Art. 2740 cod. civ. e i mezzi di
detenzione del patrimonio.
Dott. Stefano Curzio
Bergamo, 28 novembre 2014
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Il principio di responsabilità patrimoniale e relative deroghe
Art. 2740 c.c. «Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i
suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se
non nei casi stabiliti dalla legge.»
• l’art. 2740 c.c. pone un limite alla piena responsabilità del patrimonio personale e societario che si
sostanzia nella tutela della garanzia patrimoniale dei creditori;
• tipicità degli strumenti derogatori che rappresentano, pertanto, un numerus clausus;
• la creazione di un patrimonio separato non può prescindere da una espressa previsione legislativa;
• gli strumenti di tutela del patrimonio assolvono al duplice obiettivo di creare una segregazione
patrimoniale consentendo una diversa ripartizione del rischio da assolvimento dell’obbligazione e
di tutelare taluni beni dalle aggressioni di potenziali e futuri creditori.
• Cass. 70/1448 «le mere aspettative non rientrano nella garanzia di cui all’art. 2740 c.c.»
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La detenzione personale del patrimonio
PERSONA FISICA
Detenzione personale
Società (italiana/estera)
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Polizze vita
Mandato fiduciario
La detenzione personale del patrimonio
Struttura semplificata
Vantaggi
Percezione del possesso
dei propri beni
Aggredibilità del
patrimonio
Svantaggi
Successione «non
ordinata» dei beni
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L’usufrutto
Costituzione
•
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•
per legge; ex art. 324 c.c. i genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del
figlio;
per atto tra vivi e se ha ad oggetto beni immobili richiede la forma scritta a pena di nullità (n. 2, art.
1350, c.c.);
per testamento.
Estinzione
•
•
•
•
•
•
morte dell’usufruttuario o scadenza del termine trentennale se si tratta di persona giuridica;
prescrizione ventennale per non uso;
riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona;
totale perimento della cosa su cui è costituito;
grave abuso del diritto da parte dell’usufruttuario (art. 1015, c.c.)
scadenza del termine convenuto per la durata dell’usufrutto.
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L’usufrutto
Art. 981 c.c.: l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa uti dominus, tuttavia ne deve
rispettare la destinazione economica. Può trarre ogni utilità dalla cosa, fermi i limiti
stabiliti nel codice
Il pignoramento del diritto di usufrutto è possibile e si effettua con le modalità del pignoramento
immobiliare (art. 555 e ss. c.p.c) in quanto si tratta di procedura espropriativa avente ad oggetto un
diritto reale insistente su un bene immobile.
Il diritto di usufrutto pignorato sarà posto in vendita o assegnato secondo un ordinario procedimento
di espropriazione immobiliare.
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Il diritto di abitazione
Art. 1022, Codice Civile
Art. 1024, Codice Civile
«Chi ha diritto di abitazione di una casa può
abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della
sua famiglia».
«Il diritto di abitazione non può essere ceduto
né dato in locazione».
Sentenza Corte di Cassazione 6.7.1984, n. 3974
«Il diritto di abitazione, a differenza dell’usufrutto e del diritto di uso, ha carattere talmente
particolare e personale da non potere né essere ceduto ad altri, nemmeno quanto all’esercizio, né
avere attuazione diversa da quella dell’abitazione personale dell’immobile da parte del relativo
titolare»
Ciò comporta l’esclusione della possibilità di assoggettare ad esecuzione forzata e quindi a
pignoramento il diritto di abitazione.
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La detenzione di un patrimonio attraverso una società di diritto italiano
Vantaggi
Protezione rispetto alla detenzione personale
Svantaggi
Maggiore onerosità rispetto alla gestione personale
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La società semplice
I creditori sociali hanno la possibilità di agire, per realizzare i loro crediti, in via primaria sul
patrimonio sociale, in via secondaria rispondono solidalmente ed illimitatamente i soci che hanno
agito in nome e per conto della società (soci amministratori), e salvo patto contrario gli altri soci.
