Fondo per lo sviluppo della produzione audiovisiva Preambolo La Regione autonoma Valle d’Aosta promuove e sostiene nel rispetto della normativa europea il settore cinematografico, audiovisivo e multimediale, ai fini della promozione del territorio regionale e della crescita delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali, attraverso una serie di servizi e agevolazioni nonché mediante la costituzione di un Fondo volto a sostenere economicamente alcuni progetti. A tal fine con l.r. 36/2010 veniva istituita la Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste. Ai sensi di quanto previsto all’art. 12 della citata l.r. 36/10, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste del 30 settembre 2011 veniva istituito il Film Fund (Fondo) attraverso il quale la Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste potrà realizzare interventi in conformità ai propri scopi ed ai fini di cui al comma precedente. Il Fondo – la cui entità è stabilita annualmente con un provvedimento della Giunta regionale comprende tanto le spese relative alla realizzazione del suddetto obiettivo quanto le spese dirette al suo funzionamento (a titolo esemplificativo si considerano tali le spese relative all’attività di assistenza alle produzioni, alla promozione dell’attività della Fondazioni Film Commission in occasione di festival e mostre mercato di settore, all’organizzazione di seminari finalizzati a promuovere e sviluppare la produzione cinematografica e audiovisiva, alle collaborazioni istituzionali con Enti cinema nazionali e internazionali). Le azioni cui il Fondo si rivolge attengono ai settori dello sviluppo della produzione audiovisiva (Capo I), dello sviluppo della produzione audiovisiva per opere di particolare rilevanza artistica ed economica (Capo II), dello sviluppo della produzione documentaria e delle opere prime (Capo III) e del sostegno alla post-produzione e alla distribuzione (Capo IV). Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste determina in via preventiva ogni anno l’entità delle quote del Fondo dedicate rispettivamente a ciascuna delle predette azioni. Nel medesimo provvedimento il CdA può prevedere particolari condizioni o modalità di utilizzo delle somme. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo. TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina, sulla base della normativa vigente in materia (LR 36/10 e s.m.i.), modalità e criteri di assegnazione del Fondo sotto forma di contributo a fondo perduto. Art. 2 Regime 1. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. 2. I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata dall’articolo 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. TITOLO II Interventi CAPO I Fondo per lo sviluppo della produzione audiovisiva Art. 3 Finalità Il Fondo ha l’obiettivo principale di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, turistico, rurale, storico e le tradizioni della Valle d’Aosta attraverso la realizzazione di film, opere audiovisive e multimediali; a tal fine intende incentivare la presenza di produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e multimediali nazionali ed internazionali sul territorio valdostano, di contribuire alla qualificazione delle risorse professionali locali nonché di stimolare e sostenere l’occupazione e le professionalità valdostane. Art. 4 Interventi Nel rispetto degli obiettivi di cui all’articolo precedente attraverso il Fondo la Film Commission Vallée d’Aoste promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive: a) opere di rilievo nazionale e/o internazionale che sviluppano tematiche legate al territorio valdostano e che valorizzano il patrimonio culturale e paesaggistico regionale; b) opere che valorizzano, con l’uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche presenti nel territorio della Regione; c) opere di rilievo nazionale e/o internazionale girate in Valle d’Aosta che promuovono l’occupazione e le professionalità locali, creando importanti ricadute sul territorio regionale. Art. 5 Beneficiari Possono essere beneficiari del fondo società di produzione audiovisiva e multimediale indipendenti italiane, comunitarie ed extracomunitarie, editori televisivi italiani e internazionali (per l’ideazione, lo sviluppo e realizzazione di nuovi originali fiction e format televisivi di carattere non giornalistico) che intendono ambientare o girare i loro film in Valle d’Aosta, valorizzandone gli aspetti geograficoculturali e le professionalità locali. Art. 6 Domande di contributo 1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste nei primi dieci giorni di ogni mese unitamente ad una relazione illustrativa del progetto, un preventivo di spesa ed un piano finanziario del progetto stesso. Le domande vanno redatte su carta intestata e firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente. L’ordine cronologico di presentazione non è da ritenersi criterio di selezione. 