipendente del comune di Milano, è stato comandato presso la Regione Calabria con decorrenza 1/6/ 2000. VISTE le note trasmesse con le quali il comune di Milano ha richiesto la somma di Lire 47.354.931 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi (tranne l’I.R.A.P. che sarà versata da questa Regione), anticipati al dipendente sig. Ferdinando Mazzacuva comandato presso la Regione Calabria dall’1/6/2000 al 30/4/2001. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 47.354.931 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al comune di Milano, C.F. 01199250158, la somma di Lire 47.354.931 anticipate al dipendente sig. Ferdinando Mazzacuva durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del comune di Milano Ragioneria − Settore Contabilità del Personale − Ufficio previsione Spesa (specificando la causale) c/c Postale n. 261206; oppure con giro fondi sulla contabilità speciale n. 61541 della Tesoreria Provinciale dello Stato − Conto fruttifero; — di impegnare la somma di Lire 47.354.931 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. VISTO il D.D.G. n. 166/15 del 30/9/1999 con il quale il sig. Giuseppe Voci, dipendente dell’Azienda Ospedaliera «PuglieseCiaccio» di Catanzaro, è stato comandato presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Calabria. VISTA la nota trasmessa n. 1617/U.P. del 28/3/2001 con la quale l’Azienda Ospedaliera di Catanzaro ha richiesto la somma di Lire 21.576.153 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giuseppe Voci comandato presso la Regione Calabria dall’11/10/1999 al 30/4/2000. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 21.576.153 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare all’Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro, C.F. 01991520790, la somma di Lire 21.576.153 anticipate al dipendente sig. Giuseppe Voci durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro − Banca di Roma CZ − ABI 3002 CAB 04400 c/c Bancario n. 370; — di impegnare la somma di Lire 21.576.153 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13708 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme all’Azienda Ospedaliera «PuglieseCiaccio» di Catanzaro per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giuseppe Voci comandato presso la Regione Calabria dall’11/10/1999 al 30/4/2000. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. DECRETO n. 13709 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Milano per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giuseppe Voltarelli comandato presso la Regione Calabria dall’1/7/2000 al 30/4/ 2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTA la Determina Dirigenziale n. 145/14 del 19/4/2000 con la quale il sig. Giuseppe Voltarelli, dipendente del comune di Milano, è stato comandato presso la Regione Calabria con decorrenza 1/7/2000. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTE le note trasmesse con le quali il comune di Milano ha richiesto la somma di Lire 28.171.902 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi (tranne l’I.R.A.P. che sarà versata da questa Regione), anticipati al dipendente sig. Giuseppe Voltarelli comandato presso la Regione Calabria dall’1/7/2000 al 30/4/ 2001. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 28.171.902 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al comune di Milano, C.F. 01199250158, la somma di Lire 28.171.902 anticipate al dipendente sig. Giuseppe Voltarelli durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del comune di Milano Ragioneria − Settore Contabilità del Personale − Ufficio previsione Spesa (specificando la causale) c/c Postale n. 261206; oppure con giro fondi sulla contabilità speciale n. 61541 della Tesoreria Provinciale dello Stato − Conto fruttifero; — di impegnare la somma di Lire 28.171.902 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto 5925 VISTE le note trasmesse con le quali il comune di Nocara ha richiesto più volte il rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giovanni Trebisacce comandato presso la Regione Calabria. CONSIDERATO che questo Settore Economico, con D.D.S. n. 2571 del 6/11/2000, ha chiesto alla Ragioneria Generale della Regione Calabria di rimborsare al comune di Nocara la somma di Lire 24.484.880 per gli stipendi e gli oneri riflessi anticipati al sig. Giovanni Trebisacce durante il suo comando dall’1/3/2000 al 30/9/2000. ACCERTATO che, al fine di procedere ad ulteriori verifiche e controllo, è stato annullato il mandato di pagamento richiesto. VISTO il Fax n. 1581 del 14/11/2001 con il quale il comune di Nocara ha richiesto il rimborso della somma di Lire 42.669.979 anticipate al dipendente Trebisacce Giovanni comandato dall’1/ 3/2000 al 28/2/2001. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 42.669.979 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al comune di Nocara, C.F. 81000890780, la somma di Lire 42.669.979 anticipate al dipendente sig. Giovanni Trebisacce durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare sul c/c Bancario n. 200 220/03 − ABI 8019 − CAB 73910 Banca di Credito Cooperativo di Albidona − Filiale di Amendolara; — di impegnare la somma di Lire 42.669.979 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. DECRETO n. 13710 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Nocara per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giovanni Trebisacce comandato presso la Regione Calabria dall’1/3/2000 al 28/2/2001. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.D.S. n. 191 del 9/2/2000 con il quale il sig. Giovanni Trebisacce, dipendente del comune di Nocara (CS), è stato comandato presso la Regione Calabria a decorrere dall’1/3/2000. DECRETO n. 13711 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Milano per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla dipendente sig.ra Maria Cristina Panzera comandato presso la Regione Calabria dall’1/10/ 2000 al 30/4/2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. 5926 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.D.S. n. 2187/14 del 31/8/2000 con il quale la sig.ra Maria Cristina Panzera, dipendente del comune di Milano, è stata comandata presso la Regione Calabria con decorrenza 1/10/ 2000. VISTE le note trasmesse con le quali il comune di Milano ha richiesto la somma di Lire 22.414.550 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi (tranne l’I.R.A.P. che sarà versata da questa Regione), anticipati alla dipendente sig.ra Maria Cristina Panzera comandata presso la Regione Calabria dall’1/10/2000 al 30/4/2001. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 22.414.550 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al comune di Milano, C.F. 01199250158, la somma di Lire 22.414.550 anticipate alla dipendente sig.ra Maria Cristina Panzera durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del comune di Milano Ragioneria − Settore Contabilità del Personale − Ufficio previsione Spesa (specificando la causale) c/c Postale n. 261206; oppure con giro fondi sulla contabilità speciale n. 61541 della Tesoreria Provinciale dello Stato − Conto fruttifero; — di impegnare la somma di Lire 22.414.550 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. VISTO il D.D.S. n. 243 del 16/2/2000 con il quale il sig. Domenico Megale, dipendente del comune di Milano, è stato comandato presso la Regione Calabria con decorrenza 1/4/2000. VISTE le note trasmesse con le quali il comune di Milano ha richiesto la somma di Lire 31.296.036 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi (tranne l’I.R.A.P. che sarà versata da questa Regione), anticipati al dipendente sig. Domenico Megale comandato presso la Regione Calabria dall’1/4/2000 al 31/3/ 2001. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 31.296.036 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al comune di Milano, C.F. 01199250158, la somma di Lire 31.296.036 anticipate al dipendente sig. Domenico Megale durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del comune di Milano Ragioneria − Settore Contabilità del Personale − Ufficio previsione Spesa (specificando la causale) c/c Postale n. 261206; oppure con giro fondi sulla contabilità speciale n. 61541 della Tesoreria Provinciale dello Stato − Conto fruttifero; — di impegnare la somma di Lire 31.296.036 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13713 dell’11 dicembre 2001 DECRETO n. 13712 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Milano per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Domenico Megale comandato presso la Regione Calabria dall’1/4/200 al 31/3/ 2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. Rimborso somme alla Provincia di Milano per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Massimiliano Laganà comandato presso la Regione Calabria dall’1/6/2000 al 31/12/2000. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il D.D.G. n. 1775/14 del 5/5/2000 con il quale il sig. Massimiliano Laganà, dipendente della Provincia di Milano, è stato comandato presso la Regione Calabria con decorrenza 1/6/ 2000. VISTA la nota trasmessa n. 29346/666/98 del 22/2/2001 con la quale la Provincia di Milano ha richiesto la somma di Lire 29.944.890 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi (tranne l’I.R.A.P. che sarà versata da questa Regione), anticipati al dipendente sig. Massimiliano Laganà comandato presso la Regione Calabria dall’1/6/2000 al 31/12/2000. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 29.944.890 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. 5927 VISTE le note trasmesse con le quali il comune di Tropea ha richiesto la somma di Lire 49.760.400 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi, anticipati al dipendente sig. Francesco Grande comandato presso la Regione Calabria dall’1/3/ 2000 al 31/12/2000. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 49.760.400 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al comune di Tropea, C.F. 00313710790, la somma di Lire 49.760.400 anticipate al dipendente sig. Francesco Grande durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; DECRETA — di rimborsare alla Provincia di Milano, C.F. 02120090150, la somma di Lire 29.944.890 anticipate al dipendente sig. Massimiliano Laganà durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell’Amministrazione Provinciale di Milano, Via Vivaio, 1 − 20122 Milano − c/c Postale n. 52889201, oppure con giro fondi sulla contabilità speciale della Banca d’Italia n. 60133 avendo cura di indicare la causale; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare sul c/c Postale n. 12413886 intestato alla Tesoreria del comune di Tropea; — di impegnare la somma di Lire 49.760.400 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 — di impegnare la somma di Lire 29.944.890 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il Dirigente del Settore Curto Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13714 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Tropea per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Francesco Grande comandato presso la Regione Calabria dall’1/3/2000 al 31/ 12/2000. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. DECRETO n. 13715 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme all’Azienda Ospedaliera «PuglieseCiaccio» di Catanzaro per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente Dr. Ivan Ciacci comandato presso la Regione Calabria dall’1/1/1995 al 31/12/1999. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTA la D.G.R.G. n. 7565 del 20/12/1991, esecutiva con D.G.R.C. n. 2909 del 20/7/1992 con la quale il Dr. Ivan Ciacci, Dirigente Medico dell’A.S.L. n. 7 di Catanzaro, è stato comandato presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.D.S. n. 227/14 del 16/2/2000 con il quale il sig. Francesco Grande, dipendente del comune di Tropea, è stato comandato presso la Regione Calabria con decorrenza 1/3/2000. VISTA la D.G.R.C. n. 1766 del 20/3/1996 con la quale la Regione Calabria ha inteso sanare il periodo di comando del Dr. Ciacci, Dirigente Medico dell’Azienda Ospedaliera «PuglieseCiaccio» di Catanzaro, non coperto da provvedimento. 5928 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTI: la D.G.R.C. n. 2227 del 7/4/1997, la D.G.R.C. n. 2208 del 24/4/1998, il D.D.G. n. 318/15 del 25/10/1999 con i quali è stato prorogato il comando del Dr. Ivan Ciacci presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria. VISTO il D.D.S. n. 367 del 5/2/2001 con il quale il Dott. Salvatore Cava, dipendente del Ministero delle Politiche A.A. e F.F. è stato comandato presso la Regione Calabria a decorrere dall’1/ 12/2000. VISTE le note trasmesse, (ultima la nota n. 2749 dell’11/7/ 2000), con le quali l’Azienda Ospedaliera di Catanzaro ha richiesto la somma di Lire 622.548.103 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati al dipendente Dr. Ivan Ciacci comandato presso la Regione Calabria dall’1/1/1995 al 31/12/1999. VISTE le note trasmesse con le quali il Ministero delle Politiche A.A. e F.F. ha fatto richiesta della somma di Lire 95.570.606 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati al dipendente Dott. Salvatore Cava comandato presso la Regione Calabria dall’1/12/2000 al 30/9/2001. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 622.548.103 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare all’Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro, C.F. 01991520790, la somma di Lire 622.548.103 anticipate al dipendente Dr. Ivan Ciacci durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro − Banca di Roma CZ − ABI 3002 CAB 04400 c/c Bancario n. 370; — di impegnare la somma di Lire 622.548.103 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 95.570.606 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al Ministero delle Politiche A.A. e F.F. la somma di Lire 95.570.606 anticipate al dipendente Dott. Salvatore Cava durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato al Capo XVII capitolo 3590 (Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per le Politiche Agricole) con la seguente motivazione: «Rimborso stipendi ed altri assegni fissi, con relativa contribuzione, corrisposti dal Coordinamento regionale del C.F.S. di Reggio Calabria al Dott. Salvatore Cava, IX qualifica funzionale, comandato presso la Regione Calabria; — di impegnare la somma di Lire 95.570.606 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13716 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al Ministero Politiche A.A. e F.F. per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente Dott. Salvatore Cava comandato presso la Regione Calabria dall’1/12/ 2000 al 30/9/2001. Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13717 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di S. Procopio per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giuseppe Belvedere comandato presso la Regione Calabria dall’1/6/2000 al 31/ 12/2000. IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il D.D.S. n. 71 del 12/6/2000 con il quale il sig. Giuseppe Belvedere, dipendente del comune di S. Procopio (RC), è stato comandato presso la Regione Calabria e assegnato alla Segreteria Particolare dell’Assessore al Lavoro a decorrere dall’1/ 6/2000. VISTE le note trasmesse con le quali il comune di S. Procopio ha richiesto la somma di Lire 30.330.143 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Giuseppe Belvedere comandato presso la Regione Calabria dall’1/6/ 2000 al 31/12/2000. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 30.330.143 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al comune di S. Procopio, C.F. 82000050805, la somma di Lire 30.330.143 anticipate al dipendente sig. Giuseppe Belvedere durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento da accreditare sul c/c Bancario n. 10335 − ABI 5040 − CAB 81550 Banca Popolare Antonveneta − Agenzia di Santa Eufemia d’Aspromonte (RC) − Comune di S. Procopio; — di impegnare la somma di Lire 30.330.143 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 5929 VISTO il D.D.G. n. 4 del 3/1/2000 con il quale il sig. Leonzio Mario Tedesco, dipendente dell’A.S.L. n. 9 di Locri, è stato comandato presso la Struttura del Dipartimento, n. 4 della Regione Calabria con decorrenza 8/5/2000. VISTO il D.D.G. n. 1860 del 9/6/2000 con il quale il sig. Leonzio Mario Tedesco cessa dal comando presso questa Regione con effetto 13/6/2000. ESAMINATA la nota trasmessa con la quale l’A.S.L. n. 9 di Locri ha richiesto la somma di Lire 5.090.198 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati al dipendente Tedesco Leonzio Mario comandato presso la Regione Calabria dall’8/5/2000 al 13/6/2000. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R. n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 5.090.198 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare all’A.S.L. n. 9 di Locri, C.F. n. 90000380809, la somma di Lire 5.090.198, anticipate al dipendente sig. Leonzio Mario Tedesco durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell’A.S.L. medesima con accredito sul c/c n. 218000, acceso presso la Tesoreria B.N.L., Agenzia di Siderno, ABI − CAB 1005-81590; — di impegnare la somma di Lire 5.090.198 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13718 dell’11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13719 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme all’A.S.L. n. 9 di Locri per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Leonzio Mario Tedesco, comandato presso la Regione Calabria dall’8/5/2000 al 13/6/2000. Rimborso somme alla Comunità Montana «Aspromonte Orientale» di Bovalino per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Domenico Mollica comandato presso la Regione Calabria dal 4/8/1999 al 31/12/1999. IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. 5930 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il D.D.G. n. 224/15 del 4/10/1999 con il quale il sig. Domenico Mollica, dipendente della Comunità Montana «Aspromonte Orientale» di Bovalino, è stato comandato presso la Regione Calabria con decorrenza 4/8/1999. VISTA la nota trasmessa n. 142 del 23/1/2001 con la quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale» ha richiesto la somma di Lire 19.898.070 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati al dipendente sig. Domenico Mollica, comandato presso la Regione Calabria dal 4/8/1999 al 31/12/1999. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 19.898.070 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. VISTE le note trasmesse con le quali il comune di Albi ha richiesto la somma di Lire 72.519.247 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati alla D.ssa Giovanna Melania Grasso durante il periodo di comando 9/10/2000-30/9/ 2001. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 72.519.247 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA — di rimborsare al comune di Albi, C.F. 80002220798, la somma di Lire 72.519.247 anticipate alla D.ssa Giovanna Melania Grasso durante il comando presso la Regione Calabria; DECRETA — di rimborsare alla Comunità Montana «Aspromonte Orientale» di Bovalino, C.F. 81003950805, la somma di Lire 19.898.070 anticipate al dipendente sig. Domenico Mollica durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Comunità Montana «Aspromonte Orientale» di Bovalino accreditando la somma dovuta sul conto di Tesoreria Unica − Banca d’Italia, n. 160337; — di impegnare la somma di Lire 19.898.070 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del comune di Albi − c/c Bancario n. 1133 − Banca di Credito Cooperativo − Taverna ABI 8867 − CAB 42800; — di impegnare la somma di Lire 72.519.247 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13721 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme al comune di Paterno Calabro per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Donatella Fornaro, Segretario comunale, comandata presso la Regione Calabria dall’1/8/2001 al 30/11/2001. DECRETO n. 13720 dell’11 dicembre 2001 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Rimborso somme al comune di Albi per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Giovanna Melania Grasso, Segretario comunale, comandata presso la Regione Calabria dal 9/10/2000 al 30/9/2001. VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.D.S. n. 2374 del 5/10/2000 con il quale la D.ssa Giovanna Melania Grasso, Segretario comunale del comune di Albi (CZ), è stata comandata presso la Regione Calabria a decorrere dal 9/10/2000. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTO il D.D.S. n. 2382 del 22/3/2001 con il quale la D.ssa Donatella Fornaro, Segretario Capo, Titolare della Segreteria convenzionata dei comuni di Paterno Calabro e Dipignano, iscritta alla III fascia dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, è stata comandata presso la Regione Calabria a decorrere dal 26/3/2001. VISTO il D.D.S. n. 3319 del 9/4/2001 con il quale è stata modificata la data del comando con decorrenza 2/5/2001. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il D.D.S. n. 9158 del 25/9/2001 con il quale al comune di Paterno Calabro è stata rimborsata la somma di Lire 25.330.035 per stipendi ed oneri riflessi anticipati alla D.ssa Donatella Fornaro per il comando presso la Regione Calabria dal 2/5/2001 al 31/7/2001. VISTE le recenti note, trasmesse via Fax, con le quali il comune di Paterno Calabro ha richiesto la somma di Lire 38.482.061 di cui: Lire 1.802.233 quale differenza del rimborso relativo al periodo 2/5/2001-31/7/2001 e Lire 36.679.828 per le competenze stipendiali relative al periodo di comando 1/8/200131/9/2001. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 38.482.061 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. 5931 VISTE le Delibere di Giunta regionale: n. 167 del 24/1/1997, n. 86 del 19/1/1998 e n. 85 del 28/1/2000, con le quali la Regione Calabria ha inteso prorogare il comando al Dr. Giacomino Brancati. VISTE le note trasmesse con le quali l’A.S.L. di Vibo Valentia ha richiesto la somma di Lire 364.064.757 quale rimborso degli stipendi e degli oneri riflessi anticipati al dipendente Dr. Giacomino Brancati comandato presso la Regione Calabria dal 15/6/ 1996 al 14/3/1999. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R., n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 364.064.757 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA DECRETA — di rimborsare al comune di Paterno Calabro, C.F. 80003870781, la somma di Lire 38.482.061 anticipate alla D.ssa Donatella Fornaro durante il comando presso la Regione Calabria; — di rimborsare all’A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia, C.F. 019976807969, la somma di Lire 364.064.757 anticipate al dipendente Dr. Giacomino Brancati durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del comune di Paterno Calabro da versare alla Tesoreria − c/c Postale n. 12618872; — di impegnare la somma di Lire 38.482.061 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell’A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia accreditando la somma dovuta sul c/c Bancario n. 603027 della Banca Carime − Agenzia di Vibo Valentia (Coord. Bancarie 03067-42830); Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. — di impegnare la somma di Lire 364.064.757 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto Catanzaro, lì 11 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 13722 dell’11 dicembre 2001 Rimborso somme all’A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente Dr. Giacomino Brancati comandato presso la Regione Calabria dal 15/6/ 1996 al 14/3/1999. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. DECRETO n. 14616 del 21 dicembre 2001 Rimborso somme all’A.S.L. n. 4 di Cosenza per stipendi ed oneri riflessi anticipati al dipendente Dr. Giacomo Papaleo comandato presso la Regione Calabria dall’1/10/1981 al 31/ 12/1992. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. VISTA la D.G.R.C. n. 8015 del 29/12/1995 con la quale il Dr. Giacomino Brancati, Medico in servizio presso l’A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia, è stato comandato presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria. VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la L.R. n. 7/96, recante norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO il D.D.G. n. 2498 del 23/10/2000. 5932 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTA la D.G.R.C. n. 2741 del 7/8/1981 con la quale il Dr. Giacomo Papaleo, dipendente dell’A.S.L. n. 4 di Cosenza, è stato comandato presso la Regione Calabria con decorrenza 1/10/ 1981. VISTE le Delibere: n. 1123 del 31/3/1983, n. 4023 del 5/7/ 1985, n. 3314 del 4/8/1986, n. 6208 del 28/12/1987, n. 2671 del 28/6/1988, n. 790 del 23/3/1989, n. 6537 del 17/12/1990, n. 1019 del 31/3/1992, n. 2284 del 18/6/1993, n. 2786 del 9/5/1994, n. 4856 dell’8/9/1995, n. 3336 del 30/5/1996 e n. 3435 del 16/6/ 1997 con le quali è stato prorogato il suddetto comando ai sensi del D.P.R. n. 761 del 20/12/1979. ESAMINATE le note trasmesse con le quali l’A.S.L. n. 4 di Cosenza ha chiesto ripetutamente il rimborso delle somme per gli stipendi e gli oneri riflessi anticipati al dipendente Dr. Giacomo Papaleo durante il periodo di comando: 1/10/1981-31/12/ 1996. STABILITO che alla data odierna sul capitolo 1003125 non esiste una disponibilità finanziaria così rilevante per definire il rimborso della somma di Lire 829.243.953 richiesto dall’A.S.L. n. 4 di Cosenza con ultima nota n. 1481 del 17/1/2001. CONSIDERATO che la Regione Calabria può, nel frattempo, rimborsare la somma di Lire 558.673.502 per gli stipendi e gli oneri riflessi anticipati al Dr. Giacomo Papaleo durante il periodo di comando 1/10/1981-31/12/1992. RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della Regione, così come previsto dal D.P.R. n. 3/57 e successive modifiche ed integrazioni. DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta a Lire 558.673.502 e che ad essa può essere fatto fronte con i fondi previsti sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETO n. 1330 del 12 febbraio 2002 Dipendente Squillace Roberto − nato il 2/2/1943 − Applicazione L.R. 2/5/1986, n. 19, così come modificata dalla L.R. 16/3/1992, n. 2. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni; — la L.R. n. 7/1996; — la L.R. 2/5/1986, n. 19, avente ad oggetto «Trattamento di fine servizio del personale regionale», il cui art. 3 determina i criteri e le modalità di calcolo delle somme da restituire che il personale, trasferito o transitato alla Regione, ha precedentemente avute liquidate a titolo di indennità di fine servizio; — la L.R. 16/3/1992, n. 2, avente ad oggetto «Modifica del V comma dell’art. 4 della L.R. 2/5/1986, n. 19». CONSIDERATO, per come risulta dagli atti esistenti nel fascicolo, che il sig. Squillace Roberto, nato a Catanzaro il 2/2/ 1943 (inquadrato nel ruolo regionale dal 19/4/1985), proveniente dall’ex E.P.T. (Ente Provinciale Turismo), aveva presentato domanda, ai sensi della L.R. 19/86, in data 14/7/1995 − prot. n. 11920, per la restituzione della somma di Lire 6.284.421 liquidata a favore del medesimo, per il servizio prestato dal 31/12/ 1971 al 31/12/1982, pari ad anni 11, presso il citato Ente di provenienza, per cui occorre procedere all’accoglimento dell’istanza prodotta dal dipendente in questione, autorizzando lo stesso a restituire, a favore dell’Ente Regione, la somma di Lire 9.759.514 − Euro 5.040,37 −, importo maggiorato dell’interesse annuo composto nella misura del 4,50% mediante rateizzazione mensile di Euro 42,00 − Lire 81.330 − e per n. 10 annualità, per come richiesto. VISTI, inoltre: DECRETA — di rimborsare all’A.S.L. n. 4 di Cosenza, C.F. n. 01987710785, la somma di Lire 558.673.502, anticipate al dipendente Dr. Giacomo Papaleo durante il periodo di comando presso la Regione Calabria; — il decreto del Presidente della Regione 24 giugno 1999, n. 354; — il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale», n. 2498 del 23/10/2000; — di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento versando la somma di Lire 558.673.502 in favore della Tesoreria dell’A.S.L. n. 4 di Cosenza − BNL Filiale di Cosenza c/c Bancario n. 218200 ABI 1005 − CAB 16200; — il decreto del Presidente della Giunta regionale 15/12/ 2000, n. 206. — di impegnare la somma di Lire 558.673.502 con imputazione sul cap. 1003125 del bilancio 2001. DECRETA Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. Catanzaro, lì 21 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Curto PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. Per quanto in premessa evidenziato, che qui s’intende integralmente riportato: 1. Di autorizzare in accoglimento dell’istanza presentata in data 14/7/1995 ed assunta al prot. n. 11920, il dipendente Squillace Roberto, nato a Catanzaro il 2/2/1943, a restituire, a favore della Regione Calabria, la somma di Euro 5.040,37 − Lire 9.759.514, relativa all’indennità di fine servizio, già liquidata per il servizio prestato presso l’ex E.P.T. dal 31/12/1971 al 31/12/ 1982 pari ad anni 11 ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 19/86, già maggiorata dell’interesse annuo composto del 4,50%, mediante rateizzazione mensile per n. 10 annualità, incamerando la citata 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 somma in conto entrate eventuali, mediante rate mensili di Euro 42,00 (Lire 81.330) da trattenere nelle competenze stipendiali del medesimo dipendente; 2. Di dare mandato agli uffici competenti del Dipartimento del Personale per l’esecuzione del presente provvedimento. Catanzaro, lì 12 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Curto 5933 DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. Di prendere atto della facoltà espressa con nota del 10/1/ 2002 − acquisita al protocollo del Dipartimento del Personale il 15/1/2002 con prot. n. 1414 − dal sig. Mascaro Dott. Armando − nato a Cosenza il 12/4/1937 −, e, per l’effetto, mantenerlo in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/5/2002, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503; 2. Di dare mandato al Servizio Trattamento Previdenziale − Assistenziale dell’Assessorato al Personale per l’esecuzione del presente atto. DECRETO n. 1331 del 12 febbraio 2002 Dipendente Mascaro Dott. Armando − nato il 12/4/1937 − Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio decorrente dall’1/5/2002 − D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992 − Circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R., n. 354 del 24/6/ 1999. Catanzaro, lì 12 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Curto IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/1996; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo, da quella della Gestione; DECRETO n. 1332 del 12 febbraio 2002 Dipendente Carè Giovanni − nato il 16/4/1937 − Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio decorrente dall’1/ 5/2002 − D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992 − Circ. INPDAP n. 16/ I.P./1993. IL DIRIGENTE DEL SETTORE — il decreto del Dirigente Generale, n. 2498 del 23/10/2000; VISTI: — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206. CONSIDERATO: — che il sig. Mascaro Dott. Armando, nato a Cosenza il 12/ 4/1937, inquadrato nei ruoli regionali con la qualifica di Dirigente di Settore − è in servizio presso l’Assessorato regionale alla Sanità dove svolge il ruolo di Direttore Generale; — che il dipendente di cui sopra dovrebbe essere collocato a riposo, ai sensi della normativa vigente (C.C.N.L.), per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/5/2002; — il D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/1996; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo, da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale, n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206. — che lo stesso, con nota del 10/1/2002, acquisita agli atti con prot. n. 1414 del 15/1/2002, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 421 del 23/10/1992. VISTI, inoltre: il D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, art. 16, la circolare esplicativa n. 16/I.P. del 23/7/1993, diramata dall’I.N.P.D.A.P., in cui si chiarisce che il dipendente può esercitare la facoltà prevista dal citato art. 5 a condizione di essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992, n. 421 e che l’Ente datore di lavoro nulla può opporre, trattandosi di un diritto meramente potestativo esercitabile dal dipendente. CONSIDERATO: — che il sig. Carè Giovanni, nato a Laureana di Borrello il 16/4/1937, inquadrato nei ruoli regionali dall’1/7/1981 con la qualifica di Istruttore, è in servizio presso il Centro Reg.le F.P. di Laureana di Borrello (RC); — che il dipendente di cui sopra dovrebbe essere collocato a riposo, ai sensi della normativa vigente (C.C.N.L.), per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/5/2002; RITENUTO, quindi, dover prendere atto della facoltà espressa dal dipendente in questione in relazione al richiesto trattenimento in servizio. — che lo stesso dipendente, con nota del 16/1/2002, acquisita agli atti con prot. n. 1035 del 2/10/2001, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 della Legge n. 503 del 30/12/1992. PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. VISTI, inoltre: il D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, art. 16, la circolare esplicativa n. 16/I.P. del 23/7/1993, diramata dal- 5934 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 l’I.N.P.D.A.P., in cui si chiarisce che il dipendente può esercitare la facoltà prevista dal citato art. 5 a condizione di essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992, n. 421 e che l’Ente datore di lavoro nulla può opporre, trattandosi di un diritto meramente potestativo esercitabile dal dipendente. RITENUTO, quindi, dover prendere atto della facoltà espressa dal dipendente in questione in relazione al richiesto trattenimento in servizio. PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. Di prendere atto della facoltà espressa dal sig. Carè Giovanni, nato a Laureana di Borrello (RC) il 16/4/1937, con la nota in premessa indicata, e, per l’effetto, mantenerlo in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/5/2002, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503; 2. Di dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale/ Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per l’esecuzione del presente atto. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R., n. 354 del 24/6/ 1999. Catanzaro, lì 12 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Curto — che il dipendente di cui sopra dovrebbe essere collocato a riposo, ai sensi della normativa vigente (C.C.N.L.), per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/4/2002; — che lo stesso dipendente, con nota del 24/9/2001, acquisita agli atti con prot. n. 16972 del 2/10/2001, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992. VISTI, inoltre: il D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, art. 16, la circolare esplicativa n. 16/I.P. del 23/7/1993, diramata dall’I.N.P.D.A.P., in cui si chiarisce che il dipendente può esercitare la facoltà prevista dal citato art. 5 a condizione di essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992, n. 421 e che l’Ente datore di lavoro nulla può opporre, trattandosi di un diritto meramente potestativo esercitabile dal dipendente. RITENUTO, quindi, dover prendere atto della facoltà espressa dal dipendente in questione in relazione al richiesto trattenimento in servizio. PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. Di prendere atto della facoltà espressa dal sig. Surace Giuseppe, nato a Natile (RC) il 5/3/1937, con la nota in premessa indicata, e, per l’effetto, mantenerlo in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/4/2002, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503; 2. Di dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale/ Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per l’esecuzione del presente atto. DECRETO n. 1333 del 12 febbraio 2002 Dipendente Surace Giuseppe − nato il 5/3/1937 − Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio decorrente dall’1/ 4/2002 − D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992 − Circ. INPDAP n. 16/ I.P./1993. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R., n. 354 del 24/6/ 1999. Catanzaro, lì 12 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Curto IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; DECRETO n. 1334 del 12 febbraio 2002 — la L.R. n. 7/1996; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo, da quella della Gestione; Dipendente Melchionda Vincenzo − nato il 4/3/1937 − Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio decorrente dall’1/4/2002 − D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992 − Circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. — il decreto del Dirigente Generale, n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: CONSIDERATO: — che il sig. Surace Giuseppe, nato a Natile (RC) il 5/3/1937, inquadrato nei ruoli regionali dall’1/7/1981 con la qualifica di Istruttore, è in servizio presso il Centro Reg. F.P. di Locri (RC); — il D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/1996; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo, da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale, n. 2498 del 23/10/2000; 5935 DECRETO n. 1335 del 12 febbraio 2002 Dipendente Algieri Salvatore − nato il 9/3/1937 − Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio decorrente dall’1/ 4/2002 − D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992 − Circ. INPDAP n. 16/ I.P./1993. — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206. IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONSIDERATO: VISTI: — che il sig. Melchionda Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 4/3/1937, inquadrato nei ruoli regionali con la qualifica di Esecutore, è in servizio presso l’Edis Calabria; — il D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/1996; — che il dipendente di cui sopra dovrebbe essere collocato a riposo, ai sensi della normativa vigente (C.C.N.L.), per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/4/2002; — che lo stesso dipendente, con nota del 28/8/2001, acquisita agli atti con prot. n. 7346/A del 12/9/2001, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992. VISTI, inoltre: il D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, art. 16, la circolare esplicativa n. 16/I.P. del 23/7/1993, diramata dall’I.N.P.D.A.P., in cui si chiarisce che il dipendente può esercitare la facoltà prevista dal citato art. 5 a condizione di essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992, n. 421 e che l’Ente datore di lavoro nulla può opporre, trattandosi di un diritto meramente potestativo esercitabile dal dipendente. RITENUTO, quindi, dover prendere atto della facoltà espressa dal dipendente in questione in relazione al richiesto trattenimento in servizio. PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. Di prendere atto della facoltà espressa dal sig. Melchionda Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 4/3/1937, con la nota in premessa indicata, e, per l’effetto, mantenerlo in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/4/2002, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503; 2. Di dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale/ Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per l’esecuzione del presente atto. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R., n. 354 del 24/6/ 1999. Catanzaro, lì 12 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Curto — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo, da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale, n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206. CONSIDERATO: — che il sig. Algieri Salvatore, nato ad Acri (CS) il 9/3/1937, inquadrato nei ruoli regionali il 31/12/1972 con la qualifica di Ausiliario, è in servizio presso l’ufficio Forestale di Cosenza; — che il dipendente di cui sopra dovrebbe essere collocato a riposo, ai sensi della normativa vigente (C.C.N.L.), per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/4/2002; — che lo stesso dipendente, con nota del 6/11/2001, acquisita agli atti con prot. n. 22732 del 16/11/2001, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/1992. VISTI, inoltre: il D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, art. 16, la circolare esplicativa n. 16/I.P. del 23/7/1993, diramata dall’I.N.P.D.A.P., in cui si chiarisce che il dipendente può esercitare la facoltà prevista dal citato art. 5 a condizione di essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992, n. 421 e che l’Ente datore di lavoro nulla può opporre, trattandosi di un diritto meramente potestativo esercitabile dal dipendente. RITENUTO, quindi, dover prendere atto della facoltà espressa dal dipendente in questione in relazione al richiesto trattenimento in servizio. PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. Di prendere atto della facoltà espressa dal sig. Algieri Salvatore, nato ad Acri (CS) il 9/3/1937, con la nota in premessa indicata, e, per l’effetto, mantenerlo in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/4/2002, ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503; 2. Di dare mandato al Servizio Trattamento «Previdenziale/ Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per l’esecuzione del presente atto. 5936 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R., n. 354 del 24/6/ 1999. Catanzaro, lì 12 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Curto DECRETO n. 1336 del 12 febbraio 2002 Ex dipendente Migliaccio Salvatore − nato il 9/10/1934 − Diniego riconoscimento infermità come dipendente da causa di servizio. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che l’ex dipendente Migliaccio Salvatore, nato a Catanzaro il 9/10/1934, già in servizio presso l’Assessorato regionale alla Formazione Professionale, risulta essere stato inquadrato nei ruoli dell’Ente dall’1/12/1993. CONSIDERATO: — che l’ex dipendente in parola aveva prodotto istanza, munita della documentazione necessaria, in data 6/9/2000 (protocollo di acquisizione, n. 4807/P dell’11/9/2000) per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta: «Insufficienza respiratoria» diagnosticata dal P.O. «Mariano Santo» di Cosenza in data 29/7/2000; — che il Dirigente dell’Ufficio di servizio del Migliaccio ha redatto la prescritta relazione informativa (di cui alla nota n. 13121 del 18/10/2000) fornita con nota di protocollo n. 3180 del 20/10/2000 che il Servizio Previdenziale dell’Assessorato al Personale ha acquisito agli atti il 20/10/2000 con protocollo n. 5530/P. ATTESO che con foglio n. 5530/P del 20/10/2000, il Servizio Previdenziale ed Assistenziale dell’Assessorato al Personale ha interessato la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Catanzaro affinché disponesse una visita di accertamento dell’infermità lamentata dall’ex dipendente in questione e giudicasse la dipendenza eventuale da causa di servizio. VISTO il verbale di visita medico-collegiale n. 519 dell’11/7/ 2001, redatto dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare di Catanzaro − acquisito agli atti il 6/12/2001 con protocollo n. 23752 −, allegato in copia al presente decreto e facente parte integrante dello stesso, col quale la menzionata Commissione, accertando in atto la presenza della seguente infermità: «Grave insufficienza respiratoria ipossiemica ipercapnica da BPCO», formula le seguenti considerazioni medico-legali: «che dall’esame della documentazione annessa a corredo della pratica si ravvisano fra i possibili fattori nocivi, derivanti dalla prestazione del servizio, elementi in grado di assurgere a ruolo causale e/o concausale efficiente e determinante nella insorgenza dell’inf. «de quo» legata a fattori di natura endogeno costituzionale». La Commissione in parola, pertanto, esprime il giudizio che l’infermità in discussione «NON» dipende da causa di servizio. VISTO l’art. 5 bis della Legge n. 472 del 20/11/1987 che sancisce la definitività dei giudizi adottati dalle Commissioni Mediche Ospedaliere in materia di dipendenza da causa di servizio di infermità riscontrate a pubblici dipendenti. PRESO ATTO dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto medesimo resa dal Dirigente preposto alla competente Struttura. DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: PRENDERE ATTO del giudizio espresso dalla C.M.O. di Catanzaro e, per l’effetto, non riconoscere, all’ex dipendente Migliaccio Salvatore − nato a Catanzaro il 9/10/1934 −, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità «Grave insufficienza respiratoria ipossiemica ipercapnica da BPCO». PORTARE a conoscenza delle parti interessate il contenuto del presente atto non appena reso esecutivo. Catanzaro, lì 12 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Curto 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5937 5938 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5939 5940 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1348 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1349 del 15 febbraio 2002 Obbligazioni pagamenti consulenti ed esperti L.R. 13/96 − Capitolo 1002108. Struttura Speciale Dipartimento n. 15 − Assegnazione − Dipendente Capo Struttura Dr. Vincenzo Caserta. IL DIRETTORE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D.Leg. 29/93 e successive modificazioni. VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996 recante «Norme sull’Ordinamento della struttura regionale e sulla Dirigenza». VISTO il decreto P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 concernente la separazione delle attività amministrative d’indirizzo e di controllo da quella della gestione. VISTA la deliberazione G.R. n. 458 del 31/7/2000 con la cui è stato conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 «Organizzazione e Personale». VISTA la L.R. n. 13/96. VISTE le convenzioni sottoscritte dagli interessati di cui all’unito elenco che è parte integrante del presente decreto. CONSTATATO che le convenzioni sopra richiamate e altri provvedimenti precedentemente emessi impegnano l’Ente Regione a corrispondere le spettanze per un importo di Lire 621.853.557 (Euro 837.617). RITENUTO di dover specificare che gli importi di cui all’unito elenco potranno subire modifiche, a credito o a debito, in base alle certificazioni delle spettanze presentate dagli stessi interessati, o alle variazioni contributive previste dalla finanziaria 2002. VISTO il parere tecnico espresso dal Dirigente proposto alla competente struttura che si è espresso anche sulla non assoggettabilità dell’atto a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della Legge 127 del 15/5/1997. VISTA la deliberazione n. 3186 del 21 settembre 1999 con la quale la G.R. ha Deliberato ex art. 5 della L.R. 7/96 di autorizzare i Direttori Generali ad istituire la segreteria prevista alla lettera a) del citato articolo, componendola di quattro membri dei quali uno esterno. VISTA la nota n. 5437/37 del 23/11/2001 ed acquisita al Protocollo il 5/2/2002 al n. 3638 con la quale il Direttore Generale del 15° Dipartimento «Delegazione di Roma e Servizi Sociali», con sede a Catanzaro propone come Capo Struttura della stessa il Dr. Vincenzo Caserta, nato a S. Costantino Calabro il 4/9/1957 residente a Catanzaro in Via De Rada, 39 dipendente regionale − Matricola n. 150125 già componente di essa. CHE il suddetto dipendente ha dichiarato la propria disponibilità ad essere utilizzato presso la suddetta Struttura. VISTO il D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni. VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127. VISTA la Deliberazione della Giunta regionale, n. 458 del 31/ 7/2000. SU CONFORME proposta del Dirigente del Settore Giuridico del Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate. DECRETA Per quanto espresso in premessa: VISTA la L.R. n. 9 del 4/2/2000. Assegnare, con decorrenza immediata, il dipendente regionale Dr. Vincenzo Caserta, matricola n. 150125, Cat. D presso la Segreteria del Dipartimento n. 15 «Delegazione di Roma e Servizi Sociali», con sede a Catanzaro, con mansioni e compiti di Capo Struttura. Per quanto in premessa, DECRETA — di autorizzare la Ragioneria Generale ad impegnare la somma di Lire 1.621.853.557 (Euro 837.617) sul capitolo 1002108, quale onere economico derivante: − dal pagamento di cui alle convenzioni in argomento e che l’Amministrazione, obbligatoriamente, è tenuta a corrispondere per l’anno 2001, oltre gli oneri previsti dalla legge, compresi i contributi previdenziali a carico dell’Amministrazione; Il Settore Economico provvederà ad indicare il costo per ora, del lavoro straordinario, nonché l’indennità di struttura, tenendo conto del livello retributivo del dipendente interessato, per il periodo suindicato. Statuire che qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente è da ritenersi revocato. — di impegnare, provvisoriamente, i 3/12 dello stanziamento di bilancio che ammontano a Lire 750.000.000 (Euro 387.342,68), a modifica del capoverso primo. Notificare copia del presente provvedimento agli interessati, nonché a tutte le Strutture componenti. Il presente decreto, non soggetto a controllo ai sensi della Legge n. 127 del 15/5/1997, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lì 15 febbraio 2002 Catanzaro, lì 15 febbraio 2002 Il Direttore Generale Avv. Beniamino Giugni Il Direttore Generale Avv. Beniamino Giugni 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1350 del 15 febbraio 2002 Sig.ra Messineo Maria − Comando. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che questa Amministrazione intende avvalersi in posizione di comando della collaborazione della sig.ra Messineo Maria, nata a Reggio Calabria il 5/3/1966 e residente a Milano in Via Benedetto Diotti, n. 55, dipendente del comune di Milano con il profilo professionale di Operatore Servizi Tecnici − Categoria A − Posizione Economica A1, per le esigenze del Dipartimento n. 14 «Forestazione». CHE nota prot. n. 4047 del 6/2/200, è stato richiesto al predetto Ente, il nulla-osta al suddetto comando. CHE il comune di Milano, con nota prot. 37.454.400/2001, acquisita al protocollo il 16/11/2001 al n. 22700, nel comunicare la disponibilità al rilascio dell’autorizzazione al comando, subordinava lo stesso all’acquisizione del provvedimento adottato da questa Amministrazione in tal senso. CHE la sig.ra Messineo Maria, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità al comando di che trattasi. CONSIDERATO che il presente provvedimento non contrasta con quanto disposto dall’art. 1, comma 17, della Legge regionale 28/8/2000, n. 14, in quanto successivo al 31/5/2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 458 del 31/ 7/2000. RITENUTO di dover provvedere in merito. VISTO il D.P.R. n. 268/87 art. 6 − commi 21 e 22 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Legge n. 127/97. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. CONSIDERATO che sono in corso varie iniziative per migliorare e definire l’assetto organizzativo della Regione, per cui il comando può essere richiesto per un anno, salvo proroga o anticipata risoluzione. SU PROPOSTA dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti. DECRETA 5941 — provvedere con successivo provvedimento all’assegnazione della suddetta dipendente presso il Dipartimento, n. 14 «Forestazione», con sede a Catanzaro; — dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dall’Ente di provenienza; — autorizzare il Settore Giuridico per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia del presente provvedimento all’interessata e alle strutture competenti. Catanzaro, lì 15 febbraio 2002 Il Direttore Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1351 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 902 della Dipendente: Barreca Angela. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 902 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Barreca Angela, matricola n. 58700 residente a Reggio Calabria, via Sbarre Inferiori Ina Casa n. 24, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. Per quanto espresso in premessa e qui si intende confermato: — disporre il comando presso la Regione Calabria della sig.ra Messineo Maria, nata a Reggio Calabria il 5/3/1966 e residente a Milano in Via Benedetto Diotti, n. 55, dipendente del comune di Milano con il profilo professionale di Operatore Servizi Tecnici − Categoria A − Posizione Economica A1, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio, salvo proroga o anticipata risoluzione e comunque ad avvenuta acquisizione del provvedimento autorizzativo dell’Ente suddetto, al comando di che trattasi; CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1370 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. 5942 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 902 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 903 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Bevacqua Raffaele, matricola n. 73800 residente a Marcellinara, Via Europa Unita n. 29/B, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1377 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 1352 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 903 del Dipendente: Bevacqua Raffaele. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 903 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1353 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 897 della Dipendente: Buffava Giovanna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 897 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Buttafava Giovanna, matricola n. 99450 residente a Reggio Calabria, c/da Aretina n. 181, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1399 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. 5943 DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 897 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1354 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 900 del Dipendente: Careri Domenico. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 900 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Careri Domenico, matricola n. 137700 residente a Reggio Calabria, via Stazione Dir. Catona n. 20, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1439 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. 5944 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 900 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 904 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Caruso Antonio, matricola n. 146850 residente a Rossano, via G. Cesare n. 3, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1446 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 1355 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 904 del Dipendente: Caruso Antonio. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 904 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5945 IL DIRIGENTE GENERALE ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri d’analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». DATO ATTO che, per quanto riguarda le prestazioni rese dal dipendente a seguito della notifica del richiamato provvedimento, fino alla data di notifica del succitato provvedimento di sospensione cautelare, non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ. a condizione che le relative mansioni risultino effettivamente svolte. DECRETO n. 1356 del 15 febbraio 2002 Dipendente Citriniti Antonio Lorenzo – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale. CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO in particolare il resoconto della seduta del 23/5/2001 nel quale, la Commissione, in relazione ai decreti d’inquadramento nel profilo professionale di «Consollista», ai sensi della L.R. 30/90, ha ritenuto che detti provvedimenti «non sono conformi alla legge, atteso che tutti gli interessati erano in possesso di qualifiche inferiori e profili non coincidenti con quelli loro attribuiti». VISTO il Decreto n. 1517 del 12/4/00 di rettifica del precedente n. 685 del 16/3/00, con il quale si è provveduto a riconoscere il profilo di «consollista», istituito con Deliberazione di G.R. n. 3499 del 23/6/1997, VI qualifica funzionale, a favore del dipendente Citriniti Antonio Lorenzo, matricola n. 182600 residente a Sellia Marina, S.S. nazionale 106 – località La Petrizia – già inquadrato nel ruolo regionale con la 4a qualifica funzionale, profilo esecutore amministrativo, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1478 del 12/3/2001. RILEVATO che al dipendente in questione, con la Deliberazione sopra indicata, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare approvato con la Deliberazione n. 3499 del 23 giugno 1997, in sede di prima applicazione, si era già provveduto all’attribuzione del profilo professionale nella corrispondente qualifica. CONSIDERATO, pertanto, che, né la L.R. 30/90, né la deliberazione 3499/97, poste a fondamento del ricordato provvedimento modificativo dello status, non comportano, per il caso di specie, alcun automatico avanzamento di carriera. RITENUTO inoltre, che l’asserito accertamento di mansioni di «Consollista», in ogni caso, non può comportare l’inquadramento nella qualifica superiore in quanto nell’ambito del pubblico impiego vige il principio generale per il quale, se una legge specifica non disponga altrimenti, l’esercizio delle mansioni superiori, comunque attuato, è del tutto irrilevante ai fini dell’inquadramento giuridico nella qualifica superiore (Art. 52 del Dlgs 30/3/2000 n. 165; V. in tal senso anche Consiglio di Stato a. plen., 23 febbraio 2000, n. 11). VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO l’art. 52 del Dlgs 165/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. DECRETA — di annullare in via d’autotutela, il decreto 1517 del 12/4/00 di rettifica del precedente n. 865 del 16/3/2000 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di dar atto che, per quanto concerne le prestazioni rese dal dipendente a seguito della notifica del precitato provvedimento fino alla data di notifica del provvedimento di sospensione cautelare in premessa richiamata, al fine di evitare il recupero delle differenze stipendiali, in applicazione al caso di specie dell’art. 2126 del Cod. civ. il dipendente ha l’onere di presentare, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, autocertificazione vistata dal funzionario responsabile dell’Ufficio e dal dirigente della Struttura di appartenenza, dalla quale risulti che le prestazioni relative alla qualifica sono state effettivamente rese; — di disporre che la suddetta autocertificazione va presentata nel termine prescritto al settore economico, il quale, in mancanza procederà al recupero; — di notificare il presente provvedimento all’interessato nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza e al Settore Economico del personale; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria; — di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5946 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1357 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 895 del Dipendente: Cosentino Antonio. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 895 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 895 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Cosentino Antonio, matricola n. 209025 residente a Lattarico, Via San Sosti n. 14, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1490 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1358 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 899 del Dipendente: Crusco Giuseppina. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 899 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Crusco Giuseppina, matricola n. 223400 residente a Grisolia, Scalo ferroviario n. 51, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1507 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. 5947 esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. VISTO il Decreto n. 898 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Demasi Maria Francesca, matricola n. 255850 residente a Fabrizia, via I Trav. Boccaccio n. 7, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1535 del 12/3/2001. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 899 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 1359 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 898 della Dipendente: Demasi Maria Francesca. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 898 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5948 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1360 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 890 del Dipendente: D’Oria Angelo. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 890 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 890 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente D’Oria Angelo, matricola n. 277250 residente a Catanzaro, Viale De Filippis n. 38, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1543 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1361 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 901 della Dipendente: Falcomatà Mafalda. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 901 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Falcomatà Mafalda, matricola n. 286970 residente a Reggio Calabria, via Rosarno n. 29, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1556 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 901 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5949 esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 896 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Foggia Rosanna, matricola n. 310025 residente a Cellara, Via Case sparse n. 24 Int. 2, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1576 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 1362 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 896 della Dipendente: Foggia Rosanna. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 896 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5950 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1363 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 905 del Dipendente: Foti Salvatore. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 905 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 905 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Foti Salvatore, matricola n. 316600 residente a Reggio Calabria, Via Pio XI Dir. Montecarlo n. 5, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1585 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1364 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 913 del Dipendente: Gattuso Domenico. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 913 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Gattuso Domenico, matricola n. 349150 residente a Reggio Calabria, Via Trapezi Croce n. 10 Valanidi, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1616 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. 5951 esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. VISTO il Decreto n. 876 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Giannico Anna Rita, matricola n. 355870 residente a Cosenza, Via Convento San Martino Di Finita n. 48, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1620 del 12/3/2001. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 913 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 1365 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 876 del Dipendente: Giannico Anna Rita. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 876 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5952 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1366 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 915 del Dipendente: Greco Vincenzo. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 915 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 915 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Greco Vincenzo, matricola n. 379800 residente a Roggiano Gravina, Via Carducci n. 6, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1642 del 12/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1367 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 907 del Dipendente: Loprete Rocco. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 907 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Loprete Rocco, matricola n. 451350 residente a Botricello, Via Rinascimento n. 22, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1710 del 13/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 907 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5953 esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 906 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Loprete Luciana, matricola n. 451300 residente a Botricello, Via Rinascimento, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1709 del 13/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 1368 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 906 della Dipendente: Loprete Luciana. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 906 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5954 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1369 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 912 della Dipendente: Magnelli Anna Maria. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 912 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 912 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Magnelli Anna Maria, matricola n. 465600 residente a Cosenza, Via Panebianco n. 59, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1724 del 13/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1370 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 889 del Dipendente: Mallamaci Natale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 889 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Mallamaci Natale, matricola n. 472020 residente a Motta San Giovanni, Via Suraci n. 12, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1735 del 13/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. 5955 esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. VISTO il Decreto n. 916 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Mangiola Antonino, matricola n. 479350 residente a Melito Porto Salvo, Via T. Minicuci n. 108, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1742 del 13/3/2001. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 889 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 1371 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 916 del Dipendente: Mangiola Antonino. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 916 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5956 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1372 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 908 del Dipendente: Montuoro Maria. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 908 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Montuoro Maria, matricola n. 561100 residente a Lamezia Terme, Via S. Miceli n. 141, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1797 del 13/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 908 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1373 del 15 febbraio 2002 Dipendente Motti Rosalba – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO in particolare il resoconto della seduta del 23/5/2001 nel quale, la Commissione, in relazione ai decreti d’inquadramento nel profilo professionale di «terminalista», ai sensi della L.R. 30/90, ha ritenuto che detti provvedimenti «non sono conformi alla legge, atteso che tutti gli interessati erano in possesso di qualifiche inferiori e profili non coincidenti con quelli loro attribuiti». VISTO il Decreto n. 1189 del 30/3/00 si è provveduto a riconoscere il profilo di «terminalista», istituito con Deliberazione di G.R. n. 3499 del 23/6/1997, V qualifica funzionale, a favore della dipendente Motti Rosalba, matricola n. 568150 residente a Cosenza, via Dalla Chiesa, 6 – già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo esecutore amministrativo, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1805 del 13/3/2001. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 RILEVATO che alla dipendente in questione, con la Deliberazione sopra indicata, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare approvato con la Deliberazione n. 3499 del 23 giugno 1997, in sede di prima applicazione, si era già provveduto all’attribuzione del profilo professionale nella corrispondente qualifica. CONSIDERATO, pertanto, che, né la L.R. 30/90, né la deliberazione 3499/97, poste a fondamento del ricordato provvedimento modificativo dello status, non comportano, per il caso di specie, alcun automatico avanzamento di carriera. RITENUTO inoltre, che l’asserito accertamento di mansioni di «Terminalista», in ogni caso, non può comportare l’inquadramento nella qualifica superiore in quanto nell’ambito del pubblico impiego vige il principio generale per il quale, se una legge specifica non disponga altrimenti, l’esercizio delle mansioni superiori, comunque attuato, è del tutto irrilevante ai fini dell’inquadramento giuridico nella qualifica superiore (Art. 52 del Dlgs 30/3/2000 n. 165; V. in tal senso anche Consiglio di Stato a. plen., 23 febbraio 2000, n. 11). ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri d’analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. DATO ATTO che, per quanto riguarda le prestazioni rese dalla dipendente a seguito della notifica del richiamato provvedimento, fino alla data di notifica del succitato provvedimento di sospensione cautelare, non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. 5957 — di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1374 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 909 della Dipendente: Nesticò Caterina. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 909 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Nesticò Caterina, matricola n. 584500 residente a Catanzaro, via Crispi n. 129, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. VISTO l’art. 52 del Dlgs 165/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. DECRETA — di annullare, in via d’autotutela, il decreto 1189 del 30/ 3/00 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di dar atto che, per quanto concerne le prestazioni rese dalla dipendente a seguito della notifica del precitato provvedimento fino alla data di notifica del provvedimento di sospensione cautelare in premessa richiamata, non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare, al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.; CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1819 del 13/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. — di notificare il presente provvedimento all’interessata nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria; OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga 5958 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1856 del 13/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 909 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 1375 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 910 della Dipendente: Paternuosto Virginia. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 910 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessata, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. DECRETO n. 1376 del 15 febbraio 2002 VISTO il Decreto n. 910 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Paternuosto Virginia, matricola n. 630300 residente a Botricello, via Rinascimento n. 22, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 2378/14 del 22/ 3/2001, è stato disposto il comando presso la Regione Calabria, dell’Ing. Siviglia Salvatore, nato a Melito Porto Salvo il 17/5/ 1964 e residente a Rende in Viale dei Giardini C/4, dipendente del Consorzio di Bonifica Sibari Crati, con sede a Cosenza, con la qualifica di Ingegnere Principale – Quadro, per il periodo di un anno a decorrere dal 19/2/2001. Ing. Siviglia Salvatore – Proroga comando. IL DIRIGENTE GENERALE 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CHE con il suddetto provvedimento è stata altresı̀ disposta l’assegnazione dello stesso presso il Dipartimento n. 9 «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca», con sede a Catanzaro. CHE l’ing. Siviglia Salvatore, ha regolarmente preso servizio in data 19/2/2001. CHE con deliberazione del Commissario n. 16 del 22/2/2001, il Consorzio di Bonifica Sibari Crati, ha concesso il nulla-osta al comando, subordinato al pagamento dello stipendio e relativi oneri al suddetto dipendente da parte della Regione Calabria, in virtù della grave situazione economica finanziaria ed organizzativa in cui versa l’Ente su menzionato, evidenziata con delibera C.R.C. n. 370 del 4/5/99. CHE con nota Prot. n. 3835 del 26/2/2001, il Dirigente Generale del Dipartimento n. 9, ha chiesto di continuare ad avvalersi in posizione di comando della collaborazione dell’Ing. Siviglia Salvatore. 5959 — autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale di adottare gli atti conseguenti e di competenza, notificando copia del presente decreto all’interessato e a tutte le strutture competenti. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1377 del 15 febbraio 2002 Dipendente Zinghini Alfonso Antonio – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale. IL DIRIGENTE GENERALE CHE il Consorzio di Bonifica Sibari Crati, con nota prot. n. 87 del 5/2/2002, ha autorizzato la proroga del comando di cui trattasi. CHE l’Ing. Siviglia Salvatore, ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga del comando. VISTO il D.P.R. 268/87 art. 6 – commi 21 e 22 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTO il D.legs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Legge 15 maggio n. 127/97. VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 31/ 7/2000. CONSIDERATO che sono in corso varie iniziative per migliorare e definire l’assetto organizzativo della Regione, per cui il comando può essere richiesto per un anno, salvo proroga o anticipata risoluzione. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al riguardo. SU conforme proposta delle Strutture interessate, formulate alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore competente. DECRETA Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — disporre la proroga del comando presso la Regione Calabria, dell’Ing. Siviglia Salvatore, come sopra generalizzato, per le esigenze del Dipartimento n. 9 «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca», con sede a Catanzaro, per ulteriori dodici mesi e fino al 18/2/2003, salvo proroga e/o anticipata risoluzione; — dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali sono a carico della Regione Calabria, che in via del tutto eccezionale, provvede mensilmente e direttamente a favore dell’Ing. Salvatore Siviglia, in virtù della grave situazione economica finanziaria ed organizzativa in cui versa l’Ente su menzionato, evidenziata con delibera C.R.C. n. 370 del 4/5/99; PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO in particolare il resoconto della seduta del 23/5/2001 nel quale, la Commissione, in relazione ai decreti d’inquadramento nel profilo professionale di «terminalista», ai sensi della L.R. 30/90, ha ritenuto che detti provvedimenti «non sono conformi alla legge, atteso che tutti gli interessati erano in possesso di qualifiche inferiori e profili non coincidenti con quelli loro attribuiti». VISTO il Decreto n. 1322 del 7/4/00 con il quale si è provveduto a riconoscere il profilo di «terminalista», istituito con Deliberazione di G.R. n. 3499 del 23/6/1997, V qualifica funzionale, a favore del dipendente Zinghini Alfonso, matricola n. 868600 residente a Bovalino, vico IV Garibaldi, 13 – già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo esecutore amministrativo, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 2069 del 13/3/2001. RILEVATO che al dipendente in questione, con la Deliberazione sopra indicata, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare approvato con la Deliberazione n. 3499 del 23 giugno 1997, in sede di prima applicazione, si era già provveduto all’attribuzione del profilo professionale nella corrispondente qualifica. 5960 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO, pertanto, che, né la L.R. 30/90, né la deliberazione 3499/97, poste a fondamento del ricordato provvedimento modificativo dello status, non comportano, per il caso di specie, alcun automatico avanzamento di carriera. RITENUTO inoltre, che l’asserito accertamento di mansioni di «Terminalista», in ogni caso, non può comportare l’inquadramento nella qualifica superiore in quanto nell’ambito del pubblico impiego vige il principio generale per il quale, se una legge specifica non disponga altrimenti, l’esercizio delle mansioni superiori, comunque attuato, è del tutto irrilevante ai fini dell’inquadramento giuridico nella qualifica superiore (Art. 52 del Dlgs 30/3/2000 n. 165; V. in tal senso anche Consiglio di Stato a. plen., 23 febbraio 2000, n. 11). ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri d’analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. DATO ATTO che, per quanto riguarda le prestazioni rese dal dipendente a seguito della notifica del richiamato provvedimento, fino alla data di notifica del succitato provvedimento di sospensione cautelare, non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO l’art. 52 del Dlgs 165/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. DECRETA — di annullare in via d’autotutela, il decreto 1322 del 7/4/ 2000 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di dar atto che, per quanto concerne le prestazioni rese dal dipendente a seguito della notifica del precitato provvedimento fino alla data di notifica del provvedimento di sospensione cautelare in premessa richiamata, non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare, al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.; — di notificare il presente provvedimento all’interessato nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria; — di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1378 del 15 febbraio 2002 Dipendente Violi Pietro – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO in particolare il resoconto della seduta del 23/5/2001 nel quale, la Commissione, in relazione ai decreti d’inquadramento nel profilo professionale di «terminalista», ai sensi della L.R. 30/90, ha ritenuto che detti provvedimenti «non sono conformi alla legge, atteso che tutti gli interessati erano in possesso di qualifiche inferiori e profili non coincidenti con quelli loro attribuiti». VISTO il Decreto n. 1537 del 12/4/00 si è provveduto a riconoscere il profilo di «terminalista», istituito con Deliberazione di G.R. n. 3499 del 23/6/1997, V qualifica funzionale, a favore del dipendente Violi Pietro, matricola n. 856500 residente a Bova Marina, via Forlı̀, 10 – già inquadrato nel ruolo regionale con la II qualifica funzionale, profilo addetto servizi ausiliari e portineria, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 2059 del 13/3/2001. RILEVATO che al dipendente in questione, con la Deliberazione sopra indicata, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare approvato con la Deliberazione n. 3499 del 23 giugno 1997, in sede di prima applicazione, si era già provveduto all’attribuzione del profilo professionale nella corrispondente qualifica. CONSIDERATO, pertanto, che, né la L.R. 30/90, né la deliberazione 3499/97, poste a fondamento del ricordato provvedimento modificativo dello status, non comportano, per il caso di specie, alcun automatico avanzamento di carriera. RITENUTO inoltre, che l’asserito accertamento di mansioni di «Terminalista», in ogni caso, non può comportare l’inquadramento nella qualifica superiore in quanto nell’ambito del pubblico impiego vige il principio generale per il quale, se una legge specifica non disponga altrimenti, l’esercizio delle mansioni superiori, comunque attuato, è del tutto irrilevante ai fini dell’inquadramento giuridico nella qualifica superiore (Art. 52 del Dlgs 30/3/2000 n. 165; V. in tal senso anche Consiglio di Stato a. plen., 23 febbraio 2000, n. 11). ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri d’analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. DATO ATTO che, per quanto riguarda le prestazioni rese dal dipendente a seguito della notifica del richiamato provvedimento, fino alla data di notifica del succitato provvedimento di sospensione cautelare, non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO l’art. 52 del Dlgs 165/2000. 5961 CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 911 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Vescio Antonio, matricola n. 850650 residente a Lamezia Terme, via Delle Nazioni Scala H/5, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 2055 del 13/3/2001. DECRETA — di annullare in via d’autotutela, il decreto 1537 del 12/4/ 2000 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. — di dar atto che, per quanto concerne le prestazioni rese dal dipendente a seguito della notifica del precitato provvedimento fino alla data di notifica del provvedimento di sospensione cautelare in premessa richiamata, non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare, al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.; CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. — di notificare il presente provvedimento all’interessato nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria; — di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 1379 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 911 del Dipendente: Vescio Antonio. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 911 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; 5962 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA DECRETO n. 1380 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 877 del Dipendente: Toscano Saverio. — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 877 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1381 del 15 febbraio 2002 Dipendente Tallarita Stefano – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto n. 877 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Toscano Saverio, matricola n. 817950 residente a Reggio Calabria, via S. Sperato n. 7, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 2035 del 13/3/2001. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO in particolare il resoconto della seduta del 23/5/2001 nel quale, la Commissione, in relazione ai decreti d’inquadramento nel profilo professionale di «terminalista», ai sensi della L.R. 30/90, ha ritenuto che detti provvedimenti «non sono conformi alla legge, atteso che tutti gli interessati erano in possesso di qualifiche inferiori e profili non coincidenti con quelli loro attribuiti». VISTO il Decreto n. 1362 del 7/4/00 si è provveduto a riconoscere il profilo di «terminalista», istituito con Deliberazione di G.R. n. 3499 del 23/6/1997, V qualifica funzionale, a favore del 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 dipendente Tallarita Stefano, matricola n. 801600 residente a Reggio Calabria, via dei Carri sud – già inquadrato nel ruolo regionale con la II qualifica funzionale, profilo addetto servizio ausiliario e anticamera, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 2023 del 13/3/2001. RILEVATO che al dipendente in questione, con la Deliberazione sopra indicata, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare approvato con la Deliberazione n. 3499 del 23 giugno 1997, in sede di prima applicazione, si era già provveduto all’attribuzione del profilo professionale nella corrispondente qualifica. CONSIDERATO, pertanto, che, né la L.R. 30/90, né la deliberazione 3499/97, poste a fondamento del ricordato provvedimento modificativo dello status, non comportano, per il caso di specie, alcun automatico avanzamento di carriera. RITENUTO inoltre, che l’asserito accertamento di mansioni di «Terminalista», in ogni caso, non può comportare l’inquadramento nella qualifica superiore in quanto nell’ambito del pubblico impiego vige il principio generale per il quale, se una legge specifica non disponga altrimenti, l’esercizio delle mansioni superiori, comunque attuato, è del tutto irrilevante ai fini dell’inquadramento giuridico nella qualifica superiore (Art. 52 del Dlgs 30/3/2000 n. 165; V. in tal senso anche Consiglio di Stato a. plen., 23 febbraio 2000, n. 11). ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri d’analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. DATO ATTO che, per quanto riguarda le prestazioni rese dal dipendente a seguito della notifica del richiamato provvedimento, fino alla data di notifica del succitato provvedimento di sospensione cautelare, non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO l’art. 52 del Dlgs 165/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. DECRETA — di annullare in via d’autotutela, il decreto 1362 del 7/4/ 2000 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; 5963 — di dar atto che, per quanto concerne le prestazioni rese dal dipendente a seguito della notifica del precitato provvedimento fino alla data di notifica del provvedimento di sospensione cautelare in premessa richiamata, non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare, al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.; — di notificare il presente provvedimento all’interessato nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria; — di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1382 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 893 del Dipendente: Spadafora Sante. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 893 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Spadafora Sante, matricola n. 781350 residente a Rende, via Tintoretto Coop Elettra, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 2001 del 13/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. 5964 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. VISTO il Decreto n. 892 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore della dipendente Sidari Caterina, matricola n. 770900 residente a Reggio Calabria, c/da Lupardini Archi n. 13, già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1989 del 13/3/2001. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che la dipendente ha svolto mansioni di centralinista. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 893 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETO n. 1383 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 892 della Dipendente: Sidari Caterina. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 892 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1384 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 891 del Dipendente: Salimbeni Giuseppe. 5965 DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 891 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 891 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Salimbeni Giuseppe, matricola n. 731550 residente a Corigliano Calabro, c/da Ralla, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1948 del 13/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1385 del 15 febbraio 2002 Autotutela, annullamento Decreto n. 914 del Dipendente: Perri Andrea. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. VISTO il Decreto n. 914 del 13/12/1999 si è provveduto a riconoscere la V qualifica funzionale ai sensi della L.R. 30/90, a favore del dipendente Perri Andrea, matricola n. 640200 residente a Trenta, via C. Alvaro n. 2, già inquadrato nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo Centralinista, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1860 del 13/3/2001. ACCERTATO che detto provvedimento modificativo della qualifica funzionale, nella parte narrativa, asserisce che il profilo professionale di «Centralinista non vedente» è ascrivibile, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30/90, alla V qualifica funzionale e che il dipendente ha svolto mansioni di centralinista. 5966 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO che detto provvedimento è illegittimo per falsa applicazione della norma richiamata poiché, l’art. 33 di detta Legge, non prevede il profilo professionale di «centralinista non vedente», V livello retributivo. ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri di analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. CHE la Sig.ra Anna Falvo, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità al comando di che trattasi. CHE l’ASL n. 7 di Catanzaro ha concesso con Delibera n. 244 del 28/1/2002 il comando, riservandosi di concordare la data di effettiva presa di servizio. CONSIDERATO che il presente provvedimento non contrasta con quanto disposto dall’art. 1, comma 17, della legge Regionale 28/8/2000 n. 14, in quanto successivo al 31/5/2000. VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 458 del 31/ 7/2000. RITENUTO di dover provvedere in merito. VISTO il D.P.R. n. 268/87 art. 6 – commi 21 e 22 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTO il D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTO il D.P.G.R. 354/99. VISTA la Legge n. 127/97. DECRETA — di annullare, in via di autotutela, il decreto n. 914 del 13/ 12/1999 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. — di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; CONSIDERATO che sono in corso varie iniziative per migliore e definire l’assetto organizzativo della Regione, per cui il Comando può essere richiesto per un anno, salvo proroga o anticipata risoluzione. — di demandare al Settore economico l’adozione degli atti consequenziali; SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti. — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria. DECRETA Per quanto espresso in premessa e qui si intende confermato: Catanzaro, lı̀ 15 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1502 del 19 febbraio 2002 Sig.ra Anna Falvo – Comando. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che in attuazione dell’art. 17 bis della L.R. n. 7/2001, con D.P.G.R. n. 57/2001, il Settore dei Servizi Sociali è stato scorporato dal Dipartimento n. 10 ed assegnato nelle competenze del Dipartimento n. 15 «Delegazione di Roma». CHE il Dirigente Generale F.F. del Dipartimento n. 15 «Delegazione di Roma e Servizi Sociali», con nota prot. 5674 del 6/12/ 2001 ed acquisita al protocollo il 13/12/2001 al n. 24939, ha chiesto di potersi avvalere in posizione di comando della collaborazione della sig.ra Anna Falvo, nata a Catanzaro il 26/6/1956 ed ivi residente in via Conti di Loritelli n. 5, dipendente dell’Azienda Sanitaria n. 7, in servizio presso il Dipartimento Area Servizi Sociali di Catanzaro, in qualità di Assistente Sociale – Collaboratore. CHE a tal fine è stato richiesto il nulla-osta al comando di che trattasi, all’Asl n. 7. — disporre, salvo proroga o anticipata risoluzione, il comando presso la Regione Calabria, della Sig.ra Anna Falvo, nata a Catanzaro il 26/6/1956 ed ivi residente in via Conti di Loritelli n. 5, dipendente dell’Azienda Sanitaria n. 7, in servizio presso il Dipartimento Area Servizi Sociali di Catanzaro, in qualità di Assistente Sociale – Collaboratore, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio, a seguito di nulla-osta dell’Amministrazione di provenienza; — assegnare la Sig.ra Anna Falvo presso il Dipartimento n. 15 «Delegazione di Roma e Servizi Sociali» con sede a Catanzaro; — dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessata, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dall’Asl n. 7 di Catanzaro; — autorizzare il Settore Giuridico per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia del presente provvedimento all’interessata e alle strutture interessate. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1503 del 19 febbraio 2002 Sig. Giuseppe Dell’Acqua – Componente struttura Ausiliaria Dipartimento n. 7. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la deliberazione n. 3186 del 21 settembre 1999 con la quale la G.R. ha deliberato ex art. 5 della L.R. 7/96 di autorizzare i Direttori Generali ad istituire la segreteria prevista alla lettera – a – del citato articolo, componendola di quattro membri dei quali uno esterno. CONSIDERATO che il Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 «Industria, Commercio ed Artigianato» Dott. Pecoraro, con nota 1650 del 17/12/2001 ed acquisita al protocollo il 19/12/2001 al n. 25312, ha trasmesso il nominativo del Sig. Giuseppe Dell’Acqua facente parte della propria segreteria. VISTO il nulla-osta, del Dirigente del Settore n. 25, con il quale esprime parere favorevole all’incarico del dipendente succitato. CHE il suddetto dipendente ha dato la propria disponibilità per essere utilizzato presso la suddetta Struttura. VISTO il D.lgs. 29/93 e successive modificazioni. VISTA la legge 15/5/97 n. 127. VISTA la L.R. n. 8/96. VISTA la L.R. n. 8/97. VISTA la L.R. n. 14/2000. VISTA la L.R. n. 7/2001. VISTO il D.P.G.R. n. 102 del /8/2001. 5967 — di autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — notificare il presente decreto al dipendente Giuseppe Dell’Acqua e a tutte le Strutture competenti. Catanzaro, lı̀ 19 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1573 del 20 febbraio 2002 Impegno di spesa per delega. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Delibera n. 197 del 6 marzo 2001 mediante la quale la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a costituire apposito gruppo di lavoro, composto anche, e per un massimo di quattro unità, di esperti esterni in materia di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro. VISTO il D.P.G.R. n. 10 del 9 gennaio 2002 con il qale il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione al citato provvedimento, ha costituito il Comitato per la Prevenzione e Protezione dei luoghi di lavoro. VISTO il D.P.G.R. n. 10 del 9 gennaio 2002 con il quale il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione al citato provvedimento, ha costituito il Comitato per la Protezione e Prevenzione dei luoghi di lavoro. CONSIDERATO che con il citato D.P.G.R. è stato stabilito, altresı̀, di delegare, ai sensi dell’art. 55 della Legge regionale n. 5/1978, il Dirigente del Settore Giuridico dell’Assessoraro Regionale al Personale a provvedere all’impegno della relativa spesa pari a Euro 61.974,84, Iva inclusa se dovuta. VISTA la deliberazione di G.R. n. 458 del 31/7/2000. VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. RITENUTO dover dare esecuzione al D.P.G.R. n. 10 del 9 gennaio 2002. DECRETA RITENUTO di dover provvedere al riguardo. SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttore compiuta dalle Strutture interessate. Per quanto espresso in premessa. DECRETA Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di Euro 15.493,00 sul cap. 1005118 del corrente esercizio finanziario, necessaria per far fronte a quanto disposto dal D.P.G.R. n. 10 del 9 gennaio 2002. Catanzaro, lì 20 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Francesco Cupido Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente confermato — prendere atto della nota prot. n. 1650 del 17/12/2001, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento n. 7, «Industria Commercio ed Artigianato» designa nella propria Segreteria in qualità di componente, il Sig. Giuseppe Dell’Acqua, nato a Milano il 12/8/1943 e residente a Catanzaro in via Brigata Catanzaro, 6, dipendente Regionale matr. n. 251125, Categ. C, posizione economica C/2, a far data dall’11/12/2001; — il Settore Economico del Personale provvederà ad indicare l’ammontare dell’indennità di Struttura, tenendo conto del livello retributivo del medesimo dipendente; DECRETO n. 1578 del 20 febbraio 2002 Dipendente Caterina Azzarito, partecipazione corso formazione – Global Management Programme IV edizione – Programma Operativo 2002 – Università degli Studi di Roma la Sapienza – Cirps (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 – Testo Unico pubblico impiego. 5968 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/ 6/1999. VISTO il decreto di delega D.G. 2502 del 24/10/2000. VISTO il decreto n. 374 del 6/2/2001 riguardante il programma di formazione del personale regionale anni 2000-2006. VISTO il decreto di impegno di spesa sul bilancio regionale per l’anno 2000, n. 2576 del 6 novembre 2000, impegno n. 5571 del 6/11/2000 capitolo 1003108. VISTA la richiesta del Dirigente del Settore 40, Dipartimento della Sanità, con la quale invita questo settore a voler autorizzare la dipendente Caterina Azzarito alla partecipazione al corso – Global Management Programme IV edizione – Programma Operativo 2002 – Università degli Studi di Roma la Sapienza – CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile), che si terrà a Roma presso il Centro di Formazione del CIRPS, nei giorni dal 13 al 16 marzo 2002 (1o Modulo) e dal 3 al 6 aprile 2002 (2o Modulo). CONSIDERATO che il corso suddetto rientra tra gli obiettivi formativi previsti dal programma di formazione anno 20002006. DECRETO n. 1579 del 20 febbraio 2002 Dip. Melfi Mario nato il 7/4/54 matr. 530400 – Aspettativa non retribuita per il mandato amministrativo Art. 81 D.lgs 267/2000. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che il dipendente Melfi Mario nato ad Amendolara il 7/4/54, in servizio presso il Centro Reg. Formazione Professionale di Cosenza, con istanza pervenuta il 29/1/2002 col. n. 2627 ha chiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita con decorrenza 1/1/2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81 del D.lgs 267/2000, in quanto eletto sindaco nelle consultazioni amministrative del 13/5/2001. VISTO il D.leg.vo n. 267 del 18/8/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. ATTESO che l’art. 81 del succitato D.lgs.n. 267, prevede per i dipendenti pubblici, il collocamento a domanda, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. CONSIDERATO che il periodo di aspettativa di che trattasi è considerato come servizio effettivamente prestato. VISTO l’art. 31 della L.R. n. 9 del 28/3/1975. VISTO l’art. 13 comma 1 del CCNL del 14/9/2000. CONSIDERATO che la quota di partecipazione ammonta ad Euro 2000 da liquidarsi a seguito di presentazione di relativa fattura da parte del CIRPS di via Tommaso Grossi, 8-10, 00184 Roma e previa esibizione dell’attestato di partecipazione da parte del dipendente. CHE la partecipazione individuale a corsi di formazione del personale è prevista dal programma di formazione del personale anno 2000-2006. CHE la richiesta e la allegata documentazione sono conformi a quanto previsto dal suddetto programma- VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione». VISTO l’attestato del segretario comunale, dal quale si evince che il sig. Melfi Mario è stato eletto Sindaco del Comune di Amendolara nelle consultazioni del 13/5/01. RITENUTO di dover aderire alla richiesta avanzata dal dipendente. SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate. DECRETA DECRETA Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato di: Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente confermate: — autorizzare la dipendente Caterina Azzarito a partecipare al corso organizzato dal CIRPS di Roma che si terrà nei giorni dal 13 al 16 marzo 2002 (1o Modulo) e dal 3 al 6 aprile 2002 (2o Modulo) e il cui costo ammonta ad C 2000; — di accogliere l’istanza del Dipendente Melfi Mario, nato ad Amendolara il 7/4/54 matr. 530400 in servizio presso il CRFP ex INAPLI di Cosenza e di collocarlo in aspettativa non retribuita a far data dall’1/1/2002 e fino alla scadenza del mandato aministrativo ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 267/2000; — di rimandare a successivo atto l’impegno e la liquidazione del predetto importo allorché reclamato dai creditori ed a presentazione di relativa fattura da parte del CIRPS di Roma; — dare atto che il presente controllo, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 127/97, non è soggetto a controllo; — pubblicare il presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2002 — di considerare il periodo di aspettativa non retribuita, come servizio effettivamente prestato; — di dare mandato al competente Settore Economico di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza; — di notificare il presente Decreto, al Servizio 52 e Servizio 53 del Settore Gestione Economica del Personale, all’interessato sig. Melfi Mario residente in Via Martin Luther King – 87071 Amendolara e al Dirigente/responsabile del CRFP ex INAPLI Via Montevideo, 55 Cosenza, ove il medesimo mantiene la conservazione del posto. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Lemma Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1580 del 20 febbraio 2002 Autorizzazione lavoro part/time – dip. Agostini Giuseppe – Matr. 6500. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D.P.C.M. 17/3/1989, n. 117. VISTO il Decreto Legislativo 3/2/1993, n. 29. VISTO l’art. 15 del Contratto Nazionale degli enti locali e delle regioni. 5969 — che lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di part/time avrà decorrenza alla data di stipulazione del suddetto contratto; — di notificare il presente decreto al Dirigente del Settor Gestione Economica del Personale per i conseguenti provvedimenti di competenza; — di notificare lo stesso al dipendente Agostini Giuseppe, al Direttore del C.R.F.P. di Castrovillari, ove il medesimo risulta funzionalmente assegnato; — di dare atto che il presente decreto ai sensi dell’art. 17 comma 32 della Legge 15/5/97, n. 127, non è soggetto a controllo. VISTA la Legge n. 662 del 23/12/1996. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2002 VISTA la legge 28/5/1997 n. 140 di conversione di legge del decreto legge n. 79 del 28/3/1997. Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni VISTO l’art. 4 del Contratto Integrativo del 14/9/2000. VISTA l’istanza dell’1/10/2001 pervenuta al protocollo in data 25 gennaio 2002 con prot. n. 2285, del dipendente Sig. Agostini Giuseppe, nato a Castrovillari il 21/5/1953 ed ivi residente in Via contrada Palombari – Vigne, in servizio presso il C.R.F.P. di Castrovilalri (Cat. C3) mediante la quale lo stesso ha chiesto la modifica del proprio rapporto di lavoro piano a tempo parziale articolato in n. cinque giorni settimanali per un abbattimento dell’orario di n. 6 ore. VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Coordinamento Provinciale n. 170 di cui il dipendente fa funzionalmente parte. CONSIDERATO che, con conseguente contratto occorrerà formalizzare il nuovo tipo di rapporto lavorativo. RITENUTO dover provvedere a riguardo. VISTA la D.G.R. n. 458 del 31/7/2000. DATO ATTO che il presente decreto ai sensi dell’art. 17 comma 32 della legge 15/5/1997, n. 127, non è soggetto a controllo. DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa: REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Con la presente scrittura privata si stipula, ai sensi della disciplina contrattuale e della legislazione vigente, un contratto di lavoro a tempo parziale in costanza di rapporto tra l’Ente Regione Calabria – C.F.: 02205340793, ubicata in via Massara, 4, in persona del Dott. Cupido Francesco, Dirigente del Settore Giuridico, nato a Corigliano Calabro il 30 aprile 1942 residente a Catanzaro che interviene per delega del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, e il Sig. Agostini Giuseppe C.F.: GSTGPP53E21C349C nato a Castrovillari il 21/5/1953 ed ivi residente in Via Contrada Palombari – Vigne, con rapporto a tempo pieno. A seguito della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’attività lavorativa di n. 6 ore da articolarsi in cinque giorni lavorativi da lunedı̀ a venerdı̀, presentata dal Signor Agostini Giuseppe, matr. 6500, in servizio presso il C.R.F.P. di Castrovillari, Cat. C3, non verificandosi, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta, grave pregiudizio alla funzionalità dell’Ente. SI CONVIENE E SI STIPULA Il presente contratto di lavoro a tempo parziale, con riduzione di 6 ore dell’orario di lavoro previsto, con effetto dalla data di stipula del contratto e con la conferma dell’assegnazione al posto e al profilo posseduto. — di autorizzare il dipendente Agostini Giuseppe, nato a Castrovillari il 21/5/1953 ed ivi residente in via Contrada Palombari – Vigne, allo svolgimento dell’attività lavorativa ridotta in n. 6 ore, con modalità della prestazione di tipo orizzontale e con attività da svolgersi in cinque giorni settimanali e, alla conseguente sottoscrizione del relativo contratto delegando nel contempo il Dirigente del Settore Giuridico alla stipula dello stesso secondo l’allegato schema; Il trattamento economico, anche accessorio, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti, in base alla vigente disciplina del contratto collettivo, al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, verrà corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato mentre compete per intero l’assegno per il nucleo familiare, se dovuto. — di dare atto che il dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio, oppure, prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico; Il Dipendente ha l’obbligo di comunicare entro 15 giorni dal loro inizio l’eventuale attività di lavoro subordinato, professionale o d’impresa. — che entro 30 giorni dall’avvenuta notifica del presente atto, si provvederà alla stipula del relativo contratto, pena la decadenza dell’atto medesimo; L’Amministrazione si riserva il controllo ed eventualmente, di vietare le attività che possono concretamente confliggere con quelle istituzionali. 5970 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 Al presente contratto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle Autonomie locali e le altre disposizioni legislative vigenti per la specifica materia. Si dà atto che il presente contratto non è soggetto a registrazione, trattandosi di rapporto di lavoro. Letto approvato e sottoscritto in .................... il .................... Regione Calabria Il Dipendente tipo verticale del sopra citato Sig. Genovese Francesco, nato a Cosenza l’11/5/1948, in servizio presso l’Ass. Formazione professionale Innovazione Tecnologica di Cosenza e alla conseguente sottoscrizione del relativo contratto delegando nel contempo il Dirigente del Settore Giuridico alla stipula dello stesso secondo l’allegato schema; — di dare atto che l’attività lavorativa settimanale ripartita in tre giornate, a seguito del costituito rapporto di lavoro a tempo parziale, sarà ridotta di 12 ore, pari al 33% dell’attività ordinaria, da svolgere nei giorni di Lunedı̀, Mercoledı̀ e Giovedı̀; — che il dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio, oppure, prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico; DECRETO n. 1581 del 20 febbraio 2002 Dip. Genovese Francesco nato l’11/5/48 matr. 350460 – Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con modalità di svolgimento della prestazione di tipo verticale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D.P.C.M. 17/3/1989, n. 117. VISTO il Decreto Legislativo 165/2001. VISTO l’art. 15 del Contratto Nazionale degli enti locali e delle regioni. VISTA la Legge n. 662 del 23/12/1996. VISTA la legge 28/5/1997 n. 140 di conversione in legge del decreto legge n. 79 del 28/3/1997. — che entro 30 giorni dall’avvenuta notifica del presente atto, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto, pena la decadenza dell’atto medesimo; — che lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di part/time avrà decorrenza dalla data di stipulazione del suddetto contratto; — di notificare il presente decreto al Dirigente del Settore Gestione Economica del Personale per i conseguenti provvedimenti di competenza; — di notificare lo stesso al dipendente Genovese Francesco, residente in C/da S. Nicola – 87051 Aprigliano e al Responsabile dell’Ufficio Innovazione Tecnologia Ass. Form. Prof. Via Panebianco, 274 Cosenza, ove il medesimo risulta funzionalmente assegnato. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2002 VISTO l’art. 4 del Contratto Integrativo del 14/9/2000. VISTA l’istanza del 3/1/2002 pervenuta al protocollo in data 11/2/2002 con n. 3947, del dipendente Sig. Genovese Francesco, nato a Cosenza l’11/5/1948 e residente ad Aprigliano in Via C/da S. Nicola, coop. Amicizia, in servizio c/o l’Ass. formazione professionale Innovazione Tecnologica di Cosenza mediante la quale lo stesso ha chiesto la modifica del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un abbattimento dell’orario di servizio del 33%, pari a 12 ore, articolato in n. 3 giorni settimanali (lunedı̀ – mercoledı̀ e giovedı̀). VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Ass. Formazione professionale Innovazione Tecnologica, presso cui il dipendente presta la sua attività lavorativa. CONSIDERATO che, con conseguente contratto occorrerà formalizzare il nuovo tipo di rapporto lavorativo. RITENUTO dover provvedere a riguardo, non rilevandosi in atto conflitti di interesse e di incompatibilità con l’attività svolta nell’Amministrazione regionale ai sensi dei commi 56, 57 e 58 della L. 662/96. VISTA la D.G.R. n. 458 del 31/7/2000. DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa: — di autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con modalità della prestazione di Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Con la presente scrittura privata si stipula, ai sensi della disciplina contrattuale e della legislazione vigente, un contratto di lavoro a tempo parziale in costanza di lavoro tra l’Ente Regione Calabria in persona del Dott. Cupido Francesco, Dirigente del Settore Giuridico, che interviene per delega del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, e il Sig. Genovese Francesco C.F.: GNVFNC48E11D086P nato l’11/5/1948 a Cosenza e residente in C/da s. Nicola coop. Amicizia – Aprigliano (CS), matr. 350460, dipendente a tempo indeterminato con rapporto a tempo pieno. A seguito della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con tipologia delle prestazioni corrispondente al 66% dell’orario di lavoro, per un totale di 24 ore settimanali con articolazione verticale su tre giorni (Lunedi, Mercoledı̀ e Giovedı̀), presentata dal sig. Genovese Francesco nato l’11/5/1948 in servizio presso l’Ass. Formazione prof. Ufficio Innovazione Tecnologica di Cosenza, non verificandosi, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta, grave pregiudizio alla funzionalità dell’Ente. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 SI CONVIENE E SI STIPULA Il presente contratto di lavoro a tempo parziale, con tipologia corrispondente al 66% dell’orario a tempo pieno, per complessive 24 ore settimanali con articolazione verticale su tre giorni lavorativi e con la conferma dell’assegnazione al posto e al profilo posseduto. Il trattamento economico, anche accessorio, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti, in base alla vigente disciplina del contratto collettivo, al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, verrà corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato mentre compete per intero l’assegno per il nucleo familiare, se dovuto. Può effettuare lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa. Al presente contratto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle Autonomie locali e le altre disposizioni legislative vigenti per la specifica materia. Si dà atto che il presente contratto non è soggetto a registrazione, trattandosi di rapporto di lavoro. Letto approvato e sottoscritto in .................... il .................... Per la Regione Calabria La Dipendente DECRETO n. 1582 del 20 febbraio 2002 Dip. Tarantino Filomena nata il 30/7/47 matr. 803250 – Aspettativa non retribuita per gravi motivi di famiglia. 5971 DATO ATTO che il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo adeguato preavviso da rendersi alla Regione. RITENUTO dover provvedere a riguardo. SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate. DECRETA Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente confermate: — di accogliere l’istanza della Dipendente Tarantino Filomena, nata a Montegiordano il 30/7/47 matr. 803250, e di collocarla in aspettativa non retribuita, con decorrenza 11/2/2002 e fino al 10/3/2002; — di dare mandato al competente Settore Economico di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza; — di dare atto che l’aspettativa di che trattasi, comporta la riduzione proporzionale delle ferie maturate o maturande, nonché la non utilità ai fini giuridici ed economici; — di dare atto che il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo adeguato preavviso da rendersi all’Ente; — di notificare il presente Decreto, al servizio 52 e Servizio 53 del Settore Gestione Economica del Personale, all’interessata Sig.ra Tarantino Filomena residente a Statte (TA) in Viale dei Pini 49, e al Dirigente/responsabile dell’U.A.Z. di Rocca Imperiale Marina (CS), ove la medesima risulta funzionalmente assegnata. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’art. 27 della L.R. n. 9 del 28/3/1975. VISTO l’art. 11 del CCNL del 14/9/2000. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione». VISTO l’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla G.R. con provvedimento n. 1513 del 14/5/99. DECRETO n. 1583 del 20 febbraio 2002 Dip. Vincenzi Gaetano nato il 7/2/52 matr. 854600 – Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con modalità di svolgimento della prestazione di tipo verticale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il D.P.C.M. 17/3/1989, n. 117. VISTA l’istanza della dipendente Tarantino Filomena, matr. 803250 – con la quale la medesima chiede di essere collocata in aspettativa non retribuita per gravi motivi di famiglia con decorrenza 11/2/02 e fino al 10/3/2002. VISTO il nulla osta rilasciato dal Dirigente responsabile della Struttura, cui la dipendente medesima risulta funzionalmente assegnata. RILEVATO CHE il periodo di aspettativa non retribuita comporta la riduzione proporzionale delle ferie maturate o maturande e non utile ai fini giuridici ed economici. VISTO il Decreto Legislativo 165/2001. VISTO l’art. 15 del Contratto Nazionale degli enti locali e delle regioni. VISTA la Legge n. 662 del 23/12/1996. VISTA la legge 28/5/1997 n. 140 di conversione in legge del decreto legge n. 79 del 28/3/1997. VISTO l’art. 4 del Contratto Integrativo del 14/9/2000. 5972 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTA l’istanza dell’11/2/2002 pervenuta al protocollo in data 11/2/2002 con n. 3883, del dipendente Sig. Vincenzi Gaetano, nato a San Lorenzo Bellizzi il 7/2/52 e residente a Francavilla Marittima in via Nazionale SS. 105, in servizio c/o l’UAZ di Trebisacce, mediante la quale lo stesso ha chiesto la modifica del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un abbattimento dell’orario di servizio del 50%, articolato in n. 3 giorni settimanali (lunedı̀ – giovedı̀ – venerdı̀). VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Coordinamento Area Agricoltura di Cosenza presso cui il dipendente presta la sua attività lavorativa. CONSIDERATO che, con conseguente contratto occorrerà formalizzare il nuovo tipo di rapporto lavorativo. RITENUTO dover provvedere a riguardo, non rilevandosi in atto conflitti di interesse e di incompatibilità con l’attività svolta nell’Amministrazione regionale ai sensi dei commi 56, 57 e 58 della L. 662/96. VISTA la D.G.R. n. 458 del 31/7/2000. DECRETA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Con la presente scrittura privata si stipula, ai sensi della disciplina contrattuale e della legislazione vigente, un contratto di lavoro a tempo parziale in costanza di lavoro tra l’Ente Regione Calabria in persona del Dott. Cupido Francesco, Dirigente del Settore Giuridico, che interviene per delega del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, e il Sig. Vincenzi Gaetano C.F.: VNCGTN52B07H961X nato il 7/2/1952 a San Lorenzo Bellizzi e residente in Via Nazionale SS. 105 – Francavilla Marittima (CS), matr. 854600, dipendente a tempo indeterminato con rapporto a tempo pieno. A seguito della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con tipologia delle prestazioni corrispondente al 50% dell’orario di lavoro, per un totale di 18 ore settimanali con articolazione verticale su tre giorni (Lunedi: 9 ore, Giovedı̀: 6 ore; Venerdı̀: 3 ore), presentata dal sig. Vincenzi Gaetano nato il 7/2/1952 in servizio presso l’UAZ di Trebisacce, non verificandosi, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta, grave pregiudizio alla funzionalità dell’Ente. Per le motivazioni espresse in premessa: SI CONVIENE E SI STIPULA — di autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con modalità della prestazione di tipo verticale del sopra citato Sig. Vincenzi Gaetano, nato a San Lorenzo Bellizzi il 7/2/52, in servizio presso l’UAZ di Trebisacce e alla conseguente sottoscrizione del relativo contratto delegando nel contempo il Dirigente del Settore Giuridico alla stipula dello stesso secondo l’allegato schema; — di dare atto che l’attività lavorativa settimanale ripartita in tre giornate, a seguito del costituito rapporto di lavoro a tempo parziale, sarà ridotta di 18 ore, pari al 50% dell’attività ordinaria, da svolgere nei giorni di lunedı̀ e giovedı̀ per intero e venerdı̀ per 3 ore; — che il dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio, oppure, prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico; — che entro 30 giorni dall’avvenuta notifica del presente atto, si provvederà alla stipulazione del relativo contratto, pena la decadenza dell’atto medesimo; — che lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di part/time avrà decorrenza dalla data di stipulazione del suddetto contratto; — di notificare il presente decreto al Dirigente del Settore Gestione Economica del Personale per i conseguenti provvedimenti di competenza; — di notificare lo stesso al dipendente Vincenzi Gaetano, residente in Via Nazionale Ss. 105 – Francavilla Marittima, al Responsabile dell’Ufficio Agricolo di Zona di Trebisacce, ove il medesimo risulta funzionalmente assegnato. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2002 Il presente contratto di lavoro a tempo parziale, con tipologia corrispondente al 50% dell’orario a tempo pieno, per complessive 18 ore settimanali con articolazione verticale su tre giorni lavorativi e con la conferma dell’assegnazione al posto e al profilo posseduto. Il trattamento economico, anche accessorio, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti, in base alla vigente disciplina del contratto collettivo, al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, verrà corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato mentre compete per intero l’assegno per il nucleo familiare, se dovuto. Può effettuare lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa. Al presente contratto di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle Autonomie locali e le altre disposizioni legislative vigenti per la specifica materia. Si dà atto che il presente contratto non è soggetto a registrazione, trattandosi di rapporto di lavoro. Letto approvato e sottoscritto in .................... il .................... Per la Regione Calabria Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni La Dipendente 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1584 del 20 febbraio 2002 Sig. Le Pera Francesco – Comando. Rettifica decreto n. 915-28/1/2002. 5973 — autorizzare il Settore Giuridico per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia del presente provvedimento all’interessato e alle strutture competenti. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2002 IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 915 del 28/1/ 2002 è stato disposto il comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento n. 8 «Pianificazione Turismo» A.P.T. di Cosenza, del sig. Le Pera Francesco, nato a Calopezzati il 6/9/1961 e residente a Baranzate di Bollate (MI) in via Sempione n. 2, «esecutore di servizi tecnici - Topografo – Archivista» Cat. B – Posizione economica B2, per il periodo di un anno a decorrere dall’1 febbraio 2002, salvo proroga o anticipata risoluzione. CHE per mero errore materiale nel suddetto provvedimento è stato indicato che il sig. Le Pera Francesco è dipendente del Comune di Baranzate di Bollate (MI), anziché del Comune di Milano. RITENUTO dover provvedere alla rettifica di quanto sopra rappresentato e disporre altresı̀ che il comando del sig. Le Pera Francesco presso la Regione Calabria, venga differito per ragioni di carattere organizzativo al 15 marzo 2002. RITENUTO, altresı̀, prendere atto della nota del Comune di Milano Prot. n. 8.177.350/2001, nella quale a seguito dell’applicazione della progressione economica orizzontale il predetto dipendente riveste la posizione Economica B3, a far data dall’1/7/ 1999. VISTO il D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Legge n. 127/97. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti. DECRETA Per quanto espresso in premessa e qui si intende confermato: — disporre la rettifica del decreto dirigenziale n. 915 del 28/ 1/2002 come segue:«il comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento n. 8 «Pianificazione Turismo» A.P.T. di Cosenza, del sig. Le Pera Francesco, nato a Calopezzati il 6/9/1961 e residente a Baranzate di Bollate (MI) in via Sempione n. 2, dipendente del Comune di Milano, «Esecutore di Servizi Tecnici – Topografo – Archivista» Cat. B – Posizione economica B3, decorre dal 15 marzo 2002 ed avrà durata di un anno, salvo proroga o anticipata risoluzione»; Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1585 del 20 febbraio 2002 D.P.C.M. del 14/12/2000 n. 446 – Attuazione D.Lgs. n. 112/98 – Trasferimento sig. Pallone Erminio. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto del 18/12/2001, annotato il 27/12/2001 al n. 3323, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha disposto il trasferimento, con decorrenza 1/1/2002, del sig. Pallone Erminio, nato a Miglierina (CZ) il 19/7/1952 ed ivi residente in via G. Deledda n. 27, «Cat. B2» dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esercizio delle funzioni conferite agli Enti Locali e alle Regioni dal D.Lgs n. 112 del 31/3/1998. VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/2000 n. 446, con il quale si dà attuazione all’equiparazione tra le professionalità possedute dal Personale Statale e quello di eventuale inquadramento presso le Regioni. CONSIDERATO che il sig. Pallone Erminio, iscritto nell’area B – Posizione economica B2 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve transitare nella Categoria B – Posizione economica B3, Comparto Regioni – Enti Locali. CHE con il medesimo decreto, è stato altresı̀ disposto che fino al 30 giugno 2002, l’onere per le spese del personale rimangono a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. CHE con nota Prot. n. 27/2002, il Dirigente del Settore n. 14, ha trasmesso al Dipartimento n. 6, i provvedimenti con i quali il suddetto Ministero, ai sensi del D.Lgs n. 112/98, ha trasferito del personale alla Regione Calabria, con decorrenza 1/1/2002. CHE il sig. Pallone Erminio ha regolarmente preso servizio presso il Dipartimento n. 6 «Lavori Pubblici ed Acque». RITENUTO di dover provvedere al riguardo. VISTO il D.Lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Legge 15 maggio 1997 n. 127. — resta fermo quant’altro disposto con il predetto provvedimento, che verrà notificato congiuntamente al presente al Comune di Milano; — dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dall’Ente di provenienza; VISTA la deliberazione della Giunta Regione n. 458 del 31/7/ 2000. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti. 5974 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 Regione Calabria ed il dott. Fausto Taverniti, portavoce della Presidenza della Giunta regionale fino alla scadenza del 31/12/ 2004. DISPONE Per quanto espresso in premessa: — prendere atto del decreto del 18/12/2001, annotato il 27/ 12/2001 al n. 3323, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha disposto il trasferimento presso la Regione Calabria del Sig. Pallone Erminio, come sopra generalizzato, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decorrenza 1/1/2002, per l’esercizio delle funzioni conferite agli Enti Locali e alle Regioni dal D.Lgs n. 112 del 31/3/1998; — stabilire che, in ossequio al D.P.C.M n. 446/2000, lo stesso transita nella Cat. B – Posizione economica B3, Comparto Regioni – Enti Locali; — di assegnare, con decorrenza 1/2/2002, il sig. Pallone Erminio, presso il Dipartimento n. 6 «Lavori Pubblici ed Acque», con sede a Catanzaro; — dare atto che l’onere per la spesa, relativa al trattamento economico spettante al sig. Pallone Erminio, rimane a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fino al 30 giugno 2002, cosı̀ come disposto all’art. 2 con il succitato decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/12/2001; — autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente provvedimento, notificando copia del presente decreto al sig. Pallone Erminio e a tutte le strutture interessate. Catanzaro, lı̀ 20 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1596 del 21 febbraio 2002 Impegno di spesa capitolo 1004101 – Anno 2002 – Per competenze professionali al Dott. Fausto Taverniti – portavoce del Presidente della Giunta Regionale. IL DIRIGENTE GENERALE CONSIDERATO, altresı̀, che bisogna procedere al pagamento degli emolumenti stipendiali, e dei trattamenti accessori per l’anno 2002 al Dott. Fausto Taverniti. RITENUTO necessario procedere all’impegno della spesa, per l’anno 2002, quantificata in Euro 20.516,36 per far fronte al pagamento delle competenze economiche compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione di cui sopra, sul capitolo 1004101 del Bilancio 2002, al Dott. Fausto Taverniti. VISTO l’art. 4 del predetto contratto che determina in Euro 7.746,85 annue il tetto massimo di spesa ammissibile, per far fronte alle spese di viaggio e soggiorno effettuate dal Portavoce per esigenze connesse all’incarico. VISTO l’art. 56 della L.R. n. 5/78. VISTO l’art. 130 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. VISTO il parere tecnico espresso dal Dirigente proposto alla competente struttura che si è espresso anche sulla non assoggettabilità dell’atto a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della Legge 127 del 15/5/97. DECRETA — di dare mandato all’ufficio di ragioneria di impegnare la somma complessiva di euro 125.774,40 (rientrante nei 3/12 dello stanziamento del capitolo) sul capitolo 1004101 del bilancio 2002, per far fronte al pagamento, per l’anno 2002, delle competenze economiche oltre gli oneri previdenziali a carico dell’Ente, ed alle eventuali spese di viaggio e soggiorno di cui all’art. 4 del predetto contratto al Dott. Fausto Taverniti, portavoce della Presidenza della Giunta regionale; — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 comma 32 della Legge 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 21 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni VISTO il D.Leg. 29/93 e successive modificazioni. VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura regionale e sulla Dirigenza». VISTO il Decreto P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 concernente la separazione delle attività amministrative di indirizzo e di controllo da quella della gestione. DECRETO n. 1601 del 22 febbraio 2002 Dipendente regionale Sig. Francesco Vigna – Assegnazione Struttura Speciale – Dipartimento n. 11 «Sanità». IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la deliberazione G.R. n. 458 del 31/7/2000 con la quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 4 «Organizzazione e Personale». VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 356 del 20/ 6/2000, con la quale è stato conferito l’incarico di portavoce del Presidente della Giunta regionale, giusto contratto stipulato in data 10/10/2000, rep. n. 844. VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 56 dell’8/5/2001, con il quale è stato rinnovato il contratto tra la VISTA la deliberazione n. 3186 del 21 settembre 1999 con la quale la G.R. ha Deliberato, ex art. 5 della L.R. 7/96 di autorizzare i Direttori Generali ad istituire la segreteria prevista alla lettera – a – del citato articolo, componendola di quattro membri dei quali uno esterno. CONSIDERATO che il Dirigente Generale del Dipartimento «Sanità» con nota n. 5073 del 21/2/2002, ha comunicato che, a far data dall’1/3/2002, la Struttura Speciale del predetto Dipartimento, sarà integrata con il dipendente Francesco Vigna, nato ad 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 Aprigliano il 29/9/1948 ed ivi residente in via San Rocco – matricola n. 853200 – Categ. C, in atto in servizio presso il Dipartimento n. 4 – Settore 14 – Servizio 50 – Ufficio 157 «Trattamento Giuridico del Personale Provincia di Cosenza », con sede a Cosenza. CHE il suddetto dipendente ha dato la propria disponibilità ad essere utilizzato presso la suddetta Struttura. VISTO il D.legs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 31/ 7/2000. SU conforme proposta del Dirigente del Settore Giuridico del Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate. DECRETA Per quanto in premessa: — di assegnare, con decorrenza 1/3/2002, il dipendente Francesco Vigna, nato ad Aprigliano il 29/9/1948 ed ivi residente in via San Rocco – matricola n. 853200 – Categ. C, presso la Struttura speciale del Dipartimento «Sanità», con sede a Catanzaro, in qualità di componente; — il Settore Economico provvederà ad indicare il costo per ora, del lavoro straordinario, nonché l’indennità di struttura, tenendo conto del livello retributivo del dipendente interessato, per il periodo suindicato; — notificare copia del presente provvedimento all’interessato nonché a tutte le Strutture competenti; — autorizzare il settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto Catanzaro, lı̀ 22 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1602 del 22 febbraio 2002 Dipendente Marando Domenico, partecipazione corso formazione – Gestione e valutazione dei sistemi integrati territoriali – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 – Testo Unico Pubblico Impiego. VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/ 6/1999. VISTO il decreto di delega D.G. 2502 del 24/10/2000. 5975 VISTO il decreto n. 374 del 6/2/2001 riguardante il programma di formazione del personale regionale anni 2000-2006. VISTO il decreto di impegno di spesa sul bilancio regionale per l’anno 2000, n. 2576 del 6 novembre 2000, impegno n. 5571 del 6/11/2000 capitolo 1003108. VISTO la nota n. 2087 del 5 febbraio 2002 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento n. 9 (Agricoltura Caccia e Pesca), esprime parere favorevole alla partecipazione dipendente Marando Domenico al Master Universitario – Gestione e Valutazione dei sistemi integrati territoriali – organizzato dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ed in programmazione dal mese di marzo 2002 presso la sede dell’Università di Reggio Calabria. CONSIDERATO che il corso suddetto rientra tra gli obiettivi formativi previsti dal programma di formazione anno 2000-2006 in relazione alle esigenze individuali di formazione. CONSIDERATO che la quota di partecipazione ammonta ad Euro 1032,91 da liquidarsi a seguito di presentazione di relativa fattura da parte dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e previa esibizione dell’attestato di partecipazione al Master Universitario di II livello da parte del dipendente. CHE la partecipazione individuale a corsi di formazione del personale è prevista dal programma di formazione del personale anno 2000-2006. CHE la richiesta e la allegata documentazione sono conformi a quanto previsto dal suddetto programma. DECRETA Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato di: — autorizzare il dipendente Marando Domenico a partecipare al Master Universitario «Gestione e valutazione dei sistemi integrati territoriali» organizzato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria con inizio nel mese di marzo 2002 e il cui costo ammonta ad C 1032,91; — di rimandare a successivo atto l’impegno e la liquidazione del predetto importo allorché reclamato dai creditori ed a presentazione di relativa fattura da parte dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; — dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 127/97, non è soggetto a controllo; — pubblicare il presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 22 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Francesco Lemma 5976 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1603 del 22 febbraio 2002 Struttura ausiliaria del Dipartimento n. 6 – Assegnazione dipendente regionale dott. Ilario Frajia in qualità di componente. — il Settore economico del Personale provvederà ad indicare l’ammontare dell’indennità di Struttura, tenendo conto del livello retributivo dell’interessato; — revocare qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente decreto; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la deliberazione n. 3186 del 21 settembre 1999 con la quale la G.R. ha deliberato ex art. 5 della L.R. 7/96 di autorizzare i Direttori Generali ad istituire la segreteria prevista alla lettera – a – del citato articolo, componendola di quattro membri dei quali uno esterno. CONSIDERATO che il Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 «Lavori Pubblici ed Acque», con nota n. 123/DG del 4/2/ 2002, ha comunicato che l’ing. Francesca Macrı̀, già componente della suddetta Struttura Dipartimentale, è stata chiamata dall’Assessore ai LL.PP. a far parte della propria Segreteria Particolare. CHE con la medesima nota, il Direttore di che trattasi, nel prendere atto della suddetta determinazione, ha designato in sostituzione della predetta Ing. Francesca Macrı̀, il dott. Ilario Frajia, dipendente regionale, matricola n. 318800, a far parte della Struttura ausiliaria del Dipartimento a decorrere dall’1/2/ 2002. RITENUTO di dover provvedere al riguardo. VISTO il D.lgs. 29/93 e successive modificazioni. VISTA la legge 15/5/97 n. 127. VISTA la L.R. n. 8/96. VISTA la L.R. n. 8/97. — autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; — notificare il presente decreto ai suddetti e a tutte le Strutture competenti. Catanzaro, lı̀ 22 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1604 del 22 febbraio 2002 Dipendente Regionale Stinà Francesco – Concessione nulla-osta proroga comando IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 368 del 5/2/2001, è stato concesso il nulla-osta al comando del sig. Stinà Francesco, nato a Sant’Onofrio il 6/12/1949 ed ivi residente in via Tre Croci n. 129, dipendente regionale, matricola n. 791250, Cat. C, presso l’Asl n. 8 di Vibo Valentia. CHE il suddetto ha preso servizio presso la predetta Azienda il 13/2/2001. VISTA la L.R. n. 14/2000. VISTA la L.R. n. 7/2001. VISTA la deliberazione di G.R. n. 458 del 31/7/2000. VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttore compiuta dalle strutture interessate. DECRETA Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente confermato: — prendere atto della nota prot. n. 123/DG del 4/2/2002, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento n. 6, «Lavori Pubblici ed Acque» designa nella propria Segreteria, il dott. Ilario Frajia, in sostituzione dell’ing. Francesca Macrı̀, nata a Reggio Calabria il 28/9/1969 e residente a Roccella Ionica in via Giovanni XXIII, dipendente regionale, matricola n. 461020, Cat. D; — assegnare con decorrenza 1/2/2002, in qualità di Componente, il dott. Ilario Frajia, nato a Melito Porto Salvo il 5/7/1963 e residente a Caulonia in via Provinciale n. 9, dipendente regionale, matricola n. 318800, Cat. D, presso la Segreteria del Dipartimento n. 6 «Lavori Pubblici ed Acque», con sede a Catanzaro; CHE il Direttore Generale dell’A.S.L. n. 8 ha espresso parere favorevole alla proroga richiesta dall’interessato. RITENUTO di dover provvedere al rilascio del relativo nullaosta VISTO il D.Lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la legge 127/97. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 31/ 7/2000. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti. DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — concedere il nulla-osta alla proroga del comando del Sig. Stinà Francesco, come sopra generalizzato, presso l’Asl n. 8 di Vibo Valentia, per ulteriori mesi dodici a decorrere dal 13/2/ 2002, salvo proroga o anticipata risoluzione; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 — dare atto che la spesa conseguente al comando sarà a totale carico dell’Asl n. 8 di Vibo Valentia, che dovrà rimborsare, ai sensi di legge, le competenze ed oneri connessi anticipati da questa Amministrazione al predetto dipendente; — subordinare l’efficacia del presente decreto, all’acquisizione da parte dell’A.S.L n. 8 di Vibo Valentia, del relativo provvedimento di proroga del comando ad assunzione degli oneri; — autorizzare il Settore giuridico ed Economico del Personale per gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento; — notificare il presente decreto al sig. Stinà Francesco e a tutte le strutture competenti. Catanzaro, lı̀ 22 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5977 — concedere il nulla-osta al comando della sig.ra Albanese Anna Teresa, nata a Reggio Calabria il 23/1/1958 ed ivi residente in via P. Andiloro n. 42, dipendente regionale, matricola 12875 – Cat. D, presso la Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 5 di Reggio Calabria, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio, salvo proroga o anticipata risoluzione; — stabilire che alla conclusione del comando, la predetta dipendente dovrà rientrare presso l’Amministrazione di appartenenza; — dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo alla sig.ra Albanese Anna Teresa, sarà anticipato dalla Regione Calabria e verrà rimborsato dalla Provincia di Reggio Calabria, fatti salvi i rapporti finanziari con la stessa provincia e l’ATO 5; — trasmettere copia del presente provvedimento alla sig.ra Albanese Anna Teresa e a tutte le strutture interessate; — autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all’esecuzione del presente decreto. DECRETO n. 1605 del 22 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 22 febbraio 2002 Dipendente Regionale Albanese Anna Teresa – Concessione nulla-osta comando. Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la nota prot. n. 8255 dell’11/4/2001, con la quale l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria ha chiesto il nullaosta al comando presso la Segreteria Tecnico operativa dell’ATO 5 di Reggio Calabria della dipendente regionale Albanese Anna Teresa. VISTO l’assenso dell’interessata. RITENUTO di dover provvedere al rilascio del nulla-osta al comando. DECRETO n. 1606 del 22 febbraio 2002 Dipendente Barreca Angela – nata il 4/7/1937 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/ 8/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./ 1993. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO l’art. 41 della L.R. n. 10/97 e l’art. 10 – 10o comma – dell’allegato 5 alla citata Legge Regionale n. 10/97. VISTA la nota 53/GAB del 6/2/2002, del Presidente della Provincia di Reggio Calabria e Presidente dell’ATO 5. VISTO il D.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Legge 127/97. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 31/ 7/2000. VISTI — il D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti. DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato: — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206; — il D.Lgs 30/12/92 n. 503, art. 16, la circolare esplicativa n. 16/I.P. del 23/7/93, diramata dall’I.N.P.D.A.P., in cui si chiarisce che il dipendente può esercitare la facoltà prevista dal citato art. 5 a condizione di essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421 e che l’Ente datore di lavoro nulla può opporre, trattandosi di un diritto meramente potestativo esercitabile dal dipendente in questione. 5978 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO: — che la dipendente Barreca Angela, nata a Reggio Calabria il 4/7/1937, è stata inquadrata nei ruoli regionali con decorrenza 3/11/81 con la qualifica di Esecutore; — che la stessa dovrebbe essere collocata a riposo, ai sensi della normativa vigente (C.C.N.L.), per raggiunti limiti d’età, con decorrenza 1/8/2002; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206. CONSIDERATO: — che la dipendente in parola, con nota del 16/11/2001, acquisita agli atti con prot. n. 23482 del 5/12/2001, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/ 12/92. RITENUTO, quindi, dover prendere atto della facoltà espressa dalla dipendente Signora Barreca Angela, trattenendola in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/8/2002, oltre i previsti limiti d’età. PRESO ATTO del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. Di prendere atto della facoltà espressa con nota del 16/11/ 2001, acquisita agli atti in data 5/12/2001 con prot. n. 23482 e, per l’effetto, mantenere in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/8/2002, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 30/12/1992 n. 503, la Signora Barreca Angela, nata il 4/7/1937; — che il dipendente Arturi Pietro, nato l’1/7/1937, inquadrato nei ruoli regionali dall’1/4/1972 con la qualifica di Funzionario, dovrebbe essere collocato a riposo, ai sensi della normativa vigente (C.C.N.L.), per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/8/ 2002; — che lo stesso dipendente, con nota del 10/1/2002, acquisita agli atti con prot. n. 2010 del 18/1/2002, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92. VISTI, inoltre: il D.Lgs 30/12/92 n. 503, art. 16, la circolare esplicativa n. 16/I.P. del 23/7/93, diramata dall’I.N.P.D.A.P., in cui si chiarisce che il dipendente può esercitare la facoltà prevista dal citato art. 5 a condizione di essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421 e che l’Ente datore di lavoro nulla può opporre, trattandosi di un diritto meramente potestativo esercitabile dal dipendente. RITENUTO, quindi, dover prendere atto della facoltà espressa dal dipendente Sig. Arturi Pietro, trattenendolo in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/8/2002, oltre i previsti limiti d’età. 2. Di dare mandato al Servizio Trattamento PrevidenzialeAssistenziale dell’Assessorato al Personale per l’esecuzione del presente atto. PRESO atto del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354 del 24/6/ 1999. DECRETA Catanzaro, lı̀ 22 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Aldo Curto DECRETO n. 1607 del 22 febbraio 2002 Dipendente Arturi Pietro – nato l’1/7/1937 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/ 8/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./ 1993. Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. Di prendere atto della facoltà espressa con nota del 10/1/ 2002, acquisita agli atti in data 18/1/2002 con prot. n. 2010 e, per l’effetto, mantenere in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/8/2002, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 30/12/1992 n. 503, il Sig. Arturi Pietro, nato l’1/7/1937, attualmente in servizio presso il Settore Provinciale Agricoltura di Cosenza; 2. Di dare mandato al Servizio Trattamento PrevidenzialeAssistenziale dell’Assessorato al Personale per l’esecuzione del presente atto. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354 del 24/6/ 1999. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Catanzaro, lı̀ 22 febbraio 2002 VISTI: — il D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; Il Dirigente del Settore Aldo Curto 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1608 del 22 febbraio 2002 Dipendente Barillà Sebastiano Salvatore – nato l’11/6/1937 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/7/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. 5979 Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354 del 24/6/ 1999. Catanzaro, lı̀ 22 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Aldo Curto IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; DECRETO n. 1609 del 22 febbraio 2002 — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo da quella della Gestione; Dipendente Pisani Ernesto – nato il 9/5/1937 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/ 6/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./ 1993. — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; IL DIRIGENTE DEL SETTORE — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206. VISTI: CONSIDERATO: — che il sig. Barillà Sebastiano Salvatore, nato a Reggio Calabria l’11/6/1937, inquadrato nei ruoli regionali dall’1/3/1994 con la qualifica di Ausiliario, è in servizio presso il Coordinamento Prov. Att. delegata F.P. di Reggio Calabria; — il D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; — che il dipendente di cui sopra dovrebbe essere collocato a riposo, ai sensi della normativa vigente (C.C.N.L.), per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/7/2002; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo da quella della Gestione; — che lo stesso dipendente, con nota del 18/1/2002, acquisita agli atti con prot. n. 2447 del 28/1/2002, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92. — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; VISTI, inoltre: il D.Lgs 30/12/92 n. 503, art. 16, la circolare esplicativa n. 16/I.P. del 23/7/93, diramata dall’I.N.P.D.A.P., in cui si chiarisce che il dipendente può esercitare la facoltà prevista dal citato art. 5 a condizione di essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421 e che l’Ente datore di lavoro nulla può opporre, trattandosi di un diritto meramente potestativo esercitabile dal dipendente. CONSIDERATO: RITENUTO, quindi, dover prendere atto della facoltà espressa dal dipendente in questione, in relazione al richiesto trattenimento in servizio. PRESO atto del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. Di prendere atto della facoltà espressa dal Sig. Barillà Sebastiano Salvatore, nato a Reggio Calabria l’11/6/1937 con la nota in premessa indicata e, per l’effetto, mantenere in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/7/2002, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 30/12/1992 n. 503; 2. Di dare mandato al Servizio Trattamento Previdenziale/ Assistenziale dell’Assessorato al Personale per l’esecuzione del presente atto. — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206. — che il Dipendente Pisani Ernesto, nato il 9/5/1937, inquadrato nei ruoli regionali dall’1/7/1981 con la qualifica di Collaboratore, dovrebbe essere collocato a riposo, ai sensi della normativa vigente (C.C.N.L.), per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/6/2002; — che lo stesso dipendente, con nota del 21/12/2001, acquisita agli atti con prot. n. 25666 del 21/12/2001, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92. VISTI, inoltre: il D.Lgs 30/12/92 n. 503, art. 16, la circolare esplicativa n. 16/I.P. del 23/7/93, diramata dall’I.N.P.D.A.P., in cui si chiarisce che il dipendente può esercitare la facoltà prevista dal citato art. 5 a condizione di essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421 e che l’Ente datore di lavoro nulla può opporre, trattandosi di un diritto meramente potestativo esercitabile dal dipendente. RITENUTO, quindi, dover prendere atto della facoltà espressa dal dipendente sig. Pisani Ernesto, trattenendolo in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/6/2002, oltre i previsti limiti d’età. PRESO atto del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. 