La responsabilità dei soci, che non amministrano direttamente la società, non ha carattere
inderogabile, in quanto può essere esclusa, ai sensi dell’ art 2267 e 2268 c.c. mediante un esplicito
patto contrario, che però deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza,
la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non
ne hanno avuto conoscenza.
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La società semplice
I creditori particolari del socio non possono far valere i propri diritti sul patrimonio sociale, essendo
questo la principale e necessaria garanzia per i creditori della società (art. 2270 c.c.).
Fermo il divieto di compensazione, essi possono agire sugli utili spettanti al socio e compiere atti
conservativi sulla quota (sequestro conservativo art. 671 c.p.c) sulla quota spettante al socio in
sede di liquidazione oppure sulla quota spettante dopo lo scioglimento del rapporto sociale.
Se i beni del socio-debitore sono insufficienti, il creditore può chiedere in ogni momento la
liquidazione della quota (art. 2270 c. 2).
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La società semplice
contratto non soggetto a particolari forme salvo
quelle richieste dalla natura dei beni conferiti
Vantaggi
possibile, a differenza delle snc, che alcuni soci
non rispondano illimitatamente e solidalmente per
le obbligazioni sociali
assenza obblighi contabili
regime fiscale come un «privato», eccezzion fatta
per plusvalenze e dividendi da partecipazioni non
qualificate
non soggetta a fallimento
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La società semplice
assenza protezione patrimonio -> il creditore del
socio può chiedere liquidazione quota
Svantaggi
criticità nella eventuale trasformazione in società
commerciale
dubbi circa le società semplici di mero godimento
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La società semplice
Gestione di patrimoni immobiliari
A precise condizioni, la società semplice può avere ad oggetto anche la gestione di patrimoni
immobiliari purché l’atto costitutivo escluda espressamente l’esercizio di un’attività commerciale.
Per essere legittimamente costituita la società semplice deve anche prevedere espressamente
nell’oggetto sociale oltre alla semplice gestione degli immobili, l’esercizio di un’attività ulteriore, ad
esempio il reimpiego dei frutti prodotti dagli immobili per l’acquisto di altri beni (Trib. Milano 3 luglio
1997). Il mero godimento del patrimonio immobiliare infatti è ritenuto illecito (Cass. 7 aprile 1987 n.
3353, Trib. Milano 21 aprile 1997).
Atto costitutivo
Per il contratto sociale non sono prescritte forme particolari. È tuttavia necessaria la forma scritta
quando i soci conferiscono beni immobili, diritti reali immobiliari o il semplice godimento di beni
immobili per un tempo indeterminato o eccedente i 9 anni (art. 1350 c. 1 n. 9 c.c.)
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La S.n.c. e la S.a.s.
protezione rispetto a detenzione personale o
società semplice
Vantaggi
bilancio non pubblico
disciplina società di comodo e deduzione oneri
finanziari meno invasiva
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La S.n.c. e la S.a.s.
Interessante rilevare come vi sia opinione diffusa in dottrina che le quote di società di persone non possano
formare oggetto di espropriazione fino a quando non si verifichi lo scioglimento della società o del rapporto
limitatamente al socio debitore (artt. 2270, 2289 e 2305 c.c.).
Può far valere i suoi diritti sugli utili chiedendo il pignoramento o il sequestro di quelli non riscossi.
Se riscossi dovrà attivare l’espropriazione forzata mobiliare contro il debitore.
Se il diritto agli utili non è maturato (bilancio non approvato) il creditore non può cautelarsi.
Se il socio ha rinunciato agli utili il creditore può impugnare latto di rinuncia con l’azione revocatoria.
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La S.n.c. e la S.a.s.
Si rileva, tuttavia che:
Il creditore del socio può pignorare gli utili;
Cass. 15065/2002 ha affermato l’espropriabilità di una quota di una S.a.s. nell’ipotesi in cui lo statuto
preveda la libera cedibilità della stessa, derogando all’art. 2552 c.c. o ancora quando la «libera circolazione»
della quota è limitata dall’attribuzione del diritto di prelazione in favore degli altri soci (Cass. 7886 del
05/04/2006); in tal caso l’azione esecutiva può essere preceduta dal sequestro conservativo che si esegue
nelle forme del pignoramento presso terzi (Cass. 3.11.1970);
Il creditore particolare del socio può opporsi alla proroga della società (art. 2307 co. 3 c.c. che rinvia all’art.
