ITA
Voir Notice
Numéro de dossier
See Notes
Vedere le avvertenze
Numero di riferimento
File
number
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Requête
Application
Ricorso
présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du règlement
de la Cour
under Article 34 of the European Convention on Human Rights and
Rules 45 and 47 of the Rules of Court
presentato in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione europea
dei Diritti dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della
Corte
1
I.
A.
Les Parties
The Parties
Le Parti
Le Requérant/La Requérante
The Applicant
Il/la Ricorrente
(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
(Informazioni da fornire relative al/alla ricorrente ed al Suo/alla Sua eventuale rappresentante)
1.
Nom de famille MASSAFERRO
2.
Prénom(s) LUCIANO
Surname
First Name(s)
Cognome
Nome
Sexe : masculin / feminine MASCHILE
Sex: male / female
Sesso: maschile/femminile
3.
Nationalité ITALIANA
4.
Profession SACERDOTE
Nationality
Occupation
Nazionalità
Professione
5.
Date et lieu de naissance SAVONA (ITALIA) 18.1.1965
Date and place of birth
Data e luogo di nascita
6.
Domicile
Permanent address
Domicilio
7.
Tél n°
Tel no.
Tel no
8.
Adresse actuelle (si différente de 6.)
CASA DI RECLUSIONE DI LA SPEZIA
VIA FONTEVIVO 43
19125 LA SPEZIA (ITALIA)
9.
Present address (if different from 6.)
Indirizzo attuale (se differente da 6.)
Nom et prénom du/de la représentant(e)1
PROF. AVV. FRANCO COPPI
10.
Name of representative
Nome e cognome del/della rappresentante
Profession du/de la représentant(e)
11.
Occupation of representative
Рrofessione del/della rappresentante
Adresse du/de la représentant(e)
AVVOCATO
VIA BRUNO BUOZZI N. 3
00197 ROMA (ITALIA)
Address of representative
Indirizzo del/della rappresentante
2
12.
9.
Tél n° 06.8085758
Tel no.
Tel no
Nom et prénom du/de la représentant(e)1
Fax n° 06.8085769
Fax no.
Fax no
PROF. AVV. MAURO RONCO
10.
Name of representative
Nome e cognome del/della rappresentante
Profession du/de la représentant(e)
11.
Occupation of representative
Рrofessione del/della rappresentante
Adresse du/de la représentant(e)
AVVOCATO
P.ZZA SOLFERINO N. 3
10121
TORINO (ITALIA)
12.
B.
Address of representative
Indirizzo del/della rappresentante
Tél n° 0115611484
Tel no.
Tel no
Fax n° 0115620147
Fax no.
Fax no
La Haute partie contractante
The High Contracting Party
L’Alta parte contraente
(Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Indicare il nome dello Stato/degli Stati contro il quale/i quali è diretto il ricorso)
13.
ITALIA
3
II
.
Exposé des faits2
Statement of the Facts
Esposizione dei fatti
(Voir § 19 (b) de la notice)
(See § 19 (b) of the Notes)
(Vedere § 19 (b) delle avvertenze)
14.
Luciano Massaferro è stato condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione per il delitto di cui agli
artt. 81 cpv., 609 quater comma 1 n. 1, 609 septies comma 4 n. 2, 61 n. 9 c.p. Egli è stato ritenuto responsabile
per aver costretto la minore Minore 1 a compiere e subire atti sessuali, approfittando dell’autorità conferitagli dal
suo ruolo di Parroco della Chiesa di San Vincenzo ad Alassio (SV) al quale era stata affidata la minore in quanto
abituale frequentatrice dell’oratorio e chierichetta della Parrocchia.
L’affermazione della responsabilità penale dell’imputato è stata fondata soltanto sulle dichiarazioni di un soggetto
minorenne, ascoltato nel corso di un’unica audizione avvenuta in sede di incidente probatorio in data 29.1.2010.
Tutti gli altri testimoni, tra cui decine di coetanei della minore in questione, pur sollecitati dagli investigatori ad
accusare l’indagato, hanno non soltanto escluso di essere stati vittima di attenzioni particolari da parte di Luciano
Massaferro, ma hanno ampiamente descritto l’attitudine menzognera della minore e la sua frequente
propalazione di bugie.
Non è stato mai possibile all’indagato e ai suoi difensori interrogare il testimone d’accusa.
Infatti:
1.
Nell’ordinanza ammissiva dell’incidente probatorio il Giudice aveva disposto che la difesa depositasse in
anticipo l’elenco delle domande scritte che avrebbe inteso rivolgere alla minore. I difensori dell’imputato,
pur avendo denunciato con memoria scritta la gravissima limitazione del diritto di formulare, per il
tramite del giudice, domande e contestazioni al teste (art. 498, comma 4, c.p.p.), hanno ugualmente
depositato una lista di domande scritte, attinenti ai rapporti della minore con le figure ritenute più
significative, in particolare il padre, il nonno, le amiche e i coetanei in genere.
2.
Con violazione gravissima della procedura, il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del
28.1.2010, non ha ammesso alcuna domanda della difesa, sul rilievo che esse non avessero attinenza
con i fatti oggetto dell’imputazione e che avrebbero potuto fuorviare la teste senza contribuire
all’accertamento.
3.
La difesa ha eccepito davanti al Tribunale ex art. 491, 1° comma, c.p.p. la nullità dell’ordinanza,
esponendo le ragioni, di fatto e di diritto, della sua erroneità.
