Statuto Articolo 1 – Nome, indirizzo e logo Questa organizzazione verrà riconosciuta col nome di “Mediterranean Academy of Forensic Sciences”, abbreviata come segue: “MAFS”. La sua sede legale permanente viene stabilita in Reggio Calabria. Il logo in intestazione è il marchio ufficiale adottato dalla MAFS. Articolo 2 – Propositi La “Mediterranean Academy of Forensic Sciences”, “MAFS”, è un’associazione che mira ad unire persone che lavorano nel campo delle scienze forensi. I propositi principali della MAFS sono: - lo sviluppo delle scienze forensi; - lo scambio di conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche in questo campo; - organizzare meeting scientifici, workshop e corsi d’aggiornamento; - creare convivialità ed amicizia tra le persone interessate alle scienze forensi. Articolo 3 – Eleggibilità Possono iscriversi nella qualità di membri tutte le persone con specializzazioni mediche o competenze tecnologiche ed ingegneristiche coinvolte in uno o più ambiti delle scienze forensi così come avvocati ed altre personalità che mostrino la volontà di contribuire ad incrementare le scienze forensi ed a promuovere questa Associazione. Articolo 4 – Lingue La lingua ufficiale dei meeting scientifici e delle pubblicazioni della MAFS è la lingua Inglese. Ciò nonostante, anche la lingua Francese può essere accettata per alcune sessioni scientifiche o pubblicazioni se richiesto o approvato dal Consiglio d’Amministrazione. Articolo 5 – Meeting La MAFS organizzerà un Congresso ogni due anni. CAPITOLO I – CARICHE UFFICIALI Articolo 6 – Amministrazione La MAFS è amministrata dal Comitato Direttivo e dal Consiglio d’Amministrazione. Articolo 7 – Comitato Direttivo Per gli 8 anni successivi al 24/03/2012 il Presidente sarà il membro fondatore. Dopo tale termine, il Presidente verrà eletto dai Membri del Consiglio d’Amministrazione. Il numero dei componenti del Consiglio d’Amministrazione è di 10 membri oltre al Presidente. Per i 4 anni successivi al 24/03/2012 i Membri del Consiglio d’Amministrazione saranno quello che hanno sottoscritto il presente Statuto. Ogni 4 anni vi sarà dunque una votazione attraverso la quale verranno eletti i nuovi Membri del Consiglio d’Amministrazione. L’elezione sarà valida a maggioranza dei voti. Tutti i Membri dell’Associazione possono partecipare a questa votazione durante un’assemblea generale. Articolo 8 – Consiglio d’Amministrazione Il Consiglio d’Amministrazione è costituito, oltre che dal Membro Fondatore nella qualità di Presidente della MAFS, anche dai Membri che sottoscriveranno il presente Statuto e dei quali verrà allegata una lista in calce a questo Statuto. Ogni Paese può avere soltanto un rappresentante all’interno del Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio d’Amministrazione amministra gli affari della MAFS. Ogni anno, durante i meeting scientifici della MAFS, verrà effettuata una riunione del Consiglio d’Amministrazione. Articolo 9 – Presidente Il Presidente decide in accordo con il Consiglio d’Amministrazione la politica rispetto all’attività scientifica, le pubblicazioni, le finanze, gli sponsor, le collaborazioni con strutture pubbliche e private, le attività di intrattenimento e tutti gli altri argomenti concernenti la MAFS. La sede legale della Presidenza della Presidenza coincide con l’indirizzo dell’Ufficio del Comitato Direttivo. Il Presidente esegue le decisioni adottate insieme ai Membri del Consiglio d’Amministrazione riguardo alle attività scientifiche ed ai progetti così come alle altre materie concernenti l’Accademia. Articolo 10 – Segretariato MAFS Il Segretario del Comitato Direttivo ha il dovere di inviare tutte le informazioni riguardanti la MAFS ai Membri del Consiglio d’Amministrazione. Articolo 11 – Tesoriere MAFS Il Tesoriere viene nominato dal Presidente affinché si prenda cura delle finanze della MAFS sotto le supervisione di un Membro del Consiglio d’Amministrazione. Il Tesoriere incassa le quote associative annuali da tutti gli affiliati della MAFS. Non è dovuta alcuna quota di registrazione né da parte del Presidente né da parte dei Membri del Consiglio d’Amministrazione. Egli incassa inoltre le quote di registrazione ai Meeting così come gli introiti provenienti da istituzioni pubbliche e private e dagli sponsor. Il Tesoriere non ha potere decisionale. Egli ha soltanto un ruolo di consultazione. CAPITOLO II – Meeting Articolo 12 – Organizzazione dei Congressi La sede di ciascun Congresso viene scelta dal Comitato Direttivo della MAFS in accordo con il Consiglio d’Amministrazione. Articolo 13 – Organizzazione dei Workshop Ciascun membro della MAFS può sottoporre al Consiglio d’Amministrazione una proposta per l’organizzazione di un Workshop durante il Congresso biennale. Se la sua proposta viene accettata, egli diventa immediatamente un membro