2270 c.c.) con contestuale liquidazione della quota del debitore.
L’ottenimento, da parte del creditore, della liquidazione della quota del socio costituisce causa di esclusione
dalla società.
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La detenzione di un patrimonio attraverso una società di capitali di diritto
italiano
limitazione responsabilità soci
possibilità controllo nomina amministratori nella
SAPA
Vantaggi
minore rilevanza delle minoranze
applicazione direttive comunitarie
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La detenzione di un patrimonio attraverso una società di capitali di diritto
italiano
Le quote o le azioni delle società di capitali, risultano invece espropriabili (art. 2471 c.c.) e sequestrabili (art.
2471 bis c.c.) secondo il procedimento dell’espropriazione mobiliare presso il debitore (azioni di S.p.a., quote di
S.r.l.) o presso terzi (art. 543 e ss. c.p.c.) per azioni di S.p.a. detenute da terzi - ad es. Istituto di credito - o
azioni cd. dematerializzate (L.213/98).
Pignoramento e sequestro dei titoli dematerializzati normati da art. 34 D.lgs. 213/98 e 45 e ss. regolamento
CONSOB (delibera 11768 del 23/12/1988 e successive modificazioni).
Il pignoramento si estende ai frutti mentre i diritti amministrativi rimangono in capo al debitore, salvo diverso
provvedimento del giudice (art. 66 c.p.c.) e pertanto il socio conserva il diritto di intervento in assemblea (Cass.
1835 del 11.07.1962).
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La detenzione di un patrimonio attraverso una società di capitali di diritto
italiano
L’espropriazione forzata della partecipazione è espressamente regolata dall’art. 2471 c.c. in un
procedimento che in parte prevede, così come nel pignoramento presso terzi, la notifica sia al debitore
esecutato sia alla società partecipata. Come nel pignoramento immobiliare, l’art. 2471 c.c. prevede
l’iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 2471 terzo comma c.c., nel caso di vendita all’incanto la vendita è priva di effetto qualora entro 10 giorni
dall’aggiudicazione, la società presenti un altro acquirente che offra lo stesso prezzo (applicabile ove la
quota non sia liberamente trasferibile).
Dubbi in dottrina sulla possibilità di espropriazione della quota ove lo statuto ne decreti l’intrasferibilità (a
favore Santini, Rivolta; contra Ferrara-Corsi, Galgano).
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La detenzione di un patrimonio attraverso una società di capitali di diritto
italiano
Si rileva ancora il manifesto sfavor del nostro sistema fiscale verso le società di mero
godimento. Si faccia riferimento alla normativa sulle società di comodo:
- Obbligo di dichiarare un reddito minimo;
- Impossibilità di compensare o chiedere a rimborso il credito Iva;
- Limiti al riporto delle perdite;
- Applicazione percentuali co. 1 art. 30 L. 724/94 in materia di operazioni rilevanti ai fini
Iva.
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La detenzione di un patrimonio attraverso una società di diritto estero
Maggiore protezione
Regimi fiscali favorevoli
Azioni al portatore
Vantaggi
No normativa società di comodo
Pex anche su partecipate non operative
No applicazione disciplina dei beni sociali usati dai soci
Tassazione delle plusvalenze solo nel paese di residenza del cedente
Riservatezza dell’investimento (compatibilmente con la disciplina
antiriciclaggio)
Svantaggi
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Maggior onerosità rispetto a veicoli nazionali
La detenzione di un patrimonio attraverso una società di diritto estero
Note:
- La mera detenzione di immobili (ancorché affittati) in Italia non configura S.O. (R.M.
460196/89);
- Quindi i redditi determinati secondo Titolo I Tuir (ad es. non PLUS immobiliari dopo 5 anni
detenzione) (art. 152 c. 2 Tuir);
- Redditi degli immobili tassati in Italia (art. 151 c. 2 Tuir);
- Conferimento partecipazioni trasnazionale neutro (artt. 178 – 179 TUIR);
- Conferimento immobile società estera –> imposta di registro fissa (Tariffa Parte Prima art. 4
TUR);
- Ipocatastali proporzionali.