5980 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. Di prendere atto della facoltà espressa con nota del 21/12/ 2001, acquisita agli atti in data 21/12/2001 con prot. n. 25666 e, per l’effetto, mantenere in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/6/2002, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 30/12/1992 n. 503 il Sig. Pisani Ernesto, nato il 9/5/37, attualmente in servizio presso il Centro Regionale Formazione Professionale di Cosenza; 2. Di dare mandato al Servizio Trattamento PrevidenzialeAssistenziale dell’Assessorato al Personale per l’esecuzione del presente atto. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354 del 24/6/ 1999. Catanzaro, lı̀ 22 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Aldo Curto DECRETO n. 1610 del 22 febbraio 2002 Dipendente Ventura Pietro – nato il 4/5/1937 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/ 6/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./ 1993. VISTI, inoltre: il D.Lgs 30/12/92 n. 503, art. 16, la circolare esplicativa n. 16/I.P. del 23/7/93, diramata dall’I.N.P.D.A.P., in cui si chiarisce che il dipendente può esercitare la facoltà prevista dal citato art. 5 a condizione di essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421 e che l’Ente datore di lavoro nulla può opporre, trattandosi di un diritto meramente potestativo esercitabile dal dipendente. RITENUTO, quindi, dover prendere atto della facoltà espressa dal dipendente Sig. Ventura Pietro, trattenendolo in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/6/2002 oltre i previsti limiti d’età. PRESO atto del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. DECRETA Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. Di prendere atto della facoltà espressa con nota dell’8/1/ 2002, acquisita agli atti in data 21/1/2002 con prot. N. 1657, e per l’effetto mantenere in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/6/2002, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 30/12/1992 n. 503 il Sig. Ventura Pietro, nato il 4/5/37, attualmente in servizio presso il Settore Ispettivo controllo e vigilanza del Dipartimento Sanità a Cosenza; 2. Di dare mandato al Servizio Trattamento Previdenziale – Assistenziale dell’Assessorato al Personale per l’esecuzione del presente atto. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354 del 24/6/ 1999. Catanzaro, lı̀ 22 febbraio 2002 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Il Dirigente del Settore Aldo Curto VISTI: — il D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo da quella della Gestione; DECRETO n. 1611 del 22 febbraio 2002 Dipendente Trapani Annunziato – nato il 31/7/1937 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dall’1/8/2002 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n. 16/I.P./1993. — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206. CONSIDERATO: — che il dipendente Ventura Pietro, nato il 4/5/1937, inquadrato nei ruoli regionali dall’1/1/1987 con la qualifica di Istruttore, dovrebbe essere collocato a riposo, ai sensi della normativa vigente (C.C.N.L.), per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/6/2002; — che lo stesso dipendente, con nota dell’8/1/2002, acquisita agli atti con prot. n. 1657 del 21/1/2002, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTI: — il D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7/96; — il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo da quella della Gestione; — il decreto del Dirigente Generale n. 2498 del 23/10/2000; — il D.P.G.R. 15/12/2000, n. 206. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO: — che il sig. Trapani Annunziato, nato a Roghudi (RC) il 31/ 7/1937, inquadrato nei ruoli regionali dal 29/1/1991 con la qualifica di Esecutore, è in servizio presso il Dip. 14 – Serv. 181 – Forestazione di Reggio Calabria; — che il dipendente di cui sopra dovrebbe essere collocato a riposo, ai sensi della normativa vigente (C.C.N.L.), per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/8/2002; — che lo stesso dipendente, con nota del 4/2/2002, acquisita agli atti con prot. n. 4788 del 13/2/2002, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92. VISTI, inoltre: il D.Lgs 30/12/92 n. 503, art. 16, la circolare esplicativa n. 16/I.P. del 23/7/93, diramata dall’I.N.P.D.A.P., in cui si chiarisce che il dipendente può esercitare la facoltà prevista dal citato art. 5 a condizione di essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421 e che l’Ente datore di lavoro nulla può opporre, trattandosi di un diritto meramente potestativo esercitabile dal dipendente. RITENUTO, quindi, dover prendere atto della facoltà espressa dal dipendente in questione, in relazione al richiesto trattenimento in servizio. 5981 presso il Tribunale di Catanzaro – «Ausiliario» – Cat. B – posizione economica B1, per le esigenze del Dipartimento n. 1 «Presidenza», in qualità di autista del Presidente. CHE con nota del Presidente della Giunta regionale, Prot. n. 8121 del 26/6/2001, è stato richiesto al predetto Ministero il nulla-osta al suddetto comando. CHE il Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della formazione – Ufficio IV – Gestione del P, con nota prot. n. 11387/RAC/SLC in data 16/2/2002, ha concesso il nulla osta al comando in argomento, a decorrere dal 19/2/2002 e fino al 31/12/2002. CHE il sig. Umberto Tarzia, ha dichiarato la propria disponibilità al comando di che trattasi. CONSIDERATO che il presente provvedimento non contrasta con quanto disposto dall’art. 6 della legge regionale 11/1/2002, n. 7. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 31/ 7/2000. RITENUTO di dover provvedere in merito. VISTO il D.P.R. n. 268/87 art. 6 – commi 21 e 22 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTO il D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. PRESO atto del parere espresso dal Dirigente preposto alla competente struttura. VISTA la Legge n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni. DECRETA VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato: 1. Di prendere atto della facoltà espressa dal Sig. Trapani Annunziato, nato a Roghudi (RC) il 31/7/1937, con la nota in premessa indicata, e, per l’effetto, mantenerlo in servizio per un ulteriore biennio, decorrente dall’1/8/2002, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 30/12/1992 n. 503; 2. Di dare mandato al servizio Trattamento «Previdenziale/ Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per l’esecuzione del presente atto. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione sul B.U.R.C. e notificato in conformità al D.P.G.R. n. 354 del 24/6/ 1999. Catanzaro, lı̀ 22 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Aldo Curto DECRETO n. 1697 del 25 febbraio 2002 Sig. Umberto Tarzia – Comando. CONSIDERATO che sono in corso varie iniziative per migliorare e definire l’assetto organizzativo della Regione, per cui il Comando può essere richiesto per un anno, salvo proroga o anticipata risoluzione. SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti. DECRETA Per quanto espresso in premessa e qui si intende confermato: — di disporre, con decorrenza 19/2/2002 e fino al 31/12/ 2002, il comando presso la Regione Calabria del Sig. Umberto Tarzia, dipendente del Ministero della Giustizia – Ausiliario – posizione economica B1, destinando lo stesso presso la Presidenza della Giunta regionale, in qualità di Autista, salvo proroga o anticipata risoluzione; — dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dal Ministero di provenienza; — autorizzare il Settore Giuridico per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia del presente provvedimento all’interessato e alle strutture competenti. Catanzaro, lı̀ 25 febbraio 2002 IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che questa Amministrazione intende avvalersi in posizione di comando della collaborazione del Sig. Umberto Tarzia, dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5982 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1722 del 26 febbraio 2002 Dipendente Bruzzese Mario matricola 96750 – Applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44. — di autorizzare il Settore Giuridico alla notifica del presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni IL DIRIGENTE GENERALE VISTA l’istanza, pervenuta il 4/2/2002 del dipendente Sig. Bruzzese Mario, diretta ad ottenere i benefici economici di cui al R.D. 30/9/1922 n. 1290, ciò a seguito del formale riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio operato con Delibera di Giunta regionale n. 1285 del 4/3/1997. VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell’adunanza generale del 17 maggio 1993; VISTO, altresı̀, il parere n. 361 espresso dalla Commissione speciale Pubblico Impiego – Sezione I – del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 336/1970, ha asserito l’applicabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della legge 15/ 7/1950, n. 539. EVIDENZIATO che tali provvidenze economiche, riconosciute ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non sono soggette a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né possono essere rivalutate – giusta circolare n. 397 datata 25/9/1988 del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con la presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della F.P. – ed il Ministero del Tesoro. RITENUTO doversi procedere per conseguenza, attribuendo al sig. Bruzzese Mario, sulla base della categoria «quinta» della Tab. A di infermità risultante dal verbale della C.M.O. i suddetti benefici consistenti in incrementi stipendiali pari al 2,50 sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante al momento della presentazione della domanda (4/2/2002), maggiorati di interessi legali come per legge. DATO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della L. n. 127/97, non è soggetto a controllo. VISTA la D.G.R. n. 458/2000. DECRETA La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto: — di riconoscere al dipendente Sig. Bruzzese Mario matricola 96750 nato a Gasperina (CZ) il 9/10/1939 ed ivi residente in via Marconi, 51 – i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290; — di attribuire allo stesso, per l’effetto, in virtù dell’art. 1 della L. n. 539/1950, con decorrenza 4/2/2002 (data di presentazione della domanda), i suddetti benefici sotto forma di incrementi stipendiali pari 2,50% sul valore iniziale del livello retribuitivo in godimento alla predetta data; — dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati all’aggiornamento della posizione retributiva e alla corresponsione delle competenze arretrate a tal titolo dovute, maggiorate degli interessi legali come per legge; DECRETO n. 1723 del 26 febbraio 2002 Dipendente Coscarella Ettore matricola 207000 – Applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA l’istanza di sollecito, pervenuta il 2/10/2001, alla nota n. 1591 del 10/3/97 del dipendente Sig. Coscarella Ettore, diretta ad ottenere i benefici economici di cui al R.D. 30/9/1922 n. 1290, ciò a seguito del formale riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio operato con Delibera di Giunta regionale n. 429 del 7/2/1997. VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell’adunanza generale del 17 maggio 1993; VISTO, altresı̀, il parere n. 361 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego – Sezione I – del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 336/1970, ha asserito l’applicabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della legge 15/ 7/1950, n. 539. EVIDENZIATO che tali provvidenze economiche, riconosciute ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non sono soggette a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né possono essere rivalutate – giusta circolare n. 397 datata 25/9/1988 del Ministero della Pubblica istruzione, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della F.P. – ed il Ministero del Tesoro. RITENUTO doversi procedere per conseguenza, attribuendo al sig. Coscarella Ettore, sulla base della categoria «settima» di infermità risultante dal verbale della C.M.O. i suddetti benefici consistenti in incrementi stipendiali pari all’1,25% sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante al momento della presentazione della domanda (10/3/1997), maggiorati di interessi legali come per legge. DATO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della L. n. 127/97, non è soggetto a controllo. DECRETA La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto: — di riconoscere al dipendente Sig. Coscarella Ettore matricola 207000 nato a Tripoli (Libia) il 29/3/1941 e residente a Cosenza in via U. Tancredi, 4 – i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290; — di attribuire allo stesso, per l’effetto, in virtù dell’art. 1 della L. n. 539/1950, con decorrenza 10/3/1997 (data di presen- 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 tazione della domanda), i suddetti benefici sotto forma di incrementi stipendiali pari 1,25% sul valore iniziale del livello retribuitivo in godimento alla predetta data; — dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati all’aggiornamento della posizione retributiva e alla corresponsione delle competenze arretrate a tal titolo dovute, maggiorate degli interessi legali come per legge; — di autorizzare il Settore Giuridico alla notifica del presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1724 del 26 febbraio 2002 Dipendente Falvo Giovanni Battista matricola 289500 – Applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44. 5983 DATO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della L. n. 127/97, non è soggetto a controllo. DECRETA La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto — di riconoscere al dipendente Sig. Falvo Giovanni Battista matricola 289500 nato a Pedivigliano (CS) il 12/8/1939 e residente a Cosenza in via D. Carlo De Cardona, 9 – i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290; — di attribuire per l’effetto allo stesso, in virtù dell’art. 1 della L. n. 539/1950, con decorrenza 31/10/2001 (data di presentazione della domanda), i suddetti benefici sotto forma di incrementi stipendiali pari 2,50% sul valore iniziale del livello retribuitivo in godimento alla data 31/10/2001; — dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati all’aggiornamento della posizione retributiva del Sig. Falvo Giovanni Battista e alla corresponsione delle competenze arretrate al suddetto titolo dovute, maggiorate degli interessi legali come per legge; — dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della L. n. 127/97, non è soggetto a controllo. IL DIRIGENTE GENERALE Catanzaro, lı̀ 26 febbraio 2002 VISTA l’istanza del dipendente Sig. Falvo Giovanni Battista, acquisita agli atti di questo Settore in data 31/10/2001 prot. n. 19887, diretta ad ottenere i benefici economici di cui al R.D. 30/9/1922 n. 1290, ciò a seguito del formale riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio con patologia ascrivibile alla V categoria tab. «A», di cui al D.P.R. 834/81. Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni RITENUTO doversi riconoscere al dipendente Sig. Falvo Giovanni Battista, il beneficio di che trattasi. DECRETO n. 1725 del 26 febbraio 2002 VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell’adunanza generale del 17 maggio 1993; Dipendente Pichilli Antonino matricola 648500 – Applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44. VISTO, altresı̀, il parere n. 361 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego – Sezione I – del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 336/1970, ha asserito l’applicabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della legge 15/ 7/1950, n. 539. EVIDENZIATO che tali provvidenze economiche, riconosciute ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non sono soggette a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né possono essere rivalutate – giusta circolare n. 397 datata 25/9/1988 del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della F.P. – ed il Ministero del Tesoro. RITENUTO doversi procedere per conseguenza, attribuendo al sig. Falvo Giovanni Battista, i suddetti benefici consistenti in incrementi stipendiali pari al 2,50 sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante al momento della presentazione della domanda (31/10/2001), maggiorati di interessi legali come per legge. CHE ai fini della determinazione dell’entità economica onde trattasi, occorre avere riguardo al parametro retributivo in godimento della presentazione della domanda. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che il Sig. Pichilli Antonino, collocato a riposo con effetto dal 14/12/2000, giusto decreto n. 3068 del 28/12/ 2000, con istanza del 13/12/2000 ha chiesto di optare, al momento del collocamento a riposo, per il trattamento economico correlato alla qualifica superiore a quella posseduta. CHE in riscontro alla suddetta istanza il Settore ha precisato l’inapplicabilità dalla fattispecie considerata della norma invocata, riservandosi, nel contempo, di attivare il procedimento afferente l’applicazione d’ufficio degli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/ 1922, n. 1290. RITENUTO doversi procedere nel senso rappresentato dall’Amministrazione attribuendo i benefici di cui sopra. VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell’adunanza generale del 17 maggio 1993 ed in particolare le indicazioni circa le modalità applicative delle provvidenze economiche rivenienti dall’applicazione del richiamato R.D. n. 1290/1922. VISTO, altresı̀, il parere n. 361 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico impiego – Sezione I – del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 336/1970, ha statuito l’ap- 5984 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 plicabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della legge 15/ 7/1950, n. 539. EVIDENZIATO che detto beneficio, sulla base della circolare datata 25/9/1998 del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ed il Ministero del Tesoro – non è soggetto a riassorbimento, né può essere rivalutato. CONSIDERATO che al sig. Pichilli Antonino, sulla base della categoria d’infermità (quarta) risultante dal verbale della C.M.O., il riconoscimento dei suddetti benefici debba consistere in incrementi stipendiali pari al 2,50% sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante alla data del collocamento a riposo 14/12/2000, oltre interessi come per legge, avendo riguardo, ai fini della determinazione dell’entità economica, al parametro retributivo di «Dirigente» in godimento all’atto della cessazione del servizio. DATO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della L. n. 127/97, non è soggetto a controllo. DECRETA La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto: — riconoscere al dipendente Sig. Pichilli Antonino – nato a Bologna il 22/1/1934 e residente a Reggio Calabria in via Parco Caserta Nord, 13 – i benefici economici – rivenienti dall’applicazione degli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290, in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della legge 15/7/1950, n. 539 – consistenti in incrementi stipendiali pari al 2,50% sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante alla data di collocamento in pensione (14/12/2000), oltre interessi come per legge, avendo riguardo, ai fini della determinazione dell’entità economica, al parametro retributivo di «Dirigente» in godimento all’atto della cessazione del servizio; — incaricare il Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli adempimenti che si ritenessero necessari, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico a cura dell’Istituto Previdenziale; — dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della L. n.127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 26 febbraio 2002 mento dell’infermità dipendente da causa di servizio con patologia ascrivibile alla categoria «B», di cui al D.P.R. 834/81. CONSIDERATO che in relazione all’evento invalidante contratto per causa di servizio, in analogia a quanto previsto per invalidi di cui alla Tab. «A» occorre riconoscere il beneficio nella misura dell’1,25% tenuto conto del Parere del Ministero del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica il quale con nota n. 3759/7 del 6/9/2001, per casi di non ascrivibilità, ha precisato che «tale beneficio possa essere attribuito sotto forma di incremento stipendiale nella misura minima (1,25%) prevista dall’art. 44/del R.D. 1290/22». DATO ATTO che alla luce dell’avviso favorevole sopra richiamato, occorre riconoscere al dipendente Sig. Spatari Domenico, il beneficio di che trattasi. VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell’adunanza generale del 17 maggio 1993; VISTO, altresı̀, il parere n. 361 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego – Sezione I – del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 336/1970, ha asserito l’applicabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della legge 15/ 7/1950, n. 539. EVIDENZIATO che tali provvidenze economiche, riconosciute ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non sono soggette a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né possono essere rivalutate – giusta circolare n. 397 datata 25/9/1988 del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della F.P. – ed il Ministero del Tesoro. RITENUTO doversi procedere per conseguenza, attribuendo al sig. Spatari Domenico, i suddetti benefici consistenti in incrementi stipendiali pari all’1,25% sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante al momento della presentazione della domanda (3/9/1998), maggiorati di interessi legali come per legge. CHE ai fini della determinazione dell’entità economica onde trattasi, occorre avere riguardo al parametro retributivo in godimento della presentazione della domanda. DATO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della L. n. 127/97, non è soggetto a controllo. DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto: — di riconoscere al dipendente Sig. Spatari Domenico matricola 783860 nato a Mammola (RC) il 28/9/1952 e ivi residente in via Ferruccio, 54 – i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290; DECRETO n. 1726 del 26 febbraio 2002 Dipendente Spatari Domenico matricola 783860 – Applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44. — di attribuire per l’effetto allo stesso, in virtù dell’art. 1 della L. n. 539/1950, con decorrenza 3/9/1998 (data di presentazione della domanda), i suddetti benefici sotto forma di incrementi stipendiali pari 1,25% sul valore iniziale del livello retribuitivo in godimento alla data 3/9/1998; IL DIRIGENTE GENERALE VISTA l’istanza del dipendente Sig. Spatari Domenico, acquisita agli atti di questo Settore in data 3/9/1998, nonché il sollecito del 9/1/2002, diretti ad ottenere i benefici economici di cui al R.D. 30/9/1922 n. 1290, ciò a seguito del formale riconosci- — dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati all’aggiornamento della posizione retributiva del Sig. Spatari Domenico e alla corresponsione delle competenze arretrate al suddetto titolo dovute, maggiorate degli interessi legali come per legge; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 — dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della L. n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5985 Di concedere il nulla-osta alla proroga del comando del Sig. Vincenzo Bruno, nato a Vallefiorita il 20/7/1959 ed ivi residente in via Roma n. 4 dipendente regionale, matr. n. 95650 – Categ. C, presso il Consiglio regionale – «Recapito dei Gruppi Consiliari», con sede a Catanzaro, per ulteriori dodici mesi, fino al 12/2/2003, salvo proroga e/o risoluzione anticipata. Di stabilire che alla conclusione del comando, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l’amministrazione di appartenenza. DECRETO n. 1727 del 26 febbraio 2002 Dipendente regionale Sig. Vincenzo Bruno – concessione nulla-osta proroga comando. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che il Sig. Vincenzo Bruno, nato a Vallefiorita il 20/7/1959 ed ivi residente in via Roma n. 4, dipendente regionale, matr. n. 95650 – Categ. C, opera in posizione di comando presso il Consiglio regionale – «Recapito dei Gruppi consiliari», con sede a Catanzaro, giusta Determinazione dirigenziale n. 41/14 del 25/1/2001. CHE il suddetto ha preso servizio presso il succitato ufficio il 12/2/2001. VISTA la nota prot. n. 818/7 dell’11/2/2002, pervenuta al protocollo in pari data con la quale il Dirigente del Settore – Dipartimento Gestione e Sviluppo della Struttura – Settore Gestione Giuridica delle Risorse Umane, del Consiglio Regionale della Calabria, con sede a Reggio Calabria, ha chiesto la proroga del comando del dipendente su indicato per ulteriori dodici mesi a far data dal 12/2/2002. CHE il Sig. Vincenzo Bruno ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga del comando di che trattasi. CONSIDERATO che nulla-osta alla proroga del comando di che trattasi. VISTO il D.Legs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Legge 15 maggio n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTO il D.P.R. n. 268/87 art. 6 – commi 21 e 22 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 31/ 7/2000. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi. CONSIDERATO che sono in corso varie iniziative per migliorare e definire l’assetto organizzativo della Regione, per cui la proroga del comando può essere richiesta per un ulteriore anno, salvo anticipata risoluzione. SU conforme proposta delle Strutture interessate, formulate alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore competente. DECRETA Per quanto espresso in premessa che qui si intende confermato: Dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale spettante all’interessato, per l’intero periodo del collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali restano a totale carico del Bilancio e della Giunta regionale, che successivamente sarà rimborsata dal Consiglio Regionale. Autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento. Notificare il presente decreto al Sig. Vincenzo Bruno e a tutte le strutture competenti. Catanzaro, lı̀ 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1728 del 26 febbraio 2002 Dipendente Trapani Paolo matricola 818800 – Applicazione benefici economici L. 539/50 art. 1 e L. 1290/22 art. 43 e 44. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA l’istanza del dipendente Sig. Trapani Paolo, acquisita agli atti di questo Settore in data 6/9/1996 nonché il sollecito del 12/9/2000, diretti ad ottenere i benefici economici di cui al R.D. 30/9/1922 n. 1290, ciò a seguito del formale riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio con patologia ascrivibile alla categoria «B», di cui al D.P.R. 834/81. CONSIDERATO che in relazione all’evento invalidante contratto per causa di servizio, in analogia a quanto previsto per invalidi di cui alla Tab. «A» occorre riconoscere il beneficio nella misura dell’1,25% tenuto conto del parere del Ministero del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica il quale con nota n. 3759/7 del 6/9/2001, per casi di non ascrivibilità, ha precisato che «tale beneficio possa essere attribuito sotto forma di incremento stipendiale nella misura minima (1,25%) prevista dall’art. 44 del R.D. 1290/22». DATO ATTO che alla luce dell’avviso favorevole sopra richiamato, occorre riconoscere al dipendente Sig. Trapani Paolo, il beneficio di che trattasi. VISTO il parere n. 742 espresso dal C.d.S. nell’adunanza generale del 17 maggio 1993. VISTO altresı̀ il parere n. 361 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego – Sezione I del 6 maggio 1996 con il quale la Commissione medesima, nel precisare la sfera di applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 336/1970, ha asserito l’appli- 5986 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 cabilità dei benefici de quibus ai dipendenti invalidi per causa di servizio in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della legge 15/7/ 1950, n. 539. Assistente Sociale – Cat. D – posizione economia D2, per le esigenze del Dipartimento n. 15 «Delegazione di Roma e Servizi Sociali», con sede a Catanzaro. EVIDENZIATO che tali provvidenze economiche, riconosciute ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge, non sono soggette a riassorbimento al conseguimento di successive posizioni stipendiali, né possono essere rivalutate – giusta circolare n. 397 datata 25/9/1988 del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della F.P. – ed il Ministero del Tesoro. CHE con nota Prot. n. 434 del 4/1/2002, è stato richiesto al predetto Ente, il nulla-osta al comando. RITENUTO doversi procedere per conseguenza, attribuendo al Sig. Trapani Paolo, i suddetti benefici consistenti in incrementi stipendiali pari all’1,25% sul valore iniziale del livello retributivo allo stesso spettante al momento della presentazione della domanda (6/9/1996), maggiorati di interessi legali come per legge. CHE ai fini della determinazione dell’entità economica onde trattasi, occorre avere riguardo al parametro retributivo in godimento della presentazione della domanda. DARE ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della L. n. 127/97, non è soggetto a controllo. CHE il Comune di Lamezia Terme, con determinazione del Direttore Generale, n. 158 del 29/1/2002, ha concesso il nullaosta al comando in argomento, stabilendo che a scadenza trimestrale, quanto corrisposto per emolumenti alla propria dipendente, a seguito di apposito rendiconto, dovrà essere rimborsato dalla Regione Calabria. CHE la Sig.ra Panucci Alessandra, ha dichiarato la propria disponibilità al comando di che trattasi. CONSIDERATO che il presente provvedimento non contrasta con quanto disposto dall’art. 1, comma 17 della Legge regionale 28/8/2000 n. 14, in quanto successivo al 31/5/2000. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 31/ 7/2000. RITENUTO di dover provvedere in merito. DECRETA La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto: VISTO il D.PR. n. 268/87 art. 6 – commi 21 e 22 e successive modificazioni ed integrazioni. — di riconoscere al dipendente Sig. Trapani Paolo matricola 818800, nato ad Archi (RC) l’11/11/1946 e residente a Reggio Calabria in via Archi, quartiere CEP lotto 11 scala D – i benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290; VISTO il D.L.gs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. — di attribuire per l’effetto allo stesso, in virtù dell’art. 1 della L. n. 539/1950, con decorrenza 6/9/1996 (data di presentazione della domanda), i suddetti benefici sotto forma di incrementi stipendiali pari 1,25% sul valore iniziale del livello retributivo in godimento alla data 6/9/1996; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. — dare mandato al Settore Economico – Ufficio «stipendi e accessori» – per la predisposizione degli atti preordinati all’aggiornamento della posizione retributiva del Sig. Trapani Paolo e alla corresponsione delle competenze arretrate al suddetto titolo dovute, maggiorate degli interessi legali come per legge; — dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della L. n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 26 febbraio 2002 VISTA la Legge n. 127/97. CONSIDERATO che sono in corso varie iniziative per migliorare e definire l’assetto organizzativo della Regione, per cui il comando può essere richiesto per un anno, salvo proroga o anticipata risoluzione. SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta delle strutture competenti. DECRETA Per quanto espresso in premessa e qui si intende confermato: Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1729 del 26 febbraio 2002 Sig.ra Panucci Alessandra – Comando. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che questa Amministrazione intende avvalersi in posizione di comando della collaborazione della Sig.ra Panucci Alessandra, nata a Catanzaro l’1/5/1967 ed ivi residente in via della Lacina n. 133, dipendente del Comune di Lamezia Terme, in servizio presso l’Ufficio Servizi Sociali, con la qualifica di — disporre il comando presso la Regione Calabria della Sig.ra Panucci Alessandra, nata a Catanzaro l’1/5/1967 ed ivi residente in via della Lacina n. 133, dipendente del Comune di Lamezia Terme in servizio presso l’Ufficio Servizi Sociali, con la qualifica di Assistente Sociale – Cat. D – posizione economica D2, per il periodo di un anno, a decorrere dall’1/3/2002, salvo proroga o anticipata risoluzione; — assegnare la suddetta dipendente al Dipartimento n. 15 «Delegazione di Roma e Servizi Sociali», con sede a Catanzaro; — dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessata, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, sono a carico della Regione Calabria, che a scadenza trimestrale, dovrà rimborsare quanto anticipato dall’Ente di provenienza; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 — autorizzare il Settore Giuridico per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia del presente provvedimento all’interessata e alle strutture competenti. Catanzaro, lı̀ 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5987 — prendere atto della nota prot. 1506 del 22/2/2002, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento della Presidenza, designa quale Capo Struttura del predetto dipartimento, con decorrenza immediata, il Dott. Antonio Carabetta, nato a Roccella Jonica il 13/12/1949 ed ivi residente in via Carrera n. 21, dipendente regionale matr. n. 130850 – Categ. C ex VI q.f. – «Istruttore»; — il Settore Economico provvederà ad indicare il costo per ora del lavoro straordinario, nonché l’indennità di struttura, tenendo conto del livello retributivo del dipendente interessato; DECRETO n. 1814 del 28 febbraio 2002 Struttura Speciale del Dipartimento n. 1 – Nomina Capo Struttura – Dott. Antonio Carabetta. IL DIRIGENTE GENERALE — notificare copia del presente provvedimento all’interessato nonché a tutte le strutture competenti; — autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 28 febbraio 2002 VISTA la deliberazione n. 3186 del 21 settembre 1999 con la quale la G.R. ha Deliberato ex art. 5 della L.R. 7/96 di autorizzare i Direttori Generali ad istituire la segreteria prevista alla lettera – a – del citato articolo, componendola di quattro membri dei quali uno esterno. PREMESSO che con Decreti Dirigenziali n. 320/14 del 22/2/ 2000 e n. 1875/14 del 21/6/2000, sono stati nominati i componenti della Segreteria del Dipartimento della Presidenza nei Sigg.ri: Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1815 del 28 febbraio 2002 Dott. Pancrazio Melcore – Affidamento Responsabilità C.R.F.P. di Roccella Jonica. — Carabetta Antonio – matr. 130850; IL DIRIGENTE GENERALE — Barcellini Anna – matr. 55124; — Brancati Rosaria – matr. 89215; — Macrillò Armando – matr. 462250; — Iiritano Antonio – matr. 401290. CONSIDERATO che il Dirigente Generale del Dipartimento n. 1 «Presidenza», con nota n. 1506 del 22/2/2002 ed acquisita in pari data al n. 5073, ha designato il Dott. Antonio Carabetta quale Capo Struttura della Segreteria Particolare del suddetto Dipartimento. CHE il suddetto dipendente ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo. VISTO il D.Legs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 31/ 7/2000. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. SU conforme proposta del Dirigente del Settore Giuridico del Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate. PREMESSO che con nota prot. n. 1368 del 28/11/2001, il Direttore Generale del Dipartimento n. 12 «Formazione Professionale e Politiche del Lavoro», ha proposto quale Direttore del Centro Regionale Formazione Professionale di Roccella Jonica, il dott. Pancrazio Melcore, nato a San Pancrazio Salentin il 3/12/ 1950 e residente a Roccella Jonica in via C. Alvaro, dipendente regionale matr. n. 529750, Categ. D. VISTA la nota del Settore n. 14, con la quale si chiede la conferma della proposta in relazione alla situazione di fatto esistente nell’ambito della struttura in relazione alla proposta concernente il Dott. Pancrazio Melcore, in quanto dipendente di Categ. D, proveniente dalla VII q.f.. VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento n. 12, prot. n. 227 del 14/2/2002, che conferma la proposta. CONSTATATO che il suddetto dipendente è in possesso dei requisiti richiesti e che per i dipendenti provenienti dalla VII q.f. può provvedersi in via provvisoria. RITENUTO, pertanto, di assegnare in via provvisoria, al Dott. Pancrazio Melcore la responsabilità dell’ufficio n. 655 «Centro Regionale di Formazione Professionale di Roccella Jonica», con sede a Roccella Jonica. RITENUTO di dover provvedere al riguardo. VISTO il D.Legs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Legge 127/97. DECRETA Per quanto in premessa: VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 31/ 7/2000. 5988 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate. DECRETA Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmete ripetuto e confermato: — attribuire, con decorrenza immediata, in via provvisoria, la responsabilità dell’Ufficio n. 655 «Centro Regionale di Formazione Professionale di Roccella Jonica», con sede a Roccella Jonica, al Dott. Pancrazio Melcore, nato a San Pancrazio Salentin il 3/12/1950 e residente a Roccella Jonica in via C. Alvaro, dipendente regionale matr. n. 529750, Categ. D.; DECRETA — di rettificare il proprio decreto n. 7859 dell’8/8/2001 e di stabilire che il dott. Giovanni Luzzo, Dirigente regionale, è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dello svolgimento dell’incarico di Assessore regionale a lui conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 7 agosto 2001; — di demandare al Settore Giuridico ed al Settore Economico del Dipartimento n. 4 – Organizzazione e Personale – l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Catanzaro, lı̀ 28 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni — revocare qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente; — statuire che il presente atto ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni; — autorizzare il citato dipendente per l’espletamento delle funzioni affidate; DECRETO n. 1817 del 28 febbraio 2002 Dipendenti Regionali – Sig. Rubino Giuseppe – Concessione nulla-osta comando. IL DIRIGENTE GENERALE — notificare il presente provvedimento all’interessato e a tutte le Strutture competenti; — autorizzare gli Uffici competenti del Settore Giuridico ed Economico per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento. Catanzaro, lı̀ 28 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1816 del 28 febbraio 2002 DR. Giovanni Luzzo – Integrazione Decreto n. 7859 dell’8/8/2001. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il proprio decreto n. 7859 dell’8/8/2001 avente ad oggetto «Dirigente Generale Dr. Giovanni Luzzo – Provvedimenti – » con il quale il Dr. Giovanni Luzzo è stato collocato in aspettativa senza assegni per sei mesi. VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 7/8/2001 avente ad oggetto «Conferimento incarichi agli Assessori regionali» con il quale il dr. Giovanni Luzzo è stato nominato Assessore regionale e conferite le deleghe relative agli affari generali alla Presidenza, al Personale, agli Enti locali, all’Industria ed attività commerciali. VISTA la legge regionale 2 maggio 1978, n. 3. VISTA la legge regionale 3 maggio 1996, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la Legge regionale n. 8/96. VISTA la nota n. 718/7 in data 4/2/2001 ed acquisita al protocollo il 5/2/2002 al n. 3181, con la quale il Dirigente del Settore del Dipartimento Sviluppo della Struttura, Settore Gestione Giuridica della Risorse Umane del Consiglio Regionale di Reggio Calabria, ha comunicato che l’On. Egidio Chiarella, Presidente della 1a Commissione Consiliare, con nota n. 29/1/2002, prot. n. 171, ha designato, ai sensi dell’art. 2 – della Legge regionale n. 25/01, quale supporto tecnico della propria Segreteria, il Sig. Rubino Giuseppe, nato a Nicastro il 13/10/1950, residente a Lamezia Terme in C.da Magolà, dipendente regionale, matricola n. 719250, Cat. C, in servizio presso il Dipartimento n. 12 «Formazione Professionale e Politiche del Lavoro» – Settore n. 44 – Servizio n. 169 «Coordinamento attività delegata» Provincia di Catanzaro Ufficio 632 «Centro Regionale di Formazione Professionale» con sede in Lamezia Terme. RITENUTO di dover provvedere al comando del predetto dipendente presso il suddetto Gruppo Consiliare di cui trattasi con decorrenza immediata. VISTA la Legge Regionale n. 14/88. VISTA la deliberazione della G.R. n. 458/00. VISTO il D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Legge n. 127/97. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. SU proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate. DECRETA VISTI l’art. 122, secondo comma, della Costituzione e l’art. 5, secondo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati: 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5989 VISTA la Legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni. — di concedere con decorrenza immediata il nulla-osta al comando del Sig. Rubino Giuseppe, nato a Nicastro il 13/10/1950, residente a Lamezia Terme in C.da Magolà – dipendente regionale matricola n. 719250 – Cat. C, per l’utilizzo presso la Segreteria dell’On. Egidio Chiarella, Presidente della 1a Commissione Consiliare – con sede a Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 25/01, per l’intero periodo del mandato conferito al suddetto Onorevole; VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici. — di stabilire che alla conclusione dell’incarico conferito all’On. Egidio Chiarella, il predetto dipendente dovrà rientrare presso l’Amministrazione di appartenenza; SU conforme proposta del Dirigente del Settore Giuridico del Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate. — di stabilire inoltre, che l’autorizzazione al comando medesimo, non costituisce immissione nella dotazione Organica del Consiglio regionale, né titolo preferenziale a questo fine; DECRETA — dare atto che la spesa inerente il trattamento economico fondamentale relativo al Sig. Rubino Giuseppe, resta a carico del Bilancio della Giunta regionale, che successivamente sarà rimborsata dal Consiglio Regionale; — di autorizzare il Settore Economico del Personale alla predisposizione degli atti conseguenti e successivi per l’attribuzione dell’indennità di Struttura, nella misura stabilita dalla legge; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 31/ 7/2000. Per quanto in premessa: — di assegnare, con decorrenza 7/2/2002, il dipendente: Sig. Carmine Nania, nato a Zagarise il 16/10/1954 e residente a Santa Maria di Catanzaro in via Monfalcone n. 3 – matr. n. 578460, Categ. C, a far data dal 7/2/2002, in sostituzione della Sig.ra Maria Grazia Caporale; — trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Rubino Giuseppe e a tutte le Strutture interessate; — il Settore Economico provvederà ad indicare il costo per ora, del lavoro straordinario, nonché l’indennità di struttura, tenendo conto del livello retributivo del dipendente interessato per il periodo suindicato; — autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale, all’esecuzione del presente Decreto. — notificare copia del presente provvedimento agli interessati nonché a tutte le strutture competenti; Catanzaro, lı̀ 28 febbraio 2002 — autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto. Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni Catanzaro, lı̀ 28 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1818 del 28 febbraio 2002 Assegnazione Struttura Speciale del Dipartimento n. 14 «Forestazione» – Sig. Carmine Nania. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la deliberazione n. 3186 del 21 settembre 1999 con la quale la G.R. ha Deliberato ex art. 5 della L.R. 7/96 di autorizzare i Direttori Generali ad istituire la segreteria prevista alla lettera – a – del citato articolo, componendola di quattro membri dei quali uno esterno. CONSIDERATO che il Dirigente Generale del Dipartimento n. 14 «Forestazione» con nota n. 87 del 14/2/2002, ha chiesto l’assegnazione presso la Struttura speciale del predetto Dipartimento del dipendente Sig. Carmine Nania nato a Zagarise il 16/ 10/1954 e residente a Santa Maria di Catanzaro in via Monfalcone n. 3 – matr. n. 578460, Categ. C, a far data dal 7/2/2002, in sostituzione della Sig.ra Maria Grazia Caporale, nata a Catanzaro il 19/10/1943, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione – Docente di Discipline Giuridiche presso la scuola ITT. «Livia Battardi» – via F. Petiti n. 97 – 00155 – Roma, assegnata con decreto dirigenziale n. 12874 del 4/12/2001. CHE il suddetto dipendente ha dato la propria disponibilità ad essere utilizzato presso la predetta Struttura. VISTO il D.legs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. DECRETO n. 1819 del 28 febbraio 2002 Dott.ssa Franca Maria Grande – Comando. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che questa Amministrazione intende avvalersi in posizione di comando, della collaborazione della Dott.ssa Franca Maria Grande, nata a Simeri Crichi l’1/10/1952 e residente a Catanzaro in via Caio n. 21, dipendente dell’Azienda Sanitaria n. 7 – Catanzaro, con la qualifica di «Dirigente Medico». CHE l’Asl n. 7, con nota n. 10657/D.O.A. del 14/11/2001 ed acquisita al protocollo in data 4/12/2001 al n. 24107, ha trasmesso copia della deliberazione n. 4082 del 30/10/2001, con la quale ha concesso il nulla-osta al comando della Dott.ssa Franca Maria Grande – Dirigente Medico, presso la Regione Calabria, per anni uno, prorogabile a richiesta. CONSIDERATO che il presente provvedimento non contrasta con quanto disposto dall’art. 6 della Legge Regionale 11/1/2002, n. 7. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 31/7/2000. RITENUTO di dover provvedere in merito. 5990 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il D.P.R. n. 268/87 art. 6 – commi 21 e 22 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTO l’art. 21 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria. VISTO il D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la Legge n. 127/97. VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. CONSIDERATO che sono in corso varie iniziative per migliorare e definire l’assetto organizzativo della Regione, per cui il Comando può essere richiesto per un anno, salvo proroga o anticipata risoluzione. SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti. dipendente Opipari Luigi, n. 737 del 23/1/2002 relativo al dipendente Rotella Pasquale, n. 748 del 23/1/2002 relativo al dipendente Spatari Domenico, n. 751 del 23/1/2002 relativo al dipendente Spinola Riccardo, n. 1159 del 5/2/2002 relativo al dipendente Verrino Pancrazio, n. 1158 del 5/2/2002 relativo al dipendente Vetrano Giovanni. Accertato che nell’oggetto di tutti i citati decreti, per mero errore materiale, è stato indicato il II livello anziché quello corretto – III – giusto decreto del Dirigente Generale pro-tempore di questo Dipartimento n. 516/15 del 12/11/1999 in base al quale, i dipendenti sopra richiamati, sono stati inquadrati nella ex terza qualifica funzionale, con decorrenza 1 gennaio 1998, in applicazione dell’art. 7, comma 3, del CCNL 1998/2001 del comparto Regioni-Autonomie Locali. RITENUTO pertanto disporre la rettifica degli oggetti dei decreti in questione nel senso di ritenere ripristinata la posizione giuridico funzionale riconducibile all’ex livello III. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99. VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. DECRETA Per quanto espresso in premessa e qui si intende confermato: — disporre il comando presso la Regione Calabria della Dott.ssa Franca Maria Grande, nata a Simeri Crichi l’1/10/1952 e residente a Catanzaro in via Caio n. 21, dipendente dell’Azienda Sanitaria n. 7 – Catanzaro, con la qualifica di «Dirigente Medico», per il periodo di un anno a decorrere dal 15 marzo 2002, salvo proroga o anticipata risoluzione; — assegnare la predetta, presso il Dipartimento n. 11 «Sanità», con sede a Catanzaro; — dare atto che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessata, per l’intero periodo di collocamento di comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dall’Asl n. 7 di Catanzaro; DECRETA Di rettificare gli oggetti dei decreti elencati in premessa nel senso di ritenere ripristinata la posizione giuridico-funzionale riconducibile all’ex livello III. Di dare mandato alla competente struttura del Settore Giuridico per la notifica del presente provvedimento a tutti i dipendenti interessati ed al Settore Economico. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 28 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni — autorizzare il Settore Giuridico per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia del presente provvedimento all’interessata e alle strutture competenti. Catanzaro, lı̀ 28 febbraio 2002 DECRETO n. 1821 del 28 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni Dipendente Montagnese Francesco – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 1820 del 28 febbraio 2002 Rettifica decreti. IL DIRIGENTE GENERALE RICHIAMATI i propri decreti n. 814 del 23/1/2002 relativo al dipendente Amleto Modesto, n. 804 del 23/1/2002 relativo al dipendente Calabrò Francesca; n. 802 del 23/1/2002 relativo al dipendente Catalano Giuseppe, n. 800 del 23/1/2002 relativo al dipendente Certo Ritorto Vincenzo, n. 799 del 23/1/2002 relativo al dipendente Ottone Cesario, n. 792 del 23/1/2002 relativo al dipendente De Fazio Santo, n. 787 del 23/1/2002 relativo al dipendente Ferrarelli Lorenzo, n. 712 del 23/1/2002 relativo al dipendente Micalizzi Giuseppe, n. 722 del 23/1/2002 relativo al PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5991 esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. mento, fino al 24/9/2000, − data di decesso del dipendente − non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.. VISTO il Decreto n. 281 del 21 febbraio 2000 con il quale si è provveduto al riconoscimento della VIII qualifica funzionale a favore del dipendente Montagnese Francesco, nato a Laureana di Borrello l’11/3/1948 e deceduto il 24/9/2000, matricola n. 555500, qualifica funzionale VI, giusta delibera di G.R. n. 3479 del 21/6/1985. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 1793 del 13/3/2001. DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. OSSERVATO che nell’ambito del pubblico impiego vige il principio generale per il quale, se una legge specifica non disponga altrimenti, l’esercizio delle mansioni superiori, comunque attuato, è del tutto irrilevante ai fini dell’inquadramento giuridico nella qualifica superiore (Art. 52 del Dlgs 30/3/2000 n. 165; V. in tal senso anche Consiglio di Stato a. plen., 23 febbraio 2000, n. 11). — di annullare, in via d’autotutela, il decreto n. 281 del 21 febbraio 2000 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; ATTESO che con il precitato provvedimento è stata riconosciuta, al dipendente in questione, la VIII qualifica funzionale sulla base dell’asserita riconducibilità delle mansioni svolte alla declaratoria di cui all’art. 23 della L.R. 34/84. ATTESO altresı̀, che il precitato provvedimento contiene riferimenti normativi alla L.R. 9/75, non applicabile alla fattispecie in esame per le seguenti ragioni: detta normativa, a prescindere dalla sua natura transitoria, oltre a prevedere precisi termini, condizioni e modalità applicative, si rivolge a destinatari espressamente indicati dall’art. 65 e ss della L.R. 9/75 e non già al personale immesso in ruolo in forza di specifici provvedimenti legislativi successivi e sulla base di diversi parametri d’inquadramento. ACCERTATO ancora, che il ripetuto provvedimento nella parte dispositiva, concludendo con il riconoscimento delle qualifiche superiori sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 42 della L.R. 34/84, si appalesa in aperto contrasto con la narrativa e in ogni caso costituisce una falsa applicazione delle norme richiamate, atteso che, le stesse, comportano una mera trasposizione meccanica dai vecchi livelli al «nuovo» sistema delle qualifiche funzionali, senza automatismi di progressione di carriera. VISTO l’art. 52 del Dlgs n. 165/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA — di dare atto che, per quanto concerne le prestazioni rese dal dipendente a seguito della notifica del precitato provvedimento fino al 24/9/2000 – data di decesso del dipendente – non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare, al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.; — di notificare il presente atto agli eredi del sig. Montagnese Francesco, c/o via Cavour, 12, Vibo Valentia; — di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; — di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. Catanzaro, lı̀ 28 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni DECRETO n. 1822 del 28 febbraio 2002 Dipendente Tropeano Alfredo – Autotutela – Ripristino posizione giuridico-funzionale. IL DIRIGENTE GENERALE OSSERVATO infine, che, la normativa contrattuale in atto – vigente all’atto di adozione del ricordato decreto – sancisce, in linea di principio, la disapplicazione della normativa previgente (cfr. artt. 27 e 28, C.C.N.L. 1998-2001) e che comunque, all’adozione del provvedimento non è seguita la stipula del contratto individuale di lavoro. RILEVATO pertanto l’illegittimità dell’atto sia sotto il profilo della violazione di legge che della falsa applicazione di norme nonché della contraddittorietà ed illogicità derivante anche dalla previsione di decorrenze diverse da quelle previste dalle leggi richiamate. RITENUTO pertanto, in sede di autotutela dover procedere all’annullamento del decreto n. 281 del 21 febbraio 2000 anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. DATO ATTO che, per quanto riguarda le prestazioni rese dal dipendente a seguito della notifica del richiamato provvedi- PREMESSO che sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. è stato adottato, unilateralmente, dall’Amministrazione regionale, un numero rilevante di provvedimenti modificativi dello stato giuridico del personale. CONSIDERATO che con Deliberazione n. 608 del 27 settembre 2000, la Giunta regionale ha istituito una Commissione deputata alla «verifica dei provvedimenti afferenti allo stato giuridico del personale adottati sotto la vigenza del nuovo C.C.N.L. riguardanti le progressioni di carriera in funzione dell’applicazione del contratto». CONSIDERATO che la Commissione ha concluso il lavoro di verifica approvando una Relazione conclusiva nella quale è espresso il convincimento circa l’obbligo, a carico dell’Ente di procedere all’annullamento dei provvedimenti esaminati con esito negativo, con il conseguente ripristino delle situazioni giuridiche ed economiche precedenti alle date di acquisizione di efficacia dei decreti in questione. 5992 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO in particolare il resoconto della seduta del 23/5/2001 nel quale, la Commissione, in relazione ai decreti d’inquadramento nel profilo professionale di «terminalista», ai sensi della L.R. 30/90, ha ritenuto che detti provvedimenti «non sono conformi alla legge, atteso che tutti gli interessati erano in possesso di qualifiche inferiori e profili non coincidenti con quelli loro attribuiti». VISTO il Decreto n. 903 del 17/3/00 si è provveduto a riconoscere il profilo di «terminalista», istituito con Deliberazione di G.R. n. 3499 del 23/6/1997, V qualifica funzionale, a favore del dipendente Tropeano Alfredo, matricola n. 826750 residente a Rende (CS), via Colombo, 16 – già inquadrata nel ruolo regionale con la IV qualifica funzionale, profilo esecutore amministrativo, giusta deliberazione di G.R. n. 4175 del 5 agosto 1998. CONSIDERATO che detto provvedimento d’inquadramento nella qualifica funzionale superiore è incorso nella sospensione cautelare disposta dal Dipartimento, nelle more della verifica, con Decreto n. 2038 del 13/3/2001. RILEVATO che al dipendente in questione, con la Deliberazione sopra indicata, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare approvato con la Deliberazione n. 3499 del 23 giugno 1997, in sede di prima applicazione, si era già provveduto all’attribuzione del profilo professionale nella corrispondente qualifica. CONSIDERATO, pertanto, che, né la L.R. 30/90, né la deliberazione 3499/97, poste a fondamento del ricordato provvedimento modificativo dello status, non comportano, per il caso di specie, alcun automatico avanzamento di carriera. RITENUTO inoltre, che l’asserito accertamento di mansioni di «Terminalista», in ogni caso, non può comportare l’inquadramento nella qualifica superiore in quanto nell’ambito del pubblico impiego vige il principio generale per il quale, se una legge specifica non disponga altrimenti, l’esercizio delle mansioni superiori, comunque attuato, è del tutto irrilevante ai fini dell’inquadramento giuridico nella qualifica superiore (Art. 52 del Dlgs 30/3/2000 n. 165; V. in tal senso anche Consiglio di Stato a. plen., 23 febbraio 2000, n. 11). ACCERTATO, pertanto, che l’atto modificativo dello status giuridico funzionale è illegittimo per falsa applicazione della normativa richiamata e che occorre, conseguentemente procedere, in sede di autotutela all’annullamento dello stesso, anche al fine di evitare un aggravio sulle finanze regionali e di consentire corrette relazioni sindacali. OSSERVATO infine che l’esecuzione del ripetuto provvedimento ha anche prodotto, unitamente a numerosi altri d’analoga natura, degli effetti negativi sull’organizzazione e gestione del personale e contrasta con i criteri concertati con le OO.SS. DATO ATTO che, per quanto riguarda le prestazioni rese daldipendente a seguito della notifica del richiamato provvedimento, fino alla data di notifica del succitato provvedimento di sospensione cautelare, non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.. VISTO il parere espresso dalla Commissione di verifica di cui alla D.G.R. 608/2000. VISTO l’art. 52 del Dlgs 165/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. DECRETA — di annullare in via d’autotutela, il decreto 903 del 17/3/00 per le motivazioni in premessa rassegnate che qui si intendono integralmente riportate; — di dare atto che, per quanto concerne le prestazioni rese dal dipendente a seguito della notifica del precitato provvedimento fino alla data di notifica del provvedimento di sospensione cautelare in premessa richiamata, non si farà luogo al recupero delle differenze stipendiali, potendosi applicare, al caso di specie, l’art. 2126 del Cod. civ.; — di notificare il presente provvedimento all’interessato nonché al responsabile del Dipartimento di appartenenza; — di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria; — di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. 127/97. Catanzaro, lı̀ 28 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Beniamino Giugni 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DIPARTIMENTO N. 5 Urbanistica e Ambiente DECRETO n. 1308 dell’11 febbraio 2002 Legge regionale 3/95 Nulla-osta paesaggistico − Ambientale per i lavori di ripristino opere idrauliche e pulizia del torrente Beltrame. Comune di Soverato − Ditta Regione Calabria Dipartimento n. 6 LL.PP. ed Acque Settore 21. 5993 DECRETO n. 1309 dell’11 febbraio 2002 Comune di Reggio Calabria − Ditta Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei R.S.U. nella Regione Calabria − Legge regionale 3/95. Nulla-Osta paesaggistico Ambientale per i lavori di costruzione dell’impianto di selezione R.S.U. e valorizzazione della raccolta differenziata di Reggio Calabria (variante localizzazione). IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. Vista la d.g.r. n. 734 del 2/8/2001 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento-Urbanistica ed Ambiente. Vista la d.g.r. n. 355 del 27/4/2001 con la quale vengono assegnate le mansioni di facente funzioni di Dirigente Generale del 5° Dipartimento-Urbanistica ed Ambiente. Vista la d.g.r. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». Visto il Decreto n. 354 del 24/6/99 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione». Vista l’istanza della Ditta del 9/10/2001 prot. 10567 con la quale si richiede il rilascio del Nulla Osta ai fini paesaggistici ed ambientali ai sensi dell’art. 151 T.U. D.lgs 29/10/99 n. 490 per i lavori di ripristino opere idrauliche e pulizia del torrente Beltrame. Considerato che la struttura competente per l’istruttoria con nota del 16/1/2002 ha espresso parere favorevole al rilascio del Nulla-osta Paesaggistico ed Ambientale relativo ai lavori sopra specificati. VISTO il T.U. D.lgs 29/10/99 n. 490 art. 146 e 151. VISTE le leggi Regionali n. 23/90, 12/93 e 3/95. Vista la d.g.r. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». Visto il Decreto n. 354 del 24/6/99 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione». Vista la richiesta della ditta dell’11/12/2001 prot. 18248 con la quale si richiede il rilascio del Nulla Osta ai fini paesaggistici ed ambientali ai sensi dell’art. 151 T.U. D.lgs 29/10/99 n. 490 per i lavori di costruzione dell’impianto di selezione R.S.U. e valorizzazione della raccolta differenziata di Reggio Calabria loc. Sambatello, relativa alla diversa ubicazione dell’impianto. Considerato che la struttura competente per l’istruttoria con nota del 23/1/2002 ha espresso parere favorevole al rilascio del Nulla-osta Paesaggistico ed Ambientale relativo ai lavori sopra specificati. VISTO il Nulla-osta paesaggistico ambientale rilasciato con D.D.G. n. 9107 del 24/9/2001. VISTO il parere preventivo della Soprintendenza di Cosenza rilasciato in data 21/1/2002 relativo alla nuova ubicazione dell’impianto. VISTO il T.U. D.lgs 29/10/99 n. 490 art. 146 e 151. VISTE le Leggi Regionali n. 23/90, 12/93 e 3/95. DECRETA Di rilasciare il proprio Nulla-Osta ai soli fini paesaggistici ed ambientali per i lavori di cui in premessa, ai sensi dell’art. 151 T.U. D.lgs. 29/10/99 n. 490. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETA Di rilasciare il proprio Nulla-Osta ai soli fini paesaggistici ed ambientali per i lavori di cui in premessa, ai sensi dell’art. 151 T.U. D.lgs 29/10/99 n. 490. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 febbraio 2002 Catanzaro, lì 11 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone 5994 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1310 dell’11 febbraio 2002 Valutazione Impatto Ambientale − Ente proponente Soc. S.I.T.E.L. S.p.A. − Comune di Pianopoli (CZ) Località «Baratta» − Centrale di Cogenerazione a ciclo combinato di 800 Mwe − Art. 6 L. 349 dell’8/7/86 − Allegato IV DPCM 27/ 12/88. IL DIRIGENTE GENERALE VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la d.g.r. n. 1181 del 27/12/2001 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 5° Dipartimento Urbanistica ed Ambiente. VISTA la d.g.r. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». 3) una turbina a vapore a condensazione montata in asse con la turbina a gas; 4) una caldaia ausiliaria per l’avviamento a freddo dei gruppi turbogas; 5) un sistema di raffreddamento basato su aerotermi; 6) un generatore elettrico; 7) n. 2 edifici ospitano le turbine a gas, a vapore, i generatori elettrici e le apparecchiature accessorie. Le caldaie a recupero sono sistemate all’esterno; 8) n. 1 Edificio ospita gli uffici, sala controllo, officina e magazzino; 9) la Centrale, sarà completata da un elettrodotto di km. 5.00 e da un impianto sotterraneo per l’adduttrice del gas dal gasdotto posto nelle vicinanze del sito. RENDIMENTO ELETTRICO DEL PROGETTO — rendimento elettrico netto: 55.5% VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione». — potenza elettrica netta: 750 MW VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione − rettifica». — Energia elettrica prodotta: 6000 GWh. VISTO il DPCM 10/8/1988 n. 377 «Regolamentazione della Pronuncia di Compatibilità Ambientale di cui all’articolo 6 Legge 349/86 recante l’istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale» e successive modifiche ed integrazioni. VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di una centrale di cogenerazione a ciclo combinato di 800 Mw elettrici, località Baratta − Area industriale Comune di (CZ), presentato dalla Società S.I.T.E.L. con sede legale in Sesto S. Giovanni Milano in data 26/7/2001. VISTO il parere formulato in data 11/2/2001, dal Nucleo di valutazione d’impatto ambientale, a seguito dell’istruttoria sul progetto medesimo. — Ore/anno di funzionamento: 8000 h/anno; Che gli effetti sull’ambiente sono caratterizzati da impatti sufficientemente mitigati, tali da consentire la fattibilità dell’intervento. Che il Nucleo ha ritenuto, per quanto di competenza, ai sensi del comma 4, art. 6 della legge 349/86, di esprimere parere positivo con prescrizioni. PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni durante la fase di pubblicazione del progetto ai sensi del comma 9, art. 6 legge 349/86. RITENUTO pertanto di provvedere ai sensi dell’art. 6 della legge 349/86. DATO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. DECRETA CONSIDERATO: Che dall’esame istruttorio del progetto tecnico e dallo Studio di Impatto Ambientale, il Nucleo VIA di questa Regione ha preso atto che la documentazione tecnica prevede la costruzione di una Centrale termoelettrica a Ciclo Combinato, alimentata a gas naturale, avente una potenza pari a 800 Mwe secondo il presente schema: — N. 2 gruppi identici tra di loro della potenza elettrica lorda di circa 400 Mwe ciascuno; — Ogni gruppo è composto da: Per quanto in premessa, è espresso parere favorevole ai sensi della legge 349/86 sul progetto relativo alla realizzazione di una centrale a ciclo combinato di 800 MWE, ricadente nel Comune di Pianopoli (CZ), presentato dalla Società S.I.T.E.L. S.p.A. di Milano con prescrizioni. Il Comune di Pianopoli, deve adottare una variante al P.d.F. prevedendo i parametri urbanistici congrui a sostegno dell’iniziativa sulla Z.T.O. «D» escludendo limiti di altezza per gli impianti produttivi, apparecchiature di trasformazione, silos, serbatoi e ciminiere. Dovrà essere impiegato per l’alimentazione della centrale l’uso esclusivo di gas naturale. 1) una turbina a gas; 2) una caldaia per il recupero del calore dei gas scaricati dalla turbina; Gli scarichi civili e gli scarichi industriali devono subire opportuni trattamenti secondo la normativa vigente che regola la materia. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 I rifiuti solidi, prodotti dal funzionamento a pieno regime dalla centrale quali oli esausti e residui solidi proveniente dalla sistematica pulitura degli impianti, devono essere inviati al Consorzio Smaltimento oli usati e certificati semestralmente o mensilmente come da legge de quo. Le concentrazioni inquinanti emesse in atmosfera dovranno essere, in assoluto, insignificanti e comunque al di sotto delle soglie minime previste dalla legislazione vigente in materia. Dovrà essere previsto un sistema di monitoraggio, analisi e valutazione per il controllo delle emissioni in atmosfera durante la fase di esercizio e funzionamento a piena potenza della centrale. Il monitoraggio dovrà essere pubblico, in ogni caso, tutti i dati rilevati dovranno contenere sia i limiti massimi tabellari di emissione previsti, che quelli ricavati dal rilievo monitorato. Il metodo di monitoraggio adottato deve essere quello indicato dall’art. 3 comma 2 punto b del D.P.R. n. 203 del 24/5/1988. In ordine al rumore, non deve essere superata la soglia di 70 db prevista dal D.P.C.M. del 14/11/1997 nelle zone dove non vi è presenza continuativa di personale e 50 db in zona con presenza continuativa di personale. Prima dell’inizio dei lavori la Società dovrà provvedere ad acquisire i dati di monitoraggio dei seguenti elementi: ventosità del sito, presenza di falde acquifere e qualità delle stesse, superfici coltivate nell’area vasta interessata dal Progetto, qualità dell’aria, numero di case sparse ed eventuale numero di abitanti. I dati devono essere depositati presso il Comune interessato dall’area progettuale. L’arredo verde esterno all’impianto dovrà essere essenzialmente mirato alla costituzione di un eco sistema naturale complesso che si sostenga da solo, ricorrendo all’attecchimento di specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone, tipiche della macchina mediterranea. L’impianto, quando cesserà la produzione ed il suo ciclo economico dovrà essere dismesso e bonificato ripristinando il preesistente stato dei luoghi attraverso la demolizione delle opere civili e l’allontanamento delle opere residuali ed accessorie. DISPONE Che il presente provvedimento sia comunicato al Ministero dell’Ambiente Servizio via, alla ditta Società S.I.T.E.L. S.p.A. di Milano, alla Provincia di Catanzaro e al Comune di Pianopoli. DI DARE atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 127/97. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 11 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone 5995 DECRETO n. 1337 del 12 febbraio 2002 Comune di Lamezia Terme − Ditta Mazzei Salvatore − Applicazione sanzione art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 per cava in sanatoria in loc. «S. Sidero − Mendicino». IL DIRIGENTE GENERALE Vista la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare: a) l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. Vista la d.g.r. n. 734 del 2/8/2001 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 − Urbanistica e Ambiente. Vista la d.g.r. n. 2661 del 21/6/1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal DLgs 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». Visto il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante «separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione». Visto il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente di rettifica del decreto n. 354 del 24/6/1999. Vista la circolare ministeriale n. 1795 dell’8/7/91. Visto l’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490. Considerato che il Comune di Lamezia Terme ha inoltrato la pratica prodotta dalla Ditta Mazzei Salvatore per l’applicazione dell’art. 164 del sopracitato T.U. per i lavori di ripristino di una cava in loc. «S. Sidero − Mendicino» in quanto la Ditta ha continuato i lavori di estrazione pur essendo scaduta la C.E. n. 2626 del 23/6/93. Accertato dal competente servizio che con circolare n. 1795 II 4 dell’8/7/91, il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali ha portato a conoscenza delle Regioni che nelle ipotesi di cui sopra non opera la sanatoria paesaggistica e che pertanto sono da applicare le sanzioni di cui all’art. 164 del T.U. titolo II D.L. 29/ 10/99 n. 490. Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2641 del 26/ 7/93 con le quali è stata costituita un’apposita commissione per determinare il danno ambientale e quindi l’indennità a titolo di risarcimento che il contravventore dovrà corrispondere. Viste le deliberazioni n. 4639 del 17/10/97 e n. 712 del 18/10/ 2000 di rettifica della deliberazione n. 2641 del 26/7/93. Vista la deliberazione n. 2247 del 4/5/98 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle nuove tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito, elaborate dalla commissione di cui sopra. Vista la deliberazione n. 712 del 18/10/2000, di rettifica della deliberazione n. 2247 del 4/5/98, con la quale sono state apportate modifiche alle note allegate alle tabelle di valutazione del danno ambientale e del profitto conseguito. Vista la nota Comunale del 29/1/2002, con la quale si dichiara la conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate e 5996 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 quindi l’applicabilità dell’art. 164 del T.U. D.Lgs 29/10/99 n. 490. Accertato dal servizio competente che nella fattispecie non si può procedere alla rimessa in pristino delle opere realizzate abusivamente ma si deve procedere alla quantificazione del danno ambientale ai sensi dell’art. 164 T.U. Dlgs. 29/10/99 n. 490 giusta relazione del 6/2/2002. Che in data 6/2/2002 la predetta Commissione ha stabilito, come risulta dalle tabelle sopracitate, un’indennità risarcitoria di C 50.130,00. Che comunque la sanzione di cui all’art. 164 del citato T.U. non esclude la responsabilità comunale in ordine al rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria. Che il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria, comunque, è subordinato all’accertamento dell’avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra. Che per gli eventuali ulteriori lavori dovrà essere presentato progetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3/95, per il rilascio del Nulla-osta paesaggistico dimostrando nel contempo l’adempimento della sanzione qui contenuta. Dato atto che il presente Decreto, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 127/97, non è soggetto a controllo. DECRETA La Ditta Mazzei Salvatore è tenuta al pagamento della somma di C 50.130,00 da versare, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, sul c/c n. 11047883 intestato alla Regione Calabria, indicando nella causale, da rimettere in copia all’Assessorato Urbanistica e Ambiente ed all’Assessorato al Bilancio, che la somma è stata versata ai sensi dell’art. 164 del T.U. titolo II del D.L. 29/10/99 n. 490 quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza o in difformità del Nulla-osta paesaggistico-ambientale. Di dare atto che il presente non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 della Legge 127/97. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 12 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Antonio Tassone 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DIPARTIMENTO N. 10 Cultura − Istruzione Beni Culturali − Affari Sociali Politiche della Famiglia DECRETO n. 1499 del 18 febbraio 2002 L.R. n. 17/85 Piano Annuale 2000 – Attività di censimento e catalogazione bibliografica − Ricorso a lavoro interinale. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che, con D.G.R. n. 93 del 9/2/2001, è stato approvato il piano annuale 2000, degli interventi previsti dalla L.R. 17/85. CHE nel predetto atto si è previsto, tra l’altro, di ricorrere a forme di lavoro interinale al fine di acquisire tutti i necessari elementi e dati per la preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi regionali collettivi. RILEVATO che, in attuazione alle predette determinazioni, il competente Settore dell’Assessorato, ha provveduto ad individuare i profili professionali necessari perché si possa realizzare il progetto approvato dalla Giunta Regionale ed in particolare le operazioni di catalogazione attraverso la predisposizione di schede catalografiche che utilizzino gli standard in uso nel Sistema Bibliotecario Nazionale. 5997 trattasi, stabilendo in L. 200.000.000 le risorse finanziarie poste a sostegno del progetto e in n. nove lavoratori categoria B3 qualifica archivista, le unità da impiegare con rapporto di lavoro temporaneo e per un periodo di mesi cinque. PRESO ATTO CHE con nota 18124 del 24/12/01 si è provveduto a trasmettere per quanto di competenza al settore Giuridico del Dipartimento del personale, copia degli atti, chiedendo l’eventuale sussistenza di motivi ostativi alla prosecuzione e definizione del procedimento. VISTO lo schema di contratto che si allega (Allegato 2) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. VISTA la L.R. 7 del 13/5/1996. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99. VISTO il decreto n. 108 del 18/1/2001 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 10 che, a norma dell’art. 1, p. 2 del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 36 Dott. Giancarlo Perani, alla firma di tutti i provvedimenti conclusivi-finali relativi alle materie afferenti alle proprie competenze. Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’attop resa dal Dirigente preposto al competente Servizio. DECRETA CHE, inoltre, il Settore ha richiesto al Ministero del Lavoro l’elenco (Allegato 1) di tutte le Società autorizzate a norma di legge a fornire lavoro interinale. CHE, alle predette Società è stato richiesto in data 1 agosto 2001, un preventivo al fine di selezionare la società la cui offerta economica fosse risultata più vantaggiosa per la Regione Calabria. PRESO ATTO che, tra tutte le società che hanno risposto all’invito formulato dal competente Settore, quella che ha presentato l’offerta più conveniente è risultata la Società WorkNET, Lavoro Temporaneo S.p.A., con sede legale in Roma. CHE con nota del 26 ottobre 2001, è stata formalizzata alla predetta Società l’aggiudicazione del Servizio di cui trattasi, definendo in L. 200.000.000 la disponibilità finanziaria posta a sostegno delle iniziative. CHE, in riscontro alla predetta nota, la Società WorkNet S.p.A. di Roma, ha comunicato che in data 5 ottobre 2001, è stato approvato il rinnovo del C.C.N.L. di categoria Enti ed Autonomie Locali e che in base all’art. 4 comma 2 della L. 196/97, l’offerta inviata dalla predetta Società del 2 agosto 2001, doveva essere modificata nella voce «costo ora ordinaria lavorata» passando da L. 24.551 a L. 25.521, ferme restando le altre voci del preventivo inviato. Per le motivazioni esposte in narrativa che si richiamano per intero approvandole: Per la preparazione e pubblicazione di censimenti, di inventari, di indici di cataloghi regionali, ai fini di un servizio di informazione bibliografica e di documentazione, ed in particolare per le operazioni di catalogazione attraverso la predisposizione di schede catalografiche che utilizzino gli standard in uso nel Sistema Bibliotecario Nazionale, sono costituiti i rapporti di lavoro per un periodo non superiore a mesi cinque, per nove lavoratori categoria B3, qualifica professionale Archivista, da assumersi a norma delle vigenti disposizioni di legge, attraverso fornitura di lavoro temporaneo tramite la Società WorkNet S.p.A. di Roma, che ha presentato, tra tutte le Società di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento, l’offerta più conveniente per la Regione Calabria. DI STIPULARE con la predetta Società apposito contratto secondo lo schema allegato (Allegato 2) alla presente quale parte integrante e sostanziale. DI STABILIRE che la spesa comprensiva di stipendi e oneri sociali è prevista in L. 200.000.000 e alla stessa si farà fronte con il prelievo dall’impegno n. 7438 del 22/12/2000, assunto con D.D.G. n. 618 del 21/12/2000. Cap. 3131102. Catanzaro, lì 18 febbraio 2002 ATTESO CHE, l’offerta, pur modificata per come imposto dalla legge, rimane, comunque, la più bassa tra tutte le offerte pervenute e peraltro, rimangono invariati gli onorari a favore della Società WorkNet, e che, quindi, si può provvedere a confermare alla predetta Società l’aggiudicazione dei Servizi di cui Il Dirigente del Settore Dott. Giancarlo Perani 5998 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5999 6000 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6001 6002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6003 6004 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DIPARTIMENTO N. 11 DECRETA Sanità DECRETO n. 1312 del 12 febbraio 2002 Erogazione in acconto alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Calabria della quota del F.S.R. 2002 parte corrente a destinazione indistinta mese di febbraio 2002. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge 23/12/1978 n. 833 «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale». — adottare il provvedimento per l’erogazione in acconto della quota del fondo sanitario nazionale 2002 relative al mese di febbraio in favore delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Calabria; — di liquidare alle predette Aziende gli importi a fianco di ciascuna di esse indicato; — di erogare in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la quota del FSR 2001 relative al mese di Febbraio 2002 secondo gli importi a fianco di ciascuna indicato: Azienda Sanitaria n. 1 − Paola C 11.358.000 Azienda Sanitaria n. 2 − Castrovillari C Azienda Sanitaria n. 3 − Rossano C 11.238.000 VISTO l’art. 66 della legge 23/12/2000 n. 388 che regolamenta la nuova disciplina del servizio di tesoreria unica per le Regioni a Statuto ordinario. Azienda Sanitaria n. 4 − Cosenza C 16.857.000 Azienda Ospedaliera − Cosenza C 10.395.000 VISTA la circolare esplicativa del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 12/2/2001 in cui viene disciplinato l’iter per l’erogazione di cassa alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed in cui viene istituito un unico conto speciale acceso presso la Tesoreria Provinciale dello stato della città Capoluogo. Azienda Sanitaria n. 5 − Crotone C 14.489.000 Azienda Sanitaria n. 6 − Lamezia Terme C Azienda Sanitaria n. 7 − Catanzaro C 16.058.000 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio C 9.633.000 Azienda Ospedaliera Mater D. − Catanzaro C 2.488.000 VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 così come modificato dal D.Lgs. 517/92 e 229/99. DATO atto che il decreto legislativo di cui al punto precedente, allo stesso art. 39 comma 2 stabilisce che, nelle more della deliberazione CIPE per il riparto del FSN, le anticipazioni mensili sono commisurate, all’importo presunto dei gettiti dell’addizionale Irpef e dell’Irap nonché, delle quote del F.S.N. riferito all’anno precedente. CHE con deliberazione n. 512 dell’11/6/2001 è stata effettuata l’assegnazione definitiva 2001 del FSR in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere con la quale, tra l’altro, viene delegato il dipartimento della Sanità agli adempimenti conseguenziali. CHE con il mese di gennaio 2002 gli importi di cui all’assegnazione definitiva 2001 vengono trasformati in C. CHE per quanto concerne l’I.N.R.C.A. di Cosenza le relative mensilità vengono trasferite all’Azienda n. 4 di Cosenza che provvederà ad effettuare il relativo giroconto. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, in attuazione della L.R. 13/5/1996 n. 7, con il quale viene sancita la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione. VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 13224 del 6/12/ 2001 con il quale è stato delegato delle funzioni il dirigente di settore il Dr. Peppino Biamonte. CHE stante quanto sopra esposto, può procedersi all’erogazione in acconto della quota del mese di febbraio 2002 in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria. 7.425.000 8.910.000 Azienda Sanitaria n. 8 − Vibo V. C 12.442.000 Azienda Sanitaria n. 9 − Locri C 11.359.000 Azienda Sanitaria n. 10 − Palmi C 12.121.000 Azienda Sanitaria n. 11 − Reggio C. C 19.145.000 Azienda Ospedaliera − Reggio Calabria C Totale C 172.587.000 8.669.000 (Diconsi C centosettantaduemilionicinquecentottantasettemila). — di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi ordinativi di pagamento. — di impegnare la somma di C 172.587.000 sul cap. 4211103. Catanzaro, lì 12 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. P. Biamonte 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1313 del 12 febbraio 2002 Erogazione in acconto alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria della quota del F.S.R. 2002 parte corrente a destinazione indistinta mese di gennaio 2002. 6005 — di erogare in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la quota del FSR 2001 relative al mese di Febbraio 2002 secondo gli importi a fianco di ciascuna indicato: Azienda Sanitaria n. 1 − Paola C 11.358.000 Azienda Sanitaria n. 2 − Castrovillari C Azienda Sanitaria n. 3 − Rossano C 11.238.000 Azienda Sanitaria n. 4 − Cosenza C 16.857.000 Azienda Ospedaliera − Cosenza C 10.395.000 VISTO l’art. 66 della legge 23/12/2000 n. 388 che regolamenta la nuova disciplina del servizio di tesoreria unica per le Regioni a Statuto ordinario. Azienda Sanitaria n. 5 − Crotone C 14.489.000 Azienda Sanitaria n. 6 − Lamezia Terme C VISTA la circolare esplicativa del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 12/2/2001 in cui viene disciplinato l’iter per l’erogazione di cassa alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed in cui viene istituito un unico conto speciale acceso presso la Tesoreria Provinciale dello stato della città Capoluogo. Azienda Sanitaria n. 7 − Catanzaro C 16.058.000 Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio C 9.633.000 Azienda Ospedaliera Mater D. − Catanzaro C 2.488.000 IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge 23/12/1978 n. 833 «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale». VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 così come modificato dal D.Lgs. 517/92 e 229/99. DATO atto che il Decreto Legislativo di cui al punto precedente, allo stesso art. 39 comma 2 stabilisce che, nelle more della deliberazione CIPE per il riparto del FSN, le anticipazioni mensili sono commisurate, all’importo presunto dei gettiti dell’addizionale Irpef e dell’Irap nonché, delle quote del F.S.N. riferito all’anno precedente. CHE con deliberazione n. 512 dell’11/6/2001 è stata effettuata l’assegnazione definitiva 2001 del FSR in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere con la quale, tra l’altro, viene delegato il dipartimento della Sanità agli adempimenti conseguenziali. CHE con il mese di gennaio 2002 gli importi di cui all’assegnazione definitiva 2001 vengono trasformati in C. CHE per quanto concerne l’I.N.R.C.A. di Cosenza le relative mensilità vengono trasferite all’Azienda n. 4 di Cosenza che provvederà ad effettuare il relativo giroconto. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, in attuazione della L.R. 13/5/1996 n. 7, con il quale viene sancita la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione. 7.425.000 8.910.000 Azienda Sanitaria n. 8 − Vibo V. C 12.442.000 Azienda Sanitaria n. 9 − Locri C 11.359.000 Azienda Sanitaria n. 10 − Palmi C 12.121.000 Azienda Sanitaria n. 11 − Reggio C. C 19.145.000 Azienda Ospedaliera − Reggio Calabria C Totale C 172.587.000 8.669.000 (Diconsi C centosettantaduemilionicinquecentottantasettemila). — di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi ordinativi di pagamento. — di impegnare la somma di C 172.587.000 sul cap. 4211103. Catanzaro, lì 12 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. P. Biamonte VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 13224 del 6/12/ 2001 con il quale è stato delegato delle funzioni il dirigente di settore il Dr. Peppino Biamonte. CHE stante quanto sopra esposto, può procedersi all’erogazione in acconto della quota del mese di gennaio 2002 in favore delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria. DECRETA — adottare il provvedimento per l’erogazione in acconto della quota del fondo sanitario nazionale 2002 relative al mese di gennaio in favore delle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Calabria; — di liquidare alle predette Aziende gli importi a fianco di ciascuna di esse indicato; DECRETO n. 1488 del 15 febbraio 2002 Erogazione fondi ai Comuni della Calabria per il pagamento degli assegni integrativi giornalieri agli hanseniani per il 1° trimestre 2002 (Legge Regionale 1/90). IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che a norma dell’art. 1 della Legge reg.le n. 1 del 4/1/90 agli ammalati affetti dal morbo di Hansen residenti in Calabria è corrisposto, ad integrazione del sussidio del FSN di cui alla Legge 31/3/90 n. 126 e successive modificazioni, un assegno giornaliero per ciascun titolare e per ciascun familiare a carico: 6006 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 — che l’art. 2 della suddetta Legge prevede che l’assegno integrativo debba essere corrisposto con provvedimento dei Sindaci competenti per territorio, su apertura di credito disposto in favore di quest’ultimi dall’Assessorato Regionale alla Sanità, con l’obbligo del rendiconto; — che il Settore competente per l’anno 2002 ha quantificato, in linea di massima, il totale della spesa che ammonta a circa L. 500.000.000 e ciò in considerazione delle variazioni che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno nei nuclei di ciascun hanseniano; — che occorre procedere all’accreditamento in favore dei Comuni interessati, delle somme necessarie per il pagamento dei sussidi agli hanseniani relativamente al 1° trimestre 2002 secondo quanto indicato nell’allegato che è parte integrante del presente decreto. VISTO il Bilancio provvisorio per l’esercizio finanziario 2002 sul quale al cap. 4343104, esiste disponibilità. VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99. DECRETA — di accreditare, per i motivi indicati in premessa, ai Comuni interessati, i finanziamenti destinati al pagamento dei sussidi agli hanseniani per il 1° trimestre 2002 per complessivi C 47.561,55 (L. 92.092.000), secondo quanto indicato nell’allegato elenco parte integrante del presente decreto; — di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria della Regione ad emettere ordinativo di pagamento secondo quanto indicato nel prospetto allegato; — di imputare la spesa complessiva di C 47.561,55 (L. 92.092.000) al cap. 4343104 del Bilancio Regionale per l’esercizio 2002 che presenta sufficiente disponibilità; — di dare atto che il presente provvedimento ai sensi della Legge n. 127 del 15/5/97 non è soggetta a controllo. — di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria. Catanzaro, lì 15 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Biamonte 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6007 6008 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1489 del 15 febbraio 2002 Erogazione fondi ai Comuni della Calabria per il pagamento degli assegni giornalieri agli hanseniani per il 1° trimestre 2002 (Legge 126/80 e successive modificazioni ed integrazioni). IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che con Legge n. 433 del 27/10/1993, art. 1 sono stati modificati i compensi previsti per i cittadini e loro familiari affetti dal morbo di Hansen. Che l’art. 2 della Legge n. 126/80 prevede che l’erogazione dei sussidi agli hanseniani ricada sui Comuni di residenza sia per i cittadini assistiti a domicilio che per quelli ricoverati presso Colonie, attraverso l’accertamento dei requisiti previsti dalle leggi 126/80, 463/80, 31/86 e 433/93. Che con Decreto 14 marzo 2001, sono stati ulteriormente modificati i sussidi giornalieri previsti per i cittadini affetti da morbo di Hansen e per i loro familiari. Che il Settore competente per l’anno 2002 ha quantificato, in linea di massima, il totale della spesa che ammonta a circa L. 800.000.000 e ciò in considerazione delle variazioni che potrebbero verificarsi nel corso dell’anno nei nuclei familiari di ciascun hanseniano; VISTO il Bilancio provvisorio per l’esercizio finanziario 2002 sul quale al cap. 4343103, esiste disponibilità. VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99. DECRETA — di accreditare, per i motivi indicati in premessa, ai Comuni interessati, i finanziamenti destinati al pagamento dei sussidi agli hanseniani per il 1° trimestre 2002 per complessivi C 86.919,62 (L. 168.299.844), secondo quanto indicato nell’allegato elenco parte integrante del presente decreto; — di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria della Regione ad emettere ordinativo di pagamento secondo quanto indicato nel prospetto allegato; — di imputare la spesa complessiva di C 86.919,62 (L. 168.299.844) al Cap. 4343103 del Bilancio Regionale per l’esercizio provvisorio 2002 che presenta sufficiente disponibilità; — di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 15 febbraio 2002 Che occorre procedere all’accreditamento in favore dei Comuni interessati, delle somme necessarie per il pagamento dei sussidi agli hanseniani relativamente al 1° trimestre 2002 secondo quanto indicato nell’allegato che è parte integrante del presente decreto. Il Dirigente del Settore Biamonte 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6009 6010 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1495 del 15 febbraio 2002 DECRETO n. 1612 del 22 febbraio 2002 Revoca numero di riconoscimento comunitario provvisorio 1451/M e concessione nuovo numero CEE di idoneità Macello «Euro Carni» srl con sede in C.da Gigliola − Strongoli Marina (KR). Decreto Dirigente Generale n. 9979 del 17 ottobre 2001 − Rettifica indirizzo ubicazione locali 8a sede farmaceutica rurale del Comune di Rossano − Dott. Mascaro Carmine. IL DIRIGENTE GENERALE CONSIDERATO che il competente Ufficio addetto all’istruttoria ha accertato: CONSIDERATO che il Servizio competente per l’istruttoria, su informazione del Ministero della Salute D.A.N.S.P.V. ed a seguito richiesta trasmessa al responsabile Area B Servizio Veterinario A.S. n. 5 Crotone prot. 1371 del 18/1/2002, ha preso atto dell’avvenuto furto del timbro per la bollatura delle carni macellate, assegnato all’impianto di macellazione della ditta «Euro Carni» srl − Ex CO.BE.CA di Brasacchio Nicola, a capacità industriale, con sede in C.da Gigliola nel comune di Strongoli (KR), con numero di riconoscimento 1451/M. IL DIRIGENTE GENERALE CHE con istanza del 20/11/2001 il Dott. Mascaro Carmine, nato a Colosimi il 18/11/1953, titolare della 8a sede farmaceutica rurale del Comune di Rossano, giusto decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sanità n. 9979 del 17 ottobre 2001, ha comunicato che a seguito della mancanza dei requisiti d’idoneità dei locali indicati per l’apertura della Farmacia, ha provveduto a reperire un nuovo locale ubicato al n. 80 della stessa Statale 106 − ctr. Piragineti. CHE al fine di non ingenerare equivoci di sorta sulla reale posizione della Farmacia di che trattasi, è necessario rettificare l’indirizzo sul decreto di assegnazione. VISTO il D.Lgs. 18/4/94, n. 286. VISTO il Decreto Legislativo 112/98. VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. VISTA la nota della A.S. n. 5 di Crotone prot. 45/SV-B trasmessa in data 18/1/02 in riferimento all’inoltre documentale della pratica sopra citata. VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 600.8/24475/ 22.21/65 trasmessa in data 23/1/02, nella quale si comunica la necessità di revocare il numero di riconoscimento CEE 1451/M alla ditta Euro Carni srl, e nel contempo di assegnare alla stessa, il nuovo numero di riconoscimento 2566/M. VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Sanità n. 9979 del 17 ottobre 2001, avente per oggetto «Assegnazione titolarità 8a sede farmaceutica rurale del comune di Rossano − Dott. Mascaro Carmine. VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. DECRETA Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati: Di rettificare il Decreto del Dirigente Generale n. 9979 del 17 ottobre 2001 limitatamente all’indirizzo della 8a sede farmaceutica rurale del Comune di Rossano, assegnata al Dr. Mascaro Carmine, che risulta essere Via SS. 106 − C.da Piragineti n. 80. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETA Di revocare alla ditta «Euro Carni srl» con sede in C.da Gigliola nel Comune di Strongoli M.na (KR) il numero provvisorio di riconoscimento 1451/M, e di assegnare alla stessa il nuovo numero provvisorio di riconoscimento 2566/M per la macellazione di Bovini-Suini-Ovi-Caprini. Resta inteso che tale riconoscimento provvisorio dovrà ricevere successiva convalida o revoca a conclusione della procedura di riconoscimento di idoneità prevista ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 1994, n. 286. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 22 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni DECRETO n. 1613 del 22 febbraio 2002 Riconoscimento trasferimento farmacia rurale del comune di Caloveto dalla Dott.ssa De Capua Letizia al Dott. Falcone Alfonso. IL DIRIGENTE GENERALE Catanzaro, lì 15 febbraio 2002 CONSIDERATO che il settore competente per l’istruttoria ha accertato: Il Dirigente Generale Moroni CHE con istanza datata 10/12/2001, agli atti con prot. n. 29063 dell’11/12/2001, il dott. Falcone Alfonso, farmacista, ha richiesto il trasferimento, in suo favore, della titolarità della farmacia rurale del comune di Caloveto. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6011 CHE con atto pubblico per notaio dott. Borromeo Antonio, redatto in Corigliano Calabro il 30/11/2001 − rep. n. 48259, racc. n. 15425 − e registrato a Rossano il 3/12/2001, la Dott.ssa De Capua Letizia, titolare giusto Decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 1184 del 23/4/1959 della sede farmaceutica succitata, ha trasferito la proprietà e la titolarità dell’esercizio di predetta farmacia al dott. Falcone Alfonso. DECRETO n. 1614 del 22 febbraio 2002 CHE il dott. Falcone Alfonso, è farmacista regolarmente iscritto all’albo professionale della provincia di Cosenza ed è legittimato all’acquisizione della titolarità, essendo risultato idoneo al concorso per sedi farmaceutiche della provincia di Cosenza, di cui al Decreto del Dirigente Generale n. 737/2000, pubblicato sul BUR del 15/1/2001. CONSIDERATO che il settore competente per l’istruttoria ha accertato: CHE suddetta farmacia, per come attestato dalla competente A.S.L., risulta rurale sussidiata e che, pertanto, è esentata dalla corresponsione della prescritta tassa di concessione regionale di rilascio. CHE è stata verificata la regolarità della documentazione ex D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia, nonché la regolarità degli atti e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il trasferimento della suddetta titolarità. CHE la Commissione Farmaceutica Provinciale di Cosenza ha espresso in merito a detto trasferimento parere favorevole. VISTO l’art. 12 della legge n. 475/68 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTO l’art. 7 della legge n. 362/91. VISTO l’’art. 6 della legge n. 892/84. VISTI gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90. VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. Riconoscimento trasferimento farmacia di San Giovanni di Gerace dalla Dott.ssa Diano Carmelina al Dott. Scopacasa Domenico. IL DIRIGENTE GENERALE CHE con istanza datata 20/11/2001, agli atti con prot. n. 22732 del 28/11/2001, la dott.ssa Diano Carmelina, farmacista, ha richiesto il trasferimento, in favore del figlio Dott. Domenico Scopacasa, della titolarità della farmacia di San Giovanni di Gerace. CHE con atto pubblico per notaio dott. Fazio Clara, redatto in Siderno il 24/10/2001 − rep. n. 70030, racc. n. 5305 − e registrato a Locri il 25/10/2001, la Dott.ssa Diano Carmelina, titolare giusto Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 9106 del 7/11/1980 della sede farmaceutica succitata, ha trasferito la proprietà e la titolarità dell’esercizio di predetta farmacia al di lei figlio dott. Domenico Scopacasa. CHE il dott. Scopacasa Domenico, è farmacista regolarmente iscritto all’albo professionale della provincia di Reggio Calabria ed è legittimato all’acquisizione della titolarità, avendo svolto la pratica professionale di due anni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 892/84. CHE suddetta farmacia, per come attestato dalla competente A.S.L., risulta rurale sussidiata e che, pertanto, è esentata dalla corresponsione della prescritta tassa di concessione regionale di rilascio. CHE è stata verificata la regolarità della documentazione ex D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia, nonché la regolarità degli atti e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il trasferimento della suddetta titolarità. CHE la Commissione Farmaceutica Provinciale di Reggio Calabria ha espresso in merito a detto trasferimento parere favorevole. DECRETA Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato: VISTO l’art. 12 della legge n. 475/68 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTO l’art. 7 della legge n. 362/91. — di riconoscere ad ogni effetto di legge il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio, nonché dell’Azienda commerciale che vi è connessa, della farmacia rurale del Comune di Caloveto − ubicata in Piazza dei Caduti n. 4 − dalla dott.ssa De Capua Letizia al dott. Falcone Alfonso nato a Cropalati, il 15/1/ 1959, codice fiscale FLC LNS 59A15 D180X, farmacista regolarmente iscritto all’albo professionale della provincia di Cosenza. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTO l’’art. 6 della legge n. 892/84. VISTI gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90. VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. DECRETA Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato: Catanzaro, lì 22 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni — di riconoscere ad ogni effetto di legge il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio, nonché dell’Azienda commerciale che vi è connessa, della farmacia rurale di San Giovanni di Gerace − ubicata alla Via Matteotti n. 11 − dalla dott.ssa Diano Carmelina al dott. Scopacasa Domenico nato a Melito Porto 6012 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 Salvo, il 20/12/1969, codice fiscale SCP DNC 69T20 F112Q, farmacista regolarmente iscritto all’albo professionale della provincia di Reggio Calabria. VISTI gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. DECRETA Catanzaro, lì 22 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni DECRETO n. 1615 del 22 febbraio 2002 Riconoscimento trasferimento farmacia rurale del Comune di Gagliato dalla Dott.ssa Longo Consiglia al Dott. Vitale Graziano Teodoro. IL DIRIGENTE GENERALE CONSIDERATO che il settore competente per l’istruttoria ha accertato: CHE con istanza, agli atti con prot. n. 2 del 2/1/2002, il dott. Vitale Graziano Teodoro, farmacista, ha richiesto il trasferimento, in suo favore, della titolarità della farmacia rurale sita alla via Regina Margherita n. 17 del Comune di Gagliato (CZ). CHE con atto pubblico per notaio Avv. Fiore Melacrinis Napoleone, redatto in Lamezia Terme l’11/12/2001 − rep. n. 132079, racc. n. 23309 − e registrato a Catanzaro il 21/12/2001 al n. —, la dott.ssa Longo Consiglia, titolare giusta D.G.R. n. 1039 del 31/3/1992 della sede farmaceutica succitata, ha trasferito la proprietà e la titolarità dell’esercizio di predetta farmacia al dott. Vitale Graziano Teodoro. CHE il dott. Vitale Graziano Teodoro, è farmacista regolarmente iscritto all’albo professionale della provincia di Catanzaro ed è legittimato all’acquisizione della titolarità, avendo svolto la pratica professionale di due anni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 892/84. CHE suddetta farmacia, per come attestato dalla competente A.S.L., risulta rurale sussidiata e che, pertanto, è esentata dalla corresponsione della prescritta tassa di concessione regionale di rilascio. CHE è stata verificata la regolarità della documentazione ex D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia, nonché la regolarità degli atti e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il trasferimento della suddetta titolarità. CHE la Commissione Farmaceutica Provinciale di Catanzaro ha espresso in merito a detto trasferimento parere favorevole. VISTO l’art. 12 della legge n. 475/68 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTO l’art. 7 della legge n. 362/91. VISTO l’’art. 6 della legge n. 892/84. VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7. Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: — di riconoscere ad ogni effetto di legge il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio, nonché dell’Azienda commerciale che vi è connessa, della farmacia rurale del Comune di Gagliato, ubicata alla Via Regina Margherita n. 17, dalla dott.ssa Longo Consiglia al dott. Vitale Graziano Teodoro, nato a Satriano l’8/9/1953, codice fiscale VTL GZN 53P08 I463N, farmacista regolarmente iscritto all’albo professionale della provincia di Catanzaro. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 22 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni DECRETO n. 1616 del 22 febbraio 2002 Autorizzazione gestione provvisoria sede unica farmaceutica rurale del Comune di Marcedusa − Dott. Siciliani Maurizio. IL DIRIGENTE GENERALE CONSIDERATO che il competente Ufficio addetto all’istruttoria ha accertato: — che è risultata vacante la sede unica rurale del Comune di Marcedusa, avendo il precedente titolare resa disponibile la stessa perché vincitore ed assegnatario di altra sede; — che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 TULS, in caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all’assistenza farmaceutica locale, la competente autorità sanitaria locale adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza; — che la legge 16 marzo 1990 n. 48 ha previsto che l’autorizzazione alla gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali debba essere attribuita agli idonei secondo l’ordine della graduatoria dell’ultimo concorso provinciale a sedi farmaceutiche; — che in osservanza alle disposizioni di cui alla succitata legge n. 48/90 è stata conseguentemente attivata la procedura per l’assegnazione provvisoria della sede in discorso agli idonei del Concorso farmaceutico della provincia di Catanzaro, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del Dirigente Generale n. 485 del 9 marzo 2000 e n. 779 del 22 febbraio 2001; — che a seguito di rinuncia degli altri idonei che lo precedono in graduatoria il Dr. Siciliani Maurizio, collocato al 53° 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 posto della suddetta graduatoria, ha dichiarato di accettare la gestione provvisoria della sede farmaceutica del Comune di Marcedusa ed ha provveduto al pagamento dell’indennità di avviamento dovuta al precedente gestore della citata sede, ai sensi dell’art. 110 del TULLSS e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 333/88; — la cui suddetta Farmacia risulta essere sussidiata, per come attestato dall’Azienda Sanitaria n. 5 di Crotone con nota del 30 gennaio 2002. 6013 derivare nocumento all’assistenza farmaceutica locale, la competente autorità sanitaria locale adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza; — che la legge 16 marzo 1990 n. 48 ha previsto che l’autorizzazione alla gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali debba essere attribuita agli idonei secondo l’ordine della graduatoria dell’ultimo concorso provinciale a sedi farmaceutiche; — che in osservanza alle disposizioni di cui alla succitata legge n. 48/90 è stata conseguentemente attivata la procedura per l’assegnazione provvisoria della sede in discorso agli idonei del Concorso farmaceutico della provincia di Catanzaro, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del Dirigente Generale n. 485 del 9 marzo 2000 e n. 779 del 22 febbraio 2001; VISTO l’art. 129 TULS. VISTA la legge n. 48 del 16/3/1990. VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. DECRETA Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati: Il dott. Siciliani Maurizio, nato a Cosenza il 25/3/61, farmacista in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale conseguita nell’anno 1990 presso l’Università degli Studi di Perugia ed iscritto all’albo professionale della Provincia di Cosenza, è autorizzato, a decorrere dalla data di notifica del presente atto, alla gestione provvisoria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Marcedusa. Tale autorizzazione ha carattere provvisorio e cesserà di avere efficacia all’atto del conferimento della sede a nuovo titolare definitivo. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. — che a seguito di rinuncia degli altri idonei che lo precedono in graduatoria la Dr.ssa Fulginiti Anna Maria, collocata al 37° posto della suddetta graduatoria, ha dichiarato di accettare la gestione provvisoria della sede farmaceutica del Comune di Belcastro ed ha provveduto al pagamento dell’indennità di avviamento dovuta al precedente gestore della citata sede, ai sensi dell’art. 110 del TULLSS e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 333/88; — che la suddetta Farmacia risulta essere rurale sussidiata, per come attestato dall’Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro con nota del 28 gennaio 2002. — VISTO l’art. 129 TULS. — VISTA la legge n. 48 del 16/3/1990. — VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7. — VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. DECRETA Catanzaro, lì 22 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni DECRETO n. 1617 del 22 febbraio 2002 Autorizzazione gestione provvisoria sede unica farmaceutica rurale del Comune di Belcastro − Dott.ssa Fulginiti Anna Maria. Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati: La dott.ssa Fulginiti Anna Maria, nata a Gasperina il 1° novembre 1960, farmacista in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale conseguita nell’anno 1985 presso l’Università degli Studi di Messina ed iscritta all’albo professionale della provincia di Catanzaro, è autorizzata, a decorrere dalla data di notifica del presente atto, alla gestione provvisoria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Belcastro. IL DIRIGENTE GENERALE Tale autorizzazione ha carattere provvisorio e cesserà di avere efficacia all’atto del conferimento della sede a nuovo titolare definitivo. CONSIDERATO che il competente Ufficio addetto all’istruttoria ha accertato: Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. — che è risultata vacante la sede unica rurale del Comune di Belcastro, avendo il precedente titolare resa disponibile la stessa perché vincitore ed assegnatario di altra sede; — che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 TULS, in caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa Catanzaro, lì 22 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni 6014 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1618 del 22 febbraio 2002 Autorizzazione gestione provvisoria sede unica farmaceutica rurale del Comune di Motta S. Lucia − Dott.ssa Pedace Maria Concetta. Tale autorizzazione ha carattere provvisorio e cesserà di avere efficacia all’atto del conferimento della sede a nuovo titolare definitivo. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE Catanzaro, lì 22 febbraio 2002 CONSIDERATO che il competente Ufficio addetto all’istruttoria ha accertato: Il Dirigente Generale Moroni — che è risultata vacante la sede unica rurale del Comune di Motta S. Lucia, avendo il precedente titolare resa disponibile la stessa perché vincitore ed assegnatario di altra sede; — che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 TULS, in caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all’assistenza farmaceutica locale, la competente autorità sanitaria locale adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza; DECRETO n. 1708 del 26 febbraio 2002 — che la legge 16 marzo 1990 n. 48 ha previsto che l’autorizzazione alla gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali debba essere attribuita agli idonei secondo l’ordine della graduatoria dell’ultimo concorso provinciale a sedi farmaceutiche; PREMESSO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato: — che in osservanza alle disposizioni di cui alla succitata legge n. 48/90 è stata conseguentemente attivata la procedura per l’assegnazione provvisoria della sede in discorso agli idonei del Concorso farmaceutico della provincia di Catanzaro, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del Dirigente Generale n. 485 del 9 marzo 2000 e n. 779 del 22 febbraio 2001; — che a seguito di rinuncia degli altri idonei che lo precedono in graduatoria la Dr.ssa Pedace Maria Concetta, collocata al 34° posto della suddetta graduatoria, ha dichiarato di accettare la gestione provvisoria della sede farmaceutica del Comune di Motta S. Lucia ed ha provveduto al pagamento dell’indennità di avviamento dovuta al precedente gestore della citata sede, ai sensi dell’art. 110 del TULLSS e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 333/88; VISTO l’art. 129 TULS. VISTA la legge n. 48 del 16/3/1990. VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. DECRETA Per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati: La dott.ssa Pedace Maria Concetta, nata a Spezzano Sila il 27/2/1958, farmacista in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale conseguita nell’anno 1987 presso l’Università degli Studi di Urbino ed iscritta all’albo professionale della provincia di Cosenza, è autorizzata, a decorrere dalla data di notifica del presente atto, alla gestione provvisoria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Motta S. Lucia. Corso di formazione specifica in medicina generale biennio 2000/2002. Liquidazione compensi e spese ai componenti il gruppo di lavoro per il periodo 9/6/2001 − 29/12/2001. IL DIRIGENTE GENERALE — che con D.Lgs. 368/99, in attuazione della direttiva CEE n. 93/16, sono stati istituiti i Corsi di formazione specifica in medicina generale riservati ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale; — che con decreto del Ministero della Sanità emesso il 23/3/ 2000 è stato bandito il concorso per l’ammissione al corso di formazione di che trattasi per il biennio 2000/2002; — che, ai sensi dell’art. 1 − comma 2 del citato D.M.S., alla Regione Calabria è stato assegnato un contingente di n. 283 medici da ammettere al Corso; — che in data 5/7/2000, presso la sede dell’Università della Calabria in Cosenza, si è svolto l’esame per l’ammissione al Corso e che sono risultati idonei e quindi ammessi alla frequenza 173 candidati; — che con decreto del Dirigente Generale n. 748 del 20/2/ 2000 sono state fissate le modalità ed i criteri di liquidazione delle spettanze dovute ai beneficiari individuati nel citato decreto per lo svolgimento del Corso di che trattasi; — che tra i beneficiari figura il gruppo di lavoro individuato con nota del Dirigente Generale n. 16481 del 14/9/99, ai cui componenti è dovuto un compenso pro-capite ed il rimborso delle spese, se ed in quanto dovute, quantificato in C 129,11 (pari a lire 250.000) per ogni seduta di sei ore, nelle giornate del sabato presso l’Hotel Lamezia di Lamezia Terme ovvero nelle sedi dei Congressi o Convegni cadensati dal Coordinatore Regionale del Corso dott. Pasquale Gallucci, con compiti connessi alla rilevazione obbligatoria delle presenze dei corsisti, dell’annotazione del tema trattato su ogni libretto personale, ecc., oltre ai compensi determinati sulla base delle presenze effettuate fuori dal normale orario di lavoro; — che il Comitato Tecnico Scientifico del Corso in epigrafe, costituito con decreto del Dirigente Generale n. 616 del 31/10/ 2000 con compiti di verifica, consulenze e proposte per lo svolgimento del Corso stesso, nella seduta del 24/12/2000, ha autorizzato, in considerazione dell’alto numero dei corsisti (n. 173), di sdoppiare le sedute dei seminari in due turni − mattina e pomeriggio; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 — che in conformità di quanto sopra il gruppo preposto ai compiti amministrativi su richiamati, conseguentemente, svolge le attività connesse ai seminari in due turni fissati nelle giornate di sabato mattina (ore 8/14) e pomeriggio (ore 14/20). CONSIDERATO: — che si rende necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto ai componenti il gruppo di lavoro individuato con nota del 14/9/99 prot. n. 16481 che ha partecipato per il periodo 9/6/2001 − 29/12/2001 alle sedute seminariali − come da fogli presenza sottoscritti dal Coordinatore Regionale responsabile; — che sul Cap. 4211101 del bilancio regionale risulta iscritto l’intero stanziamento per la gestione del Corso di cui sopra; — che, in particolare, con decreto del Dirigente Generale n. 11911 del 20/11/2001 è stata impegnata la somma di 3.615.198,29 C (pari a lire 7.000.000.000) − impegno n. 9299 del 15/11/2001. — VISTO il prospetto riepilogativo delle spettanze dovute ai componenti il gruppo di lavoro di cui sopra, allegato al presente decreto in quanto parte integrante e sostanziale. — VISTO il decreto del D.G. n. 694/2000. — VISTO il decreto del D.G. n. 695/2000. — VISTA la legge regionale n. 7/96. — VISO il D.P.G.R. n. 354/99. 6015 DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati: — di liquidare, in favore dei beneficiari di cui all’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, la somma di C 6.264,62 (pari a lire 12.129.996) al lordo delle previste ritenute di legge; — di autorizzare il competente Ufficio dell’Assessorato al Personale: − a sostenere gli oneri di cui sopra per complessivi C 6.264,62 (pari a lire 12.129.996) da imputare sul Capitolo 4211101 del bilancio regionale, giusto impegno di spesa n. 9299 del 15/11/2001 Decreto D.G. n. 11911 del 20/11/2001; − a versare all’Erario per IRPEF la somma di C 1.387,86 (pari a lire 2.687.272); — di autorizzare, inoltre, la ragioneria generale ad emettere in favore dei beneficiari, i relativi mandati di competenza; — di autorizzare il competente Ufficio regionale a pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente generale Moroni 6016 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1709 del 26 febbraio 2002 Corsi di formazione specifica in medicina generale − Liquidazione lavoro straordinario al personale in servizio presso il Settore n. 41 preposto all’espletamento dei Corsi − Periodo ottobre/dicembre 2001. 6017 VISTO il prospetto delle prestazioni effettuate nel periodo ottobre/dicembre 2001 dal personale di cui alla nota n. 16481 del 14/9/99. VISTA la L.R. 13/5/1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETA CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato: — che con Decreto D.G. n. 694 del 26/11/2000 è stato approvato il piano finanziario relativo al Corso di formazione specifica in medicina generale per il biennio 2000/2002 riservato ai laureati abilitati all’esercizio professionale; Liquidare, per i motivi indicati in premessa, in favore dei dipendenti di cui all’allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento il lavoro straordinario dagli stessi effettuato nel periodo ottobre/dicembre 2001, per gli importi a fianco di ciascuno nominativo segnati. Autorizzare il competente Dipartimento n. 4 Personale: — che con Decreto del D.G. n. 748 del 20/12/2000 sono stati indicati, tra l’altro, le modalità ed i criteri per la liquidazione dei compensi dovuti ai soggetti preposti all’espletamento del corso di formazione specifica in medicina generale di cui sopra; — che sul Cap. 4211101 risulta iscritto l’intero stanziamento ministeriale per la gestione dei Corsi di cui sopra; — che, in particolare, con Decreto n. 11911 del 20/11/2001 è stata impegnata la somma di 3.615.198,29 C (pari a lire 7.000.000.000) − impegno n. 9299 del 15/11/2001. VISTA la nota n. 16481 del 14/9/99 con la quale sono stati comunicati al Direttore Generale dell’Assessorato al Personale ed al Dirigente del Settore Giuridico ed Economico i nominativi dei dipendenti appartenenti al Servizio di Medicina Generale, Continuità Assistenziale, Medicina dei Servizi ed Emergenza Territoriale che possono effettuare, in considerazione delle note competenze di cui sono già destinatari, prestazioni lavorative fuori orario ordinario − per non più di tre giorni alla settimana da quantificare anche sulla base del costo orario e da liquidare con cadenza anche trimestrale − per lo svolgimento di tutti gli adempimenti inerenti i Corsi di formazione specifica in medicina generale. — a sostenere gli oneri di cui sopra pari a 6.725,16 C al lordo delle ritenute (equivalenti a lire 13.021.726 lorde); — a sostenere le spese relative agli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione regionale pari a 2.365,91 C (equivalenti a lire 4.581.047). Di imputare la spesa complessiva di 9.091,07 C (pari a lire 17.602.773) sul Cap. 4211101 del bilancio regionale, giusto impegno di spesa n. 9299 del 15/11/2001 − D.D.G. n. 11911 del 20/11/2001. Di autorizzare, inoltre, la ragioneria Generale ad emettere in favore dei beneficiari i relativi mandati di competenza; Autorizzare il competente Ufficio Regionale a pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni 6018 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1710 del 26 febbraio 2002 Corso di formazione specifica in medicina generale biennio 2001/2003 − Nomina Coordinatori e costituzione gruppo di verifica delle attività pratiche. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato: — che con decreto legislativo 17/8/99, n. 368, in attuazione della direttiva CEE n. 93/16 del 5/4/93, sono stati istituiti i Corsi di formazione specifica in medicina generale riservati ai laureati in medicina abilitati all’esercizio professionale; — che con decreto del Ministro della Sanità del 31/5/2001, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 19/6/2001, è stato indetto pubblico concorso per l’ammissione al Corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2001/2003; — che a seguito del concorso sono risultati vincitori n. 44 medici che frequenteranno il Corso in epigrafe. ATTESO che il Ministero della Salute non ha ancora provveduto, ai fini dell’art. 26 del D.Lgs. 368/99 citato, ad emettere il decreto attuativo dei programmi e delle metodologie di insegnamento. VISTO l’art. 25 del citato decreto legislativo che prevede le varie fasi di formazione del Corso di che trattasi. CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione delle attività seminariali, ai sensi dell’art. 27 del citato D.Lgs 368/99, occorre avvalersi di un Coordinatore per ogni provincia nonché di un Coordinatore regionale per i seminari interdisciplinari. TENUTO CONTO che attualmente è in svolgimento analogo Corso relativo al biennio 2000/2002, per cui, in considerazione dell’esiguo numero degli idonei pari a n. 44 così distribuiti: n. 9 per la provincia di Catanzaro − n. 5 per la provincia di Cosenza − n. 6 per la provincia di Crotone − n. 5 per la provincia di Vibo Valentia − n. 19 per la provincia di Reggio Calabria, attesa l’esiguità dei partecipanti, non è opportuno nominare altri Coordinatori provinciali, con esclusione della provincia di Reggio Calabria i cui nuovi corsisti, in n. di 19, rendono necessaria la nomina di altro coordinatore. RITENUTO, pertanto, di dare mandato ai Coordinatori del Corso in itinere delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia di provvedere all’attuazione delle fasi formative per il nuovo corso 2001/2003 e di nominare per la provincia di Reggio Calabria il Dott. Salvatore Cotroneo, nato il 21/6/1949, quale Coordinatore provinciale, che ha manifestato disponibilità ad assumere l’incarico. RITENUTO, altresì, che per quanto concerne il coordinamento delle attività pratiche, in aderenza a quanto proposto dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 25/9/2001, è opportuno istituire un gruppo di verifica di tali attività costituito da due componenti medici del citato Organismo e da un dipendente regionale amministrativo cui saranno riconosciuti i compensi, oltre il rimborso spese di viaggio se dovute, previsti dal Decreto D.G. n. 748 del 20/12/2000 istitutivo del Comitato in questione. VISTA la L.R. 7/96. VISTO il D.P.G.R. 354/99. VISTO il D.Lgs. 368/99. VISTO il D.M.S. 31/5/01. 6019 DECRETA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati di: — dare mandato ai Coordinatori provinciali del Corso di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2000/ 2002 delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, nominati con decreto del D.G. n. 579/00, di promuovere tutti gli adempimenti connessi all’attivazione ed allo svolgimento delle fasi formative per i tirocinanti del Corso biennale 2001/2003; — dare mandato al Coordinatore regionale delle attività teoriche nominato con decreto del D.G. n. 579/00, di promuovere tutti gli adempimenti connessi all’attivazione ed allo svoglimento del Corso in questione (2001/2003); — nominare Coordinatore del Corso 2001/2003 per la provincia di Reggio Calabria il Dott. Salvatore Cotroneo, nato il 21/6/49 e residente in Villa San Giovanni alla via S. Filomena; — costituire il gruppo di verifica delle attività pratiche dei medici frequentanti i corsi relativi ai bienni 2000/2002 e 2001/ 2003 individuato dal Comitato Tecnico Scientifico, formato da due medici componenti il Comitato medesimo e da un dipendente regionale amministrativo, al fine di controllare, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di tali attività pratiche; — riconoscere ai suddetti componenti gli stessi compensi pevisti dal decreto del D.G. n. 748 del 20/12/2000, oltre il rimborso delle spese se dovute; — imputare le somme occorrenti sul Capitolo 4211101 del Bilancio Regionale. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni DECRETO n. 1711 del 26 febbraio 2002 Corso di formazione specifica in medicina generale biennio 2000/2002 − Riammissione alla frequenza Dott.ssa Masci Carmela. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato: — che con decreto legislativo 17/8/99, n. 368, in attuazione della direttiva CEE n. 93/16 del 5/4/93, sono stati istituiti i Corsi di formazione specifica in medicina generale riservati ai laureati in medicina abilitati all’esercizio professionale; — che con decreto del Ministro della Sanità del 23/3/2000, pubblicato sulla G.U. n. 29 dell’11/4/2000, è stato indetto pubblico concorso per l’ammissione al Corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2000/2002; — che con decreto del Dirigente Generale n. 435 del 18/7/ 2000 è stata approvata la graduatoria degli idonei alla frequenza del Corso de quo, pari a n. 197 su un contingente di n. 283 posti disponibili; 6020 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 — che con decreto del Dirigente Generale n. 6713 del 9/7/ 2001 è stata sospesa dalla frequenza del Corso di che trattasi la Dott.ssa Masci Carmela, nata il 12/12/64, a far data dal 3/4/2001 perché in stato di gravidanza a rischio. — che con decreto del Dirigente Generale n. 435 del 18/7/ 2000 è stata approvata la graduatoria degli idonei alla frequenza del Corso de quo, pari a n. 197 su un contingente di n. 283 posti disponibili; TENUTO CONTO che con certificato medico dell’8/1/2002, acquisito agli atti, è stato attestato che la Dott.ssa Masci Carmela ha partorito in data 14/7/2001 e che, altresì, a decorrere dal 15/ 10/2001 la citata corsista ha ripreso la frequenza del Corso, secondo programma stabilito dal Coordinatore Provinciale. — che con decreto del Dirigente Generale n. 6713 del 9/7/ 2001 è stata sospesa dalla frequenza del Corso di che trattasi la Dott.ssa Orlando Paola, nata il 30/9/68, a far data dall’1/7/2001 perché in stato di gravidanza. ATTESO CHE il Comitato Tecnico Scientifico del Corso nella seduta del 18/12/2001 ha esaminato positivamente la posizione della tirocinante Dott.ssa Masci Carmela dando mandato al Settore competente di predisporre gli atti conseguenti. TENUTO CONTO che con certificato medico del 3/7/2001, acquisito agli atti, è stato attestato che la Dott.ssa Orlando Paola ha partorito in data 25/6/2001 e che, altresì, a decorrere dal 31/ 10/2001 la citata corsista ha ripreso la frequenza del Corso, secondo programma stabilito dal Coordinatore Provinciale. VISTA la L.R. 7/96. ATTESO CHE il Comitato Tecnico Scientifico del Corso nella seduta del 18/12/2001 ha esaminato positivamente la posizione della tirocinante Dott.ssa Orlando Paola dando mandato al Settore competente di predisporre gli atti conseguenti. VISTO il D.P.G.R. 354/99. VISTO il D.Lgs. 368/99. VISTA la L.R. 7/96. VISTO il D.M.S. 23/3/2000. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA Per i motivi citati in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati integralmente: — di riammettere alla frequenza del Corso la Dott.ssa Masci Carmela, nata il 12/12/64, a decorrere dal 15/10/2001. La medesima, ai sensi dall’art. 11 − comma 4 del D.M.S. 23/3/2000, potrà essere assoggettata, ove possibile, ad un ciclo di formazione di recupero oppure è ammessa, fuori contingente, al Corso di formazione per il biennio successivo, ai fini e per il tempo necessario per il completamento dello stesso. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni VISTO il D.Lgs. 368/99. VISTO il D.M.S. 23/3/2000. DECRETA Per i motivi citati in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati integralmente: — di riammettere alla frequenza del Corso la Dott.ssa Orlando Paola, nata il 30/9/68, a decorrere dal 31/10/2001. La medesima, ai sensi dall’art. 11 − comma 4 del D.M.S. 23/3/2000, potrà essere assoggettata, ove possibile, ad un ciclo di formazione di recupero oppure è ammessa, fuori contingente, al Corso di formazione per il biennio successivo, ai fini e per il tempo necessario per il completamento dello stesso. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni DECRETO n. 1712 del 26 febbraio 2002 Corso di formazione specifica in medicina generale biennio 2000/2002 − Riammissione alla frequenza Dott.ssa Orlando Paola. DECRETO n. 1713 del 26 febbraio 2002 IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato: Corso di formazione specifica in medicina generale biennio 2000/2002 − Riammissione alla frequenza Dott.ssa Le Rose Serafina. IL DIRIGENTE GENERALE — che con decreto legislativo 17/8/99, n. 368, in attuazione della direttiva CEE n. 93/16 del 5/4/93, sono stati istituiti i Corsi di formazione specifica in medicina generale riservati ai laureati in medicina abilitati all’esercizio professionale; PREMESSO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato: — che con decreto del Ministro della Sanità del 23/3/2000, pubblicato sulla G.U. n. 29 dell’11/4/2000, è stato indetto pubblico concorso per l’ammissione al Corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2000/2002; — che con decreto legislativo 17/8/99, n. 368, in attuazione della direttiva CEE n. 93/16 del 5/4/93, sono stati istituiti i Corsi di formazione specifica in medicina generale riservati ai laureati in medicina abilitati all’esercizio professionale; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 — che con decreto del Ministro della Sanità del 23/3/2000, pubblicato sulla G.U. n. 29 dell’11/4/2000, è stato indetto pubblico concorso per l’ammissione al Corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2000/2002; — che con decreto del Dirigente Generale n. 435 del 18/7/ 2000 è stata approvata la graduatoria degli idonei alla frequenza del Corso de quo, pari a n. 197 su un contingente di n. 283 posti disponibili; — che con decreto del Dirigente Generale n. 6713 del 9/7/ 2001 è stata sospesa dalla frequenza del Corso di che trattasi la Dott.ssa Le Rose Serafina, nata il 24/9/63, a far data dal 17/6/ 2001 perché in stato di gravidanza. TENUTO CONTO che con certificato medico del 22/7/2001, acquisito agli atti, è stato attestato che la Dott.ssa Le Rose Serafina ha partorito in data 18/7/2001 e che, altresì, a decorrere dal 17/11/2001 la citata corsista ha ripreso la frequenza del Corso, secondo programma stabilito dal Coordinatore Provinciale. ATTESO CHE il Comitato Tecnico Scientifico del Corso nella seduta del 18/12/2001 ha esaminato positivamente la posizione della tirocinante Dott.ssa Orlando Paola dando mandato al Settore competente di predisporre gli atti conseguenti. 6021 — che con Decreto D.G. n. 748 del 20/12/2000 1416 del 26/ 4/99 sono stati indicati, tra l’altro, le modalità ed i criteri di liquidazione dei compensi spettanti ai medici partecipanti al Corso di formazione specifica in medicina generale per il biennio 2000/ 2002; — che si rende necessario procedere al pagamento delle borse di studio relative al bimestre novembre/dicembre 2001 per gli importi indicati negli allegati prospetti analitici per provincia, che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto; — che sul Cap. 4211101 del bilancio regionale risulta iscritto l’intero stanziamento ministeriale per la gestione del corso di cui sopra; — che, in particolare, con decreto n. 11911 del 20/11/2001 è stata impegnata la somma di C 3.615.198,29 (pari a lire 7.000.000.000) − impegno n. 9299 del 15/11/2001. VISTO il Decreto D.G. n. 748 del 20/12/2000. VISTA la L.R. n. 7 del 13/5/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99. VISTA la L.R. 7/96. VISTO il D.P.G.R. 354/99. DECRETA VISTO il D.Lgs. 368/99. Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati: VISTO il D.M.S. 23/3/2000. DECRETA Per i motivi citati in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati integralmente: — di riammettere alla frequenza del Corso la Dott.ssa Le Rose Serafina, nata il 24/9/63, a decorrere dal 17/11/2001. La medesima, ai sensi dall’art. 11 − comma 4 del D.M.S. 23/3/2000, potrà essere assoggettata, ove possibile, ad un ciclo di formazione di recupero oppure è ammessa, fuori contingente, al Corso di formazione per il biennio successivo, ai fini e per il tempo necessario per il completamento dello stesso. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni — di autorizzare la Ragioneria Generale dell’Assessorato al Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari così come da elenchi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, per complessivi C 294.963,78 netti (pari a lire 571.129.518); — di versare all’Erario per IRPEF la somma di C 41.721,16 (pari a lire 80.783.430); — di versare all’Erario per addizionale IRPEF la somma di C 1.718,82 (pari a lire 3.328.100); — di versare la somma di C 28.778,47 (pari a lire 55.722.888) per IRAP; — di imputare la spesa complessiva di C 367.182,23 (pari a lire 710.963.936) al Cap. 4211101 del bilancio regionale, giusto impegno di spesa n. 9299 del 15/11/2001 − D.D.G. n. 11911 del 20/11/2000. — di autorizzare il competente Ufficio regionale a pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. DECRETO n. 1714 del 26 febbraio 2002 Corso di formazione specifica in Medicina Generale biennio 2000/2002 − Liquidazione mensilità di novembre/dicembre 2001 ai medici corsisti. IL DIRIGENTE GENERALE CONSIDERATO che il Settore competente per l’istruttoria ha accertato: Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni 6022 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6023 6024 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6025 6026 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6027 6028 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6029 6030 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6031 6032 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6033 6034 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6035 6036 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6037 6038 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6039 6040 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1716 del 26 febbraio 2002 Associazione tra Professionisti denominata «Studio Medico Polispecialistico Arintha di Crivaro & C.» − Revoca autorizzazione apertura ambulatorio di Fisioterapia e Medicina Estetica nei locali siti in Rende (CS) alla Via Busento n. 9. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 4942 del 29/11/1993 esecutiva, l’Associazione tra Professionisti denominata «Studio Medico Polispecialistico Arintha & C.», è stata autorizzata ad aprire e gestire un ambulatorio di Fisioterapia e Medicina Estetica nei locali siti in Rende (CS) alla Via Busento n. 9. CHE con deliberazione della G.R. n. 1351 del 15/3/1995 il suddetto ambulatorio è stato inserito nell’elenco delle strutture autorizzate e non convenzionate. CHE il Dr. Albino Crivaro, nato il 10/10/1958 a Montalto Uffugo (CS) ed ivi residente alla Via Mazzini n. 53, rappresentante legale della suddetta Associazione con raccomandata A.R. n. 12150638429-0 del 17/1/2002 ed assunta al protocollo dell’Assessorato alla Sanità il 24/1/2002 al n. 2115, ha comunicato la cessazione dell’attività in data 27/12/2001. RITENUTO, di doversi prendere atto dell’avvenuta cessazione. VISTA la Legge Regionale 13/5/1996, n. 7. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999. DECRETA Per i motivi indicati in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati di: — prendere atto che l’Associazione tra Professionisti denominata «Studio Medico Polispecialistico Arintha di Crivaro & C.» autorizzata a gestire un ambulatorio di Fisioterapia e Medicina Estetica in Rende (CS) alla Via Busento n. 9, con deliberazione della Giunta Regionale n. 4942 del 29/11/1993, ha cessato la propria attività a decorrere dal 27/12/2001, giusta comunicazioni in atti; delle norme contenute nel DPR 270/2000 ai fini dell’espletamento delle formalità previste per l’accettazione degli incarichi disponibili di Continuità Assistenziale. VISTA la nota del 18/1/2002 acquisita al prot. n. 2281 del 25/1/2002 con la quale la Dott.ssa Musolino Antonia, nata il 18/ 6/1962 e residente a Bovalino ha inoltrato istanza di riesame della sua posizione in graduatoria in quanto non ha avuto attribuito il giusto numero dei mesi di anzianità di titolarità di servizio. CONSIDERATO che il servizio competente ha accertato che, per mero errore materiale, la D.ssa Musolino è stata collocata all’ultimo posto della graduatoria di che trattasi con n. 24 mesi di anzianità anzicchè 33 mesi. RITENUTO, pertanto, in dipendenza di quanto precede, dover rettificare la posizione della D.ssa Musolino inserendola nella graduatoria di che trattasi dopo il Dott. Sgro Filoreto, con 33 mesi di servizio effettivo comma 9) lett. a). VISTA la legge regionale n. 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99. DECRETA Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati: — di rettificare, per come segue la posizione di merito della D.ssa Musolino Antonia, nata il 18/6/62 e residente a Bovalino M. − collocandola dopo il Dott. Sgro Filoreto con anzianità di servizio effettivo pari a 33 mesi. — di autorizzare il competente Ufficio del BUR a pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Regionale. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Moroni — cancellare il suddetto ambulatorio dall’elenco delle strutture non convenzionate di cui alla delibera di G.R. n. 1351 del 15/3/1995 ed in tal senso si intende modificata. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni DECRETO n. 1718 del 26 febbraio 2002 Graduatoria definitiva di Medicina Generale di base, Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi valevole per l’anno 2001 − Rettifica posizione di merito Dott. Bevacqua Maria Gabriella, Geranio Daniela e Pirillo Pietro Alfonso. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 1717 del 26 febbraio 2002 Graduatoria regionale per l’attribuzione incarichi di Continuità Assistenziale − Art. 49 comma 8 DPR 270/00 − Trasferimenti − rettifica Decreto n. 14480 del 18/12/01 pubblicato sul BUR n. 1 del 16/1/2002 − D.ssa Musolino Antonia n. 18/ 6/62. VISTO il proprio decreto n. 6703 del 9/7/01 con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva, valevole per l’anno 2001 per l’accesso ai rapporti convenzionali ex art. 48 legge 833/78 per l’attività di Assistenza primaria, Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi, formulata ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 484/96 e pubblicata sul BUR n. 75 del 23/7/2001. IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONSIDERATO che il servizio competente ha accertato che i seguenti sanitari, per mero errore meccanografico, risultano inseriti nelle seguenti posizioni: VISTO il proprio Decreto n. 14480 del 18/12/2001 con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria formulata ai sensi — dott. Bevacqua Maria Gabriella, nata il 27/2/61 al n. 829 con punti 25,050 anzicché 22,05; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 — dott. Geranio Daniela, nata il 13/11/60 al n. 3254 con punti 0,40 anzicché 13,30; 6041 — dott. Bevacqua Maria Gabriella Anna, nata il 27/2/61 va collocata al n. 1136/Bis della graduatoria de qua con punti 22,050 anzicché 25,050; — dott. Pirillo Pietro Alfonso, nato il 6/3/49 al n. 2357 con punti 8,20 anzicché essere escluso perché ha superato, alla data di scadenza della presentazione della domanda, il cinquantesimo anno di età (art. 2 comma 2° lettera b) del DPR 484/96). — dott. Geranio Daniela, nata il 13/11/60 va collocata al n. 1951/Bis con punti 13.30 anzicché 0,40; RITENUTO, pertanto, in dipendenza di quanto precede ed al fine di non pregiudiziare diritti ed aspettative degli interessati e degli altri sanitari inclusi nella graduatoria in questione. — dott. Pirillo Pietro Alfonso, nato il 6/3/49 va depennato dal n. 2357 e collocato tra gli esclusi per avere superato il limite di età; VISTA la legge regionale n. 7/96. VISTO il D.P.G.R. n. 354/99. DECRETA Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati: — di rettificare, per come segue, la posizione di merito dei seguenti sanitari nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale di base, Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi valevole per l’anno 2001, pubblicata sul BUR n. 75 del 23/7/2001; — di autorizzare il competente Ufficio del BUR a pubblicare, in «Edizione Straordinaria», il presente decreto ampliando la tiratura a 15 esemplari del relativo Bollettino per le incombenze del competente settore Assistenza Sanitaria Convenzionata del Dipartimento Sanità. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Moroni 6042 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DIPARTIMENTO N. 12 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro nale dei percorsi formativi autofinanziati, e che le stesse per come previsto dall’art. 41 della L.R. n. 18/85, non contrastano con le attività formative previste dai Complementi di programmazione nell’ambito del POR Calabria 2000-2006 − Asse III Risorse Umane − annualità 2000-2001. DECRETO n. 1576 del 20 febbraio 2002 Presa d’atto attività di Formazione professionale libera ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 18/85. Azienda pratic @ Amente di Antonio Loddo − Reggio Calabria. Vista la legge nazionale n. 845 del 21/12/1978 articolo 4 comma G. Vista la Legge Regionale n. 18/85 che disciplina il settore della F.P. in Calabria, ivi comprese le attività libere di cui all’art. 41. IL DIRIGENTE GENERALE Premesso che l’Azienda Pratica @ Mente di Antonio Loddo, con sede in Reggio Calabria, Via Tommaso Gulli − 6, ha presentato a questo Assessorato istanza e relativa documentazione, finalizzata ad ottenere la presa d’atto da parte della Regione Calabria, per l’attuazione di Corsi di Formazione professionale liberi, ai sensi dell’art. 41 della Legge regionale n. 18/85, e specificatamente: — N. 10 Corsi Base di «Operatore Word Processing» su personal computer − Durata mesi 3 ore 43 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 800.000 − C 413,18. — N. 10 Corsi di approfondimento per «Operatore Spreadsheets e Database» su personal computer − Durata mesi 1 ore 22 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 410.000 − C 211,73. — N. 10 Corsi di approfondimento per «Operatore presentation e information networks» su personal computer − Durata mesi 1 ore 22 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 410.000 − C 211,73. — N. 4 Corsi Base per «Tecnico operatore C.A.D. [2d]» − Durata mesi 4 ore 60 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 1.150.000 − C 593,93. — N. 4 Corsi di approfondimento per «Tecnico Operatore Cad» [3d] per pubblicazione su pagine Web − Durata mesi 4 ore 60 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 1.150.000 − C 593,93. Vista la L.R. n. 7/96 recante «Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale». Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e D.P.G.R. n. 206/2000, relativi alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione. Su conforme parere tecnico, di regolarità e legittimità dell’atto reso, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 30/90 del Dirgiente preposto al competente Settore, sulla scorta dell’istruttoria compiuta dalla struttura del competente servizio: DECRETA Art. 1 La premessa si intende integralmente trascritta. Art. 2 Di rilasciare all’Azienda Pratica @ Mente di Antonio Loddo, con sede in Reggio Calabria, Via Tommaso Gulli n. 6, la presa d’atto prevista dall’art. 41 della L.R. n. 18/85 per le attività formative libere di seguito indicate: — N. 10 Corsi Base di «Operatore Word Processing» su personal computer − Durata mesi 3 ore 43 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 800.000 − C 413,18. — N. 2 Corsi avanzati per «Tecnico di Computer Graphics per pubblicazione su Internet» − Durata mesi 4 ore 60 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 1.150.000 − C 593,93. — N. 10 Corsi di approfondimento per «Operatore Spreadsheets e Database» su personal computer − Durata mesi 1 ore 22 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 410.000 − C 211,73. — N. 2 Corsi avanzati per «Tecnico di Computer Graphics per presentazione multimediale pubblicitarie e su pagine Web» − Durata mesi 4 ore 60 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 1.150.000 − C 593,93. — N. 10 Corsi di approfondimento per «Operatore Presentation e Information Networks» su personal computer − Durata mesi 1 ore 22 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 410.000 − C 211,73. Considerato che dagli atti esibiti dall’Azienda Pratica @ Mente di Antonio Loddo − Reggio Calaria − emerge che: — N. 4 Corsi Base per «Tecnico operatore C.A.D. [2d]» − Durata mesi 4 ore 60 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 1.150.000 − C 593,93. — ha i requisiti per il rilascio della presa d’atto come previsto dall’art. 5 Comma 4 della L. 845/78; — dispone di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee per lo svolgimento dell’attività didattica formativa; — non richiede finanziamenti alla regione Calabria (per come previsto dall’art. 41 della L.R. n. 18/85); — dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell’attività formativa. Considerato, inoltre, che le attività formative proposte possono essere autorizzate nelle more della Programmazione regio- — N. 4 Corsi di approfondimento per «Tecnico Operatore Cad» [3d] per pubblicazione su pagine Web − Durata mesi 4 ore 60 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 1.150.000 − C 593,93. — N. 2 Corsi avanzati per «Tecnico di Computer Graphics per pubblicazione su Internet» − Durata mesi 4 ore 60 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 1.150.000 − C 593,93. — N. 2 Corsi avanzati per «Tecnico di Computer Graphics per presentazione multimediale pubblicitarie e su pagine Web» − Durata mesi 4 ore 60 − Retta di frequenza a carico dei partecipanti L. 1.150.000 − C 593,93. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6043 Art. 3 Art. 7 Di approvare la proposta in quanto conforme alle disposizioni vigenti. Di considerare revocata la presente autorizzazione qualora l’attività non verrà avviata entro 60 giorni dalla notifica del presente atto e conclusa nell’arco di un anno. Art. 4 Di fare obbligo all’Azienda di rilasciare al termine delle ore formative Attestato di Frequenza e Profitto secondo il modello già approvato dalla G.R. con delibera n. 3325 del 4/8/86. Art. 5 Di obbligare l’azienda ad effettuare gli esami finali di profitto alla presenza di un funzionario della Regione Calabria in qualità di Presidente. Art. 8 Di dare mandato al competente Settore F.P. per l’esecuzione del presente provvedimento. Art. 9 Di trasmettere il presente Decreto al settore 45 IVC per l’espletamento delle funzioni di Ispezioni, Vigilanza e Controllo. Catanzaro, lì 20 febbraio 2002 Art. 6 Di fare obbligo all’Azienda alla presentazione del cronogramma di svolgimento dei corsi (data inizio, calendari, lezioni, docenti impegnati, ecc.,) nonché fornire i dati di monitoraggio sui partecipanti del corso. Il Dirigente Generale Benussi 6044 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DIPARTIMENTO N. 13 Trasporti DECRETO n. 12348 del 28 novembre 2001 Costituzione del Comitato di verifica e di monitoraggio di cui all’art. 10 dell’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000, tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 422/1997. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’accordo di programma stipulato tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 11 febbraio 2000 che disciplina, ai sensi dell’art. 8 del decreto lgs. 422/97, le modalità di trasferimento dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti la Gestione Commissariale Governativa «Ferrovie della Calabria», oggi Ferrovie della Calabria Srl, nonché per definire il trasferimento dei beni, degli impianti e delle infrastrutture in uso alla suddetta gestione; VISTO l’art. 10 del sopra citato Accordo di Programma che prevede la costituzione di un Comitato di verifica e di monitoraggio composto da due rappresentanti della Regione, due del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, due del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. che si avvale di una Segreteria composta da rappresentanti della Regione, dei Dicasteri richiamati nonché della ex Gestione commissariale governativa, oggi Ferrovie della Calabria Srl; PRESO ATTO che compiti e funzioni del suddetto Comitato sono: a) il monitoraggio dei dati economici durante il periodo di validità del contratto di servizio sperimentale; b) consultive circa l’utilizzo dei beni demaniali trasferiti alla Regione nonché di verifica ed aggiornamento dei beni di cui allegato «2» dell’A. di P.; c) vigilanza sulla corretta attuazione dell’Accordo medesimo, individuando ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero alla propria attuazione, proponendo gli interventi idonei alla loro soluzione, nonché dirimere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla interpretazione dell’Accordo; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 305 avente per oggetto: «Delega alla Regione delle funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti l’ex Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie della Calabria: accordo di programma di cui all’art. 8 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni. Adempimenti relativi», con la quale, tra l’altro, si stabilisce «Di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento ad assumere le determinazioni opportune per pervenire alla costituzione del Comitato di Verifica e di Monitoraggio previsto dall’Accordo di Programma»; DATO ATTO che con nota prot. 121 dell’11/1/2001 è stata richiesta la designazione dei propri rappresentanti ai Ministeri dei Trasporti e della Navigazione e del Tesoro, Bilancio e della P.E.; con nota prot. 3258 del 20/4/2001 è stata richiesta la designazione del proprio rappresentante al Dipartimento Demanio e Patrimonio della Regione e con nota 3259 di pari data è stato richiesto a Ferrovie della Calabria Srl di costituire specifico Gruppo di lavoro per supportare efficacemente l’azione del Comitato; VISTE LE NOTE: a) del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, UdG, TIF, UO TIF2, prot. 369 del 21/2/01, con la quale vengono designati l’ing. Paolo Delli Veneri ed il dr. P. Fulciniti per il Comitato ed il rag. Mattei e la d.ssa Assunto per la Segreteria; b) del Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. e Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dpt. Della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale della finanza, Ufficio III, prot. 0012050 del 7/3/01 e 0064964 del 30/7/01 con le quali vengono designati la d.ssa Anna Maria Senzacqua ed il dr. Luciano Colazingari per il Comitato e la d.ssa Stefania Fossi per la Segreteria; c) del Dipartimento Bilancio e Finanze, Settore «9» Tributi, Patrimonio, Demanio, della regione Calabria, prot. 2869 del 9/5/01, con la quale viene designato l’ing. Bruno Foti per il Comitato; d) di Ferrovie della Calabria Srl prot. AU/423 del 2/5/01 con la quale si costituisce il Gruppo di lavoro composto dal dr. Alfredo Surace, dal geom. Renato Giuliani, dal geom. Coppola Raffaele, dal dr. Mannarino Franco e dall’ing. Vigna Mario, gruppo coordinato dal dr. Giuseppe Lo Feudo, rappresentante di Ferrovie della Calabria Srl nella Segreteria; d) propositive in ordine all’aggiornamento, occorrendo dello stesso Accordo di Programma; RITENUTO poter designare in rappresentanza del Dipartimento Trasporti, considerate le attività da svolgere che interessano sia l’esercizio sia i beni, l’ing. Rodolfo Marsico ed il Dr. Vincenzo Bova per il Comitato, che opereranno individualmente per materia o congiuntamente a seconda delle necessità e la sig.ra Teresa Cogliani per la Segreteria; DATO ATTO che potrà essere nominato, di comune accordo tra le parti, un soggetto esterno di riconosciuta esperienza nel settore, ma che non si ritiene al momento di dover procedere a tale nomina; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», cosı̀ come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; DATO ATTO che gli oneri per il funzionamento del Comitato rientrano tra i costi del contratto di servizio e non comportano trasferimenti aggiuntivi di risorse finanziarie né a carico dello Stato né a carico della Regione; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 200, n. 634, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti; VISTO il DPCM 16 novembre 2000, pubblicato sul S.O. n. 224 alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2000, con il quale, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 422/97, viene data attuazione ai conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 8 dello stesso ed alla attribuzione delle relative risorse; VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti 21 maggio 2001, n. 4565 del registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, avente per oggetto «Delega di funzioni ai Dirigenti dei Settori n. 46 e n. 47» che riserva alla propria competenza l’adozione di provvedimenti di nomina e designazioni; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETA 6045 DECRETO n. 12560 del 29 novembre 2001 La premessa, che qui si intende integralmente richiamata, fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento. Il Comitato di Verifica e di Monitoraggio di cui all’art. 10 dell’Accordo di Programma stipulato tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 11 febbraio 2000 che disciplina, ai sensi dell’art. 8 del decreto lgs. 422/97, le modalità di trasferimento dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti la Gestione Commissariale delle Ferrovie della Calabria, oggi Ferrovie della Calabria Srl, nonché per definire il trasferimento dei beni, degli impianti e delle infrastrutture in uso alla suddetta Gestione, è cosı̀ costituito: 1. Ing. Rodolfo Marsico, in rappresentanza della Regione Calabria, Dipartimento Trasporti; 2. Dr. Vincenzo Bova, in rappresentanza della Regione Calabria, Dipartimento Trasporti; 3. Ing. Bruno Foti, in rappresentanza della Regione Calabria, Settore Demanio e Patrimonio; 4. Ing. Paolo Delli Veneri, in rappresentanza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; 5. Dr. Pietro Fulciniti, in rappresentanza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; 6. Dr. Luciano Colazingari, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 7. D.ssa Anna Maria Senzacqua, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comitato di cui sopra si avvarrà di una Segreteria composta come segue: 1. Sig.ra Teresa Cogliani, in rappresentanza della Regione Calabria, Dipartimento Trasporti; 2. Rag. Rodolfo Mattei e d.ssa Ornella Assunto, in rappresentanza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; 3. D.ssa Stefania Rossi, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 4. Dr. Giuseppe Lo Feudo, in rappresentanza di Ferrovie della Calabria Srl, coordinatore del Gruppo di lavoro costituito dalla Società FC a r.l. medesima e composto dal Dr. Alfredo Sorace, dai Geometri Renato Giuliani e Raffaele Coppola, dal Dr. Franco Mannarino e dall’ing. Mario Vigna. Gli oneri di funzionamento del Comitato rientrano tra i costi del contratto di servizio, ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo di Programma e saranno corrisposti da Ferrovie della Calabria Srl nei termini che saranno fissati con successivo provvedimento. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria entro 60 giorni dalla conoscenza ed entro 120 giorni dalla stessa ricorso al Capo dello Stato da chiunque ne abbia interesse. Catanzaro, lı̀ 28 novembre 2001 Il Dirigente Generale Dr. Alessandro Dente Liquidazione della spesa di L. 28.796.070 (C 14.871,93) a titolo di gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio alla Commissione d’esame prevista dall’art. 5 della legge 264/ 1991. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: — che con D.P.G.R. n. 247 del 28 aprile 1998, integrato con D.P.R.G. n. 314 del 9 giugno 1998, è stata istituita la commissione d’esame di cui all’art. 5 della legge 264/91 «Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»; — che, con delibera della Giunta regionale n. 589 del 27 giugno 2001, è stato riconosciuto ai componenti della Commissione ex legge 264/91 il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione di un compenso per ogni giornata-seduta di lire 100.000 a lordo delle ritenute di legge; — che con la medesima delibera 589/2001 è stato autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti a liquidare quanto dovuto ai componenti la Commissione; VISTO: — le dichiarazioni rese dagli interessati; — la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigenza Generale; — la D.G.R. n. 634 del 27 settembre 2000, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 13o Dipartimento Trasporti; — la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; — il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; — il Decreto Dirigenziale n. 4565 del 21 maggio 2001 avente per oggetto «Delega di funzioni ai Dirigenti dei Settori n. 46 (Trasporti) e n. 47 (Trasporti regionali»); DECRETA Per i motivi in premessa esposti: a) di liquidare ai componenti della Commissione di esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all’art. 5 della legge 264/91, la somma complessiva di lire 28.796.070, per come di seguito esposto e relativamente al periodo dal 1o gennaio 1999 al 7 novembre 2001: 1) lire 2.000.000, a titolo di gettoni di presenza, a favore di Bianchi Elena, nata il 13 febbraio 1945 a Catanzaro e residente a Catanzaro, via Mario Greco, 21 – codice fiscale 6046 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 BNCLNE45B53C352U mediante bonifico bancario presso la Banca CARIME, sede centrale di Catanzaro, c/c 5100786370 ABI 03067 CAB 04400; dell’anno in corso 2001, per effetto dell’impegno di spesa n. 4509 del 26 giugno 2001, assunto con deliberazione della Giunta regionale 589 del 27 giugno 2001; 2) lire 2.100.000, a titolo di gettoni di presenza a favore di Bova Giuseppe, nato l’1 agosto 1946 a Reggio Calabria residente a Reggio Calabria, via Industriale Armaci, 74, codice fiscale BVOGPP46M01H224I, mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli di Reggio Calabria c/c 44001208 ABI 01010 CAB 16300; c) di autorizzare la Ragioneria generale della Regione ad emettere i relativi mandati di pagamento per come sopra indicato; 3) lire 1.000.000, a titolo di gettoni di presenza a favore di Campagna Salvatore, nato a Catanzaro il 27/10/1944 e ivi residente in via Miraglia, n. 66 codice fiscale CMPSVT44R27C352W, mediante bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro Piazza Matteotti Catanzaro c/c n. 50434 ABI 01005 CAB 04400; 4) lire 1.181.760, a titolo di L. 600.000 per gettoni di presenza e L. 581.760 per rimborso spese di viaggio, a favore di Castellano Giovanni, nato il 18 ottobre 1959 a Cosenza residente in Cosenza alla via Francesco Cilea, 11, codice fiscale CSTGNN59R18D086X mediante bonifico bancario presso la banca CARIME agenzia n. 5 di Cosenza c/c 51/80361 ABI 3067 CAB 16205; 5) lire 5.526.510, a titolo di L. 3.000.000 per gettoni di presenza e L. 2.526.510 per rimborso spese, a favore di Celestino Antonio nato il 14 febbraio 1945 a Cosenza residente a Cosenza, via Roma, 158/A codice fiscale CLSNTN45B14D086P mediante bonifico bancario presso la Banca CARIME agenzia di Cosenza corso Mazzini c/c 3843 ABI 03067 CAB 16201; 6) lire 3.900.000, a titolo di gettoni di presenza, a favore di Colicchia Marcello, nato il 30 gennaio 1944 a Catanzaro residente a Catanzaro Viale dei Normanni, 73, codice fiscale CLCMCL44A30C352I, mediante bonifico bancario presso la banca CARIME sede centrale di Catanzaro c/c 51475768 ABI 03067 CAB 04400; 7) lire 6.941.800, a titolo di L. 2.900.000 per gettoni di presenza e L. 4.041.800 per rimborso spese, a favore di Fedele Vincenzo, nato il 4 agosto 1935 a Reggio Calabria residente a Reggio Calabria via Marvasi, 8/C codice fiscale FDLVCN35H04H224R, mediante bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro di Reggio Calabria, corso Garibaldi c/c 10786 ABI 1005 CAB 16300; 8) lire 2.646.000, a titolo di L. 2.400.000 per gettoni di presenza e L. 246.000 per rimborso di spese di viaggio, a favore di Stefano Mario, nato il 9 settembre 1938 a Praia a Mare residente a Laurignano Comune di Dipignano codice fiscale STFMRA38P09G975U, mediante bonifico bancario presso la banca CARIME filiale di Cosenza Agenzia 2 corso Mazzini, 117 c/c 51596560 ABI 03067 CAB 16201; 9) lire 3.500.000, a titolo di gettoni di presenza a favore di Veraldi Angela, nata l’1 ottobre 1951 a Catanzaro residente a Catanzaro via Vinicio Cortese, 18/B, codice fiscale VRLNGL51R41C352C, mediante bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro di Catanzaro c/c 58470 ABI 01005 CAB 04400; b) di dare atto che la complessiva spesa di lire 28.796.070 (C 14.871,93) è già imputata sul capitolo di bilancio n. 1013101 b) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato. Catanzaro, lı̀ 29 novembre 2001 Il Dirigente del Settore Avv. Antonio Izzo DECRETO n. 12660 del 3 dicembre 2001 Impegno della somma di L. 4.000.000.000 (C 2.065.827,60) sul capitolo 2222106 dell’esercizio 2001 per interventi finanziari a favore delle Aziende di trasporto pubblico locale relativi alla compensazione dei minori introiti derivanti dal trasporto gratuito di determinate categorie di cittadini (L.R. 7 agosto 1999 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni). IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO: — che sul capitolo di spesa n. 2222106 del bilancio di previsione del corrente anno 2001 esiste lo stanziamento di L. 4.000.000.000 per far fronte ai rimborsi spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale per il mancato ricavo riveniente dall’utilizzo delle tessere di libera circolazione, relativamente alla tratta autorizzata, da parte dei soggetti aventi titolo, ai sensi della L.R. 7 agosto 1999, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni; — che nel corso dell’anno 2001, pur in presenza del servizio goduto da parte degli aventi diritto, su servizi urbani ed extraurbani, non è stato possibile procedere alla erogazione delle somme spettanti a ciascuna azienda, per cui si rende necessario mantenere la disponibilità finanziaria del capitolo, al fine di potervi provvedere con il prossimo esercizio; VISTO: — la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa: a) di impegnare, la somma di lire 4.000.000.000 (quattromiliardi) (C 2.065.827,60) sul capitolo 2222106 dell’anno in corso 2001 per gli interventi finanziari a favore delle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale, per i mancati ricavi conseguenti al servizio di trasporto gratuito fornito ai titolari di tessere di libera circolazione, relativamente alla tratta autorizzata, ai sensi della L.R. 7 agosto 1999 n. 23 cosı̀ come integrata e modificata. Catanzaro, lı̀ 3 dicembre 2001 Il Dirigente Generale Dott. Alessandro Dente DECRETO n. 12661 del 3 dicembre 2001 Impegno somma di L. 30.975.000.000 (C 15.997.252,45) sul capitolo 2222118 dell’esercizio 2001 per trasferimento a Trenitalia S.p.a. delle risorse necessarie ad assicurare l’esercizio dei servizi ferroviari di cui all’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000 tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 422/97, ed affidati con decreto dirigenziale 21 giugno 2001 n. 5938. IL DIRIGENTE GENERALE 6047 dette vengono erogate a Trenitalia Spa Srl, a trimestralità, pari a L. 30.975.000.000, successivamente al concreto trasferimento da parte dello Stato alla Regione Calabria; RILEVATO che, inoltre, sul capitolo sopra richiamato esiste la disponibilità, per competenza residua, pari a L. 30.975.000.000, che sarà verosimilmente erogata oltre il corrente esercizio, unitamente alla ulteriore somma che sarà trasferita, per la stessa motivazione, dallo Stato alla Regione Calabria ai sensi del D.P.C.M. 16 novembre 2000; VISTO: — il Decreto legislativo 422/97 nel testo modificato dal Decreto legislativo 400/99; — la L.R. del 2 maggio 2001, n. 7 di approvazione del bilancio regionale 2001 e dato atto che nello stesso risulta istituito il capitolo 2326104 dello stato di previsione dell’entrata, su cui confluiscono i fondi rivenienti dallo Stato per l’esercizio delle funzioni e compiti di cui agli art. 9 e 12 del D.Lgs. 422/97 ed il corrispondente capitolo 2222118 in uscita; — la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L/R 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; PREMESSO: — che, in data 11 febbraio 2000, è stato stipulato l’Accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e Regione Calabria, che disciplina, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 422/97, le modalità di trasferimento delle funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi esercitati ferroviari in concessione alle ferrovie dello Stato Spa, oggi Trenitalia Spa; — che il DPCM 16 novembre 2000 ha dato attuazione al conferimento delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 422/97; DECRETA Di impegnare, per quanto in premessa esposto e motivato, in favore di Trenitalia Spa, via Crocefisso, 1, Reggio Calabria, la somma residua di L. 30.975.000.000 (C 15.997.252,45) sul capitolo 2222118 dell’anno in corso 2001, corrispondente a parte delle risorse spettanti su base annua ai sensi del D.P.C.M. 16 novembre 2000. Catanzaro, lı̀ 3 dicembre 2001 Il Dirigente Generale Dott. Alessandro Dente — che, con atto deliberativo di Giunta regionale n. 304 del 10 aprile 2001, il Dipartimento Trasporti è stato autorizzato, tra l’altro, ad erogare a Trenitalia Spa le somme trasferite dallo Stato nei limiti della disponibilità ed esecutività del bilancio; — che, sul capitolo di spesa 2222118 del bilancio di previsione corrente 2001, esiste la previsione di stanziamento di L. 123.900.000.000 per far fronte ai rimborsi di che trattasi; PRESO ATTO: — che con decreti dirigenziali iscritti ai numeri 7463 del 26 luglio 2001 e 11735 del 16 novembre 2001 del registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, è stata disposta l’erogazione delle somme relative alle prime tre trimestralità del 2001, per un importo complessivo di L. 92.925.000.000; — che nel corso dell’anno 2001 non è stato possibile procedere alla totale erogazione delle somme spettanti, perché le sud- DECRETO n. 12662 del 3 dicembre 2001 Impegno di spesa della somma di L. 180.000.000 (C 92.962,24) sul capitolo n. 2222115 del bilancio di previsione 2001 a favore della CAL Consulting Srl. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: — che, con delibera di Giunta regionale n. 725 del 2 agosto 2001, il Dipartimento Trasporti è stato autorizzato ad avvalersi 6048 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 dell’assistenza e della consulenza della Cal Consulting srl con sede a Roma in via Goito n. 46 e alla stipula di apposita convenzione regolante lo svolgimento dell’incarico; — che con convenzione rep. n. 01264 del 20 settembre 2001 è stato disciplinato il rapporto con la Cal Consulting srl con riferimento ai termini di conclusione del procedimento, alle modalità di pagamento dei compensi professionali, determinati in L. 150.000.000, oltre IVA; DECRETO n. 13061 del 5 dicembre 2001 Sistemazione debito a favore del Servizio Riscossione Tributi di Catanzaro da parte dell’Impresa individuale Parise Antonio da Cosenza. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: PRESO ATTO che occorre procedere all’impegno della spesa quantificata complessivamente in lire 180.000.000, IVA compresa; — che alle aziende di trasporto esercenti trasporto pubblico locale in concessione nella Regione Calabria sono erogati contributi per il ripiano dei deficit di esercizio secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 18/2001; VERIFICATO che nel bilancio di previsione del corrente esercizio 2001 è iscritto il capitolo n. 222215 ad oggetto «Spese per la razionalizzazione e lo sviluppo del sistema regionale dei trasporti» con una previsione di L. 750.000.000, totalmente disponibili; — che nel capitolo di spesa 2222107, del bilancio corrente 2001, esiste la relativa disponibilità finanziaria per far fronte ai rimborsi di cui alla legge regionale summenzionata giusto impegno di spesa n. 6346 del 21/8/2001, assunto con delibera della Giunta regionale n. 743 del 22/8/2001; RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa che per i termini contrattuali non sarà concluso nel corrente anno; — che l’impresa individuale Parise Antonio da Cosenza è debitrice nei confronti del Servizio Riscossione Tributi di Catanzaro della somma di L. 1.244.819.172 per debiti contributivi nei confronti della suddetta Esattoria Consorziale; VISTO: — la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — che a seguito di atto di pignoramento presso terzi n. 2205/92 e citazione avanzata dall’Ufficio Servizio Riscossione Tributi di Catanzaro, nei confronti dell’impresa individuale Parise Antonio da Cosenza, per la somma di L. 1.244.819.172, veniva disposto il versamento trimestrale pari a L. 25.000.000, sino all’integrale soddisfo dell’intero credito summenzionato; — la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L/R 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTA la deliberazione di ripartizione della G.R. n. 995 del 28/11/01, con la quale è stata assegnata all’impresa individuale Parise Antonio da Cosenza, la somma di L. 257.964.000 per il ripiano deficit aziendale per l’anno 2001; — il decreto del Dirigente Generale n. 4565 del 21 maggio 2001 avente ad oggetto «Delega di funzioni ai Dirigenti di Settore»; CONSIDERATO che il terzo pignorato, Regione Calabria, ha reso rituale dichiarazione precisando la sua disponibilità al pagamento trimestrale della somma di L. 25.000.000, e sulla dichiarazione stessa non sono sorte contestazioni; DECRETA PRESO ATTO che l’impresa individuale Parise Antonio da Cosenza ha già versato in favore del menzionato Servizio Riscossione Tributi di Catanzaro la somma di L. 800.000.000, resta ancora debitrice, a saldo, della somma di L. 444.819.172; 1. di impegnare, per le motivazioni esposte in preambolo, la somma di L. 180.000.000 (C 92.962,24) sul capitolo n. 2222115 del bilancio di previsione ad oggetto «Spese per la razionalizzazione e lo sviluppo del sistema regionale dei trasporti» del corrente esercizio 2001 a favore della Cal Consulting srl con sede a Roma in Via Goito n. 46; RILEVATO che l’impresa individuale Parise Antonio da Cosenza è ancora debitrice nei confronti del Servizio Riscossione Tributi di Catanzaro per l’anno 2001, della somma di L. 25.000.000; 2. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato. VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigenza Generale; Catanzaro, lı̀ 3 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Avv. Antonio Izzo VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/ 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.D.G. n. 4565 del 21 maggio 2001 avente ad oggetto «Delega di funzioni ai dirigenti di Settore»; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTA la legge regionale 7 agosto 1999 n. 23, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 7 agosto 1999 n. 24; VISTA la legge regionale 13 agosto 2001 n. 18; DECRETA — di liquidare, per quanto esposto in premessa, la somma complessiva di L. 25.000.000 a titolo di quarto acconto anno 2001 a favore del Servizio Riscossione Tributi di Catanzaro, mediante accreditamento sul c/c postale C.C.P. n. 123885, per conto dell’impresa individuale Parise Antonio da Cosenza; giusto atto di pignoramento 2205/92; — di dare atto che la spesa è imputata sul capitolo di bilancio 2222107, impegno di spesa n. 6346 del 21/8/2001, giusta, delibera della Giunta regionale n. 743 del 22 agosto 2001, esercizio finanziario 2001; — di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15/5/1997, n. 127. Catanzaro, lı̀ 5 dicembre 2001 Il Direttore del Settore Avv. Antonio Izzo DECRETO n. 13063 del 5 dicembre 2001 Saldo debito a favore della Società Ktesios con sede a Roma da parte dell’Impresa individuale Docimo Giuseppe da Rose. 6049 sonna, da Rende, è stato concordato il versamento della somma rispettivamente di L. 27.000.000 e L. 16.500.000 a trimestre, per un totale complessivo di L. 43.500.000, fino al raggiungimento della somma complessiva di L. 630.000.000 a favore della Società Ktesios per conto dell’impresa individuale Docimo Giuseppe da Rose; RILEVATO che l’impresa individuale Docimo Giuseppe da Rose è ancora debitrice nei confronti della Ktesios S.p.a. per l’anno 2001, della somma di L. 43.500.000; PRESO ATTO che l’impresa individuale Docimo Giuseppe da Rose ha già versato in favore della menzionata Società Ktesios la somma di L. 586.500.000, resta ancora debitrice, a saldo, della somma di L. 43.500.000; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigenza Generale; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/ 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.D.G. n. 4565 del 21 maggio 2001 avente ad oggetto «Delega di funzioni ai dirigenti di Settore»; VISTA la legge regionale 7 agosto 1999 n. 23, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 7 agosto 1999 n. 24; VISTA la legge regionale 13 agosto 2001 n. 18; IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: — che alle aziende di trasporto esercenti trasporto pubblico locale in concessione nella Regione Calabria sono erogati contributi per il ripiano dei deficit di esercizio secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 18/2001; — che nel capitolo di spesa 2222107, del bilancio corrente 2001, esiste la relativa disponibilità finanziaria per far fronte ai rimborsi di cui alla legge regionale summenzionata giusto impegno di spesa n. 6346 del 21/8/2001, assunto con delibera della Giunta regionale n. 743 del 22/8/2001; — che l’impresa individuale Docimo Giuseppe da Rose è debitrice nei confronti della Società Ktesios S.p.a. con sede in Roma alla Via Po n. 102 rispettivamente delle somme di L. 432.000.000 e di L. 198.000.000 per un totale complessivo di L. 630.000.000 per anticipazioni ricevute dalla creditrice sulla erogazione degli anzidetti importi; — che con delibera di ripartizione n. 995 del 28/1/01 è stata assegnata all’impresa individuale Docimo Giuseppe da Rose la somma di L. 193.270.000 per il ripiano deficit aziendale per l’anno 2001; CONSIDERATO che con atti di cessione nn. 188140 del 14/ 5/1998 e 197732 del 5/2/99, presso il notaio Dott. Leucio Gi- DECRETA — di liquidare, per quanto esposto in premessa, la somma complessiva di L. 43.500.000 a titolo di saldo a favore della Ktesios S.p.A. con sede a Roma alla Via Po n. 102, mediante accreditamento sul c/c bancario n. 3497 presso la Banca Popolare di Bergamo con sede a Roma, per conto dell’impresa individuale Docimo Giuseppe da Rose; giusti atti di cessione nn. 184140 del 14/5/98 e 197732 del 5/2/99; — di dare atto che la spesa è imputata sul capitolo di bilancio 2222107, impegno di spesa n. 6346 del 21/8/2001, giusta, delibera della Giunta regionale n. 743 del 22 agosto 2001, esercizio finanziario 2001; — di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15/5/1997, n. 127. Catanzaro, lı̀ 5 dicembre 2001 Il Direttore del Settore Avv. Antonio Izzo 6050 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 13200 del 6 dicembre 2001 DECRETO n. 14365 del 17 dicembre 2001 Impegno della somma di L. 520.584.891 (C 268.859,66) sul capitolo 2321214 dell’esercizio 2001 per interventi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilità ciclistica (Legge 19/10/1998, n. 366 e art. 5, comma 10 L.R. 28/8/2000, n. 14). Autolinee: a) Bocchigliero-Cariati-Rossano con diramazioni per Campana, Scala Coeli e Terravecchia; b) Mandatoriccio-Bocchigliero-Camigliatello Silano-Cosenza con diramazione per Campana ed arretramento a Cariati. Modificazioni di esercizio. Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone (P.IVA 02289760791). IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: — che con deliberazione della Giunta regionale n. 3621 del 27/11/99 è stato approvato il «Piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica. Legge 19 ottobre 1998, n. 366»; — che sul capitolo di spesa n. 2321214 del bilancio di previsione del corrente anno 2001 esiste lo stanziamento, con previsione originaria di L. 600.000.000, per il finanziamento degli interventi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilità ciclistica ai sensi della Legge 19/10/1998, n. 366 e dell’art. 5, comma 10 della Legge regionale 28/8/2000, n. 14; — che, in esecuzione del citato Piano è stata già utilizzata la somma di L. 79.415.109 per cui allo stato esiste disponibilità all’impegno della restante somma di L. 520.584.891; — che si rende necessario mantenere la disponibilità finanziaria del capitolo, al fine di potervi provvedere con il prossimo esercizio per gli interventi finalizzati dalla normativa di riferimento; VISTO: — la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; DECRETA 1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di lire 520.584.891 (C 268.859,66) sul capitolo 2321214 dell’anno in corso 2001 per gli interventi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilità ciclistica, ai sensi della legge 19/10/1998, n. 366 e dell’art. 5, comma 10 della Legge regionale 28/8/2000, n. 14. VISTA l’istanza, datata 23 giugno 2001, mediante la quale l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., con sede a Crotone, concessionaria, tra l’altro, delle autolinee Bocchigliero-Cariati-Rossano con diramazioni per Campana, Scala Coeli e Terravecchia; e Mandatoriccio-Bocchigliero-Camigliatello SilanoCosenza con diramazione per Campana ed arretramento a Cariati, ha chiesto l’autorizzazione ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio: 1) Autolinea Bocchigliero-Cariati-Rossano con diramazioni per Campana, Scala Coeli e Terravecchia: a) unificazione di 2 c.c. feriali nel periodo scolastico sul percorso Scala Coeli-Cariati Marina e Bivio San Morello-Rossano, in modo da costituire un solo servizio diretto, Scala Coeli-Terravecchia-Cariati-Bv. San Morello-Rossano; b) Arretramento del capolinea, nell’ambito del percorso urbano nel comune di Bocchigliero da «Piazza del Popolo» all’Hotel Renzini; c) Soppressione, nell’ambito dell’autolinea Bocchigliero-Cariati-Rossano, con diramazioni, di 1 c.c. feriale nel periodo scolastico sul percorso Campana-Scala Coeli-Cariati Marina; 2) Autolinea Mandatoriccio-Bocchigliero-Camigliatello Silano-Cosenza con diramazione per Campana ed arretramento a Cariati: a) Istituzione di una coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso Campana-Mandatoriccio-Cariati Marina; motivando la sua richiesta con l’esigenza di adeguare gli esistenti servizi alle mutate, accresciute esigenze dell’utenza, segnatamente di quella scolastica; PRECISATO che la menzionata istanza è stata presentata contestualmente ad altre istanze, tutte intese a riorganizzare parte della vasta rete di servizi gestiti dalla medesima Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., allo scopo di razionalizzare gli stessi servizi e renderli rispondenti alle mutate esigenze di mobilità delle popolazioni interessate con particolare riferimento a quelle di tipo scolastico; VISTI i risultati del procedimento istruttorio, con particolare riferimento all’esito della pubblica riunione tenutasi nella sala delle riunioni della Camera di Commercio di Catanzaro il 24 ottobre 2001, nel corso della quale non è emerso alcun elemento ostativo all’assentimento delle richieste modificazioni di esercizio; Catanzaro, lı̀ 6 dicembre 2001 Il Dirigente Generale Dott. Alessandro Dente PRECISATO che le richieste modificazioni di esercizio non comportano alcun onere per l’amministrazione regionale dal momento che l’onere relativo alla maggiore produzione complessiva annua bus x km. risultante da tutte le modificazioni di esercizio richieste ed esaminate nel corso della pubblica riunione istruttoria del 24 ottobre 2001 e quantificata in 2.162 bus x km., 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 rimane a totale carico dell’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A.; TENUTO CONTO che l’attuazione delle modificazioni di esercizio di che trattasi non è assolutamente suscettibile di provocare alcuna turbativa all’equilibrio concessionale della zona, atteso che l’utenza cui è destinato il richiesto collegamento automobilistico ricade nel bacino di traffico interamente servito dalla rete dei servizi gestiti dalla citata Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., sicché nessuna interferenza può verosimilmente determinarsi con i servizi gestiti da altre Aziende concessionarie di autoservizi di competenza regionale; ATTESO che il preminente pubblico interesse giustifica l’assentimento delle richieste modificazioni di esercizio finalizzate a soddisfare le mutate esigenze dell’utenza, con particolare riferimento a quella studentesca; RILEVATO che le richieste modificazioni di esercizio sono da ritenersi del tutto compatibili con gli indirizzi determinati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 306 del 10 aprile 2001; TENUTO CONTO che l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; PRESO ATTO che sono stati regolarmente versati, fino al 2001, sia la tassa di concessione regionale che il contributo di sorveglianza relativi all’autolinea sopra menzionata; 6051 f) soppressione, nell’ambito dell’autolinea Bocchigliero-Cariati-Rossano, con diramazioni, di 1 c.c. feriale nel periodo scolastico sul percorso Campana-Scala Coeli-Cariati Marina; 2) Autolinea Mandatoriccio-Bocchigliero-Camigliatello Silano-Cosenza con diramazione per Campana ed arretramento a Cariati: b) istituzione di una coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso Campana-Mandatoriccio-Cariati Marina; B) di precisare che le modificazioni di esercizio di cui al punto A) non comportano alcun maggiore onere per l’amministrazione regionale dal momento che l’onere relativo alla maggiore produzione complessiva annua bus x km. risultante da tutte le modificazioni di esercizio richieste ed esaminate nel corso della pubblica riunione istruttoria del 24 ottobre 2001 e quantificata in 2.162 bus x km., rimane a totale carico dell’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A.; C) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità; D) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione amministrativa del decreto stesso, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Catanzaro, lı̀ 17 dicembre 2001 VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8403 del 9 dicembre 1996 mediante la quale è stato assentito il rinnovo della concessione relativa all’autolinea in parola, per il periodo 19962004; Il Dirigente del Settore D.ssa Alba Maria Di Pasquale VISTA la L.R. 14 aprile 1986, n. 15; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999; VISTA la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 modificata dalla L.R. n. 24 del 7 agosto 1999; DECRETO n. 14366 del 17 dicembre 2001 Autolinea: Pietrapaola-Scalo F.S. di Pietrapaola-Cariati Marina con diramazione per Camigliano. Modificazioni di esercizio ed istituzione fermata a bivio San Morello. Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone. (P.IVA 02289760791). IL DIRIGENTE DEL SETTORE DECRETA Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa: A) di autorizzare l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone, ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio: 1) Autolinea Bocchigliero-Cariati-Rossano con diramazioni per Campana, Scala Coeli e Terravecchia: d) unificazione di 2 c.c. feriali nel periodo scolastico sul percorso Scala Coeli-Cariati Marina e Bivio San Morello-Rossano, in modo da costituire un solo servizio diretto, Scala Coeli-Terravecchia-Cariati-Bv. San Morello-Rossano; e) arretramento del capolinea, nell’ambito del percorso urbano nel comune di Bocchigliero da «Piazza del Popolo» all’Hotel Renzini; VISTA l’istanza, datata 23 giugno 2001, mediante la quale l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., con sede a Crotone, concessionaria, tra l’altro, dell’autolinea Pietrapaola-Stazione F.S. di Pietrapaola-Cariati Marina con diramazione per Casigliano, ha chiesto l’autorizzazione ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio: a) soppressione di 1 c.c. feriale, nel periodo scolastico, sulla tratta parziale Pietrapaola-Vecchiarello; b) istituzione di 1 c.c. feriale nel periodo scolastico sul percorso parziale bivio San Morello-Casigliano; motivando la sua richiesta con l’esigenza di adeguare gli esistenti servizi alle mutate, accresciute esigenze dell’utenza, segnatamente di quella scolastica; PRECISATO che la menzionata istanza è stata presentata contestualmente ad altre istanze, tutte intese a riorganizzare parte 6052 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 della vasta rete di servizi gestiti dalla medesima Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., allo scopo di razionalizzare gli stessi servizi e renderli rispondenti alle mutate esigenze di mobilità delle popolazioni interessate con particolare riferimento a quelle di tipo scolastico; VISTI i risultati del procedimento istruttorio, con particolare riferimento all’esito della pubblica riunione tenutasi nella sala delle riunioni della Camera di Commercio di Catanzaro il 24 ottobre 2001, nel corso della quale non è emerso alcun elemento ostativo all’assentimento delle richieste modificazioni di esercizio; PRECISATO che le richieste modificazioni di esercizio non comportano alcun onere per l’amministrazione regionale dal momento che l’onere relativo alla maggiore produzione complessiva annua di bus x km. risultante da tutte le modificazioni di esercizio richieste ed esaminate nel corso della pubblica riunione istruttoria del 24 ottobre 2001 e quantificata in 2.162 bus x km., rimane a totale carico dell’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A.; TENUTO CONTO che l’attuazione delle modificazioni di esercizio di che trattasi non è assolutamente suscettibile di provocare alcuna turbativa all’equilibrio concessionale della zona, atteso che l’utenza cui è destinato il richiesto collegamento automobilistico ricade nel bacino di traffico interamente servito dalla rete dei servizi gestiti dalla citata Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., sicché nessuna interferenza può verosimilmente determinarsi con i servizi gestiti da altre Aziende concessionarie di autoservizi di competenza regionale; VISTA la successiva istanza datata 1/12/2001, mediante la quale la menzionata Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., ad integrazione dell’istanza presentata in data 23/6/2001, ha chiesto di effettuare anche nell’ambito dell’autolinea Pietrapaola-Stazione F.S. di Pietrapaola-Cariati Marina con diramazione per Camigliano, la fermata a Bivio San Morello, peraltro già autorizzata nell’ambito delle autolinee San Morello-CariatiBocchigliero con diramazioni per Scala Coeli e Campana; Bocchigliero-Cariati-Rossano con diramazioni per Campana, Scala Coeli e Terravecchia; e Mandatoriccio-Bocchigliero-Camigliatello Silano-Cosenza con diramazione per Campana ed arretramento a Cariati; ATTESO che il preminente pubblico interesse giustifica l’assentimento delle richieste modificazioni di esercizio finalizzate a soddisfare le mutate esigenze dell’utenza, con particolare riferimento a quella studentesca; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999; VISTA la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 modificata dalla L.R. n. 24 del 7 agosto 1999; DECRETA Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa: A) di autorizzare l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone, ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio: a) soppressione di 1 c.c. feriale, nel periodo scolastico, sulla tratta parziale Pietrapaola-Vecchiarello; b) istituzione di 1 c.c. feriale nel periodo scolastico sul percorso parziale bivio San Morello-Camigliano; c) istituzione della fermata con assunzione di carico a bivio San Morello; B) di precisare che le modificazioni di esercizio di cui al punto A) non comportano alcun maggiore onere per l’amministrazione regionale dal momento che l’onere relativo alla maggiore produzione complessiva annua di bus x km. risultante da tutte le modificazioni di esercizio richieste ed esaminate nel corso della pubblica riunione istruttoria del 24 ottobre 2001 e quantificata in 2.162 bus x km., rimane a totale carico dell’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A.; C) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità; D) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione amministrativa del decreto stesso, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Catanzaro, lı̀ 17 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore D.ssa Alba Maria Di Pasquale RILEVATO che le richieste modificazioni di esercizio sono da ritenersi del tutto compatibili con gli indirizzi determinati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 306 del 10 aprile 2001; TENUTO CONTO che l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; PRESO ATTO che sono stati regolarmente versati, fino al 2001, sia la tassa di concessione regionale che il contributo di sorveglianza relativi all’autolinea sopra menzionata; DECRETO n. 14367 del 17 dicembre 2001 Autolinea Longobucco-Corigliano Calabro con diramazioni per Caloveto, Crosia, Rossano e Schiavonea. Rettifica errore materiale delibera Giunta regionale n. 4996 del 16 ottobre 2001. Impresa Autolinee Scura Srl con sede in Corigliano Calabro (CS). P.IVA 00120470786. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8403 del 9 dicembre 1996 mediante la quale è stato assentito il rinnovo della concessione relativa all’autolinea in parola, per il periodo 19962004; VISTA la L.R. 14 aprile 1986, n. 15; VISTO la deliberazione della Giunta regionale n. 4996 del 16 ottobre 1998 mediante la quale è stato dato e preso atto che l’Impresa Autolinee Scura Srl di Corigliano Calabro, nell’ambito dell’autolinea Longobucco-Corigliano Calabro con diramazioni per Caloveto, Crosia, Rossano e Schiavonea, effettua, nel solo pe- 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 riodo scolastico, le coppie di corse feriali programmate sulle tratte Caloveto-Corigliano Calabro e Crosia-Corigliano Calabro, mediante l’impiego contemporaneo di due autobus; RILEVATO che per un mero errore materiale, nella sopra menzionata deliberazione G.R. n. 4996/98, anziché Rossano è stata indicata come località terminale delle due sopra menzionate tratte Corigliano Calabro; 6053 DECRETO n. 14368 del 17 dicembre 2001 Autolinea San Morello-Bivio San Morello-Cariati-Bocchigliero con diramazioni per Scala Coeli e Campana. Spostamento del capolinea d’arrivo da Piazza del Popolo all’Hotel Renzini. Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone. (P.IVA 02289760791). IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONSIDERATO che l’istanza presentata dall’Impresa Autolinea Scura Srl intesa ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare in via continuativa le sopra menzionate coppie di corse scolastiche, con l’impiego contemporaneo di due autobus, faceva espresso riferimento, come località terminale, a Rossano e non a Corigliano Calabro; CONSIDERATO, altresı̀, che anche le verifiche effettuate dai funzionari del Dipartimento Trasporti hanno accertato che le tratte interessate dalle menzionate coppie di corse scolastiche erano Caloveto-Rossano e Mirto-Rossano; PRECISATO che ai fini del calcolo della produzione annua bus x km. relativa all’autolinea in parola, sono state sempre considerate le distanze relative alle tratte Caloveto-Rossano e MirtoRossano, sul presupposto che le coppie di corse scolastiche interessavano effettivamente dette tratte; TENUTO CONTO che bisogna procedere all’immediata rettifica dell’errore materiale contenuto nella citata deliberazione G.R. n. 4996 del 16 ottobre 1998; VISTA la L.R. 14 aprile 1986, n. 15; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999; VISTA la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 modificata dalla L.R. n. 24 del 7 agosto 1999; DECRETA Per le motivazioni, valutazioni e considerazioni espresse in narrativa: A) di precisare che le tratte interessate dalle coppie di corse feriali effettuate nel periodo scolastico mediante l’impiego contemporaneo di due autobus, nell’ambito dell’autolinea Longobucco-Corigliano Calabro con diramazioni per Caloveto, Crosia, Rossano e Schiavonea, sono: Caloveto-Rossano e Crosia-Rossano; B) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità; C) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione amministrativa del decreto stesso, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Catanzaro, lı̀ 17 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore D.ssa Alba Maria Di Pasquale VISTA l’istanza, datata 23 giugno 2001, mediante la quale l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., con sede a Crotone, concessionaria, tra l’altro, dell’autolinea San MorelloBivio San Morello-Cariati-Bocchigliero con diramazioni per Scala Coeli e Campana, ha chiesto l’autorizzazione a spostare il capolinea d’arrivo da Piazza del Popolo all’Hotel Renzini, per poter soddisfare le esigenze dell’utenza residente negli insediamenti abitativi sorti negli ultimi anni nelle immediate adiacenze del medesimo Hotel; PRECISATO che la menzionata istanza è stata presentata contestualmente ad altre istanze, tutte intese a riorganizzare parte della vasta rete di servizi gestiti dalla medesima Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., allo scopo di razionalizzare gli stessi servizi e renderli rispondenti alle mutate esigenze di mobilità delle popolazioni interessate con particolare riferimento a quelle di tipo scolastico; VISTI i risultati del procedimento istruttorio, con particolare riferimento all’esito della pubblica riunione tenutasi nella sala delle riunioni della Camera di Commercio di Catanzaro il 24 ottobre 2001, nel corso della quale non è emerso alcun elemento ostativo all’assentimento del richiesto spostamento del capolinea di arrivo dell’autolinea sopra menzionata, né, successivamente alla menzionata riunione, è stato espresso alcun parere contrario da parte del Comune di Bocchigliero; PRECISATO che il richiesto spostamento del capolinea d’arrivo non comporta alcun onere per l’amministrazione regionale dal momento che l’onere relativo alla maggiore produzione complessiva annua di bus x km. risultante da tutte le modificazioni di esercizio richieste ed esaminate nel corso della pubblica riunione istruttoria del 24 ottobre 2001 e quantificato in 2.162 bus x km., rimane a totale carico dell’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A.; TENUTO CONTO che lo spostamento del capolinea di arrivo non è assolutamente suscettibile di provocare alcuna turbativa all’equilibrio concessionale della zona, atteso che il Comune di Bocchigliero ricade nel bacino di traffico interamente servito dalla rete dei servizi gestiti dalla citata Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., sicché nessuna interferenza può verosimilmente determinarsi con i servizi gestiti da altre Aziende concessionarie di autoservizi di competenza regionale; ATTESO che il preminente pubblico interesse giustifica l’assentimento del richiesto spostamento del capolinea d’arrivo dell’autolinea in parola, finalizzato a soddisfare nuove esigenze dell’utenza residente nel Comune di Bocchigliero; RILEVATO che il richiesto spostamento del capolinea d’arrivo è da ritenersi del tutto compatibili con gli indirizzi determinati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 306 del 10 aprile 2001; TENUTO CONTO che l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; 6054 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 PRESO ATTO che sono stati regolarmente versati, fino al 2001, sia la tassa di concessione regionale che il contributo di sorveglianza relativi all’autolinea sopra menzionata; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8403 del 9 dicembre 1996 mediante la quale è stato assentito il rinnovo della concessione relativa all’autolinea in parola, per il periodo 19962004; VISTA la L.R. 14 aprile 1986, n. 15; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999; VISTA la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 modificata dalla L.R. n. 24 del 7 agosto 1999; DECRETA Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa: A) di autorizzare l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone, a spostare il capolinea di arrivo dell’autolinea San Morello-Bivio San Morello-Cariati-Bocchigliero con diramazioni per Scala Coeli e Campana, da Piazza del Popolo all’Hotel Renzini; B) di precisare che lo spostamento del capolinea di cui al punto A) non comportano alcun maggiore onere per l’amministrazione regionale dal momento che l’onere relativo alla maggiore produzione complessiva annua di bus x km. risultante da tutte le modificazioni di esercizio richieste ed esaminate nel corso della pubblica riunione istruttoria del 24 ottobre 2001, e quantificato in 2.162 bus x km., rimane a totale carico dell’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A.; C) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità; D) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione amministrativa del decreto stesso, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Catanzaro, lı̀ 17 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore D.ssa Alba Maria Di Pasquale DECRETO n. 14369 del 17 dicembre 2001 Autolinea stagionale estiva Sellia Superiore-Crichi-Lido Omomorto-Sellia Marina. Presa d’atto effettuazione della diramazione per Simeri. Ferrovie della Calabria a r.l. con sede a Catanzaro. (P.IVA 02355890795). Catanzaro, è stata autorizzata a subentrare nella titolarità della concessione dell’autolinea stagionale estiva Sellia SuperioreCrichi-Lido Omomorto-Sellia Marina, originariamente assentita alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria ed Autoservizi Integrativi; RILEVATO che nell’accordo di programma stipulato l’11 febbriao 2000 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Calabria per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 422/97, relativamente alla menzionata autolinea stagionale, figura inserita la diramazione per Simeri non prevista dagli atti concessori regionali; RITENUTO, comunque, che a tutti gli effetti fa fede quanto contenuto nel menzionato accordo di programma, per cui si deve prendere atto delle modifiche nello stesso contenute relativamente all’autolinea in parola; TENUTO CONTO che la Società Ferrovie della Calabria a r.l. possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; PRESO ATTO che sono stati regolarmente versati, fino al 2001, sia la tassa di concessione regionale che il contributo di sorveglianza relativi all’autolinea sopra menzionata; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8348 del 9/12/1996 mediante la quale è stato assentito il rinnovo della concessione relativa alla sopra elencata autolinea per il periodo 1996-2004; TENUTO CONTO che per effetto del cambio di titolarità non vi sarà licenziamento di personale; VISTA la L.R. 14 aprile 1986, n. 15; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999; VISTA la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 modificata dalla L.R. n. 24 del 7 agosto 1999; DECRETA Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa: A) di dare e prendere atto che la Società Ferrovie della Calabria a r.l. con sede a Catanzaro, nell’ambito dell’autolinea stagionale estiva Sellia Superiore-Crichi-Lido Omomorto-Sellia Marina, effettua la diramazione per Simeri, cosı̀ come previsto dall’accordo di programma stipulato l’11 febbraio 2000 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Calabria per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 422/97; B) di verificare, anche attraverso pubbliche riunioni istruttorie, la sussistenza di concreto ed attuale pubblico interesse relativamente alla modificazione di esercizio introdotta dal menzionato accordo di programma; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTO il Decreto dirigenziale n. 6579 del 6 luglio 2001, mediante il quale la Società Ferrovie della Calabria a r.l., con sede a C) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 D) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione amministrativa del decreto stesso, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 6055 DECRETO n. 13062 del 5 dicembre 2001 Saldo debito a favore della Società Ktesios con sede a Roma da parte della Cersosimo Srl già società Cersosimo Serafino r.l. da Rota Greca. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Catanzaro, lı̀ 17 dicembre 2001 PREMESSO: Il Dirigente del Settore D.ssa Alba Maria Di Pasquale DECRETO n. 14370 del 17 dicembre 2001 Legge 19 ottobre 1998 n. 366 – «Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica» – Comune di Spezzano Piccolo – Progetto: «Percorso ciclabile turistico integrato». Rettifica Decreto Dirigenziale n. 8906 del 19/9/2001. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con Decreto Dirigenziale n. 8906 del 9 settembre 2001, è stato concesso, al comune di Spezzano Piccolo un finanziamento di L. 547.000.000 (C 282.501,92) per la realizzazione di un «Percorso ciclabile turistico integrato»; CONSIDERATO che per mero errore materiale al punto «4» dello stesso decreto, il contributo a carico regionale è stato quantificato in L. 13.501.991, invece di L. 13.373.991; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale»; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/ 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4565 del 21 maggio 2001 avente ad oggetto «Delega di funzioni ai dirigenti di Settore»; — che alle aziende di trasporto esercenti trasporto pubblico locale in concessione nella Regione Calabria sono erogati contributi per il ripiano dei deficit di esercizio secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 18/2001; — che nel capitolo di spesa 2222107, del bilancio corrente 2001, esiste la relativa disponibilità finanziaria per far fronte ai rimborsi di cui alla legge regionale summenzionata giusto impegno di spesa n. 6346 del 21/8/2001, assunto con delibera della Giunta regionale n. 743 del 22/8/2001; — che la società Cersosimo r.l. già Cersosimo Serafino r.l. da Rota Greca è debitrice nei confronti della Società Ktesios S.p.a. con sede in Roma alla Via Po n. 102 rispettivamente delle somme di L. 566.400.000 e di L. 321.000.000 per un totale complessivo di L. 887.400.000 per anticipazioni ricevute dalla creditrice sulla erogazione degli anzidetti importi; — che con delibera di ripartizione della G.R. n. 995 del 28/ 1/01 è stata assegnata alla società Cersosimo Serafino r.l. da Rota Greca, la somma di L. 490.748.000 per il ripiano deficit aziendale per l’anno 2001; CONSIDERATO che con gli atti di cessione nn. 2956 del 6/7/ 1998 e 8118 del 17/3/99, presso i notai: Dott.ssa Stefania Lanzillotti da Cosenza e dr.ssa Francesca Costa da Roma, è stato concordato il versamento della somma rispettivamente di L. 35.400.000 e L. 27.600.000 a trimestre, per un totale complessivo di L. 63.000.000, fino al raggiungimento della somma complessiva di L. 887.400.000 a favore della Società Ktesios per conto della società Cersosimo Serafino r.l. da Rota Greca; PRESO ATTO che la società Cersosimo r.l. già Cersosimo Serafino r.l. da Rota Greca ha già versato in favore della menzionata Società Ktesios la somma di L. 833.800.000.000, resta ancora debitrice, a saldo, della somma di L. 53.600.000; DECRETA RILEVATO che la società Cersosimo r.l. già Cersosimo Serafino r.l. da Rota Greca, alla data odierna, è ancora debitrice nei confronti della Ktesios S.p.a. per l’anno 2001, della somma di L. 53.600.000; 1. di rettificare l’impegno n. 7171 del 18 settembre 2001, capitolo 2321214 esercizio finanziario 2001, assunto a seguito del Decreto n. 8906 del 19/9/2001 da L. 13.501.991 a L. 13.373.991 pari ad C 6.907,09; VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 2. di trasmettere il presente decreto al Comune di Spezzano Piccolo e al Dipartimento Bilancio e Finanze della Regione Calabria. Catanzaro, lı̀ 17 dicembre 2001 Il Dirigente Generale Dr. Alessandro Dente VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/ 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; VISTO il D.D.G. n. 4565 del 21 maggio 2001 avente ad oggetto «Delega di funzioni ai dirigenti di Settore»; VISTA la legge regionale 7 agosto 1999 n. 23, cosı̀ come modificata dalla legge regionale 7 agosto 1999 n. 24; 6056 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTA la legge regionale 13 agosto 2001 n. 18; DECRETA — di liquidare, per quanto esposto in premessa, la somma complessiva di L. 53.600.000 a titolo di saldo a favore della Ktesios S.p.A. con sede a Roma alla Via Po n. 102, mediante accreditamento sul c/c bancario n. 3497 presso la Banca Popolare di Bergamo con sede a Roma, per conto della società Cersosimo r.l. già Cersosimo Serafino r.l. da Rota Greca; giusti atti di cessione nn. 2956 del 6/7/98 e 8118 del 17/3/99; — di dare atto che la spesa è imputata sul capitolo di bilancio 2222107, impegno di spesa n. 6346 del 21/8/2001, giusta, delibera della Giunta regionale n. 743 del 22 agosto 2001, esercizio finanziario 2001; — di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15/5/1997, n. 127. Catanzaro, lı̀ 5 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Avv. Antonio Izzo Strongoli e Zuccherificio di Strongoli; i) Savelli-Campana-Mandatoriccio-Rossano; l) Bocchigliero-Caloveto-Mirto-Rossano; m) Botricello-S. Leonardo di Cutro-Isola Capo Rizzuto-Crotone-Passovecchio con diramazioni per Le Castella e Capo Rizzuto; n) Zinga-Casabona-Rocca di Neto-Topanello-Crotone; o) San Leonardo di Cutro-Cutro-Crotone-Passovecchio, ha chiesto l’autorizzazione ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio: 1) Autolinea Crotone-Campodenaro-CamigliatelloCosenza con diramazione per Cerenzia: a) istituzione di una ulteriore coppia di corse nei giorni di lunedı̀ e venerdı̀ sul percorso intero nei periodi 1/1-31/7 e 1/1031/12 con partenza il lunedı̀ da Crotone alle ore 6,10 e da Cosenza alle ore 8,30 ed il venerdı̀ da Crotone alle ore 11,50 e da Cosenza alle ore 14,05; b) istituzione di una ulteriore coppia di corse feriali annuale sul percorso Crotone-Cosenza con diramazione per Cerenzia, da esercitare nelle ore pomeridiane con partenza da Crotone alle ore 17,15 e da Cosenza alle ore 19,35; c) deviazione del percorso dell’autolinea Crotone-Campodenaro-Camigliatello-Cosenza con diramazione per Cerenzia, con transito dal centro abitato di San Giovanni in Fiore; 2) Autolinea S. Giovanni in Fiore-Calusia-Cotronei con diramazione per Campodenaro: DECRETO n. 14371 del 17 dicembre 2001 Autolinee: a) Crotone-Campodenaro-CamigliatelloCosenza con diramazione per Cerenzia; b) S. Giovanni in Fiore-Calusia-Cotronei con diramazione per Campodenaro; c) San Giovanni in Fiore-Cerenzia-Crotone con diramazioni per Castelsilano, Caccuri, Altilia e S. Severina; d) SersaleMesoraca-Crotone con prolungamento a Buturo; e) CarfizziStrongoli-Torre Melissa-Cirò Superiore con diramazioni per Cirò Marina, Melissa e Chiusi di Melissa; f) Belvedere Spinello-Carpentieri-Crotone con diramazione per Campodenaro; g) Pallagorio-Torrepasso-Cirò Marina-Torre MelissaCrotone con diramazioni per Umbriatico e Stazione F.S. di Strongoli; h) Strongoli-Bucchi-Crotone con diramazioni per Stazione F.S. di Strongoli e Zuccherificio di Strongoli; i) Savelli-Campana-Mandatoriccio-Rossano; l) Bocchigliero-Caloveto-Mirto-Rossano; m) Botricello-S. Leonardo di CutroIsola Capo Rizzuto-Crotone-Passovecchio con diramazioni per Le Castella e Capo Rizzuto; n) Zinga-Casabona-Rocca di Neto-Topanello-Crotone; o) San Leonardo di Cutro-CutroCrotone-Passovecchio. Modificazioni di esercizio – Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone (P.IVA 02289760791). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTE le due istanze datate 23 giugno 2001, mediante le quali l’Azienda Romano Autolinee Regionali SpA, con sede a Crotone, concessionaria, tra l’altro, delle autolinee: a) Crotone-Campodenaro-Camigliatello-Cosenza con diramazione per Cerenzia; b) S. Giovanni in Fiore-Calusia-Crotonei con diramazione per Campodenaro; c) San Giovanni in Fiore-Cerenzia-Crotone con diramazioni per Castelsilano, Caccuri, Altilia e S. Severina; d) Sersale-Mesoraca-Crotone con prolungamento a Buturo; e) Carfizzi-Strongoli-Torre Melissa-Cirò Superiore con diramazioni per Cirò Marina, Melissa e Chiusi di Melissa; f) Belvedere Spinello-Carpentieri-Crotone con diramazione per Campodenaro; g) Pallagorio-Torrepasso-Cirò Marina-Torre Melissa-Crotone con diramazioni per Umbriatico e Stazione F.S. di Strongoli; h) Strongoli-Bucchi-Crotone con diramazioni per Stazione F.S. di a) istituzione di una coppia di corse feriali da esercitarsi nei soli giorni di lunedı̀ e venerdı̀ nei periodi 1/1-31/7 e 1/10-31/12, sul percorso parziale Cotronei-Campodenaro, con partenze il lunedı̀ da Cotronei alle ore 6,10 e da Campodenaro alle ore 6,45 ed il venerdı̀ da Cotronei ore 15,30 e da Campodenaro alle 16,00; 3) Autolinea San Giovanni in Fiore-Cerenzia-Crotone con diramazioni per Castelsilano, Caccuri, Altilia e S. Severina: a) soppressione di una coppia di corse giornaliera stagionale (periodo 1/7-31/8) sul percorso parziale Altilia-Crotone; 4) Autolinea Sersale-Mesoraca-Crotone con prolungamento a Buturo: a) soppressione di due coppie di corse giornaliere stagionali (periodo 1/7-31/8) sul percorso parziale Sersale-Buturo; 5) Autolinea Carfizzi-Strongoli-Torre Melissa-Cirò Superiore con diramazioni per Cirò Marina, Melissa e Chiusi di Melissa: a) soppressione di una coppia di corse feriale stagionale (periodo 1/7-31/8) sul percorso parziale Carfizzi-Strongoli Lido; 6) Autolinea Pallagorio-Torrepasso-Cirò Marina-Torre Melissa-Crotone con diramazioni per Umbriatico e Stazione F.S. di Strongoli: a) soppressione di una coppia di corse feriale stagionale (periodo 16/6-14/9) sul percorso parziale Pallagorio-Cirò Marina; 7) Autolinea Strongoli-Bucchi-Crotone con diramazioni per Stazione F.S. di Strongoli e Zuccherificio di Strongoli: a) soppressione di tre coppie di corse giornaliere stagionali (periodo 1/7-31/8) sul percorso parziale Strongoli-Zuccherificio di Strongoli; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 8) Autolinea Belvedere Spinello-Carpentieri-Crotone con diramazione per Campodenaro: a) soppressione di due coppie di corse giornaliere stagionali (periodo 15/6-31/8) sul percorso parziale Belvedere SpinelloCrotone; 9) Autolinea Savelli-Campana-Mandatoriccio-Rossano: a) soppressione di una coppia di corse giornaliera stagionale (periodo 1/7-31/8) sul percorso parziale Campana-Stazione F.S. di Pietrapaola; 10) Autolinea Bocchigliero-Caloveto-Mirto-Rossano: a) soppressione di una coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso intero; 11) Autolinea Botricello-S. Leonardo di Cutro-Isola Capo Rizzuto-Crotone-Passovecchio con diramazioni per Le Castella e Capo Rizzuto: a) trasformazione in feriali di tre coppie di corse giornaliere sul percorso parziale Isola Capo Rizzuto-Passovecchio; 12) Autolinea Zinga-Casabona-Rocca di Neto-TopanelloCrotone: a) attestazione del capolinea da Zinga a Casabona; 13) Autolinea San Leonardo di Cutro-Cutro-Crotone-Passovecchio: a) soppressione di una coppia di corse feriale sul percorso parziale Crotone-Passovecchio; motivando la richiesta di cui alla lettera a) dell’autolinea n. 1) con l’esigenza di soddisfare l’accresciuta corrente di traffico costituita da studenti che frequentano l’Università di Arcavacata di Rende molti dei quali residenti a Cotronei, la richiesta di cui alla lettera b) della medesima autolinea n. 1 con la necessità di assicurare idonea coincidenza all’utenza studentesca residente nel Comune di Cotronei, sia con la corsa di andata che con quella di ritorno, con la coppia di corse feriale di cui al precedente punto a); e la richiesta di cui alla lettera a) dell’autolinea n. 2) con la necessità di soddisfare l’esigenza di mobilità dell’utenza costituita in prevalenza da impiegati e lavoratori in genere che debbono rientrare la sera a Cosenza e da studenti universitari che seguono corsi pomeridiani all’Università della Calabria e debbono rientrare la sera a Crotone; PRECISATO che le menzionate istanze, presentate contestualmente ad altre istanze, sono intese a riorganizzare parte della vasta rete di servizi gestiti dalla medesima Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., allo scopo di razionalizzare gli stessi servizi e renderli rispondenti alle mutate esigenze di mobilità delle popolazioni interessate con particolare riferimento a quelle di tipo scolastico; CONSIDERATO che le richieste modificazioni di esercizio sono in linea con gli indirizzi determinati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 306 del 10 aprile 2001; VISTI i risultati del procedimento istruttorio, con particolare riferimento all’esito della pubblica riunione tenutasi nella sala delle riunioni della Camera di Commercio di Catanzaro il 24 ottobre 2001, nel corso della quale: 6057 a) i rappresentanti della Provincia di Crotone e dei Comuni di Crotone, Cerenzia e Pallagorio, hanno espresso parere favorevole alla razionalizzazione dei servizi per come richiesto dall’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., rappresentando l’esigenza, non più eludibile, di assicurare idonei collegamenti automobilistici tra Crotone e Cosenza in funzione, soprattutto, degli studenti universitari residenti nel comprensorio crotonese che frequentano l’Università della Calabria; b) il rappresentante delle Ferrovie della Calabria, dopo aver eccepito, in via preliminare, l’illegittimità della procedura per l’istituzione di nuovi autoservizi, assumendo che, secondo la legge, possono essere affidati esclusivamente mediante procedure di gara; ha fatto rilevare che l’aumentata corrente di traffico da Crotone per Cosenza potrebbe essere soddisfatta prolungando a Crotone una delle esistenti coppie di corse pomeridiane in atto effettuata dalle Ferrovie della Calabria sulla tratta Cosenza-San Giovanni in Fiore, nell’ambito dei servizi contemplati dall’accordo di programma Stato-Regione, precisando che i costi relativi al richiesto prolungamento potrebbero essere compensati dai maggiori introiti. In via subalterna, ha chiesto che venga istituito a San Giovanni in Fiore un coordinamento tra i servizi gestiti dalle Ferrovie della Calabria sulla tratta Cosenza-San Giovanni in Fiore e quelli gestiti dall’Azienda Romano sulla tratta Crotone-San Giovanni in Fiore; c) il rappresentante dell’Azienda Impresa Autolinee Scura Srl, pur non avendo nulla da eccepire sulle richieste degli enti comunali e provinciali in relazione al potenziamento dei collegamenti Crotone-Cosenza, ha chiesto che l’amministrazione regionale tenga conto dei provvedimenti adottati e poi revocati nell’anno 1998 relativi all’istituzione di un collegamento CrotoneCosenza per quanto concerne l’Azienda Romano e al prolungamento a Crotone di una delle coppie di corse feriali Cosenza-San Giovanni in Fiore per quanto concerne l’Azienda I.A.S., ed ha manifestato la disponibilità a ricercare soluzioni concordate al problema in discussione tra Aziende che gestiscono servizi transitanti sulla S.S. 107 bis sia da Paola e Cosenza per San Giovanni in Fiore che sulla tratta Crotone-San Giovanni in Fiore; RILEVATO che, successivamente al citato procedimento istruttorio, sono pervenute le seguenti istanze: a) istanza datata 29/10/2001 mediante la quale l’Impresa Autolinee Scura Srl, nel ribadire la disponibilità ad una gestione congiunta con l’Azienda Romano Autolinee Regionali Srl dei servizi svolgentisi sulla direttrice Paola-Cosenza-San Giovanni in Fiore-Crotone, previa razionalizzazione degli stessi con l’eliminazione delle sovrapposizioni ed un miglioramento complessivo dell’offerta di trasporto, ha formalizzato l’opposizione all’accoglimento dell’istanza della citata Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. relativamente alla sola coppia di corse pomeridiana sul percorso Crotone-Cosenza, sul presupposto che andrebbe ad interferire con i servizi gestiti dalla stessa Società Impresa Autolinee Scura srl lungo tutta la tratta Paola-CosenzaCamigliatello-San Giovanni in Fiore e che la corrente di traffico che detta coppia di corse pomeridiana dovrebbe servire si originerebbe al mattino a Cosenza; b) istanza datata 31/10/2001, mediante la quale l’Azienda Ferrovie della Calabria Srl nel ribadire quanto eccepito in via preliminare nel corso della citata riunione istruttoria del 24/10/ 2001 relativamente alla presunta illegittimità della procedura per l’istituzione di nuovi autoservizi o l’attuazione di modifiche di autolinee che configurano nuovi autoservizi, ha formalizzato tanto l’opposizione avverso l’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. che la ri- 6058 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 chiesta di soddisfare le esigenze di trasporto da Crotone a Cosenza nel senso indicato nel corso della riunione istruttoria del 24/10/2001; c) istanza datata 1/12/2001, mediante la quale l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., a parziale modifica della sopra citata istanza datata 23 giugno 2001, ha formalmente rinunciato al transito ed alla fermata nell’abitato di San Giovanni in Fiore; RILEVATO, inoltre, che il potenziamento dei servizi automobilistici colleganti Crotone con Cosenza è stato sollecitato con una nota congiunta, datata 31/10/2001, dal Comune di Crotone e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL ed UGL, che hanno evidenziato la necessità di istituire il richiesto collegamento pomeridiano finalizzato a soddisfare le esigenze dell’utenza universitaria; CONSIDERATO che, con nota datata 13/11/2001, il Comune di Cotronei, dove risiede un folto numero di studenti frequentanti l’ateneo cosentino, ha sollecitato il potenziamento dei collegamenti automobilistici per Cosenza il lunedı̀ e per Crotone il venerdı̀, in considerazione del fatto che il notevole aumento del numero di viaggiatori in questi due giorni della settimana non può essere trasportato con i servizi attualmente esistenti; VISTA la delibera della Giunta regionale n. 673 del 24 luglio 2001 che ha approvato il «Piano operativo delle iniziative che la Regione e gli Enti Locali promuovono, nel periodo 2001-2003, per l’attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale», nel quale viene precisato, tra l’altro, che «nel periodo transitorio 2001/2003, potrà essere mantenuto l’attuale regime concessorio operando gradualmente modifiche, oltre quelle già previste per il settore, ma non ancora attuate, ai sensi della legislazione vigente, sulla base delle informazioni e monitoraggio dei servizi, che sarà attivato anche con il contributo delle aziende strutturate»; CONSIDERATO, pertanto, che la permanenza dell’attuale regime concessorio, sancita dalla richiamata deliberazione G.R. n. 673/2001, postula, evidentemente, il riferimento alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 – tuttora in vigore – quale strumento legislativo da utilizzare per far fronte a primarie ed indifferibili esigenze di trasporto alle quali è necessario dare soluzioni adeguate allo scopo di assicurare il diritto alla mobilità delle popolazioni calabresi, segnatamente a lavoratori e studenti, in attesa del completamento del processo di razionalizzazione del trasporto pubblico locale della nostra regione, già in atto; TENUTO CONTO, peraltro, che quanto richiesto dall’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. non configura un nuovo servizio, dal momento che appare del tutto evidente che i servizi richiesti non introducono alcuna innovazione rispetto alle attuali modalità di svolgimento dell’autolinea ordinaria CrotoneCosenza, ma sono da considerare a tutti gli effetti una intensificazione del programma di esercizio della stessa autolinea; CONSIDERATO che il coordinamento dei servizi auspicato dall’Azienda Impresa Autolinee Scura Srl, pure auspicabile, nelle more della definizione dei piani di bacino e delle unità di rete, nonché dei servizi minimi, è demandato solo all’accordo tra le Aziende interessate, ed, in quanto comportante una razionalizzazione dei servizi, non può non essere visto con favore dall’Amministrazione regionale; TENUTO CONTO, che dal procedimento istruttorio è emerso inequivocabilmente il preminente pubblico interesse che giustifica l’assentimento della richiesta di razionalizzazione dei servizi in essere finalizzata a garantire il diritto alla mobilità all’utenza ricadente in un bacino di utenza, quello crotonese, notoriamente penalizzato dalla carenza di una efficiente rete ferroviaria e dall’oggettiva marginalità rispetto alla rete autostradale, ed, in particolare, all’utenza studentesca residente nel vasto comprensorio crotonese che frequenta l’ateneo di Arcavacata di Rende, il venir meno del requisito di residenzialità del quale, ha provocato, di riflesso, un sempre crescente fenomeno di pendolarità degli studenti universitari residenti nei diversi comuni calabresi, segnatamente di quelli provenienti dal vicino comprensorio crotonese, che ha fatto lievitare progressivamente la domanda di trasporto anche nelle ore tardo pomeridiane e serali; RITENUTO, in relazione a tutto quanto precede, di dover definire negativamente le istanze sopra specificate avanzate dalle Aziende Impresa Autolinea Scura Srl e Ferrovie della Calabria Srl; PRECISATO che le richieste modificazioni di esercizio non comportano alcun onere per l’amministrazione regionale dal momento che l’onere relativo alla maggiore produzione complessiva annua di bus x km. risultante da tutte le modificazioni di esercizio richieste ed esaminate nel corso della pubblica riunione istruttoria del 24 ottobre 2001, e quantificato in 2.162 bus x km., rimane a totale carico dell’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A.; TENUTO CONTO che l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; PRESO ATTO che sono stati regolarmente versati, fino al 2001, sia la tassa di concessione regionale che il contributo di sorveglianza relativi all’autolinea sopra menzionata; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8403 del 9 dicembre 1996 mediante la quale è stato assentito il rinnovo delle concessioni relative alle autolinee in parola, per il periodo 19962004; VISTA la L.R. 14 aprile 1986, n. 15; RILEVATO che la presentazione di domande in contrapposizione da esaminare comparativamente, quali quelle della Società Impresa Autolinee Scura a r.l. e della Società Ferrovie della Calabria a r.l., non possono essere prese in considerazione, in quanto, come sopra precisato, non è in discussione l’istituzione di un nuovo servizio tra Crotone e Cosenza, ma soltanto la modifica del programma di esercizio di un’autolinea già esistente riguardante l’attivazione di un’ulteriore coppia di corse sul predetto percorso; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999; DECRETA Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa: RITENUTO, inoltre, che l’opposizione avanzata dalla Società Impresa Autolinee Scura a r.l., a tutela dei propri servizi, non ha più ragion d’essere, in quanto la Società Romano ha rinunciato al transito con carico dal centro di San Giovanni in Fiore; A) di autorizzare l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone, ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio: 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 1) Autolinea Crotone-Campodenaro-CamigliatelloCosenza con diramazione per Cerenzia: a) istituzione di una ulteriore coppia di corse nei giorni di lunedı̀ e venerdı̀ sul percorso intero nei periodi 1/1-31/7 e 1/1031/12 con partenza il lunedı̀ da Crotone alle ore 6,10 e da Cosenza alle ore 8,30 ed il venerdı̀ da Crotone alle ore 11,50 e da Cosenza alle ore 14,05; b) istituzione di una ulteriore coppia di corse feriali annuale sul percorso Crotone-Cosenza con diramazione per Cerenzia, da esercitare nelle ore pomeridiane con partenza da Crotone alle ore 17,15 e da Cosenza alle ore 19,35; 2) Autolinea S. Giovanni in Fiore-Calusia-Cotronei con diramazione per Campodenaro: 6059 10) Autolinea Bocchigliero-Caloveto-Mirto-Rossano: a) soppressione di una coppia di corse feriale, nel periodo scolastico, sul percorso intero; 11) Autolinea Botricello-S. Leonardo di Cutro-Isola Capo Rizzuto-Crotone-Passovecchio con diramazioni per Le Castella e Capo Rizzuto: a) trasformazione in feriali di tre coppie di corse giornaliere sul percorso parziale Isola Capo Rizzuto-Passovecchio; 12) Autolinea Zinga-Casabona-Rocca di Neto-TopanelloCrotone: a) attestazione del capolinea da Zinga a Casabona; a) istituzione di una coppia di corse feriali da esercitarsi nei soli giorni di lunedı̀ e venerdı̀ nei periodi 1/1-31/7 e 1/10-31/12, sul percorso parziale Cotronei-Campodenaro, con partenze il lunedı̀ da Cotronei alle ore 6,10 e da Campodenaro alle ore 6,45 ed il venerdı̀ da Cotronei ore 15,30 e da Campodenaro alle 16,00; 13) Autolinea San Leonardo di Cutro-Cutro-Crotone-Passovecchio: 3) Autolinea San Giovanni in Fiore-Cerenzia-Crotone con diramazioni per Castelsilano, Caccuri, Altilia e S. Severina: B) di precisare che le modificazioni di esercizio di cui al punto A) non comportano alcun maggiore onere per l’amministrazione regionale dal momento che l’onere relativo alla maggiore produzione complessiva annua di bus x km. risultante da tutte le modificazioni di esercizio richieste ed esaminate nel corso della pubblica riunione istruttoria del 24 ottobre 2001 e quantificata in 2.162 bus x km., rimane a totale carico dell’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A.; a) soppressione di una coppia di corse giornaliera stagionale (periodo 1/7-31/8) sul percorso parziale Altilia-Crotone; 4) Autolinea Sersale-Mesoraca-Crotone con prolungamento a Buturo: a) soppressione di due coppie di corse giornaliere stagionali (periodo 1/7-31/8) sul percorso parziale Sersale-Buturo; 5) Autolinea Carfizzi-Strongoli-Torre Melissa-Cirò Superiore con diramazioni per Cirò Marina, Melissa e Chiusi di Melissa: a) soppressione di una coppia di corse giornaliera stagionale (periodo 1/7-31/8) sul percorso parziale Carfizzi-Strongoli Lido; 6) Autolinea Pallagorio-Torrepasso-Cirò Marina-Torre Melissa-Crotone con diramazioni per Umbriatico e Stazione F.S. di Strongoli: a) soppressione di una coppia di corse feriale sul percorso parziale Crotone-Passovecchio; C) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità; D) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione amministrativa del decreto stesso, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Catanzaro, lı̀ 17 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore D.ssa Alba Maria Di Pasquale a) soppressione di una coppia di corse feriale stagionale (periodo 16/6-14/9) sul percorso parziale Pallagorio-Cirò Marina; 7) Autolinea Strongoli-Bucchi-Crotone con diramazioni per Stazione F.S. di Strongoli e Zuccherificio di Strongoli: a) soppressione di tre coppie di corse giornaliere stagionali (periodo 1/7-31/8) sul percorso parziale Strongoli-Zuccherificio di Strongoli; 8) Autolinea Belvedere Spinello-Carpentieri-Crotone con diramazione per Campodenaro: a) soppressione di due coppie di corse giornaliere stagionali (periodo 15/6-31/8) sul percorso parziale Belvedere SpinelloCrotone; 9) Autolinea Savelli-Campana-Mandatoriccio-Rossano: a) soppressione di una coppia di corse giornaliera stagionale (periodo 1/7-31/8) sul percorso parziale Campana-Stazione F.S. di Pietrapaola; DECRETO n. 14540 del 19 dicembre 2001 Impegno della somma di L. 70.000.000 (C 36.151,98) sul capitolo 2222115 dell’esercizio 2001 «Spese per la razionalizzazione e lo sviluppo del Sistema Regionale dei Trasporti (L.R. 7 agosto 1999, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni)». IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO: — che sul capitolo di spesa n. 2222115 del bilancio corrente 2001 esiste la previsione di stanziamento di L. 750.000.000 per far fronte alle spese derivanti dagli interventi di razionalizza- 6060 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 zione e di sviluppo del Sistema Regionale dei Trasporti, ai sensi della L.R. 7 agosto 1999, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni; — che, con successiva variazione di bilancio, è stata ridotta l’iniziale previsione di spesa di L. 500.000.000 riportando la postazione definitiva a L. 250.000.000; — che con precedente provvedimento Dirigenziale è stato disposto l’impegno, per un importo complessivo pari a L. 180.000.000, al fine di procedere al pagamento di compensi professionali in forza della convenzione n. 1264 del 20 settembre 2001; CONSIDERATO: — che, presumibilmente, nel corso del corrente anno 2001, non sarà possibile procedere all’utilizzazione delle somme residue; — che, occorre procedere all’impegno di spesa della somma disponibile in L. 70.000.000, da servire a copertura finanziaria delle spese per spese di attività consultiva, in dipendenza degli adempimenti previsti dalla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 e per la costituzione e funzionamento dei Comitati e altri Organismi collegiali previsti dalla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23; DECRETO n. 14554 del 19 dicembre 2001 Impegno somma di L. 29.500.000 (pari a C 15.235,48) sul capitolo 2222118 dell’esercizio 2001 per spese di funzionamento in ordine all’esercizio delle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale ai sensi degli artt. 9 e 12 del decreto legislativo 422/97 e successive modificazioni e del DPCM 16 novembre 2000. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO: — che in data 11 febbraio 2000 è stato stipulato l’Accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Calabria, che disciplina, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 422/97, le modalità di trasferimento delle funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A., oggi Trenitalia S.p.A. d’interesse regionale e locale; — che il DPCM 16 novembre 2000 ha dato attuazione al conferimento delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 422/97 attribuendo le relative risorse, costituite da L. 123.900.000.000 per l’esercizio dei servizi ferroviari e da L. 29.500.000 per spese di funzionamento; VISTO: — la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; — la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; — il decreto del Dirigente Generale n. 4565 del 21 maggio 2001, avente ad oggetto «Delega di funzioni ai dirigenti di Settore»; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa: — di impegnare, la somma di L. 70.000.000 (C 36.151,98) sul capitolo 2222115 dell’anno in corso 2001 per la copertura delle spese di attività consultiva, in dipendenza degli adempimenti previsti dalla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 e per la costituzione e funzionamento dei Comitati e altri Organismi collegiali previsti dalla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23; — di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato. — che, con atto deliberativo di Giunta regionale n. 304 del 10 aprile 2001, il Dipartimento Trasporti è stato autorizzato, tra l’altro, ad erogare a Trenitalia Spa le somme trasferite dallo Stato nei limiti della disponibilità ed esecutività del bilancio; — che, sul capitolo di spesa 2222118 del bilancio di previsione corrente 2001, esiste la previsione di stanziamento di L. 123.929.500.000 per far fronte alle erogazioni a favore di Trenitalia S.p.A. nonché per spese di funzionamento come sopra precisato giusto variazione di bilancio operata dalla Giunta regionale in data 17 dicembre 2001 a seguito di accertamento di concreto trasferimento delle relative somme; PRESO ATTO: — che con decreti dirigenziali iscritti ai numeri 7463 del 26 luglio 2001 e 11735 del 16 novembre 2001, del registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, è stata disposta l’erogazione delle somme relative alle prime tre trimestralità del 2001, per un importo complessivo di L. 92.925.000.000; — che risulta regolarmente impegnata, a favore di Trenitalia S.p.A. la quota relativa alla quarta trimestralità 2001 pari a L. 30.975.000.000; RILEVATO che, inoltre, sul capitolo sopra richiamato esiste la disponibilità, per competenza residua, e per spese di funzionamento, pari a L. 29.500.000 che sarà utilizzata dal Dipartimento Trasporti su specifico progetto relativo alla gestione delle funzioni conferite dal decreto legislativo 422/97 e successive modifiche in materia ferroviaria, con spese che verosimilmente dovranno essere affrontate oltre il corrente esercizio; VISTI: — il Decreto legislativo 422/97 nel testo modificato dal Decreto legislativo 400/99; Catanzaro, lı̀ 19 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Avv. Antonio Izzo — la L.R. del 2 maggio 2001, n. 7 di approvazione del bilancio regionale 2001 e dato atto che nello stesso risulta istituito il capitolo 2326103 dello stato di previsione dell’entrata, su cui 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 confluiscono i fondi rivenienti dallo Stato per l’esercizio delle funzioni e compiti di cui agli art. 9 e 12 del D.Lgs. 422/97 ed il corrispondente capitolo 2222118 in uscita; — la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L/R 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 6061 — che, con atto deliberativo di Giunta regionale n. 305 del 10 aprile 2001, il Dipartimento Trasporti è stato autorizzato, tra l’altro, ad erogare alle Ferrovie della Calabria Srl le somme trasferite dallo Stato nei limiti della disponibilità ed esecutività del bilancio; — che, sul capitolo di spesa 2222119, del bilancio di previsione corrente 2001, esiste la previsione di stanziamento di L. 84.694.437.500 per far fronte alle erogazioni a favore di Ferrovie della Calabria Srl nonché per spese di funzionamento come sopra precisato giusto variazione di bilancio operata dalla Giunta regionale in data 17 dicembre 2001 a seguito di accertamento di concreto trasferimento delle relative somme; PRESO ATTO: DECRETA — Di impegnare, per quanto in premessa esposto e motivato, la somma residua di L. 29.500.000 (pari a C 15.235,48), sul capitolo 2222118 dell’anno in corso 2001, per spese di funzionamento in ordine alla gestione delle funzioni conferite in materia di trasporto ferroviario ai sensi del decreto legislativo 422/97 e successive modifiche, da utilizzarsi dal Dipartimento Trasporti su specifico progetto; — di incaricare le competenti strutture dei Dipartimenti Trasporti e Bilancio, ciascuno per la parte di competenza, dell’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 19 dicembre 2001 Il Dirigente Generale Dott. Alessandro Dente DECRETO n. 14555 del 19 dicembre 2001 Impegno somma di L. 21.275.937.500 (pari a C 10.988.104,71) sul capitolo 2222119 dell’esercizio 2001 per trasferimento a Ferrovie della Calabria Srl delle risorse necessarie ad assicurare l’esercizio dei servizi di cui all’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000 tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 422/97, ed affidati con decreto dirigenziale 6 luglio 2001 n. 6561, nonché per spese di funzionamento. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO: — che in data 11 febbraio 2000 è stato stipulato l’Accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione Regione Calabria, che disciplina, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 422/97 e successive modifiche, le modalità di trasferimento delle funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi esercitati dalla Gestione Commissariale delle Ferrovie della Calabria, oggi Ferrovie della Calabria Srl; — che il DPCM 16 novembre 2000 ha dato attuazione al conferimento delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 8 del D.Lgs. 422/97 e successive modifiche attribuendo le relative risorse, costituite da L. 84.558.000.000 per esercizio, mantenimento in efficienza ed IRAP e da L. 136.437.500 per spese di funzionamento; — che con decreti dirigenziali iscritti ai numeri 7462 del 26 luglio 2001 e 11736 del 16 novembre 2001, del registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria è stata disposta l’erogazione delle somme relative alle prime tre trimestralità del 2001, per un importo complessivo di L. 63.418.500.000; — che nel corso dell’anno 2001 non è stato possibile procedere alla totale erogazione delle somme spettanti, perché le suddette vengono erogate a Ferrovie della Calabria Srl, a trimestralità pari a L. 21.139.500.000, successivamente al concreto trasferimento da parte dello Stato alla Regione Calabria, nonché, per le stesse motivazioni, utilizzare le somme per spese di funzionamento mediante attuazione di specifico progetto; RILEVATO che, inoltre, sul capitolo sopra richiamato esiste la disponibilità, per competenza residua, pari a L. 21.275.937.500 costituita dalla somma di L. 21.139.500.000, che sarà verosimilmente erogata oltre il corrente esercizio, unitamente alla somma di L. 136.437.500 che sarà utilizzata dal Dipartimento Trasporti su specifico progetto relativo alla gestione delle funzioni conferite dal decreto lgs. 422/97 e successive modifiche in materia ferroviaria, con spese che parimenti dovranno essere affrontate oltre il corrente esercizio; VISTI: — il Decreto legislativo 422/97 nel testo modificato dal Decreto legislativo 400/99; — la L.R. del 2 maggio 2001, n. 7 di approvazione del bilancio regionale 2001 e dato atto che nello stesso risulta istituito il capitolo 2326104 dello stato di previsione dell’entrata, su cui confluiscono i fondi rivenienti dallo Stato per l’esercizio delle funzioni e compiti di cui agli art. 8 e 12 del D.Lgs. 422/97 ed il corrispondente capitolo 2222119 in uscita; — la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L/R 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; DECRETA — Di impegnare, per quanto in premessa esposto e motivato, la somma residua di L. 21.275.937.500 (pari a C 10.988,104,71), sul capitolo 2222119 dell’anno in corso 2001, costituita dalla 6062 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 somma di L. 21.139.500.000 (pari a C 10.917.640,62) in favore delle Ferrovie della Calabria Srl con sede in Catanzaro, via Milano, 28, e dalla somma di L. 136.437.500 (pari a C 70.464,09), per spese di funzionamento in ordine alla gestione delle funzioni conferite in materia di trasporto ferroviario ai sensi del decreto legislativo 422/97 e successive modifiche, da utilizzarsi dal Dipartimento Trasporti su specifico progetto; in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L/R 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; — la legge regionale 13 agosto 2001 n. 18; DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa: — di incaricare le competenti strutture dei Dipartimenti Trasporti e Bilancio, ciascuno per la parte di competenza, dell’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 19 dicembre 2001 Il Dirigente Generale Dott. Alessandro Dente DECRETO n. 14556 del 19 dicembre 2001 Impegno di spesa di L. 8.000.000.000 (C 4.131.655,19) sul capitolo n. 2222120 inerente l’anno 2001. «Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locale per l’anno 2001». 1. Di impegnare la spesa di lire 8.000.000.000 (C 4.131.655,19) sul capitolo del bilancio regionale 2222120 «Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali, inerenti all’anno 2001 (art. 4, comma 1 D.D.L. Finanziaria – Finanziaria – Variazione al Bilancio 2001), per l’anno 2001, riveniente dallo stanziamento straordinario aggiuntivo per il ripiano dei deficit di esercizio delle Aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale per l’anno 2001; 2. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato. Catanzaro, lı̀ 19 dicembre 2001 Il Dirigente Generale Dott. Alessandro Dente IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO: — che alle aziende di trasporto, esercenti il trasporto pubblico locale in concessione nella Regione Calabria, sono erogati contributi per il ripiano dei deficit di esercizio secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 18/2001 ed iscritti sul capitolo 2222107 dello stato di previsione della spesa del bilancio di esercizio 2001; — che, a seguito di richiesta del Dipartimento Trasporti, è stata adottata dalla Giunta regionale una variazione di bilancio con l’istituzione del capitolo 2222120 «Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali, inerenti all’anno 2001 (art. 4, comma 1 D.D.L. Finanziaria – Finanziaria – Variazione al Bilancio 2001)» con una previsione di spesa di L. 8.000.000.000; — che nel corso dell’anno 2001 non è oggettivamente possibile procedere alla erogazione della somma di L. 8.000.000.000, stante la tardiva autorizzazione alla spesa; RITENUTO di dover eseguire il formale impegno della spesa da adottare nel successivo esercizio finanziario; VISTO: — la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari DECRETO n. 14557 del 19 dicembre 2001 Impegno di spesa di L. 500.000.000 (C 258.228,45) sul capitolo n. 2222121 anno 2001 «Spese per l’aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti, L.R. n. 23/1999». IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO: — che tra le funzioni della Regione rientra, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) della Legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, l’approvazione del Piano Regionale Trasporti ed i relativi aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli Enti Locali, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico regionale; — che, a seguito di richiesta del Dipartimento Trasporti, è stata adottata dalla Giunta regionale una variazione di bilancio con l’istituzione del capitolo 2222121, «Spese per l’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti» con una previsione della spesa di L. 500.000.000, per far fronte agli oneri derivanti dall’aggiornamento del Piano vigente approvato nell’anno 1997; — che, nel corso dell’anno 2001 non è oggettivamente possibile procedere all’utilizzazione dello stanziamento, stante la tardiva autorizzazione alla spesa; RITENUTO di dover eseguire il formale impegno della spesa da adottare nel successivo esercizio finanziario; VISTO: — la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; — la delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21/6/1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L/R 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; — la legge regionale 7 agosto 1999 n. 23; DECRETA 1. Di impegnare la spesa di L. 500.000.000 (C 258.228,45) sul capitolo del bilancio regionale 2222121 «Spese per l’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti» a copertura degli oneri derivanti dall’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti; 2. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla conoscenza e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato. Catanzaro, lı̀ 19 dicembre 2001 Il Dirigente Generale Dott. Alessandro Dente DECRETO n. 23 del 7 gennaio 2002 Concessione autolinea biregionale di Gran Turismo Catania-Camigliatello Silano-Lorica, già di concessione statale, all’Azienda Etna Trasporti S.p.A. con sede a Catania (P.IVA 00121700876). 6063 PRESO ATTO dell’avvenuto pagamento da parte della menzionata Azienda Etna Trasporti S.p.A., della tassa di concessione regionale e del contributo di sorveglianza relativi agli anni 1999, 2000 e 2001; VISTA la L.R. 14 aprile 1986, n. 15; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999; VISTA la L.R. n. 23 del 7 agosto 1999 modificata dalla L.R. n. 24 del 7 agosto 1999; VISTO il Decreto Legislativo n. 400 del 20 settembre 1999; VISTO il Decreto Legislativo n. 296 dell’11 settembre 2000; DECRETA Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa: A) di rilasciare, con decorrenza 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, la concessione dell’autolinea biregionale di Gran Turismo Catania-Camigliatello Silano-Lorica, all’Azienda Etna Trasporti S.p.A. con sede a Catania, che dovrà essere esercitata con le stesse, seguenti modalità e condizioni di esercizio contenute nel provvedimento concessorio statale: Itinerario e Fermate: Catania (Via D’Amico n. 181) – A/18 (solo itinerario) – Messina (Piazza della Repubblica) – Villa San Giovanni (solo traghettamento) – Svincolo A/3 Villa San Giovanni (solo itinerario) – Svincolo A/3 Cosenza Sud (solo itinerario) – Camigliatello Silano-Lorica. Programma di esercizio: Una coppia di corse sul percorso intero con frequenza settimanale con partenza da Catania il venerdı̀ e ritorno da Lorica la domenica; Periodo: 1/1-31/3 e 1/12-31/12; IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 548 del 5 settembre 2000, mediante la quale è stato preso atto, tra l’altro, che l’autolinea biregionale di Gran Turismo Catania-Camigliatello Silano-Lorica, in concessione all’Azienda Etna Trasporti S.p.A. con sede a Catania, è stata trasferita nella competenza della Regione Calabria, nel cui territorio si svolge il percorso prevalente della stessa autolinea, ed è stato stabilito che: a) la concessione regionale dell’autolinea biregionale di Gran Turismo sopra menzionata dovrà contenere le identiche modalità e condizioni di esercizio dei precedenti atti concessori statali e sarà regolata dalle norme contenute nella Legge regionale n. 15 del 14 aprile 1986 se compatibili con quelle della Legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999 cosı̀ come modificata dalla Legge regionale n. 24 del 7 agosto 1999; Materiale rotabile: all’esercizio della linea l’Azienda dovrà adibire un autobus avente caratteristiche di Gran Turismo più uno dello stesso tipo di riserva; Tariffa: L. 180 viaggi/Km.; Prescrizioni e cautele di esercizio: È consentito il carico esclusivamente da Catania (Via D’Amico 181) e Messina (Piazza della Repubblica) per Camigliatello Silano e Lorica con esclusione di servizio intermedio; B) di stabilire che la concessione regionale della menzionata autolinea biregionale di Gran Turismo sarà regolata dalle norme contenute nella Legge regionale n. 15 del 14 aprile 1986 se compatibili con quelle della Legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999 cosı̀ come modificata dalla Legge regionale n. 24 del 7 agosto 1999; b) il servizio biregionale di Gran Turismo di che trattasi non comporta alcun onere per l’Amministrazione regionale, atteso che per lo stesso non è prevista la corresponsione di alcun contributo a qualsivoglia titolo; C) di ribadire che il servizio biregionale di Gran Turismo di che trattasi non comporta alcun onere per l’Amministrazione regionale, atteso che per lo stesso non è prevista la corresponsione di alcun contributo a qualsivoglia titolo; VISTE le istanze di vidimazione della concessione relative agli anni 1999, 2000 e 2001, datate, rispettivamente, 10/12/1998; 30/12/1999 e 4/12/2001 ed acquisite agli atti del Dipartimento; D) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità; 6064 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 E) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione amministrativa del decreto stesso, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Catanzaro, lı̀ 7 gennaio 2002 Il Dirigente del Settore Dott.ssa Alba Maria Di Pasquale mente autorizzate sono dettate più dall’esigenza di rendere possibile l’istituzione della richiesta coppia di corse feriale Catanzaro-Monasterace Marina, che riveste rilevante carattere di pubblica utilità, che dal contenuto di traffico delle corse da sopprimere, da considerare oggettivamente soddisfacente, ed ha fatto presente che potrà, comunque, far fronte alle esigenze di trasporto connesse alle corse di cui ha chiesto la soppressione nell’ambito degli esistenti servizi gestiti dalla stessa Azienda con le opportune modifiche di orari che si dovessero rendere necessarie, preventivamente autorizzate dal Dipartimento Regionale Trasporti; DECRETO n. 24 del 7 gennaio 2002 VISTI i risultati del procedimento istruttorio, con particolare riferimento all’esito della pubblica riunione tenutasi nella sala delle riunioni della Camera di Commercio di Catanzaro il 24 ottobre 2001, nel corso della quale: Autolinee: a) Locri-Monasterace Marina-SoveratoCatanzaro; b) S. Andrea dello Ionio-Soverato-Catanzaro, con diramazioni per Lido di S. Andrea e Ospedale di Soverato; c) Guardavalle-Guardavalle Marina-Soverato-Catanzaro. Modificazioni di esercizio. Azienda Autolinee Federico S.p.A. con sede a Reggio Calabria (P.IVA 00110820800). a) il rappresentante del Comune di Soverato ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta avanzata dall’Azienda Autolinee Federico che darebbe la possibilità all’utenza di Soverato di utilizzare un collegamento posto in coincidenza con i servizi che da Monasterace raggiungono il versante ionico reggino; IL DIRIGENTE DEL SETTORE b) il rappresentante dell’Azienda Autoservizi Froiio S.n.c., che preliminarmente aveva eccepito l’illegittimità della riunione istruttoria, si è opposto alla richiesta dell’Azienda Autolinee Federico S.p.A. a tutela dei propri servizi, segnatamente della corsa Catanzaro-Soverato-Davoli-S. Sostene, in partenza da Catanzaro alle ore 6,45, effettuata nell’ambito dell’autolinea San SosteneSoverato-Catanzaro con diramazione per la stazione F.S. di San Sostene, ed ha dichiarato di essere disposto ad effettuare la richiesta coppia di corse attestandola a Soverato e ponendola in coincidenza ad altra coppia di corse feriale da istituire sul percorso Soverato-Monasterace Marina nell’ambito dei servizi gestiti dall’Azienda Federico S.p.A., riservandosi di presentare istanza in contrapposizione. Lo stesso rappresentante dell’Azienda Froiio ha chiesto che venga verificata preliminarmente la rispondenza a pubblica utilità della richiesta avanzata dall’Azienda Federico; VISTE le istanze datate 3 luglio 2001 e 14 settembre 2001, mediante le quali l’Azienda Autolinee Federico S.p.A., con sede a Reggio Calabria, concessionaria, tra l’altro, delle autolinee Locri-Soverato-Catanzaro; S. Andrea dello Ionio-Soverato-Catanzaro, con diramazioni per Lido di S. Andrea e Ospedale di Soverato; e Guardavalle-Guardavalle Marina-Soverato-Catanzaro; ha chiesto l’autorizzazione ad istituire, nell’ambito dell’autolinea Locri-Monasterace Marina-Soverato-Catanzaro, una coppia di corse feriale sul percorso parziale Catanzaro-Soverato-Monasterace Marina, da porre in opportuna coincidenza con gli esistenti servizi, dalla stessa gestiti, diretti nelle località dei versanti ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria; CONSIDERATO che allo scopo di rendere compatibile la richiesta istituzione della coppia di corse feriale sul percorso Catanzaro-Monasterace, con gli indirizzi determinati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 306 del 10 aprile 2001, la medesima Azienda Autolinee Federico S.p.A. ha chiesto, con le sopra citate istanze di essere contestualmente autorizzata ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio nell’ambito delle autolinee S. Andrea dello Ionio-Soverato-Catanzaro, con diramazioni per Lido di S. Andrea e Ospedale di Soverato; e Guardavalle MarinaSoverato-Catanzaro: 1) Autolinea S. Andrea dello Ionio-Soverato-Catanzaro, con diramazioni per Lido di S. Andrea e Ospedale di Soverato: a) soppressione di 1 c.c. feriale, nel periodo scolastico, sul percorso intero con una diminuzione complessiva annua di km. 21.384; 2) Autolinea Guardavalle-Guardavalle Marina-SoveratoCatanzaro: a) limitazione a Guardavalle Marina della coppia di corse feriale sul percorso intero e contestuale trasformazione della risultante coppia di corse feriale Guardavalle Marina-Catanzaro in feriale scolastica con una diminuzione complessiva annua di km. 16.708; PRESO ATTO che la menzionata Azienda Autolinee Federico S.p.A. ha precisato che le proposte soppressioni di corse attual- RILEVATO che, successivamente al citato procedimento istruttorio, è pervenuta l’istanza in contrapposizione dell’Azienda Autoservizi Froiio S.n.c. con la quale sono state ribadite le considerazioni già esposte verbalmente dal proprio rappresentante nel corso della menzionata riunione istruttoria ed è stata riconfermata la richiesta di effettuazione della proposta coppia di corse attestandola a Soverato e ponendola in opportuna coincidenza con le corse della Società Autolinee Federico S.p.A. diretta a Monasterace Marina; PRECISATO che la Giunta regionale con delibera n. 673 del 24 luglio 2001 ha approvato il «Piano operativo delle iniziative che la Regione e gli Enti locali promuovono, nel periodo 20012003, per l’attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale», nel quale viene precisato, tra l’altro, che «nel periodo transitorio 2001/2003, potrà essere mantenuto l’attuale regime concessorio operando gradualmente modifiche, oltre quelle già previste per il settore, ma non ancora attuate, ai sensi della legislazione vigente, sulla base delle informazioni e monitoraggio dei servizi, che sarà attivato anche con il contributo delle aziende strutturate»; CONSIDERATO, pertanto, che la permanenza dell’attuale regime concessorio, sancita dalla richiamata deliberazione G.R. n. 673/2001, postula, evidentemente, il riferimento alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 – tuttora in vigore – quale strumento legislativo da utilizzare per far fronte a primarie ed indif- 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 feribili esigenze di trasporto alle quali è necessario dare soluzioni adeguate allo scopo di assicurare il diritto alla mobilità delle popolazioni calabresi, segnatamente a lavoratori e studenti, in attesa del completamento del processo di razionalizzazione del trasporto pubblico locale della nostra regione, già in atto; RILEVATO, peraltro, che la richiesta dell’Azienda Autolinee Federico S.p.A. non configura un nuovo servizio, ma una mera intensificazione del programma di esercizio di un’autolinea ordinaria già regolarmente assentita qual è la Locri-MonasteraceSoverato-Catanzaro; CONSIDERATO, altresı̀, che il proposto coordinamento a Soverato della coppia di corse feriale Catanzaro-Soverato-Davoli-S. Sostene, in atto prevista in partenza da Catanzaro alle ore 6,45, con la richiesta coppia di corse feriale sul percorso Catanzaro-Monasterace Marina, limitata alla sola tratta Soverato-Monasterace Marina, non appare possibile per i seguenti motivi: a) per la sostanziale inconciliabilità dell’orario in atto osservato dalla coppia di corse feriale sul percorso Catanzaro-Soverato-Davoli-S. Sostene, prevista in partenza da Catanzaro alle 6,45 con le esigenze che si propone di soddisfare la richiesta coppia di corse feriale sul percorso Catanzaro-Monasterace Marina, richiesta in partenza dal capoluogo calabrese alle ore 5,30 proprio allo scopo di porla in coincidenza con gli esistenti servizi, dalla stessa gestiti, diretti nelle località dei versanti ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria, esigenze che sono quelle di garantire un collegamento soprattutto ad insegnanti e lavoratori in genere diretti nelle località del basso versante ionico catanzarese e dei versanti ionico e tirrenico reggini; b) perché il coordinamento si tradurrebbe in un evidente danno per l’utenza interessata al richiesto collegamento che dovrebbe sobbarcarsi un maggiore onere economico per effetto del duplice titolo di viaggio (uno per ogni vettore utilizzato) che sarebbe costretta ad acquistare, nonché per i non trascurabili disagi ai quali andrebbe inevitabilmente incontro per effetto di un ulteriore trasbordo; PRESO ATTO, che dal procedimento istruttorio è emerso inequivocabilmente il preminente pubblico interesse che giustifica l’istituzione della richiesta coppia di corsa feriale sul percorso Catanzaro-Monasterace Marina, finalizzato a garantire un idoneo collegamento all’utenza costretta, per motivi di lavoro, a recarsi nelle località del basso versante ionico catanzarese e dei versanti ionico e tirrenico reggini; RITENUTO, in relazione a tutto quanto precede, di dover definire negativamente l’istanza avanzata dall’Azienda Autoservizi Froiio S.n.c.; PRECISATO che la richiesta istituzione della coppia di corse sul percorso Catanzaro-Monasterace non comporta alcun onere per l’amministrazione regionale dal momento che la relativa produzione complessiva annua bus x km. 39.168, è compensata nella misura di 38.092 bus x km. dalla richiesta soppressione e dalla limitazione del percorso delle sopra menzionate coppie di corse in atto autorizzate, e che la restante maggiore produzione complessiva annua, pari a 1.076 bus x km., rimane a totale carico dell’Azienda Autolinee Federico S.p.A.; CONSIDERATO che le richieste modificazioni di esercizio sono in linea con gli indirizzi determinati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 306 del 10 aprile 2001; TENUTO CONTO che l’Azienda Autolinee Federico S.p.A. possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e profes- 6065 sionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; PRESO ATTO che sono stati regolarmente versati, fino al 2001, sia la tassa di concessione regionale che il contributo di sorveglianza relativi alle autolinee sopra menzionate; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8403 del 9 dicembre 1996 mediante la quale è stato assentito il rinnovo della concessione relative alle autolinee sopra menzionate, per il periodo 1996-2004; VISTA la L.R. 14 aprile 1986, n. 15; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999; DECRETA Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa: A) di autorizzare l’Azienda Autolinee Federico S.p.A. con sede a Reggio Calabria: a) ad intensificare il programma di esercizio dell’autolinea Locri-Monasterace-Soverato-Catanzaro mediante l’istituzione di una coppia di corse sul percorso parziale Catanzaro-SoveratoMonasterace Marina, con partenza da Catanzaro alle ore 5,30 e da Monasterace Marina alle ore 13,55, al fine di rendere possibile la coincidenza con gli esistenti servizi diretti nelle località dei versanti ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria, gestiti dall’Azienda Autolinee Federico S.p.A.; b) ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio nell’ambito delle autolinee S. Andrea dello Ionio-Soverato-Catanzaro, con diramazioni per Lido di S. Andrea e Ospedale di Soverato; e Guardavalle-Guardavalle Marina-Soverato-Catanzaro: 1) Autolinea S. Andrea dello Ionio-Soverato-Catanzaro, con diramazioni per Lido di S. Andrea e Ospedale di Soverato. a) soppressione di 1 c.c. feriale, nel periodo scolastico, sul percorso intero; 2) Autolinea Guardavalle-Guardavalle Marina-SoveratoCatanzaro: a) limitazione a Guardavalle Marina della coppia di corse feriale sul percorso intero e contestuale trasformazione della risultante coppia di corse feriale Guardavalle Marina-Catanzaro in feriale scolastica; B) di precisare che la richiesta istituzione della coppia di corse sul percorso Catanzaro-Monasterace non comporta alcun onere per l’amministrazione regionale dal momento che la relativa produzione complessiva annua bus x km. 39.168, è compensata nella misura di 38.092 bus x km. dalla richiesta soppressione e dalla limitazione del percorso delle sopra menzionate coppie di corse in atto autorizzate, e che la restante maggiore produzione complessiva annua, pari a 1.076 bus x km., rimane a totale carico dell’Azienda Autolinee Federico S.p.A.; C) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità; 6066 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 D) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione amministrativa del decreto stesso, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Catanzaro, lı̀ 7 gennaio 2002 Il Dirigente del Settore D.ssa Alba Maria Di Pasquale fiche di orari che si dovessero rendere necessarie, preventivamente autorizzate dal Dipartimento Regionale Trasporti; RILEVATO che a corredo di dette istanze, l’Azienda Autolinee Federico ha trasmesso, a sostegno della propria richiesta, le lettere dei Comuni di Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Caulonia, Stilo e Pazzano, con le quali è stato espresso parere favorevole all’istituzione del richiesto collegamento della Locride per l’Università della Calabria ritenuto rispondente a concreto ed attuale pubblico interesse; VISTI i risultati del procedimento istruttorio, con particolare riferimento all’esito della pubblica riunione tenutasi nella sala delle riunioni della Camera di Commercio di Catanzaro il 24 ottobre 2001, nel corso della quale: DECRETO n. 25 del 7 gennaio 2002 Autolinee: a) Locri-Soverato-Catanzaro; b) Mangiatorella-Stilo-Locri con diramazioni per Bivongi e Monasterace. Istituzione del prolungamento all’Università di Arcavacata di Rende dell’autolinea Locri-Soverato-Catanzaro e contestuali modificazioni di esercizio. Azienda Autolinea Federico S.p.A. con sede a Reggio Calabria (P.IVA 00110820800). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTE le istanze datate 3 luglio 2001 e 14 settembre 2001, mediante le quali l’Azienda Autolinee Federico S.p.A., con sede a Reggio Calabria, concessionaria, tra l’altro, delle autolinee Locri-Soverato-Catanzaro e Mangiatorella-Stilo-Locri con diramazioni per Bivongi e Monasterace, ha chiesto l’autorizzazione ad istituire l’autolinea ordinaria Locri-Soverato-Università della Calabria da esercitare con una coppia di corse feriale sul percorso intero, nel periodo di frequenza dell’Università; CONSIDERATO che allo scopo di rendere compatibile la richiesta istituzione dell’autolinea Locri-Soverato-Università della Calabria, con gli indirizzi determinati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 306 del 10 aprile 2001, la medesima Azienda Autolinee Federico S.p.A. ha chiesto, con le sopra citate istanze, di essere contestualmente autorizzata ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio nell’ambito delle autolinee Locri-Soverato-Catanzaro e Mangiatorella-Stilo-Locri con diramazioni per Bivongi e Monasterace: 1) Autolinea Locri-Soverato-Università della Calabria: a) soppressione di 1 c.c. feriale sul percorso intero, comportante una minore produzione complessiva annua di 61.200 bus x km.; 2) Autolinea Mangiatorella-Stilo-Locri con diramazioni per Bivongi e Monasterace: a) soppressione di 1 c.c. feriale sul percorso Stilo-Locri, comportante una minore produzione complessiva annua di 32.436 bus x km.; PRESO ATTO che la menzionata Azienda Autolinee Federico S.p.A. ha precisato che le proposte soppressioni di corse attualmente autorizzate sono dettate più dall’esigenza di rendere possibile l’istituzione del richiesto collegamento Locri-Università della Calabria, che riveste rilevante carattere di pubblica utilità, che dal contenuto di traffico delle corse da sopprimere, da considerare oggettivamente soddisfacente, ed ha fatto presente che potrà, comunque, far fronte alle esigenze di trasporto connesse alle corse di cui ha chiesto la soppressione nell’ambito degli esistenti servizi gestiti dalla stessa Azienda con le opportune modi- a) il rappresentante delle Ferrovie della Calabria, dopo aver eccepito, in via preliminare, l’illegittimità della procedura adottata per l’istituzione dei nuovi autoservizi, assumendo che, secondo la legge, possono essere affidati esclusivamente mediante procedure di gara, ha espresso la propria opposizione nei confronti della richiesta dell’Azienda Autolinee Federico a tutela dell’autolinea Cosenza-Catanzaro esercitata dalle Ferrovie della Calabria, nell’ambito della quale si effettuano collegamenti per l’Università della Calabria con un coordinamento dei servizi provenienti da Botricello e da Soverato; b) il rappresentante del Comune di Soverato ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta avanzata dall’Azienda Autolinee Federico che va nella direzione di soddisfare una concreta esigenza di trasporto di numerosi studenti residenti a Soverato che frequentano l’Università di Arcavacata e che reclamano un collegamento quotidiano diretto per detto ateneo; c) il sindaco di Siderno ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta dell’Azienda Federico ritenuta rispondente a concrete ed attuali esigenze di pubblica utilità, atteso che sono numerosi gli studenti universitari di quel comune frequentanti l’ateneo cosentino che, al momento, non dispongono di servizi automobilistici che possano consentire loro di raggiungere quotidianamente lo stesso ateneo; d) il rappresentante della Comuntà Montana Stilaro-Allaro, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza dell’Azienda Autolinee Federico, in considerazione del fatto che sono sempre più numerose le richieste di studenti universitari residenti in quel comprensorio che hanno necessità di un collegamento diretto e quotidiano con l’Università di Arcavacata; e) il rappresentante del Comune di Isca sullo Ionio ha manifestato la propria contrarietà alla soppressione della coppia di corse feriale Locri-Catanzaro; f) il titolare dell’impresa individuale Panuzzo Aldo Paolo ha espresso la propria opposizione all’istituzione del richiesto collegamento in considerazione del fatto che è interessata ad effettuare un nuovo collegamento da Bovalino all’Università di Arcavacata, seguendo un altro percorso; g) il rappresentante dell’Azienda Autoservizi Froiio S.n.c., che preliminarmente aveva eccepito l’illegittimità della riunione istruttoria, ha chiesto che l’amministrazione regionale prenda atto del fatto che la coppia di corse feriale sul percorso intero dell’autolinea Locri-Catanzaro di cui è stata chiesta la soppressione non risponde più ad esigenze di pubblica utilità e la sopprima d’ufficio; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 h) il titolare dell’impresa individuale Audino Venturino ha manifestato la propria opposizione all’istituzione del richiesto collegamento senza, peraltro, motivarla; RILEVATO che, successivamente al citato procedimento istruttorio, sono pervenute le seguenti istanze: a) istanza datata 31/10/2001, mediante la quale l’Azienda Ferrovie della Calabria s.r.l., nel ribadire quanto eccepito in via preliminare nel corso della citata riunione istruttoria del 24/10/ 2001 relativamente alla presunta illegittimità della procedura per l’istituzione dei nuovi autoservizi o l’attuazione di modifiche di autolinee che configurano nuovi autoservizi, ha formalizzato l’opposizione all’istituzione del richiesto collegamento LocriSoverato-Catanzaro, assumendo che il collegamento del litorale ionico catanzarese con l’Università di Arcavacata sarebbe già assicurato dall’autolinea bidirezionale Catanzaro-Cosenza, prevista dall’Accordo di programma Stato-Regione dell’11/2/2000 e dal Decreto dirigenziale n. 6561 del 6/7/2001, mediante il coordinamento a Catanzaro Lido dei treni della linea ferroviaria e dalle autolinee esercitate dalle Ferrovie della Calabria e da altre imprese che servono da Soverato a Botricello la fascia jonica, precisando che la menzionata autolinea bidirezionale CatanzaroCosenza può pienamente soddisfare le esigenze degli universitari della Locride, attraverso il coordinamento a Catanzaro Lido della menzionata autolinea bidirezionale Catanzaro-Cosenza e dell’autolinea Locri-Soverato-Catanzaro esercitata dall’Azienda Autolinee Federico; b) lettera datata 5/11/2001, mediante la quale il Comune di Siderno ha sollecitato l’istituzione del richiesto collegamento, precisando che nel comprensorio della Locride sono centinaia gli studenti che quotidianamente frequentano l’Università di Arcavacata, i quali, attualmente, sono sottoposti a disagi insopportabili per la perdurante mancanza di un adeguato collegamento automobilistico a distanza di oltre un quarto di secolo dall’istituzione dell’ateneo cosentino; c) istanza datata 31/10/2001, mediante la quale l’impresa individuale Panuzzo Aldo Paolo ha chiesto, in contrapposizione all’istanza avanzata dall’Azienda Autolinee Federico, l’istituzione di un collegamento automobilistico Bovalino-Locri-Università della Calabria attraverso un percorso alternativo via trasversale Ionio-Tirreno e via autostrada dallo svincolo di Rosarno; PRECISATO che la Giunta regionale con delibera n. 673 del 24 luglio 2001 ha approvato il «Piano operativo delle iniziative che la Regione e gli Enti locali promuovono, nel periodo 20012003, per l’attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale», nel quale viene precisato, tra l’altro, che «nel periodo transitorio 2001/2003, potrà essere mantenuto l’attuale regime concessorio operando gradualmente modifiche, oltre quelle già previste per il settore, ma non ancora attuate, ai sensi della legislazione vigente, sulla base delle informazioni e monitoraggio dei servizi, che sarà attivato anche con il contributo delle aziende strutturate»; CONSIDERATO, pertanto, che la permanenza dell’attuale regime concessorio, sancita dalla richiamata deliberazione G.R. n. 673/2001, postula, evidentemente, il riferimento alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 – tuttora in vigore – quale strumento legislativo da utilizzare per far fronte a primarie ed indifferibili esigenze di trasporto alle quali è necessario dare soluzioni adeguate allo scopo di assicurare il diritto alla mobilità delle popolazioni calabresi, segnatamente a lavoratori e studenti, in attesa del completamento del processo di razionalizzazione del trasporto pubblico locale della nostra regione, già in atto; 6067 RILEVATO che il richiesto collegamento automobilistico Locri-Università della Calabria, è espressamente previsto dal Piano Regionale dei Trasporti, a conferma del particolare carattere di pubblica utilità che lo stesso riveste, soprattutto in funzione dell’auspicato sviluppo socio-culturale dell’intera regione; TENUTO CONTO, che la mancata istituzione del collegamento automobilistico Locri-Università della Calabria, a distanza di cinque anni dall’approvazione del Piano Regionale Trasporti, continua a penalizzare pesantemente le popolazioni residenti nel vasto comprensorio compreso tra i medi versanti ionici catanzarese e reggino, notoriamente marginalizzato rispetto al resto del territorio calabrese per la mancanza di una moderna e scorrevole rete stradale e per il progressivo ridimensionamento dei collegamenti ferroviari lungo tutta la tratta ionica calabrese ed, in particolare, sulla tratta compresa tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido; PRECISATO, peraltro, che il richiesto collegamento LocriSoverato-Università della Calabria, non interferisce in alcun modo con i servizi integrativi esercitati dalle Ferrovie della Calabria in senso bidirezionale sulla tratta Catanzaro-Cosenza, atteso che l’itinerario che dovrebbe essere seguito dal richiesto autoservizio non contempla il transito da Catanzaro Lido e da Catanzaro ma prevede il transito dalla strada per Germaneto attraverso la quale si raccorda prima alla Superstrada S.S. 280 e poi all’autostrada A/3 dallo svincolo di Lamezia Terme, ed atteso, inoltre, che le fermate sulla tratta compresa tra Locri e Roccelletta di Borgia, sono le stesse previste dagli atti concessori delle autolinee Locri-Soverato-Catanzaro; Guardavalle-Soverato-Catanzaro e S. Andrea dello Ionio-Soverato-Catanzaro in atto esercitate dalla stessa Azienda Autolinee Federico, che prevedono ben dieci coppie di corse transitanti giornalmente da Soverato ed autorizzate al carico e scarico viaggiatori da e per Catanzaro, a conferma dell’indubitabile diritto dell’Azienda Autolinee Federico a servire anche il traffico originantesi a Soverato; CONSIDERATO, altresı̀, che il proposto coordinamento a Catanzaro Lido dei servizi in atto esercitati dall’Azienda Federico con quelli gestiti dalle Ferrovie della Calabria non appare possibile per i seguenti motivi: a) per la sostanziale inconciliabilità degli orari delle corse dell’Azienda Autolinea Federico che, avendo la finalità di servire traffico diretto nel Capoluogo, non potrebbero essere modulati in funzione degli esistenti servizi integrativi per Cosenza gestiti dalle Ferrovie della Calabria; b) perché il coordinamento si tradurrebbe in un evidente danno per l’utenza trasportata dall’Azienda Autolinee Federico che dovrebbe sobbarcarsi un maggiore onere economico per effetto del duplice titolo di viaggio (uno per ogni vettore utilizzato) che sarebbe costretta ad acquistare, nonché per i non trascurabili disagi ai quali andrebbe inevitabilmente incontro per effetto del trasbordo; c) perché una siffatta soluzione priverebbe l’utenza studentesca residente lungo le località del medio e basso versante ionico catanzarese e dell’alto e medio versante ionico reggino, di un collegamento diretto per l’Università della Calabria ed andrebbe a dilatare ancor di più i già lunghi tempi di percorrenza; d) perché l’autolinea integrativa bidirezionale esercitata dalle Ferrovie della Calabria si svolge – come peraltro precisato dalle stesse Ferrovie della Calabria – sulla tratta Catanzaro-Cosenza, mentre l’Università della Calabria è ubicata in località Arcavacata del Comune di Rende; 6068 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 RILEVATO che l’impresa individuale Audino Venturino non ha prodotto istanza di opposizione nei termini cosı̀ come preannunciato nel corso della riunione istruttoria del 24/10/2001; TENUTO CONTO che l’istanza in contrapposizione avanzata dall’Impresa individuale Pannuzzo Aldo Paolo è del tutto inconferente con la richiesta avanzata dall’Azienda Autolinee Federico S.p.A. in quanto si propone di realizzare un collegamento con l’Università della Calabria avente differente origine e diverso percorso; RITENUTO che la richiesta istituzione del collegamento Locri-Soverato-Università della Calabria, dovrebbe garantire il diritto alla mobilità dall’utenza studentesca residente lungo la località del medio e basso versante ionico catanzarese e dell’alto e medio versante ionico reggino che frequenta l’ateneo di Arcavacata di Rende, il venir meno del requisito di residenzialità del quale, ha provocato, di riflesso, un sempre crescente fenomeno di pendolarità degli studenti universitari residenti nei diversi comuni calabresi, che ha fatto lievitare progressivamente la domanda di trasporto da e per l’Università della Calabria; RITENUTO, in relazione a tutto quanto precede, di dover definire negativamente le istanze sopra specificate avanzate dall’Azienda Ferrovie della Calabria S.r.l. e dall’impresa individuale Panuzzo Aldo Paolo; RILEVATO che il periodo di esercizio del richiesto collegamento, tenuto conto delle esigenze degli studenti universitari che frequentano l’ateneo cosentino, debba essere compreso tra l’1/1 ed il 31/7 e tra il 10/9 e il 31/12; PRECISATO che il richiesto collegamento Locri-SoveratoUniversità della Calabria non comporterà alcun onere per l’amministrazione regionale dal momento che la relativa produzione complessiva annua bus x km., calcolata in base alla effettiva lunghezza del percorso (km. 191) ed al periodo di esercizio come sopra determinato (260 giorni feriali) e pari a 99.320 bus x km. (191 km. x 2 corse x 260 giorni di esercizio), sarà compensata nella misura di 93.636 bus x km. dalla richiesta soppressione delle sopra menzionate coppie di corse in atto autorizzate, e che la restante maggiore produzione complessiva annua, pari a 5.684 bus x km., rimarrà a totale carico dell’Azienda Autolinee Federico S.p.A.; TENUTO CONTO, peraltro, che occorre verificare la sussistenza di un concreto pubblico interesse del nuovo collegamento in parola, attraverso un periodo di sperimentazione che consenta di acquisire dati certi di traffico; RITENUTO di dover subordinare l’assentimento in via ordinaria e continuativa del richiesto nuovo collegamento Locri-Arcavacata all’accertata esistenza di una effettiva corrente di traffico; CONSIDERATO che l’ipotizzato nuovo collegamento è stato proposto nel contesto di una razionalizzazione delle autolinee Locri-Soverato-Catanzaro e Mangiatorella-Stilo-Locri con diramazioni per Bivongi e Monasterace, nonché delle autolinee S. Andrea dello Jonio-Soverato-Catanzaro, con diramazioni per Lido di S. Andrea e Ospedale di Soverato; e Guardavalle-Guardavalle Marina-Soverato-Catanzaro oggetto, queste ultime due, di un provvedimento predisposto contestualmente a parte per maggiore chiarezza; per cui deve essere classificato, anche ai fini dell’integrale applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 10 aprile 2001, quale intensificazione del programma di esercizio dell’esistente autolinea Locri-Soverato-Catanzaro, opportunamente diramata via Germaneto, super strada S.S. 280 e Autostrada A/3, fino all’Università di Arcavacata di Rende; CONSIDERATO che le richieste modificazioni di esercizio, per quanto sopra detto, sono in linea con gli indirizzi determinati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 306 del 10 aprile 2001; TENUTO CONTO che l’Azienda Autolinee Federico S.p.A. possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; PRESO ATTO che sono stati regolarmente versati, fino al 2001, sia la tassa di concessione regionale che il contributo di sorveglianza relativi alle autolinee sopra menzionate; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8403 del 9 dicembre 1996 mediante la quale è stato assentito il rinnovo delle concessioni relative alle autolinee sopra menzionate, per il periodo 1996-2004; VISTA la L.R. 14 aprile 1986, n. 15; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999; DECRETA Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa: A) di autorizzare, in via sperimentale per un periodo di due mesi a decorrere dal 7/1/2002, l’Azienda Autolinee Federico S.p.A. con sede a Reggio Calabria ad istituire, nell’ambito dell’autolinea Locri-Soverato-Catanzaro una diramazione per l’Università di Arcavacata di Rende e ad attivare, contestualmente, una coppia di corse feriale sul percorso Locri-SoveratoUniversità di Arcavacata di Rende, con partenza da Locri alle ore 5,45 e dall’Università di Arcavacata di Rende alle ore 13,30, seguendo lo stesso itinerario ed osservando le stesse fermate dell’autolinea Locri-Soverato-Catanzaro sulla tratta Locri-Roccelletta di Borgia e proseguendo per l’Università di Arcavacata di Rende seguendo il seguente itinerario: Bivio Germaneto (solo itinerario) – Strada Germaneto (solo itinerario) − Svincolo Superstrada S.S. 280 per Germaneto (solo itinerario) – Superstrada S.S. 280 (solo itinerario) – Svincolo A/3 di Lamezia Terme (solo itinerario) – Svincolo A/3 di Cosenza Nord (solo itinerario) – Università della Calabria di Arcavacata di Rende; ed all’espressa condizione di carico da tutte le fermate autorizzate solo ed esclusivamente per l’Università di Arcavacata di Rende, con l’esclusione di qualsiasi altra attività; B) di stabilire che, una volta verificato l’esito positivo dell’esperimento mediante l’acquisizione dei dati di traffico e, quindi, la rispondenza a concreta ed attuale pubblica utilità della coppia di corse di che trattasi, la presente autorizzazione in via sperimentale sarà trasformata utilmente in via continuativa; C) di autorizzare, inoltre, la menzionata Azienda Autolinee Federico S.p.A. ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio delle autolinee Locri-Soverato-Catanzaro e Mangiatorella-StiloLocri con diramazioni per Bivongi e Monasterace; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 Autolinea Locri-Soverato-Catanzaro: a) soppressione della coppia di corse feriale sul percorso intero, in atto prevista in partenza da Locri alle ore 6,20 e da Catanzaro alle ore 12,00; 6069 2) Autolinea Crotone-Cutro-Catanzaro con diramazione per Sellia Marina: Autolinea Mangiatorella-Stilo-Locri con diramazioni per Bivongi e Monasterace: a) abbandono del percorso Crotone-Cutro-Sellia Marina-Catanzaro Lido-Catanzaro, relativamente alla corsa delle ore 14,00 e contestuale istradamento della medesima corsa sul percorso alternativo «B» Crotone-Aeroporto S. Anna-Botricello-Catanzaro Lido-Catanzaro; b) a) soppressione della coppia di corse feriale sul percorso Stilo-Locri, in atto prevista in partenza da Stilo alle ore 6,30 e da Locri alle ore 12,30; 3) Autolinea Crotone-Isola Capo Rizzuto-Catanzaro LidoCatanzaro-Aeroporto di Lamezia Terme con diramazione per Stazione F.S. di Lamezia Terme: D) di precisare che la produzione bus x km. relativa al periodo sperimentale della coppia di corse feriale Locri-SoveratoArcavacata di Rende non sarà considerata ai fini dei contributi economici a parziale ripiano dei deficit di esercizio; a) modificazione del percorso della corsa con partenza da Lamezia Terme alle ore 6,10 e destinazione Crotone, per consentire il transito da Catanzaro città. E) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità; F) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione amministrativa del decreto stesso, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Motivando la richiesta con la necessità di soddisfare, attraverso modifiche dei servizi esistenti, le esigenze di numerosi lavoratori residenti a Catanzaro che prestano la loro attività lavorativa alla sede delle Poste di Crotone ed all’aeroporto S. Anna di Isola Capo Rizzuto, che da tempo sollecitano l’istituzione di un collegamento rapido che consenta loro di arrivare sul posto di lavoro prima delle otto e di ripartire dopo le ore 14; CONSIDERATO che le richieste modificazioni di esercizio sono in linea con gli indirizzi determinati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 306 del 10 aprile 2001; TENUTO CONTO che i servizi, per i quali la Società Romano Autolinee Regionali S.p.A. ha chiesto la soppressione, sono a basso contenuto di traffico; Catanzaro, lı̀ 7 gennaio 2002 Il Dirigente del Settore D.ssa Alba Maria Di Pasquale DECRETO n. 26 del 7 gennaio 2002 Autolinee: San Leonardo di Cutro-Crotone-Passovecchio; Crotone-Cutro-Catanzaro con diramazione per Sellia Marina; e Crotone-Isola Capo Rizzuto-Catanzaro Lido-Catanzaro-Aeroporto di Lamezia Terme con diramazione per Stazione F.S. di Lamezia Terme. Modificazioni di esercizio Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone (P.IVA 02289760791). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTE le istanze, datate 23 giugno 2001, mediante le quali l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., con sede a Crotone, concessionaria, tra l’altro, delle autolinee San Leonardo di Cutro-Crotone-Passovecchio; Crotone-Cutro-Catanzaro con diramazione per Sellia Marina; e Crotone-Isola Capo Rizzuto-Catanzaro Lido-Catanzaro-Aeroporto di Lamezia Terme con diramazione per Stazione F.S. di Lamezia Terme, ha chiesto l’autorizzazione ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio: 1) Autolinea San Leonardo di Cutro-Crotone-Passovecchio: a) soppressione di una c.c. feriale sul percorso Crotone-Passovecchio; b) istituzione del prolungamento a Bivio Campolongo e contestuale istituzione di una coppia di corse feriale S. Leonardo di Cutro-Bivio Campolongo; PRECISATO che la menzionata istanza è stata presentata contestualmente ad altre istanze, tutte intese a riorganizzare parte della vasta rete di servizi gestiti dalla medesima Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A., allo scopo di razionalizzare gli stessi servizi e renderli rispondenti alle mutate esigenze di mobilità delle popolazioni interessate con particolare riferimento a quelle di tipo scolastico; VISTI i risultati del procedimento istruttorio, con particolare riferimento all’esito della pubblica riunione tenutasi nella sala delle riunioni della Camera di Commercio di Catanzaro il 24 ottobre 2001, nel corso della quale: a) l’assessore ai Trasporti del Comune di Crotone esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta avanzata dall’Azienda Romano finalizzata ad agevolare il trasporto di lavoratori che da Catanzaro si recano a Crotone; b) il rappresentante delle Ferrovie della Calabria, dopo aver eccepito, in via preliminare, l’illegittimità della procedura per l’istituzione di nuovi autoservizi, assumendo che, secondo la legge, possono essere affidati esclusivamente mediante procedure di gara, ha manifestato la propria opposizione; RILEVATO che, successivamente al citato procedimento istruttorio, è pervenuta l’istanza datata 31/10/2001, mediante la quale l’Azienda Ferrovie della Calabria S.r.l., ha ribadito l’opposizione, già formulata in sede di riunione istruttoria, «al transito da Catanzaro della corsa in partenza da Lamezia Terme alle ore 6,10, a tutela del traffico della propria autolinea bidirezionale Cosenza-Catanzaro, con carico all’aeroporto di Lamezia Terme, prevista dall’Accordo di Programma Stato-Regione dell’11/2/ 2000 e dal Decreto Dirigenziale n. 6551 del 6/7/2001»; VISTA la delibera n. 673 del 24 luglio 2001, con la quale la Giunta regionale ha approvato il «Piano operativo delle inizia- 6070 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 tive che la Regione e gli Enti Locali promuovono, nel periodo 2001-2003, per l’attuazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale», nel quale viene precisato, tra l’altro, che «nel periodo transitorio 2001/2003, potrà essere mantenuto l’attuale regime concessorio operando gradualmente modifiche, oltre quelle già previste per il settore, ma non ancora attuate, ai sensi della legislazione vigente, sulla base delle informazioni e monitoraggio dei servizi, che sarà attivato anche con il contributo delle aziende strutturate»; CONSIDERATO, pertanto, che la permanenza dell’attuale regime concessorio, sancita dalla richiamata deliberazione G.R. n. 673/2001, postula, evidentemente, il riferimento alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 15 – tuttora in vigore – quale strumento legislativo da utilizzare per far fronte a primarie ed indifferibili esigenze di trasporto alle quali è necessario dare soluzioni adeguate allo scopo di assicurare il diritto alla mobilità delle popolazioni calabresi, segnatamente a lavoratori e studenti, in attesa del completamento del processo di razionalizzazione del trasporto pubblico locale della nostra regione, già in atto; TENUTO CONTO, peraltro, che le richieste dell’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. non configurano nuovi servizi, ma mere modificazioni di autolinee ordinarie già regolarmente concesse; RILEVATO che le richieste modificazioni di esercizio sono finalizzate a garantire il trasporto in orari utili di lavoratori residenti a Catanzaro che prestano la loro attività lavorativa all’aeroporto S. Anna di Isola Capo Rizzuto ed a Crotone, e che, pertanto, nessuna interferenza può configurarsi con l’autolinea integrativa Cosenza-Catanzaro; PRECISATO che il programma di esercizio in atto autorizzato dell’autolinea Crotone-Isola Capo Rizzuto-Catanzaro Lido-Catanzaro-Aeroporto di Lamezia Terme, con diramazione per Stazione F.S. di Lamezia Terme, prevede altre corse colleganti in senso bidirezionale Crotone con l’Aeroporto di Lamezia Terme con transito da Catanzaro città; TENUTO CONTO, che dal procedimento istruttorio è emerso inequivocabilmente il preminente pubblico interesse che giustifica l’assentimento delle richieste modificazioni di esercizio finalizzati a garantire il trasporto in orari utili di lavoratori residenti a Catanzaro che prestano la loro attività lavorativa all’aeroporto S. Anna di Isola Capo Rizzuto ed a Crotone; RITENUTO, in relazione a tutto quanto precede, di dover disattendere l’opposizione formulata dalle Ferrovie della Calabria S.r.l.; PRECISATO che le richieste modificazioni di esercizio non comportano alcun onere per l’amministrazione regionale dal momento che l’onere relativo alla maggiore produzione complessiva annua di bus x km. risultante da tutte le modificazioni di esercizio richieste ed esaminate nel corso della pubblica riunione istruttoria del 24 ottobre 2001, e quantificata in 2.162 bus x km., rimane a totale carico dell’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A.; TENUTO CONTO che l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. possiede tutti i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, per poter gestire servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; PRESO ATTO che sono stati regolarmente versati, fino al 2001, sia la tassa di concessione regionale che il contributo di sorveglianza relativi all’autolinea sopra menzionata; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8403 del 9 dicembre 1996 mediante la quale è stato assentito il rinnovo della concessione relativa all’autolinea in parola, per il periodo 19962004; VISTA la L.R. 14 aprile 1986, n. 15; VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999; DECRETA Per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa: A) di autorizzare l’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A. con sede a Crotone, ad attuare le seguenti modificazioni di esercizio: 1) Autolinea San Leonardo di Cutro-Crotone-Passovecchio: c) soppressione di una c.c. feriale sul percorso Crotone-Passovecchio; d) istituzione del prolungamento a Bivio Campolongo e contestuale istituzione di una coppia di corse feriale sul percorso parziale S. Leonardo di Cutro-Bivio Campolongo; 2) Autolinea Crotone-Cutro-Catanzaro con diramazione per Sellia Marina: b) abbandono del percorso Crotone-Cutro-Sellia Marina-Catanzaro Lido-Catanzaro, relativamente alla corsa delle ore 14,00 e contestuale istradamento della medesima corsa sul percorso alternativo «B» Crotone-Aeroporto S. Anna-Botricello-Catanzaro Lido-Catanzaro; 3) Autolinea Crotone-Isola Capo Rizzuto-Catanzaro LidoCatanzaro-Aeroporto di Lamezia Terme con diramazione per Stazione F.S. di Lamezia Terme: a) modificazione del percorso della corsa con partenza da Lamezia Terme alle ore 6,10 e destinazione Crotone, per consentire il transito da Catanzaro città; B) di precisare che le modificazioni di esercizio di cui al punto A) non comportano alcun maggiore onere per l’amministrazione regionale dal momento che l’onere relativo alla maggiore produzione complessiva annua di bus x km. risultante da tutte le modificazioni di esercizio richieste ed esaminate nel corso della pubblica riunione istruttoria del 24 ottobre 2001 e quantificata in 2.162 bus x km., rimane a totale carico dell’Azienda Romano Autolinee Regionali S.p.A.; C) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità; D) di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione amministrativa del decreto stesso, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Catanzaro, lı̀ 7 gennaio 2002 Il Dirigente del Settore D.ssa Alba Maria Di Pasquale 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 110 dell’11 gennaio 2002 VC01 – Cabinovia a collegamento temporaneo «Tasso (1368) – Monte Curcio (1766)» nel comune di Spezzano della Sila (CS), località Camigliatello. Approvazione del Regolamento d’esercizio ed autorizzazione per l’apertura al pubblico esercizio. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la richiesta prot. 3802/E.S. del 28 dicembre 2001, anticipata via telefax, con la quale il Presidente dell’ARSSA, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, con sede in Cosenza, in viale Trieste, n. 93 chiede il rilascio del provvedimento di autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio della Cabinovia a collegamento temporaneo «Tasso (1368) – Monte Curcio (1766)» nel comune di Spezzano della Sila (CS), località Camigliatello; PRESO ATTO che l’esecuzione delle opere relative all’impianto di che trattasi, con provvedimenti in atti, è stata autorizzata sia dai competenti uffici del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Unità di gestione TIF, Unità Operativa TIF6, sia dalla Regione Calabria ai sensi del D.P.R. 753/1980 che prevede, tra l’altro, per quanto di competenza sia l’approvazione del Ministero dei Trasporti sia l’approvazione della Regione; CONSIDERATO che la gestione dell’impianto di che trattasi, sostitutivo di altro impianto già concesso all’ex Opera Sila, poi ESAC, oggi ARSSA, subentrata a tutti gli effetti di legge ai sensi della L.R. 15/93, fa capo in atto, salvo verifica del relativo atto concessionale, alla richiedente ARSSA; PRESO ATTO che le funzioni di Direttore dell’esercizio sono state affidate al Dr. Ing. Ernesto Gigliotti, residente a Catanzaro, via Mario Greco, n. 21, che ha accettato l’incarico, e che per detta nomina: 1. È stato acquisito il nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, ed il benestare per la deroga all’obbligo della residenza in una delle stazioni principali del servizio di trasporto, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, U.S.T.I.F. della Campania, giusto nota prot. 4545/NC01/I4 del 13/12/2001; 2. È stato espresso l’assenso regionale con atto prot. 10033 del 28 dicembre 2001 del Dipartimento Trasporti; VISTI: 1. Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Direzione Generale TIF, U.S.T.I.F. della Campania, prot. 4496/VC00/N4 del 17/ 12/2001, rimesso via fax ed acquisito al protocollo del Dipartimento Trasporti con il n. 9894 in data 19/12/2001, con il quale si trasmette il verbale delle verifiche e prove funzionali, ex art. 5 D.P.R. 753/80, in uno con le prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinato il nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, propedeutico al provvedimento di autorizzazione all’apertura all’esercizio dell’impianto in argomento; 2. Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Direzione Generale TIF, U.S.T.I.F. della Campania, prot. 64/VC01/G2 dell’8/1/ 2002, acquisito al protocollo del Dipartimento Trasporti con il n. 6071 102 in data 9/1/2002, con il quale si trasmette, per l’approvazione di competenza, in duplice copia, debitamente vistate, il Regolamento di esercizio dell’impianto in oggetto; 3. Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Direzione Generale TIF, U.S.T.I.F. della Campania, prot. 69/VC00/N4 dell’8/1/ 2002, acquisito al protocollo del Dipartimento Trasporti con il n. 101 in data 9/1/2002, con il quale, avendo verificato che si è ottemperato alle prescrizione di diverso tipo di cui al verbale delle verifiche e prove allegato alla sopra citata nota U.S.T.I.F. 4496/2001, si rilascia il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ex art. 4 del citato D.P.R. 753/80 per l’apertura, da parte di questa Regione, al pubblico esercizio dell’impianto in oggetto; VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84; VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, art. 4; VISTO il decreto legislativo 422/97 nel testo modificato dal decreto lg.vo 400/99; VISTA la legge regionale 7 agosto 1999, n. 23; VISTI: 1. La legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante: «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale», ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 2. La delibera della Giunta regionale n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»; 3. Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; 4. Il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti 21 maggio 2001, n. 4565 recante «Delega di funzioni ai Dirigenti dei Settori n. 46 e n. 47»; DECRETA La premessa, che qui si intende integralmente richiamata, fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento. È approvato il Regolamento d’esercizio della Cabinovia a collegamento temporaneo «Tasso (1368) – Monte Curcio (1766)» nel comune di Spezzano della Sila (CS), località Camigliatello. È autorizzata l’apertura al pubblico esercizio della Cabinovia a collegamento temporaneo «Tasso (1368) – Monte Curcio (1766)» nel comune di Spezzano della Sila (CS), località Camigliatello. È fatto carico all’ARSSA, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, con sede a Cosenza, via Trieste n. 93, di comunicare a questa Regione la data di effettiva apertura dell’impianto al pubblico esercizio. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni connesse alla sicurezza ed impartite dal competente Ufficio del Ministero delle 6072 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 Infrastrutture e dei Trasporti e quelle che potranno essere impartite nel corso di verifiche successive. Il personale addetto dovrà portare divisa o elemento distintivo ben evidente per una sua immediata riconoscibilità. Il Direttore dell’Esercizio dovrà comunicare ogni interruzione del servizio derivante da mancanza di pezzi di ricambio, meccanici o elettrici, o di inconvenienti di qualsivoglia natura anche al fine di verificare la persistenza delle condizioni che hanno determinato l’apertura dell’impianto al pubblico esercizio. Il soggetto proprietario dell’impianto ed il Direttore dell’Esercizio, ciascuno per quanto di competenza, sono obbligati a comunicare il sopraggiungere di condizioni che possono determinare la revoca della presente autorizzazione. Catanzaro, lı̀ 11 gennaio 2002 Il Dirigente D.ssa Alba Maria Di Pasquale DECRETO n. 920 del 29 gennaio 2002 Trasferimento a Ferrovie della Calabria Srl delle risorse necessarie ad assicurare l’esercizio dei servizi di cui all’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000 tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 422/97, ed affidati con decreto dirigenziale 6 luglio 2001 n. 6561 – Liquidazione della quarta trimestralità del 2001. all’Accordo di Programma stipulato in data 11/2/2000 tra Ministero dei Trasporti e Regione Calabria, riconoscendone la decorrenza dal 1o gennaio 2001; 3. Di autorizzare il Dipartimento Trasporti a predisporre, di concerto con Ferrovie della Calabria Srl, lo schema di contratto di servizio; 4. Di autorizzare il Dipartimento Trasporti ad erogare le somme dovute, nei limiti di quelle effettivamente trasferite dallo Stato, anche prima della stipula del contratto di servizio, nei limiti di disponibilità ed esecutività del bilancio; VISTO il provvedimento iscritto nel Registro dei decreti e dei Dirigenti della Regione Calabria al n. 6561 del 6 luglio 2001 con il quale è stato affidato a Ferrovie della Calabria l’esercizio dei servizi automobilistici e ferroviari di cui all’allegato «1» all’Accordo di Programma sopra richiamato; DATO ATTO che lo schema di contratto di servizio è in fase di determinazione tecnica; VISTA la nota prot. 110512 del 3 dicembre 2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, Ufficio X, con la quale viene comunicato che con decreto n. 104897 del 22 novembre 2001 si è provveduto ad assegnare ed erogare in favore della Regione Calabria la somma di L. 21.173.609.375, a titolo di saldo finanziamento 2001 – 4o trimestre – in relazione alle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale ai sensi degli artt. 8 e 12 del decreto legislativo 422/97 dando atto che detta somma è costituita da 18.981.250.000 per esercizio, da 750.000.000 per IRAP, da 1.408.250.000 per mantenimento in efficienza (fondo comune l.s. 297/78) e da 34.109.375 per spese di funzionamento, somme incamerate sul capitolo 2326104, esercizio 2001, competenza; IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’accordo di programma stipulato tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 11 febbraio 2000 che disciplina, ai sensi dell’art. 8 del decreto lgs. 422/97, le modalità di trasferimento dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi in atto esercenti dalla Gestione Commissariale delle Ferrovie della Calabria, oggi Ferrovie della Calabria S.r.l.; VISTO il DPCM 16 novembre 2000 con il quale, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 422/97, viene data attuazione ai conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 8 dello stesso ed alla attribuzione delle relative risorse; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 305 avente per oggetto: «Delega alla Regione delle funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti l’ex Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie della Calabria: accordo di programma di cui all’art. 8 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni. Adempimenti relativi», con la quale, tra l’altro, si stabilisce: 1. Di dare attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato DPCM 16 novembre 2000; 2. Di affidare a Ferrovie della Calabria Srl l’esercizio di tutti i servizi ferroviari ed automobilistici indicati nell’allegato «1» VISTI i decreti iscritti al n. 7462 del 26 luglio 2001 ed al n. 11736 del 16 novembre 2001 del registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con i quali si è disposto l’impegno e la liquidazione delle somme relative alle prime tre trimestralità del 2001 per un importo complessivo di L. 63.418.500.000 (C 32.752.921,86); VISTO il decreto iscritto al n. 14555 del 19 dicembre 2001 del registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con il quale si è disposto l’impegno della somma relativa alla quarta trimestralità del 2001 nonché per le spese di funzionamento per un importo complessivo di lire 21.275.937.500 (C 10.988.104,71), impegno n. 12084 del 19 dicembre 2001; RITENUTO di dover erogare a Ferrovie della Calabria Srl la somma trasferita dallo Stato, nelle more della stipula del contratto, e per come previsto dalla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 305/2001; VISTO il decreto leg.vo 422/97 nel testo modificato dal decreto leg.vo 400/99; VISTA la legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 di approvazione del bilancio regionale 2001 e dato atto che nello stesso risultano istituiti il capitolo 2326104 in entrata su cui confluiscono i fondi rinvenienti dallo Stato per l’esercizio delle funzioni e compiti di cui agli artt. 8 e 12 del d.lgs. 422/97 ed il corrispondente capitolo 2222119 in uscita e successive variazioni di bilancio; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6073 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggeto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», cosı̀ come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTO il DPCM 16 novembre 2000 con il quale, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 422/97, viene data attuazione ai conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 9 dello stesso ed alla attribuzione delle relative risorse; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 200, n. 634, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 304 avente per oggetto: «Delega alla Regione delle funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A., oggi Trenitalia S.p.A. d’interesse regionale e locale: accordo di programma di cui all’art. 9 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni. Adempimenti relativi», con la quale, tra l’altro, si stabilisce: VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti 21 maggio 2001, n. 4565, avente per oggetto «Delega di funzioni ai Dirigenti dei Settori n. 46 e 47»; DECRETA 1. La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento; 2. È disposta la liquidazione della somma di euro 10.917.640,62 (diecimilioninovecentodiciassettemilaseicentoquaranta/62), pari a Lire 21.139.500.000, con imputazione sul capitolo 2222119 dell’esercizio 2001 del bilancio regionale, giusto impegno n. 12084 del 19 dicembre 2001, a favore di Ferrovie della Calabria S.r.l. con sede a Catanzaro, via Milano, 28, con accredito sul c.c.b. 20/516/000/151391/19, cod. ABI 3067, CAB 4400, intestato alla medesima Ferrovie della Calabria S.r.l., intrattenuto presso l’Agenzia Centrale di Catanzaro della Banca CARIME S.p.A., giusto procura irrevocabile all’incasso, sottoscritta in data 23 gennaio 2001 presso il Notaio Dr. Rocco Guglielmo, n. 74833 del repertorio n. 11.700 della raccolta, notificata al Dipartimento Trasporti in data 29/1/2001; 3. I competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 29 gennaio 2002 Il Dirigente Generale Dr. Alessandro Dente DECRETO n. 921 del 29 gennaio 2002 Trasferimento a Trenitalia S.p.A. delle risorse necessarie ad assicurare l’esercizio dei servizi ferroviari di cui all’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000 tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 422/97, ed affidati con decreto dirigenziale 21 giugno 2001, n. 5938. Liquidazione della quarta trimestralità del 2001. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’accordo di programma stipulato tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 11 febbraio 2000 che disciplina, ai sensi dell’art. 9 del decreto lgs. 422/97, le modalità di trasferimento dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. – oggi Trenitalia S.p.A. – di interesse regionale e locale; 1. Di dare attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato DPCM 16 novembre 2000; 2. Di affidare a Trenitalia S.p.A. l’esercizio di tutti i servizi ferroviari nei termini quantitativi indicati nell’allegato «3» all’Accordo di Programma stipulato in data 11/2/2000 tra Ministero dei Trasporti e Regione Calabria, riconoscendone la decorrenza dal 1o gennaio 2001; 3. Di autorizzare il Dipartimento Trasporti a predisporre, di concerto con Trenitalia S.p.A., lo schema di contratto di servizio; 4. Di autorizzare il Dipartimento Trasporti ad erogare le somme dovute, nei limiti di quelle effettivamente trasferite dallo Stato, anche prima della stipula del contratto di servizio, nei limiti di disponibilità ed esecutività del bilancio; VISTO il provvedimento iscritto nel Registro dei decreti e dei Dirigenti della Regione Calabria al n. 5938 del 21 giugno 2001 con il quale è stato affidato a Trenitalia S.p.A. l’esercizio dei servizi ferroviari di cui all’allegato «3» all’Accordo di Programma sopra richiamato; DATO ATTO che lo schema di contratto di servizio è in fase di determinazione tecnica; VISTA la nota prot. 110511 del 3 dicembre 2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni, Ufficio X, con la quale viene comunicato che con decreto n. 104895 del 16 novembre 2001 si è provveduto ad assegnare ed erogare in favore della Regione Calabria la somma di L. 30.982.375.000, a titolo di saldo finanziamento 2001 – 4o trimestre – in relazione alle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale ai sensi degli artt. 9 e 12 del decreto legislativo 422/97 dando atto che detta somma è costituita da 30.975.000.000 per esercizio, da 7.375.000 per spese di funzionamento, somme incamerate sul capitolo 2326103, esercizio 2001, competenza; VISTI i decreti iscritti al n. 7463 del 26 luglio 2001 ed al n. 11735 del 16 novembre 2001 del registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con i quali si è disposto l’impegno e la liquidazione delle somme relative alle prime tre trimestralità del 2001 per un importo complessivo di L. 92.925.000.000 (C 47.991.757,35); VISTO il decreto iscritto al n. 12661 del 3 dicembre 2001 del registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria con il quale si è disposto l’impegno della somma relativa alla quarta trimestralità del 2001 per un importo di L. 30.975.000.000 (C 15.997.252,45), impegno n. 10180 del 29 novembre 2001; 6074 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 RITENUTO dover erogare a Trenitalia S.p.A. la somma trasferita dallo Stato, nelle more della stipula del contratto, e per come previsto dalla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 304/2001; VISTO il decreto leg.vo 422/97 nel testo modificato dal decreto leg.vo 400/99; VISTA la legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 di approvazione del bilancio regionale 2001 e dato atto che nello stesso risultano istituiti il capitolo 2326103 in entrata su cui confluiscono i fondi rinvenienti dallo Stato per l’esercizio delle funzioni e compiti di cui agli artt. 9 e 12 del d.lgs. 422/97 ed il corrispondente capitolo 2222118 in uscita e successive variazioni di bilancio; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggeto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», cosı̀ come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 200, n. 634, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti; VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti 21 maggio 2001, n. 4565, avente per oggetto «Delega di funzioni ai Dirigenti dei Settori n. 46 e 47»; DECRETO n. 922 del 29 gennaio 2002 Decreto dirigenziale n. 12348 del 28 novembre 2001 avente per oggetto «Costituzione del Comitato di verifica e di monitoraggio di cui all’art. 10 dell’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000, tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 422/1997». Correzione di errore materiale. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il proprio decreto n. 12348 del 28 novembre 2001 avente per oggetto «Costituzione del Comitato di verifica e di monitoraggio di cui all’art. 10 dell’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000, tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 422/1997», e dato atto che nel dispositivo dello stesso decreto è stato trascritto, per errore materiale, la parola «Rossi» invece che «Fossi», riferita al cognome della rappresentante del Ministero dell’Economia nella Segreteria del Comitato correttamente indicato invece nella premessa; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 avente per oggetto: «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione», cosı̀ come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 200, n. 634, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti; DECRETA 1. La premessa fa parte integrante del dispositivo del presente provvedimento; 2. È disposta la liquidazione della somma di C 15.997.252,45 (quindicimilioninovecentonovantasettemiladuecentocinquantadue/45), pari a Lire 30.975.000.000, con imputazione sul capitolo 2222118 dell’esercizio 2001 del bilancio regionale, giusto impegno n. 10180 del 29 novembre 2001, a favore di Trenitalia S.p.A., con sede a Reggio Calabria, via Crocefisso, 1, mediante bonifico bancario sul c.c. 41688.09, cod. ABI 1030, CAB 16300, intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Reggio Calabria; 3. I competenti uffici del Dipartimento Trasporti e della Ragioneria Generale, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 29 gennaio 2002 VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti 21 maggio 2001, n. 4565 del registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria, avente per oggetto «Delega di funzioni ai Dirigenti dei Settori n. 46 e n. 47» che riserva alla propria competenza l’adozione di provvedimenti di nomina e designazioni; DECRETA Il cognome Rossi ricorrente nel dispositivo di cui al decreto n. 12348 del 28 novembre 2001 avente per oggetto «Costituzione del Comitato di verifica e di monitoraggio di cui all’art. 10 dell’Accordo di Programma stipulato in data 11 febbraio 2000, tra Regione Calabria e Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8, comma 3 del decreto legislativo 422/1997», è sostituito dal cognome Fossi. Catanzaro, lı̀ 29 gennaio 2002 Il Direttore Generale Dr. Alessandro Dente Il Dirigente Generale Dott. Alessandro Dente 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DIPARTIMENTO N. 14 Forestazione DECRETO n. 1491 del 15 febbraio 2002 Programma operativo regionale (POR) − Complemento di Programmazione − Misura 1.5 «Sistemi Naturali» − Commissione Programmazione. Modifica ed integrazione Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 14 − Forestazione n. 14629 del 21 dicembre 2001. DIPARTIMENTO N. 15 Delegazione di Roma e Servizi Sociali DECRETO n. 15067 del 31 dicembre 2001 Fondo Nazionale per le politiche sociali destinati alle attività inerenti la prevenzione, l’assistenza ed il recupero terapeutico dei minori vittime di reati di sfruttamento ed abuso sessuale (art. 17, comma 2, della legge 3/8/1998 n. 269). Impegno fondi. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni. VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». VISTO il D.P.G.R. n. 57, del 10/5/2001, che in attuazione dell’art. 17-bis della L.R. n. 7, del 2/5/01, stabilisce che la materia dei Servizi Sociali, con il dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti di Dirigente Generale sono svolte dal Dirigente Generale della Delegazione di Roma. VISTO il decreto n. 11244, dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del Dipartimento n. 15, che a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 50, Dott. Antonino Bonura, alla adozione dei provvedimenti finali del 15° Dipartimento Delegazione di Roma e Settore Servizi Sociali. 6075 VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000. Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354. VISTA la Deliberazione n. 1087, del 17/12/2001, avente ad oggetto: «Variazione al bilancio di fondi dallo Stato destinati alle attività inerenti la prevenzione, l’assistenza ed il recupero terapeutico dei minori vittime di reati di sfruttamento ed abuso sessuale» (art. 17, comma 2, della legge 3/8/1998, n. 269). CONSIDERATO che, con il predetto atto deliberativo, la Giunta Regionale ha deciso di incrementare, in termini di competenza e di cassa, della somma di lire 544.046.000, lo stanziamento di cui al capitolo 4341109 del bilancio di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2001, con la seguente denominazione: «Assegnazione dallo Stato a valere sul Fondo Nazionale per le politiche sociali destinati alle attività inerenti la prevenzione, l’assistenza ed il recupero terapeutico dei minori vittime di reati di sfruttamento e di abuso sessuale (art. 17, comma 2, della legge 3/8/1998, n. 269)». RILEVATO, pertanto che a seguito della deliberazione sopra richiamata al capitolo n. 4341109 risulta un incremento di cassa di lire 544.046.000. CHE, in attesa dell’attivazione delle iniziative di che trattasi, occorre impegnare la somma disponibile in bilancio. SU CONFORME proposta del Settore competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al Settore. DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 1) Di impegnare la somma di lire 544.046.000 (cinquecentoquarantaquattromilioniquarantaseimila) disponibile sul Capitolo n. 4341109 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 che dovrà essere erogata per il finanziamento delle attività inerenti la prevenzione, l’assistenza ed il recupero terapeutico dei minori vittime di reati di sfruttamento e di abuso sessuale (art. 17, comma 2, della legge 3/8/ 1998, n. 269). 2) Di provvedere all’invio di originale in duplice copia del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale. 3) Di autorizzare il Settore ad eseguire il presente Decreto. 4) Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC. Catanzaro, lì 31 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Dr. Antonino Bonura 6076 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 15068 del 31 dicembre 2001 Pagamento dei servizi residenziali e semi res. a favore di minori, affido, ospiti case fam., ist. educativo. Gruppi app. − donne ed adulti in difficoltà etc.. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». pagamento dei servizi aperti residenziali e semiresidenziali in favore di minori in affido etero familiare, ospiti di case famiglia, istituti educativo assistenziali, gruppi appartamento, di donne e adulti in difficoltà in centri di accoglienza temporanea, di anziani in case di riposo e comunità alloggio. 3) Di inviare originale in duplice copia del presente decreto al Dipartimento n. 2 Segreteria Generale della Giunta Regionale. 4) Di autorizzare il competente Settore a dare attuazione al presente decreto. 5) Di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul BURC. Catanzaro, lì 31 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Dr. Antonino Bonura VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». VISTO il D.P.G.R. n. 57, del 10/5/2001, che in attuazione dell’art. 17-bis della L.R. n. 7, del 2/5/01, stabilisce che la materia dei Servizi Sociali, con il dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti di Dirigente Generale sono svolte dal Dirigente Generale della Delegazione di Roma. VISTA la L.R. 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali» che, all’art. 43 istituisce il fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali. CONSIDERATO che il Settore competente riferisce che, con impegno n. 2058 del 2/5/2001, il Comune di Roseto Capo Spulico (CS), ai sensi della L.R. n. 5/87, ha già usufruito del contributo per la realizzazione del progetto «Argento vivo». CONSIDERATO che il Settore competente riferisce che, erroneamente è stato effettuato un secondo impegno assunto al n. 1991/2001 di registrazione. RITENUTO, pertanto, necessario disimpegnare l’impegno n. 1991/2001, per impegnare la somma di lire 35.000.000 per il pagamento dei servizi aperti residenziali e semiresidenziali in favore di minori in affido etero-familiare, ospiti di case famiglia, istituti educativo assistenziali, gruppi appartamento; di donne e adulti in difficoltà in centri di accoglienza temporanea; di anziani in Case di riposo e Comunità Alloggio. RITENUTO che occorre procedere all’impegno di lire 35.000.000 per le finalità sopra descritte, utilizzando totalmente la somma disponibile. SU CONFORME proposta del Settore competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al Settore. DECRETA 1) Di disimpegnare la somma di lire 35.000.000 (trentacinquemilioni) assunta al n. 1991/2001 di registrazione sul capitolo n. 4331103. 2) Di impegnare la somma di L. 35.000.000 (trentacinquemilioni) sul cap. n. 4331103 del bilancio 2001 da destinare al DECRETO n. 15069 del 31 dicembre 2001 Fondo Nazionale per le politiche sociali destinati alle attività inerenti la prevenzione, l’assistenza ed il recupero terapeutico dei minori vittime di reati di sfruttamento ed abuso sessuale (art. 80, comma 15, legge 23/12/2000 n. 388). Impegno fondi. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni. VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». VISTO il D.P.G.R. n. 57, del 10/5/2001, che in attuazione dell’art. 17-bis della L.R. n. 7, del 2/5/01, stabilisce che la materia dei Servizi Sociali, con il dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti di Dirigente Generale sono svolte dal Dirigente Generale della Delegazione di Roma. VISTO il decreto n. 11244, dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del Dipartimento n. 15, che a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 50, Dott. Antonino Bonura, alla adozione dei provvedimenti finali del 15° Dipartimento Delegazione di Roma e Settore Servizi Sociali». VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000. Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354. VISTA la Deliberazione n. 851, del 16/10/2001, avente ad oggetto: «Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2001. Assegnazione dallo Stato a valere sul fondo Nazionale per le 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6077 politiche sociali per il finanziamento di specifici programmi di intervento in favore dei minori vittime di abuso sessuale (art. 80, comma 15, legge 23/12/2000, n. 388). della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in part. l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale. CONSIDERATO che, con il predetto atto deliberativo, la Giunta Regionale ha deciso di istituire nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 il capitolo 2308117 con la dotazione, in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 4341109 la somma di lire 871.258.768. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modifiche». CONSIDERATO CHE con impegno n. 11149 del 10/12/2001, registrato al n. 13980 del 12/12/2001 è stata impegnata la somma di lire 851.258.768. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». RILEVATO che, occorre impegnare la rimanente somma disponibile pari a lire 20.000.000 sul capitolo n. 4341109 nello stato di previsione della spesa, per l’esercizio finanziario anno 2001. VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 57 del 10/5/2001, che in attuazione dell’art. 17 della L.R. n. 7 del 2/5/2001 stabilisce che la materia dei Servizi Sociali, con il dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti di dirigente Generale sono svolti dal Dirigente Generale della delegazione di Roma, Dr. Francesco Morelli. SU CONFORME proposta del Settore competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al Settore. DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 1) Di impegnare la somma di lire 20.000.000 (ventimilioni) disponibile sul Capitolo n. 4341109 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 che dovrà essere erogata per la realizzazione delle attività inerenti la prevenzione, l’assistenza ed il recupero terapeutico dei minori vittime di reato di sfruttamento ed abuso sessuale (art. 80, comma 15, legge 23/12/2000, n. 388). 2) Di provvedere all’invio di originale in duplice copia del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale. 3) Di autorizzare il Settore ad eseguire il presente Decreto. 4) Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC. Catanzaro, lì 31 dicembre 2001 Il Dirigente del Settore Dr. Antonino Bonura DECRETO n. 108 dell’11/1/2002. Legge 11/8/1991 n. 266 (Legge-Quadro sul Volontariato). Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1995 (norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato). Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato dell’Associazione «Centro Sociale Anziani» con sede in Cinquefrondi. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa VISTO il decreto n. 11244, dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del Dipartimento n. 15, che a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 50, Dott. Antonino Bonura, alla adozione dei provvedimenti finali del 15° Dipartimento «Delegazione di Roma e Servizi Sociali». VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000. Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. VISTA la Legge Quadro sul Volontariato, n. 266 dell’11 agosto 1991, artt. 2, 3, 4 e 6. VISTA la Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1995 recante «Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato», artt. 1, 2, 3 e 4 e la Legge Regionale n. 10 del 17 maggio 1996 che modifica la suddetta L.R. 18/95. VISTA la Deliberazione n. 204 del 9 Febbraio 1998, che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della predetta Legge Regionale n. 18/95. VISTE le «indicazioni interpretative» contenute nel Documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato trasmesso a tutte le regioni con nota n. 200/2576/110237 del 23 giugno 1992 della Presidenza del Consiglio di Ministri, allo scopo di agevolare il lavoro degli uffici regionali preposti all’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro del Volontariato. VISTO l’art. 32 della L.R. n. 5 del 26 gennaio 1987, recante «Riordino e Programmazione delle Funzioni Socio-Assistenziali», che riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato. CONSIDERATO che con istanza acquisita agli atti del Settore 37 − Servizi Sociali − il Presidente dell’Associazione «centro Sociale Anziani» con sede in Cinquefrondi, Via S. Michele, ha avanzato richiesta di iscrizione della medesima al Registro del Volontariato. CHE l’Organizzazione suddetta, come si evince dallo Statuto, è stata costituita allo scopo di operare senza scopo di lucro, gratuitamente, con proprie autonome iniziative solidaristiche, in conformità ai principi espressi dalla legge quadro sul volonta- 6078 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 riato n. 266/91, proponendosi, in particolare, di organizzare il tempo libero degli associati, promuovendo attività culturali, sociali, ricreative e sportive. CHE con apposita relazione l’Associazione ha evidenziato che ad oggi le attività svolte sono: portare le medicine a chi non può procurarsele da sè, chiamare il medico curante a chi non abile a farlo, dare sostegno a chi ha bisogno di assitenza; l’Associazione non dispone di mezzi, ma all’occorrenza ogni socio si presta volontariamente con il proprio mezzo per solidarietà, sia nei confronti dei soci, sia per terzi non iscritti; si svolgono anche attività ricreative e di tanto in tanto si organizza qualche gita per visitare luoghi turistici, storici e culturali. CHE le iniziative suddette sono aderenti alle «finalità» indicate nell’art. 1 della citata L.R. n. 18/95. CHE SUSSISTONO, pertanto le condizioni previsti agli articoli 2, 3 e 4 della Legge Quadro sul volontariato, n. 266 dell’11 agosto 1991 agli articoli 1, 2 3 e 4 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1995, per l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4, Legge Regionale n. 18/95). SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente. DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituire parte integrante e sostanziale del presente. DI ISCRIVERE l’Associazione «Centro Sociale Anziani» con sede in Cinquefrondi, citata in premessa, al registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1995, art. 4. DI PROVVEDERE all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale per gli adempimenti di propria competenza. DI AUTORIZZARE il competente settore a dare attuazione al presente Decreto. Catanzaro, lì 11 gennaio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonino Bonura DECRETO n. 903 del 28 gennaio 2002 Autorizzazione al funzionamento ed iscrizione all’Albo regionale della struttura per donne in difficoltà «Mago Merlino» con sede in Lamezia Terme, C/da Carrà Cosentino, 290 (L.R. n. 5/87). IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modifiche». VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 57 del 10/5/2001, che in attuazione dell’art. 17bis della L.R. n. 7 del 2/5/2001 stabilisce che la materia dei Servizi Sociali, con il dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti di Dirigente Generale sono svolte dal Dirigente Generale della delegazione di Roma, Dr. Francesco Morelli. VISTO il decreto n. 11244, dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del Dipartimento n. 15, che a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 50, Dott. Antonino Bonura, alla adozione dei provvedimenti finali del 15° Dipartimento «Delegazione di Roma e Settore Servizi Sociali». VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000. Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999. VISTA la legge regionale n. 5, del 26/1/1987, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con deliberazione del Consiglio Regionale, n. 491, del 18/10/1989. VISTO, in particolare, l’art. 19 della legge regionale predetta concernente i requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali, di cui al successivo art. 20. VISTE le precedenti deliberazioni di G.R., n. 1057, del 28/2/ 1991, n. 5759, del 14/10/1991 e n. 8303, del 9/12/1996, esecutive ai sensi di legge, mediante le quali è stata costituita la Commissione tecnico-amministrativa per l’accertamento dei requisiti richiesti per l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all’albo regionale delle strutture socio-assistenziali operanti nella Regione. CONSIDERATO CHE il Settore competente ha riferito: CHE con delibera della Giunta Regionale n. 2184, del 24/4/98 è stata concessa alla struttura socio-assistenziale per l’accoglienza di donne in difficoltà gestanti e/o con figli denominata «Mago Merlino» con sede in Lamezia Terme, via Trieste, 51, di cui è legale rappresentante il presidente pro tempore dell’omonima Associazione, l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all’albo regionale per l’ospitalità e l’assistenza di n. 3 utenti adulti e due minori. CHE con istanza datata 7/7/1999 e successive integrazioni, il legale rappresentante, ha fatto presente che l’attività assistenziale oggetto della precedente autorizzazione è stata trasferita da via Trieste, 51 al nuovo immobile ubicato in c/da Carrà Cosentino, 290, dello stesso Comune di Lamezia Terme, chiedendo contemporaneamente l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all’albo regionale. CHE l’A.S.L. competente per territorio ha espresso parere favorevole. CHE la Commissione suddetta, a seguito di apposito sopralluogo effettuato in data 14/11/2001, ha espresso parere favorevole per l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all’Albo regionale della struttura sopra detta. CHE ciò stante si può procedere ad autorizzare in via definitiva il funzionamento nonché l’iscrizione all’albo regionale della 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6079 struttura di che trattasi atteso che essa, come risulta dalla documentazione e dal verbale acquisito agli atti, possiede i requisiti previsti dal regolamento. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». SU conforme proposta del Dirigente competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate e corredata della dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente. VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 57 del 10/5/2001, che in attuazione dell’art. 17 bis della L.R. n. 7 del 2/5/2001 stabilisce che la materia dei Servizi Sociali, con il dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti del Dirigente Generale sono svolti dal Dirigente Generale della delegazione di Roma, Dr. Francesco Morelli. DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente: DI prendere atto dell’avvenuto trasferimento dell’attività assistenziale della struttura per donne in difficoltà «Mago Merlino» da Via Trieste, 51, a C/da Carrà Cosentino, 290, del Comune di Lamezia Terme. DI concedere, alla struttura Socio assistenziale per donne in difficoltà gestanti e/o con figli, denominata «Mago Merlino», con sede in Lamezia Terme, via c/da Carrà Cosentino, 290, di cui è legale rappresentante il presidente pro tempore, l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all’Albo regionale, in via definitiva, per l’ospitalità e l’assistenza di n. 8 utenti (artt. 19, 20 e 31 L.R. 5/87). DI disporre, conseguentemente, la dovuta variazione nell’albo regionale. DI provvedere all’invio del presente decreto in originale ed in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta Regionale. DI provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.. DI autorizzare il Settore n. 37 ad eseguire il presente Decreto. Catanzaro, lì 28 gennaio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonino Bonura DECRETO n. 975 del 30 gennaio 2002 Legge regionale 19 aprile 1995 n. 18. Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione nel registro Regionale del Volontariato dell’Associazione «A.F.A. Centro R.E.U.L. Sezione F.I.A.D.D.A. della Locride», con sede in Bianco (RC), Organizzazione aderente alla FIADDA − Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in part. l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modifiche». VISTO il decreto n. 11244, dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del Dipartimento n. 15, che a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore 50, Dott. Antonino Bonura, alla adozione dei provvedimenti finali del 15° Dipartimento «Delegazione di Roma e Servizi Sociali». VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000. VISTA la Legge Quadro sul Volontariato, n. 266 dell’11 agosto 1991, artt. 2, 3, 4 e 6. VISTA la Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1995 recante «Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato», artt. 1, 2, 3 e 4 e la Legge Regionale n. 10 del 17 maggio 1996 che modifica la suddetta L.R. n. 18/95. VISTA la Deliberazione n. 204 del 9 febbraio 1998, che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della predetta Legge Regionale n. 18/95. VISTE le «indicazioni interpretative» contenute nel Documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato trasmesso a tutte le Regioni con nota n. 200/2576/110237 del 23 giugno 1992 della Presidenza del Consiglio di Ministri, allo scopo di agevolare il lavoro degli uffici regionali preposti all’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro del Volontariato. VISTO l’art. 32 della L.R. n. 5 del 26 gennaio 1987, recante «Riordino e Programmazione delle Funzioni Socio-Assistenziali», che riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato. RILEVATO CHE con istanza acquisita agli atti del Settore 37 − Servizi Sociali − il Presidente dell’Organizzazione «A.F.A. Centro R.E.U.L. Sezione F.I.A.D.D.A. della Locride» aderente alla FIADDA − famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi con sede in Bianco (RC) − presso Centro «Don Milani», Via Garibaldi n. 1, ha avanzato richiesta di iscrizione della medesima al Registro del Volontariato. CHE l’Organizzazione suddetta, come si evince dallo Statuto e dalla documentazione allegata alla domanda, opera senza scopo di lucro e gratuitamente, in conformità ai principi espressi dalla Legge Quadro sul Volontariato 11/8/1991 n. 266, attraverso una molteplicità di iniziative, di tipo sociale e sanitario, rivolte al recupero degli audiolesi, nonché di aiuto alle rispettive famiglie. CHE con apposita relazione l’associazione medesima ha evidenziato le iniziative effettivamente realizzate, in ottemperanza alle predette finalità statutarie, quali, corsi di formazione per operatori sanitari e del settore educativo, diffusione di materiale divulgativo, creazione di uno sportello informativo, collaborazione alle attività riabilitative, nell’ambito del locale Centro di Riabilitazione, realizzazione di un progetto per l’integrazione degli audiolesi attraverso attività di musicoterapica, danzaterapia, arteterapia, ecc. 6080 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CHE le iniziative suddette sono aderenti alle «finalità» indicate nell’art. 1 della citata L.R. n. 18/95. CHE SUSSISTONO, pertanto le condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4 della Legge Quadro sul volontariato, n. 266 dell’11 agosto 1991 e agli articoli 1, 2 3 e 4 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1995, per l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4, Legge Regionale n. 18/95). SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente. DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente. DI ISCRIVERE l’Organizzazione di Volontariato «A.F.A. Centro R.E.U.L. Sezione F.I.A.D.D.A. della Locride» con sede in Bianco (RC), Organizzazione aderente alla FIADDA − Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi, citata in premessa, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995, art. 4. DI PROVVEDERE all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale per gli adempimenti di propria competenza. DI AUTORIZZARE il competente Settore a dare attuazione al presente Decreto. Catanzaro, lì 30 gennaio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonino Bonura dei Servizi Sociali, con il dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti di Dirigente Generale sono svolte dal Dirigente Generale della Delegazione di Roma. VISTO il decreto n. 11244, dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del Dipartimento n. 15, che a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 50, Dott. Antonino Bonura, alla adozione dei provvedimenti finali del 15° Dipartimento «Delegazione di Roma e Settore Servizi Sociali». VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000. Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354. VISTA la L.R. 26 gennaio 1987, n. 5 recante: «Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con deliberazione del Consiglio Regionale, n. 491, del 18/10/1989. CONSIDERATO che il Settore competente ha riferito: CHE con D.D.G. n. 7096 del 23/7/2001, è stata impegnata la somma di lire 6.578.479.667 (seimiliardicinquecentosettantottomilioniquattrocentosettantanovemila/667) sul capitolo n. 4331103 del bilancio 2001, sul fondo socio-assistenziale di cui alla L.R. 5/87, ai fini del pagamento ai soggetti pubblici e privati (Comuni ed Organismi diversi) gestori degli interventi socio-assistenziali degli oneri di spesa a favore di minori, donne ed adulti in difficoltà, utenti di servizi residenziali e semi-residenziali in Regione e fuori Regione, per il periodo 1/1/2001/31/12/2001, nonché eventuali saldi al 31/12/2000. CHE a seguito di provvedimenti dell’A.G. minorile sono stati disposti i ricoveri dei minori Acri Giuseppe e Saverio, Fortino Nicola e Rossella presso l’Istituto «Gesù Bambino», con sede in Cirò. CHE questo Ufficio ha provveduto ad autorizzare la spesa relativa al ricovero dei minori sopra indicati, a decorrere dall’1/1/ 2001. DECRETO n. 1108 dell’1 febbraio 2002 CHE occorre autorizzare l’assunzione dell’onere del contributo retta per i minori sopradetti anche per il periodo 1/9 − 31/ 12/2000, in quanto i ricoveri dei minori sono stati disposti a seguito di provvedimenti dall’A.G. minorile. Fondo regionale Socio-assistenziale di cui alla L.R. 26/1/ 1987, n. 5 − Liquidazione contributo-retta all’Istituto «Gesù Bambino» con sede in Cirò. CHE, la Responsabile del predetto Istituto ha chiesto a questa Regione il pagamento del contributo-rette maturate dagli stessi nel periodo sopra indicato. IL DIRIGENTE DEL SETTORE CHE occorre, conseguentemente, procedere al pagamento in favore dell’Istituto «Gesù Bambino», con sede in Cirò, dell’importo complessivo di L. 9.280.000 pari ad C 4.792,72 a titolo di liquidazione contributo rette, dall’1/9/2000 al 31/12/2000, per l’ospitalità dei minori Acri Giuseppe e Saverio, Fortino Nicola e Rossella. VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». VISTO il D.P.G.R. n. 57, del 10/5/2001, che in attuazione dell’art. 17-bis della L.R. n. 7, del 2/5/01, stabilisce che la materia CHE è acquisita agli atti e verificata dall’Ufficio competente la documentazione amministrativo-contabile relativa alla ospitalità dei suddetti minori, nella struttura socio-assistenziale sopra indicata. Fermo restando la responsabilità dei Comuni sugli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza. SU CONFORME proposta del Settore competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al Settore. 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 1) di autorizzare, in sanatoria, la spesa relativa al ricovero dei minori Acri Giuseppe e Saverio, Fortino Nicola e Rossella per il periodo 1/9 − 31/12/2000; 2) di liquidare all’Istituto«Gesù Bambino» con sede in Cirò, l’importo complessivo di lire 9.280.000 (novemilioniduecentottantamila) pari ad C 4.792,72 (quattromilasettecentonovantadueuro/72), salvo conguaglio attivo o passivo, a titolo di liquidazione contributo-rette per l’ospitalità dei minori sopra indicati, maturate dall’1/9/2000 al 31/12/2000; 3) di imputare la suddetta somma di lire 9.280.000 (novemilioniduecentottantamila) pari ad euro 4.792,72 (quattromilasettecentonovantadueuro/72) sul capitolo n. 4331103 del bilancio regionale 2001, giusta impegno di spesa n. 5278 del 18/7/2001, che presenta la necessaria disponibilità; 4) di autorizzare la Ragioneria Generale, ad emettere il relativo ordinativo di pagamento. 5) di inviare originale in duplice copia del presente decreto al Dipartimento n. 2 Segreteria Generale della Giunta Regionale. 6) di autorizzare il competente Settore a dare attuazione al presente decreto. 7) di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul BURC. 6081 VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 57, del 10/5/2001, che, in attuazione dell’art. 17 bis della L.R., n. 7, del 2/5/2001, stabilisce che la materia dei Servizi Sociali, con il Dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti di Dirigente Generale sono svolte dal Dirigente generale della delegazione di Roma. VISTO il Decreto n. 11244, dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del dipartimento n. 15 che, a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore 50, Dr. Antonino Bonura, alla adozione dei provvedimenti finali del 15° Dipartimento «Delegazione di Roma e Servizi Sociali». VISTO il D.P.G.R., n. 206, del 15/12/2000. Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354. VISTA la legge, n. 104, del 5/2/1992, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» che all’art. 42, comma 4°, prevede che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro competenza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravita». CONSIDERATO che legge quadro predetta, all’art. 5, lettera c) prevede che occorre «garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri .... il mantenimento della persona handicappata nell’ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale». VISTA la legge 8/11/2000, n. 328, «Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali» che all’art. 22 prevede interventi per la piena integrazione delle persone disabili. Catanzaro, lì 1 febbraio 2002 CONSIDERATO che il Settore proponente ha reso noto: Il Dirigente del Settore Dott. Antonino Bonura DECRETO n. 1619 del 22 febbraio 2002 «Concessione contributo al comune di Luzzi ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, lettera q, Legge 5/2/92, n. 104». IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 7, del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. CHE il comune di Luzzi, con nota n. 2141, del 19/2/2002, ha chiesto un contributo finalizzato all’assistenza scolastica specialistica per l’alunna Montalto Vanessa, nata a Cosenza il 17/2/ 1988, residente a Luzzi, alla C.da Serra Civita n. 41. CHE la minore, affetta dalla Siondrome di Rett, malattia rara e gravissima che progressivamente riduce la sfera dell’autonomia e della capacità relazionale della persona, per frequentare la Scuola elementare ha necessità, oltre che dell’insegnante di sostegno, anche di un’assistente alla persona. CHE il Comune di Luzzi, che nel passato si è fatto carico degli oneri finanziari per mettere a disposizione della minore handicappata un’assistente alla persona, ha fatto presente di non avere attualmente risorse economiche per consentire la prosecuzione di tale servizio. CHE, in conseguenza della carenza di risorse economiche, il Comune di Luzzi ha sospeso gli interventi di sostegno previsti per la minore Montalto. VISTA la D.G.R., n. 2661, del 21 giugno 1999, recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modifiche». CHE, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5, lettera c) della L. 104/92, occorre tempestivamente ripristinare il servizio di assistenza alla persona previsto per la disabile Montalto Vanessa. VISTO il D.P.G.R. n. 354, del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». CHE l’attività di che trattasi è in linea con quanto previsto dal piano nazionale dei servizi socio assistenziali che mira a privilegiare la piena integrazione delle persone disabili. 6082 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CHE, ciò stante, si ritiene sussistano le condizioni previste dalla legislazione vigente, nazionale e regionale in materia di servizi socio-assistenziali a favore di persone disabili, per finanziare, per il corrente anno, il servizio di assistenza alla persona e consentire alla minore Montalto Vanessa di continuare a frequentare la scuola elementare, con l’erogazione di un contributo di C 4000. SU conforme proposta del Dirigente competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate e corredata della dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente. DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente. DI concedere un contributo, per l’anno 2002, di C 4000 (Quattromila) al Comune di Luzzi per la prosecuzione del servizio di assistenza alla persona rivolto alla minore disabile Vanessa Montalto. DI imputare la spesa di C 4000 (Quattromila) sul Cap. 4331102 del bilancio 2001, giusta impegno di spesa n. 12230, del 28/12/2001, che presenta la necessaria disponibilità. DI autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi ordinativi di pagamento. DI fare carico all’Ente beneficiario di relazionare al Dipartimento Servizi Sociali sull’utilizzo della somma stanziata, inviando apposito rendiconto corredato dei documenti giustificativi di spesa. DI provvedere all’invio di una copia originale del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale. DI notificare il presente decreto al Sindaco di Luzzi perché lo stesso provveda a ripristinare con la massima tempestività il servizio di assistenza in favore della minore Montalto Vanessa. DI autorizzare il Settore n. 37 ad eseguire il presente decreto. Catanzaro, lì 22 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonino Bonura DECRETO n. 1620 del 22 febbraio 2002 «Concessione contributo ai sensi dell’art. 80, comma 14, Legge 23/12/2000, n. 388». IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la Legge regionale n. 7, del 13 maggio 1996 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTA la D.G.R., n. 2661, del 21 giugno 1999, recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modifiche». VISTO il D.P.G.R. n. 354, del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 57, del 10/5/2001, che, in attuazione dell’art. 17 bis della L.R., n. 7, del 2/5/2001, stabilisce che la materia dei Servizi Sociali, con il Dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti di Dirigente Generale sono svolte dal Dirigente Generale della delegazione di Roma. VISTO il Decreto n. 11244, dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del dipartimento n. 15 che, a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore 50, Dr. Antonino Bonura, alla adozione dei provvedimenti finali del 15° Dipartimento «Delegazione di Roma e Servizi Sociali». VISTO il D.P.G.R., n. 206, del 15/12/2000. Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354. VISTA la legge, n. 269, del 3/8/1998, «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di monori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» che all’art. 17, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza e alla tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale. VISTO il Documento di indirizzo per la formazione in materia d’abuso e maltrattamento dell’infanzia approvato nella seduta congiunta del 6 aprile 2001 del Dipartimento Affari Sociali, dall’ Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e dal Comitato di coordinamento per la tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale nel quale si segnala la necessità per le Regioni di prevedere «una corretta e diffusa informazione sul fenomeno del maltrattamento e dell’abuso sessuale» ed «azioni di sensibilizzazione» sul fenomeno. VISTA la legge 8/11/2000, n. 328, «Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali». VISTO il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, a norma dell’art. 18, comma 2 della legge 8/11/2000, n. 328 che, all’obiettivo 2, Rafforzare i diritti dei minori, prevede che le politiche sociali devono proporsi di attuare «campagne informative» sulle problematiche minorili. PRESO ATTO che il Ministero della Solidarietà sociale ha stanziato alla regione Calabria la somma di lire 871.258.768 per le finalità di cui all’art. 80, comma 15, della legge 388/2000. CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 851, del 16/ 10/2001 ha deciso di «istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001 il capitolo 4341109 con la denominazione «Spese per specifici programmi di intervento in favore dei minori vittime di abuso sessuale» e con lo stanziamento di lire 871.258.768. CONSIDERATO che il Settore proponente ha reso noto. CHE l’Associazione Culturale «Tam Tam» con sede in Catanzaro alla Via F. Burza, n. 36, con nota del 29/6/2001, acquisita 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 agli atti dell’Ufficio il 25/7/2001, Prot. n. 3053, ha chiesto un finanziamento finalizzato alla produzione di uno spettacolo teatrale «Un Lupo fra noi» che affronta la tematica delicata della violenza sui minori, da rappresentare ai bambini dell’intero ciclo della scuola elementare. CHE l’iniziativa ha avuto luogo, con spettacoli rivolti agli studenti e con cadenza settimanale, presso le principali città della regione nel corso del secondo semestre del 2001. 6083 DECRETO n. 1694 del 25 febbraio 2002 Legge regionale 19 aprile 1995 n. 18. Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione nel registro Regionale del Volontariato dell’organizzazione «Associazione per il Bambino in Ospedale» (A.B.I.O.), sede di Cosenza con sede legale in Montalto Uffugo. IL DIRIGENTE DEL SETTORE CHE, in considerazione della validità della iniziativa e della sua rispondenza a quanto previsto dal piano nazionale dei servizi socio-assistenziali, si ravvisa da parte della Regione di concedere un contributo a sostegno della stessa. VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale» ed in part. l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente Generale. CHE, ciò stante, si ritiene sussistano le condizioni previste dalla legislazione vigente, nazionale e regionale in materia di servizi socio-assistenziali per erogare un contributo all’Associazione «Tam Tam» nella misura di C 15.495,00. VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modifiche». SU conforme proposta del Dirigente competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate e corredata della dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente. DI concedere un contributo, di C 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque) all’Associazione Culturale «TAM-TAM», con sede in Catanzaro in Via Burza n. 36 per la produzione dello spettacolo «Un Lupo fra noi» che è stato rappresentato nelle principali città della Calabria nel secondo semestre dell’anno 2001. DI imputare la spesa di C 15.495,00 (quindimilaquattrocentonovantacinque) sul Cap. 4341109 del bilancio 2001, giusta impegno di spesa n. 11149, del 10/12/2001, assunto con D.D.G. n. 13980, del 12/12/2001, che presenta la necessaria disponibilità. DI autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento. DI fare carico all’Associazione beneficiaria di relazionare al Dipartimento Servizi Sociali sull’utilizzo della somma stanziata, inviando apposito rendiconto corredato dei documenti giustificativi di spesa. DI provvedere all’invio di una copia originale del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale. DI autorizzare il Settore n. 37 ad eseguire il presente Decreto. Catanzaro, lì 22 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. Antonino Bonura VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 57 del 10/5/2001, che in attuazione dell’art. 17 bis della L.R. n. 7 del 2/5/2001 stabilisce che la materia dei Servizi Sociali, con il dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti del Dirigente Generale sono svolti dal Dirigente Generale della delegazione di Roma, Dr. Francesco Morelli. VISTO il decreto n. 11244, dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del Dipartimento n. 15, che a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore 50, Dott. Antonino Bonura, alla adozione dei provvedimenti finali del 15° Dipartimento Delegazione di Roma e Servizi Sociali». VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000. VISTA la Legge Quadro sul Volontariato, n. 266 dell’11 agosto 1991, artt. 2, 3, 4 e 6. VISTA la Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1995 recante «Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato», artt. 1, 2, 3 e 4 e la Legge Regionale n. 10 del 17 maggio 1996 che modifica la suddetta L.R. n. 18/95. VISTA la Deliberazione n. 204 del 9 febbraio 1998, che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della predetta Legge Regionale n. 18/95. VISTE le «indicazioni interpretative» contenute nel Documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato trasmesso a tutte le Regioni con nota n. 200/2576/110237 del 23 giugno 1992 della Presidenza del Consiglio di Ministri, allo scopo di agevolare il lavoro degli uffici regionali preposti all’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro del Volontariato. VISTO l’art. 32 della L.R. n. 5 del 26 gennaio 1987, recante «Riordino e Programmazione delle Funzioni Socio-Assistenziali», che riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato. RILEVATO CHE con istanza acquisita agli atti del Settore 37 − Servizi Sociali − il Presidente dell’Organizzazione «Associazione per il Bambino in Ospedale» (A.B.I.O.) − sede di Cosenza 6084 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 con sede legale in Montalto Uffugo, via Villaggio, ha avanzato richiesta di iscrizione della medesima al Registro del Volontariato. CHE l’Organizzazione suddetta, come si evince dallo Statuto e dalla documentazione allegata alla domanda, opera senza scopo di lucro e gratuitamente, in conformità ai principi espressi dalla Legge Quadro sul Volontariato 11/8/1991 n. 266, proponendosi di realizzare iniziative in favore dei bambini che necessitano di ricovero ospedaliero e delle rispettive famiglie, in particolare, mediante l’organizzazione di attività ludiche e ricreative nelle strutture ospedaliere, la promozione di iniziative dirette a favorire il rapporto tra ente ospedaliero e genitori dei bambini ricoverati, la collaborazione con gli istituti scolastici al fine di preparare gli alunni ad un’eventuale esperienza di ospedalizzazione, prevenendo, in tal modo il «trauma da ricovero», la divulgazione della Carta dei diritti del bambino con particolare riguardo alle problematiche connese alle necessità psico-emotive dei bambini ricoverati, ecc.. CHE con apposita relazione l’associazione medesima ha evidenziato le iniziative effettivamente realizzate, e quelle in programma, in ottemperanza alle predette finalità statutarie, e consistenti in una serie di attività ricreative, teatrali, ecc., dirette a migliorare la qualità della vita e la socializzazione dei bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere, ed inoltre, attività di sostegno psicologico e di aiuto nelle incombenze quotidiane, nei confronti dei genitori dei piccoli degenti. CHE le iniziative suddette sono aderenti alle «finalità» indicate nell’art. 1 della citata L.R. n. 18/95. CHE SUSSISTONO, pertanto le condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4 della Legge Quadro sul volontariato, n. 266 dell’11 agosto 1991 e agli articoli 1, 2 3 e 4 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1995, per l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4, Legge Regionale n. 18/95). SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente. DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente. DECRETO n. 1706 del 26 febbraio 2002 Casa di Riposo «Serena ex-ONPI di San Lucido» − Nomina Commissione Tecnico-Amministrativa − L.R. n. 5/87. IL DIRIGENTE DEL SETTORE VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante «Norme sull’Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale» ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale. VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni». VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione». VISTO il D.P.G.R. n. 57, del 10/5/2001, che in attuazione dell’art. 17-bis della L.R. n. 7, del 2/5/01, stabilisce che la materia dei Servizi Sociali, con il dipendente Settore 37, sono ricondotti nell’ambito della Presidenza della Giunta Regionale e che le funzioni ed i compiti di Dirigente Generale sono svolte dal Dirigente Generale della Delegazione di Roma. VISTO il decreto n. 11244, dell’8/11/2001, del Dirigente Generale del Dipartimento n. 15, che a norme dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega il Dirigente del Settore n. 50, Dott. Antonino Bonura, alla adozione dei provvedimenti finali del 15° Dipartimento Delegazione di Roma e Settore Servizi Sociali. VISTO il D.P.G.R. n. 206, del 15/12/2000. Rettifica del punto 4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354. VISTA la Legge regionale, n. 5, del 26/1/1987, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con deliberazione del Consiglio Regionale, n. 491, del 18/10/1989. VISTO, in particolare, l’art. 19 della legge regionale predetta concernente i requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali, di cui al successivo art. 20. CONSIDERATO che il settore competente ha riferito: DI ISCRIVERE l’Organizzazione di Volontariato «Associazione per il Bambino in Ospedale» (A.B.I.O.) − sede di Cosenza con sede legale in Montalto Uffugo, via Villaggio, citata in premessa, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995, art. 4. — che a seguito di grave carenza igienico, sanitarie e strutturali riscontrati dalla Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. n. 1 di Paola presso la Casa di Riposo denominata «Serena» ex-ONPI con sede in San Lucido, la G.R. con propria deliberazione n. 1005, del 4/12/2001, ha disposto il trasferimento degli anziani dalla struttura sopradetta in altre idonee strutture della Regione; DI PROVVEDERE all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale per gli adempimenti di propria competenza. — che successivamente con nota inviata dal Dipartimento della presidenza prot. 294, dell’11/1/2002, l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Paola comunicava che a seguito di un nuovo sopralluogo effettuato in data 11/12/2001 è emerso che la struttura ex-ONPI nella parte ristrutturata è idonea per essere adibita a Casa di riposo per anziani; DI AUTORIZZARE il competente Settore a dare attuazione al presente Decreto. Catanzaro, lì 25 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dott. Antonino Bonura — che nella relazione sopradetta non vengono identificati con apposita planimetria tutti i locali dell’intero immobile destinato agli anziani ospitati; — che con D.P.G.R. n. 11 del 9/1/2002 è stata nominata la Commissione Regionale per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 — che la commissione suddetta nella seduta dell’1/2/02 ha proposto che nella prossima seduta venga discussa tutta la problematica della casa di riposo ex-ONPI di San Lucido; — che nella seduta del 5/2/2002 la commissione ha deciso di delegare il Dirigente Generale del dipartimento n. 15 per la nomina di una Commissione tecnico-Amministrativa «per verificare» con apposito sopralluogo se la struttura, tuttora priva di autorizzazione al funzionamento, possiede i requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 5/87 e relativo regolamento attuativo per l’ottenimento dell’atto autorizzativo; — che tale autorizzazione si appalesa necessaria ed obbligatoria per il prosieguo dell’attività assistenziale di che trattasi; 6085 1) È costituita apposita commissione per verificare, se la Casa di Riposo «Serena ex ONPI» di san Lucido possiede i requisiti previsti dalla L.R. n. 5/87 e successivo regolamento attuativo, per ottenere l’autorizzazione al funzionamento e relativa iscrizione all’Albo Regionale che risulta così composta: − Dr. Bonura Antonino − Funz. Anania Andrea − Dr. Petrucci Pasquale − Dr. Dignitoso Francesco − Arch. Matarese Luigi — che la Commissione medesima risulta così composta: − Dr. Bonura Antonino − Funz. Anania Andrea − Dr. Petrucci Pasquale − Dr. Dignitoso Francesco − Arch. Matarese Luigi − Dr. Bianco Francesco − A.S. Grisolia Maria. VISTA la Legge Regionale n. 5/87 artt. 19-20 e 31. SU CONFORME proposta del Settore competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al Settore. DECRETA Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: − Dr. Bianco Francesco − A.S. Grisolia Maria. 2) Di invitare la Commissione medesima a relazionare, a sopralluogo avvenuto, per le successive determinazioni; 3) Di provvedere all’invio di originale in duplice copia del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta Regionale; 4) Di autorizzare il Settore ad eseguire il presente Decreto; 5) Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC. Catanzaro, lì 26 febbraio 2002 Il Dirigente del Settore Dr. Antonino Bonura 6086 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 AVVOCATURA REGIONALE DECRETO n. 1073 dell’1 febbraio 2002 CT n. 3727/1993 – Tribunale di Catanzaro – Atto di pignoramento presso terzi: Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Jonico Meridionale in persona del presidente e legale rappresentante p.t. ing. Giuseppe Caminiti (Dipartimento Forestazione) c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione all’esecuzione – Nomina di un difensore: conferimento incarico all’Avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura Regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 28 dicembre 2001, il Consorzio di Bonifica Versante Calabro Jonico Meridionale in persona del legale rappresentante ing. Giuseppe Caminiti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Mancini e Maria Giuditta D’Alessandro, ha proceduto contro la Regione Calabria (e nei confronti di Banca CARIME, Tesoriere) a pignoramento presso terzi di somme fino alla concorrenza di L. 100.000.000 in forza di atto di precetto notificato in data 5/10/2001 e Sentenza n. 159/94 del Tribunale di Reggio Calabria; CONSIDERATO che l’esecuzione forzata intrapresa dal Consorzio si appalesa illegittima, nulla e/o inefficace in tutto e/o in parte poiché l’ammontare complessivamente dovuto non corrisponde al totale conteggiato nell’atto di precetto, e che pertanto si appalesa la necessità di promuovere opposizione all’esecuzione per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Forestazione) a costituirsi nel giudizio anche al fine di proporre opposizione all’esecuzione per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETO n. 1074 dell’1 febbraio 2002 CT n. 2961/89 – Tribunale di Catanzaro – Atto di pignoramento presso terzi: Consorzio di Bonifica di Caulonia in persona del presidente e legale rappresentante p.t. sig. Paolo Asciutti (Dipartimento Forestazione) c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e proposizione di opposizione all’esecuzione – Nomina di un difensore: conferimento incarico all’Avv. Dianora De Nobili dell’Avvocatura Regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 28 dicembre 2001, il Consorzio di Bonifica di Caulonia in persona del legale rappresentante sig. Paolo Asciutti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Mancini e Maria Giuditta D’Alessandro, ha proceduto contro la Regione Calabria (e nei confronti di Banca CARIME, Tesoriere) a pignoramento presso terzi di somme fino alla concorrenza di L. 50.000.000 in forza di atto di precetto notificato in data 5/10/2001 e Sentenza n. 103/96 del Tribunale di Reggio Calabria; CONSIDERATO che l’esecuzione forzata intrapresa dal Consorzio si appalesa illegittima, nulla e/o inefficace in tutto e/o in parte poiché l’ammontare complessivamente dovuto non corrisponde al totale conteggiato nell’atto di precetto, e che pertanto si appalesa la necessità di promuovere opposizione all’esecuzione per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Forestazione) a costituirsi nel giudizio anche al fine di proporre opposizione all’esecuzione per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA Per i motivi sopra evidenziati Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi dinanzi al Tribunale di Catanzaro G.E., nel procedimento esecutivo di cui in premessa e di proporre opposizione all’esecuzione iniziata dal Consorzio di Bonifica del Versante Jonico Meridionale, in persona del legale rappresentante p.t. ing. Caminiti contro la Regione Calabria, chiedendone, altresı̀, la sospensione; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale. — di costituirsi dinanzi al Tribunale di Catanzaro G.E., nel procedimento esecutivo di cui in premessa e di proporre opposizione all’esecuzione iniziata dal Consorzio di Bonifica di Caulonia, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Paolo Asciutti contro la Regione Calabria, chiedendone, altresı̀, la sospensione; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6087 DECRETO n. 1080 dell’1 febbraio 2002 DECRETO n. 1081 dell’1 febbraio 2002 CT n. 329/00 – Corte Suprema di Cassazione – Ricorso – Ditta Zuppelli Giulietta c/Regione Calabria – Sentenza n. 14/01 del 2/2/01. Determinazione di proposizione di ricorso nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Benito Spanti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. CT n. 330/00 – Corte Suprema di Cassazione – Ricorso – Impresa Zappia Giuseppe c/Regione Calabria – Sentenza n. 13/01 del 2/2/01. Determinazione di proposizione di ricorso nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Benito Spanti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con sentenza n. 14/01, pronunciata il 2/2/ 2001, il Giudice di Pace di Staiti-Brancaleone, pronunciandosi nel procedimento civile n. 69/00 tra la Regione Calabria e la Ditta Zuppelli Giulietta, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 4/00 spiegata dalla Regione Calabria, perché infondata, condannando la stessa al pagamento delle spese e competenze del giudizio; PREMESSO CHE con sentenza n. 13/01, pronunciata il 2/2/ 2001, il Giudice di Pace di Staiti-Brancaleone, pronunciandosi nel procedimento civile n. 68/00 tra la Regione Calabria e l’impresa Zappia Giuseppe, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3/00 spiegata dalla Regione Calabria, perché infondata, condannando la stessa al pagamento delle spese e competenze del giudizio; CONSIDERATO che appare opportuno proporre ricorso in cassazione, in quanto la motivazione della pronuncia non è condivisibile ed è lesiva degli interessi dell’Ente, in ragione delle eccezioni, difese e conclusioni che sono state formulate in giudizio; CONSIDERATO che appare opportuno proporre ricorso in cassazione, in quanto la motivazione della pronuncia non è condivisibile ed è lesiva degli interessi dell’Ente, in ragione delle eccezioni, difese e conclusioni che sono state formulate in giudizio; RITENUTO pertanto di dover disporre la tempestiva e rituale domanda giudiziale onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e di difesa dell’Ente all’avv. Benito Spanti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; RITENUTO pertanto di dover disporre la tempestiva e rituale domanda giudiziale onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e di difesa dell’Ente all’avv. Benito Spanti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare gli artt. 10 e 28 che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare gli artt. 10 e 28 che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; DECRETA DECRETA 1) di autorizzare la proposizione di ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 14/01, pronunciata il 2/2/2001, dal Giudice di Pace di Staiti-Brancaleone, nel procedimento civile n. 69/00 tra la Regione Calabria e la Ditta Zuppelli Giulietta; 1) di autorizzare la proposizione di ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 13/01, pronunciata il 2/2/2001, dal Giudice di Pace di Staiti-Brancaleone, nel procedimento civile n. 68/00 tra la Regione Calabria e l’impresa Zappia Giuseppe; 2) di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’Avv. Benito Spanti dell’Avvocatura regionale; 2) di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’Avv. Benito Spanti dell’Avvocatura regionale; 3) di eleggere, ai fini del presente atto, domicilio in Roma presso la delegazione della Regione Calabria, in via Sardegna, n. 50; 3) di eleggere, ai fini del presente atto, domicilio in Roma presso la delegazione della Regione Calabria, in via Sardegna, n. 50; 4) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. 4) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera 6088 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1083 dell’1 febbraio 2002 DECRETO n. 1084 dell’1 febbraio 2002 CT n. provv. 133/02 – Ricorso al Tribunale civile di Cosenza, Sezione Lavoro – Marasco Domenico c/Regione Calabria ed altri. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali). Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale con delega e domiciliazione esterna. CT n. provv. 131/02 – Ricorso al Tribunale civile di Cosenza, Sezione Lavoro – Palermo Mauro c/Regione Calabria ed altri. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Servizi Sociali). Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 16/1/2002 unitamente al verbale di integrazione del contraddittorio e alle memorie di costituzione dell’INPS e del Ministero delle Economie e delle Finanze, il sig. Marasco Domenico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio De Luca e Antonio Mirabelli, ha proposto ricorso nei confronti dell’INPS, e della Regione Calabria in persona del Presidente p.t. dinanzi al Tribunale di Rossano in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere di: PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 16/1/2002 unitamente al verbale di integrazione del contraddittorio e alle memorie di costituzione dell’INPS e del Ministero delle Economie e delle Finanze, il sig. Palermo Mauro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio De Luca e Antonio Mirabelli, ha proposto ricorso nei confronti dell’INPS, e della Regione Calabria in persona del Presidente p.t. dinanzi al Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere di: — accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione/assegno di invalidità; — accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione/assegno di invalidità; — condannare per l’effetto i convenuti alla costituzione in favore del ricorrente della pensione ovvero dell’assegno mensile di inabilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; — condannare per l’effetto i convenuti alla costituzione in favore del ricorrente della pensione ovvero dell’assegno mensile di inabilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; — condannare i convenuti alle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.; — condannare i convenuti alle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti in quanto vi sono fondati motivi di ritenere il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, convenuta, anche alla luce della L.R. n. 20/2001; appare inoltre opportuno constatare mediante idoneo accertamento l’effettività delle condizioni fisiche e reddituali atte a fondare la domanda; e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti in quanto vi sono fondati motivi di ritenere il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, convenuta, anche alla luce della L.R. n. 20/2001; appare inoltre opportuno constatare mediante idoneo accertamento l’effettività delle condizioni fisiche e reddituali atte a fondare la domanda; e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Cosenza, Sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Marasco Domenico contro la Regione Calabria; — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale civile di Cosenza, Sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Palermo Mauro contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale, nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’Avv. Maria Trifilio, con studio in Rende alla Via Adige, 1 (CS). — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale, nonché, quale suo delegato e procuratore domiciliatario, l’Avv. Maria Trifilio, con studio in Rende alla Via Adige, 1 (CS). Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6089 DECRETO n. 1085 dell’1 febbraio 2002 DECRETO n. 1086 dell’1 febbraio 2002 CT n. 54/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Riccelli Maria c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili. CT n. 3/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Gualtieri Vincenzina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 10/1/2002, la sig.ra Riccelli Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Ezio Antonio Riccelli, ha proposto ricorso nei confronti dell’INPS, della Regione Calabria in persona del Presidente p.t., del Ministero del Tesoro, dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere di: PREMESSO CHE con atto notificato in data 4/1/2002, la sig.ra Vincenzina Gualtieri, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Strongoli, ha proposto ricorso nei confronti dell’INPS e della Regione Calabria in persona del Presidente p.t. dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere di: — accogliere il ricorso e per l’effetto riconoscere e dichiarare che la ricorrente è invalida con totale inabilità lavorativa dalla data della presentazione della domanda (30/6/2002); — condannare i convenuti a corrispondere gli arretrati dall’1/ 7/2000 al compimento del 65o anno di età; — condannare i convenuti in solido o singolarmente alle spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti in quanto vi sono fondati motivi di ritenere il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, convenuta, anche alla luce della L.R. n. 20/2001; appare inoltre opportuno constatare mediante idoneo accertamento l’effettività delle condizioni fisiche e reddituali atte a fondare la domanda; e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) di costituirsi in giudizio per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA — accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso dei requisiti per conseguire i benefici assistenziali previsti dalla Legge 118/71 e dal D.Lgs. n. 509/88 e successive modifiche ed integrazioni; — condannare per l’effetto i convenuti alla costituzione in favore del ricorrente della pensione ovvero dell’assegno mensile di inabilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; — condannare i convenuti alle spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti in quanto vi sono fondati motivi di ritenere il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, convenuta, anche alla luce della L.R. n. 20/2001; appare inoltre opportuno constatare mediante idoneo accertamento l’effettività delle condizioni fisiche e reddituali atte a fondare la domanda; e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) di costituirsi in giudizio per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Riccelli Maria; — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Gualtieri Vincenzina; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale. — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura R gionale. Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 6090 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1087 dell’1 febbraio 2002 CT n. 10/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Gaglianese Adele c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 18/2/2002, la sig.ra Adele Gaglianese, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) di costituirsi in giudizio per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; Brunetti Alfonso, ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore la Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 1.552.000 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni derivanti dall’uccisione di n. 1 bovino del proprio allevamento ad opera di lupi; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del Sig. Scigliano Cataldo contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura Regionale, nonché quale delegato della stessa e suo domiciliatario l’Avv. Gianluca Gallucci del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Gaglianese Adele; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1167 dell’1 febbraio 2002 CT n. 122/02 – Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro − Pertusola Sud c/Commissario Delegato per l’Emergenza nel Settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani della Regione Calabria, il Ministero dell’Interno, nonché nei confronti della Regione Calabria ed altro – Determinazione per la costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv.to Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 1089 dell’1 febbraio 2002 CT n. 2277/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Scigliano Cataldo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 16 novembre 2001, il sig. Scigliano Cataldo, rappresentato e difeso dall’Avv. PREMESSO CHE con atto notificato in data 16 gennaio 2002, la Pertusola Sud S.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv.to Prof. Paolo Dell’Anno, ha proposto ricorso davanti al TAR Calabria – Catanzaro, contro il Commissario Delegato per l’Emergenza nel Settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nella Regione Calabria ed altro, nonché nei confronti della Regione Calabria, per l’annullamento previa la sospensione: «dell’ordinanza n. 1651 del 10 dicembre 2001 con la quale il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria revocava l’autorizzazione allo stoccaggio dei residui industriali, ferriti di zinco, – ordinanza commissariale n. 879 del 17 gennaio 2000 – nonché l’autorizzazione all’eser- 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 cizio dell’attività di essiccamento dei medesimi residui industriali – ordinanza commissariale n. 1274 del 21 febbraio 2001, e di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ed in particolare – se necessario – dei provvedimenti commissariali n. 879 del 17 gennaio 2000 e n. 1274 del 21/2/2001 nella parte in cui dispongono di “sospendere o revocare la presente autorizzazione nel caso in cui la Società Pertusola Sud S.p.A. in liquidazione incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente autorizzazione quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione”, nonché della nota provinciale di Crotone, prot. n. 25971 del 4 dicembre 2001, dei verbali di sopralluogo del 13 e 20 aprile 2001, del 15 novembre 2001 e del 10 dicembre 2001»; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate, anche con particolare riferimento alla carenza di legittimazione passiva della Regione, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; 6091 Reggio Calabria, contro la Regione Calabria, al fine di ottenere la somma di L. 4.326.921 quale differenza retributiva, per la mancata applicazione dei DD.PP.R. n. 384/83 e 270/87, oltre interessi legali e rivalutazione; RILEVATO che i motivi addotti a sostegno del ricorso appaiono prima facie infondati; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura Regionale Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare gli artt. 10 e 28 che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; DECRETA VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese della Pertusola Sud S.p.A. in liquidazione; — di nominare difensore della Regione Calabria, l’Avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura Regionale. 1) di costituirsi nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Reggio Calabria, per resistere alle pretese del sig. Trungadi Rocco; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’Avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 5 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 1 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1115 del 5 febbraio 2002 CT n. 451/99 – Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione staccata di Reggio Calabria – Ricorso – Trungadi Rocco c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura Regionale in data 23/2/99 con il quale il sig. Trungadi Rocco rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Nardo, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di DECRETO n. 1135 del 5 febbraio 2002 CT n. 706/01 – Ricorso promosso da De Grazia Alfredo c/Regione Calabria e Azienda sanitaria locale n. 6 di Lamezia Terme. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale, con delega e domiciliazione esterna all’Avv. Antonio Rocco. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 2001, ad istanza di De Grazia Alfredo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario e Davide De Grazia, la Regione Calabria, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, è stata convenuta davanti al Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro, unitamente all’Azienda sanitaria locale n. 6 di Lamezia Terme, nel giudizio instaurato per il rimborso a favore della parte ricorrente di somme relative a prestazioni erogate in forma indiretta; 6092 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CONSIDERATO che si presenta la necessità di resistere alle pretese della parte ricorrente sul presupposto della sussistenza del difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e di quant’altro eventualmente rilevabile in rito e nel merito; EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura Regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura Regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; Per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’Avv. Bernardo Bordino con l’Avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale nel giudizio di cui in premessa, pendente dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 5 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, DECRETO n. 1137 del 5 febbraio 2002 — di costituirsi davanti al Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro, nel giudizio di cui in epigrafe; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria l’Avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale, nonché quale procuratore domiciliatario e delegato del primo (con facoltà disgiunte secondo le rispettive competenze) l’Avv. Antonio Rocco, con studio in Nicastro, Via T. Fusco; — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 5 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1136 del 5 febbraio 2002 Cont. n. 4761/93 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorso – Caroleo Rosaria c/Regione Calabria + 1 – Sostituzione Avv. Bernardo Bordino con l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con apposito provvedimento, l’Avv. Bernardo Bordino, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro dalla sig.ra Caroleo Rosaria contro la Regione medesima e nei confronti dell’ASL n. 7 di Catanzaro, teso ad ottenere l’annullamento – previa sospensione – della delibera di G.R. n. 2075 del 18/5/1993; Cont. n. 3451/94 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorso – Coop. Agro Turistica Japigia c/Regione Calabria + 1 – Sostituzione Avv. Bernardo Bordino con l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con apposito provvedimento, l’Avv. Bernardo Bordino, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro dalla Coop. Agro Turistica Japigia contro la Regione medesima e nei confronti dell’ESAC, teso ad ottenere l’annullamento – previa sospensione – della delibera di G.R. n. 2960 del 30/5-6/6/1994; CHE l’Avv. Bernardo Bordino non fa più parte dell’Avvocatura Regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura Regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura Regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’Avv. Bernardo Bordino con l’Avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale, nel giudizio di cui in premessa, pendente dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 5 febbraio 2002 CHE l’Avv. Bernardo Bordino non fa più parte dell’Avvocatura Regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura Regionale; Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1138 del 5 febbraio 2002 Cont. n. 39/94 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorso – Comune di Zungri c/Regione Calabria + 1 – Sostituzione Avv. Bernardo Bordino con l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con apposito provvedimento, l’Avv. Bernardo Bordino, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro dal Comune di Zungri contro la Regione medesima e nei confronti del Ministeroo dell’Ambiente, teso ad ottenere l’annullamento – previa sospensione – del provvedimento relativo alla sospensione del decreto datato 25/1/1993 prot. n. 510 dell’Assessore all’Ambiente; stituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura Regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura Regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’Avv. Bernardo Bordino con l’Avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale nel giudizio di cui in premessa, pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 5 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera CHE l’Avv. Bernardo Bordino non fa più parte dell’Avvocatura Regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura Regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura Regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’Avv. Bernardo Bordino con l’Avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale nel giudizio di cui in premessa, pendente dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 5 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 6093 DECRETO n. 1140 del 5 febbraio 2002 Cont. n. 5363/93 – TAR Calabria di Catanzaro – Ricorso – Comune di Stalettı̀ c/Regione Calabria – Sostituzione Avv. Bernardo Bordino con l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con apposito provvedimento, l’Avv. Bernardo Bordino, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro dal Comune di Stalettı̀ contro la Regione medesima, teso ad ottenere l’annullamento – previa sospensione – del D.P.G.R. n. 1014 dell’8/8/1993, della nota n. 2271 dell’11/5/1993 e del provvedimento della G.R. n. 2643 del 26/7/1993; CHE l’Avv. Bernardo Bordino non fa più parte dell’Avvocatura Regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura Regionale; DECRETO n. 1139 del 5 febbraio 2002 VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura Regionale e del suo Dirigente Generale; Cont. n. 202/94 – Tribunale Civile di Catanzaro – FOR SUD c/Regione Calabria – Sostituzione Avv. Bernardo Bordino con l’avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura Regionale. VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; IL DIRIGENTE GENERALE DECRETA PREMESSO CHE con apposito provvedimento, l’Avv. Bernardo Bordino, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro dalla FOR SUD contro la Regione medesima teso ad ottenere il pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo n. 134/94 notificato in data 1 febbraio 1994; Per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’Avv. Bernardo Bordino con l’Avv. Paolo Falduto dell’Avvocatura regionale nel giudizio di cui in premessa, pendente dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro. CHE l’Avv. Bernardo Bordino non fa più parte dell’Avvocatura Regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla so- Catanzaro, lı̀ 5 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 6094 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1141 del 5 febbraio 2002 CT n. 58/2002 – Corte di Appello di Catanzaro – Lorelli Prof. Avv. Quirino c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di difensore – Conferimento incarico all’avv. Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto del 22/11/2001 notificato, in uno al pedissequo decreto del Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, in data 10/1/2002, l’avv. Prof. Quirino Lorelli, rappresentato e difeso dall’Avv.to Giuseppe Strongoli, ha proposto ricorso, ex art. 28 Legge 794/42, alla Corte d’appello di Catanzaro contro la Regione Calabria, al fine di «... esperire il tentativo di conciliazione ed, in caso di mancato accordo e/o mancata comparizione della Regione Calabria, con ordinanza, provvedere alla liquidazione delle spese, diritti ed onorari...» relativi all’attività professionale prestata in favore della medesima Regione nel giudizio d’appello promosso dal Comune di Rende, avverso la sentenza n. 819/97 emessa dal Tribunale di Cosenza (ct. n. 1814/95), nonché le spese del presente giudizio; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte, e conseguenti richieste, non appaiono interamente fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio, anche per resistere alle pretese di parte ricorrente, ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; bria, in personale del suo Presidente p.t., ed altri dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondante e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese del sig. Mannella Giovanni; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, per resistere alle pretese dell’Avv. Prof. Quirino Lorelli; — di nominare difensore della Regione Calabria, in aggiunta a sè medesimo, l’avv.to Domenico Gullo dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lı̀ 5 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1208 del 6 febbraio 2002 CT n. 85/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Mannella Giovanni c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili. DECRETO n. 1209 del 6 febbraio 2002 CT n. 86/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Fodero Rosina c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 23/1/2002, la sig.ra Rosina Fodero, rappresentata e difesa dall’avv. Sandro Scoppa, ha proposto ricorso nei confronti dell’INPS, della Regione Calabria in persona del Presidente p.t., del Ministero del Tesoro, del Ministero dell’Interno dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro, per chiedere di: IL DIRIGENTE GENERALE — accogliere il ricorso e per l’effetto riconoscere e dichiarare che la ricorrente è invalida e la sussistenza dei requisiti per conseguire i benefici assistenziali previsti dalla legge (assegno o pensione di inabilità ed indennità di accompagnamento); PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 23/1/2002, il sig. Giovanni Mannella, conveniva in giudizio la Regione Cala- — condannare i convenuti alla costituzione del titolo e al pagamento delle relative provvidenze economiche oltre rivaluta- 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 zione monetaria e interessi legali come per legge, con ogni consequenziale anche in ordine alle spese del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti in quanto vi sono fondati motivi di ritenere il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, convenuta, anche alla luce della L.R. n. 20/2001; appare inoltre opportuno constatare mediante idoneo accertamento l’effettività delle condizioni fisiche e reddituali atte a fondare la domanda; e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) di costituirsi in giudizio per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 6095 CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondante e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Sinopoli Ultima Rosa + altri in qualità di eredi di Greto Giuseppe; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale. DECRETA Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Fodero Rosina; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1211 del 6 febbraio 2002 CT n. 116/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Peta Maria c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE DECRETO n. 1210 del 6 febbraio 2002 CT n. 115/02 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro – Sinopoli Ultima Rosa + altri in qualità di eredi di Greto Giuseppe c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dianora de Nobili. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 23/1/2002, i sig.ri Sinopoli Ultima Rosa, Greto Vito, Greto Rosa in qualità di eredi di Greto Giuseppe, convenivano in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile, al momento della presentazione della domanda, di Greto Giuseppe con diritto, in loro favore, alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 23/1/2002, la sig.ra Maria Peta, conveniva in giudizio la Regione Calabria, in persona del suo Presidente p.t., ed altri dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile con diritto alle relative prestazioni assistenziali e la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento di tali provvidenze economiche; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondante e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di controparte ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO, quindi, sotto tale profilo, l’interesse dell’Amministrazione (Dipartimento Servizi Sociali) a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; 6096 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Civile di Catanzaro, Sezione lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Maria Peta; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Dianora de Nobili dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1212 del 6 febbraio 2002 Cont. n. 1009/01 – Integrazione D.D.G. n. 6537 del 6/7/2001 avente ad oggetto: «Ricorso dinanzi al Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro – Rachele Maratia c/Regione Calabria ed altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura Regionale». DECRETO n. 1213 del 6 febbraio 2002 CT n. 1890/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – De Paola Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 19 ottobre 2001, il sig. De Paola Domenico, rappresentato e difeso dall’Avv. Brunetti Alfonso, ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore la Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 702.000 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni derivanti dall’uccisione di n. 1 bovino del proprio allevamento ad opera di lupi; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con D.D.G. n. 6537 del 6/7/2001 si determinava la costituzione della Regione Calabria nel giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro nei confronti dell’INPS, del Ministero del Tesoro, del Ministero dell’Interno nonché della Regione Calabria medesima, con ricorso notificato in data 25/6/2001; CHE con lo stesso decreto veniva conferito l’incarico di rappresentare e difendere la Regione Calabria all’Avv. Giuseppina Maletta, dell’Avvocatura Regionale; CHE, appare opportuno integrare il D.D.G. sopracitato nominando, quale delegato e domiciliatario dell’Avv. Maletta, l’Avv. Maria Trifilio con studio in Rende Via Adige n. 1; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, di integrare il D.D.G. n. 6537 del 6/7/2001, nominando quale delegato e domiciliatario dell’Avv. Maletta, l’Avv. Maria Trifilio, con studio in Rende, Via Adige n. 1, alla quale verranno corrisposte le competenze come per legge. VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del Sig. De Paola Domenico contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura Regionale, nonché quale delegato della stessa e suo domiciliatario l’Avv. Gianluca Gallucci del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6097 DECRETO n. 1214 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1215 del 6 febbraio 2002 CT n. 1670/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Guzzo Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella. CT n. 1507/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Ritacco Ugo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 4 ottobre 2001, il sig. Guzzo Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Astorino, ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore la Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 600.000 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni derivanti dall’uccisione di n. 1 bovino del proprio allevamento ad opera di lupi; PREMESSO CHE con atto notificato in data 17 settembre 2001, il sig. Ritacco Ugo, rappresentato e difeso dall’Avv. Brunetti Alfonso, ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore la Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 1.252.000 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni derivanti dall’uccisione di n. 1 bovino del proprio allevamento ad opera di lupi; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA DECRETA Per i motivi sopra evidenziati Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del Sig. Guzzo Giovanni contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura Regionale, nonché quale delegato della stessa e suo domiciliatario l’Avv. Gianluca Gallucci del Foro di Cosenza. — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del Sig. Ritacco Ugo contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura Regionale, nonché quale delegato della stessa e suo domiciliatario l’Avv. Gianluca Gallucci del Foro di Cosenza. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 6098 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1217 del 6 febbraio 2002 CT n. 1671/01 – Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore – Amato Luigi c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella. DECRETO n. 1218 del 6 febbraio 2002 CT n. 2871/01 – Ricorso al TAR Calabria – Catanzaro. Gatto Mariarosaria c/Regione Calabria (Dipartimento Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Massimiliano Manna. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 4 settembre 2001, il sig. Amato Luigi, rappresentato e difeso dall’Avv. Brunetti Alfonso, ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore la Regione Calabria, in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 1.500.000 oltre interessi, a titolo di risarcimento danni derivanti dall’uccisione di n. 1 bovino del proprio allevamento ad opera di lupi; CONSIDERATO che si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; PREMESSO CHE con nota del 13 novembre 2001, la Segreteria del TAR Calabria, Sezione Catanzaro comunicava al Presidente della Giunta regionale l’avvenuto deposito del ricorso avente ad oggetto la richiesta di esecuzione del giudicato, proposto da Gatto Mariarosaria, rappresentata e difesa dall’Avv. Vitullio Marzullo, contro la Regione Calabria, con la quale chiedeva al TAR Calabria – Catanzaro, di voler nominare – a spese dell’Autorità inadempiente – un funzionario quale commissario ad acta con il compito di procedere – senza indugio e con piena funzione sostitutoria – all’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del TAR Calabria sezione Catanzaro n. 794/95, confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1528/97), con cui è stata dichiarata la sussistenza del dovere della Regione Calabria di dare risposta con provvedimento esplicito alle richieste di Gatto Mariarosaria di inquadramento in ruolo; oltre che la sussistenza tra la dott.ssa Gatto e la Regione Calabria del rapporto di lavoro ed il diritto della prima al trattamento retributivo e previdenziale consequenziale; CHE le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio anche tardivamente, per resistere alle pretese della ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale, anche al fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso de quo; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; Per i motivi sopra evidenziati DECRETA — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di S. Giovanni in Fiore, per resistere alle pretese del Sig. Amato Luigi contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura Regionale, nonché quale delegato della stessa e suo domiciliatario l’Avv. Gianluca Gallucci del Foro di Cosenza. Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al TAR Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese della dott.ssa Gatto Mariarosaria contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura Regionale; — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETO n. 1219 del 6 febbraio 2002 CT n. 2125/01 – Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Catanzaro – Ditta Neri Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonella Coscarella. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione notificato in data 5/11/ 2001 il Sig. Neri Vincenzo, titolare dell’omonima ditta individuale di autolinee in concessione regionale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione Calabria per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di L. 273.430.000, oltre rivalutazione ed interessi, quale contributo spettante in base alla determinazione del ripiano deficit per gli anni 87/96; CONSIDERATO che, nel caso di specie, si appalesa la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a proporre l’anzidetto gravame; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; 6099 detta dal Comune di Belvedere Marittimo, nonché nei confronti del medesimo Comune di Belvedere Marittimo, per l’annullamento: «del parere negativo, espresso dal rappresentante della Regione Calabria (dott. Giustino Ranieri), con nota prot. n. 4921 del 26/11/2001 pervenuta alla ricorrente l’1/12/2001, relativo alla conferenza di servizi indetta dal Comune di Belvedere Marittimo e svoltasi il 13/11/2001 in ordine alla domanda di autorizzazione per l’apertura di una grande struttura di esercizio commerciale al dettaglio, presentata al Comune di Belvedere Marittimo dalla srl Megashop; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente»; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura Regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese della Megashop srl; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro per resistere alle pretese del Sig. Neri Vincenzo contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Antonella Coscarella dell’Avvocatura Regionale. — di nominare difensore della Regione Calabria, l’avv.to Domenico Gullo dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1220 del 6 febbraio 2002 CT n. 79/2002 – Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro – Megashop srl c/Regione Calabria, la Conferenza di servizi indetta dal Comune di Belvedere Marittimo nonché nei confronti del medesimo Comune di Belvedere Marittimo – Determinazione per la costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv.to Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 23 gennaio 2002, la Megashop srl, rappresentata e difesa dall’avv.to Federico Montalto, ha proposto ricorso davanti al TAR Calabria – Catanzaro, contro la Regione Calabria, la Conferenza di Servizi in- DECRETO n. 1221 del 6 febbraio 2002 CT n. 160/2002 – Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro – Maluccio Saveria ed altri c/Regione Calabria ed altro – Determinazione per la costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv.to Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 30 gennaio 2002, i sigg. Maluccio Saveria, Maluccio Rosa, Maluccio Gregorio e Barillaro Nicola, rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Scarpino e Torquato Ciriaco, hanno proposto ricorso davanti al TAR Calabria – Catanzaro, contro la Regione Calabria ed il Comune di Vibo Valentia, per l’annullamento previa la sospensione: «del Decreto del Dirigente Regionale – V Dipartimento Urbanistica e Ambiente n. 10137 del 18/10/2001 ad oggetto: “Approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Vibo Valentia per completamento collegamento viale della Pace – S.P. per Triparni”; Delibera C.C. di Vibo Valentia prot. n. 15725 del 30/3/2001 pubbli- 6100 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CHE con successivo provvedimento di questa Avvocatura in data 15 maggio 2001 n. 2094, venne stabilito di affiancare nel procedimento medesimo all’Avv. Alcaro l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura Regionale; cato in data 4/4/2001 ad oggetto: “strada di completamento del collegamento viale della Pace S.P. per Triparni con opere igienico sanitarie per il risanamento della zona – Approvazione progetto preliminare con valore di Variante al P.R.G.”; Delibera G.C. prot. n. 36220 del 22/8/2001 ad oggetto: “Progetto di completamento del collegamento viale della Pace S.P. per Triparni, con opere igienico sanitarie per il risanamento della zona. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo”; determina n. 2 del 22/1/2002 e notificato in data 28/1/2002 del Dirigente la Ripartizione AA.GG. del Comune di Vibo Valentia ad oggetto: “Determinazione occupazione d’urgenza per i lavori di realizzazione dei lavori di collegamento viale della pace con S.P. per Triparni con opere igienico sanitarie per risanamento della zona”»; PRESO ATTO che in data 16 gennaio 2001, il Curatore del fallimento de quo ha spiegato opposizione all’insinuazione tardiva del credito della Regione e che appare opportuno conferire apposito mandato all’Avv. Giuseppina Maletta; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che, pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese di parte ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della Legge regionale n. 7/96 che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura Regionale e del suo Dirigente generale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; CONSIDERATO che l’Avv. Giuseppe Alcaro, attualmente è stato assegnato al Dipartimento Lavori Pubblici ed essendo impossibilitato a seguire la controversia è necessario affidare il relativo incarico solamente all’Avv. Giuseppina Maletta; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; — di confermare l’incarico di procuratore e difensore della Regione Calabria, in ogni fase e grado del giudizio di cui in premessa, all’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura Regionale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; — di confermare, altresı̀, all’avv. Enzo Tripodi, con studio in Palmi Corso Ten. A. Barbaro, 39 l’incarico di delegato e domiciliatario in ogni fase e grado del giudizio medesimo. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 DECRETA Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro, per resistere alle pretese dei sigg.ri Maluccio Saveria, Maluccio Rosa, Maluccio Gregorio e Barillaro Nicola; DECRETO n. 1223 del 6 febbraio 2002 — di nominare difensore della Regione Calabria, l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1222 del 6 febbraio 2002 Liquidazione coatta della FISSORE Co. Srl – Insinuazione tardiva nel passivo fallimentare da parte della Regione Calabria – Conferma dell’incarico all’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura Regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con decreto di questa Avvocatura in data 14 marzo n. 2094, è stato determinato di proporre istanza di insinuazione tardiva nel passivo fallimentare della S.r.l. Fissore Co., di conferire il relativo incarico all’Avv. Giuseppe Alcaro dell’Avvocatura Regionale ed, altresı̀, di nominare delegato e domiciliatario, l’Avv. Enzo Tripodi del foro di Palmi; CT n. 708/98 – Tribunale di Catanzaro – Pignoramento presso terzi «Pubblikompass» spa/Regione Calabria – Determinazione di proposizione opposizione all’esecuzione e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Franceschina Talarico. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato il 18/1/2002 la «Pubblikompass spa» in persona del suo legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lanfranco Calderazzo, ha proceduto contro la Regione Calabria (e nei confronti di Banca CARIME, Tesoriere) a pignoramento presso terzi di somme fino alla concorrenza di L. 8.000.000 in forza di precetto notificato il 7/11/2001 e di Ordinanza di assegnazione n. 238/99 del giudice dell’esecuzione di Catanzaro; CONSIDERATO che l’esecuzione forzata intrapresa dalla Pubblikompass spa è illegittima sia perché intrapresa in forza di Ordinanza di assegnazione anziché in forza del Decreto Ingiuntivo, sia perché iniziata in violazione dell’art. 14 del D.L. n. 669/96 poiché non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo; CONSIDERATO, altresı̀, che: — la sopra richiamata norma del D.L. 669/96 ha lo scopo di favorire e snellire l’espletamento delle procedure amministrative 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6101 finalizzate al pagamento dei debiti gravanti sulla P.A. e sugli Enti Pubblici e, al contempo, di non aggravare con procedure esecutive il bilancio di tali soggetti pubblici; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura Regionale e del suo Dirigente Generale; — risponde, dunque, al pubblico interesse, anche al fine di scongiurare danni all’Erario Regionale, evitare che il patrimonio della Regione Calabria sia assoggettato ad esecuzioni forzate intraprese in violazione della norma menzionata; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; EVIDENZIATO, pertanto, l’interesse dell’Amministrazione Regionale (Dipartimento Sanità) a resistere alle pretese del creditore procedente e, a tal fine, a proporre opposizione all’esecuzione per i motivi sopra richiamati e per gli ulteriori profili di illegittimità che dovessero ravvisarsi; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura Regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, — di costituirsi nel giudizio di accertamento di cui in premessa, avanti al Tribunale di Catanzaro, per resistere alle pretese del sig. Zito Domenico; — di nominare difensori della Regione Calabria gli avv.ti Dianora de Nobili e l’avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA Per i motivi sopra evidenziati, — di costituirsi dinanzi al Tribunale di Catanzaro, G.E., nel procedimento esecutivo di cui in premessa e di proporre opposizione all’esecuzione iniziata dalla Pubblikompass spa contro la Regione Calabria, chiedendone, altresı̀, la sospensione; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura Regionale. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1224 del 6 febbraio 2002 CT n. 988/2000 – Tribunale di Catanzaro G.E. – Accertamento obbligo del terzo – Zito Domenico c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione e nomina di difensori – Conferimento incarico agli avv.ti Dianora de Nobili e Domenico Gullo. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE il sig. Zito Domenico, creditore nella procedura esplicativa pendente davanti al Tribunale di Catanzaro G.E., promossa nei confronti di SAI srl nonché nei confronti della Regione Calabria (Terzo pignorato), ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Terzo in esito alla dichiarazione negativa resa dal funzionario del Dipartimento Trasporti delegato dalla Regione; CONSIDERATO che le ragioni appaiono infondate, e che, pertanto, si appalesa la necessità di costituirsi per resistere alle pretese di parte procedente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio de quo; DECRETO n. 1225 del 6 febbraio 2002 Cont. n. 3608/95 – T.A.R. Calabria di Reggio Calabria – Sentenza n. 1091/2001 sul ricorso n. 805/1995, proposto dal sig. Grio Giovanni c/Regione Calabria – Determinazione di proporre appello al Consiglio di Stato e nomina difensore – Conferimento incarico all’Avvocatura Generale dello Stato. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto notificato in data 17/7/1995, il Sig. Grio Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Minasi, ha proposto ricorso al TAR Calabria di Reggio Calabria, contro il Presidente della Giunta regionale della Calabria, per il riconoscimento «dell’inquadramento nella fascia funzionale di dirigente con ogni conseguenza economica relativamente allo status giuridico e al trattamento economico, in applicazione della L.R. n. 9/75»; CHE con sentenza n. 1091/2001, depositata in data 16/11/ 2001, il T.A.R. Calabria di Reggio Calabria, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato il diritto del ricorrente all’inquadramento nella qualifica superiore a quella attualmente posseduta con la condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra quanto dovuto per l’esercizio delle mansioni superiori e quanto percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo stipendiale al soddisfo; CHE il Dipartimento competente, con nota del 24/1/2002 trasmessa via fax, ha invitato questa Avvocatura ad impugnare la succitata sentenza; CONSIDERATO che le motivazioni addotte dal T.A.R. di Reggio Calabria nella succitata sentenza non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la stessa per resistere alle pretese del ricorrente e per sostenere la legittimità dei provvedimenti emanati ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione Regionale; 6102 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 RITENUTO di dover far ricorso alla nomina di un Avvocato appartenente al libero Foro, attesa la non integrale copertura del ruolo professionale dell’Avvocatura Regionale, nonché il carico di lavoro ripartito tra gli Avvocati attualmente in servizio; CONSIDERATO, altresı̀, che nel ruolo professionale dell’Avvocatura Regionale figura un solo avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, gravato per l’appunto di un notevole carico di lavoro; VISTO il decreto n. 324 in data 30 marzo 2000 con il quale sono stati approvati i criteri per l’affidamento degli incarichi professionali; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura Regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; DECRETA Per i motivi sopra evidenziati di sostituire l’Avv. Giorgio Rotella con l’Avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura Regionale, nel giudizio di cui in premessa, pendente dinanzi al TAR Calabria di Catanzaro. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETA DECRETO n. 1228 del 6 febbraio 2002 Per i motivi sopra evidenziati, — di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1091/2001 emessa dal T.A.R. Calabria di Reggio Calabria, per resistere alle pretese del sig. Grio Giovanni contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12, presso la quale elegge domicilio. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1226 del 6 febbraio 2002 Cont. n. 797/94 – Tribunale Civile di Catanzaro – Comune di Simeri Crichi c/Regione Calabria – Sostituzione Avv. Giorgio Rotella con l’Avv. Domenico Gullo dell’Avvocatura Regionale. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con deliberazione della G.R. n. 2902 del 30/5/1994, l’Avv. Giorgio Rotella, all’epoca facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura Regionale, veniva incaricato di rappresentare e difendere la Regione Calabria nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro dal Comune di Simeri Crichi contro la Regione medesima, con atto di citazione notificato in data 21 marzo 1994 avente ad oggetto: richiesta di installazione di apparecchi di misurazione dell’acqua erogata dall’acquedotto regionale al Comune attore; CHE l’Avv. Giorgio Rotella non fa più parte dell’Avvocatura Regionale e, pertanto, appare opportuno provvedere alla sostituzione del predetto professionista con altro avvocato attualmente facente parte del ruolo professionale dell’Avvocatura Regionale; CT n. 2728/01 – Giudice di Pace di Santa Severina – Atto di citazione proposto da Drammis Giuseppe c/Regione Calabria (Dipartimento Agricoltura) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Massimiliano Manna, con delega e domiciliazione esterna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione, notificato in data 21 dicembre 2001, il sig. Drammis Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Brunetti, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Santa Severina, la Regione Calabria per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) voglia il sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, in via preliminare esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 320 c.p.c.; 2) nel merito, accogliere la domanda e, per l’effetto, condannare la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore dell’istante della complessiva somma di L. 600.000, oltre interessi legali dalla data dell’occorso e fino all’effettivo soddisfo; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario. CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO quindi l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 6103 VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio anche al fine di difendere i propri provvedimenti amministrativi emanati; PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; DECRETA VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Santa Severina, per resistere alle pretese del sig. Drammis Giuseppe contro la Regione Calabria; PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura Regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l’Avv. Fabio Rizzati, con studio in Mesoraca alla Via Campizzi n. 42; DECRETA — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Catanzaro, per resistere alle pretese della sig.ra Corigliano Luigina nel giudizio promosso contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura Regionale; — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1229 del 6 febbraio 2002 CT n. 2701/01 – Giudice di Pace di Catanzaro – Atto di citazione proposto da Corigliano Luigina c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’avv. Massimiliano Manna. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione, notificato il 19 dicembre 2001, la sig.ra Corigliano Luigina, rappresentata e difesa dall’avv. Alfonso Brunetti, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, la Regione Calabria, con invito a comparire all’udienza del 18 febbraio 2002 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) voglia il sig. Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 320 comma 1 c.p.c.; 2) nel merito, accogliere la domanda e, per l’effetto, condannare la Regione Calabria in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’istante della complessiva somma di L. 1.500.000, oltre interessi legali dalla data dell’occorso e fino all’effettivo soddisfo; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1230 del 6 febbraio 2002 CT n. 2739/01 – Ricorso dinanzi al Tribunale di Paola – Sezione Lavoro – Maria Piccolillo c/Regione Calabria e altri (Servizi Sociali). Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all’Avv. Giuseppina Maletta. IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE in data 21/12/2001, la sig.ra Maria Piccolillo, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Caldiero, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: — accertare e dichiarare che la ricorrente è invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; e per l’effetto; — condannare il Ministero del Tesoro e l’INPS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere le relative indennità a far data dalla domanda ovvero da quella che risulterà di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati; — con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c.; 6104 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 CHE il Giudice del Lavoro fissava l’udienza di comparizione personale per il prosieguo per il giorno 7/3/2002; CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti stante il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione regionale e, nel merito, difettando i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti, e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’attore ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; EVIDENZIATO l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi nel giudizio; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; nei limiti della competenza del Giudice adito, con rinuncia all’eventuale somma in esubero – clausola di contenimento e di quelle somme che superano il limite di esenzione del bollo; 2) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono convincenti e che pertanto si appalesa la necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese del ricorrente ai fini della tutela degli interessi dell’Amministrazione regionale; VISTI gli artt. 10 e 28 della L.R. n. 7/96 con i quali vengono stabilite le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione; PRESO ATTO che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo; DECRETA DECRETA Per i motivi sopra evidenziati Per i motivi sopra evidenziati — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Tribunale di Paola, Sezione Lavoro e Previdenza, per resistere alle pretese della sig.ra Maria Piccolillo contro la Regione Calabria e altri; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Giuseppina Maletta dell’Avvocatura Regionale, nonché quale delegato del primo e domiciliatario l’avv. Maria Trifilio, con studio in Rende alla Via Adige 1 (CS), alla quale saranno riconosciuti, come per legge, i diritti di procuratore per le prestazioni professionali eseguite. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 — di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti al Giudice di Pace di Cirò, per resistere alle pretese del sig. Colucci Michele contro la Regione Calabria; — di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Massimiliano Manna dell’Avvocatura Regionale, nonché quale suo delegato e procuratore domiciliatario l’Avv. Natale De Meco, con studio in Crotone alla via Torino n. 63; — di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 127/97, non è soggetto a controllo. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1231 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1232 del 6 febbraio 2002 CT n. 80/02 – Giudice di Pace di Cirò – Atto di citazione proposto da Colucci Michele c/Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore con delega e domiciliazione esterna – Conferimento incarico all’Avv. Massimiliano Manna. CT n. 1082/91 – Tribunale civile di Locri – Atto di citazione in appello – Messineo Domenica c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE con atto di citazione, notificato in data 14 gennaio 2002, il sig. Colucci Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Zito, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cirò, la Regione Calabria, con invito a comparire all’udienza del 20 febbraio 2002 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: VISTO l’atto d’appello pervenuto all’Avvocatura Regionale in data 25/1/2002, con il quale la sig.ra Messineo Domenica, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Marrapodi, ha citato la Regione Calabria a comparire davanti al Tribunale civile di Locri all’udienza del 26/2/2002, al fine di ottenere la riforma della Sentenza n. 216/2000 emessa dal Giudice di Pace di Locri, e la condanna dell’Ente Regione al pagamento in favore dell’appellante della somma di L. 1.907.500, oltre interessi; 1) voglia l’ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 320 c.p.c., condannare la Regione Calabria, in personale del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore della somma di L. 250.000 oltre interessi, il tutto RILEVATO che è necessario costituirsi per sostenere le ragioni di fatto e di diritto enunciate nella sentenza del Giudice di Pace di Locri che merita di essere confermata; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avvocato Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare gli artt. 10 e 28 che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; 6105 presentanza e difesa dell’Ente all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in particolare gli artt. 10 e 28 della legge medesima che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; DECRETA 1) di costituirsi e resistere nel suindicato giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri, per resistere alle pretese della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»; DECRETA 1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale di Locri, per resistere alla pretesa azionata dalla sig.ra Messineo Domenica; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Avv. Giovanni Montera DECRETO n. 1234 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1233 del 6 febbraio 2002 CT n. 2335/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Criaco Salvatore nonché Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. CT n. 2425/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Maviglia Santoro nonché Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la chiamata in garanzia pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 26/11/2001 con il quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Strangio, – opponendosi al decreto ingiuntivo n. 71/01 emesso dal Tribunale di Locri in favore del sig. Criaco Salvatore – ha chiesto e ottenuto, dall’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria davanti al predetto Giudice del Lavoro all’udienza del 7/3/2002; VISTO «l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la contestuale autorizzazione alla chiamata in garanzia» con relativa fissazione di udienza pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 26/11/2001 con la quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Salsone, – opponendosi al decreto ingiuntivo n. 88/01 emesso dal Tribunale di Locri in favore del sig. Maviglia Santoro per aver riconosciuto il diritto alla corresponsione, da parte della Comunità Montana, della somma di L. 4.772.000 oltre le spese di giudizio, liquidate in L. 450.000 – ha chiesto ed ottenuto, dall’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria davanti al predetto Giudice del Lavoro all’udienza del 7/3/2002; RILEVATO che i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno della domanda di garanzia azionata nei confronti della Regione Calabria appaiono «prima facie» infondati; RILEVATO che i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno della domanda di garanzia azionata nei confronti della Regione Calabria appaiono «prima facie» infondati; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rap- RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rap- IL DIRIGENTE GENERALE 6106 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 presentanza e difesa dell’Ente all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; presentanza e difesa dell’Ente all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in particolare gli artt. 10 e 28 della legge medesima che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in particolare gli artt. 10 e 28 della legge medesima che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; DECRETA DECRETA 1) di costituirsi e resistere nel suindicato giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri, per resistere alle pretese della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»; 1) di costituirsi e resistere nel suindicato giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri, per resistere alle pretese della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera DECRETO n. 1235 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1236 del 6 febbraio 2002 CT n. 2424/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Sicari Domenico nonché Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. CT n. 2423/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Marti Santo nonché Regione Calabria. Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE VISTO «l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la contestuale autorizzazione alla chiamata in garanzia» con relativa fissazione di udienza pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 26/11/2001 con la quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Salsone, – opponendosi al decreto ingiuntivo n. 46/01 emesso dal Tribunale di Locri in favore del sig. Sicari Domenico per aver riconosciuto il diritto alla corresponsione, da parte della Comunità Montana, della somma di L. 4.662.000 oltre le spese di giudizio, liquidate in L. 300.000 – ha chiesto ed ottenuto, dall’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria davanti al predetto Giudice del Lavoro all’udienza del 7/3/2002; VISTO «l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la contestuale autorizzazione alla chiamata in garanzia» con relativa fissazione di udienza pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 26/11/2001 con la quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Salsone, – opponendosi al decreto ingiuntivo n. 94/01 emesso dal Tribunale di Locri in favore del sig. Marti Santo per aver riconosciuto il diritto alla corresponsione, da parte della Comunità Montana, della somma di L. 4.662.000 oltre le spese di giudizio, liquidate in L. 450.000 – ha chiesto ed ottenuto, dall’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria davanti al predetto Giudice del Lavoro all’udienza del 7/3/2002; RILEVATO che i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno della domanda di garanzia azionata nei confronti della Regione Calabria appaiono «prima facie» infondati; RILEVATO che i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno della domanda di garanzia azionata nei confronti della Regione Calabria appaiono «prima facie» infondati; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rap- RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rap- 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 presentanza e difesa dell’Ente all’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in particolare gli artt. 10 e 28 della legge medesima che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; 6107 VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; DECRETA 1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese del sig. Piscioneri Alfredo; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; DECRETA 1) di costituirsi e resistere nel suindicato giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri, per resistere alle pretese della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Antonio Ferraro dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera DECRETO n. 1237 del 6 febbraio 2002 CT n. 2796/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – Piscioneri Alfredo c/Regione Calabria, INPS, Ministero del Tesoro e Ministero dell’Interno – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 24/12/2001 con il quale il sig. Piscioneri Alfredo, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Carmela Mirarchi, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Regione Calabria, INPS, Ministero del Tesoro e Ministero dell’Interno al fine di ottenere il riconoscimento della propria invalidità; RILEVATO che i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno della domanda giudiziale appaiono «prima facie» infondati, quantomeno per quel che attiene alla posizione dell’Ente regionale; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare gli artt. 10 e 28 che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; DECRETO n. 1238 del 6 febbraio 2002 CT n. 2865/01 – Tribunale Civile di Palmi – Sezione Lavoro – Ricorso – Costa Carmela c/INPS, Ministero del Tesoro e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 31/12/2001 con il quale la sig.ra Costa Carmela, rappresentata e difesa dall’avv. Annunziato Roberto Mazzullo, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, contro INPS, Ministero del Tesoro e Regione Calabria al fine di ottenere il riconoscimento della propria invalidità e del diritto all’indennità di accompagnamento; RILEVATO che i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno della domanda giudiziale appaiono «prima facie» infondati, quantomeno per quel che attiene alla posizione dell’Ente regionale; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare gli artt. 10 e 28 che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell’attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»; 6108 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 DECRETA 1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Costa Carmela; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera DECRETO n. 1239 del 6 febbraio 2002 CT n. 2797/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Ricorso – Ieraci Immacolata c/Regione Calabria, Ministero dell’Interno, INPS e Ministero del Tesoro – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’atto pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 24/12/2001 con il quale la sig.ra Ieraci Immacolata, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Carmela Mirarchi, ha proposto ricorso al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, contro Regione Calabria, Ministero dell’Interno, INPS e Ministero del Tesoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto dell’indennità di accompagnamento; RILEVATO che i motivi di fatto e di diritto esposti a sostegno della domanda giudiziale appaiono «prima facie» infondati, quantomeno per quel che attiene alla posizione dell’Ente regionale; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Lucio Romualdo dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996, ed in particolare gli artt. 10 e 28 che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000 sulla «Separazione dell’attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»; DECRETA 1) di autorizzare la costituzione nel suindicato giudizio proposto davanti al Tribunale civile di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, per resistere alle pretese della sig.ra Ieraci Immacolata; DECRETO n. 1240 del 6 febbraio 2002 CT n. 2417/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Trapani Annunziato nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale chiamata in garanzia pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 26/11/2001 con il quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Salsone, – opponendosi al decreto ingiuntivo n. 134/01 emesso dal Tribunale di Locri in favore del sig. Trapani Annunziato – ha chiesto ed ottenuto, dall’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria davanti al predetto Giudice del Lavoro all’udienza del 7/3/ 2002; RILEVATO che occorre sostenere l’estraneità della Regione Calabria nel rapporto controverso in esame; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in particolare gli artt. 10 e 28 della legge medesima che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; DECRETA 1) di costituirsi e resistere nel suindicato giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri, per resistere alle pretese della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. 6109 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera DECRETO n. 1241 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1242 del 6 febbraio 2002 CT n. 2419/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Modaffari Carmelo nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. CT n. 2418/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Priolo Salvatore Vincenzo nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale chiamata in garanzia pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 26/11/2001 con il quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Salsone, – opponendosi al decreto ingiuntivo n. 133/01 emesso dal Tribunale di Locri in favore del sig. Modaffari Carmelo – ha chiesto ed ottenuto, dall’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria davanti al predetto Giudice del Lavoro all’udienza del 7/3/ 2002; VISTO l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale chiamata in garanzia pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 26/11/2001 con il quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Salsone, – opponendosi al decreto ingiuntivo n. 121/01 emesso dal Tribunale di Locri in favore del sig. Priolo Salvatore Vincenzo – ha chiesto ed ottenuto, dall’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria davanti al predetto Giudice del Lavoro all’udienza del 7/3/2002; RILEVATO che occorre sostenere l’estraneità della Regione Calabria nel rapporto controverso in esame; RILEVATO che occorre sostenere l’estraneità della Regione Calabria nel rapporto controverso in esame; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in particolare gli artt. 10 e 28 della legge medesima che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in particolare gli artt. 10 e 28 della legge medesima che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; DECRETA DECRETA 1) di costituirsi e resistere nel suindicato giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri, per resistere alle pretese della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»; 1) di costituirsi e resistere nel suindicato giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri, per resistere alle pretese della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 6110 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera DECRETO n. 1243 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1244 del 6 febbraio 2002 CT n. 2332/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Mollica Arcangelo nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. CT n. 2330/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Versaci Bruno nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale chiamata in garanzia pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 20/11/2001 con il quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Strangio, – opponendosi al decreto ingiuntivo n. 80/01 emesso dal Tribunale di Locri in favore del sig. Mollica Arcangelo – ha chiesto ed ottenuto, dall’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria davanti al predetto Giudice del Lavoro all’udienza del 7/3/ 2002; VISTO l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale chiamata in garanzia pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 20/11/2001 con il quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Strangio, – opponendosi al decreto ingiuntivo n. 75/01 emesso dal Tribunale di Locri in favore del sig. Versaci Bruno – ha chiesto ed ottenuto, dall’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria davanti al predetto Giudice del Lavoro all’udienza del 7/3/ 2002; RILEVATO che occorre sostenere l’estraneità della Regione Calabria nel rapporto controverso in esame; RILEVATO che occorre sostenere l’estraneità della Regione Calabria nel rapporto controverso in esame; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in particolare gli artt. 10 e 28 della legge medesima che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in particolare gli artt. 10 e 28 della legge medesima che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; DECRETA DECRETA 1) di costituirsi e resistere nel suindicato giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri, per resistere alle pretese della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»; 1) di costituirsi e resistere nel suindicato giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri, per resistere alle pretese della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; 5-4-2002 Supplemento straordinario n. 4 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 6 del 30 marzo 2002 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. 6111 3) di dare mandato alla competente struttura dell’Avvocatura regionale per l’espletamento degli adempimenti preordinati all’esecuzione del presente decreto. Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Catanzaro, lı̀ 6 febbraio 2002 Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera Il Dirigente Generale Dr. Giovanni Montera DECRETO n. 1245 del 6 febbraio 2002 DECRETO n. 1246 del 6 febbraio 2002 CT n. 2329/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Priolo Armando nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. CT n. 2426/01 – Tribunale Civile di Locri – Sezione Lavoro – Atto di citazione con chiamata in garanzia – Comunità Montana «Aspromonte Orientale» c/Maviglia Leopoldo nonché Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all’Avv. Dario Borruto dell’Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE VISTO l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale chiamata in garanzia pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 20/11/2001 con il quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Strangio, – opponendosi al decreto ingiuntivo n. 73/01 emesso dal Tribunale di Locri in favore del sig. Priolo Armando − ha chiesto ed ottenuto, dall’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria davanti al predetto Giudice del Lavoro all’udienza del 7/3/ 2002; VISTO l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale chiamata in garanzia pervenuto alla sede centrale dell’Avvocatura regionale in data 26/11/2001 con il quale la Comunità Montana «Aspromonte Orientale», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Salsone, – opponendosi al decreto ingiuntivo n. 86/01 emesso dal Tribunale di Locri in favore del sig. Maviglia Leopoldo – ha chiesto ed ottenuto, dall’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la Regione Calabria davanti al predetto Giudice del Lavoro all’udienza del 7/3/ 2002; RILEVATO che occorre sostenere l’estraneità della Regione Calabria nel rapporto controverso in esame; RILEVATO che occorre sostenere l’estraneità della Regione Calabria nel rapporto controverso in esame; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo, all’uopo l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente all’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in particolare gli artt. 10 e 28 della legge medesima che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in particolare gli artt. 10 e 28 della legge medesima che stabiliscono le competenze dell’Avvocatura regionale e del suo Dirigente Generale; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»; VISTI i DD.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e n. 206 del 15 dicembre 2000, sulla «Separazione dell’attività di indirizzo e controllo da quella di gestione»; DECRETA DECRETA 1) di costituirsi e resistere nel suindicato giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri, per resistere alle pretese della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»; 1) di costituirsi e resistere nel suindicato giudizio pendente davanti al Giudice del Lavoro di Locri, per resistere alle pretese della Comunità Montana «Aspromonte Orientale»; 2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Dario Borruto dell’Avvocatura Regionale – Sezione decen