2. Alle domande vanno allegati in duplice copia: a) curriculum del legale rappresentante o del soggetto proponente; b) curriculum del produttore, del regista, degli interpreti principali e del distributore qualora esistente; c) indicazione una o più opere (cortometraggi, film…) realizzate precedentemente dal regista (meglio se accompagnate da screener su supporto dvd); d) preventivo dettagliato delle spese da effettuare nella regione autonoma della Valle d’Aosta dal quale risulti che il soggetto beneficiario prevede di effettuare sul territorio regionale una spesa pari ad almeno il 150% del finanziamento richiesto, ad esclusione delle spese per il personale a tempo indeterminato e le spese di investimento; e) piano finanziario preventivo dell’intera iniziativa/progetto da cui – oltre alla sostenibilità del progetto - risulti che l’ammontare del finanziamento richiesto non supera il 50% del costo industriale dell’opera (che comprenda tutte le spese di produzione, spese generali, producer fee, oneri finanziari) e che unitamente agli altri eventuali finanziamenti previsti non sia superiore al costo totale dell’opera; f) contratti e/o accordi di coproduzione, di distribuzione o di messa in onda del film, ove esistenti; g) solo per gli Editori televisivi: progetto dettagliato e articolato relativo a fiction e format proposti e alla loro programmazione; h) solo per gli editori Multimediali: progetto dettagliato e articolato relativo agli investimenti attinenti alla parte comunicativa e promozionale e/o alle modalità di diffusione dello stesso; i) dichiarazione di impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante con riferimento ai dati risultanti dalla documentazione presentata. Le variazioni del cast nei ruoli chiave (regista, attori principali) vanno adeguatamente motivate, pena l’esclusione al finanziamento. 3. Oltre alla documentazione prevista al comma 1 e 2, le imprese devono allegare una visura camerale nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso e contenente altresì l’impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. 4. La Fondazione può domandare ai richiedenti documentazione integrativa. 5. Le domande sono valutate sulla base della documentazione pervenuta che può essere sottoposta a riscontro di veridicità da parte della Fondazione. 6. In ogni caso la presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento del contributo, anche in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti. Art. 7 Requisiti e valutazione 1. I progetti, che richiedono un contributo per il sostegno alla produzione audiovisiva, vengono accolti e valutati da una commissione composta dal direttore e dal presidente della Film Commission Vallée d’Aoste. La commissione ha facoltà di sottoporre alcune valutazioni al CdA della Film Commission. Requisiti fondamentali per essere ammessi sono la valenza culturale del progetto, la capacità di interessare un’utenza nazionale o internazionale (comprovata attraverso copie di accordi e contratti con distributori e diffusori), la sostenibilità e fattibilità del progetto (come da piano finanziario). Le valutazioni relative alle domande ammesse saranno effettuate entro 50 giorni dalla data di scadenza delle presentazioni e successivamente comunicate ai soggetti proponenti in forma elettronica e scritta. La gestione dei contributi erogati ha una durata massima di 18 mesi. 2. I progetti presentati verranno valutati in base ai seguenti criteri cui viene assegnato un valore percentuale ed un valore numerico. Fermo restando i requisiti di cui al comma 1, saranno ammessi a contributo, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio sul Fondo, i progetti che avranno totalizzato almeno 60 punti su 100: • curriculum del legale rappresentante o proponente (max 20%; 20 punti) • valenza culturale e artistica del progetto (max 20% - 20 punti); • riferimento nei contenuti del progetto alla Valle d’Aosta, con particolare riguardo ai suoi mercati strategici (max 20%; - 20 punti) • compatibilità del progetto con il territorio valdostano in termini economici (ivi compresa l’utilizzo di maestranze valdostane), turistici e culturali (max 20% - 20 punti) • prospettive distributive (max 20% - 20 punti). Di tutte le domande presentate ad ogni mese la Commissione redigerà apposito verbale; di quelle ammesse a valutazione verrà stilata una graduatoria di merito sulla base della quale verranno deliberati i contributi. In caso di insufficienza dei fondi residui le domande valutate positivamente avranno priorità di finanziamento, qualora siano stanziate risorse aggiuntive ovvero nelle successive erogazioni. Art. 8 Limiti e Spese ammissibili 1. Per i progetti valutati positivamente la Film Commission Vallée d’Aoste, tramite gli stanziamenti per il Fondo, concede un contributo fino a 80.000 euro a fronte di una spesa sul territorio effettuata dal soggetto richiedente pari, in ogni caso, al 150% del contributo richiesto. Tale misura può essere superata con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione della Film Commission Vallée d’Aoste per produzioni di alto valore artistico e dalle importanti ricadute turistiche, che promuovono il paesaggio, i beni culturali, materiali e immateriali, afferenti il territorio regionale. 2. In ogni caso il contributo richiesto non potrà essere superiore al 50% del costo industriale dell’opera (che comprenda tutte le spese di produzione, spese generali, producer fee, oneri finanziari) e, cumulativamente ad altri eventuali finanziamenti ottenuti, non potrà essere superiore al costo totale dell’opera. 3. Dalle spese ammissibili risultano espressamente escluse quelle relative al personale a tempo indeterminato e quelle di investimento. Art. 9 Obblighi per i beneficiari 1. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli, le risorse del Fondo sono assegnate ai soggetti beneficiari che intendono realizzare opere audiovisive e multimediali alle seguenti condizioni: a) avvio dell’iniziativa entro il 31 dicembre dell’anno di richiesta del contributo (dell’inizio deve essere data informazione alla Fondazione); b) conclusione dei progetti entro 18 mesi dalla data di inizio comunicata alla Fondazione; 2. Sono escluse dal sostegno le opere audiovisive e multimediali a carattere pubblicitario, pornografico, razzista o che facciano apologia di violenza, o comunque lesive dell’immagine della Valle d’Aosta, così come i programmi che promuovono un’istituzione, un Ente o le sue attività. 