Avvertenze:
- Esterovestizione (art. 73 c. 3 del TUIR e C.M. 48/2007);
- CFC cd. «White list» art. 167 c. 8 TUIR;
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Società estere immobiliari
Plusvalenze derivanti da vendita immobile non sono
tassate dopo 5 anni
Vantaggi
Non si applica la disciplina dei beni sociali usati dai
soci
Non si applica la disciplina delle società di comodo
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Società estere holding
Tassazione plusvalenze solo nel Paese di residenza
del cedente
Vantaggi
Possibilità di esenzione anche su plusvalenze da
partecipazioni non operative
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Royalties company
Tassazione sul 20% del canone
SOCIETÀ LUSSEMBURGHESE
Aliquota 6%
Tassazione sul 50% del canone
SOCIETÀ UNGHERESE
Aliquota 5%
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Esterovestizione – Art. 73 co. 3, D.P.R. n. 917/1986
Sede legale
Sufficiente una sola
delle 3 condizioni
Sede amministrazione
Oggetto principale
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CFC «white list»
Sussiste rapporto di controllo
Tassazione per
trasparenza in capo
ai soci italiani
Livello impositivo nel Paese estero inferiore alla
metà di quello italiano
Attività passiva della società figlia
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La Soparfi lussemburghese - definizione
La Soparfi è una società di diritto lussemburghese pienamente tassabile che, come tale,
beneficia:
– delle direttive comunitarie e
– delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
L’aliquota dell’imposta sui redditi societari in Lussemburgo è fissata al 21% + 1,47% + la
soprattassa per il fondo per l’occupazione; tuttavia, bisogna aggiungere le imposte
municipali che variano a seconda della città in cui risiede la società.
Nella capitale, il prelievo aggiuntivo ammonta a 6,75% di imposta comunale per un carico
fiscale complessivo pari al 29,22%.
Si consideri inoltre la minimum tax dal 01.01.2013 da € 500 – 20.000.
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titolo
La Soparfi lussemburghese - vantaggi
Pex
lussemburghese
Concessa anche
sulle immobiliari di
gestione
Immobili detenuti
In Italia
Tassati come un
privato: plusvalenza
non imponibile oltre il
quinquennio
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Trattati
Trattati favorevoli
anche con Paesi
come Hong Kong.
Diventa il veicolo di
ingresso in Europa per
investitori asiatici
Securizzazione
patrimonio
Le azioni
sono al portatore
Conferimento transnazionale
Soci
italiani
Soparfi LUX
Partecipazione
italiana
Alfa Srl
Alfa Srl
Il conferimento di partecipazioni in società LUX è fiscalmente neutro.
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Conferimento transnazionale
IMMOBILI
Soparfi LUX
Partecipazione
italiana
Il conferimento di immobili in una società comunitaria sconta imposta di registro in misura fissa e
ipocatastali proporzionali
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Gestione di immobili
Soparfi LUX
Immobili italiani
• Plusvalenza non imponibile in Italia dopo il quinquennio (a condizione che la società non sia
esterovestita)
• Plusvalenza mai imponibile in LUX (la normativa interna esenta i redditi immobili esteri).
• Gli immobili in Italia non costituiscono redditi di impresa per cui non si applicano normative su:
beni sociali usati dai soci, società di comodo, studi di settore.
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Detenzione del patrimonio «a mezzo» fiduciarie
Società fiduciaria assume amministrazione di beni e diritti per conto di terzi
attraverso un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante)
trasferisce un diritto o un beni ad un altro soggetto (la società fiduciaria) che
avrà il compito di amministrarlo in modo professionale e riservato.
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Il mandato fiduciario - definizione
All’art. 1 della legge n. 1966/1939 è enucleata una definizione di società fiduciarie ritenendo tali
“quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di
assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione
contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”.
