DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA ------------- SEMINARIO SUGLI USI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI -------------- Per. Ind. Felice Longo Responsabile dell’Area Assistenza e Informazione agli Utenti dell’Ufficio delle Dogane di Verona Vicenza, 16 settembre 2014 1 -------------- USI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI E DELL’ENERGIA ELETTRICA La detassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica è prevista dal Testo Unico sulle Accise, approvato con D.Lgs 26/10/1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni (più avanti “TUA”). Fanno eccezione le agevolazioni relative al gasolio per autotrazione utilizzato nel settore dell’autotrasporto ed al gasolio e G.P.L. utilizzati per il riscaldamento in particolari zone geografiche, che sono state introdotte, rispettivamente: - dall’art. 1 del Decreto Legge 26/09/2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23/11/2000, n. 343; - dall’art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998, n. 448, come modificato dall’art. 12 della legge 23/12/1999, n. 488. 2 Si parlerà principalmente dei seguenti prodotti ed utilizzi: 1) Prodotti energetici soggetti ad accisa, di cui al comma 2 dell’art. 21 del TUA, ed esentati dal pagamento della stessa, ai sensi del punto 1. della tabella “A” allegata al TUA, se «impiegati in usi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento». Per il beneficio connesso a questi utilizzi, le relative norme regolamentari sono riportate al capo I° del D.M. 17 maggio 1995, N. 322; 3 2) Prodotti energetici non sottoposti ad accisa, di cui al comma 3 (che comprende i prodotti di cui al comma 1. diversi da quelli di cui al comma 2.) dell’art. 21 del TUA, e soggetti a vigilanza fiscale. Tali prodotti sono sottoposti ad accisa qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento, ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi. La tassazione è determinata in relazione al loro uso secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente. Le norme regolamentari di applicazione del beneficio sono riportate al capo II° del D.M. 17 maggio 1995, N. 322; 4 3) usi “fuori campo” dei prodotti energetici, tra cui il gas naturale, di cui all’art. 21, comma 13, del TUA; 4) usi “fuori TUA; campo” dell’energia elettrica di cui all’art. 52, comma 2, del 5) gasolio per autotrazione agevolato, ai sensi del punto 9. della tabella “A” allegata al TUA, se impiegato per la produzione di forza motrice. Il gasolio ascrivibile a tale utilizzo è soggetto al pagamento dell’accisa nella misura del 30% dell’imposta dovuta per l’uso di autotrazione; 5 6) gasolio per autotrazione agevolato, ai sensi del punto 11. della tabella “A” allegata al TUA, se impiegato per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. Il gasolio ascrivibile a tale utilizzo è soggetto al pagamento dell’accisa con l’applicazione dell’aliquota di euro 12,72601 per mille litri, ridotta al 30% in caso di autoproduzione; Gas di petrolio liquefatti - GPL - agevolati, ai sensi del punto 15 della tabella “A” allegata al TUA, se utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali. L’applicazione e la gestione del beneficio sono stabiliti dal regolamento adottato con D.M. 6 agosto 2008, n. 165; 7) 6 8) gasolio per autotrazione agevolato ed utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate (ora 7,5 tonnellate), di cui all’art. 1 del D.L. 26/09/2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23/11/2000, n. 343 (vedasi approfondimenti). Stante l’esigenza di focalizzare l’attenzione sugli aspetti della materia di più diretto interesse ai fini dell’attività delle imprese industriali, saranno approfonditi i principali aspetti concernenti le agevolazioni che seguono. 7 USI “FUORI CAMPO” dei “PRODOTTI ENERGETICI” e “dell’ENERGIA ELETTRICA”, di cui agli artt. 21, comma 13, e 52, comma 2, lettere da a) a g), del TUA (precedenti punti 3. e 4.). La direttiva 2003/96/CE del 27/10/2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei ”prodotti energetici e dell’elettricità”, è stata recepita dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che ha conseguentemente modificato il TUA. Per quanto attiene i prodotti energetici e l’energia elettrica esclusi ora dal campo di applicazione dell’accisa in funzione dei loro utilizzi, sono stati parzialmente riformulati gli articoli 21 e 52 del TUA. 8 In particolare: A. Prodotti energetici. Ai sensi del comma 13 dell’art. 21 del TUA, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti al regime delle accise, non sono soggetti all’applicazione dell’accisa i prodotti energetici (compreso il coke di petrolio) destinati a essere utilizzati: a) per la riduzione chimica; b) nei processi elettrolitici; c) nei processi metallurgici; d) nei processi mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al Regolamento n. 3037/90 (CEE) del Consiglio del 9/10/1990 relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. 9 Nel caso di prodotti energetici diversi dal gas naturale, in base alle norme nazionali relative al controllo ed alla circolazione dei prodotti energetici si applicano le disposizioni del capo II° del D.M. n. 322/95, ove compatibili. Gli utilizzatori dei prodotti, comunemente definiti come prodotti “fuori campo”, dovranno conformarsi alle prescrizioni dell’articolo 10 del citato decreto, in particolare presentando la prescritta denuncia che ne consente l’identificazione come “utilizzatori di prodotti energetici" negli impieghi di cui all’articolo 21, comma 13, del TUA, e tenendo la contabilità dei prodotti ricevuti e utilizzati nel prescritto registro di carico e scarico. 