3. Su tutti i documenti pubblicitari, di comunicazione e nelle opere audiovisive devono figurare obbligatoriamente il logo “Film Commission Vallée d’Aoste” e la dicitura “in collaborazione con Film Commission Vallée d’Aoste” ed i ringraziamenti, corredati da logo, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 4. Ai beneficiari che realizzano opere audiovisive potrà altresì essere richiesto di: a) organizzare durante le riprese una conferenza stampa con la presenza del regista, degli interpreti principali e del Presidente della Fondazione o loro delegati, senza selezione o esclusione alcuna di rappresentanti dei media; b) concedere a titolo gratuito alla Fondazione i diritti di utilizzo di almeno cinque foto di scena scelte dalla Fondazione stessa, nonché di un permesso in favore di un operatore delegato dalla Fondazione per la realizzazione di foto di scena e riprese del “backstage”, durante almeno una giornata di riprese; c) concedere a titolo gratuito alla Fondazione tre copie in uno dei seguenti supporti: DVCam, Beta, o Blu-Ray dell’opera audiovisiva, entro trenta giorni dalla sua messa in onda o proiezione in sala cinematografica. Tali copie saranno depositate presso l’assessorato regionale Istruzione e Cultura Bureau Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique (BREL) che potranno essere utilizzate per la proiezione del film o di suoi stralci in eventi di promozione a carattere regionale, nazionale e internazionale; d) oltre a quanto già previsto alla precedente lettera b) autorizzare la presenza sul set di un rappresentante della Fondazione in tempi e modi concordati; e) organizzare la proiezione del film in presenza del regista e parte del cast, in una località della Regione, anche in caso di partecipazione del film a festival cinematografici nazionali e internazionali, coinvolgendo la Fondazione nelle conferenze stampa di presentazione. Art. 10 Modalità di utilizzo delle risorse 1. Unitamente alla comunicazione della valutazione positiva effettuata dalla Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste, di cui all’art. 7, la Fondazione invia ai soggetti beneficiari, per la sottoscrizione, un atto di impegno con l’indicazione del contributo accordato, delle modalità di erogazione e di rendicontazione, oltre alle eventuali prescrizioni. I progetti finanziati, unitamente ad altre informazioni ritenute necessarie sono riportati sul sito web della Fondazione. 2. La Fondazione assegna i contributi ai soggetti beneficiari, conformemente a quanto indicato nel comma 1. L’erogazione dei contributi da parte della Fondazione può avvenire anche anticipatamente rispetto alla conclusione del progetto, ma solo in seguito alla presentazione di fatture quietanzate per le spese sostenute sul territorio valdostano. Tale erogazione anticipata, che potrà essere corrisposta nella misura massima dell’ 80 per cento, interviene comunque in data successiva all’accreditamento del relativo finanziamento regionale. Art. 11 Rendicontazione dei beneficiari 1. Il saldo del contributo verrà corrisposto ai soggetti beneficiari dopo la presentazione alla Fondazione della rendicontazione, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore vigente e secondo una valutazione di idoneità effettuata da parte del CdA della Fondazione, unitamente a una autodichiarazione del legale rappresentante o del soggetto beneficiario. Quest’ultima dovrà attestare la pertinenza, la regolarità, la congruità e l’avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione. La Fondazione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere ai beneficiari l’esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti. 2. La mancata rendicontazione comporta l’obbligo di restituzione delle erogazioni del contributo ottenute in via anticipata. 3. L’ammontare delle spese sostenute dai beneficiari ed incluse nella rendicontazione deve essere almeno pari alla percentuale prevista dall’art 8; in difetto il contributo è revocato o proporzionalmente ridotto, se la Fondazione ritiene, a suo insindacabile giudizio, valide le giustificazioni addotte. CAPO II Fondo per il sostegno ad opere audiovisive di particolare rilevanza artistica ed economica Art. 12 Finalità Il Fondo ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, turistico, rurale, storico e le tradizioni della Valle d’Aosta attraverso la produzione di opere audiovisive e multimediali da realizzarsi prevalentemente sul territorio valdostano. Art. 13 Interventi Nel rispetto degli obiettivi di cui all’articolo precedente attraverso il Fondo la Film Commission Vallée d’Aoste promuove la realizzazione di progetti audiovisivi e multimediali che rivestano una particolare rilevanza dal punto di vista culturale ed economico rispetto al territorio valdostano. Art. 14 Beneficiari Possono essere beneficiari del fondo società di produzione audiovisiva e multimediale indipendenti italiane, comunitarie ed extracomunitarie, editori televisivi italiani e internazionali (per l’ideazione, lo sviluppo e realizzazione di nuovi originali fiction e format televisivi di carattere non giornalistico). Art. 15 Domande di contributo 1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste unitamente ad una relazione illustrativa del progetto, un preventivo di spesa ed un piano finanziario del progetto stesso. Le domande vanno redatte su carta intestata e firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente e possono essere presentate in qualunque momento. In ogni caso l’ordine cronologico di presentazione non è da ritenersi criterio di selezione. 