4.
Sul piano giuridico, la difesa ha evidenziato che il diritto dell’imputato al contraddittorio e il diritto a
formulare le domande, proclamato dalla Convenzione europea e riconosciuto dalla Costituzione italiana
4
agli artt. 24 comma 2 e 111 comma 3, rimane intatto, anche quando l’accusa proviene da un minore. In
queste circostanze, il diritto è modificato soltanto nelle modalità di espressione, perché si esercita non
mediante l’esame ed il controesame diretto, ma attraverso la mediazione del Giudice, che pone al
minore le domande e le contestazioni provenienti dalle parti. Le peculiari modalità di assunzione della
testimonianza non implicano, tuttavia, che il Giudice possa escludere domande su temi che egli ritenga
delicati o difficili da affrontare, né, tantomeno, che egli possa limitare l’ambito di espletamento dell’atto
al fine di salvaguardare il minore da quesiti potenzialmente critici sotto il profilo della verifica della sua
attendibilità. Invero, nel caso di specie, il Giudice ha proprio escluso le domande idonee a vagliare
l’attendibilità della testimonianza, vanificando con ciò non soltanto l’aspetto procedurale del diritto
statuito dalla Convenzione europea, ma altresì e soprattutto il suo intrinseco significato sostanziale di
garanzia dell’accusato di respingere l’accusa esercitando la prova in senso contrario.
5.
In punto di fatto, le domande erano pertinenti al tema dell’incidente probatorio, perché vertevano sul
punto cruciale della credibilità della minore, concernendo i suoi rapporti con la famiglia, con il mondo
circostante e, in particolare, con i coetanei e con le amiche destinatarie delle sue prime dichiarazioni
sull’abuso pretesamente subito.
6.
Invero, se le amiche erano state le prime a ricevere il racconto della minore, era fondamentale, per
provare il carattere menzognero, o meno, dell’accusa, indagare i rapporti della dichiarante con le
coetanee, le quali stesse hanno affermato l’abitudine ingannatoria della minore e la sua frequente
propalazione di bugie, riferendo anche del contegno irridente con cui essa aveva raccontato il preteso
abuso. Porre l’accusatrice di fronte alle risultanze contrarie costituiva, pertanto, lo strumento
indispensabile per vagliarne la sincerità. Il rifiuto di farlo ha inficiato in radice la legittimità del processo.
L’eccezione, respinta con ordinanza dal Tribunale, è stata riproposta nei motivi di appello (all. b pp. 8-15) e di
ricorso per Cassazione (all. d pp. 2-7).
Il giudizio di primo grado, avanti al Tribunale di Savona, si è concluso con la condanna di Luciano Massaferro alla
pena di anni sette e mesi otto di reclusione, con sentenza del 17 febbraio 2011 (all. a).
Avverso tale sentenza sono stati tempestivamente proposti articolati motivi di impugnazione in fatto e in diritto,
al cui contenuto si rinvia (cfr. all. b).
La Corte di Appello di Genova ha confermato, con sentenza del 18 novembre 2011, la condanna di Luciano
Massaferro (all. c). La Corte di Cassazione, adìta con ricorso tempestivo dei difensori dell’imputato (all. d), ha
confermato definitivamente la sentenza di condanna in data 18 luglio 2012 (all. e).
III
.
Exposé de la ou des violation(s) de la Convention et/ou des
Protocoles alléguée(s), ainsi que des arguments à l’appui
Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols
and of relevant arguments
Esposizione della o delle violazioni della convenzione lamentate
5
dal/dalla ricorrente nonché delle relative argomentazioni
(Voir § 19 (c) de la notice)
(See § 19 (c) of the Notes)
(Vedere § 19 (c) delle avvertenze)
15.
I.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 par. 3 lett. d) della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, sotto il profilo della violazione del diritto della difesa a interrogare i testi a
carico.
1. La condanna di Luciano Massaferro è stata pronunciata in violazione dell’art. 6, par. 3 lett. d) della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, poiché non è stato consentito all’imputato, né direttamente né tramite i suoi
difensori, porre domande alla testimone minorenne, che ha costituito nel processo l’unica fonte di
accusa, sulla cui base è stata decisa la sua condanna.
2. Nell’unico momento in cui la minore è comparsa nel processo – l’incidente probatorio – e, dunque, nell’unico
momento in cui era concretamente possibile alla difesa esercitare il diritto alla prova, il Giudice ha vietato, del tutto
arbitrariamente e immotivatamente, che il diritto al contraddittorio dell’imputato potesse trovare esplicazione.
3. L’intento del Giudice di impedire alla difesa di interrogare la testimone era evidente già nella decisione di imporre
alla difesa l’anticipazione per iscritto delle domande, mediante il loro deposito in cancelleria prima dell’esame. È
evidente, infatti, che le domande sorgono normalmente dalla narrazione che si sviluppa nel corso dell’esame e non
in precedenza, quando ancora non si conosce ciò che l’esaminando sarà per dire. La richiesta di predisporre per
iscritto le domande è stata soltanto il primo rilevante ostacolo frapposto al legittimo esercizio del diritto della difesa.
Il Giudice ha, infatti, perseguito il suo scopo ostruttivo fino alle estreme conseguenze, violando in modo diretto e
radicale il diritto alla prova dell’accusato.