10 La detenzione a scopo commerciale avviene conformemente all’articolo 9, comma 4, del D.M. n. 322/95 da parte di impianti qualificati quali “depositi intermedi” dal decreto. Le modalità di circolazione dei prodotti e quelle di fornitura sono attuate conformemente agli artt. 11 e 12 del medesimo D.M. e, precisamente, con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti (XAB), emessa da una distinta serie speciale e recante la dicitura relativa all’impiego in parola (usi di cui all’art. 21 – c. 13 - del D.Lgs n. 504/95), e previa presentazione al fornitore della dichiarazione attestante l’avvenuto assolvimento della procedura di cui all’articolo 10 del decreto, che prevede la denuncia, la verifica da parte dell’ufficio competente e la tenuta del registro di carico e scarico. 11 In caso di importazione del prodotto ed invio dello stesso per l’utilizzo negli impieghi considerati fuori del campo di applicazione della tassazione, nella bolla XAB dovrà essere annotato il numero della bolletta di importazione, nella quale sarà parimenti evidenziata, a giustificazione del mancato assolvimento dell’accisa, la dichiarazione resa dall’importatore ed il numero di registrazione della bolla XAB. La suddetta procedura trova applicazione in caso di utilizzo di prodotti energetici - tranne il gas naturale - esclusivamente in impieghi “fuori campo” e l’esclusione prevista dal menzionato comma 13 dell’articolo 21 del TUA riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo, con esclusione dei prodotti utilizzati nelle attività collaterali degli stabilimenti. 12 Per il caso di impiego di gas naturale, gli utilizzatori avanzeranno apposita istanza al soggetto che procede alla fornitura e alla fatturazione del prodotto, fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l’esclusione dalla tassazione. Esaminata la domanda, il soggetto obbligato (fornitore) ne trasmetterà una copia agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sul luogo di fornitura nel caso in cui proceda all’applicazione del regime richiesto. Nel caso in cui l’istanza si riferisca a gas naturale da impiegare esclusivamente nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, sarà sufficiente la dichiarazione menzionata resa ai sensi del DPR 445/2000. 13 Qualora la richiesta preveda l’esclusione dal regime di tassazione solo per una quota parte del gas naturale impiegato, il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione resa al soggetto obbligato una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi di cui al comma 13 dell’articolo 21 del D.Lgs n. 504/95 (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l’impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali). Sulla base delle istanze pervenute, gli Uffici delle Dogane pongono in essere le conseguenti attività di verifica anche in relazione alla veridicità di quanto dichiarato. 14 L’esclusione prevista dal menzionato comma 13 dell’articolo 21 del TUA, riguarda unicamente il gas naturale utilizzato direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo. Pertanto, non riguarderà il prodotto impiegato per la produzione di energia elettrica necessaria al processo, né quello utilizzato nelle attività collaterali dello stabilimento. I consumi di gas naturale fuori dal campo della tassazione, non possono essere contabilizzati al fine del raggiungimento dello scaglione del consumo annuale di 1.200.000 metri cubi, oltre il quale viene riconosciuto agli utilizzatori industriali la riduzione del 40 per cento dell’aliquota di accisa sui consumi tassati. 15 B. Energia Elettrica. Ai sensi del comma 2, lettere da a) a g), dell’art. 52 del TUA, non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; 16 d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici, limitatamente ai consumi connessi ai processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990; 17 g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento. Per i suddetti casi di esclusione dal regime impositivo, gli interessati presenteranno le relative istanze agli Uffici delle Dogane competenti sugli impianti e l’esclusione medesima potrà essere accordata solo previa verifica da parte dei predetti Uffici. Ciò a fronte della necessità di distinguere i consumi ad essi riconducibili rispetto al consumo globale di energia dello stabilimento industriale nel quale le lavorazioni in questione sono realizzate, ovvero per il riconoscimento dell’incidenza del valore dell’energia elettrica 18 sul costo finale dei prodotti realizzati. Rimangono soggetti a tassazione, come per i prodotti energetici, i consumi relativi all’illuminazione ed alla climatizzazione degli ambienti o, in generale, i consumi relativi a servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti destinati allo stoccaggio, nonché i consumi degli impianti di aspirazione e abbattimento fumi e polveri e di depurazione acque. 19 La determinazione dei consumi mediante stipula di appositi atti di convenzione sulla base di dati tecnici (somma degli assorbimenti di energia elettrica di ogni utenza tassata con riferimento ad un congruo numero di ore di funzionamento), rappresenta, nei casi in questione, cautela sufficiente a garantire gli interessi dell’Erario, ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs n. 504/95. Per la discriminazione dei consumi, anche per l’applicazione di quanto previsto dal citato comma 6 dell’art. 55, si precisa che, in presenza di impedimenti tecnici all’istallazione di distinti contatori, anche in considerazione dell’entità degli interessi erariali da garantire, si può procedere alla determinazione dei consumi presunti da assoggettare all’accisa sulla base di dati tecnici, individuando il quantitativo fisso dei consumi tassati. 