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Il mandato fiduciario – diverse tipologie
Fiducia
germanistica
Solo
passaggio
della
legittimazione ed esercitare i
diritti propri del proprietario,
senza però che passi di mano
anche la titolarità sui beni oggetto
di amministrazione o gestione
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Fiducia
romanistica
Comporta il trasferimento alla
fiduciaria della proprietà piena ed
incondizionata dei beni affidati.
Il mandato fiduciario – la riservatezza
Nella fiducia germanistica il patrimonio del fiduciante rimane pienamente esposto alle azioni
dei suoi creditori: unica tutela è il segreto fiduciario.
Cass. 9355 del 23/9/1997 «Istituzionalmente, anche nei confronti dei terzi, le società fiduciarie
non sono proprietarie dei titoli azionari affidati loro in gestione».
Cass. 4943/1999 «Nella società fiduciaria i fiducianti (…) vanno identificati come gli effettivi
proprietari dei beni da loro affidati alla società e a questa strumentalmente intestati». (In tal
senso la recente Cass. 13903 del 18.06.2014).
La forma processuale sarà quella dell’espropriazione presso terzi (ordinanza giudice
dell’esecuzione 11.04.2012).
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Il mandato fiduciario – la riservatezza
Del segreto fiduciario non fa parola la legge n. 1966/1939.
La sua sussistenza, oltre ad essere richiamata in tutti gli schemi contrattuali di prassi,
deriverebbe:
• Dalla ratio della Legge n. 1966/1939, così come integrata dal R.D. n. 239 del 29.3.1942 in
relazione alla materia dell’intestazione dei titoli azionari,
• Dall’art. 1705 c.c. in tema di riservatezza imposta al mandatario nel mandato senza
rappresentanza.
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Il mandato fiduciario – deroghe alla riservatezza
L’art. 2427, punto n. 5) del C.c. prevede che la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre
disposizioni
“l’’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la
sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota
posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.”
Trasparente nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria
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Il mandato fiduciario – deroghe alla riservatezza
L’art. 32 D.P.R. 600/73 accorda agli uffici la possibilità di richiedere:
a) Alle fiduciarie (leggi generalità degli intermediari finanziari):
• dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata
con i loro clienti nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra
indicati e,
• le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le
suddette operazioni e servizi, o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria;
b) Alle società fiduciarie di cui alla L. 1966/1939 ed a quelle iscritte nella Sezione speciale dell’Albo di
cui all’art. 20 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari, di cui al D.Lgs.
58/1998:
• Le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito
beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati;
• specificando i periodi temporali di interesse.
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Il mandato fiduciario – deroghe alla riservatezza
L’A.F. non può effettuare richieste riferite a categorie di contribuenti
Le società fiduciarie figurano tra i soggetti espressamente al riparo da detto potere di verifica (art. 32 c.
1 n. 5 D.P.R. 600/73) .
Se da un lato, quindi, le fiduciarie sfuggono a richieste generiche «a pioggia» , dall’altro, però, innanzi
ad una esigenza conoscitiva puntuale degli Uffici, esse non possono opporre il segreto fiduciario, e
sono tenute a rivelare l’identità del fiduciante.
In alternativa l’A.F. anziché interpellare la fiduciaria, potrebbe rivolgersi direttamente al contribuente, per
acquisire le informazioni relative alle gestioni fiduciarie (art. 32 c. 1 lett. 6-bis) D.P.R. 600/73.
Art. 32 c. 1 n. 2 D.P.R. 600/73 disciplina l’utilizzo da parte dell’A.F. degli elementi probatori acquisiti.
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Il mandato fiduciario – trasparenza fiscale
C.M. n. 16/1985 e
C. M. n. 14/1991
La vendita è effettuata dal fiduciante
e non dalla fiduciaria
R. M. n. 37/2006
Le fiduciarie non sono proprietarie
Il passaggio delle partecipazioni dal fiduciante al fiduciario e viceversa non
costituisce presupposto impositivo per le eventuali plusvalenze latenti nei beni affidati.