effettivo del Consiglio d’Amministrazione se il suo Paese non sia già rappresentato da un altro membro. Il Workshop può essere organizzato eccezionalmente da persone che entreranno in rapporto di collaborazione con il Consiglio d’Amministrazione senza però potere decisionale. Articolo 14 – Comitato Organizzativo dei Meeting Un Comitato Organizzativo viene predisposto per ogni Meeting scientifico. Il Segretario del Comitato Direttivo comunicherà ad ogni membro della MAFS la data ed il luogo relativi a ciascun Meeting. Il Tesoriere della MAFS verificherà le entrate di ogni Meeting derivanti dalle quote di registrazione, così come dagli sponsor e da altri contributi pubblici o privati, sotto la supervisione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione. CAPITOLO III - Iscrizione Articolo 15 – Richiesta di iscrizione alla MAFS Ogni persona, laureata o non laureata, ogni esperto o avvocato che si interessi alle scienze forensi può iscriversi alla MAFS. La richiesta di iscrizione deve essere presentata al Consiglio d’Amministrazione unitamente con la presentazione del candidato membro da parte di due membri effettivi. L’ammissione nell’Accademia è soggetta alla decisione del Consiglio d’Amministrazione. La tessera di appartenenza alla MAFS verrà firmata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione. Articolo 16 – Quote di iscrizione Una volta ammesso, il candidato all’iscrizione diventa un membro effettivo e deve pagare una quota di sottoscrizione annuale che va corrisposta all’inizio dell’anno solare. L’ammontare delle quote d’iscrizione viene stabilito dal Consiglio d’Amministrazione. Le variazioni relative alle quote d’iscrizione diventano effettive all’inizio dell’anno solare seguente a quello in cui sono state apportate. Articolo 17 – Quote di registrazione per i Membri Il pagamento della quota di iscrizione conferisce al membro MAFS il diritto ad un 20% di sconto sulla quota di registrazione ai Meeting organizzati per gli anni successivi. Articolo 18 – Giornale Ufficiale È prevista una pubblicazione periodica on-line che costituisce l’organo ufficiale di stampa della MAFS e che verrà distribuita ai membri. Articolo 19 – Membri Onorari Le persone di rilevante importanza nel campo delle scienze forensi o nella MAFS, possono essere nominate Membri Onorari dal Consiglio d’Amministrazione dopo l’approvazione del Comitato Direttivo. Ai Membri Onorari non è richiesto il pagamento della quota annuale di iscrizione. Essi hanno soltanto una rilevanza consultiva, per cui possono essere invitati alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione ma senza nessun potere decisionale. CAPITOLO IV – Comportamenti scorretti e sanzioni Articolo 20 – Comitato Etico Il Comitato Direttivo agisce come comitato etico quando necessario. Altre personalità possono essere invitate a partecipare come membri consultivi all’interno del Comitato Direttivo. Articolo 21 – Comportamenti scorretti e sanzioni Un membro il cui comportamento venga considerato contrario all’interesse delle scienze forensi o alla moralità della MAFS può essere sanzionato dal Comitato Etico. La sanzione può essere una censura, una sospensione oppure un’espulsione. Quando un membro viene censurato, lo stesso non può essere eletto a rivestire alcuna funzione all’interno della MAFS per un minimo di 4 anni. Durante il periodo di sospensione, al membro sanzionato non è consentito di partecipare ad alcuna attività della MAFS fino alla rimozione del provvedimento disciplinare. L’espulsione invece preclude al membro sanzionato la possibilità di reinserimento all’interno della MAFS. Il membro accusato di comportamento scorretto deve comunque avere l’opportunità di essere sentito dal Comitato Etico prima che venga adottato qualsiasi provvedimento nei suoi confronti. CAPITOLO V – Assemblea Generale Articolo 22- Assemblea Generale Verrà organizzata un’assemblea generale in occasione di ogni Congresso, per la quale non è richiesto alcun quorum. Una relazione annuale e sulla conduzione finanziaria verrà esposta ai presenti sotto la supervisione del Comitato Direttivo. CAPITOLO VI – Emendamenti Articolo 23 – Emendamenti Per l’autorità ricevuta al Comitato Direttivo, il Consiglio d’Amministrazione ha la possibilità di emendare e di modificare la presente costituzione attraverso il voto affermativo della maggioranza dei membri durante una sessione straordinaria di un’assemblea generale per la quale è richiesto un quorum pari ai 2/3 dei membri della MAFS. Se detto quorum non viene raggiunto, l’emendamento viene sottoposto al Consiglio d’Amministrazione per il voto. Articolo 24 – Accettazione della Costituzione Ogni persona che intenda appartenere alla MAFS deve dichiarare la sua espressa accettazione di tutti gli articoli del presente Statuto MAFS. Reggio Calabria – ITALIA 24.03.2012