20 In tal caso, rimane fermo l’obbligo di dichiarare le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo tassato precedentemente determinato. L’esclusione dalla tassazione in argomento riguarda espressamente l’energia elettrica utilizzata nei suddetti impieghi, ma ciò non esonera l’esercente l’officina di produzione di energia elettrica per uso proprio, dagli obblighi previsti dall’art. 53, comma 1, lettera b), del TUA, anche quando l’energia elettrica prodotta alimenta esclusivamente detti processi produttivi, salvo i casi di espressa esclusione degli impianti di produzione, previsti dall’art. 52, comma 2, lettere a), b), c) e d). 21 In buona sostanza, i soggetti che producono ed utilizzano in tutto od in parte l’energia elettrica per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, nei processi mineralogici e per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento, sono da considerare “soggetti obbligati” ed hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio. 22 RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA D’ACCISA PER IL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE UTILIZZATO DAGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO. A seguito delle note problematiche determinatesi a carico del settore dei trasporti in genere, con l’art. 1 del Decreto Legge 26/09/2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23/11/2000, n. 343, a decorrere dal 01/09/2000 si è stabilita una riduzione dell’aliquota d’accisa per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate. 23 Per le modalità di applicazione di detta riduzione, si applica il regolamento adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Praticamente, sia la legge n. 343/2000, sia il regolamento di cui al D.P.R. n. 277/2000, rappresentano la disciplina fiscale agevolativa che, più volte variata ed aggiornata nel corso degli anni, è tutt’ora applicabile nei confronti degli esercenti in argomento. Per effetto dell’insieme di dette variazioni, attualmente l’agevolazione compete: 24 agli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 25 Per poter fruire dell’agevolazione, gli operatori devono presentare ai competenti Uffici delle Dogane apposita: “DICHIARAZIONE”. Informazioni sulle dichiarazioni: a) Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competenti alla ricezione ed all’esame delle dichiarazioni: 26 • per le imprese nazionali, gli Uffici delle Dogane nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa, ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede legale o la principale fra le sedi operative; • per gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, gli Uffici delle Dogane nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di rappresentanza; • per le altre imprese comunitarie che non sono obbligate alla presentazione della predetta dichiarazione e che, quindi, possono avvalersi solo del sistema del rimborso, all’Ufficio delle Dogane di Roma 1. 27 b) Termini di presentazione delle dichiarazioni: le dichiarazioni devono essere presentate entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare [art. 61, comma 1, lettera a), punto 1), del D.L. n. 1/2012, come modificato dall’art. 3, comma 13-ter del D.L. n. 16/2012]); c) • Modalità di presentazione delle dichiarazioni: Cartacea. – Il modello da utilizzare per il secondo trimestre 2014 è reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. 28 La dichiarazione dovrà essere stampata e firmata dal titolare della Ditta o dal rappresentante legale della Società ed alla stessa verranno allegate copie dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio che non siano state trasmesse con precedenti dichiarazioni e la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; • Informatica – Per la predisposizione informatica della dichiarazione si utilizza il software presente nel predetto sito istituzionale. Alla dichiarazione, che dovrà essere stampata e firmata dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della Società, verranno allegate copie dei certificati di immatricolazione degli 29 autoveicoli aventi titolo al beneficio che non siano state trasmesse con precedenti dichiarazioni, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ed un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) sul quale saranno salvati i medesimi dati (files) della dichiarazione; • Telematica – Previo ottenimento dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio telematico Doganale – EDI, gli operatori utilizzano il precitato software, od il tracciato record pubblicato nel sito, per la predisposizione dei files da inviare e provvedono all’invio telematico della dichiarazione. Le istruzioni relative alle procedure di cui al presente punto ed al precedente, sono contenute nel Manuale dell’Utente anch’esso opportunamente pubblicato nel citato sito. 30 Anche in questo caso rimane fermo l’obbligo di fornire al competente Ufficio delle Dogane le copie dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio che non siano state trasmesse con precedenti dichiarazioni. Posto che la procedura in atto non consente, al momento, l’invio telematico di tali documenti, gli stessi dovranno essere inoltrati separatamente al predetto Ufficio delle