Art. 2740 cod. civ. e i mezzi di detenzione del patrimonio. Dott. Stefano Curzio Bergamo, 28 novembre 2014 STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Il principio di responsabilità patrimoniale e relative deroghe Art. 2740 c.c. «Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.» • l’art. 2740 c.c. pone un limite alla piena responsabilità del patrimonio personale e societario che si sostanzia nella tutela della garanzia patrimoniale dei creditori; • tipicità degli strumenti derogatori che rappresentano, pertanto, un numerus clausus; • la creazione di un patrimonio separato non può prescindere da una espressa previsione legislativa; • gli strumenti di tutela del patrimonio assolvono al duplice obiettivo di creare una segregazione patrimoniale consentendo una diversa ripartizione del rischio da assolvimento dell’obbligazione e di tutelare taluni beni dalle aggressioni di potenziali e futuri creditori. • Cass. 70/1448 «le mere aspettative non rientrano nella garanzia di cui all’art. 2740 c.c.» STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La detenzione personale del patrimonio PERSONA FISICA Detenzione personale Società (italiana/estera) STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Polizze vita Mandato fiduciario La detenzione personale del patrimonio Struttura semplificata Vantaggi Percezione del possesso dei propri beni Aggredibilità del patrimonio Svantaggi Successione «non ordinata» dei beni STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati L’usufrutto Costituzione • • • per legge; ex art. 324 c.c. i genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio; per atto tra vivi e se ha ad oggetto beni immobili richiede la forma scritta a pena di nullità (n. 2, art. 1350, c.c.); per testamento. Estinzione • • • • • • morte dell’usufruttuario o scadenza del termine trentennale se si tratta di persona giuridica; prescrizione ventennale per non uso; riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona; totale perimento della cosa su cui è costituito; grave abuso del diritto da parte dell’usufruttuario (art. 1015, c.c.) scadenza del termine convenuto per la durata dell’usufrutto. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati L’usufrutto Art. 981 c.c.: l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa uti dominus, tuttavia ne deve rispettare la destinazione economica. Può trarre ogni utilità dalla cosa, fermi i limiti stabiliti nel codice Il pignoramento del diritto di usufrutto è possibile e si effettua con le modalità del pignoramento immobiliare (art. 555 e ss. c.p.c) in quanto si tratta di procedura espropriativa avente ad oggetto un diritto reale insistente su un bene immobile. Il diritto di usufrutto pignorato sarà posto in vendita o assegnato secondo un ordinario procedimento di espropriazione immobiliare. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Il diritto di abitazione Art. 1022, Codice Civile Art. 1024, Codice Civile «Chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia». «Il diritto di abitazione non può essere ceduto né dato in locazione». Sentenza Corte di Cassazione 6.7.1984, n. 3974 «Il diritto di abitazione, a differenza dell’usufrutto e del diritto di uso, ha carattere talmente particolare e personale da non potere né essere ceduto ad altri, nemmeno quanto all’esercizio, né avere attuazione diversa da quella dell’abitazione personale dell’immobile da parte del relativo titolare» Ciò comporta l’esclusione della possibilità di assoggettare ad esecuzione forzata e quindi a pignoramento il diritto di abitazione. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La detenzione di un patrimonio attraverso una società di diritto italiano Vantaggi Protezione rispetto alla detenzione personale Svantaggi Maggiore onerosità rispetto alla gestione personale STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La società semplice I creditori sociali hanno la possibilità di agire, per realizzare i loro crediti, in via primaria sul patrimonio sociale, in via secondaria rispondono solidalmente ed illimitatamente i soci che hanno agito in nome e per conto della società (soci amministratori), e salvo patto contrario gli altri soci. La responsabilità dei soci, che non amministrano direttamente la società, non ha carattere inderogabile, in quanto può essere esclusa, ai sensi dell’ art 2267 e 2268 c.c. mediante un esplicito patto contrario, che però deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La società semplice I creditori particolari del socio non possono far valere i propri diritti sul patrimonio sociale, essendo questo la principale e necessaria garanzia per i creditori della società (art. 2270 c.c.). Fermo il divieto di compensazione, essi possono agire sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi sulla quota (sequestro conservativo art. 671 c.p.c) sulla quota spettante al socio in sede di liquidazione oppure sulla quota spettante dopo lo scioglimento del rapporto sociale. Se i beni del socio-debitore sono insufficienti, il