4. Invero, la difesa aveva, comunque, predisposto un elenco organico e pertinente di domande, depositandole
tempestivamente nella cancelleria. Esse concernevano in modo specifico i punti cruciali idonei a vagliare
l’attendibilità della minore (i rapporti con i familiari e, in particolare, con il padre putativo e con il nonno; i rapporti
con le coetanee, cui essa aveva confidato, ridacchiando, con narrazioni cangianti e sempre più inverosimili, in una
sorta di gioco derisorio del Sacerdote, il preteso abuso e, infine, i suoi primi ricordi della vita infantile).
5. Il Giudice si è rifiutato di porre le domande indicate dalla difesa, in palese violazione sia della legge processuale
penale sia dei princìpi fondamentali espressi nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6, par. 3 lett. d
CEDU) e nella Costituzione italiana (art. 111, 3° comma Cost.). Tale rifiuto è illegittimo altresì perché viola le
norme processuali penali nazionali. In caso di audizione del minore, infatti, il codice di procedura penale italiano
ammette una disciplina derogatoria in ordine alle modalità di svolgimento del contraddittorio (art. 398, comma 5
bis c.p.p., art. 498, commi 4, 4 bis e 4 ter c.p.p.), ma non ammette alcuna deroga in ordine al contenuto e
all’attuazione di tale diritto. Sull’ammissione delle domande il Giudice non ha poteri differenti o più ampi in caso di
audizione di un teste minorenne, rimanendo inalterato, tra gli altri, il principio per cui le prove sono nella
6
disponibilità delle parti (art. 190 c.p.p.). Le parti hanno espressa facoltà di rivolgere al teste domande anche non
direttamente attinenti ai fatti oggetto di causa, ma necessarie per valutare la credibilità oggettiva e soggettiva del
dichiarante (art. 194, 2° comma c.p.p.: «l’esame può estendersi anche … alle circostanze il cui accertamento è
necessario per valutar[e] la credibilità [del testimone]»).
6. La privazione del diritto al contraddittorio ha impedito il doveroso accertamento processuale in ordine alla
attendibilità dell’unica testimone di accusa nel processo. L’indagine sui rapporti della stessa con i familiari e con il
mondo circostante, soprattutto con i coetanei, è stato completamente pretermesso, impedendo di conoscere le
cause che hanno determinato la falsa accusa nei confronti di Luciano Massaferro.
7. Lo svolgimento in sede dibattimentale del processo, che ha mostrato le molteplici e gravissime anomalie
comportamentali della minore nel rapporto con i familiari e con i coetanei, ha messo in luce il carattere decisivo del
vizio in cui è incorso il Giudice ai fini della retta formazione del giudizio.
Ciò premesso,
il divieto imposto alla difesa di formulare domande alla testimone ha violato l’art. 6, par. 3 lett. d) della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in tutti i differenti livelli in cui, secondo la più recente giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, si deve articolare la valutazione in ordine alla violazione del diritto
dell’imputato di interrogare i testimoni a carico (cfr. sentenza Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni del 7.7.2011 e,
da ultimo, Tseber c. Repubblica Ceca, 22.11.2012).
1. Non ricorre un motivo importante che giustifichi il divieto per la difesa di interrogare o far
interrogare il testimone a carico. La minore è stata interrogata in un’udienza di incidente probatorio, sede
specificamente destinata all’assunzione della prova nel contraddittorio delle parti; le domande erano formulate
direttamente dal Giudice, a tutela della stessa minore; la difesa aveva rispettato le modalità di deposito preventivo
per iscritto delle domande; le domande che la difesa intendeva rivolgere al testimone erano pienamente
rispondenti, per forma e contenuto, ai requisiti richiesti dal codice di rito; l’oggetto delle domande era fondamentale
per vagliare l’attendibilità e la credibilità della testimonianza, giudizio sempre imprescindibile, ma particolarmente
delicato e importante quando il testimone sia il minorenne che accusi taluno di un abuso sessuale e quando nessun
altro elemento di prova sia sussumibile a carico dell’accusato.
2. La testimonianza della minorenne è la prova unica e determinante la condanna di Luciano
Massaferro. L’imputato è stato condannato in forza soltanto della dichiarazione della minore resa nell’udienza di
incidente probatorio. Il suo dichiarato è l’unica voce di accusa a fronte di decine di testimonianze di minori che
hanno categoricamente escluso di essere stati oggetto di attenzioni illecite da parte dell’imputato. Innumerevoli
testimoni hanno, per altro verso, descritto con tratti di inequivocabile sincerità e di vera indignazione l’attitudine
menzognera dell’accusatrice e la sua frequente propalazione di bugie, spesso di tenore calunnioso verso i coetanei.
Va aggiunto, peraltro, che, oltre alle decine di testimonianze che hanno deposto a sostegno dell’innocenza di
Luciano Massaferro, è pure fallito nel modo più assoluto lo sforzo investigativo della pubblica accusa. La prova
informatica, grazie alla quale è stata estratta tutta la memoria attuale e remota dai computer in dotazione al
Sacerdote, non ha riscontrato alcun elemento o indizio che potesse ricondurre, anche soltanto lontanamente, alla
7
natura del reato contestato.