Dogane; d) Contenuto delle dichiarazioni: Le dichiarazioni, a prescindere dalle modalità di presentazione, sono così composte: 31 Frontespizio nel quale vengono indicati: i dati anagrafici dell’impresa; i dati contabili; la modalità di fruizione del credito; la firma del legale rappresentante (leggibile); Quadro A nel quale sono indicati: le targhe dei mezzi in possesso della ditta nel periodo solare di pertinenza; la tipologia di possesso del mezzo (A = possesso; B = leasing; C = noleggio); la data di inizio e fine di possesso del mezzo; 32 - il numero delle fatture di acquisto del gasolio; i litri acquistati e imputabili ai mezzi nel periodo solare di pertinenza; i chilometri registrati nel contachilometri alla fine del periodo solare di pertinenza; Quadro B nel quale sono indicati: se la ditta è esercente un distributore privato di carburante, collegato con serbatoio : - avente capacità superiore a 10 mc indica nelle apposite colonne: il codice ditta; 33 Il numero totale delle fatture di acquisto del gasolio immesso nel serbatoio; Il totale dei litri fatturati ed immessi nel serbatoio; l’importo complessivo delle fatture al netto dell’IVA; - avente capacità inferiore a 10 mc indica nelle apposite colonne: Provincia - Comune – Indirizzo - capacità di stoccaggio espresso in mc; il numero totale delle fatture di acquisto del gasolio immesso nel serbatoio; il totale dei litri fatturati ed immessi nel serbatoio; l’importo complessivo delle fatture al netto dell’IVA. 34 ̵ ̵ ̵ Inoltre si deve indicare se il gasolio è utilizzato solo per i mezzi presenti nel “Quadro A”; Quadro C, sono indicati: Qualora la ditta abbia specificato nel Quadro B che il gasolio è utilizzato anche da automezzi non aventi titolo al beneficio indica nelle apposite colonne: la targa del mezzo o un dato identificativo; la tipologia del mezzo; la data di inizio e fine del possesso del mezzo. 35 e) Modalità di fruizione del credito: Gli operatori possono chiedere di fruire del credito maturato mediante rimborso in denaro o mediante compensazione. Per quanto attiene le richieste di rimborso in denaro, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede al controllo della sua regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti. Inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante ed emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato. 36 Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui gli stessi sono sorti. Con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2014, i crediti potranno pertanto essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2016 (Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno). 37 A norma del comma 2 dell’art. art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato. 38 Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number). 39 La documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi è la seguente: i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere B), C) e D) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante; gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera A), e, cioè, gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto. 40 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE impiegato per la “PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE” e per la “PRODUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, DI ENERGIA ELETTRICA” con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica, agevolato, rispettivamente, ai sensi dei punti 9. e 11. della tabella “A” allegata al TUA (precedenti punti 5. e 6.). Con la Circolare n. 5/D, prot. n. 33934 R.U. del 12/03/2010, la Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti - Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie dell’Agenzia delle Dogane, ha organicamente definito l’ambito di applicazione e le procedure connesse all’ottenimento, alla gestione ed alla fruizione dei benefici in questione. 41 Successivamente, le predette disposizioni regolamentari sono state integrate con disposizioni recate da ulteriori circolari e note esplicative dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE (punto 9 della Tabella A allegata al TUA). Sono state individuate le seguenti tipologie relative all’agevolazione in questione (pagamento dell’accisa nella misura del 30% dell’imposta dovuta per l’uso di autotrazione): A. Produzione di forza motrice con motore termico permanentemente ancorato al terreno o a strutture fisse; 42 B. Produzione di forza motrice con motore termico permanentemente installato su struttura o mezzo meccanico che può effettuare movimenti traslativi: B1. per mezzo del medesimo motore; B2. per mezzo di altro motore installato sulla medesima struttura o sul medesimo mezzo meccanico; B3. per mezzo di altro motore installato su diversa struttura o diverso mezzo meccanico. Ai fini dell’agevolazione si considera produzione di forza motrice anche il lavoro eseguito dai motori termici nell’ambito della tipologia B per traslare un carico utile all’interno del sito operativo, definibile come forza motrice di traslazione. Sono escluse, quindi, le traslazioni effettuate in assenza di carico utile. 43 Di norma, i mezzi meccanici indicati alla tipologia B non devono essere omologati per poter autonomamente circolare sulla rete stradale pubblica. Tali mezzi, ancorché dotati di omologazione e di immatricolazione per la circolazione su rete stradale pubblica a determinate condizioni descritte nella carta di circolazione, possono usufruire dell’agevolazione sempreché siano destinati ad operare esclusivamente in siti e cantieri delimitati. 