creditore può chiedere in ogni momento la liquidazione della quota (art. 2270 c. 2). STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La società semplice contratto non soggetto a particolari forme salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti Vantaggi possibile, a differenza delle snc, che alcuni soci non rispondano illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali assenza obblighi contabili regime fiscale come un «privato», eccezzion fatta per plusvalenze e dividendi da partecipazioni non qualificate non soggetta a fallimento STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La società semplice assenza protezione patrimonio -> il creditore del socio può chiedere liquidazione quota Svantaggi criticità nella eventuale trasformazione in società commerciale dubbi circa le società semplici di mero godimento STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La società semplice Gestione di patrimoni immobiliari A precise condizioni, la società semplice può avere ad oggetto anche la gestione di patrimoni immobiliari purché l’atto costitutivo escluda espressamente l’esercizio di un’attività commerciale. Per essere legittimamente costituita la società semplice deve anche prevedere espressamente nell’oggetto sociale oltre alla semplice gestione degli immobili, l’esercizio di un’attività ulteriore, ad esempio il reimpiego dei frutti prodotti dagli immobili per l’acquisto di altri beni (Trib. Milano 3 luglio 1997). Il mero godimento del patrimonio immobiliare infatti è ritenuto illecito (Cass. 7 aprile 1987 n. 3353, Trib. Milano 21 aprile 1997). Atto costitutivo Per il contratto sociale non sono prescritte forme particolari. È tuttavia necessaria la forma scritta quando i soci conferiscono beni immobili, diritti reali immobiliari o il semplice godimento di beni immobili per un tempo indeterminato o eccedente i 9 anni (art. 1350 c. 1 n. 9 c.c.) STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La S.n.c. e la S.a.s. protezione rispetto a detenzione personale o società semplice Vantaggi bilancio non pubblico disciplina società di comodo e deduzione oneri finanziari meno invasiva STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La S.n.c. e la S.a.s. Interessante rilevare come vi sia opinione diffusa in dottrina che le quote di società di persone non possano formare oggetto di espropriazione fino a quando non si verifichi lo scioglimento della società o del rapporto limitatamente al socio debitore (artt. 2270, 2289 e 2305 c.c.). Può far valere i suoi diritti sugli utili chiedendo il pignoramento o il sequestro di quelli non riscossi. Se riscossi dovrà attivare l’espropriazione forzata mobiliare contro il debitore. Se il diritto agli utili non è maturato (bilancio non approvato) il creditore non può cautelarsi. Se il socio ha rinunciato agli utili il creditore può impugnare latto di rinuncia con l’azione revocatoria. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La S.n.c. e la S.a.s. Si rileva, tuttavia che: Il creditore del socio può pignorare gli utili; Cass. 15065/2002 ha affermato l’espropriabilità di una quota di una S.a.s. nell’ipotesi in cui lo statuto preveda la libera cedibilità della stessa, derogando all’art. 2552 c.c. o ancora quando la «libera circolazione» della quota è limitata dall’attribuzione del diritto di prelazione in favore degli altri soci (Cass. 7886 del 05/04/2006); in tal caso l’azione esecutiva può essere preceduta dal sequestro conservativo che si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi (Cass. 3.11.1970); Il creditore particolare del socio può opporsi alla proroga della società (art. 2307 co. 3 c.c. che rinvia all’art. 2270 c.c.) con contestuale liquidazione della quota del debitore. L’ottenimento, da parte del creditore, della liquidazione della quota del socio costituisce causa di esclusione dalla società. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La detenzione di un patrimonio attraverso una società di capitali di diritto italiano limitazione responsabilità soci possibilità controllo nomina amministratori nella SAPA Vantaggi minore rilevanza delle minoranze applicazione direttive comunitarie STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La detenzione di un patrimonio attraverso una società di capitali di diritto italiano Le quote o le azioni delle società di capitali, risultano invece espropriabili (art. 2471 c.c.) e sequestrabili (art. 2471 bis c.c.) secondo il procedimento dell’espropriazione mobiliare presso il debitore (azioni di S.p.a., quote di S.r.l.) o presso terzi (art. 543 e ss. c.p.c.) per azioni di S.p.a. detenute da terzi - ad es. Istituto di credito - o azioni cd. dematerializzate (L.213/98). Pignoramento e sequestro dei titoli dematerializzati normati da art. 34 D.lgs. 213/98 e 45 e ss. regolamento CONSOB (delibera 11768 del 23/12/1988 e successive modificazioni). Il pignoramento si estende ai frutti mentre i diritti amministrativi rimangono in capo al debitore, salvo diverso provvedimento del giudice (art. 