2. Alle domande vanno allegati in duplice copia: a) curriculum del legale rappresentante o del soggetto proponente; b) curriculum del produttore, del regista, degli interpreti principali e del distributore qualora esistente; c) preventivo dettagliato delle spese da effettuare nella Regione autonoma della Valle d’Aosta; d) piano finanziario preventivo dell’intera iniziativa/progetto da cui – oltre alla sostenibilità del progetto - risulti che l’ammontare del finanziamento richiesto non supera il 50% del costo industriale dell’opera (che comprenda tutte le spese di produzione, spese generali, producer fee, oneri finanziari) e che unitamente agli altri eventuali finanziamenti previsti non sia superiore al costo totale dell’opera; e) contratti e/o accordi di coproduzione, di distribuzione o di messa in onda del film; f) solo per gli Editori televisivi: progetto dettagliato e articolato relativo a fiction e format proposti e alla loro programmazione; g) solo per gli editori Multimediali: progetto dettagliato e articolato relativo agli investimenti attinenti alla parte comunicativa e promozionale e/o alle modalità di diffusione dello stesso; h) dichiarazione di impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante con riferimento ai dati risultanti dalla documentazione presentata. Le variazioni del cast nei ruoli chiave (regista, attori principali) vanno adeguatamente motivate, pena l’esclusione al finanziamento. 3. Oltre alla documentazione prevista al comma 1 e 2, le imprese devono allegare una visura camerale nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso e contenente altresì l’impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. 4. La Fondazione può domandare ai richiedenti documentazione integrativa. 5. Le domande sono valutate sulla base della documentazione pervenuta che può essere sottoposta a riscontro di veridicità da parte della Fondazione. 6. In ogni caso la presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento del contributo, anche in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti. Art. 16 Requisiti e valutazione 1. I progetti che richiedono un contributo per il sostegno alla produzione audiovisiva vengono accolti e valutati dal CdA della Film Commission Vallée d’Aoste in due sessioni annuali (fissate per il 15 marzo e per il 15 settembre). Requisiti fondamentali per essere ammessi sono l’alta valenza culturale del progetto in riferimento al territorio valdostano, la certezza di una prospettiva distributiva nazionale o internazionale (comprovata attraverso copie di accordi e contratti con distributori e diffusori), la sostenibilità e fattibilità del progetto (come da piano finanziario) e l’impatto economico-turistico sul territorio valdostano, costituito anche da riprese sul territorio valdostano non inferiori al 50% dell’intero girato. Le valutazioni relative alle domande ammesse saranno effettuate inviate entro 40 giorni dalla scadenza della sessione e successivamente comunicate ai soggetti proponenti in forma elettronica e scritta. La gestione dei contributi erogati ha una durata massima di 24 mesi. 2. I progetti presentati verranno valutati in base ai seguenti criteri cui viene assegnato un valore percentuale ed un valore numerico. Saranno ammessi a contributo, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio sul Fondo, i progetti che avranno totalizzato almeno 80 punti su 100: • curriculum del soggetto proponente e del responsabile del progetto (max 20% - 20 punti) • valenza culturale e artistica del progetto (max 20% - 20 punti); • riferimento del progetto a mercati strategici per il territorio valdostano e messa in evidenza delle eccellenze produttive valdostane (max 20% - 20 punti) • impatto economico sul territorio valdostano (max 20% - 20 punti) • prospettive distributive (max 20%). Il CdA della Film Commission Vallée d’Aoste, valutate le domande presentate sino al giorno precedente quello di sessione di valutazione (15 marzo e 15 settembre), redige un apposito verbale e stila una graduatoria di merito sulla base della quale verranno deliberati i contributi. In caso di insufficienza dei fondi residui le domande valutate positivamente avranno priorità di finanziamento qualora siano stanziate risorse aggiuntive ovvero nelle successive erogazioni. Art. 17 Limiti e Spese ammissibili 1. Per i progetti valutati positivamente la Film Commission Vallée d’Aoste, tramite gli stanziamenti per il Fondo, concede un contributo fino a 180.000 euro a fronte di una spesa sul territorio effettuata dal soggetto richiedente che sarà fissata con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione della Film Commission Vallée d’Aoste. 2. In ogni caso il contributo richiesto non potrà essere superiore al 50% del costo industriale dell’opera (che comprenda tutte le spese di produzione, spese generali, producer fee, oneri finanziari) e, cumulativamente ad altri eventuali finanziamenti ottenuti, non potrà essere superiore al costo totale dell’opera. 3. Dalle spese ammissibili risultano espressamente escluse quelle relative al personale a tempo indeterminato e quelle di investimento. Art. 18 Obblighi per i beneficiari 1. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli, le risorse del Fondo sono assegnate ai soggetti beneficiari che intendono realizzare opere audiovisive e multimediali alle seguenti condizioni: a) avvio dell’iniziativa entro 6 mesi dalla comunicazione dell’erogazione del contributo (dell’inizio deve essere data informazione alla Fondazione); b) conclusione dei progetti entro 24 mesi dalla data di inizio comunicata alla Fondazione; 2. Sono escluse dal sostegno le opere audiovisive e multimediali a carattere pubblicitario, pornografico, razzista o che facciano apologia di violenza, o comunque lesive dell’immagine della Valle d’Aosta, così come i programmi che promuovono un’istituzione, un Ente o le sue attività. 3. Su tutti i documenti pubblicitari, di comunicazione e nelle opere audiovisive devono figurare obbligatoriamente il logo “Film Commission Vallée d’Aoste” e la dicitura “in collaborazione con Film Commission Vallée d’Aoste” ed i ringraziamenti, corredati da logo, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 4. Ai beneficiari che realizzano opere audiovisive potrà altresì essere richiesto di: a) organizzare durante le riprese una conferenza stampa con la presenza del regista, degli interpreti principali e del Presidente della Fondazione o loro delegati, senza selezione o esclusione alcuna di rappresentanti dei media; b) concedere a titolo gratuito alla Fondazione i diritti di utilizzo di almeno cinque foto di scena scelte dalla Fondazione stessa, nonché di un permesso in favore di un operatore delegato dalla Fondazione per la realizzazione di foto di scena e riprese del “backstage”, durante almeno una giornata di riprese; c) concedere a titolo gratuito alla Fondazione tre copie in uno dei seguenti supporti: DVCam, Beta, o Blu-Ray dell’opera audiovisiva, entro trenta giorni dalla sua messa in onda o proiezione in sala cinematografica. Tali copie saranno depositate presso l’assessorato regionale Istruzione e Cultura Bureau Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique (BREL) che potranno essere utilizzate per la proiezione del film o di suoi stralci in eventi di promozione a carattere regionale, nazionale e internazionale; d) oltre a quanto già previsto alla precedente lettera b) autorizzare la presenza sul set di un rappresentante della Fondazione in tempi e modi concordati; e) organizzare la proiezione del film in presenza del regista e parte del cast, in una località della Regione, anche in caso di partecipazione del film a festival cinematografici nazionali e internazionali, coinvolgendo la Fondazione nelle conferenze stampa di presentazione. Art. 19 Modalità di utilizzo delle risorse 1. Entro 30 giorni dalla comunicazione della valutazione positiva effettuata dalla Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste, di cui all’art. 16, la Fondazione invia ai soggetti beneficiari, per la sottoscrizione, uno schema di contratto con l’indicazione del contributo accordato, delle modalità di erogazione e di rendicontazione, oltre alle eventuali prescrizioni. I progetti finanziati, unitamente ad altre informazioni ritenute necessarie sono riportate sul sito web della Fondazione. 2. La Fondazione assegna i contributi ai soggetti beneficiari, conformemente a quanto indicato nel comma 1. L’erogazione dei contributi da parte della Fondazione può avvenire anche anticipatamente rispetto alla conclusione del progetto, ma solo in seguito alla presentazione di fatture quietanzate per le spese sostenute sul territorio valdostano. Tale erogazione anticipata, che potrà essere corrisposta nella misura massima del 60 per cento, interviene comunque in data successiva all’accreditamento del relativo finanziamento regionale Art. 20 Rendicontazione dei beneficiari 1. Il saldo del contributo verrà corrisposto ai soggetti beneficiari dopo la presentazione alla Fondazione della rendicontazione, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore vigente e secondo una valutazione di idoneità effettuata da parte del CdA della Fondazione, unitamente a una autodichiarazione del legale rappresentante o del soggetto beneficiario. Quest’ultima dovrà attestare la pertinenza, la regolarità, la congruità e l’avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione. La Fondazione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere ai beneficiari l’esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti. 2. La mancata rendicontazione comporta l’obbligo di restituzione delle erogazioni del contributo ottenute in via anticipata. 3. L’ammontare delle spese sostenute dai beneficiari ed incluse nella rendicontazione deve essere almeno pari alla percentuale prevista dall’art 17; in difetto il contributo è revocato o proporzionalmente ridotto, se la Fondazione ritiene, a suo insindacabile giudizio, valide le giustificazioni addotte. CAPO III Fondo per lo sviluppo della produzione documentaria e delle opere prime Art. 21 Finalità Il Fondo ha come obiettivi principali promuovere e valorizzare la realizzazione di opere a carattere documentario e delle c.d. opere prime in modo tale da incentivare la crescita di nuovi talenti. Il Fondo intende altresì promuovere lo sviluppo delle imprese valdostane, che operano nel settore della produzione audiovisiva di qualità, e contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, nonché stimolare e sostenere l’occupazione locale. Art. 22 Interventi 1. Nel rispetto degli obiettivi di cui all’articolo precedente attraverso il Fondo la Film Commission Vallée d’Aoste promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive: a) opere da realizzare nei formati/generi considerati a maggiore vocazione regionale, quali documentari; b) opere prime di finzione, giudicate dalla Commissione di Valutazione di cui al successivo art. 24, di comprovata qualità artistica tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale, aventi soggetto non necessariamente regionale. 