44 Detta destinazione deve essere autocertificata dall’operatore, tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00. Quest’ultimo, in caso di spostamenti da un cantiere all’altro, con brevi percorrenze su strada pubblica, naturalmente non agevolabili, che devono avvenire con scorta di mezzi predisposti in via occasionale e non prevalente, dovrà provvedere a darne preventiva comunicazione agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sui rispettivi cantieri, indicando, le letture dei contatori fiscali all'inizio del trasferimento. Analoga comunicazione deve essere resa ad avvenuto trasferimento, indicando, anche in questo caso, le relative letture dei contatori fiscali. La produzione di forza motrice deve avvenire all’interno dei seguenti siti operativi dove viene svolta una delle attività economiche classificate dalla nomenclatura Ateco 2007 nelle lettere da A ad H: 45 a) b) Stabilimenti industriali e agricolo-industriali; Laboratori: si intendono per tali i laboratori per la ricerca scientifica, nonché quelli dove si svolgono lavori di tipo artigianale o di riparazione; c) Cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene; d) Cantieri di costruzione: si intendono per tali i cantieri di primo impianto, nonché quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria e di modifica di opere già esistenti. L’agevolazione si riferisce alla produzione di forza motrice che avviene all’interno del sito, ben delimitato e circoscritto, in cui opera il motore termico. E’ esclusa la produzione di forza motrice che avviene, anche solo parzialmente, al di fuori del sito operativo. 46 Per quanto riguarda i cantieri di costruzione stradale o ferroviaria, il sito operativo è costituito dall’area di cantiere. In merito, la circolare n. 5/D stabilisce: Le caratteristiche degli strumenti di misura da applicare alle macchine operatrici. I motori termici dovranno essere dotati di: contatore delle ore di funzionamento del motore e di contatore dei giri erogati dal motore durante le ore di funzionamento. 47 I predetti contatori devono essere collegati direttamente all’albero motore oppure all’alternatore e contabilizzare le ore ed i giri di effettiva erogazione di potenza da parte del motore, devono essere dotati di certificato di omologazione, non devono essere azzerabili e devono essere sigillabili. Per “certificato di omologazione dei contatori” si intende la certificazione attestante che quel singolo esemplare di strumento di misura, installato sul macchinario, è conforme al tipo di strumento di misura omologato dal SIT (ora ACCREDIA) o da altro ente certificatore riconosciuto, rilasciata dal costruttore a corredo dello strumento stesso. 48 Inoltre, ogni strumento deve essere tarato all’atto della sua installazione sul macchinario e periodicamente revisionato con cadenza temporale, a cura dell’operatore ed attraverso le figure professionali previste dalla vigente normativa metrologica. Per quanto concerne il contagiri, si precisa che l’installatore dovrà determinare e certificare con esattezza il rapporto di riduzione che dal numero di giri dell’alternatore consente il calcolo del numero di giri del motore; la relativa programmazione nel dispositivo (e, in particolare, il c.d. fattore k) non dovrà essere in alcun modo modificabile né in loco né da remoto. Tale procedura andrà ripetuta per ogni eventuale intervento sul contagiri o sull’alternatore, per guasti o sostituzione. 49 In ogni caso, prima di qualsiasi intervento sul contaore o sul contagiri o sui relativi circuiti andrà fatta immediata comunicazione al competente Ufficio delle dogane; I parametri da utilizzare per il calcolo dei consumi di gasolio agevolati. A tal fine, si utilizzano i consumi medi ed i consumi minimi dei motori termici rilevabili dalle curve di consumo fornite dai costruttori, o determinati a seguito di prove sperimentali condotte autonomamente dagli operatori od in contraddittorio dei Funzionari degli Uffici delle Dogane competenti territorialmente sui siti operativi; 50 Le modalità di calcolo dei consumi agevolabili. Per i motori termici permanentemente ancorati al terreno o a strutture fisse, è agevolabile tutto il consumo di gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice, mentre per i motori termici permanentemente installati su strutture o mezzi meccanici che possono effettuare movimenti traslativi, è agevolabile il consumo di gasolio per autotrazione calcolato, nello specifico, detraendo dal consumo medio il quantitativo di gasolio considerato come utilizzato per la traslazione dei mezzi in assenza di carico utile; Le contabilità da scritturare e le modalità di presentazione delle istanze di liquidazione dell’agevolazione previste sia per gli operatori che ricevono gasolio ad imposta assolta, sia per gli 51 operatori che ricevono gasolio in sospensione d’imposta o ad aliquota d’accisa ridotta. Gli operatori che ricevono carburante ad imposta assolta, non possono ricevere carburante in sospensione o riduzione d’imposta. L’operatore dovrà tenere, con le modalità di cui all’articolo 2219 del Codice Civile, un registro, progressivamente numerato nelle pagine e preventivamente vidimato dall’Ufficio delle dogane competente, sul quale annoterà, per ciascun motore termico riconosciuto ai fini dell’agevolazione, con cadenza settimanale ed entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva: la lettura del contatore delle ore di lavoro e la lettura del contatore dei giri erogati dal motore, in modo da far coincidere in ogni caso 52 l’ultima rilevazione con la fine del mese. Il registro può essere tenuto anche in formato elettronico; in tal caso l’operatore farà numerare e vidimare dall’Ufficio delle dogane competente un registro a fogli mobili sui quali saranno stampate, con le stesse cadenze previste per il registro a libro, le registrazioni effettuate in formato elettronico. Gli operatori che ricevono carburante in sospensione o riduzione d’imposta assumono la qualifica di destinatario registrato, devono osservare gli obblighi di cui all’articolo 8 del TUA e non possono ricevere carburante ad imposta assolta. 