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Il mandato fiduciario – imposizione indiretta
C. M. n. 3/2008
L’intestazione fiduciaria sconta l’imposta di donazione
C. M. n. 28/2008
Si rettifica la tesi per cui la fiduciaria non paga
imposta donazione
Investimenti esteri
L’intestazione fiduciaria esonera il fiduciante dal Modulo RW
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Polizze vita – Fondi pensione
Art. 1882 del c.c.: contratto in base al quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a
pagare una rendita o un capitale a un beneficiario, al verificarsi di un evento connesso alla vita.
Art. 1923 del c.c. le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario:
Non sono sottoposte ad azioni esecutive e non sono pignorabili (ex art. 2490 e ss. c.p.c.)
Non sono assoggettabili a misure cautelari, cioè sequestro conservativo o giudiziale (artt. 669 e 700 c.p.c).
Art. 46, c. 5 LF «Non sono compresi nel fallimento (…) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge» (Cass. SS. UU. 8271 del 31.03.2008).
Affinché la polizza non sia aggredibile dai creditori (Cass. 8676/00):
1. Devono assolvere a reali finalità di tipo previdenziale;
2. Non devono essere oggetto di riscatto anticipato.
No polizze Unit e Index Linked, che sono polizze «finanziarie» (Trib. di Parma sentenze 10.08.2010 e
04.12.2014).
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Polizze vita – Fondi pensione
Art. 11, c. 7 del D.Lgs. 252/2005 lett. b) e c) stabilisce che i crediti relativi alle somme oggetto :
- di riscatto totale o parziale o
- di anticipazione
non sono soggette ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Ancora si noti che:
• il divieto di azioni esecutive o cautelari si riferisce solo al periodo in cui le somme si trovano presso la
compagnia assicuratrice. Queste, una volta riscosse, sono aggredibili senza limitazione (Cass. 6548/1988);
• le somme possono essere oggetto di sequestro preventivo a fronte di responsabilità penale, posto che la tutela è
limitata alla garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili (Cass. 16658/2007, 32809/2013);
• è possibile il sequestro di polizze vita in presenza di reato tributario (delitto di bancarotta fraudolenta art. 3
D.Lgs. 74/2000) (Cass. 18736/2014);
• le somme riscattate anticipatamente possono essere aggredite dai creditori e confluire nel fallimento (Cass.
8676 del 26.06.2000).
Art. 1923 c. 2 c.c.: i premi pagati possono essere oggetto di revocatoria per gli atti compiuti in pregiudizio dei
creditori.
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Polizze vita
Art. 1923 del C.c.
Art. 46 della L.F.
Beni non compresi nel fallimento
Le somme dovute dall’assicurazione al contraente o
al beneficiario non possono essere sottoposte ad
azione esecutiva o cautelare (Cod. Proc. Civ. 491 e
seguenti, 670 e seguenti).
…. (omissis)….
5) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
Eccezione: rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei
creditori (2901 e seguenti) e quelle relative alla collazione (737 e seguenti), all’imputazione (747) e alla
riduzione (555 e seguenti) delle donazioni.
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Polizze vita
Divieto di azione esecutiva e cautelare
VALE
NON VALE
finché le somme si
trovano presso
l’assicuratore
dopo che il denaro
è stato percepito
dall’avente diritto
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Fondi pensione
Durante la fase di accumulo il capitale che si va formando non è soggetto a
sequestro, né a pignoramento né è cedibile da parte dell’interessato in
quanto rientra nel patrimonio del fondo pensione e non è nelle disponibilità
dell’interessato
FONDI
PENSIONE
Le anticipazioni e i riscatti non sono soggetti a vincoli di cedibilità, quindi
sono sequestrabili e pignorabili
Le pensioni possono essere pignorate o sequestrate fino a concorrenza di 1/5
del loro ammontare fatto salvo il limite per assicurare esigenze minime di vita
del pensionato
L. n. 180/1950 modificata con L. n. 311/2004, L. n. 80/2005 e L. n. 266/2006
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Gli strumenti di tutela del patrimonio
Fondo patrimoniale
Trust
Trust
Strumenti di tutela
del patrimonio
destinazione
AttiAttidididestinazione
art.2645-ter
2645-ter c.c.c.c.
ex ex
art.
Patrimoni societari destinati
ad uno specifico affare ex art.
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