2. Ai fini del presente regolamento, si considerano opere prime i film di finzione e di animazione, destinati alla distribuzione in sala cinematografica o presso i festival di cinema che superano i 60’. 3. Sono escluse dal sostegno le opere audiovisive a carattere pubblicitario, pornografico, razzista o che facciano apologia di violenza, o comunque lesive dell’immagine della Valle d’Aosta, così come i programmi che promuovono un’istituzione o le sue attività. Art. 23 Domande e soggetti richiedenti Previa istituzione di un bando e a seguito della presentazione di una domanda che deve contenere il progetto, il budget e il curriculum del soggetto richiedente, la Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste concede contributi a professionisti, fondazioni, associazioni e società di produzione indipendenti. Art. 24 Valutazione 1. Al fine di valutare i progetti pervenuti, il Consiglio di Amministrazione della Film Commission, su proposta del direttore, nomina una Commissione di Valutazione composta dal direttore e da due esperti del mondo del cinema. 2. La Commissione di Valutazione valuta i progetti presentati in base ai seguenti criteri: • curriculum del legale rappresentante o proponente; • curriculum del responsabile del progetto; • • • • valenza culturale e artistica del progetto; incidenza del numero di operatori valdostani (troupe, post produzione, attori, comparse, ecc) coinvolti nel progetto rispetto al numero complessivo del personale assunto; valutazione della reale fattibilità dell’iniziativa, e sostenibilità del bilancio previsionale; prospettive distributive. Art. 25 Limiti e Spese ammissibili 1. Per i progetti valutati positivamente la Film Commission Vallée d’Aoste, tramite gli stanziamenti per il Fondo, concede un contributo fino a 50.000 euro a fronte di una spesa sul territorio effettuata dal soggetto richiedente pari, in ogni caso, al 120% del contributo richiesto. Tale misura può essere superata con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione della Film Commission Vallée d’Aoste per produzioni di alto valore artistico e dalle importanti ricadute turistiche, che promuovono il paesaggio, i beni culturali, materiali e immateriali, afferenti il territorio regionale. 2. In ogni caso il contributo richiesto non potrà essere superiore al 50% del costo complessivo. Art. 26 Obblighi per i beneficiari 1. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli, le risorse del Fondo sono assegnate ai soggetti beneficiari che intendono realizzare opere audiovisive e multimediali alle seguenti condizioni: a) avvio dell’iniziativa entro il 31 dicembre dell’anno di richiesta del contributo (dell’inizio deve essere data informazione alla Fondazione). b) conclusione dei progetti entro 18 mesi dalla data di inizio comunicata alla Fondazione; 2. Su tutti i documenti pubblicitari, di comunicazione e nelle opere audiovisive devono figurare obbligatoriamente il logo e la dicitura “in collaborazione con Film Commission Vallée d’Aoste” ed i ringraziamenti, corredati da logo, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 3. I beneficiari che realizzano opere audiovisive devono altresì impegnarsi a: a) concedere a titolo gratuito alla Fondazione i diritti di utilizzo di almeno cinque foto di scena scelte dalla Fondazione stessa, nonché di un permesso in favore di un operatore delegato dalla Fondazione per la realizzazione di foto di scena e riprese del “backstage”, durante almeno una giornata di riprese; b) concedere tre copie in uno dei seguenti supporti: DVCam, Beta, o Blu-Ray dell’opera audiovisiva, entro trenta giorni dalla sua messa in onda o proiezione in sala cinematografica. Tali copie saranno depositate presso l’assessorato regionale Istruzione e Cultura - Bureau Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique (BREL) e potranno essere utilizzate per la proiezione del film o di suoi stralci in eventi di promozione a carattere regionale, nazionale e internazionale; c) autorizzare la presenza sul set di un rappresentante della Fondazione in tempi e modi concordati; 4. Fatti salvi gli obblighi di cui sopra, sarà facoltà della Fondazione nominare il supporto di un tutor che seguirà la produzione in tutte le fasi di sviluppo del progetto, che dovrà avere libero accesso a tutto il materiale ed al quale dovranno essere fornite tutte le informazioni eventualmente richieste. Art. 27 Rendicontazione dei beneficiari 1. Il saldo del contributo verrà corrisposto ai soggetti beneficiari dopo la presentazione alla Fondazione della rendicontazione, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore vigente e secondo una valutazione di idoneità effettuata da parte del CdA della Fondazione, unitamente a una autodichiarazione del legale rappresentante o del soggetto beneficiario. Quest’ultima dovrà attestare la pertinenza, la regolarità, la congruità e l’avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione. La Fondazione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere ai beneficiari l’esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti. 2. La mancata rendicontazione comporta l’obbligo di restituzione delle erogazioni del contributo ottenute in via anticipata. 