53 L’operatore, oltre a tenere il predetto registro, implementato, alle medesime scadenze, con il consumo effettivo, dovrà tenere il registro di carico e scarico previsto per gli oli minerali; Le modalità di liquidazione delle istanze e di erogazione del beneficio da parte dei competenti Uffici delle Dogane. L’operatore che utilizza gasolio ad imposta assolta richiede, con cadenza non inferiore al trimestre, all’Ufficio delle Dogane competente la liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore di ciascun motore termico riconosciuto ai fini dell’agevolazione. 54 Alla richiesta andrà allegato, debitamente sottoscritto dall’operatore, un elenco riepilogativo dei DAS relativi al carburante ricevuto, con l’indicazione delle relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore. L’Ufficio liquiderà un’agevolazione corrispondente al consumo calcolato applicando i parametri ricavabili dalle curve di consumo dei motori termici o quelli determinati sperimentalmente in sito. Nel caso di utilizzo di consumi specifici determinati sperimentalmente, se l’Ufficio delle dogane competente, nel corso dell’attività di controllo, dovesse riscontrare una variazione superiore al 10% di tali consumi specifici, procederà ad una 55 nuova determinazione sperimentale, il cui esito è da notificare all’operatore entro 30 giorni lavorativi dalla fine dell’attività di controllo. Se l’operatore, nell’esercizio della propria attività, dovesse riscontrare una variazione superiore al 10% dei consumi specifici determinati sperimentalmente, provvederà a darne comunicazione all’Ufficio delle dogane competente che procederà ad una nuova determinazione sperimentale entro gli stessi termini. In ogni caso i nuovi parametri avranno decorrenza, al più tardi, dalla data della notifica di cui sopra. Il riscontro di variazioni inferiori ai predetti limiti non dà luogo a nuove determinazioni sperimentali in corso d’anno. 56 L’agevolazione riconosciuta spettante viene liquidata dall’Ufficio delle dogane ed erogata con le modalità di cui al D.M. 12 dicembre 1996, n. 689. L’operatore che riceve gasolio in sospensione d’imposta o ad aliquota d’accisa ridotta richiede, con cadenza annuale, all’Ufficio delle dogane competente, la liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore di ciascun motore termico riconosciuto ai fini dell’agevolazione e il relativo bilancio energetico. Alla richiesta andrà allegato un elenco riepilogativo dei DAA (ora “DAA elettronici” o “e-AD”) relativi al carburante ricevuto, debitamente sottoscritto dall’operatore, con l’indicazione delle 57 relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore. Nel caso di utilizzo dei parametri ricavabili dalle curve di consumo, l’Ufficio liquiderà un’agevolazione corrispondente al minore dei valori tra il consumo effettivo registrato e quello calcolato applicando i predetti parametri. Se vengono utilizzati i parametri determinati sperimentalmente, l’esercente dovrà provvedere ad autoliquidare l’accisa dovuta (ovvero l’aliquota piena e non quella ridotta), sui maggiori consumi riscontrati, all’atto della presentazione del bilancio energetico, cioè entro la fine di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 58 Nel caso di utilizzo di macchinari della tipologia B., in ogni caso dovrà essere corrisposta l’accisa, o la maggior accisa, ascrivibile ai consumi di gasolio che attengono alla forza motrice di traslazione prodotta in assenza di carico utile; La procedura da seguire inizialmente per il riconoscimento del diritto a fruire dell’agevolazione. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione dovrà inizialmente essere presentata istanza corredata, oltre che dei dati identificativi del richiedente, dei seguenti documenti: dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 59 descrizione dell’attività svolta e delle modalità di utilizzo dei motori termici da agevolare; planimetria e delimitazione del sito operativo; descrizione delle caratteristiche e dell’ubicazione del deposito ad uso privato, agricolo o industriale destinato a ricevere il carburante ad imposta assolta o agevolata, e allegazione, nel caso degli operatori di che ricevono carburante in sospensione o riduzione d’imposta, delle tabelle di taratura dei serbatoi di stoccaggio, diversi da quelli propri dei macchinari; numeri di matricola e caratteristiche tecniche di ciascun macchinario e di ciascun motore termico per cui si chiede l’agevolazione; in particolare, dovranno essere fornite le curve o le tabelle di consumo rilasciati dal costruttore. 