66 c.p.c.) e pertanto il socio conserva il diritto di intervento in assemblea (Cass. 1835 del 11.07.1962). STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La detenzione di un patrimonio attraverso una società di capitali di diritto italiano L’espropriazione forzata della partecipazione è espressamente regolata dall’art. 2471 c.c. in un procedimento che in parte prevede, così come nel pignoramento presso terzi, la notifica sia al debitore esecutato sia alla società partecipata. Come nel pignoramento immobiliare, l’art. 2471 c.c. prevede l’iscrizione nel registro delle imprese. Art. 2471 terzo comma c.c., nel caso di vendita all’incanto la vendita è priva di effetto qualora entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la società presenti un altro acquirente che offra lo stesso prezzo (applicabile ove la quota non sia liberamente trasferibile). Dubbi in dottrina sulla possibilità di espropriazione della quota ove lo statuto ne decreti l’intrasferibilità (a favore Santini, Rivolta; contra Ferrara-Corsi, Galgano). STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La detenzione di un patrimonio attraverso una società di capitali di diritto italiano Si rileva ancora il manifesto sfavor del nostro sistema fiscale verso le società di mero godimento. Si faccia riferimento alla normativa sulle società di comodo: - Obbligo di dichiarare un reddito minimo; - Impossibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito Iva; - Limiti al riporto delle perdite; - Applicazione percentuali co. 1 art. 30 L. 724/94 in materia di operazioni rilevanti ai fini Iva. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La detenzione di un patrimonio attraverso una società di diritto estero Maggiore protezione Regimi fiscali favorevoli Azioni al portatore Vantaggi No normativa società di comodo Pex anche su partecipate non operative No applicazione disciplina dei beni sociali usati dai soci Tassazione delle plusvalenze solo nel paese di residenza del cedente Riservatezza dell’investimento (compatibilmente con la disciplina antiriciclaggio) Svantaggi STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Maggior onerosità rispetto a veicoli nazionali La detenzione di un patrimonio attraverso una società di diritto estero Note: - La mera detenzione di immobili (ancorché affittati) in Italia non configura S.O. (R.M. 460196/89); - Quindi i redditi determinati secondo Titolo I Tuir (ad es. non PLUS immobiliari dopo 5 anni detenzione) (art. 152 c. 2 Tuir); - Redditi degli immobili tassati in Italia (art. 151 c. 2 Tuir); - Conferimento partecipazioni trasnazionale neutro (artt. 178 – 179 TUIR); - Conferimento immobile società estera –> imposta di registro fissa (Tariffa Parte Prima art. 4 TUR); - Ipocatastali proporzionali. Avvertenze: - Esterovestizione (art. 73 c. 3 del TUIR e C.M. 48/2007); - CFC cd. «White list» art. 167 c. 8 TUIR; STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Società estere immobiliari Plusvalenze derivanti da vendita immobile non sono tassate dopo 5 anni Vantaggi Non si applica la disciplina dei beni sociali usati dai soci Non si applica la disciplina delle società di comodo STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Società estere holding Tassazione plusvalenze solo nel Paese di residenza del cedente Vantaggi Possibilità di esenzione anche su plusvalenze da partecipazioni non operative STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Royalties company Tassazione sul 20% del canone SOCIETÀ LUSSEMBURGHESE Aliquota 6% Tassazione sul 50% del canone SOCIETÀ UNGHERESE Aliquota 5% STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Esterovestizione – Art. 73 co. 3, D.P.R. n. 917/1986 Sede legale Sufficiente una sola delle 3 condizioni Sede amministrazione Oggetto principale STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati CFC «white list» Sussiste rapporto di controllo Tassazione per trasparenza in capo ai soci italiani Livello impositivo nel Paese estero inferiore alla metà di quello italiano Attività passiva della società figlia STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati La Soparfi lussemburghese - definizione La Soparfi è una società di diritto lussemburghese pienamente tassabile che, come tale, beneficia: – delle direttive comunitarie e – delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. L’aliquota dell’imposta sui redditi societari in Lussemburgo è fissata al 21% + 1,47% + la soprattassa per il fondo per l’occupazione; tuttavia, bisogna aggiungere le imposte municipali che variano a seconda della città in cui risiede la società. Nella capitale, il prelievo aggiuntivo ammonta a 6,75% di imposta comunale per un carico fiscale complessivo pari al 29,22%. Si consideri inoltre la minimum tax dal 01.01.2013 da € 500 – 20.000. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati titolo La Soparfi lussemburghese - vantaggi Pex lussemburghese Concessa anche sulle immobiliari di gestione Immobili detenuti In Italia Tassati come un privato: plusvalenza non imponibile oltre il quinquennio STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Trattati Trattati favorevoli anche con Paesi come Hong Kong. Diventa il veicolo di ingresso in Europa per investitori asiatici Securizzazione patrimonio Le azioni sono al portatore Conferimento transnazionale Soci italiani Soparfi LUX Partecipazione italiana Alfa Srl Alfa Srl Il conferimento di partecipazioni in società LUX è fiscalmente neutro. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Conferimento transnazionale IMMOBILI Soparfi LUX Partecipazione italiana Il conferimento di immobili in una società comunitaria sconta imposta di registro in misura fissa e ipocatastali proporzionali STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Gestione di immobili Soparfi LUX Immobili italiani • Plusvalenza non imponibile in Italia dopo il quinquennio (a condizione che la società non sia esterovestita) • Plusvalenza mai imponibile in LUX (la normativa interna esenta i redditi immobili esteri). • Gli immobili in Italia non costituiscono redditi di impresa per cui non si applicano normative su: beni sociali usati dai soci, società di comodo, studi di settore. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Detenzione del patrimonio «a mezzo» fiduciarie Società fiduciaria assume amministrazione di beni e diritti per conto di terzi attraverso un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto o un beni ad un altro soggetto (la società fiduciaria) che avrà il compito di amministrarlo in modo professionale e riservato. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Il mandato fiduciario - definizione All’art. 1 della legge n. 1966/1939 è enucleata una definizione di società fiduciarie ritenendo tali “quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Il mandato fiduciario – diverse tipologie Fiducia germanistica Solo passaggio della legittimazione ed esercitare i diritti propri del proprietario, senza però che passi di mano anche la titolarità sui beni oggetto di amministrazione o gestione STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Fiducia romanistica Comporta il trasferimento alla fiduciaria della proprietà piena ed incondizionata dei beni affidati. Il mandato fiduciario – la riservatezza Nella fiducia germanistica il patrimonio del fiduciante rimane pienamente esposto alle azioni dei suoi creditori: unica tutela è il segreto fiduciario. Cass. 9355 del 23/9/1997 «Istituzionalmente, anche nei confronti dei terzi, le società fiduciarie non sono proprietarie dei titoli azionari affidati loro in gestione». Cass. 4943/1999 «Nella società fiduciaria i fiducianti (…) vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla società e a questa strumentalmente intestati». (In tal senso la recente Cass. 13903 del 18.06.2014). La forma processuale sarà quella dell’espropriazione presso terzi (ordinanza giudice dell’esecuzione 11.04.2012). STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Il mandato fiduciario – la riservatezza Del segreto fiduciario non fa parola la legge n. 1966/1939. La sua sussistenza, oltre ad essere richiamata in tutti gli schemi contrattuali di prassi, deriverebbe: • Dalla ratio della Legge n. 1966/1939, così come integrata dal R.D. n. 239 del 29.3.1942 in relazione alla materia dell’intestazione dei titoli azionari, • Dall’art. 1705 c.c. in tema di riservatezza imposta al mandatario nel mandato senza rappresentanza. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Il mandato fiduciario – deroghe alla riservatezza L’art. 2427, punto n. 5) del C.c. prevede che la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni “l’’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.” Trasparente nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Il mandato fiduciario – deroghe alla riservatezza L’art. 32 D.P.R. 600/73 accorda agli uffici la possibilità di richiedere: a) Alle fiduciarie (leggi generalità degli intermediari finanziari): • dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e, • le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi, o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria; b) Alle società fiduciarie di cui alla L. 1966/1939 ed a quelle iscritte nella Sezione speciale dell’Albo di cui all’art. 20 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari, di cui al D.Lgs. 58/1998: • Le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati; • specificando i periodi temporali di interesse. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Il mandato fiduciario – deroghe alla riservatezza L’A.F. non può effettuare richieste riferite a categorie di contribuenti Le società fiduciarie figurano tra i soggetti espressamente al riparo da detto potere di verifica (art. 32 c. 1 n. 5 D.P.R. 600/73) . Se da un lato, quindi, le fiduciarie sfuggono a richieste generiche «a pioggia» , dall’altro, però, innanzi ad una esigenza conoscitiva puntuale degli Uffici, esse non possono opporre il segreto fiduciario, e sono tenute a rivelare l’identità del fiduciante. In alternativa l’A.F. anziché interpellare la fiduciaria, potrebbe rivolgersi direttamente al contribuente, per acquisire le informazioni relative alle gestioni fiduciarie (art. 32 c. 1 lett. 6-bis) D.P.R. 600/73. Art. 32 c. 1 n. 2 D.P.R. 600/73 disciplina l’utilizzo da parte dell’A.F. degli elementi probatori acquisiti. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Il mandato fiduciario – trasparenza fiscale C.M. n. 16/1985 e C. M. n. 14/1991 La vendita è effettuata dal fiduciante e non dalla fiduciaria R. M. n. 37/2006 Le fiduciarie non sono proprietarie Il passaggio delle partecipazioni dal fiduciante al fiduciario e viceversa non costituisce presupposto impositivo per le eventuali plusvalenze latenti nei beni affidati. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Il mandato fiduciario – imposizione indiretta C. M. n. 3/2008 L’intestazione fiduciaria sconta l’imposta di donazione C. M. n. 28/2008 Si rettifica la tesi per cui la fiduciaria non paga imposta donazione Investimenti esteri L’intestazione fiduciaria esonera il fiduciante dal Modulo RW STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Polizze vita – Fondi pensione Art. 1882 del c.c.: contratto in base al quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a pagare una rendita o un capitale a un beneficiario, al verificarsi di un evento connesso alla vita. Art. 1923 del c.c. le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario: Non sono sottoposte ad azioni esecutive e non sono pignorabili (ex art. 2490 e ss. c.p.c.) Non sono assoggettabili a misure cautelari, cioè sequestro conservativo o giudiziale (artt. 669 e 700 c.p.c). Art. 46, c. 5 LF «Non sono compresi nel fallimento (…) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge» (Cass. SS. UU. 8271 del 31.03.2008). Affinché la polizza non sia aggredibile dai creditori (Cass. 8676/00): 1. Devono assolvere a reali finalità di tipo previdenziale; 2. Non devono essere oggetto di riscatto anticipato. No polizze Unit e Index Linked, che sono polizze «finanziarie» (Trib. di Parma sentenze 10.08.2010 e 04.12.2014). STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Polizze vita – Fondi pensione Art. 11, c. 7 del D.Lgs. 252/2005 lett. b) e c) stabilisce che i crediti relativi alle somme oggetto : - di riscatto totale o parziale o - di anticipazione non sono soggette ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Ancora si noti che: • il divieto di azioni esecutive o cautelari si riferisce solo al periodo in cui le somme si trovano presso la compagnia assicuratrice. Queste, una volta riscosse, sono aggredibili senza limitazione (Cass. 6548/1988); • le somme possono essere oggetto di sequestro preventivo a fronte di responsabilità penale, posto che la tutela è limitata alla garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili (Cass. 16658/2007, 32809/2013); • è possibile il sequestro di polizze vita in presenza di reato tributario (delitto di bancarotta fraudolenta art. 3 D.Lgs. 74/2000) (Cass. 18736/2014); • le somme riscattate anticipatamente possono essere aggredite dai creditori e confluire nel fallimento (Cass. 8676 del 26.06.2000). Art. 1923 c. 2 c.c.: i premi pagati possono essere oggetto di revocatoria per gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Polizze vita Art. 1923 del C.c. Art. 46 della L.F. Beni non compresi nel fallimento Le somme dovute dall’assicurazione al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 670 e seguenti). …. (omissis)…. 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Eccezione: rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e seguenti) e quelle relative alla collazione (737 e seguenti), all’imputazione (747) e alla riduzione (555 e seguenti) delle donazioni. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Polizze vita Divieto di azione esecutiva e cautelare VALE NON VALE finché le somme si trovano presso l’assicuratore dopo che il denaro è stato percepito dall’avente diritto STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Fondi pensione Durante la fase di accumulo il capitale che si va formando non è soggetto a sequestro, né a pignoramento né è cedibile da parte dell’interessato in quanto rientra nel patrimonio del fondo pensione e non è nelle disponibilità dell’interessato FONDI PENSIONE Le anticipazioni e i riscatti non sono soggetti a vincoli di cedibilità, quindi sono sequestrabili e pignorabili Le pensioni possono essere pignorate o sequestrate fino a concorrenza di 1/5 del loro ammontare fatto salvo il limite per assicurare esigenze minime di vita del pensionato L. n. 180/1950 modificata con L. n. 311/2004, L. n. 80/2005 e L. n. 266/2006 STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati Gli strumenti di tutela del patrimonio Fondo patrimoniale Trust Trust Strumenti di tutela del patrimonio destinazione AttiAttidididestinazione art.2645-ter 2645-ter c.c.c.c. ex ex art. Patrimoni societari destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c. STEFANO CURZIO & PARTNERS – Tutti i diritti riservati