3. L’ammontare delle spese sostenute dai beneficiari ed incluse nella rendicontazione deve essere almeno pari al percentuale prevista all’art 25 del finanziamento comunicato dalla Fondazione; in difetto il contributo è revocato o proporzionalmente ridotto, se la Fondazione ritiene, a suo insindacabile giudizio, valide le giustificazioni addotte. CAPO IV Fondo per il sostegno alla post-produzione e alla distribuzione Art. 28 Finalità Il Fondo ha come obiettivo principale sostenere la finalizzazione e la diffusione di opere che contribuiscono alla promozione dell’immagine della Valle d’Aosta e del suo patrimonio o che stimolano il suo tessuto produttivo e sostengono l’occupazione locale. Art. 29 Obiettivi e requisiti Nel rispetto degli obiettivi di cui all’articolo precedente attraverso il Fondo la Film Commission Vallée d’Aoste contribuisce alle spese relative alla post-produzione e a quelle legate alla distribuzione di opere cinematografiche, audiovisive o multimediali : a) che hanno ottenuto l’interesse di un diffusore nazionale o che hanno ottenuto l’invito ad un festival internazionale (vedi elenco allegato) b) che sviluppano tematiche legate al territorio valdostano e che valorizzano il patrimonio culturale e turistico regionale ovvero che si avvalgono di professionalità locali o che incentivano la produzione locale; Art. 30 Beneficiari La Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste concede contributi a professionisti, fondazioni, associazioni o società di produzione indipendenti che intendano svolgere nel territorio della Valle d’Aosta attività di post-produzione e/o attività legate alla distribuzione di opere cinematografiche, audiovisive o multimediali. Art. 31 Domande di contributo 1. I soggetti di cui all’articolo precedente possono presentare alla Fondazione domanda di contributo entro i primi dieci giorni di ogni mese. L’ordine cronologico di presentazione non è da ritenersi criterio di selezione. Le domande vanno redatte su carta intestata e firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente. 2. Alle domande vanno allegati in duplice copia: a) curriculum del legale rappresentante o del proponente; b) curriculum del responsabile del progetto; c) piano finanziario del progetto; d) spese relative alla post-produzione o alla finalizzazione, e messa in rilievo della parte che intendono sostenere sul territorio valdostano; e) montaggio definitivo del film. 3. Oltre alla suddetta documentazione le imprese devono allegare una visura camerale nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso e contenente altresì l’impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. 4. La Fondazione può domandare ai richiedenti documentazione integrativa. 5. Le domande sono valutate da una commissione di cui all’art. successivo sulla base della documentazione pervenuta che può essere sottoposta a riscontro di veridicità da parte della Fondazione. 6. In ogni caso la presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento del contributo, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti. Art. 32 Valutazione Le domande inoltrate alla Fondazione vengono accolte e valutate da una commissione composta dal direttore e dal presidente della Fondazione o persona da quest’ultimo delegata. La commissione ha facoltà di sottoporre alcune valutazioni al CdA della Film Commission. Le valutazioni relative alle domande ammesse saranno effettuate entro 20 giorni dalla data di scadenza delle presentazioni e successivamente comunicate ai soggetti proponenti in forma elettronica e scritta. La gestione dei contributi erogati ha una durata massima di 12 mesi. 2. I progetti presentati sono valutati in base ai seguenti criteri cui viene assegnato un valore percentuale ed un valore numerico. Saranno ammessi a contributo, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio sul Fondo, i progetti che avranno totalizzato almeno 60 punti su 100: • valenza culturale e artistica dell’opera (che deve essere presentata nel suo montaggio definitivo • o quasi) (max 30% - 30 punti) • presenza di location valdostane rispetto alla totalità del progetto (max 20% - 20 punti); • qualità del diffusore o del festival/mercato di riferimento/prospettive distributive (max 30% - 30 punti) • percentuale della spesa sostenuta in Valle d’Aosta rispetto al contributo erogato (max 20% - 20 punti); Di tutte le domande presentate ad ogni mese la Commissione redigerà apposito verbale; di quelle ammesse a valutazione verrà stilata una graduatoria di merito sulla base della quale verranno deliberati i contributi. In caso di insufficienza dei fondi residui le domande valutate positivamente avranno priorità di finanziamento qualora siano stanziate risorse aggiuntive ovvero nelle successive erogazioni. Art. 34 Limiti e Spese ammissibili 1. Per i progetti valutati positivamente la Film Commission Vallée d’Aoste, tramite gli stanziamenti per il Fondo, concede un contributo fino a 20.000 euro a fronte di una spesa sul territorio effettuata dal soggetto richiedente pari, in ogni caso, al 120% del contributo richiesto. 2. Ai fini del presente regolamento, si considerano come spese attinenti al fondo quelle relative alla post-produzione audio e video (affitto di strutture, spese per il personale tecnico, ma non l’acquisto di materiale, il mix audio e video, la color correction, il tiraggio di copie in pellicola o la realizzazione di un DCP), quelle relative alla realizzazione di titoli di testa e di coda del film, della linea grafica del prodotto, di materiale promozionale, dei sottotitoli (in lingua italiana, francese e inglese). 