60 In alternativa, dovrà essere richiesta l’effettuazione di prove sperimentali, da effettuarsi in contraddittorio con Funzionari del competente Ufficio delle Dogane, o fornire i dati desunti dalle prove sperimentali condotte autonomamente ed idoneamente certificate; certificati di omologazione e di taratura dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore erogati, comprensivi di schema tecnico dei relativi circuiti che ne consenta l’esatta individuazione; per i contagiri, certificazione dell’installatore dalla quale risulti il rapporto di riduzione (che dal numero di giri dell’alternatore consente il calcolo del numero di giri del motore) e che la relativa programmazione nel dispositivo non è in alcun modo modificabile né in loco né da remoto; 61 L’Ufficio delle dogane competente procede all’esame della documentazione prodotta e verifica in sopralluogo la situazione degli impianti. Della verifica viene redatto apposito verbale. Il riconoscimento dell’agevolazione viene notificato al richiedente. L’eventuale diniego dell’agevolazione deve essere debitamente motivato e notificato. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso in cui sia stata richiesta la determinazione sperimentale dei parametri, il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni lavorativi. 62 In ogni caso l’agevolazione, ancorché accordata al termine del previsto iter dei controlli preliminari, ha decorrenza, al più tardi, dalla data in cui deve concludersi il procedimento. Qualunque modifica o inconveniente inerente l’agevolazione immediatamente comunicato all’Ufficio delle dogane competente. va Gli eventuali spostamenti dei macchinari autorizzati all’agevolazione vanno comunicati seguendo la procedura già prevista, per i gruppi elettrogeni mobili, dalla Circolare n. 42/D del 21 settembre 2001 e fornendo, altresì, planimetrie e delimitazioni relative ai diversi siti operativi. L’Ufficio delle dogane competente può effettuare controlli e verifiche in ogni momento. 63 L’operatore deve mettere a disposizione tutta la documentazione inerente l’agevolazione ad ogni richiesta dell’Ufficio delle dogane competente e conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni. GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA (punto 11 della Tabella A allegata al TUA). La particolare disciplina fiscale agevolativa si applica a tutte le officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni alimentati con gasolio per autotrazione ed assoggettate alle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica. 64 Al riguardo, la circolare n. 5/D stabilisce che i quantitativi di gasolio per autotrazione ammessi al beneficio (applicazione dell’aliquota di euro 12,72601 per mille litri, ridotta al 30% in caso di autoproduzione) vengono, di norma, effettuati sulla base di un consumo specifico forfetario, pari al valore base di 0,212 kg/kWh, ed in funzione dell’energia elettrica prodotta e misurata da contatore/i appositamente suggellato/i: KA (kilogrammi di gasolio agevolati) = 0,212 x EP (energia prodotta in kWh misurata dal contatore). In alternativa, su motivata richiesta dell’operatore, è possibile adottare consumi specifici medi determinati a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contradditorio con l’operatore, secondo condizioni, modalità e durata stabilite da apposito protocollo procedurale condiviso con l’Ufficio delle Dogane competente territorialmente. 65 I consumi specifici così determinati andranno confermati per ciascuno degli anni successivi di vigenza dell’agevolazione ovvero, se del caso, variati a seguito di apposita verifica in contraddittorio con l’operatore e tutte le volte che avvengono modifiche che possono influenzare il consumo specifico. Di anno in anno l’operatore può esercitare l’opzione, valevole per l’anno successivo, tra l’utilizzo dei consumi specifici determinati sperimentalmente e l’utilizzo del consumo specifico forfetario di 0,212 kg/kWh. 66 In merito, la circolare n. 5/D stabilisce: Le contabilità da scritturare, le modalità di presentazione delle istanze di liquidazione dell’agevolazione e le modalità di liquidazione delle istanze e di erogazione del beneficio da parte dei competenti Uffici delle Dogane, previste sia per gli operatori che ricevono gasolio ad imposta assolta, sia per gli operatori che ricevono gasolio in sospensione d’imposta o ad aliquota d’accisa ridotta; Gli operatori che ricevono gasolio ad imposta assolta, non possono ricevere gasolio in sospensione o riduzione d’imposta. 67 L’operatore dovrà tenere, con le modalità di cui all’articolo 2219 del Codice Civile, un registro, progressivamente numerato nelle pagine e preventivamente vidimato dall’Ufficio delle dogane competente, sul quale annoterà, per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell’agevolazione, con cadenza settimanale ed entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, la lettura del contatore dell’energia elettrica prodotta, in modo da far coincidere in ogni caso l’ultima rilevazione con la fine del mese. Il registro può essere tenuto anche in formato elettronico, come indicato per gli operatori che utilizzano gasolio ad accisa assolta per la produzione di fora motrice. 68 L’operatore richiede, con cadenza non inferiore al trimestre, all’Ufficio delle dogane competente la liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori dell’energia elettrica prodotta per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell’agevolazione. Alla richiesta andrà allegato, debitamente sottoscritto dall’operatore, un elenco riepilogativo dei DAS relativi al carburante ricevuto, con l’indicazione delle relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore. L’agevolazione riconosciuta spettante viene liquidata dall’Ufficio delle dogane ed erogata con le modalità di cui al D.M. 12 dicembre 1996, n. 689. 