3. Non vi sono stati nel processo sufficienti elementi di compensazione, che abbiano comunque
garantito l’equità complessiva del procedimento. Il pre-giudizio colpevolistico ha guidato tutto lo svolgimento
del processo, tanto che le prove decisive a discarico dell’imputato sono state completamente pretermesse nelle
motivazioni, come se mai fossero entrate nel processo. Le prove che dimostrano l’innocenza di Luciano Massaferro,
come denunciato nel motivo sub III di questo ricorso, sono state, infatti, messe in disparte, come se non
esistessero.
La difesa ha denunciato la violazione del diritto al contraddittorio in tutti i gradi di giudizio. L’Autorità Giudiziaria ha
sempre eluso la questione.
La Corte d’Appello di Genova, nello sforzo di trovare una risposta, quale che essa fosse, alla doglianza della difesa,
ha travisato il fatto processuale. La Corte ha, infatti, dichiarato infondata l’eccezione della difesa sul rilievo che essa
sarebbe stata «intempestiva», in quanto non sarebbe stata proposta «nell’udienza preliminare». Senonché il
processo si era svolto nelle forme del giudizio immediato, che non prevede la celebrazione dell’udienza preliminare.
L’enormità dell’errore di diritto contenuto in questa proposizione è certamente rivelativo dell’inaccuratezza con cui i
magistrati hanno esaminato il gravame. Esso rivela, però, soprattutto, la pervicacia con cui il Giudice ha cercato di
nascondere la palese violazione del diritto al contraddittorio.
La Corte di Cassazione, con una motivazione apparente, che non ha dato risposta alle censure della difesa, e con la
più assoluta mancanza di attenzione per il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei principi
costituzionali, non ha in alcun modo esaminato il profilo della violazione del diritto statuito dall’art. 6, par. 3 lett. d)
della Convenzione e dall’art. 111 Cost., sostenendo che il Giudice ha il potere di ammettere e di non ammettere le
domande, con la implicita paradossale conclusione che esso, quindi, potrebbe impunemente impedire l’esercizio del
diritto al contraddittorio.
II. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, per la lesione del diritto dell’imputato a un processo equo.
L’assunzione della deposizione testimoniale di Minore 1 ha violato i diritti di difesa dell’imputato, fissati all’art. 6
della Convenzione, anche sotto un profilo ulteriore rispetto alla violazione del diritto al contraddittorio nell’esame
del testimone a carico.
La deposizione della minore nell’incidente probatorio è stata inquinata dal contatto suggestivo
intrattenuto, in limine all’assunzione dell’atto, con l’assistente della Polizia di Stato, che l’aveva sentita
e incoraggiata nelle accuse in una precedente audizione, svolta su incarico del Pubblico Ministero nel
corso delle indagini preliminari.
L’inquinamento della testimonianza ha avuto caratteri eccezionali di gravità. La minore aveva già propalato il suo
8
racconto in un’infinità di occasioni e a persone diversissime, tra cui un’Assistente di Polizia. Costei si era profusa in
incoraggiamenti e lodi per accusare e per aver accusato il Sacerdote. Quando la ragazzina dovette essere audita
con caratteri di neutralità, davanti a un Giudice terzo e imparziale, nel contraddittorio delle parti processuali, è
avvenuto che essa sia stata intrattenuta a lungo dalla medesima Assistente di Polizia, che era stata la protagonista
attiva della precedente audizione.
Nel corso del colloquio, sentito del tutto fortuitamente dai difensori, avvenuto di fronte alla telecamera disposta per
l’audizione, sono stati trattati i temi inerenti l’oggetto dell’atto processuale che si sarebbe dovuto di lì a poco
esperire. I difensori hanno udito, infatti, pronunciare le seguenti parole: «maschio», «disturbo», «molestia»,
«toccato», «ti ricordi quello che ci siamo dette quella mattina», nonché citare i nomi di alcune coetanee, che la
minore aveva nominato nel corso della sua prima audizione e che hanno a loro volta deposto come testimoni nel
processo.
I frammenti del colloquio che i difensori hanno potuto cogliere attestano, senza possibilità di dubbio, che, nel corso
del prolungato colloquio, l’Assistente di Polizia è intervenuta in modo penetrante nel merito dei contenuti sui quali la
minore di lì a pochi minuti avrebbe dovuto rispondere. Particolarmente grave suona, in particolare, il richiamo alla
memoria della minore del colloquio già avuto con l’assistente («ti ricordi quello che ci siamo dette quella mattina»),
circostanza che integra un vero e proprio invito implicito a ripetere quanto già dichiarato, a dire tutto quanto già
detto e a non modificare nulla, per non rischiare, questa volta, di non essere creduta.
L’episodio è stato segnalato immediatamente dai difensori al Giudice come di portata tale da inquinare in modo
irrimediabile l’audizione della minore. Il Giudice per le indagini preliminari ha, invece, ritenuto irrilevante l’episodio,
disconoscendo completamente le fondamentali regole di diritto processuale penale che regolano l’assunzione di una
valida deposizione testimoniale, sostenendo l’abnorme tesi che non si sarebbe verificata alcuna nullità o
inutilizzabilità della deposizione, perché l’attività di inquinamento si era verificata prima del compimento dell’atto.
Come se ciò che avviene prima della testimonianza, per condizionarla e indirizzarla verso un certo risultato, non
fosse rilevante e come se ciò che contasse fosse soltanto la burocratica scrittura formale della dichiarazione, e non
la sostanza che dimostra l’inquinamento della fonte dichiarativa!