3. Sono escluse dal sostegno le opere audiovisive a carattere pubblicitario, pornografico, razzista o che facciano apologia di violenza, o comunque lesive dell’immagine della Valle d’Aosta, così come i programmi che promuovono un’istituzione o le sue attività. Art. 35 Obblighi per i beneficiari 1. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli, le risorse del Fondo per il sostegno della produzione documentaria e delle opere prime sono assegnate ai beneficiari che intendono realizzare opere audiovisive nel rispetto delle seguenti condizioni: a) avvio dell’iniziativa entro il 31 dicembre dell’anno di richiesta del contributo (dell’inizio deve essere data informazione alla Fondazione). b) conclusione dei progetti entro 12 mesi dalla data di inizio comunicata alla Fondazione; 2. Su tutti i documenti pubblicitari, di comunicazione e nelle opere audiovisive devono figurare obbligatoriamente il logo e la dicitura “in collaborazione con Film Commission Vallée d’Aoste” ed i ringraziamenti, corredati da logo, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 3. I beneficiari che realizzano opere audiovisive devono altresì impegnarsi a donare tre copie in uno dei seguenti supporti: DVCam, Beta, o BlueRay dell’opera audiovisiva, entro trenta giorni dalla sua messa in onda o proiezione in sala cinematografica. Tali copie saranno depositate presso l’assessorato regionale Istruzione e Cultura - Bureau Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique (BREL) e potranno essere utilizzata per la proiezione del film o di suoi stralci in eventi di promozione a carattere regionale, nazionale e internazionale. 4. Ai beneficiari che realizzano opere audiovisive potrà essere richiesto di organizzare in presenza del regista e di parte del cast, la proiezione del film in località della regione, anche in caso di partecipazione del film a festival cinematografici nazionali e internazionali, coinvolgendo la Fondazione nelle conferenze stampa di presentazione; Art. 36 Modalità di utilizzo delle risorse 1. Entro 30 giorni dalla comunicazione della valutazione positiva effettuata dalla Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste, di cui all’art. 32, la Fondazione invia ai soggetti beneficiari, per la sottoscrizione, uno schema di contratto con l’indicazione del contributo accordato, delle modalità di erogazione e di rendicontazione, oltre alle eventuali prescrizioni. I progetti finanziati, unitamente ad altre informazioni ritenute necessarie sono riportati sul sito web della Fondazione. 2. La Fondazione assegna i contributi ai soggetti beneficiari, conformemente a quanto indicato nel comma 1. L’erogazione dei contributi da parte della Fondazione può avvenire anche anticipatamente rispetto alla conclusione del progetto, ma solo in seguito alla presentazione di fatture quietanzate per le spese sostenute sul territorio valdostano. Tale erogazione anticipata, che potrà essere corrisposta nella misura massima del 70 per cento, interviene comunque in data successiva all’accreditamento del relativo finanziamento regionale Art. 37 Rendicontazione dei beneficiari 1. Il saldo del contributo verrà corrisposto ai soggetti beneficiari dopo la presentazione alla Fondazione della rendicontazione, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore vigente e secondo una valutazione di idoneità effettuata da parte del CdA della Fondazione, unitamente a una autodichiarazione del legale rappresentante o del soggetto beneficiario. Quest’ultima dovrà attestare la pertinenza, la regolarità, la congruità e l’avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione. La Fondazione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere ai beneficiari l’esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti. 2. La mancata rendicontazione comporta l’obbligo di restituzione delle erogazioni del contributo ottenute in via anticipata. 3. L’ammontare delle spese sostenute dai beneficiari ed incluse nella rendicontazione deve essere almeno pari alla percentuale prevista all’art. 34; in difetto il contributo è revocato o proporzionalmente ridotto, se la Fondazione ritiene, a suo insindacabile giudizio, valide le giustificazioni addotte. TITOLO III NORME FINALI Art. 38 Modalità di presentazione delle domande 1. Le domande potranno essere presentate alla Film Commission Vallée d’Aoste secondo le seguenti modalità: - consegna a mano; - spedizione a mezzo poste: le stesse dovranno essere inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede, ai fini dell’ammissione a contributo, il timbro dell’ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro del vettore; - invio a mezzo fax o per via telematica nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di amministrazione digitale; Art. 39 Sanzioni 1. Il mancato rispetto del presente regolamento da parte dei beneficiari comporta, a insindacabile giudizio della Fondazione, la revoca parziale o totale della sovvenzione. 2. La mancata conclusione del progetto nonché la mancata distribuzione dello stesso nei modi concordati all’atto d’impegno comporta la restituzione della somma erogata come anticipo. Art. 40 Cumulabilità 1. Il sostegno di cui al Titolo II Capo I non è cumulabile con i contributi di cui al Capo II del medesimo titolo; il sostegno di cui al Titolo II Capo IV non è cumulabile con i contributi di cui ai capi I, II e III del medesimo Titolo. Art. 41 Assenza di vincolo 1. Resta inteso in ogni caso che l’erogazione della misura di sostegno sarà vincolata alla rimanenza di somme nel Fondo senza che la richiesta, quand’anche in presenza dei necessari requisiti, dia diritto al contributo.