69 Gli operatori che ricevono gasolio in sospensione o riduzione d’imposta assumono la qualifica di destinatario registrato, devono osservare gli obblighi di cui all’articolo 8 del TUA e non possono ricevere gasolio ad imposta assolta. L’operatore, oltre a tenere il predetto registro, dovrà tenere il registro di carico e scarico previsto per gli oli minerali. L’operatore richiede, con cadenza annuale, all’Ufficio delle dogane competente la liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori dell’energia elettrica prodotta per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell’agevolazione e il relativo bilancio energetico. 70 Alla richiesta andrà allegato un elenco riepilogativo dei DAA (ora “DAA elettronici” o “e-AD”) relativi al carburante ricevuto, debitamente sottoscritto dall’operatore, con l’indicazione delle relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore. L’Ufficio liquiderà un’agevolazione corrispondente al consumo calcolato applicando il parametro fisso di 0,212 kg/kWh od il parametro rilevato sperimentalmente. Nel caso di utilizzo di consumi specifici determinati sperimentalmente, se l’Ufficio delle Dogane competente, nel corso dell’attività di controllo, dovesse riscontrare una variazione 71 superiore al 10% di tali consumi specifici, procederà ad una nuova determinazione sperimentale, il cui esito è da notificare all’operatore entro 30 giorni lavorativi dalla fine dell’attività di controllo. Se l’operatore, nell’esercizio della propria attività, dovesse riscontrare una variazione superiore al 10% dei consumi specifici determinati sperimentalmente, provvederà a darne comunicazione all’Ufficio delle dogane competente che procederà ad una nuova determinazione sperimentale, con le modalità sopra indicate ed entro gli stessi termini. In ogni caso i nuovi parametri avranno decorrenza, al più tardi, dalla data della notifica di cui sopra. Il riscontro di variazioni inferiori ai predetti limiti non dà luogo a nuove determinazioni sperimentali in corso d’anno. 72 La procedura da seguire inizialmente per il riconoscimento del diritto a fruire dell’agevolazione. Dovrà essere presentata istanza corredata, oltre che dai dati identificativi del richiedente, dai seguenti documenti: dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; descrizione dell’attività svolta e delle modalità di utilizzo dei gruppi elettrogeni da agevolare; descrizione delle caratteristiche e dell’ubicazione del deposito ad uso privato, agricolo o industriale destinato a ricevere il gasolio ad imposta assolta o agevolata, e allegazione, nel caso 73 degli operatori che assumono la qualifica di destinatari registrati, delle tabelle di taratura dei serbatoi di stoccaggio, diversi da quelli propri dei macchinari; numeri di matricola e caratteristiche tecniche di ciascun gruppo elettrogeno per cui si chiede l’agevolazione; in particolare, dovranno essere fornite le curve o le tabelle di consumo del motore accoppiato con l’alternatore alle varie percentuali di carico; tali dati dovranno essere quelli rilasciati dal costruttore o dall’assemblatore; elenco delle principali utenze collegate con le relative potenze di targa; certificati di omologazione dei contatori dell’energia elettrica prodotta; certificati di collaudo e di taratura delle strumentazione di misura. 74 Gas di petrolio liquefatti - GPL - agevolati, ai sensi del punto 15 della tabella “A” allegata al TUA, se utilizzati Cenni sui negli impianti centralizzati per usi industriali. Il regolamento adottato con D.M. 6 agosto 2008, n. 165, definisce organicamente le procedure connesse alle modalità di ammissione all'agevolazione, al rilascio delle autorizzazioni, alle modalità di rifornimento dei serbatoi fissi degli impianti centralizzati e di circolazione del GPL agevolato, agli adempimenti contabili degli esercenti impianti centralizzati alimentati da serbatoi fissi, agli adempimenti del soggetto esercente la rete, alle modalità di richiesta e di fruizione del beneficio ed alle modalità di esecuzione delle verifiche e dei controlli da parte dei dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza. 75 I gas di petrolio liquefatti denaturati, utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dal punto 15 della tabella A allegata al TUA, in ragione del 10% dell’aliquota d’accisa prevista per l’uso di combustione per riscaldamento. Gli impianti centralizzati devono essere destinati esclusivamente all’uso industriale del GPL, devono essere collegati ad almeno due apparecchiature di utilizzazione, di tipo industriale e funzionanti a GPL, e devono essere alimentati da uno o più serbatoi fissi di pertinenza della capacità complessiva non inferiore a 10 metri cubi ovvero, mediante un unico punto di presa, da una rete canalizzata di distribuzione di GPL per uso combustione. 76 È previsto sia l’utilizzo di GPL denaturato sul quale è già stata applicata l’agevolazione del 90% commisurata all’aliquota d’accisa prevista per l’uso di combustione, sia l’utilizzo di G.P.L. denaturato sul quale sia stata corrisposta l’accisa nella misura intera prevista per l’uso di combustione. In presenza di forniture di G.P.L. per uso di combustione ad accisa interamente assolta, gli impianti fornitori (depositi commerciali ed esercenti le reti canalizzate) potranno richiedere il rimborso della maggiore accisa versata seguendo la procedura delineata dall’art. 8 del D.M. n. 165/2008. 77 Grazie per la Vostra cortese attenzione Felice Longo «Il presente materiale ha natura informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti» 78