Il codice di rito individua, infatti, chiaramente, nella suggestione del dichiarante uno dei più gravi pericoli per la
validità della prova testimoniale, attribuendo al Giudice avanti al quale è assunta la prova il dovere di tutelare il
testimone dal pericolo di suggestioni, nell’interesse di tutte le parti e, soprattutto, dell’accertamento della verità
processuale. Ciò non è avvenuto nel caso di specie e il Giudice, invece di garantire la correttezza e la lealtà
dell’esame, ha deciso di procedere contro le statuizioni del diritto vigente.
In particolare, l’art. 149 disp. att. del codice di rito specificamente richiede che l’esame del testimone avvenga in
modo che «nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori
o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa
nell'aula di udienza»; l’art. 499 comma 4 c.p.p. attribuisce al Giudice il dovere di intervenire per assicurare, tra
l’altro, «la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame»; lo stesso art. 499 commi 2 e
3 vieta le domande «che possono nuocere alla sincerità delle risposte» e quelle «che tendono a suggerire le
9
risposte».
La decisione del Giudice per le indagini preliminari di ammettere la testimonianza e di non considerare il colloquio
intercorso come causa di ingerenza inquinatrice e, conseguentemente, come causa di inattendibilità oggettiva e
soggettiva della dichiarante è stata denunciata davanti alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha definitivamente risposto all’eccezione affermando che tale fatto «non integra cause di
nullità o inutilizzabilità» (p. 12 della sentenza). Nascondendosi dietro considerazioni formalistiche, prive di dignità
giuridica, la Corte ha rifiutato di pronunciarsi sulla questione di sostanza e di vera rilevanza giuridica che la difesa
ha sollevato nei motivi di ricorso. Il teste, tanto più se minore, che, subito prima dell’esame, subisce un colloquio
sull’oggetto della testimonianza con la persona che già lo ha interrogato per conto della pubblica accusa, la quale,
peraltro, lo ha sollecitato ad accusare l’indagato, si trova in una condizione di menomata libertà. Il suo dichiarato
non può costituire, da solo, prova idonea a condannare una persona.
III. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6, parr. 1 e 2 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, sotto il profilo della violazione del diritto a un processo equo e del principio della
presunzione di innocenza.
1. Il testo delle sentenze mostra chiaramente l’esistenza di un inaccettabile pregiudizio di colpevolezza nei
Giudici che si sono pronunciati sulla responsabilità penale di Luciano Massaferro. Ciò si evince
chiaramente dalla completa omissione della valutazione delle plurime e concordanti prove che dimostrano
l’innocenza dell’imputato, formatesi nel pubblico dibattimento e nel contraddittorio delle parti, che la difesa ha
indicato specificamente e analiticamente negli atti di gravame contro le sentenze di condanna.
La presente censura non è ovviamente diretta a richiedere alla Corte una rivalutazione delle prove del processo, che
sarebbe inammissibile, ma a richiedere l’accertamento che la responsabilità di Luciano Massaferro è stata
affermata, pregiudizialmente, senza prendere in considerazione, anche solo per confutarle nel merito, le prove
evidenti che dimostrano la sua innocenza. Da qui l’inemendabile vizio del processo, che ha violato i fondamentali
princìpi di equità, sovvertendo la presunzione di non colpevolezza.
2. L’omessa considerazione delle prove del mendacio della minore. Vi sono in atti due prove evidenti del
mendacio della minore e, conseguentemente, dell’innocenza di Luciano Massaferro. La prima: che la minore ha
indicato come modalità cronologica del preteso abuso, che sarebbe avvenuto nel corso della benedizione delle case,
il giorno nel quale tale servizio fu espletato non da Luciano Massaferro, ma da un diverso Sacerdote, onde è
impossibile che egli abbia commesso il reato contestatogli. La seconda prova: che la minore ha indicato come luogo
dell’abuso un luogo in cui ella non era mai stata, che non conosceva e che, pertanto, non è stata in grado di
riconoscere nelle fotografie rammostratele nel corso dell’incidente probatorio.
L’Autorità Giudiziaria non si è mai pronunciata su tali prove. Per la Corte di Appello di Genova è come se tali prove
non fossero esistite. Nella motivazione della sentenza, a fronte dell’analitica esposizione di tali prove contenuta nel
10
gravame, il Giudice ha cancellato il tema dal suo orizzonte, come se esso non fosse stato rassegnato alla sua
attenzione. La motivazione della sentenza della Corte di Cassazione cumula errori, travisamenti, circonvoluzioni
verbalistiche, espresse in un oscuro linguaggio pseudo-curiale, presupposizioni pregiudiziali per escludere, contro la
realtà processuale, il vizio inemendabile di motivazione da cui era afflitta la sentenza di seconde cure, che aveva
pretermesso di considerare le specifiche doglianze della difesa nell’atto di gravame, violando per omissione
essenziale il fondamentale dovere di motivazione.
3. L’omessa considerazione delle prove che dimostrano l’inadeguatezza metodologica della perizia e,
conseguentemente, l’erronea valutazione della capacità della minore di rendere una testimonianza
valida. Le prove assunte nel dibattimento hanno messo in luce il grave vizio metodologico della perizia disposta in
ordine alla capacità della minore di testimoniare, vizio che ha inficiato il giudizio.
Si è accertato, infatti, senza ombra di dubbio, che la minore era stata per anni vittima di un clima familiare
maltrattante, caratterizzato soprattutto dall’ostilità e dall’abuso psicologico della madre sulla figlia.
I Giudici hanno nascosto tutto ciò nelle loro sentenze,
allo scopo di conservare intatto l’incongruo giudizio di
attendibilità formulato dal perito che era stato nominato dallo stesso Giudice che aveva illegittimamente vietato alla
difesa di esercitare il diritto al contraddittorio. Come il Giudice ha rifiutato di ammettere domande sul padre
putativo e sui rapporti intrafamiliari, così il perito ha omesso ogni indagine sull’ambiente familiare, violando il
principio fondamentale statuito dalla Carta di Noto (Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale),
dalla Società Italiana di Neuropsichiatrica dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) e dall’American Academy of
Pediatrics (Linee guida per l’esame degli abusi in età evolutiva), alla cui stregua l’assessment clinico e psichiatrico
forense del/della minore presunto/a vittima di abuso sessuale va sempre esteso alla valutazione del contesto
ambientale e motivazionale all’interno del quale ha preso origine la denuncia, dovendo comprendere colloqui
anamnestici con i genitori e/o con altri adulti di riferimento; sedute di osservazione congiunta genitore/bambino; la
valutazione della situazione familiare e del contesto allargato; la valutazione psicologica del care-giver.
L’inadeguatezza metodologica e l’atteggiamento pregiudizialmente accusatorio hanno così impedito ai Giudici, di
merito e di legittimità, di pronunciarsi sui molteplici elementi, inequivocabilmente dimostrativi dell’inidoneità a
testimoniare della minore, quali in particolare: • le risultanze della diagnosi clinica che denunciano il deficit
intellettivo; • i dati comportamentali aberranti in ambito scolastico, ribaditi da tutti gli insegnanti delle scuole
elementari, da cui si ricavano il forte egocentrismo e l’aggressività che non permettono alla minore di considerare
l’altro e che la portano a usare l’altro in funzione dei suoi desideri e dei suoi bisogni; • la permanente assistenza di
un insegnante di sostegno a lei specificamente dedicato durante tutto il corso delle scuole elementari al fine di
contenerne l’iperattivismo e le turbe comportamentali; • l’esercizio di una continua e vessatoria persecuzione nei
confronti dei coetanei più deboli; • l’astuzia con cui tormenta i compagni, addossando in modo calunnioso agli altri
la responsabilità dei propri gesti sconnessi e/o violenti.
4. L’omessa considerazione delle prove dell’inattendibilità oggettiva e soggettiva della minore. Il
fascicolo processuale contiene le prove della inattendibilità oggettiva e soggettiva della testimone.
11
I Giudici, tuttavia, hanno anche trascurato completamente di considerare tali elementi, ritenendo credibile il
racconto accusatorio in forza di una indebita presunzione di colpevolezza.
In particolare, il dibattimento ha dimostrato inequivocabilmente che le dichiarazioni della minore, considerate sotto
ciascuno dei parametri di valutazione sul piano oggettivo del testimone, sono inattendibili per: a) le assurdità e le
contraddizioni del racconto alle coetanee, rivelative del carattere inventato della storia; b) l’illogicità intrinseca del
discorso; c) il modus della «rivelazione», che è incongruo rispetto a quello in cui la letteratura scientifica descrive
l’atteggiarsi del minore realmente abusato.
In aggiunta a tutto ciò vi è, infine, sul piano dell’attendibilità oggettiva, un profilo essenziale che le sentenze di
merito hanno censurato e su cui la Corte di Cassazione ha steso il velo del silenzio. Si tratta del dato concernente la
dimostrata curiosità e invadenza sessuale della minore. Vanamente la difesa ha richiamato in modo specifico nei
motivi di gravame le fonti di prova da cui risulta l’insistenza con la quale, fin da epoca risalente ad almeno due anni
prima rispetto al momento del preteso abuso, la minore toccava i genitali dei maschi, pretendendo, talora con veri
e propri ricatti, che essi le mostrassero il sesso. La Corte di merito ha cercato incongruamente di svalutare le
testimonianze, come se i testi, genitori e coetanei, si fossero inventati i fatti. La Corte Suprema, richiamata a
prestare attenzione al tema con uno specifico motivo di impugnazione, non vi ha speso neanche una parola,
lasciando passare in giudicato una condanna priva di motivazione su un punto essenziale della causa, dimostrativo
del disadattamento familiare e sociale e dello sbandamento psicologico che stanno alla base della falsa accusa.
Sul
piano
dell’inattendibilità
soggettiva,
innumerevoli
testi
hanno
dimostrato
che
le
note
costanti
del
comportamento della minore erano l’attitudine alla menzogna più sbrigliata e proterva, capace di negare evidenze
lampanti, nonché l’abitudine di falsamente accusare gli altri per ciò che era addebitabile a lei.
La verità storicamente accertata nel processo è stata cancellata dalle sentenze di merito, allo scopo di guadagnare
un’ingiusta condanna. Ancora più inaccettabile appare la decisione della Corte di Cassazione, la quale, chiamata a
stigmatizzare la parzialità del giudizio di merito, si è rifiutata di riconoscere i vizi inemendabili del giudizio.
5. Le gravissime omissioni nella valutazione della prova presenti nelle sentenze di condanna vìolano il
principio della presunzione di innocenza dell’imputato, il quale si pone, essenzialmente, come regola di
giudizio, che assume rilievo nel momento in cui il Giudice è chiamato a valutare le prove e, in relazione a esse, a
pronunciarsi sulla colpevolezza, o meno, dell’imputato. Esse vìolano, in definitiva, il diritto dell’imputato a
essere sottoposto a un processo equo, in cui egli possa esprimere le sue difese e in cui, in ogni caso, tutte le
prove raccolte nel dibattimento pubblico devono essere compiutamente valutate secondo la loro lettera e la loro
sostanza, in breve, secondo il loro intrinseco valore e significato.
V.
Exposé relatif aux prescriptions de l’article 35 § 1 de la Convention3
Statement relative to article 35 § 1 of the Convention
Esposizione relativa ai requisiti di cui all'articolo 35 § 1 della
convenzione
(Voir § 19 (d) de la notice. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les
renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)
12
(See § 19 (d) of the Notes. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a
separate sheet for each separate complaint)
(Vedere § 19 (d) delle avvertenze. Le informazioni richieste dai punti 16 a 18 vanno date per ogni singola
doglianza, se necessario anche su un foglio separato)
16.
Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Decisione interna definitiva (data e natura della decisione, organo - giudiziario o altro - che l'ha
pronunciata)
Sentenza della Corte di Appello di Genova, I Sezione penale, del 18.11.2011, n. 3393 (proc. n.
1626/11 R.G.C.A.; n. 612/2010 R.G. Trib. Savona; n. 5960/2009 Notizie Reato Savona),
divenuta definitiva con sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione III penale, del
18.7.2012, n. 2092 (Registro generale n. 37078/12; proc. n. 12288/2012 R.G.N.).
17.
Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa
nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each
of them)
Altre decisioni (vanno elencate in ordine cronologico, indicando per ciascuna, data, natura e organo giudiziario o altro - che l'ha pronunciata)
-
Sentenza del Tribunale di Savona (rito collegiale) del 17.2.2011, n. 130 reg. sent. (proc.
n. 5960/2009 Notizie Reato Savona; proc. n. 612/10 R.G. Trib.);
-
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione III penale, del 18.7.2012, n. 2092
(Registro generale n. 37078/12; proc. n. 12288/2012 R.G.N.).
18.
Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été
exercé?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so,
explain why you have not used it.
Il/la ricorrente dispone/disponeva di un ricorso che non è stato esperito ? Quale ? Per quale motivo non è
stato esperito?
Luciano Massaferro ha esperito tutte le vie di ricorso interne, previste dal codice di procedura
penale italiano: avverso la sentenza del Tribunale di Savona ha presentato atto di appello del
25.6.2011; avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova ha presentato ricorso per
Cassazione del 15.2.2012. Entrambe le impugnazioni sono state presentate tempestivamente,
nel rispetto delle norme del codice di procedura penale.
Il ricorrente non dispone, pertanto, di altri mezzi di ricorso, previsti dall’ordinamento italiano.
V.
Exposé de l’objet de la requête
Statement of the object of the application
Esposizione relativa all'oggetto del ricorso
(Voir § 19 (e) de la notice)
(See § 19 (e) of the Notes)
(Vedere § 19 (e) delle avvertenze)
19.
Con la presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il ricorrente intende richiedere:
13
a) L’accertamento della violazione, da parte dell’Autorità giudiziaria italiana, dell’art. 6, par. 1, 2 e 3
lett. d) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in relazione al diritto dell’imputato ad un
processo equo, alla presunzione di innocenza e al contraddittorio nell’esame dei testimoni.
Nel processo a carico di Luciano Massaferro l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo è stato violato
sotto plurimi profili.
In primo luogo, è stato violato l’art. 6, par. 3 lett. d) della Convenzione per violazione del diritto dell’imputato a
interrogare i testimoni a carico. La condanna di Luciano Massaferro è stata fondata sulla prova unica e
determinante della deposizione testimoniale di un soggetto minorenne, al quale l’imputato, né direttamente né per
il tramite dei propri difensori, ha mai potuto formulare alcuna domanda.
In secondo luogo, è stato violato l’art. 6, par. 1 della Convenzione per la violazione del diritto dell’imputato a essere
sottoposto a un processo equo. La testimonianza dell’unica accusatrice di Luciano Massaferro è stata inquinata dallo
svolgimento, appena prima dell’inizio dell’incidente probatorio, di un lungo colloquio tra la minore e un’assistente di
Polizia, che aveva già interrogato la minore su incarico del Pubblico Ministero. L’episodio ha compromesso l’equità
del processo perché ha inficiato la validità dell’audizione della minore, sulla quale è stata fondata la condanna
dell’imputato, sottraendo in radice alla difesa, in un momento destinato al contraddittorio nell’acquisizione della
prova, la possibilità non solo di interloquire, ma anche di avere controllo e contezza di un momento largamente
influente sull’assunzione della testimonianza.
In terzo luogo, è stato violato l’art. 6, parr. 1 e 2 della Convenzione per la violazione del diritto dell’imputato a
essere sottoposto a un processo equo e alla presunzione di innocenza. Le sentenze di condanna mostrano
chiaramente l’esistenza di un grave pregiudizio di colpevolezza nei giudici che si sono pronunciati sulla
responsabilità penale di Luciano Massaferro, per la completa omissione della valutazione delle plurime e concordanti
prove dell’innocenza dell’imputato, del mendacio della minore, della sua incapacità a rendere una valida
testimonianza e, comunque, della sua inattendibilità oggettiva e soggettiva indicate dalla difesa in tutti i gradi di
giudizio.
b) La conseguente imposizione allo Stato italiano dell’obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo che abbia dichiarato la violazione dell’art. 6 della Convenzione, come
previsto all’art. 46, par. 1 della Convenzione stessa.
Luciano Massaferro, in forza della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia riconosciuto la
violazione dell’art. 6 della Convenzione, potrà richiedere all’Autorità giudiziaria italiana la riapertura del processo
nei suoi confronti e il suo svolgimento in conformità alla sentenza della Corte europea.
L’art. 630 c.p.p., come modificato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale italiana n. 113 del 7 aprile 2011
(che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 630 c.p.p., «nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione
della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia
14
necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo»),
consente, infatti, la revisione della sentenza di condanna definitiva per conformarsi ad una sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo.
Per la parte in cui l’Autorità italiana non potrà conformarsi alla sentenza di condanna alla Corte europea (tenendo
anche conto che una parte della pena è già stata scontata da Luciano Massaferro) lo Stato italiano dovrà essere
condannato alla corresponsione di un’equa soddisfazione, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, da
liquidarsi nella misura di euro 50.000,00 o nella diversa misura che la Corte riterrà equa.
In conclusione, dunque, Luciano Massaferro attende dalla procedura che ha attivato con la
presentazione del ricorso che la Corte europea dei diritti dell’uomo dichiari che il processo nei suoi
confronti si è svolto in violazione dell’art. 6, par. 1, 2 e 3 lett. d) della Convenzione, sotto i profili sopra
specificamente indicati. Dall’accertamento della violazione conseguirà l’obbligo per lo Stato italiano di
dare esecuzione alla sentenza della Corte europea, con la corresponsione al condannato di un’equa
soddisfazione per la parte in cui non è più possibile rimuovere le conseguenze della condanna inflitta e
con la possibilità per Luciano Massaferro di richiedere, ai sensi dell’art. 630 c.p.p., la riapertura del
processo a suo carico e la riformulazione del giudizio.
VI.
20.
Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire
Statement concerning other international proceedings
Altre istanze internazionali investite della causa
(Voir § 19 (f) de la notice)
(See § 19 (f) of the Notes)
(Vedere § 19 (f) delle avvertenze)
Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la
présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or
settlement? If so, give full details.
Il/la ricorrente ha sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento, le doglianze
di cui al presente ricorso ? Se si, fornire dettagliate indicazioni in merito.
Le doglianze di cui al presente ricorso non sono state sottoposte avanti a nessuna altra istanza
internazionale di inchiesta o di regolamento.
VII
.
Pièces annexées
(pas d’originaux, uniquement des copies ; prière de n'utiliser ni agrafe, ni
adhésif, ni lien d'aucune sorte)
List of documents
(no original documents, only photocopies, do not staple, tape or bind
documents)
Documenti allegati
(nessun originale, solo fotocopie; non aggraffare, unire con nastro
adesivo o incollare in alcun modo la documentazione)
(Voir chapitre § 19 (g) de la notice. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI
15
ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi
celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)
(See § 19 (g) of the Notes. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you
do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No
documents will be returned to you.)
(Vedere § 19 (g) delle avvertenze. Vanno allegate le copie di tutte le decisioni menzionate ai capitoli IV
e VI. Nel caso in cui sia impossibile procurarsene copia, spiegarne le ragioni. Questi documenti non Le
saranno restituiti.)
21.
a)
Sentenza del Tribunale di Savona (rito collegiale) del 17.2.2011, n. 130 reg. sent. (proc. n. 5960/2009
Notizie Reato Savona; proc. n. 612/10 R.G. Trib.)
b)
Atto di appello del 25.6.2011, avverso la sentenza del Tribunale di Savona (rito collegiale) del
17.2.2011 e motivi nuovi di appello del 31.10.2011
c)
Sentenza della Corte di Appello di Genova, I Sezione penale, del 18.11.2011, n. 3393 (proc. n.
1626/11 R.G.C.A.; n. 612/2010 R.G. Trib. Savona; n. 5960/2009 Notizie Reato Savona)
d)
Ricorso per Cassazione del 15.2.2012, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, I Sezione
penale, del 18.11.2011, n. 3393 (proc. n. 1626/11 R.G.C.A.; n. 612/2010 R.G. Trib. Savona; n.
5960/2009 Notizie Reato Savona)
e)
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione III penale, del 18.7.2012, n. 2092 (Registro
generale n. 37078/12; proc. n. 12288/2012 R.G.N.)
16
VIII.
Déclaration et signature
Declaration and signature
Dichiarazione e firma
(Voir § 19 (h) de la notice)
(See § 19 (h) of the Notes)
(Vedere § 19 (h) delle avvertenze)
Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de
requête sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present
application form is correct.
Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.
Lieu LA SPEZIA
Place
Luogo
Date 22 dicembre 2012
Date
Data
(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Firma del/della ricorrente o del suo/della sua rappresentante)
Luciano Massaferro
Prof. avv. Mauro Ronco
Prof. avv. Franco Coppi
17
18
Scarica

Ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell`Uomo